80.2021.45
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: commercio professionale di partecipazioni, distinzione rispetto al commercio di titoli, preponderanza dei criteri del finanziamento di terzi e del rischio d’impresa, annullamento della decisione
19 gennaio 2024Italiano50 min
delle attività dipendenti: il marito presso la __________, succursale di __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.45
80.2021.46
Lugano
19 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, cancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 febbraio 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
Fatti
A. I coniugi __________
e __________ __________, genitori di tre figli, svolgevano entrambi, nel 2014
delle attività dipendenti: il marito presso la __________, succursale di __________,
la moglie, avvocato, presso lo Studio legale dell’avv. __________.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2014 sottoscritta il 27.12.2015 i contribuenti indicavano un
reddito imponibile complessivo di fr. 60'833.- ed una sostanza imponibile di
fr. 1'758'624.-. Dichiaravano inoltre, nelle partecipazioni qualificate nella
sostanza privata, il 50% della __________, al valore fiscale di fr. 1'464'049.-.
B. Con richiesta di
documenti del 12.3.2019 trasmessa dall’Ufficio di tassazione di Lugano ai
rappresentanti dei contribuenti, lo Studio Legale Tributario __________ veniva
richiesta la presentazione, entro il 5.4.2019 della documentazione seguente:
·
Copia del contratto di lavoro
stipulato con __________ ed informazioni dettagliate circa le sue mansioni e le
variazioni della remunerazione riscontrate nel corso degli anni;
·
Precisare quale partecipazione
detiene nel gruppo __________ (dal titolo promemoria al controllo totale);
·
Copia del contratto preliminare
sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ (tra loro) prima della
formalizzazione dell’acquisto delle azioni con i venditori, con il quale sono
tra l’altro anche state definite le quote di partecipazione nell’acquisto tra __________
e le future modalità di rimborso dei prestiti correntisti;
·
copia dei contratti
sindacali/parasociali riguardanti la partecipazione __________;
·
copia dei contratti
sindacali/parasociali riguardanti la partecipazione __________;
·
copia contratto di mandato
conferito nel 2010 da __________ a __________ di cercare potenziali investitori
interessati a rilevare una parte delle azioni di __________;
·
copia fattura commissione di
intermediazione pagata a __________ in relazione all’intervenuta compravendita
di azioni/crediti;
·
spiegare come il contribuente sia
venuto a conoscenza della possibilità di acquistare una quota di azioni __________;
·
spiegare i motivi dell’acquisto
delle azioni di __________ da parte del contribuente (indirettamente tramite __________),
precisando anche perché lo stesso fu concluso congiuntamente al signor __________;
·
indicare quali sono stati i mezzi
finanziari utilizzati dal contribuente per l’acquisizione (indiretta) della partecipazione
__________;
·
produrre copia dei bilanci della __________
dalla costituzione al 2016;
·
precisare quali siano le
interessenze del contribuente nella @__________, __________.
C. Con scritto del
25/26.4.2019, lo __________ prendeva posizione in relazione alle richieste
dell’autorità fiscale, indicando che il contribuente era stato alle dipendenze
della __________ dal 2004 al 2016, quando l’attività era cessata. Escludeva
peraltro che avesse mai detenuto direttamente o indirettamente alcuna
partecipazione di tale società e che, nel periodo indicato, avesse svolto un’altra
attività lavorativa. Una copia del contratto di lavoro non era stata reperita,
ma ad ogni modo il salario sarebbe stato costituito da una base fissa e da una
componente variabile. Negava pure che avesse acquistato personalmente titoli
della __________, motivo per il quale non era stato parte di alcun patto
parasociale in relazione all’acquisto o alla detenzione dei titoli. Anche in
relazione alla __________ non sarebbe mai stato parte di alcun patto
parasociale. Sosteneva poi di non ricordare l’esistenza di un mandato conferito
dalla __________ alla __________ per la ricerca di potenziali investitori nella
__________ né che fossero state pagate commissioni in relazione alla
compravendita dei titoli e/o crediti della __________. Allegava a tal proposito
una lettera sottoscritta dal direttore generale della __________. Inoltre
specificava quanto segue: “(…) l’investimento effettuato da __________ in __________
è da ricondurre all’ambito delle relazioni personali storiche del contribuente;
un suo conoscente, il Sig. __________, titolare a quel tempo della metà del
pacchetto azionario di __________, si trovava confrontato con la necessità di
acquisire il restante pacchetto azionario, allora in mano a soggetti terzi, ma
la disponibilità di liquidità in quel momento non gli permetteva di far fronte
all’investimento, ragione per cui coinvolse il sig. __________ e il sig. __________.
Il primo, da sempre interessato al mondo della farmaceutica, accolse l’invito e
affrontò questa avventura, investendo risparmi famigliari (come si può notare e
come già indicato nell’accordo fiscale del 2/7 luglio 2015 non furono
utilizzati finanziamenti bancari o di terzi)”. Il contribuente, non sarebbe
più stato inoltre in possesso dei conti della __________ siccome non era più
azionista. Per quanto concerneva la società di __________, un suo amico avrebbe
avuto necessità di un momentaneo anticipo finanziario di € 22'500.-, elargito e
rimborsato nel 2015; a titolo di garanzia il contribuente avrebbe ottenuto un
controvalore in azioni pari ad € 1'000.-, prontamente restituite al momento del
rimborso del prestito.
D. Con decisione del
21.8.2019, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella
quale commisurava il reddito imponibile in fr. 83'000.- per l’IC e in fr.
95'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 344'000.-. In particolare,
rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto ai redditi l’importo
di fr. 19'752.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” e, per
quanto concerne la sostanza, un attivo aziendale costituito dalla
partecipazione nella __________ (che non veniva pertanto ritenuta sostanza
privata).
E. Con reclamo del 13.9.2019,
i contribuenti, rappresentati dallo Studio __________, impugnavano la decisione
di tassazione IC/IFD 2014, lamentando, tra le altre cose, l’aggiunta di altri
redditi da sostanza mobiliare e della sostanza aziendale relativa ai titoli della
__________.
A titolo preliminare argomentavano
che la __________, con sede a __________, al 31.12.2020 presentava un bilancio
gravemente deficitario. Fino al mese di giugno del 2011, il 50% del capitale
azionario era detenuto dalla __________, __________, il 25% dalla signora __________,
persona fisica residente all’estero, ed il rimanente 25% dal signor __________,
residente anch’egli all’estero.
A giugno 2011 la __________
era debitrice tra l’altro di fr. 725'000.- nei confronti di __________
(postergati) e di fr. 725'000.- nei confronti di __________. Nel frattempo i creditori
avevano manifestato la volontà di cedere la totalità delle proprie
partecipazioni e dei crediti postergati nei confronti della società. __________,
indirettamente titolare della metà del pacchetto azionario per il tramite della
__________ e conoscente di lunga data di __________, aveva ritenuto necessario
acquisire il restante pacchetto azionario ed i crediti in questione, per
garantire la sopravvivenza della __________. Alla luce del fatto che il
contribuente disponeva di fondi propri a disposizione (ricevuti tramite donazione
dai propri genitori), nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio
patrimonio e stimolato dalla proposta di __________, aveva deciso di costituire
il 17.5.2011, unitamente al signor __________, la __________ quale “(…)
veicolo per rilevare le partecipazioni in __________ ed i crediti di
quest’ultima della sig. ra __________ e del sig. __________”. __________ aveva
investito complessivi fr. 197'250.- della liquidità a propria disposizione
(meno del 22% della liquidità in essere al termine del periodo fiscale
precedente), senza necessità di ricorrere a fondi di terzi: fr. 50'000.- il
13.5.2011 al fine di sottoscrivere il 50% del capitale azionario della __________
e fr. 147'250.- il 20.5.2011 a titolo di prestito infruttifero alla __________.
Con contratto del 16.6.2011 era stata finalizzata la cessione delle
partecipazioni e dei crediti postergati. __________ aveva acquistato da __________
il 25% delle azioni (100 azioni) a fr. 100'000.- e da __________ il 15% delle
azioni (60 azioni) a fr. 60'000.-. La __________ aveva acquistato pertanto il
40% delle azioni __________ al prezzo di complessivi fr. 160'000.- (pari al
valore nominale di __________) nonché crediti nei confronti di __________ per
nominali fr. 870'000.- per complessivi fr. 401'000.-.
Al momento della
costituzione della __________, così come negli anni antecedenti e successivi, il
reclamante aveva sempre avuto un’attività lucrativa a titolo dipendente e mai
un’attività indipendente, con la conseguenza che non aveva mai avuto sostanza
commerciale. La partecipazione nella __________ era sempre stata considerata sostanza
privata sia dal contribuente sia dall’autorità fiscale (dichiarazioni d’imposta
2008 -2013 del contribuente).
In vista della possibile
cessione della propria partecipazione nella __________, nel corso del 2015, __________
aveva chiesto all’autorità fiscale, tramite un ruling, la conferma
dell’adempimento delle condizioni per escludere il commercio professionale di
titoli e pertanto l’appartenenza della partecipazione alla sostanza privata. Il
7.7.2015 l’autorità fiscale aveva confermato l’appartenenza della
partecipazione nella __________ alla sostanza privata di __________, “(…)
riservato il caso in cui tale partecipazione fosse stata ottenuta in modo
diretto o indiretto in virtù di attività consulenziale prestata alla __________
da parte della persona fisica”.
Ora, secondo i reclamanti,
i titoli della __________ non potevano appartenere alla sostanza commerciale.
Oltre a ciò, si
appellavano al ruling, ritenendo adempiute le condizioni per la tutela
dell’affidamento e del principio di buona fede.
A loro avviso, per essere
considerato commerciale un bene doveva essere dichiarato tale al momento del
suo acquisto (sostanza commerciale volontaria) oppure doveva servire
integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente. Per
quanto riguardava la prima ipotesi, il contribuente era proprietario del 50%
delle azioni della __________ fin dalla sua costituzione e non vi era pertanto
spazio per una qualifica di sostanza commerciale volontaria. Neppure la seconda
ipotesi – e meglio il commercio professionale di titoli – poteva entrare in
linea di conto, siccome le condizioni per poterlo ammettere non erano date.
Era pure escluso che la
partecipazione nella __________ servisse ad un’altra attività indipendente del
contribuente, in quanto non ve n’era alcuna.
I reclamanti contestavano
infine l’aggiunta di redditi da sostanza mobiliare (per fr. 19'752.-).
F. a.
Ad inizio luglio
2020 si teneva un’audizione presso l’UT. A seguito della stessa, con scritto del
6.7.2020, l’autorità fiscale chiedeva nuovamente ai rappresentanti dei
contribuenti di voler trasmettere, entro il 31.7.2020, la seguente
documentazione:
· contratto di lavoro sottoscritto tra il contribuente e
la __________;
· Copia degli accordi intervenuti con __________ per la
fissazione dei compensi pagati, fino al 31.10.2016;
·
Copia del contratto preliminare
sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ (tra loro) prima della
formalizzazione dell’acquisto delle azioni con i venditori, con il quale tra
l’altro sono state definite le quote di partecipazione nell’acquisto tra __________
e le future modalità di rimborso dei prestiti correntisti.
Veniva inoltre richiesto
di spiegare quali funzioni rivestiva __________ all’interno della __________.
b.
Con scritto 24/27.7.2020 __________
ribadiva la propria disponibilità a rispondere alle domande dell’autorità
fiscale, ma in forma scritta.
c.
Con scritto 30.7/3.8.2020,
il __________, tramite l’avv. __________, prendeva posizione in relazione allo
scritto dell’UT, trasmettendo il contratto di lavoro del 24.7.2003 con la ____________________
con i certificati di salario (2003-2016), nonché copia dello scritto del
18.3.2016 trasmesso dalla __________ al contribuente, con il quale era stato
posto termine al rapporto di lavoro.
Per quanto concerneva la
richiesta di fornire copia del “contratto preliminare sottoscritto tra gli
acquirenti delle azioni __________ SA”, nella misura in cui la richiesta
riguardava il contratto di investimento ed il patto parasociale, si asseriva
che __________ non era parte del contratto in questione, aggiungendo quanto
segue: “Dal tenore della richiesta di documenti ed informazioni, così come
da quanto affermato nel corso del citato incontro del 2 luglio 2020, è emerso
che il suo ufficio è già in possesso di copia del contratto in questione, la
quale risulterebbe tuttavia incompleta. Non essendo tale copia stata prodotta
dal contribuente, e non potendo pertanto questi sapere sulla base di quali atti
l’autorità fiscale emetterà la propria decisione su reclamo, a salvaguardia del
legittimo diritto di essere sentiti nella presente sede si chiede l’accesso
agli atti. (…)”.
d.
Con scritto del 12.8.2020,
trasmesso per posta APlus al rappresentante dei contribuenti, l’UT asseriva che
la produzione del contratto di investimento e del patto parasociale rientrava
negli obblighi di collaborazione del contribuente ed escludeva che tale dovere potesse
venir meno invocando la clausola di confidenzialità. __________ si sarebbe
sostituito, nel 2015, alla __________ “(…) facendo propria la trattativa
delle azioni della __________ promossa da __________”, motivo per il quale,
secondo l’autorità fiscale, __________ non poteva pretendere di essere
considerato estraneo alle pattuizioni che meno di 5 anni prima avevano portato
all’acquisizione delle azioni della __________ da lui stesso sottoscritte e per
la concretizzazione delle quali aveva appositamente costituito la __________
Al rappresentante del
contribuente veniva inoltre confermata la possibilità, prima dell’emissione
della decisione su reclamo, di consultare l’incarto fiscale.
e.
Con risposta del
1/2.9.2020, l’avv. __________ trasmetteva copia del “contratto di
investimento e patto parasociale”, ribadendo comunque il fatto che __________
non era parte del contratto in questione.
G. Con decisione del 21.1.2021/
3.2.2021, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, limitatamente
alla questione degli altri redditi della sostanza mobiliare ed alle spese di
trasporto con il veicolo privato, e riduceva il reddito imponibile a fr.
60'800.- per l’IC e a fr. 73'600.- per l’IFD. Ribadiva tuttavia che la
partecipazione nella __________ dovesse essere considerata sostanza aziendale,
al valore di fr. 50'000.-.
In primo luogo, RI 1 vantava
una pluriennale esperienza nella consulenza __________ (ossia operazioni aventi
per oggetto fusioni ed acquisizioni), con particolare riferimento al settore
farmaceutico. Dal 1.8.2003 al 31.10.2016 aveva svolto il ruolo di direttore
della succursale di __________ della società __________, radiata dal Registro
di commercio il 15.11.2017. Quest’ultima già dal 2004 annoverava tra i propri
clienti la __________ (società che si occupa della sintesi di principi attivi
farmaceutici). Nel novembre 2004, con un mandato durato sino al 2007, la __________
era stata incaricata dalla __________ della ricerca di soggetti interessati ad
investire nella società per reperire “(…) quelle risorse che le avrebbero
permesso di ampliare la sua attività all’estero. Anche __________ (…) all’epoca
in cui era azionista nella misura del 50% di __________, si avvalse dei servizi
di __________, la quale nel 2010 fu contattata per l’assegnazione di un mandato
volto alla ricerca di potenziali investitori interessati a rilevare una parte
delle azioni di __________, che alcuni azionisti esteri avevano intenzione di
cedere”. In questo contesto, __________, dopo aver esaminato la proposta di
assumere il mandato nelle sue vesti di dirigente / collaboratore al servizio di
__________, avrebbe il suo interesse ad investire egli stesso nella __________,
subentrando agli azionisti esteri in prima persona. Il mandato della __________
SA con __________ non sarebbe stato, di conseguenza, più formalizzato.
Per attuare
l’investimento, __________ avrebbe coinvolto anche __________, __________, che
sino al 31.12.2009 aveva lavorato per la succursale della __________ a __________
e che nel 2010 “(…) faceva già parte del quadro direttivo di __________, __________,
con uffici di direzione a __________”. Per tale ragione, il 18.5.2011, il
contribuente e __________ avevano costituto la __________, con lo scopo di
acquisire le quote della __________, dotandola di un capitale azionario di fr.
100'000.-. __________, per l’acquisto delle azioni di __________ aveva dovuto
ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr. 294'500.- (di cui fr.
147'500.- versati da __________) e ad un mutuo da parte di terzi. Il 20.5.2011,
la __________ e __________ avevano sottoscritto un contratto di investimento ed
un Patto parasociale preliminare con il quale avevano regolato (tra loro) tutti
i passi da intraprendere in vista dell’acquisto del 50% della __________ dei
relativi finanziamenti correntisti.
Il 16.6.2011, con un
accordo di cessione e di partecipazione e di credito concluso con gli
investitori esteri, la __________ aveva acquisito il 40% della __________ per
fr. 160'000 e finanziamenti soci di nominali fr. 870'000 al prezzo di
complessivi fr. 401'000 (investimento pari a fr. 561'000.-). La __________ aveva
acquistato la restante quota azionaria del 10% per fr. 40'000 e finanziamenti
soci di nominali fr. 580'000.- al prezzo di complessivi fr. 249'000.-. Per
poter finanziare l’operazione e non disponendo delle necessarie liquidità, la __________
aveva ottenuto un prestito di fr. 89'000.- dalla __________. Dopo poco meno di
quattro anni dall’acquisizione del 10% delle azioni della __________, la __________
aveva manifestato la volontà di acquistare anche il 40% della __________
detenuto dalla __________ (avvalendosi di una facoltà che si era riservata al
momento della sottoscrizione del contratto di investimento e patto parasociale
del 20.5.2011). Nelle trattative non era entrata la __________, ma i suoi due
azionisti, __________ e __________. Prima di perfezionare l’operazione di
vendita, lo __________ aveva presentato all’autorità di tassazione una
richiesta di ruling per conto di __________. L’autorità fiscale, sulla
base delle informazioni fornite, con scritto del 7.11.2015, aveva confermato
l’accordo in merito al fatto che “(…) nella prevista operazione di vendita
non siano ravvisabili le fattispecie fiscali della liquidazione parziale
diretta e trasposizione”. Aveva precisato nondimeno che restavano “(…)
impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in
particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un
piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di
attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica”.
Sulla base dei fatti in
questione, l’UT riteneva che la partecipazione nella __________ dovesse essere
considerata sostanza aziendale secondo gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2
LIFD. __________ aveva acquisito le informazioni relative alle possibilità di
investimento nella __________ in modo privilegiato ed esclusivo per motivi
professionali. Altri terzi non avrebbero potuto operare tali investimenti non
avendo né i contatti né le informazioni necessarie. Secondo l’autorità fiscale
si configurava, indirettamente, un investimento di carattere professionale nei
titoli __________, che erano stati venduti in tempi abbastanza brevi (4 anni). Il
contribuente era intervenuto nell’operazione di acquisizione delle azioni __________
in modo professionale, insieme al socio in affari __________.
Il fatto che il
contribuente avesse agito in maniera professionale sarebbe stato dato dal fatto
che aveva deciso di attuare in proprio un’opportunità di investimento di cui
era venuto a conoscenza svolgendo il proprio lavoro per conto della __________:
in questo contesto aveva evaso la richiesta di un cliente ed aveva agito
pertanto professionalmente. Il contribuente era venuto a conoscenza
dell’opportunità di investimento non tramite canali accessibili al pubblico, ma
“(…) sfruttando i contatti professionali ed informazioni riservate di __________.
Il contribuente, sfruttando anche le conoscenze professionali su __________ SA
a cui aveva avuto accesso anni prima, nell’ambito del suo ruolo di
collaboratore specializzato (esperto in ristrutturazioni aziendali, vendita di
imprese, operazioni MBO, investimenti nel private equity, preparazione di
imprese per la vendita futura, sostituzioni azionarie, operazioni di
finanziamento ed acquisizione, ecc.) di __________, ha potuto valutare il
potenziale insito nell’investimento in __________”.
In merito alle censure dei
reclamanti, circa il fatto che il contribuente non aveva esercitato alcuna
attività indipendente, l’autorità fiscale rilevava che gli art. 17 LT e 18 LIFD
permetterebbero di considerare un’attività che oltrepassa la semplice
amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente.
Una persona fisica esercita un’attività indipendente quando prende parte ad
attività economiche, secondo un agire aziendale con impiego di prestazioni
professionali, che si contraddistinguono dalla mera amministrazione del
patrimonio privato, per il fatto che sono presenti attività indirizzate al
conseguimento di un lucro, che non sono riconducibili ad occasioni considerate
fortuite, poiché sfruttano conoscenze ed informazioni che altrimenti non
sarebbero accessibili (sentenza TF 2C_1007/2016 del 28.3.2017).
L’autorità fiscale citava
poi tutti gli indizi per ritenere che l’operazione di acquisto e di rivendita
della quota azionaria nella __________ per il tramite della __________ non
dovesse rientrare nel quadro della mera amministrazione del patrimonio privato:
l’esistenza di una stretta relazione tra l’attività indipendente (accessoria)
supposta e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente, che
gli aveva permesso di avere accesso e di finalizzare l’operazione facendo uso
di conoscenze specialistiche (cfr. lo scopo sociale della __________ Tra i
compiti assegnati professionalmente al contribuente, come emergeva dal
contratto di lavoro del 24.7.2003, oltre a quello di dirigere la succursale,
rientravano l’acquisizione di nuovi clienti, la consulenza __________ per
clienti, la gestione degli analisti e altri tipi di consulenza. Inoltre
l’attività di “venture capital” rientrava negli ambiti professionali del
contribuente, il quale “(…) ancora oggi combina le proprie abilità nella
consulenza __________ assumendo parallelamente opportunità di investimento in
proprio”.
L’agire del contribuente
nell’operazione di investimento in __________ non poteva essere considerato
frutto di un’occasione fortuita: era infatti venuto a conoscenza
dell’opportunità di investimento nell’esercizio delle proprie mansioni
professionali e grazie ai contatti del proprio datore di lavoro.
L’autorità fiscale
rilevava poi che __________ senza le donazioni del padre, residente a __________,
e dei genitori della moglie, non sarebbe stato in grado di erogare la sua quota
nel capitale azionario e prestito correntista di fr. 197'250.-. Oltre a ciò,
pure il veicolo __________, per concretizzare l’acquisizione della __________
aveva dovuto ricorrere a finanziamenti di terzi, che, in base alla stima
dell’UT ammontavano a fr. 255'500.- (decisione su reclamo pag. 6).
In merito alla questione
ed alla valenza del ruling sottoscritto con l’autorità fiscale, l’UT
sottolineava che la risposta rilasciata dall’autorità di tassazione il 7.7.2015
andava contestualizzata tenendo conto di tutta la corrispondenza intercorsa tra
le parti dal 27.4.2015 al 7.7.2015. Dalla documentazione emergeva comunque in
maniera evidente il fatto che i titoli della __________ sarebbero stati
qualificati aziendali se quelli della __________ fossero stati ottenuti in modo
diretto o indiretto in virtù dell’attività di consulenza prestata dal
contribuente. Ad ogni modo, il ruling sarebbe stato inficiato da
informazioni non conformi alla realtà dei fatti fornite dal contribuente, per
esempio quella secondo cui la __________ avrebbe proposto ai signori __________
ed __________ di rilevare il 95% della loro partecipazione nella __________.
Per quanto concerneva
infine la valutazione della partecipazione della __________ nel 2014, stabilita
dal fisco in fr. 50'000.-, la stessa sarebbe stata determinata in base all’art.
44 LT (valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito).
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dallo __________,
si aggrava contro la decisione dell’autorità fiscale in relazione alla
qualifica quale sostanza commerciale della partecipazione detenuta nella __________.
In via preliminare, sostiene
di avere un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione contestata.
Pur avendo ceduto con profitto la partecipazione nella __________ unicamente
nel periodo fiscale 2015, tuttavia la qualificazione al termine del periodo
fiscale 2014 sarebbe rilevante.
Nel merito, l’insorgente
ripropone la sua versione dei fatti, così come già esposti in sede di reclamo.
In particolare, ribadisce che la __________ nel 2011 sarebbe stata confrontata
con gravi difficoltà e che il signor __________, suo conoscente da tempo,
avendo la necessità di trovare degli investitori che subentrassero agli
azionisti __________ e __________, aveva provato a coinvolgerlo quale
investitore. Era in questo contesto che si era perfezionato l’acquisto di una
parte delle azioni della __________ da parte della __________ (costituita da __________
e __________). Nel 2015, disponendo delle necessarie risorse economiche, __________
aveva proposto a __________ ed __________ di rilevare la partecipazione nella __________.
L’offerta della __________ era stata valutata da __________ e __________
tenendo in considerazione anche il fatto di essere (indirettamente) azionisti
di minoranza della __________. In quest’operazione sarebbe stata
preliminarmente coinvolta anche l’autorità fiscale (sottoscrizione del ruling).
Esposti i fatti
all’origine dell’acquisto e della vendita della partecipazione, il ricorrente
si sofferma sulla propria attività professionale nel corso degli anni. Aveva
iniziato quale dipendente amministrativo presso __________ (__________), in
seguito era divenuto consulente in ambito di fusione ed acquisizioni (“__________”)
presso __________ (__________), poi a __________ presso la __________ (1999-2003)
ed in seguito a __________ per la __________ (dal 2004 al 2016). Quale
dipendente di quest’ultima era stato incaricato di prestare consulenza __________
ai clienti del datore di lavoro, ossia la “(…) valutazione delle società
target; la ricerca di potenziali acquirenti o società da acquisire per conto
dei clienti; mediazione nelle trattative”. In seno alla __________, non
aveva mai avuto diritto di rappresentanza e/o firma. Nell’ambito della propria
attività professionale, aveva prestato i propri servizi come consulente __________
nell’ambito di circa 35 transazioni di compravendita aziendale relative a
società attive nei settori alimentare, industriale, software/IT, packaging,
ambientale, gaming. Non era mai stato coinvolto in operazioni un cui una
società era stata rilevata dalla propria stessa dirigenza (“management
buy-out, MBO”). Il contribuente – diversamente da quanto preteso dall’UT –
non vantava per contro una pluriennale esperienza nel settore farmaceutico.
Nel 2004 la __________ aveva
ricevuto un mandato dalla __________ per trovare soggetti disposti ad investire
nelle filiali negli __________ ed in __________. Tale incarico non avrebbe
comportato alcun tipo di attività da parte della __________, siccome dopo breve
tempo la __________ (azionista della __________) aveva deciso di chiudere le
attività all’estero. La stessa __________ aveva incaricato la __________ di
cercare possibili compratori per la propria filiale italiana __________ (__________),
società estranea al campo farmaceutico. La __________ avrebbe portato a termine
l’incarico nel 2007 e __________ non sarebbe stato coinvolto nel progetto in
questione.
L’insorgente non si sarebbe
mai occupato di attività di ristrutturazione aziendale e neppure la __________.
__________ non avrebbe neppure svolto attività di “venture capital” e “private
equity”. La possibilità dell’acquisto della partecipazione nella __________
gli sarebbe stata segnalata dal signor __________, come attestato anche da uno
scritto di quest’ultimo (amministratore unico della __________) del 17.4.2019, nel
quale si indicava che la __________ non aveva ricevuto alcuna prestazione da
parte della __________ in relazione alla compravendita di azioni / crediti
della __________ e che nessuna commissione di intermediazione era stata
corrisposta né alla __________ né ad altri.
Il 5 ed il 16.2.2010 i
coniugi __________ avrebbero ricevuto dai rispettivi genitori donazioni per
complessivi fr. 1'222'341.-. Disponendo di fondi propri a disposizione, e
nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio patrimonio, __________
e __________ avrebbero costituito la __________. Nessuno dei due avrebbe
disposto di informazioni privilegiate relative alla __________ “(…) non
essendo questa mai stata oggetto di attività professionale del sig. __________”.
Il 20.5.2011 la __________
avrebbe sottoscritto con la __________ SA un patto parasociale “(…) al fine
di regolare i reciproci rapporti qualora __________ fosse effettivamente
subentrata alla sig.ra __________ ed al sig.__________ quale coazionista di __________”.
Secondo il contribuente, una simile regolamentazione dei rapporti tra i futuri
azionisti sarebbe stata “(…) tanto più opportuna nell’ottica di __________
in quanto questa sarebbe stata azionista di minoranza di __________”.
Nell’operazione di compravendita della partecipazione della __________ da parte
della __________, il ricorrente avrebbe funto, indirettamente, da “mero
investitore”: egli non avrebbe mai ricoperto alcuna carica né formale né di
fatto nella __________ e/o nella __________ né avrebbe mai preso parte ai
processi decisionali, strategici o organizzativi delle società. Non avrebbe
inoltre mai esercitato alcuna attività lucrativa indipendente, ma unicamente
dipendente, motivo per il quale non avrebbe potuto disporre di sostanza commerciale.
Il ricorrente lamenta che l’accertamento
dei fatti compiuto da parte dell’autorità fiscale sarebbe in larga parte
erroneo ed arbitrario e ritiene che la stessa abbia violato anche il principio
di allegazione, in assenza dei relativi mezzi di prova, e l’obbligo di
motivazione della decisione. Avrebbe infatti deciso che la partecipazione nella
__________ dovesse essere qualificata quale aziendale, ed unicamente in un
secondo momento (ossia dopo il reclamo del contribuente) ne avrebbe ricercato il
motivo, sconfinando in una “ricerca indiscriminata di prove”.
Per quanto concerne il
diritto applicabile, l’insorgente ribadisce il quadro normativo applicabile
nonché la giurisprudenza esistente nell’ambito della qualifica della sostanza
(privata o commerciale).
In particolare, dopo aver
passato in rassegna punto per punto le motivazioni dell’autorità fiscale a
sostegno della propria decisione, il ricorrente sostiene che nel caso di specie
non sarebbero dati gli estremi per la qualifica del contribuente come
commerciante professionale di titoli (e ciò alla luce della giurisprudenza del
Tribunale federale) e, ad ogni modo, troverebbero applicazione le “safe
haven rules” codificate nella prassi dell’autorità fiscale, le quali
escludono in ogni caso una gestione commerciale della sostanza, così come
inoltre confermato dal ruling del 2/7 luglio 2015 sul quale il
contribuente può fare lecitamente affidamento.
In merito al valore della
partecipazione nella __________, il ricorrente rileva che nella decisione su
reclamo l’autorità fiscale ha rilevato che il valore venale non corrisponde a
quanto dichiarato dal contribuente, ma a fr. 5'000'000.-. Su questo punto, ed
in applicazione di quanto previsto dalle Istruzioni emanate dalla Conferenza
svizzera delle imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati
(Circolare 28 del 28 agosto 2008) ed alla possibilità di derogare alle stesse
nel caso in cui vi è una migliore conoscenza del valore di mercato oppure le
circostanze del caso concreto lo impongono, il ricorrente concorda che il
valore dei titoli debba essere quantificato in fr. 5'000'000.-.
I. Con osservazioni del
21/22.6.2021, la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata.
L. Con replica del
2/5.7.2021, oltre a ribattere alla posizione della Divisione delle
contribuzioni, il contribuente, relativamente alla questione del finanziamento
con fondi di terzi, per finanziare l’acquisto della partecipazione nella __________
da parte della __________, ribadisce di aver usato risorse messe a disposizioni
dai genitori, mediante donazioni avvenute nel mese di febbraio del 2010. La
costituzione della __________ è avvenuta nel mese di maggio del 2011. I
ricorrenti avrebbero disposto, ad ogni modo, di liquidità per circa fr.
900'000.-.
M. Con duplica del
30/31.8.2021, la Divisione delle contribuzioni contesta recisamente che l’unico
elemento rilevante ai fini della qualifica fiscale della partecipazione di __________
nella __________ fosse l’importo dell’utile realizzato dal contribuente.
Diritto
1. Nella presente
fattispecie, litigiosa è la qualifica della partecipazione nella società __________
detenuta da __________ e venduta da quest’ultimo, con profitto, nel periodo
fiscale 2015 (ossia quello seguente al periodo fiscale sub judice).
Secondo l’autorità fiscale
il contribuente, nell’operazione di acquisizione della partecipazione nella __________,
tramite un veicolo societario costituito ad hoc, la __________, avrebbe
esercitato un’attività indipendente di tipo accessorio, sia sfruttando le
conoscenze professionali specifiche nel settore sia facendo capo a fondi terzi.
__________ avrebbe portato pertanto a termine un’operazione a scopo di
profitto, eccedendo in tal modo la mera amministrazione del proprio patrimonio
privato.
Di diversa opinione il
ricorrente, che sostiene di non aver esercitato alcuna attività indipendente a
titolo accessorio e, di conseguenza, di non disporre alcuna sostanza aziendale.
Ritiene inoltre che, in casu, non potrebbe entrare in linea di
considerazione neppure un’attività di commercio professionali di titoli,
ritenuto come non ne sarebbero adempiute le condizioni.
A titolo preliminare, sebbene
la vendita della partecipazione nella __________ sia avvenuta nel periodo
fiscale successivo a quello oggetto del presente ricorso, per economia di
procedura, ritiene che sussista, già nel periodo fiscale 2014, un interesse
degno di protezione a determinarsi sulla questione.
Di conseguenza, verrà,
preliminarmente valutata la questione della legittimazione ricorsuale ed in
seguito, esaminata la qualifica della partecipazione e le conseguenze, sul caso
in esame, del ruling sottoscritto tra il contribuente e la Divisione
delle contribuzioni.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso
2.
LT. Il capoverso 2 dell’art. 227 stabilisce che il ricorrente deve indicare,
nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i
mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è
assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
dell’irricevibilità. Il capoverso 3 dell’art. 227 prevede che con il ricorso
possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della
procedura anteriore.
Di pressoché identico
tenore l’art. 140 cpv. 1, 2 e 3 LIFD.
2.2
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso
in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare irricevibile
il ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).
2.3
2.3.1
Un interesse degno di
protezione è manifesto nel caso in cui il contribuente si oppone ad una
decisione di tassazione con la quale sono stati accertati degli elementi
imponibili più elevati ri-spetto a quelli da lui dichiarati e viene richiesta
una riduzione degli elementi imponibili (sentenza TF 2A.664/2005 del 13.12.2005
consid. 5; sentenza TF 2C_769/2009 del 22.6.2010 consid. 2.1.).
Un interesse degno di
protezione è evidente se si chiede una riduzione degli elementi imponibili;
tuttavia può sussistere anche se viene chiesta una tassazione più elevata, ad
esempio se questo comporta minori imposte in un periodo fiscale successivo o se
il contribuente può così evitare successivi procedimenti di ricupero d’imposta
e di contravvenzione per sottrazione d’imposta (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2a ed.,
Zurigo 2018, § 24, n. 23, p. 361; sentenza TF 9C_611/2022 del 14.3.2023,
consid. 2.3.2.3.).
Un interesse degno di
protezione non sussiste, invece, se il gravame non ha quale scopo la modifica
degli elementi imponibili stabiliti nella decisione impugnata (ad esempio del
reddito oppure dell’utile o della sostanza imponibile), dell’aliquota d’imposta,
dell’importo dell’imposta dovuta oppure della durata (inizio o fine)
dell’assoggettamento nel periodo fiscale (sentenza TF 2C_253/2014
dell’11.12.2014 consid. 3.2; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
op. cit., § 20, n. 7, p. 301). Anche chiedere una mera modifica della
motivazione non è sufficiente, in quanto sono solo gli elementi imponibili
determinati ad acquistare forza di cosa giudicata e non anche la motivazione
(sentenza TF 2P.345/2005 dell'11.5.2006 consid. 2.2.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 23
ad art. 140 LIFD).
2.3.2
Nella presente
fattispecie, l’eventuale accoglimento del ricorso dei contribuenti
comporterebbe un aumento della sostanza imponibile, per effetto della
valutazione della partecipazione litigiosa in base al suo valore venale (articoli
41.
cpv. 2 e 45 LT) anziché a quello determinante ai fini dell’imposta sul
reddito (art. 44 cpv. 1 LT). Tuttavia, un interesse degno di protezione –
peraltro ritenuto dato dallo stesso contribuente – ad una decisione su ricorso
sussiste nella misura in cui la qualifica della partecipazione nella __________
quale sostanza privata o commerciale ha un impatto diretto sul periodo fiscale
2015, anno nel quale le quote azionarie in questione sono state vendute.
Motivo per il quale,
questa Camera può entrare nel merito del gravame.
3.
3.1.
Secondo
gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa
indipendente.
Gli articoli 18 cpv. 2
LIFD e 17 cpv. 2 LT prevedono che facciano parte dei proventi da attività
indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione,
realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale.
Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o
stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione.
Le stesse disposizioni
stabiliscono che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali
che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa
indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al
capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una
società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza
commerciale al momento del loro acquisto.
Gli utili in capitale
conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da
imposta (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 prima frase LT). Alla luce del
principio di imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.)
e della teoria dell’accrescimento del patrimonio che lo concretizza,
l'esenzione fiscale delle plusvalenze private rappresenta un'eccezione
contraria al sistema. Nel sistema di un’imposta generale sul reddito, le
eccezioni devono essere trattate in modo restrittivo (sentenza TF 2C_317/2021
dell’8.4.2022, consid. 3.1.; DTF 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6
con ulteriori riferimenti).
3.2
In pratica, si considerano
utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata quelli
che sono stati conseguiti approfittando di un'occasione fortuita, in modo tale che
l'attività non sia complessivamente finalizzata al lucro e quindi non
costituisca un’attività lucrativa indipendente. Secondo la giurisprudenza, la
nozione di attività lucrativa indipendente secondo l’art. 18 cpv. 1 LIFD (e
quindi anche secondo l’art. 17 cpv. 1 LT) deve essere intesa in senso lato. I redditi
provenienti da un'attività che eccede la semplice gestione della sostanza
privata costituiscono reddito imponibile (DTF 125 II 113 consid. 5d e 5e;
sentenza 2C_18/2018 del 18.6.2018 consid. 3.1). Secondo gli articoli 18 cpv. 2
LIFD e 17 cpv. 2 LT vi rientrano anche gli utili in capitale conseguiti
mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della
sostanza commerciale (sentenza 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.1.).
3.3
L’attività
indipendente è caratterizzata dall’attività di una persona fisica che partecipa
alla vita economica a proprio rischio, utilizzando i fattori produttivi del
lavoro e del capitale, in un'organizzazione del lavoro da lei liberamente
scelta, su base permanente o temporanea, a tempo pieno o a tempo parziale, ma
in ogni caso con l'intenzione di realizzare un guadagno. Indizi secondari sono,
ad esempio, l'impiego di personale, l'entità degli investimenti, una clientela
diversificata e mutevole e l'esistenza di locali commerciali propri. L'esame
deve essere effettuato caso per caso sulla base di una valutazione completa
delle circostanze di fatto. I singoli aspetti non devono essere considerati in
modo isolato e possono anche variare di intensità (cfr. sentenze 2C_758/2020
del 29.7.2021 consid. 4.2; 2C_298/2019 del 18.8.2020 consid. E. 3.2; 2C_890/2018
del 18 .9.2019 consid. 5.1, 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.2.)
4.
4.1.
La nozione di attività
lucrativa indipendente va aldilà di quella di impresa, in quanto comprende
anche le libere professioni e qualsiasi altra attività indipendente secondo gli
articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (DTF 125 II 113, consid. 5b).
I beni che servono
all’attività lucrativa indipendente costituiscono generalmente dei beni
commerciali (articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). La sostanza commerciale
presuppone quindi, necessariamente, un'attività lucrativa indipendente (cfr.
sentenze 2C_1021/2019 del 30.10. 2020 consid. 5.1 e 5.2; 2C_1001/2018 del
30.1.2020
consid. 2.2). Non sussiste in ogni caso attività lucrativa
indipendente se viene gestita unicamente la sostanza privata.
4.2
In primo luogo, una
partecipazione può rientrare nella sostanza commerciale del contribuente se
esiste uno stretto legame economico tra la partecipazione e le altre attività
commerciali del contribuente. Ciò si verifica in particolare se la
partecipazione conferisce al detentore un'influenza rilevante o addirittura determinante
su un'impresa la cui attività corrisponde alla propria o la integra utilmente,
consentendogli di ampliare la sua attività originaria. Una stretta relazione
economica tra l’impresa del contribuente e la società di cui detiene le azioni
non è ancora sufficiente per ammettere che le azioni facciano parte della sua
sostanza commerciale. Il fattore decisivo è l'intenzione del contribuente di
utilizzare i suoi diritti di partecipazione per migliorare i risultati
commerciali della propria impresa (sentenza 2C_423/2019 del 25 novembre 2019
consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
4.3
In secondo luogo, in
relazione alle transazioni effettuate da privati su beni immobili o titoli la
giurisprudenza ha provveduto a sviluppare i criteri per tracciare la linea di
demarcazione tra utili in capitale privati e commerciali. In particolare, la Suprema
Corte ha ritenuto che i seguenti elementi costituiscano indizi di un'attività
lucrativa indipendente che eccede la mera amministrazione della sostanza
privata: il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni, l'elevata
frequenza delle transazioni, la breve durate di possesso dei beni prima della
loro (ri)vendita, la stretta relazione tra la supposta attività indipendente
(accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente,
l'utilizzo di conoscenze specialistiche, l'impiego di ingenti fondi di terzi
per finanziare le operazioni, il reinvestimento degli utili realizzati o la
costituzione di una società di persone. Ciascuno di questi indizi può portare,
in combinazione con gli altri o anche - eccezionalmente - da solo se riveste
un’intensità particolare, al riconoscimento di un'attività lucrativa
indipendente. Inoltre, l'assenza di elementi tipici di tale attività in un caso
specifico può essere relativizzata da altre circostanze di particolare
intensità. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso,
così come si presentano al momento dell’alienazione.
Nel caso del commercio di
titoli, il modo di procedere sistematico e pianificato e l'utilizzo di
particolari conoscenze tecniche rivestono un’importanza minore; d’altro canto,
occorre dare maggior peso ai criteri del volume delle transazioni e dell'impiego
di ingenti fondi di terzi (sentenza 9C_667/2022 del 21 agosto 2023 consid. 6.3
e giurisprudenza citata, in particolare la sentenza 2C_868/2008 del 23 ottobre
2009.
consid. 2.7; cfr. anche la Circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012 sul
commercio professionale di titoli, che, in quanto direttiva amministrativa, non
è vincolante per il Tribunale federale, ma da cui non si discosta senza un
valido motivo).
4.4
4.4.1
Con un paio di sentenze
del 2011 e del 2012, il Tribunale federale ha delimitato il commercio quasi
professionale di partecipazioni dal commercio quasi professionale di titoli (von Ah, Besteuerung von Unternehmen und
Unternehmern / Gewerbsmässige Tätigkeit - Entwicklungen und Konsequenzen, in: Uttinger/Rentzsch/Luzi
[a cura di], Dogmatik und Praxis im Steuerrecht – Festschrift für Markus Reich,
p. 90; von Ah, Die Besteuerung
Selbständigerwerbender, 3a ed., Zurigo 2022, p. 24).
4.4.2
La sentenza n. 2C_385/2011
del 12 settembre 2011 (RF 66/2011 p. 950) riguardava un socio amministratore
che aveva acquisito le quote detenute dagli altri azionisti nell'ambito della
vendita dell’impresa e le aveva poi cedute integralmente a un'altra società.
Il Tribunale federale ha
inizialmente fatto riferimento alla nozione e alle caratteristiche dell’attività
lucrativa indipendente e, per quanto riguarda la distinzione dalla mera amministrazione
della sostanza, ha fatto riferimento alla sentenza del 23 ottobre 2009, secondo
la quale gli indizi dell’elevato volume delle transazioni e del rilevante utilizzo
di fondi di terzi sono particolarmente importanti per determinare se si tratti
di commercio professionale di titoli. Tuttavia, questi indizi erano stati
sviluppati per il quasi commerciante di titoli, mentre nel caso in esame era
necessario esaminare se si trattava di un “commerciante di partecipazioni” (sentenza
2C_385/2011 consid. 2.1).
Nella precedente
giurisprudenza sui quasi commercianti di titoli, il commercio di partecipazioni
da parte di una persona che svolge a titolo principale un’attività lucrativa
dipendente era considerata professionale solo in casi isolati e in circostanze
particolari. In tutti i casi di “commercio di partecipazioni”, in cui era stata
ammessa un’attività lucrativa indipendente accessoria, avevano avuto un certo
peso gli indizi della vicinanza dell’attività professionale e
dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Tuttavia, il fattore decisivo era
sempre stato il massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d’impresa)
che ne deriva oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e
pianificato (sentenza 2C_385/2011 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Venendo al caso concreto,
la Suprema Corte ha ritenuto che vi fossero certamente singoli indizi che –
considerati isolatamente – potevano far pensare ad un’attività lucrativa
indipendente accessoria, ma che tuttavia i criteri essenziali per la decisione conducevano
nella direzione opposta. In particolare, mancava il notevole rischio d’impresa,
tipico dell’attività lucrativa indipendente, né l’operazione aveva richiesto
finanziamenti di terzi. Il ricorrente era riuscito a dimostrare che non era
preponderante l’intento di una massimizzazione del guadagno a breve termine, ma
piuttosto la preoccupazione di garantire la sopravvivenza a lungo termine
dell'azienda che aveva creato.
4.4.3
La
sentenza 2C_115/2012 del 25 settembre 2012 (RF 68/2013 p. 56 = RDAF 2013 II p.
485) concerne un contribuente, che aveva acquistato la metà delle azioni di una
holding, il cui capitale azionario era di fr. 12'000'000.-. Alla fine
del 2000, la holding deteneva la totalità del capitale azionario della __________,
il cui capitale azionario era di fr. 300'000.-, come anche della U. SA, il cui
capitale azionario era di fr. 100'000.-. Le due società figlie erano attive nel
settore dell’industria e dell’imballaggio. Alla fine del 2000, le società erano
in difficoltà, motivo per il quale erano state adottate delle misure di
ristrutturazione e di risanamento. La società holding era stata
assorbita tramite contratto di fusione dalla società figlia __________. La
banca T. aveva rinunciato a dei crediti e le autorità fiscali avevano accordato
dei condoni fiscali nei confronti della __________. Gli azionisti avevano
proceduto a degli apporti di fr. 250'000.- ciascuno, portando il capitale
azionario della __________a fr. 800'000.-. Il contribuente era, in seguito,
entrato a far parte del CdA della __________ ed era stato nominato, il 29
gennaio 2003, presidente del CdA. Nel 2005, il contribuente aveva venduto la
sua partecipazione (400 azioni di un valore nominale di fr. 400'000.-) nella __________
a __________ed aveva dimissionato dal CdA della __________. Il fisco cantonale
vallesano, che aveva imposto l’utile conseguito con la vendita della
partecipazione, è stato costretto ad adire l’Alta Corte, dato che la Commissione
di ricorso vallesana aveva ritenuto esente il guadagno in questione.
Il Tribunale federale
nella citata sentenza, dopo aver indicato che bisognava valutare la fattispecie
tenendo in considerazione la casistica dei commercianti di partecipazioni (“Beteiligungshändler”)
ha ricordato che, nel caso di persone che esercitano a titolo principale
un’attività dipendente, il commercio professionale di partecipazioni esercitato
a titolo accessorio è stato ritenuto in casi isolati e in circostanze
particolari. Dopo aver ribadito la gerarchia degli indizi da valutare (vicinanza
all’attività professionale e impiego di conoscenze specifiche, ma soprattutto
ricorso massiccio a fondi di terzi, e conseguente rischio d’impresa, oppure
modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato), ha valutato la
concreta fattispecie ritenendo che non vi fossero gli indizi per ritenere in
casu l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni. Il
ricorrente aveva in particolar modo proceduto all’acquisto della partecipazione
del 50% della holding come anche all’aumento del capitale della società __________
facendo capo alla sua sostanza privata, senza fare ricorso a fondi di terzi. Il
suo impegno finanziario nell’operazione comportava sicuramente un grande
margine d’incertezza, ma non sorpassava il rischio che ogni investitore si
assume nella pratica. Inoltre il contribuente non era attivo nel settore degli imballaggi,
sicché non si poteva pertanto parlare di “prossimità professionale” né di
“conoscenze specialistiche particolari”; disponeva per contro importanti
conoscenze nel mondo finanziario.
4.4.4
Nella sentenza 2C_317/2021
dell’8 aprile 2022 (StE 2022 B 23.1 n. 95 = RF 77/2022 p. 645) l’Alta Corte ha
invece ammesso l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni.
Nel 2008 il contribuente,
socio di uno studio legale di Zurigo, aveva acquistato il 33% del capitale
sociale di una società anonima, di cui era amministratore, per 7,92 milioni di
franchi svizzeri, finanziando il 40% del prezzo di acquisto con un prestito
bancario e il 60% con un prestito della venditrice. Nel periodo fiscale 2011 il
contribuente aveva realizzato una plusvalenza di 3,6 milioni di franchi
svizzeri dalla vendita della sua partecipazione in diverse tranche a varie
società offshore. Nel 2013, aveva riacquistato il 31,75% della stessa
società anonima dai precedenti acquirenti al prezzo di 12 milioni di franchi.
Il Tribunale federale ha qualificato
l’utile in capitale come reddito dell’attività lucrativa indipendente.
Ha dapprima ricordato che,
nel caso di contribuenti che esercitano a titolo principale un'attività
lucrativa dipendente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un
commercio di titoli e di partecipazioni a titolo di professione accessoria si
ammette solo in casi isolati e in circostanze particolari. Tuttavia, tale
attività lucrativa indipendente secondaria può essere riconosciuta anche nel
caso in cui sia stata venduta una sola partecipazione. Indizi come la vicinanza
alla professione o l’utilizzo di conoscenze specialistiche giocano un certo
ruolo, ma soprattutto sono determinanti l'eventuale finanziamento di terzi, il
rischio (d’impresa) assunto o il modo di procedere particolarmente sistematico
e pianificato. Per contro, l'ammontare dell’utile conseguito è solo di
secondaria importanza (sentenza 2C_317/2021 consid. 3.1.4 e giurisprudenza
citata).
Nel caso concreto, due circostanze
sono state considerate decisive. In primo luogo, il completo finanziamento con
fondi di terzi del prezzo di acquisto tramite prestiti bancari e del venditore
stesso, che è del tutto atipico per la gestione patrimoniale privata. In
secondo luogo, il modo di procedere sistematico e pianificato del contribuente,
ovvero la vendita della partecipazione in più tranches, il
reinvestimento del ricavato e il riacquisto nel 2013.
Sebbene si trattasse di
un’unica transazione, quest’ultima era tuttavia caratterizzata da un volume
straordinariamente elevato (oltre 10 milioni di franchi svizzeri) e da un
finanziamento interamente con mezzi di terzi (40% di mutuo bancario, 60% di
prestito del venditore). Inoltre, era rilevante il rapporto tra il volume della
transazione e il patrimonio totale del ricorrente. La sua sostanza netta
imponibile nel periodo fiscale in questione ammontava a meno di 4 milioni di
franchi svizzeri e consisteva principalmente in beni immobili. Il contribuente
aveva acquistato le azioni per poco meno di 8 milioni di franchi, le aveva
vendute in tranches per un totale di 12,1 milioni di franchi e le aveva
infine riacquistate per 12 milioni di franchi. Questa struttura delle varie
fasi della transazione - oltre al volume della transazione – era incompatibile
con una semplice gestione del proprio patrimonio e spiegava anche perché il ricorrente
avesse fatto ricorso a fondi di terzi nella misura del 100% per finanziare
l'acquisto.
Inoltre, il ricorrente
aveva operato in modo pianificato e sistematico per il conseguimento di utili. Ciò
risultava in primo luogo dal fatto che il ricorrente aveva venduto la sua
partecipazione nella società in tranches - in due transazioni con diversi
acquirenti - e aveva acquistato azioni di un'altra società, che aveva poi
ceduto in pagamento allo scopo di riacquistare le azioni della prima società.
L'ampia integrazione delle transazioni con le azioni in questione con le altre
attività commerciali del ricorrente e la particolare complessità dei rapporti
contrattuali andavano nella stessa direzione. In particolare, anche il modo in
cui l’insorgente aveva finanziato il prezzo di acquisto mostrava un approccio
mirato alla realizzazione di profitti, nonostante la durata del possesso di due
o tre anni.
5.
5.1.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio di tassazione ha fondato la propria motivazione sulla giurisprudenza
relativa al commercio a titolo professionale di immobili (sentenza 2C_1007/2016
del 28.3.2017). Ha in particolar modo ravvisato gli indizi della stretta correlazione
con l’attività professionale del contribuente, dello sfruttamento di conoscenze
apprese nello svolgimento della sua attività, del carattere pianificato
dell’operazione, dell’intento speculativo, dell’agire in società con il signor __________
e del ricorso a rilevanti capitali di terzi.
Nelle osservazioni al
ricorso, la motivazione si basa invece sulla giurisprudenza relativa al
carattere commerciale o meno di una partecipazione detenuta da un contribuente che
esercita un’attività lucrativa indipendente (in particolare la sentenza CDT n. 80.2014.96/97
del 22 aprile 2015). Nello svolgimento dell’argomentazione, l’Ufficio giuridico
si confronta tuttavia a sua volta con gli indizi del commercio professionale di
titoli e/o di immobili, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Si
sofferma in particolare sulla relazione fra l’attività professionale del
contribuente e la transazione da cui è scaturito l’utile in capitale e
sull’utilizzazione di competenze professionali da parte sua, oltre che sul
ricorso a capitali di terzi per finanziare l’operazione.
Come ricordato, tuttavia,
la giurisprudenza del Tribunale federale il quasi commercio professionale di
partecipazioni presenta delle caratteristiche peculiari, che lo distinguono dal
quasi commercio professionale di titoli, in particolar modo quando il
contribuente esercita un’attività lucrativa dipendente. In tal caso, infatti, assumono
un certo peso gli indizi della vicinanza dell’attività profes-sionale e
dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Fattori decisivi sono poi il
massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d’impresa) che ne deriva
oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato.
5.2
5.2.1
Come visto, l’autorità fiscale
ha dato ampia rilevanza alla professione ed alle competenze specifiche del
contribuente e ai legami fra le sue attività e la transazione in discussione. Ha
poi considerato con cura il modo di procedere sistematico, adottato dal
ricorrente, in particolar modo con la costituzione della __________ SA “quale
veicolo per rilevare una partecipazione in misura del 40% in __________ e parte
dei crediti nei confronti di quest’ultima vantati dalla signora __________ e
dal sig. __________”. Alla luce della misura dell’utile in capitale
conseguito, il volume della transazione è poi certamente rilevante, anche in
rapporto al patrimonio del contribuente.
Vista l’importanza
predominante attribuita dalla giurisprudenza alla questione del finanziamento
dell’operazione, sarebbe tuttavia stata necessaria una più completa verifica di
questo aspetto, da cui dipende anche la valutazione del rischio d’impresa
assunto.
5.2.2
A
quest’ultimo riguardo, l’autorità fiscale aveva correttamente proceduto, in un
primo tempo, a richiedere al contribuente quali fossero stati i mezzi da lui utilizzati
per l’acquisizione (indiretta) della partecipazione __________, per il tramite
della __________.
Quest’ultimo
aveva spiegato di aver fatto capo alla propria liquidità (mezzi propri), che
proveniva anche in parte da donazioni – regolarmente dichiarate – da parenti
(genitori).
Nella
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione argomenta che, per acquisire le
quote di __________ il ricorrente e __________ hanno costituito la __________
SA, dotandola di un capitale azionario di complessivi fr. 100'000.–, e che,
quest’ultima società, “per finanziare l’acquisto delle azioni di __________
SA dovette tuttavia ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr.
294'500.– (di cui fr. 14'500.– versati dal contribuente e ad un mutuo da parte
di terzi”. L’ammontare di questo mutuo di terzi non è tuttavia indicato.
Nel
ricorso, il contribuente contesta di aver fatto ricorso “a fondi di terzi
per il finanziamento di __________ SA, sia questo a titolo di capitale proprio
o di prestito correntista”, mentre definisce “irrilevante” il fatto
“che __________ SA sia eventualmente ricorsa a finanziamenti di terzi per
procedere all’acquisto dei crediti e delle azioni in __________ SA”.
Nelle
osservazioni al ricorso (pagina 6), l’autorità fiscale indica, su quest’aspetto,
quanto segue: “Ne risulta pertanto che necessariamente al fine di procedere
con l’operazione di acquisizione delle partecipazioni di __________, il
contribuente si è avvalso di capitali di terzi, capitali di cui non disponeva
personalmente. Ciò non bastasse, la __________ ha altresì dovuto ricorrere a
fondi terzi (CHF 255'500.-) al fine di procedere con l’acquisizione dei diritti
di partecipazione di __________, fatto in alcun modo contestato dal
contribuente (decisione su reclamo pag. 6)”.
In sede di replica (pagina
11), il contribuente, per il tramite dei suoi rappresentanti, afferma di non
comprendere “per quale motivo le donazioni ricevute dai ricorrenti dai
propri genitori dovrebbero qualificare come fondi di terzi; trattasi di
disponibilità di proprietà dei ricorrenti”.
5.2.3
Allo stadio attuale,
questa Camera non è in grado di determinarsi compiutamente sulla fattispecie, in
mancanza di una precisa definizione della questione del finanziamento
dell’operazione.
In particolare, dovrebbe
essere chiarito sia come sia stata finanziata la costituzione della __________
SA sia come quest’ultima si sia procurata i mezzi necessari per acquistare la
partecipazione in __________ SA. A dipendenza delle risultanze di tale
verifica, l’autorità di tassazione dovrà pronunciarsi anche sul rischio d’impresa
assunto dal ricorrente, così come esatto dalla giurisprudenza.
5.3
Spetta pertanto
all’autorità fiscale adottare una nuova decisione, tenendo in considerazione i
criteri della giurisprudenza e facendo il confronto con i casi già vagliati dal
TF, raffrontandoli alla concreta fattispecie. Da parte sua, il contribuente
dovrà collaborare, fornendo all’autorità fiscale tutti i documenti giustificativi
necessari per poter stabilire come sia stata finanziata (ed in particolare con
quali mezzi) l’operazione di acquisto della partecipazione in __________, da
lui detenuta indirettamente tramite la __________ nonché spiegare per quali
ragioni sia stata decisa la costituzione di un veicolo societario ad hoc
per procedere all’operazione di acquisto di parte di __________ e come sia
stata finanziata la sua costituzione.
6.
6.1.
Tra il contribuente e
l’autorità fiscale è stato concluso un ruling il 2/7 luglio 2015, al
quale fa appello il contribuente in virtù del principio dell’affidamento.
6.2
Il ruling è
l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle
conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad
un’operazione prevista (v. supra, consid. 2.2. con riferimenti) e il
fisco è vincolato al contenuto del ruling, in occasione della tassazione,
solo se la fattispecie anticipata corrisponde a quanto effettivamente
realizzato in seguito (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 28
aprile 2014, n. 2C_664/2013, in RF 69/2014 p. 557, consid. 4.2 con riferimenti,
anche sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2.). Uno dei
presupposti dell’effetto vincolante di un ruling è che la persona che lo
ha ottenuto abbia compiuto atti di disposizione, la cui revoca gli causerebbe
un pregiudizio (p. es. DTF 141 I 161 consid. 3.1 con riferimenti). Il nesso
causale tra l’informazione ricevuta e la disposizione compiuta è pertanto escluso
se la fattispecie cui l’informazione si riferisce si è già realizzata (cfr. p.
es. Massetti/Pedroli, Il ruling
nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione
alla luce dell’esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 597 e dottrina citata;
inoltre Schreiber/Jaun/Kobierski,
Steuerruling - Eine systematische Auslegeordnung unter Berücksichtigung der
Praxis, in ASA 80 p. 312).
In ambito d’imposte
dirette, i rulings non costituiscono delle decisioni; non sono
impugnabili e non aprono le vie di ricorso ordinario. Possono tuttavia avere
delle conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della
tutela dell’affidamento (sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2).
In materia di imposte
dirette (non solo le imposte cantonali, ma anche l’imposta federale diretta),
il ruling deve emanare dall’autorità fiscale competente, che è quella
cantonale (sentenza TF 2C_529/2014 del 24.8.2015; cfr. anche Yersin/ Aubry Girardin, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 92 ad RP, p. 51).
6.3
Dalla lettura del ruling
sottoscritto il 2/7.7.2015 emerge quanto segue. In particolare, dopo aver
rammentato che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LIFD, rispettivamente dell’art. 15
cpv. 3 LT, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata
sono esenti da imposta, vi si legge che tale principio trova quattro eccezioni.
Le stesse sono state passate in rassegna nel ruling, escludendole poiché
non dati i presupposti: la liquidazione parziale diretta, la liquidazione
parziale indiretta (art. 20a cpv. 1 LIFD e art. 19a cpv. 1 LT),
la trasposizione (art. 20a cpv. 2 LIFD e art. 19a cpv. 2 LT) e
infine il commercio professionale di titoli.
La proposta di ruling
è stata accettata – così come formulata – da parte della Divisione delle
contribuzioni, con la seguente riserva (cfr. scritto del 7.7.2015):
Egregi signori,
in relazione alla vostra lettera
del 2 luglio scorso riguardante i contribuenti __________ confermiamo il nostro
accordo relativo ai punti menzionati nel vostro scritto ritenuto che restano
impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in
particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un
piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di
attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica.
6.4
Ora, a prescindere dal
fatto che l’autorità fiscale si è riservata espressamente la facoltà di riesaminare
la fattispecie, valutando la qualifica della partecipazione nella __________ quale
bene commerciale, è perlomeno dubbio che si possa ritenere che nel ruling
sia stata considerata la questione dell’eventuale imponibilità dell’utile
conseguito dal ricorrente a titolo di “commercio di partecipazioni”. Non
solo infatti il ruling menziona espressamente il “commercio
professionale di titoli”, ma procede anche alla valutazione della
fattispecie alla luce della circolare dell’AFC n. 36 del 27 luglio 2012, che “fornisce
un aiuto per distinguere un’attività lucrativa indipendente (quasi commercio di
titoli) dalla gestione patrimoniale privata, sulla base della giurisprudenza
del Tribunale federale fino al 31 dicembre 2011” e che “riguarda
esclusivamente la gestione di un portafoglio titoli” (cfr. Circolare n. 36,
n. 1, p. 2). La circolare precisa poi che “per la valutazione del «commercio
di partecipazioni a titolo accessorio» il Tribunale federale ha stabilito che
gli indizi generali rimangono interamente applicabili (2C_385/2011, E. 2.2)”
(Circolare n. 36, n. 4.3.1, p. 5).
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Con la nuova decisione,
l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente anche su tale aspetto,
esponendo i motivi per cui ritiene che il ruling non si opponga
all’imposizione dell’utile in capitale litigioso. In questa occasione,
l’Ufficio di tassazione potrà anche meglio esporre la portata delle “informazioni
non conformi alla realtà dei fatti”, che il contribuente avrebbe fornito e
che inficerebbero il ruling (cfr. decisione impugnata, p. 7).
7.
La decisione su
reclamo del 21.1/3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità
fiscale, affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La
decisione del 21.1./3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità
fiscale affinché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: