80.2021.274
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato di dichiarazione d’imposta, commisurazione, ultima tassazione non ancora passata in giudicato
4 febbraio 2022Italiano15 min
30 settembre 2021, e quindi inflitto ai coniugi RI 1 e RI 2, con decisione del 12
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.274
Lugano
4 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 dicembre 2021 contro la decisione dell’11 novembre 2021 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. A fronte del mancato
inoltro della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, l’Ufficio
circondariale di tassazione Lugano aveva dapprima richiamato (17 maggio 2020),
diffidato (15 giugno 2020), poi concesso (24 giugno 2021) una proroga fino al
30 settembre 2021, e quindi inflitto ai coniugi RI 1 e RI 2, con decisione del 12
ottobre 2021, una multa disciplinare di fr. 900.- per violazione degli obblighi
procedurali. Contestualmente alla decisione in questione, l’autorità fiscale
aveva rinnovato la diffida nei confronti dei contribuenti a presentare gli atti
richiesti entro un termine di venti giorni, con la relativa avvertenza che,
decorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe proceduto con una tassazione
d’ufficio ai sensi degli artt. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con reclamo del 10
novembre 2021, i coniugi RI 1 contestavano la suddetta decisione, sostenendo anzitutto
che l’Ufficio di tassazione gli aveva concesso in data 24 giugno 2021 una
proroga fino al 30 settembre 2021. Contestavano inoltre l’ammontare della multa,
a loro avviso “assolutamente contraria al principio di proporzionalità”.
Aggiungevano di non aver inviato la dichiarazione d’imposta 2020, non essendo
ancora in possesso di tutti i giustificativi necessari. Chiedevano pertanto una
proroga fino al 31 dicembre 2021, oltre che l’annullamento della multa o in via
subordinata una riduzione della medesima a fr. 50.-.
C. Con decisione del 25 luglio
2019, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la multa sulla
scorta delle seguenti motivazioni:
L’autorità fiscale può infliggere una multa per
violazione di obblighi procedurali ai sensi dell’art. 257 LT risp. art. 174
LIFD quando si realizzano due condizioni distinte, l’una soggettiva (azione o
omissione intenzionale o per semplice negligenza da parte del contribuente) e
l’altra oggettiva (diffida rivolta al contribuente da parte dell’autorità
fiscale). Nella fattispecie, il contribuente ha omesso in modo negligente di
consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020 e gli
allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del
15.06.2021, con cui l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare. Nel
termine assegnato tramite diffida in data 24.06.2021 è stata richiesta una
proroga, che è stata concessa fino al 30.09.2021. Scaduto infruttuoso tale
termine la procedura continua il proprio corso; vengono intimate le sanzioni
disciplinari in base allo stadio in cui si trova ogni singolo contribuente; e
meglio, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di CHF
900.- con decreto no. 25267/090 del 12.10.2021, calcolata in base al dovuto
d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in
giudicato, ossia quella risalente al periodo fiscale 2018 per il quale tale
importo era stato stabilito definitivamente in CHF 20'272.35 (v. Circolare n.
12/2013 del novembre 2013).
L’importo della multa è stato calcolato in base a
precise direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni. Determinante è
il totale dell’imposta cantonale annua dovuta nel precedente periodo fiscale.
La multa ammonta a CHF 2'000.- al massimo e, in casi gravi o di recidiva, a CHF
20'000.- al massimo.
Nel caso in esame l’importo della multa risulta essere
stato calcolato correttamente.
Il termine per presentare la dichiarazione d’imposta è
stato prorogato fino al 30.09.2021. Nel termine assegnato tramite proroga non è
stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad
ottenere un’ulteriore proroga.
In data 17.05.2020 è stato inviato un richiamo e in
data 15.06.2021, come già sopra esposto, è stata intimata una diffida.
Dopo un ulteriore controllo risulta che il
contribuente non ha provveduto ad inoltrare la dichiarazione d’imposta nei
termini fissati.
L’autorità di tassazione non può far altro che
confermare il provvedimento disciplinare emanato.
La multa comminata in data 12.10.2021 è pertanto
giustificata.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
decisione impugnata e chiedono l’annullamento della multa o, in via subordinata,
la sua riduzione, “in ogni caso non superiore a fr. 700”. Essi
sostengono che l’Ufficio di tassazione non avrebbe applicato in maniera
corretta la circolare 12/2013 del 22 novembre 2013, in quanto la multa non sarebbe
stata commisurata basandosi sull’ultima decisione di tassazione del periodo
fiscale 2019, cui corrisponderebbe una multa di fr. 700.-, bensì sulla base
della dichiarazione fiscale del 2018, alla quale corrisponde una multa di fr.
900.-.
Inoltre, gli insorgenti chiedono
una proroga del termine per inviare la dichiarazione fiscale 2020 fino al 31
dicembre 2021, in maniera tale da poter “completare la dichiarazione fiscale
con i dati societari”, in quanto senza la chiusura della loro azienda di
famiglia __________ non possono presentare tale dichiarazione completa.
E. Nelle sue
osservazioni presentate in data 15 dicembre 2021, l’ufficio di tassazione
propone di ridurre l’ammontare della multa a fr. 700.-, come da loro richiesto
in via subordinata.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro
che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di
analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art.
266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo
il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono
applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in disamina, ai
ricorrenti è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità
fiscale, entro l’ultimo termine impartito loro, e nonostante la diffida, la
dichiarazione per il periodo fiscale 2020. Gli stessi giustificano la loro
omissione, spiegando di non essere in possesso degli elementi necessari e di
essere stati “erroneamente convinti di aver chiesto e ottenuto una proroga
fino al 31.12.2021”.
2.2
Va ricordato che, prima
che gli fosse inflitta la multa, i contribuenti erano già stati diffidati, con
decisione del 15 giugno 2021. La proroga del termine era stata da loro
richiesta solo dopo la diffida.
A tal proposito, questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati
avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è
già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In
altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid.
2.2).
Come indicato dalla
Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (Multa
per violazione di obblighi procedurali, p. 5, con riferimento alla sentenza
CDT n. 199 del 28 maggio 1980), la diffida rimane sospesa durante il periodo di
proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con
la proroga.
Ne consegue che, se
l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la
dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la
comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è
tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non
abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n.
80.2017.30
del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
Scaduto il termine del 30
settembre 2021, l’autorità fiscale poteva pertanto infliggere ai contribuenti
una multa, senza diffidarli ulteriormente.
2.3
Con le loro affermazioni,
i ricorrenti riconoscono di aver omesso di adempiere gli obblighi a loro
carico. La convinzione, da loro stessi definita “erronea”, di aver ottenuto una
proroga fino al 31.12.2021, qualifica la loro mancata collaborazione come
negligenza.
La multa non può pertanto
essere annullata per la semplice ragione che gli insorgenti non disporrebbero
dei “giustificativi necessari” alla compilazione della loro dichiarazione.
Sostengono infatti che, senza la chiusura dei conti della loro azienda di famiglia
__________, la dichiarazione non potrebbe che essere provvisoria. Il fatto che
alla società fosse stata concessa una proroga fino al 31.1.2022 non si riflette
automaticamente sul termine per la presentazione della dichiarazione dei soci.
Sarebbe semmai spettato a questi ultimi l’onere di chiedere una proroga del
termine relativo alla loro dichiarazione, facendo riferimento alla situazione
della società.
2.4
I contribuenti sono quindi
stati puniti con multa per violazione degli obblighi procedurali, in quanto
hanno negligentemente omesso di compiere l’atto ordinato dall’autorità fiscale,
e meglio l’inoltro della dichiarazione d’imposta, entro la scadenza del termine
impartito loro. Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva
– secondo cui l’autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la
stessa appare quindi giustificata.
3.
3.1
Per quanto concerne la commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e
174.
cpv. 2 LIFD prevedono che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in
casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Alla Circolare n. 12/2013 è allegata una tabella che consente di commisurare la
multa base in considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale,
in particolare tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo
fiscale precedente.
La multa base rappresenta l’importo dovuto per i casi standard di colpa, che
consistono nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida,
situazione che corrisponde al caso presente.
3.2
Nella decisione su reclamo
in data 11 novembre 2021, l’Ufficio di tassazione motiva la scelta del periodo
fiscale 2018 per la commisurazione della multa spiegando che l’ultima decisione
fiscale sulla quale ci si basa dev’essere cresciuta in giudicato. Avendo i
contribuenti interposto reclamo contro la decisione di tassazione per il
periodo fiscale 2019, l’autorità ha dunque deciso di basarsi sull’ultima
decisione di tassazione cresciuta in giudicato, ovvero in questo caso quella
del 2018, anno in cui il totale d’imposta cantonale annua dovuta era di
20'272.35, corrispondendo dunque ad una multa di fr. 900.-.
La citata Circolare n.
12/2013 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che, per la
determinazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, ai fini della
commisurazione della multa, faccia stato il totale dell'imposta cantonale annua
dovuta nel precedente periodo fiscale (Circolare 12/2013, n. 5.1).
Diversamente dalla
Circolare 12/2022, in vigore dal 1.1.2022, quella in vigore fino al 31.12.2021
non prevedeva dunque che la tassazione dovesse essere passata in giudicato,
perché potesse essere presa in considerazione per la commisurazione della
multa.
Poiché nel caso in esame
la contravvenzione si riferisce alla mancata presentazione della dichiarazione
2020, la multa dovrebbe essere calcolata in base all’imposta cantonale annua
dovuta per il periodo fiscale precedente, ovvero l’anno 2019, indipendentemente
dalla circostanza che sia passata in giudicato. La decisione di tassazione del
18.
agosto 2021 giunge ad un debito totale d’imposta cantonale di fr. 18'655.35,
al quale corrisponde una multa di fr. 700.- in quanto si trova nella fascia del
totale d’imposta cantonale dovuta che va dai fr. 15'001.- fino ai fr. 20'000.-.
La stessa non è tuttavia passata in giudicato, avendo i contribuenti interposto
reclamo.
3.3
Nelle osservazioni al
ricorso, l’autorità di tassazione propone di ridurre la multa a 700 franchi, “considerando
che al momento dell’emissione l’Ufficio era già a conoscenza dell’imposta
dell’anno 2019”.
Come rilevato, né la legge
né la circolare, perlomeno nella sua versione in vigore al momento
dell’adozione della decisione litigiosa, richiedono che la multa sia
commisurata in base all’ultima tassazione passata in giudicato. D’altronde, nella
commisurazione della multa, come per ogni pena, si deve tener conto, fra
l’altro, delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). Sebbene la decisione di tassazione del
periodo fiscale 2019 non sia passata in giudicato, si deve ritenere che la
stessa esprima la capacità contributiva dei ricorrenti.
Sebbene la commisurazione
dell’imposta cantonale del periodo fiscale 2019 non possa essere considerata
definitiva, difficilmente l’esito del reclamo comporterà un aumento del debito
d’imposta, dovendosi ritenere improbabile una reformatio in peius,
ancorché questa Camera non conosca gli atti relativi alla procedura di reclamo.
Per i motivi esposti, si
può dunque aderire alla proposta dell’Ufficio di tassazione di commisurare la
multa in base alla decisione di tassazione per il periodo fiscale 2019. Spetterà
alla Divisione delle contribuzioni, tuttavia, garantire la parità di trattamento
fra tutti i contribuenti, dopo l’entrata in vigore della Circolare 12/2022, che
come detto prevede invece che si tenga conto del “totale dell'imposta
cantonale annua stabilita nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in
giudicato”.
3.4
Ne consegue che la domanda
di riduzione della multa a fr. 700.-, avanzata dai ricorrenti in via
subordinata, è accolta.
4.
4.1.
I ricorrenti chiedono
infine una ulteriore proroga del termine per la presentazione della
dichiarazione d’imposta 2020 fino al 31.12.2021.
4.2
Ai sensi dell’art. 119
cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Secondo il
capoverso 2 di questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere
prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata
prima della scadenza. Quest’ultimo requisito costituisce una condizione di
validità della domanda stessa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD). Di
analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
4.3
Come ricordato, dopo
essere stati diffidati il 15 giugno 2021, i ricorrenti hanno chiesto il 20
giugno 2021 una proroga, che l’autorità fiscale ha loro concesso il 24 giugno
2021.
fino al 30 settembre 2021. Scaduto questo termine, l’autorità di
tassazione ha risolto una multa di fr. 900.- nei confronti dei coniugi in data
12.
ottobre 2021, rinnovando la diffida a presentare la dichiarazione fiscale
del 2020 entro 20 giorni, “con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine,
si potrà procedere alla tassazione d’ufficio a mente dell’art. 204 LT e art.
130.
LIFD”.
Gli insorgenti sostengono
tuttavia che, con il reclamo del 10 novembre 2021, avrebbero richiesto una
proroga fino al 31 dicembre 2021.
Come detto in precedenza,
una delle condizioni per poter ottenere una proroga è la presentazione di tale
richiesta prima della scadenza del termine da prorogare. Nella fattispecie, il
termine avrebbe potuto essere prorogato solo in base a una domanda inoltrata
prima del 30 settembre 2021. Avendo richiesto la proroga solo il 10 novembre
2021, dunque dopo la scadenza di tale termine, i requisiti legali non sono
adempiuti.
5.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti solo in misura parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo dell’11 novembre 2021 è riformata nel
senso che la multa è ridotta a fr. 700.–
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 240.–).
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: