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Decisione

80.2021.3

Deduzioni sociali: figli agli studi, ripartizione per metà con l’altro genitore, figlio al beneficio di borsa di studio

5 agosto 2021Italiano12 min

8/9.4.2020 RI 1 contestava la decisione IC/IFD 2018. Per quanto concerneva l’IFD,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.3

Lugano

5 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5/7 gennaio 2021 contro la decisione del 23 dicembre 2020 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________), di

professione contabile, è divorziato ed ha un figlio, __________ (__________)

che nel periodo fiscale 2018 frequentava gli studi accademici a __________.

Nel periodo fiscale 2018

il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 42'328.- ed

una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-. Postulava inoltre il

riconoscimento delle deduzioni di fr. 13'400.- per figli agli studi e di fr.

11'100.- per figlio a carico.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 del 18.3.2020, l’autorità fiscale commisurava il reddito

imponibile in fr. 61'200.- per l’IC, in fr. 67'600.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati, l’Ufficio di tassazione di

Lugano (di seguito UT) riconosceva la deduzione per figlio a carico

limitatamente all’importo di fr. 5'550.- per l’IC e in fr. 3'250.- per l’IFD

con la motivazione “Deduzione considerata in

base alla situazione al 31 dicembre 2017” mentre che, per l’IC non

veniva riconosciuta alcuna deduzione per figli agli studi. In particolare

l’autorità fiscale osservava:

“Deduzione non concessa in quanto il figlio beneficia

di assegni o borse di studio, oppure deduzione computata in forma parziale dato

che l’ammontare dell’assegno o della borsa di studio è superiore a fr. 1'200.-

ma è inferiore al risparmio d’imposta che il contribuente otterrebbe attraverso

l’applicazione della deduzione piena”.

C. Con reclamo

8/9.4.2020 RI 1 contestava la decisione IC/IFD 2018. Per quanto concerneva l’IFD,

il contribuente indicava che la deduzione per figli a carico gli era stata

riconosciuta per un ammontare di fr. 3'250.- anziché fr. 6'500.-. Per quanto

concerneva la deduzione per figli agli studi – che gli era stata negata -,

l’insorgente precisava che il figlio __________ non aveva ricevuto alcun

assegno o borsa di studio per l’anno 2018. Postulava pertanto che a livello di

IFD venisse riconosciuta la deduzione per figli a carico per fr. 6'500.- mentre

che per l’IC venisse accettato l’importo di fr. 13'400.- quale deduzione per

figli agli studi.

D. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo del 23.12.2020, l’autorità fiscale

confermava per l’IC gli elementi imponibili già accertati, mentre che per l’IFD,

il reclamo veniva parzialmente ammesso e il reddito imponibile veniva stabilito

in fr. 64'400.-, con la seguente motivazione:

“Considerato il reclamo avverso le decisioni di

tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2018, a motivo del

parziale/mancato riconoscimento delle deduzioni per figli a carico e agli

studi, esaminato quanto presentato in sede di reclamo, nonché quanto già a

disposizione dell’autorità fiscale, si procede ad ammettere parzialmente il

reclamo riconfermando il diniego per la deduzione sociale per figli agli studi,

conto tenuto di quanto ricevuto dal figlio a titolo di borsa di studio per il

periodo fiscale 2018 (CHF 8'500.-); ammettendo come richiesto la piena

deduzione per figli a carico nell’ambito dell’imposta federale diretta, in

applicazione della Circolare 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia

nell’ambito della Legge federale sull’imposta federale diretta” emanata

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni”.

E. Con ricorso

5/7.1.2021 RI 1 censura la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2018. In

particolare il contribuente ritiene errata la decisione dell’autorità fiscale

che ha negato la deduzione per figli agli studi, siccome basata su un dato

inesatto. Per il periodo fiscale 2018 il figlio __________ aveva ricevuto un

assegno pari a fr. 2'263.-. Il ricorrente postula pertanto il riconoscimento

della deduzione per figli agli studi nella misura del 50% visto come, anche la

deduzione per figli a carico, per l’IC, gli è stata riconosciuta nella misura

del 50%.

F. Con osservazioni

11/12.1.2021, l’UT si riconferma nella decisione impugnata precisando che “(…)

oltre alla borsa di studio citata dal contribuente, in data 3 agosto 2018

l’Ufficio degli aiuti allo studio, relativamente all’anno 2018, ha concesso

un’ulteriore borsa di studio per fr. 6'237.-“.

G. Con replica del

21.1.2021 RI 1 afferma che il figlio __________, nel periodo fiscale 2018 ha

percepito una borsa di studio dell’importo di fr. 2'263.- ed anche un prestito

di studio pari a fr. 855.-. Allega a comprova di quanto indicato la decisione

del 18.1.2019 dell’Ufficio degli aiuti allo studio, secondo la quale, sulla

scorta della documentazione fiscale aggiornata, la precedente decisione

provvisoria concernente l’anno scolastico 2018-2019 veniva modificata, nel

senso che l’aiuto di studio veniva stabilito in soli fr. 2'263.-. Motivo per il

quale la decisione del 3/8.8.2018 veniva rettificata nel senso che la

differenza fra l’aiuto di studio di diritto e quello stanziato e versato, pari

a fr. 855.- veniva considerato quale prestito di studio.

Diritto

1. 1.1.

Contestato, nel caso sub

judice, è il mancato riconoscimento, da parte dell’autorità fiscale, di

metà della deduzione per figli agli studi richiesta da RI 1, per il figlio __________,

che frequentava studi accademici a Ginevra nell’anno scolastico 2018-2019 e che

in Ticino era domiciliato presso la madre, dalla quale il contribuente è divorziato

da gennaio 2015 (cfr. www.movpop.ti.ch, sito

consultato il 7.7.2021).

1.2.

La deduzione per figlio

agli studi è una deduzione sociale prevista unicamente dal diritto cantonale ed

è complementare alla deduzione di base per figlio a carico (cfr. sentenza CDT

n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017 consid. 2.3.2). Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1

lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che frequenta una

scuola o corsi di formazione oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr.

13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato

tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

1.3.

L’art. 11 cpv. 1 del Decreto

esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2018 stabilisce che, per ogni figlio fino al

28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza

beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di

formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti

deduzioni:

[…]

Considerandi

2.

fr.

13'400.- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente

al domicilio.

In tutti i casi, deve

trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di

almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che

rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DE

concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale

2018).

Secondo il capoverso 3 del

citato DE, gli assegni di studio fino a fr. 1'000.- l’anno danno diritto

all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono

computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta

ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

1.4

1.4.1

In caso di tassazione

disgiunta dei genitori (poiché divorziati, separati, celibi o nubili) la

deduzione è ammessa a favore del genitore che provvede al mantenimento del

figlio agli studi. Se il figlio è minorenne e un genitore versa all’altro degli

alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è ammessa

nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché quest’ultimo

ne sopporta fiscalmente l’onere (gli alimenti sono fiscalmente deducibili dal

reddito del genitore che li versa e sono imposti al genitore che li riceve). In

via eccezionale la deduzione può essere ripartita sui due genitori quando

entrambi provvedono in modo importante al mantenimento del figlio agli studi

(punto 4.1. della Circolare 4/2008, “Deduzione per figli agli studi (art. 34

LT)”.

1.4.2

Anche per l’imposta

cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, viene meno il

diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti. Il genitore

che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli a carico e,

eventualmente, per figli agli studi.

Nel

caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento,

diversamente da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto

conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore

rispetto a quello previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad

ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa

deduzione.

In una sentenza del 2000, questa Camera aveva

stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese,

versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla

madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un

figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo

vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è

pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui

disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio.

È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di

suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi

(RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre,

che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a

carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano

diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre

aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre

aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15

del 27 dicembre 2007).

Con

sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa

Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per

il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato

a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli

studi possono essere suddivise fra i genitori.

Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85

del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i

genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne,

la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni

di ognuno raggiungano almeno tale ammontare (cfr. sentenza CDT 80.2019.383

dell’8.6.2020 consid. 6.).

2.

2.1.

Ora, venendo al caso che qui

ci occupa, occorre esaminare due aspetti: uno inerente al diritto alla

deduzione per figli a carico, ritenuta l’esistenza di una borsa di studio, e

l’altro riguardante l’ammontare della deduzione, visto come il qui contribuente

sia divorziato da __________, madre del figlio __________, e come la deduzione

per figli a carico, per l’IC sia stata riconosciuta al contribuente nella

misura del 50%.

2.2

2.2.1

Per quanto concerne il

primo aspetto, e meglio la questione della borsa di studio, si rileva come,

vista la decisione del 18.1.2019 dell’Ufficio degli aiuti allo studio, la borsa

di studio sia stata stabilita in fr. 2'263.-. Ciò permetterebbe, di per sé, di

poter applicare il capoverso 3 del DE. Ora, il risparmio d’imposta conseguibile

nel caso in cui venisse accordata l’intera deduzione per figli agli studi (pari

a fr. 13'400.-), ammonterebbe a fr. 3'159.90 (ossia l’imposta cantonale

verrebbe stabilita in fr. 2'874.05, quella comunale in fr. 2'356.70 e quella

federale in fr. 471.35) (cfr. sentenza CDT 80.2011.153 del 29.12.2011, consid.

1.5.). In queste circostanze, il risparmio d’imposta conseguibile sarebbe, di

per sé, superiore alla borsa di studio versata e quindi il contribuente avrebbe

diritto ad una deduzione parziale per figli agli studi.

2.2.2

Tuttavia, dalla decisione

impugnata (IC 2018) si evince che la deduzione per figli a carico è stata

riconosciuta per metà: è infatti stato accordato l’importo di fr. 5'500.-

anziché fr. 11'100.-. Il ricorrente chiede tra l’altro di riconoscergli metà

della deduzione per figli agli studi (cfr. ricorso del 7.1.2021).

È quindi altamente

ipotizzabile che la deduzione in questione sia stata ripartita a metà tra madre

e padre in costanza del reciproco mantenimento del figlio maggiorenne come già

preconizzato in precedenti casi trattati da questa Camera (RDAT I-2001 n. 7t).

In queste circostanze pure

la deduzione per figli agli studi dovrebbe essere ripartita per metà.

Tuttavia come visto, il

figlio __________, per l’anno scolastico 2018 – 2019 ha beneficiato di una

borsa di studio, superiore ai fr. 1'000.-, motivo per il quale, come già

ricordato poc’anzi, si applica il capoverso 3 dell’art. 11 del Decreto

esecutivo del 7 dicembre 2017 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2018.

2.2.3

Ora, volendo considerare

metà della deduzione prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, si ha che

il risparmio d’imposta conseguito da RI 1 sarebbe pari a fr. 1'642.70 (imposta

cantonale pari a fr. 3'605.95, imposta comunale fr. 2'956.90, imposta federale

656.45). Siccome la somma ottenuta con la borsa di studio (fr. 2'263.-) è

superiore al risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se deducesse

la metà dell’importo concesso dalla legge, risulta più vantaggioso l'aver ricevuto gli assegni di studio piuttosto che

aver beneficiato della deduzione della predetta somma forfetaria (cfr. sentenza

80.2011.153

del 29.12.2011, consid. 1.5.). Motivo per il quale non può essergli

riconosciuta la deduzione per figli agli studi.

3.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico di RI 1,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: