Lexipedia

Decisione

80.2021.282

Imposta di successione e donazione: donazione di gioielli, valutazione, perizia effettuata nell’ambito di un procedimento penale, inattendibilità delle perizie di parte

16 marzo 2023Italiano21 min

conti bancari e postali della defunta. Da viva, la signora __________ aveva regalato

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.282

Lugano

16 marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 dicembre 2021 contro la decisione del 16 dicembre 2021 in materia di imposte

di donazione

Fatti

Fatti

A. RI 1 è stata collaboratrice

domestica e dama di compagnia della signora __________ fino al suo decesso,

avvenuto ad __________ il 22 aprile 2020. La ricorrente si occupava anche della

gestione della contabilità della signora __________, avendo avuto l’accesso ai

conti bancari e postali della defunta. Da viva, la signora __________ aveva regalato

a RI 1 alcuni gioielli, due quadri ed altri beni mobili (in particolare,

dell’argenteria) come pure dei contanti.

Per aver beneficiato di queste

liberalità da parte della defunta, la signora RI 1 è stata accusata di

appropriazione semplice, appropriazione indebita, furto, conseguimento

fraudolento di falsa attestazione e riciclaggio di denaro da parte di __________

(istituita erede unica tramite contratto successorio del 24 maggio 1995) e __________,

sorella della defunta, entrambe patrocinate dall’avv. __________. L’inchiesta

penale si è tuttavia conclusa con un decreto d’abbandono (__________ del 30

marzo 2021). Il Ministero pubblico aveva tra l’altro proceduto al sequestro dei

gioielli, dapprima il 4 novembre e poi il 9 novembre 2020, stimandone il valore

complessivo in fr. 72'000.‑, per poi ordinarne il dissequestro il 30

marzo 2021, restituendoli tutti a RI 1. Per quanto qui d’interesse, gli oggetti

sequestrati il 9 novembre 2020 erano:

§ 2 orecchini argento con due palline alle estremità,

§

2 orecchini colore argento,

§

1 anello colore argento,

§

1 anello colore argento con pietra

blu,

§

1 collana con palline colore beige,

§

1 braccialetto di colore argento a

maglie,

§

1 braccialetto di colore argento,

§ […]

§

1 orologio da polso in metallo e

argento con brillanti __________ n° serie __________

§

1 collana in metallo colore

argento con pietra verde,

§

1 anello in metallo griglio +

brillante solitario,

§

copia stima del 21.07.2020 per

orologio da polso __________,

§

copia stima del 13.07.2020 per

collana colore argento con pietra verde __________,

§

copia stima anello solitario __________

del 13.07.2020,

§

copia stima orecchini __________

del 13.07.2020,

§ 1 quadro […] __________,

§

1 quadro […] __________.

(v.

inc. __________, dispositivo no. 3, p. 7).

Per gli oggetti posti

sotto sequestro il 4 novembre 2020 non vi è alcun documento versato agli atti.

B. a.

Una prima donazione di

fr. 50'000.‑ avvenuta in due tranches tra il dicembre 2019 e

il gennaio 2020, è stata regolarmente dichiarata dalla ricorrente e tassata dall’RS

1 il 23 luglio 2020 (v. inc. __________).

Concluso il procedimento

penale poc’anzi citato, il 10 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ha sottoposto

alla ricorrente un progetto di tassazione relativo alla donazione di “contanti,

gioielli, beni mobili” per un valore di fr. 193'885.‑, “in

base ai dati pervenuti all’ufficio”, ovvero “in base alle informazioni,

alla documentazione in possesso [de]ll’ufficio e a quanto scaturito dal

[…] decreto di abbandono” della PP __________ del 30 marzo 2021. Il dovuto

d’imposta di donazione, in quanto la ricorrente non era parente della signora __________

e dedotta la precedente devoluzione di fr. 50'000.‑, già tassata

(quota imposta precedente: fr. 10'455.‑; v. decisione di tassazione

del 23.07.2020, inc. __________; agli atti), era stabilito in

fr. 60'504.10.

b.

Il 29 maggio 2021, la

ricorrente inviava all’RS 1 “la stima ufficiale con il reale valore di

entrambi i quadri”, chiedendo una correzione del progetto di tassazione.

Al suo scritto allegava la

valutazione effettuata dalla Casa d’aste __________ AG di __________ in merito

ai due quadri che le aveva donato la signora __________. Per quanto attiene al

dipinto di __________, il quadro si era rivelato un falso il cui valore massimo

poteva essere di fr. 100.‑, mentre la seconda opera d’arte dipinta

da __________ era stata stimata a fr. 200.‑ e la sua autenticità non

era garantita (v. valutazione del 28 maggio 2021 di __________; agli atti).

c.

Il 13 settembre 2021, la

ricorrente ‑ rappresentata dall’avv. RA 1 ‑ ribadiva

all’RS 1 in merito alla valutazione del dipinto attribuito a __________ di “voler

ritenere il reale valore del quadro”.

Spiegava che la ricorrente

aveva richiesto la perizia a __________, che lo aveva definito un falso, mettendo

l’opera fisicamente a disposizione della Casa d’aste.

Per contro, la valutazione

su cui si era basato l’RS 1 era stata commissionata il 26 aprile 2021 dal

rappresentante dell’erede unica a __________ che, senza vedere le opere d’arte,

giungeva alla conclusione che “se sono autentiche come sembrano, è corretto

definirle opere di valore” (v. email del 26.04.2021 ore 00.09 da __________,

__________, a avv. __________).

d.

Il 16 settembre 2021, l’RS

1 notificava alla ricorrente un secondo progetto di tassazione, diminuendo il

valore dei beni donati. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che date le

osservazioni della ricorrente e la documentazione aggiuntiva prodotta dall’avv.

RA 1, il valore delle opere d’arte era “stabilito e corretto in un totale di

fr. 300.‑”. Di conseguenza, “l’attivo netto delle liberalità

imponibili a carico della sig. ra RI 1 ammonta[va] a fr. 161'185.‑”.

Il dovuto d’imposta era stabilito in fr. 48'942.‑.

C. Il 23 settembre 2021,

l’RS 1 emetteva la decisione di tassazione, confermando quanto già anticipato

alla ricorrente con il progetto di tassazione del 16 settembre 2021.

D. a.

Contro la suddetta

decisione, l’avv. RA 1, in nome e per conto della signora RI 1, interponeva

reclamo il 6 ottobre 2021. In particolare, il rappresentante della contribuente

si aggravava contro il valore accertato dei gioielli oggetto della donazione.

Spiegava che, dopo averli sottoposti a perizia, “ne è risultato un valore

commerciale (perizia __________) di molto inferiore al valore assicurato (stime

__________)”. Chiedeva quindi che il valore venale dei gioielli fosse

ridotto da fr. 72'000.‑ a fr. 21'000.‑ “con relativa

rettifica/riduzione dell’imposta di donazione”. Il patrocinatore della

reclamante precisava che “qualora vi fossero dubbi […] circa

l’attendibilità della perizia __________, la [sua] cliente è ben

disposta a fare allestire a proprie spese una perizia da uno specialista che

goda della vostra fiducia. Ciò proprio perché la signora RI 1 non nutre dubbio

alcuno circa il reale valore dei gioielli in parola”.

Al reclamo allegava due

documenti:

Il primo, relativo alla perizia

redatta dalla __________ di __________ il 29 settembre 2021 per cui i gioielli

erano stati valutati “nur aufgrund der optischen Ansicht und noch ohne

gemmologische Prüfung”. Si trattava di

§

Diamantring, Stein mit ca. 9 mm

Durchmesser, mittlerer Kategorie – 10'000

§ Ring mit Saphir mit ca. 18 mm Durchmesser und kleinen

Brillanten – Fr. 5’000

§ Set mit Ring mit Perlen und Ohrhänger mit kleinen

Brillanten – Fr. 800

§ 1 Paar Ohrstecker mit Brillanten mit ca. 4 mm

Durchmesser – Fr. 1’000

§ Damenarmbanduhr __________, Weissgold mit vielen

kleinen Brillantsplittern – Fr. 3’000

§

Kleiner Anhänger mit Smaragd mit

ca. 7 mm Länge und 3 kleinen Baguettebrillanten – Fr. 1’200

Il secondo documento,

invece, era una pagina fotocopiata del rapporto d’inchiesta della Polizia

giudiziaria nel quale erano menzionati gli oggetti sequestrati il 9 novembre 2020.

Nelle osservazioni era scritto che “tutti i gioielli, compresi quelli del

precedente sequestro del 4.11.2020, per complessivi CHF 72'000.‑ (vedi

parte delle perizie __________) [erano] stati repertati […] e

trasmessi presso l’Ufficio reperti di Bellinzona”. Nel rapporto erano

menzionati:

§

1 orologio da polso in metallo di

colore argento con brillanti marca __________ n° serie 127001 (fr. 15'000.‑,

stima di __________ del 21.07.2020);

§

1 collana in metallo di colore

argento con pietra di colore verde (fr. 18'000.‑, stima di __________

del 13.07.2020);

§

1 anello solitario in metallo di

colore argento con brillante (fr. 27’00.‑ [sic!]; stima di __________

del 13.07.2020);

§

copia stima del 13.07.2020

rilasciata dalla gioielleria __________ per 1 anello con pietra blu (fr. 7'000.‑);

§

copia stima del 13.07.2020 rilasciata

dalla gioielleria __________ per degli orecchini (fr. 5'000.‑).

b.

Il 30 novembre 2021,

l’avv. RA 1, postulando l’accoglimento del reclamo, inviava all’RS 1 “la

perizia __________ 26 novembre 2021 esperita sui gioielli in esame”

spiegando che “la valutazione ‑ a differenza della perizia __________

dell’incarto penale – era stata effettuata, come per la perizia __________,

previo esame fisico dei gioielli”. Ribadiva che l’inchiesta penale doveva

stabilire l’esistenza o meno di un reato penale e non il valore dei gioielli

per cui “l’autorità fiscale deve prendere in considerazione il valore reale

dei gioielli, come risulta dalle perizie fatte in presenza dei gioielli e non

in astratto come avvenuto per la perizia prodotta dal denunciante nel

procedimento penale”.

Le perizie allegate erano

due:

L’una, redatta in italiano

il 26 novembre 2021 e relativa ad un “__________ orologio da polso in

platino 950, movimento al quarzo, quadrante bianco con cifre romani, cinturino

in platino, vetro zaffiro, peso 95.6 gr./no. 127001”, il cui valore del

materiale stimato era di fr. 3'500.‑.

L’altra, redatta in

tedesco e senza data, concerneva quattro gioielli, ovvero: 1 paio d’orecchini pendenti

in oro bianco rodiato con 2x7 brillantini, 2 perle Akoya bianche e 2 perle

coltivate dei Mari del Sud bianche del valore del materiale stimato in

fr. 600.‑; 1 catenina in oro bianco rodiato e oro giallo di 43 cm in

maglia veneziana con uno smeraldo verde con 3 diamanti per un valore del

materiale di fr. 2'500.‑; 1 anello in oro bianco rodiato con

tanzanite (rovinata), 10 brillantini e 10 diamanti-navetta per un valore del

materiale di ca. 1'500.‑ ed infine un anello solitario in oro bianco

rodiato con un brillante per un valore del materiale di ca. 5'500.‑.

E. Il

16 dicembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando integralmente la

decisione di prima istanza. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che

L’RS 1 ha provveduto ad

imporre la liberalità in base al decreto di abbandono emesso dal Ministero

Pubblico il 30 marzo 2021.

Il

presente Decreto riporta la valutazione degli gioielli sulla base di una

perizia di __________ richiesta dalla donataria signora RI 1.

Il

Decreto di abbandono, cresciuto in giudicato, non è stato impug[n]ato

dalla reclamante per tramite del suo rappresentante (avv. RA 1)

L’autorità

fiscale non può di certo discostarsi da quanto valutato nella sentenza di

abbandono emesso dalla Procura.

Considerato

quanto precede, la notifica di tassazione precitata viene pertanto confermata.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1,

insorge contro la suddetta decisione.

Il rappresentante deplora

che, nonostante la ricorrente abbia prodotto “una perizia redatta dopo

visione dei gioielli” da parte di __________, l’RS 1 abbia comunque “stabilito

il valore dei gioielli sulla scorta della valutazione in astratto prodotta con

la denuncia” penale.

Lamenta che “l’autorità

fiscale ha determinato il valore dei beni in base ad un decreto d’abbandono,

ritenendo come acquisito tale valore solo per il fatto che la ricorrente non

avrebbe impugnato il decreto d’abbandono. […] la ricorrente non poteva e

non doveva impugnare il decreto d’abbandono per il semplice fatto che lo stesso

la proscioglieva da ogni accusa. Il decreto si limita infatti ad abbandonare il

procedimento e ad ordinare il dissequestro di tutti i beni sequestrati […]

Il decreto non contiene alcun elemento, nel suo dispositivo, che potesse

permettere alla ricorrente di impugnarlo. In particolare né nel dispositivo del

decreto né nelle sue motivazioni figura in alcun modo una valutazione dei

gioielli. Solo a pagina 2 del decreto è indicato che vi erano «vari

gioielli del valore di decine di migliaia di franchi»

[…] Inoltre va

ricordato che la valutazione agli atti del procedimento penale è stata prodotta

dalla parte denunciante ed è stata eseguita in astratto, senza

visionare i gioielli. L’autorità fiscale ha quindi basato la propria decisione

su di un decreto che non riporta alcun valore dei gioielli”.

Ribadisce che “a fronte

di questi elementi, la ricorrente ha prodotto due perizie eseguite da

esperti del settore e previo esame visivo dei gioielli. Addirittura la

perizia doc. 6 è stata eseguita proprio da __________, la quale ha fatto stato

del valore commerciale (e non del valore assicurativo). Entrambe le perizie

eseguite sui gioielli prodotte dalla ricorrente forniscono valori convergenti e

credibili. Per contro non è credibile il riferimento al decreto di abbandono o

ad una valutazione astratta nemmeno menzionata nel predetto decreto”.

Per l’avv. RA 1 deve quindi

essere ritenuto il valore commerciale dei gioielli, ovvero fr. 13'660.‑,

che – sommato agli altri attivi della donazione ‑ comporta

un dovuto d’imposta pari a fr. 31'860.‑.

G. Il 9 febbraio 2022,

l’PI 1 (di seguito: PI 1) ha presentato le sue osservazioni al ricorso. Del

loro contenuto verrà detto in seguito per quanto necessario.

Diritto

1. Nel caso in

disamina, l’unico aspetto ancora litigioso concerne il valore da attribuire ai

gioielli donati dalla fu signora __________ alla ricorrente.

Per l’autorità di

tassazione fa stato il valore accertato durante il procedimento penale,

conclusosi con un decreto d’abbandono, ovvero fr. 72'000.‑.

Per la ricorrente ‑ che

ha presentato più perizie nel corso del procedimento penale e durante la

procedura di tassazione ‑ i gioielli ricevuti valgono

fr. 13'660.‑.

Considerandi

2.

2.1.

Il Cantone preleva

un’imposta sulle successioni e sulle donazioni (art. 1 cpv. 1 lett. e

LT).

All’imposta sulle

donazioni sono soggette tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute

senza una controprestazione corrispondente (art. 142 cpv. 1 LT).

Per la determinazione

della sostanza imponibile fa stato il valore al momento […] dell’esecuzione

della liberalità (art. 157 LT).

I beni mobili sono di

regola valutati al loro valore commerciale (art. 159 cpv. 1 LT).

2.2

Le donazioni imponibili

devono essere notificate all’autorità di tassazione dal donatario e, se questi

fosse domiciliato fuori Cantone, anche dal donante al più tardi al momento

della presentazione della successiva dichiarazione in materia di imposta ordinaria

(art. 219 cpv. 1 LT).

Il secondo capoverso

dell’art. 219 LT prevede che alla notifica va allegata una distinta dei beni

donati con l’indicazione del loro valore venale. Deve inoltre essere precisato

il grado di parentela fra il donante e il donatario (art. 219 cpv. 1 e 2 LT).

3.

3.1.

Nel caso in esame, una

prima donazione di contante in ragione di fr. 50'000.‑ era stata

notificata dalla donataria all’autorità di tassazione. L’RS 1 aveva aperto un

primo incarto nel 2020 ed aveva tassato la ricorrente con decisione del 23

luglio 2020 (v. inc. __________; agli atti).

Per quanto riguarda invece

la seconda donazione, ovvero quella che considerava anche i gioielli, è stata

verosimilmente notificata all’RS 1 dal Ministero pubblico (v. motivazioni

progetto di tassazione del 10 maggio 2021).

Sia come sia, nel progetto

di tassazione emesso dall’RS 1 il 10 maggio 2021, i beni donati contemplavano

contanti, gioielli, argenteria e opere d’arte per un valore di

fr. 193'885.‑ (v. inc. __________).

3.2

Un secondo progetto di

tassazione redatto dall’RS 1 il 16 settembre 2021 e allestito in seguito alle

nuove informazioni ricevute dalla donataria, determinava il valore imponibile

dei beni donati in fr. 161'185.‑. L’RS 1 aveva diminuito il valore

delle opere d’arte da fr. 33'000.‑ a fr. 300.‑, dando

seguito alla perizia della __________, prodotta dalla stessa ricorrente. A

questo stadio della procedura, il valore dei gioielli donati (fr. 72'000.‑)

non è stato oggetto di discussione.

3.3

Solo dopo la notifica della

decisione di tassazione, avvenuta il 23 settembre 2021, la ricorrente è insorta

contro il valore dei gioielli accertato dall’RS 1. L’autorità di tassazione ne aveva

ricavato il valore (fr. 72'000.‑) dagli atti dell’inchiesta penale,

nel corso della quale i summenzionati gioielli erano stati dapprima sequestrati

e poi restituiti all’insorgente.

Lo stesso rappresentante

della ricorrente allegava al reclamo il “Rapporto d’inchiesta polizia

giudiziaria” che annotava il sequestro in data 9 novembre 2020 di alcuni

gioielli, elencati nel dettaglio, e riferiva di un precedente sequestro avvenuto

il 4 novembre 2020, di cui però non vi è alcun documento versato agli atti.

Nel citato Rapporto è

scritto che “tutti i gioielli […] per complessivi CHF 72'000.‑

(vedi parte delle perizie __________) […] sono stati repertati (n°

reperti __________ e __________) e trasmessi presso l’Ufficio reperti di Bellinzona”.

L’avv. RA 1 produceva

altresì una perizia ‑ commissionata dalla ricorrente alla __________

e redatta il 29 settembre 2021 (pendente il reclamo) ‑ che stimava

solo alcuni dei gioielli sequestrati. La valutazione “grezza” (Grobschätzung),

senza aver sottoposto fisicamente le pietre preziose ad un gemmologo, stimava

gli averi a fr. 21'000.‑. Per il rappresentante della ricorrente, il

valore dei gioielli accertato dall’RS 1 avrebbe dovuto essere conseguentemente diminuito

a fr. 21'000.‑ e, di riflesso, anche il dovuto d’imposta sulla

donazione avrebbe dovuto essere rettificato.

Sempre a sostegno della

propria tesi, il 30 novembre 2021, l’avv. RA 1 inviava altre due perizie,

relative a beni dissequestrati. La prima era stata commissionata a __________

dalla ricorrente ed aveva quale oggetto un orologio da polso in platino (__________,

no. di serie __________), verosimilmente stimato per la prima volta in

fr. 3'500.‑ (“valore del materiale”). La seconda perizia, scritta in

tedesco e senza alcuna data né indirizzo di riferimento, elencava quattro

gioielli ‑ già precedentemente valutati da __________ al loro

“valore assicurativo stimato” per complessivi fr. 57'000.‑ – da

considerarsi ora al loro “valore del materiale”, pari a fr. 10'000.‑.

3.4

Nell’atto di ricorso, l’insorgente,

sempre per il tramite del suo rappresentante, modifica nuovamente la sua versione

e postula il riconoscimento del valore commerciale dei gioielli pari a

fr. 13'660.‑, facendo riferimento alle ultime due perizie di __________

poc’anzi menzionate (v. ric., n. 6, p. 5 [fr. 13'660.‑] e doc. 6 [somma

totale: fr. 13'600.‑]).

A questo proposito, si

osserva che i gioielli elencati nell’atto di ricorso sono “solo” un orologio da

polso in metallo, un paio d’orecchini, una collana in metallo, un anello e un

anello solitario (v. ric., n. 1, p. 2).

Dall’esame degli atti a

disposizione dell’autorità giudicante, emerge invece che i gioielli ricevuti in

donazione sono (almeno) quattordici, tra cui i due orologi.

4.

4.1.

Nell’ambito

dell’imposizione delle successioni e delle donazioni, per quanto attiene alla

procedura di tassazione ed ai rimedi giuridici, in mancanza di norme

particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della procedura

ordinaria di tassazione (art. 217 LT, con preciso riferimento agli articoli

195-208 LT). Di principio, le autorità di tassazione determinano, con il

contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa

ed esatta (art. 196 LT) e il contribuente deve fare tutto il necessario per

consentire una tassazione esatta e completa (art. 200 cpv. 1 LT).

4.2

Ora, i giustificativi

apportati dall’insorgente nel corso della procedura di tassazione non comprovano

che i gioielli valessero commercialmente fr. 13'660.‑, come asserito

dall’avv. RA 1 nel ricorso.

Per diversi motivi.

4.2.1

Né le tre perizie __________

né quella della __________, prodotte dalla stessa ricorrente rispettivamente nel

corso del procedimento penale e durante la procedura di tassazione, contemplano

tutti i gioielli ricevuti (alcuni gioielli sono stati stimati ben tre volte,

altri due ed altri ancora mai).

Come già anticipato, i

gioielli donati alla ricorrente sembrerebbero essere quattordici, ma solo nove

di questi sono stati effettivamente stimati dalla gioielleria __________ e/o

dalla Casa d’aste __________.

4.2.2

Dei succitati nove pezzi, solo

alcuni (quelli rivelatisi più “costosi”) sono stati stimati tre volte ‑ dapprima

da __________ (13.07.2020 e 21.07.2020), poi da __________ (29.09.2021) e poi

ancora da __________ (26.11.2021), applicando metodologie diverse, non

comparabili, al solo fine di diminuirne il valore.

Un esempio su tutti, l’anello

“__________” in oro bianco con brillante. Per __________, prima che la

procedura di tassazione avesse inizio, il “valore assicurato stimato” era di

fr. 27'000.‑; dopo la decisione di tassazione, __________ valutava lo

stesso anello fr. 10'000.‑; mentre per __________ il “valore del

materiale” era di fr. 5'500.‑. Lo stesso dicasi per una collana in

oro bianco con smeraldo e diamanti (sempre per __________, prima valutazione:

fr. 18'000.‑ [“valore assicurato stimato”]; poi fr. 2'500.‑

[“valore del materiale”]).

4.2.3

Anche per quanto riguarda i

due orologi __________ e __________, come sottolineato anche dall’PI 1 nelle

sue osservazioni, le perizie prodotte non sono né paragonabili né convergenti.

Se il primo, menzionato

anche nel verbale di sequestro del 9 novembre 2020, è stato valutato da __________

a fr. 3'000.‑, mentre per __________ valeva ca. fr. 3'500.‑

(perizia del 26.11.2021); il secondo, l’orologio __________, è stato stimato

unicamente da __________ al suo “valore di sostituzione”, ovvero

fr. 15'500.‑ (perizia __________ del 21.07.2020, commissionata dalla

stessa ricorrente prima dell’apertura del procedimento penale; v. doc. 2).

A questo proposito, si rileva

che il valore stimato per questo orologio supera (da solo) il valore che il

rappresentante della ricorrente vorrebbe fosse accertato per l’insieme di tutti

i gioielli donati, orologi compresi. Infatti, nella richiesta formulata in sede

di ricorso, ovvero di ritenere “un valore commerciale della donazione dei

gioielli di CHF 13'660.‑”, l’avv. RA 1 sembrerebbe essersi

“dimenticato” di aggiungere a quanto stimato da __________ sia il valore

dell’orologio __________ (fr. 15'500.‑) sia dei 3 gioielli valutati

unicamente dalla Casa d’aste __________ per un valore complessivo di

fr. 6'800.‑ (1 anello con zaffiro 18 mm e piccoli brillanti, 1 set

composto da anello con perle e orecchini con piccoli brillanti, 2 orecchini con

brillanti 4 mm).

4.3

Tranne che per i due

orologi, le numerose perizie presentate dalla ricorrente non permettono di

stabilire con esattezza il valore commerciale dei gioielli donati (art. 159

cpv. 1 LT). Ne è possibile risalire alla reale entità della liberalità.

La perizia __________

contempla solo alcuni dei gioielli e manca di una vera e propria valutazione

gemmologica (effettuata solo in base ad una fotografia). Le perizie __________,

anch’esse limitate ad alcuni gioielli, sembrerebbero avere il solo scopo di

diminuire il valore dei beni, oggetto delle perizie già prodotte dalla

ricorrente in sede penale. Inoltre, dall’esame degli atti sembrerebbero

emergere anche altri gioielli, mai fatti periziare dall’insorgente.

I mezzi di prova offerti

dalla signora RI 1 appaiono dunque lacunosi, funzionali alla sua causa e

volutamente confusi, inidonei ad accertare un fatto rilevante per la tassazione

come il valore dei beni oggetto della donazione.

5.

5.1.

Da

parte sua, l’RS 1 ha invece determinato il valore dei gioielli ricevuti dalla

donataria sulla base di quanto stimato dall’autorità penale, che aveva sequestrato

e repertoriato quasi tutti i gioielli menzionati nella documentazione a

disposizione dell’autorità giudicante. L’autorità di tassazione si è mantenuta

ferma nella propria posizione, anche se, come emerge dagli atti, verosimilmente

prudenziale. Infatti, nella determinazione degli attivi della donazione, anche

l’RS 1 sembrerebbe aver considerato (unicamente) sei gioielli (vedi nota manoscritta

con sommatoria valore). Ciò nonostante, il valore di fr. 72'000.‑,

cui si è riferita l’autorità di tassazione, appurato in sede penale anche sulla

base delle perizie prodotte dalla stessa ricorrente, concerne l’insieme dei

gioielli sequestrati e poi dissequestrati e ridati alla ricorrente (10 pezzi).

5.2

Valore cui giunge, suo

malgrado, anche la ricorrente. Infatti, la prima perizia __________,

commissionata – è bene ricordarlo – dalla stessa ricorrente

prima che iniziasse il procedimento penale (la denuncia contro ignoti è stata

esposta il 28 settembre 2020, mentre le prime due perizie Bucherer sono

rispettivamente del 13 e del 21 luglio 2020), si riferiva a 4 gioielli ed era

stata allestita in base al loro “valore assicurato stimato” (fr. 57'000.‑).

Se a questo valore si aggiunge il valore “di sostituzione” dell’orologio __________,

si raggiunge un valore complessivo dei beni pari a fr. 72'500.‑,

valore non dissimile da quello ritenuto dall’RS 1.

Con la successiva perizia __________

del 26 novembre 2021, susseguente la decisione di tassazione e redatta sulla

base del “valore del materiale” degli stessi 4 gioielli (fr. 10'100.‑),

ed aggiungendo il valore dell’altro orologio (____________________, stimato al

“valore attuale” di fr. 3'500.‑), la ricorrente giunge invece al valore

dei gioielli che rivendica in sede di ricorso, ovvero fr. 13'600.‑.

Tutto ciò appare perlomeno

poco coerente e in contrasto con il principio della buona fede e con il divieto

di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che

ne discende.

In queste circostanze,

l’operato dell’autorità di tassazione merita pertanto di essere tutelato e la

decisione impugnata deve essere confermata.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Alla parte ricorrente non

è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’articolo 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 gio

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: