80.2021.77
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, rapporto fra ripresa per la società e per il socio, tassazione della società non impugnata dall’unico socio
13 settembre 2021Italiano27 min
è pensionata e lavora, in qualità di amministratrice unica, presso la __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.77
80.2021.78
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Alexandra
Dragoni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
reclamo
(recte: ricorso) del 9 aprile 2021 contro la decisione del 10 marzo
2021 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________.1948),
è pensionata e lavora, in qualità di amministratrice unica, presso la __________
SA, società che si occupa della carpenteria in legno di ogni genere, della
copertura di tetti, dei rivestimenti interni, isolazioni, lattoniere, ecc. e del
commercio del materiale inerente a dette attività; la compra-vendita di legname
d’opera, nonché di qualsiasi materiale di costruzione (cfr. www.zefix.ch, sito
consultato il 2 agosto 2021).
Nella dichiarazione di
imposta IC/IFD 2018, datata 9 settembre 2019, la contribuente dichiarava un
reddito imponibile complessivo di fr. 59'011.– e una sostanza imponibile
complessiva di fr. 542'950.–.
B. Con decisione del 18
marzo 2020, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2018, nella
quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 81'100.– per l’IC e
in fr. 72'300.– per l’IFD e la sostanza imponibile complessiva in fr. 515'000.–.
Rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente, per quanto qui di interesse, l’autorità
fiscale aveva aggiunto in particolare per l’imposta cantonale gli importi di
fr. 5'600.– (per l’IFD fr. 4'800.–), fr. 9'400.– (per l’IFD fr. 0.–) e fr.
6'000.– (per l’IFD fr. 6'000.–) a titolo di altri redditi con la seguente
motivazione:
6.3. Imposizione dei vantaggi
economici goduti nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di
partecipazione qualificata per l’imposta cantonale).
6.3. Viene effettuato il
recupero d’imposta sulla polizza 3b non dichiarata in precedenza (2012-2017),
in base agli art. 258 cpv. 1-2 LT.
6.3. Prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria.
C. Con reclamo
dell’11/15 aprile 2020, la contribuente contestava l’imposizione di altri
redditi per l’importo complessivo di fr. 21'000.– (fr. 9'400.– + fr. 6'000.– +
fr. 5'600.–). In particolare spiegava che “questo supplemento di reddito
aumenta notevolmente il reddito tassabile tanto da far lievitare le imposte di
un terzo, il che mi diventerebbe insostenibile finanziariamente” e ancora “per
quanto riguarda il necessario per vivere, cerco evidentemente di non spendere e
non mi posso permettere distrazioni né lussi per cui ritengo che quanto
dichiarato veridicamente è il mio reddito effettivo”.
D. Con richiesta di
documentazione del 29 ottobre 2020, l’UT le attribuiva un termine fino al 18
novembre 2020 per presentare documentazione. In merito alla terza ripresa per
insufficienza di disponibilità finanziaria e, meglio, la invitava a presentare
“osservazioni in merito al calcolo entrate/uscite dell’anno 2018 dal quale
risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni
rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. In
relazione alla prima ripresa, rilevava che la società non aveva contestato la
ripresa dei vantaggi all’azionista, ragione per cui la stessa era confermata.
La seconda ripresa si riferiva invece al ricupero dell’imposta sulla sostanza, “per
non aver mai dichiarato in precedenza la polizza 3b riscattata nel 2018”.
Con lettera del 10
novembre 2020, la reclamante, con riguardo ai vantaggi economici goduti
nell’ambito della persona giuridica, affermava di non aver potuto reclamare per
i vantaggi nella tassazione della società, “perché era passato il termine
per poterlo fare”. Contestava tuttavia di aver conseguito dei “vantaggi
personali… da una carpenteria”, che “non è mica un negozio di alimentari
o di abbigliamento”. A suo dire, “l’unico vantaggio” era “quello della
targa trasferibile con la [sua] vecchia __________ con la quale fa[ceva]
pochissimi km ma la benzina e le riparazioni non le [aveva] mai conteggiate
nella contabilità della ditta e le [aveva] sempre pagate di tasca [sua].”
Per quanto concerne invece la mancanza di disponibilità finanziaria, riteneva
che la “mancanza di disponibilità” che risultava dal calcolo delle entrate
e delle uscite dipendesse dal fatto che “le imposte con tutte le riprese
effettuate ammontano a CHF 15'867.– superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di
disponibilità; il che vuol dire che le … varie riprese e valutazioni sono
calcolate in modo errato e che la prassi di aumentare il reddito serve per
mettere in difficoltà i contribuenti.”. Infine, contestava
il minimo
vitale considerato, pari a CHF 1'200.– al mese, mentre lei si manteneva con un
importo mensile di CHF 450.–, “perché non [andva] in vacanza e non [aveva]
mai acquistato abiti firmati, come magari potrà fare qualche dipendente dello
Stato”. Aggiungeva che sua figlia __________ “è indipendente, lavora e
viene a casa per il fine settimana e spesso [le] porta anche la spesa perché
non vuole gravare su di [lei].”
E. Con decisione del 10
marzo 2021, l’autorità fiscale respingeva il reclamo della contribuente con la
seguente motivazione:
“L’autorità fiscale per poter decidere sul reclamo
presentato ha richiesto alla contribuente, con lettera Posta A Plus del 29
ottobre 2020, di presentare le proprie osservazioni in merito al calcolo
entrate/uscite dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per
il proprio sostentamento.
Nella risposta alla richiesta di documentazione la
contribuente si è limita[ta] ad informare l’autorità fiscale sul fatto che non
gode di nessun vantaggio da parte della sua società e a contestare il minimo
vitale stabilito dall’ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF), indicando un
minimo vitale di Fr. 450 al mese per vivere.
Ci giova precisare che spetta
alla contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o ridurre il
debito verso l’erario. Inoltre si precisa che anche accettando parzialmente la
riduzione del minimo vitale stabilito dall’UEF non risolverebbe il problema di
disponibilità finanziaria emersa in sede di tassazione.
Non avendo fornito documentazione a comprova di quanto
sostenuto e asserito in sede di reclamo, all’autorità fiscale non rimane altro
che confermare le decisioni di tassazione 2018.”
F. Con tempestivo reclamo
(recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la
propria contestazione in merito all’aggiunta di complessivi fr. 21'000.– quali
altri redditi. Richiamando la sua missiva del 10 novembre 2020, afferma che per
poter pagare le spese della cassa malati e delle imposte ha dovuto “chiedere
il rimborso anticipato della [sua] assicurazione privata (vedi copia
scioglimento del contratto allegato) e in questo momento la [sua] disponibilità
finanziaria è ridotta appunto perché [ha] dovuto pagare le rate in anticipo
delle imposte.” Infine, rileva di essere “una pensionata vedova con un
reddito AVS e la spesa maggiore è la cassa malati, il calcolo del dispendio per
il vitto non supera Frs. 450.– al mese; da parecchi anni non [può] più
permetter[s]i una vacanza.”
G. Con osservazioni del
14 aprile 2021 l’UT ha affermato che l’importo di fr. 9'400.– esposto alla voce
“6.3. Altri redditi” si riferisce al riscatto, da parte della
ricorrente, di una polizza di III Pilastro 3b mai dichiarata in precedenza, con
la conseguenza che si è proceduto ad un ricupero d’imposta. L’importo di fr.
5'600.– corrisponde a vantaggi economici goduti nell’ambito della persona
giuridica (imposizione al 70% a livello cantonale e al 60% a livello federale)
e infine è stato aggiunto l’importo di fr. 6'000.–, a titolo di altri redditi,
per mancanza di disponibilità finanziaria emersa in sede di tassazione.
Secondo l’autorità
fiscale, con la lettera di risposta alla richiesta di documentazione, la
contribuente non aveva “fornito elementi per comprovare una mancanza di
liquidità emersa in sede di tassazione”.
H. Con lettera del 6
luglio 2021 questa Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni
per indicare se intendeva mantenere il ricorso e, in caso di risposta
affermativa, per indicare con maggiore chiarezza se lo stesso verte unicamente
sull’importo di fr. 6'000.–, stabilito per mancanza di disponibilità
finanziaria, oppure anche sulle altre voci. Ha poi sottolineato che l’importo
di fr. 15'867.–, inserito dall’UT nel calcolo delle uscite, risulta dalla somma
dei versamenti per le imposte (acconti e conguagli), avvenuti nel corso
dell’anno 2018. Per tale motivo non si comprendeva la censura relativa a tale
contestazione.
Con risposta del 19 luglio
2021 la ricorrente ha confermato la sua contestazione in merito a complessivi
fr. 21'000.– (fr. 9'400.– + fr. 6'000.– + fr. 5'600.–), rilevando come i fr.
15'867.– ha “dovuto pagarli per non avere richiami o un precetto esecutivo;
per poterli pagare [è] stata costretta a far[s]i rimborsare la polizza
d’assicurazione e, guarda caso, [le] vengono conteggiati dei redditi in più
derivanti dal rimborso di questa polizza.”. Per il resto ribadiva quanto
già precedentemente affermato.
Diritto
I.
Vantaggi
economici goduti nell’ambito della persona giuridica __________ SA
1. 1.1.
Nella fattispecie, come
detto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dalla ricorrente ed
ha rivalutato il suo reddito imponibile aggiungendo fr. 5'600.–, quali vantaggi
economici goduti nell’ambito della __________ SA, società di cui è amministratrice
unica con diritto di firma individuale. In particolare l’autorità fiscale
rilevava che “non essendo stato interposto reclamo presso la persona
giuridica questa imposizione viene confermata” (lettera 29 ottobre 2020).
Dal canto suo,
l’insorgente contesta l’aggiunta di fr. 5'600.–, rilevando come l’unico
vantaggio avuto nell’ambito della sua società concerne la trasferibilità della
targa sul suo autoveicolo __________ __________ “con la quale faccio
pochissimi km ma la benzina e le riparazioni non le ho mai conteggiate nella
contabilità della ditta e le ho sempre pagate di tasca mia”. Riconosce che
la società non ha reclamato, “perché era passato il termine per poterlo
fare”.
1.2.
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle
persone giuridiche, che:
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese [giustificate e] riconosciute dall'uso commerciale, in
particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall’uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 lett. c
prima parte
LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono da parte loro
che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
a.
i dividendi, le quote di utili, le
eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti
da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti
gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.3.
Secondo la
giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute
cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto
palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio
che concedevano
(sentenza
TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593
consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
1.4.
Quali prestazioni
valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili
(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi
in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione
di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,
p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun
diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente
dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la
controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale
federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19
novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23
luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
1.5.
Spetta all’autorità
fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il
carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli
elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153
consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF
2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni
valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la
società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione,
oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità
fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione,
spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni
contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.;
2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid.
5.5.).
2. 2.1.
Nella richiesta di
documentazione del 29 ottobre 2020, l’autorità fiscale ha sottolineato che la
ripresa di fr. 5'600.– nella partita fiscale della contribuente dipendeva dalla
circostanza che la persona giuridica non aveva interposto reclamo contro la
decisione che la concerneva.
2.2.
Quella che a livello della
società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce
in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della
partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto
cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la
prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una
decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente
ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015
del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16
= StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).
Ciononostante, non esiste
un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).
La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di
peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della
partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda
automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione
che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le
argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i
fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una
nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile,
soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante
il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e
fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7,
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole
usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della
società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della
prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di
tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità
fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in
giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del
socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen
Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],
Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur
le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
2.3.
Nella fattispecie, l’UT si
è limitato a constatare che la __________ SA non avesse interposto reclamo all’UTPG
contro la propria tassazione, nella quale erano state riprese le spese considerate
vantaggi a favore dell’azionista.
Poiché, come visto, la res
judicata della decisione relativa alla persona giuridica non si estende
anche alla tassazione del socio, che ha beneficiato delle prestazioni
valutabili in denaro, la ricorrente è senz’altro legittimata, in linea di
principio, a contestare le riprese che la concernono, impugnando la tassazione
della persona fisica. In tal caso, grava ancora sull’autorità fiscale l’onere
della prova dell’esistenza e dell’ammontare della distribuzione mascherata di
utile. Si è tuttavia rilevato come la giurisprudenza del Tribunale federale
ammetta un’eccezione alle usuali regole che concernono l’onere della prova,
quando il socio della persona giuridica è nel contempo suo organo. In tal caso,
se non contesta nel dettaglio le riprese, queste possono essere considerate
giustificate anche nei suoi confronti.
Che la ricorrente sia
azionista della __________ SA è indubbio, considerato come dalla dichiarazione
fiscale IC/IFD per l’anno fiscale 2018 si evinca che ella detiene, nella misura
del 100%, le azioni della società, con un valore imponibile della sostanza di
fr. 205'251.–. Proprio per tale motivo l’UT ha proceduto a un’imposizione
parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale ex artt.
17b cpv. 1 LT e 18b LIFD, come indicato nella decisione di tassazione del 18
marzo 2020, che parla di “imposizione dei vantaggi economici goduti
nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di partecipazione qualificata
per l’imposta cantonale)”.
Pacifico inoltre che la
ricorrente sia anche organo della __________ SA, essendo tuttora iscritta a
Registro di commercio come membro del Consiglio di amministrazione con diritto
di firma individuale. Nella stessa ragione sociale figura d’altronde il nome
del figlio, __________.
In queste circostanze, si
giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione dell’onere
della prova. L’insorgente avrebbe dovuto prendere compiutamente posizione sulla
ripresa di fr. 8'000.– relativa ai vantaggi risultanti dalla tassazione della
società. Invece, l’insorgente non ha presentato reclamo e l’autorità di tassazione
non poteva pertanto che far riferimento alla ripresa stabilita con la
decisione, passata in giudicato, che concerne la società.
2.4.
Solo con lettera di
risposta del 10 novembre 2020 RI 1 è entrata nel merito della questione della
ripresa contestata, affermando di non beneficiare di alcun vantaggio personale,
se non l’uso della targa trasferibile dell’autoveicolo __________. Tuttavia la
stessa non ha comprovato in alcun modo quanto da lei asserito.
La ripresa di fr. 5'600.–
(ovvero il 70% di fr. 8'000.– per l’IC) e di 4'800.– (ovvero il 60% di fr.
8'000.– per l’IFD) viene pertanto confermata.
Considerandi
II.
Recupero
d’imposta riguardante la polizza di III Pilastro 3b
3.
3.1.
L’UT ha poi proceduto ad
un ricupero d’imposta per fr. 9’400.– nei confronti della contribuente in
merito alla polizza di III Pilastro 3b n. __________ presso __________, che ha
riscattato al 31 agosto 2018 per fr. 56'941.20 e che non aveva dichiarato in
precedenza.
Da parte sua, la
ricorrente contesta genericamente anche questa ripresa, rilevando che “le vostre
varie riprese e valutazioni sono calcolate in modo errato e che la prassi di
aumentare il reddito serve per mettere in difficoltà i contribuenti”
(lettera del 10.11.2020) e ancora “[non è stato specificato] da cosa possa [lei]
aver ottenuto questi redditi” e da ultimo con sua missiva del 19.07.2021 “[le]
vengono conteggiati dei redditi in più derivanti dal rimborso di questa polizza”.
3.2
Secondo
l’art. 46 LT le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e
assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto. Le pretese non
ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme
riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta
sulla sostanza.
L’autorità di tassazione
ha appreso che nel 2012 la ricorrente aveva sottoscritto una polizza
d’assicurazione a premio unico con valore di riscatto, solo quando, nel 2018,
ella ha proceduto al riscatto totale. Nei periodi fiscali precedenti, non aveva
tuttavia dichiarato la polizza in questione.
L’Ufficio di tassazione ha
proceduto al ricupero d’imposta, aumentando il reddito imponibile del periodo
fiscale litigioso.
4.
4.1.
Secondo l’art. 258 cpv. 1
LT e 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa
in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione
cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.
La multa equivale di
regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere
ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo
dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT e art. 175 cpv. 2 LIFD).
4.2
Le procedure di ricupero
d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza
dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni
fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per
casi bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di
tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18
ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del
Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2017).
La procedura semplificata
per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità,
in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia
firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino
(condizioni cumulative):
- fr.
10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un
massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;
- fr.
200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un
massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–
(art. 10 cpv. 2 del
Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis
del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).
4.3
Di medesimo contenuto è la
Circolare n. 28/2016 emanata dalla Divisione delle contribuzioni (entrata
immediatamente in vigore) riguardante la procedura semplificata per casi
bagattella, in materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.
La Circolare stabilisce
che abilitato all’evasione dei casi bagatella, tramite procedura semplificata,
è l’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della
notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (art. 14
cpv. 2 del regolamento della Legge tributaria del 18.10.1994 e l’art. 10 cpv. 2
del regolamento di applicazione della legge sull’imposta federale diretta del
18.10.1994, nella versione in vigore dal 1.1.2017). Il ricupero delle imposte
non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti, e dell’eventuale multa
forfettaria, è effettuato (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto)
congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora aperto,
ossia la cui notifica non è ancora stata intimata al contribuente.
Nel caso in cui, anche
solo una delle condizioni sopra menzionate, segnatamente:
-
la firma, per accordo, del
contribuente sul verbale di audizione;
-
il non superamento dei singoli
limiti per il reddito e la sostanza per essere considerato caso di lieve
entità;
non fosse rispettata, la
competenza per l’evasione della procedura di sottrazione o tentativo di
sottrazione, sarà dell’Ufficio delle procedure speciali.
Una copia del verbale di
audizione di un caso bagatella, firmata dal contribuente, deve essere sempre
inviata per conoscenza all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare citata,
Divisione delle contribuzioni, 14.12.2016, cifra 1.2.1.1., p. 2 e 3).
4.4
Anche la sottrazione
d’imposta consumata di un caso bagattella può essere evasa in via semplificata.
In questo caso, il competente Ufficio circondariale di tassazione, analogamente
a quanto previsto per la procedura ordinaria, dovrà aggiungere all'’importo
totale relativo alle imposte sottratte, un supplemento del 33.33% così come
previsto agli art. 258 cpv. 1-2 LT e 175 cpv. 1-2 LIFD, per tenere conto della
multa penale fiscale. Anche in questa circostanza, la decisione del caso
bagattella tramite procedura semplificata non rappresenta una decisione penale
ai sensi dell’art. 266 cpv. 4 LT (nella versione in vigore dal 1.1.2017) e 182
cpv. 3 LIFD. Nel caso in cui il contribuente non aderisse alla procedura
semplificata, l’incarto deve essere inoltrato, senza indugio, all’Ufficio
procedure speciali per l’emissione, nei confronti del contribuente, di una
decisione penale formale ai sensi dei citati articoli (Circolare citata,
Divisione delle contribuzioni, 14.12.2016, cifra 1.2.1.2. lett. c), p. 3 e 4).
4.5
Nella concreta fattispecie,
l’autorità di tassazione ha applicato la procedura semplificata per casi
bagattella. Non risulta tuttavia né che la contribuente abbia richiesto
l’applicazione della procedura in questione né tantomeno vi è agli atti un
verbale di audizione debitamente firmato dalla stessa.
In queste circostanze la
competenza per procedere al ricupero d’imposta e alla riscossione di
un’eventuale multa è dell’Ufficio delle procedure speciali, al quale devono
essere trasmessi gli atti.
Pertanto, in merito a
questa censura, la decisione impugnata è riformata nel senso che è stralciata
la ripresa di fr. 9'400.– e gli atti sono rinviati all’Ufficio delle procedure
speciali, autorità competente per l’evasione della procedura di ricupero e
sottrazione d’imposta.
III. Reddito d’altra fonte
stabilito per insufficiente disponibilità finanziaria della contribuente
5.
5.1.
Infine, l’autorità fiscale
ha aggiunto l’importo di fr. 6'000.–, a titolo di “altri redditi”, a seguito
dell’insufficienza della disponibilità finanziaria scaturita dal calcolo del
dispendio per il 2018. Dal canto suo, la ricorrente rileva che “con un
reddito AVS e la spesa maggiore è la cassa malati, il calcolo del dispendio per
il vitto non supera Frs. 450.– al mese; da parecchi anni non [può] più permetter[s]i
una vacanza”, e inoltre che “la mancanza di disponibilità che veniva
calcolata era proprio perché le imposte considerate ammontano a CHF 15'867.–;
superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità, ciò indica che le
riprese fatte ai punti 6.3 non sono giustificate”.
5.2
Nella procedura fiscale vige la massima
ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui
spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla
la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204
cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli
elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF
2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der
Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT
sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con
il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010
consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR
61.
p. 442).
5.3
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II
153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La descritta regola sull’onere probatorio
non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni
inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici
(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte
Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data
allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione
dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento
degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica
invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la
prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze,
fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi
dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti).
6.
6.1.
Nel caso qui posto in
giudizio, l’UT ha proceduto ad un calcolo del dispendio per l’anno 2018 e a
richiedere, con lettera APlus del 29 ottobre 2020, delle informazioni, tese a
comprovare la sua situazione finanziaria, sottoponendo alla contribuente per
osservazioni il calcolo entrate/uscite del dispendio. Con risposta del 10
novembre 2020 l’insorgente si è limitata a ribadire che il suo dispendio
mensile sarebbe di soli fr. 450.– e non di fr. 1'200.–. Inoltre, lamenta che
fra le uscite siano state considerate le imposte (fr. 15'867.–), che “superano
di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità”.
6.2
Dal calcolo entrate ed
uscite 2018 elaborato dall’autorità fiscale risulta un ammanco di fr. 8'725.–
annui (fr. 728.– mensili), insufficiente per vivere, che risulta dalla
differenza tra le entrate annue di fr. 109'779.– e le uscite di fr. 118'504.–
annue.
In
merito alle entrate per fr. 109'779.– annui, l’autorità fiscale le ha così
accertate:
Capitale
investito in un’altra polizza 3b fr. 56'941.–
Attività
indipendente fr. 16’800.–
Affitti
incassati fr. 9’200.–
Reddito
titoli dedotta IP fr. 42.–
Pensioni,
AVS, altre rendite fr. 26’796.–
Totale
delle entrate fr. 109’779.–
Per quanto
concerne le uscite, l’UT ha indicato:
Variazione
sostanza aziendale fr. 1’695.–
Variazioni
titoli e numerario fr. 59’251.–
Variazione
debiti privati fr. 15’282.–
Spese
immobili fr. 5’000.–
Interessi
passivi fr. 2'273.–
Oneri
assicurativi fr. 4'736.–
Imposte
IC,IFD, Comunali controllate fr. 15’867.–
. Minimo
vitale fr. 14’400.–
Totale
delle uscite fr. 118’504.–
6.3
In primo luogo, sono
incomprensibili le contestazioni della ricorrente in merito all’inclusione,
nelle uscite del 2018, dell’importo di fr. 15'867.–, corrispondente alle
imposte pagate. Si tratta infatti delle imposte cantonali, federali e comunali
degli anni fiscali 2015, 2016 e 2017, che sono state saldate mediante versamenti
intervenuti nel periodo fiscale 2018. Per questa ragione l’UT ha correttamente
inserito tale importo nel calcolo del dispendio fra le uscite della
contribuente.
6.4
L’insorgente censura pure
l’importo considerato per il minimo vitale. L’autorità fiscale sostiene di aver
stabilito il minimo vitale in base alle norme vigenti nel diritto esecutivo.
Secondo la tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93
LEF, consultabile anche sul sito internet
per il debitore che vive da solo l’importo base mensile è di fr. 1'200.–.
Nel caso in cui, invece,
due persone vivono in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un
reddito, andrà applicato l’importo base per coniugi ridotto di regola (ma al
massimo) della metà (cfr. DTF 130 III 765 segg.), e meglio fr. 850.– mensili
(ovvero la metà dell’importo di fr. 1'700.– mensili).
Ora, nel caso concreto, la
ricorrente percepisce un reddito annuo dalla propria società __________ SA di
fr. 16'800.–, un reddito annuo immobiliare di fr. 33'800.–. Essa convive tuttavia
con la figlia, __________ (17.09.1977) (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch), che non è noto se disponga
di propri redditi o sia a carico della madre.
Pertanto, considerato come
il minimo vitale mensile dovrebbe essere nell’ordine di fr. 850.–, se fosse
confermato che la ricorrente non vive né da sola né ha degli obblighi di
mantenimento, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata. Gli atti
sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
7.
Il ricorso viene
evaso ai sensi dei considerandi. Le tasse di giustizia e le spese processuali
sono poste a carico della ricorrente nella misura della sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso parzialmente
accolto.
§
Di conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che:
·
per l’imposta cantonale è stralciato l’importo di fr. 9'400.– (“altri
redditi”), corrispondente al ricupero d’imposta;
·
in relazione all’importo di fr. 6'000.– (“altri redditi”),
aggiunto per tener conto del dispendio, la decisione è annullata e gli atti sono
rinviati all’UT per nuova decisione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un terzo (fr. 500.–).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di
-
Ufficio procedure speciali, Bellinzona.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: