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Assoggettamento: appartenenza personale, moglie e marito che si trasferiscono nel Cantone l’uno alla fine dell’anno e l’altro all’inizio dell’anno successivo, imposizione per il primo anno
12 luglio 2021Italiano10 min
moglie viveva nel Canton Ticino solo dal mese di novembre del 2019 e che non aveva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.64
80.2021.65
Lugano
12 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 marzo 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. I coniugi __________
(__________ 1971) e RI 1 (__________ 1959) sono stati domiciliati a __________
(__________) fino al 15.11.2019, quando la moglie si è trasferita nel Comune di
__________ insieme alla figlia __________ (__________ 2006). Il marito le ha
raggiunte il 1° febbraio 2020.
B. L’RS 1 (UT) ha
inviato a __________ i moduli per la dichiarazione fiscale 2019. Non avendo la
contribuente presentato la dichiarazione, le ha inviato un richiamo (16 luglio
2020) e poi una diffida (13 agosto 2020) e le ha infine inflitto una multa
disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali.
Con scritto del
16.11.2020, i coniugi __________ hanno chiesto all’UT di “esentar[l]i dalle
tassazioni in quanto [erano] in assistenza sociale da inizio anno e non
[sarebbero arrivati] in nessun caso alla soglia minima”. Il 18.11.2020
l’autorità di tassazione gli ha inviato nuovamente i moduli per la
dichiarazione d’imposta, attribuendo loro un termine fino al 31.12.2020 per
presentare una dichiarazione completa, rilevando che erano “tenuti a
compilare la dichiarazione d’imposta ogni anno e allegare i relativi
giustificativi”.
C.
Con
decisione del 20.1.2021, l’UT ha notificato ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2019, allestita d’ufficio, nella quale ha commisurato il reddito
imponibile in fr. 38'900.– per l’IC e in fr. 40'900.– per l’IFD. Nella
motivazione, ha ricordato che una tassazione d’ufficio può essere impugnata
solo con il motivo che essa è manifestamente inesatta e che il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ha poi avvertito i
contribuenti che un eventuale reclamo non accompagnato da una dichiarazione
d’imposta completa sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza
che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
D. __________ ha interposto
reclamo contro la suddetta decisione, in data 10.2.2021, adducendo che la
moglie viveva nel Canton Ticino solo dal mese di novembre del 2019 e che non aveva
percepito entrate, mentre egli stesso si era trasferito a __________ solo nel
2020. I soli redditi erano rappresentati dalle prestazioni assistenziali,
appena sufficienti per mangiare.
Con decisione del 10.3.2021
l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che “la contribuente” non aveva
presentato un reclamo motivato conformemente alle disposizioni applicabili e in
particolare non aveva presentato una dichiarazione d’imposta.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione su reclamo “venga
stralciata o arrivi ad una pretesa di chf 0.–“, per il fatto che egli
stesso è giunto nel Canton Ticino solo nel febbraio del 2020, mentre la moglie “è
arrivata qui qualche mese prima di [lui] per sistemare l’appartamento, ma non
ha mai lavorato in Ticino nel 2019”.
F. Nelle sue
osservazioni dell’8.4.2021 l’UT ha ribadito quanto esposto in sede di
motivazione annessa alla decisione su reclamo. Sottolinea che il domicilio
fiscale dei coniugi è separato per tutto il periodo fiscale, indipendentemente
dalla data di arrivo della moglie, ragione per cui quest’ultima avrebbe dovuto
compilare la propria dichiarazione allegando una copia della dichiarazione
compilata dal marito nel Canton __________
Diritto
1. 1.1
Il ricorrente contesta la
tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale 2019, argomentando, da un
lato, che egli stesso non era domiciliato nel Canton Ticino e, dall’altro, che
la moglie vi si è trasferita solo nel mese di novembre, ma non vi ha svolto
alcuna attività lucrativa.
1.2
Sia per l’imposta federale
diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 3 cpv. 3 prima
frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1 LT)
il reddito (per l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non separati
legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’imposizione congiunta dei coniugi concerne non solo
la base imponibile ma anche l’assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione
congiunta comporta che entrambi i coniugi siano assoggettati all’imposta in un
cantone, anche se uno solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un
patrimonio. Secondo la legge, ciò vale tanto per l’assoggettamento illimitato
quanto per quello limitato (sentenza 2C_309/2014 del 16.7.2015, in DTF 141 II
318 = RF 71/2016 pag. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata).
1.3.
In caso di cambiamento del
domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel
Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo (art. 4b
cpv. 1 prima frase LAID; art. 54 cpv. 1 prima frase LT).
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, le autorità cantonali riscuotono l’imposta federale
diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in
mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone (art. 105 cpv. 1 prima
frase LIFD).
1.4.
Nel caso in esame, __________
si è trasferita nel Canton Ticino il 15.11.2019. Ne consegue che è diventata
contribuente di quest’ultimo Cantone per l’intero periodo fiscale e non solo a
partire dal 15.11.2019, come sostiene il ricorrente. Il suo assoggettamento si
realizza infatti per l’intero periodo fiscale nel Canton Ticino, dove era
domiciliata alla fine del periodo fiscale.
È vero che il ricorrente
stesso, essendo ancora domiciliato nel Canton __________ alla fine del periodo
fiscale, era assoggettato in quest’ultimo Cantone per appartenenza personale. In
virtù della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente evocata, era
tuttavia assoggettato alle imposte anche nel Canton Ticino, quale coniuge di __________.
Ne consegue che i
contribuenti erano tenuti a presentare la loro dichiarazione d’imposta nel
Canton Ticino per il periodo fiscale 2019, includendovi tutti i redditi
dell’anno, non solo quelli conseguiti nel Canton Ticino. Per quanto concerne il
marito, sarebbero stati considerati solo per la determinazione dell’aliquota,
essendo egli imponibile nel Canton __________.
Considerandi
2.
2.1.
Non avendo i contribuenti
presentato la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione li ha sottoposti
a tassazione d’ufficio. Non è poi entrato nel merito del loro reclamo, in quanto
allo stesso non avevano allegato la dichiarazione.
2.2
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente.
2.3
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella
disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non
può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio
2011.
n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
2.5
Nel caso concreto, i
contribuenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio per il periodo
fiscale 2019, poiché non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta, nonostante
richiamo, diffida e multa disciplinare.
Con il suo reclamo, RI 1
ha contestato in modo del tutto generico la tassazione operata d’ufficio
dall’UT per il periodo 2019, chiedendo l’esonero dal pagamento delle imposte,
per il fatto che “viviamo dal 2020 in assistenza e i soldi bastano appena
per mangiare”. Non ha tuttavia presentato né una dichiarazione d’imposta né
prodotto della documentazione atta a sostanziare la sua posizione.
In queste circostanze,
l’autorità di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, non
essendo stata fornita dai contribuenti la prova della manifesta inesattezza
della tassazione per apprezzamento cui erano stati sottoposti. Non essendo
stato prodotto alcun documento, non vi sono neppure i presupposti per
verificare se la tassazione d’ufficio non sia palesemente eccessiva o
arbitraria.
L’affermazione del
ricorrente, secondo cui lui e la moglie dovrebbero essere “esonerati”
dal pagamento delle imposte, vivendo “in assistenza”, non permette
alcuna diversa conclusione, per il semplice fatto che fa riferimento alla situazione
esistente nel 2020, cioè l’anno successivo rispetto al periodo fiscale
litigioso.
Tutt’al più, se ne
dovessero esserne adempiuti i presupposti, il ricorrente e la moglie potranno
presentare all’Ufficio cantonale di esazione una domanda di condono. Secondo
gli articoli 246 cpv. 1 LT e 167 cpv. 1 LIFD, infatti, al contribuente caduto
nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta costituisca un grave rigore,
gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
3.
Visto quanto sopra
il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, già
limitate ai minimi per tener conto dei problemi economici lamentati dal ricorrente,
sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: