80.2021.68
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, prima dichiarazione presentata dopo la scadenza della prestazione, dichiarazione presentata in Cantone poi dichiarato incompetente
1 febbraio 2022Italiano18 min
seguito: PVD) da parte della __________ con decisione dell’8 luglio 2016, quantificava
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.68
Lugano
1 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 marzo 2021 contro la decisione del 24 febbraio 2021 in materia di rimborso
imposta preventiva 2012-2013.
Fatti
Fatti
A. L’autorità fiscale
zurighese, a seguito del trasferimento di domicilio della contribuente RI 2
(avvenuto il 25 novembre 2015 [cfr.
sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione;
ultima consultazione: 10 gennaio 2022]) rinunciava, nel corso del 2016,
a tassarla, ai fini dell’imposta federale diretta a far tempo dal 2012 e, ai
fini dell’imposta cantonale e comunale a partire dal 2014. Dal 2014 (compreso),
la contribuente è quindi assoggettata illimitatamente nel Canton Ticino.
RI 1 – arrivato in Ticino
il 28 maggio 2010 (cfr. sito
dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione; ultima
consultazione: 10 gennaio 2022) sottostava invece, nei periodi fiscali
qui di rilievo, alla sovranità fiscale del Canton Ticino.
B.
a. Periodo fiscale
2012
Il 20 dicembre 2013, la
signora RI 2 presentava la propria dichiarazione fiscale per l’anno 2012
all’autorità fiscale zurighese, senza menzionare le azioni della __________ da
lei detenute. In data 12 maggio 2016, la suddetta dichiarazione veniva
rettificata e, per quanto qui di interesse, venivano dichiarate 100 azioni
della __________ per un valore complessivo pari a fr. 5'281'400.-.
L’PI 2 (di seguito: AFC),
dopo aver constatato la presenza di prestazioni valutabili in denaro (di
seguito: PVD) da parte della __________ con decisione dell’8 luglio 2016, quantificava
un importo totale di fr. 336'749.- a titolo di PVD e un dovuto d’imposta
preventiva pari a fr. 117'862.15, poi pagato, in data 15 luglio 2016, attingendo
da un conto intestato a RI 1.
Presentando, il 12 settembre 2016 alle
autorità fiscali ticinesi (a seguito della decisione del fisco zurighese di cui
si è detto), la dichiarazione di imposta 2012, RI 2 dichiarava, nelle
“Partecipazioni qualificate nella sostanza privata” (mod. 8), una
partecipazione del 100% alla __________, il cui reddito lordo ammontava a fr.
336'749.-. Nella dichiarazione fiscale era pure contenuta la richiesta di
rimborso dell’imposta preventiva per complessivi fr. 117'862.15 (mod. 2).
b. Periodo fiscale 2013
Il 10 settembre 2014, RI 2
presentava la propria dichiarazione fiscale per l’anno 2013 all’autorità
fiscale zurighese, senza menzionare le azioni della __________ da lei detenute.
In data 3 agosto 2016, la dichiarazione veniva rettificata e, per quanto qui di
interesse, venivano dichiarate 100 azioni della __________ per un valore
complessivo pari a fr. 2'398'743.-.
In data 14 luglio 2016 la
società inoltrava all’AFC il Modulo 102, in cui veniva indicata una PVD di fr.
311'631.- e un’imposta preventiva di fr. 109'070.85. Nel Modulo figurava quale
beneficiario dichiarato della PVD RI 1. Il dovuto di imposta veniva poi pagato
il 4 agosto 2016, attingendo da un conto intestato a RI 1.
Presentando, il 12 settembre
2016 alle autorità fiscali ticinesi (a seguito della decisione del fisco
zurighese di cui si è detto), la dichiarazione di imposta 2013, la contribuente
RI 2 dichiarava, nelle “Partecipazioni qualificate nella sostanza privata”
(mod. 8), una partecipazione del 100% alla __________, il cui reddito lordo
ammontava a fr. 311'631.-. Nella dichiarazione fiscale era pure contenuta la
richiesta di rimborso dell’imposta preventiva per complessivi fr. 109'070.85.
C.
a. Periodo fiscale
2012
Con decisione del 27
febbraio 2020, la richiesta di rimborso dell’imposta preventiva per l’anno 2012
veniva respinta, con la motivazione seguente:
“Essa è stata fatta dopo gli accertamenti effettuati
dall’autorità fiscale, comunicati l’08 luglio 2016 alla rappresentante della __________.
Risulta quindi che la dichiarazione delle prestazioni valutabili in denaro è
successiva all’interven[u]to dell’autorità fiscale e pertanto nel caso
in esame viene a mancare il carattere di spontaneità che ne giustificherebbe il
rimborso”.
b. Periodo fiscale 2013
Con decisione del 27
febbraio 2020, la richiesta di rimborso dell’imposta preventiva e della
trattenuta d’imposta supplementare USA dedotte sulle scadenze del 2013 non
veniva ammessa, con la seguente motivazione:
“Essa è stata fatta dopo gli accertamenti effettuati
dall’autorità fiscale, comunicati l’08 luglio 2016 alla rappresentante della __________
e relativi al 2012. Per le prestazioni valutabili in denaro del 2013 ci risulta
che esse sono state elencate pochi giorni dopo le riprese effettuate dall’AFC
per il 2012 e che la relativa imposta preventiva è stata versata il 04.08.2016.
A giudizio dell’autorità fiscale risulta quindi che la dichiarazione delle
prestazioni valutabili in denaro è successiva all’intervento dell’autorità
fiscale e pertanto (…) viene a mancare il carattere di spontaneità che ne
giustificherebbe il rimborso”.
D. Con unico reclamo
datato 30 marzo 2020, i contribuenti postulavano, in via principale, la
concessione del rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2012 e 2013 e, in
via subordinata, di “tassare la contribuente (…) ai fini dell’IFD sulla base
delle dichiarazioni 2012 e 2013 presentate nel ct. ZH (…), e questo sulla base
di una vera e propria procedura di revisione secondo l’art. 147 seg. LIFD
(sulla base di fatti nuovi riferiti alla attuale procedura)”.
Gli insorgenti sostenevano di aver
dichiarato le prestazioni della __________ nella prima dichiarazione IFD 2012
di RI 2 (rispettivamente 2013), ritenuto che la dichiarazione inoltrata
all’autorità fiscale zurighese era da ritenersi nulla. I reclamanti
contestavano poi il dovere di dichiarazione “spontaneo” ritenuto che l’art. 23
LIP, allora in vigore, prevedeva unicamente “che il contribuente perde il
diritto al rimborso se non dichiara i redditi colpiti da IP”. Infine, la
rappresentante dei contribuenti, per loro conto e nome, qualificava le PVD
quali “spese di marketing” e meglio, quali “spese commerciali che
l’ispettore IP ha ritenuto eccessive, con conseguente parziale ripresa” e
specificava che non era stata avviata alcuna “procedura di sottrazione e/o
multa per tentativo di sottrazione di imposta”.
E. Con unica decisione
su reclamo relativa alla domanda di rimborso 2012 e 2013, l’UT respingeva il
reclamo, ritenendo che “la dichiarazione delle PVD in oggetto da parte dei
contribuenti con conseguente istanza di rimborso dell’IP non è stata eseguita
spontaneamente (…), bensì unicamente dopo che l’AFC si era precedentemente
attivata ed era intervenuta emanando una decisione in merito”. Pertanto, “venendo
meno il (…) requisito della spontaneità (…), la richiesta di rimborso di tale
imposta non può dunque essere accolto”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 contestano la
decisione impugnata, ritenendo di aver ossequiato ai propri obblighi fiscali,
sanciti dagli artt. 23 e 32 LIP. In particolare, sono dell’avviso che le
dichiarazioni d’imposta IFD 2012 e 2013 presentate all’autorità fiscale
ticinese dalla signora RI 2 “sono le prime dichiarazioni valide ai fini IFD
per gli anni in questione”, essendo quelle inoltrate al Canton Zurigo “nulle”,
a seguito della “rinuncia da parte dell’autorità fiscale zurighese a tassare
RI 2 ai fini di IFD”. Pertanto, chiedono che venga riconosciuto alla
contribuente RI 2 il rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2012 e 2013.
G. Con osservazioni del
19 maggio 2021, l’PI 1 (di seguito: Ufficio giuridico) chiede di respingere il
ricorso nel merito e pertanto di confermare la decisione su reclamo del 24
febbraio 2021 dell’RS 1. L’Ufficio giuridico ritiene che, nella fattispecie in
esame, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non sarebbe adempiuto, difettando
il requisito della “spontaneità” in merito alle azioni della __________ a causa
dell’intervento dell’AFC. I contribuenti non avrebbero infatti dichiarato in
maniera autonoma e su base volontaria gli elementi di reddito e sostanza su cui
matura un’eventuale IP, così come imposto dall’art. 23 cpv. 1 LIP.
H. Il
23 novembre 2021 si è tenuta un’udienza davanti alla Camera di diritto
tributario. La rappresentante dei ricorrenti ha contestato l’applicazione della
Circolare n. 40 dell’AFC e ha sottolineato che il gravame avrebbe dovuto essere
esaminato in virtù dell’art. 32 cpv. 2 LIP. La rappresentante ha poi
evidenziato come il marito, presentando la propria dichiarazione fiscale come
globalista, avesse allegato anche una copia della dichiarazione fiscale
zurighese della moglie, ma che quest’ultima si sarebbe poi rilevata nulla, in
seguito all’attribuzione della sovranità fiscale al Ticino.
L’autorità
fiscale ha evidenziato come la dichiarazione delle azioni e delle prestazioni
valutabili in denaro sarebbe avvenuta unicamente dopo l’intervento del fisco e
che pertanto non sarebbe adempiuto il presupposto della “spontaneità”.
Diritto
1. 1.1.
La Legge federale
sull’imposta preventiva regola il diritto al rimborso agli art. 21 ss. LIP. Di
principio, perde tale diritto chiunque, contrariamente alle prescrizioni di
legge, non dichiara alle autorità fiscali competenti un reddito colpito
dall’imposta preventiva o la sostanza da cui esso proviene (art. 23 cpv. 1
LIP). Il capoverso 2 della medesima disposizione introduce un’eccezione,
stabilendo che il diritto al rimborso non decade se il reddito o la sostanza
non sono stati indicati nella dichiarazione d’imposta per negligenza e se,
nell’ambito di una procedura di tassazione, di revisione o di ricupero
d’imposta non ancora chiusa con una decisione passata in giudicato, essi:
a. sono indicati
in una dichiarazione successiva; o
b. sono
computati nel reddito o nella sostanza dall’autorità fiscale sulla base di propri
accertamenti.
1.2.
L’art. 23 cpv. 2 LIP, in
vigore dal 1° gennaio 2019, è applicabile alle pretese sorte a partire dal 1°
gennaio 2014, se il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non è ancora
stato oggetto di una decisione passata in giudicato (art. 70d LIP).
Esso non è quindi
applicabile alla fattispecie, trattandosi di pretese sorte, rispettivamente, il
31.12.2011 e il 31.12.2012.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
il Tribunale federale, le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la
violazione sono, in particolare, gli artt. 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme
che impongono al contribuente di dichiarare egli stesso tutti i suoi elementi
imponibili (“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di] Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad
art. 124 LIFD), coerentemente con la procedura di tassazione mista applicabile
in materia di imposta sul reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli
[a cura di], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ediz.,
Basilea 2012, n. 3 ad
art. 23 LIP, secondo cui l’art. 23 LIP si fonda
sul principio dell’autodichiarazione proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente, che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza
(cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016, consid.
4.3.3
e n. 2C_397/2017 del 9 maggio 2019, consid. 3.2.). In generale,
quest’obbligo è adempiuto menzionando gli elementi in questione nell’elenco dei
titoli allegato alla dichiarazione di imposta (cfr. ad esempio sentenza del TF
n. 2C_949/2014 del 24 aprile 2015, consid. 5. e 7.3.).
2.2
A tal proposito, poco
importa – ad esempio – che le autorità fiscali possano rendersi conto del
carattere incompleto della dichiarazione e avere accesso alle informazioni
mancanti, domandandole o effettuando un paragone con incarti fiscali di terzi.
Di principio, il fisco deve in effetti poter presupporre che il contribuente
abbia compilato la sua dichiarazione in maniera esatta e completa, in
conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente giusta l’art. 124 cpv.
2.
LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS
642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di regola solo
se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti (cfr. ad esempio
sentenza del TF n. 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1.).
2.3
La
giurisprudenza del Tribunale federale richiede una prima dichiarazione
spontanea (con la dichiarazione di imposta) o tutt’al più una notifica successiva,
che deve tuttavia intervenire in un momento tale da permettere ancora di tener
conto, nella decisione di tassazione, del reddito non dichiarato, che è stato
assoggettato alla ritenuta d’imposta. Ne discende, a contrario, che il rimborso
deve essere escluso per esempio nel caso di una tassazione d’ufficio, ma anche
se l’autorità competente ha adottato misure di indagine per verificare se siano
stati conseguiti redditi assoggettati alla ritenuta dell’imposta preventiva.
Sia nel caso di una tassazione d’ufficio sia se l’autorità fiscale ha
intrapreso delle verifiche di sua iniziativa, non si è in presenza di una
dichiarazione spontanea. In tutti questi casi, il contribuente non ha adempiuti
agli obblighi di collaborazione che gli competono nell’ambito della procedura
di tassazione delle imposte dirette. Non si può pertanto parlare di una
dichiarazione spontanea, che giustifica il rimborso dell’imposta preventiva
secondo l’art. 23 LIP (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_612/2017 del 7
maggio 2018, consid. 2.2.2.).
2.4
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (sentenze del TF n. 2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del
16.
gennaio 2013), che avevano negato la conformità di due circolari dell’AFC
con l’art. 23 LIP, l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo
2014.
(“Perdita del diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta
preventiva secondo l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non
vincola né i contribuenti né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il
testo reale del testo di legge e ne propone un’interpretazione corretta ed
adeguata al caso di specie, anche le istanze di ricorso ne possono tenere
conto. L’Alta Corte ha peraltro già ritenuto conforme ad una corretta
interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare in parola (sentenza del TF n. 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori riferimenti).
Al paragrafo 3.1, la
Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23 LIP,
l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi colpiti
dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre, i
redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima della crescita in
giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono essere ancora
considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta norma, a
condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei redditi o
della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una sottrazione
d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.
2.5
La
clausola di dichiarazione ha quale scopo quello di costringere il contribuente
ad agire positivamente, che è anche lo scopo originario dell’imposta
preventiva. Il comportamento decisivo rimane la mancata dichiarazione dei
redditi soggetti all’imposta alla fonte o degli attivi da cui essi provengono.
L’obbligo di dichiarazione viene quindi avviato dai moduli di dichiarazione dei
redditi inviati dalle autorità fiscali e la presentazione tempestiva delle
dichiarazioni fiscali permette di stabilire la dichiarazione formalmente
corretta (cfr. Zwahlen, in:
Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23
LIP).
3.
Tornando al caso in
esame, i ricorrenti contestano la decisione su reclamo del 24 febbraio 2021,
che nega loro il rimborso dell’imposta preventiva per gli anni 2012 e 2013, in
quanto perenta per mancata dichiarazione spontanea secondo l’art. 23 LIP. I
ricorrenti sostengono che le dichiarazioni di imposta IFD 2012 e 2013 presentate
in Ticino sarebbero le prime dichiarazioni valide ai fini IFD per gli anni in
questione, poiché “con la rinuncia da parte dell’autorità zurighese a
tassare RI 2 ai fini IFD, le dichiarazioni fiscali presentate in precedenza
dalla contribuente nel Canton Zurigo sono nulle”. Pertanto, è da stabilire
quale dichiarazione fiscale sia da considerare quale “prima dichiarazione” ai
sensi dell’art. 23 LIP.
4.
4.1.
Come detto, il
contribuente deve dichiarare gli elementi di reddito e di sostanza da cui i
proventi derivano nella prima dichiarazione di imposta (che deve essere
presentata dopo la scadenza delle prestazioni imponibili [cfr. ad esempio
sentenza del TF n. 2C_637/2016 del 17 marzo 2017, consid. 3.1. con altri
riferimenti]). Solo in questo modo non si verifica una perdita del diritto di
ottenere il rimborso dell’imposta preventiva.
Nel presente gravame, la
contribuente ha presentato la sua prima dichiarazione di imposta al Canton
Zurigo, il 20 dicembre 2013 (periodo fiscale 2012) e il 10 settembre 2014
(periodo fiscale 2013) senza dichiarare né gli elementi di reddito né della
sostanza da cui derivano i proventi. Solo con la presentazione della
dichiarazione di imposta nel Canton Ticino, avvenuta il 12 settembre 2016, la
contribuente indicava gli elementi necessari per ottenere il rimborso
dell’imposta preventiva.
A torto quindi i
ricorrenti sostengono che la dichiarazione da tenere in considerazione sia quella
presentata al fisco ticinese. Infatti, la stessa non è la prima prodotta dall’insorgente,
che invece è quella presentata all’autorità fiscale zurighese.
4.2
Le dichiarazioni
presentate all’autorità fiscale zurighese sono da ritenere le “prime”, a
maggior ragione se si considera che, da una parte, il RI 1 le ha allegate alla
propria dichiarazione di imposta e, dall’altra, che RI 2, rispettivamente il 12
maggio 2016 e il 3 agosto 2016, ha inviato una rettifica delle dichiarazioni
precedentemente presentate, dichiarando le azioni da lei detenute nella __________
e ciò sempre all’attenzione dell’autorità fiscale del Canton Zurigo. In ordine
cronologico, le dichiarazioni di imposta ticinesi sarebbero dunque le terze
presentate.
In merito alla questione
del domicilio separato dei coniugi, va anche sottolineato come, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’imposizione congiunta dei coniugi (art.
9.
cpv. 1 LIFD e art. 8 cpv. 1 LT) concerna non solo la base imponibile ma anche
l’assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione congiunta comporta che
entrambi i coniugi siano assoggettati all’imposta in un cantone, anche se uno
solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un patrimonio. Secondo la legge,
ciò vale tanto per l’assoggettamento illimitato quanto per quello limitato
(sentenza del TF n. 2C_309/2014 del 16 luglio 2015, in DTF 141 II 318 = RF
71/2016 pag. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata). La stessa RI 2
era pertanto assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, quale moglie di RI 1,
anche prima che il Canton Zurigo rinunciasse ad imporla.
Si evidenzia inoltre che
il 3 agosto 2016, data in cui la contribuente ha rettificato la dichiarazione
di imposta relativa a periodo fiscale 2013, la decisione dell’autorità fiscale
zurighese in merito alla sovranità fiscale dell’autorità ticinese era già stata
emessa. Tuttavia, la contribuente ha indirizzato la modifica all’autorità
fiscale zurighese, misconoscendo quindi la “nullità” – da lei sostenuta
precedentemente – delle dichiarazioni presentate al Canton Zurigo.
4.3
Come detto, i ricorrenti
sostengono che le dichiarazioni fiscali presentate da RI 2 all’autorità fiscale
zurighese sarebbero da ritenere nulle.
La dichiarazione d’imposta
costituisce in primo luogo un’esposizione dei fatti (“Sachdarstellung”),
in quanto il contribuente comunica gli elementi determinanti per garantire una
tassazione completa e esatta. Essa comporta tuttavia anche una più o meno
estesa valutazione giuridica dei fatti, anche se su questo aspetto si
pronuncerà poi l’autorità di tassazione, che è tenuta ad applicare il diritto
d’ufficio. La dichiarazione è poi una dichiarazione di volontà (“Willenserklärung”).
Infatti, oltre a esporre i fatti determinanti per la sua tassazione, conoscendo
la propria situazione finanziaria e personale, il contribuente chiede di essere
imposto sulla base di un determinato reddito e/o sostanza (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, § 6, p. 71 s.; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuer, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 16, n. 14 s., p. 216 s.).
Non si comprende come gli
insorgenti possano pretendere di aver presentato una dichiarazione completa,
solo per il fatto che le prime due, incomplete, erano state inoltrate
all’autorità fiscale di un altro cantone. Trattandosi di una esposizione dei
fatti e di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione non può essere
considerata nulla per la semplice ragione che essa è stata presentata ad
un’autorità che si è poi rivelata incompetente. Un contribuente che ritiene
incompetente un’autorità non le rilascia informazioni incomplete o inesatte, ma
tutt’al più si rifiuta di collaborare con essa. Nel caso in esame, poi, le
suddette dichiarazioni sono state allegate alle proprie dal coniuge della
contribuente, già assoggettato alle imposte nel Canton Ticino.
In ogni caso, secondo l’art.
108.
cpv. 3 LIFD, l’autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua
competenza territoriale è tenuta a trasmettere l’incarto all’autorità
competente. Pertanto, neppure gli atti ufficiali intrapresi dall’autorità
fiscale incompetente per territorio sono invalidi, ma vengono comunque tenuti
in considerazione (cfr. Jud, in:
Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 17 ad
art. 108 LIFD, p. 1965).
Ne consegue che la tesi
dei contribuenti, secondo cui le dichiarazioni presentate all’autorità di
tassazione zurighese sarebbero “irrilevanti”, non può essere ammessa.
5.
Difettando il
requisito della “spontaneità” e quindi non avendo i contribuenti il diritto di
chiedere il rimborso dell’imposta preventiva, non deve nemmeno essere
analizzata la tempestività dell’istanza ai sensi dell’art. 32 LIP.
Nelle circostanze
descritte, non è neppure necessario approfondire la questione delle conseguenze
che discenderebbero dal fatto che la pretesa fiscale “nasce da un controllo
dell’AFC”. In ogni caso, infatti, il diritto al rimborso sarebbe perento, in
considerazione del fatto che la prima dichiarazione presentata non solo non
indicava le prestazioni valutabili in denaro ma non menzionava neppure la
detenzione delle azioni.
6.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e
spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale
di applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il
computo globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre
1994, nonché l’art. 231 LT,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’200.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: