80.2021.3
Deduzioni sociali: figli agli studi, ripartizione per metà con l’altro genitore, figlio al beneficio di borsa di studio
5 agosto 2021Italiano12 min
8/9.4.2020 RI 1 contestava la decisione IC/IFD 2018. Per quanto concerneva l’IFD,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.3
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5/7 gennaio 2021 contro la decisione del 23 dicembre 2020 in materia di IC
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________), di
professione contabile, è divorziato ed ha un figlio, __________ (__________)
che nel periodo fiscale 2018 frequentava gli studi accademici a __________.
Nel periodo fiscale 2018
il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 42'328.- ed
una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-. Postulava inoltre il
riconoscimento delle deduzioni di fr. 13'400.- per figli agli studi e di fr.
11'100.- per figlio a carico.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2018 del 18.3.2020, l’autorità fiscale commisurava il reddito
imponibile in fr. 61'200.- per l’IC, in fr. 67'600.- per l’IFD e la sostanza
imponibile in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’Ufficio di tassazione di
Lugano (di seguito UT) riconosceva la deduzione per figlio a carico
limitatamente all’importo di fr. 5'550.- per l’IC e in fr. 3'250.- per l’IFD
con la motivazione “Deduzione considerata in
base alla situazione al 31 dicembre 2017” mentre che, per l’IC non
veniva riconosciuta alcuna deduzione per figli agli studi. In particolare
l’autorità fiscale osservava:
“Deduzione non concessa in quanto il figlio beneficia
di assegni o borse di studio, oppure deduzione computata in forma parziale dato
che l’ammontare dell’assegno o della borsa di studio è superiore a fr. 1'200.-
ma è inferiore al risparmio d’imposta che il contribuente otterrebbe attraverso
l’applicazione della deduzione piena”.
C. Con reclamo
8/9.4.2020 RI 1 contestava la decisione IC/IFD 2018. Per quanto concerneva l’IFD,
il contribuente indicava che la deduzione per figli a carico gli era stata
riconosciuta per un ammontare di fr. 3'250.- anziché fr. 6'500.-. Per quanto
concerneva la deduzione per figli agli studi – che gli era stata negata -,
l’insorgente precisava che il figlio __________ non aveva ricevuto alcun
assegno o borsa di studio per l’anno 2018. Postulava pertanto che a livello di
IFD venisse riconosciuta la deduzione per figli a carico per fr. 6'500.- mentre
che per l’IC venisse accettato l’importo di fr. 13'400.- quale deduzione per
figli agli studi.
D. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo del 23.12.2020, l’autorità fiscale
confermava per l’IC gli elementi imponibili già accertati, mentre che per l’IFD,
il reclamo veniva parzialmente ammesso e il reddito imponibile veniva stabilito
in fr. 64'400.-, con la seguente motivazione:
“Considerato il reclamo avverso le decisioni di
tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2018, a motivo del
parziale/mancato riconoscimento delle deduzioni per figli a carico e agli
studi, esaminato quanto presentato in sede di reclamo, nonché quanto già a
disposizione dell’autorità fiscale, si procede ad ammettere parzialmente il
reclamo riconfermando il diniego per la deduzione sociale per figli agli studi,
conto tenuto di quanto ricevuto dal figlio a titolo di borsa di studio per il
periodo fiscale 2018 (CHF 8'500.-); ammettendo come richiesto la piena
deduzione per figli a carico nell’ambito dell’imposta federale diretta, in
applicazione della Circolare 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia
nell’ambito della Legge federale sull’imposta federale diretta” emanata
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni”.
E. Con ricorso
5/7.1.2021 RI 1 censura la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2018. In
particolare il contribuente ritiene errata la decisione dell’autorità fiscale
che ha negato la deduzione per figli agli studi, siccome basata su un dato
inesatto. Per il periodo fiscale 2018 il figlio __________ aveva ricevuto un
assegno pari a fr. 2'263.-. Il ricorrente postula pertanto il riconoscimento
della deduzione per figli agli studi nella misura del 50% visto come, anche la
deduzione per figli a carico, per l’IC, gli è stata riconosciuta nella misura
del 50%.
F. Con osservazioni
11/12.1.2021, l’UT si riconferma nella decisione impugnata precisando che “(…)
oltre alla borsa di studio citata dal contribuente, in data 3 agosto 2018
l’Ufficio degli aiuti allo studio, relativamente all’anno 2018, ha concesso
un’ulteriore borsa di studio per fr. 6'237.-“.
G. Con replica del
21.1.2021 RI 1 afferma che il figlio __________, nel periodo fiscale 2018 ha
percepito una borsa di studio dell’importo di fr. 2'263.- ed anche un prestito
di studio pari a fr. 855.-. Allega a comprova di quanto indicato la decisione
del 18.1.2019 dell’Ufficio degli aiuti allo studio, secondo la quale, sulla
scorta della documentazione fiscale aggiornata, la precedente decisione
provvisoria concernente l’anno scolastico 2018-2019 veniva modificata, nel
senso che l’aiuto di studio veniva stabilito in soli fr. 2'263.-. Motivo per il
quale la decisione del 3/8.8.2018 veniva rettificata nel senso che la
differenza fra l’aiuto di studio di diritto e quello stanziato e versato, pari
a fr. 855.- veniva considerato quale prestito di studio.
Diritto
1. 1.1.
Contestato, nel caso sub
judice, è il mancato riconoscimento, da parte dell’autorità fiscale, di
metà della deduzione per figli agli studi richiesta da RI 1, per il figlio __________,
che frequentava studi accademici a Ginevra nell’anno scolastico 2018-2019 e che
in Ticino era domiciliato presso la madre, dalla quale il contribuente è divorziato
da gennaio 2015 (cfr. www.movpop.ti.ch, sito
consultato il 7.7.2021).
1.2.
La deduzione per figlio
agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed
è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT
n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1
lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una
scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr.
13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato
tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
1.3.
L’art. 11 cpv. 1 del Decreto
esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2018 stabilisce che, per ogni figlio fino al
28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza
beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di
formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti
deduzioni:
[…]
Considerandi
2.
fr.
13'400.- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente
al domicilio.
In tutti i casi, deve
trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di
almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che
rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DE
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale
2018).
Secondo il capoverso 3 del
citato DE, gli assegni di studio fino a fr. 1'000.- l’anno danno diritto
all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono
computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta
ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
1.4
1.4.1
In caso di tassazione
disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la
deduzione è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del
figlio agli studi. Se il figlio è minorenne e un genitore versa all’altro degli
alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa
nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo
ne sopporta fiscalmente l’onere (gli alimenti sono fiscalmente deducibili dal
reddito del genitore che li versa e sono imposti al genitore che li riceve). In
via eccezionale la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando
entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi
(punto 4.1. della Circolare 4/2008, “Deduzione per figli agli studi (art. 34
LT)”.
1.4.2
Anche per l’imposta
cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il
diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore
che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e,
eventualmente, per figli agli studi.
Nel
caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento,
diversamente da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto
conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore
rispetto a quello previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad
ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa
deduzione.
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva
stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese,
versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla
madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un
figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo
vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è
pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui
disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio.
È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di
suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi
(RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre,
che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a
carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano
diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre
aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre
aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15
del 27 dicembre 2007).
Con
sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa
Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per
il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato
a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli
studi possono essere suddivise fra i genitori.
Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85
del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i
genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne,
la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni
di ognuno raggiungano almeno tale ammontare (cfr. sentenza CDT 80.2019.383
dell’8.6.2020 consid. 6.).
2.
2.1.
Ora, venendo al caso che qui
ci occupa, occorre esaminare due aspetti: uno inerente al diritto alla
deduzione per figli a carico, ritenuta l’esistenza di una borsa di studio, e
l’altro riguardante l’ammontare della deduzione, visto come il qui contribuente
sia divorziato da __________, madre del figlio __________, e come la deduzione
per figli a carico, per l’IC sia stata riconosciuta al contribuente nella
misura del 50%.
2.2
2.2.1
Per quanto concerne il
primo aspetto, e meglio la questione della borsa di studio, si rileva come,
vista la decisione del 18.1.2019 dell’Ufficio degli aiuti allo studio, la borsa
di studio sia stata stabilita in fr. 2'263.-. Ciò permetterebbe, di per sé, di
poter applicare il capoverso 3 del DE. Ora, il risparmio d’imposta conseguibile
nel caso in cui venisse accordata l’intera deduzione per figli agli studi (pari
a fr. 13'400.-), ammonterebbe a fr. 3'159.90 (ossia l’imposta cantonale
verrebbe stabilita in fr. 2'874.05, quella comunale in fr. 2'356.70 e quella
federale in fr. 471.35) (cfr. sentenza CDT 80.2011.153 del 29.12.2011, consid.
1.5.). In queste circostanze, il risparmio d’imposta conseguibile sarebbe, di
per sé, superiore alla borsa di studio versata e quindi il contribuente avrebbe
diritto ad una deduzione parziale per figli agli studi.
2.2.2
Tuttavia, dalla decisione
impugnata (IC 2018) si evince che la deduzione per figli a carico è stata
riconosciuta per metà: è infatti stato accordato l’importo di fr. 5'500.-
anziché fr. 11'100.-. Il ricorrente chiede tra l’altro di riconoscergli metà
della deduzione per figli agli studi (cfr. ricorso del 7.1.2021).
È quindi altamente
ipotizzabile che la deduzione in questione sia stata ripartita a metà tra madre
e padre in costanza del reciproco mantenimento del figlio maggiorenne come già
preconizzato in precedenti casi trattati da questa Camera (RDAT I-2001 n. 7t).
In queste circostanze pure
la deduzione per figli agli studi dovrebbe essere ripartita per metà.
Tuttavia come visto, il
figlio __________, per l’anno scolastico 2018 – 2019 ha beneficiato di una
borsa di studio, superiore ai fr. 1'000.-, motivo per il quale, come già
ricordato poc’anzi, si applica il capoverso 3 dell’art. 11 del Decreto
esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2018.
2.2.3
Ora, volendo considerare
metà della deduzione prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, si ha che
il risparmio d’imposta conseguito da RI 1 sarebbe pari a fr. 1'642.70 (imposta
cantonale pari a fr. 3'605.95, imposta comunale fr. 2'956.90, imposta federale
656.45). Siccome la somma ottenuta con la borsa di studio (fr. 2'263.-) è
superiore al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse
la metà dell’importo concesso dalla legge, risulta più vantaggioso l'aver ricevuto gli assegni di studio piuttosto che
aver beneficiato della deduzione della predetta somma forfetaria (cfr. sentenza
80.2011.153
del 29.12.2011, consid. 1.5.). Motivo per il quale non può essergli
riconosciuta la deduzione per figli agli studi.
3.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico di RI 1,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: