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Decisione

80.2021.59

Deduzioni: spese professionali, pernottamento al luogo di lavoro, onere della prova, dubbi sulla disponibilità di una camera fuori cantone

13 settembre 2021Italiano25 min

la moglie __________ (05.05.1976), hanno un figlio minorenne, __________ (26.10.2012).

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.59

80.2021.60

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Alexandra

Dragoni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

reclamo (recte: ricorso) del 1° marzo 2021

contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (11.06.1975), e

la moglie __________ (05.05.1976), hanno un figlio minorenne, __________ (26.10.2012).

Il marito è ingegnere civile e ha lavorato come dipendente dal 1° gennaio 2019

al 31 ottobre 2019 presso la società __________ SA a __________ e dal 1°

novembre 2019 al 31 dicembre 2019 per la __________ SA, __________ (società che

è stata fusa con __________ SA, __________ con contratto di fusione del 16

marzo 2020, pubbl. FUSC n. __________ del __________ 2020). Il contribuente è

impiegato, altresì, in qualità di docente, nella misura globale del 2,625% per

la Divisione della formazione professionale presso il Centro professionale

tecnico __________-Trevano.

B. Con

la sua dichiarazione d’imposta del 29 settembre 2020, il contribuente faceva

valere le seguenti spese professionali:

·

spese di trasporto __________-__________

(20 giorni) fr. 960.–

·

spese supplementari per doppia

economia domestica fr. 3'200.–

·

spese supplementari in caso di

rientro settimanale al domicilio:

-

alloggio senza cucina fr. 9'600.–

-

vitto fr. 6'400.–

·

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'500.–

·

spese per attività accessoria

dipendente (forfait) fr. 800.–

·

totale fr. 23'460.–

C. Con decisione del 9

dicembre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (in seguito

UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, nella quale stabiliva

il reddito imponibile complessivo in fr. 227'500.– per l’IC e in fr. 236'300.–

per l’IFD.

Per

quanto concerne le spese professionali del marito, l’UT aveva ammesso

unicamente le deduzioni seguenti:

·

spese di trasporto __________-__________

(20 giorni) fr. 960.–

·

spese supplementari per doppia

economia domestica fr. 3'200.–

·

spese per attività accessoria

dipendente (forfait) fr. 800.–

·

totale fr. 4’960.–

Le

spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio erano state

negate, con la seguente motivazione:

“Deduzione

non ammessa, vedi corrispondenza e-mail inerente il reclamo per l’anno 2018.”

Per quanto concerne la

deduzione forfetaria delle altre spese professionali, l’autorità fiscale ne

aveva così motivato il diniego:

“Deduzione non ammessa come da sentenza del Tribunale

federale. In caso di versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità

forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si

presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate

quale dipendente.”

D. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 gennaio 2021, con il quale

contestava il mancato riconoscimento delle deduzioni inerenti alle spese per

alloggio di cui al punto 4.3 e le spese professionali del contribuente di cui

al punto 5. Egli rilevava come la “società non rimborsa le spese di vitto e

alloggio, di conseguenza chiedo che queste vengano corrette come da me

indicato. A questo scopo allego alcuni giustificativi (alcune fatture degli

hotels dove ho soggiornato).”

E. Con decisione del 3

febbraio 2021, l’UT respingeva il reclamo del contribuente con la seguente

motivazione:

“Per quanto riguarda le spese professionali di

alloggio e vitto le stesse ve[n]gono confermate come da decisione di prima sede

rimandando integralmente alla decisione su reclamo 2017, considerato come alla

fine del nutrito scambio di email avvenuto a suo tempo, così come ora, il

contribuente non abbia potuto comprovare esaustivamente quanto coperto dal

datore di lavoro e quanto, eventualmente, rimasto a suo carico.

Infine viene confermata la decisione di prima sede

anche per la deduzione delle altre spese professionali forfettarie, in ragione

del rimborso spese forfettario percepito ed esente da imposizione fiscale. Tale

fattispecie è supportata dalla vigente giurisprudenza, fino al Tribunale

federale.

In ragione di quanto sopra il

reclamo non viene ammesso.”

F. Con tempestivo

reclamo (recte: ricorso) del 1° marzo 2021, inviato all’UT e poi

trasmesso per competenza a questa Camera, RI 1 postula il riconoscimento delle

deduzioni delle spese per alloggio e delle spese professionali, argomentando

che “la società non rimborsa le spese di vitto e alloggio, di conseguenza

chiedo che queste vengano corrette come da me indicato”. A comprova della

propria tesi egli allega una dichiarazione della __________ AG, secondo cui non

ha contribuito finanziariamente ai pernottamenti “in Umgebung __________”

fra il 1.1.2019 e il 31.10.2019, e una del __________, che esclude che “il

docente” disponga “di spazi adeguati per lo svolgimento dei lavori di

preparazione delle lezioni” presso la sede della scuola.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25

cpv. 1 LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel

periodo fiscale litigioso, le spese professionali deducibili sono:

a)

le spese di trasporto necessarie

dal domicilio al luogo di lavoro (fino a un importo massimo di 3000 franchi,

per la LIFD);

b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori

domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le altre spese necessarie per l’esercizio della

professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso 1, lettera n) (33 capoverso

1 lettera j, per la LIFD);

d)

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive; per le

spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare

spese più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD). Per l’imposta cantonale, Per le spese

professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni

complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT).

1.2.

Le spese professionali

sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (in seguito DE; quello valido per il periodo fiscale 2019 qui in esame

è del 12 dicembre 2018), segnatamente per quanto qui di interesse dagli

articoli 5 e seguenti, che concernono le spese supplementari di alloggio e le

altre spese professionali. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta

federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio

1993, e meglio agli artt. 6, 7 e 9 (in seguito Ordinanza sulle spese

professionali; RS 642.118.1) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo

in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali e l’art. 2 DE

2019, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento

del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario,

non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che

eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento

del relativo reddito.

1.3.

Nella fattispecie, il

ricorrente chiede in deduzione le spese supplementari in caso di rientro

settimanale al domicilio (vitto e alloggio) e il forfait per le altre spese

professionali. Si procederà pertanto ad analizzare, in primo luogo, la

questione relativa alle spese di alloggio senza cucina e alle spese di vitto

(consid. 2), ed in secondo luogo, la questione relativa alle spese

professionali del ricorrente (consid. 3).

Considerandi

2.

Deduzione per

spese di alloggio senza cucina e vitto del contribuente

2.1

Il ricorrente postula la

deduzione di fr. 9'600.– quali spese per l’alloggio senza cucina (ovvero fr.

800.– per 12 mensilità) e fr. 6'400.– riguardanti le spese per il vitto (fr.

30.– al giorno, al massimo fr. 6'400.– l’anno), in quanto – a detta sua – la

società non gli rimborsa suddette spese. A comprova di quanto asserito, ha

prodotto una dichiarazione del datore di lavoro __________ SA del 18 febbraio

2021, nella quale si legge che “wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die __________

AG (ehemals __________ AG) sich zwischen dem 1. Januar

2019.

bis zum 31. Oktober 2019 finanziell nicht an Übernachtungen im Umgebung __________

beteiligt hat. … [omissis]”.

Vi è ora da chiedersi,

preliminarmente, se le spese di alloggio siano a carico o meno del datore di

lavoro e, qualora non lo fossero, in che misura siano a carico del

contribuente.

2.2

2.2.1

Per l’imposta cantonale,

sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal

pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i

giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine

settimana (art. 5 cpv. 1 DE). È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino

a un massimo di fr. 800.– per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo

fino a un massimo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un

appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per

il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’art. 3

per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (art. 5 cpv. 2

DE).

2.2.2

Secondo l’art. 9 cpv. 1 e

3.

dell’Ordinanza sulle spese professionali i contribuenti che durante i giorni

lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma

che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale,

possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio. Per le

spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per

una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

2.3

2.3.1

Per l’imposta cantonale,

sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle

causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio

domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole

distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte

dall’attività professionale, la pausa per i parti è tale da non permettere al

contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).

Se il contribuente rientra

ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa la

deduzione è di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno

sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE). Se,

invece, il contribuente soggiorno al luogo di lavoro durante i giorni

lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine

settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, la deduzione è stabilita in fr.

15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6'400.– l’anno se le medesime

circostanze sussistono tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 lett. b DE). Se il

costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa

del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il

prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura

della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.– l’anno);

se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più

alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art.

4.

cpv. 3 DE).

2.3.2

Secondo l’art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza sulle spese professionali per le spese supplementari causate dai

pasti fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la

giustificazione di spese più elevate. L’art. 3 dell’Ordinanza in parola

stabilisce che il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le

deduzioni forfettarie (…, art. 9 cpv. 2,…). Nell’appendice le deduzioni

forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016 per spese supplementari per pasti,

e meglio per soggiorno fuori domicilio sono di fr. 30.– al giorno, ovvero fr.

6'400.– annuali.

2.4

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere

o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto

concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è

pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014

del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; CDT n. 80.2014.36 del 29.7.2014 consid.

3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì

pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016

dell’11.7.2016).

2.6

Nella

fattispecie, l’autorità di tassazione ha riconosciuto al ricorrente la

deduzione di fr. 3'200.– per spese supplementari di doppia economia domestica,

ammettendo in tal modo che abbia consumato un pasto principale fuori casa

durante l’intero anno. Oltre alla deduzione in questione, il contribuente

pretenderebbe di beneficiare anche di quelle previste per le spese

supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio, cioè sia per la

locazione di un appartamento nel luogo di lavoro sia per due pasti al giorno

fuori casa.

È chiaro anzitutto che le

deduzioni rivendicate non sono cumulabili. Nella misura in cui fa valere le

spese supplementari per doppia economia domestica, non può rivendicare anche

quelle in caso di rientro settimanale al domicilio.

Dagli atti non emerge con

chiarezza se il ricorrente rientri nella casistica dei contribuenti che

rientrano al domicilio settimanalmente. Nel certificato di salario relativo ai

primi dieci mesi dell’anno non viene indicato il luogo di lavoro, mentre nel

secondo, relativo ai mesi di novembre e dicembre, i luoghi di lavoro sono due: __________

e __________.

Fatto sta che né con la

dichiarazione d’imposta né con il reclamo e neppure con il ricorso l’insorgente

ha chiarito tale aspetto e, in particolare, non ha documentato in alcun modo di

avere in locazione un appartamento o una camera in un altro cantone. Anche solo

per poter stabilire se un contribuente che rientra al domicilio solo

settimanalmente abbia diritto alla deduzione delle spese per uno o due pasti al

giorno, l’autorità fiscale deve infatti conoscere il contratto di locazione,

dal quale risulta se si tratta di un alloggio con o senza cucina.

D’altro canto, l’autorità

di tassazione ha fatto riferimento a uno scambio di corrispondenza elettronica

con il contribuente, intervenuto nell’ambito della tassazione dei periodi

precedenti. Agli atti è reperibile in particolare una dichiarazione del datore

di lavoro, dalla quale non si evince tuttavia quali spese per alloggio e vitto fossero

state assunte dalla __________ SA, __________. Richiesto di produrre “una

dichiarazione del datore di lavoro a conferma del fatto che sia le spese di

alloggio che di pasti, fuori cantone Ticino, rimangono interamente a suo

carico, senza nessuna partecipazione da parte del datore di lavoro”, il ricorrente,

con uno scritto e-mail del 21 ottobre 2020 inviato all’UT affermava che “questo

tipo di dichiarazione non penso che possa essere sottoscritta in quanto

parzialmente queste spese sono state coperte dal datore di lavoro, ma solo in

parte e non nella loro globalità”.

In mancanza di ogni

comprova della disponibilità di una camera al luogo di lavoro, l’autorità

fiscale non poteva ammettere la deduzione delle spese supplementari per

l’alloggio.

2.7

2.7.1

Con il proprio reclamo del

7.

gennaio 2021, il ricorrente ha prodotto delle fatture in merito a dei

soggiorni che ha effettuato per motivi lavorativi, e meglio:

·

12.09.2019

– 13.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 103.–;

·

18.09.2019

– 19.09.2019 un hotel sito a __________ nel Canton __________

per fr. 98.20;

·

25.09.2019

– 26.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 105.–;

·

26.09.2019

– 27.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 101.95;

·

08.10.2019

– 10.10.2019 presso un hotel sito a __________-__________

nel Canton __________ per fr. 206.30;

·

16.10.2019

– 18.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 192.80;

·

22.10.2019

– 23.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 106.–;

·

23.10.2019

– 24.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 101.95;

·

12.11.2019

– 14.11.2019 presso hotel sito a __________ nel Canton

__________ per fr. 269.40;

·

25.11.2019

– 26.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 87.25;

·

26.11.2019

– 27.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 107.–;

·

27.11.2019

– 28.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel __________

per fr. 105.–;

·

28.11.2019

– 29.11.2019 presso un hotel sito a Marly nel Canton __________

per fr. 77.30;

·

03.12.2019

– 04.12.2019 presso un hotel sito a __________ nel

Canton __________ per fr. 77.30.

Per una spesa complessiva

di fr. 1'738.45, con una media di circa fr. 100.– per notte.

Non è tuttavia chiaro da

parte di chi queste spese siano effettivamente sostenute, se dal contribuente

oppure dal datore di lavoro, considerato come sia dal certificato di salario,

per il periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2019, rilasciato da parte di __________

SA, __________, sia per il certificato di salario, per il periodo dal

01.11.2019

al 31.12.2019, rilasciato da __________ SA, __________, alla cifra

13.

“Indennità per spese”, e meglio alla cifra 13.1.1 “Viaggio, vitto,

alloggio” vi è apposta una x per tutti i certificati.

2.7.2

A quest’ultimo proposito,

si ricorda che, alle cifre 13.1 e 13.2 del certificato di salario, devono

essere indicati gli importi che il datore di lavoro considera essere indennità

per spese che non fanno pertanto parte del salario lordo secondo la cifra 8 del

certificato di salario. Sono considerate indennità per spese tutte le indennità

accordate dal datore di lavoro per le spese che derivano al dipendente

nell’ambito della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di

viaggi di lavoro.

Il tipo di indennità per

spese è determinante ai fini della dichiarazione tramite certificato di

salario.

Si distinguono i seguenti

tipi di indennità per spese:

-

indennità per le spese effettive

sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad

esempio, 30 franchi per pasto esterno;

- indennità forfettaria per le spese per un determinato

periodo di tempo, ad esempio, spese dell’auto o di rappresentanza mensili;

-

indennità per spese nell’ambito di

un regolamento delle spese approvato.

Per quanto concerne la

prima categoria, tali spese sostenute dal dipendente (comprese le spese pagate

con la carta di credito aziendale) devono essere dichiarate. Non vi è obbligo

di dichiarazione quando vengono rispettate le condizioni che seguono. Il

rimborso delle spese secondo i forfait indicati di seguito può essere accordato

unicamente a seguito di un costo relativo a viaggi di servizio realmente

compiuti dal dipendente. Non è quindi ammesso il rimborso di spese forfettarie

basate su una valutazione approssimativa, cioè esclusivamente in funzione del

numero dei giorni di servizio esterno effettuati poiché questi ultimi non

implicano necessariamente l’assunzione di una spesa da parte del dipendente:

-

le spese di pernottamento vengono

rimborsate dietro presentazione del giustificativo;

- l’ammontare delle indennità per spese effettive per il

pranzo o la cena è, di regola, al massimo di 35 franchi, oppure il forfait per

un pasto principale ammonta al massimo a 30 franchi;

- gli inviti dei clienti e simili sono normalmente

conteggiati dietro presentazione della

ricevuta originale;

- l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblico

(ferrovia, aereo, ecc.) avviene dietro presentazione del giustificativo;

- per l’uso professionale del veicolo privato vengono

rimborsati al massimo 70 centesimi al chilometro;

-

le piccole spese sono, nella

misura del possibile, rimborsate dietro presentazione del giustificativo oppure

nella forma di un importo forfettario giornaliero di 20 franchi al massimo.

Se tutte queste condizioni

sono rispettate è sufficiente apporre una crocetta (x) nella casella alla cifra

13.1.1

del certificato di salario. È quindi possibile rinunciare a indicare l’importo

delle spese effettive (Istruzioni per la compilazione del certificato di

salario e dell’attestazione delle rendite, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n.

49, 51 e 52, p. 12 e 13).

2.7.3

Considerato quanto

precede, fino a prova contraria non si può escludere che, per le spese di

pernottamento fatte valere, il ricorrente abbia beneficiato delle indennità da

parte dei datori di lavoro che si sono avvicendati nel corso del periodo

fiscale, e meglio __________ SA, __________, __________ SA, __________, dietro

presentazione dei relativi giustificativi.

D’altra parte, anche

qualora fossero state a carico del contribuente, non si spiega come il

ricorrente pretenda la deduzione di fr. 9'600.–, se ha fatto valere unicamente

delle fatture per fr. 1'738.45, senza comprovare ulteriori spese per l’anno

2019.

Nemmeno la dichiarazione

della __________ SA del 18 febbraio 2021, allegata al ricorso, è atta a

comprovare che le spese siano state effettivamente a carico del contribuente.

Infatti, la stessa attesta unicamente che il datore di lavoro non ha

partecipato finanziariamente alle spese di pernottamento nella zona di __________.

Ancor meno utile è la

dichiarazione del __________, pure allegata al ricorso. Non si comprende quale

deduzione potrebbe ancora pretendere il ricorrente, se si considera il fatto

che il suo grado di occupazione è del 2.625%, lo stipendio netto percepito nel

2019.

ammontava a fr. 1'637.– e l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione

spese di trasporto per fr. 960.– e la deduzione forfetaria di fr. 800.– per

attività accessoria dipendente. Le spese professionali ammesse eccedono cioè

già il reddito netto conseguito.

2.8

Neppure possono essere

ammesse, in queste circostanze, le spese per vitto, considerato come la

crocetta (x) apposta sui certificati di salario non solo copre le spese per

alloggio e viaggio ma anche di vitto. L’autorità fiscale si è già mostrata

generosa, ammettendo la deduzione delle spese per doppia economia domestica per

un pasto principale al giorno durante tutto l’anno.

3.

Deduzione per altre

spese professionali del contribuente

3.1

Il ricorrente chiede la

deduzione dell’importo forfettario di fr. 2'500.–, quali altre spese professionali.

L’autorità fiscale

ritiene, per contro, che tale deduzione non debba essere concessa visto come il

contribuente abbia beneficiato di un rimborso spese forfettario ed esente da

imposizione fiscale.

È necessario ora

determinare se tale deduzione debba essere concessa o meno al qui ricorrente.

3.2

3.2.1

Per l’imposta cantonale,

sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio

della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di

attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri

specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti

di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per

lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE). La relativa deduzione è ammessa nella

misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive; in

quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro

necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE).

3.2.2

Secondo l’art. 7 cpv. 1

dell’Ordinanza sulle spese professionali sono considerate altre spese

professionali per le quale è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di

cui all’articolo 3, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale

per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste

e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali,

abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per

lavori pesante. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

L’art. 3 dell’Ordinanza in parola rinvia all’appendice per quanto concerne gli

importi delle deduzioni forfettarie. Nell’appendice le deduzioni forfettarie a

partire dall’anno fiscale 2016 per altre spese professionali sono il 3% del

salario netto e vanno da un minimo di fr. 2'000.– annuali ad un massimo di fr.

4'000.– all’anno.

3.3

Nel certificato di

salario, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2019, rilasciato da parte di __________

SA, __________ figurano, quali spese forfettarie, spese di rappresentanza per

fr. 14'000.– mentre nel secondo certificato di salario, per il periodo dal

01.11.2019

al 31.12.2019, rilasciato da __________ SA, __________, alla cifra

13.2.3., sempre quali spese forfettarie, vi sono spese fisse per fr. 1'200.–.

Vi è ora da chiedersi che cosa tali spese vadano a coprire.

3.4

3.4.1

Con riferimento alle spese

di rappresentanza forfettarie, in questa colonna è da indicare l’importo

forfettario versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno

per coprire le piccole spese (di regola, singole spese inferiori a 50 fr.) e

per le spese di rappresentanza (ad es. per inviti privati al proprio

domicilio). L’importo in franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento

delle spese approvato (Istruzioni citate, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 58,

p. 14).

3.4.2

I datori di lavoro, che

dispongono di una regolamentazione delle spese diversa dalle disposizioni

previste dal numero 52, hanno la facoltà di presentare all’autorità fiscale del

Cantone della propria sede un’istanza per ottenere l’approvazione del

regolamento delle spese. Quando esiste un regolamento delle spese approvato,

nel certificato di salario occorre indicare soltanto le spese forfettarie (cfr.

cifra 13.2 del certificato di salario). In occasione della tassazione del

dipendente viene esaminata unicamente la corrispondenza tra l’ammontare delle

indennità per spese riconosciute con quello del relativo forfait approvato. Il

regolamento delle spese approvato dal Cantone di sede è di principio riconosciuto

da tutti i Cantoni (Istruzioni citate, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 54,

p. 13).

3.4.3

Con riguardo invece alle

altre spese forfettarie, nell’apposito spazio occorre anzitutto indicare il

genere di tutte le altre spese forfettarie che non sono spese forfettarie per

l’automobile o di rappresentanza. Nella relativa colonna è da inserire

unicamente la somma totale di queste spese forfettarie.

3.5

3.5.1

La questione ora da determinare

è se un contribuente che già beneficia di un rimborso spese forfettario dal

proprio datore di lavoro, come in casu, possa ancora far valere la

deduzione aggiuntiva a titolo di “altre spese professionali”.

3.5.2

In una sentenza del 23

settembre 2008 (cfr. RDAF 2008 II 520), il Tribunale federale, chiamato a

giudicare il caso di un funzionario di banca che beneficiava di un cospicuo

rimborso forfettario per spese di rappresentanza, ha chiaramente affermato che

in simili casi i contribuenti non possono dedurre dal reddito imponibile le

“altre spese professionali”. Pur trattandosi di due nozioni concettualmente

diverse, l’Alta Corte sembra implicitamente ammettere che nel rimborso spese

annuo, versato dal datore di lavoro sulla base di un regolamento approvato

dall’autorità fiscale, rientri pure una parte di cosiddette spese

professionali, che per ragioni di praticità si rinuncia ad integrare nel

salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non si ammette in deduzioni

dal reddito dell’attività dipendente.

Ancora recentemente, la

Suprema Corte ha ribadito: da un lato, che le spese prese a carico dal datore

di lavoro o da terzi non possono essere dedotte (citato art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza

sulle spese professionali); d'altro lato, che in relazione alla medesima

categoria di spese professionali, la deduzione del forfait e di spese effettive

non è permessa (art. 4 dell'Ordinanza sulle spese professionali). Davanti a un

rimborso spese regolamentato e a una richiesta di riconoscimento del diritto a

una deduzione forfetaria, vanno pertanto verificate le ragioni per le quali

esso sia stato concesso. Se il rimborso è corrisposto - oltre che per spese

eseguite nell'interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che rientrano

tra le spese professionali ai sensi dell'art. 26 LIFD, necessarie al

conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il

diritto ad un'ulteriore deduzione non è dato (sentenza 2C_73/2019 del 9 ottobre

2020.

consid. 3 e giurisprudenza citata). Nel caso concreto, le spese rimborsate

forfetariamente corrispondevano a quelle previste dal modello di regolamento

della Conferenza svizzera delle imposte (CSI, Circolare n. 25), che era stato

ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento del proprio regolamento, poi

approvato dall’autorità fiscale cantonale. Di conseguenza, le spese rimborsate

al ricorrente sulla base del regolamento prodotto non si limitavano alle spese

eseguite nell'interesse del datore di lavoro, ma comprendevano altre spese

professionali (sentenza 2C_73/2019 cit. consid. 4.3.1).

3.5.3

Agli

atti è reperibile un estratto del regolamento delle spese della __________ SA

del 18.3.2015. La cifra 13 prevede il rimborso spese forfetario e propone una

lista di piccole spese che sono coperte dall’indennizzo in questione. La lista

corrisponde a quella prevista dal modello di regolamento della CSI. Il

ricorrente non ha prodotto alcun altro regolamento delle spese.

Considerato quanto

precede, si può concludere che nelle spese di rappresentanza di fr. 14'000.– siano

incluse le altre spese professionali del contribuente, per le quali chiede la

deduzione forfettaria di fr. 2'500.–. Analoga conseguenza per quanto attiene

alle altre spese di fr. 1'200.– inerenti il secondo certificato di salario.

D’altronde, l’insorgente non

ha nemmeno sostenuto che le sue spese reali siano state superiori all'indennità

percepita e non ne ha domandato - producendo documentazione in tal senso - la

deduzione per l'eccedenza (sentenza 2C_73/2019 cit. consid. 4.3.2).

4.

Di conseguenza il

ricorso è integralmente respinto e la decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo

reclamo è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: