80.2021.283
Procedura: ricorso, termine, forma, email indirizzato alla CDT il giorno della scadenza, invio postale il giorno successivo, tardivo
11 marzo 2022Italiano7 min
dicembre 2021, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 24 dicembre 2021 alle
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.283
Lugano
11 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 dicembre 2021 contro la decisione del 19 dicembre 2021 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il
12 ottobre 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) infliggeva alla signora RI 1 una multa
disciplinare per non aver presentato la dichiarazione di imposta del periodo
fiscale 2020.
b.
Il
21 ottobre 2021, la contribuente interponeva reclamo contro la decisione del 12
ottobre 2021 dell’UT. La signora RI 1, pur ammettendo (indirettamente) di non
aver presentato la dichiarazione di imposta entro il termine impartito,
chiedeva l’annullamento della multa, poiché “una minima tolleranza è sempre
applicata”.
c.
Il
19 novembre 2021, l’UT respingeva il reclamo presentato dalla contribuente e
confermava la multa disciplinare.
B. Il
20 dicembre 2021 la signora RI 1, mediante invio elettronico, interpone ricorso
contro la decisione dell’RS 1 in materia di multa per violazione degli obblighi
di procedura.
Nello
scritto e-mail la contribuente afferma che avrebbe dovuto presentare il ricorso
entro il 20 dicembre 2021. La stessa tuttavia non sarebbe riuscita a consegnare
il memoriale alla Posta svizzera, poiché si sarebbe presentata dopo gli orari
di chiusura presso gli sportelli postali (di Mendrisio e di Chiasso).
La
ricorrente sottolinea inoltre che avrebbe proceduto ad inviare l’incarto o a
portarlo brevi manu presso la Camera di diritto tributario, qualora “la
notifica” fosse stata ritenuta “valida”.
C. Il
21 dicembre 2021 la signora RI 1 ha prodotto all’attenzione della Camera di
diritto tributario il ricorso anticipato tramite invio elettronico.
D. Con scritto del 23
dicembre 2021, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 24 dicembre 2021 alle
ore 0902, la Camera di diritto tributario ha indicato alla
ricorrente che “il termine di ricorso è scaduto alla mezzanotte del 20
dicembre 2021, mentre il ricorso è stato consegnato alla Posta svizzera solo il
21 dicembre 2021. D’altra parte, l’invio tramite email del 20 dicembre 2021 non
può essere preso in considerazione, non trattandosi di una forma prevista dalla
legge”. La Camera di diritto tributario ha poi reso attenta la signora RI 1
della possibilità di eventualmente ritirare il gravame e le ha assegnato un
termine di dieci giorni per esprimersi in tal senso, avvertendola che in caso
di mancata risposta, il ricorso sarebbe stato “con ogni probabilità”
dichiarato irricevibile.
L’insorgente non ha dato
seguito allo scritto della Camera di diritto tributario.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Considerandi
2.
2.1.
Ai sensi dell’art. 227
cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (analoga disposizione a
livello federale, art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata ad un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (artt. 192 LT e 133 LIFD).
In merito alla forma del
ricorso, quest’ultimo deve essere presentato in forma scritta: l’invio per
e-mail (come del resto pure quello tramite telefax), dovendo il ricorso
ossequiare la forma scritta, non è sufficiente, essendo sprovvisto della firma
autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 35 ad
art. 140 LIFD).
2.2
2.2.1
Come già menzionato, la
ricorrente ha presentato il proprio ricorso tramite invio elettronico al 20
dicembre 2021, chiedendo contemporaneamente alla Camera di diritto tributario
di comunicarle se “la notifica è valida”, così da presentare il reclamo brevi
manu o da spedirlo. Solo il giorno seguente la contribuente ha prodotto il
memoriale in forma scritta.
2.2.2
Ora, ai sensi dei
considerandi che precedono è chiaro che il ricorso presentato il 20 dicembre
2021.
(in via elettronica) dalla signora RI 1 non rispetta i dettami imposti
dalla LT e dalla LIFD, poiché non redatto in forma scritta. Motivo per il
quale, lo stesso non può essere considerato per determinare il rispetto del
termine di trenta giorni. Pertanto, considerato che questo scritto non può
essere ritenuto un ricorso, resta da verificare la ricevibilità di quello
prodotto il 21 dicembre 2021.
2.2.3
Il termine perentorio per presentare ricorso
decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade
in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo,
la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando l’invio
di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna
alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza
(artt. 192 cpv. 1 LT e 119 cpv. 1 LIFD).
2.2.4
Nella fattispecie, è la
stessa ricorrente a dichiarare, nel suo scritto e-mail del 20 dicembre 2021,
che avrebbe “dovuto spedire per raccomandata il ricorso (e relativi
allegati) entro il giorno 20” e di non essere riuscita a trasmettere il
memoriale, trovando gli sportelli degli uffici postali chiusi.
Ad ogni modo, anche senza
considerare l’affermazione della ricorrente, si giunge alla conclusione che il
termine è scaduto il 20 dicembre 2021: la decisione su reclamo è datata 19
novembre 2021 (venerdì), presumendo – anche in mancanza di elementi contrari –
che la stessa è stata spedita lo stesso giorno tramite posta semplice, la
signora RI 1 avrebbe dovuto ricevere lo scritto il 20 novembre 2021 (sabato).
Il termine sarebbe quindi iniziato a decorrere il giorno seguente e sarebbe
giunto a scadenza il 20 dicembre 2021.
Il gravame contro le
decisioni è stato spedito il 21 dicembre 2021, sicché il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile.
3.
3.1.
A titolo abbondanziale, si
precisa che non sarebbe nemmeno data una restituzione dei termini. Ai sensi
degli artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, quest’ultima è data quando è
provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a
servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad
art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art.
133.
LIFD).
3.2
Dagli atti si conclude
chiaramente che nessun motivo di impedimento ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD è dato. Infatti, come si evince dal ricorso, la signora RI 1 non
sarebbe riuscita a consegnare il memoriale alla Posta svizzera, unicamente poiché
si sarebbe presentata dopo gli orari di chiusura presso gli sportelli postali
(di Mendrisio e di Chiasso).
4.
Ai sensi dei
considerandi che precedono, il ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di
giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le
spese processuali, per un totale di fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
3. Contro il prese
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: