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Decisione

80.2021.64

Assoggettamento: appartenenza personale, moglie e marito che si trasferiscono nel Cantone l’uno alla fine dell’anno e l’altro all’inizio dell’anno successivo, imposizione per il primo anno

12 luglio 2021Italiano10 min

moglie viveva nel Canton Ticino solo dal mese di novembre del 2019 e che non aveva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.64

80.2021.65

Lugano

12 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 marzo 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. I coniugi __________

(__________ 1971) e RI 1 (__________ 1959) sono stati domiciliati a __________

(__________) fino al 15.11.2019, quando la moglie si è trasferita nel Comune di

__________ insieme alla figlia __________ (__________ 2006). Il marito le ha

raggiunte il 1° febbraio 2020.

B. L’RS 1 (UT) ha

inviato a __________ i moduli per la dichiarazione fiscale 2019. Non avendo la

contribuente presentato la dichiarazione, le ha inviato un richiamo (16 luglio

2020) e poi una diffida (13 agosto 2020) e le ha infine inflitto una multa

disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali.

Con scritto del

16.11.2020, i coniugi __________ hanno chiesto all’UT di “esentar[l]i dalle

tassazioni in quanto [erano] in assistenza sociale da inizio anno e non

[sarebbero arrivati] in nessun caso alla soglia minima”. Il 18.11.2020

l’autorità di tassazione gli ha inviato nuovamente i moduli per la

dichiarazione d’imposta, attribuendo loro un termine fino al 31.12.2020 per

presentare una dichiarazione completa, rilevando che erano “tenuti a

compilare la dichiarazione d’imposta ogni anno e allegare i relativi

giustificativi”.

C.

Con

decisione del 20.1.2021, l’UT ha notificato ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2019, allestita d’ufficio, nella quale ha commisurato il reddito

imponibile in fr. 38'900.– per l’IC e in fr. 40'900.– per l’IFD. Nella

motivazione, ha ricordato che una tassazione d’ufficio può essere impugnata

solo con il motivo che essa è manifestamente inesatta e che il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ha poi avvertito i

contribuenti che un eventuale reclamo non accompagnato da una dichiarazione

d’imposta completa sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza

che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.

D. __________ ha interposto

reclamo contro la suddetta decisione, in data 10.2.2021, adducendo che la

moglie viveva nel Canton Ticino solo dal mese di novembre del 2019 e che non aveva

percepito entrate, mentre egli stesso si era trasferito a __________ solo nel

2020. I soli redditi erano rappresentati dalle prestazioni assistenziali,

appena sufficienti per mangiare.

Con decisione del 10.3.2021

l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che “la contribuente” non aveva

presentato un reclamo motivato conformemente alle disposizioni applicabili e in

particolare non aveva presentato una dichiarazione d’imposta.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione su reclamo “venga

stralciata o arrivi ad una pretesa di chf 0.–“, per il fatto che egli

stesso è giunto nel Canton Ticino solo nel febbraio del 2020, mentre la moglie “è

arrivata qui qualche mese prima di [lui] per sistemare l’appartamento, ma non

ha mai lavorato in Ticino nel 2019”.

F. Nelle sue

osservazioni dell’8.4.2021 l’UT ha ribadito quanto esposto in sede di

motivazione annessa alla decisione su reclamo. Sottolinea che il domicilio

fiscale dei coniugi è separato per tutto il periodo fiscale, indipendentemente

dalla data di arrivo della moglie, ragione per cui quest’ultima avrebbe dovuto

compilare la propria dichiarazione allegando una copia della dichiarazione

compilata dal marito nel Canton __________

Diritto

1. 1.1

Il ricorrente contesta la

tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale 2019, argomentando, da un

lato, che egli stesso non era domiciliato nel Canton Ticino e, dall’altro, che

la moglie vi si è trasferita solo nel mese di novembre, ma non vi ha svolto

alcuna attività lucrativa.

1.2

Sia per l’imposta federale

diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 3 cpv. 3 prima

frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1 LT)

il reddito (per l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non separati

legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’imposizione congiunta dei coniugi concerne non solo

la base imponibile ma anche l’assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione

congiunta comporta che entrambi i coniugi siano assoggettati all’imposta in un

cantone, anche se uno solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un

patrimonio. Secondo la legge, ciò vale tanto per l’assoggettamento illimitato

quanto per quello limitato (sentenza 2C_309/2014 del 16.7.2015, in DTF 141 II

318 = RF 71/2016 pag. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata).

1.3.

In caso di cambiamento del

domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel

Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo (art. 4b

cpv. 1 prima frase LAID; art. 54 cpv. 1 prima frase LT).

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, le autorità cantonali riscuotono l’imposta federale

diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in

mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone (art. 105 cpv. 1 prima

frase LIFD).

1.4.

Nel caso in esame, __________

si è trasferita nel Canton Ticino il 15.11.2019. Ne consegue che è diventata

contribuente di quest’ultimo Cantone per l’intero periodo fiscale e non solo a

partire dal 15.11.2019, come sostiene il ricorrente. Il suo assoggettamento si

realizza infatti per l’intero periodo fiscale nel Canton Ticino, dove era

domiciliata alla fine del periodo fiscale.

È vero che il ricorrente

stesso, essendo ancora domiciliato nel Canton __________ alla fine del periodo

fiscale, era assoggettato in quest’ultimo Cantone per appartenenza personale. In

virtù della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente evocata, era

tuttavia assoggettato alle imposte anche nel Canton Ticino, quale coniuge di __________.

Ne consegue che i

contribuenti erano tenuti a presentare la loro dichiarazione d’imposta nel

Canton Ticino per il periodo fiscale 2019, includendovi tutti i redditi

dell’anno, non solo quelli conseguiti nel Canton Ticino. Per quanto concerne il

marito, sarebbero stati considerati solo per la determinazione dell’aliquota,

essendo egli imponibile nel Canton __________.

Considerandi

2.

2.1.

Non avendo i contribuenti

presentato la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione li ha sottoposti

a tassazione d’ufficio. Non è poi entrato nel merito del loro reclamo, in quanto

allo stesso non avevano allegato la dichiarazione.

2.2

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente.

2.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella

disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non

può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio

2011.

n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

2.5

Nel caso concreto, i

contribuenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio per il periodo

fiscale 2019, poiché non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta, nonostante

richiamo, diffida e multa disciplinare.

Con il suo reclamo, RI 1

ha contestato in modo del tutto generico la tassazione operata d’ufficio

dall’UT per il periodo 2019, chiedendo l’esonero dal pagamento delle imposte,

per il fatto che “viviamo dal 2020 in assistenza e i soldi bastano appena

per mangiare”. Non ha tuttavia presentato né una dichiarazione d’imposta né

prodotto della documentazione atta a sostanziare la sua posizione.

In queste circostanze,

l’autorità di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, non

essendo stata fornita dai contribuenti la prova della manifesta inesattezza

della tassazione per apprezzamento cui erano stati sottoposti. Non essendo

stato prodotto alcun documento, non vi sono neppure i presupposti per

verificare se la tassazione d’ufficio non sia palesemente eccessiva o

arbitraria.

L’affermazione del

ricorrente, secondo cui lui e la moglie dovrebbero essere “esonerati”

dal pagamento delle imposte, vivendo “in assistenza”, non permette

alcuna diversa conclusione, per il semplice fatto che fa riferimento alla situazione

esistente nel 2020, cioè l’anno successivo rispetto al periodo fiscale

litigioso.

Tutt’al più, se ne

dovessero esserne adempiuti i presupposti, il ricorrente e la moglie potranno

presentare all’Ufficio cantonale di esazione una domanda di condono. Secondo

gli articoli 246 cpv. 1 LT e 167 cpv. 1 LIFD, infatti, al contribuente caduto

nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta costituisca un grave rigore,

gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

3.

Visto quanto sopra

il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, già

limitate ai minimi per tener conto dei problemi economici lamentati dal ricorrente,

sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: