80.2021.47
Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, forfait, onere della prova di costi superiori, non onorari per consulenza nella gestione patrimoniale
9 novembre 2021Italiano20 min
quali spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli. Ta__________ Depot __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.47
80.2021.48
Lugano
9 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 febbraio 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC/IFD
2019
Fatti
Fatti
A. Il
29 aprile 2020, i coniugi RI 1 presentavano la Dichiarazione d’imposta delle
persone fisiche 2019, esponendo un reddito della sostanza mobiliare di
fr. 104'671.‑ e chiedendo in deduzione fr. 29'178.‑
quali spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli. Ta__________ Depot __________
11’121
Spese di custodia e amministrazione da parte di
terzi
2’402
Spese di custodia e amministrazione da parte di
terzi
10’098
Spese di custodia e amministrazione da parte di
terzi
3’347
Spese di custodia e amministrazione da parte di
terzi
2’201
Totale
29’178
Al 31.12.2019, la sostanza
mobiliare dichiarata ammontava a fr. 4'726'257.‑. Includeva alcuni
conti bancari presso __________ e __________ ed un deposito presso la __________
(__________), il cui valore imponibile al 31.12.2019 era di fr. 4'604’468.‑.
B. La decisione di
tassazione IC/IFD 2019 è stata notificata il 25 novembre 2020. L’RS 1 (di
seguito: RS 1) ha apportato un’unica modifica a quanto dichiarato dai
contribuenti, diminuendo l’ammontare della deduzione delle spese di
amministrazione dei titoli da fr. 29'178.‑ a fr. 14'179.‑
con la motivazione “la deduzione delle spese effettive indicate sugli
estratti fiscali bancari è ammessa al massimo in misura di 3/1000 del valore
dei titoli”. Di conseguenza ‑ per l’imposta cantonale ‑ il
reddito imponibile era stato accertato in ragione di fr. 109'500.‑
(determinanti per l’aliquota: fr. 120'400.‑), ciò che comportava un
dovuto d’imposta di fr. 8'640.65; mentre la sostanza imponibile era stata
fissata in fr. 4'862'000.‑ (fr. 5'287'000.‑ determinanti
per l’aliquota) e il dovuto d’imposta sulla sostanza era di fr. 14'586.‑.
Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in
fr. 122'900.‑ (determinanti per l’aliquota: fr. 127'300.‑)
che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 3'600.10.
C. Il 4 dicembre 2020, i
coniugi RI 1, per il tramite del loro rappresentante, presentavano reclamo,
contestando “la limitazione della deduzione dal reddito imponibile delle
spese effettive di gestione per i beni immobili [sic!] privati,
comprovate e documentate” e chiedendo “la detrazione dal reddito
imponibile delle spese effettive di frs. 29'178.‑ per l’amministrazione
dei titoli come dichiarato e documentato” sostenendo che non fosse “lecito
limitare le deduzioni delle spese di gestione patrimoniale effettive,
comprovate e documentate al 3‰”, poiché non “conforme a quanto
espressamente previsto dalla legge”. Spiegavano che “la deduzione nei
limiti del 3‰ vale solo se non viene chiest[a] e documentat[a]
la deduzione delle spese effettive” e che il “cpv. 4 prevede la
possibilità di una deduzione complessiva “invece della somma effettiva”, vale
a dire se la deduzione pretesa non viene comprovata e documentata”.
D. Il 3 febbraio 2021, l’RS
1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“Il fisco ticinese ammette in
deduzione, come riportato nelle Istruzioni alla compilazione della
dichiarazione d’imposta […], un forfait massimo del 3‰ (che equivale
pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva). Alla base di
questa indicazione la Camera di Diritto Tributario di Lugano si è già espressa
in merito vedi sentenza 80.2016.73 punto 1.4 e successivi; come pure ad esempio
la sentenza 80.2011.133. In tutti i casi è stat[a] difesa la presa di
posizione dell’Ufficio tassazione, il quale, come in questa sede, aveva
plafonato la deduzione per spese di amministrazione titoli al 3‰, essendo stato
comprovato il raggiungimento di tale cifra”.
E. Con il ricorso,
presentato il 24 febbraio 2021, i rappresentanti dei contribuenti chiedono che
la decisione di tassazione IC/IFD 2019 sia annullata e che sia loro concessa, sia
per l’IFD sia per l’IC, la deduzione delle spese effettivamente sostenute per
l’amministrazione dei titoli (fr. 29'178.‑) e non solo il forfait
del 3‰, ovvero fr. 14'179.‑. A sostegno della loro tesi, i rappresentanti
dei ricorrenti affermano che “la legge federale diretta non limita la
deduzione delle spese effettive di gestione patrimoniale, comprovate e
documentate […] Dal reddito imponibile per l’imposta federale diretta è
perciò da acconsentire la detrazione delle spese di gestione patrimoniale
effettive e comprovate di frs. 29'178.‑ (allegato 4) e non solo frs.
14'179 che corrisponde al forfait del 3‰”. Nel ricorso, tale
ragionamento è esteso anche all’imposta cantonale. I rappresentanti concludono affermando
che “non è quindi lecito limitare la deduzione delle spese di gestione
patrimoniale effettive, comprovate e documentate al 3‰! Non è conforme a
quanto espressamente previsto dalla legge. Il contribuente, ma non il fisco,
può avvalersi del forfait del 3‰. La deduzione nei limiti del 3‰
è quindi da applicare solamente se il contribuente non chiede la deduzione
delle spese effettive, documentate e comprovate. Nel caso presente le spese
effettive di frs. 29'178.‑ sono comprovate e documentate (allegato 4)”.
Al ricorso, oltre
alla decisione impugnata, allegano per la prima volta una copia (parziale) del
contratto di consulenza patrimoniale stipulato dai ricorrenti il 18.08.2017 con
la __________ AG di __________ (Vermögensverwaltungsvertrag Beratung;
all. 4) ‑ omettendo di trasmetterne gli allegati (Anhang 1:
Anlageprofil e Anhang 2: Honorarliste, v. all. 4, p. 5 in fine) ‑ e
le fatture relative al calcolo degli onorari per il 2019, peraltro già fornite
con la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.
F. Con lettera del 5
marzo 2021, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso, senza formulare alcuna
osservazione.
Diritto
1. 1.1.
Il contribuente che
possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di
terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né
computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).
Gli altri costi e spese
non possono invece essere dedotti. In particolare:
a) le
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) [abrogato con
effetto dal 1° gennaio 2016]
c) le spese per
l’estinzione di debiti;
d) le
spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le
imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e
sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34
LIFD).
1.2.
Sono considerati costi di
amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il
reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di
gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione
diretta del proprio patrimonio (Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48
DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct,
2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).
1.3.
In merito ai costi di
amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente
affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al
conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale
diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).
Rientrano in questa
categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore
depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons
(per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione
e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un
minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la
gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori
testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad
assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato
monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi
creditori (Locher, op. cit., n. 10
ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht Zürich
del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b). A questi costi
vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una
diminuzione del reddito della sostanza (Locher,
op. cit, n. 11 ad art. 32 LIFD, p. 948; Zwahlen/Lissi,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).
I costi per la consulenza
in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro,
spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono
deducibili; come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché
gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i
redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato
determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti
a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e con riferimenti).
1.4.
Non essendo sempre agevole
distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da
parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione
patrimoniale, le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti
possano avvalersi, invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di
una deduzione complessiva.
La prassi consolidata del
Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore
dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione forfetaria
non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori
la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonta
comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547).
Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali
del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per
patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1);
le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1; per
Vaud [simile alla prassi zurighese] e Ginevra v. p. es. Merlino, op. cit., n. 8 s. ad art. 32 LIFD, p. 660 s.).
1.5.
Come questa Camera ha già
avuto modo di confermare in una decisione del 6 maggio 2002 (sentenza CDT n.
80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo,
ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli,
a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a
tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2019, la prassi
cantonale ticinese è così riassunta:
Sono deducibili le spese
effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle
spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di
deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le
spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc.
In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e
quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via
eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰
(che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva) del
patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di
capitali (cifra 29.1 della dichiarazione d’imposta). Non è ammessa
alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente
detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non
derivano spese di custodia o gestione.
Non è ammesso il
computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di
spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli
(commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia
di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni
d’imposta, ecc.).
(v. Istruzioni, n. 13.1,
p. 26).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal
contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II
153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.
3.1.
Nella fattispecie, i
ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta la deduzione delle spese
effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli in ragione di
fr. 29’178.‑, suddivisi in fr. 9.‑ per il conto tenuto
dalla __________, cui si aggiungono le spese di gestione patrimoniale fatturate
dalla __________ AG, per complessivi fr. 18'048.‑ (v. all. 4).
Di diverso avviso
l’autorità di tassazione che ha ammesso in deduzione un forfait massimo del 3‰,
ovvero fr. 14’179.‑ calcolato in funzione della sostanza mobiliare
complessiva accertata in sede di tassazione e di reclamo pari a
fr. 4'726'258.‑.
3.2
Per
poter beneficiare della deduzione delle spese effettivamente sostenute e non
(solo) della deduzione complessiva (forfait del 3‰, previsto dalla prassi
cantonale), tutto ciò che eccede l’importo forfetario deve essere comprovato e
dimostrato (Locher, op. cit., n.
10.
ad art. 32 LIFD, p. 948). Poiché la deduzione delle spese di amministrazione
dei titoli da parte di terzi è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità
fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario, spetta al contribuente
dimostrarne la natura e commisurarne l’entità (v. p. es. StE 2017 DBG/ZH B 24.7
Nr. 7 consid. c). Altrimenti, la questione relativa alla distinzione tra i
costi deducibili e quelli non deducibili dovrà essere decisa a sfavore del
contribuente (Zwahlen/Lissi in:
Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).
3.3
Ora, ci si chiede se la
documentazione e le informazioni fornite dai ricorrenti nel corso della
procedura siano idonee a comprovare e giustificare la deduzione delle spese di
amministrazione dei titoli richiesta.
Alla Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2019, gli insorgenti hanno allegato quali pezze giustificative
il “Kontoauszug” rilasciato il 04.01.2020 dalla __________ AG dal quale
si evincevano spese per la tenuta del conto (“Kontoführung”) pari a
€ 7.90 e la ricapitolazione 01.01.2019-31.12.2019 redatta della __________
(__________) relativa agli averi ivi depositati (deposito no. __________) le
cui spese bancarie addebitate ammontavano a fr. 11'121.‑. Aggiungevano
anche le fatture trimestrali relative agli onorari corrisposti alla __________
AG per l’amministrazione del suddetto portafoglio, il cui valore fiscale al
31.12.2019
era di fr. 4'604’468.‑ (v. ET 2019, stato al 31.12.2019;
“Rekapitulation” __________ 01.01.2019-31.12.2019).
3.4
Se per i primi due importi
menzionati, ovvero fr. 9.‑ e fr. 11'121.‑ non vi è
ragione per non accordare la deduzione ex
art. 31 cpv. 1 LT risp. art.
32.
cpv. 1 LIFD, in quanto debitamente comprovati mediante la produzione da una
parte dell’avviso di addebito e dall’altra, della documentazione ricapitolativa
01.01.2019-31.12.2019 che mostrava l’altro addebito, più delicata è la
questione relativa ai costi fatturati dalla __________ AG e chiesti in
deduzione in ragione di fr. 18'048.‑.
3.5
3.5.1
Per
quanto attiene agli onorari pagati alla __________ AG ‑ per la
prima volta in sede di ricorso ‑ gli insorgenti presentano un
contratto, firmato il 18.08.2017 e relativo alla consulenza (Beratung)
nell’ambito della gestione patrimoniale, intitolato appunto “Vermögensverwaltungsvertrag
Beratung” (all. 4).
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD). Non vi è quindi motivo per non tener conto di questa nuova allegazione. Si
noti che nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione non si è in
alcun modo espressa in merito a questo nuovo documento.
3.5.2
Dal suddetto contratto si
evince che gli averi bancari depositati presso la __________ (deposito no. __________)
sono affidati in gestione alla __________ AG di __________, secondo le indicazioni
esclusivamente formulate dai ricorrenti (v. contratto di mandato, no. 2, p. 1).
Dagli accordi intercorsi, il gestore è tenuto ad informarsi sulla strategia e
sul profilo degli investimenti auspicati dai propri clienti (v. contratto di
mandato, no. 6.4, p. 3). L’ambito contrattuale concerne sia gli investimenti sia
le attività sui conti o depositi esistenti o di nuova apertura. Inoltre, il
mandatario svolge la sua attività “unter Berücksichtigung der vor
Unterzeichnung des Vertrags abgeklärten Informationen gemäss Anlagerichtlinien
(Anhang 1), welcher Bestandteil des Vertrages bildet” (v. contratto di
mandato, no. 2, p. 1). L’amministratore deve scegliere gli investimenti con
attenzione, dove possibile ripartire il rischio diversificando gli
investimenti, sorvegliare regolarmente il patrimonio depositato e “er stellt
sicher, dass die Anlagen mit dem Vermögensverwaltungsvertrag und dem Anlageprofil
übereinstimmen” (v. contratto di mandato, no. 4.2, p. 2). L’“Anlageprofil
des Kunden (Anhang 1)”
e la strategia degli investimenti sono
esaminati periodicamente, almeno una volta all’anno. Se il profilo non
corrisponde più all’attuale situazione dei clienti, il gestore è tenuto ad informarli
per scritto (v. contratto di mandato, no. 4.2., p. 2). Quale mercede, il
gestore riceve una Verwaltungsgebühr dello 0.35% per anno, che addebiterà
al portafoglio __________, e una performance-abhängige Gebühr dello 0% unicamente
se il rendimento annuale raggiungerà il 4% (v. contratto di mandato, no. 5 a
e b, p. 2). Nell’onorario così calcolato non sono incluse le tasse di
deposito, di mediazione e di borsa come pure la tassa di bollo e tutte le altre
tasse e spese calcolate da terzi e che sono addebitate direttamente o separatamente
ai clienti. Anche la sorveglianza di questi addebiti spetta al gestore
patrimoniale.
Dalla sola lettura del
contratto di mandato si può senz’altro desumere che concerne un’attività di
consulenza finanziaria e agli investimenti che oltrepassa la mera
amministrazione del patrimonio. Come visto, le spese ad essa connesse in
ragione di fr. 18'048.‑ non possano essere dedotte in quanto non si
tratta di spese di amministrazione dei titoli propriamente detta, così come
previsto dagli articoli 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. Si tratta piuttosto di costi
legati alla consulenza per l’acquisto e la vendita di titoli, per loro natura
non deducibili in quanto costituiscono spese per il mantenimento personale o per
l’acquisto di beni (ASA 71 p. 46 consid. 2b e p. 48 consid. 2d; v. supra,
consid. 1.3).
3.5.3
A ciò si aggiunga pure la circostanza
che – nel caso in disamina ‑ il medesimo deposito titoli
(no. 10 345.796.8) è affidato a due istituti finanziari differenti: da una
parte, i titoli sono depositati presso la __________ che ne cura
l’amministrazione, addebitando spese bancarie effettive pari a fr. 11'121.‑
(v. ricapitolazione 01.01.2019-31.12.2019). Dall’altra, il medesimo portafoglio
è dato in gestione ad una società specializzata in consulenza agli investimenti.
__________ AG di __________ si presenta “als Ihr unabhängiger Partner in
sämtlichen finanziellen Angelegenheiten leisten wir eine reine
Beratungstätigkeit. Unser Schwerpunkt liegt in der Anlageberatung und
Vermögensverwaltung. Da wir keinen Bankenstatus besitzen, weder hauseigene
Finanzprodukte vertreiben noch Vertriebsentschädigungen einnehmen, profitieren
Sie von wirklich objektiven Empfehlungen. Mit dem Markt sind wir seit
Jahrzehnten bestens vertraut ‑ und legen aus diesem Grund den
Fokus stark auf Einzelanlagen. Uns ist klar: Nicht nur Ihre Vermögens-, sondern
auch Ihre gesamte individuelle Lebenssituation weist den Weg zur optimalen
Investmentstrategie. Bei uns erhalten Sie daher eine ganzheitliche,
partnerschaftliche und immer verständliche Beratung, auf die Sie zählen können”
(cfr. http://www.sfb.swiss/; ultima consultazione:
31.08.2021). La sua attività è dunque finalizzata agli investimenti finanziari
e mirata ad incrementare il patrimonio affidatole in gestione (v. anche
contratto di mandato, no. 2, p. 1 che concerne anche l’apertura di nuovi
conti).
Nel caso in esame, le “spese
di custodia e amministrazione da parte di terzi” elencate nella
Dichiarazione d’imposta 2019 e richieste in deduzione corrispondono agli
importi conteggiati dalla __________ AG quali onorario (Honorarsatz:
0.35% p. a.) su 4 (sotto-)depositi, tutti riconducibili al portafoglio
principale no. __________ depositato presso la __________ (v. contratto di
mandato, no. 2, p. 1).
Già per sua natura, però,
la mercede pagata dai ricorrenti per una simile attività non ricade tra i costi
di amministrazione di beni mobili privati da parte di terzi previsti dagli
articoli 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. Non potendo sussumere la fattispecie a
queste disposizioni, né la deduzione di fr. 29'178.‑ (fr. 18'048.‑
+ fr. 11'121.‑ + fr. 9.‑), come postulato dai ricorrenti,
né la deduzione del 3‰ della sostanza mobiliare accertata, come calcolata
dall’autorità di tassazione per l’IC e l’IFD (fr. 14'179.‑, comprensiva,
seppur in minima parte, di costi non deducibili), possono essere concesse.
3.6
Nel caso in disamina,
l’autorità di tassazione è stata fin troppo generosa nei confronti dei
ricorrenti. Infatti, avrebbe dovuto concedere in deduzione unicamente le spese
bancarie effettivamente addebitate agli insorgenti, in casu quelle __________)
e della __________ AG per un importo totale di fr. 11'130.‑, in
quanto debitamente comprovate. La deduzione ammessa dall’RS 1 è quindi maggiore
(fr. 14'179.‑) seppur di poco alla deduzione che effettivamente
poteva essere concessa nel caso di specie. In tali circostanze, la Camera di
diritto tributario dovrebbe procedere ad una reformatio in peius della
decisione impugnata. Tuttavia, considerata l’esigua differenza tra gli importi
in discussione e per economia di giudizio, vi rinuncia, confermando quanto
concesso in deduzione dall’RS 1, ovvero fr. 14'179.‑.
4.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti. Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: