Lexipedia

Decisione

80.2021.43

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, calcolo su 220 giorni lavorativi, dichiarazione del datore di lavoro che certifica 260 giorni lavorati

9 maggio 2022Italiano22 min

contribuente ha indicato un valore locativo della sua abitazione di fr. 11'635.–

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.43

80.2021.44

Lugano

9 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 febbraio 2021 contro le decisioni del 27 gennaio 2021 in materia di IC

e IFD 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. RI 1, __________,

ha presentato la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2014 facendo valere un

reddito imponibile complessivo di fr. 121’961.–. In particolare, la

contribuente ha indicato un valore locativo della sua abitazione di fr. 11'635.–

e ha fatto valere in deduzione dal reddito, a titolo di spese professionali,

costi di trasporto con il veicolo privato per 265 giorni di lavoro per la somma

di fr. 8'904.–.

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2015, la stessa ha fatto valere un reddito imponibile

complessivo di fr. 152'649.–. In particolare, ha indicato un valore

locativo della sua abitazione di fr. 11’635.- e fatto valere in deduzione

dal reddito, a titolo di spese professionali, costi di trasporto con il veicolo

privato per 258 giorni di lavoro per la somma di fr. 8'669.–.

In allegato alle sue

dichiarazioni fiscali, la contribuente ha prodotto una dichiarazione della __________,

che indica che la contribuente ha svolto 265 giornate di lavoro nell’anno 2014

e 258 giornate di lavoro nell’anno 2015.

B. Con due decisioni del

29 luglio 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione Biasca (di seguito UT) ha

notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD per i periodi fiscali 2014 e

2015.

Per quanto concerne il

2014, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 130'700.– per l’IC e in fr. 133'800.–

per IFD. Per il 2015, il reddito imponibile è stato definito in fr. 156'200.–

per IC e fr. 159'700.– per IFD.

Per entrambi i periodi

fiscali, il valore locativo dell’abitazione è stato stabilito in fr. 17'500.– e

le spese di trasporto con il veicolo privato in fr. 3’696.–.

Le motivazioni delle

decisioni di tassazione sono le seguenti:

Valore locativo della propria abitazione o dei propri

locali rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile (considerato

l’investimento 2013) e dei canoni locatizi normali della zona.

Deduzione rettificata in funzione dei giorni di

attività annui, sono considerati 220 giorni lavorativi annui. […]

C. Con reclamo del 10

agosto 2020, RI 1 ha contestato le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015.

In merito al valore locativo, ha sostenuto di aver dichiarato quello indicatole

dall’Ufficio cantonale di stima. Per quanto concerne le spese professionali, ha

fatto riferimento alle Istruzioni, secondo cui . 220 giorni vengono

calcolati “di regola”, e […] un numero di giorni maggiori può essere accettato»,

e ha chiesto di conseguenza di riprendere gli importi da lei indicati.

Con scritto del 16

dicembre 2020, relativo all’anno fiscale 2014, l’UT ha attribuito alla

reclamante un termine fino al 5 gennaio 2021 per produrre la “descrizione della

composizione dell’immobile di [sua] proprietà, con allegato i piani”, la polizza

assicurativa dello stabile, copia del contratto di finanziamento dell’immobile

e la documentazione fotografica della struttura esterna dell’immobile.

In data 29 dicembre 2020,

la contribuente ha risposto alla richiesta di documentazione dichiarando quanto

segue:

[…] ho consultato il mio

consulente fiscale. Egli mi ha confermato che nella tassazione privata sia per

la sostanza che per l’imposta immobiliare viene utilizzato il valore di stima,

a meno che l’immobile sia stato oggetto di lavori di ristrutturazione (che non

è il mio caso). Per questa ragione, vi chiedo di fornirmi le basi legali per

giustificare la richiesta da parte vostra di documentazione aggiuntiva e di

spiegarmi come mai non procedete usando appunto il valore di stima emesso

dall’autorità cantonale. […]

D. Con due decisioni del

27 gennaio 2021, l’UT ha respinto il reclamo della contribuente.

In merito al valore

locativo della sua abitazione, dopo aver ricordato che, secondo la

giurisprudenza della Camera di diritto tributario “l’applicazione del 90%

del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di

stima è illegale”, ha spiegato che pertanto aveva “proceduto ad una

valutazione del valore di mercato della pigione per immobili dello stesso

genere nella medesima posizione”. Alla luce del prezzo pagato per

l’acquisto della casa il 20 novembre 2013 (un milione di franchi), il fisco ha

concluso “che non si tratta di un immobile di livello standard, ma piuttosto di

una villa”, con la conseguenza che si doveva intraprendere “una valutazione del

valore di mercato”. Non avendo la reclamante comprovato che il valore locativo

fosse inferiore rispetto a quello imposto, il reclamo è stato respinto.

Per quanto riguarda le

spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, l’autorità di tassazione

ha ritenuto che “l’attestazione fornita dalla contribuente non [potesse]

essere presa in considerazione in quanto la stessa è una persona vicina alla

società”.

E. Con ricorso 21

febbraio 2021, RI 1 impugna le decisioni su reclamo relative ai periodi fiscali

2014 e 2015.

In relazione al valore

locativo, sostiene di aver adottato i valori definiti dall’Ufficio cantonale di

stima, che secondo il suo consulente fiscale sarebbero vincolanti a meno che

l’immobile non sia stato ristrutturato. Contesta inoltre che la sua casa sia

una villa, trattandosi invece di una stalla ristrutturata.

In merito alle spese

professionali, ribadisce che, secondo le istruzioni per la compilazione della

dichiarazione, “un numero maggiore a 220 per i giorni lavorativi è accettato

se documentato” e contesta che le venga negato tale diritto solo perché

considerata “persona vicina alla società”.

F. Con osservazioni del

2 marzo 2021, l’UT ha proposto di respingere il reclamo.

Con lettera del 3 aprile

2021, la ricorrente ha chiesto di poter essere sentita.

Diritto

I. Procedura di ricorso

1. 1.1.

Con scritto del 3 aprile

2021, la ricorrente ha chiesto alla Camera di diritto tributario “di essere

sentita”.

Interpretando tale

richiesta come domanda di essere convocata di persona ad un’audizione, con

scritto del 19 gennaio 2022, la Camera di diritto tributario l’ha convocata a

Bellinzona per l’11 marzo 2022 alle ore 10.30, avvertendola che, in caso di

assenza ingiustificata il ricorso sarebbe stato evaso senza ulteriori

giustificazioni.

La mattina dell’11 marzo

2022 la ricorrente ha contattato la cancelleria della Camera di diritto

tributario, comunicando che non si sarebbe presentata “a causa di una forte indisposizione”

(e-mail 11.3.2022 ore 8.42).

Con lettera del 17 marzo

2022, la Camera di diritto tributario ha chiesto all’insorgente di produrre un

certificato medico, qualora avesse mantenuto la richiesta di convocazione.

Il 21 marzo 2022 la

contribuente ha risposto, affermando di essere “stata male” nella notte fra il

10 e l’11 marzo 2022, “accusando dei sintomi riconducibili al Covid” e

di aver poi “eseguito un tampone, risultato negativo”. Non essendosi

recata da un medico, non disporrebbe di un certificato medico. Ha chiesto

comunque di essere nuovamente convocata.

Con scritto del 1° aprile

2022, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a produrre un

certificato di test COVID effettuato il giorno dell’udienza. Il 5 aprile 2022 la

contribuente ha affermato di non aver conservato il risultato del test

effettuato, sostenendo che non le era stato detto subito che avrebbe dovuto

“dimostrare” il suo malessere.

1.2.

Come ricordato,

l’insorgente è stata convocata ad un’audizione solo perché l’aveva chiesto lei

stessa con la lettera inviata il 3 aprile 2022. La Camera di diritto tributario

non aveva alcuna particolare esigenza istruttoria che rendesse necessaria

un’udienza.

In considerazione del

fatto che la contribuente non ha prodotto alcun certificato medico e neppure un

certificato di test COVID, la sua assenza all’udienza deve essere ritenuta

ingiustificata. In queste circostanze, come peraltro era stato indicato nella

citazione del 19 gennaio 2022, la Camera procede all’evasione del ricorso senza

ulteriori citazioni.

La mancata audizione della

ricorrente non comporta in ogni caso una violazione del suo diritto di essere

sentita, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un

procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente

(cfr. tra tante DTF 122 I 464 consid. 4c). Per quanto attiene poi alla Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;

RS 0.101), l’art. 6 di quest’ultima convenzione, che garantisce i diritti

processuali, non trova applicazione nell’ambito dei procedimenti tributari

(cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti umani Ferrazzini c. Italia

del 12 luglio 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII-327; inoltre, DTF

132 I 140 consid. 2.1; DTF 121 II 257 consid. 4b).

Considerandi

II. Valore locativo

2.

2.1.

Secondo

gli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è

imponibile quale reddito della sostanza immobiliare il valore locativo di

immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito. L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa, infatti, che il valore locativo

viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e

dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

Il riferimento alle

condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il

valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa

tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il

canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; vedi anche DTF 124 I

152.

= ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF

52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41).

2.2

La legge

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo

(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.

7.

cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue

modalità di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In

relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere

rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun

altro limite se non quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2

Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.).

L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore

di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156; cfr. sentenza del TF n.

2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016, consid. 2), precisando poi che il 60% del

valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al

principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).

2.3

Per quanto qui di

interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto

della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è

stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il

suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima

ufficiale.

2.4

Per

quanto riguarda le modalità di determinazione del valore locativo, secondo

l’art. 1 del decreto esecutivo del’11 dicembre 2019 concernente l’imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020, esso corrisponde al

valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima

posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde

mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri

elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore

di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).

2.5

In una sentenza di

principio risalente al 9 maggio 2008 (cfr. sentenza della CDT n. 80.2007.173

del 9 maggio 2008), questa Camera ha esaminato nel dettaglio la nuova prassi,

già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare

della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua illegalità.

In primo luogo, il Canton

Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono

“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.

Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse

espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma

anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton

Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio

stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che

essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che

l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di

una decisione ma solo al dispositivo.

D’altra parte, anche

volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella misura in cui

accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il termine per

impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero le

condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una

procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione

dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere

probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova

dell’inesattezza del valore locativo indicato nella decisione in questione.

Quindi, si dovrebbe stabilire a chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei

ricorsi contro il valore locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel

Canton Berna, in cui l’autorità competente per l’accertamento della stima

ufficiale, da una parte, e per la tassazione dell’imposta sul reddito,

dall’altra, è sempre l’autorità di tassazione, in Ticino le competenti autorità

ed i successivi rimedi giuridici non si identificano: la stima ufficiale è di

pertinenza dell’Ufficio stima, mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è

attribuito agli uffici circondariali di tassazione, così come la decisione

sulla stima è impugnabile dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al

Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul

reddito è suscettibile di reclamo all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla

Camera di diritto tributario. Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un

reclamo o di un ricorso, dovrebbe essere disponibile una decisione motivata,

cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha

intrapreso l’accertamento del valore locativo, in modo da consentire al

contribuente di valutare se contestarlo o meno. Le decisioni dell’Ufficio stima

si limitano invece ad indicare il reddito (presunto o dichiarato), il tasso di

capitalizzazione ed il valore di reddito che ne deriva, senza aggiungere

ulteriori precisazioni.

A titolo abbondanziale,

questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che

il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel

quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%

del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche sentenze della CDT n.

80.2006.173

del 21 dicembre 2006 e n. 80.2007.18 del 9 marzo 2007).

2.6

L’AFC ha emanato delle

informazioni fiscali (edite dalla Conferenza svizzera delle imposte), nel marzo

del 2015, proprio in relazione all’imposizione del valore locativo. In merito

al calcolo del valore locativo, nel documento si indica (a pagina 9, punto 4.1,

“Le principe du loyer comparable”) che i valori locativi sono

generalmente calcolabili grazie al metodo comparativo: e meglio il paragone con

altri appartamenti simili, ceduti in locazione. Il valore dell’utilizzo proprio

corrisponderà di principio alla pigione che un terzo dovrebbe pagare nelle

medesime circostanze per un immobile della stessa natura e che presenti le

medesime caratteristiche (stessa situazione, medesima vetustà dell’immobile e

numero di locali, nonché disposizione e superficie).

Difficilmente è possibile

trovare, nel vicinato, immobili locati della stessa natura e della stessa

grandezza. Unicamente per gli immobili strutturati in proprietà per piani è

possibile riferirsi a valori che sono direttamente paragonabili, come anche per

gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario nel suo immobile locativo.

Tuttavia, sempre dalle Informazioni fiscali sul valore locativo, emerge che,

nei casi di abitazioni familiari non è possibile stabilire dei valori

direttamente comparabili. Per questa tipologia di alloggi, i valori devono

essere determinati secondo criteri di calcolo oggettivi. In tal senso si

distinguono – di principio – due metodi per il calcolo dei valori locativi, il

metodo lordo e quello netto. Il metodo lordo prevale in Svizzera.

Già nelle “Direttive per

determinare il valore locativo delle case di abitazione occupate dal

proprietario del 25.3.1969” (in ASA vol. 38, p. 121 ss.), l’AFC ha sviluppato

più sistemi di calcolo relativi alla stima del valore locativo secondo il

metodo lordo. I metodi in questione vengono brevemente illustrati ai punti 4.3.

delle Informazioni fiscali sul valore locativo (v. in particolare p. 10 e 11):

e meglio il metodo comparativo, il metodo della determinazione del valore

locativo sulla base di stime cantonali degli immobili, il metodo della

procedura di stima individuale (ogni immobile viene valutato in maniera

separata in funzione di determinati criteri ad esso relativi) e i casi speciali

(ad. es. tipo ville lussuose, ville d’artista occupate dai loro proprietari).

3.

3.1.

Tornando alla fattispecie

in esame, la ricorrente definisce ingiustificato l’aumento del valore locativo

in relazione all’immobile al mapp. __________ RFD di __________,

affermando che ci si deve riferire al valore di stima dell’immobile per il

calcolo del valore locativo.

Mentre nella decisione di

tassazione del 29 luglio 2020 ha fatto riferimento al “del valore

dell’immobile (considerato l’investimento 2013) e dei canoni locatizi normali

della zona”, nella decisione su reclamo impugnata l’autorità di tassazione

ha precisato di aver valutato il “valore di mercato della pigione di

immobili dello stesso genere nella medesima posizione”.

3.2

Dagli atti non risulta che

l’UT abbia sottoposto alla ricorrente le basi di calcolo impiegate per la

determinazione del valore locativo, se lo stesso fosse stato stabilito mediante

il metodo comparativo.

In queste circostanze,

l’insorgente non è pertanto stata messa nelle condizioni di poter prendere

posizione in merito al calcolo in questione. D’altra parte, neppure la Camera

di diritto tributario è in grado di verificare la pertinenza dei termini di

paragone serviti per la determinazione del valore locativo.

La decisione impugnata

deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’UT, affinché

sottoponga alla ricorrente i dati sui quali ha basato le proprie conclusioni e

i propri calcoli per determinare il valore locativo e le consenta di poter prendere

posizione, in base al diritto garantito dall’art. 29 Cost. e dagli art. 114

cpv. 2 LIFD e 187 cpv. 2 LT.

Qualora i dati comparativi

raccolti non dovessero consentire di ottenere un valore affidabile, l’autorità

fiscale dovrà valutare l’eventualità di procedere ad una perizia per stabilire

il valore locativo del mapp. __________ RFD di __________.

III. Spese professionali

4.

La ricorrente

lamenta inoltre il fatto che la deduzione delle spese di trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro sia stata calcolata sulla base di 220 giorni

lavorativi, anziché 265 giorni per l’anno fiscale 2014 e 258 giorni per l’anno

fiscale 2015.

5.

5.1.

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD (nella versione in vigore fino al 31.12.2015) sono

deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari

necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).

Sia per le spese di

trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni

complessive.

Le stesse sono stabilite

dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2014 è del 23 dicembre 2013, quello valido per il

periodo fiscale 2015 è del 10 dicembre 2014), segnatamente dagli articoli 3 e

seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di

doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono

previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9; cfr. testo in vigore sino al 31.12.2015)

e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

5.2

Secondo l’art. 3 cpv. 1 DE

2014.

e 2015, sono considerate spese

di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la

spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta con targa di

controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo

pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65

cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 3

cpv. 2 DE 2014 e 2015).

Anche per l’IFD è

deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di

domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

del 10 febbraio 1993, nella versione in vigore sino al 31.12.2015). Lo stesso

vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10

febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o

non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso

possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,

che viene periodicamente aggiornata (art. 5 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio

1993).

6.

6.1.

Nel caso in esame, non è

in discussione il riconoscimento delle deduzioni per l’uso del veicolo privato

in quanto tale. È unicamente litigiosa la questione se sia giustificato il

calcolo della deduzione fondato sul presupposto che i giorni lavorativi siano

220.

6.2

Ora,

come risulta anche da sentenze del Tribunale federale, la tassazione dei dipendenti

(all’infuori della categoria degli insegnanti) si fonda sul presupposto che

l’attività lucrativa si svolga in 220 giorni lavorativi in media annua (cfr. p.

es. sentenza 2C_21/2013 del 5.7.2013 consid. 6.3.).

D’altronde, i calcoli

forfetari e gli schematismi sono comuni nel diritto tributario, che è un

diritto amministrativo di massa, e sono ritenuti compatibili con il principio

di uguaglianza e non arbitrari se sono stabiliti sulla base di una situazione

mediana (sentenza 2C_745/2017 del 21.9.2017 consid. 2.4.3 e giurisprudenza

citata).

6.3

Proprio perché si tratta

di un forfait, giustificato da esigenze di praticabilità e di semplificazione

amministrativa, non vi è ragione di discostarsi dal criterio dei 220 giorni

lavorativi all’anno. A dipendenza delle circostanze del caso concreto, ci

saranno contribuenti leggermente svantaggiati o avvantaggiati. Basta infatti

che il numero dei giorni di vacanza previsti dal singolo contratto sia più o

meno elevato a comportare un aumento o una diminuzione dei giorni lavorativi.

La verifica in ogni singolo caso richiederebbe un dispendio amministrativo del

tutto sproporzionato.

6.4

È vero che, nelle

istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2014 e 2015 delle

persone fisiche, si legge che “di regola si calcolano 220 giorni lavorativi

all’anno” e che “un numero più elevato di giorni di lavoro deve essere comprovato”.

Tuttavia, non viene spiegato in quale modo possa essere apportata la prova in

questione.

Nel caso in esame, la ricorrente

ha prodotto una dichiarazione datata 31 luglio 2020 della __________, __________,

che attesta gli effettivi giorni lavorativi degli anni 2014 e 2015. Il

documento non indica il nome della persona che lo ha redatto e sottoscritto. Dal

registro di commercio risulta che RI 1 è membro e direttrice con firma

collettiva a due, mentre __________, padre della ricorrente, è presidente con

firma individuale. Oltre a ciò si rileva dalla documentazione allegata alle

dichiarazioni d’imposta 2014 e 2015 che la ricorrente deteneva 20'000 azioni al

portatore della società __________ di gestione finanziaria SA, __________ (dal

2010.

con sede a __________, ZG), la quale a sua volta in data 21 dicembre 2010

ha acquistato l’intero pacchetto azionario della __________, __________.

Il fatto che la

dichiarazione sia stata firmata molto probabilmente dal padre, che sia stata

prodotta a posteriori (nel 2020) e che il datore di lavoro sia una società tuttora

diretta dalla ricorrente, la quale è detenuta da una società della quale la

ricorrente è azionista, rende la stessa dichiarazione non sufficiente a

comprovare effettivamente i giorni di lavori dichiarati.

Occorre ricordare che, di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito

nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente

la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La ricorrente non ha

apportato alcuna prova ulteriore del numero di giorni lavorativi effettivi (p.

es. schede di timbratura).

In queste circostanze, la

deduzione delle spese professionali stabilita dall’autorità fiscale è pertanto

confermata.

7.

Di conseguenza, per

quanto concerne la determinazione del valore locativo dell’immobile al

mapp. __________ RFD di __________, le decisioni di tassazione 2014 e 2015

sono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una

nuova decisione. Per quanto riguarda la deduzione delle spese professionali, il

ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico della ricorrente in ragione della sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per quanto

concerne la determinazione del valore locativo, le decisioni su reclamo del 27

gennaio 2021 IC/IFD 2014 e 2015 sono annullate e gli atti sono ritornati

all’Ufficio circondariale di tassazione Biasca perché adotti una nuova

decisione.

1.2. Per

quanto attiene alla deduzione delle spese professionali, il ricorso è

respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un mezzo

(fr. 440.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: