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Decisione

80.2021.45

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: commercio professionale di partecipazioni, distinzione rispetto al commercio di titoli, preponderanza dei criteri del finanziamento di terzi e del rischio d’impresa, annullamento della decisione

19 gennaio 2024Italiano50 min

delle attività dipendenti: il marito presso la __________, succursale di __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.45

80.2021.46

Lugano

19 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, cancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 febbraio 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC

e IFD 2014.

Fatti

Fatti

A. I coniugi __________

e __________ __________, genitori di tre figli, svolgevano entrambi, nel 2014

delle attività dipendenti: il marito presso la __________, succursale di __________,

la moglie, avvocato, presso lo Studio legale dell’avv. __________.

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2014 sottoscritta il 27.12.2015 i contribuenti indicavano un

reddito imponibile complessivo di fr. 60'833.- ed una sostanza imponibile di

fr. 1'758'624.-. Dichiaravano inoltre, nelle partecipazioni qualificate nella

sostanza privata, il 50% della __________, al valore fiscale di fr. 1'464'049.-.

B. Con richiesta di

documenti del 12.3.2019 trasmessa dall’Ufficio di tassazione di Lugano ai

rappresentanti dei contribuenti, lo Studio Legale Tributario __________ veniva

richiesta la presentazione, entro il 5.4.2019 della documentazione seguente:

·

Copia del contratto di lavoro

stipulato con __________ ed informazioni dettagliate circa le sue mansioni e le

variazioni della remunerazione riscontrate nel corso degli anni;

·

Precisare quale partecipazione

detiene nel gruppo __________ (dal titolo promemoria al controllo totale);

·

Copia del contratto preliminare

sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ (tra loro) prima della

formalizzazione dell’acquisto delle azioni con i venditori, con il quale sono

tra l’altro anche state definite le quote di partecipazione nell’acquisto tra __________

e le future modalità di rimborso dei prestiti correntisti;

·

copia dei contratti

sindacali/parasociali riguardanti la partecipazione __________;

·

copia dei contratti

sindacali/parasociali riguardanti la partecipazione __________;

·

copia contratto di mandato

conferito nel 2010 da __________ a __________ di cercare potenziali investitori

interessati a rilevare una parte delle azioni di __________;

·

copia fattura commissione di

intermediazione pagata a __________ in relazione all’intervenuta compravendita

di azioni/crediti;

·

spiegare come il contribuente sia

venuto a conoscenza della possibilità di acquistare una quota di azioni __________;

·

spiegare i motivi dell’acquisto

delle azioni di __________ da parte del contribuente (indirettamente tramite __________),

precisando anche perché lo stesso fu concluso congiuntamente al signor __________;

·

indicare quali sono stati i mezzi

finanziari utilizzati dal contribuente per l’acquisizione (indiretta) della partecipazione

__________;

·

produrre copia dei bilanci della __________

dalla costituzione al 2016;

·

precisare quali siano le

interessenze del contribuente nella @__________, __________.

C. Con scritto del

25/26.4.2019, lo __________ prendeva posizione in relazione alle richieste

dell’autorità fiscale, indicando che il contribuente era stato alle dipendenze

della __________ dal 2004 al 2016, quando l’attività era cessata. Escludeva

peraltro che avesse mai detenuto direttamente o indirettamente alcuna

partecipazione di tale società e che, nel periodo indicato, avesse svolto un’altra

attività lavorativa. Una copia del contratto di lavoro non era stata reperita,

ma ad ogni modo il salario sarebbe stato costituito da una base fissa e da una

componente variabile. Negava pure che avesse acquistato personalmente titoli

della __________, motivo per il quale non era stato parte di alcun patto

parasociale in relazione all’acquisto o alla detenzione dei titoli. Anche in

relazione alla __________ non sarebbe mai stato parte di alcun patto

parasociale. Sosteneva poi di non ricordare l’esistenza di un mandato conferito

dalla __________ alla __________ per la ricerca di potenziali investitori nella

__________ né che fossero state pagate commissioni in relazione alla

compravendita dei titoli e/o crediti della __________. Allegava a tal proposito

una lettera sottoscritta dal direttore generale della __________. Inoltre

specificava quanto segue: “(…) l’investimento effettuato da __________ in __________

è da ricondurre all’ambito delle relazioni personali storiche del contribuente;

un suo conoscente, il Sig. __________, titolare a quel tempo della metà del

pacchetto azionario di __________, si trovava confrontato con la necessità di

acquisire il restante pacchetto azionario, allora in mano a soggetti terzi, ma

la disponibilità di liquidità in quel momento non gli permetteva di far fronte

all’investimento, ragione per cui coinvolse il sig. __________ e il sig. __________.

Il primo, da sempre interessato al mondo della farmaceutica, accolse l’invito e

affrontò questa avventura, investendo risparmi famigliari (come si può notare e

come già indicato nell’accordo fiscale del 2/7 luglio 2015 non furono

utilizzati finanziamenti bancari o di terzi)”. Il contribuente, non sarebbe

più stato inoltre in possesso dei conti della __________ siccome non era più

azionista. Per quanto concerneva la società di __________, un suo amico avrebbe

avuto necessità di un momentaneo anticipo finanziario di € 22'500.-, elargito e

rimborsato nel 2015; a titolo di garanzia il contribuente avrebbe ottenuto un

controvalore in azioni pari ad € 1'000.-, prontamente restituite al momento del

rimborso del prestito.

D. Con decisione del

21.8.2019, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella

quale commisurava il reddito imponibile in fr. 83'000.- per l’IC e in fr.

95'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 344'000.-. In particolare,

rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto ai redditi l’importo

di fr. 19'752.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” e, per

quanto concerne la sostanza, un attivo aziendale costituito dalla

partecipazione nella __________ (che non veniva pertanto ritenuta sostanza

privata).

E. Con reclamo del 13.9.2019,

i contribuenti, rappresentati dallo Studio __________, impugnavano la decisione

di tassazione IC/IFD 2014, lamentando, tra le altre cose, l’aggiunta di altri

redditi da sostanza mobiliare e della sostanza aziendale relativa ai titoli della

__________.

A titolo preliminare argomentavano

che la __________, con sede a __________, al 31.12.2020 presentava un bilancio

gravemente deficitario. Fino al mese di giugno del 2011, il 50% del capitale

azionario era detenuto dalla __________, __________, il 25% dalla signora __________,

persona fisica residente all’estero, ed il rimanente 25% dal signor __________,

residente anch’egli all’estero.

A giugno 2011 la __________

era debitrice tra l’altro di fr. 725'000.- nei confronti di __________

(postergati) e di fr. 725'000.- nei confronti di __________. Nel frattempo i creditori

avevano manifestato la volontà di cedere la totalità delle proprie

partecipazioni e dei crediti postergati nei confronti della società. __________,

indirettamente titolare della metà del pacchetto azionario per il tramite della

__________ e conoscente di lunga data di __________, aveva ritenuto necessario

acquisire il restante pacchetto azionario ed i crediti in questione, per

garantire la sopravvivenza della __________. Alla luce del fatto che il

contribuente disponeva di fondi propri a disposizione (ricevuti tramite donazione

dai propri genitori), nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio

patrimonio e stimolato dalla proposta di __________, aveva deciso di costituire

il 17.5.2011, unitamente al signor __________, la __________ quale “(…)

veicolo per rilevare le partecipazioni in __________ ed i crediti di

quest’ultima della sig. ra __________ e del sig. __________”. __________ aveva

investito complessivi fr. 197'250.- della liquidità a propria disposizione

(meno del 22% della liquidità in essere al termine del periodo fiscale

precedente), senza necessità di ricorrere a fondi di terzi: fr. 50'000.- il

13.5.2011 al fine di sottoscrivere il 50% del capitale azionario della __________

e fr. 147'250.- il 20.5.2011 a titolo di prestito infruttifero alla __________.

Con contratto del 16.6.2011 era stata finalizzata la cessione delle

partecipazioni e dei crediti postergati. __________ aveva acquistato da __________

il 25% delle azioni (100 azioni) a fr. 100'000.- e da __________ il 15% delle

azioni (60 azioni) a fr. 60'000.-. La __________ aveva acquistato pertanto il

40% delle azioni __________ al prezzo di complessivi fr. 160'000.- (pari al

valore nominale di __________) nonché crediti nei confronti di __________ per

nominali fr. 870'000.- per complessivi fr. 401'000.-.

Al momento della

costituzione della __________, così come negli anni antecedenti e successivi, il

reclamante aveva sempre avuto un’attività lucrativa a titolo dipendente e mai

un’attività indipendente, con la conseguenza che non aveva mai avuto sostanza

commerciale. La partecipazione nella __________ era sempre stata considerata sostanza

privata sia dal contribuente sia dall’autorità fiscale (dichiarazioni d’imposta

2008 -2013 del contribuente).

In vista della possibile

cessione della propria partecipazione nella __________, nel corso del 2015, __________

aveva chiesto all’autorità fiscale, tramite un ruling, la conferma

dell’adempimento delle condizioni per escludere il commercio professionale di

titoli e pertanto l’appartenenza della partecipazione alla sostanza privata. Il

7.7.2015 l’autorità fiscale aveva confermato l’appartenenza della

partecipazione nella __________ alla sostanza privata di __________, “(…)

riservato il caso in cui tale partecipazione fosse stata ottenuta in modo

diretto o indiretto in virtù di attività consulenziale prestata alla __________

da parte della persona fisica”.

Ora, secondo i reclamanti,

i titoli della __________ non potevano appartenere alla sostanza commerciale.

Oltre a ciò, si

appellavano al ruling, ritenendo adempiute le condizioni per la tutela

dell’affidamento e del principio di buona fede.

A loro avviso, per essere

considerato commerciale un bene doveva essere dichiarato tale al momento del

suo acquisto (sostanza commerciale volontaria) oppure doveva servire

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente. Per

quanto riguardava la prima ipotesi, il contribuente era proprietario del 50%

delle azioni della __________ fin dalla sua costituzione e non vi era pertanto

spazio per una qualifica di sostanza commerciale volontaria. Neppure la seconda

ipotesi – e meglio il commercio professionale di titoli – poteva entrare in

linea di conto, siccome le condizioni per poterlo ammettere non erano date.

Era pure escluso che la

partecipazione nella __________ servisse ad un’altra attività indipendente del

contribuente, in quanto non ve n’era alcuna.

I reclamanti contestavano

infine l’aggiunta di redditi da sostanza mobiliare (per fr. 19'752.-).

F. a.

Ad inizio luglio

2020 si teneva un’audizione presso l’UT. A seguito della stessa, con scritto del

6.7.2020, l’autorità fiscale chiedeva nuovamente ai rappresentanti dei

contribuenti di voler trasmettere, entro il 31.7.2020, la seguente

documentazione:

· contratto di lavoro sottoscritto tra il contribuente e

la __________;

· Copia degli accordi intervenuti con __________ per la

fissazione dei compensi pagati, fino al 31.10.2016;

·

Copia del contratto preliminare

sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ (tra loro) prima della

formalizzazione dell’acquisto delle azioni con i venditori, con il quale tra

l’altro sono state definite le quote di partecipazione nell’acquisto tra __________

e le future modalità di rimborso dei prestiti correntisti.

Veniva inoltre richiesto

di spiegare quali funzioni rivestiva __________ all’interno della __________.

b.

Con scritto 24/27.7.2020 __________

ribadiva la propria disponibilità a rispondere alle domande dell’autorità

fiscale, ma in forma scritta.

c.

Con scritto 30.7/3.8.2020,

il __________, tramite l’avv. __________, prendeva posizione in relazione allo

scritto dell’UT, trasmettendo il contratto di lavoro del 24.7.2003 con la ____________________

con i certificati di salario (2003-2016), nonché copia dello scritto del

18.3.2016 trasmesso dalla __________ al contribuente, con il quale era stato

posto termine al rapporto di lavoro.

Per quanto concerneva la

richiesta di fornire copia del “contratto preliminare sottoscritto tra gli

acquirenti delle azioni __________ SA”, nella misura in cui la richiesta

riguardava il contratto di investimento ed il patto parasociale, si asseriva

che __________ non era parte del contratto in questione, aggiungendo quanto

segue: “Dal tenore della richiesta di documenti ed informazioni, così come

da quanto affermato nel corso del citato incontro del 2 luglio 2020, è emerso

che il suo ufficio è già in possesso di copia del contratto in questione, la

quale risulterebbe tuttavia incompleta. Non essendo tale copia stata prodotta

dal contribuente, e non potendo pertanto questi sapere sulla base di quali atti

l’autorità fiscale emetterà la propria decisione su reclamo, a salvaguardia del

legittimo diritto di essere sentiti nella presente sede si chiede l’accesso

agli atti. (…)”.

d.

Con scritto del 12.8.2020,

trasmesso per posta APlus al rappresentante dei contribuenti, l’UT asseriva che

la produzione del contratto di investimento e del patto parasociale rientrava

negli obblighi di collaborazione del contribuente ed escludeva che tale dovere potesse

venir meno invocando la clausola di confidenzialità. __________ si sarebbe

sostituito, nel 2015, alla __________ “(…) facendo propria la trattativa

delle azioni della __________ promossa da __________”, motivo per il quale,

secondo l’autorità fiscale, __________ non poteva pretendere di essere

considerato estraneo alle pattuizioni che meno di 5 anni prima avevano portato

all’acquisizione delle azioni della __________ da lui stesso sottoscritte e per

la concretizzazione delle quali aveva appositamente costituito la __________

Al rappresentante del

contribuente veniva inoltre confermata la possibilità, prima dell’emissione

della decisione su reclamo, di consultare l’incarto fiscale.

e.

Con risposta del

1/2.9.2020, l’avv. __________ trasmetteva copia del “contratto di

investimento e patto parasociale”, ribadendo comunque il fatto che __________

non era parte del contratto in questione.

G. Con decisione del 21.1.2021/

3.2.2021, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, limitatamente

alla questione degli altri redditi della sostanza mobiliare ed alle spese di

trasporto con il veicolo privato, e riduceva il reddito imponibile a fr.

60'800.- per l’IC e a fr. 73'600.- per l’IFD. Ribadiva tuttavia che la

partecipazione nella __________ dovesse essere considerata sostanza aziendale,

al valore di fr. 50'000.-.

In primo luogo, RI 1 vantava

una pluriennale esperienza nella consulenza __________ (ossia operazioni aventi

per oggetto fusioni ed acquisizioni), con particolare riferimento al settore

farmaceutico. Dal 1.8.2003 al 31.10.2016 aveva svolto il ruolo di direttore

della succursale di __________ della società __________, radiata dal Registro

di commercio il 15.11.2017. Quest’ultima già dal 2004 annoverava tra i propri

clienti la __________ (società che si occupa della sintesi di principi attivi

farmaceutici). Nel novembre 2004, con un mandato durato sino al 2007, la __________

era stata incaricata dalla __________ della ricerca di soggetti interessati ad

investire nella società per reperire “(…) quelle risorse che le avrebbero

permesso di ampliare la sua attività all’estero. Anche __________ (…) all’epoca

in cui era azionista nella misura del 50% di __________, si avvalse dei servizi

di __________, la quale nel 2010 fu contattata per l’assegnazione di un mandato

volto alla ricerca di potenziali investitori interessati a rilevare una parte

delle azioni di __________, che alcuni azionisti esteri avevano intenzione di

cedere”. In questo contesto, __________, dopo aver esaminato la proposta di

assumere il mandato nelle sue vesti di dirigente / collaboratore al servizio di

__________, avrebbe il suo interesse ad investire egli stesso nella __________,

subentrando agli azionisti esteri in prima persona. Il mandato della __________

SA con __________ non sarebbe stato, di conseguenza, più formalizzato.

Per attuare

l’investimento, __________ avrebbe coinvolto anche __________, __________, che

sino al 31.12.2009 aveva lavorato per la succursale della __________ a __________

e che nel 2010 “(…) faceva già parte del quadro direttivo di __________, __________,

con uffici di direzione a __________”. Per tale ragione, il 18.5.2011, il

contribuente e __________ avevano costituto la __________, con lo scopo di

acquisire le quote della __________, dotandola di un capitale azionario di fr.

100'000.-. __________, per l’acquisto delle azioni di __________ aveva dovuto

ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr. 294'500.- (di cui fr.

147'500.- versati da __________) e ad un mutuo da parte di terzi. Il 20.5.2011,

la __________ e __________ avevano sottoscritto un contratto di investimento ed

un Patto parasociale preliminare con il quale avevano regolato (tra loro) tutti

i passi da intraprendere in vista dell’acquisto del 50% della __________ dei

relativi finanziamenti correntisti.

Il 16.6.2011, con un

accordo di cessione e di partecipazione e di credito concluso con gli

investitori esteri, la __________ aveva acquisito il 40% della __________ per

fr. 160'000 e finanziamenti soci di nominali fr. 870'000 al prezzo di

complessivi fr. 401'000 (investimento pari a fr. 561'000.-). La __________ aveva

acquistato la restante quota azionaria del 10% per fr. 40'000 e finanziamenti

soci di nominali fr. 580'000.- al prezzo di complessivi fr. 249'000.-. Per

poter finanziare l’operazione e non disponendo delle necessarie liquidità, la __________

aveva ottenuto un prestito di fr. 89'000.- dalla __________. Dopo poco meno di

quattro anni dall’acquisizione del 10% delle azioni della __________, la __________

aveva manifestato la volontà di acquistare anche il 40% della __________

detenuto dalla __________ (avvalendosi di una facoltà che si era riservata al

momento della sottoscrizione del contratto di investimento e patto parasociale

del 20.5.2011). Nelle trattative non era entrata la __________, ma i suoi due

azionisti, __________ e __________. Prima di perfezionare l’operazione di

vendita, lo __________ aveva presentato all’autorità di tassazione una

richiesta di ruling per conto di __________. L’autorità fiscale, sulla

base delle informazioni fornite, con scritto del 7.11.2015, aveva confermato

l’accordo in merito al fatto che “(…) nella prevista operazione di vendita

non siano ravvisabili le fattispecie fiscali della liquidazione parziale

diretta e trasposizione”. Aveva precisato nondimeno che restavano “(…)

impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in

particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un

piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di

attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica”.

Sulla base dei fatti in

questione, l’UT riteneva che la partecipazione nella __________ dovesse essere

considerata sostanza aziendale secondo gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2

LIFD. __________ aveva acquisito le informazioni relative alle possibilità di

investimento nella __________ in modo privilegiato ed esclusivo per motivi

professionali. Altri terzi non avrebbero potuto operare tali investimenti non

avendo né i contatti né le informazioni necessarie. Secondo l’autorità fiscale

si configurava, indirettamente, un investimento di carattere professionale nei

titoli __________, che erano stati venduti in tempi abbastanza brevi (4 anni). Il

contribuente era intervenuto nell’operazione di acquisizione delle azioni __________

in modo professionale, insieme al socio in affari __________.

Il fatto che il

contribuente avesse agito in maniera professionale sarebbe stato dato dal fatto

che aveva deciso di attuare in proprio un’opportunità di investimento di cui

era venuto a conoscenza svolgendo il proprio lavoro per conto della __________:

in questo contesto aveva evaso la richiesta di un cliente ed aveva agito

pertanto professionalmente. Il contribuente era venuto a conoscenza

dell’opportunità di investimento non tramite canali accessibili al pubblico, ma

“(…) sfruttando i contatti professionali ed informazioni riservate di __________.

Il contribuente, sfruttando anche le conoscenze professionali su __________ SA

a cui aveva avuto accesso anni prima, nell’ambito del suo ruolo di

collaboratore specializzato (esperto in ristrutturazioni aziendali, vendita di

imprese, operazioni MBO, investimenti nel private equity, preparazione di

imprese per la vendita futura, sostituzioni azionarie, operazioni di

finanziamento ed acquisizione, ecc.) di __________, ha potuto valutare il

potenziale insito nell’investimento in __________”.

In merito alle censure dei

reclamanti, circa il fatto che il contribuente non aveva esercitato alcuna

attività indipendente, l’autorità fiscale rilevava che gli art. 17 LT e 18 LIFD

permetterebbero di considerare un’attività che oltrepassa la semplice

amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.

Una persona fisica esercita un’attività indipendente quando prende parte ad

attività economiche, secondo un agire aziendale con impiego di prestazioni

professionali, che si contraddistinguono dalla mera amministrazione del

patrimonio privato, per il fatto che sono presenti attività indirizzate al

conseguimento di un lucro, che non sono riconducibili ad occasioni considerate

fortuite, poiché sfruttano conoscenze ed informazioni che altrimenti non

sarebbero accessibili (sentenza TF 2C_1007/2016 del 28.3.2017).

L’autorità fiscale citava

poi tutti gli indizi per ritenere che l’operazione di acquisto e di rivendita

della quota azionaria nella __________ per il tramite della __________ non

dovesse rientrare nel quadro della mera amministrazione del patrimonio privato:

l’esistenza di una stretta relazione tra l’attività indipendente (accessoria)

supposta e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente, che

gli aveva permesso di avere accesso e di finalizzare l’operazione facendo uso

di conoscenze specialistiche (cfr. lo scopo sociale della __________ Tra i

compiti assegnati professionalmente al contribuente, come emergeva dal

contratto di lavoro del 24.7.2003, oltre a quello di dirigere la succursale,

rientravano l’acquisizione di nuovi clienti, la consulenza __________ per

clienti, la gestione degli analisti e altri tipi di consulenza. Inoltre

l’attività di “venture capital” rientrava negli ambiti professionali del

contribuente, il quale “(…) ancora oggi combina le proprie abilità nella

consulenza __________ assumendo parallelamente opportunità di investimento in

proprio”.

L’agire del contribuente

nell’operazione di investimento in __________ non poteva essere considerato

frutto di un’occasione fortuita: era infatti venuto a conoscenza

dell’opportunità di investimento nell’esercizio delle proprie mansioni

professionali e grazie ai contatti del proprio datore di lavoro.

L’autorità fiscale

rilevava poi che __________ senza le donazioni del padre, residente a __________,

e dei genitori della moglie, non sarebbe stato in grado di erogare la sua quota

nel capitale azionario e prestito correntista di fr. 197'250.-. Oltre a ciò,

pure il veicolo __________, per concretizzare l’acquisizione della __________

aveva dovuto ricorrere a finanziamenti di terzi, che, in base alla stima

dell’UT ammontavano a fr. 255'500.- (decisione su reclamo pag. 6).

In merito alla questione

ed alla valenza del ruling sottoscritto con l’autorità fiscale, l’UT

sottolineava che la risposta rilasciata dall’autorità di tassazione il 7.7.2015

andava contestualizzata tenendo conto di tutta la corrispondenza intercorsa tra

le parti dal 27.4.2015 al 7.7.2015. Dalla documentazione emergeva comunque in

maniera evidente il fatto che i titoli della __________ sarebbero stati

qualificati aziendali se quelli della __________ fossero stati ottenuti in modo

diretto o indiretto in virtù dell’attività di consulenza prestata dal

contribuente. Ad ogni modo, il ruling sarebbe stato inficiato da

informazioni non conformi alla realtà dei fatti fornite dal contribuente, per

esempio quella secondo cui la __________ avrebbe proposto ai signori __________

ed __________ di rilevare il 95% della loro partecipazione nella __________.

Per quanto concerneva

infine la valutazione della partecipazione della __________ nel 2014, stabilita

dal fisco in fr. 50'000.-, la stessa sarebbe stata determinata in base all’art.

44 LT (valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito).

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dallo __________,

si aggrava contro la decisione dell’autorità fiscale in relazione alla

qualifica quale sostanza commerciale della partecipazione detenuta nella __________.

In via preliminare, sostiene

di avere un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione contestata.

Pur avendo ceduto con profitto la partecipazione nella __________ unicamente

nel periodo fiscale 2015, tuttavia la qualificazione al termine del periodo

fiscale 2014 sarebbe rilevante.

Nel merito, l’insorgente

ripropone la sua versione dei fatti, così come già esposti in sede di reclamo.

In particolare, ribadisce che la __________ nel 2011 sarebbe stata confrontata

con gravi difficoltà e che il signor __________, suo conoscente da tempo,

avendo la necessità di trovare degli investitori che subentrassero agli

azionisti __________ e __________, aveva provato a coinvolgerlo quale

investitore. Era in questo contesto che si era perfezionato l’acquisto di una

parte delle azioni della __________ da parte della __________ (costituita da __________

e __________). Nel 2015, disponendo delle necessarie risorse economiche, __________

aveva proposto a __________ ed __________ di rilevare la partecipazione nella __________.

L’offerta della __________ era stata valutata da __________ e __________

tenendo in considerazione anche il fatto di essere (indirettamente) azionisti

di minoranza della __________. In quest’operazione sarebbe stata

preliminarmente coinvolta anche l’autorità fiscale (sottoscrizione del ruling).

Esposti i fatti

all’origine dell’acquisto e della vendita della partecipazione, il ricorrente

si sofferma sulla propria attività professionale nel corso degli anni. Aveva

iniziato quale dipendente amministrativo presso __________ (__________), in

seguito era divenuto consulente in ambito di fusione ed acquisizioni (“__________”)

presso __________ (__________), poi a __________ presso la __________ (1999-2003)

ed in seguito a __________ per la __________ (dal 2004 al 2016). Quale

dipendente di quest’ultima era stato incaricato di prestare consulenza __________

ai clienti del datore di lavoro, ossia la “(…) valutazione delle società

target; la ricerca di potenziali acquirenti o società da acquisire per conto

dei clienti; mediazione nelle trattative”. In seno alla __________, non

aveva mai avuto diritto di rappresentanza e/o firma. Nell’ambito della propria

attività professionale, aveva prestato i propri servizi come consulente __________

nell’ambito di circa 35 transazioni di compravendita aziendale relative a

società attive nei settori alimentare, industriale, software/IT, packaging,

ambientale, gaming. Non era mai stato coinvolto in operazioni un cui una

società era stata rilevata dalla propria stessa dirigenza (“management

buy-out, MBO”). Il contribuente – diversamente da quanto preteso dall’UT –

non vantava per contro una pluriennale esperienza nel settore farmaceutico.

Nel 2004 la __________ aveva

ricevuto un mandato dalla __________ per trovare soggetti disposti ad investire

nelle filiali negli __________ ed in __________. Tale incarico non avrebbe

comportato alcun tipo di attività da parte della __________, siccome dopo breve

tempo la __________ (azionista della __________) aveva deciso di chiudere le

attività all’estero. La stessa __________ aveva incaricato la __________ di

cercare possibili compratori per la propria filiale italiana __________ (__________),

società estranea al campo farmaceutico. La __________ avrebbe portato a termine

l’incarico nel 2007 e __________ non sarebbe stato coinvolto nel progetto in

questione.

L’insorgente non si sarebbe

mai occupato di attività di ristrutturazione aziendale e neppure la __________.

__________ non avrebbe neppure svolto attività di “venture capital” e “private

equity”. La possibilità dell’acquisto della partecipazione nella __________

gli sarebbe stata segnalata dal signor __________, come attestato anche da uno

scritto di quest’ultimo (amministratore unico della __________) del 17.4.2019, nel

quale si indicava che la __________ non aveva ricevuto alcuna prestazione da

parte della __________ in relazione alla compravendita di azioni / crediti

della __________ e che nessuna commissione di intermediazione era stata

corrisposta né alla __________ né ad altri.

Il 5 ed il 16.2.2010 i

coniugi __________ avrebbero ricevuto dai rispettivi genitori donazioni per

complessivi fr. 1'222'341.-. Disponendo di fondi propri a disposizione, e

nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio patrimonio, __________

e __________ avrebbero costituito la __________. Nessuno dei due avrebbe

disposto di informazioni privilegiate relative alla __________ “(…) non

essendo questa mai stata oggetto di attività professionale del sig. __________”.

Il 20.5.2011 la __________

avrebbe sottoscritto con la __________ SA un patto parasociale “(…) al fine

di regolare i reciproci rapporti qualora __________ fosse effettivamente

subentrata alla sig.ra __________ ed al sig.__________ quale coazionista di __________”.

Secondo il contribuente, una simile regolamentazione dei rapporti tra i futuri

azionisti sarebbe stata “(…) tanto più opportuna nell’ottica di __________

in quanto questa sarebbe stata azionista di minoranza di __________”.

Nell’operazione di compravendita della partecipazione della __________ da parte

della __________, il ricorrente avrebbe funto, indirettamente, da “mero

investitore”: egli non avrebbe mai ricoperto alcuna carica né formale né di

fatto nella __________ e/o nella __________ né avrebbe mai preso parte ai

processi decisionali, strategici o organizzativi delle società. Non avrebbe

inoltre mai esercitato alcuna attività lucrativa indipendente, ma unicamente

dipendente, motivo per il quale non avrebbe potuto disporre di sostanza commerciale.

Il ricorrente lamenta che l’accertamento

dei fatti compiuto da parte dell’autorità fiscale sarebbe in larga parte

erroneo ed arbitrario e ritiene che la stessa abbia violato anche il principio

di allegazione, in assenza dei relativi mezzi di prova, e l’obbligo di

motivazione della decisione. Avrebbe infatti deciso che la partecipazione nella

__________ dovesse essere qualificata quale aziendale, ed unicamente in un

secondo momento (ossia dopo il reclamo del contribuente) ne avrebbe ricercato il

motivo, sconfinando in una “ricerca indiscriminata di prove”.

Per quanto concerne il

diritto applicabile, l’insorgente ribadisce il quadro normativo applicabile

nonché la giurisprudenza esistente nell’ambito della qualifica della sostanza

(privata o commerciale).

In particolare, dopo aver

passato in rassegna punto per punto le motivazioni dell’autorità fiscale a

sostegno della propria decisione, il ricorrente sostiene che nel caso di specie

non sarebbero dati gli estremi per la qualifica del contribuente come

commerciante professionale di titoli (e ciò alla luce della giurisprudenza del

Tribunale federale) e, ad ogni modo, troverebbero applicazione le “safe

haven rules” codificate nella prassi dell’autorità fiscale, le quali

escludono in ogni caso una gestione commerciale della sostanza, così come

inoltre confermato dal ruling del 2/7 luglio 2015 sul quale il

contribuente può fare lecitamente affidamento.

In merito al valore della

partecipazione nella __________, il ricorrente rileva che nella decisione su

reclamo l’autorità fiscale ha rilevato che il valore venale non corrisponde a

quanto dichiarato dal contribuente, ma a fr. 5'000'000.-. Su questo punto, ed

in applicazione di quanto previsto dalle Istruzioni emanate dalla Conferenza

svizzera delle imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati

(Circolare 28 del 28 agosto 2008) ed alla possibilità di derogare alle stesse

nel caso in cui vi è una migliore conoscenza del valore di mercato oppure le

circostanze del caso concreto lo impongono, il ricorrente concorda che il

valore dei titoli debba essere quantificato in fr. 5'000'000.-.

I. Con osservazioni del

21/22.6.2021, la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso

e di confermare la decisione impugnata.

L. Con replica del

2/5.7.2021, oltre a ribattere alla posizione della Divisione delle

contribuzioni, il contribuente, relativamente alla questione del finanziamento

con fondi di terzi, per finanziare l’acquisto della partecipazione nella __________

da parte della __________, ribadisce di aver usato risorse messe a disposizioni

dai genitori, mediante donazioni avvenute nel mese di febbraio del 2010. La

costituzione della __________ è avvenuta nel mese di maggio del 2011. I

ricorrenti avrebbero disposto, ad ogni modo, di liquidità per circa fr.

900'000.-.

M. Con duplica del

30/31.8.2021, la Divisione delle contribuzioni contesta recisamente che l’unico

elemento rilevante ai fini della qualifica fiscale della partecipazione di __________

nella __________ fosse l’importo dell’utile realizzato dal contribuente.

Diritto

1. Nella presente

fattispecie, litigiosa è la qualifica della partecipazione nella società __________

detenuta da __________ e venduta da quest’ultimo, con profitto, nel periodo

fiscale 2015 (ossia quello seguente al periodo fiscale sub judice).

Secondo l’autorità fiscale

il contribuente, nell’operazione di acquisizione della partecipazione nella __________,

tramite un veicolo societario costituito ad hoc, la __________, avrebbe

esercitato un’attività indipendente di tipo accessorio, sia sfruttando le

conoscenze professionali specifiche nel settore sia facendo capo a fondi terzi.

__________ avrebbe portato pertanto a termine un’operazione a scopo di

profitto, eccedendo in tal modo la mera amministrazione del proprio patrimonio

privato.

Di diversa opinione il

ricorrente, che sostiene di non aver esercitato alcuna attività indipendente a

titolo accessorio e, di conseguenza, di non disporre alcuna sostanza aziendale.

Ritiene inoltre che, in casu, non potrebbe entrare in linea di

considerazione neppure un’attività di commercio professionali di titoli,

ritenuto come non ne sarebbero adempiute le condizioni.

A titolo preliminare, sebbene

la vendita della partecipazione nella __________ sia avvenuta nel periodo

fiscale successivo a quello oggetto del presente ricorso, per economia di

procedura, ritiene che sussista, già nel periodo fiscale 2014, un interesse

degno di protezione a determinarsi sulla questione.

Di conseguenza, verrà,

preliminarmente valutata la questione della legittimazione ricorsuale ed in

seguito, esaminata la qualifica della partecipazione e le conseguenze, sul caso

in esame, del ruling sottoscritto tra il contribuente e la Divisione

delle contribuzioni.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso

2.

LT. Il capoverso 2 dell’art. 227 stabilisce che il ricorrente deve indicare,

nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i

mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati

esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è

assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria

dell’irricevibilità. Il capoverso 3 dell’art. 227 prevede che con il ricorso

possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della

procedura anteriore.

Di pressoché identico

tenore l’art. 140 cpv. 1, 2 e 3 LIFD.

2.2

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso

in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare irricevibile

il ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).

2.3

2.3.1

Un interesse degno di

protezione è manifesto nel caso in cui il contribuente si oppone ad una

decisione di tassazione con la quale sono stati accertati degli elementi

imponibili più elevati ri-spetto a quelli da lui dichiarati e viene richiesta

una riduzione degli elementi imponibili (sentenza TF 2A.664/2005 del 13.12.2005

consid. 5; sentenza TF 2C_769/2009 del 22.6.2010 consid. 2.1.).

Un interesse degno di

protezione è evidente se si chiede una riduzione degli elementi imponibili;

tuttavia può sussistere anche se viene chiesta una tassazione più elevata, ad

esempio se questo comporta minori imposte in un periodo fiscale successivo o se

il contribuente può così evitare successivi procedimenti di ricupero d’imposta

e di contravvenzione per sottrazione d’imposta (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2a ed.,

Zurigo 2018, § 24, n. 23, p. 361; sentenza TF 9C_611/2022 del 14.3.2023,

consid. 2.3.2.3.).

Un interesse degno di

protezione non sussiste, invece, se il gravame non ha quale scopo la modifica

degli elementi imponibili stabiliti nella decisione impugnata (ad esempio del

reddito oppure dell’utile o della sostanza imponibile), dell’aliquota d’imposta,

dell’importo dell’imposta dovuta oppure della durata (inizio o fine)

dell’assoggettamento nel periodo fiscale (sentenza TF 2C_253/2014

dell’11.12.2014 consid. 3.2; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

op. cit., § 20, n. 7, p. 301). Anche chiedere una mera modifica della

motivazione non è sufficiente, in quanto sono solo gli elementi imponibili

determinati ad acquistare forza di cosa giudicata e non anche la motivazione

(sentenza TF 2P.345/2005 dell'11.5.2006 consid. 2.2.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 23

ad art. 140 LIFD).

2.3.2

Nella presente

fattispecie, l’eventuale accoglimento del ricorso dei contribuenti

comporterebbe un aumento della sostanza imponibile, per effetto della

valutazione della partecipazione litigiosa in base al suo valore venale (articoli

41.

cpv. 2 e 45 LT) anziché a quello determinante ai fini dell’imposta sul

reddito (art. 44 cpv. 1 LT). Tuttavia, un interesse degno di protezione –

peraltro ritenuto dato dallo stesso contribuente – ad una decisione su ricorso

sussiste nella misura in cui la qualifica della partecipazione nella __________

quale sostanza privata o commerciale ha un impatto diretto sul periodo fiscale

2015, anno nel quale le quote azionarie in questione sono state vendute.

Motivo per il quale,

questa Camera può entrare nel merito del gravame.

3.

3.1.

Secondo

gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

Gli articoli 18 cpv. 2

LIFD e 17 cpv. 2 LT prevedono che facciano parte dei proventi da attività

indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,

realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.

Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o

stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione.

Le stesse disposizioni

stabiliscono che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali

che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa

indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al

capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una

società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza

commerciale al momento del loro acquisto.

Gli utili in capitale

conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da

imposta (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 prima frase LT). Alla luce del

principio di imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.)

e della teoria dell’accrescimento del patrimonio che lo concretizza,

l'esenzione fiscale delle plusvalenze private rappresenta un'eccezione

contraria al sistema. Nel sistema di un’imposta generale sul reddito, le

eccezioni devono essere trattate in modo restrittivo (sentenza TF 2C_317/2021

dell’8.4.2022, consid. 3.1.; DTF 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6

con ulteriori riferimenti).

3.2

In pratica, si considerano

utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata quelli

che sono stati conseguiti approfittando di un'occasione fortuita, in modo tale che

l'attività non sia complessivamente finalizzata al lucro e quindi non

costituisca un’attività lucrativa indipendente. Secondo la giurisprudenza, la

nozione di attività lucrativa indipendente secondo l’art. 18 cpv. 1 LIFD (e

quindi anche secondo l’art. 17 cpv. 1 LT) deve essere intesa in senso lato. I redditi

provenienti da un'attività che eccede la semplice gestione della sostanza

privata costituiscono reddito imponibile (DTF 125 II 113 consid. 5d e 5e;

sentenza 2C_18/2018 del 18.6.2018 consid. 3.1). Secondo gli articoli 18 cpv. 2

LIFD e 17 cpv. 2 LT vi rientrano anche gli utili in capitale conseguiti

mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della

sostanza commerciale (sentenza 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.1.).

3.3

L’attività

indipendente è caratterizzata dall’attività di una persona fisica che partecipa

alla vita economica a proprio rischio, utilizzando i fattori produttivi del

lavoro e del capitale, in un'organizzazione del lavoro da lei liberamente

scelta, su base permanente o temporanea, a tempo pieno o a tempo parziale, ma

in ogni caso con l'intenzione di realizzare un guadagno. Indizi secondari sono,

ad esempio, l'impiego di personale, l'entità degli investimenti, una clientela

diversificata e mutevole e l'esistenza di locali commerciali propri. L'esame

deve essere effettuato caso per caso sulla base di una valutazione completa

delle circostanze di fatto. I singoli aspetti non devono essere considerati in

modo isolato e possono anche variare di intensità (cfr. sentenze 2C_758/2020

del 29.7.2021 consid. 4.2; 2C_298/2019 del 18.8.2020 consid. E. 3.2; 2C_890/2018

del 18 .9.2019 consid. 5.1, 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.2.)

4.

4.1.

La nozione di attività

lucrativa indipendente va aldilà di quella di impresa, in quanto comprende

anche le libere professioni e qualsiasi altra attività indipendente secondo gli

articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (DTF 125 II 113, consid. 5b).

I beni che servono

all’attività lucrativa indipendente costituiscono generalmente dei beni

commerciali (articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). La sostanza commerciale

presuppone quindi, necessariamente, un'attività lucrativa indipendente (cfr.

sentenze 2C_1021/2019 del 30.10. 2020 consid. 5.1 e 5.2; 2C_1001/2018 del

30.1.2020

consid. 2.2). Non sussiste in ogni caso attività lucrativa

indipendente se viene gestita unicamente la sostanza privata.

4.2

In primo luogo, una

partecipazione può rientrare nella sostanza commerciale del contribuente se

esiste uno stretto legame economico tra la partecipazione e le altre attività

commerciali del contribuente. Ciò si verifica in particolare se la

partecipazione conferisce al detentore un'influenza rilevante o addirittura determinante

su un'impresa la cui attività corrisponde alla propria o la integra utilmente,

consentendogli di ampliare la sua attività originaria. Una stretta relazione

economica tra l’impresa del contribuente e la società di cui detiene le azioni

non è ancora sufficiente per ammettere che le azioni facciano parte della sua

sostanza commerciale. Il fattore decisivo è l'intenzione del contribuente di

utilizzare i suoi diritti di partecipazione per migliorare i risultati

commerciali della propria impresa (sentenza 2C_423/2019 del 25 novembre 2019

consid. 4.1 e giurisprudenza citata).

4.3

In secondo luogo, in

relazione alle transazioni effettuate da privati su beni immobili o titoli la

giurisprudenza ha provveduto a sviluppare i criteri per tracciare la linea di

demarcazione tra utili in capitale privati e commerciali. In particolare, la Suprema

Corte ha ritenuto che i seguenti elementi costituiscano indizi di un'attività

lucrativa indipendente che eccede la mera amministrazione della sostanza

privata: il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni, l'elevata

frequenza delle transazioni, la breve durate di possesso dei beni prima della

loro (ri)vendita, la stretta relazione tra la supposta attività indipendente

(accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente,

l'utilizzo di conoscenze specialistiche, l'impiego di ingenti fondi di terzi

per finanziare le operazioni, il reinvestimento degli utili realizzati o la

costituzione di una società di persone. Ciascuno di questi indizi può portare,

in combinazione con gli altri o anche - eccezionalmente - da solo se riveste

un’intensità particolare, al riconoscimento di un'attività lucrativa

indipendente. Inoltre, l'assenza di elementi tipici di tale attività in un caso

specifico può essere relativizzata da altre circostanze di particolare

intensità. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso,

così come si presentano al momento dell’alienazione.

Nel caso del commercio di

titoli, il modo di procedere sistematico e pianificato e l'utilizzo di

particolari conoscenze tecniche rivestono un’importanza minore; d’altro canto,

occorre dare maggior peso ai criteri del volume delle transazioni e dell'impiego

di ingenti fondi di terzi (sentenza 9C_667/2022 del 21 agosto 2023 consid. 6.3

e giurisprudenza citata, in particolare la sentenza 2C_868/2008 del 23 ottobre

2009.

consid. 2.7; cfr. anche la Circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012 sul

commercio professionale di titoli, che, in quanto direttiva amministrativa, non

è vincolante per il Tribunale federale, ma da cui non si discosta senza un

valido motivo).

4.4

4.4.1

Con un paio di sentenze

del 2011 e del 2012, il Tribunale federale ha delimitato il commercio quasi

professionale di partecipazioni dal commercio quasi professionale di titoli (von Ah, Besteuerung von Unternehmen und

Unternehmern / Gewerbsmässige Tätigkeit - Entwicklungen und Konsequenzen, in: Uttinger/Rentzsch/Luzi

[a cura di], Dogmatik und Praxis im Steuerrecht – Festschrift für Markus Reich,

p. 90; von Ah, Die Besteuerung

Selbständigerwerbender, 3a ed., Zurigo 2022, p. 24).

4.4.2

La sentenza n. 2C_385/2011

del 12 settembre 2011 (RF 66/2011 p. 950) riguardava un socio amministratore

che aveva acquisito le quote detenute dagli altri azionisti nell'ambito della

vendita dell’impresa e le aveva poi cedute integralmente a un'altra società.

Il Tribunale federale ha

inizialmente fatto riferimento alla nozione e alle caratteristiche dell’attività

lucrativa indipendente e, per quanto riguarda la distinzione dalla mera amministrazione

della sostanza, ha fatto riferimento alla sentenza del 23 ottobre 2009, secondo

la quale gli indizi dell’elevato volume delle transazioni e del rilevante utilizzo

di fondi di terzi sono particolarmente importanti per determinare se si tratti

di commercio professionale di titoli. Tuttavia, questi indizi erano stati

sviluppati per il quasi commerciante di titoli, mentre nel caso in esame era

necessario esaminare se si trattava di un “commerciante di partecipazioni” (sentenza

2C_385/2011 consid. 2.1).

Nella precedente

giurisprudenza sui quasi commercianti di titoli, il commercio di partecipazioni

da parte di una persona che svolge a titolo principale un’attività lucrativa

dipendente era considerata professionale solo in casi isolati e in circostanze

particolari. In tutti i casi di “commercio di partecipazioni”, in cui era stata

ammessa un’attività lucrativa indipendente accessoria, avevano avuto un certo

peso gli indizi della vicinanza dell’attività professionale e

dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Tuttavia, il fattore decisivo era

sempre stato il massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d’impresa)

che ne deriva oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e

pianificato (sentenza 2C_385/2011 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

Venendo al caso concreto,

la Suprema Corte ha ritenuto che vi fossero certamente singoli indizi che –

considerati isolatamente – potevano far pensare ad un’attività lucrativa

indipendente accessoria, ma che tuttavia i criteri essenziali per la decisione conducevano

nella direzione opposta. In particolare, mancava il notevole rischio d’impresa,

tipico dell’attività lucrativa indipendente, né l’operazione aveva richiesto

finanziamenti di terzi. Il ricorrente era riuscito a dimostrare che non era

preponderante l’intento di una massimizzazione del guadagno a breve termine, ma

piuttosto la preoccupazione di garantire la sopravvivenza a lungo termine

dell'azienda che aveva creato.

4.4.3

La

sentenza 2C_115/2012 del 25 settembre 2012 (RF 68/2013 p. 56 = RDAF 2013 II p.

485) concerne un contribuente, che aveva acquistato la metà delle azioni di una

holding, il cui capitale azionario era di fr. 12'000'000.-. Alla fine

del 2000, la holding deteneva la totalità del capitale azionario della __________,

il cui capitale azionario era di fr. 300'000.-, come anche della U. SA, il cui

capitale azionario era di fr. 100'000.-. Le due società figlie erano attive nel

settore dell’industria e dell’imballaggio. Alla fine del 2000, le società erano

in difficoltà, motivo per il quale erano state adottate delle misure di

ristrutturazione e di risanamento. La società holding era stata

assorbita tramite contratto di fusione dalla società figlia __________. La

banca T. aveva rinunciato a dei crediti e le autorità fiscali avevano accordato

dei condoni fiscali nei confronti della __________. Gli azionisti avevano

proceduto a degli apporti di fr. 250'000.- ciascuno, portando il capitale

azionario della __________a fr. 800'000.-. Il contribuente era, in seguito,

entrato a far parte del CdA della __________ ed era stato nominato, il 29

gennaio 2003, presidente del CdA. Nel 2005, il contribuente aveva venduto la

sua partecipazione (400 azioni di un valore nominale di fr. 400'000.-) nella __________

a __________ed aveva dimissionato dal CdA della __________. Il fisco cantonale

vallesano, che aveva imposto l’utile conseguito con la vendita della

partecipazione, è stato costretto ad adire l’Alta Corte, dato che la Commissione

di ricorso vallesana aveva ritenuto esente il guadagno in questione.

Il Tribunale federale

nella citata sentenza, dopo aver indicato che bisognava valutare la fattispecie

tenendo in considerazione la casistica dei commercianti di partecipazioni (“Beteiligungshändler”)

ha ricordato che, nel caso di persone che esercitano a titolo principale

un’attività dipendente, il commercio professionale di partecipazioni esercitato

a titolo accessorio è stato ritenuto in casi isolati e in circostanze

particolari. Dopo aver ribadito la gerarchia degli indizi da valutare (vicinanza

all’attività professionale e impiego di conoscenze specifiche, ma soprattutto

ricorso massiccio a fondi di terzi, e conseguente rischio d’impresa, oppure

modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato), ha valutato la

concreta fattispecie ritenendo che non vi fossero gli indizi per ritenere in

casu l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni. Il

ricorrente aveva in particolar modo proceduto all’acquisto della partecipazione

del 50% della holding come anche all’aumento del capitale della società __________

facendo capo alla sua sostanza privata, senza fare ricorso a fondi di terzi. Il

suo impegno finanziario nell’operazione comportava sicuramente un grande

margine d’incertezza, ma non sorpassava il rischio che ogni investitore si

assume nella pratica. Inoltre il contribuente non era attivo nel settore degli imballaggi,

sicché non si poteva pertanto parlare di “prossimità professionale” né di

“conoscenze specialistiche particolari”; disponeva per contro importanti

conoscenze nel mondo finanziario.

4.4.4

Nella sentenza 2C_317/2021

dell’8 aprile 2022 (StE 2022 B 23.1 n. 95 = RF 77/2022 p. 645) l’Alta Corte ha

invece ammesso l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni.

Nel 2008 il contribuente,

socio di uno studio legale di Zurigo, aveva acquistato il 33% del capitale

sociale di una società anonima, di cui era amministratore, per 7,92 milioni di

franchi svizzeri, finanziando il 40% del prezzo di acquisto con un prestito

bancario e il 60% con un prestito della venditrice. Nel periodo fiscale 2011 il

contribuente aveva realizzato una plusvalenza di 3,6 milioni di franchi

svizzeri dalla vendita della sua partecipazione in diverse tranche a varie

società offshore. Nel 2013, aveva riacquistato il 31,75% della stessa

società anonima dai precedenti acquirenti al prezzo di 12 milioni di franchi.

Il Tribunale federale ha qualificato

l’utile in capitale come reddito dell’attività lucrativa indipendente.

Ha dapprima ricordato che,

nel caso di contribuenti che esercitano a titolo principale un'attività

lucrativa dipendente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un

commercio di titoli e di partecipazioni a titolo di professione accessoria si

ammette solo in casi isolati e in circostanze particolari. Tuttavia, tale

attività lucrativa indipendente secondaria può essere riconosciuta anche nel

caso in cui sia stata venduta una sola partecipazione. Indizi come la vicinanza

alla professione o l’utilizzo di conoscenze specialistiche giocano un certo

ruolo, ma soprattutto sono determinanti l'eventuale finanziamento di terzi, il

rischio (d’impresa) assunto o il modo di procedere particolarmente sistematico

e pianificato. Per contro, l'ammontare dell’utile conseguito è solo di

secondaria importanza (sentenza 2C_317/2021 consid. 3.1.4 e giurisprudenza

citata).

Nel caso concreto, due circostanze

sono state considerate decisive. In primo luogo, il completo finanziamento con

fondi di terzi del prezzo di acquisto tramite prestiti bancari e del venditore

stesso, che è del tutto atipico per la gestione patrimoniale privata. In

secondo luogo, il modo di procedere sistematico e pianificato del contribuente,

ovvero la vendita della partecipazione in più tranches, il

reinvestimento del ricavato e il riacquisto nel 2013.

Sebbene si trattasse di

un’unica transazione, quest’ultima era tuttavia caratterizzata da un volume

straordinariamente elevato (oltre 10 milioni di franchi svizzeri) e da un

finanziamento interamente con mezzi di terzi (40% di mutuo bancario, 60% di

prestito del venditore). Inoltre, era rilevante il rapporto tra il volume della

transazione e il patrimonio totale del ricorrente. La sua sostanza netta

imponibile nel periodo fiscale in questione ammontava a meno di 4 milioni di

franchi svizzeri e consisteva principalmente in beni immobili. Il contribuente

aveva acquistato le azioni per poco meno di 8 milioni di franchi, le aveva

vendute in tranches per un totale di 12,1 milioni di franchi e le aveva

infine riacquistate per 12 milioni di franchi. Questa struttura delle varie

fasi della transazione - oltre al volume della transazione – era incompatibile

con una semplice gestione del proprio patrimonio e spiegava anche perché il ricorrente

avesse fatto ricorso a fondi di terzi nella misura del 100% per finanziare

l'acquisto.

Inoltre, il ricorrente

aveva operato in modo pianificato e sistematico per il conseguimento di utili. Ciò

risultava in primo luogo dal fatto che il ricorrente aveva venduto la sua

partecipazione nella società in tranches - in due transazioni con diversi

acquirenti - e aveva acquistato azioni di un'altra società, che aveva poi

ceduto in pagamento allo scopo di riacquistare le azioni della prima società.

L'ampia integrazione delle transazioni con le azioni in questione con le altre

attività commerciali del ricorrente e la particolare complessità dei rapporti

contrattuali andavano nella stessa direzione. In particolare, anche il modo in

cui l’insorgente aveva finanziato il prezzo di acquisto mostrava un approccio

mirato alla realizzazione di profitti, nonostante la durata del possesso di due

o tre anni.

5.

5.1.

Nella decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione ha fondato la propria motivazione sulla giurisprudenza

relativa al commercio a titolo professionale di immobili (sentenza 2C_1007/2016

del 28.3.2017). Ha in particolar modo ravvisato gli indizi della stretta correlazione

con l’attività professionale del contribuente, dello sfruttamento di conoscenze

apprese nello svolgimento della sua attività, del carattere pianificato

dell’operazione, dell’intento speculativo, dell’agire in società con il signor __________

e del ricorso a rilevanti capitali di terzi.

Nelle osservazioni al

ricorso, la motivazione si basa invece sulla giurisprudenza relativa al

carattere commerciale o meno di una partecipazione detenuta da un contribuente che

esercita un’attività lucrativa indipendente (in particolare la sentenza CDT n. 80.2014.96/97

del 22 aprile 2015). Nello svolgimento dell’argomentazione, l’Ufficio giuridico

si confronta tuttavia a sua volta con gli indizi del commercio professionale di

titoli e/o di immobili, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Si

sofferma in particolare sulla relazione fra l’attività professionale del

contribuente e la transazione da cui è scaturito l’utile in capitale e

sull’utilizzazione di competenze professionali da parte sua, oltre che sul

ricorso a capitali di terzi per finanziare l’operazione.

Come ricordato, tuttavia,

la giurisprudenza del Tribunale federale il quasi commercio professionale di

partecipazioni presenta delle caratteristiche peculiari, che lo distinguono dal

quasi commercio professionale di titoli, in particolar modo quando il

contribuente esercita un’attività lucrativa dipendente. In tal caso, infatti, assumono

un certo peso gli indizi della vicinanza dell’attività profes-sionale e

dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Fattori decisivi sono poi il

massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d’impresa) che ne deriva

oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato.

5.2

5.2.1

Come visto, l’autorità fiscale

ha dato ampia rilevanza alla professione ed alle competenze specifiche del

contribuente e ai legami fra le sue attività e la transazione in discussione. Ha

poi considerato con cura il modo di procedere sistematico, adottato dal

ricorrente, in particolar modo con la costituzione della __________ SA “quale

veicolo per rilevare una partecipazione in misura del 40% in __________ e parte

dei crediti nei confronti di quest’ultima vantati dalla signora __________ e

dal sig. __________”. Alla luce della misura dell’utile in capitale

conseguito, il volume della transazione è poi certamente rilevante, anche in

rapporto al patrimonio del contribuente.

Vista l’importanza

predominante attribuita dalla giurisprudenza alla questione del finanziamento

dell’operazione, sarebbe tuttavia stata necessaria una più completa verifica di

questo aspetto, da cui dipende anche la valutazione del rischio d’impresa

assunto.

5.2.2

A

quest’ultimo riguardo, l’autorità fiscale aveva correttamente proceduto, in un

primo tempo, a richiedere al contribuente quali fossero stati i mezzi da lui utilizzati

per l’acquisizione (indiretta) della partecipazione __________, per il tramite

della __________.

Quest’ultimo

aveva spiegato di aver fatto capo alla propria liquidità (mezzi propri), che

proveniva anche in parte da donazioni – regolarmente dichiarate – da parenti

(genitori).

Nella

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione argomenta che, per acquisire le

quote di __________ il ricorrente e __________ hanno costituito la __________

SA, dotandola di un capitale azionario di complessivi fr. 100'000.–, e che,

quest’ultima società, “per finanziare l’acquisto delle azioni di __________

SA dovette tuttavia ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr.

294'500.– (di cui fr. 14'500.– versati dal contribuente e ad un mutuo da parte

di terzi”. L’ammontare di questo mutuo di terzi non è tuttavia indicato.

Nel

ricorso, il contribuente contesta di aver fatto ricorso “a fondi di terzi

per il finanziamento di __________ SA, sia questo a titolo di capitale proprio

o di prestito correntista”, mentre definisce “irrilevante” il fatto

“che __________ SA sia eventualmente ricorsa a finanziamenti di terzi per

procedere all’acquisto dei crediti e delle azioni in __________ SA”.

Nelle

osservazioni al ricorso (pagina 6), l’autorità fiscale indica, su quest’aspetto,

quanto segue: “Ne risulta pertanto che necessariamente al fine di procedere

con l’operazione di acquisizione delle partecipazioni di __________, il

contribuente si è avvalso di capitali di terzi, capitali di cui non disponeva

personalmente. Ciò non bastasse, la __________ ha altresì dovuto ricorrere a

fondi terzi (CHF 255'500.-) al fine di procedere con l’acquisizione dei diritti

di partecipazione di __________, fatto in alcun modo contestato dal

contribuente (decisione su reclamo pag. 6)”.

In sede di replica (pagina

11), il contribuente, per il tramite dei suoi rappresentanti, afferma di non

comprendere “per quale motivo le donazioni ricevute dai ricorrenti dai

propri genitori dovrebbero qualificare come fondi di terzi; trattasi di

disponibilità di proprietà dei ricorrenti”.

5.2.3

Allo stadio attuale,

questa Camera non è in grado di determinarsi compiutamente sulla fattispecie, in

mancanza di una precisa definizione della questione del finanziamento

dell’operazione.

In particolare, dovrebbe

essere chiarito sia come sia stata finanziata la costituzione della __________

SA sia come quest’ultima si sia procurata i mezzi necessari per acquistare la

partecipazione in __________ SA. A dipendenza delle risultanze di tale

verifica, l’autorità di tassazione dovrà pronunciarsi anche sul rischio d’impresa

assunto dal ricorrente, così come esatto dalla giurisprudenza.

5.3

Spetta pertanto

all’autorità fiscale adottare una nuova decisione, tenendo in considerazione i

criteri della giurisprudenza e facendo il confronto con i casi già vagliati dal

TF, raffrontandoli alla concreta fattispecie. Da parte sua, il contribuente

dovrà collaborare, fornendo all’autorità fiscale tutti i documenti giustificativi

necessari per poter stabilire come sia stata finanziata (ed in particolare con

quali mezzi) l’operazione di acquisto della partecipazione in __________, da

lui detenuta indirettamente tramite la __________ nonché spiegare per quali

ragioni sia stata decisa la costituzione di un veicolo societario ad hoc

per procedere all’operazione di acquisto di parte di __________ e come sia

stata finanziata la sua costituzione.

6.

6.1.

Tra il contribuente e

l’autorità fiscale è stato concluso un ruling il 2/7 luglio 2015, al

quale fa appello il contribuente in virtù del principio dell’affidamento.

6.2

Il ruling è

l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle

conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad

un’operazione prevista (v. supra, consid. 2.2. con riferimenti) e il

fisco è vincolato al contenuto del ruling, in occasione della tassazione,

solo se la fattispecie anticipata corrisponde a quanto effettivamente

realizzato in seguito (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 28

aprile 2014, n. 2C_664/2013, in RF 69/2014 p. 557, consid. 4.2 con riferimenti,

anche sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2.). Uno dei

presupposti dell’effetto vincolante di un ruling è che la persona che lo

ha ottenuto abbia compiuto atti di disposizione, la cui revoca gli causerebbe

un pregiudizio (p. es. DTF 141 I 161 consid. 3.1 con riferimenti). Il nesso

causale tra l’informazione ricevuta e la disposizione compiuta è pertanto escluso

se la fattispecie cui l’informazione si riferisce si è già realizzata (cfr. p.

es. Massetti/Pedroli, Il ruling

nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione

alla luce dell’esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 597 e dottrina citata;

inoltre Schreiber/Jaun/Kobierski,

Steuerruling - Eine systematische Auslegeordnung unter Berücksichtigung der

Praxis, in ASA 80 p. 312).

In ambito d’imposte

dirette, i rulings non costituiscono delle decisioni; non sono

impugnabili e non aprono le vie di ricorso ordinario. Possono tuttavia avere

delle conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della

tutela dell’affidamento (sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2).

In materia di imposte

dirette (non solo le imposte cantonali, ma anche l’imposta federale diretta),

il ruling deve emanare dall’autorità fiscale competente, che è quella

cantonale (sentenza TF 2C_529/2014 del 24.8.2015; cfr. anche Yersin/ Aubry Girardin, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire

romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 92 ad RP, p. 51).

6.3

Dalla lettura del ruling

sottoscritto il 2/7.7.2015 emerge quanto segue. In particolare, dopo aver

rammentato che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LIFD, rispettivamente dell’art. 15

cpv. 3 LT, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata

sono esenti da imposta, vi si legge che tale principio trova quattro eccezioni.

Le stesse sono state passate in rassegna nel ruling, escludendole poiché

non dati i presupposti: la liquidazione parziale diretta, la liquidazione

parziale indiretta (art. 20a cpv. 1 LIFD e art. 19a cpv. 1 LT),

la trasposizione (art. 20a cpv. 2 LIFD e art. 19a cpv. 2 LT) e

infine il commercio professionale di titoli.

La proposta di ruling

è stata accettata – così come formulata – da parte della Divisione delle

contribuzioni, con la seguente riserva (cfr. scritto del 7.7.2015):

Egregi signori,

in relazione alla vostra lettera

del 2 luglio scorso riguardante i contribuenti __________ confermiamo il nostro

accordo relativo ai punti menzionati nel vostro scritto ritenuto che restano

impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in

particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un

piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di

attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica.

6.4

Ora, a prescindere dal

fatto che l’autorità fiscale si è riservata espressamente la facoltà di riesaminare

la fattispecie, valutando la qualifica della partecipazione nella __________ quale

bene commerciale, è perlomeno dubbio che si possa ritenere che nel ruling

sia stata considerata la questione dell’eventuale imponibilità dell’utile

conseguito dal ricorrente a titolo di “commercio di partecipazioni”. Non

solo infatti il ruling menziona espressamente il “commercio

professionale di titoli”, ma procede anche alla valutazione della

fattispecie alla luce della circolare dell’AFC n. 36 del 27 luglio 2012, che “fornisce

un aiuto per distinguere un’attività lucrativa indipendente (quasi commercio di

titoli) dalla gestione patrimoniale privata, sulla base della giurisprudenza

del Tribunale federale fino al 31 dicembre 2011” e che “riguarda

esclusivamente la gestione di un portafoglio titoli” (cfr. Circolare n. 36,

n. 1, p. 2). La circolare precisa poi che “per la valutazione del «commercio

di partecipazioni a titolo accessorio» il Tribunale federale ha stabilito che

gli indizi generali rimangono interamente applicabili (2C_385/2011, E. 2.2)”

(Circolare n. 36, n. 4.3.1, p. 5).

La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Con la nuova decisione,

l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente anche su tale aspetto,

esponendo i motivi per cui ritiene che il ruling non si opponga

all’imposizione dell’utile in capitale litigioso. In questa occasione,

l’Ufficio di tassazione potrà anche meglio esporre la portata delle “informazioni

non conformi alla realtà dei fatti”, che il contribuente avrebbe fornito e

che inficerebbero il ruling (cfr. decisione impugnata, p. 7).

7.

La decisione su

reclamo del 21.1/3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità

fiscale, affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La

decisione del 21.1./3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità

fiscale affinché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: