80.2021.66
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: rapporto fra tassazione d’ufficio e ripresa di spese private, mancata produzione di contabilità, annullamento della decisione
5 aprile 2022Italiano17 min
lucrativa indipendente, esaminato quanto presentato in sede di reclamo, nonché quanto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.66
80.2021.67
Lugano
5 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI
2
entrambi
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2021 contro la decisione del 24 febbraio 2021 in materia di IC e
IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. a.
Nel corso del periodo
fiscale litigioso, RI 1 esercitava le attività di pittore indipendente e di
cappellano stipendiato dalla __________ (v. certificato di salario redatto il
20.01.2020). La moglie RI 2 era casalinga. Fino alla fine di agosto 2019, ha
convissuto con loro anche il figlio maggiorenne __________, disoccupato.
b.
Il
25 maggio 2020, i coniugi RI 1 presentavano la Dichiarazione d’imposta per le
persone fisiche IC/IFD 2019. Il marito esponeva un reddito da attività
dipendente pari a fr. 26'843.‑ e un reddito da attività indipendente
di fr. 14'779.‑, debitamente dichiarato nel Modulo 10, con la nota che
“per il lavoro in proprio” “[l]e spese dell’auto sono calcolate [al]
25%” (v. Modulo Note, annesso alla DI 2019). Non allegavano né i conti
annuali (bilancio e conto economico) né le distinte relative alle entrate e
alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e agli apporti
privati.
B. Dopo aver allestito
il calcolo delle entrate e delle uscite, aver constatato un’insufficienza
finanziaria di fr. 15'148.‑ e aver ‑ per
telefono ‑ “discusso a lungo con la contribuente [senza]
trovare una soluzione” (v. calcolo del dispendio 2019 datato 03.06.2020,
“decisione”; reclamo, p. 1), l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava ai
contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2019. Per quanto qui
d’interesse, rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti, l’autorità di
tassazione stabiliva “per apprezzamento” il reddito dell’attività
indipendente del marito, aumentandolo da fr. 14'779.‑ a
fr. 30'000.‑ “dopo ripresa di spese private e per insufficienza
di disponibilità finanziaria”, avendo considerato per il dispendio “un
minimo vitale di 28'000.‑ chf” e tenuto conto che da settembre 2019
il figlio viveva “in Italia dalla fidanzata” (v. calcolo delle entrate e
delle uscite 2019 datato 03.06.2020, “decisione”).
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 37'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 37'500.‑) e
la sostanza imponibile in fr. 0.‑. Per l’imposta federale diretta,
il reddito imponibile era stato accertato in fr. 38'000.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 38'600.‑).
C. L’8 luglio 2020, i
contribuenti presentavano reclamo contro la suddetta decisione contestando il
reddito da attività indipendente determinato dall’RS 1 in fr. 30'000.‑.
I reclamanti giustificavano l’importo di fr. 14'779.‑ da loro
dichiarato con un calo delle entrate in quanto “l’anno 2019 era già iniziato
con poco lavoro, quasi due mesi di inattività in gennaio e febbraio”, cui
si era aggiunta la “perdita di quasi un mese e mezzo in uno dei maggiori
periodi lavorativi (fine estate inizio autunno)” causata da “un’operazione
chirurgica, eseguita in settembre del 2019”.
Inoltre, contestavano
la valutazione dell’autorità di tassazione basata sulle Tabelle relative al
minimo vitale, facendo particolare riferimento all’importo di fr. 1'700.‑
(mensili; fr. 20'400.‑/annui) “per una coppia di coniugi,
rispettivamente di genitori con un figlio”, poiché trattasi di “importi
indicativi e non assoluti” che non tengono debitamente conto dell’impostazione
di vita scelta dai contribuenti. Precisavano pure che il figlio __________
aveva vissuto con loro “fino al mese di agosto 2019, provvedendo da sé a
pagare le proprie spese ed erodendo la propria sostanza”.
D. Con decisione IC/IFD
2019 notificata il 24 febbraio 2021, l’RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo.
A motivo, adduceva
“[c]onsiderato il
reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale
diretta 2019, a motivo delle riprese operate nell’ambito del reddito d’attività
lucrativa indipendente, esaminato quanto presentato in sede di reclamo, nonché quanto
già a disposizione dell’autorità fiscale, si procede a rettificare il reddito
d’attività lucrativa indipendente in CHF 24'000.‑, conto tenuto
delle informazioni in merito al figlio, e inserendo nel calcolo già discusso in
prima istanza un fabbisogno tra quello minimo per le assicurazioni sociali e il
minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo”.
E. Con il ricorso,
presentato il 24 marzo 2021, i coniugi RI 1 e RI 2, rappresentati dall’avv. RA
1, si aggravano contro la suddetta decisione, lamentando il fatto che “[l]’ufficio
di tassazione ha rideterminato il reddito imputabile dapprima in
Fr. 30'000.00 e poi in Fr. 24'000.00 sulla base di considerazioni che
non possono ritenersi corrette, perché esclusivamente fondate su presunzioni,
segnatamente sul calcolo del fabbisogno minimo che, a suo dire, non sarebbe
coperto dal reddito così come dichiarato”. In particolare, “[l]’ufficio
di tassazione non [avrebbe] considera[to], innanzitutto, che il
reddito da attività indipendente quale pittore è soggetto a continue
fluttuazioni” come pure che, già in altri periodi fiscali, l’autorità di
tassazione aveva ritenuto un reddito aziendale (rivalutato) di fr. 18'000.‑
(2013) risp. fr. 16'000.‑ (2016) come “compatibile con lo stile
di vita (recte: fabbisogno minimo) della famiglia __________”.
Infine, il patrocinatore deplora il fatto che l’autorità di tassazione non abbia
tenuto conto delle “giustificazioni fornite dai contribuenti, prima fra
tutte gli importanti problemi di salute che ha subito il signor RI 1 a partire
dall’autunno 2018 (e infatti si vede nella tassazione precedente un importante
calo del reddito) per giungere a una totale incapacità lavorativa nell’autunno
2019, allorquando ha subito un intervento chirurgico”, ciò che ne ha
causato un’inabilità lavorativa totale per “almeno un mese e mezzo tra
settembre e ottobre 2019”, quando “il lavoro di pittore, quale
indipendente senza struttura complessa con dipendenti, che quindi vive di
piccoli lavori da parte di privati o piccoli appalti, ha cadenza stagionale e i
periodi di maggior lavoro sono proprio quelli tra la primavera e l’autunno”.
Il rappresentante conclude affermando che l’autorità di tassazione “avrebbe
dovuto accettare il reddito dichiarato dai contribuenti, senza necessità di
inoltrarsi in ulteriori considerazioni sul minimo di esistenza” e, poiché
la decisione impugnata “si fonda [su] un accertamento erroneo dei
fatti e dei dati fiscali forniti dai contribuenti, finendo per operare
ragionamenti arbitrari”, postulando l’accoglimento del ricorso e la “rideterminazione
del reddito da attività indipendente del marito nel 2019 secondo il valore
dichiarato, quindi in Fr. 14'779.00”.
Al ricorso, oltre ad
una copia della decisione impugnata, sono allegate le copie della Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2019, della decisione di tassazione del 17.06.2020 e del
reclamo presentato l’8.07.2020. Inoltre, per la prima volta, i ricorrenti
forniscono la documentazione medica attestante la temporanea incapacità
lavorativa per quanto riguarda l’attività di pittore (doc. F), nonostante
avessero già accennato alla malattia in sede di reclamo.
F. Nelle sue osservazioni
al ricorso, presentate il 29 marzo 2021, l’RS 1 propone la reiezione del
ricorso sostenendo che
“[s]pecialmente nel
caso in cui un contribuente svolga un’attività indipendente il calcolo
entrate/uscite è un mezzo consolidato, affidabile e necessario ad evidenziare
problematiche relative alla dichiarazione d’imposta.
Nel
caso in esame sono stati inseriti tutti i dati a disposizione, è stato
considerato anche il reddito e il consumo di capitali del figlio come ne è
stato considerato il fabbisogno e, in assenza di nuove informazioni, riteniamo
il calcolo corretto.
Dal
citato calcolo ne risulta che quanto rimane ai contribuenti per coprire spese generali
e vitali è inferiore ai minimi del 2009 secondo il diritto esecutivo.
Ammesso che il calcolo
entrate/uscite possa essere oggetto di discussione e perfettibile, specialmente
in caso alcune informazioni non siano corrette o assenti, respingiamo la tesi
dei ricorrenti relativamente ad un dovere di valutazione dell’autorità di
tassazione, in un caso simile, secondo il principio della buona fede o secondo
quanto tassato negli anni precedenti, il minimo vitale, di principio, deve essere
coperto nel calcolo entrate/uscite, contrariamente sarebbe pressoché
impossibile esperire accertamenti fiscali con una parità di trattamento in
quanto verrebbe a mancare una verifica importante.
[…] riteniamo di aver
agito correttamente nella forma (il calcolo sul dispendio è stato discusso con
i contribuenti) e chiediamo […] la reiezione del ricorso”.
Diritto
1. Giusta gli art. 18
cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili quali reddito da attività
indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale,
industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da
ogni altra attività lucrativa indipendente. Ai contribuenti che tengono una
contabilità in buona e debita forma si applicano per analogia gli art. 58 LIFD
e 67 LT (art. 18 cpv. 3 LIFD; art. 17 cpv. 4 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 130 cpv. 1 LIFD; art. 204 cpv. 1 LT), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (sentenza TF 2A.105/2007 del 03.09.2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, in particolare p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 123
cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 196 LT, le autorità di tassazione accertano con
il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126
cpv. 1 LIFD; art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF 2C_51/2010 del 23.08.2010 consid.
3.1; 2A.502/2005 del 02.02.2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
2.2
Secondo gli articoli 130
cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT, l’autorità di tassazione esegue la tassazione
d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.3
L’autorità di tassazione
può rinunciare ad intraprendere una tassazione d’ufficio (anche solo parziale),
perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204
cpv. 2 LT. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale,
tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di
tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione,
rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza TF 2A.561/2005
del 22.02.2006 consid. 3). Di principio, in applicazione analogica della regola
generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B
13.1
n. 8).
3.
3.1.
Venendo al caso in
disamina, i contribuenti hanno allestito il “Questionario complementare per
indipendenti senza contabilità” (Modulo 10, annesso alla DI 2019) dal quale
risulta un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 14'779.‑
(utile lordo di fr. 23'745.‑ diminuito delle spese generali pari a
fr. 8'966.‑). Alla Dichiarazione d’imposta, non hanno tuttavia allegato
né i conti annuali (bilancio e conto economico) né, come previsto per coloro
che tengono una contabilità semplificata, le distinte relative alle entrate e
alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e agli apporti
privati (art. 125 cpv. 2 LIFD e art. 42 cpv. 3 lett. b LAID; diverso:
art. 199 cpv. 2 lett. a LT).
L’autorità di prime cure
ha allestito il calcolo del dispendio (calcolo delle entrate e delle uscite;
agli atti) – che ha discusso telefonicamente con la ricorrente – giungendo
alla conclusione che per il 2019, prendendo come riferimento un fabbisogno di
fr. 28'000.‑ annui (“coppia + 1 figlio disoccupato”), vi
fosse un ammanco di disponibilità di fr. 15'148.‑. Dato tale
ammanco ‑ e senza dapprima richiedere la documentazione
contabile relativa all’attività di pittore ‑ l’autorità di
tassazione ha ritenuto di dover adeguare il reddito aziendale del marito da
fr. 14'779.‑ (dichiarato) a fr. 30'000.‑ (accertato)
giustificando il proprio operato con la motivazione “[r]eddito aziendale
stabilito per apprezzamento dopo ripresa di spese private e per insufficienza
di disponibilità finanziaria”. In casu, l’autorità di tassazione non
ha formalmente intrapreso una tassazione d’ufficio parziale ai sensi degli art.
130.
cpv. 2 LIFD e art. 204 cpv. 2 LT. Ha però determinato gli elementi
imponibili in base ad una propria valutazione.
3.2
Nel
loro reclamo, i contribuenti contestavano l’apprezzamento del reddito aziendale
intrapreso dall’autorità di tassazione facendo notare che l’insorgente era
stato dichiarato inabile al lavoro per buona parte del 2019 e che l’attività di
pittore è per sua natura soggetta ad un andamento altalenante, come attestavano
anche i dati dichiarati ed accertati nei periodi fiscali precedenti.
Si aggravavano inoltre
contro l’applicazione “indiscriminata” e “acritica” di “fantomatiche”
tabelle relative al minimo d’esistenza, proponendo un personale “rendiconto
di reddito e spese” che evidenziava “una disponibilità mensile di
1'119.30” franchi. Aggiungevano infine di “poter accettare a volte una
modesta ripresa sulle spese dedotte per l.zienda (modulo 10), ma nel modo più
assoluto [potevano] garantire che gli incassi di RI 1 [erano]
esattamente quelli dichiarati” (v. reclamo, pto. 7, p. 3). Al reclamo
allegavano il rendiconto dei redditi e delle spese per il 2019 dal quale si
evinceva la disponibilità annua di fr. 13'424.40 (fr. 1'119.30
mensili).
L’autorità
di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’ammontare del
reddito aziendale a fr. 24'000.‑ e adducendo “a motivo delle
riprese operate nell’ambito del reddito d’attività lucrativa indipendente,
esaminato quanto presentato in sede di reclamo, nonché quanto già a
disposizione dell’autorità fiscale, si procede a rettificare il reddito
d’attività lucrativa indipendente in CHF 24'000.‑, conto tenuto
delle informazioni in merito al figlio, e inserendo nel calcolo già discusso in
prima istanza un fabbisogno tra quello minimo per le assicurazioni sociali e il
minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo”.
4.
4.1.
La
decisione di tassazione, in particolar modo la sua motivazione, solleva delle
perplessità in merito alle ragioni per cui l’Ufficio di tassazione ha aumentato
il reddito dell’attività lucrativa indipendente. Come già ricordato,
l’autorità fiscale ha giustificato il proprio operato con la motivazione “[r]eddito
aziendale stabilito per apprezzamento dopo ripresa di spese private e per
insufficienza di disponibilità finanziaria”.
4.2
A tal proposito, si
ricorda che la correzione del conto profitti e perdite tramite la “ripresa” di
spese non giustificate o di ricavi non contabilizzati ai sensi dell’art. 58
cpv. 2 lett. b e c LIFD (in relazione ad art. 18 LIFD; art. 67 LT
in relazione ad art. 17 LT) è una questione prima di tutto giuridica (Rechtsfrage),
cioè di natura qualitativa, e solo subordinatamente di natura quantitativa.
L’art. 58 LIFD (di ugual tenore l’art. 67 LT) si applica per analogia ai
contribuenti che esercitano un’attività lucrativa indipendente e che tengono
una contabilità in buona e debita forma (art. 18 cpv. 3 LIFD; art. 17 cpv. 4
LT). Ciò vale anche per gli indipendenti che tengono una contabilità
semplificata (ai sensi dell’art. 957 cpv. 2 CO; Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48
DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 158 ad art. 18 LIFD, p. 494).
È controverso se, quando
l’autorità fiscale intraprende delle riprese per costi non riconosciuti, possa
anche procedere a una tassazione d’ufficio parziale, cioè a valutare la misura
dei costi registrati nella contabilità. Secondo il Tribunale federale, quando
vengono intraprese delle riprese fiscali, non c’è alcuno spazio per una
valutazione di carattere quantitativo o per una tassazione d’ufficio (sentenza
2C_554/2013 e 2C_555/2013 consid. 2.4 in fine). In dottrina si ammette
invece che, quando l’aspetto quantitativo prende il sopravvento, allora si
tratta di una tassazione d’ufficio parziale (Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea
2015, n. 14 ad art. 130 LIFD, p. 536).
4.3
Dalla
scarsa documentazione agli atti non è possibile risalire ai motivi che hanno
portato in particolare alla “ripresa di spese private” (v. motivazione
decisione di tassazione IC/IFD 2019 notificata il 17.06.2020).
Dalla motivazione della
decisione di tassazione, così come della decisione dopo reclamo, non si evince
quali siano le spese che sono state considerate “private” e come tali riprese.
In ogni caso, l’Ufficio di tassazione non ha mai preso visione della documentazione
contabile relativa all’attività di pittore del contribuente, che non è stata
fornita dai ricorrenti né richiesta dall’autorità di tassazione.
Da un lato, neppure in
sede di reclamo i contribuenti hanno prodotto la documentazione contabile
attestante l’utile netto di fr. 14'779.–, limitandosi a ribadire che era
corretto e a mettere a disposizione “il dettaglio e le fatture se da voi
richiesto”. Dall’altro, l’autorità di tassazione ha ribadito anche nella
decisione dopo reclamo di aver intrapreso delle “riprese […]
nell’ambito del reddito d’attività lucrativa”, senza tuttavia precisare la
natura delle riprese e la loro giustificazione e senza peraltro pretendere
l’invio della documentazione contabile.
4.4
In queste circostanze, la
motivazione della decisione impugnata non permette di verificare la fondatezza
delle riprese operate.
Adita
dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 135 cpv. 1, prima frase LIFD;
art. 208 cpv. 1, prima frase LT) e la decisione deve essere motivata (art. 135
cpv. 2, prima frase LIFD; art. 208 cpv. 2 LT). Per giurisprudenza costante, il
diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua
violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato
se quest’ultimo, nel merito, è corretto (sentenza TF del 5 luglio 1994 in re
S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a, p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a, p. 18).
Non pronunciandosi sulla
questione dell’aumento del reddito da attività indipendente, se non attraverso
generiche “riprese operate nell’ambito del reddito d’attività lucrativa
indipendente”, l’autorità di tassazione non ha fornito spiegazioni chiare
in merito al proprio operato e d’altronde non si è confrontata con gli
argomenti sollevati dai reclamanti.
In queste circostanze, si
giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’autorità di tassazione per una nuova decisione motivata.
5.
Si può ancora
aggiungere che, anche volendo considerare la decisione come una tassazione
d’ufficio, si rivela difficile risalire all’origine dell’importo di
fr. 28'000.‑ considerato quale fabbisogno per una coppia con un
figlio maggiorenne a carico. Anche la motivazione addotta dall’autorità di
tassazione per cui è stato inserito “nel calcolo già discusso in prima
istanza un fabbisogno tra quello minimo per le assicurazioni sociali e il
minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo” non è d’aiuto.
L’importo di
fr. 28'000.‑ non corrisponde né al minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo né al minimo vitale previsto dalle Assicurazioni sociali.
6.
Visto l’esito del
gravame, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese processuali.
Ai ricorrenti, patrocinati
da un avvocato, è riconosciuta una congrua indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo del
24 febbraio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano per una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è riconosciuta
un’indennità di fr. 600.‑ per ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: