Lexipedia

Decisione

80.2021.283

Procedura: ricorso, termine, forma, email indirizzato alla CDT il giorno della scadenza, invio postale il giorno successivo, tardivo

11 marzo 2022Italiano7 min

dicembre 2021, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 24 dicembre 2021 alle

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.283

Lugano

11 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 dicembre 2021 contro la decisione del 19 dicembre 2021 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il

12 ottobre 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) infliggeva alla signora RI 1 una multa

disciplinare per non aver presentato la dichiarazione di imposta del periodo

fiscale 2020.

b.

Il

21 ottobre 2021, la contribuente interponeva reclamo contro la decisione del 12

ottobre 2021 dell’UT. La signora RI 1, pur ammettendo (indirettamente) di non

aver presentato la dichiarazione di imposta entro il termine impartito,

chiedeva l’annullamento della multa, poiché “una minima tolleranza è sempre

applicata”.

c.

Il

19 novembre 2021, l’UT respingeva il reclamo presentato dalla contribuente e

confermava la multa disciplinare.

B. Il

20 dicembre 2021 la signora RI 1, mediante invio elettronico, interpone ricorso

contro la decisione dell’RS 1 in materia di multa per violazione degli obblighi

di procedura.

Nello

scritto e-mail la contribuente afferma che avrebbe dovuto presentare il ricorso

entro il 20 dicembre 2021. La stessa tuttavia non sarebbe riuscita a consegnare

il memoriale alla Posta svizzera, poiché si sarebbe presentata dopo gli orari

di chiusura presso gli sportelli postali (di Mendrisio e di Chiasso).

La

ricorrente sottolinea inoltre che avrebbe proceduto ad inviare l’incarto o a

portarlo brevi manu presso la Camera di diritto tributario, qualora “la

notifica” fosse stata ritenuta “valida”.

C. Il

21 dicembre 2021 la signora RI 1 ha prodotto all’attenzione della Camera di

diritto tributario il ricorso anticipato tramite invio elettronico.

D. Con scritto del 23

dicembre 2021, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 24 dicembre 2021 alle

ore 0902, la Camera di diritto tributario ha indicato alla

ricorrente che “il termine di ricorso è scaduto alla mezzanotte del 20

dicembre 2021, mentre il ricorso è stato consegnato alla Posta svizzera solo il

21 dicembre 2021. D’altra parte, l’invio tramite email del 20 dicembre 2021 non

può essere preso in considerazione, non trattandosi di una forma prevista dalla

legge”. La Camera di diritto tributario ha poi reso attenta la signora RI 1

della possibilità di eventualmente ritirare il gravame e le ha assegnato un

termine di dieci giorni per esprimersi in tal senso, avvertendola che in caso

di mancata risposta, il ricorso sarebbe stato “con ogni probabilità”

dichiarato irricevibile.

L’insorgente non ha dato

seguito allo scritto della Camera di diritto tributario.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Considerandi

2.

2.1.

Ai sensi dell’art. 227

cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la

decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (analoga disposizione a

livello federale, art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata ad un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (artt. 192 LT e 133 LIFD).

In merito alla forma del

ricorso, quest’ultimo deve essere presentato in forma scritta: l’invio per

e-mail (come del resto pure quello tramite telefax), dovendo il ricorso

ossequiare la forma scritta, non è sufficiente, essendo sprovvisto della firma

autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 35 ad

art. 140 LIFD).

2.2

2.2.1

Come già menzionato, la

ricorrente ha presentato il proprio ricorso tramite invio elettronico al 20

dicembre 2021, chiedendo contemporaneamente alla Camera di diritto tributario

di comunicarle se “la notifica è valida”, così da presentare il reclamo brevi

manu o da spedirlo. Solo il giorno seguente la contribuente ha prodotto il

memoriale in forma scritta.

2.2.2

Ora, ai sensi dei

considerandi che precedono è chiaro che il ricorso presentato il 20 dicembre

2021.

(in via elettronica) dalla signora RI 1 non rispetta i dettami imposti

dalla LT e dalla LIFD, poiché non redatto in forma scritta. Motivo per il

quale, lo stesso non può essere considerato per determinare il rispetto del

termine di trenta giorni. Pertanto, considerato che questo scritto non può

essere ritenuto un ricorso, resta da verificare la ricevibilità di quello

prodotto il 21 dicembre 2021.

2.2.3

Il termine perentorio per presentare ricorso

decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade

in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo,

la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando l’invio

di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna

alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza

(artt. 192 cpv. 1 LT e 119 cpv. 1 LIFD).

2.2.4

Nella fattispecie, è la

stessa ricorrente a dichiarare, nel suo scritto e-mail del 20 dicembre 2021,

che avrebbe “dovuto spedire per raccomandata il ricorso (e relativi

allegati) entro il giorno 20” e di non essere riuscita a trasmettere il

memoriale, trovando gli sportelli degli uffici postali chiusi.

Ad ogni modo, anche senza

considerare l’affermazione della ricorrente, si giunge alla conclusione che il

termine è scaduto il 20 dicembre 2021: la decisione su reclamo è datata 19

novembre 2021 (venerdì), presumendo – anche in mancanza di elementi contrari –

che la stessa è stata spedita lo stesso giorno tramite posta semplice, la

signora RI 1 avrebbe dovuto ricevere lo scritto il 20 novembre 2021 (sabato).

Il termine sarebbe quindi iniziato a decorrere il giorno seguente e sarebbe

giunto a scadenza il 20 dicembre 2021.

Il gravame contro le

decisioni è stato spedito il 21 dicembre 2021, sicché il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile.

3.

3.1.

A titolo abbondanziale, si

precisa che non sarebbe nemmeno data una restituzione dei termini. Ai sensi

degli artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, quest’ultima è data quando è

provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a

servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto

(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente

deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e

compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea

2015, n. 23 ad

art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art.

133.

LIFD).

3.2

Dagli atti si conclude

chiaramente che nessun motivo di impedimento ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD è dato. Infatti, come si evince dal ricorso, la signora RI 1 non

sarebbe riuscita a consegnare il memoriale alla Posta svizzera, unicamente poiché

si sarebbe presentata dopo gli orari di chiusura presso gli sportelli postali

(di Mendrisio e di Chiasso).

4.

Ai sensi dei

considerandi che precedono, il ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di

giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le

spese processuali, per un totale di fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

3. Contro il prese

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: