80.2021.273
Imposta alla fonte: aliquote, contribuenti che vivono in comunione domestica con figli a carico, non lavoratore dimorante con figli che vivono in Italia con la madre
11 gennaio 2024Italiano13 min
con sede a __________ che si occupa della costruzione e della commercializzazione
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.273
Lugano
11 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano
Stillitano, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 dicembre 2021 contro la decisione del 9 novembre 2021 in materia di imposte
alla fonte 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è una società
con sede a __________ che si occupa della costruzione e della commercializzazione
di elicotteri e di velivoli in genere. Quale dipendente di tale società lavora,
a far tempo dal 2016, __________, celibe, cittadino italiano dimorante a __________.
__________ __________ ha due figli minorenni agli studi, che vivono
in __________, a __________ (__________), unitamente alla madre.
B. La RI 1 ha
assoggettato lo stipendio versato al dipendente __________ alla ritenuta
d’imposta alla fonte, applicando la tariffa U, riservata ai contribuenti titolari
di un permesso B, celibi/nubili, divorziati o separati legalmente o di fatto,
che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose.
Di conseguenza, a
fronte di un reddito determinante nel 2016 di CHF 36'000.-, l’imposta alla
fonte calcolata è stata pari a 0.-, mentre nel 2017, con un reddito
determinante di CHF 44'409.96, l’imposta alla fonte è stata di CHF 44.45, ed,
infine, negli anni 2018 e 2019, per un reddito determinante di CHF 52'819.92,
l’imposta alla fonte è stata di complessivi CHF 105.60.
C. Dai controlli
esperiti dall’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, è emerso che il dipendente
__________, dal luglio 2015, viveva da solo a __________. Di conseguenza, con
decisione del 6 maggio 2021, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha
ricalcolato l’imposta alla fonte dovuta, applicando la tabella R, basata sull’aliquota
ordinaria e non su quella più favorevole, riservata ai soggetti celibi/nubili,
separati o divorziati che vivono in comunione domestica con il figlio a carico.
L’imposta dovuta sullo stipendio di __________ ammontava pertanto a CH 1'404.–
per il 2016, a CHF 2'620.20 per il 2017, a CHF 3'961.50 per il 2018, a CHF 3'961.50
per il 2019 e a CHF 3'855.85 per il 2020, per un ammontare complessivo di CHF
15'803.05. L’autorità fiscale ha conseguentemente chiesto al datore di lavoro
di versare la differenza rispetto agli importi trattenuti.
D. Avverso la decisione
di recupero d’imposta, la RI 1 ha presentato reclamo in data 4 giugno 2021,
sostenendo la correttezza del calcolo dell’imposta alla fonte effettuato, e
meglio l’applicabilità dell’aliquota prevista dall’art. 35 cpv. 2 LT nei
confronti del lavoratore __________, trattandosi di “genitore che ha a
carico i figli”. Difatti, la compagna, in Italia, non avrebbe avuto un “reddito
rilevante”, tanto da non essere “neppure tenuta alla predisposizione
della dichiarazione annua dei redditi essendo sotto il livello minimo rilevante
per l’autorità competente”. Ragione per cui la sola fonte di sostentamento
dei figli sarebbe proprio il padre. La reclamante aggiungeva che i figli non
vivevano formalmente con il padre, in quanto sprovvisto del permesso C, la cui
concessione gli avrebbe consentito di “acquisire un’abitazione adeguata in
Ticino”.
E. Con scritto dell’8
giugno 2021 l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha chiesto alla
reclamante la produzione di documenti attestanti l’effettiva situazione
personale e familiare del dipendente __________, e meglio il “certificato di
stato di famiglia nel quale risulta la madre dei figli”, “copia delle
dichiarazioni fiscali inoltrate presso lo Stato estero ove il contribuente afferma
di aver mantenuto la residenza per gli anni dal 2016 al 2020”, e il “questionario
dei dipendenti assoggettati all’imposta alla fonte dal 2016 al 2020”. La documentazione
richiesta è stata sollecitata in data 29 ottobre 2021, con termine al 10 novembre
2021.
In data 4 novembre
2021 la RI 1 ha prodotto la documentazione richiesta, ribadendo che “la
signora __________, essendo al di sotto dei limiti di legge, non è obbligata a
presentare le dichiarazioni annue dei redditi”. La reclamante si è comunque
impegnata a produrre l’attestazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente, rilasciato in Italia dall’INPS, sulla base di dati autocertificati),
attestante il reddito del nucleo familiare, costituito dalla madre, dai due
figli minorenni e dal fratello della donna, “che ha raggiunto la sorella in
Italia per necessità economiche della signora”, tutti residenti a __________,
Italia). Quanto allo stesso __________, avrebbe percepito unicamente il reddito
derivante dal suo lavoro per la RI 1
e sarebbe stato iscritto all’AIRE
al momento del suo arrivo in Svizzera, ragione per cui non sarebbero state
presentate altre dichiarazioni d’imposta in Italia.
F. Con decisione del 9
novembre 2021, l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo ha respinto il
reclamo, “in quanto se i genitori che vivono separatamente detengono insieme
l’autorità parentale, occorre basarsi sulla custodia, ossia sulla comunione
domestica effettiva ove il figlio usualmente vive”, ai fini della
concessione della deduzione di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. a LT.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta il calcolo
dell’imposta alla fonte del dipendente __________, con riferimento al quale allega
il “certificato di attestazione ISEE” datato 8 novembre 2021, da cui si
evince che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare ove vivono
i minori sarebbe “irrisorio”, ammontando ad Euro 132.90, ragione per cui
“la famiglia non potrebbe sostenersi senza l’intervento di __________”.
Questi, inoltre, non avrebbe ancora potuto considerare il trasferimento dei
figli e della loro madre __________, in quanto sprovvisto del permesso C.
Diritto
1. La debitrice
dell’imposta ritiene di aver correttamente intrapreso la ritenuta dell’imposta
alla fonte dallo stipendio del dipendente __________, applicando la tabella di
calcolo che tiene conto dell’aliquota per coniugati e delle deduzioni per figli,
sul presupposto che il fabbisogno dei figli, seppur formalmente residenti in
Italia, sarebbe totalmente a suo carico.
Considerandi
2.
2.1.
In materia di imposizione
alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a importanti modifiche
mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1°
gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato sottoposto a
revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in vigore il 1°
gennaio 2021 (BU 2021, 15).
Nel caso in esame, le
imposte litigiose concernono i periodi fiscali dal 2016 al 2020. È pertanto
applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020.
2.2
Sono soggetti ad una
trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l’imposta federale diretta, l’art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta,
l’art. 91 LIFD).
L’imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD) e sostituisce le
imposte riscosse secondo la procedura ordinaria (artt. 104 cpv. 1, 3a
frase LT e 106 cpv. 2, 1a frase LT; artt. 87 e 99 LIFD).
2.3
La
legislazione tributaria federale regola le basi e le strutture delle tariffe
agli art. 85 e 86 LIFD e agli articoli 1 e 2 Ordinanza del DFF sull’imposta
alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta [Ordinanza sull’imposta
alla fonte, OIFo; RS 642.118.2]).
L’art. 86 cpv. 1 LIFD
specifica che la tariffa tiene conto di importi forfettari per le spese
professionali (art. 26) e i premi d’assicurazione (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e
g) nonché delle deduzioni degli oneri familiari (art. 35 e 36). Per
quest’ultima categoria di deduzioni, la Legge sull’imposta federale diretta
rimanda espressamente all’art. 36 LIFD, relativo alle tariffe applicabili per
il calcolo dell’imposta ordinaria.
Quest’ultimo articolo
presenta tre tipologie di aliquota: per persone sole (cpv. 1); per coniugi
viventi in comunione domestica (cpv. 2) e quella cosiddetta per genitori (cpv.
2bis). Il capoverso 2bis stabilisce che l’aliquota
attenuata si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica,
nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e
celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui
sostentamento provvedono in modo essenziale (la cosiddetta famiglia
monoparentale). L’aliquota per i genitori è calcolata nella rispettiva tariffa
dell’imposta alla fonte quale deduzione dell’ammontare dell’imposta
(Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Circ. n. 30 del 21
dicembre 2010, p. 28, n. 13.4.9).
2.4
Diversamente dall’art. 86
cpv. 1 LIFD, l’art. 107 cpv. 1 LT non rinvia esplicitamente alle aliquote
applicabili nell’ambito dell’imposizione ordinaria, limitandosi a rimandare
alla disposizione relativa alla deduzione per figli (art. 34 lett. a
LT). Per il diritto cantonale, le aliquote applicabili in materia di imposta
alla fonte sono elencate all’art. 108 LT. La legislazione cantonale prevede
quattro tipologie di aliquota (art. 108 cpv. 1 LT), ovvero per:
a. persone sole;
b. coniugati con un
solo reddito viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi,
separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in
comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c. coniugati con
doppio reddito che vivono in comunione domestica;
d. redditi
accessori. L’aliquota è del 10 per cento.
La legislazione tributaria
cantonale, diversamente da quella federale, non prevede un’aliquota d’imposta
per i genitori.
3.
3.1.
Nel
caso in esame, l’autorità di tassazione ha negato al dipendente della ricorrente
l’applicazione dell’aliquota per genitori, prevista dall’art. 36 cpv. 2bis
LIFD, e dell’aliquota per coniugati, prevista dall’art. 108 cpv. 1 lett. b
LT, sul presupposto che non vi sarebbe alcuna comunione domestica con i figli,
residenti in __________ con la madre.
3.2
L’art. 36 cpv. 2bis
LIFD, per l’imposta federale diretta, e l’art. 108 cpv. 1 lett. b LT,
per l’imposta cantonale, estendono l’applicazione dell’aliquota agevolata anche
“ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e
celibi”, purché siano adempiute due condizioni: che vivano “in comunione
domestica con figli o persone bisognose” e che provvedano “in modo
essenziale” al loro sostentamento.
Secondo l’autorità di
tassazione, __________ non adempirebbe la prima condizione, in quanto i figli
minorenni sono domiciliati in __________ presso la madre.
3.3
In effetti, il
contribuente in questione risiede in Svizzera dal 2016 in virtù di un permesso
di dimora. I figli e la loro madre risiedono per contro nel Comune di __________
(____________________ dove formano una famiglia, insieme con il fratello della
madre. Ne consegue che __________ non adempiva, nei periodi fiscali litigiosi,
le condizioni per poter beneficiare dell’aliquota più favorevole e delle
relative deduzioni.
La documentazione agli
atti nemmeno ha permesso di accertare che sia effettivamente il padre, e, se
del caso, in che modo, a provvedere in modo essenziale al sostentamento dei
figli. Non sono stati comprovati versamenti sul conto corrente di __________ e
d’altronde, al di là della sola attestazione ISEE, che peraltro riporta quanto
autocertificato dalla richiedente, non è stata dimostrata la situazione di
indigenza della compagna, tramite ad esempio la produzione di estratti di conto
corrente o l’assoggettamento agli aiuti statali. Non è peraltro nemmeno chiara
la posizione del sig. __________, convivente con la sorella e i figli di __________,
ovvero in che modo egli contribuisca alle “necessità economiche della
signora”, come indicato dal ricorrente, considerato che la somma risultante
nell’attestazione ISEE fa riferimento al reddito percepito dall’intero nucleo
familiare, di cui anche il sig. __________ fa parte.
Inoltre, come indicato
dall’autorità fiscale nelle osservazioni al ricorso, il fatto stesso che
nell’attestazione ISEE non venga menzionato il contributo di __________ al
mantenimento dei figli e della loro madre induce a dubitare di quanto sostenuto
dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga che non è
noto in quale modo il contribuente e la madre dei suoi figli abbiano
disciplinato l’affidamento e il mantenimento dei figli. Di certo v’è che il
padre, a far tempo dal 2015 è dimorante in Svizzera, mentre i figli sono sempre
rimasti residenti in __________.
3.4
Quanto, inoltre, alla
circostanza secondo cui i figli sarebbero rimasti a vivere in __________ con la
madre in attesa che a __________ fosse concesso il permesso di domicilio (C),
va evidenziato che l’art. 44 cpv. 1 della Legge Federale sugli stranieri e la
loro integrazione (LStrI; RS 142.20), prevede che al coniuge straniero e ai
figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare
del permesso di dimora possa essere rilasciato o prorogato un permesso di
dimora se:
1.
coabitano con
lui;
2.
dispongono di
un’abitazione conforme ai loro bisogni;
3.
non dipendono
dall’aiuto sociale;
4.
sono in grado di
comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
5.
lo straniero cui
si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC
né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
Ne consegue che il
ricongiungimento familiare dei figli, anche per gli stranieri titolari di un
permesso di dimora (B), come nel caso di__________, non è escluso, a
determinate condizioni. Quest’ultimo non ha tuttavia neppure preso in
considerazione tale eventualità.
In ogni caso, nei periodi
fiscali in discussione, i figli minorenni del contribuente non abitavano con il
padre bensì con la madre in Italia.
3.5
Ne deriva, di conseguenza,
che gli elementi acquisiti agli atti, oltre a non aver comprovato la
sussistenza di una comunione domestica di __________ con i figli, non hanno
neppure permesso di dimostrare che sia effettivamente questi ad occuparsi
interamente del sostentamento dei minori residenti all’estero.
Pertanto, per il calcolo
dell’imposta alla fonte, non si giustifica l’applicazione dell’aliquota per
genitori secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD, e dell’aliquota per
coniugati, prevista dall’art. 108 cpv. 1 lett. b LT, con la conseguenza
che la decisione dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo merita
tutela.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: