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Decisione

80.2021.286

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, condizioni di ricevibilità, dichiarazione con documentazione incompleta, tassazione d’ufficio parziale, riprese sul reddito dell’attività lucrativa indipendente

14 maggio 2025Italiano39 min

31.10.2017 e gli importi precedentemente percepiti, non è più indicato il reddito

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.286

80.2021.287

Lugano

14 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 dicembre 2021 contro la decisione del 24 novembre 2021 in materia di IC

e IFD 2017.

Fatti

Fatti

A. Il 6 maggio

2020, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava la decisione di tassazione d’ufficio

IC e IFD 2017 all’avv. RI 1 il quale – nonostante la diffida del 14 febbraio

2019 – non aveva presentato la dichiarazione delle imposte.

L’autorità fiscale

accertava un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr. 231'700.- e per

l’IFD di fr. 234'100.-. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in

fr. 757'000.-.

B. Con reclamo del 4

giugno 2020, RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione d’ufficio IC e

IFD 2017. Il reclamante produceva la dichiarazione d’imposta per il periodo

fiscale 2017 e censurava l’accertamento effettuato dall’autorità fiscale, che

non avrebbe trovato alcun “riscontro […] nella documentazione qui prodotta”.

L’insorgente chiedeva infine di essere convocato dall’UT “per la discussione

orale del reclamo”.

C. Il

24 novembre 2021, l’UT emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo IC e

IFD 2017, accertando un reddito imponibile complessivo, per l’IC, di fr.

110'900.- e per l’IFD, di fr. 113'300.-. La sostanza imponibile veniva

quantificata in fr. 641'000.-. L’autorità di tassazione, a sostegno della sua

decisione, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dall’insorgente,

adduceva la seguente motivazione:

“quanto a reddito d’attività accessoria sono prodotti

certificati di salario indicanti salario netto per CHF 1'902.-- una mercede

quale tutore per CHF 347.65, da riprendersi quale attività dipendente

accessoria i primi e indipendente accessoria la seconda;

considerata la documentazione contabile prodotta

quanto a costi sono da riprendersi in quanto non giustificati dall’uso

commerciale le spese allibrate per un secondo autoveicolo (mercedes Slk) in

ragione dei costi per tasse, assicurazioni, riparazioni e vignette

autostradali, inoltre sono da riprendersi quali vantaggi per uso privato su

autoveicolo aziendale lo 0,8% mensile del prezzo d’acquisto (seat Alhambra) al

netto dei già ripresi CHF 4'000.-- in ragione di CHF 900.-- (valore a nuovo CHF

51'000.--), vantaggi per uso telefono e parzialmente costi non ammessi per

fatture Swisscom (5 fatturazioni mensili) per complessivi CHF 2'160.-, non

riconoscendo costi aziendali per imposta alla fonte e per rimborso anticipo GC

CE, liberalità ad enti esenti ammesse privatamente e fatture per carte di

credito e costi per alimenti per CHF 2030.--; complessivamente il reddito

d’attività indipendente è accertato in CHF 70'000.--; con documentazione

prodotta non sono stati indicati gli onorari quale amministratore di persone

giuridiche della __________ SA posta in liquidazione con decisione assembleare

del 5.7.2017 e dichiarata liquidata in data 15.2.2018 quale membro e

liquidatore della stessa considerati gli allibrati costi a bilancio del

31.10.2017 e gli importi precedentemente percepiti, non è più indicato il reddito

quale utilizzatore dell’immobile di __________ precedentemente imposto in considerazione della cessione delle azioni

della __________, considerato che non è stata indicata alcuna alienazione o

rimborso delle stesse;

sono da ammettersi quale deduzione per oneri

assicurativi ed interessi di capitali a risparmio gli interessi su conti aperti

e da obbligazioni mentre non sono deducibili i redditi da partecipazioni; le

indicate quote sociali __________ Sagl per nominali CHF 20'000-- sono da

imporsi al loro valore venale quale sostanza privata, dall’esame dell’elenco

titoli sono da accertarsi attivi aziendali in ragione dei conti clienti __________

Lugano e dei due depositi ti[t]oli __________ SA e __________ AG per

complessivi CHF 3'286'030.-- da riprendersi quale sostanza aziendale si noti

che l’importo indicato a estratto __________ AG e in valuta Euro, lo stesso è

ripreso al cambio ufficiale AFC CHF/Euro al 31.1.2[2]017; quanto ai

debiti privati l’importo indicato quale conti clienti è da riprendersi quale

debito aziendale nella consistenza dei saldi dei conti clienti presso __________

Lugano per complessivi CHF 3'233'044.--; non è indicato il valore

dell’immatricolato veicolo mercedes Slk quale veicolo [privato] valore del

veicolo seat Alhambra immatricolato a dicembre 2017 è da riprendersi quale

sostanza aziendale per valore al 31.1.2017 di CHF 50'000.--; per quanto sopra

osservato, si procede ad evasione riconfermando la tassazione d’ufficio per

prudenziale apprezzamento, riprendendo redditi come sopra indica[ta]to

per redditi d’attività lucrativa, accertando redditi da titoli e capitali e da

sostanza immobiliare come documentati e come sopra indicato, accertando

deduzioni come dichiarati ad esclusione che per oneri assicurativi riprese come

sopra indicato ed accertando elementi di sostanza mobiliare ed aziendale come

sopra indicato accertando sostanza immobiliare in considerazione dei dati

dichiarati e dei valori di stima ufficiale al 31.12.2017, ammettendo debiti

privati come dichiarati ad esclusione dei debiti per conti clienti corretti

come indicato ed esposti quali passivi aziendali”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 impugna la decisione di

tassazione IC e IFD 2017. Avversa anzitutto la nuova stima del reddito da

attività lucrativa indipendente operata dall’UT sulla base della contabilità

prodotta con il reclamo, contestando le seguenti riprese di spese private:

§

quella relativa ai “costi relativi ad un secondo veicolo”, accettabile,

a mente sua, unicamente nel caso in cui non venga effettuata alcuna ripresa

delle spese relative all’utilizzo privato del veicolo aziendale;

§

quella per i “costi Swisscom”, sostenendo che il numero delle

fatture sia da ricondursi al tipo di abbonamenti che sono stati stipulati “nel

corso dell’attività iniziata [dal] padre” e che i canoni pagati sono

riferiti a linee ISDN, internet e a due cellulari;

§

quella per le spese relative alle imposte alla fonte versate per

i dipendenti dello studio, giudicata incomprensibile;

§

quella relativa al rimborso di un anticipo “a favore di clienti anticipato

da mio padre per una pratica da lui seguita, che gli è stato rimborsato, dopo

che la stessa somma era stata correttamente fatturata, ed incassata, al

cliente”;

§

quella per diverse fatture relative ad alimenti e carte di

credito, contestata in quanto non avendo un dettaglio in merito alle fatture

riprese non sarebbe giudicabile.

Contesta inoltre di non

aver indicato l’onorario per l’attività svolta in seno alla __________ SA,

sostenendo di essere passato da membro del Consiglio di amministrazione della

società a liquidatore di quest’ultima, e ciò dopo il raggiungimento dello scopo

sociale dell’azienda avvenuto alla fine del 2016. L’onorario quale liquidatore

percepito nel 2017, pari a fr. 4'320.-, sarebbe stato incassato tramite fattura

esposta nella contabilità della sua attività indipendente.

Censura inoltre il reddito

immobiliare computatogli per la partecipazione “alla società immobiliare di __________”,

le cui azioni sarebbero state da lui cedute nel novembre 2017 e, quindi, il “valore

quale reddito presunto, se del caso, andrebbe […] esposto per i 10/12 di

proprietà”.

RI 1 contesta poi la

quantificazione di alcuni elementi della sostanza. Afferma che non sarebbe

indicato il valore venale considerato per le quote della __________ Sagl e per

tale motivo non gli sarebbe possibile verificare “la congruità dell’importo

eccedente il valore nominale”. In merito ai conti __________ e __________,

esposti nell’elenco titoli e capitali, il contribuente sostiene che gli stessi

sarebbero dei “conti clienti” e che, per tale motivo, gli importi

sarebbero da esporre “sia quale posizione attiva che passiva”. In

riferimento al valore del veicolo Mercedes SLK evidenzia che lo stesso non

sarebbe stato indicato nella dichiarazione fiscale poiché in leasing dal 2012,

mentre afferma che la Seat Alhambra, benché sia immatricolata a nome suo,

sarebbe stata acquistata dalla __________ Sagl. Per tali motivi, la sostanza

netta complessiva dovrebbe ammontare a fr. 420'529.- “in linea con quanto

dichiarato”.

E. Nelle proprie

osservazioni del 3 gennaio 2022, l’UT sostiene che il contribuente non abbia presentato

“una contabilità ineccepibile che dimostri indiscutibilmente la manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio e permetta di emettere una decisione

corretta senza ulteriori richieste”, ma evidenzia di non aver dichiarato il

reclamo irricevibile, a fronte “della forte diminuzione della cifra d’affari”,

che ha portato l’UT ha rettificare la propria valutazione iniziale, “riprendendo

almeno indicativamente i dati presentati”.

Nel merito del ricorso,

l’UT sottolinea come – in riferimento alla contabilità presentata per

l’attività lavorativa indipendente quale avvocato – molti costi interamente “di

spettanza di RI 1” siano “di difficile attribuzione quale costo

totalmente aziendale”, così come quelli relativi all’imposta alla fonte

siano di “difficile comprensione”.

Diritto

1. 1.1.

Gli artt. 204 cpv. 2 LT e

130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione

d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il

contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi

imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti

attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

1.2.

Dalla tassazione d’ufficio

totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione

d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel

rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche

di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti

per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è

mai sussistita un’emergenza probatoria (“Untersuchungsnotstand”; cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3),

devono invece poter essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione

ed eventualmente anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. ad esempio

sentenza del TF n. 2C_1101/2014, consid. 6.1; Zweifel/Casa-nova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in:

RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art.

102-222 DBG, Basilea 2015, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

1.3.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (artt. 206 cpv. 1 LT e 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente

inesatta". Il reclamo dev’essere motivato ed indicare eventuali mezzi di

prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti (formali) rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito.

L’autorità fiscale deve quindi limitarsi ad esaminare se la “manifesta

inesattezza” sia stata sufficientemente motivata e se siano state offerte le

prove necessarie. Determinare se il contribuente sia o meno riuscito a

dimostrare la “manifesta inesattezza” è invece una questione di diritto

materiale, che porta ad accogliere rispettivamente a respingere il reclamo

(cfr. ad esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 35b ad

art. 132 LIFD).

1.4.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale

federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

§

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una tassazione

ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli

obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei

fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito

della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente;

§

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva.

(cfr. ad esempio sentenza

del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021, consid. 4.1.).

1.5.

Da

un contribuente, che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver

presentato la dichiarazione d’imposta, è dunque lecito attendersi che con il

reclamo inoltri una dichiarazione o apporti altrimenti la prova dei fatti

rilevanti per la tassazione. Siccome l’art. 132 cpv. 3 seconda frase LIFD pone

a suo carico l’onere della prova, deve anche fornire le prove di quanto

sostenuto. Se pretende che il suo reclamo permetta di ritornare alla procedura

di tassazione ordinaria, la prova dell’inesattezza della tassazione deve essere

completa, cioè deve fornire prove in relazione a tutti i fatti controversi o

incerti.

Se

il contribuente omette di fornire le prove che permettano di ricostruire in

modo completo la fattispecie rimasta fino a quel momento incerta, l’autorità di

tassazione può entrare nel merito del suo reclamo solo se dimostra perché la

valutazione dell’autorità dovrebbe essere manifestamente inesatta e allega al

reclamo le prove a tal fine necessarie. Si tratta in tal caso di una “prova

parziale” dell’inesattezza (sentenza del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021

consid. 4.4, in in StE 2022 B 95.1 n. 17 = BJM 2022 p. 275).

Se

il contribuente non apporta le prove in relazione all’intera fattispecie

incerta, ma le prove si riferiscono solo a parti della stessa, viene mantenuta

la tassazione d’ufficio, ma la stima manifestamente inesatta viene corretta

nella procedura di reclamo (sentenza

del TF n. 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.1.2, in StE 2022 B 95.1 n.

17 = BJM 2022 p. 275).

La

Suprema Corte propone l’esempio del contribuente che, fra l’altro, ha omesso di

comprovare l’ammontare del suo reddito e della sua sostanza mondiali,

nonostante la diffida dell’autorità fiscale. L’autorità fiscale procede in tal

caso ad una tassazione d’ufficio, in relazione fra l’altro anche al reddito

determinante per l’aliquota. Se, in seguito, il contribuente produce le prove

necessarie per determinare la parte del reddito imponibile, a sua volta

stabilita per apprezzamento, il fisco non potrebbe negare che sia stata

comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio in tutte le sue

componenti, solo per il fatto che il reddito e la sostanza mondiali continuano

a non essere comprovati. In una simile situazione, dovrebbe entrare nel merito

del reclamo e correggere la tassazione, nella misura in cui il reddito

imponibile è ormai stato provato. Solo in relazione alla determinazione del

reddito determinante per l’aliquota non è possibile alcuna correzione, a causa

della perdurante mancanza di prove (sentenza n. 2C_930/2016 e 2C_931/2016 del 20

marzo 2017 consid. 3.5, in RF 73/2018 p. 717).

2. 2.1.

Nella fattispecie in esame,

l’autorità fiscale – non avendo ricevuto dal contribuente alcuna risposta alla

diffida a voler presentare la propria dichiarazione di imposta – il 6 maggio

2020 ha proceduto con una tassazione d’ufficio. Nella motivazione della

decisione l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse impugnabile,

unicamente per manifesta inesattezza, mediante un reclamo motivato che

indicasse eventuali mezzi di prova. In particolare ha precisato che "ciò

significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,

documenti ecc.".

2.2.

Con il reclamo del 4

giugno 2020, RI 1 ha presentato la dichiarazione d’imposta 2017. In

particolare, ha prodotto la contabilità della sua attività lucrativa

indipendente quale avvocato, senza tuttavia accludervi né distinte né

giustificativi o attestati. Ha inoltre allegato, per quanto qui di interesse,

alcuni dei giustificativi inerenti l’“elenco dei titoli e di altri collocamenti

di capitali”.

Nelle motivazioni del

reclamo, il contribuente osservava che “i redditi da attività indipendente

sono stati ingiustificatamente fissati a somme che non trovano riscontro alcuno

nella documentazione qui prodotta assieme alla dichiarazione fiscale. Inoltre i

valori relativi alla sostanza, sono anch’essi stati fissati senza alcun

criterio di causa e relazione ne con la documentazione qui allegata né

tantomeno con quanto evincibile dalle passate dichiarazioni fiscali”.

2.3.

La decisione impugnata

impone qualche sforzo interpretativo. Da un lato, l’autorità di tassazione ha

preso in considerazione la dichiarazione inoltrata insieme al reclamo e la

documentazione annessa. La motivazione della decisione si conclude tuttavia con

l’affermazione secondo cui, “per quanto sopra osservato, si procede ad

evasione riconfermando la tassazione d’ufficio per prudenziale apprezzamento”.

Ci si domanda pertanto in

quale misura, con la decisione dopo reclamo, sia stata intrapresa una

tassazione ordinaria, basata sulla dichiarazione del contribuente, e in quale

misura sia invece stata mantenuta la tassazione d’ufficio, fondata cioè su una

valutazione coscienziosa.

Alla luce del contenuto

della decisione, si può ritenere che il fisco cantonale abbia ritenuto soddisfatti

i presupposti per la contestazione della tassazione d’ufficio, e abbia pertanto

proceduto ad una tassazione ordinaria, in relazione agli attivi [fatta

eccezione per il veicolo aziendale] ed ai debiti della ditta individuale e ai

“Titoli e capitali” detenuti nella sostanza privata, basandosi per la loro

determinazione sull’elenco dei titoli e capitali ed i relativi giustificativi

prodotti con il reclamo.

Ci si trova per contro

confrontati ad una decisione d'ufficio parziale, basata sul presupposto che si

tratti di elementi imponibili per i quali l'emergenza probatoria non è stata

risolta nemmeno in sede di reclamo, in relazione al “Reddito quale

amministratore di persone giuridiche”, agli “Altri redditi immobiliari, diritti

di superficie” e ai “veicoli a motore”.

2.4.

2.4.1.

L’aspetto più problematico

concerne il reddito dell'attività lucrativa indipendente.

Nella motivazione della

decisione, l’UT afferma di aver “considerat[o] la documentazione contabile

prodotta”, ma poi elenca una serie di “riprese” di “costi non

giustificati dall’uso commerciale”, per concludere che “complessivamente

il reddito d’attività indipendente è accertato in CHF 70'000.-”.

Nelle osservazioni al

ricorso, l’UT ha invece sostenuto che “la contabilità presentata” non

era stata “ritenuta sufficiente per esser ritenuta ripresa in maniera

ineccepibile la collaborazione”. Sebbene la contabilità sia stata definita “poco

chiara (non ci sono suddivisioni per voci di costo e non è stato presentato alcun

giustificativo a comprova degli stessi)”, l’autorità fiscale ha comunque

tenuto conto “della forte diminuzione della cifra d’affari” ed ha

pertanto rettificato la propria valutazione iniziale, “riprendendo almeno

indicativamente i dati presentati”.

2.4.2

Secondo la giurisprudenza

della Suprema Corte federale, la tassazione d’ufficio deve essere tenuta

distinta dalla ripresa di spese riconosciute dall’uso commerciale (art. 58 cpv.

1 lett. b LIFD) o di ricavi non accreditati al conto profitti e perdite (art.

58 cpv. 1 lett. c LIFD). Quando viene intrapresa una ripresa, si tratta

di una questione prima di tutto giuridica, cioè di natura qualitativa, e solo

subordinatamente di natura quantitativa (valutazione). Non appena tuttavia

l’aspetto quantitativo prende il sopravvento su quello qualitativo, diventa

preminente la valutazione. Se l’emergenza probatoria concerne solo singole

componenti di un elemento imponibile, si tratta di una tassazione d’ufficio

parziale (sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015 consid. 6.1).

2.4.3.

Se si tiene conto del

fatto che l’UT ha “considerat[o] la documentazione contabile prodotta” e

ha poi ripreso una serie di spese non riconosciute dall’uso commerciale, si

dovrebbe concludere che abbia considerato adempiuti i presupposti per passare

dalla tassazione d’ufficio alla tassazione ordinaria.

D’altra parte, nelle

osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale sottolinea invece di aver mantenuto

la tassazione d’ufficio, alla luce della poca chiarezza dei conti presentati, “rettificando”

peraltro la propria valutazione proprio sulla base dei “dati presentati”. Si

potrebbe allora ritenere che l’UT non abbia ritenuto provata la manifesta

inesattezza qualitativa, ma che, tuttavia, sulla base della documentazione

allegata al reclamo, abbia concluso che la valutazione intrapresa fosse palesemente

eccessiva (manifesta inesattezza quantitativa). Con il reclamo, sarebbe cioè

stata mantenuta la tassazione d’ufficio, ma la valutazione coscienziosa esatta

dalla legge sarebbe stata rivista, in quanto riconosciuta manifestamente

inesatta.

La questione non necessita

di essere definitivamente risolta. La legittimità della decisione impugnata

verrà infatti verificata adottando l’interpretazione più favorevole al

ricorrente. Anche per quanto concerne il reddito dell’attività lucrativa

indipendente, la Camera di diritto tributario si baserà sul presupposto che il

reclamo sia stato considerato ricevibile e che l’autorità di tassazione sia

entrata nel merito dello stesso, procedendo ad una tassazione ordinaria.

2.5.

Nell'esame delle singole

censure sollevate dal ricorrente, sarà quindi necessario distinguere a seconda

che l’elemento imponibile contestato sia stato oggetto di una tassazione d'ufficio,

con le conseguenze giuridiche che ne derivano, oppure se si tratti di un

elemento imponibile stabilito in modo certo, suscettibile di essere liberamente

riesaminato da questa Camera.

I. Reddito da attività

lucrativa indipendente

3. 3.1.

Il

ricorrente contesta la ripresa di alcuni costi, registrati nel conto economico

della sua attività indipendente, che secondo l’autorità di tassazione sarebbero

di natura privata.

3.2.

Ai sensi dell’art. 125

cpv. 2 LIFD risp. art. 199 cpv. 2 lett. a LT, le persone fisiche con

reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure ‑ in

caso di contabilità semplificata ex

art. 957 cpv. 2 CO ‑ le

distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai

prelevamenti e apporti privati inerenti il periodo fiscale. I principi della

tenuta regolare dei conti esigono la registrazione completa, fedele e

sistematica delle operazioni e degli altri eventi; la prova documentata delle

singole registrazioni contabili; la chiarezza; l’adeguatezza alla natura e alle

dimensioni dell’impresa e la verificabilità (art. 957a cpv. 2 CO). La

disposizione tributaria cantonale richiede inoltre l’elenco completo dei titoli,

crediti e debiti (art. 199 cpv. 2 lett. b LT). Per il Tribunale

federale, le esigenze contabili dipendono dal tipo di attività e dalla sua

importanza, in ogni caso devono essere atte a garantire un accertamento

completo ed affidabile del reddito e della sostanza legati all’attività

lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli

dall’autorità fiscale (cfr. sentenza TF 2C_543/2012 del 12 novembre 2012

consid. 2.2). Come visto, l’autorità di tassazione può ricorrere alla tassazione

d’ufficio totale o parziale quando si trova nell’impossibilità di procedere

altrimenti ad una imposizione (ultima ratio per stabilire il dovuto

d’imposta; cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

op. cit., § 19, p. 287, n. 16; Chillà,

op. cit., p. 277; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid.

6.1).

3.3.

Come visto il ricorrente,

dopo essere stato imposto d’ufficio, ha ripreso la propria collaborazione con

il reclamo ed ha prodotto la dichiarazione d’imposta, nella quale ha dichiarato

un reddito dalla propria attività lucrativa indipendente di avvocato di “fr.

55'797.-“ [recte: 51’797] ovvero la differenza tra i ricavi di fr. 360'141.75

ed i costi di fr. 308'345.08. Ha accluso alla propria dichiarazione una

contabilità sull’incassato e sul pagato, composta da un elenco delle fatture

pagate, delle spese a contanti effettuate, dagli stipendi del personale, dalla

scheda affitti e acconti spese e da una distinta delle “altre spese”. Fra le

voci contabili vi erano voci di costo, sprovviste di qualsivoglia pezza

giustificativa, quali “Rega” e “Croce verde”, spese di utilizzo di due diversi

veicoli, oltre che per l’abbonamento Arcobaleno, diverse voci di costo

“Mastercard”, ed una denominata “Rimborso GC anticipo CE”. Vi erano inoltre

svariate spese per alimentari e pasti, anch’esse senza alcuna specifica.

Con la decisione

impugnata, l’autorità fiscale ha tenuto conto della contabilità presentata,

procedendo peraltro a diverse riprese di spese non riconosciute dall’uso

commerciale.

3.4.

Se l’autorità di

tassazione è entrata nel merito di un reclamo contro una tassazione d’ufficio

e ha quindi notificato una decisione con cui ha confermato la valutazione per

apprezzamento, dopo averla esaminata nel contenuto, oppure ha negato la sua

manifesta inesattezza, i nova sono in linea di principio

ammessi nel procedimento davanti alla commissione di ricorso

indipendente ai sensi dell’art. 140 cpv. 1 LIFD. In tal caso, la prova della

manifesta inesattezza può ancora essere fornita nel procedimento di ricorso ed

è possibile presentare nuove richieste, esporre nuovi fatti e addurre nuovi mezzi

di prova, almeno fino alla scadenza del termine di ricorso (Hunziker/Brunner,

Anfechtung von Ermessensveranlagungen, in: StR 77/2022 p. 446s).

A maggior ragione,

l’ammissibilità dei nova deve essere ammessa nel presente caso, in cui

l’autorità di tassazione è entrata nel merito delle contestazioni presentate

con il reclamo, passando ad una tassazione ordinaria o perlomeno modificando la

sua valutazione per apprezzamento.

3.5.

3.5.1.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso

commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il

guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo

secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto

dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è

irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e

se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e

orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto

esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano

(o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso

commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali

spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o

di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della

sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono

in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario

suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota

privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La stima

della quota privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può

anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo

dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6 novembre

2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

3.5.2.

Per quanto riguarda la

ripresa della totalità delle spese iscritte a contabilità relative a un secondo

veicolo, il ricorrente sostiene che tale correzione sarebbe giustificata

unicamente qualora non venga già effettuata una ripresa per l’utilizzo privato

del veicolo aziendale. Secondo la sua tesi, la ripresa simultanea di entrambe

le voci da parte dell’Ufficio di tassazione non sarebbe ammissibile.

Tale argomentazione,

tuttavia, non può essere condivisa. Contrariamente a quanto preteso dal

ricorrente, non sussiste alcun automatismo secondo cui la mera disponibilità di

veicoli privati da parte del contribuente comporterebbe l’esclusione della

ripresa per l’utilizzo privato del veicolo aziendale. Si rinvia in proposito

anche alla comunicazione della prassi cantonale relativa al Trattamento

fiscale dell’utilizzo di veicoli immatricolati a nome di persone giuridiche da

parte dei loro azionisti e/o persone loro vicine (dal profilo delle imposte

dirette federali e cantonali sull’utile).

Spettava piuttosto al

ricorrente dimostrare concretamente di non aver utilizzato il veicolo aziendale

per fini privati, circostanza che egli non ha nemmeno addotto, limitandosi a

contestare in maniera generica la legittimità della cosiddetta "doppia

ripresa".

3.5.3.

Per quanto riguarda la

ripresa dei costi relativi alle spese telefoniche __________, secondo il

ricorrente l’elevato numero di fatture sarebbe riconducibile alla presenza di molteplici

abbonamenti riferiti a linee ISDN, servizi internet, nonché all’utilizzo di due

telefoni cellulari in uso al ricorrente e a suo padre.

RI 1 ha allegato al

ricorso diverse fatture emesse dalla medesima compagnia di telecomunicazioni,

relative ai mesi di ottobre e novembre 2017.

Alcune di esse risultano intestate al padre del contribuente, __________, altre

riportano il domicilio privato di RI 1 a __________, e altre ancora non recano

l’indicazione "avvocato" accanto al nome del contribuente.

Da ciò consegue, con

evidenza, che non è possibile attribuire l’intero ammontare dei costi alla sua

attività professionale.

Considerata inoltre la confusione e l’insufficienza degli elementi probatori

prodotti con il ricorso, relativi peraltro unicamente agli ultimi mesi del

periodo fiscale in questione, la ripresa effettuata dall’Ufficio di tassazione

risulta pienamente legittima.

3.5.4.

La ripresa delle spese

relative alle imposte alla fonte versate per i dipendenti dello studio viene

poi giudicata incomprensibile dal ricorrente.

Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di trattenere l'imposta

dovuta, di fornire al contribuente una distinta o un’attestazione e di versare

periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente (articoli 100 cpv. 1

lett. a-c LIFD e 120 cpv. 1 lett. a-c LT).

Come rettamente spiegato

dall’UT, le spese per le imposte alla fonte, prelevate sul salario del

dipendente, non costituiscono una spesa del datore di lavoro, ma dovrebbero

essere per lui neutre dal punto di vista fiscale. Il fatto che tale circostanza

non possa essere in concreto verificata dipende esclusivamente dalla mancata

produzione da parte del contribuente delle schede salariali dei suoi

collaboratori tassati alla fonte. Anche tale ripresa deve pertanto essere

confermata.

3.5.5.

L’insorgente

contesta inoltre la ripresa della spesa indicata a bilancio come “Rimborso GC

anticipo CE” spiegando che si tratterebbe di un esborso “a favore di clienti

anticipato da mio padre per una pratica da lui seguita, che gli è stato

rimborsato, dopo che la stessa somma era stata correttamente fatturata, ed

incassata, al cliente”.

Ora, né le spiegazioni né

la fattura prodotta con il ricorso permettono di chiarire il motivo per cui un

costo dei clienti dello studio legale sarebbe stato inserito in contabilità.

Dagli elementi forniti dal ricorrente parrebbe peraltro evincersi che l’esborso

in questione riguardi, semmai, l’attività professionale del padre con cui

condivide lo studio legale.

3.5.6.

Quanto alla ripresa dei costi relativi a “fatture

alimenti e carte di credito”, contestata dal ricorrente in quanto, non essendo

stata dettagliata, non sarebbe verificabile,

nemmeno con il ricorso egli ha spiegato in quale misura i costi esposti in

contabilità sotto tali voci si riferiscano a spese legate al conseguimento del

reddito dell’attività lucrativa indipendente.

È

chiaro che, per quanto riguarda in particolare le spese per alimenti e per i

pranzi, si tratta di procedere ad una stima della quota privata, come previsto

dalla giurisprudenza. La valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione

appare condivisibile. D’altronde, il ricorrente non ha prodotto documenti che

possano giustificare una diversa ripartizione.

Considerandi

II. “Reddito quale

amministratore di persone giuridiche” e “Altri redditi immobiliari, diritti di

superficie”

4.

4.1.

Nella decisione impugnata,

l’autorità fiscale ha rilevato che “con documentazione prodotta non sono

stati indicati gli onorari quale amministratore di persone giuridiche della __________

SA”. Malgrado ciò ha accertato un reddito “quale amministratore di persone

giuridiche” di fr. 3'750.- (pari a quello percepito nel 2016), diminuendolo

rispetto ai fr. 4'000.- accertati nella decisione di tassazione d’ufficio.

Sebbene con il reclamo il

ricorrente non abbia contestato tale posta, né abbia fornito alcun elemento di

prova, l’autorità di tassazione ha rivisto la propria valutazione per

apprezzamento da fr. 4'000.- a fr. 3'750.-. Ci si può chiedere se, a fronte del

comportamento del contribuente, una nuova valutazione da parte dell’UT fosse

effettivamente giustificata. La questione può tuttavia rimanere indecisa

poiché, quand’anche si dovesse rispondere positivamente, le contestazioni

ricorsuali del contribuente, in questo caso ammissibili, come si vedrà nel

seguito non permettono di modificare la decisione impugnata.

4.2

Il ricorrente contesta di

non aver indicato l’onorario per l’attività svolta in seno alla società __________

SA. Spiega che l’attività societaria sia terminata alla fine del 2016 con il

raggiungimento dello scopo sociale. La stessa sarebbe quindi stata messa in

liquidazione. Pertanto il suo ruolo sarebbe passato da membro del Consiglio di

amministrazione a liquidatore, per la cui attività è stata emessa la fattura n.

2017.052, per fr. 4'320.- (IVA compresa) elencata nella contabilità aziendale e

allegata al ricorso.

4.3

Ora, dalla consultazione

dell’estratto del registro di commercio si evince come RI 1 abbia ricoperto la

carica di membro del CdA sino al 12 maggio 2017, per passare al ruolo di

liquidatore sino al 17 maggio 2017 e a quello di membro e liquidatore da tale

data (date FUSC). La fattura prodotta riguarda unicamente l’attività quale

liquidatore assunta alla metà del mese di maggio 2017. Non è stato addotto

alcunché in merito al compenso dell’attività svolta sino a tale data quale

amministratore. Il ricorrente si è limitato ad asserire, senza minimamente

documentarlo, che l’attività societaria sia terminata alla fine del 2016. Non

ha invece spiegato in cosa sia consistita la sua attività di amministratore fra

tale data ed il momento della nomina quale liquidatore. In queste circostanze

nulla permette di concludere che, contrariamente a quanto avvenuto l’anno

precedente, tale attività non sia stata remunerata. Nemmeno vi è agli atti

alcuna indicazione che permetta di ritenere che il compenso quale liquidatore

abbia sostituito quello cui avrebbe avuto diritto per il ruolo di

amministratore in seno alla società.

5.

5.1.

Nella decisione su reclamo

l’UT ha inoltre rilevato che “non è più indicato il reddito quale

utilizzatore dell’immobile di __________ precedentemente imposto in

considerazione della cessione delle azioni della __________ SA, considerato che

non è stata indicata alcuna alienazione o rimborso delle stesse”. Ha quindi

confermato l’importo di fr. 12'000.- stabilito nella decisione di tassazione

d’ufficio alla voce “Altri redditi immobiliari, diritti di superficie”.

Da parte sua, il

contribuente solo in sede di ricorso ha addotto che la partecipazione alla

società immobiliare - la __________ SA e non quella indicata dall’UT - sarebbe

stata ceduta nel novembre 2017, motivo per il quale sostiene che il relativo

reddito andrebbe ricondotto ai 10/12mi di quello stimato

dall’autorità di tassazione (ovvero, parrebbe di capire, andrebbe calcolato

unicamente sui dieci mesi in cui il ricorrente avrebbe detenuto le

partecipazioni societarie).

5.2

Se

a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del

reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano

esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio.

Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un

tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo

irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle

istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio.

In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali

previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo

aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla

tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire

alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n.

2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid.

6.2.1

con riferimenti).

5.3

Tornando

alla fattispecie in esame, dopo aver omesso di inviare la dichiarazione

d’imposte ed essere stato tassato d’ufficio, nemmeno con il reclamo il

contribuente ha dichiarato alcun reddito in relazione alla sua partecipazione

alla __________ SA, il quale era stato stimato

dall’UT, sulla base di quello accertato nel 2016, in fr. 12'000.-.

Il

contratto di vendita del pacchetto azionario della società immobiliare,

prodotto solo con il ricorso, sulla base del quale il ricorrente pretende di

essere tassato unicamente per 10/12mi dell’importo considerato, non

può pertanto essere preso in considerazione. Non è pertanto possibile

modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione

presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.

5.4

A

causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente,

l’Ufficio di tassazione non poteva quindi sostituire la tassazione d’ufficio

con una tassazione ordinaria.

5.5

Il ricorrente non ha

provato neppure che la tassazione contestata sia palesemente eccessiva

(v. supra, consid. 1.4).

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n.

2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata;

inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38).

Tenuto

conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche

l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente le

condizioni perché la valutazione intrapresa dall’Ufficio di tassazione

possa essere considerata arbitraria. Il contribuente peraltro in sede di

reclamo si è limitato a contestare il reddito da attività indipendente, a suo

avviso fissato “a somme che non trovano riscontro alcuno nella documentazione

qui prodotta”. Non ha invece sostenuto (né tanto meno dimostrato) che

l’autorità, nello stabilire il reddito in questione, sia incorsa in gravi

errori di valutazione

III. “Titoli e capitali”

[Sostanza privata], “Attivo della ditta individuale” e “Debiti della ditta

individuale”

6.

RI 1 contesta

inoltre i valori attribuiti ai titoli e ai capitali della sostanza privata e

agli attivi e ai debiti della ditta individuale. Poiché l'emergenza probatoria

per la determinazione di queste voci è stata risolta in sede di ricorso tramite

la presentazione di documentazione che attesta lo stato degli elementi

imponibili, essi possono essere liberamente riesaminati da questa Camera.

7.

7.1.

L’insorgente censura

anzitutto il valore attribuito alle quote sociali della __________ Sagl

assegnate al suo patrimonio privato. Sostiene in particolare che, malgrado l’UT

abbia indicato nella decisione impugnata che “le indicate quote sociali […]

per nominali CHF 20'000.- sono da imporsi al loro valore venale quale sostanza

privata”,

non sarebbe stato indicato “il valore venale

considerato” reiterando la richiesta di considerare il valore venale di fr.

20'000.-.

7.2

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 LAID, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza

netta totale. Per l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore

venale. Tuttavia, il valore reddituale può essere preso in considerazione in

modo appropriato.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore venale corrisponde a quanto

un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali. La stima in base

al valore venale è obbligatoria per i Cantoni. Tuttavia, la LAID non prescrive

ai Cantoni un metodo di valutazione preciso per determinare questo valore. I

Cantoni dispongono quindi di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e

nell’applicazione della loro normativa, sia per quanto riguarda la scelta del

metodo di calcolo applicabile, sia per quanto riguarda la determinazione, in

considerazione del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase

della LAID, della misura in cui il valore reddituale deve essere preso in

considerazione nella valutazione (sentenza n. 954/2020 del 26 luglio 2021, in

RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.1 e giurisprudenza citata)

7.3

Secondo la Legge

tributaria cantonale, nella versione applicabile alla fattispecie, l’imposta

sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT).

Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT).

La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni

specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative

ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di

transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del

loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

7.4

Per quanto riguarda la

valutazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa, il Tribunale

federale fa riferimento e applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera

delle imposte contenente istruzioni sulla valutazione dei titoli non quotati in

borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza (disponibile all’indirizzo:

https://www.steuerkonferenz.ch; ultima edizione 28 agosto 2008).

Sebbene i Cantoni godano

in materia di un ampio margine di apprezzamento, secondo la giurisprudenza

questa circolare persegue l’obiettivo dell’armonizzazione fiscale orizzontale e

concretizza quindi l’art. 14 cpv. 1 LAID. In quanto direttiva, la menzionata

circolare non costituisce certamente diritto federale o intercantonale, non

crea alcun diritto o obbligo e non è pertanto vincolante per il giudice.

Tuttavia, la giurisprudenza costante riconosce che la Circolare n. 28 propone un

metodo adeguato e affidabile per stimare il valore venale dei titoli non

quotati, anche se non si può escludere che altri metodi di valutazione

riconosciuti possano, isolatamente, rivelarsi appropriati (RDAF 2021 II p. 665

= RF 76/2021 p. 807, consid. 5.3 e giurisprudenza citata).

7.5

La Circolare n. 28 prevede

che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati di società

commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati

trasferiti, consista nella media ponderata tra il valore reddituale raddoppiato

e il valore intrinseco determinato secondo il principio di continuazione

(Circolare n. 28, capitolo A/2, par. 4 e capitolo B/3.2, par. 34). Questo

metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza TF n. 2C_132/2020 del

26.

novembre 2020 consid. 8.1.3 e riferimenti).

7.6

La __________ Sagl è una

società a garanzia limitata (Sagl) e, come tale, viene valutata secondo gli

stessi principi delle società per azioni (Circolare n. 28, capitolo B/4, par.

49). Conformemente alle indicazioni previste per le imprese commerciali,

industriali e di servizi, l’autorità di tassazione ha applicato il metodo di

calcolo misto o “metodo pratico”, ponderando due volte il valore di reddito ed

una il valore della sostanza, ottenendo un valore di fr. 119'786.-. Per tale

operazione si è basato sui dati della tassazione della società per il periodo

fiscale 2017, certamente noti al ricorrente il quale risulta essere unico socio

e gerente della medesima. Di conseguenza la censura sollevata dal ricorrente

non può essere accolta. Da questo profilo la decisione impugnata merita di

essere confermata.

8.

8.1.

Il ricorrente

ritiene poi che i “Debiti della ditta individuale” debbano essere quantificati

in fr. 3'286'030.-, poiché “tutti i conti clienti __________ così come i

conti __________ ed __________”, e non solo i primi, “sono averi di

clienti”. A sostegno della propria tesi, il ricorrente rimanda alla

“dichiarazione fiscale 2017”.

8.2

Dalla

motivazione della decisione impugnata si evince come solo i conti __________,

gli unici rubricati quali conti clienti, siano stati considerati quali debiti

aziendali per un importo di complessivi fr. 3'233'004.-. Non vi è alcun

elemento agli atti che indichi che anche i conti __________ e __________ siano

averi di terzi, e nemmeno con il ricorso RI 1 ha fornito alcun elemento al

riguardo. Correttamente l’UT non li ha pertanto considerati nella

determinazione dei debiti aziendali.

9.

9.1.

RI 1 postula

inoltre la modifica della voce della sostanza “Attivo della ditta individuale”.

Afferma in particolare che il “veicolo Seat Alhambra”, computato nella sostanza

aziendale per un importo pari a fr. 50'000.-, benché intestato a nome suo “è

stato acquistato dalla __________ Sagl”. A sostegno della sua tesi, allega

al ricorso una fattura di __________ SA relativa all’acquisto del veicolo in

questione, intestata alla società.

9.2

Dalla dichiarazione

fiscale del 2017 risulta che il ricorrente era proprietario di una Ducati

Monster e di una Seat Alhambra [Modulo 1- 29.4 Veicoli a motore]. Le spese

relative a quest’ultima, registrate in contabilità, sono state riconosciute dall’UT

come costi aziendali (salvo la ripresa per la quota di utilizzo privato).

Nel mese di dicembre, il contribuente risulta aver venduto il veicolo e averne

acquistato uno nuovo, dello stesso modello (Seat Alhambra).

L’Ufficio di tassazione ha

quindi presumibilmente ritenuto che il nuovo acquisto fosse avvenuto in

sostituzione del veicolo aziendale alienato. Ha pertanto attribuito al nuovo

veicolo un valore di fr. 50'000.-, computandolo tra gli “attivi della ditta

individuale”.

Rimane irrilevante

accertare se tale valutazione costituisca una tassazione d’ufficio impugnabile

solo per manifesta inesattezza, poiché, anche qualora fosse trattata come una

decisione di tassazione ordinaria, liberamente rivedibile da questa Camera, la

stessa dovrebbe essere confermata.

9.3

Come già accennato infatti,

con il proprio ricorso RI 1 ha prodotto la fattura del 19 dicembre 2017, intestata

alla società __________ Sagl, relativa all’acquisto di una nuova Seat Alhambra,

sostenendo che, sebbene il veicolo risulti immatricolato a suo nome, l’acquisto

sarebbe stato effettuato dalla società stessa.

Tuttavia, la semplice

intestazione della fattura non costituisce una prova sufficiente per dimostrare

che il veicolo appartenga effettivamente alla società né è idonea a superare la

presunzione secondo cui il bene appartiene al contribuente, presunzione che

discende dalla sua immatricolazione a nome di quest’ultimo.

Qualora il veicolo fosse

stato effettivamente acquistato dalla società, il ricorrente avrebbe potuto (e

dovuto) produrre almeno i documenti societari della __________ Sagl, dai quali

potesse emergere con chiarezza l’iscrizione del bene a bilancio. L’assenza di

tale documentazione o di documentazione analoga rafforza l’ipotesi che il

veicolo sia stato acquistato a titolo personale e che anch’esso, come quello

precedente di identico modello, venisse utilizzato prevalentemente per scopi

professionali nell’ambito dell’attività di avvocato.

IV. “Veicoli a motore”

[sostanza privata]

10.

10.1.

Il contribuente contesta

inoltre la voce relativa alla sostanza

privata “veicoli a motore”, alla quale

l’Ufficio delle imposte ha attribuito un valore di fr. 20'000.-,

sostenendo di non essere proprietario della Mercedes SLK, bensì di

detenerla in leasing.

A sostegno della propria argomentazione, ha prodotto una richiesta di proroga

del contratto di leasing relativa al suddetto veicolo,

datata 23

giugno 2018.

10.2

Va osservato che, in sede

di reclamo, l'insorgente non ha contestato la stima di fr. 20'000.- attribuita

dall'UT ai veicoli privati. Nell'elenco dei veicoli, infatti, il ricorrente ha

indicato esclusivamente la Seat Alhambra e la Ducati Monster, omettendo di

menzionare la Mercedes SLK immatricolata a suo nome e di fornire informazioni

riguardo al leasing del veicolo.

La stessa valutazione per

apprezzamento è stata poi confermata nella decisione successiva al reclamo.

Pertanto, poiché l'UT,

anche in questo caso, ha legittimamente deciso di non entrare nel merito di

questa questione in sede di reclamo, non sussistono i presupposti per esaminare

le contestazioni sollevate solo con il ricorso (cfr. supra consid. 5.2.).

La nuova documentazione presentata esclusivamente in sede di ricorso non può

pertanto essere presa in considerazione. Anche se fosse, tuttavia, tale

documentazione non sarebbe sufficiente a dimostrare la manifesta inesattezza

della decisione d'ufficio. Infatti, si tratta di un formulario per la richiesta

di proroga del contratto di leasing relativo ad una Mercedes SLK, compilato

a mano, firmato dal ricorrente e datato 23 giugno 2018. È evidente che tale

documento, relativo peraltro a un periodo fiscale successivo rispetto a quello

in esame, non possa dimostrare l’esistenza di un leasing per il veicolo

in questione nel 2017. Se ciò fosse stato il caso, ci si chiede perché il

ricorrente non abbia presentato piuttosto il contratto di leasing.

10.3

Tenuto

conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche

l’atteggiamento processuale del ricorrente, non vi sono chiaramente nemmeno le

condizioni perché la valutazione intrapresa dall’autorità di tassazione possa

essere considerata palesemente eccessiva (cfr. supra consid. 5.5.). Il

contribuente si è sostanzialmente limitato a lamentare il fatto che la

tassazione d’ufficio contestata rileva dei valori della sostanza “senza

alcun criterio”, senza spiegare minimamente perché l’autorità di tassazione

sarebbe incorsa in una valutazione arbitraria. Una simile argomentazione è ben

lungi dal dimostrare che l’autorità sia incorsa in gravi errori di valutazione

11.

In considerazione di

quanto precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: