80.2021.43
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, calcolo su 220 giorni lavorativi, dichiarazione del datore di lavoro che certifica 260 giorni lavorati
9 maggio 2022Italiano22 min
contribuente ha indicato un valore locativo della sua abitazione di fr. 11'635.–
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.43
80.2021.44
Lugano
9 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 febbraio 2021 contro le decisioni del 27 gennaio 2021 in materia di IC
e IFD 2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A. RI 1, __________,
ha presentato la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2014 facendo valere un
reddito imponibile complessivo di fr. 121’961.–. In particolare, la
contribuente ha indicato un valore locativo della sua abitazione di fr. 11'635.–
e ha fatto valere in deduzione dal reddito, a titolo di spese professionali,
costi di trasporto con il veicolo privato per 265 giorni di lavoro per la somma
di fr. 8'904.–.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2015, la stessa ha fatto valere un reddito imponibile
complessivo di fr. 152'649.–. In particolare, ha indicato un valore
locativo della sua abitazione di fr. 11’635.- e fatto valere in deduzione
dal reddito, a titolo di spese professionali, costi di trasporto con il veicolo
privato per 258 giorni di lavoro per la somma di fr. 8'669.–.
In allegato alle sue
dichiarazioni fiscali, la contribuente ha prodotto una dichiarazione della __________,
che indica che la contribuente ha svolto 265 giornate di lavoro nell’anno 2014
e 258 giornate di lavoro nell’anno 2015.
B. Con due decisioni del
29 luglio 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione Biasca (di seguito UT) ha
notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2014 e
2015.
Per quanto concerne il
2014, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 130'700.– per l’IC e in fr. 133'800.–
per IFD. Per il 2015, il reddito imponibile è stato definito in fr. 156'200.–
per IC e fr. 159'700.– per IFD.
Per entrambi i periodi
fiscali, il valore locativo dell’abitazione è stato stabilito in fr. 17'500.– e
le spese di trasporto con il veicolo privato in fr. 3’696.–.
Le motivazioni delle
decisioni di tassazione sono le seguenti:
Valore locativo della propria abitazione o dei propri
locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile (considerato
l’investimento 2013) e dei canoni locatizi normali della zona.
Deduzione rettificata in funzione dei giorni di
attività annui, sono considerati 220 giorni lavorativi annui. […]
C. Con reclamo del 10
agosto 2020, RI 1 ha contestato le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015.
In merito al valore locativo, ha sostenuto di aver dichiarato quello indicatole
dall’Ufficio cantonale di stima. Per quanto concerne le spese professionali, ha
fatto riferimento alle Istruzioni, secondo cui . 220 giorni vengono
calcolati “di regola”, e […] un numero di giorni maggiori può essere accettato»,
e ha chiesto di conseguenza di riprendere gli importi da lei indicati.
Con scritto del 16
dicembre 2020, relativo all’anno fiscale 2014, l’UT ha attribuito alla
reclamante un termine fino al 5 gennaio 2021 per produrre la “descrizione della
composizione dell’immobile di [sua] proprietà, con allegato i piani”, la polizza
assicurativa dello stabile, copia del contratto di finanziamento dell’immobile
e la documentazione fotografica della struttura esterna dell’immobile.
In data 29 dicembre 2020,
la contribuente ha risposto alla richiesta di documentazione dichiarando quanto
segue:
[…] ho consultato il mio
consulente fiscale. Egli mi ha confermato che nella tassazione privata sia per
la sostanza che per l’imposta immobiliare viene utilizzato il valore di stima,
a meno che l’immobile sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione (che non
è il mio caso). Per questa ragione, vi chiedo di fornirmi le basi legali per
giustificare la richiesta da parte vostra di documentazione aggiuntiva e di
spiegarmi come mai non procedete usando appunto il valore di stima emesso
dall’autorità cantonale. […]
D. Con due decisioni del
27 gennaio 2021, l’UT ha respinto il reclamo della contribuente.
In merito al valore
locativo della sua abitazione, dopo aver ricordato che, secondo la
giurisprudenza della Camera di diritto tributario “l’applicazione del 90%
del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di
stima è illegale”, ha spiegato che pertanto aveva “proceduto ad una
valutazione del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso
genere nella medesima posizione”. Alla luce del prezzo pagato per
l’acquisto della casa il 20 novembre 2013 (un milione di franchi), il fisco ha
concluso “che non si tratta di un immobile di livello standard, ma piuttosto di
una villa”, con la conseguenza che si doveva intraprendere “una valutazione del
valore di mercato”. Non avendo la reclamante comprovato che il valore locativo
fosse inferiore rispetto a quello imposto, il reclamo è stato respinto.
Per quanto riguarda le
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, l’autorità di tassazione
ha ritenuto che “l’attestazione fornita dalla contribuente non [potesse]
essere presa in considerazione in quanto la stessa è una persona vicina alla
società”.
E. Con ricorso 21
febbraio 2021, RI 1 impugna le decisioni su reclamo relative ai periodi fiscali
2014 e 2015.
In relazione al valore
locativo, sostiene di aver adottato i valori definiti dall’Ufficio cantonale di
stima, che secondo il suo consulente fiscale sarebbero vincolanti a meno che
l’immobile non sia stato ristrutturato. Contesta inoltre che la sua casa sia
una villa, trattandosi invece di una stalla ristrutturata.
In merito alle spese
professionali, ribadisce che, secondo le istruzioni per la compilazione della
dichiarazione, “un numero maggiore a 220 per i giorni lavorativi è accettato
se documentato” e contesta che le venga negato tale diritto solo perché
considerata “persona vicina alla società”.
F. Con osservazioni del
2 marzo 2021, l’UT ha proposto di respingere il reclamo.
Con lettera del 3 aprile
2021, la ricorrente ha chiesto di poter essere sentita.
Diritto
I. Procedura di ricorso
1. 1.1.
Con scritto del 3 aprile
2021, la ricorrente ha chiesto alla Camera di diritto tributario “di essere
sentita”.
Interpretando tale
richiesta come domanda di essere convocata di persona ad un’audizione, con
scritto del 19 gennaio 2022, la Camera di diritto tributario l’ha convocata a
Bellinzona per l’11 marzo 2022 alle ore 10.30, avvertendola che, in caso di
assenza ingiustificata il ricorso sarebbe stato evaso senza ulteriori
giustificazioni.
La mattina dell’11 marzo
2022 la ricorrente ha contattato la cancelleria della Camera di diritto
tributario, comunicando che non si sarebbe presentata “a causa di una forte indisposizione”
(e-mail 11.3.2022 ore 8.42).
Con lettera del 17 marzo
2022, la Camera di diritto tributario ha chiesto all’insorgente di produrre un
certificato medico, qualora avesse mantenuto la richiesta di convocazione.
Il 21 marzo 2022 la
contribuente ha risposto, affermando di essere “stata male” nella notte fra il
10 e l’11 marzo 2022, “accusando dei sintomi riconducibili al Covid” e
di aver poi “eseguito un tampone, risultato negativo”. Non essendosi
recata da un medico, non disporrebbe di un certificato medico. Ha chiesto
comunque di essere nuovamente convocata.
Con scritto del 1° aprile
2022, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a produrre un
certificato di test COVID effettuato il giorno dell’udienza. Il 5 aprile 2022 la
contribuente ha affermato di non aver conservato il risultato del test
effettuato, sostenendo che non le era stato detto subito che avrebbe dovuto
“dimostrare” il suo malessere.
1.2.
Come ricordato,
l’insorgente è stata convocata ad un’audizione solo perché l’aveva chiesto lei
stessa con la lettera inviata il 3 aprile 2022. La Camera di diritto tributario
non aveva alcuna particolare esigenza istruttoria che rendesse necessaria
un’udienza.
In considerazione del
fatto che la contribuente non ha prodotto alcun certificato medico e neppure un
certificato di test COVID, la sua assenza all’udienza deve essere ritenuta
ingiustificata. In queste circostanze, come peraltro era stato indicato nella
citazione del 19 gennaio 2022, la Camera procede all’evasione del ricorso senza
ulteriori citazioni.
La mancata audizione della
ricorrente non comporta in ogni caso una violazione del suo diritto di essere
sentita, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale
federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un
procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente
(cfr. tra tante DTF 122 I 464 consid. 4c). Per quanto attiene poi alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;
RS 0.101), l’art. 6 di quest’ultima convenzione, che garantisce i diritti
processuali, non trova applicazione nell’ambito dei procedimenti tributari
(cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti umani Ferrazzini c. Italia
del 12 luglio 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII-327; inoltre, DTF
132 I 140 consid. 2.1; DTF 121 II 257 consid. 4b).
Considerandi
II. Valore locativo
2.
2.1.
Secondo
gli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di
immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito. L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo
viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e
dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Il riferimento alle
condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il
valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa
tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il
canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; vedi anche DTF 124 I
152.
= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF
52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).
2.2
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7.
cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue
modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In
relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere
rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun
altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2
Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore
di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza del TF n.
2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del
valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al
principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
2.3
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima
ufficiale.
2.4
Per
quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo
l’art. 1 del decreto esecutivo del’11 dicembre 2019 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020, esso corrisponde al
valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima
posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde
mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri
elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore
di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
2.5
In una sentenza di
principio risalente al 9 maggio 2008 (cfr. sentenza della CDT n. 80.2007.173
del 9 maggio 2008), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi,
già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare
della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra parte, anche
volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui
accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per
impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le
condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere
probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova
dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.
Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei
ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel
Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima
ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,
dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità
ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di
pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è
attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione
sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al
Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul
reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un
reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,
cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha
intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al
contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima
si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di
capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere
ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche sentenze della CDT n.
80.2006.173
del 21 dicembre 2006 e n. 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
2.6
L’AFC ha emanato delle
informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle imposte), nel marzo
del 2015, proprio in relazione all’imposizione del valore locativo. In merito
al calcolo del valore locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1,
“Le principe du loyer comparable”) che i valori locativi sono
generalmente calcolabili grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con
altri appartamenti simili, ceduti in locazione. Il valore dell’utilizzo proprio
corrisponderà di principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle
medesime circostanze per un immobile della stessa natura e che presenti le
medesime caratteristiche (stessa situazione, medesima vetustà dell’immobile e
numero di locali, nonché disposizione e superficie).
Difficilmente è possibile
trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa
grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è
possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per
gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo.
Tuttavia, sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge che,
nei casi di abitazioni familiari non è possibile stabilire dei valori
direttamente comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono
essere determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si
distinguono – di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il
metodo lordo e quello netto. Il metodo lordo prevale in Svizzera.
Già nelle “Direttive per
determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal
proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato
più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il
metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3.
delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11):
e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore
locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della
procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera
separata in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali
(ad. es. tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).
3.
3.1.
Tornando alla fattispecie
in esame, la ricorrente definisce ingiustificato l’aumento del valore locativo
in relazione all’immobile al mapp. __________ RFD di __________,
affermando che ci si deve riferire al valore di stima dell’immobile per il
calcolo del valore locativo.
Mentre nella decisione di
tassazione del 29 luglio 2020 ha fatto riferimento al “del valore
dell’immobile (considerato l’investimento 2013) e dei canoni locatizi normali
della zona”, nella decisione su reclamo impugnata l’autorità di tassazione
ha precisato di aver valutato il “valore di mercato della pigione di
immobili dello stesso genere nella medesima posizione”.
3.2
Dagli atti non risulta che
l’UT abbia sottoposto alla ricorrente le basi di calcolo impiegate per la
determinazione del valore locativo, se lo stesso fosse stato stabilito mediante
il metodo comparativo.
In queste circostanze,
l’insorgente non è pertanto stata messa nelle condizioni di poter prendere
posizione in merito al calcolo in questione. D’altra parte, neppure la Camera
di diritto tributario è in grado di verificare la pertinenza dei termini di
paragone serviti per la determinazione del valore locativo.
La decisione impugnata
deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’UT, affinché
sottoponga alla ricorrente i dati sui quali ha basato le proprie conclusioni e
i propri calcoli per determinare il valore locativo e le consenta di poter prendere
posizione, in base al diritto garantito dall’art. 29 Cost. e dagli art. 114
cpv. 2 LIFD e 187 cpv. 2 LT.
Qualora i dati comparativi
raccolti non dovessero consentire di ottenere un valore affidabile, l’autorità
fiscale dovrà valutare l’eventualità di procedere ad una perizia per stabilire
il valore locativo del mapp. __________ RFD di __________.
III. Spese professionali
4.
La ricorrente
lamenta inoltre il fatto che la deduzione delle spese di trasporto dal
domicilio al luogo di lavoro sia stata calcolata sulla base di 220 giorni
lavorativi, anziché 265 giorni per l’anno fiscale 2014 e 258 giorni per l’anno
fiscale 2015.
5.
5.1.
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore fino al 31.12.2015) sono
deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).
Sia per le spese di
trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni
complessive.
Le stesse sono stabilite
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2014 è del 23 dicembre 2013, quello valido per il
periodo fiscale 2015 è del 10 dicembre 2014), segnatamente dagli articoli 3 e
seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di
doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono
previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9; cfr. testo in vigore sino al 31.12.2015)
e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
5.2
Secondo l’art. 3 cpv. 1 DE
2014.
e 2015, sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la
spesa effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di
controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo
pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65
cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 3
cpv. 2 DE 2014 e 2015).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993, nella versione in vigore sino al 31.12.2015). Lo stesso
vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10
febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o
non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso
possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,
che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio
1993).
6.
6.1.
Nel caso in esame, non è
in discussione il riconoscimento delle deduzioni per l’uso del veicolo privato
in quanto tale. È unicamente litigiosa la questione se sia giustificato il
calcolo della deduzione fondato sul presupposto che i giorni lavorativi siano
220.
6.2
Ora,
come risulta anche da sentenze del Tribunale federale, la tassazione dei dipendenti
(all’infuori della categoria degli insegnanti) si fonda sul presupposto che
l’attività lucrativa si svolga in 220 giorni lavorativi in media annua (cfr. p.
es. sentenza 2C_21/2013 del 5.7.2013 consid. 6.3.).
D’altronde, i calcoli
forfetari e gli schematismi sono comuni nel diritto tributario, che è un
diritto amministrativo di massa, e sono ritenuti compatibili con il principio
di uguaglianza e non arbitrari se sono stabiliti sulla base di una situazione
mediana (sentenza 2C_745/2017 del 21.9.2017 consid. 2.4.3 e giurisprudenza
citata).
6.3
Proprio perché si tratta
di un forfait, giustificato da esigenze di praticabilità e di semplificazione
amministrativa, non vi è ragione di discostarsi dal criterio dei 220 giorni
lavorativi all’anno. A dipendenza delle circostanze del caso concreto, ci
saranno contribuenti leggermente svantaggiati o avvantaggiati. Basta infatti
che il numero dei giorni di vacanza previsti dal singolo contratto sia più o
meno elevato a comportare un aumento o una diminuzione dei giorni lavorativi.
La verifica in ogni singolo caso richiederebbe un dispendio amministrativo del
tutto sproporzionato.
6.4
È vero che, nelle
istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2014 e 2015 delle
persone fisiche, si legge che “di regola si calcolano 220 giorni lavorativi
all’anno” e che “un numero più elevato di giorni di lavoro deve essere comprovato”.
Tuttavia, non viene spiegato in quale modo possa essere apportata la prova in
questione.
Nel caso in esame, la ricorrente
ha prodotto una dichiarazione datata 31 luglio 2020 della __________, __________,
che attesta gli effettivi giorni lavorativi degli anni 2014 e 2015. Il
documento non indica il nome della persona che lo ha redatto e sottoscritto. Dal
registro di commercio risulta che RI 1 è membro e direttrice con firma
collettiva a due, mentre __________, padre della ricorrente, è presidente con
firma individuale. Oltre a ciò si rileva dalla documentazione allegata alle
dichiarazioni d’imposta 2014 e 2015 che la ricorrente deteneva 20'000 azioni al
portatore della società __________ di gestione finanziaria SA, __________ (dal
2010.
con sede a __________, ZG), la quale a sua volta in data 21 dicembre 2010
ha acquistato l’intero pacchetto azionario della __________, __________.
Il fatto che la
dichiarazione sia stata firmata molto probabilmente dal padre, che sia stata
prodotta a posteriori (nel 2020) e che il datore di lavoro sia una società tuttora
diretta dalla ricorrente, la quale è detenuta da una società della quale la
ricorrente è azionista, rende la stessa dichiarazione non sufficiente a
comprovare effettivamente i giorni di lavori dichiarati.
Occorre ricordare che, di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito
nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi
che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente
la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La ricorrente non ha
apportato alcuna prova ulteriore del numero di giorni lavorativi effettivi (p.
es. schede di timbratura).
In queste circostanze, la
deduzione delle spese professionali stabilita dall’autorità fiscale è pertanto
confermata.
7.
Di conseguenza, per
quanto concerne la determinazione del valore locativo dell’immobile al
mapp. __________ RFD di __________, le decisioni di tassazione 2014 e 2015
sono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una
nuova decisione. Per quanto riguarda la deduzione delle spese professionali, il
ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico della ricorrente in ragione della sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per quanto
concerne la determinazione del valore locativo, le decisioni su reclamo del 27
gennaio 2021 IC/IFD 2014 e 2015 sono annullate e gli atti sono ritornati
all’Ufficio circondariale di tassazione Biasca perché adotti una nuova
decisione.
1.2. Per
quanto attiene alla deduzione delle spese professionali, il ricorso è
respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo
(fr. 440.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: