80.2021.50
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, società edile, trasferimento sede nel Canton Grigioni, onere della prova, mancata collaborazione
20 dicembre 2021Italiano34 min
trasferita da Via __________, __________ nei Grigioni, a __________ in Via __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.50
80.2021.51
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 marzo 2021 contro la decisione dell’11 febbraio 2021 in materia di IC-IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 (prima – sino
al 15 dicembre 2014 – __________) – società attiva nell’ambito edilizio privato
e pubblico – è stata iscritta a registro di commercio del Canton Ticino il 18
novembre 2011. Il 14 settembre 2017 la sede statutaria della società è stata
trasferita da Via __________, __________ nei Grigioni, a __________ in Via __________
(cfr. www.zefix.ch, sito consultato l’8
novembre 2021).
B. In data 26 settembre
2018, la società compilava la dichiarazione di imposta IC/IFD 2017 del Canton
Grigioni. La contribuente, circa un anno dopo e meglio, il 15 ottobre 2019, allestiva
la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 del Canton Ticino.
C. Con decisioni IC/IFD del
5 dicembre 2019, la contribuente è stata tassata illimitatamente nel Canton
Ticino. L’RS 1 (di seguito UTPG) accertava l’utile imponibile in fr. 65'100.- ed
il capitale imponibile, ai soli fini di IC, in fr. 209'000.-.
In particolare, gli
accertamenti esperiti avevano permesso di appurare che l’amministrazione
effettiva della società fosse in Ticino, a __________ e ciò, nonostante la sede
legale nel Canton Grigioni, ritenuto anche che “i due membri (domiciliati in
Svizzera) con firma individuale sono domiciliati in Ticino”.
D. Il 18 dicembre 2019,
l’avv. RA 1, a nome e per conto della contribuente, presentava tempestivo
reclamo avverso le decisioni di tassazione del 5 dicembre 2019. Il memoriale
non conteneva alcuna motivazione, bensì unicamente una richiesta di essere
sentita “per illustrare questa impugnativa”.
E. Il 24 gennaio 2020
avrebbe avuto luogo un incontro, non verbalizzato, tra la contribuente e
l’UTPG, che si sarebbe concluso senza alcun accordo tra le parti.
F. L’avv. RA 1, con
scritto del 15 aprile 2020, invitava l’UTPG ad accogliere il reclamo e ad
annullare le decisioni di tassazione IC/IFD 2017, pregando l’autorità fiscale “di
provvedervi con sollecitudine”. Nella lettera, il rappresentante sosteneva
anche l’irrilevanza del domicilio degli azionisti e quello degli amministratori
per determinare la sede effettiva di una società.
G. Con scritto del 16
dicembre 2020, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente invitandola a voler
produrre la seguente documentazione, con la comminatoria che in caso contrario
avrebbe respinto il reclamo:
·
dettaglio conto “costo dei
locali”, allegando copia dei contratti di locazione e il conteggio delle spese
accessorie e copia fattura consumi elettrici;
·
copia distinta salari AVS e copia
dei contratti di lavoro;
·
dettaglio conto “ricavi da
prestazioni”, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;
·
dettaglio conto “altri ricavi”,
allegando la copia delle fatture;
·
dettaglio conto “prestazioni di
terzi”, indicando il nominativo completo;
·
dettaglio conto “acquisto di
merci”, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;
·
dettaglio conto “costi
straordinari” allegando tutta la documentazione a comprova di tali costi;
·
dettaglio conto “altri costi del
personale”, allegando un conteggio esaurientemente dettagliato;
·
dettaglio conto “costi
amministrativi e informatici”;
·
copia contratto di mandato con la __________;
·
vogliate indicare chi del
personale è presente nei vari luoghi dove la società ha stipulato un contratto
di locazione e le mansioni ivi svolte;
·
copia di tutti gli estratti conto
bancari dal 01.01. al 31.12.2017;
·
vogliate indicare le ragioni del
trasferimento di sede del 14.09.2017 nel cantone dei Grigioni;
·
sulla base dell’articolo art. 697i
e segg del CO (obbligo di annuncio dell’azionista), vogliate allegare l’elenco
del/dei titolari di azioni al portatore al 31.12.2016 e 31.12.2017;
·
copia della decisione di
tassazione 2017 del cantone dei Grigioni;
·
ogni altra documentazione in grado
di comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività della società presso la
sede formale di via ai __________ a __________.
H. Il 15 gennaio 2021,
la contribuente comunicava di non poter evadere la richiesta formulata
dall’UTPG il 16 dicembre 2020 poiché, “in conformità alla […] giurisprudenza
del Tribunale federale ([…] DTF 2C_633/2019 in RDiT I-2020 n. 13t, pag. 510
segg., consid. 4.4), l’autorità fiscale deve dapprima indicare una ragione
giuridicamente valida per ritenere che la sede effettiva della società diverga
dalla sede statutaria; ritenuto che, […] il domicilio degli amministratori ed
azionisti è irrilevante, la vostra richiesta di documentazione avrebbe dovuto
essere munita in ingresso di adeguata motivazione a supporto”. Pertanto, la
contribuente precisava unicamente di aver trasferito nel Canton Grigioni “tutte
le attività aziendali, ad esclusione di quelle di progettazione e direzione
lavori per oggetti immobiliari siti in territorio ticinese” alfine di “permettere
la sopravvivenza dell’azienda”.
Infine, la RI 1 produceva
la “notifica di tassazione 2017” del Canton Grigioni del 26 giugno 2019.
I. Con decisioni su
reclamo dell’11 febbraio 2021 – non avendo la società comprovato di avere
infrastrutture alla sede statutaria idonee a perseguire lo scopo sociale –
veniva respinto il gravame presentato e venivano confermati gli importi
stabiliti nelle decisioni di tassazione del 5 dicembre 2019 e meglio, con la
seguente motivazione:
“[…] In data 14 settembre 2017 la società ha
trasferito la sede in via __________, ____________________. Poco tempo dopo, in
data 4 ottobre 2017, è stata iscritta la succursale a Registro di commercio del
Cantone Ticino all’indirizzo di via __________, __________. Quest’ultimo
indirizzo è lo stesso di quando la sede era in Ticino. […] Sulla base delle
informazioni a nostra disposizione, abbiamo accertato che la società ha
sottoscritto in data 9 dicembre 2014 un contratto di locazione in via __________
a __________, di complessivi 210 m2, dal 15 marzo 2015 al 14 marzo 2020. La
pigione annua ammonta a CHF 40'290 il primo anno, CHF 42'090 il secondo anno e
CHF 43'890 il terzo anno. Inoltre, le persone di riferimento della società sono
domiciliate nel Cantone Ticino. È stato inoltre accertato che la sede di __________
non possa fungere da sede effettiva, poiché allo stesso indirizzo sono
domiciliate numerose società. […] Contrariamente alle asserzioni della
reclamante, non ci siamo soffermati unicamente sul domicilio degli
amministratori e azionisti della società. Ma, come ben indicato nella
motivazione allegata alla decisione di tassazione, quest’ultima è stata emessa
considerando l’accertamento della dichiarazione d’imposta nel suo complesso che
ha tenuto conto degli elementi sopra descritti”.
L. Con ricorso datato 2
marzo 2021, la RI 1 impugna le decisioni su reclamo emesse per il periodo 2017.
La ricorrente censura l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. In
particolare, la stessa specifica che in relazione all’onere probatorio,
quest’ultimo sarebbe stato in capo all’autorità fiscale. L’UTPG avrebbe quindi
dovuto comprovare la sede effettiva della società nel Canton Ticino. La
contribuente ritiene inoltre che le motivazioni addotte dall’autorità fiscale
non siano idonee a sostenere che la sede legale ed effettiva non sia stata
trasferita nel Canton Grigioni, in particolare poiché il domicilio degli
amministratori e degli azionisti non sarebbe di alcuna importanza per stabilire
la sede effettiva della società e in quanto il contratto di locazione per gli
uffici di __________ non sarebbe, a tal fine, pertinente. In aggiunta a quanto
già esposto in sede di reclamo, la ricorrente sostiene di aver trasferito la
propria sede nel Canton Grigioni, poiché “l’acquisizione, l’esecuzione ed il
follow up di progetti e di realizzazioni all’estero è assai più impegnativa
delle attività sul mercato domestico”.
La ricorrente
sostiene poi una violazione da parte dell’autorità fiscale dell’art. 108 LIFD e
dell’art. 39 cpv. 2 LAID.
L’insorgente
lamenta infine una violazione del suo diritto di essere sentita in virtù
dell’art. 29 Cost., poiché l’UTPG avrebbe assunto – dopo aver ricevuto il suo
reclamo – delle prove senza il suo coinvolgimento.
M. Con osservazioni del
12 marzo 2021, l’UTPG chiede che il ricorso venga respinto. L’autorità fiscale,
dopo aver richiamato la dottrina e la giurisprudenza in materia di
assoggettamento delle persone giuridiche e confermato le risultanze esposte
precedentemente, precisa di essere in possesso di molte informazioni della
contribuente, essendo quest’ultima un soggetto fiscale dal 2009. Inoltre, molti
elementi le sarebbero noti grazie alle dichiarazioni d’imposta dei signori __________
e __________ (“azionisti e dipendenti della società”). Ad esempio, il
signor __________ alla voce “spese di trasporto dal domicilio al luogo di
lavoro” avrebbe chiesto la deduzione di fr. 700.- per trasporto bicicletta,
pertanto l’UTPG ritiene che “appare quindi evidente che il signor __________
non possa spostarsi dal domicilio a __________ in bicicletta”. Riguardo al
signor __________, l’autorità fiscale evidenzia che lo stesso, nella propria
dichiarazione di imposta, ha specificato quale luogo di lavoro __________,
seppur facendo valere la deduzione delle spese di trasporto da __________ a __________.
L’UTPG precisa che,
dal contratto di locazione stipulato dalla società (già il 1. giugno 2017) per
dei locali siti a __________ si deduce come la sede a __________ non possa
fungere da sede effettiva della società. Ciò, in particolare, considerato
l’importo esiguo corrisposto quale pigione mensile per dei locali commerciali
(segnatamente in relazione alla pigione pagata dalla succursale per gli uffici
siti a __________ ed ai costi registrati nel conto “costi per i locali”) e la
superficie locata a __________. Inoltre, il fisco avrebbe appurato che
all’indirizzo di Via __________ a __________ sarebbero state presenti 25
società. In aggiunta, l’UTPG rileva che il sito internet della società indicava
quale luogo di sede __________ fino al 24 marzo 2018 e che a __________ non vi
era alcun recapito telefonico.
A mente dell’autorità
fiscale poi, sarebbe “del tutto evidente come la società non abbia alcun
interesse economico e non annoveri clientela grigionese”. L’UTPG ritiene
anche che le motivazioni del trasferimento di sede sostenuta dalla contribuente
e legata all’entrata in vigore del CCL per architetti, ingegneri, disegnatori e
affini confermi “come la società vi abbia ovviato cambiando strumentalmente
la sede formale, operando una sorta di delocalizzazione che nei fatti non è mai
avvenuta”. In conclusione, secondo il fisco ticinese, la RI 1 sarebbe
domiciliata presso la __________.
Infine, l’autorità fiscale
asserisce che la ricorrente non ha debitamente adempiuto all’onere della prova,
non avendo provato che la società ha sede nel Canton Grigioni e quindi nemmeno
il concetto di “wesentliche Büroinfrastruktur”.
N. Con replica spontanea
del 25 marzo 2021, RI 1 contesta integralmente le motivazioni sostenute
dall’autorità fiscale. Nell’insieme dell’allegato, la contribuente sostiene che
le tesi dell’autorità fiscale sono insostenibili, errate e prive di ogni supporto
probatorio.
O. Con duplica spontanea
del 7 aprile 2021, l’autorità fiscale ribadisce, in particolare, come “la società
non ha alcun interesse nel cantone dei Grigioni non avendo comprovato alcuna
attività”.
Diritto
Violazione
dell’art. 127 cpv. 3 Cost. e dell’art. 108 cpv. 2 LIFD
1. 1.1.
La contribuente lamenta
preliminarmente una violazione, da parte dell’autorità fiscale, dell’art. 127
cpv. 3 Cost., “poiché utile e capitale aziendali vengono tassati due volte
per lo stesso tributo (federale), l’una dall’autorità fiscale ticinese e
l’altra da quella grigionese”. A suo avviso, “prima ancora di emanare la
contestata decisione, avrebbe dovuto interpellare l’autorità federale ex
art. 108 cpv. 2 LIFD per determinare quale fosse il Cantone competente per
tassare e prelevare questa imposta”.
1.2.
Il fatto che l’utile della
ricorrente sia stato assoggettato all’imposta federale diretta sia nel Canton
Ticino sia nel Canton Grigioni non determina una doppia imposizione in
contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. Il divieto di doppia imposizione
intercantonale concerne infatti unicamente le imposte riscosse dai cantoni.
Il problema consiste
piuttosto in un conflitto di competenza fra due Cantoni per riscuotere
l’imposta federale diretta. Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della
tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’amministrazione
cantonale dell’imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più
autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall’AFC ove entrino in linea di
conto più Cantoni. La decisione dell’AFC è impugnabile con ricorso secondo le
disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Per l’art.
108 cpv. 2 LIFD, l’accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto
dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta
federale diretta e dai contribuenti.
1.3.
Come correttamente
sostenuto dall’UTPG, ai sensi dell’art. 108 LIFD, l’autorità di tassazione ha il
diritto di interpellare l’Autorità fiscale federale per determinare il luogo
della tassazione, ma non vi è tuttavia tenuta. Del resto, ai sensi dell’art.
108 cpv. 2 LIFD, anche la stessa contribuente avrebbe potuto interpellare
l’Autorità fiscale federale (cfr. Jud,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 9-10 ad
art. 108 LIFD).
Di conseguenza,
all’autorità di tassazione non può essere imputato un agire errato.
Violazione
dell’art. 39 cpv. 2 LAID
Considerandi
2.
2.1.
La contribuente, sempre
in merito all’esistenza di una “doppia imposizione” in materia di IFD, censura
l’agire dell’UTPG che, in riferimento all’art. 39 cpv. 2 LAID, avrebbe dovuto
coordinarsi con l’autorità fiscale grigionese.
2.2
Va rilevato anzitutto che
l’art. 39 cpv. 2 LAID concerne precipuamente le imposte cantonali. Per quanto
attiene all’imposta federale diretta, trova applicazione l’art. 111 cpv. 1
LIFD, secondo cui le autorità incaricate dell’esecuzione della stessa legge si
assistono vicendevolmente nell’adempimento del loro compito; comunicano
gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della
Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e
permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali.
In ogni caso, l’art. 39
cpv. 2 LAID si limita a stabilire che le autorità fiscali si comunicano
gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli
atti ufficiali e che, se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona
con domicilio o sede nel Cantone che è parimente contribuente in un altro
Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro
Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione. L’assistenza amministrativa
prevista da questa disposizione consente in particolare al contribuente
assoggettato all’imposta in più Cantoni di adempiere il suo obbligo di allestire
la dichiarazione fiscale mediante presentazione di una copia della
dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede (cfr. ad esempio
sentenza CDT n. 80.2019.318 del 29 maggio 2020 consid. 3.2. con riferimenti ivi
citati). Non è per contro previsto alcun obbligo delle autorità fiscali
cantonali di “coordinarsi perché l’IFD resta dovuta solamente ad un’unica
sovranità fiscale cantonale, in rappresentanza della Confederazione”.
Pertanto, anche questa
censura si rivela priva di qualsiasi fondamento: l’UTPG non ha violato l’art.
39.
cpv. 2 LAID.
Violazione
del diritto di essere sentito
3.
3.1.
La ricorrente censura una
violazione del suo diritto di essere sentita, poiché “dal momento che essa
ha introdotto reclamo l’assunzione di prove da parte dell’UTPG doveva avvenire
nel rispetto del principio del contraddittorio e del suo diritto di essere
sentita, manifestamente leso dall’UTPG che, apparentemente (…), ha assunto delle
prove, senza alcun coinvolgimento della ricorrente”. Nella decisione su
reclamo, dopo aver concesso alla ricorrente la possibilità di produrre il
dettaglio del conto “costi dei locali”, copia dei contratti di locazione, del
conteggio delle spese accessorie e della fattura dei consumi elettrici,
l’autorità di tassazione ha affermato di non riconoscere il trasferimento di
sede della società, anche “sulla base delle informazioni a […] disposizione”
e meglio, considerato il “contratto di locazione in via __________ a __________”.
L’UTPG, nelle sue osservazioni del 12 marzo 2021, ricorda che la RI 1 è tassata
in Ticino dall’anno fiscale 2009 e che molte informazioni le erano quindi già
note. Inoltre, evidenzia che la propria tesi si fonda anche su determinate informazioni
presenti nelle dichiarazioni d’imposta personali inoltrate dai signori __________
e __________. L’UTPG sottolinea poi che “l’insieme di queste informazioni
hanno confermato che il centro decisionale degli affari è rimasto a __________”.
3.2
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
2.
Cost., le parti hanno il diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prova circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere
conoscenza e di determinarsi in proposito (cfr. ad esempio DTF 129 I 429
consid. 3, 126 I 7 consid 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalla possibilità
di successo del merito (cfr. tra tante DTF 132 V 287 consid. 5.1., 127 V 431
consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito è da ritenersi
sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad
un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (cfr. ad esempio
DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
3.3
Alla luce delle considerazioni
che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito della contribuente
non è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità di
tassazione, ritenuto che gli atti erano già a disposizione dell’autorità di
tassazione. Inoltre, si evidenzia il comportamento contraddittorio della
ricorrente che, con scritto del 15 gennaio 2021, afferma, dapprima, come
l’autorità di tassazione avrebbe omesso “di sostanziare in modo
giuridicamente corretto la […] richiesta documentale” e come la stessa “assurge
in concreto ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove”, per poi
rimproverare all’autorità, in sede di ricorso, di aver assunto prove in
violazione dell’art. 29 Cost. e ciò, nonostante l’autorità abbia richiesto la
collaborazione della RI 1.
Tuttavia, anche qualora si
dovesse considerare violato il diritto di essere sentito della ricorrente, in
virtù della prassi dell’Alta Corte, la violazione sarebbe da ritenersi sanata,
considerato che l’interessata ha avuto la possibilità di esprimersi innanzi a
questa Camera, che gode di piena cognizione.
Determinazione
dell’assoggettamento ed onere probatorio
4.
4.1.
In virtù della
decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato
l’assoggettamento e ciò, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva
era esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede statutaria,
nel corso del 2017, da __________ a __________.
4.2
4.2.1
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di
capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre
persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la
loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello
cantonale, art. 59 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa
disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale
sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione
effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni
del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti
intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e
dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa
sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro
luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione,
che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante
questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede
statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta
che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad
arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. ad
esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008,
consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8,
p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La
double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss.,
p. 130; Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
4.2.2
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016
dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale amministrativo
del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
4.2.3
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo
il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme
servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro
dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle
attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54
I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione
effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività
svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono
l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day
management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività
amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di
segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni
strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016
dell’11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,
consid. 2.2; De le Court,
op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,
p. 172).
4.3
4.3.1
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre
2007; Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale
è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli artt. 196
LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente
le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed
esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126
cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera
esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
4.3.2
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata
in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In
mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile
l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere
della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e
non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre
2014.
consid. 2.1.; n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Locher, op.
cit., p. 47).
Tuttavia, come già
ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto
il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve,
segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti,
come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta
regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio
a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che
fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD con riferimenti). In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad
art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere
della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale,
quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n.
2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,
Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art.
3.
LIFD, p. 121).
4.4
4.4.1
Il Tribunale
federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della
determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la
sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione,
considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i
giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto
ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società
era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza
del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).
Nel caso di
una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è
illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le
decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone.
In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove
l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si
verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali
dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni
su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli
immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla
semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di
contratti di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre
2006).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur”
e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora
eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di
comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014
del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
4.4.2
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
4.5
4.5.1
Nel caso
concreto, la RI 1 domiciliata dapprima nel Canton Ticino
ed in seguito nel Canton Grigioni, ha trasferito la propria sede in
quest’ultimo Cantone il 4 settembre 2017.
4.5.2
Dagli atti emerge come l’autorità fiscale,
con scritto del 16 dicembre
2020, abbia richiesto della documentazione a supporto dell’effettivo
svolgimento di direzione e amministrazione societaria presso la sede statutaria
a __________, in particolare: dettaglio conto “costo dei locali”, allegando
copia dei contratti di locazione e il conteggio delle spese accessorie e copia
fattura consumi elettrici; copia distinta salari AVS e copia dei contratti di
lavoro; dettaglio conto “altri costi del personale”, allegando un conteggio
esaurientemente dettagliato; dettaglio conto “costi amministrativi e
informatici”; indicazione relative al personale presente nei vari luoghi dove
la società ha stipulato un contratto di locazione e le mansioni ivi svolte; ogni
altra documentazione in grado di comprovare l’effettivo svolgimento
dell’attività della società presso la sede formale di via __________ a __________.
La ricorrente tuttavia, non ha dato seguito alla richiesta di documentazione da
parte dell’UTPG. Pertanto, avendo la contribuente tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei propri
obblighi fiscali, la collaborazione possibile ed esigibile, si realizza
l’eccezione sulla ripartizione dell’onere probatorio di cui si è detto
poc’anzi. Inoltre, si sottolinea che l’UTPG, come si dirà anche meglio in
seguito, ha dimostrato la sede effettiva nel Canton Ticino.
4.5.3
Di
conseguenza, l’insorgente – alla quale, come si è visto, incombeva l’onere
della prova in relazione all’esistenza di una sede effettiva e non fittizia nel
Canton Grigioni – oltre a non aver dato seguito alla richiesta di documentazione da parte
dell’autorità fiscale ed aver così violato l’obbligo di collaborazione ex artt.
200.
LT e 126 LIFD – non ha portato, neanche in questa sede, alcuna prova
dell’esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Grigioni, limitandosi
principalmente a censurare il – a suo parere – modo errato di agire dell’UTPG,
che non avrebbe comprovato la propria tesi.
La
ricorrente contesta, senza tuttavia apportare delle proprie prove, le conclusioni
sostenute dall’UTPG. In particolare, in merito all’importanza del domicilio
degli amministratori e degli azionisti per la determinazione della sede
effettiva della società, la contribuente si limita ad affermarne l’irrilevanza.
La sua motivazione tuttavia, non può essere condivisa da questa Camera. Infatti,
seppur non rappresenti il motivo decisivo, il domicilio della persona
incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca comunque un
ruolo importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale (cfr. ad esempio
sentenze del TF n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n. 1 e
n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2 con riferimenti e dottrina). Nel
caso in esame, due membri su tre della società erano domiciliati in Ticino,
circostanza che influisce pertanto sulla determinazione della sede effettiva
della società.
Inoltre, in relazione all’affermazione
dell’UTPG, secondo cui “a Leggia non potrebbe sussistere la sede effettiva
poiché allo stesso indirizzo risultano domiciliate altre società”, la
ricorrente si limita unicamente a definirla “assai peregrina”. La
tematica non viene minimamente approfondita.
A
sostegno della violazione dell’onere della prova da parte della ricorrente, si
evidenzia che la stessa si limita a definire “prive di ogni e
qualsiasi supporto probatori[o]” le considerazioni dell’UTPG, secondo cui,
nella sede di __________, non sarebbero state presenti importanti
infrastrutture. A motivazione della propria contestazione tuttavia, la RI 1 non
apporta alcuna prova, affermando unicamente che “l’UTPG non può aver
effettuato alcun accertamento perché quando ha prolato la querelata decisione
(…) la ditta ricorrente aveva già trasferito la sua sede a Grono”.
Anche
in merito alle ragioni alla base del trasferimento di sede la ricorrente non prova
alcunché. La stessa si richiama all’attività svolta all’estero dalla società,
che sarebbe “assai più impegnativa delle attività sul mercato domestico”
e, che la direzione effettiva dell’azienda sarebbe “molto più esigente”.
Tuttavia, a questa Camera – anche in mancanza di informazioni più precise da
parte della ricorrente – sfugge il motivo per cui l’attività estera svolta
dalla società debba essere amministrata nel Canton Grigioni e come questa possa
aver influito sul cambiamento di sede. Infatti, come già si è detto, il
domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui si svolgono quelle
attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario e
dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici.
Anche
in sede di duplica le motivazioni sono quasi esclusivamente di carattere
formale: la ricorrente si limita a contestare l’efficacia probatoria delle tesi
su cui si fonda la decisione impugnata ed a negare la propria sede effettiva
nel Canton Ticino, senza tuttavia offrire delle convincenti prove contrarie.
Infatti, la ricorrente afferma dapprima che il “tema degli spazi occupati da
un’azienda non è idoneo a dimostrare alcunché” e contesta la domiciliazione
presso la __________. Secondariamente, la contribuente nega che a __________
siano domiciliate numerose società bucalettere, ma contemporaneamente rimprovera
anche all’UTPG di aver dedotto che la RI 1 rientri tra queste. Inoltre, si
limita ad affermare – nuovamente senza alcuna prova – che a __________ sarebbero
state presenti “importanti infrastrutture”. Mentre in relazione all’ente
locato di __________, la ricorrente allega poi tre contratti di sublocazione e
una planimetria indicante gli spazi occupati da società terze. Nella sua
duplica infine, l’insorgente lamenta nuovamente l’errata applicazione della
regola sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Alla
luce di quanto appena esposto, appare pertanto chiaro che la ricorrente non ha
portato alcuna prova dell’esistenza di infrastrutture societarie a __________,
che avrebbe potuto comprovare la sede effettiva dell’azienda.
4.5.4
In
ogni caso, anche volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si
deve costatare che sulla base degli atti a disposizione, non vi sono elementi a
supporto dell’effettiva amministrazione e direzione corrente nel Canton Grigioni
e, al contrario, ve ne sono per il Canton Ticino.
Gli
atti in possesso di questa Camera dimostrano come la sede effettiva della
società sia rimasta nel Canton Ticino. Infatti, non è dato sapere se nel Canton
Grigioni sia stato effettivamente impiegato del personale, se siano state
installate delle infrastrutture tipiche di un ufficio, se l’asserita
“tecnologia VOIP” sia stata effettivamente installata ed infine dove si siano
svolte le assemblee degli organi societari (cfr. giurisprudenza sopracitata).
Per contro, il contratto di locazione per gli spazi siti a __________ concerne
un ufficio di soli 2 locali, locato per fr 750.- mensili, in uno stabile dove
erano domiciliate molte altre persone giuridiche. Ciò che permette di dubitare
fortemente della reale ed effettiva presenza della ricorrente in questo luogo.
Anche il paragone con il contratto di locazione per la succursale sita a __________
è a suffragio dell’ipotesi dell’autorità fiscale ticinese: infatti, l’ente
locato è composto da 9 locali oltre a cucina, sala da bagno, doppio servizio,
WC separato per complessivi m2 210 ed è locato per fr. 43'890.-
(prima fr. 40'290.- e fr. 42'090.-) oltre spese accessorie pari a fr. 5'670.-
annui. In aggiunta, quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla
sublocazione di questi locali non può essere condiviso. In primis, infatti,
non è dato sapere se i contratti di sublocazione in oggetto erano ancora in
essere dal 2017. Ad esempio, i contratti stipulati con la __________ e la __________
prevedono la possibilità di “terminare anticipatamente il contratto” e l’accordo
tra la ricorrente e la __________ prevede quale primo termine di disdetta il
30.09.2015
Inoltre, come correttamente sostenuto dall’UTPG, in merito alla
società anonima __________ SA, l’estratto del registro di commercio evidenzia
che il 10 agosto 2016 l’azienda ha trasferito il proprio domicilio da Via __________,
__________ a __________. Mentre, in relazione alla __________, l’UTPG fa notare
che “dai conti della società, emergono costi per affitto di […] CHF 648.15
per l’anno 2017” e che “appare quindi evidente come il contratto di
sublocazione sia stato interrotto, considerato che la società doveva pagare un
canone mensile di CHF 960.- + 40% conguaglio”. Infine, in merito alla __________,
dall’estratto del registro di commercio si evince che la società era priva di
un amministratore residente in Svizzera dal 9 ottobre 2017 ed è stato
dichiarato lo scioglimento della società ed ordinata la liquidazione in via di
fallimento il 21 settembre 2018. Per tutti questi motivi, non si può ritenere
comprovata la sublocazione di alcuni dei locali siti a __________, come invece
sostenuto dalla ricorrente.
Ad
ogni modo, il solo contratto di locazione per i locali siti a __________ –
senza l’apporto di altri mezzi di prova – non è comunque idoneo a comprovare
l’effettiva amministrazione della società nel Canton Grigioni.
In
aggiunta, si evidenzia che appare perlomeno sospetta la circostanza secondo
cui, in concomitanza del trasferimento di sede nel Canton Grigioni, sia stata
aperta una succursale ticinese proprio allo stesso indirizzo di __________.
Infine,
come evidenziato dall’UTPG, il signor __________, membro della società, alla
voce “spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro” della sua dichiarazione
di imposta, ha chiesto la deduzione di fr. 700.- per il “trasporto bicicletta”.
Pertanto, appare improbabile che lo stesso si spostasse dal proprio domicilio a
__________ in bicicletta. Per ciò che concerne il signor __________ invece, si
rileva che lo stesso nella sua dichiarazione fiscale ha specificato quale suo
luogo di lavoro __________.
5.
In sostanza, con il suo comportamento, la
ricorrente ha, da un lato, violato l’obbligo di collaborazione giusta gli artt.
200.
LT e 126 LIFD e, dall’altro, non è stata in grado di comprovare l’esistenza
di direzione corrente ed amministrazione effettiva nel Canton Grigioni, come
invece le incombeva in virtù dell’onere della prova, in base alla prassi
dell’Alta Corte citata poc’anzi. Inoltre, in base agli atti in possesso di
questa Camera, è chiaro come l’amministrazione effettiva della società era
svolta nel Canton Ticino.
Di conseguenza, il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: