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Decisione

80.2021.57

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, locazione di un appartamento in una città in cui la società non ha né sede né succursale

22 novembre 2021Italiano21 min

interim e gestione progetti strategici. La sua sede si trova nello stabile __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.57

80.2021.58

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 marzo 2021 contro la decisione del 4 febbraio 2021 in materia di IC e IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è una società

di diritto svizzero, iscritta dall’08.05.2017 (con prima chiusura contabile il

31.12.2018) nel registro di commercio del Canton __________, attiva nella

consulenza di servizi quali il Projektmanagement, Management ad

interim e gestione progetti strategici. La sua sede si trova nello stabile __________

nel comune di __________. Il signor __________, domiciliato a __________ (TI),

viene indicato quale dipendente ed azionista unico della RI 1, oltre ad esserne

anche membro del consiglio di amministrazione.

B. a.

Il

04.11 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) ha

notificato alla RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento fiscale,

rivendicando l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della società, “in

virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a partire dall’anno fiscale

2017, sulla base degli art. 60 e 63 LT”. Secondo l’UTPG, in seguito ai suoi

accertamenti, la sede statutaria della società risultava puramente formale

(recapito bucalettere), mentre l’amministrazione effettiva ed il centro

decisionale degli affari si situava nel Cantone Ticino.

Con reclamo del

01.12.2019, la RI 1 contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento,

dichiarando che l’intento della società era quello di operare solo nei paesi di

lingua tedesca. La sede sarebbe stata definita strategicamente tra la Svizzera

tedesca (dove risiede la clientela) ed il Ticino, in modo tale da facilitare la

gestione amministrativa. Secondo la reclamante, l’azionista risiedeva nel

Canton Ticino nei weekend ed in Svizzera tedesca durante la settimana;

l’ufficio di __________ veniva utilizzato solo mezza giornata per occuparsi di

questioni amministrative e contabili. Contestava tuttavia che a __________ si

trovasse solo un “indirizzo bucalettere”, e dichiarava che una gestione di

tutte le procedure ufficiali nel Canton Ticino avrebbe comportato “un onere

aggiuntivo tale da mettere in discussione l’intero proseguimento dell’azienda”.

Secondo la reclamante, inoltre, se avesse operato come azienda ticinese, vi

sarebbe stata la possibilità che i suoi clienti in Svizzera interna non richiedessero

più i suoi servizi.

b.

Con decisione del

09.01.2020, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, rilevando come lo

stesso canone locatizio pagato della RI 1 a __________ - troppo basso rispetto

agli usuali affitti degli uffici nel Canton __________ - facesse pensare ad una

“domiciliazione societaria”, ipotesi rafforzata dalla circostanza che allo

stesso indirizzo avevano sede oltre 60 società.

L’autorità di tassazione

respingeva l’affermazione della contribuente secondo la quale la società

potesse ritenere strategica una sede “in un cantone dove non vi è alcuna

infrastruttura, né clientela, né cantieri dove svolgere l’attività, così come

personale”. A suo avviso, il modo di agire del signor __________ era

funzionale ad un “occultamento di determinati fatti all’Autorità fiscale

ticinese, inducendola in errore per ottenere un’imposizione ridotta”.

Durante gli accertamenti

dell’UTPG, era emerso anche che la RI 1 pagava fr. 1'000.- per la locazione di

un appartamento a__________ (in condivisione con altri due locatari) in uso a __________.

Nelle dichiarazioni d’imposta 2017 e 2018 di quest’ultimo, non erano state

dichiarate le azioni della RI 1 da lui detenute, ma veniva indicata __________

quale luogo di lavoro. L’azionista aveva inoltre fatto valere quali spese

professionali la locazione di __________ e l’abbonamento generale per i mezzi

pubblici, ma tali spese erano già state addebitate nei costi sostenuti dalla

società.

Tutti questi elementi

portavano l’UTPG a valutare l’apertura di una procedura per tentativo di

sottrazione d’imposta, oltre che per la violazione degli art. 60 e 63 LT

C. In seguito alla

decisione di assoggettamento, l’UTPG ha chiesto alla contribuente ulteriore documentazione,

in particolare in data 12 giugno 2020. La società dava seguito alla richiesta,

producendo documenti, in particolare il 15 luglio 2020

Con decisione del 19

novembre 2020, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD per il

periodo fiscale dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, commisurando l’utile

imponibile in fr. 162'500.– e il capitale imponibile, solo per l’imposta

cantonale, in fr. 361'000.–. Nelle “osservazioni” allegate, l’autorità fiscale

precisava come la società fosse assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino

per appartenenza personale ex art. 60 LT e faceva riferimento alla decisione di

assoggettamento del 04.11.2019.

Rispetto all’utile

dichiarato, l’UTPG aveva ripreso a titolo di distribuzioni dissimulate di

utili, le spese per l’utilizzo privato di un veicolo aziendale (fr. 1'970.–),

altre “spese di natura privata” (fr. 12'400.–) e il costo dell’affitto

dell’appartamento di __________ così come il costo dell’abbonamento generale

FFS (fr. 27'720.–). Un’ulteriore ripresa di fr. 856.–, a titolo di “altri costi

non deducibili”, concerneva delle multe addebitate alla società.

D. Con reclamo del

15.12.2020, la RI 1 contestava la decisione di tassazione IC/IFD per l’anno

fiscale 2018. Inizialmente si soffermava sull’assoggettamento fiscale

affermando che, qualora non potesse essere considerato il Canton __________

quale luogo d’amministrazione effettiva della società, si sarebbe dovuto

piuttosto “concludere che la sede della direzione effettiva non può essere

in Ticino, ma a __________”. In quel luogo, nell’appartamento in affitto

già citato, la reclamante avrebbe avuto una sede fissa e sarebbero state svolte

tutte le attività effettive dell’azienda. Riteneva quindi che le autorità

fiscali ticinesi e zurighesi si sarebbero dovute spartire la tassazione; in

particolare, alla seconda sarebbe dovuta spettare la tassazione del 90%

dell’utile.

Riguardo ai costi per la

locazione dell’appartamento di Zurigo e per l’acquisto dei mobili, la

contribuente ne contestava la ripresa, argomentando che questi costi erano “legati

all’attività e (…) nell’interesse dell’azienda”. In conclusione, richiedeva

anche che si rinunciasse “alla registrazione di una quota privata per il

veicolo, in quanto il luogo di lavoro era identico al soggiorno durante la

settimana”.

E. Con decisione del 4

febbraio 2021, l’UTPG ha respinto il reclamo.

In primo luogo, ha dichiarato

irricevibile il reclamo in relazione all’assoggettamento illimitato nel Cantone

Ticino, sottolineando come la contribuente non avesse interposto ricorso contro

la decisione su reclamo del 9 gennaio 2020. La decisione pregiudiziale era

quindi “passata in giudicato e pertanto la contribuente non [poteva]

contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino”.

Riguardo alla locazione

dell’appartamento di __________, all’acquisto di mobili e alle spese per l’uso

di un’automobile, l’autorità di tassazione negava che fossero legati

all’attività e fossero nell’interesse dell’azienda. Non appariva chiaro sulla

base di quale accordo la società avrebbe dovuto prendersi a carico l’affitto

del signor __________ (compreso l’acquisto dei mobili). La reclamante non

risultava inoltre aver stipulato alcun regolamento spese, nel quale potessero

essere formalizzati eventuali accordi di rimborso spese. Secondo l’UTPG, “anche

qualora fossero a carico dell’azienda, tali spese sono chiaramente dei benefit

che devono essere dichiarati sul certificato di salario e imposti quale reddito”.

Il costo della locazione dell’appartamento di Zurigo, oltre ad essere stato

rimborsato a __________ dalla RI 1, veniva pure “chiesto dallo stesso in

deduzione nella propria dichiarazione fiscale privata”. Questi costi non

potevano tuttavia essere ammessi quali costi aziendali, poiché non presenti sul

certificato di salario. Le spese di alloggio avrebbero potuto essere dedotte in

sede di tassazione personale del signor __________, cosa che peraltro era

avvenuta.

Ricordato come l’onere

della prova, riguardo al carattere commerciale di una spesa, spettasse alla

contribuente, l’UTPG sottolineava che “la società [non aveva] dimostrato il

carattere commerciale delle spese indicate”. Per poter considerare

l’affitto privato del signor __________ a Zurigo (condiviso con altre due

persone) costo aziendale, sarebbero occorse “disposizioni espressamente

formalizzate e, come detto, indicate poi sul certificato di salario”.

In riferimento ai mobili,

l’UTPG dichiarava inspiegabile il motivo per cui la società si fosse assunta

l’intero costo di quest’ultimi, pur condividendoli con altri due inquilini. Non

si sarebbe trattato nemmeno in questo caso di un acquisto funzionale

all’attività della società che “ha quale unico dipendente e azionista il

Signor __________ e unico cliente la __________”. Essendo “l’arredamento

di un appartamento… di competenza privata e non [potendo] essere in alcun modo

a carico della società”, questi costi avrebbero dovuto “essere aggiunti

anche nella partita fiscale del signor __________ quali distribuzioni

dissimulate di utile”.

Per quanto concerneva

l’automobile, sebbene venisse utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro a __________,

era anche impiegata ad uso privato. Era pertanto giustificata una ripresa di fr.

1'970.– (0,8% del prezzo d’acquisto) a titolo di distribuzione dissimulata di

utile.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, chiede che dal

reddito assoggettato all’IC e all’IFD per l’anno fiscale 2018, vengano dedotte

le spese effettive sostenute a __________ per la locazione dell’appartamento e

per l’acquisto di mobili e attrezzature. Trattandosi di spese “giustificate da

motivi economici”, il fisco non avrebbe dovuto riprenderle.

Pur ammettendo che “il

domicilio della società non è di nuovo in discussione”, non essendo stata

impugnata la decisione pregiudiziale di assoggettamento, la contribuente sostiene

che “l’amministrazione effettiva… viene effettuata da __________”. Le

spese per l’acquisto dei mobili per l’appartamento a Zurigo (fr. 12'400.-), a suo

dire, “sono giustificate in termini di affari” e l’affitto di fr. 20'000

pagato dalla ricorrente sarebbe “giustificato da motivi commerciali, poiché

(…) utilizzato per le attività commerciali di RI 1”.

G. Nel suo scritto del 14

aprile 2021, l’UT ha presentato le proprie osservazioni proponendo di

respingere il ricorso. Allega una scheda contabile della ricorrente, dalla

quale si evince che la __________, di cui __________ era dipendente fino al 30

aprile 2017, è la sua unica cliente. Per quanto attiene alle spese per la

locazione dell’appartamento, conferma come lo stesso costo – già riconosciuto

in capo a __________ in sede di dichiarazione – “non possa essere nuovamente

registrato nei costi della società”. Esclude che l’appartamento possa

essere considerato un ufficio, soprattutto in virtù del fatto che “la

società non ha alcuna linea telefonica fissa e che sul sito www.RI 1.ch non è

mai stato presente il recapito di Zurigo”. Nello stesso contratto di

locazione (siglato nel luglio del 2015, prima della costituzione della RI 1)

viene indicato, al punto 7.3, che “Das Mietobjekt wird als Zweitwohnung

benutzt”. Basandosi su tale considerazione, l’UTPG dichiara che “l’oggetto

è utilizzato esclusivamente a fini privati, nel caso concreto quale luogo di

soggiorno settimanale”.

Quanto ai mobili

acquistati, non sarebbero utilizzati per scopi commerciali, ma sarebbero più

utili all’abitazione privata dei signori __________. La libreria, in

particolare, è stata acquistata presso un negozio di __________, quindi vicino

al domicilio privato.

Riguardo alle

considerazioni della ricorrente sull’amministrazione effettiva nel Canton

Zurigo, l’UTPG cita la decisione di assoggettamento e ribadisce che

l’appartamento sarebbe “chiaramente il luogo dove il signor __________

soggiorna in settimana”.

L’UTPG segnala infine che

sia __________ sia la RI 1 sono oggetto di una procedura aperta dall’Ufficio

delle procedure speciali per tentativo di sottrazione. __________, in

particolare, avrebbe “occultato sistematicamente al fisco ticinese

determinati elementi imponibili di una certa rilevanza (…) dichiarando doppie

deduzioni, al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale”. Non avrebbe

nemmeno dichiarato, quale sostanza, le azioni della RI 1 nei periodi fiscali

2017 e 2018.

H. Lo scritto

dell’autorità fiscale è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente, la

quale ha preso posizione con replica del 7 maggio 2021, affermando che l’UTPG

non avrebbe considerato la situazione venutasi a creare durante la pandemia da

COVID-19, ovvero lo sviluppo del lavoro in “home office”. L’appartamento

di __________ fungerebbe quindi, secondo la ricorrente, da ufficio effettivo

della società, essendovi __________ impiegato in telelavoro a domicilio. Viene

citato lo stato attuale dei dibattimenti relativi alla qualificazione fiscale

di questo tipo di lavoro, che dovrebbe portare le autorità – secondo la

ricorrente – ad accettare i costi di affitto e del mobilio, come costi “giustificati

da motivi commerciali”.

Diritto

1. Il presente ricorso

verte sulla ripresa fiscale delle spese concernenti la locazione di un

appartamento a __________ e l’acquisto di mobili, nel calcolo dell’utile

imponibile della RI 1 per il periodo fiscale dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Secondo la ricorrente, le

spese per locali utilizzati a scopo commerciale non avrebbero dovuto essere

riprese, in quanto nell’appartamento __________ sarebbe svolta la sua

amministrazione effettiva, con la conseguenza che le spese citate sarebbero da

considerarsi giustificate da motivi commerciali.

Di parere opposto è

l’UTPG, secondo cui la documentazione prodotta non giustificherebbe la

deduzione dall’utile della ricorrente dei costi litigiosi, peraltro già considerati

nell’ambito della tassazione privata del dipendente ed azionista unico __________.

Le spese in questione sarebbero quindi, a parere dell’autorità di tassazione,

una distribuzione dissimulata di utile a favore di quest’ultimo.

Considerandi

2.

2.1.

In primo luogo, va

ribadito che non è litigioso in questa sede l’assoggettamento della ricorrente

alle imposte cantonali per appartenenza personale.

2.2

L’esistenza nel Canton

Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona

fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una

persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato

alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della

procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza

ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale

sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della

decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta

oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di

evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del

debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che

non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il

contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a

chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare

di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere

soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione

incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio

e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la

sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).

2.3

Una

volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento,

quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della

successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione

pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva

procedura di tassazione, possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto

già statuito (DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata).

2.4

Come ricordato, l’UTPG ha

notificato all’insorgente una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento il 4

novembre 2019. Un reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dallo

stesso ufficio con decisione del 9 gennaio 2020. Quest’ultima decisione non è

stata impugnata con ricorso ed è pertanto passata in giudicato.

La tassazione qui

contestata è la prima dopo la costituzione della società e si riferisce ai

conti che coprono un periodo esteso dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Ne

consegue che un ricorso contro quest’ultima decisione non può estendersi anche

alla questione dell’assoggettamento della ricorrente.

D’altra parte, la stessa

contribuente, nel suo ricorso, ha ammesso che “il presente ricorso non è

diretto contro la determinazione del domicilio della RI 1 al domicilio

dell’azionista, a __________” e che “c’è una decisione (09.02.2020; recte:

09.01.2020) che è definitiva in quanto non è stato presentato nessun appello”.

È pertanto stabilito che

la RI 1 sia illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, dove è assoggettata

alle imposte cantonali e comunali per appartenenza personale.

2.5

Alla luce delle

constatazioni che precedono, ci si domanda come interpretare l’affermazione

della ricorrente, secondo cui “l’amministrazione effettiva della RI 1 viene

effettuata da __________”.

L’assoggettamento alle

imposte nel Canton Ticino è stato deciso proprio in virtù dell’amministrazione

effettiva svolta in questo Cantone. Secondo l’art. 62 cpv. 1 LT, l’assoggettamento

in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia

alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

Ora, escluso che la

società insorgente abbia la propria sede o la propria amministrazione effettiva

nel Canton __________, non risulta neppure che essa gestisca un’impresa o uno

stabilimento d’impresa in quest’ultimo Cantone. Se così fosse, dovrebbe esservi

assoggettata alle imposte per appartenenza economica. Secondo l’art. 21 cpv. 1

lett. a e b LAID, infatti, le persone giuridiche con sede o

amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se sono

associate a un’impresa commerciale nel Cantone o se gestiscono uno stabilimento

d’impresa nel Cantone. Come pertinentemente rileva l’autorità fiscale, nelle

proprie osservazioni al ricorso, la società contribuente non ha alcuna linea

telefonica fissa a __________ e sul suo sito internet (www.__________.ch) non viene indicato alcun

recapito in questa città.

È quindi escluso che la RI

1.

sia assoggettata alle imposte nel Canton __________ per appartenenza

personale o economica.

3.

3.1.

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle

persone giuridiche, che

1.

Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1.

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro

provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite,

gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

3.2

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione

dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni

seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio

che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

3.3

Spetta all’autorità

fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il

carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli

elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153

consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF

2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni

valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la

società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione,

oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità

fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione,

spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni

contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.;

2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid.

5.5.).

4.

4.1.

Nel caso in esame, l’UTPG

ha ripreso le spese per la locazione di un appartamento a __________ (fr. 20'000.–)

e per l’acquisto di mobili (fr. 12'400.–), ritenendo trattarsi di costi privati

dell’azionista. Secondo la ricorrente, si tratterebbe per contro di spese

giustificate dall’uso commerciale e come tali sarebbero state legittimamente

dedotte dall’utile imponibile.

4.2

Come già ricordato, la

società ricorrente aveva una sede puramente formale nel Canton __________ ed è

stata assoggettata alle imposte nel Canton Ticino in virtù della sua

amministrazione effettiva in questo Cantone. Nel Canton __________ non ha né la

sede né una succursale.

Già solo per queste

ragioni sarebbe giustificata la decisione dell’UTPG di riprendere i costi in questione.

Non si vede infatti come possa spiegarsi il pagamento di un canone di locazione

per un appartamento situato in un Cantone in cui la società non svolge alcuna

attività.

In ogni caso, dagli atti

si evince che l’appartamento in questione verrebbe condiviso con altri due

inquilini. Nel contratto di locazione – sottoscritto nel 2015, diverso tempo

prima della costituzione della RI 1 – figurano infatti i nomi di tre colocatari

e viene indicato specificatamente che “das Mietobjekt wird als Zweitwohnung benutzt”.

Ciò corrobora ulteriormente la tesi secondo cui non si possa trattare di un

ufficio, ma piuttosto di uno spazio utilizzato a fini privati. Secondo

l’autorità fiscale, l’appartamento verrebbe usato dai tre coinquilini quale luogo

di soggiorno settimanale. La questione non necessita tuttavia di essere

ulteriormente approfondita. È infatti escluso che il costo per la locazione di

un appartamento, preso in locazione dall’azionista e da altre due persone, in

una città in cui la società non dispone né della sede né di una succursale,

possa essere considerata giustificata dall’uso commerciale.

4.3

D’altra parte, l’autorità

di tassazione sottolinea anche la circostanza che l’azionista __________ abbia

chiesto e ottenuto in deduzione, nell’ambito della sua tassazione personale, il

costo per la locazione dell’appartamento di __________, qualificandolo come

spesa professionale.

A tale proposito, l’art. 9

cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese

professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai

fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1) prevede che i contribuenti

che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di

conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al

proprio domicilio fiscale, possano dedurre le spese supplementari del soggiorno

fuori domicilio. In tal caso, secondo l’art. 9 cpv. 3 della stessa Ordinanza, per

le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese

per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

Analoghe disposizioni sono previste, per l’imposta cantonale, dall’art. 5 del Decreto

esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2017.

Il fatto che l’insorgente

abbia fatto valere le spese per l’alloggio di __________ come spese

professionali avvalora la tesi che l’appartamento in questione funga da luogo

di soggiorno settimanale e non da sede di lavoro. In ogni caso, nella misura in

cui è stato fatto valere come costo sostenuto dall’azionista, non si vede come

possa giustificarsi il fatto che sia inserito anche fra i costi della società.

4.4

La

medesima conclusione deve essere estesa anche alle spese per l’acquisto dei

mobili, che secondo l’insorgente sarebbero stati destinati all’arredo

dell’appartamento di __________.

Anzitutto, è evidente che,

se l’appartamento come tale non viene impiegato dalla ricorrente per scopi

commerciali, la destinazione dei suoi arredi non può essere diversa.

Indipendentemente da

questo aspetto, l’autorità fiscale ha sottolineato altre peculiarità che

consolidando i dubbi in merito al carattere commerciale dei costi in questione.

In particolare, una delle fatture concerne l’acquisto di una libreria in un

negozio di __________ (TI). Poiché il luogo di consegna non è menzionato nella

fattura, è lecito chiedersi se la libreria non sia stata acquistata per

arredare l’abitazione dell’azionista __________, che è domiciliato proprio a__________.

Analoghi dubbi possono sorgere in relazione alla seconda fattura, che concerne

un divano in pelle, acquistato da Mobili __________. Come fa notare l’UTPG

nelle sue osservazioni al ricorso, la necessità di un divano in un ambiente

commerciale non appare evidente, tanto più per una società che ha un unico

cliente. La società insorgente non ha comunque portato alcuna prova della

destinazione che gli elementi di arredo in discussione hanno effettivamente

avuto.

4.5

Ne consegue che la

decisione impugnata, con cui l’UTPG ha ripreso le spese per la locazione

dell’appartamento e per l’acquisto degli arredi, qualificandoli distribuzioni

di dissimulate di utile, si rivela legittima. I presupposti, stabiliti dalla

giurisprudenza per riconoscere la distribuzione di una prestazione valutabile

in denaro a favore del socio, sono tutti adempiuti. Il beneficiario delle

prestazioni è infatti dipendente ed azionista unico della ricorrente e come

tale ha beneficiato di una prestazione che non sarebbe stata erogata a

qualsiasi altra persona alle stesse condizioni. Trattandosi dell’assunzione, da

parte della società, di spese private del socio, non è neppure necessario

commisurare la sproporzione tra la prestazione della società e la controprestazione

ricevuta, in questo caso inesistente. Qualsiasi organo societario si sarebbe

senz’altro reso conto di questa evidente asimmetria.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono accollate

alla contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000 .–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: