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Decisione

80.2021.273

Imposta alla fonte: aliquote, contribuenti che vivono in comunione domestica con figli a carico, non lavoratore dimorante con figli che vivono in Italia con la madre

11 gennaio 2024Italiano13 min

con sede a __________ che si occupa della costruzione e della commercializzazione

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.273

Lugano

11 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano

Stillitano, vicecancelliere

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 dicembre 2021 contro la decisione del 9 novembre 2021 in materia di imposte

alla fonte 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è una società

con sede a __________ che si occupa della costruzione e della commercializzazione

di elicotteri e di velivoli in genere. Quale dipendente di tale società lavora,

a far tempo dal 2016, __________, celibe, cittadino italiano dimorante a __________.

__________ __________ ha due figli minorenni agli studi, che vivono

in __________, a __________ (__________), unitamente alla madre.

B. La RI 1 ha

assoggettato lo stipendio versato al dipendente __________ alla ritenuta

d’imposta alla fonte, applicando la tariffa U, riservata ai contribuenti titolari

di un permesso B, celibi/nubili, divorziati o separati legalmente o di fatto,

che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose.

Di conseguenza, a

fronte di un reddito determinante nel 2016 di CHF 36'000.-, l’imposta alla

fonte calcolata è stata pari a 0.-, mentre nel 2017, con un reddito

determinante di CHF 44'409.96, l’imposta alla fonte è stata di CHF 44.45, ed,

infine, negli anni 2018 e 2019, per un reddito determinante di CHF 52'819.92,

l’imposta alla fonte è stata di complessivi CHF 105.60.

C. Dai controlli

esperiti dall’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, è emerso che il dipendente

__________, dal luglio 2015, viveva da solo a __________. Di conseguenza, con

decisione del 6 maggio 2021, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha

ricalcolato l’imposta alla fonte dovuta, applicando la tabella R, basata sull’aliquota

ordinaria e non su quella più favorevole, riservata ai soggetti celibi/nubili,

separati o divorziati che vivono in comunione domestica con il figlio a carico.

L’imposta dovuta sullo stipendio di __________ ammontava pertanto a CH 1'404.–

per il 2016, a CHF 2'620.20 per il 2017, a CHF 3'961.50 per il 2018, a CHF 3'961.50

per il 2019 e a CHF 3'855.85 per il 2020, per un ammontare complessivo di CHF

15'803.05. L’autorità fiscale ha conseguentemente chiesto al datore di lavoro

di versare la differenza rispetto agli importi trattenuti.

D. Avverso la decisione

di recupero d’imposta, la RI 1 ha presentato reclamo in data 4 giugno 2021,

sostenendo la correttezza del calcolo dell’imposta alla fonte effettuato, e

meglio l’applicabilità dell’aliquota prevista dall’art. 35 cpv. 2 LT nei

confronti del lavoratore __________, trattandosi di “genitore che ha a

carico i figli”. Difatti, la compagna, in Italia, non avrebbe avuto un “reddito

rilevante”, tanto da non essere “neppure tenuta alla predisposizione

della dichiarazione annua dei redditi essendo sotto il livello minimo rilevante

per l’autorità competente”. Ragione per cui la sola fonte di sostentamento

dei figli sarebbe proprio il padre. La reclamante aggiungeva che i figli non

vivevano formalmente con il padre, in quanto sprovvisto del permesso C, la cui

concessione gli avrebbe consentito di “acquisire un’abitazione adeguata in

Ticino”.

E. Con scritto dell’8

giugno 2021 l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha chiesto alla

reclamante la produzione di documenti attestanti l’effettiva situazione

personale e familiare del dipendente __________, e meglio il “certificato di

stato di famiglia nel quale risulta la madre dei figli”, “copia delle

dichiarazioni fiscali inoltrate presso lo Stato estero ove il contribuente afferma

di aver mantenuto la residenza per gli anni dal 2016 al 2020”, e il “questionario

dei dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte dal 2016 al 2020”. La documentazione

richiesta è stata sollecitata in data 29 ottobre 2021, con termine al 10 novembre

2021.

In data 4 novembre

2021 la RI 1 ha prodotto la documentazione richiesta, ribadendo che “la

signora __________, essendo al di sotto dei limiti di legge, non è obbligata a

presentare le dichiarazioni annue dei redditi”. La reclamante si è comunque

impegnata a produrre l’attestazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione

Economica Equivalente, rilasciato in Italia dall’INPS, sulla base di dati autocertificati),

attestante il reddito del nucleo familiare, costituito dalla madre, dai due

figli minorenni e dal fratello della donna, “che ha raggiunto la sorella in

Italia per necessità economiche della signora”, tutti residenti a __________,

Italia). Quanto allo stesso __________, avrebbe percepito unicamente il reddito

derivante dal suo lavoro per la RI 1

e sarebbe stato iscritto all’AIRE

al momento del suo arrivo in Svizzera, ragione per cui non sarebbero state

presentate altre dichiarazioni d’imposta in Italia.

F. Con decisione del 9

novembre 2021, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha respinto il

reclamo, “in quanto se i genitori che vivono separatamente detengono insieme

l’autorità parentale, occorre basarsi sulla custodia, ossia sulla comunione

domestica effettiva ove il figlio usualmente vive”, ai fini della

concessione della deduzione di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. a LT.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta il calcolo

dell’imposta alla fonte del dipendente __________, con riferimento al quale allega

il “certificato di attestazione ISEE” datato 8 novembre 2021, da cui si

evince che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare ove vivono

i minori sarebbe “irrisorio”, ammontando ad Euro 132.90, ragione per cui

“la famiglia non potrebbe sostenersi senza l’intervento di __________”.

Questi, inoltre, non avrebbe ancora potuto considerare il trasferimento dei

figli e della loro madre __________, in quanto sprovvisto del permesso C.

Diritto

1. La debitrice

dell’imposta ritiene di aver correttamente intrapreso la ritenuta dell’imposta

alla fonte dallo stipendio del dipendente __________, applicando la tabella di

calcolo che tiene conto dell’aliquota per coniugati e delle deduzioni per figli,

sul presupposto che il fabbisogno dei figli, seppur formalmente residenti in

Italia, sarebbe totalmente a suo carico.

Considerandi

2.

2.1.

In materia di imposizione

alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a importanti modifiche

mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione

dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1°

gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato sottoposto a

revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in vigore il 1°

gennaio 2021 (BU 2021, 15).

Nel caso in esame, le

imposte litigiose concernono i periodi fiscali dal 2016 al 2020. È pertanto

applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020.

2.2

Sono soggetti ad una

trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa

dipendente:

a. i

lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli

stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;

analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);

b. i

lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano

un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la

settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,

l’art. 91 LIFD).

L’imposta è prelevata sui

proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD) e sostituisce le

imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (artt. 104 cpv. 1, 3a

frase LT e 106 cpv. 2, 1a frase LT; artt. 87 e 99 LIFD).

2.3

La

legislazione tributaria federale regola le basi e le strutture delle tariffe

agli art. 85 e 86 LIFD e agli articoli 1 e 2 Ordinanza del DFF sull’imposta

alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta

alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).

L’art. 86 cpv. 1 LIFD

specifica che la tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese

professionali (art. 26) e i premi d’assicurazione (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e

g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36). Per

quest’ultima categoria di deduzioni, la Legge sull’imposta federale diretta

rimanda espressamente all’art. 36 LIFD, relativo alle tariffe applicabili per

il calcolo dell’imposta ordinaria.

Quest’ultimo articolo

presenta tre tipologie di aliquota: per persone sole (cpv. 1); per coniugi

viventi in comunione domestica (cpv. 2) e quella cosiddetta per genitori (cpv.

2bis). Il capoverso 2bis stabilisce che l’aliquota

attenuata si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica,

nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e

celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui

sostentamento provvedono in modo essenziale (la cosiddetta famiglia

monoparentale). L’aliquota per i genitori è calcolata nella rispettiva tariffa

dell’imposta alla fonte quale deduzione dell’ammontare dell’imposta

(Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circ. n. 30 del 21

dicembre 2010, p. 28, n. 13.4.9).

2.4

Diversamente dall’art. 86

cpv. 1 LIFD, l’art. 107 cpv. 1 LT non rinvia esplicitamente alle aliquote

applicabili nell’ambito dell’imposizione ordinaria, limitandosi a rimandare

alla disposizione relativa alla deduzione per figli (art. 34 lett. a

LT). Per il diritto cantonale, le aliquote applicabili in materia di imposta

alla fonte sono elencate all’art. 108 LT. La legislazione cantonale prevede

quattro tipologie di aliquota (art. 108 cpv. 1 LT), ovvero per:

a. persone sole;

b. coniugati con un

solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi,

separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in

comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone

bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

c. coniugati con

doppio reddito che vivono in comunione domestica;

d. redditi

accessori. L’aliquota è del 10 per cento.

La legislazione tributaria

cantonale, diversamente da quella federale, non prevede un’aliquota d’imposta

per i genitori.

3.

3.1.

Nel

caso in esame, l’autorità di tassazione ha negato al dipendente della ricorrente

l’applicazione dell’aliquota per genitori, prevista dall’art. 36 cpv. 2bis

LIFD, e dell’aliquota per coniugati, prevista dall’art. 108 cpv. 1 lett. b

LT, sul presupposto che non vi sarebbe alcuna comunione domestica con i figli,

residenti in __________ con la madre.

3.2

L’art. 36 cpv. 2bis

LIFD, per l’imposta federale diretta, e l’art. 108 cpv. 1 lett. b LT,

per l’imposta cantonale, estendono l’applicazione dell’aliquota agevolata anche

“ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e

celibi”, purché siano adempiute due condizioni: che vivano “in comunione

domestica con figli o persone bisognose” e che provvedano “in modo

essenziale” al loro sostentamento.

Secondo l’autorità di

tassazione, __________ non adempirebbe la prima condizione, in quanto i figli

minorenni sono domiciliati in __________ presso la madre.

3.3

In effetti, il

contribuente in questione risiede in Svizzera dal 2016 in virtù di un permesso

di dimora. I figli e la loro madre risiedono per contro nel Comune di __________

(____________________ dove formano una famiglia, insieme con il fratello della

madre. Ne consegue che __________ non adempiva, nei periodi fiscali litigiosi,

le condizioni per poter beneficiare dell’aliquota più favorevole e delle

relative deduzioni.

La documentazione agli

atti nemmeno ha permesso di accertare che sia effettivamente il padre, e, se

del caso, in che modo, a provvedere in modo essenziale al sostentamento dei

figli. Non sono stati comprovati versamenti sul conto corrente di __________ e

d’altronde, al di là della sola attestazione ISEE, che peraltro riporta quanto

autocertificato dalla richiedente, non è stata dimostrata la situazione di

indigenza della compagna, tramite ad esempio la produzione di estratti di conto

corrente o l’assoggettamento agli aiuti statali. Non è peraltro nemmeno chiara

la posizione del sig. __________, convivente con la sorella e i figli di __________,

ovvero in che modo egli contribuisca alle “necessità economiche della

signora”, come indicato dal ricorrente, considerato che la somma risultante

nell’attestazione ISEE fa riferimento al reddito percepito dall’intero nucleo

familiare, di cui anche il sig. __________ fa parte.

Inoltre, come indicato

dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, il fatto stesso che

nell’attestazione ISEE non venga menzionato il contributo di __________ al

mantenimento dei figli e della loro madre induce a dubitare di quanto sostenuto

dalla ricorrente.

A ciò si aggiunga che non è

noto in quale modo il contribuente e la madre dei suoi figli abbiano

disciplinato l’affidamento e il mantenimento dei figli. Di certo v’è che il

padre, a far tempo dal 2015 è dimorante in Svizzera, mentre i figli sono sempre

rimasti residenti in __________.

3.4

Quanto, inoltre, alla

circostanza secondo cui i figli sarebbero rimasti a vivere in __________ con la

madre in attesa che a __________ fosse concesso il permesso di domicilio (C),

va evidenziato che l’art. 44 cpv. 1 della Legge Federale sugli stranieri e la

loro integrazione (LStrI; RS 142.20), prevede che al coniuge straniero e ai

figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare

del permesso di dimora possa essere rilasciato o prorogato un permesso di

dimora se:

1.

coabitano con

lui;

2.

dispongono di

un’abitazione conforme ai loro bisogni;

3.

non dipendono

dall’aiuto sociale;

4.

sono in grado di

comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e

5.

lo straniero cui

si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC

né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Ne consegue che il

ricongiungimento familiare dei figli, anche per gli stranieri titolari di un

permesso di dimora (B), come nel caso di__________, non è escluso, a

determinate condizioni. Quest’ultimo non ha tuttavia neppure preso in

considerazione tale eventualità.

In ogni caso, nei periodi

fiscali in discussione, i figli minorenni del contribuente non abitavano con il

padre bensì con la madre in Italia.

3.5

Ne deriva, di conseguenza,

che gli elementi acquisiti agli atti, oltre a non aver comprovato la

sussistenza di una comunione domestica di __________ con i figli, non hanno

neppure permesso di dimostrare che sia effettivamente questi ad occuparsi

interamente del sostentamento dei minori residenti all’estero.

Pertanto, per il calcolo

dell’imposta alla fonte, non si giustifica l’applicazione dell’aliquota per

genitori secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD, e dell’aliquota per

coniugati, prevista dall’art. 108 cpv. 1 lett. b LT, con la conseguenza

che la decisione dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo merita

tutela.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: