80.2021.69
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, tardivo e non motivato, irricevibile
5 agosto 2021Italiano6 min
della decisione impugnata, questa Camera deve limitarsi tuttavia a verificare l’aspetto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.69
80.2021.70
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 marzo 2021 contro la decisione dell’11 marzo 2021 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 25
novembre 2020, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2019, allestita
d’ufficio, non avendo la contribuente presentato la dichiarazione d’imposta,
malgrado richiamo (17 luglio 2020), diffida (13 agosto 2020) e una multa per
violazione degli obblighi procedurali di fr. 300.– (16 settembre 2020).
B. Con lettera del 4
marzo 2021, la contribuente ha contestato la decisione di tassazione, adducendo
di non avere conseguito alcun salario nel 2019.
L’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 marzo 2021, nella
quale ha rilevato che il gravame era tardivo e che la reclamante non aveva
addotto alcun motivo di restituzione dei termini.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non aver
“guadagnato questi soldi” e afferma di essere indipendente solo da giugno 2020,
non avendo precedentemente conseguito alcuno stipendio.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla
contribuente contro la decisione di tassazione d’ufficio del 25 novembre 2020.
La ricorrente non si confronta minimamente con la questione procedurale
evocata, ma si limita a contestare il merito della decisione di tassazione.
In considerazione del contenuto
della decisione impugnata, questa Camera deve limitarsi tuttavia a verificare l’aspetto
procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che
concernono il calcolo dell’imposta.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
Come esposto in narrativa,
la decisione di tassazione è stata inviata dall’Ufficio di tassazione in data 25
novembre 2020, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente
unicamente il 4 marzo 2020. Né nel reclamo né nel successivo ricorso la
contribuente nega che la decisione di tassazione d’ufficio le sia stata
regolarmente notificata. D’altra parte, non invoca alcun motivo di restituzione
dei termini.
In seguito alla
notificazione della decisione di tassazione, del resto, l’Ufficio cantonale di
esazione le ha inviato i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta
federale diretta (31 dicembre 2020) e poi, non essendo intervenuto il
pagamento, dei richiami di pagamento (28 febbraio 2020). È verosimilmente solo
dopo il ricevimento di questi ultimi che la contribuente ha deciso di impugnare
la decisione di tassazione. Purtroppo però il termine per reclamare era
ampiamente scaduto.
2.3
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo, si rileva legittima e il ricorso deve pertanto essere
respinto.
3.
3.1.
Se anche fosse stato
tempestivo, il reclamo del 4 marzo 2020 sarebbe comunque stato dichiarato
irricevibile per i motivi che seguono.
3.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).
Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale
federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale,
il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in
esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge
non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117
consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.3
Nel caso in esame, come
già ricordato, la ricorrente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio per non
aver presentato alcuna dichiarazione d’imposta. Per provare la manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio avrebbe dovuto presentare una
dichiarazione d’imposta completa, accompagnata dalla documentazione richiesta
dalla legge, come peraltro le era stato espressamente indicato nella
motivazione che accompagnava la decisione di tassazione.
L’insorgente si è invece
limitata a sostenere genericamente di “non aver ricevuto salario nell’anno
2019”, senza produrre alcuna documentazione.
In queste circostanze, se
anche la contribuente avesse interposto reclamo nel termine di trenta giorni
dalla notificazione della decisione di tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale
lo avrebbe comunque dichiarato irricevibile.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: