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Decisione

80.2021.47

Deduzioni: spese di amministrazione della sostanza mobiliare privata, forfait, onere della prova di costi superiori, non onorari per consulenza nella gestione patrimoniale

9 novembre 2021Italiano20 min

quali spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli. Ta__________ Depot __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.47

80.2021.48

Lugano

9 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 febbraio 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC/IFD

2019

Fatti

Fatti

A. Il

29 aprile 2020, i coniugi RI 1 presentavano la Dichiarazione d’imposta delle

persone fisiche 2019, esponendo un reddito della sostanza mobiliare di

fr. 104'671.‑ e chiedendo in deduzione fr. 29'178.‑

quali spese effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli. Ta__________ Depot __________

11’121

Spese di custodia e amministrazione da parte di

terzi

2’402

Spese di custodia e amministrazione da parte di

terzi

10’098

Spese di custodia e amministrazione da parte di

terzi

3’347

Spese di custodia e amministrazione da parte di

terzi

2’201

Totale

29’178

Al 31.12.2019, la sostanza

mobiliare dichiarata ammontava a fr. 4'726'257.‑. Includeva alcuni

conti bancari presso __________ e __________ ed un deposito presso la __________

(__________), il cui valore imponibile al 31.12.2019 era di fr. 4'604’468.‑.

B. La decisione di

tassazione IC/IFD 2019 è stata notificata il 25 novembre 2020. L’RS 1 (di

seguito: RS 1) ha apportato un’unica modifica a quanto dichiarato dai

contribuenti, diminuendo l’ammontare della deduzione delle spese di

amministrazione dei titoli da fr. 29'178.‑ a fr. 14'179.‑

con la motivazione “la deduzione delle spese effettive indicate sugli

estratti fiscali bancari è ammessa al massimo in misura di 3/1000 del valore

dei titoli”. Di conseguenza ‑ per l’imposta cantonale ‑ il

reddito imponibile era stato accertato in ragione di fr. 109'500.‑

(determinanti per l’aliquota: fr. 120'400.‑), ciò che comportava un

dovuto d’imposta di fr. 8'640.65; mentre la sostanza imponibile era stata

fissata in fr. 4'862'000.‑ (fr. 5'287'000.‑ determinanti

per l’aliquota) e il dovuto d’imposta sulla sostanza era di fr. 14'586.‑.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato stabilito in

fr. 122'900.‑ (determinanti per l’aliquota: fr. 127'300.‑)

che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 3'600.10.

C. Il 4 dicembre 2020, i

coniugi RI 1, per il tramite del loro rappresentante, presentavano reclamo,

contestando “la limitazione della deduzione dal reddito imponibile delle

spese effettive di gestione per i beni immobili [sic!] privati,

comprovate e documentate” e chiedendo “la detrazione dal reddito

imponibile delle spese effettive di frs. 29'178.‑ per l’amministrazione

dei titoli come dichiarato e documentato” sostenendo che non fosse “lecito

limitare le deduzioni delle spese di gestione patrimoniale effettive,

comprovate e documentate al 3‰”, poiché non “conforme a quanto

espressamente previsto dalla legge”. Spiegavano che “la deduzione nei

limiti del 3‰ vale solo se non viene chiest[a] e documentat[a]

la deduzione delle spese effettive” e che il “cpv. 4 prevede la

possibilità di una deduzione complessiva “invece della somma effettiva”, vale

a dire se la deduzione pretesa non viene comprovata e documentata”.

D. Il 3 febbraio 2021, l’RS

1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

“Il fisco ticinese ammette in

deduzione, come riportato nelle Istruzioni alla compilazione della

dichiarazione d’imposta […], un forfait massimo del 3‰ (che equivale

pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva). Alla base di

questa indicazione la Camera di Diritto Tributario di Lugano si è già espressa

in merito vedi sentenza 80.2016.73 punto 1.4 e successivi; come pure ad esempio

la sentenza 80.2011.133. In tutti i casi è stat[a] difesa la presa di

posizione dell’Ufficio tassazione, il quale, come in questa sede, aveva

plafonato la deduzione per spese di amministrazione titoli al 3‰, essendo stato

comprovato il raggiungimento di tale cifra”.

E. Con il ricorso,

presentato il 24 febbraio 2021, i rappresentanti dei contribuenti chiedono che

la decisione di tassazione IC/IFD 2019 sia annullata e che sia loro concessa, sia

per l’IFD sia per l’IC, la deduzione delle spese effettivamente sostenute per

l’amministrazione dei titoli (fr. 29'178.‑) e non solo il forfait

del 3‰, ovvero fr. 14'179.‑. A sostegno della loro tesi, i rappresentanti

dei ricorrenti affermano che “la legge federale diretta non limita la

deduzione delle spese effettive di gestione patrimoniale, comprovate e

documentate […] Dal reddito imponibile per l’imposta federale diretta è

perciò da acconsentire la detrazione delle spese di gestione patrimoniale

effettive e comprovate di frs. 29'178.‑ (allegato 4) e non solo frs.

14'179 che corrisponde al forfait del 3‰”. Nel ricorso, tale

ragionamento è esteso anche all’imposta cantonale. I rappresentanti concludono affermando

che “non è quindi lecito limitare la deduzione delle spese di gestione

patrimoniale effettive, comprovate e documentate al 3‰! Non è conforme a

quanto espressamente previsto dalla legge. Il contribuente, ma non il fisco,

può avvalersi del forfait del 3‰. La deduzione nei limiti del 3‰

è quindi da applicare solamente se il contribuente non chiede la deduzione

delle spese effettive, documentate e comprovate. Nel caso presente le spese

effettive di frs. 29'178.‑ sono comprovate e documentate (allegato 4)”.

Al ricorso, oltre

alla decisione impugnata, allegano per la prima volta una copia (parziale) del

contratto di consulenza patrimoniale stipulato dai ricorrenti il 18.08.2017 con

la __________ AG di __________ (Vermögensverwaltungsvertrag Beratung;

all. 4) ‑ omettendo di trasmetterne gli allegati (Anhang 1:

Anlageprofil e Anhang 2: Honorarliste, v. all. 4, p. 5 in fine) ‑ e

le fatture relative al calcolo degli onorari per il 2019, peraltro già fornite

con la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019.

F. Con lettera del 5

marzo 2021, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso, senza formulare alcuna

osservazione.

Diritto

1. 1.1.

Il contribuente che

possiede beni mobili privati può dedurre i costi di amministrazione da parte di

terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né

computate (art. 31 cpv. 1 LT; art. 32 cpv. 1 LIFD).

Gli altri costi e spese

non possono invece essere dedotti. In particolare:

a) le

spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le

spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

b) [abrogato con

effetto dal 1° gennaio 2016]

c) le spese per

l’estinzione di debiti;

d) le

spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;

e) le

imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e

sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe (art. 33 LT; art. 34

LIFD).

1.2.

Sono considerati costi di

amministrazione del patrimonio privato i costi necessari per realizzare il

reddito della sostanza mobiliare privata. Deducibili sono unicamente i costi di

gestione da parte di terzi; non invece quelli occasionati dall’amministrazione

diretta del proprio patrimonio (Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48

DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 9 ad art. 32 LIFD, p. 947; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 757; Merlino,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 659; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten

nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 172).

1.3.

In merito ai costi di

amministrazione, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente

affermato che sono deducibili soltanto i costi direttamente necessari al

conseguimento del reddito, quindi solo quei costi che denotano un nesso causale

diretto (ASA 67 p. 477 consid. 2c con riferimenti).

Rientrano in questa

categoria le spese di deposito (costi di custodia in relazione al valore

depositato con un minimo fisso), le commissioni di incasso di coupons

(per titoli pagati all’estero), gli onorari per singole operazioni di gestione

e tasse d’amministrazione (forfetarie in percento del valore di deposito con un

minimo fisso), le spese per le cassette di sicurezza e i compensi per la

gestione da parte di autorità amministrative (tutori, curatori, esecutori

testamentari, ecc.). Entrano inoltre in considerazione le spese necessarie ad

assicurare il corso delle divise negli investimenti a termine e sul mercato

monetario, le spese di chiusura di un conto e le commissioni su interessi

creditori (Locher, op. cit., n. 10

ad art. 32 LIFD, p. 947 s.; v. anche sentenza Steuerrekursgericht Zürich

del 31.01.2017 in: StE 2017 DBG/ZH B 24.7 Nr. 7 consid. 1b). A questi costi

vanno inoltre aggiunte le spese straordinarie affrontate per scongiurare una

diminuzione del reddito della sostanza (Locher,

op. cit, n. 11 ad art. 32 LIFD, p. 948; Zwahlen/Lissi,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).

I costi per la consulenza

in relazione all’acquisto o alla vendita di titoli costituiscono, per contro,

spese per il mantenimento personale o per l’acquisto di beni e non sono

deducibili; come pure i costi delle transazioni di capitali mobiliari, poiché

gli incrementi o le diminuzioni di sostanza che ne derivano non rientrano tra i

redditi imponibili (ASA 71 p. 44). Ciò vale anche per i costi di segretariato

determinati dall’amministrazione di titoli, anche se tali lavori sono conferiti

a terzi contro corrispettivo (ASA 67 p. 477 consid. 2e con riferimenti).

1.4.

Non essendo sempre agevole

distinguere in che misura i costi occasionati dalla gestione del patrimonio da

parte di terzi comprendano anche attività che eccedono la mera gestione

patrimoniale, le prassi cantonali ammettono, di regola, che i contribuenti

possano avvalersi, invece dei costi effettivi di amministrazione dei titoli, di

una deduzione complessiva.

La prassi consolidata del

Canton Zurigo, per esempio, concede una deduzione forfetaria del 3‰ del valore

dei titoli. Per patrimoni fino a due milioni di franchi, la deduzione forfetaria

non sottostà ad alcuna particolare condizione, mentre per patrimoni superiori

la stessa è ammessa solo se gli importi pagati per spese e onorari ammonta

comprovatamente almeno a tale importo forfetario (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher

Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo 2013, n. 21 ad § 30, p. 547).

Soluzioni differenti sono state adottate in altri cantoni. Le autorità fiscali

del Canton Lucerna, per esempio, concedono una deduzione forfetaria del 3‰ per

patrimoni fino a tre milioni di franchi e dell’1‰ per patrimoni superiori (Luzerner Steuerbuch, Vol. 1, § 39 n. 1);

le autorità del Canton San Gallo ammettono invece una deduzione del 2‰ (St. Galler Steuerbuch, StB 44 n. 1; per

Vaud [simile alla prassi zurighese] e Ginevra v. p. es. Merlino, op. cit., n. 8 s. ad art. 32 LIFD, p. 660 s.).

1.5.

Come questa Camera ha già

avuto modo di confermare in una decisione del 6 maggio 2002 (sentenza CDT n.

80.2002.27), le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo,

ammettono una deduzione forfetaria del 3‰ a prescindere dal valore dei titoli,

a condizione tuttavia che l’importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a

tale somma. Nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche, valevoli per il periodo fiscale 2019, la prassi

cantonale ticinese è così riassunta:

Sono deducibili le spese

effettive di amministrazione dei titoli. Si tratta in particolare delle

spese di custodia e gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti (spese di

deposito) e delle spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le

spese necessarie per conseguire il reddito di titoli come spese d’incasso ecc.

In presenza di un conteggio globale (che non permette di individuare e

quantificare le spese effettive di amministrazione dei titoli) è, in via

eccezionale, ammessa la deduzione di un forfait corrispondente al massimo al 3‰

(che equivale pure alla deduzione massima in caso di deduzione effettiva) del

patrimonio dichiarato nell’Elenco dei titoli e di altri collocamenti di

capitali (cifra 29.1 della dichiarazione d’imposta). Non è ammessa

alcuna deduzione (nemmeno quella del forfait) nei casi in cui il contribuente

detiene averi bancari o è titolare di crediti in riferimento ai quali non

derivano spese di custodia o gestione.

Non è ammesso il

computo di un compenso per l’incomodo avuto dal contribuente o la deduzione di

spese che non concernono l’amministrazione propriamente detta dei titoli

(commissioni e spese d’acquisto o vendita di titoli, spese per consulti in materia

di investimenti della sostanza, in materia d’imposte, per la compilazione di dichiarazioni

d’imposta, ecc.).

(v. Istruzioni, n. 13.1,

p. 26).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal

contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II

153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

3.

3.1.

Nella fattispecie, i

ricorrenti vorrebbero che fosse loro riconosciuta la deduzione delle spese

effettivamente sostenute per l’amministrazione dei titoli in ragione di

fr. 29’178.‑, suddivisi in fr. 9.‑ per il conto tenuto

dalla __________, cui si aggiungono le spese di gestione patrimoniale fatturate

dalla __________ AG, per complessivi fr. 18'048.‑ (v. all. 4).

Di diverso avviso

l’autorità di tassazione che ha ammesso in deduzione un forfait massimo del 3‰,

ovvero fr. 14’179.‑ calcolato in funzione della sostanza mobiliare

complessiva accertata in sede di tassazione e di reclamo pari a

fr. 4'726'258.‑.

3.2

Per

poter beneficiare della deduzione delle spese effettivamente sostenute e non

(solo) della deduzione complessiva (forfait del 3‰, previsto dalla prassi

cantonale), tutto ciò che eccede l’importo forfetario deve essere comprovato e

dimostrato (Locher, op. cit., n.

10.

ad art. 32 LIFD, p. 948). Poiché la deduzione delle spese di amministrazione

dei titoli da parte di terzi è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità

fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario, spetta al contribuente

dimostrarne la natura e commisurarne l’entità (v. p. es. StE 2017 DBG/ZH B 24.7

Nr. 7 consid. c). Altrimenti, la questione relativa alla distinzione tra i

costi deducibili e quelli non deducibili dovrà essere decisa a sfavore del

contribuente (Zwahlen/Lissi in:

Zweifel/Beusch [a cura di], op. cit., n. 1 ad art. 32 LIFD, p. 757).

3.3

Ora, ci si chiede se la

documentazione e le informazioni fornite dai ricorrenti nel corso della

procedura siano idonee a comprovare e giustificare la deduzione delle spese di

amministrazione dei titoli richiesta.

Alla Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2019, gli insorgenti hanno allegato quali pezze giustificative

il “Kontoauszug” rilasciato il 04.01.2020 dalla __________ AG dal quale

si evincevano spese per la tenuta del conto (“Kontoführung”) pari a

€ 7.90 e la ricapitolazione 01.01.2019-31.12.2019 redatta della __________

(__________) relativa agli averi ivi depositati (deposito no. __________) le

cui spese bancarie addebitate ammontavano a fr. 11'121.‑. Aggiungevano

anche le fatture trimestrali relative agli onorari corrisposti alla __________

AG per l’amministrazione del suddetto portafoglio, il cui valore fiscale al

31.12.2019

era di fr. 4'604’468.‑ (v. ET 2019, stato al 31.12.2019;

“Rekapitulation” __________ 01.01.2019-31.12.2019).

3.4

Se per i primi due importi

menzionati, ovvero fr. 9.‑ e fr. 11'121.‑ non vi è

ragione per non accordare la deduzione ex

art. 31 cpv. 1 LT risp. art.

32.

cpv. 1 LIFD, in quanto debitamente comprovati mediante la produzione da una

parte dell’avviso di addebito e dall’altra, della documentazione ricapitolativa

01.01.2019-31.12.2019 che mostrava l’altro addebito, più delicata è la

questione relativa ai costi fatturati dalla __________ AG e chiesti in

deduzione in ragione di fr. 18'048.‑.

3.5

3.5.1

Per

quanto attiene agli onorari pagati alla __________ AG ‑ per la

prima volta in sede di ricorso ‑ gli insorgenti presentano un

contratto, firmato il 18.08.2017 e relativo alla consulenza (Beratung)

nell’ambito della gestione patrimoniale, intitolato appunto “Vermögensverwaltungsvertrag

Beratung” (all. 4).

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4

LIFD). Non vi è quindi motivo per non tener conto di questa nuova allegazione. Si

noti che nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione non si è in

alcun modo espressa in merito a questo nuovo documento.

3.5.2

Dal suddetto contratto si

evince che gli averi bancari depositati presso la __________ (deposito no. __________)

sono affidati in gestione alla __________ AG di __________, secondo le indicazioni

esclusivamente formulate dai ricorrenti (v. contratto di mandato, no. 2, p. 1).

Dagli accordi intercorsi, il gestore è tenuto ad informarsi sulla strategia e

sul profilo degli investimenti auspicati dai propri clienti (v. contratto di

mandato, no. 6.4, p. 3). L’ambito contrattuale concerne sia gli investimenti sia

le attività sui conti o depositi esistenti o di nuova apertura. Inoltre, il

mandatario svolge la sua attività “unter Berücksichtigung der vor

Unterzeichnung des Vertrags abgeklärten Informationen gemäss Anlagerichtlinien

(Anhang 1), welcher Bestandteil des Vertrages bildet” (v. contratto di

mandato, no. 2, p. 1). L’amministratore deve scegliere gli investimenti con

attenzione, dove possibile ripartire il rischio diversificando gli

investimenti, sorvegliare regolarmente il patrimonio depositato e “er stellt

sicher, dass die Anlagen mit dem Vermögensverwaltungsvertrag und dem Anlageprofil

übereinstimmen” (v. contratto di mandato, no. 4.2, p. 2). L’“Anlageprofil

des Kunden (Anhang 1)”

e la strategia degli investimenti sono

esaminati periodicamente, almeno una volta all’anno. Se il profilo non

corrisponde più all’attuale situazione dei clienti, il gestore è tenuto ad informarli

per scritto (v. contratto di mandato, no. 4.2., p. 2). Quale mercede, il

gestore riceve una Verwaltungsgebühr dello 0.35% per anno, che addebiterà

al portafoglio __________, e una performance-abhängige Gebühr dello 0% unicamente

se il rendimento annuale raggiungerà il 4% (v. contratto di mandato, no. 5 a

e b, p. 2). Nell’onorario così calcolato non sono incluse le tasse di

deposito, di mediazione e di borsa come pure la tassa di bollo e tutte le altre

tasse e spese calcolate da terzi e che sono addebitate direttamente o separatamente

ai clienti. Anche la sorveglianza di questi addebiti spetta al gestore

patrimoniale.

Dalla sola lettura del

contratto di mandato si può senz’altro desumere che concerne un’attività di

consulenza finanziaria e agli investimenti che oltrepassa la mera

amministrazione del patrimonio. Come visto, le spese ad essa connesse in

ragione di fr. 18'048.‑ non possano essere dedotte in quanto non si

tratta di spese di amministrazione dei titoli propriamente detta, così come

previsto dagli articoli 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. Si tratta piuttosto di costi

legati alla consulenza per l’acquisto e la vendita di titoli, per loro natura

non deducibili in quanto costituiscono spese per il mantenimento personale o per

l’acquisto di beni (ASA 71 p. 46 consid. 2b e p. 48 consid. 2d; v. supra,

consid. 1.3).

3.5.3

A ciò si aggiunga pure la circostanza

che – nel caso in disamina ‑ il medesimo deposito titoli

(no. 10 345.796.8) è affidato a due istituti finanziari differenti: da una

parte, i titoli sono depositati presso la __________ che ne cura

l’amministrazione, addebitando spese bancarie effettive pari a fr. 11'121.‑

(v. ricapitolazione 01.01.2019-31.12.2019). Dall’altra, il medesimo portafoglio

è dato in gestione ad una società specializzata in consulenza agli investimenti.

__________ AG di __________ si presenta “als Ihr unabhängiger Partner in

sämtlichen finanziellen Angelegenheiten leisten wir eine reine

Beratungstätigkeit. Unser Schwerpunkt liegt in der Anlageberatung und

Vermögensverwaltung. Da wir keinen Bankenstatus besitzen, weder hauseigene

Finanzprodukte vertreiben noch Vertriebsentschädigungen einnehmen, profitieren

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Jahrzehnten bestens vertraut ‑ und legen aus diesem Grund den

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auch Ihre gesamte individuelle Lebenssituation weist den Weg zur optimalen

Investmentstrategie. Bei uns erhalten Sie daher eine ganzheitliche,

partnerschaftliche und immer verständliche Beratung, auf die Sie zählen können”

(cfr. http://www.sfb.swiss/; ultima consultazione:

31.08.2021). La sua attività è dunque finalizzata agli investimenti finanziari

e mirata ad incrementare il patrimonio affidatole in gestione (v. anche

contratto di mandato, no. 2, p. 1 che concerne anche l’apertura di nuovi

conti).

Nel caso in esame, le “spese

di custodia e amministrazione da parte di terzi” elencate nella

Dichiarazione d’imposta 2019 e richieste in deduzione corrispondono agli

importi conteggiati dalla __________ AG quali onorario (Honorarsatz:

0.35% p. a.) su 4 (sotto-)depositi, tutti riconducibili al portafoglio

principale no. __________ depositato presso la __________ (v. contratto di

mandato, no. 2, p. 1).

Già per sua natura, però,

la mercede pagata dai ricorrenti per una simile attività non ricade tra i costi

di amministrazione di beni mobili privati da parte di terzi previsti dagli

articoli 31 cpv. 1 LT e 32 cpv. 1 LIFD. Non potendo sussumere la fattispecie a

queste disposizioni, né la deduzione di fr. 29'178.‑ (fr. 18'048.‑

+ fr. 11'121.‑ + fr. 9.‑), come postulato dai ricorrenti,

né la deduzione del 3‰ della sostanza mobiliare accertata, come calcolata

dall’autorità di tassazione per l’IC e l’IFD (fr. 14'179.‑, comprensiva,

seppur in minima parte, di costi non deducibili), possono essere concesse.

3.6

Nel caso in disamina,

l’autorità di tassazione è stata fin troppo generosa nei confronti dei

ricorrenti. Infatti, avrebbe dovuto concedere in deduzione unicamente le spese

bancarie effettivamente addebitate agli insorgenti, in casu quelle __________)

e della __________ AG per un importo totale di fr. 11'130.‑, in

quanto debitamente comprovate. La deduzione ammessa dall’RS 1 è quindi maggiore

(fr. 14'179.‑) seppur di poco alla deduzione che effettivamente

poteva essere concessa nel caso di specie. In tali circostanze, la Camera di

diritto tributario dovrebbe procedere ad una reformatio in peius della

decisione impugnata. Tuttavia, considerata l’esigua differenza tra gli importi

in discussione e per economia di giudizio, vi rinuncia, confermando quanto

concesso in deduzione dall’RS 1, ovvero fr. 14'179.‑.

4.

Il ricorso è conseguentemente

respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti. Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: