80.2021.59
Deduzioni: spese professionali, pernottamento al luogo di lavoro, onere della prova, dubbi sulla disponibilità di una camera fuori cantone
13 settembre 2021Italiano25 min
la moglie __________ (05.05.1976), hanno un figlio minorenne, __________ (26.10.2012).
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.59
80.2021.60
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Alexandra
Dragoni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
reclamo (recte: ricorso) del 1° marzo 2021
contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (11.06.1975), e
la moglie __________ (05.05.1976), hanno un figlio minorenne, __________ (26.10.2012).
Il marito è ingegnere civile e ha lavorato come dipendente dal 1° gennaio 2019
al 31 ottobre 2019 presso la società __________ SA a __________ e dal 1°
novembre 2019 al 31 dicembre 2019 per la __________ SA, __________ (società che
è stata fusa con __________ SA, __________ con contratto di fusione del 16
marzo 2020, pubbl. FUSC n. __________ del __________ 2020). Il contribuente è
impiegato, altresì, in qualità di docente, nella misura globale del 2,625% per
la Divisione della formazione professionale presso il Centro professionale
tecnico __________-Trevano.
B. Con
la sua dichiarazione d’imposta del 29 settembre 2020, il contribuente faceva
valere le seguenti spese professionali:
·
spese di trasporto __________-__________
(20 giorni) fr. 960.–
·
spese supplementari per doppia
economia domestica fr. 3'200.–
·
spese supplementari in caso di
rientro settimanale al domicilio:
-
alloggio senza cucina fr. 9'600.–
-
vitto fr. 6'400.–
·
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'500.–
·
spese per attività accessoria
dipendente (forfait) fr. 800.–
·
totale fr. 23'460.–
C. Con decisione del 9
dicembre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (in seguito
UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, nella quale stabiliva
il reddito imponibile complessivo in fr. 227'500.– per l’IC e in fr. 236'300.–
per l’IFD.
Per
quanto concerne le spese professionali del marito, l’UT aveva ammesso
unicamente le deduzioni seguenti:
·
spese di trasporto __________-__________
(20 giorni) fr. 960.–
·
spese supplementari per doppia
economia domestica fr. 3'200.–
·
spese per attività accessoria
dipendente (forfait) fr. 800.–
·
totale fr. 4’960.–
Le
spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio erano state
negate, con la seguente motivazione:
“Deduzione
non ammessa, vedi corrispondenza e-mail inerente il reclamo per l’anno 2018.”
Per quanto concerne la
deduzione forfetaria delle altre spese professionali, l’autorità fiscale ne
aveva così motivato il diniego:
“Deduzione non ammessa come da sentenza del Tribunale
federale. In caso di versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità
forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si
presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate
quale dipendente.”
D. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 gennaio 2021, con il quale
contestava il mancato riconoscimento delle deduzioni inerenti alle spese per
alloggio di cui al punto 4.3 e le spese professionali del contribuente di cui
al punto 5. Egli rilevava come la “società non rimborsa le spese di vitto e
alloggio, di conseguenza chiedo che queste vengano corrette come da me
indicato. A questo scopo allego alcuni giustificativi (alcune fatture degli
hotels dove ho soggiornato).”
E. Con decisione del 3
febbraio 2021, l’UT respingeva il reclamo del contribuente con la seguente
motivazione:
“Per quanto riguarda le spese professionali di
alloggio e vitto le stesse ve[n]gono confermate come da decisione di prima sede
rimandando integralmente alla decisione su reclamo 2017, considerato come alla
fine del nutrito scambio di email avvenuto a suo tempo, così come ora, il
contribuente non abbia potuto comprovare esaustivamente quanto coperto dal
datore di lavoro e quanto, eventualmente, rimasto a suo carico.
Infine viene confermata la decisione di prima sede
anche per la deduzione delle altre spese professionali forfettarie, in ragione
del rimborso spese forfettario percepito ed esente da imposizione fiscale. Tale
fattispecie è supportata dalla vigente giurisprudenza, fino al Tribunale
federale.
In ragione di quanto sopra il
reclamo non viene ammesso.”
F. Con tempestivo
reclamo (recte: ricorso) del 1° marzo 2021, inviato all’UT e poi
trasmesso per competenza a questa Camera, RI 1 postula il riconoscimento delle
deduzioni delle spese per alloggio e delle spese professionali, argomentando
che “la società non rimborsa le spese di vitto e alloggio, di conseguenza
chiedo che queste vengano corrette come da me indicato”. A comprova della
propria tesi egli allega una dichiarazione della __________ AG, secondo cui non
ha contribuito finanziariamente ai pernottamenti “in Umgebung __________”
fra il 1.1.2019 e il 31.10.2019, e una del __________, che esclude che “il
docente” disponga “di spazi adeguati per lo svolgimento dei lavori di
preparazione delle lezioni” presso la sede della scuola.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25
cpv. 1 LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel
periodo fiscale litigioso, le spese professionali deducibili sono:
a)
le spese di trasporto necessarie
dal domicilio al luogo di lavoro (fino a un importo massimo di 3000 franchi,
per la LIFD);
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della
professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso 1, lettera n) (33 capoverso
1 lettera j, per la LIFD);
d)
…
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive; per le
spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare
spese più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD). Per l’imposta cantonale, Per le spese
professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT).
1.2.
Le spese professionali
sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (in seguito DE; quello valido per il periodo fiscale 2019 qui in esame
è del 12 dicembre 2018), segnatamente per quanto qui di interesse dagli
articoli 5 e seguenti, che concernono le spese supplementari di alloggio e le
altre spese professionali. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta
federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio
1993, e meglio agli artt. 6, 7 e 9 (in seguito Ordinanza sulle spese
professionali; RS 642.118.1) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo
in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali e l’art. 2 DE
2019, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento
del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario,
non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che
eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
1.3.
Nella fattispecie, il
ricorrente chiede in deduzione le spese supplementari in caso di rientro
settimanale al domicilio (vitto e alloggio) e il forfait per le altre spese
professionali. Si procederà pertanto ad analizzare, in primo luogo, la
questione relativa alle spese di alloggio senza cucina e alle spese di vitto
(consid. 2), ed in secondo luogo, la questione relativa alle spese
professionali del ricorrente (consid. 3).
Considerandi
2.
Deduzione per
spese di alloggio senza cucina e vitto del contribuente
2.1
Il ricorrente postula la
deduzione di fr. 9'600.– quali spese per l’alloggio senza cucina (ovvero fr.
800.– per 12 mensilità) e fr. 6'400.– riguardanti le spese per il vitto (fr.
30.– al giorno, al massimo fr. 6'400.– l’anno), in quanto – a detta sua – la
società non gli rimborsa suddette spese. A comprova di quanto asserito, ha
prodotto una dichiarazione del datore di lavoro __________ SA del 18 febbraio
2021, nella quale si legge che “wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die __________
AG (ehemals __________ AG) sich zwischen dem 1. Januar
2019.
bis zum 31. Oktober 2019 finanziell nicht an Übernachtungen im Umgebung __________
beteiligt hat. … [omissis]”.
Vi è ora da chiedersi,
preliminarmente, se le spese di alloggio siano a carico o meno del datore di
lavoro e, qualora non lo fossero, in che misura siano a carico del
contribuente.
2.2
2.2.1
Per l’imposta cantonale,
sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal
pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i
giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine
settimana (art. 5 cpv. 1 DE). È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino
a un massimo di fr. 800.– per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo
fino a un massimo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un
appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per
il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’art. 3
per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (art. 5 cpv. 2
DE).
2.2.2
Secondo l’art. 9 cpv. 1 e
3.
dell’Ordinanza sulle spese professionali i contribuenti che durante i giorni
lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma
che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale,
possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio. Per le
spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per
una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
2.3
2.3.1
Per l’imposta cantonale,
sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle
causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio
domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole
distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte
dall’attività professionale, la pausa per i parti è tale da non permettere al
contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).
Se il contribuente rientra
ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa la
deduzione è di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno
sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE). Se,
invece, il contribuente soggiorno al luogo di lavoro durante i giorni
lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine
settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, la deduzione è stabilita in fr.
15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6'400.– l’anno se le medesime
circostanze sussistono tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 lett. b DE). Se il
costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa
del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il
prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura
della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.– l’anno);
se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più
alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art.
4.
cpv. 3 DE).
2.3.2
Secondo l’art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza sulle spese professionali per le spese supplementari causate dai
pasti fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la
giustificazione di spese più elevate. L’art. 3 dell’Ordinanza in parola
stabilisce che il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le
deduzioni forfettarie (…, art. 9 cpv. 2,…). Nell’appendice le deduzioni
forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016 per spese supplementari per pasti,
e meglio per soggiorno fuori domicilio sono di fr. 30.– al giorno, ovvero fr.
6'400.– annuali.
2.4
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere
o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto
concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è
pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014
del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; CDT n. 80.2014.36 del 29.7.2014 consid.
3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì
pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016
dell’11.7.2016).
2.6
Nella
fattispecie, l’autorità di tassazione ha riconosciuto al ricorrente la
deduzione di fr. 3'200.– per spese supplementari di doppia economia domestica,
ammettendo in tal modo che abbia consumato un pasto principale fuori casa
durante l’intero anno. Oltre alla deduzione in questione, il contribuente
pretenderebbe di beneficiare anche di quelle previste per le spese
supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio, cioè sia per la
locazione di un appartamento nel luogo di lavoro sia per due pasti al giorno
fuori casa.
È chiaro anzitutto che le
deduzioni rivendicate non sono cumulabili. Nella misura in cui fa valere le
spese supplementari per doppia economia domestica, non può rivendicare anche
quelle in caso di rientro settimanale al domicilio.
Dagli atti non emerge con
chiarezza se il ricorrente rientri nella casistica dei contribuenti che
rientrano al domicilio settimanalmente. Nel certificato di salario relativo ai
primi dieci mesi dell’anno non viene indicato il luogo di lavoro, mentre nel
secondo, relativo ai mesi di novembre e dicembre, i luoghi di lavoro sono due: __________
e __________.
Fatto sta che né con la
dichiarazione d’imposta né con il reclamo e neppure con il ricorso l’insorgente
ha chiarito tale aspetto e, in particolare, non ha documentato in alcun modo di
avere in locazione un appartamento o una camera in un altro cantone. Anche solo
per poter stabilire se un contribuente che rientra al domicilio solo
settimanalmente abbia diritto alla deduzione delle spese per uno o due pasti al
giorno, l’autorità fiscale deve infatti conoscere il contratto di locazione,
dal quale risulta se si tratta di un alloggio con o senza cucina.
D’altro canto, l’autorità
di tassazione ha fatto riferimento a uno scambio di corrispondenza elettronica
con il contribuente, intervenuto nell’ambito della tassazione dei periodi
precedenti. Agli atti è reperibile in particolare una dichiarazione del datore
di lavoro, dalla quale non si evince tuttavia quali spese per alloggio e vitto fossero
state assunte dalla __________ SA, __________. Richiesto di produrre “una
dichiarazione del datore di lavoro a conferma del fatto che sia le spese di
alloggio che di pasti, fuori cantone Ticino, rimangono interamente a suo
carico, senza nessuna partecipazione da parte del datore di lavoro”, il ricorrente,
con uno scritto e-mail del 21 ottobre 2020 inviato all’UT affermava che “questo
tipo di dichiarazione non penso che possa essere sottoscritta in quanto
parzialmente queste spese sono state coperte dal datore di lavoro, ma solo in
parte e non nella loro globalità”.
In mancanza di ogni
comprova della disponibilità di una camera al luogo di lavoro, l’autorità
fiscale non poteva ammettere la deduzione delle spese supplementari per
l’alloggio.
2.7
2.7.1
Con il proprio reclamo del
7.
gennaio 2021, il ricorrente ha prodotto delle fatture in merito a dei
soggiorni che ha effettuato per motivi lavorativi, e meglio:
·
12.09.2019
– 13.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 103.–;
·
18.09.2019
– 19.09.2019 un hotel sito a __________ nel Canton __________
per fr. 98.20;
·
25.09.2019
– 26.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 105.–;
·
26.09.2019
– 27.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 101.95;
·
08.10.2019
– 10.10.2019 presso un hotel sito a __________-__________
nel Canton __________ per fr. 206.30;
·
16.10.2019
– 18.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 192.80;
·
22.10.2019
– 23.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 106.–;
·
23.10.2019
– 24.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 101.95;
·
12.11.2019
– 14.11.2019 presso hotel sito a __________ nel Canton
__________ per fr. 269.40;
·
25.11.2019
– 26.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 87.25;
·
26.11.2019
– 27.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 107.–;
·
27.11.2019
– 28.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel __________
per fr. 105.–;
·
28.11.2019
– 29.11.2019 presso un hotel sito a Marly nel Canton __________
per fr. 77.30;
·
03.12.2019
– 04.12.2019 presso un hotel sito a __________ nel
Canton __________ per fr. 77.30.
Per una spesa complessiva
di fr. 1'738.45, con una media di circa fr. 100.– per notte.
Non è tuttavia chiaro da
parte di chi queste spese siano effettivamente sostenute, se dal contribuente
oppure dal datore di lavoro, considerato come sia dal certificato di salario,
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2019, rilasciato da parte di __________
SA, __________, sia per il certificato di salario, per il periodo dal
01.11.2019
al 31.12.2019, rilasciato da __________ SA, __________, alla cifra
13.
“Indennità per spese”, e meglio alla cifra 13.1.1 “Viaggio, vitto,
alloggio” vi è apposta una x per tutti i certificati.
2.7.2
A quest’ultimo proposito,
si ricorda che, alle cifre 13.1 e 13.2 del certificato di salario, devono
essere indicati gli importi che il datore di lavoro considera essere indennità
per spese che non fanno pertanto parte del salario lordo secondo la cifra 8 del
certificato di salario. Sono considerate indennità per spese tutte le indennità
accordate dal datore di lavoro per le spese che derivano al dipendente
nell’ambito della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di
viaggi di lavoro.
Il tipo di indennità per
spese è determinante ai fini della dichiarazione tramite certificato di
salario.
Si distinguono i seguenti
tipi di indennità per spese:
-
indennità per le spese effettive
sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad
esempio, 30 franchi per pasto esterno;
- indennità forfettaria per le spese per un determinato
periodo di tempo, ad esempio, spese dell’auto o di rappresentanza mensili;
-
indennità per spese nell’ambito di
un regolamento delle spese approvato.
Per quanto concerne la
prima categoria, tali spese sostenute dal dipendente (comprese le spese pagate
con la carta di credito aziendale) devono essere dichiarate. Non vi è obbligo
di dichiarazione quando vengono rispettate le condizioni che seguono. Il
rimborso delle spese secondo i forfait indicati di seguito può essere accordato
unicamente a seguito di un costo relativo a viaggi di servizio realmente
compiuti dal dipendente. Non è quindi ammesso il rimborso di spese forfettarie
basate su una valutazione approssimativa, cioè esclusivamente in funzione del
numero dei giorni di servizio esterno effettuati poiché questi ultimi non
implicano necessariamente l’assunzione di una spesa da parte del dipendente:
-
le spese di pernottamento vengono
rimborsate dietro presentazione del giustificativo;
- l’ammontare delle indennità per spese effettive per il
pranzo o la cena è, di regola, al massimo di 35 franchi, oppure il forfait per
un pasto principale ammonta al massimo a 30 franchi;
- gli inviti dei clienti e simili sono normalmente
conteggiati dietro presentazione della
ricevuta originale;
- l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblico
(ferrovia, aereo, ecc.) avviene dietro presentazione del giustificativo;
- per l’uso professionale del veicolo privato vengono
rimborsati al massimo 70 centesimi al chilometro;
-
le piccole spese sono, nella
misura del possibile, rimborsate dietro presentazione del giustificativo oppure
nella forma di un importo forfettario giornaliero di 20 franchi al massimo.
Se tutte queste condizioni
sono rispettate è sufficiente apporre una crocetta (x) nella casella alla cifra
13.1.1
del certificato di salario. È quindi possibile rinunciare a indicare l’importo
delle spese effettive (Istruzioni per la compilazione del certificato di
salario e dell’attestazione delle rendite, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n.
49, 51 e 52, p. 12 e 13).
2.7.3
Considerato quanto
precede, fino a prova contraria non si può escludere che, per le spese di
pernottamento fatte valere, il ricorrente abbia beneficiato delle indennità da
parte dei datori di lavoro che si sono avvicendati nel corso del periodo
fiscale, e meglio __________ SA, __________, __________ SA, __________, dietro
presentazione dei relativi giustificativi.
D’altra parte, anche
qualora fossero state a carico del contribuente, non si spiega come il
ricorrente pretenda la deduzione di fr. 9'600.–, se ha fatto valere unicamente
delle fatture per fr. 1'738.45, senza comprovare ulteriori spese per l’anno
2019.
Nemmeno la dichiarazione
della __________ SA del 18 febbraio 2021, allegata al ricorso, è atta a
comprovare che le spese siano state effettivamente a carico del contribuente.
Infatti, la stessa attesta unicamente che il datore di lavoro non ha
partecipato finanziariamente alle spese di pernottamento nella zona di __________.
Ancor meno utile è la
dichiarazione del __________, pure allegata al ricorso. Non si comprende quale
deduzione potrebbe ancora pretendere il ricorrente, se si considera il fatto
che il suo grado di occupazione è del 2.625%, lo stipendio netto percepito nel
2019.
ammontava a fr. 1'637.– e l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione
spese di trasporto per fr. 960.– e la deduzione forfetaria di fr. 800.– per
attività accessoria dipendente. Le spese professionali ammesse eccedono cioè
già il reddito netto conseguito.
2.8
Neppure possono essere
ammesse, in queste circostanze, le spese per vitto, considerato come la
crocetta (x) apposta sui certificati di salario non solo copre le spese per
alloggio e viaggio ma anche di vitto. L’autorità fiscale si è già mostrata
generosa, ammettendo la deduzione delle spese per doppia economia domestica per
un pasto principale al giorno durante tutto l’anno.
3.
Deduzione per altre
spese professionali del contribuente
3.1
Il ricorrente chiede la
deduzione dell’importo forfettario di fr. 2'500.–, quali altre spese professionali.
L’autorità fiscale
ritiene, per contro, che tale deduzione non debba essere concessa visto come il
contribuente abbia beneficiato di un rimborso spese forfettario ed esente da
imposizione fiscale.
È necessario ora
determinare se tale deduzione debba essere concessa o meno al qui ricorrente.
3.2
3.2.1
Per l’imposta cantonale,
sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio
della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di
attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri
specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti
di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per
lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE). La relativa deduzione è ammessa nella
misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive; in
quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro
necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE).
3.2.2
Secondo l’art. 7 cpv. 1
dell’Ordinanza sulle spese professionali sono considerate altre spese
professionali per le quale è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di
cui all’articolo 3, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale
per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste
e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali,
abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per
lavori pesante. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).
L’art. 3 dell’Ordinanza in parola rinvia all’appendice per quanto concerne gli
importi delle deduzioni forfettarie. Nell’appendice le deduzioni forfettarie a
partire dall’anno fiscale 2016 per altre spese professionali sono il 3% del
salario netto e vanno da un minimo di fr. 2'000.– annuali ad un massimo di fr.
4'000.– all’anno.
3.3
Nel certificato di
salario, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2019, rilasciato da parte di __________
SA, __________ figurano, quali spese forfettarie, spese di rappresentanza per
fr. 14'000.– mentre nel secondo certificato di salario, per il periodo dal
01.11.2019
al 31.12.2019, rilasciato da __________ SA, __________, alla cifra
13.2.3., sempre quali spese forfettarie, vi sono spese fisse per fr. 1'200.–.
Vi è ora da chiedersi che cosa tali spese vadano a coprire.
3.4
3.4.1
Con riferimento alle spese
di rappresentanza forfettarie, in questa colonna è da indicare l’importo
forfettario versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno
per coprire le piccole spese (di regola, singole spese inferiori a 50 fr.) e
per le spese di rappresentanza (ad es. per inviti privati al proprio
domicilio). L’importo in franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento
delle spese approvato (Istruzioni citate, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 58,
p. 14).
3.4.2
I datori di lavoro, che
dispongono di una regolamentazione delle spese diversa dalle disposizioni
previste dal numero 52, hanno la facoltà di presentare all’autorità fiscale del
Cantone della propria sede un’istanza per ottenere l’approvazione del
regolamento delle spese. Quando esiste un regolamento delle spese approvato,
nel certificato di salario occorre indicare soltanto le spese forfettarie (cfr.
cifra 13.2 del certificato di salario). In occasione della tassazione del
dipendente viene esaminata unicamente la corrispondenza tra l’ammontare delle
indennità per spese riconosciute con quello del relativo forfait approvato. Il
regolamento delle spese approvato dal Cantone di sede è di principio riconosciuto
da tutti i Cantoni (Istruzioni citate, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 54,
p. 13).
3.4.3
Con riguardo invece alle
altre spese forfettarie, nell’apposito spazio occorre anzitutto indicare il
genere di tutte le altre spese forfettarie che non sono spese forfettarie per
l’automobile o di rappresentanza. Nella relativa colonna è da inserire
unicamente la somma totale di queste spese forfettarie.
3.5
3.5.1
La questione ora da determinare
è se un contribuente che già beneficia di un rimborso spese forfettario dal
proprio datore di lavoro, come in casu, possa ancora far valere la
deduzione aggiuntiva a titolo di “altre spese professionali”.
3.5.2
In una sentenza del 23
settembre 2008 (cfr. RDAF 2008 II 520), il Tribunale federale, chiamato a
giudicare il caso di un funzionario di banca che beneficiava di un cospicuo
rimborso forfettario per spese di rappresentanza, ha chiaramente affermato che
in simili casi i contribuenti non possono dedurre dal reddito imponibile le
“altre spese professionali”. Pur trattandosi di due nozioni concettualmente
diverse, l’Alta Corte sembra implicitamente ammettere che nel rimborso spese
annuo, versato dal datore di lavoro sulla base di un regolamento approvato
dall’autorità fiscale, rientri pure una parte di cosiddette spese
professionali, che per ragioni di praticità si rinuncia ad integrare nel
salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non si ammette in deduzioni
dal reddito dell’attività dipendente.
Ancora recentemente, la
Suprema Corte ha ribadito: da un lato, che le spese prese a carico dal datore
di lavoro o da terzi non possono essere dedotte (citato art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza
sulle spese professionali); d'altro lato, che in relazione alla medesima
categoria di spese professionali, la deduzione del forfait e di spese effettive
non è permessa (art. 4 dell'Ordinanza sulle spese professionali). Davanti a un
rimborso spese regolamentato e a una richiesta di riconoscimento del diritto a
una deduzione forfetaria, vanno pertanto verificate le ragioni per le quali
esso sia stato concesso. Se il rimborso è corrisposto - oltre che per spese
eseguite nell'interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che rientrano
tra le spese professionali ai sensi dell'art. 26 LIFD, necessarie al
conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il
diritto ad un'ulteriore deduzione non è dato (sentenza 2C_73/2019 del 9 ottobre
2020.
consid. 3 e giurisprudenza citata). Nel caso concreto, le spese rimborsate
forfetariamente corrispondevano a quelle previste dal modello di regolamento
della Conferenza svizzera delle imposte (CSI, Circolare n. 25), che era stato
ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento del proprio regolamento, poi
approvato dall’autorità fiscale cantonale. Di conseguenza, le spese rimborsate
al ricorrente sulla base del regolamento prodotto non si limitavano alle spese
eseguite nell'interesse del datore di lavoro, ma comprendevano altre spese
professionali (sentenza 2C_73/2019 cit. consid. 4.3.1).
3.5.3
Agli
atti è reperibile un estratto del regolamento delle spese della __________ SA
del 18.3.2015. La cifra 13 prevede il rimborso spese forfetario e propone una
lista di piccole spese che sono coperte dall’indennizzo in questione. La lista
corrisponde a quella prevista dal modello di regolamento della CSI. Il
ricorrente non ha prodotto alcun altro regolamento delle spese.
Considerato quanto
precede, si può concludere che nelle spese di rappresentanza di fr. 14'000.– siano
incluse le altre spese professionali del contribuente, per le quali chiede la
deduzione forfettaria di fr. 2'500.–. Analoga conseguenza per quanto attiene
alle altre spese di fr. 1'200.– inerenti il secondo certificato di salario.
D’altronde, l’insorgente non
ha nemmeno sostenuto che le sue spese reali siano state superiori all'indennità
percepita e non ne ha domandato - producendo documentazione in tal senso - la
deduzione per l'eccedenza (sentenza 2C_73/2019 cit. consid. 4.3.2).
4.
Di conseguenza il
ricorso è integralmente respinto e la decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo
reclamo è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: