80.2021.282
Imposta di successione e donazione: donazione di gioielli, valutazione, perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale, inattendibilità delle perizie di parte
16 marzo 2023Italiano21 min
conti bancari e postali della defunta. Da viva, la signora __________ aveva regalato
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.282
Lugano
16 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 dicembre 2021 contro la decisione del 16 dicembre 2021 in materia di imposte
di donazione
Fatti
Fatti
A. RI 1 è stata collaboratrice
domestica e dama di compagnia della signora __________ fino al suo decesso,
avvenuto ad __________ il 22 aprile 2020. La ricorrente si occupava anche della
gestione della contabilità della signora __________, avendo avuto l’accesso ai
conti bancari e postali della defunta. Da viva, la signora __________ aveva regalato
a RI 1 alcuni gioielli, due quadri ed altri beni mobili (in particolare,
dell’argenteria) come pure dei contanti.
Per aver beneficiato di queste
liberalità da parte della defunta, la signora RI 1 è stata accusata di
appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto, conseguimento
fraudolento di falsa attestazione e riciclaggio di denaro da parte di __________
(istituita erede unica tramite contratto successorio del 24 maggio 1995) e __________,
sorella della defunta, entrambe patrocinate dall’avv. __________. L’inchiesta
penale si è tuttavia conclusa con un decreto d’abbandono (__________ del 30
marzo 2021). Il Ministero pubblico aveva tra l’altro proceduto al sequestro dei
gioielli, dapprima il 4 novembre e poi il 9 novembre 2020, stimandone il valore
complessivo in fr. 72'000.‑, per poi ordinarne il dissequestro il 30
marzo 2021, restituendoli tutti a RI 1. Per quanto qui d’interesse, gli oggetti
sequestrati il 9 novembre 2020 erano:
§ 2 orecchini argento con due palline alle estremità,
§
2 orecchini colore argento,
§
1 anello colore argento,
§
1 anello colore argento con pietra
blu,
§
1 collana con palline colore beige,
§
1 braccialetto di colore argento a
maglie,
§
1 braccialetto di colore argento,
§ […]
§
1 orologio da polso in metallo e
argento con brillanti __________ n° serie __________
§
1 collana in metallo colore
argento con pietra verde,
§
1 anello in metallo griglio +
brillante solitario,
§
copia stima del 21.07.2020 per
orologio da polso __________,
§
copia stima del 13.07.2020 per
collana colore argento con pietra verde __________,
§
copia stima anello solitario __________
del 13.07.2020,
§
copia stima orecchini __________
del 13.07.2020,
§ 1 quadro […] __________,
§
1 quadro […] __________.
(v.
inc. __________, dispositivo no. 3, p. 7).
Per gli oggetti posti
sotto sequestro il 4 novembre 2020 non vi è alcun documento versato agli atti.
B. a.
Una prima donazione di
fr. 50'000.‑ avvenuta in due tranches tra il dicembre 2019 e
il gennaio 2020, è stata regolarmente dichiarata dalla ricorrente e tassata dall’RS
1 il 23 luglio 2020 (v. inc. __________).
Concluso il procedimento
penale poc’anzi citato, il 10 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ha sottoposto
alla ricorrente un progetto di tassazione relativo alla donazione di “contanti,
gioielli, beni mobili” per un valore di fr. 193'885.‑, “in
base ai dati pervenuti all’ufficio”, ovvero “in base alle informazioni,
alla documentazione in possesso [de]ll’ufficio e a quanto scaturito dal
[…] decreto di abbandono” della PP __________ del 30 marzo 2021. Il dovuto
d’imposta di donazione, in quanto la ricorrente non era parente della signora __________
e dedotta la precedente devoluzione di fr. 50'000.‑, già tassata
(quota imposta precedente: fr. 10'455.‑; v. decisione di tassazione
del 23.07.2020, inc. __________; agli atti), era stabilito in
fr. 60'504.10.
b.
Il 29 maggio 2021, la
ricorrente inviava all’RS 1 “la stima ufficiale con il reale valore di
entrambi i quadri”, chiedendo una correzione del progetto di tassazione.
Al suo scritto allegava la
valutazione effettuata dalla Casa d’aste __________ AG di __________ in merito
ai due quadri che le aveva donato la signora __________. Per quanto attiene al
dipinto di __________, il quadro si era rivelato un falso il cui valore massimo
poteva essere di fr. 100.‑, mentre la seconda opera d’arte dipinta
da __________ era stata stimata a fr. 200.‑ e la sua autenticità non
era garantita (v. valutazione del 28 maggio 2021 di __________; agli atti).
c.
Il 13 settembre 2021, la
ricorrente ‑ rappresentata dall’avv. RA 1 ‑ ribadiva
all’RS 1 in merito alla valutazione del dipinto attribuito a __________ di “voler
ritenere il reale valore del quadro”.
Spiegava che la ricorrente
aveva richiesto la perizia a __________, che lo aveva definito un falso, mettendo
l’opera fisicamente a disposizione della Casa d’aste.
Per contro, la valutazione
su cui si era basato l’RS 1 era stata commissionata il 26 aprile 2021 dal
rappresentante dell’erede unica a __________ che, senza vedere le opere d’arte,
giungeva alla conclusione che “se sono autentiche come sembrano, è corretto
definirle opere di valore” (v. email del 26.04.2021 ore 00.09 da __________,
__________, a avv. __________).
d.
Il 16 settembre 2021, l’RS
1 notificava alla ricorrente un secondo progetto di tassazione, diminuendo il
valore dei beni donati. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che date le
osservazioni della ricorrente e la documentazione aggiuntiva prodotta dall’avv.
RA 1, il valore delle opere d’arte era “stabilito e corretto in un totale di
fr. 300.‑”. Di conseguenza, “l’attivo netto delle liberalità
imponibili a carico della sig. ra RI 1 ammonta[va] a fr. 161'185.‑”.
Il dovuto d’imposta era stabilito in fr. 48'942.‑.
C. Il 23 settembre 2021,
l’RS 1 emetteva la decisione di tassazione, confermando quanto già anticipato
alla ricorrente con il progetto di tassazione del 16 settembre 2021.
D. a.
Contro la suddetta
decisione, l’avv. RA 1, in nome e per conto della signora RI 1, interponeva
reclamo il 6 ottobre 2021. In particolare, il rappresentante della contribuente
si aggravava contro il valore accertato dei gioielli oggetto della donazione.
Spiegava che, dopo averli sottoposti a perizia, “ne è risultato un valore
commerciale (perizia __________) di molto inferiore al valore assicurato (stime
__________)”. Chiedeva quindi che il valore venale dei gioielli fosse
ridotto da fr. 72'000.‑ a fr. 21'000.‑ “con relativa
rettifica/riduzione dell’imposta di donazione”. Il patrocinatore della
reclamante precisava che “qualora vi fossero dubbi […] circa
l’attendibilità della perizia __________, la [sua] cliente è ben
disposta a fare allestire a proprie spese una perizia da uno specialista che
goda della vostra fiducia. Ciò proprio perché la signora RI 1 non nutre dubbio
alcuno circa il reale valore dei gioielli in parola”.
Al reclamo allegava due
documenti:
Il primo, relativo alla perizia
redatta dalla __________ di __________ il 29 settembre 2021 per cui i gioielli
erano stati valutati “nur aufgrund der optischen Ansicht und noch ohne
gemmologische Prüfung”. Si trattava di
§
Diamantring, Stein mit ca. 9 mm
Durchmesser, mittlerer Kategorie – 10'000
§ Ring mit Saphir mit ca. 18 mm Durchmesser und kleinen
Brillanten – Fr. 5’000
§ Set mit Ring mit Perlen und Ohrhänger mit kleinen
Brillanten – Fr. 800
§ 1 Paar Ohrstecker mit Brillanten mit ca. 4 mm
Durchmesser – Fr. 1’000
§ Damenarmbanduhr __________, Weissgold mit vielen
kleinen Brillantsplittern – Fr. 3’000
§
Kleiner Anhänger mit Smaragd mit
ca. 7 mm Länge und 3 kleinen Baguettebrillanten – Fr. 1’200
Il secondo documento,
invece, era una pagina fotocopiata del rapporto d’inchiesta della Polizia
giudiziaria nel quale erano menzionati gli oggetti sequestrati il 9 novembre 2020.
Nelle osservazioni era scritto che “tutti i gioielli, compresi quelli del
precedente sequestro del 4.11.2020, per complessivi CHF 72'000.‑ (vedi
parte delle perizie __________) [erano] stati repertati […] e
trasmessi presso l’Ufficio reperti di Bellinzona”. Nel rapporto erano
menzionati:
§
1 orologio da polso in metallo di
colore argento con brillanti marca __________ n° serie 127001 (fr. 15'000.‑,
stima di __________ del 21.07.2020);
§
1 collana in metallo di colore
argento con pietra di colore verde (fr. 18'000.‑, stima di __________
del 13.07.2020);
§
1 anello solitario in metallo di
colore argento con brillante (fr. 27’00.‑ [sic!]; stima di __________
del 13.07.2020);
§
copia stima del 13.07.2020
rilasciata dalla gioielleria __________ per 1 anello con pietra blu (fr. 7'000.‑);
§
copia stima del 13.07.2020 rilasciata
dalla gioielleria __________ per degli orecchini (fr. 5'000.‑).
b.
Il 30 novembre 2021,
l’avv. RA 1, postulando l’accoglimento del reclamo, inviava all’RS 1 “la
perizia __________ 26 novembre 2021 esperita sui gioielli in esame”
spiegando che “la valutazione ‑ a differenza della perizia __________
dell’incarto penale – era stata effettuata, come per la perizia __________,
previo esame fisico dei gioielli”. Ribadiva che l’inchiesta penale doveva
stabilire l’esistenza o meno di un reato penale e non il valore dei gioielli
per cui “l’autorità fiscale deve prendere in considerazione il valore reale
dei gioielli, come risulta dalle perizie fatte in presenza dei gioielli e non
in astratto come avvenuto per la perizia prodotta dal denunciante nel
procedimento penale”.
Le perizie allegate erano
due:
L’una, redatta in italiano
il 26 novembre 2021 e relativa ad un “__________ orologio da polso in
platino 950, movimento al quarzo, quadrante bianco con cifre romani, cinturino
in platino, vetro zaffiro, peso 95.6 gr./no. 127001”, il cui valore del
materiale stimato era di fr. 3'500.‑.
L’altra, redatta in
tedesco e senza data, concerneva quattro gioielli, ovvero: 1 paio d’orecchini pendenti
in oro bianco rodiato con 2x7 brillantini, 2 perle Akoya bianche e 2 perle
coltivate dei Mari del Sud bianche del valore del materiale stimato in
fr. 600.‑; 1 catenina in oro bianco rodiato e oro giallo di 43 cm in
maglia veneziana con uno smeraldo verde con 3 diamanti per un valore del
materiale di fr. 2'500.‑; 1 anello in oro bianco rodiato con
tanzanite (rovinata), 10 brillantini e 10 diamanti-navetta per un valore del
materiale di ca. 1'500.‑ ed infine un anello solitario in oro bianco
rodiato con un brillante per un valore del materiale di ca. 5'500.‑.
E. Il
16 dicembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando integralmente la
decisione di prima istanza. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che
L’RS 1 ha provveduto ad
imporre la liberalità in base al decreto di abbandono emesso dal Ministero
Pubblico il 30 marzo 2021.
Il
presente Decreto riporta la valutazione degli gioielli sulla base di una
perizia di __________ richiesta dalla donataria signora RI 1.
Il
Decreto di abbandono, cresciuto in giudicato, non è stato impug[n]ato
dalla reclamante per tramite del suo rappresentante (avv. RA 1)
L’autorità
fiscale non può di certo discostarsi da quanto valutato nella sentenza di
abbandono emesso dalla Procura.
Considerato
quanto precede, la notifica di tassazione precitata viene pertanto confermata.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1,
insorge contro la suddetta decisione.
Il rappresentante deplora
che, nonostante la ricorrente abbia prodotto “una perizia redatta dopo
visione dei gioielli” da parte di __________, l’RS 1 abbia comunque “stabilito
il valore dei gioielli sulla scorta della valutazione in astratto prodotta con
la denuncia” penale.
Lamenta che “l’autorità
fiscale ha determinato il valore dei beni in base ad un decreto d’abbandono,
ritenendo come acquisito tale valore solo per il fatto che la ricorrente non
avrebbe impugnato il decreto d’abbandono. […] la ricorrente non poteva e
non doveva impugnare il decreto d’abbandono per il semplice fatto che lo stesso
la proscioglieva da ogni accusa. Il decreto si limita infatti ad abbandonare il
procedimento e ad ordinare il dissequestro di tutti i beni sequestrati […]
Il decreto non contiene alcun elemento, nel suo dispositivo, che potesse
permettere alla ricorrente di impugnarlo. In particolare né nel dispositivo del
decreto né nelle sue motivazioni figura in alcun modo una valutazione dei
gioielli. Solo a pagina 2 del decreto è indicato che vi erano «vari
gioielli del valore di decine di migliaia di franchi»
[…] Inoltre va
ricordato che la valutazione agli atti del procedimento penale è stata prodotta
dalla parte denunciante ed è stata eseguita in astratto, senza
visionare i gioielli. L’autorità fiscale ha quindi basato la propria decisione
su di un decreto che non riporta alcun valore dei gioielli”.
Ribadisce che “a fronte
di questi elementi, la ricorrente ha prodotto due perizie eseguite da
esperti del settore e previo esame visivo dei gioielli. Addirittura la
perizia doc. 6 è stata eseguita proprio da __________, la quale ha fatto stato
del valore commerciale (e non del valore assicurativo). Entrambe le perizie
eseguite sui gioielli prodotte dalla ricorrente forniscono valori convergenti e
credibili. Per contro non è credibile il riferimento al decreto di abbandono o
ad una valutazione astratta nemmeno menzionata nel predetto decreto”.
Per l’avv. RA 1 deve quindi
essere ritenuto il valore commerciale dei gioielli, ovvero fr. 13'660.‑,
che – sommato agli altri attivi della donazione ‑ comporta
un dovuto d’imposta pari a fr. 31'860.‑.
G. Il 9 febbraio 2022,
l’PI 1 (di seguito: PI 1) ha presentato le sue osservazioni al ricorso. Del
loro contenuto verrà detto in seguito per quanto necessario.
Diritto
1. Nel caso in
disamina, l’unico aspetto ancora litigioso concerne il valore da attribuire ai
gioielli donati dalla fu signora __________ alla ricorrente.
Per l’autorità di
tassazione fa stato il valore accertato durante il procedimento penale,
conclusosi con un decreto d’abbandono, ovvero fr. 72'000.‑.
Per la ricorrente ‑ che
ha presentato più perizie nel corso del procedimento penale e durante la
procedura di tassazione ‑ i gioielli ricevuti valgono
fr. 13'660.‑.
Considerandi
2.
2.1.
Il Cantone preleva
un’imposta sulle successioni e sulle donazioni (art. 1 cpv. 1 lett. e
LT).
All’imposta sulle
donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute
senza una controprestazione corrispondente (art. 142 cpv. 1 LT).
Per la determinazione
della sostanza imponibile fa stato il valore al momento […] dell’esecuzione
della liberalità (art. 157 LT).
I beni mobili sono di
regola valutati al loro valore commerciale (art. 159 cpv. 1 LT).
2.2
Le donazioni imponibili
devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario e, se questi
fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento
della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria
(art. 219 cpv. 1 LT).
Il secondo capoverso
dell’art. 219 LT prevede che alla notifica va allegata una distinta dei beni
donati con l’indicazione del loro valore venale. Deve inoltre essere precisato
il grado di parentela fra il donante e il donatario (art. 219 cpv. 1 e 2 LT).
3.
3.1.
Nel caso in esame, una
prima donazione di contante in ragione di fr. 50'000.‑ era stata
notificata dalla donataria all’autorità di tassazione. L’RS 1 aveva aperto un
primo incarto nel 2020 ed aveva tassato la ricorrente con decisione del 23
luglio 2020 (v. inc. __________; agli atti).
Per quanto riguarda invece
la seconda donazione, ovvero quella che considerava anche i gioielli, è stata
verosimilmente notificata all’RS 1 dal Ministero pubblico (v. motivazioni
progetto di tassazione del 10 maggio 2021).
Sia come sia, nel progetto
di tassazione emesso dall’RS 1 il 10 maggio 2021, i beni donati contemplavano
contanti, gioielli, argenteria e opere d’arte per un valore di
fr. 193'885.‑ (v. inc. __________).
3.2
Un secondo progetto di
tassazione redatto dall’RS 1 il 16 settembre 2021 e allestito in seguito alle
nuove informazioni ricevute dalla donataria, determinava il valore imponibile
dei beni donati in fr. 161'185.‑. L’RS 1 aveva diminuito il valore
delle opere d’arte da fr. 33'000.‑ a fr. 300.‑, dando
seguito alla perizia della __________, prodotta dalla stessa ricorrente. A
questo stadio della procedura, il valore dei gioielli donati (fr. 72'000.‑)
non è stato oggetto di discussione.
3.3
Solo dopo la notifica della
decisione di tassazione, avvenuta il 23 settembre 2021, la ricorrente è insorta
contro il valore dei gioielli accertato dall’RS 1. L’autorità di tassazione ne aveva
ricavato il valore (fr. 72'000.‑) dagli atti dell’inchiesta penale,
nel corso della quale i summenzionati gioielli erano stati dapprima sequestrati
e poi restituiti all’insorgente.
Lo stesso rappresentante
della ricorrente allegava al reclamo il “Rapporto d’inchiesta polizia
giudiziaria” che annotava il sequestro in data 9 novembre 2020 di alcuni
gioielli, elencati nel dettaglio, e riferiva di un precedente sequestro avvenuto
il 4 novembre 2020, di cui però non vi è alcun documento versato agli atti.
Nel citato Rapporto è
scritto che “tutti i gioielli […] per complessivi CHF 72'000.‑
(vedi parte delle perizie __________) […] sono stati repertati (n°
reperti __________ e __________) e trasmessi presso l’Ufficio reperti di Bellinzona”.
L’avv. RA 1 produceva
altresì una perizia ‑ commissionata dalla ricorrente alla __________
e redatta il 29 settembre 2021 (pendente il reclamo) ‑ che stimava
solo alcuni dei gioielli sequestrati. La valutazione “grezza” (Grobschätzung),
senza aver sottoposto fisicamente le pietre preziose ad un gemmologo, stimava
gli averi a fr. 21'000.‑. Per il rappresentante della ricorrente, il
valore dei gioielli accertato dall’RS 1 avrebbe dovuto essere conseguentemente diminuito
a fr. 21'000.‑ e, di riflesso, anche il dovuto d’imposta sulla
donazione avrebbe dovuto essere rettificato.
Sempre a sostegno della
propria tesi, il 30 novembre 2021, l’avv. RA 1 inviava altre due perizie,
relative a beni dissequestrati. La prima era stata commissionata a __________
dalla ricorrente ed aveva quale oggetto un orologio da polso in platino (__________,
no. di serie __________), verosimilmente stimato per la prima volta in
fr. 3'500.‑ (“valore del materiale”). La seconda perizia, scritta in
tedesco e senza alcuna data né indirizzo di riferimento, elencava quattro
gioielli ‑ già precedentemente valutati da __________ al loro
“valore assicurativo stimato” per complessivi fr. 57'000.‑ – da
considerarsi ora al loro “valore del materiale”, pari a fr. 10'000.‑.
3.4
Nell’atto di ricorso, l’insorgente,
sempre per il tramite del suo rappresentante, modifica nuovamente la sua versione
e postula il riconoscimento del valore commerciale dei gioielli pari a
fr. 13'660.‑, facendo riferimento alle ultime due perizie di __________
poc’anzi menzionate (v. ric., n. 6, p. 5 [fr. 13'660.‑] e doc. 6 [somma
totale: fr. 13'600.‑]).
A questo proposito, si
osserva che i gioielli elencati nell’atto di ricorso sono “solo” un orologio da
polso in metallo, un paio d’orecchini, una collana in metallo, un anello e un
anello solitario (v. ric., n. 1, p. 2).
Dall’esame degli atti a
disposizione dell’autorità giudicante, emerge invece che i gioielli ricevuti in
donazione sono (almeno) quattordici, tra cui i due orologi.
4.
4.1.
Nell’ambito
dell’imposizione delle successioni e delle donazioni, per quanto attiene alla
procedura di tassazione ed ai rimedi giuridici, in mancanza di norme
particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura
ordinaria di tassazione (art. 217 LT, con preciso riferimento agli articoli
195-208 LT). Di principio, le autorità di tassazione determinano, con il
contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa
ed esatta (art. 196 LT) e il contribuente deve fare tutto il necessario per
consentire una tassazione esatta e completa (art. 200 cpv. 1 LT).
4.2
Ora, i giustificativi
apportati dall’insorgente nel corso della procedura di tassazione non comprovano
che i gioielli valessero commercialmente fr. 13'660.‑, come asserito
dall’avv. RA 1 nel ricorso.
Per diversi motivi.
4.2.1
Né le tre perizie __________
né quella della __________, prodotte dalla stessa ricorrente rispettivamente nel
corso del procedimento penale e durante la procedura di tassazione, contemplano
tutti i gioielli ricevuti (alcuni gioielli sono stati stimati ben tre volte,
altri due ed altri ancora mai).
Come già anticipato, i
gioielli donati alla ricorrente sembrerebbero essere quattordici, ma solo nove
di questi sono stati effettivamente stimati dalla gioielleria __________ e/o
dalla Casa d’aste __________.
4.2.2
Dei succitati nove pezzi, solo
alcuni (quelli rivelatisi più “costosi”) sono stati stimati tre volte ‑ dapprima
da __________ (13.07.2020 e 21.07.2020), poi da __________ (29.09.2021) e poi
ancora da __________ (26.11.2021), applicando metodologie diverse, non
comparabili, al solo fine di diminuirne il valore.
Un esempio su tutti, l’anello
“__________” in oro bianco con brillante. Per __________, prima che la
procedura di tassazione avesse inizio, il “valore assicurato stimato” era di
fr. 27'000.‑; dopo la decisione di tassazione, __________ valutava lo
stesso anello fr. 10'000.‑; mentre per __________ il “valore del
materiale” era di fr. 5'500.‑. Lo stesso dicasi per una collana in
oro bianco con smeraldo e diamanti (sempre per __________, prima valutazione:
fr. 18'000.‑ [“valore assicurato stimato”]; poi fr. 2'500.‑
[“valore del materiale”]).
4.2.3
Anche per quanto riguarda i
due orologi __________ e __________, come sottolineato anche dall’PI 1 nelle
sue osservazioni, le perizie prodotte non sono né paragonabili né convergenti.
Se il primo, menzionato
anche nel verbale di sequestro del 9 novembre 2020, è stato valutato da __________
a fr. 3'000.‑, mentre per __________ valeva ca. fr. 3'500.‑
(perizia del 26.11.2021); il secondo, l’orologio __________, è stato stimato
unicamente da __________ al suo “valore di sostituzione”, ovvero
fr. 15'500.‑ (perizia __________ del 21.07.2020, commissionata dalla
stessa ricorrente prima dell’apertura del procedimento penale; v. doc. 2).
A questo proposito, si rileva
che il valore stimato per questo orologio supera (da solo) il valore che il
rappresentante della ricorrente vorrebbe fosse accertato per l’insieme di tutti
i gioielli donati, orologi compresi. Infatti, nella richiesta formulata in sede
di ricorso, ovvero di ritenere “un valore commerciale della donazione dei
gioielli di CHF 13'660.‑”, l’avv. RA 1 sembrerebbe essersi
“dimenticato” di aggiungere a quanto stimato da __________ sia il valore
dell’orologio __________ (fr. 15'500.‑) sia dei 3 gioielli valutati
unicamente dalla Casa d’aste __________ per un valore complessivo di
fr. 6'800.‑ (1 anello con zaffiro 18 mm e piccoli brillanti, 1 set
composto da anello con perle e orecchini con piccoli brillanti, 2 orecchini con
brillanti 4 mm).
4.3
Tranne che per i due
orologi, le numerose perizie presentate dalla ricorrente non permettono di
stabilire con esattezza il valore commerciale dei gioielli donati (art. 159
cpv. 1 LT). Ne è possibile risalire alla reale entità della liberalità.
La perizia __________
contempla solo alcuni dei gioielli e manca di una vera e propria valutazione
gemmologica (effettuata solo in base ad una fotografia). Le perizie __________,
anch’esse limitate ad alcuni gioielli, sembrerebbero avere il solo scopo di
diminuire il valore dei beni, oggetto delle perizie già prodotte dalla
ricorrente in sede penale. Inoltre, dall’esame degli atti sembrerebbero
emergere anche altri gioielli, mai fatti periziare dall’insorgente.
I mezzi di prova offerti
dalla signora RI 1 appaiono dunque lacunosi, funzionali alla sua causa e
volutamente confusi, inidonei ad accertare un fatto rilevante per la tassazione
come il valore dei beni oggetto della donazione.
5.
5.1.
Da
parte sua, l’RS 1 ha invece determinato il valore dei gioielli ricevuti dalla
donataria sulla base di quanto stimato dall’autorità penale, che aveva sequestrato
e repertoriato quasi tutti i gioielli menzionati nella documentazione a
disposizione dell’autorità giudicante. L’autorità di tassazione si è mantenuta
ferma nella propria posizione, anche se, come emerge dagli atti, verosimilmente
prudenziale. Infatti, nella determinazione degli attivi della donazione, anche
l’RS 1 sembrerebbe aver considerato (unicamente) sei gioielli (vedi nota manoscritta
con sommatoria valore). Ciò nonostante, il valore di fr. 72'000.‑,
cui si è riferita l’autorità di tassazione, appurato in sede penale anche sulla
base delle perizie prodotte dalla stessa ricorrente, concerne l’insieme dei
gioielli sequestrati e poi dissequestrati e ridati alla ricorrente (10 pezzi).
5.2
Valore cui giunge, suo
malgrado, anche la ricorrente. Infatti, la prima perizia __________,
commissionata – è bene ricordarlo – dalla stessa ricorrente
prima che iniziasse il procedimento penale (la denuncia contro ignoti è stata
esposta il 28 settembre 2020, mentre le prime due perizie Bucherer sono
rispettivamente del 13 e del 21 luglio 2020), si riferiva a 4 gioielli ed era
stata allestita in base al loro “valore assicurato stimato” (fr. 57'000.‑).
Se a questo valore si aggiunge il valore “di sostituzione” dell’orologio __________,
si raggiunge un valore complessivo dei beni pari a fr. 72'500.‑,
valore non dissimile da quello ritenuto dall’RS 1.
Con la successiva perizia __________
del 26 novembre 2021, susseguente la decisione di tassazione e redatta sulla
base del “valore del materiale” degli stessi 4 gioielli (fr. 10'100.‑),
ed aggiungendo il valore dell’altro orologio (____________________, stimato al
“valore attuale” di fr. 3'500.‑), la ricorrente giunge invece al valore
dei gioielli che rivendica in sede di ricorso, ovvero fr. 13'600.‑.
Tutto ciò appare perlomeno
poco coerente e in contrasto con il principio della buona fede e con il divieto
di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che
ne discende.
In queste circostanze,
l’operato dell’autorità di tassazione merita pertanto di essere tutelato e la
decisione impugnata deve essere confermata.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Alla parte ricorrente non
è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’articolo 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 gio
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: