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Decisione

80.2021.37

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, spese per automobile usata da un socio, viaggi e alberghi di lusso per soci

7 settembre 2022Italiano45 min

che è stata iscritta a registro di commercio del Cantone Ticino il 9 dicembre 2008

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.37

80.2021.38

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 febbraio 2021 contro le decisioni del 14 gennaio 2021 in materia di IC

e IFD 2016 e 2017.

Fatti

Fatti

A. a.

La RI 1 è una società

che è stata iscritta a registro di commercio del Cantone Ticino il 9 dicembre 2008

ed aveva, sino al 9 gennaio 2017, la propria sede a Lugano, in __________. In

tale data, la società ha trasferito la propria sede legale a Grono, prima in __________

e, dal 21 marzo 2018 in __________. Successivamente, il 29 dicembre 2020 gli

attivi e i passivi verso terzi sono stati ripresi dalla società __________,

nuova __________ (__________), in Grono e la società è stata radiata in seguito

alla fusione.

Lo scopo della società

sino al 9 gennaio 2017 era “lo svolgimento di servizi e di consulenza

nell'ambito finanziario, commerciale, societario e immobiliare. Partecipare ad

imprese o altre società commerciali, finanziarie, industriali od immobiliari ed

assumere rappresentanze. Nell'ambito del raggiungimento dello scopo sociale la

società potrà procedere all'acquisto, alla vendita ed alla gestione di beni

mobiliari ed immobiliari”, mentre quello fino al 15 novembre 2019 era “l'amministrazione

e la gestione di patrimoni, la consulenza in tale ambito, la prestazione dei

servizi, usuali nella prassi finanziaria, ivi inclusa la consulenza strumentale

all'oggetto e l'esercizio di ogni attività di carattere fiduciario. La

consulenza, l'analisi e lo sviluppo di operazioni d'investimento basate su

valori reali ivi comprese le cartolarizzazioni e l'emissione di titoli come

strumenti di credito. L'acquisto, la vendita e la gestione di immobili; scopo

completo a norma di statuto” (www.zefix.ch, sito

consultato il 6 aprile 2022).

b.

Dal 29 luglio 2014, il

signor __________ è membro con firma individuale, mentre la signora __________ è

stata dapprima, dal 9 dicembre 2009 al 27 aprile 2010 e poi ancora, dal 14

marzo 2012 al 24 gennaio 2014, membro con firma individuale. La stessa è stata

anche, nel periodo compreso fra il 16 maggio 2011 e il 14 marzo 2012 e, dal 24

gennaio 2014 al 26 gennaio 2017, presidente con firma individuale.

Inoltre, lo stesso __________

risultava, durante gli anni 2016-2017, azionista della contribuente in misura

dell’80%, mentre __________ possedeva il rimanente 20%.

B. a.

Dichiarazione fiscale 2016

Il 9 gennaio 2017 la RI

1 ha trasferito la propria sede legale nel Cantone dei Grigioni. Nella

dichiarazione fiscale, indicava di essere ivi illimitatamente imponibile e, di

aver conseguito un utile imponibile di fr. 1'441.- ed un capitale proprio

imponibile di fr. 215'875.-.

b. Dichiarazione

fiscale 2017

Con dichiarazione fiscale

IC/IFD 2017, sottoscritta il 2 settembre 2019, la contribuente faceva valere un

utile imponibile di fr. 2'726.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 218’600.-.

C.

Il 10 ottobre 2019 (ed in seguito, il 21 novembre 2019), l’RS 1 (di

seguito: UTPG), non riconoscendo il trasferimento di sede della società e

alfine di definire l’utile ed il capitale imponibili per l’anno 2016 e 2017,

chiedeva alla RI 1 la produzione della seguente documentazione:

·

“Dettaglio conto “mezzi liquidi”,

allegando l’estratto conto cassa, postale e/o bancario dal 01.01. al 31.12.2016

e dal 01.01. al 31.12.2017

·

Dettaglio conto “ricavi da

prestazioni” e “altri ricavi”, anni 2016 e 2017

·

Distinta salari AVS 2017

·

Dettaglio conto “costo dei

locali”, anno 2017, allegando la copia del contratto di locazione

·

Dettaglio conto “costi

amministrativi e informatici”, anni 2016 e 2017, allegando la copia delle

fatture

·

Dettaglio conto “costi viaggi e

pubblicità” allegando conteggi esaurientemente dettagliati, anni 2016 e 2017

·

Partitario clienti 2016 e 2017

·

Ogni altra documentazione in grado

di comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività della società presso la

sede formale di Grono”.

Il 18 novembre 2019, la rappresentante

della contribuente produceva quanto richiesto ed in aggiunta trasmetteva “Verbale

2017 svoltosi a Grono”, “Contratti firmati con clienti a Grono” e

una “fattura di un intervento auto a _________”, nonché due fatture di “contratti

telefonici”.

D. a. Decisioni

di tassazione 2016

Il 5 dicembre 2019, l’UTPG

rivendicava l’assoggettamento illimitato alle imposte sull’utile e sul capitale

della RI 1 con effetto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, ritenuto che la

sede legale della società si trovava, a suo tempo, a Lugano.

Nelle tassazioni per il

2016, l’UTPG aumentava l’utile imponibile dichiarato a fr. 35'000.-, poiché

riteneva che la società avesse proceduto a distribuzioni palesi o dissimulate

di utili e prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale ai sensi

dell’art. 67 cpv. 1 lett. b LT e 58 cpv. 1 lett. b LIFD.

L’autorità di tassazione riprendeva costi di carattere privato per fr. 35'000.-,

in quanto “costi eccessivi di viaggio e pubblicità, auto e trasporti”.

L’autorità

resistente, nella motivazione allegata, scriveva inoltre:

“I costi addebitati a conto economico pari a ca. CHF

51'863, relativi alle spese di viaggio e pubblicità, nonché ai costi auto e di

trasporto, vengono soltanto in parte fiscalmente riconosciuti, nello specifico

per i seguenti motivi:

-

manca un nesso causale rilevabile

fra le spese addebitate a conto economico e i ricavi conseguiti, appurato come

la totalità dei ricavi provengano da pochi clienti, ritenute società vicine, o

da fondi d’investimento;

-

a partire dall’esercizio 2016 le

spese di questo genere sono aumentate in maniera importante (+218%) rispetto

all’esercizio precedente, nonostante la cifra d’affari sia in leggera

diminuzione (-7%);

-

analizzando le spese addebitate in

società, soprattutto per mezzo delle carte di credito aziendali intestate alla

sig.ra __________ e al Sig. __________, si evince come ci siano stati

differenti viaggi in molteplici località e innumerevoli spese per ristoranti di

vario genere, considerate in gran parte private.”

A

fronte di queste motivazioni, l’autorità di tassazione correggeva l’utile

imponibile dichiarato, portandolo a fr. 36’400.-, mentre stabiliva un capitale

imponibile, per l’IC, di fr. 215'000.-.

b. Decisioni di

tassazione 2017

Con decisioni di

tassazione del 5 dicembre 2019, l’UTPG stabiliva un utile imponibile di fr.

46'000.- ed un capitale imponibile, ai soli fini di IC, di fr. 257'000.-. Nella

motivazione della decisione, l’autorità fiscale ticinese non ammetteva il

trasferimento di sede nel Cantone dei Grigioni e rivendicava l’assoggettamento

fiscale illimitato in Ticino anche per l’anno 2017. In particolare, gli

accertamenti esperiti avevano permesso di appurare che l’amministrazione

effettiva fosse rimasta in Ticino e meglio, presso gli uffici della società __________

e ciò, nonostante il trasferimento formale di sede nel Cantone dei Grigioni. L’UTPG

riteneva che il contratto di locazione presentato dalla RI 1 alfine di

comprovare il trasferimento di sede ed inerente a dei locali siti a Grono,

fosse stato sottoscritto dal signor __________ “strumentalmente ai fini del

trasferimento di sede” e che rappresentasse un “falso documento”. E

ciò, considerato che “nel bilancio ricevuto il 18.09.2019 sono presenti CHF

7'000 di costi di locazione. Invece, nel conto annuale presentato dalla sig.ra __________,

non figurano costi legati all’affitto”. L’autorità fiscale aggiungeva anche

che “il conto annuale ricevuto il 18.09.2019 è inattendibile, dal momento

che i saldi delle schede inviateci non collimano con quelli esposti a conto

economico”.

Relativamente agli

elementi imponibili stabiliti, l’autorità fiscale indicava: “Prestazioni

(valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine, uso privato auto”.

E. Considerato

che le decisioni di tassazione 2016 e 2017 della RI 1 erano state ritornate da

La Posta Svizzera SA con l’indicazione “Il destinatario è irreperibile”,

l’UTPG provvedeva, in data 19 dicembre 2019, ad un secondo invio alla spettabile

__________, _________.

F. Reclamo

IC/IFD 2016-2017

a.

Mediante

unico reclamo, datato 15.1.2020, la RI 1 censurava le decisioni di tassazione

IC/IFD 2016-2017.

b.

Nel gravame – in merito al

2016 – indicava come l’autorità fiscale avesse, a suo dire a torto, reintegrato

una parte dei costi di “viaggio e pubblicità, auto e trasporti” e

meglio, fr. 35'000.-. Suddette spese erano – a mente della ricorrente –

conseguenti all’ampliamento delle attività societarie, che aveva comportato “la

necessità di svolgere trasferte e organizzare cene e pranzi di lavoro con

svariate controparti”. L’onere monetario era pertanto indispensabile per

conseguire un risultato d’esercizio e ciò, anche se le spese non erano

necessariamente “correlate a risultati immediati”. Secondo le

considerazioni della reclamante, i costi di viaggio e di trasporto dovevano infatti

essere ritenuti come “costi di marketing”, sostenuti dalla società con

lo scopo di promuovere la stessa ed i propri servizi e prodotti. Inoltre, la RI

1 precisava che le spese erano giustificate, poiché la signora __________, che

si occupava delle attività a Singapore e Malta, aveva – nel corso del 2016 –

interrotto la propria collaborazione con la società, causando così un aumento

delle spese di trasferta. Infine, nel suo reclamo, l’insorgente sosteneva che,

considerare interamente i costi di vitto ed alloggio in caso di impossibilità

di rientro a domicilio, fosse una “prassi alquanto usuale”.

c.

In relazione al periodo

fiscale 2017, veniva dapprima censurata l’imposizione illimitata nel Cantone

Ticino. In particolare, la reclamante contestava l’argomento sostenuto dall’RS

1, secondo cui l’amministrazione effettiva della società venisse esercitata in

Ticino e meglio, negli uffici della __________. Infatti, la RI 1 dichiarava che

nessuna attività si era più svolta in Ticino dalla data di trasferimento di

sede e che “prova

di questo fatto sono la interruzione di tutti i

contatti lavorativi e professionali con personale e consulenti presenti in

Ticino”.

Relativamente al contratto

di locazione, la reclamante contestava la tesi dell’RS 1, secondo cui sarebbe

stato utilizzato un documento falso e spiegava per quale motivo vi erano

incongruenze fra i vari allegati, in particolare, poiché si trattava “meramente

di utilizzo di un documento non definitivo”.

Secondariamente, la RI 1

contestava l’utile netto d’esercizio, quantificato dall’autorità fiscale in fr.

41'675.- sulla base del conto annuale inviato elettronicamente dalla signora __________,

quale allegato alla sua dichiarazione di imposta, ritenuto che la stessa “con

atto del 12 gennaio 2017 (…) ha terminato ogni attività direttiva e di

rappresentanza della società”. La reclamante illustrava poi la cronistoria

relativa all’inoltro dei vari documenti e meglio, riferiva che la dichiarazione

fiscale 2017 sarebbe stata inviata all’autorità grigionese in data 21 gennaio 2019.

Nel suo gravame riferiva poi che il conto annuale 2017 corrisponderebbe al

verbale dell’assemblea ordinaria del 25 gennaio 2019 e che l’invio della

dichiarazione d’imposta delle persone giuridiche sarebbe antecedente

all’assemblea ordinaria, poiché la reclamante sarebbe stata in ritardo con il

relativo inoltro. Infine, la RI 1 evidenziava che, il bilancio spedito dalla

signora __________ sarebbe stato provvisorio e che serviva “esclusivamente

per la determinazione del valore della società dove la stessa dr.ssa __________

deteneva ancora il 20% delle quote azionarie”.

G. a. Decisione

su reclamo IC/IFD 2016

Con decisioni su reclamo

del 14 gennaio 2021 veniva respinto il gravame presentato e venivano confermati

gli elementi imponibili precedentemente accertati. A motivazione della propria

decisione, l’UTPG indicava che sulla base di quanto esposto nel reclamo della RI

1, non si poteva ritenere dimostrato il carattere commerciale delle spese

registrate, considerato anche che, la società non aveva fornito alcun dettaglio

circa tali costi, bensì aveva indicato unicamente spiegazioni generiche e non

sostanziate. Inoltre, l’UTPG faceva presente che “contrariamente a quanto

sostenuto dalla reclamante, tali spese rappresentano quasi il 20% della cifra

di affari conseguita. Un rapporto decisamente eccessivo, contrariamente alla

tesi della società, (…). (…) l’utile della società è pressoché nullo a causa di

questi costi. Nel caso in specie risulta quindi difficile giustificare un tale

modo di agire, soprattutto sulla base degli usuali doveri di diligenza di un

prudente amministratore”.

b. Decisione su

reclamo IC/IFD 2017

Le decisioni del 14

gennaio 2021 respingevano il reclamo: l’utile imponibile veniva stabilito in

fr. 46'000.- sia per l’IC che per l’IFD ed il capitale imponibile in fr.

257'000.-.

L’UTPG riconfermava che,

l’amministrazione effettiva della società si trovava in Ticino e non nel

Cantone dei Grigioni ed in particolare, a comprova della sua tesi, rilevava che

da una verifica svolta dall’ispettorato fiscale relativa alla __________ (“società

riconducibile al signor __________”), si poteva affermare che, negli uffici

di quest’ultima, venivano svolte delle attività anche dalla RI 1. Inoltre, il

fisco ticinese evidenziava che, “il fulcro” dell’attività era concentrato

a Lugano, considerato anche che la società non sembrava annoverare alcuna

clientela nel Cantone dei Grigioni.

Nelle sue decisioni,

l’autorità fiscale sottolineava poi: “(…) come il contratto di locazione

presentato dalla società, a sostegno della sede nel cantone dei Grigioni, sia

stato costituito ad arte per giustificare la sede di Grono e che sia da

ritenere un documento falso. La sottoscrizione è avvenuta il 2 gennaio 2017, tuttavia

il contratto edizione CATEF utilizzato è del giugno 2018. È pertanto

impossibile aver sottoscritto un contratto nell’anno 2017 con un contratto

edito nel 2018”.

Sempre in merito alla

natura puramente formale e fittizia della sede statutaria, il fisco ticinese

affermava che “il trasferimento di sede non è stato dettato da alcuna

motivazione economica o gestionale, ma con l’unico scopo di aggirare la Lfid”.

L’UTPG ribadiva

inoltre che le decisioni di tassazione erano state emesse correttamente considerando

il conto annuale fornito elettronicamente dalla signora __________ il 9 gennaio

2019 e il cui utile netto ammontava a fr. 41'675.-. In particolare, l’autorità

fiscale contestava la cronistoria illustrata nel reclamo, poiché “appare

decisamente poco plausibile che la dichiarazione d’imposta sia stata inviata ai

Grigioni prima dell’assemblea degli azionisti, quindi prima dell’approvazione

dei conti”. In considerazione di quanto da lei illustrato, l’autorità

fiscale concludeva che, “alla luce delle numerose incongruenze e

contraddizioni, il conto annuale presentato successivamente alla presente

Autorità fiscale è considerato largamente inattendibile, mentre il conto

annuale presentato in data 9 gennaio 2019 all’__________ è da ritenere valido

ai fini della tassazione della RI 1”.

Nelle proprie

decisioni, l’autorità fiscale rilevava infine che, la società non impiegava

personale.

H. a. Ricorso

IC/IFD 2016

Con ricorso 11/12

febbraio 2021, la RI 1 rappresentata dalla RA 1, impugna le decisioni su

reclamo emesse per il periodo 2016. Preliminarmente, l’insorgente chiede di

riunire la presente procedura con quelle relative alla __________, __________, __________.

In seguito, la ricorrente sostiene che, alla luce anche della nuova documentazione

prodotta, i costi di “viaggio e pubblicità, auto e trasporti” debbano

essere integralmente riconosciuti quali spese commerciali, ad eccezione di fr.

3'667.-, inerenti ad una parte di un soggiorno svoltosi in Portogallo.

b. Ricorso IC/IFD

2017

Con ricorso 11/12 febbraio

2021, la RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo. In primo

luogo, la ricorrente chiede di riunire la procedura relativa alle società __________,

__________ e __________. Secondariamente, la RI 1 contesta l’uso privato

dell’automobile e la conseguente ripresa di fr. 4'325.-. Inoltre, la ricorrente

censura l’imposizione illimitata nel Cantone Ticino e ritiene che,

l’assoggettamento in Ticino debba semmai essere “limitato”. La RI 1 afferma

che, la sede legale della società è nel Cantone dei Grigioni, così come

l’amministrazione effettiva. In aggiunta a quanto precedentemente esposto, sottolinea

che il trasferimento di sede è conseguente al cambiamento di domicilio del

signor __________, “azionista di maggioranza”. Infine, la RI 1 contesta

l’agire dell’UTPG, che ha ritenuto, quale utile netto fr. 41'675.-, importo – a

suo dire – erroneamente dedotto dal conto annuale trasmesso elettronicamente

dalla signora __________ il 9 gennaio 2019 con la sua dichiarazione fiscale. In

particolare, considerato che “al momento di tale invio, la signora __________

non era più alle dipendenze della società e già dal 26 gennaio 2017 non aveva

più nessun diritto di firma”. Pertanto, la RI 1 ritiene “evidente come

il conto annuale ufficiale della società, valido per l’anno 2017, debba

ritenersi quello con un utile d’esercizio di Fr. 2'726 (…). L’UTPG pone

unicamente le sue motivazioni su un conto annuale presentato da una persona

senza più alcuna rappresentanza nella società”. L’insorgente continua poi,

chiedendo all’autorità fiscale ticinese se “il conto annuale fosse

debitamente controfirmato dagli organi societari con diritto di firma”, poiché,

in caso di risposta negativa, “appare evidente, che il presunto conto annuale

(…) non sia sufficiente”.

I. a. Osservazioni

IC/IFD 2016

Nelle proprie

osservazioni 26/29 marzo 2021, l’UTPG ribadisce la propria posizione elencando

i motivi per i quali non poter ritenere i costi di “viaggio e pubblicità, auto

e trasporti” delle spese giustificate. In particolare, secondo l’autorità resistente,

la ricorrente non avrebbe comprovato in alcun modo il carattere aziendale dei

costi. In particolare, “dagli addebiti che figurano sulle carte di credito

della signora __________ e del signor __________ si evincono numerose spese per

ristoranti in Svizzera e Italia e altri paesi, un soggiorno a Merano e

Portogallo”, che tuttavia non possono essere giustificate come invece

auspicherebbe la ricorrente e meglio, poiché volte a “creare un business e

vendere la propria immagine”. Nel proprio memoriale, l’UTPG evidenzia come

la “somma di questi rimborsi sia sproporzionata se paragonata alla cifra di

affari” e come le spese siano principalmente orientate “al mantenimento

del tenore di vita degli azionisti (ristoranti, hotel, spa,…)”,

sottolineando – ad esempio in merito al viaggio in Portogallo – che “non può

sfuggire il fatto che il soggiorno sia stato effettuato proprio durante il

periodo delle vacanze estive in un hotel a 5 stelle sul mare e delle durata di

ben due settimane. I presunti incontri con dei fiduciari, (…), non sono stati

minimamente documentati (…). (…) Impensabile aver svolto incontri e non aver

consumato in questi luoghi, (…)”. Il fisco ticinese si interroga poi sulla

giustificazione alla base del rimborso spese al signor __________, ritenuto che

lo stesso “non figura tra i dipendenti della società”.

b. Osservazioni

IC/IFD 2017

Con osservazioni 26/29 marzo 2021, l’UTPG

– in merito all’imponibilità illimitata della RI 1 nel Cantone Ticino –

evidenzia di essersi già espresso esaustivamente, tuttavia espone nuovamente le

proprie motivazioni e sottolinea che la contribuente “non ha portato alcuna

prova dell’esistenza di un vero legame con il cantone dei Grigioni”.

In relazione al bilancio presentato

dalla signora __________ con utile netto di fr. 41'675.-, l’UTPG ritiene che

quest’ultimo sia “da ritenere valido”, visto che la signora __________ era

“azionista al 20%”. Nelle proprie osservazioni, l’autorità fiscale

sottolinea che la signora __________, inviando il bilancio in oggetto, “non

ha rappresentato la società, ma sé stessa dal momento che è azionista e che per

ottemperare ai suoi obblighi fiscali ha inoltrato il bilancio corredato

addirittura del calcolo del valore delle azioni. A prescindere dalla firma sul

conto annuale, l’invio elettronico della dichiarazione e degli allegati sono

validi, come attesta la ricevuta firmata”. L’UTPG è dell’avviso che le

differenze riscontrate nei due bilanci sarebbero “principalmente dovute alla

registrazione di costi fittizi”, con lo scopo di diminuire “significativamente

l’utile netto”. Infine, l’autorità fiscale fa notare che, “anche

nell’ipotesi che il bilancio della signora __________ non fosse quello

definitivo, dall’ultimo bilancio si imporrebbero comunque determinate

valutazioni che comporterebbero delle riprese (peraltro da considerare

distribuzioni dissimulate di utile) e, di conseguenza, una correzione

dell’utile netto”.

Relativamente alla ripresa per vantaggi

auto, l’UTPG indica che questa “decadrebbe” “qualora venisse

confermato il bilancio con l’utile di CHF 41’675”.

J.

Il 14 ottobre 2021 si è svolta

un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario, durante la quale era

presente anche il signor __________, il quale si è soffermato sulla tematica

inerente il suo domicilio fiscale, determinante anche per definire quello della

società. Lo stesso ha anche affermato che “il cuore delle attività delle

società si è spostato in quest’ultimo Cantone” (Grigioni) ma che “la

società ha comunque deciso di mantenere una succursale a Lugano, per continuare

a gestire le attività per le quali il signor __________ aveva il patentino di

fiduciario finanziario rilasciato dal Cantone Ticino”. In particolare, il

signor __________ ha affermato, relativamente alla casa sita a __________, che

la stessa sarebbe stata acquistata dalla precedente compagna, che gliel’avrebbe

rivenduta in ragione del 50% e che “i lavori di ristrutturazione si sono

protratti per un anno e mezzo”.

L’autorità fiscale, per contro, ha contestato che i

lavori di ristrutturazione avessero reso l’immobile inabitabile ed ha poi

rilevato che la società, sino all’interruzione dei rapporti tra il signor __________

e la signora __________, avrebbe avuto la propria sede a Lugano (sino al dicembre

2019), sottolineando che “nei periodi fiscali litigiosi erano registrati

costi di locazione per Lugano mentre non ne figuravano per il Canton Grigioni o

tutt’al più erano irrisori”. Infine, l’autorità fiscale ha evidenziato come

il signor __________, nella propria dichiarazione fiscale avrebbe chiesto in

deduzione dal reddito imponibile “spese di trasporto da Grono a Lugano”

per 176 giorni (periodo fiscale 2016) e leggermente inferiore per il periodo

fiscale successivo.

K.

Il 19 novembre 2021, la

rappresentante della contribuente ha trasmesso la fattura concernente la tassa

d’esercizio annuale fiduciari 2016 ed ha indicato che la “Polizia della __________

nella persona del commissario __________” “non può rilasciare nessuna

dichiarazione scritta per loro prassi interna”, di conseguenza, ha chiesto

alla Camera, “se del caso”, di convocare il commissario.

L.

Con scritto dell’11 febbraio 2022,

l’UTPG, per quanto qui di interesse, ha ribadito che il signor __________ non

sarebbe stato in possesso dell’autorizzazione quale fiduciario commercialista,

ma solo di quella come fiduciario finanziario.

Diritto

I.

Congiunzione delle cause

1. 1.1.

Per

entrambi i periodi fiscali, la ricorrente chiede di riunire la presente

procedura con quelle relative alle società __________, __________ e __________.

1.2.

Ora,

non si vede come si possano congiungere le procedure fiscali inerenti soggetti

giuridici e contribuenti differenti.

Ne

consegue che la ricorrente e le altre società sono tutte contribuenti indipendenti,

ai quali spettano diritti ed obblighi processuali propri (cfr. artt. 114 e

segg. LIFD nonché 122 e segg. LIFD). Le stesse possono poi avvalersi

singolarmente dei vari rimedi giuridici previsti dalla legge (cfr. ad esempio

art. 140 LIFD nel quale si parla di “ricorso del contribuente”, o art. 116 LIFD

inerente la notifica).

Non

si tratta pertanto di una situazione procedurale paragonabile ad esempio a

quella dei coniugi, per i quali è espressamente la legge a stabilire che, se

non sono separati legalmente o di fatto, esercitano in comune i diritti e i

doveri procedurali “spettanti al contribuente”. Nel caso particolare dei

coniugi, i rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati

tempestivi se uno dei coniugi ha agito tempestivamente (art. 113 cpv. 3 LIFD).

Nel caso che qui ci occupa, non esiste una normativa del genere essendo le tre

società soggetti fiscali distinti l’uno dall’altro. Pertanto, su questo punto,

il ricorso si rileva privo di fondamento. D’altra parte, la stessa insorgente

ha presentato un ricorso indipendente da quelli delle altre società.

Considerandi

II.

Periodo fiscale 2016

2.

2.1.

La RI 1 registrava nella

propria contabilità fr. 14'426.- a titolo di “costi autoveicoli” e fr. 37'437.-

quali “spese di viaggio e rappresentanza” (ovvero, complessivi fr. 51'863.-).

Per contro, l’autorità di tassazione, nelle decisioni su reclamo, riprendeva

fr. 35'000.- quali “costi eccessivi di viaggio e pubblicità, auto e trasporti”,

poiché dell’avviso che la totalità delle spese contabilizzate non avessero una

connotazione aziendale.

2.2

Secondo l’art. 57 LIFD

l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66

LT.

Gli articoli 58 cpv. 1

lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono

utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo

del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese

riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o

dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso

commerciale.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione

dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro

condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

2.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale

vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno

invece addotti e provati dal contribuente.

Confrontato a fattispecie

relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare

apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona

vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le

prove addotte dall’autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito

all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il

contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza

citata).

2.4

2.4.1

L’uso privato di un

autoveicolo appartenente ad una società di capitali è un caso abbastanza comune

di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “prelevamento

anticipato di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata

fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società

prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È

quanto si verifica in particolare quando la società rinuncia ad un adeguato

indennizzo per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,

p. 432). Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma

dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono,

riscaldamento, ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte

dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri

che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto,

op. cit., p. 433; cfr. anche sentenza della CDT n. 80.2018.20 del 27 settembre

2019, consid. 4.2. con riferimenti ivi citati).

Il Promemoria n. 1/2007

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei

prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari

di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive

dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi

per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro

di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i

chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi

privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede

alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del

prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

2.4.2

Ora, nella fattispecie non

è contestato che il veicolo aziendale fosse usato anche dalla signora __________,

bensì l’ammontare della quota parte privata.

Negli atti a disposizione

di questa Camera non è presente alcun “libro di bordo”, che come detto

permetterebbe di stabilire le spese sostenute in modo proporzionale. Di

conseguenza, si deve procedere ad una determinazione forfetaria delle spese

sostenute dal privato.

Secondo i documenti

versati agli atti, risulta che il 27 febbraio 2014 la ricorrente ha preso in

leasing una Mercedes Benz GLK 250 BlueTEC 4Matic GLK-Klasse e che il prezzo

dell’autovettura, secondo il contratto di vendita, ammontava a fr. 61'343.- IVA

inclusa, ovvero fr. 56'799.- IVA esclusa. È dunque a giusto titolo che

l’autorità di tassazione ha ritenuto di dover effettuare una ripresa dei costi

per fr. 2'508.-, avendo la contribuente posto a carico della signora __________

unicamente fr. 2'945.- (ovvero, fr. 245.10 al mese), dovendo tuttavia ritenere

una quota parte di fr. 5'453.- (9.6% [0.8% x 12] x fr. 56'799.-).

2.4.3

In

considerazione di ciò che precede, per quanto concerne le riprese sui costi del

veicolo Mercedes Benz GLK 250 BlueTEC 4Matic GLK-Klasse, il ricorso deve essere

respinto e la decisione dell’UTPG tutelata.

2.5

2.5.1

Relativamente

alla ripresa di una parte dei costi contabilizzati quali “spese di viaggio e

pubblicità”, da un esame della scheda contabile “spese viaggio,

rappresentanza”, nonché dagli annessi estratti conto bancari, si evincono

numerosi addebiti riferiti a consumazioni in ristoranti in Svizzera, Italia ed

in altri Paesi oltre a spese per soggiorni in hotel (anche di lusso e con

trattamenti benessere) per complessivi fr. 37'437.-. Inoltre, molti costi sono

stati sostenuti dal signor __________, azionista e non dipendente (cfr.

Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016 allegato

alla dichiarazione d’imposta) della società.

2.5.2

Ora,

venendo al caso in esame, nel proprio ricorso, l’insorgente si limita ad

affermare che le “spese di viaggio e rappresentanza” sostenute sarebbero di “carattere

e di necessità commerciale”, senza tuttavia sostanziare in alcun modo la

propria affermazione. Anzi, chiede che sia l’autorità fiscale a provare la

natura delle spese e meglio, indicando di gradire di “sapere con quale

sicurezza assoluta l’Autorità fiscale è certa che il resto delle spese di rappresentanza

e pubblicità siano di carattere privato”.

Inoltre,

la ricorrente indica unicamente che le spese sono state necessarie per “creare

un business” e che in ambito finanziario è imperativo “essere presenti e

purtroppo, anche vendere la propria immagine”. A tal proposito, come già

menzionato, non vengono però prodotte delle prove comprovanti la crescita del

citato “business”.

Unicamente

in riferimento al viaggio in Portogallo, la ricorrente si è confrontata

maggiormente con la natura aziendale della spesa. La stessa ha affermato che “la

location [sarebbe] stata scelta appositamente vista la sua comodità e

centralità” per raggiungere Lisbona e Gibilterra, dove si sarebbero dovuti tenere

degli incontri di lavoro e, a tal proposito, allega anche uno scambio di e-mail

intervenuto tra la signora __________ ed un asserito cliente. Come

correttamente sottolineato dall’autorità di tassazione, desta non poche

perplessità la circostanza che il soggiorno in Portogallo si sia svolto proprio

durante il periodo estivo, in un albergo di lusso e per due settimane. Inoltre,

il luogo di villeggiatura dista diverse ore da Lisbona e da Gibilterra (2 ore e

mezza rispettivamente 4 ore e mezza). In aggiunta, si evidenzia come lo scritto

di posta elettronica non provi alcunché. Infatti, non è dato sapere se

l’incontro sia realmente avvenuto, considerato anche che l’asserito cliente

proponeva anche un’altra data. Inoltre, dall’e-mail si evince chiaramente che

la signora __________ si trovava già in Portogallo, motivo per il quale il

viaggio non può essere stato organizzato per motivi lavorativi.

2.5.3

A

fronte di ciò che precede, è evidente come la RI 1 sia venuta meno al proprio

onere di comprovare la natura commerciale delle spese sostenute.

In

ogni caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese

finalizzate all’appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle legate ad

un’immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun legame

stretto con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi

sull’attività lucrativa. Ha così giustificato una decisione, con la quale l’autorità

fiscale cantonale aveva ripreso una quota di lusso nei confronti di una società,

che aveva immatricolato una vettura di servizio che eccedeva l’importo di fr.

100'000.- (sentenza 2C_697/2014 del 1° maggio 2015, in particolare consid.

3.4.4).

Di

conseguenza, il ricorso deve essere su tale punto respinto. Si evidenzia

tuttavia, che l’autorità fiscale è stata finanche generosa nei confronti della

ricorrente, non avendo infatti ripreso la totalità dei costi fatti valere in

contabilità, ma unicamente un importo di complessivi fr. 35'000.-.

III.

Periodo fiscale 2017 -

Assoggettamento

3.

3.1.

In virtù della

decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato

l’assoggettamento per appartenenza personale della ricorrente, in

considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva della società sarebbe

stata esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede statutaria,

il 9 gennaio 2017 da Lugano a Grono.

3.2

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di

capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre

persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la

loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello

cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa

disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale

sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione

effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle

disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona

giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede

indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si

fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si

contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e

l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal

caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la

scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da

altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed

appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22

febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1;

inoltre Heilinger/Maute, Der

Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8,

p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss.,

p. 130; Locher, Einführung in das

interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

3.3

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di

infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung,

op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 747). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di

uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o

l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione

d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi

societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi

a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria

(sentenze del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2;

n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

3.4

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo

il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme

servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro

dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle

attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54

I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione

effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività

svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono

l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (“day-to-day

management”), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività

amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di

segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni

strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016

dell’11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,

consid. 2.2; De le Court,

op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,

p. 172).

3.5

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre

2007; Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli

artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

3.6

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n.

2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell’11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Locher, op.

cit., p. 47).

Tuttavia, come già ricordato, giusta gli artt. 200

LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta; ovvero, deve, segnatamente, fornire, a domanda

dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri

contabili, giustificativi ed altri estratti, come anche documenti concernenti

le relazioni d’affari. Infatti, la descritta regola sull’onere probatorio non è

assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive

possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte

Beweislastvertilung, in: ASA 67, p. 435). Una prima eccezione è data

allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione degli

obblighi appena citati, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel

chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione

si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può

apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito di imposta oppure

può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD con riferimenti). In definitiva, la

massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere

di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione

oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad art.

123.

LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere

della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale,

quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n.

2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art.

3.

LIFD).

3.7

Il Tribunale

federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della determinazione

della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi di una società

con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di

software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede

statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione,

considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i

giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto

ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società

era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza

del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).

Nel caso di

una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è

illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le

decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone.

In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività

dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica

in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista

principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e

vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e

gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice

gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di

locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

3.8

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

4.

4.1.

Nel

caso concreto, come detto, la RI 1, ha trasferito la propria sede legale dal

Canton Ticino al Canton Grigioni il 9 gennaio 2017. Secondo l’autorità fiscale

il suddetto trasferimento sarebbe fittizio e l’amministrazione effettiva della

società sarebbe rimasta in Ticino.

4.2

Dagli atti

emerge come l’autorità fiscale, con scritti del 10 ottobre e 21 novembre 2019,

abbia richiesto della documentazione a supporto dell’effettivo svolgimento di

direzione ed amministrazione societaria presso la sede statutaria a Grono.

I documenti

versati agli atti gettano non pochi dubbi sull’ubicazione della sede effettiva

della società, per i motivi di cui si avrà modo di dire qui di seguito.

Le fatture

di telefonia ed internet presenti nell’incarto e riferiti a dei periodi del

2017.

(maggio, giugno, luglio, novembre) sono state indirizzate alla RI 1

all’indirizzo __________, Lugano e non a Grono. A tal proposito, nello scritto

del 18 novembre 2019, la ricorrente sosteneva che a seguito di “problematiche

relative al personale che gestiva la parte contabile amministrativa per gli

anni 2015/2016” i “contratti telefonici […] non erano stati trasferiti

in Grigioni” ed allegava delle nuove fatture. Quanto affermato dalla

stessa, oltre a non essere corroborato da alcun elemento probatorio, non trova

qui alcun riscontro. Infatti, mal si comprende come gli asseriti problemi

possano aver influito sulla contabilità del 2017, considerato che per stessa

ammissione della ricorrente, questi si sarebbero verificati nel 2015/2016. In

aggiunta, si fatica a capire come mai la società abbia atteso fino al 2019 per

comunicare il trasferimento di sede ai fornitori di servizi di telefonia mobile

(cfr. fatture Swisscom e Salt del 28 novembre 2019 e del 4 novembre 2019).

La

ricorrente produceva poi un contratto di locazione (edizione CATEF 2018) stipulato

con il signor __________, quale locatore, tuttavia il 2 gennaio 2017, cioè prima della diffusione del modulo da parte

della CATEF. Risulta quindi evidente una retrodatazione dello stesso, che può

spiegarsi solo con la preoccupazione di giustificare il trasferimento della

sede effettiva della società a Grono, in contrasto con la realtà dei fatti. In

aggiunta, si evidenzia, che nella documentazione versata agli atti dalla nuova __________

- società che il 29 dicembre 2020 ha ripreso gli attivi e i passivi della qui

ricorrente - in una procedura parallela a quella in oggetto, vi era anche una

planimetria dei vani locati dal signor __________ e dalla quale risultava che

la ricorrente avrebbe avuto a disposizione un ufficio di 39 m2 e non

di 22 m2, come invece annotato sul contratto di locazione del 2

gennaio 2017. I documenti versati agli atti non sono dunque idonei a comprovare

la sede effettiva della società a Grono, semmai il contrario. Del resto, la

contribuente non produce alcun’altra prova in grado di stabilire il proprio

trasferimento effettivo di sede, limitandosi ad affermare che avendo

l’azionista di maggioranza, signor __________, trasferito il domicilio nel

Canton Grigioni, anche il centro degli interessi della società si sarebbe

spostato in quest’ultimo luogo. Anche volendo prendere in considerazione il

domicilio dell’azionista di maggioranza per determinare la sede effettiva della

società, che tuttavia non devono

necessariamente coincidere, la soluzione sarebbe la medesima. I documenti

versati agli atti e le informazioni fornite gettano non pochi dubbi sul reale

domicilio del signor __________, che nonostante il trasferimento del proprio

domicilio civile nel Canton Grigioni, sembrerebbe aver mantenuto il centro dei

propri interessi nel Canton Ticino. Lo stesso ha infatti acquistato, nel corso

del mese di febbraio del 2016, un immobile a __________ in ragione del 50%,

procedendo anche ad una ristrutturazione ed è diventato padre, nel corso del 2017,

di un bambino che vive con la madre nell’abitazione acquistata (cfr. banca dati MOVPOP consultata il 5 luglio 2022) Tali perplessità incidono conseguentemente anche sulla determinazione

della reale sede effettiva della società.

4.3

Alla luce di

ciò che precede, risulta chiaro che l’onere della prova in relazione

all’esistenza di una sede effettiva e non fittizia nel Canton Grigioni

incombeva alla RI 1 stessa, che tuttavia non ha portato alcuna prova

dell’esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Grigioni né dell’esistenza

di direzione corrente ed amministrazione effettiva in quest’ultimo Cantone. Inoltre,

in base agli atti di questa Camera, è chiaro come l’amministrazione effettiva

della società sarebbe rimasta nel Canton Ticino.

Di conseguenza, il

ricorso è, su tale aspetto, respinto.

IV.

Periodo fiscale 2017 - Utile

imponibile

5.

5.1.

Come già detto, l’autorità

di tassazione ha ritenuto il conto presentato dalla RI 1 “largamente

inattendibile”. Di conseguenza, ha modificato l’utile ed il capitale

imponibili dichiarati dalla società in base al conto annuale presentato dalla

signora __________ con la propria dichiarazione di imposta.

5.2

La società, nel proprio

reclamo, indicava di aver presentato la propria dichiarazione di imposta per

l’anno 2017 all’autorità fiscale grigionese il 21 gennaio 2019 e di aver

prodotto in seguito i conti annuali, definitivi ed approvati dall’assemblea

generale, il 25 gennaio 2019. A tal proposito, l’insorgente indicava che “la

data di invio della dichiarazione […] è antecedente all’Assemblea generale […]

solamente per il fatto [che] si era in ritardo per l’inoltro della

dichiarazione 2017”.

La società evidenziava poi

come i conti presentati dalla signora __________ sarebbero stati provvisori ed

allestiti unicamente per la “determinazione del valore della società”.

Dal canto suo, l’autorità

fiscale non ha condiviso le argomentazioni sostenute dalla società e con le decisioni

dopo reclamo ha confermato le precedenti tassazioni.

5.3

Con

decisioni rispettivamente del 5 dicembre 2019 del 14 gennaio 2021, l’autorità

di tassazione ha notificato alla contribuente una tassazione ordinaria, con la

conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di

ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la

giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non

impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi

imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere

della prova (cfr. sentenza del TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006, consid. 3).

Tale valutazione deve essere coscienziosa e l’autorità fiscale può tener conto

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente (art. 204 cpv. 2 LT; art. 130 cpv. 2 LIFD).

5.4

5.4.1

Alla luce di ciò che

precede, è quindi da verificare se è a giusto titolo che l’autorità ha

determinato gli elementi imponibili secondo una propria valutazione e, in caso

affermativo, se quest’ultima è stata eseguita in modo coscienzioso.

5.4.2

Ai sensi dell’art. 699

cpv. 2 CO, l’assemblea generale ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla

chiusura dell’esercizio annuale. Nel caso concreto, secondo il Verbale

dell’assemblea ordinaria del 25 gennaio 2019, i conti della società sono stati

chiusi il 31 dicembre 2017. Risulta pertanto evidente, che l’Assemblea si sarebbe

tenuta ben oltre il limite massimo stabilito dalla legge, ovvero circa un anno

e mezzo dopo la chiusura dei conti. Nonostante la disposizione sia una regola

d’ordine, la cui violazione (di poco conto) difficilmente comporta conseguenze

giuridiche (cfr. Tanner, in:

Handschin [a cura di], Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und

Verwaltungsrat. Mängel in der Organisation, Art. 698-726 und 731b OR, 3a

ediz., Zurigo/Basilea/Berna 2018, n. 22 ad

art. 699 CO), il tempo trascorso

tra la chiusura dei conti e l’assemblea generale non può non destare delle

perplessità. A maggior ragione se, come correttamente evidenziato dall’autorità

fiscale, la presentazione della dichiarazione di imposta nel Canton Grigioni è

avvenuta soli quattro giorni prima dell’approvazione dei conti. La società

avrebbe quindi potuto attendere ancora qualche giorno, avvisando se del caso l’autorità

fiscale grigionese, tanto più che è la stessa insorgente a sostenere che “si

era in ritardo per l’inoltro della dichiarazione” e che “si voleva

evitare ulteriori penalità amministrative”.

La circostanza che la

signora __________, all’epoca azionista di minoranza della società, abbia

prodotto - pochi giorni prima sia dell’assemblea generale sia dell’inoltro della

dichiarazione fiscale della __________ al fisco grigionese - all’attenzione

dell’autorità di tassazione ticinese dei conti con importi diversi,

contribuisce ad alimentare i dubbi circa la veridicità di quelli presentati

posteriormente della ricorrente. La tesi di quest’ultima, secondo cui gli

allegati presentati dalla signora __________ non sono ufficiali poiché non

controfirmati, non può essere condivisa. Infatti, l’obbligo di firmare i conti

è una semplice regola d’ordine (“Ordnungsvorschrift”) e non un requisito

di validità (“Gültigkeitserfordernis”), poiché ha lo scopo di garantire

che gli stessi provengano o che siano stati approvati dalla persona obbligata a

firmarli (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2a ediz.,

Zurigo/Basilea/Berna 2018, n. 33 ad § 16). Nel caso in esame, nemmeno

l’insorgente dubita della provenienza dei conti; infatti, nel proprio reclamo

dichiarava unicamente che quest’ultimi erano “provvisori”, riconoscendo

quindi implicitamente la loro corretta redazione da parte di un organo

abilitato.

Inoltre, mal si comprende

perché la signora __________ avrebbe dovuto presentare dei conti annuali con un

utile netto maggiore. Non vi sono pertanto elementi per dubitare del contenuto

degli allegati presentati dall’azionista di minoranza.

A fronte di ciò che

precede, è quindi a giusto titolo che l’UTPG ha proceduto a determinare gli

elementi imponibili secondo una propria valutazione, essendo presenti agli atti

informazioni e documenti tra di loro contrastanti.

5.4.3

Resta quindi da verificare

se la valutazione effettuata dall’autorità di tassazione abbia rispettato i

dettami di legge e, meglio, se è a giusto titolo che l’UTPG si sia basato sugli

allegati presentati dalla signora __________ per determinare l’utile imponibile

della società. Ritenuto quanto esposto al considerando precedente si deve

concludere che l’utile imponibile definito dall’autorità fiscale ticinese è

corretto. Non vi sono infatti elementi sufficienti per dubitare della

veridicità dei conti presentati dalla signora __________, mentre ve ne sono per

mettere in discussione quelli presentati dalla ricorrente. Del resto, come

detto, è anche la stessa RI 1 che definiva i conti prodotti dalla signora __________

“provvisori”, ovvero non ne contestava a priori il contenuto.

In ogni caso, non si può

non condividere il giudizio dell’UTPG, che ha considerato “fittizi” i costi

inseriti dalla ricorrente nella versione più recente del proprio conto

economico. Si pensi in particolare ai “costi dei locali” (fr. 7'000.–), che si

riferiscono al citato contratto di locazione retrodatato. Lo stesso vale per le

spese di viaggio e rappresentanza, per un ammontare di fr. 9'887.-, e per i

“costi amministrativi”, cresciuti da fr. 6'162.- a ben fr. 22'123.–.

Di conseguenza, il ricorso

presentato dalla RI 1 non merita tutela alcuna e deve essere respinto.

V.

Periodo fiscale 2017 - Ripresa

vantaggi auto

6.

Come correttamente

esposto dall’autorità di tassazione, in considerazione di quanto appena

esposto, la ripresa per uso privato dell’automobile aziendale non merita di

essere ulteriormente approfondito. Il ricorso è anche su tale punto da

respingere.

7.

Alla luce di ciò che

precede, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: