80.2021.52
Procedura: reclamo, tempestività, onere della prova, riferimento dell’autorità ai tempi usuali di consegna degli invii postali
7 luglio 2021Italiano14 min
stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.52
80.2021.53
Lugano
7 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 marzo 2021 contro la decisione del 11 febbraio 2021 in materia di IC-IFD
2017-2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nato il __________,
è separato dalla moglie, __________. A far tempo dal 01.10.2020 è domiciliato
in __________.
B. Con due decisioni datate
23.12.2020RS 1 (in seguito: UT) ha notificato al contribuente le tassazioni
IC-IFD per i periodi fiscali 2017 e 2018. Il reddito imponibile per il 2017 è
stato commisurato in fr. 131'500.– per l’IC e in fr. 134'400.– l’IFD,
mentre per il 2018 in fr. 104'000.– per l’IC e in fr. 109'600.– per
l’IFD. La sostanza veniva stabilita in fr. 0.– sia per il 2017 che per il 2018.
C. Con
due reclami, rispettivamente del 03.02.2021 e del 04.02.2021, il contribuente
ha impugnato le decisioni di tassazione IC-IFD 2018, lamentando una forte
discrepanza – a livello di dovuto d’imposta – tra il periodo fiscale 2016 e i
periodi 2017 e 2018, quando – a livello di elementi imponibili – la situazione
non era in realtà molto diversa. Secondo il reclamante, le decisioni di
tassazione datate 23.12.2020 gli erano state notificate unicamente il
07.01.2020 (recte 2021), con la conseguenza che i reclami del 03.02.2021
e del 04.02.2021 erano tempestivi.
D. Con decisioni,
rispettivamente, del 05.02.2021 e dell’11.02.2021, l’UT ha dichiarato
irricevibili per tardività entrambi i reclami del contribuente, con la seguente
motivazione:
Il reclamo è tardivo poiché è
stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale
di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla
scorta di quanto addotto dal contribuente il 04/05.02.2021, non è imputabile ad
uno degli impedimenti citati.
E. Con tempestivi
ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento delle
decisioni con cui l’UT ha dichiarato irricevibili i suoi reclami e il rinvio
degli atti all’autorità fiscale affinché entri nel merito degli stessi. Egli
avrebbe ricevuto le decisioni di tassazione solo, rispettivamente, il
05.01.2021 e il 07.01.2021, a causa di un errore che sarebbe stato commesso
dall’Ufficio postale. In particolare egli afferma che:
Presumibilmente (…) la
lettera, indirizzata correttamente all’indirizzo del mio domicilio dove abito
dal 1° ottobre 2020, è tornata in un primo momento all’ufficio postale, per poi
essere recapitata in un secondo momento all’indirizzo di mia madre, quindi non
al mio domicilio, per cui la stessa è rimasta in circolazione a mia insaputa
fino al 5/7 gennaio ’21.
F. Nelle proprie
osservazioni dell’11.03.2021, l’autorità di tassazione ha proposto di
respingere il gravame, in quanto “il
contribuente, qualora avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente
da lui esigere, avrebbe potuto inoltrare il reclamo entro il termine di 30
giorni”, nonostante, a suo dire, le decisioni gli siano state
notificate unicamente in data 05/07.01.2021.
Lo scritto dell’autorità
fiscale è stato trasmesso per conoscenza al contribuente, il quale non ha
presentato alcuna replica.
G. Viste le
argomentazioni del ricorrente, la poca chiarezza e le incongruenze relative
alla notifica delle decisioni di tassazione, in data 14.04.2021 la Camera di
diritto tributario ha inoltrato uno scritto al contribuente con la richiesta di
fornire ulteriori approfondimenti sulla ricezione della sua posta all’indirizzo
della madre, in quanto non risulta dagli atti che tale aspetto sia stato
sufficientemente motivato.
Con lettera di data
22.04.2021, il contribuente ha spiegato che egli, prima di trasferirsi presso
il nuovo domicilio in __________ a __________, viveva con la madre, motivo per
cui parte della sua corrispondenza veniva a lei recapitata.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito dei reclami del 3 e del 4
febbraio 2021, interposti dal ricorrente contro le decisioni di tassazione IC e
IFD 2017 e 2018, considerandoli intempestivi.
La Camera di diritto
tributario non entra pertanto nel merito delle censure sollevate dal ricorrente
contro le tassazioni IC e IFD 2017-2018, ma si limiterà ad esaminare la
legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato
irricevibili i gravami.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
Né la LIFD né la LAID e
neppure la LT prescrivono una forma particolare per la notificazione delle
decisioni di tassazione. In pratica, la notificazione interviene generalmente
per posta semplice. L’onere della prova della notificazione e della data in cui
questa è avvenuta, in linea di principio, è a carico dell’autorità che intende
trarne una conseguenza giuridica. L’autorità sopporta pertanto le conseguenze
dell’assenza di prova, nel senso che, se la notificazione di un atto o la sua
data sono contestati e sussistono effettivamente dubbi a tale riguardo, ci si
deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. La prova della
notificazione può tuttavia risultare da altri indizi rispetto alle indicazioni
postali o dall’insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio
di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (sentenza del Tribunale
federale 2C_250/2018 del 26.10.2018 consid. 5.2, con riferimenti a giurisprudenza
e dottrina).
3.
3.1.
Nella motivazione delle
decisioni, con cui ha dichiarato irricevibili i reclami del contribuente,
l’autorità fiscale si è limitata ad indicare, in relazione alla mancata
tempestività del gravame, che lo stesso “è
tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso
all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni
e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il
04/05.02.2021, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.
Nei suoi reclami del
03/04.02.2021, tuttavia, il contribuente aveva indicato che entrambe le
decisioni di tassazione gli erano state notificate il 07.01.2021.
3.2
Il diritto di essere
sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il
diritto di esprimersi sugli elementi determinanti prima che venga adottata una
decisione che tocca la situazione giuridica di una persona, di ottenere che
siano assunte prove pertinenti e validamente offerte e di prendere posizione sulle
relative risultanze, nella misura in cui ciò possa influire sulla decisione che
deve essere adottata. Commette una violazione del diritto di essere sentito
l’autorità che raccoglie d’ufficio un’informazione essenziale, che concerne il
rispetto di un termine di ricorso, e adotta una decisione sfavorevole a una
parte, senza avergli offerto la possibilità di esprimersi. Tuttavia, se risulta
evidente dagli atti che un termine non è stato rispettato e se il giudice non
ha alcun dubbio a tale riguardo, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non gli impone di
offrire ancora all’interessato l’opportunità di pronunciarsi, prima di adottare
la decisione. Sarebbe infatti in contrasto con l’economia procedurale e con
l’istituzione dei termini esigere che le autorità interpellino sistematicamente
la parte interessata quando un termine non è stato osservato, anche se le
circostanze escludono ogni dubbio a tale riguardo. Ne consegue che l’autorità
cantonale è tenuta, per rispettare il diritto di essere sentito, ad attribuire
al ricorrente un termine per presentare delle osservazioni, solo se sussistono
dubbi in merito alla tardività del ricorso (sentenza del TF 5A_28/2015 del 22
maggio 2015 consid. 3.1.1, con riferimenti a giurisprudenza).
3.3
Dagli atti, trasmessi alla
Camera di diritto tributario dall’autorità di tassazione, non risulta che il
ricorrente sia mai stato interpellato in merito alla questione della
tempestività dei reclami.
Come visto, le decisioni
di tassazione sono state inviate per posta semplice e, in queste circostanze,
l’onere della prova in relazione alla notifica della tassazione incombeva
all’autorità fiscale. Si fatica pertanto a comprendere sulla base di quali
elementi l’UT abbia potuto concludere che la notifica di tassazione fosse
avvenuta più di 30 giorni prima dell’inoltro dei reclami.
Se, nonostante le
affermazioni, contenute nei reclami, in merito al calcolo dei termini di
reclamo, l’UT avesse avuto dei dubbi, avrebbe pertanto dovuto rivolgersi al contribuente,
attribuendogli un termine per determinarsi in merito.
3.4
Il diritto di essere
sentito, previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è una garanzia costituzionale di
natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135
I 187 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Limitandosi a dichiarare
irricevibili i reclami, senza interpellare prima il contribuente, l’autorità
fiscale ha violato il suo diritto di essere sentito. Ciò basterebbe a
giustificare l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti
all’UT per una nuova decisione, tanto più che neppure dopo l’inoltro del ricorso
alla Camera di diritto tributario l’autorità di tassazione ha provveduto a
sanare il vizio procedurale.
Per le ragioni che
seguono, il ricorso è tuttavia fondato anche nel merito. Si può pertanto
rinunciare all’annullamento della decisione impugnata.
4.
4.1.
Come esposto in narrativa,
le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2017 e 2018 sono state inviate
dall’Ufficio di tassazione in data 23.12.2020, per posta semplice, mentre i
reclami sono stati interposti dal contribuente unicamente il 03/04.02.2021.
Nei suoi ricorsi del 03 e
del 04.03.2021, il contribuente ha unicamente dichiarato che “la lettera, indirizzata correttamente all’indirizzo
del mio domicilio dove abito dal 1° ottobre 2020, è tornata in un primo momento
all’ufficio postale, per poi essere recapitata in un secondo momento
all’indirizzo di mia madre, quindi non al mio domicilio (…)”.
La Posta avrebbe in un
primo momento inviato le decisioni di tassazione del 23.12.2020 correttamente
al nuovo indirizzo del ricorrente, ovvero in __________. Il destinatario le
avrebbe tuttavia ricevute unicamente il 05.01.2021 e il 07.01.2021, in quanto sarebbero
ritornate all’ufficio postale, il quale le avrebbe in un secondo momento
recapitate all’indirizzo della di lui madre.
Il ricorrente ha dunque
fatto decorrere il termine di reclamo di 30 giorni a partire, rispettivamente, dal
05.01.2021
e dal 07.01.2021, ovvero da quando le medesime gli sarebbero state
recapitate.
4.2
In considerazione del
fatto che l’autorità di tassazione ha ritenuto intempestivi reclami, senza
tuttavia interpellare il contribuente in merito, in particolar modo, alla
questione dell’ipotizzata notificazione all’indirizzo di sua madre, la Camera
di diritto tributario, con lettera del 14.04.2021, si è rivolta al ricorrente, invitandolo
a chiarire quanto accaduto con la notifica delle decisioni di tassazione ed
eventualmente apportare ulteriori prove.
Nella sua lettera di
risposta del 24.04.2021, il ricorrente si è limitato a ribadire la sua ipotesi,
aggiungendo che “capita ancora che alcune [sue] lettere vengano recapitate
al vecchio indirizzo, senza una spiegazione logica” e che lui e sua madre
sarebbero “le uniche persone a __________ a portare il cognome __________”.
Appare
certamente insolito che l’ufficio postale proceda di sua iniziativa al
reindirizzamento di una busta evidentemente proveniente dall’Ufficio
circondariale di tassazione di Biasca, senza aver interpellato né il
destinatario né il mittente. In ogni caso la questione non merita di essere
ulteriormente approfondita, in considerazione della giurisprudenza
summenzionata relativa all’onere della prova.
4.3
L’autorità fiscale si è
limitata a sostenere che “il contribuente, qualora avesse avuto la diligenza
che si poteva ragionevolmente da lui esigere, avrebbe potuto inoltrare il
reclamo entro il termine di 30 giorni”. Questa affermazione presuppone
evidentemente che le decisioni di tassazione siano state notificate al
contribuente entro la fine del 2020 o tutt’al più nei primissimi giorni del
2021.
Di tale fatto, che doveva essere comprovato dall’Ufficio di tassazione,
non è tuttavia fornita alcuna prova, neppure indiretta (scambio di
corrispondenza con il contribuente, ricevimento o pagamento di conguagli
d’imposta ecc.). Il fisco sembra ritenere che si possa presumere che delle
decisioni inviate il 23.12.2020 (o anche prima, secondo la prassi, invalsa
negli uffici di tassazione, di postdatare le decisioni) siano pervenute al
contribuente nei giorni immediatamente successivi.
4.4
A tale riguardo, in una
sentenza del 20 aprile 2016 (6B_935/2015, in DTF 142 IV 125), che concerneva la
prova dell’avvenuta notificazione di un decreto d’accusa, il Tribunale federale
ha affermato che la prova della data di ricezione di una decisione da parte del
destinatario non si può considerare acquisita limitandosi a fare riferimento ai
tempi usuali di consegna degli invii postali. Infatti, anche se appaiono
improbabili, non possono essere esclusi errori o ritardi nella distribuzione
della corrispondenza inviata per posta semplice. In mancanza di qualunque
indizio del fatto che il destinatario avesse ricevuto il decreto d’accusa, la
Suprema Corte ha ritenuto che ci si dovesse basare su quanto da lui dichiarato
in merito alla data in cui la decisione gli era stata notificata (DTF 142 IV
125.
consid. 4.4).
4.5
Tornando
alla fattispecie in discussione, l’autorità di tassazione si è limitata a
dichiarare irricevibili i reclami del contribuente, argomentando che non erano
stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni. In assenza di
qualsiasi prova circa la data della notificazione delle decisioni, occorre
tuttavia basarsi sulle dichiarazioni del ricorrente. Quest’ultimo, fin dal
momento in cui ha inoltrato i reclami contro le decisioni di tassazione, ha
ripetutamente dichiarato di averle ricevute il 05.01.2021 e il 07.01.2021.
In applicazione della
giurisprudenza citata e in assenza di qualsiasi ulteriore indizio circa la data
di ricezione delle decisioni litigiose (ad esempio tramite corrispondenza,
contatti telefonici, incontri allo sportello, pagamenti, ecc.), i reclami del
03.02.2021
e del 04.02.2021 contro le decisioni datate 23.12.2020 non possono
che essere considerati tempestivi.
5.
In conclusione,
l’autorità fiscale deve assumersi le conseguenze della circostanza che non è
riuscita in alcun modo a comprovare che le decisioni siano entrate nella sfera
di competenza dell’insorgente prima del 05.01.2021 e del 07.01.2021, quando il
contribuente sostiene di averle ricevute nella bucalettere della madre.
I ricorsi sono accolti e
le decisioni su reclamo sono annullate. Gli atti sono ritornati all’Ufficio di
tassazione affinché entri nel merito dei reclami presentati da RI 1.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono accolti.
§ Di conseguenza,
le decisioni su reclamo del 05.02.2021 e del 11.02.2021 sono annullate e gli
atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli
per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
- Municipio di ;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: