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Decisione

80.2021.271

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: mancata produzione di bilancio e conto economico, stima dei redditi senza tassazione d‘ufficio, reclamo, inversione dell’onere della prova

1 febbraio 2022Italiano23 min

1'100.- quali “liberalità ad enti di pubblica utilità” (fr. 1'000.- alla __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.271

80.2021.272

Lugano

1 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 dicembre 2021 contro le decisioni dell’8 dicembre 2021 in materia di IC

e IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. L’8 marzo 2021, il

signor RI 1 presentava la propria dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2020, dichiarando un reddito imponibile pari a fr. 76'559.- ed una

sostanza imponibile di fr. 0.-. In particolare, il contribuente indicava di

percepire fr. 14'000.- a titolo di attività accessoria, quale “gestione

alpeggio”. Inoltre, il signor RI 1, per quanto qui di interesse, dichiarava fr.

1'100.- quali “liberalità ad enti di pubblica utilità” (fr. 1'000.- alla __________,

__________ e fr. 100.- a __________i “in memoria di __________”).

B. Il 27 maggio 2021, l’RS

1 (di seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD 2020, accertando

un reddito imponibile complessivo, per l’IC, pari a fr. 81'100.- e per l’IFD,

di fr. 83'800.-. La sostanza imponibile complessiva ammontava invece a fr.

50'000.-.

In particolare, l’UT

aumentava il reddito da attività accessoria del contribuente da fr. 14'000.- a

fr. 18'000.- ed ammetteva una deduzione per “liberalità a enti di pubblica

utilità” unicamente di fr. 1'000.- (rispetto a quella dichiarata di fr.

1'100.-), con la seguente motivazione:

“2.2.

Valori stabiliti per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e

completa

[…]

24

Sono deducibili unicamente le devoluzioni effettuate alle persone giuridiche

con sede in Svizzera che figurano nella lista degli enti di pubblica utilità

[…]”.

C. Il 3 giugno 2021, il

contribuente presentava reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020.

L’insorgente dichiarava

che l’attività svolta a titolo accessorio equivaleva alla gestione di un

alpeggio e che negli ultimi anni la produttività dell’alpeggio era diminuita.

Il contribuente indicava inoltre di percepire unicamente un compenso in natura

(“mascarpini e alcune forme di formaggio”) per circa fr. 1'500.- annui

ed affermava di aver intrapreso l’attività accessoria “per riguardo di chi

mi ha preceduto, per la cura e valorizzazione del territorio […] e per

consentire al responsabile operativo dell’alpe […] di continuare il suo impiego”.

Pertanto, il reclamante chiedeva il riconoscimento di fr. 9'000.- quale reddito

da attività accessoria, “secondo quanto […] notificato nelle dichiarazioni

d’imposta riguardanti gli anni 2018 e 2019”.

Il contribuente, in merito

alla deduzione per “liberalità a enti di pubblica utilità”, ne chiedeva l’integrale

riconoscimento, indicando che il versamento di fr. 100.- era stato effettuato a

favore dell’Associazione “__________”, “ente che […] opera a favore delle

persone, per lo più anziani soli, che hanno bisogno di un aiuto”.

D. Il 9 giugno 2021,

l’UT formulava una richiesta di documentazione all’attenzione del contribuente.

In particolare, lo invitava a voler trasmettere entro il 30 giugno 2021, i

seguenti documenti:

·

“Rendiconto dettagliato

(entrate-uscite) dell’attività indipendente;

·

Giustificare il motivo per il

quale nella dichiarazione d’imposta inoltrata in data 12.03.2021 veniva

dichiarato un reddito da attività indipendente di Fr. 14'000.- mentre nella

lettera di reclamo si chiede che il reddito sia rivisto in Fr. 9'000.-“.

E. Con scritto del 14

giugno 2021, il contribuente indicava di non aver allestito alcuna contabilità.

Lo stesso affermava tuttavia di essersi occupato personalmente del pagamento di

alcune fatture attingendo ad un conto presso la __________. La parte restante

delle spese veniva gestita dal “responsabile operativo”, che grazie al ricavo

della vendita dei prodotti dell’alpe poteva far fronte a questi costi.

In merito alla diminuzione

del reddito, il reclamante indicava che la dichiarazione di imposta era stata

allestita dal figlio e che quest’ultimo aveva dichiarato quanto figurava sulle

decisioni di tassazione degli anni precedenti. Tuttavia, il contribuente

dichiarava che tali importi erano stati stabiliti d’ufficio.

F. Il 16 giugno 2021,

l’autorità fiscale formulava un’ulteriore richiesta di documentazione,

chiedendo al signor RI 1 di voler produrre, entro il 6 luglio 2021, “l’estratto

conto 31.12 per gli anni 2018, 2019 e 2020 del conto detenuto presso la __________”.

Documentazione che l’UT riceveva il 21 giugno 2021.

G. Con decisioni di

tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021, l’UT respingeva il ricorso con la

seguente motivazione:

“[…]

nel merito, constatiamo come il contribuente per il 2020 abbia beneficiato di

Fr. 33'953.- quali sussidi agricoli, mentre non è possibile determinare con

esattezza le spese sostenute per l’attività unicamente con l’estratto conto

presentato. Nonostante il contribuente non sia tenuto a redigere una

contabilità, si poteva esigere che dopo la nostra richiesta del 09.06.2021,

venisse perlomeno presentato un conteggio entrate-uscite relativo al 2020.

Inoltre,

facciamo notare che al punto 29.1 è stato esposto in aggiunta il saldo al

31.12.2020 del conto __________”.

Il reddito imponibile

accertato dall’UT rimaneva pertanto invariato rispetto alle decisioni di

tassazione del 27 maggio 2021, mentre la sostanza imponibile veniva aumentata a

fr. 85'000.-.

H. Con tempestivo

ricorso del 10 dicembre 2021 alla Camera di diritto tributario, il contribuente

insorge contro le decisioni di tassazione dopo reclamo dell’8 dicembre 2021,

chiedendo che il reddito da attività indipendente accessoria venga accertato in

fr. 9'000.- ed in via subordinata in fr. 14'000.- e che venga riconosciuta la

deduzione per “liberalità a enti di pubblica utilità” di fr. 1'100.-, così come

esposto nella dichiarazione d’imposta.

In particolare, il

ricorrente ritiene l’aumento del reddito ingiustificato ed arbitrario, alla

luce della riduzione “del carico dell’alpe” a seguito della diminuzione

del “numero di animali lattiferi” che hanno comportato un calo delle

entrate “consistenti nei contributi diretti e nei sussidi per il sostegno

del prezzo del latte”.

I. Il 16 dicembre

2021, l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso del signor RI 1.

L’autorità fiscale afferma che la mera presentazione di un estratto conto

annuale non sarebbe sufficiente per poter determinare con esattezza le uscite

dell’attività indipendente e ciò “considerato anche come dagli stessi

estratti vi siano addebiti per circa Fr. 16'000.- per i quali non è chiara la

destinazione data”. L’autorità sottolinea poi che il contribuente avrebbe

incassato circa fr. 34'000.- a titolo di sussidi agricoli. Pertanto, l’UT

chiede di respingere il ricorso e di porre le tassa di giustizia e le spese

processuali a carico del ricorrente.

Diritto

I. Reddito da

attività accessoria

1. 1.1.

Secondo gli artt. 16 LIFD

e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici ed unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamteinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e di riflesso, l’art.

15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli

articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 123 = ASA

67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non

sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

1.2.

Anche

i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito

imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 27 ad

art. 16 LIFD; Noël,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 25 ad

art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a

ediz., Zurigo 2016, n. 36 ad

art. 16 LIFD).

1.3.

Il

reddito conseguito dal contribuente derivante dalla gestione di un alpeggio è

quindi imponibile. Oggetto del gravame tuttavia, non è determinare se tale

reddito sia o meno imponibile, bensì il suo ammontare.

2. 2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue

la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure

se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per

cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare

la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la

stessa è manifestamente inesatta.

2.2.

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza del TF n. 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3ª

ediz. Basilea 2017, n. 29 e 31 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op.cit.,

n. 26 ad

art. 130 LIFD).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3ª ediz. Basilea 2017, n. 46 ad

art. 130 LIFD).

2.3.

Nella

fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata

dal ricorrente ed ha rivalutato il reddito da attività accessoria, stimando un

importo maggiore rispetto a quello dichiarato.

Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dal contribuente non fosse

corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio,

che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il

diritto di reclamo (obbligo di motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3

LIFD).

Con decisioni del 27 maggio 2021 rispettivamente dell’8 dicembre 2021, ha

infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza

che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la

verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza

del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce

tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in

base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova

(sentenza del TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3).

3. 3.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185 e p. 190).

3.2.

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

3.3.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, op.

cit., n. 29 ad

art. 130 LIFD con riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale ed il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel

dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione

oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad

art. 123 LIFD; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 4 ad

art. 123 LIFD).

4.

4.1.

4.1.1

Giusta l’art. 199 cpv. 2

LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2020, le persone fisiche

con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla

dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto

economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo

fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle

uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e

gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).

4.1.2

Secondo l’art. 125 cpv. 2

LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con

reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono

allegare alla dichiarazione:

a) i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b) in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

4.2

Giusta l’art. 957 CO, le

imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.- devono

tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non

realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per contro

tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del

patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le

seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,

conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in

particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di

affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e

nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come

pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è

adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel

rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).

Se

tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde

all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore

del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.

4.1).

4.3

L’art.

125.

cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte

relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai

prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.

Le

esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie,

in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni

caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo

completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa

indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte

delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione

ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).

4.4

4.4.1

Nel caso che qui ci occupa, il

ricorrente, che per il periodo fiscale 2020 ha esercitato un’attività

accessoria indipendente, si è limitato a compilare la dichiarazione di imposta,

indicando un reddito di fr. 14'000.-, poi modificato in sede di reclamo in fr.

9'000.-. Il contribuente in corso di procedura – anche a seguito delle

richieste formulate dall’UT – ha poi evidenziato i motivi alla base della

mancanza di una contabilità dell’attività. Per giustificare la diminuzione del

reddito rispetto a quanto dichiarato/accertato negli anni precedenti ha prodotto

i “formulari alpeggio” del 2019 e del 2020, dai quali si può evincere il numero

e il genere di animali presenti sull’alpeggio, gli estratti conto al 31.12 del

conto presso la __________ per gli anni 2018, 2019 e 2020, i conteggi “dei

supplementi per il sostegno del prezzo del latte” per i periodi 12.06.2020 –

16.09.2020

e 16.06.2018 – 15.09.2018, i conteggi relativi a “contributi diretti

e sussidi” per l’anno 2019 e per l’anno 2020

4.4.2

Dalla documentazione prodotta

dal ricorrente, si evince che il conto presso la __________ presentava un

saldo, al 31.12.2018, di fr. 22'814.44, al 31.12.2019, di fr. 30'248.38 e al

31.12.2020

di fr. 34'918.53. Di conseguenza, si può constatare che la sostanza

presente sul conto è aumentata di circa fr. 8'000.- dal 2018 al 2019 e

solamente di fr. 4'000.- dal 2019 al 2020. Pertanto, si potrebbe condividere la

tesi del ricorrente secondo cui l’attività accessoria sarebbe calata nel corso

degli anni, generando così meno reddito. Tuttavia, gli estratti conto non

permettono di stabilire con certezza l’ammontare dei costi sostenuti dal

ricorrente per la sua attività (e di conseguenza definire il reddito

imponibile) e ciò, tenuto conto anche che nello scritto del 14 giugno 2021 il

signor RI 1 afferma che alcune spese sono state sostenute anche dal suo

collaboratore.

Anche da un’analisi tra il

formulario “alpeggio” del 2019 e quello del 2020 sembrerebbe che l’attività

dell’alpeggio sia calata. Infatti, gli animali presenti al pascolo nel 2019

erano 190, mentre nel 2020 erano 170. Tuttavia, anche questi documenti non permettono

di stabilire con certezza il reddito conseguito dal signor RI 1, bensì

rappresentano unicamente un indizio a favore del calo dell’attività.

Alla medesima conclusione porta

l’analisi dei “conteggi dei supplementi per il sostegno del prezzo del latte”,

che permette di appurare che nel 2018 sono stati prodotti complessivi 102'000

kg di latte, mentre nel 2020 unicamente 93'000 kg.

Infine si evidenzia che anche i

sussidi agricoli percepiti sono diminuiti da fr. 34'251.75 a fr. 33'953.- nel

2020.

4.4.3

Tuttavia, appare perlomeno

curioso che seppur il ricorrente, nel reclamo del 3 giugno 2021, affermi di

percepire “unicamente un compenso in natura (mascarpini e alcune forme di

formaggio) quantificabile in circa 1'500.- franchi annui”, nella dichiarazione

di imposta abbia indicato quale reddito fr. 14'000.- (poi ulteriormente ridotto

in fr. 9'000.-).

4.5

Alla

luce dei considerandi che precedono, nonostante il ricorrente abbia prodotto

della documentazione che sembrerebbe comprovare un calo dell’attività

accessoria, lo stesso – non avendo fornito documenti precisi comprovanti le sue

entrate ed uscite – ha tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei

propri obblighi, la collaborazione possibile ed esigibile. D’altronde, è anche

lo stesso ricorrente ad ammettere – nel reclamo – di non aver tenuto alcuna

contabilità dell’attività accessoria.

Orbene,

ai sensi dei considerandi che precedono, è evidente che l’UT, in mancanza di documentazione

precisa atta a comprovare la consistenza dei redditi percepiti dal contribuente

e dei costi da lui sostenuti, si sia dovuto basare sulle informazioni ed atti

in suo possesso.

Tuttavia, come già

sottolineato, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una tassazione

d’ufficio in senso stretto. Di conseguenza, non si è verificata l’inversione

dell’onere della prova, che si accompagna ad una tassazione di questa natura.

L’onere della prova è pertanto rimasto a carico dell’Ufficio di tassazione,

anche nella procedura di reclamo.

Ora, dalla decisione di

tassazione non emergono indicazioni in merito alle modalità di calcolo del

reddito dell’attività lucrativa indipendente del contribuente.

In seguito al reclamo,

l’autorità ha richiesto all’insorgente di produrre dapprima un “rendiconto

dettagliato (entrate-uscite) dell’attività indipendente” e di seguito “l’estratto

conto al 31.12. per gli anni 2018, 2019 e 2020 del conto detenuto presso la __________”,

avvertendolo che, se non avesse inviato la documentazione richiesta, avrebbe

deciso il reclamo “sulla base della documentazione già a disposizione

dell’autorità”. Con questa affermazione, tuttavia, ha sostanzialmente posto

a carico del contribuente l’onere della prova, che invece era a suo carico.

Respingendo il reclamo, l’Ufficio di tassazione ha confermato l’ammontare del

reddito litigioso, limitandosi a constatare che il reclamante non aveva dato

seguito alla richiesta di documentazione e che il contribuente aveva

beneficiato di fr. 33'953.- quali sussidi agricoli, ma che non era dato sapere

l’ammontare dei costi sostenuti.

Ne consegue che, con la

motivazione della decisione impugnata, l’autorità di tassazione non ha

rispettato le esigenze legali. Ha infatti omesso di illustrare i criteri in base

ai quali aveva stabilito il reddito in discussione.

Si giustifica pertanto il

rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione. Da parte sua,

il ricorrente dovrà produrre documentazione precisa che consenta di

quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito da

attività lucrativa accessoria indipendente. Se gli elementi imponibili

continuassero a non poter essere accertati esattamente per mancanza di documentazione

attendibile, dopo averlo diffidato, l’UT potrà eseguire una tassazione

d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa ai sensi degli artt. 204

cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

II. Deduzione per

“liberalità a enti di pubblica utilità”

5.

5.1.

Secondo gli artt. 33a LIFD e 32c

cpv. 1 LT dai proventi sono dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in

altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate

dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (artt. 56

lett. g LIFD e 65 lett. f LT), sempre che tali prestazioni,

durante l’anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino

complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli

articoli 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta, e da 25 a 32b LT,

per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni

alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (artt. 56

lett. a-c LIFD e 65 lett. a-c LT) sono deducibili nella medesima

misura.

5.2

Come

si evince dalla lettera delle norme applicabili, per potere beneficiare della

deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato goda

dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che tale

esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini

pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, op. cit., n. 3 e 7 ad art.

33a LIFD). A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti

esenti ex artt. 56 lett. g LIFD 65 lett. f LT, la quale

non ha tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad

esempio - al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che,

pur non appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano

dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire

scopi pubblici o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in

altri beni - a tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai

sensi degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 10 ad

art. 33a LIFD).

A

tal proposito, come già detto, giusta l’art. 200 LT, il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Secondo

il Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione non può

accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma deve

comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare

in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo

(cfr. ad esempio DTF 107 Ib 218). Si ricorda nuovamente che nella procedura

fiscale l’onere della prova è ripartito, nel senso che l’autorità fiscale è

tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano od aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio

DTF 133 II 153).

5.3

L’UT

ha negato il riconoscimento della deduzione della devoluzione effettuata

all’Associazione/Ente “__________” poiché non

figurante nella lista degli enti di pubblica utilità allestita per il periodo

fiscale 2020.

Tuttavia,

come si è detto, affinché la devoluzione venga riconosciuta, non è necessario

che l’ente sia iscritto nella lista. Tuttavia, il ricorrente avrebbe dovuto

dimostrare che, nonostante la mancata iscrizione nell’elenco, l’ente in

questione beneficia dell’esenzione ai sensi degli artt. 56 lett. g LIFD

e 65 lett. f LT, con la conseguenza che la sua devoluzione avrebbe

potuto essere dedotta quale liberalità ad enti di pubblica utilità. Dagli atti emerge

unicamente che il contribuente si è limitato ad affermare che l’ente “opera

a favore degli anziani e delle persone sole e bisognose” senza tuttavia

portare alcuna prova che l’ente goda dell’esenzione dall’imposta delle persone

giuridiche, né che un’eventuale esenzione sia data per il fatto che vengano

perseguiti fini pubblici o di pubblica utilità. Pertanto, la decisione dell’UT

di non concedere la deduzione di fr. 100.- in favore dell’Associazione “__________”

è corretta. Di conseguenza, la decisione dell’autorità fiscale merita, su

questo punto, piena tutela e quindi, il ricorso dell’insorgente è respinto.

6.

Il ricorso è

respinto limitatamente alla deduzione della pretesa liberalità di 100 franchi.

Per il resto, gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione. Il ricorrente

è pertanto soccombente solo in minima parte. Sebbene egli stesso abbia prestato

una collaborazione insufficiente nelle procedure di tassazione e di reclamo, si

giustifica tuttavia di rinunciare a porre a suo carico la tassa di giustizia e

le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui il ricorso concerne il reddito dell’attività indipendente

accessoria, le decisioni su reclamo dell’8 dicembre 2021 sono annullate e gli

atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti – in

collaborazione con il ricorrente – delle nuove decisioni.

1.2. Nella

misura in cui concerne la deduzione per liberalità, il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: