80.2021.288
Imposta sulla sostanza: sostanza determinante per l’aliquota, immobili all’estero, valutazione in base al reddito catastale nello Stato di situazione, conversione in franchi al corso del periodo fiscale
22 marzo 2023Italiano21 min
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2020 del 18 settembre 2021, i contribuenti,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.288
80.2021.289
Lugano
22 marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 dicembre 2021 contro la decisione del 1° dicembre 2021 in materia di IC
e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2,
domiciliati a __________, pensionati, sono proprietari di beni immobili in
Italia.
Nella dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2020 del 18 settembre 2021, i contribuenti,
tra i diversi elementi pertinenti ai fini della loro tassazione, presentavano
una valutazione delle proprietà immobiliari site a __________ e __________, con
i relativi Moduli 7 compilati. Tenuto conto dei relativi valori catastali in
euro, applicando un tasso di cambio pari a 1 euro = fr. 1.08155, i ricorrenti
indicavano un valore di stima complessivo della sostanza immobiliare estera di
fr. 228'081.00 ed un reddito di fr. 11'368.00.
B. Con decisione del 27
ottobre 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (UT) ha notificato
ai contribuenti la tassazione IC 2020, commisurando il reddito imponibile in
fr. 78'100.–e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 88'200.– e la
sostanza imponibile in fr. 597'000.– e quella determinante per l’aliquota in
fr. 811'000.–. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile ammontava
a fr. 83'600.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 94'400.–. Relativamente
alle proprietà immobiliari estere, l’UT aveva considerato un valore di stima
della sostanza pari a fr. 229'230.– ed un reddito immobiliare netto di fr.
11'814.
C. In data 9 novembre
2021 i contribuenti hanno interposto reclamo avverso le citate decisioni di
tassazione IC/IFD 2020. Essi hanno contestato in primo luogo, ai fini della
determinazione dell’aliquota fiscale, il valore di stima della sostanza
immobiliare estera di fr. 229'230.–, così come il conseguente valore locativo
delle abitazioni secondarie o di vacanza di fr. 11'814.–. Argomentavano infatti
che «per la valutazione del valore di stima delle proprietà in Italia»
avevano
«applicato la formula “rendita catastale in euro x
1.05 x 160” seguendo le direttive dall’Ufficio di tassazione di RS 1». In
considerazione del fatto che
«il cambio al 31.12.2020 è il
seguente: 1 EUR = 1.08155 CHF», sostenevano che «il
valore di stima totale ammonta dunque a CHF 228'081 (EUR 210'883.58 x 1.08155,
vedi allegato)». In secondo luogo, per la determinazione
dell’aliquota fiscale, i contribuenti contestavano “la non accettazione del
forfait delle spese di gestione e di manutenzione immobili di CHF 2'274.00 per
le abitazioni secondarie”, richiamando alcune disposizioni legali
applicabili in materia.
D. Con decisione del 1°
dicembre 2021, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, ritenendo per l’imposta
cantonale un reddito imponibile di fr. 78'000.– e un reddito determinante per
l’aliquota di fr. 87'400.–, e per l’imposta federale diretta un reddito
imponibile di fr. 83'500.– e un reddito determinante per l’aliquota di fr.
93'600.–. Per quanto attiene all’imposta sulla sostanza, la stessa rimaneva
inalterata.
L’UT ha infatti confermato
il valore di stima della sostanza dei contribuenti in Italia in fr. 229'230.–, mentre
ha ridotto il relativo reddito immobiliare a fr. 11'003.–. A sostegno della sua
decisione, l’autorità fiscale adduceva la seguente motivazione:
I fattori di stima e valore
locativo non possono essere ritenuti adeguabili alle fluttuazioni di cambio. Al
contrario, gli esborsi quali ad esempio le spese di manutenzione effettive,
vanno considerati al cambio medio fiscale dell’anno di competenza. In altre
parole la valutazione in base alle fluttuazioni del cambio può essere applicata
solo alla sostanza mobiliare (depositi, titoli, capitali, fatture pagate,
ecc.). Al contrario i fattori di un immobile devono restare fissi o, se del
caso, variare in base a nuove valutazioni ufficiali, fattispecie che non
risulta nel caso in esame.
Per quanto riguarda il valore
locativo, lo stesso viene adeguato, applicando come a domanda la deduzione del
20% forfettaria. Il valore locativo corrisponderà quindi al 6% del valore di
stima, con riduzione del risultato all’80% in modo da tenere in considerazione
la deduzione forfettaria richiesta.
I fattori sono quindi i
seguenti:
__________ fr. 178’301/8'550 netti, __________: fr. 50’929/2'445 netti.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 chiedono nuovamente che “il
valore di reddito considerato per la determinazione dell’aliquota venga
espresso in franchi svizzeri al cambio medio annuale dell’anno di competenza”
e che “anche il valore di sostanza dei beni esteri venga valutato in base
alla tabella delle Divise al 31.12 dell’anno”. Premesso che hanno
determinato il valore di stima degli immobili italiani di loro proprietà con la
formula “reddito catastale x 1.05 x 160”, ritengono che «il cambio
utilizzato per tramutare il valore dei redditi immobiliari è quello “Corsi
annui medi delle divise in Svizzera” emanato dall’Amministrazione Federale
delle Contribuzioni»,
mentre
«il cambio
utilizzato per tramutare il valore di stima degli immobili è quello “Divise –
Biglietti di Banca” emanato dall’AFC». Pertanto, a dire dei ricorrenti,
l’autorità fiscale avrebbe utilizzato un tasso di cambio non conforme alle
disposizioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
F. L’UT non ha presentato
osservazioni al ricorso.
All’udienza del 7
febbraio 2023 i ricorrenti hanno ribadito i loro motivi di ricorso, ritenendo
contrario alla legge il metodo adottato dall’UT per il calcolo della sostanza
immobiliare estera e del relativo reddito, ai fini della determinazione
dell’aliquota. Dal canto suo, l’UT si è invece riconfermato nella decisione
impugnata.
Diritto
1. Le persone fisiche
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD; per l’imposta
cantonale, art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza
personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD; per
l’imposta cantonale, cfr. art. 5 cpv. 1 LT).
In quanto elemento
imponibile in Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1
lett. b LT), il valore locativo del fondo viene tuttavia preso in
considerazione per la determinazione dell’aliquota dei contribuenti, sia per
l’IFD sia per l’IC (esenzione con riserva di progressività; art. 7 cpv. 1 LIFD;
decisione TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 5.1 e
riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). Per l’imposta
cantonale, inoltre, il valore dell’immobile all’estero viene considerato per la
determinazione dell’aliquota che serve per calcolare l’imposta sulla sostanza.
Secondo l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il
valore di stima ufficiale.
La Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), prevede al suo articolo 6 paragrafo
1, che i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato
contraente in cui detti beni sono situati. Giusta l’art. 24 cifra 3 della medesima
Convenzione, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un
patrimonio che, conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono
imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto
patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma può, per determinare
l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo
residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero
patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie in esame, i ricorrenti non contestano il criterio adottato
dall’autorità di tassazione per determinare il valore degli immobili siti in
Italia e il relativo reddito. L’unica loro censura si riferisce al tasso di
cambio applicato per convertire in franchi svizzeri i valori espressi in Euro.
2.2
Per
quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza, nella sentenza CDT n.
80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t, la Camera di diritto
tributario ha ritenuto corretto prendere in considerazione per il calcolo
dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza, il valore catastale stabilito a
partire dai dati ricavati dalla “visura storica per l’immobile” rilasciata
dall’Agenzia delle entrate italiana (consid. 2.5.). La Camera ha in particolare
ricordato che il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla
visura è un dato oggettivo, che proviene da un’autorità fiscale estera e che è
agevolmente reperibile.
Secondo
le disposizioni dell’ordinamento italiano, che si riferiscono al calcolo
dell’Imposta municipale sugli immobili (IMU), in vigore dal 2012, per i
fabbricati iscritti in catasto il valore dell’immobile, che funge da base di
calcolo del tributo, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento, dei moltiplicatori che dipendono dalla
categoria catastale. In particolare, per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A (con esclusione della categoria <catastale> A/10), il
coefficiente è 160 (sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017 consid.
2.4).
2.3
In
relazione al valore locativo, l’art. 21
cpv. 2 LIFD sancisce che viene stabilito
tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva
dell’abitazione al domicilio del contribuente. Secondo detta disposizione e la
giurisprudenza in materia d’imposta federale diretta, il valore locativo deve
essere stimato in base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine
LIFD; DTF 123 II consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali
(sentenza TF n. 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017, consid. 7.1.;
sentenza TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 5.1.). Il valore
locativo deve inoltre corrispondere all’ammontare che il proprietario o il
detentore dei diritti di godimento dovrebbe pagare sul mercato per occupare il
bene immobile nelle stesse condizioni (sentenza TF n. 2C_829/2016 del 10
ottobre 2017, consid. 7.1 e riferimenti). Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il valore locativo fissato dal Cantone in materia di
imposta federale diretta non deve essere al di sotto del 70% (del 60% per
l’imposta cantonale e comunale) del valore di mercato (sentenza TF n.
2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1. e riferimenti). Il Tribunale
federale ha negato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle
condizioni locali, vieti di calcolare il valore locativo servendosi di un
metodo forfetario basato su una percentuale del valore fiscale dell’immobile.
Per
quanto concerne il valore locativo di un immobile situato all’estero, il
Tribunale federale ha ritenuto giustificato determinarlo nella misura di una
percentuale del valore fiscale o del valore venale. L’Alta Corte ha
sottolineato che l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso
e che le stesse direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del
25.
marzo 1969 concernenti la determinazione del valore locativo delle case
d’abitazione (ASA 38 p. 121 ss.) prevedono che i cantoni possano fissare il valore
locativo in una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le direttive
citate, il valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6% del valore
fiscale o, a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente al 3% o al
4% del capitale proprio investito nell’immobile (sentenza TF n. 2C_829/2016 e
2C_830/2016 del 10 maggio 2017, consid. 7.2 e 7.3).
Su
questi presupposti, la Suprema Corte ha recentemente respinto il ricorso di un
contribuente, proprietario di un immobile in Italia, il cui valore locativo era
stato determinato nella misura del 6% del valore di stima dichiarato,
ricordando che la determinazione del valore locativo in ragione di una
percentuale del valore fiscale o venale di un immobile, che tiene quindi già
conto anche della sua collocazione geografica, è di principio ammessa e non
lede come tale il diritto federale (sentenza 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023
consid. 7.4, con riferimento alle sentenze 2C_724/2021 del 23 giugno 2022
consid. 5.3 e 7.3; 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.3, entrambe con
riferimento anche alle già citate direttive dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni del 25 marzo 1969, che indica proprio come il valore locativo
lordo in base alle stime cantonali corrisponde in generale al 6 % del valore
fiscale).
2.4
Per
quanto concerne il diritto cantonale ticinese, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2020 (RL 640.210), il valore locativo corrisponde
al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella
medesima posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie
corrisponde mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in
mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola,
al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione
di stima (cpv. 2). Per l’art. 20 cpv. 3 LT, la riduzione di cui al capoverso 2
non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di
vacanza.
Ora,
a parte il fatto che il “valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima”
non esiste, per definizione, in relazione a immobili siti all’estero, va anche
ricordato che, in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n.
80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi
consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima
ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una
circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua
illegalità.
In
una sentenza del 21 dicembre 2017 (n. 80.2015.225, in RtiD I-2018 n. 4t), la
Camera di diritto tributario ha stabilito che esigenze di praticabilità
impongono di stabilire il valore locativo degli immobili situati all’estero,
che serve unicamente a determinare l’aliquota per il calcolo dell’imposta in
Svizzera, nella misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato
il fatto che l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le
spese di manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del
6%, proposto dalle citate direttive dell’AFC.
Il
Tribunale federale ha già riconosciuto che è conforme al diritto federale
superiore determinare il valore locativo relativo all'imposta cantonale allo
stesso modo di quello stabilito per l’imposta federale diretta (sentenza
9C_646/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 8.2).
2.5
Come anticipato, i
ricorrenti non contestano che il valore di stima degli immobili sia calcolato a
partire dal reddito catastale italiano con la formula Reddito catastale x 1.05
x 160 e neppure che il reddito immobiliare sia stabilito nella misura del 6%
del valore di stima così definito. La sola censura si riferisce al tasso di
cambio applicato per la conversione di questi valori in franchi svizzeri.
Mentre l’autorità di tassazione ha ripreso il valore in franchi considerato ai
fini della tassazione dei periodi fiscali precedenti, gli insorgenti pretendono
per contro che la conversione avvenga applicando i tassi di cambio in vigore
nel periodo fiscale litigioso.
3.
3.1.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio di tassazione argomenta che il valore di stima e il valore locativo
non possono essere ritenuti adeguabili alle fluttuazioni di cambio,
diversamente dalle spese di manutenzione effettive. Afferma poi che “la
valutazione in base alle fluttuazioni del cambio può essere applicata solo alla
sostanza mobiliare (depositi, titoli, capitali, fatture pagate, ecc.)”, mentre
“i fattori di un immobile devono restare fissi o, se del caso, variare in
base a nuove valutazioni ufficiali, fattispecie che non risulta nel caso in
esame”.
3.2
Secondo gli articoli 41
cpv. 1 LIFD, 16 cpv. 1 LAID e 51 cpv. 1 LT, il reddito imponibile è determinato
in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale. Con questi articoli,
il legislatore ha stabilito il principio della periodicità dell'imposta sul
reddito, secondo il quale l'imposta dovuta per un determinato periodo fiscale è
calcolata sulla base del reddito realizzato durante tale periodo. Questo
principio implica che il reddito sia attribuito al periodo fiscale in cui è
stato conseguito. L’attribuzione di un reddito a un periodo fiscale avviene
quindi in base al principio di realizzazione, che è ad esso collegato (sentenza
del TF n. 2C_683/2013 e 2C_684/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 6.3 e 9 e
giurisprudenza citata).
Per gli articoli 17 cpv. 1
LAID e 52 cpv.1 LT, la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla
fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. In tal modo, il legislatore ha
stabilito il principio della data determinante e prevede che l’imposta sulla
sostanza sia calcolata, dal profilo temporale, basandosi sulla situazione al 31
dicembre. Ne consegue che modifiche della situazione patrimoniale e
fluttuazioni di valore, che si verificano durante il periodo fiscale, non
vengono prese in considerazione (König/Maduz,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 4a
ed., Basilea 2022, n. 3 ad art. 17 LAID, p. 488 s.).
3.3
Come già ricordato, non
esiste un unico criterio per determinare il valore degli immobili all’estero e
il relativo reddito. A dipendenza dei Cantoni competenti per l’imposizione e
degli Stati esteri in cui sono situati gli immobili, il valore di un immobile
può essere stabilito a partire dal costo storico, cioè basandosi sul prezzo di
acquisto in valuta estera al corso del giorno di acquisto. Un altro metodo,
applicabile in particolar modo se l’acquisto risale a molti anni prima o è
avvenuto per successione, è quello della capitalizzazione e consiste nel
determinare il valore di un immobile capitalizzando il suo reddito lordo
effettivo o stimato a un tasso di capitalizzazione determinato. Se tuttavia
l’immobile sorge in uno Stato che conosce un sistema basato sul valore fiscale,
assimilabile al sistema svizzero, allora il valore dell’immobile può essere
determinato a partire dal valore fiscale estero (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions d’évaluation pour
l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in RF 66/2011 p. 900 ss.).
Il metodo del costo
storico può tuttavia condurre a sopravvalutazioni, non solo perché il tasso di
cambio può variare anche sensibilmente negli anni successivi all’acquisto, ma
pure a dipendenza di un crollo del mercato immobiliare estero. Problemi legati
alle fluttuazioni del cambio possono presentarsi anche nel caso in cui sia
stato applicato il metodo della capitalizzazione (de le Court/Axelroud Buchmann, op. cit., p. 901 s.).
3.4
Il Tribunale federale ha
già avuto modo di confrontarsi con le censure di un contribuente, proprietario
di un immobile situato in Francia, il cui valore di stima era stato determinato
con il metodo del costo storico. Il ricorrente lamentava, fra l’altro, il fatto
che l’immobile era stato acquistato quando un Euro valeva fr. 1.55, mentre nel
periodo fiscale litigioso il cambio era sceso a fr. 1.15.
Respingendo il ricorso, la
Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di immobili all’estero, non può essere
compito delle autorità fiscali accertare d’ufficio i cali di prezzo rilevanti
in determinate regioni estere. Non è neppure compito delle autorità fiscali
indagare d’ufficio su un’eventuale variazione di valore rilevante dovuta a una
manutenzione trascurata. Inoltre, ha affermato che le variazioni del tasso di
cambio applicato al prezzo di acquisto inizialmente pagato in valuta estera
sono solo uno dei tanti fattori che determinano il valore catastale.
L’ubicazione, le attrezzature e le condizioni dell’edificio sono notoriamente
fattori più significativi nel determinare il valore venale o catastale. Ragione
per cui l’operato dell’autorità fiscale cantonale è stato ritenuto conforme con
il diritto federale superiore (sentenza 2C_500/2018 dell’8 aprile 2020 consid.
3.6).
3.5
Venendo al caso in esame,
il valore venale degli immobili esteri dei ricorrenti ed il relativo reddito
non sono stati determinati con il metodo del costo storico. Al contrario, sono
stati stabiliti a partire dal reddito catastale determinato dall’autorità
competente dello Stato di situazione degli immobili.
Si deve supporre che,
qualora il reddito catastale fosse stato modificato dalle autorità competenti
italiane, il fisco ticinese avrebbe adeguato i valori determinanti per il
calcolo dell’imposta sulla sostanza e sul reddito. Proprio perché il valore
venale e il reddito degli immobili vengono determinati a partire da un valore
risultante dall’accertamento svolto dall’autorità competente di uno Stato
estero, è coerente con le regole relative alle basi temporali di calcolo
dell’imposta che per ogni periodo fiscale si proceda alla definizione degli
elementi imponibili fondandosi sui valori in vigore in quel periodo fiscale.
Non si vede tuttavia
perché la stessa conclusione non debba essere estesa anche al caso in cui, pur
essendo rimasto inalterato il valore fiscale estero, vi è stata una
fluttuazione del tasso di cambio. Per il fatto che il valore di stima e il
reddito immobiliare si stabiliscono a partire da un valore fiscale accertato da
un’autorità fiscale estera, deve essere considerato quello in vigore nel
periodo fiscale in discussione, convertito in franchi in base al corso dello
stesso periodo.
3.6
Una diversa soluzione non
è imposta neppure dalla già menzionata sentenza del Tribunale federale n. 2C_500/2018
dell’8 aprile 2020, cui ha fatto riferimento l’autorità di tassazione nel corso
dell’udienza del 7 febbraio 2023.
In primo luogo, l’Alta
Corte ha esaminato la legittimità della prassi dell’autorità fiscale del Canton
Soletta solo sotto il profilo del divieto dell’arbitrio, considerato l’ampio
margine di manovra che il diritto federale riconosce ai Cantoni in relazione
alla disciplina della stima della sostanza.
In secondo luogo, la
prassi del fisco del Canton Soletta prevede che il valore locativo degli
immobili all’estero ammonti al 10% del valore fiscale degli immobili, il quale
corrisponde a sua volta ad un terzo del prezzo di acquisto. Il metodo del
prezzo storico è in tal modo temperato da una modalità di calcolo molto
favorevole al contribuente. Nel caso di cui si è occupato il Tribunale
federale, l’immobile era stato acquistato nel 2005 al prezzo di € 116'000.–,
corrispondenti in quel momento a fr. 180'000.–, con la conseguenza che il
valore fiscale ammontava a fr. 60'000.– e il valore locativo a fr. 6'000.–.
Soprattutto, la
fattispecie sottoposta alla Suprema Corte si basava su una valutazione
intrapresa sulla base di un prezzo di costo storico e non su un valore di stima
adottato da un’autorità estera.
3.7
Nella sentenza del 21
dicembre 2017, richiamata dai ricorrenti e già menzionata (CDT n. 80.2015.225/226
del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t), la Camera di diritto tributario, in
merito al calcolo del valore locativo di un immobile sito in Italia aveva
affermato quanto segue: “secondo il corso dell’Euro alla fine del periodo
fiscale 2013, il valore in franchi svizzeri sarebbe pertanto di fr. 193'229.--"
(consid. 2.4). Di conseguenza, senza che la questione fosse oggetto di
contestazione come nella fattispecie, in quel caso era stato applicato il tasso
di cambio alla fine del periodo fiscale in questione, al fine di operare la
valutazione fiscale della sostanza estera.
L’applicazione del tasso
di cambio corrente al 31 dicembre del periodo fiscale, secondo le indicazioni
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni ai fini del calcolo
dell’imposta federale diretta, è conforme alle disposizioni legali applicabili,
in particolare al principio della data determinante previsto dagli articoli 17
cpv. 1 LAID e 52 cpv.1 LT.
3.8
Ci si domanda peraltro se
la prassi dell’autorità fiscale cantonale, esposta nella decisione impugnata,
secondo cui si tiene conto delle fluttuazioni di cambio solo quando si tratta
di stimare la sostanza mobiliare e non invece nella valutazione degli immobili,
sia compatibile con l’art. 8 Cost. Il Tribunale federale ha già affermato che la
parità di trattamento, che deve essere garantita secondo l’art. 8 Cost., deve essere
attuata anche fra beni mobili e immobili (sentenza 2P.97/2004 del 16 settembre
2004.
consid. 4.3.2.2, con riferimento a DTF 124 I 159 consid. 2). A dipendenza
dell’andamento dei tassi di cambio, la prassi differenziata potrebbe
svantaggiare i proprietari di beni mobili o quelli di immobili.
3.9
Secondo il listino
dell’AFC (https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist/2020,
sito consultato il 15.3.2023), il 31.12.2020 un Euro valeva fr. 1.081550. Di
conseguenza, il valore fiscale degli immobili dei ricorrenti è il seguente: __________
fr. 50'674.–, __________ fr. 177'406.–.
Per quanto concerne il
reddito, il calcolo si basa sul valore fiscale degli immobili già espresso in
franchi svizzeri. Gli importi, al netto della deduzione forfetaria delle spese
di manutenzione (20%), sono i seguenti: __________ fr. 2'432.–; __________ fr.
8'515.–.
4.
Il ricorso è
accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 1° dicembre 2021 è riformata
nel senso che il valore fiscale e il reddito degli immobili esteri dei
ricorrenti sono stabiliti come segue:
Sostanza
Reddito (netto)
__________
fr. 50'674.–
fr. 2'432.–
__________
fr. 177'406.–
fr. 8'515.–
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il present Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: