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Decisione

80.2021.52

Procedura: reclamo, tempestività, onere della prova, riferimento dell’autorità ai tempi usuali di consegna degli invii postali

7 luglio 2021Italiano14 min

stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.52

80.2021.53

Lugano

7 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 marzo 2021 contro la decisione del 11 febbraio 2021 in materia di IC-IFD

2017-2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nato il __________,

è separato dalla moglie, __________. A far tempo dal 01.10.2020 è domiciliato

in __________.

B. Con due decisioni datate

23.12.2020RS 1 (in seguito: UT) ha notificato al contribuente le tassazioni

IC-IFD per i periodi fiscali 2017 e 2018. Il reddito imponibile per il 2017 è

stato commisurato in fr. 131'500.– per l’IC e in fr. 134'400.– l’IFD,

mentre per il 2018 in fr. 104'000.– per l’IC e in fr. 109'600.– per

l’IFD. La sostanza veniva stabilita in fr. 0.– sia per il 2017 che per il 2018.

C. Con

due reclami, rispettivamente del 03.02.2021 e del 04.02.2021, il contribuente

ha impugnato le decisioni di tassazione IC-IFD 2018, lamentando una forte

discrepanza – a livello di dovuto d’imposta – tra il periodo fiscale 2016 e i

periodi 2017 e 2018, quando – a livello di elementi imponibili – la situazione

non era in realtà molto diversa. Secondo il reclamante, le decisioni di

tassazione datate 23.12.2020 gli erano state notificate unicamente il

07.01.2020 (recte 2021), con la conseguenza che i reclami del 03.02.2021

e del 04.02.2021 erano tempestivi.

D. Con decisioni,

rispettivamente, del 05.02.2021 e dell’11.02.2021, l’UT ha dichiarato

irricevibili per tardività entrambi i reclami del contribuente, con la seguente

motivazione:

Il reclamo è tardivo poiché è

stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale

di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni e il ritardo, anche sulla

scorta di quanto addotto dal contribuente il 04/05.02.2021, non è imputabile ad

uno degli impedimenti citati.

E. Con tempestivi

ricorsi alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento delle

decisioni con cui l’UT ha dichiarato irricevibili i suoi reclami e il rinvio

degli atti all’autorità fiscale affinché entri nel merito degli stessi. Egli

avrebbe ricevuto le decisioni di tassazione solo, rispettivamente, il

05.01.2021 e il 07.01.2021, a causa di un errore che sarebbe stato commesso

dall’Ufficio postale. In particolare egli afferma che:

Presumibilmente (…) la

lettera, indirizzata correttamente all’indirizzo del mio domicilio dove abito

dal 1° ottobre 2020, è tornata in un primo momento all’ufficio postale, per poi

essere recapitata in un secondo momento all’indirizzo di mia madre, quindi non

al mio domicilio, per cui la stessa è rimasta in circolazione a mia insaputa

fino al 5/7 gennaio ’21.

F. Nelle proprie

osservazioni dell’11.03.2021, l’autorità di tassazione ha proposto di

respingere il gravame, in quanto “il

contribuente, qualora avesse avuto la diligenza che si poteva ragionevolmente

da lui esigere, avrebbe potuto inoltrare il reclamo entro il termine di 30

giorni”, nonostante, a suo dire, le decisioni gli siano state

notificate unicamente in data 05/07.01.2021.

Lo scritto dell’autorità

fiscale è stato trasmesso per conoscenza al contribuente, il quale non ha

presentato alcuna replica.

G. Viste le

argomentazioni del ricorrente, la poca chiarezza e le incongruenze relative

alla notifica delle decisioni di tassazione, in data 14.04.2021 la Camera di

diritto tributario ha inoltrato uno scritto al contribuente con la richiesta di

fornire ulteriori approfondimenti sulla ricezione della sua posta all’indirizzo

della madre, in quanto non risulta dagli atti che tale aspetto sia stato

sufficientemente motivato.

Con lettera di data

22.04.2021, il contribuente ha spiegato che egli, prima di trasferirsi presso

il nuovo domicilio in __________ a __________, viveva con la madre, motivo per

cui parte della sua corrispondenza veniva a lei recapitata.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito dei reclami del 3 e del 4

febbraio 2021, interposti dal ricorrente contro le decisioni di tassazione IC e

IFD 2017 e 2018, considerandoli intempestivi.

La Camera di diritto

tributario non entra pertanto nel merito delle censure sollevate dal ricorrente

contro le tassazioni IC e IFD 2017-2018, ma si limiterà ad esaminare la

legittimità della decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato

irricevibili i gravami.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Né la LIFD né la LAID e

neppure la LT prescrivono una forma particolare per la notificazione delle

decisioni di tassazione. In pratica, la notificazione interviene generalmente

per posta semplice. L’onere della prova della notificazione e della data in cui

questa è avvenuta, in linea di principio, è a carico dell’autorità che intende

trarne una conseguenza giuridica. L’autorità sopporta pertanto le conseguenze

dell’assenza di prova, nel senso che, se la notificazione di un atto o la sua

data sono contestati e sussistono effettivamente dubbi a tale riguardo, ci si

deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. La prova della

notificazione può tuttavia risultare da altri indizi rispetto alle indicazioni

postali o dall’insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio

di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (sentenza del Tribunale

federale 2C_250/2018 del 26.10.2018 consid. 5.2, con riferimenti a giurisprudenza

e dottrina).

3.

3.1.

Nella motivazione delle

decisioni, con cui ha dichiarato irricevibili i reclami del contribuente,

l’autorità fiscale si è limitata ad indicare, in relazione alla mancata

tempestività del gravame, che lo stesso “è

tardivo poiché è stato consegnato alla posta svizzera o è stato trasmesso

all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il termine di 30 (trenta) giorni

e il ritardo, anche sulla scorta di quanto addotto dal contribuente il

04/05.02.2021, non è imputabile ad uno degli impedimenti citati”.

Nei suoi reclami del

03/04.02.2021, tuttavia, il contribuente aveva indicato che entrambe le

decisioni di tassazione gli erano state notificate il 07.01.2021.

3.2

Il diritto di essere

sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende in particolare il

diritto di esprimersi sugli elementi determinanti prima che venga adottata una

decisione che tocca la situazione giuridica di una persona, di ottenere che

siano assunte prove pertinenti e validamente offerte e di prendere posizione sulle

relative risultanze, nella misura in cui ciò possa influire sulla decisione che

deve essere adottata. Commette una violazione del diritto di essere sentito

l’autorità che raccoglie d’ufficio un’informazione essenziale, che concerne il

rispetto di un termine di ricorso, e adotta una decisione sfavorevole a una

parte, senza avergli offerto la possibilità di esprimersi. Tuttavia, se risulta

evidente dagli atti che un termine non è stato rispettato e se il giudice non

ha alcun dubbio a tale riguardo, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non gli impone di

offrire ancora all’interessato l’opportunità di pronunciarsi, prima di adottare

la decisione. Sarebbe infatti in contrasto con l’economia procedurale e con

l’istituzione dei termini esigere che le autorità interpellino sistematicamente

la parte interessata quando un termine non è stato osservato, anche se le

circostanze escludono ogni dubbio a tale riguardo. Ne consegue che l’autorità

cantonale è tenuta, per rispettare il diritto di essere sentito, ad attribuire

al ricorrente un termine per presentare delle osservazioni, solo se sussistono

dubbi in merito alla tardività del ricorso (sentenza del TF 5A_28/2015 del 22

maggio 2015 consid. 3.1.1, con riferimenti a giurisprudenza).

3.3

Dagli atti, trasmessi alla

Camera di diritto tributario dall’autorità di tassazione, non risulta che il

ricorrente sia mai stato interpellato in merito alla questione della

tempestività dei reclami.

Come visto, le decisioni

di tassazione sono state inviate per posta semplice e, in queste circostanze,

l’onere della prova in relazione alla notifica della tassazione incombeva

all’autorità fiscale. Si fatica pertanto a comprendere sulla base di quali

elementi l’UT abbia potuto concludere che la notifica di tassazione fosse

avvenuta più di 30 giorni prima dell’inoltro dei reclami.

Se, nonostante le

affermazioni, contenute nei reclami, in merito al calcolo dei termini di

reclamo, l’UT avesse avuto dei dubbi, avrebbe pertanto dovuto rivolgersi al contribuente,

attribuendogli un termine per determinarsi in merito.

3.4

Il diritto di essere

sentito, previsto dall’art. 29 cpv. 2 Cost., è una garanzia costituzionale di

natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135

I 187 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

Limitandosi a dichiarare

irricevibili i reclami, senza interpellare prima il contribuente, l’autorità

fiscale ha violato il suo diritto di essere sentito. Ciò basterebbe a

giustificare l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti

all’UT per una nuova decisione, tanto più che neppure dopo l’inoltro del ricorso

alla Camera di diritto tributario l’autorità di tassazione ha provveduto a

sanare il vizio procedurale.

Per le ragioni che

seguono, il ricorso è tuttavia fondato anche nel merito. Si può pertanto

rinunciare all’annullamento della decisione impugnata.

4.

4.1.

Come esposto in narrativa,

le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2017 e 2018 sono state inviate

dall’Ufficio di tassazione in data 23.12.2020, per posta semplice, mentre i

reclami sono stati interposti dal contribuente unicamente il 03/04.02.2021.

Nei suoi ricorsi del 03 e

del 04.03.2021, il contribuente ha unicamente dichiarato che “la lettera, indirizzata correttamente all’indirizzo

del mio domicilio dove abito dal 1° ottobre 2020, è tornata in un primo momento

all’ufficio postale, per poi essere recapitata in un secondo momento

all’indirizzo di mia madre, quindi non al mio domicilio (…)”.

La Posta avrebbe in un

primo momento inviato le decisioni di tassazione del 23.12.2020 correttamente

al nuovo indirizzo del ricorrente, ovvero in __________. Il destinatario le

avrebbe tuttavia ricevute unicamente il 05.01.2021 e il 07.01.2021, in quanto sarebbero

ritornate all’ufficio postale, il quale le avrebbe in un secondo momento

recapitate all’indirizzo della di lui madre.

Il ricorrente ha dunque

fatto decorrere il termine di reclamo di 30 giorni a partire, rispettivamente, dal

05.01.2021

e dal 07.01.2021, ovvero da quando le medesime gli sarebbero state

recapitate.

4.2

In considerazione del

fatto che l’autorità di tassazione ha ritenuto intempestivi reclami, senza

tuttavia interpellare il contribuente in merito, in particolar modo, alla

questione dell’ipotizzata notificazione all’indirizzo di sua madre, la Camera

di diritto tributario, con lettera del 14.04.2021, si è rivolta al ricorrente, invitandolo

a chiarire quanto accaduto con la notifica delle decisioni di tassazione ed

eventualmente apportare ulteriori prove.

Nella sua lettera di

risposta del 24.04.2021, il ricorrente si è limitato a ribadire la sua ipotesi,

aggiungendo che “capita ancora che alcune [sue] lettere vengano recapitate

al vecchio indirizzo, senza una spiegazione logica” e che lui e sua madre

sarebbero “le uniche persone a __________ a portare il cognome __________”.

Appare

certamente insolito che l’ufficio postale proceda di sua iniziativa al

reindirizzamento di una busta evidentemente proveniente dall’Ufficio

circondariale di tassazione di Biasca, senza aver interpellato né il

destinatario né il mittente. In ogni caso la questione non merita di essere

ulteriormente approfondita, in considerazione della giurisprudenza

summenzionata relativa all’onere della prova.

4.3

L’autorità fiscale si è

limitata a sostenere che “il contribuente, qualora avesse avuto la diligenza

che si poteva ragionevolmente da lui esigere, avrebbe potuto inoltrare il

reclamo entro il termine di 30 giorni”. Questa affermazione presuppone

evidentemente che le decisioni di tassazione siano state notificate al

contribuente entro la fine del 2020 o tutt’al più nei primissimi giorni del

2021.

Di tale fatto, che doveva essere comprovato dall’Ufficio di tassazione,

non è tuttavia fornita alcuna prova, neppure indiretta (scambio di

corrispondenza con il contribuente, ricevimento o pagamento di conguagli

d’imposta ecc.). Il fisco sembra ritenere che si possa presumere che delle

decisioni inviate il 23.12.2020 (o anche prima, secondo la prassi, invalsa

negli uffici di tassazione, di postdatare le decisioni) siano pervenute al

contribuente nei giorni immediatamente successivi.

4.4

A tale riguardo, in una

sentenza del 20 aprile 2016 (6B_935/2015, in DTF 142 IV 125), che concerneva la

prova dell’avvenuta notificazione di un decreto d’accusa, il Tribunale federale

ha affermato che la prova della data di ricezione di una decisione da parte del

destinatario non si può considerare acquisita limitandosi a fare riferimento ai

tempi usuali di consegna degli invii postali. Infatti, anche se appaiono

improbabili, non possono essere esclusi errori o ritardi nella distribuzione

della corrispondenza inviata per posta semplice. In mancanza di qualunque

indizio del fatto che il destinatario avesse ricevuto il decreto d’accusa, la

Suprema Corte ha ritenuto che ci si dovesse basare su quanto da lui dichiarato

in merito alla data in cui la decisione gli era stata notificata (DTF 142 IV

125.

consid. 4.4).

4.5

Tornando

alla fattispecie in discussione, l’autorità di tassazione si è limitata a

dichiarare irricevibili i reclami del contribuente, argomentando che non erano

stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni. In assenza di

qualsiasi prova circa la data della notificazione delle decisioni, occorre

tuttavia basarsi sulle dichiarazioni del ricorrente. Quest’ultimo, fin dal

momento in cui ha inoltrato i reclami contro le decisioni di tassazione, ha

ripetutamente dichiarato di averle ricevute il 05.01.2021 e il 07.01.2021.

In applicazione della

giurisprudenza citata e in assenza di qualsiasi ulteriore indizio circa la data

di ricezione delle decisioni litigiose (ad esempio tramite corrispondenza,

contatti telefonici, incontri allo sportello, pagamenti, ecc.), i reclami del

03.02.2021

e del 04.02.2021 contro le decisioni datate 23.12.2020 non possono

che essere considerati tempestivi.

5.

In conclusione,

l’autorità fiscale deve assumersi le conseguenze della circostanza che non è

riuscita in alcun modo a comprovare che le decisioni siano entrate nella sfera

di competenza dell’insorgente prima del 05.01.2021 e del 07.01.2021, quando il

contribuente sostiene di averle ricevute nella bucalettere della madre.

I ricorsi sono accolti e

le decisioni su reclamo sono annullate. Gli atti sono ritornati all’Ufficio di

tassazione affinché entri nel merito dei reclami presentati da RI 1.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono accolti.

§ Di conseguenza,

le decisioni su reclamo del 05.02.2021 e del 11.02.2021 sono annullate e gli

atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli

per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

.

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico,

viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale,

Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

- Municipio di ;

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: