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Decisione

80.2021.5

Reddito della sostanza mobiliare: vendita di azioni a società controllata dal venditore, teoria della trasposizione, collaborazione fra due soci di minoranza

7 settembre 2022Italiano34 min

costituita la __________ (di seguito: __________) con sede nel Sultanato dell’__________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.5

80.2021.6

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 gennaio 2021 contro le decisioni del 9 dicembre 2020 in materia di IC e

IFD 2015.

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1 è arrivato in

Svizzera il 2 giugno 2014 (cfr.

sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione;

ultima consultazione: 7 febbraio 2022) ed è, da questa data, assoggettato

illimitatamente alle imposte in Svizzera (rispettivamente in Ticino).

b.

Il signor RI 1 deteneva

una partecipazione nella __________ (in seguito: __________) pari al 30.66%, il

cui business focus è costituito

da “technical rubber injection and thermoplastic injection”

(www.sigit.it, sito consultato il 10.6.2022). Il 38.66% era detenuto

dalla società __________. (di cui __________ era socio) ed il restante 30.66%

dalla società __________ (di cui __________ era socio).

c.

Il 23 settembre 2014 viene

iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino la società __________, con

sede a __________, di cui il signor RI 1 era fino al 22 aprile 2015

amministratore unico con firma individuale e poi vice-presidente.

d.

Il 19 marzo 2015 veniva

costituita la __________ (di seguito: __________) con sede nel Sultanato dell’__________.

La società (ora) __________ (detenuta dal signor RI 1 e dal signor __________

in ragione del 50% ciascuno) possedeva una partecipazione del 60% della __________,

mentre il restante 40% era posseduto dal fondo sovrano omanita tramite la __________.

e.

Il 23 aprile 2015 l’intero

capitale azionario della __________ veniva ceduto per € 30'000'000.- (valore

nominale € 11'000'000.-) alla __________, detenuta dalla __________.

B. Il 13 marzo 2017, il

signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo

fiscale 2015. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di

fr. 163'908.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 9’843'444.-.

C. Il 5 febbraio 2020,

l’RS 1 (di seguito: UT) emanava le decisioni di tassazione IC/IFD 2015. Ai fini

di IC, l’UT accertava un reddito imponibile complessivo pari a fr. 3'894’800.-

(determinante per l’aliquota: fr. 3'927’900.-) ed una sostanza imponibile

complessiva pari a fr. 12'287’000.- (determinante per l’aliquota: fr. 13’190'000.-).

Per l’IFD, l’autorità fiscale stabiliva un reddito imponibile complessivo pari

a fr. 3'898'300.- (determinante per l’aliquota: fr. 3'931'400.-).

In

particolare, l’UT aggiungeva al reddito dichiarato fr. 3'733'317.- quali “altri

redditi della sostanza mobiliare”, con la seguente motivazione: “Imposizione del provento conseguito in seguito alla

cessione della SPA (art. 19 a LT)”.

D. RI 1RI 1 interponeva

tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD. Per quanto qui di

interesse, il reclamante censurava l’applicazione della “teoria della

trasposizione”, in quanto nel caso in questione non sarebbe stato adempiuto

il requisito della partecipazione da parte del venditore, a trasferimento

avvenuto, in ragione di almeno il 50%, al capitale azionario della società

acquirente. Il contribuente dichiarava di possedere il 30.66% della __________

e di essere “rimasto al termine dell’operazione al 30% della stessa scalando

tutti i passaggi della catena di controllo”. Di conseguenza, “con il

solo 30% e patti parasociali […] estremamente stringenti non è nelle condizioni

di “indirizzare” la __________”. Pertanto, il reclamante chiedeva lo

stralcio dei fr. 3'733'317.- aggiunti dall’UT quale reddito da sostanza

mobiliare.

E. A seguito del ricorso

presentato dal signor RI 1, l’autorità di tassazione cercava, con la

collaborazione dei rappresentanti del contribuente, una soluzione transattiva

alla vertenza, senza tuttavia che le trattative andassero a buon fine.

F. Di

conseguenza, con decisioni di tassazione dopo reclamo del 9 dicembre 2020, l’UT,

per quanto qui di rilievo, confermava l’imposizione di parte del provento

conseguito mediante la vendita della partecipazione di __________ alla __________

pari a fr. 3'733'317.- quale “trasposizione”. Secondo l’autorità fiscale

“dagli accertamenti eseguiti è emerso che:

-

Il 60% di __________ è detenuto

indirettamente, per il tramite di società affiliate, da __________ (di

proprietà del contribuente e del signor D.);

-

Il contribuente ha trasferito la

partecipazione in __________ dal suo patrimonio privato a quello commerciale di

una persona giuridica;

-

Il contribuente, dopo il

trasferimento, partecipa, indirettamente ma unitamente al signor D. con il

quale ha attuato l’operazione di finanziamento in comune, in ragione di almeno

il 50% al capitale della __________;

-

Il totale della controprestazione

ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita”.

L’UT specificava

poi che “l’agire in comune del contribuente con

il signor D. (l’altro azionista di __________) nell’operazione di vendita e di

riacquisto della partecipazione in __________, per il raggiungimento di un loro

interesse comune, fa sì che, per quanto singolarmente gli stessi detengano,

indirettamente, una partecipazione minoritaria in __________, pari al 30%,

siano comunque dati i presupposti per riconoscere l’esistenza della fattispecie

della trasposizione”. Tale particolare costellazione dettata dall’agire comune

è codificata nella legge agli art. 19a cpv 1 lett b LT e 20a cpv. 1 lett b LIFD

(“….. questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi

partecipanti attuino il trasferimento in comune”)” ed ancora che “il trasferimento della partecipazione in __________ è

stato attuato in modo congiunto da tutti gli azionisti di __________”.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 5/7 gennaio 2021, il contribuente

– per il tramite del suo rappresentante avv. RA 1 (Studio legale tributario __________)

– impugna le decisioni di tassazione dopo reclamo del 9 dicembre 2020. Il

ricorrente censura l’aggiunta dei fr. 3'733'317.- quali “altri redditi della

sostanza mobiliare” a seguito della cosiddetta “trasposizione”. Il ricorrente

ritiene non adempiuta una delle condizioni per la realizzazione di una

trasposizione e meglio, “poiché la [sua] partecipazione […] nella società

assuntrice __________ non ammontava ad almeno 50% del capitale. […] Infatti, __________

era (ed è) interamente controllata da __________, a sua volta detenuta solo in

ragione del 60% da __________, per di più praticamente solo pro forma,

considerati gli ampi poteri giuridici ed economici a cui __________ ha abdicato

in favore dell’INVESTOR con la firma dello shareholders agreement. Alla luce di

ciò e poiché il ricorrente partecipava solo in misura del 50% in __________,

società della quale egli non è mai stato amministratore, non si può certamente

ritenere che il ricorrente partecipasse in ragione di almeno il 50% al capitale

della società assuntrice __________”.

Il ricorrente contesta poi

la tesi dell’autorità fiscale secondo cui “le partecipazioni da lui

indirettamente detenute tramite la __________ vadano sommate a quelle detenute

dall’altro socio sig. __________ e che, per effetto di tale addizione, il

ricorrente ed il sig. __________ partecipino alla società assuntrice in ragione

del 60%, superando in tale modo la soglia richiesta di almeno il 50%” e

meglio, censura

l’applicazione dell’ultima frase degli artt. 19a cpv. 1

lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD (secondo cui “questa

regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti

attuino il trasferimento in comune”). Il ricorrente ritiene – in base alla

giurisprudenza ed alla dottrina più autorevole – che per applicare questo

disposto di legge si debba “in particolare verificare se, con il

trasferimento della partecipazione alla società assuntrice, il trasferente

abbia o meno mutato, dal punto di vista economico, il suo potere di disporre

sulle distribuzioni di utili dalla partecipazione trasferita”. Il signor RI

1 sostiene di essere stato l’azionista più influente di __________, ma ciò

prima delle “pattuizioni previste nel patto parasociale e nel Constitutive

contract di __________”. Dopo la sottoscrizione di tali accordi, il

ricorrente avrebbe perso “la facoltà di determinare l’indirizzo economico di

__________ e soprattutto la possibilità di attingere al sostrato economico

della stessa senza l’accordo dell’investitore”. Ad ogni modo, il signor RI

1 ritiene che l’autorità fiscale non abbia dimostrato “l’agire in comune”

degli azionisti di __________.

Inoltre, il signor RI 1 è

dell’avviso che affermare che “una parte del ricavato della vendita è stato

reinvestito in __________ veicolo comune detenuto da due degli azionisti

venditori” confermerebbe che “la transazione […] non costituisce una

trasposizione […] ma sia una vera e propria alienazione”.

Infine, il ricorrente nega

che il caso in questione possa rappresentare un’elusione fiscale, “per il

fatto che la transazione non ha nulla di insolito” e poiché “non si vede

quale possa essere il risparmio fiscale”.

H. Il 24 marzo 2021, l’PI

1 (di seguito: Ufficio giuridico) ha presentato le proprie osservazioni RI 1,

riconfermandosi nelle decisioni di tassazione dopo reclamo. In aggiunta, l’Ufficio

giuridico afferma che una trasposizione si realizza anche quando più azionisti

di minoranza, che detengono congiuntamente almeno il 50% del capitale della

società acquirente, cooperano e realizzano assieme il trasferimento. In tal

senso però “il controllo della società assuntrice richiede anche un elemento

soggettivo in quanto gli azionisti di minoranza devono collaborare

consapevolmente a questo scopo”. Nel caso in esame, secondo l’Ufficio

giuridico, si sarebbe verificata la fattispecie appena menzionata. Secondo

l’autorità fiscale, “i contribuenti avrebbero potuto agire individualmente o

tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire insieme come promoters per

il tramite di __________, […] attuando quindi una strategia comune ben

definita, mossi da obiettivi comuni”. Inoltre, il modo di agire

dell’insorgente si fonderebbe “in particolare sulle strette relazioni di

lunga data delle famiglie __________ e RI 1”.

L’Ufficio giuridico

ritiene poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia

determinante analizzare “il controllo della società assuntrice”, poiché

rilevante è unicamente la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario

della società assuntrice da parte del venditore. Tuttavia, evidenzia che

qualora si procedesse a valutare “i rapporti contrattuali stipulati tra le

parti al fine di determinare il controllo della società assuntrice”, si

dovrebbe concludere che “il ricorrente, malgrado la “vendita” del suo

pacchetto azionario in __________ a __________, ha comunque mantenuto il

controllo delle azioni trasferite”. Secondo l’Ufficio giuridico, la

documentazione agli atti (ed in particolare lo “shareholders’ agreement relating

to __________”) non permetterebbero di giungere ad una conclusione diversa.

L’autorità fiscale

evidenzia anche che una trasposizione può realizzarsi nondimeno tramite una

detenzione indiretta del 50% delle azioni della società assuntrice.

L’Ufficio giuridico

ritiene anche dati, nel caso in cui la Camera dovesse considerare non adempiuti

i presupposti per un’imposizione quale “trasposizione”, gli estremi di un’elusione

fiscale, “nella misura in cui la transazione può essere qualificata come

insolita o quantomeno singolare, perché le partecipazioni in __________

avrebbero potuto essere vendute direttamente a __________ e non per il tramite

di __________. L’operazione appare così pianificata ad hoc per nascondere la

realizzazione di una trasposizione, tramite i veicoli societari allora

neocostituiti, ossia __________”.

Infine, l’Ufficio

giuridico – in via subordinata – chiede che venga assoggettato il vantaggio

conseguito dal signor RI 1 per aver potuto sottoscrivere il 30% del capitale in

__________ (indirettamente, mediante __________) ad un prezzo “sensibilmente

inferiore a quello versato, con aggio, dagli azionisti investitori Omaniti”.

I. Con replica del

15/16 aprile 2021, il ricorrente contesta le osservazioni dell’autorità

fiscale.

Preliminarmente specifica

che “__________ non “deteneva” il 25% di __________ […] ma, più

correttamente, partecipava alla stessa, trattandosi di una società semplice.

[…] come dimostrato [anche] dal fatto che egli nemmeno figura tra le parti

venditrici nel contratto di vendita di __________, ma solo come dirigente”.

In merito alla società __________., il ricorrente afferma che l’amministrazione

e la rappresentanza della società erano affidate congiuntamente a tutti i soci

e che secondo il diritto italiano “se l’amministrazione spetta

congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti […] per il

compimento delle operazioni sociali”. Di conseguenza, il signor __________

non avrebbe né beneficiato di una partecipazione indiretta né avrebbe potuto

attuare l’operazione del trasferimento in comune con il signor RI 1.

L’insorgente sostiene di

detenere le quote della __________, società acquirente, solo indirettamente, di

possedere una partecipazione (indiretta) di almeno il 50% unicamente sommando

la sua partecipazione con quella (anche indiretta) del signor __________ e di

detenere in maniera limitata dei poteri economici e giuridici essendo questi “de

facto sospesi da un Patto parasociale estremamente stringente con il socio

omanita”. Il ricorrente ritiene poi che i soggetti venditori (“RI 1, __________

e __________”) non sono giuridicamente identici ai soggetti direttamente o

indirettamente detentori della società acquirente (“RI 1, __________ e il __________”)

e che, ad ogni modo, “il sig. __________ in quanto tale non è mai stato

socio di __________ ([…] non appare come venditore)”.

Secondo l’insorgente,

l’interpretazione letterale, storica, teleologica o in base alla realtà

economica dell’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD non contemplerebbe le

situazioni in cui la società assuntrice è detenuta solo indirettamente dall’alienante.

Ad ogni modo, nel caso in

cui si propendesse per la conclusione contraria, il ricorrente ribadisce di

aver “perso il suo potere di disporre dal punto di vista economico sulla __________,

non potendo senza l’accordo del socio omanita, in particolare (ma non solo)

realizzare alcuna distribuzione di dividendo (risalendo la catena di società)

verso l’azionista __________ né alineare la partecipazione nella __________

detenuta da __________”.

Il signor RI 1 contesta

poi di essere incorso in un’elusione fiscale, ritenendo tuttavia anche che

l’autorità fiscale non abbia comprovato quanto da lei sostenuto.

Infine, il contribuente

censura la richiesta formulata in via subordinata dall’autorità fiscale: il

ricorrente non avrebbe conseguito alcun reddito, poiché le azioni di __________

sono state sottoscritte da __________. Non avendo conseguito alcun vantaggio,

non si giustificherebbe nemmeno un’imposizione di quest’ultimo.

L. Il 1° giugno 2021,

l’Ufficio giuridico ha presentato le proprie osservazioni di duplica,

riconfermandosi nelle decisioni su reclamo IC/IFD 2015 e nelle osservazioni del

24 marzo 2021. In particolare, l’autorità fiscale ritiene, a differenza del

ricorrente, che “il fatto che si realizzi una trasposizione diretta o

indiretta non ha alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione” dell’art. 20a

cpv. 1 lett. b LIFD. Per l’Ufficio giuridico è determinante che mediante

la vendita dei diritti di partecipazione ad una società di cui l’azionista

venditore mantiene il controllo, si realizza una perdita definitiva del

substrato fiscale imponibile.

L’autorità fiscale

riconferma poi, nel caso in cui si dovesse ritenere che il caso in esame non

ricada nel campo di applicazione della trasposizione, dati i presupposti per

un’elusione fiscale rispettivamente conferma la richiesta formulata in via

subordinata, poiché “l’operazione si configurerebbe […] come un acquisto di

partecipazioni di __________ per il tramite di un veicolo appositamente creato

a questo scopo dal contribuente”.

M. Il 14 febbraio 2022

si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario. I ricorrenti

hanno sottolineato la particolarità dell’operazione rilevando che __________

non poteva essere venduta direttamente all’__________, siccome era uno Stato

figurante su una black list secondo il diritto italiano. Al momento della

transazione le azioni appartenevano ai loro genitori. Si era trattato di una

vera e propria operazione industriale senza scopo di ottimizzazione fiscale.

Inoltre, nonostante l’appartenenza del capitale, i patti parasociali

attribuiscono il controllo al fondo sovrano dell’__________. Per sua parte

l’autorità fiscale ha chiesto di respingere il ricorso, essendo adempiuti tutti

i presupposti per la qualifica dell’operazione come trasposizione, nonostante

la detenzione indiretta. Se fosse esclusa la trasposizione e fosse ammessa la

vendita a terzi l’autorità fiscale chiede di verificare le componenti salariali

in quanto il reinvestimento è avvenuto a valori inferiori. Circostanza questa

esclusa dal ricorrente, che spiega non trattarsi di una partecipazione di

collaboratori. Il sovrapprezzo versato dall’investitore __________ era nella

logica dell’operazione strategica di crescita industriale del gruppo sia in

Europa sia in __________ e comunque controbilanciato da maggior potere nel

consiglio di amministrazione lasciato agli omaniti stessi.

Diritto

1. Il ricorrente

sostiene, nel proprio gravame che non sarebbero riunite tutte le condizioni

esatte dalla legge per ritenere, nel caso di specie, l’esistenza di una

trasposizione. In particolare è dell’avviso che, dopo il trasferimento della

partecipazione in __________, egli non deteneva la società assuntrice __________

in ragione di almeno del 50% del capitale. __________ è interamente controllata

da __________, a sua volta detenuta unicamente in ragione del 60% da __________.

Gli art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett. b

LT non sarebbero pertanto applicabili: poiché il ricorrente asserisce di non

avere una partecipazione di almeno il 50% nella società assuntrice __________

ed anche perché non è possibile affermare, in via interpretativa che egli ha il

controllo su quest’ultima, vista la struttura societaria e contrattuale di __________.

Di diversa opinione

l’autorità fiscale secondo cui sarebbero adempiute tutte le condizioni perché

si applichino le norme fiscali riguardanti la trasposizione. In particolare,

l’autorità fiscale ha riconosciuto la qualifica privata della partecipazione di

__________ in __________ sulla base della dichiarazione fiscale 2014 e della

relativa decisione cresciuta in giudicato. Inoltre il contribuente non svolgeva

alcuna attività indipendente.

Il valore di soglia del

50% previsto dagli art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv.

1 lett. b LT si realizza anche tramite la partecipazione di più persone

che trasferiscono insieme i diritti di partecipazione e detengono in seguito

almeno il 50% del capitale azionario della società assuntrice. Determinante è

la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario e non i rapporti contrattuali

stipulati tra le parti. Tramite __________ (della quale sono azionisti al 50%

ciascuno), RI 1 hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria (60%)

– tramite __________ - della __________, attraverso il cumulo delle quote

minoritarie.

Si tratta pertanto di

verificare se nel caso di specie sono adempiute le condizioni della

trasposizione ed imporre nella partita fiscale di __________, quale reddito da

sostanza mobiliare il ricavo della vendita della partecipazione di __________ a

__________.

Considerandi

2.

2.1.

2.1.1

Secondo l’art. 20 cpv. 1

lett. c LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come

pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di

qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore

nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di

capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente

all’articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta

preventiva (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell’anno

in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis

LIP); rimane salvo il capoverso 1bis.

Di ugual tenore, per

l’imposta cantonale, l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT.

2.1.2

Giusta l’art. 20a

cpv. 1 lett. b LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2015)

è considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoverso

1.

lettera c anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per

cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di

una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di

un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento,

il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno del 50 per cento al

capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il

valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per

analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in

comune.

Di ugual tenore, per

l’imposta cantonale, l’art. 19a lett. b LT.

2.1.3

Con queste

disposizioni, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla

cosiddetta teoria della “trasposizione”,

secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli

appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale,

facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale apporto in

natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al

valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve

essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista consegue un

utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in effetti, l’azionista

non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo

conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le

partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento

patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di

partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora

imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l’esenzione

fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello

del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che eviterebbe

in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte. La società

cessionaria concede pertanto all’azionista una prestazione valutabile in denaro

secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze del Tribunale

federale 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1; 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF

60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti; Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 25

ad art. 20a LIFD; Cornu,

Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique – Limites imposées

par les principes généraux du droit, Losanna 2014, p. 430 e segg.). Le conseguenze fiscali della trasposizione sono limitate al

valore del corrispettivo ricevuto, che nel caso di operazioni di vendita può

consistere in contanti, crediti o beni materiali (titoli o altri diritti di

partecipazione) (Reich/Helbing/Duss,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 113 ad art. 20a LIFD).

2.1.4

Dal punto di vista

economico, l’operazione è assimilabile ad una vendita a sé stessi. In effetti

il potere di disporre (prerogativa economica) non dev’essere confuso con l’atto

di disposizione (prerogativa giuridica). Il trasferimento di una partecipazione

in una società dominata dal contribuente venditore non modifica pertanto il

potere decisionale sull’oggetto della vendita o dell’apporto. Di conseguenza,

in una situazione simile, non vi è un’alienazione in senso economico (Liégeois, La disponibilité du revenu,

2018, p. 327).

2.1.5

Le norme legali che

disciplinano le conseguenze fiscali della trasposizione costituiscono delle “safe

harbour rules”, nella misura in cui il legislatore ha chiaramente espresso

la sua volontà di garantire la certezza del diritto, stabilendo, in

quest’ambito delle condizioni legali precise. Trattandosi di norme che si

basano su una logica di tipo economico, un’interpretazione economica è

evidentemente sempre possibile. Tuttavia dev’essere contenuta nei limiti del senso

della norma e deve conformarsi alla volontà del legislatore. Vista la sua

chiara redazione, la trasposizione non pone particolari problemi a livello

interpretativo (Cornu, op. cit., p.

436; RDAF 2017 II p. 56; Messaggio concernente la legge federale sul

miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli

investimenti imprenditoriali [Legge sulla riforma II dell’imposizione delle

imprese del 22 giugno 2005, pag. 4349; Reich/Helbing/Duss,

op. cit., n. 84 ad art. 20a LIFD).

2.2

Pertanto, qualora

l’operazione ricada sotto i disposti degli artt. 20a cpv. 1 lett. b

LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID (trasposizione), il venditore o la

persona che apporta dei diritti di partecipazione in una società da lui stesso

controllata deve pagare l’imposta, sulla differenza tra la controprestazione

complessivamente ricevuta e il valore nominale dei diritti di partecipazione

trasferiti come reddito della sostanza. Affinché si verifichi una trasposizione

la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni cumulative:

·

trasferimento di diritti di partecipazione dal patrimonio privato

a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica (c.d.

“cambiamento di sistema”);

·

partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di

una società di capitali o di una società cooperativa (“partecipazione

qualificata”);

·

partecipazione al capitale della società di persone o della

persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50%, da parte del venditore

o del conferente;

·

il totale della controprestazione ricevuta supera il valore

nominale (e l’ammontare delle riserve da apporto di capitale) della

partecipazione trasferita.

Sono considerate

partecipazioni, ai fini della trasposizione e in analogia alla prassi sulla

liquidazione parziale indiretta, le quote di partecipazione al capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa

svizzera o estera (Sulmoni,

Trasposizione: un ritorno alle origini!, in NF 8/2020, p. 495; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n.

9.

ad

art. 20a LIFD; Reich/Weidmann,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 39 ad art. 20 LIFD).

3.

3.1.

Il contribuente sostiene

che non sarebbe adempiuta la condizione secondo la quale la partecipazione al

capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice da parte

del venditore o del conferente dev’essere almeno del 50%.

3.2

Per quanto attiene al

controllo della società assuntrice, secondo l’art. 20a cpv. 1 lett. b

LIFD, il titolare della partecipazione trasferita deve detenere almeno il 50

per cento del capitale della società acquirente dopo il trasferimento. Se

l'azionista cedente detiene solo una partecipazione di minoranza nella società

acquirente, il potere economico di disporre dei diritti di partecipazione

conferiti è soggetto a un cambiamento fondamentale, per cui si deve ipotizzare che

sia intervenuta un’alienazione e sia stato conseguito un utile in capitale esente

da imposizione (“steuerfreier Kapitalgewinn”). Se l'azionista cedente

non detiene almeno il 50% del capitale della società acquirente dopo il

trasferimento, una trasposizione sarebbe in linea di principio esclusa, anche se

dovesse controllare la società acquirente con una maggioranza di voti o altro. Tuttavia,

questo approccio, basato esclusivamente sul testo di legge, non tiene conto

della ratio delle disposizioni che disciplinano la trasposizione, che

presuppongono il mantenimento del controllo della partecipazione trasferita. Rispettando

la sistematica, si deve ammettere che il controllo può essere dato anche da una

maggioranza di voti o in qualche altro modo. Il controllo può anche essere

indiretto, nella misura in cui l’azionista cedente detiene almeno il 50% del

capitale della società acquirente; l'unico fattore decisivo è che il cedente

possa esercitare un’influenza sulle sorti della partecipazione trasferita.

Anche prima dell'introduzione

dell'art. 20a LIFD, la trasposizione veniva ritenuta in circostanze

particolari se gli azionisti cedenti detenevano meno del 50% delle azioni dopo

il trasferimento. Ciò accadeva, in particolare, se diversi azionisti che

detenevano solo una quota di minoranza collaboravano per raggiungere un obiettivo.

La questione è ora esplicitamente disciplinata dalla legge all'art. 20a cpv. 1

lett. b seconda frase LIFD, secondo cui la normativa sulla trasposizione

si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il

trasferimento in comune. Come nel caso della liquidazione parziale indiretta

(disciplinata all’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD), in questo contesto

occorre chiarire se il trasferimento in comune debba essere inteso come un

fatto oggettivo o se la norma legale presupponga una cooperazione consapevole

degli azionisti di minoranza. Tenendo conto della ratio della

trasposizione, l’imposizione di un reddito della sostanza presuppone che gli

azionisti minoritari agiscano di comune accordo. Se il socio che cede la sua

quota non è in grado di esercitare un'influenza significativa, di fatto o di

diritto, sulla politica di distribuzione legata alla partecipazione conferita,

non consegue alcun reddito della sostanza. Tale potere di influenza presuppone

una chiara cooperazione degli azionisti di minoranza (sentenza TF 2C_168/2017

del 26.10.2017, consid. 2.3.; Reich/Helbing/Duss,

op. cit., n. 99-101 ad art. 20a LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/

Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo

2021, n. 74 ad § 20a StG; Sulmoni,

Trasposizione: un ritorno alle origini?, in NF 8/2020 p. 494; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., n. 81 ad art. 20a LIFD; Locher, op. cit., n. 34 ad art. 20a

LIFD; sentenza dello Steuergericht del Canton Soletta del 23.1.2012, KSGE SO

2012.

Nr. 1 [SGSTA.2010.87]).

3.3

Come visto la società

acquirente dev’essere dominata o controllata dall’azionista venditore. Una

trasposizione può verificarsi però anche quando l’azionista che cede sua partecipazione

detiene una partecipazione minoritaria nella società acquirente, se circostanze

particolari permettono di dedurre che ci sia comunque una possibilità di

controllo della società. Una situazione del genere può in particolare

presentarsi quando diversi azionisti di minoranza definiscono una strategia

atta a conseguire un obiettivo comune, così come accaduto nella fattispecie

giudicata dal TF nella sentenza DTF 115 Ib 238 (Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pag. 848).

4.

4.1.

Ritornando alla

fattispecie sub judice, occorre pertanto verificare se RI 1, a seguito

della vendita della sua partecipazione nella __________ alla __________ (società

interamente detenuta da __________) ha comunque mantenuto il controllo sulla

società acquirente. Vanno a tal fine analizzati il contratto di compravendita

ed i rapporti tra i vari azionisti di minoranza coinvolti nella vendita della __________

alla __________ SA.

4.2

4.2.1

__________ è una società

italiana fondata nel 1966 dal padre di __________ unitamente al padre di __________.

Il gruppo __________ svolge la propria attività nel settore della

componentistica per automobili dove opera come fornitore di clienti quali __________

(ecc.). Azionisti, al momento della vendita dell’intero pacchetto azionario della

__________ (del valore nominale di € 11'000'000.-) alla __________, erano RI 1

(quota del 30.66%), la società semplice di diritto italiano __________;

detenuta da __________ al 25%) con una partecipazione del 38.66% e la __________

(società detenuta al 50% da __________) con una partecipazione del 30.66%

(ricorso, pag. 3-4).

Nel corso del 2014 il

fondo sovrano del sultanato dell’__________ manifestava il proprio interesse a

sviluppare un progetto industriale nel settore e si dichiarava interessato ad

investire nella __________ mediante l’acquisto di un’importante quota e la

concessione di finanziamenti “volti a rafforzare la crescita sul mercato __________”.

Il ricorrente specificava che per gli omaniti: “(…) era fondamentale che il

ricorrente e il sig. __________, essendo le persone chiave nella conduzione di __________

(n.b infatti il ricorrente rivestiva e tuttora riveste la carica di CEO di

gruppo), continuassero a rimanere coinvolti nella gestione e quindi nel

progetto di sviluppo di __________ stessa”.

Era stato così deciso, per

implementare questo progetto, di creare una società di diritto __________

(denominata poi __________) e una società sua controllata europea (__________).

Il capitale iniziale di __________ venne sottoscritto in ragione del 60% da

parte di ____________________ (società con sede a __________, acquistata ad

inizio 2015 da __________ in ragione del 50% ciascuno) ed il restante 40% dalla

__________ (v. allegato doc. F al ricorso).

4.2.2

Il 23.4.2015 si attuava

pertanto la vendita dell’intero pacchetto azionario di __________ al prezzo di €

30'000'000.- (“purchase price”).

Il prezzo avrebbe dovuto

essere versato come segue da parte di __________ (ndr nell’accordo Promoter era

__________):

“(a)

EUR 15,000,000 (the “Initial Consideration”) at Completion pursuant to Clause

6.3.; and

(b) EUR 15,000,000 (the

“Additional Consideration”) conditional upon and immediately following receipt

by __________ from the Promoter of such amount of OMR a equals EUR 11,400,000

at the __________ in accordance with the terms of the Investment Agreement (the

“Promoter Re-investment Amount”) pursuant to Clause 6.5.”.

Secondo

i punti 6.3. e 6.5. dell’accordo di vendita:

“The

Purchaser shall pay the Initial Consideration by electronic transfer of

immediately available funds to the accounts of the Vendors, details of which

are set out opposite its respective name in the fifth column of Schedule”

(6.3.);

“Conditional upon and immediately

following receipt by __________ of the Promoter Re-Investment Amount, the Purchaser

shall pay the Additional Consideration by electronic transfer or immediately

available funds to the accounts of the Vendors, details of which are set out

opposite its respective name in the fifth columne of Schedule 1”.

Se

ne deduce pertanto che, il prezzo di € 30'000'000.- avrebbe dovuto essere

versato in due “tranches”: la prima immediatamente a conclusione dell’accordo,

la seconda a ricezione da parte della __________ dal Promoter (e meglio la __________,

società detentrice del 60% della __________) della somma di € 15'000'000.-.

4.2.3

Appare indiscutibile che

la __________ è posseduta da __________, unitamente a __________ nella misura

del 60%: insieme, i due azionisti risultano pertanto essere, per il tramite

della __________, gli azionisti di maggioranza della __________ che detiene

interamente la __________. Avendo pertanto questa posizione dominante, a

livello di quote di partecipazione (superiore al 50%), di per sé tutte le

condizioni per ritenere data la trasposizione sono date. Trattandosi tuttavia

di una posizione dominante costituita da azionisti di minoranza si tratta

ancora di vedere se l’autorità fiscale abbia comprovato un agire comune di

quest’ultimi, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.

4.3

4.3.1

Occorre quindi verificare

se la cessione delle partecipazioni del ricorrente e __________ sia avvenuta

nell’ambito di una “cooperazione”. In questo contesto, il Tribunale federale ha

confermato in diverse occasioni che, in particolare nei rapporti familiari,

esiste spesso una presunzione di collaborazione (BGer

17.1.2005, 2A.234/2004= StE 2005 B 24.4. Nr. 72 E. 4.2; BGer 28.9.1999 = BStPra

XV, 99; BGer 7.7.1993 = StE 1994 B 24.4. Nr. 35; BGer 12.7.1989 = StE 1990 B

24.4

Nr. 22; BGer 11.5.1983 = StE 1984 B 24.4 Nr. 1; Steuergericht del Canton

Soletta KSGE SO 2012 Nr. 1, del 23.1.2012 consid. 3.3.). L’onere della prova,

per determinare l’agire comune degli azionisti di minoranza è a carico

dell’autorità fiscale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 81 ad art. 20a LIFD).

4.3.2

Nelle osservazioni al

ricorso, l’Ufficio giuridico spiega in questi termini l’agire comune di __________

(pag. 10-11). Tramite __________, della quale __________ sono azionisti al 50%

ciascuno, quest’ultimi hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria

nella __________ (al 60%), attraverso il cumulo delle loro quote minoritarie

(cfr. lettera di __________ all’attenzione dell’ambasciatore d’__________

presso il Sultanato dell’__________).

Queste le considerazioni

proposte dall’autorità fiscale:

“(…). il sig. __________ hanno ceduto in uno actu

il pacchetto azionario di __________. Malgrado la vendita del loro pacchetto

azionario detenuto in __________ (per una partecipazione complessiva pari al

48%), tramite l’operazione strutturata ad hoc, si ritrovano a detenerne, non il

48% di __________, ma addirittura il 60%, grazie alla partecipazione

corrispondente in __________ (detenuta da __________). (…). (…) i contribuenti

sono andati ben oltre il semplice patto di sindacato: per concretizzare di

concerto il reinvestimento/riorganizzazione del loro capitale, gli stessi hanno

infatti addirittura costituito un veicolo comune (…), la __________, al fine di

creare congiuntamente al fondo __________ la __________. (…).

I contribuenti avrebbero potuto

agire individualmente o tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire

insieme come promoters per il tramite di __________, in qualità di promotori,

attuando quindi una strategia comune ben definita, mossi da obiettivi comuni,

come del resto risulta inconfutabilmente dal doc. L prodotto dal sig. __________.

Dal citato documento emerge come “le famiglie __________ e __________

sono proprietarie direttamente ed indirettamente della totalità della società __________”;

“tale situazione imponeva un salto di dimensione troppo grande – in tempi

relativamente brevi – da poter essere sostenuto dalle sole forze delle famiglie

azioniste; “siamo stati costretti a cercare di intraprendere la via del socio

di capitali”; “abbiamo anche approcciare il __________”; “nel 2014

si è concretizzata l’occasione di incontrare OIF che, in cambio dello sviluppo

di alcune iniziative industriali in __________, oltre alla __________ del

gruppo stesso (…) avrebbe acquistato le azioni riferibili agli azionisti

anziani ed avrebbe garantito sufficienti risorse finanziarie atte

all’espansione internazionale del Gruppo”; “nel nostro caso tale

obiettivo è stato raggiunto dalla garanzia che __________ investirà in

iniziative industriali (…)”; “il Gruppo dovrà sviluppare almeno due

iniziative industriali sul territorio omanita, generando circa 30 milioni di

investimenti in 5 anni, ed oltre 200 assunzioni”, “abbiamo ottenuto di

avere il centro direzionale e di controllo in Svizzera”; “ci hanno imposto un numero

eguale – tra promotori ed investitori - di consiglieri con parità dei diritti

di voto nei CdA di __________”; “(…) qualora avessimo scelto una strada

solitaria”, “da parte nostra stiamo facendo pressione in __________ ad

ogni livello”.

4.3.3

Quest’azione intrapresa di

concerto tra gli azionisti __________ si fonda, secondo l’autorità fiscale

sulle “strette relazioni di lunga data” delle due famiglie, rese evidenti dai

seguenti elementi:

· il ricorrente e il signor __________ sono i figli dei

soci fondatori di __________, costituita nel 1966;

·

il rapporto di fiducia tra i due è

talmente stretto che il signor __________ ha designato quale suo

“rappresentante legale” il signor __________ nell’ambito della richiesta del

permesso B (cfr. formulario individuale di domanda di soggiorno con attività

lucrativa in Svizzera, 5.12.2014);

·

il signor __________ e __________ hanno

preso in locazione congiuntamente in via __________ a __________;

· il signor __________, senza essere l’amministratore

unico, il 15.3.2015 ha firmato per __________ lo “shareholders” agreement

relating to __________ __________ (…), obbligando parimenti con la sua

sottoscrizione il signor __________;

·

l’operazione di reinvestimento da

parte degli azionisti di __________, era prevista sin dall’inizio, tant’è che

la seconda rata di pagamento del prezzo di compravendita del pacchetto

azionario fu vincolata al ricevimento di Euro 11'400'000.- dovuti dai signori __________

e __________ a titolo di reinvestimento. Si rimanda a tale proposito al punto 6.5.

dell’”agreement relating to the sale and purchase of the whole of the issued

share capital of __________”

4.3.4

Appare

pertanto evidente che __________ e __________ hanno agito di concerto: hanno

cercato insieme un investitore per far fronte ad una nuova strategia aziendale

ed ampliare il proprio mercato nella cosiddetta zona __________ (__________).

La ricerca dell’investitore __________ ha peraltro permesso di avere

sufficienti risorse finanziarie atte , sito consultato il 18.7.2022).

4.4

4.4.1

Il ricorrente contesta tuttavia

di poter esercitare un’influenza significativa sulla società acquirente, e

meglio sulla __________: diversamente dall’autorità fiscale, non ritiene che vi

sia stato un piano comune d’azione con __________ e sostiene che, sebbene la __________

risulti detenere il 60% del capitale sociale d__________, società che detiene

integralmente la __________ invero, sulla base di un patto parasociale concluso

con la __________ per quanto concerne la __________ (del 16.3.2015), avrebbe

rinunciato “(…) al proprio potere di disporre dal punto di vista economico

della __________” (ricorso p. 16). Ciò risulterebbe in maniera evidente dal

patto parasociale concluso con __________.

Secondo RI 1, il patto

parasociale riserverebbe direttamente alla __________ “(…) e quindi al fondo

sovrano dell’__________” la determinazione dell’amministrazione societaria

della __________.

4.4.2

Occorre innanzitutto

rilevare che la __________, la società che ha per l’appunto acquisito la

partecipazione nella __________, ha la propria sede nel Canton Ticino, a __________,

e che __________ ed __________ risultano avere diritto di firma individuale ed

avere le posizioni rispettivamente di Presidente e di Vice Presidente del

Consiglio di amministrazione. Risulta inoltre, sempre dalla lettura del

registro di commercio in relazione alla __________, che __________, __________

ed __________ (che figurano nello Shareholder’s agreement, doc. G,

allegato al ricorso, quali First Investor Directors) non hanno mai avuto

diritto di firma individuale e il diritto di firma collettiva a due non può

essere esercitato con uno degli altri due componenti del “First Investor

Directors” (p. es. __________, membro del CdA, firma collettiva a due, ma

non con __________ e __________).

4.4.3

Ora, come visto, per poter

ammettere l’esistenza della trasposizione, in una situazione anche di azionisti

di minoranza, l'unico fattore decisivo è che il cedente possa influenzare le

sorti della partecipazione trasferita.

Dall’analisi dell’atto

costitutivo della __________ (allegato F al ricorso) si evince che il consiglio

dei direttori è composto da sei membri, tre dei quali nominati dalla __________

SA e tre dal __________. Per quanto concerne ad esempio il “quorum for the

transaction of business” (p. 11 del contratto costitutivo dela __________),

è necessaria la presenza di tre direttori, dei quali due almeno devono rappresentare

le rispettive compagini di azionisti. In merito al diritto di voto, si evince

che “each director shall be entitled to one vote”. Le persone designate,

aventi diritto di firma per __________, sono __________, __________, __________

e __________.

Sempre

dal contratto costitutivo si evince che alcune decisioni presuppongono

l’unanimità degli azionisti: ad esempio (pto. 28, p. 17): “The declaration,

making or payment of any dividend (wheter in cash or in specie) or other

distribution by the Company”, “The consolidation, subdivision,

conversion or cancellation of any share capital of the Company (pto. 5)”, “Any

reduction of the share capital of the Company (pto. 6)”, “The purchase

or redemption of any share of the Company”.

4.5

Diversamente da quanto

sostenuto dal ricorrente, dalla lettura del contratto costitutivo della __________

e del patto parasociale non risulta che egli abbia abdicato ai poteri

decisionali in favore della compagine azionaria omanita: basta a tal proposito

rilevare gli ampi poteri lasciati ai signori __________ in seno alla __________,

facilmente rilevabili dalla consultazione del registro di commercio. Ma, anche

se ciò fosse stato il caso, decisivo è che l’insorgente, unitamente a __________,

avendo una quota del 60% della __________, società che detiene interamente il

capitale della __________, ha mantenuto il controllo della società assuntrice,

con la conseguenza che si è verificata una vendita a “sé stessi”.

Ne discende pertanto che

risultano adempiute tutte le condizioni per riconoscere una trasposizione ed

imporre il ricavo della vendita della partecipazione __________ , nella misura

in cui eccede il suo valore nominale, quale reddito della sostanza di RI 1.

5.

Il ricorso è

respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 4’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 5’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: