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Decisione

80.2021.69

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, tardivo e non motivato, irricevibile

5 agosto 2021Italiano6 min

della decisione impugnata, questa Camera deve limitarsi tuttavia a verificare l’aspetto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.69

80.2021.70

Lugano

5 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 marzo 2021 contro la decisione dell’11 marzo 2021 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 25

novembre 2020, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2019, allestita

d’ufficio, non avendo la contribuente presentato la dichiarazione d’imposta,

malgrado richiamo (17 luglio 2020), diffida (13 agosto 2020) e una multa per

violazione degli obblighi procedurali di fr. 300.– (16 settembre 2020).

B. Con lettera del 4

marzo 2021, la contribuente ha contestato la decisione di tassazione, adducendo

di non avere conseguito alcun salario nel 2019.

L’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 marzo 2021, nella

quale ha rilevato che il gravame era tardivo e che la reclamante non aveva

addotto alcun motivo di restituzione dei termini.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di non aver

“guadagnato questi soldi” e afferma di essere indipendente solo da giugno 2020,

non avendo precedentemente conseguito alcuno stipendio.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla

contribuente contro la decisione di tassazione d’ufficio del 25 novembre 2020.

La ricorrente non si confronta minimamente con la questione procedurale

evocata, ma si limita a contestare il merito della decisione di tassazione.

In considerazione del contenuto

della decisione impugnata, questa Camera deve limitarsi tuttavia a verificare l’aspetto

procedurale, senza la possibilità di entrare nel merito delle contestazioni che

concernono il calcolo dell’imposta.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Come esposto in narrativa,

la decisione di tassazione è stata inviata dall’Ufficio di tassazione in data 25

novembre 2020, mentre il reclamo è stato interposto dalla contribuente

unicamente il 4 marzo 2020. Né nel reclamo né nel successivo ricorso la

contribuente nega che la decisione di tassazione d’ufficio le sia stata

regolarmente notificata. D’altra parte, non invoca alcun motivo di restituzione

dei termini.

In seguito alla

notificazione della decisione di tassazione, del resto, l’Ufficio cantonale di

esazione le ha inviato i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta

federale diretta (31 dicembre 2020) e poi, non essendo intervenuto il

pagamento, dei richiami di pagamento (28 febbraio 2020). È verosimilmente solo

dopo il ricevimento di questi ultimi che la contribuente ha deciso di impugnare

la decisione di tassazione. Purtroppo però il termine per reclamare era

ampiamente scaduto.

2.3

Ne consegue che la

decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo, si rileva legittima e il ricorso deve pertanto essere

respinto.

3.

3.1.

Se anche fosse stato

tempestivo, il reclamo del 4 marzo 2020 sarebbe comunque stato dichiarato

irricevibile per i motivi che seguono.

3.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per

apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei

quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale

federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale,

il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in

esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge

non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117

consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.3

Nel caso in esame, come

già ricordato, la ricorrente è stata sottoposta a tassazione d’ufficio per non

aver presentato alcuna dichiarazione d’imposta. Per provare la manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio avrebbe dovuto presentare una

dichiarazione d’imposta completa, accompagnata dalla documentazione richiesta

dalla legge, come peraltro le era stato espressamente indicato nella

motivazione che accompagnava la decisione di tassazione.

L’insorgente si è invece

limitata a sostenere genericamente di “non aver ricevuto salario nell’anno

2019”, senza produrre alcuna documentazione.

In queste circostanze, se

anche la contribuente avesse interposto reclamo nel termine di trenta giorni

dalla notificazione della decisione di tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale

lo avrebbe comunque dichiarato irricevibile.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: