80.2021.57
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, locazione di un appartamento in una città in cui la società non ha né sede né succursale
22 novembre 2021Italiano21 min
interim e gestione progetti strategici. La sua sede si trova nello stabile __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.57
80.2021.58
Lugano
22 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 marzo 2021 contro la decisione del 4 febbraio 2021 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è una società
di diritto svizzero, iscritta dall’08.05.2017 (con prima chiusura contabile il
31.12.2018) nel registro di commercio del Canton __________, attiva nella
consulenza di servizi quali il Projektmanagement, Management ad
interim e gestione progetti strategici. La sua sede si trova nello stabile __________
nel comune di __________. Il signor __________, domiciliato a __________ (TI),
viene indicato quale dipendente ed azionista unico della RI 1, oltre ad esserne
anche membro del consiglio di amministrazione.
B. a.
Il
04.11 2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) ha
notificato alla RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento fiscale,
rivendicando l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della società, “in
virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a partire dall’anno fiscale
2017, sulla base degli art. 60 e 63 LT”. Secondo l’UTPG, in seguito ai suoi
accertamenti, la sede statutaria della società risultava puramente formale
(recapito bucalettere), mentre l’amministrazione effettiva ed il centro
decisionale degli affari si situava nel Cantone Ticino.
Con reclamo del
01.12.2019, la RI 1 contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento,
dichiarando che l’intento della società era quello di operare solo nei paesi di
lingua tedesca. La sede sarebbe stata definita strategicamente tra la Svizzera
tedesca (dove risiede la clientela) ed il Ticino, in modo tale da facilitare la
gestione amministrativa. Secondo la reclamante, l’azionista risiedeva nel
Canton Ticino nei weekend ed in Svizzera tedesca durante la settimana;
l’ufficio di __________ veniva utilizzato solo mezza giornata per occuparsi di
questioni amministrative e contabili. Contestava tuttavia che a __________ si
trovasse solo un “indirizzo bucalettere”, e dichiarava che una gestione di
tutte le procedure ufficiali nel Canton Ticino avrebbe comportato “un onere
aggiuntivo tale da mettere in discussione l’intero proseguimento dell’azienda”.
Secondo la reclamante, inoltre, se avesse operato come azienda ticinese, vi
sarebbe stata la possibilità che i suoi clienti in Svizzera interna non richiedessero
più i suoi servizi.
b.
Con decisione del
09.01.2020, l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente, rilevando come lo
stesso canone locatizio pagato della RI 1 a __________ - troppo basso rispetto
agli usuali affitti degli uffici nel Canton __________ - facesse pensare ad una
“domiciliazione societaria”, ipotesi rafforzata dalla circostanza che allo
stesso indirizzo avevano sede oltre 60 società.
L’autorità di tassazione
respingeva l’affermazione della contribuente secondo la quale la società
potesse ritenere strategica una sede “in un cantone dove non vi è alcuna
infrastruttura, né clientela, né cantieri dove svolgere l’attività, così come
personale”. A suo avviso, il modo di agire del signor __________ era
funzionale ad un “occultamento di determinati fatti all’Autorità fiscale
ticinese, inducendola in errore per ottenere un’imposizione ridotta”.
Durante gli accertamenti
dell’UTPG, era emerso anche che la RI 1 pagava fr. 1'000.- per la locazione di
un appartamento a__________ (in condivisione con altri due locatari) in uso a __________.
Nelle dichiarazioni d’imposta 2017 e 2018 di quest’ultimo, non erano state
dichiarate le azioni della RI 1 da lui detenute, ma veniva indicata __________
quale luogo di lavoro. L’azionista aveva inoltre fatto valere quali spese
professionali la locazione di __________ e l’abbonamento generale per i mezzi
pubblici, ma tali spese erano già state addebitate nei costi sostenuti dalla
società.
Tutti questi elementi
portavano l’UTPG a valutare l’apertura di una procedura per tentativo di
sottrazione d’imposta, oltre che per la violazione degli art. 60 e 63 LT
C. In seguito alla
decisione di assoggettamento, l’UTPG ha chiesto alla contribuente ulteriore documentazione,
in particolare in data 12 giugno 2020. La società dava seguito alla richiesta,
producendo documenti, in particolare il 15 luglio 2020
Con decisione del 19
novembre 2020, l’UTPG ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD per il
periodo fiscale dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, commisurando l’utile
imponibile in fr. 162'500.– e il capitale imponibile, solo per l’imposta
cantonale, in fr. 361'000.–. Nelle “osservazioni” allegate, l’autorità fiscale
precisava come la società fosse assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino
per appartenenza personale ex art. 60 LT e faceva riferimento alla decisione di
assoggettamento del 04.11.2019.
Rispetto all’utile
dichiarato, l’UTPG aveva ripreso a titolo di distribuzioni dissimulate di
utili, le spese per l’utilizzo privato di un veicolo aziendale (fr. 1'970.–),
altre “spese di natura privata” (fr. 12'400.–) e il costo dell’affitto
dell’appartamento di __________ così come il costo dell’abbonamento generale
FFS (fr. 27'720.–). Un’ulteriore ripresa di fr. 856.–, a titolo di “altri costi
non deducibili”, concerneva delle multe addebitate alla società.
D. Con reclamo del
15.12.2020, la RI 1 contestava la decisione di tassazione IC/IFD per l’anno
fiscale 2018. Inizialmente si soffermava sull’assoggettamento fiscale
affermando che, qualora non potesse essere considerato il Canton __________
quale luogo d’amministrazione effettiva della società, si sarebbe dovuto
piuttosto “concludere che la sede della direzione effettiva non può essere
in Ticino, ma a __________”. In quel luogo, nell’appartamento in affitto
già citato, la reclamante avrebbe avuto una sede fissa e sarebbero state svolte
tutte le attività effettive dell’azienda. Riteneva quindi che le autorità
fiscali ticinesi e zurighesi si sarebbero dovute spartire la tassazione; in
particolare, alla seconda sarebbe dovuta spettare la tassazione del 90%
dell’utile.
Riguardo ai costi per la
locazione dell’appartamento di Zurigo e per l’acquisto dei mobili, la
contribuente ne contestava la ripresa, argomentando che questi costi erano “legati
all’attività e (…) nell’interesse dell’azienda”. In conclusione, richiedeva
anche che si rinunciasse “alla registrazione di una quota privata per il
veicolo, in quanto il luogo di lavoro era identico al soggiorno durante la
settimana”.
E. Con decisione del 4
febbraio 2021, l’UTPG ha respinto il reclamo.
In primo luogo, ha dichiarato
irricevibile il reclamo in relazione all’assoggettamento illimitato nel Cantone
Ticino, sottolineando come la contribuente non avesse interposto ricorso contro
la decisione su reclamo del 9 gennaio 2020. La decisione pregiudiziale era
quindi “passata in giudicato e pertanto la contribuente non [poteva]
contestare nuovamente il suo assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino”.
Riguardo alla locazione
dell’appartamento di __________, all’acquisto di mobili e alle spese per l’uso
di un’automobile, l’autorità di tassazione negava che fossero legati
all’attività e fossero nell’interesse dell’azienda. Non appariva chiaro sulla
base di quale accordo la società avrebbe dovuto prendersi a carico l’affitto
del signor __________ (compreso l’acquisto dei mobili). La reclamante non
risultava inoltre aver stipulato alcun regolamento spese, nel quale potessero
essere formalizzati eventuali accordi di rimborso spese. Secondo l’UTPG, “anche
qualora fossero a carico dell’azienda, tali spese sono chiaramente dei benefit
che devono essere dichiarati sul certificato di salario e imposti quale reddito”.
Il costo della locazione dell’appartamento di Zurigo, oltre ad essere stato
rimborsato a __________ dalla RI 1, veniva pure “chiesto dallo stesso in
deduzione nella propria dichiarazione fiscale privata”. Questi costi non
potevano tuttavia essere ammessi quali costi aziendali, poiché non presenti sul
certificato di salario. Le spese di alloggio avrebbero potuto essere dedotte in
sede di tassazione personale del signor __________, cosa che peraltro era
avvenuta.
Ricordato come l’onere
della prova, riguardo al carattere commerciale di una spesa, spettasse alla
contribuente, l’UTPG sottolineava che “la società [non aveva] dimostrato il
carattere commerciale delle spese indicate”. Per poter considerare
l’affitto privato del signor __________ a Zurigo (condiviso con altre due
persone) costo aziendale, sarebbero occorse “disposizioni espressamente
formalizzate e, come detto, indicate poi sul certificato di salario”.
In riferimento ai mobili,
l’UTPG dichiarava inspiegabile il motivo per cui la società si fosse assunta
l’intero costo di quest’ultimi, pur condividendoli con altri due inquilini. Non
si sarebbe trattato nemmeno in questo caso di un acquisto funzionale
all’attività della società che “ha quale unico dipendente e azionista il
Signor __________ e unico cliente la __________”. Essendo “l’arredamento
di un appartamento… di competenza privata e non [potendo] essere in alcun modo
a carico della società”, questi costi avrebbero dovuto “essere aggiunti
anche nella partita fiscale del signor __________ quali distribuzioni
dissimulate di utile”.
Per quanto concerneva
l’automobile, sebbene venisse utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro a __________,
era anche impiegata ad uso privato. Era pertanto giustificata una ripresa di fr.
1'970.– (0,8% del prezzo d’acquisto) a titolo di distribuzione dissimulata di
utile.
F. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, chiede che dal
reddito assoggettato all’IC e all’IFD per l’anno fiscale 2018, vengano dedotte
le spese effettive sostenute a __________ per la locazione dell’appartamento e
per l’acquisto di mobili e attrezzature. Trattandosi di spese “giustificate da
motivi economici”, il fisco non avrebbe dovuto riprenderle.
Pur ammettendo che “il
domicilio della società non è di nuovo in discussione”, non essendo stata
impugnata la decisione pregiudiziale di assoggettamento, la contribuente sostiene
che “l’amministrazione effettiva… viene effettuata da __________”. Le
spese per l’acquisto dei mobili per l’appartamento a Zurigo (fr. 12'400.-), a suo
dire, “sono giustificate in termini di affari” e l’affitto di fr. 20'000
pagato dalla ricorrente sarebbe “giustificato da motivi commerciali, poiché
(…) utilizzato per le attività commerciali di RI 1”.
G. Nel suo scritto del 14
aprile 2021, l’UT ha presentato le proprie osservazioni proponendo di
respingere il ricorso. Allega una scheda contabile della ricorrente, dalla
quale si evince che la __________, di cui __________ era dipendente fino al 30
aprile 2017, è la sua unica cliente. Per quanto attiene alle spese per la
locazione dell’appartamento, conferma come lo stesso costo – già riconosciuto
in capo a __________ in sede di dichiarazione – “non possa essere nuovamente
registrato nei costi della società”. Esclude che l’appartamento possa
essere considerato un ufficio, soprattutto in virtù del fatto che “la
società non ha alcuna linea telefonica fissa e che sul sito www.RI 1.ch non è
mai stato presente il recapito di Zurigo”. Nello stesso contratto di
locazione (siglato nel luglio del 2015, prima della costituzione della RI 1)
viene indicato, al punto 7.3, che “Das Mietobjekt wird als Zweitwohnung
benutzt”. Basandosi su tale considerazione, l’UTPG dichiara che “l’oggetto
è utilizzato esclusivamente a fini privati, nel caso concreto quale luogo di
soggiorno settimanale”.
Quanto ai mobili
acquistati, non sarebbero utilizzati per scopi commerciali, ma sarebbero più
utili all’abitazione privata dei signori __________. La libreria, in
particolare, è stata acquistata presso un negozio di __________, quindi vicino
al domicilio privato.
Riguardo alle
considerazioni della ricorrente sull’amministrazione effettiva nel Canton
Zurigo, l’UTPG cita la decisione di assoggettamento e ribadisce che
l’appartamento sarebbe “chiaramente il luogo dove il signor __________
soggiorna in settimana”.
L’UTPG segnala infine che
sia __________ sia la RI 1 sono oggetto di una procedura aperta dall’Ufficio
delle procedure speciali per tentativo di sottrazione. __________, in
particolare, avrebbe “occultato sistematicamente al fisco ticinese
determinati elementi imponibili di una certa rilevanza (…) dichiarando doppie
deduzioni, al fine di ottenere un indebito risparmio fiscale”. Non avrebbe
nemmeno dichiarato, quale sostanza, le azioni della RI 1 nei periodi fiscali
2017 e 2018.
H. Lo scritto
dell’autorità fiscale è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente, la
quale ha preso posizione con replica del 7 maggio 2021, affermando che l’UTPG
non avrebbe considerato la situazione venutasi a creare durante la pandemia da
COVID-19, ovvero lo sviluppo del lavoro in “home office”. L’appartamento
di __________ fungerebbe quindi, secondo la ricorrente, da ufficio effettivo
della società, essendovi __________ impiegato in telelavoro a domicilio. Viene
citato lo stato attuale dei dibattimenti relativi alla qualificazione fiscale
di questo tipo di lavoro, che dovrebbe portare le autorità – secondo la
ricorrente – ad accettare i costi di affitto e del mobilio, come costi “giustificati
da motivi commerciali”.
Diritto
1. Il presente ricorso
verte sulla ripresa fiscale delle spese concernenti la locazione di un
appartamento a __________ e l’acquisto di mobili, nel calcolo dell’utile
imponibile della RI 1 per il periodo fiscale dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
Secondo la ricorrente, le
spese per locali utilizzati a scopo commerciale non avrebbero dovuto essere
riprese, in quanto nell’appartamento __________ sarebbe svolta la sua
amministrazione effettiva, con la conseguenza che le spese citate sarebbero da
considerarsi giustificate da motivi commerciali.
Di parere opposto è
l’UTPG, secondo cui la documentazione prodotta non giustificherebbe la
deduzione dall’utile della ricorrente dei costi litigiosi, peraltro già considerati
nell’ambito della tassazione privata del dipendente ed azionista unico __________.
Le spese in questione sarebbero quindi, a parere dell’autorità di tassazione,
una distribuzione dissimulata di utile a favore di quest’ultimo.
Considerandi
2.
2.1.
In primo luogo, va
ribadito che non è litigioso in questa sede l’assoggettamento della ricorrente
alle imposte cantonali per appartenenza personale.
2.2
L’esistenza nel Canton
Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona
fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una
persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato
alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della
procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza
ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale
sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della
decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta
oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di
evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del
debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che
non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il
contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a
chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare
di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere
soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione
incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio
e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la
sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).
2.3
Una
volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento,
quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della
successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione
pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva
procedura di tassazione, possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto
già statuito (DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata).
2.4
Come ricordato, l’UTPG ha
notificato all’insorgente una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento il 4
novembre 2019. Un reclamo contro la suddetta decisione è stato respinto dallo
stesso ufficio con decisione del 9 gennaio 2020. Quest’ultima decisione non è
stata impugnata con ricorso ed è pertanto passata in giudicato.
La tassazione qui
contestata è la prima dopo la costituzione della società e si riferisce ai
conti che coprono un periodo esteso dall’8 maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Ne
consegue che un ricorso contro quest’ultima decisione non può estendersi anche
alla questione dell’assoggettamento della ricorrente.
D’altra parte, la stessa
contribuente, nel suo ricorso, ha ammesso che “il presente ricorso non è
diretto contro la determinazione del domicilio della RI 1 al domicilio
dell’azionista, a __________” e che “c’è una decisione (09.02.2020; recte:
09.01.2020) che è definitiva in quanto non è stato presentato nessun appello”.
È pertanto stabilito che
la RI 1 sia illimitatamente imponibile nel Canton Ticino, dove è assoggettata
alle imposte cantonali e comunali per appartenenza personale.
2.5
Alla luce delle
constatazioni che precedono, ci si domanda come interpretare l’affermazione
della ricorrente, secondo cui “l’amministrazione effettiva della RI 1 viene
effettuata da __________”.
L’assoggettamento alle
imposte nel Canton Ticino è stato deciso proprio in virtù dell’amministrazione
effettiva svolta in questo Cantone. Secondo l’art. 62 cpv. 1 LT, l’assoggettamento
in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia
alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti fuori Cantone.
Ora, escluso che la
società insorgente abbia la propria sede o la propria amministrazione effettiva
nel Canton __________, non risulta neppure che essa gestisca un’impresa o uno
stabilimento d’impresa in quest’ultimo Cantone. Se così fosse, dovrebbe esservi
assoggettata alle imposte per appartenenza economica. Secondo l’art. 21 cpv. 1
lett. a e b LAID, infatti, le persone giuridiche con sede o
amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se sono
associate a un’impresa commerciale nel Cantone o se gestiscono uno stabilimento
d’impresa nel Cantone. Come pertinentemente rileva l’autorità fiscale, nelle
proprie osservazioni al ricorso, la società contribuente non ha alcuna linea
telefonica fissa a __________ e sul suo sito internet (www.__________.ch) non viene indicato alcun
recapito in questa città.
È quindi escluso che la RI
1.
sia assoggettata alle imposte nel Canton __________ per appartenenza
personale o economica.
3.
3.1.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle
persone giuridiche, che
1.
Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1.
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c.
i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro
provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite,
gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.2
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione
dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni
seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio
che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116
consid. 2; 115 Ib 238).
3.3
Spetta all’autorità
fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il
carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli
elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153
consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF
2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni
valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la
società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione,
oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità
fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione,
spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni
contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.;
2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid.
5.5.).
4.
4.1.
Nel caso in esame, l’UTPG
ha ripreso le spese per la locazione di un appartamento a __________ (fr. 20'000.–)
e per l’acquisto di mobili (fr. 12'400.–), ritenendo trattarsi di costi privati
dell’azionista. Secondo la ricorrente, si tratterebbe per contro di spese
giustificate dall’uso commerciale e come tali sarebbero state legittimamente
dedotte dall’utile imponibile.
4.2
Come già ricordato, la
società ricorrente aveva una sede puramente formale nel Canton __________ ed è
stata assoggettata alle imposte nel Canton Ticino in virtù della sua
amministrazione effettiva in questo Cantone. Nel Canton __________ non ha né la
sede né una succursale.
Già solo per queste
ragioni sarebbe giustificata la decisione dell’UTPG di riprendere i costi in questione.
Non si vede infatti come possa spiegarsi il pagamento di un canone di locazione
per un appartamento situato in un Cantone in cui la società non svolge alcuna
attività.
In ogni caso, dagli atti
si evince che l’appartamento in questione verrebbe condiviso con altri due
inquilini. Nel contratto di locazione – sottoscritto nel 2015, diverso tempo
prima della costituzione della RI 1 – figurano infatti i nomi di tre colocatari
e viene indicato specificatamente che “das Mietobjekt wird als Zweitwohnung benutzt”.
Ciò corrobora ulteriormente la tesi secondo cui non si possa trattare di un
ufficio, ma piuttosto di uno spazio utilizzato a fini privati. Secondo
l’autorità fiscale, l’appartamento verrebbe usato dai tre coinquilini quale luogo
di soggiorno settimanale. La questione non necessita tuttavia di essere
ulteriormente approfondita. È infatti escluso che il costo per la locazione di
un appartamento, preso in locazione dall’azionista e da altre due persone, in
una città in cui la società non dispone né della sede né di una succursale,
possa essere considerata giustificata dall’uso commerciale.
4.3
D’altra parte, l’autorità
di tassazione sottolinea anche la circostanza che l’azionista __________ abbia
chiesto e ottenuto in deduzione, nell’ambito della sua tassazione personale, il
costo per la locazione dell’appartamento di __________, qualificandolo come
spesa professionale.
A tale proposito, l’art. 9
cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese
professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai
fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1) prevede che i contribuenti
che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di
conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al
proprio domicilio fiscale, possano dedurre le spese supplementari del soggiorno
fuori domicilio. In tal caso, secondo l’art. 9 cpv. 3 della stessa Ordinanza, per
le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese
per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
Analoghe disposizioni sono previste, per l’imposta cantonale, dall’art. 5 del Decreto
esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2017.
Il fatto che l’insorgente
abbia fatto valere le spese per l’alloggio di __________ come spese
professionali avvalora la tesi che l’appartamento in questione funga da luogo
di soggiorno settimanale e non da sede di lavoro. In ogni caso, nella misura in
cui è stato fatto valere come costo sostenuto dall’azionista, non si vede come
possa giustificarsi il fatto che sia inserito anche fra i costi della società.
4.4
La
medesima conclusione deve essere estesa anche alle spese per l’acquisto dei
mobili, che secondo l’insorgente sarebbero stati destinati all’arredo
dell’appartamento di __________.
Anzitutto, è evidente che,
se l’appartamento come tale non viene impiegato dalla ricorrente per scopi
commerciali, la destinazione dei suoi arredi non può essere diversa.
Indipendentemente da
questo aspetto, l’autorità fiscale ha sottolineato altre peculiarità che
consolidando i dubbi in merito al carattere commerciale dei costi in questione.
In particolare, una delle fatture concerne l’acquisto di una libreria in un
negozio di __________ (TI). Poiché il luogo di consegna non è menzionato nella
fattura, è lecito chiedersi se la libreria non sia stata acquistata per
arredare l’abitazione dell’azionista __________, che è domiciliato proprio a__________.
Analoghi dubbi possono sorgere in relazione alla seconda fattura, che concerne
un divano in pelle, acquistato da Mobili __________. Come fa notare l’UTPG
nelle sue osservazioni al ricorso, la necessità di un divano in un ambiente
commerciale non appare evidente, tanto più per una società che ha un unico
cliente. La società insorgente non ha comunque portato alcuna prova della
destinazione che gli elementi di arredo in discussione hanno effettivamente
avuto.
4.5
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’UTPG ha ripreso le spese per la locazione
dell’appartamento e per l’acquisto degli arredi, qualificandoli distribuzioni
di dissimulate di utile, si rivela legittima. I presupposti, stabiliti dalla
giurisprudenza per riconoscere la distribuzione di una prestazione valutabile
in denaro a favore del socio, sono tutti adempiuti. Il beneficiario delle
prestazioni è infatti dipendente ed azionista unico della ricorrente e come
tale ha beneficiato di una prestazione che non sarebbe stata erogata a
qualsiasi altra persona alle stesse condizioni. Trattandosi dell’assunzione, da
parte della società, di spese private del socio, non è neppure necessario
commisurare la sproporzione tra la prestazione della società e la controprestazione
ricevuta, in questo caso inesistente. Qualsiasi organo societario si sarebbe
senz’altro reso conto di questa evidente asimmetria.
5.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono accollate
alla contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000 .–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: