80.2021.286
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, dichiarazione con documentazione incompleta, tassazione d’ufficio parziale, riprese sul reddito dell’attività lucrativa indipendente
14 maggio 2025Italiano39 min
31.10.2017 e gli importi precedentemente percepiti, non è più indicato il reddito
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.286
80.2021.287
Lugano
14 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 dicembre 2021 contro la decisione del 24 novembre 2021 in materia di IC
e IFD 2017.
Fatti
Fatti
A. Il 6 maggio
2020, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava la decisione di tassazione d’ufficio
IC e IFD 2017 all’avv. RI 1 il quale – nonostante la diffida del 14 febbraio
2019 – non aveva presentato la dichiarazione delle imposte.
L’autorità fiscale
accertava un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 231'700.- e per
l’IFD di fr. 234'100.-. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in
fr. 757'000.-.
B. Con reclamo del 4
giugno 2020, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione d’ufficio IC e
IFD 2017. Il reclamante produceva la dichiarazione d’imposta per il periodo
fiscale 2017 e censurava l’accertamento effettuato dall’autorità fiscale, che
non avrebbe trovato alcun “riscontro […] nella documentazione qui prodotta”.
L’insorgente chiedeva infine di essere convocato dall’UT “per la discussione
orale del reclamo”.
C. Il
24 novembre 2021, l’UT emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo IC e
IFD 2017, accertando un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr.
110'900.- e per l’IFD, di fr. 113'300.-. La sostanza imponibile veniva
quantificata in fr. 641'000.-. L’autorità di tassazione, a sostegno della sua
decisione, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’insorgente,
adduceva la seguente motivazione:
“quanto a reddito d’attività accessoria sono prodotti
certificati di salario indicanti salario netto per CHF 1'902.-- una mercede
quale tutore per CHF 347.65, da riprendersi quale attività dipendente
accessoria i primi e indipendente accessoria la seconda;
considerata la documentazione contabile prodotta
quanto a costi sono da riprendersi in quanto non giustificati dall’uso
commerciale le spese allibrate per un secondo autoveicolo (mercedes Slk) in
ragione dei costi per tasse, assicurazioni, riparazioni e vignette
autostradali, inoltre sono da riprendersi quali vantaggi per uso privato su
autoveicolo aziendale lo 0,8% mensile del prezzo d’acquisto (seat Alhambra) al
netto dei già ripresi CHF 4'000.-- in ragione di CHF 900.-- (valore a nuovo CHF
51'000.--), vantaggi per uso telefono e parzialmente costi non ammessi per
fatture Swisscom (5 fatturazioni mensili) per complessivi CHF 2'160.-, non
riconoscendo costi aziendali per imposta alla fonte e per rimborso anticipo GC
CE, liberalità ad enti esenti ammesse privatamente e fatture per carte di
credito e costi per alimenti per CHF 2030.--; complessivamente il reddito
d’attività indipendente è accertato in CHF 70'000.--; con documentazione
prodotta non sono stati indicati gli onorari quale amministratore di persone
giuridiche della __________ SA posta in liquidazione con decisione assembleare
del 5.7.2017 e dichiarata liquidata in data 15.2.2018 quale membro e
liquidatore della stessa considerati gli allibrati costi a bilancio del
31.10.2017 e gli importi precedentemente percepiti, non è più indicato il reddito
quale utilizzatore dell’immobile di __________ precedentemente imposto in considerazione della cessione delle azioni
della __________, considerato che non è stata indicata alcuna alienazione o
rimborso delle stesse;
sono da ammettersi quale deduzione per oneri
assicurativi ed interessi di capitali a risparmio gli interessi su conti aperti
e da obbligazioni mentre non sono deducibili i redditi da partecipazioni; le
indicate quote sociali __________ Sagl per nominali CHF 20'000-- sono da
imporsi al loro valore venale quale sostanza privata, dall’esame dell’elenco
titoli sono da accertarsi attivi aziendali in ragione dei conti clienti __________
Lugano e dei due depositi ti[t]oli __________ SA e __________ AG per
complessivi CHF 3'286'030.-- da riprendersi quale sostanza aziendale si noti
che l’importo indicato a estratto __________ AG e in valuta Euro, lo stesso è
ripreso al cambio ufficiale AFC CHF/Euro al 31.1.2[2]017; quanto ai
debiti privati l’importo indicato quale conti clienti è da riprendersi quale
debito aziendale nella consistenza dei saldi dei conti clienti presso __________
Lugano per complessivi CHF 3'233'044.--; non è indicato il valore
dell’immatricolato veicolo mercedes Slk quale veicolo [privato] valore del
veicolo seat Alhambra immatricolato a dicembre 2017 è da riprendersi quale
sostanza aziendale per valore al 31.1.2017 di CHF 50'000.--; per quanto sopra
osservato, si procede ad evasione riconfermando la tassazione d’ufficio per
prudenziale apprezzamento, riprendendo redditi come sopra indica[ta]to
per redditi d’attività lucrativa, accertando redditi da titoli e capitali e da
sostanza immobiliare come documentati e come sopra indicato, accertando
deduzioni come dichiarati ad esclusione che per oneri assicurativi riprese come
sopra indicato ed accertando elementi di sostanza mobiliare ed aziendale come
sopra indicato accertando sostanza immobiliare in considerazione dei dati
dichiarati e dei valori di stima ufficiale al 31.12.2017, ammettendo debiti
privati come dichiarati ad esclusione dei debiti per conti clienti corretti
come indicato ed esposti quali passivi aziendali”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 impugna la decisione di
tassazione IC e IFD 2017. Avversa anzitutto la nuova stima del reddito da
attività lucrativa indipendente operata dall’UT sulla base della contabilità
prodotta con il reclamo, contestando le seguenti riprese di spese private:
§
quella relativa ai “costi relativi ad un secondo veicolo”, accettabile,
a mente sua, unicamente nel caso in cui non venga effettuata alcuna ripresa
delle spese relative all’utilizzo privato del veicolo aziendale;
§
quella per i “costi Swisscom”, sostenendo che il numero delle
fatture sia da ricondursi al tipo di abbonamenti che sono stati stipulati “nel
corso dell’attività iniziata [dal] padre” e che i canoni pagati sono
riferiti a linee ISDN, internet e a due cellulari;
§
quella per le spese relative alle imposte alla fonte versate per
i dipendenti dello studio, giudicata incomprensibile;
§
quella relativa al rimborso di un anticipo “a favore di clienti anticipato
da mio padre per una pratica da lui seguita, che gli è stato rimborsato, dopo
che la stessa somma era stata correttamente fatturata, ed incassata, al
cliente”;
§
quella per diverse fatture relative ad alimenti e carte di
credito, contestata in quanto non avendo un dettaglio in merito alle fatture
riprese non sarebbe giudicabile.
Contesta inoltre di non
aver indicato l’onorario per l’attività svolta in seno alla __________ SA,
sostenendo di essere passato da membro del Consiglio di amministrazione della
società a liquidatore di quest’ultima, e ciò dopo il raggiungimento dello scopo
sociale dell’azienda avvenuto alla fine del 2016. L’onorario quale liquidatore
percepito nel 2017, pari a fr. 4'320.-, sarebbe stato incassato tramite fattura
esposta nella contabilità della sua attività indipendente.
Censura inoltre il reddito
immobiliare computatogli per la partecipazione “alla società immobiliare di __________”,
le cui azioni sarebbero state da lui cedute nel novembre 2017 e, quindi, il “valore
quale reddito presunto, se del caso, andrebbe […] esposto per i 10/12 di
proprietà”.
RI 1 contesta poi la
quantificazione di alcuni elementi della sostanza. Afferma che non sarebbe
indicato il valore venale considerato per le quote della __________ Sagl e per
tale motivo non gli sarebbe possibile verificare “la congruità dell’importo
eccedente il valore nominale”. In merito ai conti __________ e __________,
esposti nell’elenco titoli e capitali, il contribuente sostiene che gli stessi
sarebbero dei “conti clienti” e che, per tale motivo, gli importi
sarebbero da esporre “sia quale posizione attiva che passiva”. In
riferimento al valore del veicolo Mercedes SLK evidenzia che lo stesso non
sarebbe stato indicato nella dichiarazione fiscale poiché in leasing dal 2012,
mentre afferma che la Seat Alhambra, benché sia immatricolata a nome suo,
sarebbe stata acquistata dalla __________ Sagl. Per tali motivi, la sostanza
netta complessiva dovrebbe ammontare a fr. 420'529.- “in linea con quanto
dichiarato”.
E. Nelle proprie
osservazioni del 3 gennaio 2022, l’UT sostiene che il contribuente non abbia presentato
“una contabilità ineccepibile che dimostri indiscutibilmente la manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio e permetta di emettere una decisione
corretta senza ulteriori richieste”, ma evidenzia di non aver dichiarato il
reclamo irricevibile, a fronte “della forte diminuzione della cifra d’affari”,
che ha portato l’UT ha rettificare la propria valutazione iniziale, “riprendendo
almeno indicativamente i dati presentati”.
Nel merito del ricorso,
l’UT sottolinea come – in riferimento alla contabilità presentata per
l’attività lavorativa indipendente quale avvocato – molti costi interamente “di
spettanza di RI 1” siano “di difficile attribuzione quale costo
totalmente aziendale”, così come quelli relativi all’imposta alla fonte
siano di “difficile comprensione”.
Diritto
1. 1.1.
Gli artt. 204 cpv. 2 LT e
130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il
contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.2.
Dalla tassazione d’ufficio
totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione
d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel
rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche
di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti
per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è
mai sussistita un’emergenza probatoria (“Untersuchungsnotstand”; cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3),
devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione
ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. ad esempio
sentenza del TF n. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casa-nova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in:
RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art.
102-222 DBG, Basilea 2015, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
1.3.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (artt. 206 cpv. 1 LT e 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente
inesatta". Il reclamo dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di
prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti (formali) rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito.
L’autorità fiscale deve quindi limitarsi ad esaminare se la “manifesta
inesattezza” sia stata sufficientemente motivata e se siano state offerte le
prove necessarie. Determinare se il contribuente sia o meno riuscito a
dimostrare la “manifesta inesattezza” è invece una questione di diritto
materiale, che porta ad accogliere rispettivamente a respingere il reclamo
(cfr. ad esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35b ad
art. 132 LIFD).
1.4.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale
federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
§
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione
ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli
obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei
fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito
della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;
§
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva.
(cfr. ad esempio sentenza
del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021, consid. 4.1.).
1.5.
Da
un contribuente, che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver
presentato la dichiarazione d’imposta, è dunque lecito attendersi che con il
reclamo inoltri una dichiarazione o apporti altrimenti la prova dei fatti
rilevanti per la tassazione. Siccome l’art. 132 cpv. 3 seconda frase LIFD pone
a suo carico l’onere della prova, deve anche fornire le prove di quanto
sostenuto. Se pretende che il suo reclamo permetta di ritornare alla procedura
di tassazione ordinaria, la prova dell’inesattezza della tassazione deve essere
completa, cioè deve fornire prove in relazione a tutti i fatti controversi o
incerti.
Se
il contribuente omette di fornire le prove che permettano di ricostruire in
modo completo la fattispecie rimasta fino a quel momento incerta, l’autorità di
tassazione può entrare nel merito del suo reclamo solo se dimostra perché la
valutazione dell’autorità dovrebbe essere manifestamente inesatta e allega al
reclamo le prove a tal fine necessarie. Si tratta in tal caso di una “prova
parziale” dell’inesattezza (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021
consid. 4.4, in in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).
Se
il contribuente non apporta le prove in relazione all’intera fattispecie
incerta, ma le prove si riferiscono solo a parti della stessa, viene mantenuta
la tassazione d’ufficio, ma la stima manifestamente inesatta viene corretta
nella procedura di reclamo (sentenza
del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.1.2, in StE 2022 B 95.1 n.
17 = BJM 2022 p. 275).
La
Suprema Corte propone l’esempio del contribuente che, fra l’altro, ha omesso di
comprovare l’ammontare del suo reddito e della sua sostanza mondiali,
nonostante la diffida dell’autorità fiscale. L’autorità fiscale procede in tal
caso ad una tassazione d’ufficio, in relazione fra l’altro anche al reddito
determinante per l’aliquota. Se, in seguito, il contribuente produce le prove
necessarie per determinare la parte del reddito imponibile, a sua volta
stabilita per apprezzamento, il fisco non potrebbe negare che sia stata
comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio in tutte le sue
componenti, solo per il fatto che il reddito e la sostanza mondiali continuano
a non essere comprovati. In una simile situazione, dovrebbe entrare nel merito
del reclamo e correggere la tassazione, nella misura in cui il reddito
imponibile è ormai stato provato. Solo in relazione alla determinazione del
reddito determinante per l’aliquota non è possibile alcuna correzione, a causa
della perdurante mancanza di prove (sentenza n. 2C_930/2016 e 2C_931/2016 del 20
marzo 2017 consid. 3.5, in RF 73/2018 p. 717).
2. 2.1.
Nella fattispecie in esame,
l’autorità fiscale – non avendo ricevuto dal contribuente alcuna risposta alla
diffida a voler presentare la propria dichiarazione di imposta – il 6 maggio
2020 ha proceduto con una tassazione d’ufficio. Nella motivazione della
decisione l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse impugnabile,
unicamente per manifesta inesattezza, mediante un reclamo motivato che
indicasse eventuali mezzi di prova. In particolare ha precisato che "ciò
significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,
documenti ecc.".
2.2.
Con il reclamo del 4
giugno 2020, RI 1 ha presentato la dichiarazione d’imposta 2017. In
particolare, ha prodotto la contabilità della sua attività lucrativa
indipendente quale avvocato, senza tuttavia accludervi né distinte né
giustificativi o attestati. Ha inoltre allegato, per quanto qui di interesse,
alcuni dei giustificativi inerenti l’“elenco dei titoli e di altri collocamenti
di capitali”.
Nelle motivazioni del
reclamo, il contribuente osservava che “i redditi da attività indipendente
sono stati ingiustificatamente fissati a somme che non trovano riscontro alcuno
nella documentazione qui prodotta assieme alla dichiarazione fiscale. Inoltre i
valori relativi alla sostanza, sono anch’essi stati fissati senza alcun
criterio di causa e relazione ne con la documentazione qui allegata né
tantomeno con quanto evincibile dalle passate dichiarazioni fiscali”.
2.3.
La decisione impugnata
impone qualche sforzo interpretativo. Da un lato, l’autorità di tassazione ha
preso in considerazione la dichiarazione inoltrata insieme al reclamo e la
documentazione annessa. La motivazione della decisione si conclude tuttavia con
l’affermazione secondo cui, “per quanto sopra osservato, si procede ad
evasione riconfermando la tassazione d’ufficio per prudenziale apprezzamento”.
Ci si domanda pertanto in
quale misura, con la decisione dopo reclamo, sia stata intrapresa una
tassazione ordinaria, basata sulla dichiarazione del contribuente, e in quale
misura sia invece stata mantenuta la tassazione d’ufficio, fondata cioè su una
valutazione coscienziosa.
Alla luce del contenuto
della decisione, si può ritenere che il fisco cantonale abbia ritenuto soddisfatti
i presupposti per la contestazione della tassazione d’ufficio, e abbia pertanto
proceduto ad una tassazione ordinaria, in relazione agli attivi [fatta
eccezione per il veicolo aziendale] ed ai debiti della ditta individuale e ai
“Titoli e capitali” detenuti nella sostanza privata, basandosi per la loro
determinazione sull’elenco dei titoli e capitali ed i relativi giustificativi
prodotti con il reclamo.
Ci si trova per contro
confrontati ad una decisione d'ufficio parziale, basata sul presupposto che si
tratti di elementi imponibili per i quali l'emergenza probatoria non è stata
risolta nemmeno in sede di reclamo, in relazione al “Reddito quale
amministratore di persone giuridiche”, agli “Altri redditi immobiliari, diritti
di superficie” e ai “veicoli a motore”.
2.4.
2.4.1.
L’aspetto più problematico
concerne il reddito dell'attività lucrativa indipendente.
Nella motivazione della
decisione, l’UT afferma di aver “considerat[o] la documentazione contabile
prodotta”, ma poi elenca una serie di “riprese” di “costi non
giustificati dall’uso commerciale”, per concludere che “complessivamente
il reddito d’attività indipendente è accertato in CHF 70'000.-”.
Nelle osservazioni al
ricorso, l’UT ha invece sostenuto che “la contabilità presentata” non
era stata “ritenuta sufficiente per esser ritenuta ripresa in maniera
ineccepibile la collaborazione”. Sebbene la contabilità sia stata definita “poco
chiara (non ci sono suddivisioni per voci di costo e non è stato presentato alcun
giustificativo a comprova degli stessi)”, l’autorità fiscale ha comunque
tenuto conto “della forte diminuzione della cifra d’affari” ed ha
pertanto rettificato la propria valutazione iniziale, “riprendendo almeno
indicativamente i dati presentati”.
2.4.2
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte federale, la tassazione d’ufficio deve essere tenuta
distinta dalla ripresa di spese riconosciute dall’uso commerciale (art. 58 cpv.
1 lett. b LIFD) o di ricavi non accreditati al conto profitti e perdite (art.
58 cpv. 1 lett. c LIFD). Quando viene intrapresa una ripresa, si tratta
di una questione prima di tutto giuridica, cioè di natura qualitativa, e solo
subordinatamente di natura quantitativa (valutazione). Non appena tuttavia
l’aspetto quantitativo prende il sopravvento su quello qualitativo, diventa
preminente la valutazione. Se l’emergenza probatoria concerne solo singole
componenti di un elemento imponibile, si tratta di una tassazione d’ufficio
parziale (sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015 consid. 6.1).
2.4.3.
Se si tiene conto del
fatto che l’UT ha “considerat[o] la documentazione contabile prodotta” e
ha poi ripreso una serie di spese non riconosciute dall’uso commerciale, si
dovrebbe concludere che abbia considerato adempiuti i presupposti per passare
dalla tassazione d’ufficio alla tassazione ordinaria.
D’altra parte, nelle
osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale sottolinea invece di aver mantenuto
la tassazione d’ufficio, alla luce della poca chiarezza dei conti presentati, “rettificando”
peraltro la propria valutazione proprio sulla base dei “dati presentati”. Si
potrebbe allora ritenere che l’UT non abbia ritenuto provata la manifesta
inesattezza qualitativa, ma che, tuttavia, sulla base della documentazione
allegata al reclamo, abbia concluso che la valutazione intrapresa fosse palesemente
eccessiva (manifesta inesattezza quantitativa). Con il reclamo, sarebbe cioè
stata mantenuta la tassazione d’ufficio, ma la valutazione coscienziosa esatta
dalla legge sarebbe stata rivista, in quanto riconosciuta manifestamente
inesatta.
La questione non necessita
di essere definitivamente risolta. La legittimità della decisione impugnata
verrà infatti verificata adottando l’interpretazione più favorevole al
ricorrente. Anche per quanto concerne il reddito dell’attività lucrativa
indipendente, la Camera di diritto tributario si baserà sul presupposto che il
reclamo sia stato considerato ricevibile e che l’autorità di tassazione sia
entrata nel merito dello stesso, procedendo ad una tassazione ordinaria.
2.5.
Nell'esame delle singole
censure sollevate dal ricorrente, sarà quindi necessario distinguere a seconda
che l’elemento imponibile contestato sia stato oggetto di una tassazione d'ufficio,
con le conseguenze giuridiche che ne derivano, oppure se si tratti di un
elemento imponibile stabilito in modo certo, suscettibile di essere liberamente
riesaminato da questa Camera.
I. Reddito da attività
lucrativa indipendente
3. 3.1.
Il
ricorrente contesta la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico
della sua attività indipendente, che secondo l’autorità di tassazione sarebbero
di natura privata.
3.2.
Ai sensi dell’art. 125
cpv. 2 LIFD risp. art. 199 cpv. 2 lett. a LT, le persone fisiche con
reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure ‑ in
caso di contabilità semplificata ex
art. 957 cpv. 2 CO ‑ le
distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati inerenti il periodo fiscale. I principi della
tenuta regolare dei conti esigono la registrazione completa, fedele e
sistematica delle operazioni e degli altri eventi; la prova documentata delle
singole registrazioni contabili; la chiarezza; l’adeguatezza alla natura e alle
dimensioni dell’impresa e la verificabilità (art. 957a cpv. 2 CO). La
disposizione tributaria cantonale richiede inoltre l’elenco completo dei titoli,
crediti e debiti (art. 199 cpv. 2 lett. b LT). Per il Tribunale
federale, le esigenze contabili dipendono dal tipo di attività e dalla sua
importanza, in ogni caso devono essere atte a garantire un accertamento
completo ed affidabile del reddito e della sostanza legati all’attività
lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli
dall’autorità fiscale (cfr. sentenza TF 2C_543/2012 del 12 novembre 2012
consid. 2.2). Come visto, l’autorità di tassazione può ricorrere alla tassazione
d’ufficio totale o parziale quando si trova nell’impossibilità di procedere
altrimenti ad una imposizione (ultima ratio per stabilire il dovuto
d’imposta; cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
op. cit., § 19, p. 287, n. 16; Chillà,
op. cit., p. 277; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid.
6.1).
3.3.
Come visto il ricorrente,
dopo essere stato imposto d’ufficio, ha ripreso la propria collaborazione con
il reclamo ed ha prodotto la dichiarazione d’imposta, nella quale ha dichiarato
un reddito dalla propria attività lucrativa indipendente di avvocato di “fr.
55'797.-“ [recte: 51’797] ovvero la differenza tra i ricavi di fr. 360'141.75
ed i costi di fr. 308'345.08. Ha accluso alla propria dichiarazione una
contabilità sull’incassato e sul pagato, composta da un elenco delle fatture
pagate, delle spese a contanti effettuate, dagli stipendi del personale, dalla
scheda affitti e acconti spese e da una distinta delle “altre spese”. Fra le
voci contabili vi erano voci di costo, sprovviste di qualsivoglia pezza
giustificativa, quali “Rega” e “Croce verde”, spese di utilizzo di due diversi
veicoli, oltre che per l’abbonamento Arcobaleno, diverse voci di costo
“Mastercard”, ed una denominata “Rimborso GC anticipo CE”. Vi erano inoltre
svariate spese per alimentari e pasti, anch’esse senza alcuna specifica.
Con la decisione
impugnata, l’autorità fiscale ha tenuto conto della contabilità presentata,
procedendo peraltro a diverse riprese di spese non riconosciute dall’uso
commerciale.
3.4.
Se l’autorità di
tassazione è entrata nel merito di un reclamo contro una tassazione d’ufficio
e ha quindi notificato una decisione con cui ha confermato la valutazione per
apprezzamento, dopo averla esaminata nel contenuto, oppure ha negato la sua
manifesta inesattezza, i nova sono in linea di principio
ammessi nel procedimento davanti alla commissione di ricorso
indipendente ai sensi dell’art. 140 cpv. 1 LIFD. In tal caso, la prova della
manifesta inesattezza può ancora essere fornita nel procedimento di ricorso ed
è possibile presentare nuove richieste, esporre nuovi fatti e addurre nuovi mezzi
di prova, almeno fino alla scadenza del termine di ricorso (Hunziker/Brunner,
Anfechtung von Ermessensveranlagungen, in: StR 77/2022 p. 446s).
A maggior ragione,
l’ammissibilità dei nova deve essere ammessa nel presente caso, in cui
l’autorità di tassazione è entrata nel merito delle contestazioni presentate
con il reclamo, passando ad una tassazione ordinaria o perlomeno modificando la
sua valutazione per apprezzamento.
3.5.
3.5.1.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso
commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il
guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo
secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto
dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è
irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e
se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e
orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto
esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano
(o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso
commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali
spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o
di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della
sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono
in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario
suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota
privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La stima
della quota privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può
anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo
dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre
2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).
3.5.2.
Per quanto riguarda la
ripresa della totalità delle spese iscritte a contabilità relative a un secondo
veicolo, il ricorrente sostiene che tale correzione sarebbe giustificata
unicamente qualora non venga già effettuata una ripresa per l’utilizzo privato
del veicolo aziendale. Secondo la sua tesi, la ripresa simultanea di entrambe
le voci da parte dell’Ufficio di tassazione non sarebbe ammissibile.
Tale argomentazione,
tuttavia, non può essere condivisa. Contrariamente a quanto preteso dal
ricorrente, non sussiste alcun automatismo secondo cui la mera disponibilità di
veicoli privati da parte del contribuente comporterebbe l’esclusione della
ripresa per l’utilizzo privato del veicolo aziendale. Si rinvia in proposito
anche alla comunicazione della prassi cantonale relativa al Trattamento
fiscale dell’utilizzo di veicoli immatricolati a nome di persone giuridiche da
parte dei loro azionisti e/o persone loro vicine (dal profilo delle imposte
dirette federali e cantonali sull’utile).
Spettava piuttosto al
ricorrente dimostrare concretamente di non aver utilizzato il veicolo aziendale
per fini privati, circostanza che egli non ha nemmeno addotto, limitandosi a
contestare in maniera generica la legittimità della cosiddetta "doppia
ripresa".
3.5.3.
Per quanto riguarda la
ripresa dei costi relativi alle spese telefoniche __________, secondo il
ricorrente l’elevato numero di fatture sarebbe riconducibile alla presenza di molteplici
abbonamenti riferiti a linee ISDN, servizi internet, nonché all’utilizzo di due
telefoni cellulari in uso al ricorrente e a suo padre.
RI 1 ha allegato al
ricorso diverse fatture emesse dalla medesima compagnia di telecomunicazioni,
relative ai mesi di ottobre e novembre 2017.
Alcune di esse risultano intestate al padre del contribuente, __________, altre
riportano il domicilio privato di RI 1 a __________, e altre ancora non recano
l’indicazione "avvocato" accanto al nome del contribuente.
Da ciò consegue, con
evidenza, che non è possibile attribuire l’intero ammontare dei costi alla sua
attività professionale.
Considerata inoltre la confusione e l’insufficienza degli elementi probatori
prodotti con il ricorso, relativi peraltro unicamente agli ultimi mesi del
periodo fiscale in questione, la ripresa effettuata dall’Ufficio di tassazione
risulta pienamente legittima.
3.5.4.
La ripresa delle spese
relative alle imposte alla fonte versate per i dipendenti dello studio viene
poi giudicata incomprensibile dal ricorrente.
Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di trattenere l'imposta
dovuta, di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione e di versare
periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente (articoli 100 cpv. 1
lett. a-c LIFD e 120 cpv. 1 lett. a-c LT).
Come rettamente spiegato
dall’UT, le spese per le imposte alla fonte, prelevate sul salario del
dipendente, non costituiscono una spesa del datore di lavoro, ma dovrebbero
essere per lui neutre dal punto di vista fiscale. Il fatto che tale circostanza
non possa essere in concreto verificata dipende esclusivamente dalla mancata
produzione da parte del contribuente delle schede salariali dei suoi
collaboratori tassati alla fonte. Anche tale ripresa deve pertanto essere
confermata.
3.5.5.
L’insorgente
contesta inoltre la ripresa della spesa indicata a bilancio come “Rimborso GC
anticipo CE” spiegando che si tratterebbe di un esborso “a favore di clienti
anticipato da mio padre per una pratica da lui seguita, che gli è stato
rimborsato, dopo che la stessa somma era stata correttamente fatturata, ed
incassata, al cliente”.
Ora, né le spiegazioni né
la fattura prodotta con il ricorso permettono di chiarire il motivo per cui un
costo dei clienti dello studio legale sarebbe stato inserito in contabilità.
Dagli elementi forniti dal ricorrente parrebbe peraltro evincersi che l’esborso
in questione riguardi, semmai, l’attività professionale del padre con cui
condivide lo studio legale.
3.5.6.
Quanto alla ripresa dei costi relativi a “fatture
alimenti e carte di credito”, contestata dal ricorrente in quanto, non essendo
stata dettagliata, non sarebbe verificabile,
nemmeno con il ricorso egli ha spiegato in quale misura i costi esposti in
contabilità sotto tali voci si riferiscano a spese legate al conseguimento del
reddito dell’attività lucrativa indipendente.
È
chiaro che, per quanto riguarda in particolare le spese per alimenti e per i
pranzi, si tratta di procedere ad una stima della quota privata, come previsto
dalla giurisprudenza. La valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione
appare condivisibile. D’altronde, il ricorrente non ha prodotto documenti che
possano giustificare una diversa ripartizione.
Considerandi
II. “Reddito quale
amministratore di persone giuridiche” e “Altri redditi immobiliari, diritti di
superficie”
4.
4.1.
Nella decisione impugnata,
l’autorità fiscale ha rilevato che “con documentazione prodotta non sono
stati indicati gli onorari quale amministratore di persone giuridiche della __________
SA”. Malgrado ciò ha accertato un reddito “quale amministratore di persone
giuridiche” di fr. 3'750.- (pari a quello percepito nel 2016), diminuendolo
rispetto ai fr. 4'000.- accertati nella decisione di tassazione d’ufficio.
Sebbene con il reclamo il
ricorrente non abbia contestato tale posta, né abbia fornito alcun elemento di
prova, l’autorità di tassazione ha rivisto la propria valutazione per
apprezzamento da fr. 4'000.- a fr. 3'750.-. Ci si può chiedere se, a fronte del
comportamento del contribuente, una nuova valutazione da parte dell’UT fosse
effettivamente giustificata. La questione può tuttavia rimanere indecisa
poiché, quand’anche si dovesse rispondere positivamente, le contestazioni
ricorsuali del contribuente, in questo caso ammissibili, come si vedrà nel
seguito non permettono di modificare la decisione impugnata.
4.2
Il ricorrente contesta di
non aver indicato l’onorario per l’attività svolta in seno alla società __________
SA. Spiega che l’attività societaria sia terminata alla fine del 2016 con il
raggiungimento dello scopo sociale. La stessa sarebbe quindi stata messa in
liquidazione. Pertanto il suo ruolo sarebbe passato da membro del Consiglio di
amministrazione a liquidatore, per la cui attività è stata emessa la fattura n.
2017.052, per fr. 4'320.- (IVA compresa) elencata nella contabilità aziendale e
allegata al ricorso.
4.3
Ora, dalla consultazione
dell’estratto del registro di commercio si evince come RI 1 abbia ricoperto la
carica di membro del CdA sino al 12 maggio 2017, per passare al ruolo di
liquidatore sino al 17 maggio 2017 e a quello di membro e liquidatore da tale
data (date FUSC). La fattura prodotta riguarda unicamente l’attività quale
liquidatore assunta alla metà del mese di maggio 2017. Non è stato addotto
alcunché in merito al compenso dell’attività svolta sino a tale data quale
amministratore. Il ricorrente si è limitato ad asserire, senza minimamente
documentarlo, che l’attività societaria sia terminata alla fine del 2016. Non
ha invece spiegato in cosa sia consistita la sua attività di amministratore fra
tale data ed il momento della nomina quale liquidatore. In queste circostanze
nulla permette di concludere che, contrariamente a quanto avvenuto l’anno
precedente, tale attività non sia stata remunerata. Nemmeno vi è agli atti
alcuna indicazione che permetta di ritenere che il compenso quale liquidatore
abbia sostituito quello cui avrebbe avuto diritto per il ruolo di
amministratore in seno alla società.
5.
5.1.
Nella decisione su reclamo
l’UT ha inoltre rilevato che “non è più indicato il reddito quale
utilizzatore dell’immobile di __________ precedentemente imposto in
considerazione della cessione delle azioni della __________ SA, considerato che
non è stata indicata alcuna alienazione o rimborso delle stesse”. Ha quindi
confermato l’importo di fr. 12'000.- stabilito nella decisione di tassazione
d’ufficio alla voce “Altri redditi immobiliari, diritti di superficie”.
Da parte sua, il
contribuente solo in sede di ricorso ha addotto che la partecipazione alla
società immobiliare - la __________ SA e non quella indicata dall’UT - sarebbe
stata ceduta nel novembre 2017, motivo per il quale sostiene che il relativo
reddito andrebbe ricondotto ai 10/12mi di quello stimato
dall’autorità di tassazione (ovvero, parrebbe di capire, andrebbe calcolato
unicamente sui dieci mesi in cui il ricorrente avrebbe detenuto le
partecipazioni societarie).
5.2
Se
a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del
reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano
esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio.
Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un
tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo
irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle
istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio.
In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali
previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo
aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla
tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire
alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n.
2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid.
6.2.1
con riferimenti).
5.3
Tornando
alla fattispecie in esame, dopo aver omesso di inviare la dichiarazione
d’imposte ed essere stato tassato d’ufficio, nemmeno con il reclamo il
contribuente ha dichiarato alcun reddito in relazione alla sua partecipazione
alla __________ SA, il quale era stato stimato
dall’UT, sulla base di quello accertato nel 2016, in fr. 12'000.-.
Il
contratto di vendita del pacchetto azionario della società immobiliare,
prodotto solo con il ricorso, sulla base del quale il ricorrente pretende di
essere tassato unicamente per 10/12mi dell’importo considerato, non
può pertanto essere preso in considerazione. Non è pertanto possibile
modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione
presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
5.4
A
causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente,
l’Ufficio di tassazione non poteva quindi sostituire la tassazione d’ufficio
con una tassazione ordinaria.
5.5
Il ricorrente non ha
provato neppure che la tassazione contestata sia palesemente eccessiva
(v. supra, consid. 1.4).
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.
2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38).
Tenuto
conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche
l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente le
condizioni perché la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione
possa essere considerata arbitraria. Il contribuente peraltro in sede di
reclamo si è limitato a contestare il reddito da attività indipendente, a suo
avviso fissato “a somme che non trovano riscontro alcuno nella documentazione
qui prodotta”. Non ha invece sostenuto (né tanto meno dimostrato) che
l’autorità, nello stabilire il reddito in questione, sia incorsa in gravi
errori di valutazione
III. “Titoli e capitali”
[Sostanza privata], “Attivo della ditta individuale” e “Debiti della ditta
individuale”
6.
RI 1 contesta
inoltre i valori attribuiti ai titoli e ai capitali della sostanza privata e
agli attivi e ai debiti della ditta individuale. Poiché l'emergenza probatoria
per la determinazione di queste voci è stata risolta in sede di ricorso tramite
la presentazione di documentazione che attesta lo stato degli elementi
imponibili, essi possono essere liberamente riesaminati da questa Camera.
7.
7.1.
L’insorgente censura
anzitutto il valore attribuito alle quote sociali della __________ Sagl
assegnate al suo patrimonio privato. Sostiene in particolare che, malgrado l’UT
abbia indicato nella decisione impugnata che “le indicate quote sociali […]
per nominali CHF 20'000.- sono da imporsi al loro valore venale quale sostanza
privata”,
non sarebbe stato indicato “il valore venale
considerato” reiterando la richiesta di considerare il valore venale di fr.
20'000.-.
7.2
Secondo
l’art. 13 cpv. 1 LAID, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza
netta totale. Per l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore
venale. Tuttavia, il valore reddituale può essere preso in considerazione in
modo appropriato.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore venale corrisponde a quanto
un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali. La stima in base
al valore venale è obbligatoria per i Cantoni. Tuttavia, la LAID non prescrive
ai Cantoni un metodo di valutazione preciso per determinare questo valore. I
Cantoni dispongono quindi di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e
nell’applicazione della loro normativa, sia per quanto riguarda la scelta del
metodo di calcolo applicabile, sia per quanto riguarda la determinazione, in
considerazione del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase
della LAID, della misura in cui il valore reddituale deve essere preso in
considerazione nella valutazione (sentenza n. 954/2020 del 26 luglio 2021, in
RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.1 e giurisprudenza citata)
7.3
Secondo la Legge
tributaria cantonale, nella versione applicabile alla fattispecie, l’imposta
sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).
Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT).
La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni
specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative
ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di
transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del
loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
7.4
Per quanto riguarda la
valutazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa, il Tribunale
federale fa riferimento e applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera
delle imposte contenente istruzioni sulla valutazione dei titoli non quotati in
borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza (disponibile all’indirizzo:
https://www.steuerkonferenz.ch; ultima edizione 28 agosto 2008).
Sebbene i Cantoni godano
in materia di un ampio margine di apprezzamento, secondo la giurisprudenza
questa circolare persegue l’obiettivo dell’armonizzazione fiscale orizzontale e
concretizza quindi l’art. 14 cpv. 1 LAID. In quanto direttiva, la menzionata
circolare non costituisce certamente diritto federale o intercantonale, non
crea alcun diritto o obbligo e non è pertanto vincolante per il giudice.
Tuttavia, la giurisprudenza costante riconosce che la Circolare n. 28 propone un
metodo adeguato e affidabile per stimare il valore venale dei titoli non
quotati, anche se non si può escludere che altri metodi di valutazione
riconosciuti possano, isolatamente, rivelarsi appropriati (RDAF 2021 II p. 665
= RF 76/2021 p. 807, consid. 5.3 e giurisprudenza citata).
7.5
La Circolare n. 28 prevede
che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati di società
commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati
trasferiti, consista nella media ponderata tra il valore reddituale raddoppiato
e il valore intrinseco determinato secondo il principio di continuazione
(Circolare n. 28, capitolo A/2, par. 4 e capitolo B/3.2, par. 34). Questo
metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza TF n. 2C_132/2020 del
26.
novembre 2020 consid. 8.1.3 e riferimenti).
7.6
La __________ Sagl è una
società a garanzia limitata (Sagl) e, come tale, viene valutata secondo gli
stessi principi delle società per azioni (Circolare n. 28, capitolo B/4, par.
49). Conformemente alle indicazioni previste per le imprese commerciali,
industriali e di servizi, l’autorità di tassazione ha applicato il metodo di
calcolo misto o “metodo pratico”, ponderando due volte il valore di reddito ed
una il valore della sostanza, ottenendo un valore di fr. 119'786.-. Per tale
operazione si è basato sui dati della tassazione della società per il periodo
fiscale 2017, certamente noti al ricorrente il quale risulta essere unico socio
e gerente della medesima. Di conseguenza la censura sollevata dal ricorrente
non può essere accolta. Da questo profilo la decisione impugnata merita di
essere confermata.
8.
8.1.
Il ricorrente
ritiene poi che i “Debiti della ditta individuale” debbano essere quantificati
in fr. 3'286'030.-, poiché “tutti i conti clienti __________ così come i
conti __________ ed __________”, e non solo i primi, “sono averi di
clienti”. A sostegno della propria tesi, il ricorrente rimanda alla
“dichiarazione fiscale 2017”.
8.2
Dalla
motivazione della decisione impugnata si evince come solo i conti __________,
gli unici rubricati quali conti clienti, siano stati considerati quali debiti
aziendali per un importo di complessivi fr. 3'233'004.-. Non vi è alcun
elemento agli atti che indichi che anche i conti __________ e __________ siano
averi di terzi, e nemmeno con il ricorso RI 1 ha fornito alcun elemento al
riguardo. Correttamente l’UT non li ha pertanto considerati nella
determinazione dei debiti aziendali.
9.
9.1.
RI 1 postula
inoltre la modifica della voce della sostanza “Attivo della ditta individuale”.
Afferma in particolare che il “veicolo Seat Alhambra”, computato nella sostanza
aziendale per un importo pari a fr. 50'000.-, benché intestato a nome suo “è
stato acquistato dalla __________ Sagl”. A sostegno della sua tesi, allega
al ricorso una fattura di __________ SA relativa all’acquisto del veicolo in
questione, intestata alla società.
9.2
Dalla dichiarazione
fiscale del 2017 risulta che il ricorrente era proprietario di una Ducati
Monster e di una Seat Alhambra [Modulo 1- 29.4 Veicoli a motore]. Le spese
relative a quest’ultima, registrate in contabilità, sono state riconosciute dall’UT
come costi aziendali (salvo la ripresa per la quota di utilizzo privato).
Nel mese di dicembre, il contribuente risulta aver venduto il veicolo e averne
acquistato uno nuovo, dello stesso modello (Seat Alhambra).
L’Ufficio di tassazione ha
quindi presumibilmente ritenuto che il nuovo acquisto fosse avvenuto in
sostituzione del veicolo aziendale alienato. Ha pertanto attribuito al nuovo
veicolo un valore di fr. 50'000.-, computandolo tra gli “attivi della ditta
individuale”.
Rimane irrilevante
accertare se tale valutazione costituisca una tassazione d’ufficio impugnabile
solo per manifesta inesattezza, poiché, anche qualora fosse trattata come una
decisione di tassazione ordinaria, liberamente rivedibile da questa Camera, la
stessa dovrebbe essere confermata.
9.3
Come già accennato infatti,
con il proprio ricorso RI 1 ha prodotto la fattura del 19 dicembre 2017, intestata
alla società __________ Sagl, relativa all’acquisto di una nuova Seat Alhambra,
sostenendo che, sebbene il veicolo risulti immatricolato a suo nome, l’acquisto
sarebbe stato effettuato dalla società stessa.
Tuttavia, la semplice
intestazione della fattura non costituisce una prova sufficiente per dimostrare
che il veicolo appartenga effettivamente alla società né è idonea a superare la
presunzione secondo cui il bene appartiene al contribuente, presunzione che
discende dalla sua immatricolazione a nome di quest’ultimo.
Qualora il veicolo fosse
stato effettivamente acquistato dalla società, il ricorrente avrebbe potuto (e
dovuto) produrre almeno i documenti societari della __________ Sagl, dai quali
potesse emergere con chiarezza l’iscrizione del bene a bilancio. L’assenza di
tale documentazione o di documentazione analoga rafforza l’ipotesi che il
veicolo sia stato acquistato a titolo personale e che anch’esso, come quello
precedente di identico modello, venisse utilizzato prevalentemente per scopi
professionali nell’ambito dell’attività di avvocato.
IV. “Veicoli a motore”
[sostanza privata]
10.
10.1.
Il contribuente contesta
inoltre la voce relativa alla sostanza
privata “veicoli a motore”, alla quale
l’Ufficio delle imposte ha attribuito un valore di fr. 20'000.-,
sostenendo di non essere proprietario della Mercedes SLK, bensì di
detenerla in leasing.
A sostegno della propria argomentazione, ha prodotto una richiesta di proroga
del contratto di leasing relativa al suddetto veicolo,
datata 23
giugno 2018.
10.2
Va osservato che, in sede
di reclamo, l'insorgente non ha contestato la stima di fr. 20'000.- attribuita
dall'UT ai veicoli privati. Nell'elenco dei veicoli, infatti, il ricorrente ha
indicato esclusivamente la Seat Alhambra e la Ducati Monster, omettendo di
menzionare la Mercedes SLK immatricolata a suo nome e di fornire informazioni
riguardo al leasing del veicolo.
La stessa valutazione per
apprezzamento è stata poi confermata nella decisione successiva al reclamo.
Pertanto, poiché l'UT,
anche in questo caso, ha legittimamente deciso di non entrare nel merito di
questa questione in sede di reclamo, non sussistono i presupposti per esaminare
le contestazioni sollevate solo con il ricorso (cfr. supra consid. 5.2.).
La nuova documentazione presentata esclusivamente in sede di ricorso non può
pertanto essere presa in considerazione. Anche se fosse, tuttavia, tale
documentazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la manifesta inesattezza
della decisione d'ufficio. Infatti, si tratta di un formulario per la richiesta
di proroga del contratto di leasing relativo ad una Mercedes SLK, compilato
a mano, firmato dal ricorrente e datato 23 giugno 2018. È evidente che tale
documento, relativo peraltro a un periodo fiscale successivo rispetto a quello
in esame, non possa dimostrare l’esistenza di un leasing per il veicolo
in questione nel 2017. Se ciò fosse stato il caso, ci si chiede perché il
ricorrente non abbia presentato piuttosto il contratto di leasing.
10.3
Tenuto
conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche
l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente nemmeno le
condizioni perché la valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione possa
essere considerata palesemente eccessiva (cfr. supra consid. 5.5.). Il
contribuente si è sostanzialmente limitato a lamentare il fatto che la
tassazione d’ufficio contestata rileva dei valori della sostanza “senza
alcun criterio”, senza spiegare minimamente perché l’autorità di tassazione
sarebbe incorsa in una valutazione arbitraria. Una simile argomentazione è ben
lungi dal dimostrare che l’autorità sia incorsa in gravi errori di valutazione
11.
In considerazione di
quanto precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: