80.2021.5
Reddito della sostanza mobiliare: vendita di azioni a società controllata dal venditore, teoria della trasposizione, collaborazione fra due soci di minoranza
7 settembre 2022Italiano34 min
costituita la __________ (di seguito: __________) con sede nel Sultanato dell’__________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.5
80.2021.6
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 gennaio 2021 contro le decisioni del 9 dicembre 2020 in materia di IC e
IFD 2015.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1 è arrivato in
Svizzera il 2 giugno 2014 (cfr.
sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione;
ultima consultazione: 7 febbraio 2022) ed è, da questa data, assoggettato
illimitatamente alle imposte in Svizzera (rispettivamente in Ticino).
b.
Il signor RI 1 deteneva
una partecipazione nella __________ (in seguito: __________) pari al 30.66%, il
cui business focus è costituito
da “technical rubber injection and thermoplastic injection”
(www.sigit.it, sito consultato il 10.6.2022). Il 38.66% era detenuto
dalla società __________. (di cui __________ era socio) ed il restante 30.66%
dalla società __________ (di cui __________ era socio).
c.
Il 23 settembre 2014 viene
iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino la società __________, con
sede a __________, di cui il signor RI 1 era fino al 22 aprile 2015
amministratore unico con firma individuale e poi vice-presidente.
d.
Il 19 marzo 2015 veniva
costituita la __________ (di seguito: __________) con sede nel Sultanato dell’__________.
La società (ora) __________ (detenuta dal signor RI 1 e dal signor __________
in ragione del 50% ciascuno) possedeva una partecipazione del 60% della __________,
mentre il restante 40% era posseduto dal fondo sovrano omanita tramite la __________.
e.
Il 23 aprile 2015 l’intero
capitale azionario della __________ veniva ceduto per € 30'000'000.- (valore
nominale € 11'000'000.-) alla __________, detenuta dalla __________.
B. Il 13 marzo 2017, il
signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo
fiscale 2015. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di
fr. 163'908.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 9’843'444.-.
C. Il 5 febbraio 2020,
l’RS 1 (di seguito: UT) emanava le decisioni di tassazione IC/IFD 2015. Ai fini
di IC, l’UT accertava un reddito imponibile complessivo pari a fr. 3'894’800.-
(determinante per l’aliquota: fr. 3'927’900.-) ed una sostanza imponibile
complessiva pari a fr. 12'287’000.- (determinante per l’aliquota: fr. 13’190'000.-).
Per l’IFD, l’autorità fiscale stabiliva un reddito imponibile complessivo pari
a fr. 3'898'300.- (determinante per l’aliquota: fr. 3'931'400.-).
In
particolare, l’UT aggiungeva al reddito dichiarato fr. 3'733'317.- quali “altri
redditi della sostanza mobiliare”, con la seguente motivazione: “Imposizione del provento conseguito in seguito alla
cessione della SPA (art. 19 a LT)”.
D. RI 1RI 1 interponeva
tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD. Per quanto qui di
interesse, il reclamante censurava l’applicazione della “teoria della
trasposizione”, in quanto nel caso in questione non sarebbe stato adempiuto
il requisito della partecipazione da parte del venditore, a trasferimento
avvenuto, in ragione di almeno il 50%, al capitale azionario della società
acquirente. Il contribuente dichiarava di possedere il 30.66% della __________
e di essere “rimasto al termine dell’operazione al 30% della stessa scalando
tutti i passaggi della catena di controllo”. Di conseguenza, “con il
solo 30% e patti parasociali […] estremamente stringenti non è nelle condizioni
di “indirizzare” la __________”. Pertanto, il reclamante chiedeva lo
stralcio dei fr. 3'733'317.- aggiunti dall’UT quale reddito da sostanza
mobiliare.
E. A seguito del ricorso
presentato dal signor RI 1, l’autorità di tassazione cercava, con la
collaborazione dei rappresentanti del contribuente, una soluzione transattiva
alla vertenza, senza tuttavia che le trattative andassero a buon fine.
F. Di
conseguenza, con decisioni di tassazione dopo reclamo del 9 dicembre 2020, l’UT,
per quanto qui di rilievo, confermava l’imposizione di parte del provento
conseguito mediante la vendita della partecipazione di __________ alla __________
pari a fr. 3'733'317.- quale “trasposizione”. Secondo l’autorità fiscale
“dagli accertamenti eseguiti è emerso che:
-
Il 60% di __________ è detenuto
indirettamente, per il tramite di società affiliate, da __________ (di
proprietà del contribuente e del signor D.);
-
Il contribuente ha trasferito la
partecipazione in __________ dal suo patrimonio privato a quello commerciale di
una persona giuridica;
-
Il contribuente, dopo il
trasferimento, partecipa, indirettamente ma unitamente al signor D. con il
quale ha attuato l’operazione di finanziamento in comune, in ragione di almeno
il 50% al capitale della __________;
-
Il totale della controprestazione
ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita”.
L’UT specificava
poi che “l’agire in comune del contribuente con
il signor D. (l’altro azionista di __________) nell’operazione di vendita e di
riacquisto della partecipazione in __________, per il raggiungimento di un loro
interesse comune, fa sì che, per quanto singolarmente gli stessi detengano,
indirettamente, una partecipazione minoritaria in __________, pari al 30%,
siano comunque dati i presupposti per riconoscere l’esistenza della fattispecie
della trasposizione”. Tale particolare costellazione dettata dall’agire comune
è codificata nella legge agli art. 19a cpv 1 lett b LT e 20a cpv. 1 lett b LIFD
(“….. questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi
partecipanti attuino il trasferimento in comune”)” ed ancora che “il trasferimento della partecipazione in __________ è
stato attuato in modo congiunto da tutti gli azionisti di __________”.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 5/7 gennaio 2021, il contribuente
– per il tramite del suo rappresentante avv. RA 1 (Studio legale tributario __________)
– impugna le decisioni di tassazione dopo reclamo del 9 dicembre 2020. Il
ricorrente censura l’aggiunta dei fr. 3'733'317.- quali “altri redditi della
sostanza mobiliare” a seguito della cosiddetta “trasposizione”. Il ricorrente
ritiene non adempiuta una delle condizioni per la realizzazione di una
trasposizione e meglio, “poiché la [sua] partecipazione […] nella società
assuntrice __________ non ammontava ad almeno 50% del capitale. […] Infatti, __________
era (ed è) interamente controllata da __________, a sua volta detenuta solo in
ragione del 60% da __________, per di più praticamente solo pro forma,
considerati gli ampi poteri giuridici ed economici a cui __________ ha abdicato
in favore dell’INVESTOR con la firma dello shareholders agreement. Alla luce di
ciò e poiché il ricorrente partecipava solo in misura del 50% in __________,
società della quale egli non è mai stato amministratore, non si può certamente
ritenere che il ricorrente partecipasse in ragione di almeno il 50% al capitale
della società assuntrice __________”.
Il ricorrente contesta poi
la tesi dell’autorità fiscale secondo cui “le partecipazioni da lui
indirettamente detenute tramite la __________ vadano sommate a quelle detenute
dall’altro socio sig. __________ e che, per effetto di tale addizione, il
ricorrente ed il sig. __________ partecipino alla società assuntrice in ragione
del 60%, superando in tale modo la soglia richiesta di almeno il 50%” e
meglio, censura
l’applicazione dell’ultima frase degli artt. 19a cpv. 1
lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD (secondo cui “questa
regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti
attuino il trasferimento in comune”). Il ricorrente ritiene – in base alla
giurisprudenza ed alla dottrina più autorevole – che per applicare questo
disposto di legge si debba “in particolare verificare se, con il
trasferimento della partecipazione alla società assuntrice, il trasferente
abbia o meno mutato, dal punto di vista economico, il suo potere di disporre
sulle distribuzioni di utili dalla partecipazione trasferita”. Il signor RI
1 sostiene di essere stato l’azionista più influente di __________, ma ciò
prima delle “pattuizioni previste nel patto parasociale e nel Constitutive
contract di __________”. Dopo la sottoscrizione di tali accordi, il
ricorrente avrebbe perso “la facoltà di determinare l’indirizzo economico di
__________ e soprattutto la possibilità di attingere al sostrato economico
della stessa senza l’accordo dell’investitore”. Ad ogni modo, il signor RI
1 ritiene che l’autorità fiscale non abbia dimostrato “l’agire in comune”
degli azionisti di __________.
Inoltre, il signor RI 1 è
dell’avviso che affermare che “una parte del ricavato della vendita è stato
reinvestito in __________ veicolo comune detenuto da due degli azionisti
venditori” confermerebbe che “la transazione […] non costituisce una
trasposizione […] ma sia una vera e propria alienazione”.
Infine, il ricorrente nega
che il caso in questione possa rappresentare un’elusione fiscale, “per il
fatto che la transazione non ha nulla di insolito” e poiché “non si vede
quale possa essere il risparmio fiscale”.
H. Il 24 marzo 2021, l’PI
1 (di seguito: Ufficio giuridico) ha presentato le proprie osservazioni RI 1,
riconfermandosi nelle decisioni di tassazione dopo reclamo. In aggiunta, l’Ufficio
giuridico afferma che una trasposizione si realizza anche quando più azionisti
di minoranza, che detengono congiuntamente almeno il 50% del capitale della
società acquirente, cooperano e realizzano assieme il trasferimento. In tal
senso però “il controllo della società assuntrice richiede anche un elemento
soggettivo in quanto gli azionisti di minoranza devono collaborare
consapevolmente a questo scopo”. Nel caso in esame, secondo l’Ufficio
giuridico, si sarebbe verificata la fattispecie appena menzionata. Secondo
l’autorità fiscale, “i contribuenti avrebbero potuto agire individualmente o
tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire insieme come promoters per
il tramite di __________, […] attuando quindi una strategia comune ben
definita, mossi da obiettivi comuni”. Inoltre, il modo di agire
dell’insorgente si fonderebbe “in particolare sulle strette relazioni di
lunga data delle famiglie __________ e RI 1”.
L’Ufficio giuridico
ritiene poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia
determinante analizzare “il controllo della società assuntrice”, poiché
rilevante è unicamente la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario
della società assuntrice da parte del venditore. Tuttavia, evidenzia che
qualora si procedesse a valutare “i rapporti contrattuali stipulati tra le
parti al fine di determinare il controllo della società assuntrice”, si
dovrebbe concludere che “il ricorrente, malgrado la “vendita” del suo
pacchetto azionario in __________ a __________, ha comunque mantenuto il
controllo delle azioni trasferite”. Secondo l’Ufficio giuridico, la
documentazione agli atti (ed in particolare lo “shareholders’ agreement relating
to __________”) non permetterebbero di giungere ad una conclusione diversa.
L’autorità fiscale
evidenzia anche che una trasposizione può realizzarsi nondimeno tramite una
detenzione indiretta del 50% delle azioni della società assuntrice.
L’Ufficio giuridico
ritiene anche dati, nel caso in cui la Camera dovesse considerare non adempiuti
i presupposti per un’imposizione quale “trasposizione”, gli estremi di un’elusione
fiscale, “nella misura in cui la transazione può essere qualificata come
insolita o quantomeno singolare, perché le partecipazioni in __________
avrebbero potuto essere vendute direttamente a __________ e non per il tramite
di __________. L’operazione appare così pianificata ad hoc per nascondere la
realizzazione di una trasposizione, tramite i veicoli societari allora
neocostituiti, ossia __________”.
Infine, l’Ufficio
giuridico – in via subordinata – chiede che venga assoggettato il vantaggio
conseguito dal signor RI 1 per aver potuto sottoscrivere il 30% del capitale in
__________ (indirettamente, mediante __________) ad un prezzo “sensibilmente
inferiore a quello versato, con aggio, dagli azionisti investitori Omaniti”.
I. Con replica del
15/16 aprile 2021, il ricorrente contesta le osservazioni dell’autorità
fiscale.
Preliminarmente specifica
che “__________ non “deteneva” il 25% di __________ […] ma, più
correttamente, partecipava alla stessa, trattandosi di una società semplice.
[…] come dimostrato [anche] dal fatto che egli nemmeno figura tra le parti
venditrici nel contratto di vendita di __________, ma solo come dirigente”.
In merito alla società __________., il ricorrente afferma che l’amministrazione
e la rappresentanza della società erano affidate congiuntamente a tutti i soci
e che secondo il diritto italiano “se l’amministrazione spetta
congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti […] per il
compimento delle operazioni sociali”. Di conseguenza, il signor __________
non avrebbe né beneficiato di una partecipazione indiretta né avrebbe potuto
attuare l’operazione del trasferimento in comune con il signor RI 1.
L’insorgente sostiene di
detenere le quote della __________, società acquirente, solo indirettamente, di
possedere una partecipazione (indiretta) di almeno il 50% unicamente sommando
la sua partecipazione con quella (anche indiretta) del signor __________ e di
detenere in maniera limitata dei poteri economici e giuridici essendo questi “de
facto sospesi da un Patto parasociale estremamente stringente con il socio
omanita”. Il ricorrente ritiene poi che i soggetti venditori (“RI 1, __________
e __________”) non sono giuridicamente identici ai soggetti direttamente o
indirettamente detentori della società acquirente (“RI 1, __________ e il __________”)
e che, ad ogni modo, “il sig. __________ in quanto tale non è mai stato
socio di __________ ([…] non appare come venditore)”.
Secondo l’insorgente,
l’interpretazione letterale, storica, teleologica o in base alla realtà
economica dell’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD non contemplerebbe le
situazioni in cui la società assuntrice è detenuta solo indirettamente dall’alienante.
Ad ogni modo, nel caso in
cui si propendesse per la conclusione contraria, il ricorrente ribadisce di
aver “perso il suo potere di disporre dal punto di vista economico sulla __________,
non potendo senza l’accordo del socio omanita, in particolare (ma non solo)
realizzare alcuna distribuzione di dividendo (risalendo la catena di società)
verso l’azionista __________ né alineare la partecipazione nella __________
detenuta da __________”.
Il signor RI 1 contesta
poi di essere incorso in un’elusione fiscale, ritenendo tuttavia anche che
l’autorità fiscale non abbia comprovato quanto da lei sostenuto.
Infine, il contribuente
censura la richiesta formulata in via subordinata dall’autorità fiscale: il
ricorrente non avrebbe conseguito alcun reddito, poiché le azioni di __________
sono state sottoscritte da __________. Non avendo conseguito alcun vantaggio,
non si giustificherebbe nemmeno un’imposizione di quest’ultimo.
L. Il 1° giugno 2021,
l’Ufficio giuridico ha presentato le proprie osservazioni di duplica,
riconfermandosi nelle decisioni su reclamo IC/IFD 2015 e nelle osservazioni del
24 marzo 2021. In particolare, l’autorità fiscale ritiene, a differenza del
ricorrente, che “il fatto che si realizzi una trasposizione diretta o
indiretta non ha alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione” dell’art. 20a
cpv. 1 lett. b LIFD. Per l’Ufficio giuridico è determinante che mediante
la vendita dei diritti di partecipazione ad una società di cui l’azionista
venditore mantiene il controllo, si realizza una perdita definitiva del
substrato fiscale imponibile.
L’autorità fiscale
riconferma poi, nel caso in cui si dovesse ritenere che il caso in esame non
ricada nel campo di applicazione della trasposizione, dati i presupposti per
un’elusione fiscale rispettivamente conferma la richiesta formulata in via
subordinata, poiché “l’operazione si configurerebbe […] come un acquisto di
partecipazioni di __________ per il tramite di un veicolo appositamente creato
a questo scopo dal contribuente”.
M. Il 14 febbraio 2022
si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario. I ricorrenti
hanno sottolineato la particolarità dell’operazione rilevando che __________
non poteva essere venduta direttamente all’__________, siccome era uno Stato
figurante su una black list secondo il diritto italiano. Al momento della
transazione le azioni appartenevano ai loro genitori. Si era trattato di una
vera e propria operazione industriale senza scopo di ottimizzazione fiscale.
Inoltre, nonostante l’appartenenza del capitale, i patti parasociali
attribuiscono il controllo al fondo sovrano dell’__________. Per sua parte
l’autorità fiscale ha chiesto di respingere il ricorso, essendo adempiuti tutti
i presupposti per la qualifica dell’operazione come trasposizione, nonostante
la detenzione indiretta. Se fosse esclusa la trasposizione e fosse ammessa la
vendita a terzi l’autorità fiscale chiede di verificare le componenti salariali
in quanto il reinvestimento è avvenuto a valori inferiori. Circostanza questa
esclusa dal ricorrente, che spiega non trattarsi di una partecipazione di
collaboratori. Il sovrapprezzo versato dall’investitore __________ era nella
logica dell’operazione strategica di crescita industriale del gruppo sia in
Europa sia in __________ e comunque controbilanciato da maggior potere nel
consiglio di amministrazione lasciato agli omaniti stessi.
Diritto
1. Il ricorrente
sostiene, nel proprio gravame che non sarebbero riunite tutte le condizioni
esatte dalla legge per ritenere, nel caso di specie, l’esistenza di una
trasposizione. In particolare è dell’avviso che, dopo il trasferimento della
partecipazione in __________, egli non deteneva la società assuntrice __________
in ragione di almeno del 50% del capitale. __________ è interamente controllata
da __________, a sua volta detenuta unicamente in ragione del 60% da __________.
Gli art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett. b
LT non sarebbero pertanto applicabili: poiché il ricorrente asserisce di non
avere una partecipazione di almeno il 50% nella società assuntrice __________
ed anche perché non è possibile affermare, in via interpretativa che egli ha il
controllo su quest’ultima, vista la struttura societaria e contrattuale di __________.
Di diversa opinione
l’autorità fiscale secondo cui sarebbero adempiute tutte le condizioni perché
si applichino le norme fiscali riguardanti la trasposizione. In particolare,
l’autorità fiscale ha riconosciuto la qualifica privata della partecipazione di
__________ in __________ sulla base della dichiarazione fiscale 2014 e della
relativa decisione cresciuta in giudicato. Inoltre il contribuente non svolgeva
alcuna attività indipendente.
Il valore di soglia del
50% previsto dagli art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv.
1 lett. b LT si realizza anche tramite la partecipazione di più persone
che trasferiscono insieme i diritti di partecipazione e detengono in seguito
almeno il 50% del capitale azionario della società assuntrice. Determinante è
la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario e non i rapporti contrattuali
stipulati tra le parti. Tramite __________ (della quale sono azionisti al 50%
ciascuno), RI 1 hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria (60%)
– tramite __________ - della __________, attraverso il cumulo delle quote
minoritarie.
Si tratta pertanto di
verificare se nel caso di specie sono adempiute le condizioni della
trasposizione ed imporre nella partita fiscale di __________, quale reddito da
sostanza mobiliare il ricavo della vendita della partecipazione di __________ a
__________.
Considerandi
2.
2.1.
2.1.1
Secondo l’art. 20 cpv. 1
lett. c LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come
pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di
qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore
nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di
capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente
all’articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta
preventiva (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell’anno
in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis
LIP); rimane salvo il capoverso 1bis.
Di ugual tenore, per
l’imposta cantonale, l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT.
2.1.2
Giusta l’art. 20a
cpv. 1 lett. b LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2015)
è considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoverso
1.
lettera c anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per
cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di
una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di
un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento,
il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno del 50 per cento al
capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il
valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per
analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in
comune.
Di ugual tenore, per
l’imposta cantonale, l’art. 19a lett. b LT.
2.1.3
Con queste
disposizioni, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla
cosiddetta teoria della “trasposizione”,
secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli
appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale,
facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale apporto in
natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al
valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve
essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista consegue un
utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in effetti, l’azionista
non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo
conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le
partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento
patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di
partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora
imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l’esenzione
fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello
del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che eviterebbe
in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte. La società
cessionaria concede pertanto all’azionista una prestazione valutabile in denaro
secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze del Tribunale
federale 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1; 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF
60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti; Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 25
ad art. 20a LIFD; Cornu,
Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique – Limites imposées
par les principes généraux du droit, Losanna 2014, p. 430 e segg.). Le conseguenze fiscali della trasposizione sono limitate al
valore del corrispettivo ricevuto, che nel caso di operazioni di vendita può
consistere in contanti, crediti o beni materiali (titoli o altri diritti di
partecipazione) (Reich/Helbing/Duss,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 113 ad art. 20a LIFD).
2.1.4
Dal punto di vista
economico, l’operazione è assimilabile ad una vendita a sé stessi. In effetti
il potere di disporre (prerogativa economica) non dev’essere confuso con l’atto
di disposizione (prerogativa giuridica). Il trasferimento di una partecipazione
in una società dominata dal contribuente venditore non modifica pertanto il
potere decisionale sull’oggetto della vendita o dell’apporto. Di conseguenza,
in una situazione simile, non vi è un’alienazione in senso economico (Liégeois, La disponibilité du revenu,
2018, p. 327).
2.1.5
Le norme legali che
disciplinano le conseguenze fiscali della trasposizione costituiscono delle “safe
harbour rules”, nella misura in cui il legislatore ha chiaramente espresso
la sua volontà di garantire la certezza del diritto, stabilendo, in
quest’ambito delle condizioni legali precise. Trattandosi di norme che si
basano su una logica di tipo economico, un’interpretazione economica è
evidentemente sempre possibile. Tuttavia dev’essere contenuta nei limiti del senso
della norma e deve conformarsi alla volontà del legislatore. Vista la sua
chiara redazione, la trasposizione non pone particolari problemi a livello
interpretativo (Cornu, op. cit., p.
436; RDAF 2017 II p. 56; Messaggio concernente la legge federale sul
miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli
investimenti imprenditoriali [Legge sulla riforma II dell’imposizione delle
imprese del 22 giugno 2005, pag. 4349; Reich/Helbing/Duss,
op. cit., n. 84 ad art. 20a LIFD).
2.2
Pertanto, qualora
l’operazione ricada sotto i disposti degli artt. 20a cpv. 1 lett. b
LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID (trasposizione), il venditore o la
persona che apporta dei diritti di partecipazione in una società da lui stesso
controllata deve pagare l’imposta, sulla differenza tra la controprestazione
complessivamente ricevuta e il valore nominale dei diritti di partecipazione
trasferiti come reddito della sostanza. Affinché si verifichi una trasposizione
la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni cumulative:
·
trasferimento di diritti di partecipazione dal patrimonio privato
a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica (c.d.
“cambiamento di sistema”);
·
partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di
una società di capitali o di una società cooperativa (“partecipazione
qualificata”);
·
partecipazione al capitale della società di persone o della
persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50%, da parte del venditore
o del conferente;
·
il totale della controprestazione ricevuta supera il valore
nominale (e l’ammontare delle riserve da apporto di capitale) della
partecipazione trasferita.
Sono considerate
partecipazioni, ai fini della trasposizione e in analogia alla prassi sulla
liquidazione parziale indiretta, le quote di partecipazione al capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa
svizzera o estera (Sulmoni,
Trasposizione: un ritorno alle origini!, in NF 8/2020, p. 495; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n.
9.
ad
art. 20a LIFD; Reich/Weidmann,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 39 ad art. 20 LIFD).
3.
3.1.
Il contribuente sostiene
che non sarebbe adempiuta la condizione secondo la quale la partecipazione al
capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice da parte
del venditore o del conferente dev’essere almeno del 50%.
3.2
Per quanto attiene al
controllo della società assuntrice, secondo l’art. 20a cpv. 1 lett. b
LIFD, il titolare della partecipazione trasferita deve detenere almeno il 50
per cento del capitale della società acquirente dopo il trasferimento. Se
l'azionista cedente detiene solo una partecipazione di minoranza nella società
acquirente, il potere economico di disporre dei diritti di partecipazione
conferiti è soggetto a un cambiamento fondamentale, per cui si deve ipotizzare che
sia intervenuta un’alienazione e sia stato conseguito un utile in capitale esente
da imposizione (“steuerfreier Kapitalgewinn”). Se l'azionista cedente
non detiene almeno il 50% del capitale della società acquirente dopo il
trasferimento, una trasposizione sarebbe in linea di principio esclusa, anche se
dovesse controllare la società acquirente con una maggioranza di voti o altro. Tuttavia,
questo approccio, basato esclusivamente sul testo di legge, non tiene conto
della ratio delle disposizioni che disciplinano la trasposizione, che
presuppongono il mantenimento del controllo della partecipazione trasferita. Rispettando
la sistematica, si deve ammettere che il controllo può essere dato anche da una
maggioranza di voti o in qualche altro modo. Il controllo può anche essere
indiretto, nella misura in cui l’azionista cedente detiene almeno il 50% del
capitale della società acquirente; l'unico fattore decisivo è che il cedente
possa esercitare un’influenza sulle sorti della partecipazione trasferita.
Anche prima dell'introduzione
dell'art. 20a LIFD, la trasposizione veniva ritenuta in circostanze
particolari se gli azionisti cedenti detenevano meno del 50% delle azioni dopo
il trasferimento. Ciò accadeva, in particolare, se diversi azionisti che
detenevano solo una quota di minoranza collaboravano per raggiungere un obiettivo.
La questione è ora esplicitamente disciplinata dalla legge all'art. 20a cpv. 1
lett. b seconda frase LIFD, secondo cui la normativa sulla trasposizione
si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il
trasferimento in comune. Come nel caso della liquidazione parziale indiretta
(disciplinata all’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD), in questo contesto
occorre chiarire se il trasferimento in comune debba essere inteso come un
fatto oggettivo o se la norma legale presupponga una cooperazione consapevole
degli azionisti di minoranza. Tenendo conto della ratio della
trasposizione, l’imposizione di un reddito della sostanza presuppone che gli
azionisti minoritari agiscano di comune accordo. Se il socio che cede la sua
quota non è in grado di esercitare un'influenza significativa, di fatto o di
diritto, sulla politica di distribuzione legata alla partecipazione conferita,
non consegue alcun reddito della sostanza. Tale potere di influenza presuppone
una chiara cooperazione degli azionisti di minoranza (sentenza TF 2C_168/2017
del 26.10.2017, consid. 2.3.; Reich/Helbing/Duss,
op. cit., n. 99-101 ad art. 20a LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/
Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo
2021, n. 74 ad § 20a StG; Sulmoni,
Trasposizione: un ritorno alle origini?, in NF 8/2020 p. 494; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., n. 81 ad art. 20a LIFD; Locher, op. cit., n. 34 ad art. 20a
LIFD; sentenza dello Steuergericht del Canton Soletta del 23.1.2012, KSGE SO
2012.
Nr. 1 [SGSTA.2010.87]).
3.3
Come visto la società
acquirente dev’essere dominata o controllata dall’azionista venditore. Una
trasposizione può verificarsi però anche quando l’azionista che cede sua partecipazione
detiene una partecipazione minoritaria nella società acquirente, se circostanze
particolari permettono di dedurre che ci sia comunque una possibilità di
controllo della società. Una situazione del genere può in particolare
presentarsi quando diversi azionisti di minoranza definiscono una strategia
atta a conseguire un obiettivo comune, così come accaduto nella fattispecie
giudicata dal TF nella sentenza DTF 115 Ib 238 (Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pag. 848).
4.
4.1.
Ritornando alla
fattispecie sub judice, occorre pertanto verificare se RI 1, a seguito
della vendita della sua partecipazione nella __________ alla __________ (società
interamente detenuta da __________) ha comunque mantenuto il controllo sulla
società acquirente. Vanno a tal fine analizzati il contratto di compravendita
ed i rapporti tra i vari azionisti di minoranza coinvolti nella vendita della __________
alla __________ SA.
4.2
4.2.1
__________ è una società
italiana fondata nel 1966 dal padre di __________ unitamente al padre di __________.
Il gruppo __________ svolge la propria attività nel settore della
componentistica per automobili dove opera come fornitore di clienti quali __________
(ecc.). Azionisti, al momento della vendita dell’intero pacchetto azionario della
__________ (del valore nominale di € 11'000'000.-) alla __________, erano RI 1
(quota del 30.66%), la società semplice di diritto italiano __________;
detenuta da __________ al 25%) con una partecipazione del 38.66% e la __________
(società detenuta al 50% da __________) con una partecipazione del 30.66%
(ricorso, pag. 3-4).
Nel corso del 2014 il
fondo sovrano del sultanato dell’__________ manifestava il proprio interesse a
sviluppare un progetto industriale nel settore e si dichiarava interessato ad
investire nella __________ mediante l’acquisto di un’importante quota e la
concessione di finanziamenti “volti a rafforzare la crescita sul mercato __________”.
Il ricorrente specificava che per gli omaniti: “(…) era fondamentale che il
ricorrente e il sig. __________, essendo le persone chiave nella conduzione di __________
(n.b infatti il ricorrente rivestiva e tuttora riveste la carica di CEO di
gruppo), continuassero a rimanere coinvolti nella gestione e quindi nel
progetto di sviluppo di __________ stessa”.
Era stato così deciso, per
implementare questo progetto, di creare una società di diritto __________
(denominata poi __________) e una società sua controllata europea (__________).
Il capitale iniziale di __________ venne sottoscritto in ragione del 60% da
parte di ____________________ (società con sede a __________, acquistata ad
inizio 2015 da __________ in ragione del 50% ciascuno) ed il restante 40% dalla
__________ (v. allegato doc. F al ricorso).
4.2.2
Il 23.4.2015 si attuava
pertanto la vendita dell’intero pacchetto azionario di __________ al prezzo di €
30'000'000.- (“purchase price”).
Il prezzo avrebbe dovuto
essere versato come segue da parte di __________ (ndr nell’accordo Promoter era
__________):
“(a)
EUR 15,000,000 (the “Initial Consideration”) at Completion pursuant to Clause
6.3.; and
(b) EUR 15,000,000 (the
“Additional Consideration”) conditional upon and immediately following receipt
by __________ from the Promoter of such amount of OMR a equals EUR 11,400,000
at the __________ in accordance with the terms of the Investment Agreement (the
“Promoter Re-investment Amount”) pursuant to Clause 6.5.”.
Secondo
i punti 6.3. e 6.5. dell’accordo di vendita:
“The
Purchaser shall pay the Initial Consideration by electronic transfer of
immediately available funds to the accounts of the Vendors, details of which
are set out opposite its respective name in the fifth column of Schedule”
(6.3.);
“Conditional upon and immediately
following receipt by __________ of the Promoter Re-Investment Amount, the Purchaser
shall pay the Additional Consideration by electronic transfer or immediately
available funds to the accounts of the Vendors, details of which are set out
opposite its respective name in the fifth columne of Schedule 1”.
Se
ne deduce pertanto che, il prezzo di € 30'000'000.- avrebbe dovuto essere
versato in due “tranches”: la prima immediatamente a conclusione dell’accordo,
la seconda a ricezione da parte della __________ dal Promoter (e meglio la __________,
società detentrice del 60% della __________) della somma di € 15'000'000.-.
4.2.3
Appare indiscutibile che
la __________ è posseduta da __________, unitamente a __________ nella misura
del 60%: insieme, i due azionisti risultano pertanto essere, per il tramite
della __________, gli azionisti di maggioranza della __________ che detiene
interamente la __________. Avendo pertanto questa posizione dominante, a
livello di quote di partecipazione (superiore al 50%), di per sé tutte le
condizioni per ritenere data la trasposizione sono date. Trattandosi tuttavia
di una posizione dominante costituita da azionisti di minoranza si tratta
ancora di vedere se l’autorità fiscale abbia comprovato un agire comune di
quest’ultimi, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.
4.3
4.3.1
Occorre quindi verificare
se la cessione delle partecipazioni del ricorrente e __________ sia avvenuta
nell’ambito di una “cooperazione”. In questo contesto, il Tribunale federale ha
confermato in diverse occasioni che, in particolare nei rapporti familiari,
esiste spesso una presunzione di collaborazione (BGer
17.1.2005, 2A.234/2004= StE 2005 B 24.4. Nr. 72 E. 4.2; BGer 28.9.1999 = BStPra
XV, 99; BGer 7.7.1993 = StE 1994 B 24.4. Nr. 35; BGer 12.7.1989 = StE 1990 B
24.4
Nr. 22; BGer 11.5.1983 = StE 1984 B 24.4 Nr. 1; Steuergericht del Canton
Soletta KSGE SO 2012 Nr. 1, del 23.1.2012 consid. 3.3.). L’onere della prova,
per determinare l’agire comune degli azionisti di minoranza è a carico
dell’autorità fiscale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 81 ad art. 20a LIFD).
4.3.2
Nelle osservazioni al
ricorso, l’Ufficio giuridico spiega in questi termini l’agire comune di __________
(pag. 10-11). Tramite __________, della quale __________ sono azionisti al 50%
ciascuno, quest’ultimi hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria
nella __________ (al 60%), attraverso il cumulo delle loro quote minoritarie
(cfr. lettera di __________ all’attenzione dell’ambasciatore d’__________
presso il Sultanato dell’__________).
Queste le considerazioni
proposte dall’autorità fiscale:
“(…). il sig. __________ hanno ceduto in uno actu
il pacchetto azionario di __________. Malgrado la vendita del loro pacchetto
azionario detenuto in __________ (per una partecipazione complessiva pari al
48%), tramite l’operazione strutturata ad hoc, si ritrovano a detenerne, non il
48% di __________, ma addirittura il 60%, grazie alla partecipazione
corrispondente in __________ (detenuta da __________). (…). (…) i contribuenti
sono andati ben oltre il semplice patto di sindacato: per concretizzare di
concerto il reinvestimento/riorganizzazione del loro capitale, gli stessi hanno
infatti addirittura costituito un veicolo comune (…), la __________, al fine di
creare congiuntamente al fondo __________ la __________. (…).
I contribuenti avrebbero potuto
agire individualmente o tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire
insieme come promoters per il tramite di __________, in qualità di promotori,
attuando quindi una strategia comune ben definita, mossi da obiettivi comuni,
come del resto risulta inconfutabilmente dal doc. L prodotto dal sig. __________.
Dal citato documento emerge come “le famiglie __________ e __________
sono proprietarie direttamente ed indirettamente della totalità della società __________”;
“tale situazione imponeva un salto di dimensione troppo grande – in tempi
relativamente brevi – da poter essere sostenuto dalle sole forze delle famiglie
azioniste; “siamo stati costretti a cercare di intraprendere la via del socio
di capitali”; “abbiamo anche approcciare il __________”; “nel 2014
si è concretizzata l’occasione di incontrare OIF che, in cambio dello sviluppo
di alcune iniziative industriali in __________, oltre alla __________ del
gruppo stesso (…) avrebbe acquistato le azioni riferibili agli azionisti
anziani ed avrebbe garantito sufficienti risorse finanziarie atte
all’espansione internazionale del Gruppo”; “nel nostro caso tale
obiettivo è stato raggiunto dalla garanzia che __________ investirà in
iniziative industriali (…)”; “il Gruppo dovrà sviluppare almeno due
iniziative industriali sul territorio omanita, generando circa 30 milioni di
investimenti in 5 anni, ed oltre 200 assunzioni”, “abbiamo ottenuto di
avere il centro direzionale e di controllo in Svizzera”; “ci hanno imposto un numero
eguale – tra promotori ed investitori - di consiglieri con parità dei diritti
di voto nei CdA di __________”; “(…) qualora avessimo scelto una strada
solitaria”, “da parte nostra stiamo facendo pressione in __________ ad
ogni livello”.
4.3.3
Quest’azione intrapresa di
concerto tra gli azionisti __________ si fonda, secondo l’autorità fiscale
sulle “strette relazioni di lunga data” delle due famiglie, rese evidenti dai
seguenti elementi:
· il ricorrente e il signor __________ sono i figli dei
soci fondatori di __________, costituita nel 1966;
·
il rapporto di fiducia tra i due è
talmente stretto che il signor __________ ha designato quale suo
“rappresentante legale” il signor __________ nell’ambito della richiesta del
permesso B (cfr. formulario individuale di domanda di soggiorno con attività
lucrativa in Svizzera, 5.12.2014);
·
il signor __________ e __________ hanno
preso in locazione congiuntamente in via __________ a __________;
· il signor __________, senza essere l’amministratore
unico, il 15.3.2015 ha firmato per __________ lo “shareholders” agreement
relating to __________ __________ (…), obbligando parimenti con la sua
sottoscrizione il signor __________;
·
l’operazione di reinvestimento da
parte degli azionisti di __________, era prevista sin dall’inizio, tant’è che
la seconda rata di pagamento del prezzo di compravendita del pacchetto
azionario fu vincolata al ricevimento di Euro 11'400'000.- dovuti dai signori __________
e __________ a titolo di reinvestimento. Si rimanda a tale proposito al punto 6.5.
dell’”agreement relating to the sale and purchase of the whole of the issued
share capital of __________”
4.3.4
Appare
pertanto evidente che __________ e __________ hanno agito di concerto: hanno
cercato insieme un investitore per far fronte ad una nuova strategia aziendale
ed ampliare il proprio mercato nella cosiddetta zona __________ (__________).
La ricerca dell’investitore __________ ha peraltro permesso di avere
sufficienti risorse finanziarie atte , sito consultato il 18.7.2022).
4.4
4.4.1
Il ricorrente contesta tuttavia
di poter esercitare un’influenza significativa sulla società acquirente, e
meglio sulla __________: diversamente dall’autorità fiscale, non ritiene che vi
sia stato un piano comune d’azione con __________ e sostiene che, sebbene la __________
risulti detenere il 60% del capitale sociale d__________, società che detiene
integralmente la __________ invero, sulla base di un patto parasociale concluso
con la __________ per quanto concerne la __________ (del 16.3.2015), avrebbe
rinunciato “(…) al proprio potere di disporre dal punto di vista economico
della __________” (ricorso p. 16). Ciò risulterebbe in maniera evidente dal
patto parasociale concluso con __________.
Secondo RI 1, il patto
parasociale riserverebbe direttamente alla __________ “(…) e quindi al fondo
sovrano dell’__________” la determinazione dell’amministrazione societaria
della __________.
4.4.2
Occorre innanzitutto
rilevare che la __________, la società che ha per l’appunto acquisito la
partecipazione nella __________, ha la propria sede nel Canton Ticino, a __________,
e che __________ ed __________ risultano avere diritto di firma individuale ed
avere le posizioni rispettivamente di Presidente e di Vice Presidente del
Consiglio di amministrazione. Risulta inoltre, sempre dalla lettura del
registro di commercio in relazione alla __________, che __________, __________
ed __________ (che figurano nello Shareholder’s agreement, doc. G,
allegato al ricorso, quali First Investor Directors) non hanno mai avuto
diritto di firma individuale e il diritto di firma collettiva a due non può
essere esercitato con uno degli altri due componenti del “First Investor
Directors” (p. es. __________, membro del CdA, firma collettiva a due, ma
non con __________ e __________).
4.4.3
Ora, come visto, per poter
ammettere l’esistenza della trasposizione, in una situazione anche di azionisti
di minoranza, l'unico fattore decisivo è che il cedente possa influenzare le
sorti della partecipazione trasferita.
Dall’analisi dell’atto
costitutivo della __________ (allegato F al ricorso) si evince che il consiglio
dei direttori è composto da sei membri, tre dei quali nominati dalla __________
SA e tre dal __________. Per quanto concerne ad esempio il “quorum for the
transaction of business” (p. 11 del contratto costitutivo dela __________),
è necessaria la presenza di tre direttori, dei quali due almeno devono rappresentare
le rispettive compagini di azionisti. In merito al diritto di voto, si evince
che “each director shall be entitled to one vote”. Le persone designate,
aventi diritto di firma per __________, sono __________, __________, __________
e __________.
Sempre
dal contratto costitutivo si evince che alcune decisioni presuppongono
l’unanimità degli azionisti: ad esempio (pto. 28, p. 17): “The declaration,
making or payment of any dividend (wheter in cash or in specie) or other
distribution by the Company”, “The consolidation, subdivision,
conversion or cancellation of any share capital of the Company (pto. 5)”, “Any
reduction of the share capital of the Company (pto. 6)”, “The purchase
or redemption of any share of the Company”.
4.5
Diversamente da quanto
sostenuto dal ricorrente, dalla lettura del contratto costitutivo della __________
e del patto parasociale non risulta che egli abbia abdicato ai poteri
decisionali in favore della compagine azionaria omanita: basta a tal proposito
rilevare gli ampi poteri lasciati ai signori __________ in seno alla __________,
facilmente rilevabili dalla consultazione del registro di commercio. Ma, anche
se ciò fosse stato il caso, decisivo è che l’insorgente, unitamente a __________,
avendo una quota del 60% della __________, società che detiene interamente il
capitale della __________, ha mantenuto il controllo della società assuntrice,
con la conseguenza che si è verificata una vendita a “sé stessi”.
Ne discende pertanto che
risultano adempiute tutte le condizioni per riconoscere una trasposizione ed
imporre il ricavo della vendita della partecipazione __________ , nella misura
in cui eccede il suo valore nominale, quale reddito della sostanza di RI 1.
5.
Il ricorso è
respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 4’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 5’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: