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Decisione

80.2021.77

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, rapporto fra ripresa per la società e per il socio, tassazione della società non impugnata dall’unico socio

13 settembre 2021Italiano27 min

è pensionata e lavora, in qualità di amministratrice unica, presso la __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.77

80.2021.78

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Alexandra

Dragoni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

reclamo

(recte: ricorso) del 9 aprile 2021 contro la decisione del 10 marzo

2021 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________.1948),

è pensionata e lavora, in qualità di amministratrice unica, presso la __________

SA, società che si occupa della carpenteria in legno di ogni genere, della

copertura di tetti, dei rivestimenti interni, isolazioni, lattoniere, ecc. e del

commercio del materiale inerente a dette attività; la compra-vendita di legname

d’opera, nonché di qualsiasi materiale di costruzione (cfr. www.zefix.ch, sito

consultato il 2 agosto 2021).

Nella dichiarazione di

imposta IC/IFD 2018, datata 9 settembre 2019, la contribuente dichiarava un

reddito imponibile complessivo di fr. 59'011.– e una sostanza imponibile

complessiva di fr. 542'950.–.

B. Con decisione del 18

marzo 2020, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2018, nella

quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 81'100.– per l’IC e

in fr. 72'300.– per l’IFD e la sostanza imponibile complessiva in fr. 515'000.–.

Rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente, per quanto qui di interesse, l’autorità

fiscale aveva aggiunto in particolare per l’imposta cantonale gli importi di

fr. 5'600.– (per l’IFD fr. 4'800.–), fr. 9'400.– (per l’IFD fr. 0.–) e fr.

6'000.– (per l’IFD fr. 6'000.–) a titolo di altri redditi con la seguente

motivazione:

6.3. Imposizione dei vantaggi

economici goduti nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di

partecipazione qualificata per l’imposta cantonale).

6.3. Viene effettuato il

recupero d’imposta sulla polizza 3b non dichiarata in precedenza (2012-2017),

in base agli art. 258 cpv. 1-2 LT.

6.3. Prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria.

C. Con reclamo

dell’11/15 aprile 2020, la contribuente contestava l’imposizione di altri

redditi per l’importo complessivo di fr. 21'000.– (fr. 9'400.– + fr. 6'000.– +

fr. 5'600.–). In particolare spiegava che “questo supplemento di reddito

aumenta notevolmente il reddito tassabile tanto da far lievitare le imposte di

un terzo, il che mi diventerebbe insostenibile finanziariamente” e ancora “per

quanto riguarda il necessario per vivere, cerco evidentemente di non spendere e

non mi posso permettere distrazioni né lussi per cui ritengo che quanto

dichiarato veridicamente è il mio reddito effettivo”.

D. Con richiesta di

documentazione del 29 ottobre 2020, l’UT le attribuiva un termine fino al 18

novembre 2020 per presentare documentazione. In merito alla terza ripresa per

insufficienza di disponibilità finanziaria e, meglio, la invitava a presentare

“osservazioni in merito al calcolo entrate/uscite dell’anno 2018 dal quale

risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni

rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. In

relazione alla prima ripresa, rilevava che la società non aveva contestato la

ripresa dei vantaggi all’azionista, ragione per cui la stessa era confermata.

La seconda ripresa si riferiva invece al ricupero dell’imposta sulla sostanza, “per

non aver mai dichiarato in precedenza la polizza 3b riscattata nel 2018”.

Con lettera del 10

novembre 2020, la reclamante, con riguardo ai vantaggi economici goduti

nell’ambito della persona giuridica, affermava di non aver potuto reclamare per

i vantaggi nella tassazione della società, “perché era passato il termine

per poterlo fare”. Contestava tuttavia di aver conseguito dei “vantaggi

personali… da una carpenteria”, che “non è mica un negozio di alimentari

o di abbigliamento”. A suo dire, “l’unico vantaggio” era “quello della

targa trasferibile con la [sua] vecchia __________ con la quale fa[ceva]

pochissimi km ma la benzina e le riparazioni non le [aveva] mai conteggiate

nella contabilità della ditta e le [aveva] sempre pagate di tasca [sua].”

Per quanto concerne invece la mancanza di disponibilità finanziaria, riteneva

che la “mancanza di disponibilità” che risultava dal calcolo delle entrate

e delle uscite dipendesse dal fatto che “le imposte con tutte le riprese

effettuate ammontano a CHF 15'867.– superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di

disponibilità; il che vuol dire che le … varie riprese e valutazioni sono

calcolate in modo errato e che la prassi di aumentare il reddito serve per

mettere in difficoltà i contribuenti.”. Infine, contestava

il minimo

vitale considerato, pari a CHF 1'200.– al mese, mentre lei si manteneva con un

importo mensile di CHF 450.–, “perché non [andva] in vacanza e non [aveva]

mai acquistato abiti firmati, come magari potrà fare qualche dipendente dello

Stato”. Aggiungeva che sua figlia __________ “è indipendente, lavora e

viene a casa per il fine settimana e spesso [le] porta anche la spesa perché

non vuole gravare su di [lei].”

E. Con decisione del 10

marzo 2021, l’autorità fiscale respingeva il reclamo della contribuente con la

seguente motivazione:

“L’autorità fiscale per poter decidere sul reclamo

presentato ha richiesto alla contribuente, con lettera Posta A Plus del 29

ottobre 2020, di presentare le proprie osservazioni in merito al calcolo

entrate/uscite dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per

il proprio sostentamento.

Nella risposta alla richiesta di documentazione la

contribuente si è limita[ta] ad informare l’autorità fiscale sul fatto che non

gode di nessun vantaggio da parte della sua società e a contestare il minimo

vitale stabilito dall’ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF), indicando un

minimo vitale di Fr. 450 al mese per vivere.

Ci giova precisare che spetta

alla contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o ridurre il

debito verso l’erario. Inoltre si precisa che anche accettando parzialmente la

riduzione del minimo vitale stabilito dall’UEF non risolverebbe il problema di

disponibilità finanziaria emersa in sede di tassazione.

Non avendo fornito documentazione a comprova di quanto

sostenuto e asserito in sede di reclamo, all’autorità fiscale non rimane altro

che confermare le decisioni di tassazione 2018.”

F. Con tempestivo reclamo

(recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la

propria contestazione in merito all’aggiunta di complessivi fr. 21'000.– quali

altri redditi. Richiamando la sua missiva del 10 novembre 2020, afferma che per

poter pagare le spese della cassa malati e delle imposte ha dovuto “chiedere

il rimborso anticipato della [sua] assicurazione privata (vedi copia

scioglimento del contratto allegato) e in questo momento la [sua] disponibilità

finanziaria è ridotta appunto perché [ha] dovuto pagare le rate in anticipo

delle imposte.” Infine, rileva di essere “una pensionata vedova con un

reddito AVS e la spesa maggiore è la cassa malati, il calcolo del dispendio per

il vitto non supera Frs. 450.– al mese; da parecchi anni non [può] più

permetter[s]i una vacanza.”

G. Con osservazioni del

14 aprile 2021 l’UT ha affermato che l’importo di fr. 9'400.– esposto alla voce

“6.3. Altri redditi” si riferisce al riscatto, da parte della

ricorrente, di una polizza di III Pilastro 3b mai dichiarata in precedenza, con

la conseguenza che si è proceduto ad un ricupero d’imposta. L’importo di fr.

5'600.– corrisponde a vantaggi economici goduti nell’ambito della persona

giuridica (imposizione al 70% a livello cantonale e al 60% a livello federale)

e infine è stato aggiunto l’importo di fr. 6'000.–, a titolo di altri redditi,

per mancanza di disponibilità finanziaria emersa in sede di tassazione.

Secondo l’autorità

fiscale, con la lettera di risposta alla richiesta di documentazione, la

contribuente non aveva “fornito elementi per comprovare una mancanza di

liquidità emersa in sede di tassazione”.

H. Con lettera del 6

luglio 2021 questa Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni

per indicare se intendeva mantenere il ricorso e, in caso di risposta

affermativa, per indicare con maggiore chiarezza se lo stesso verte unicamente

sull’importo di fr. 6'000.–, stabilito per mancanza di disponibilità

finanziaria, oppure anche sulle altre voci. Ha poi sottolineato che l’importo

di fr. 15'867.–, inserito dall’UT nel calcolo delle uscite, risulta dalla somma

dei versamenti per le imposte (acconti e conguagli), avvenuti nel corso

dell’anno 2018. Per tale motivo non si comprendeva la censura relativa a tale

contestazione.

Con risposta del 19 luglio

2021 la ricorrente ha confermato la sua contestazione in merito a complessivi

fr. 21'000.– (fr. 9'400.– + fr. 6'000.– + fr. 5'600.–), rilevando come i fr.

15'867.– ha “dovuto pagarli per non avere richiami o un precetto esecutivo;

per poterli pagare [è] stata costretta a far[s]i rimborsare la polizza

d’assicurazione e, guarda caso, [le] vengono conteggiati dei redditi in più

derivanti dal rimborso di questa polizza.”. Per il resto ribadiva quanto

già precedentemente affermato.

Diritto

I.

Vantaggi

economici goduti nell’ambito della persona giuridica __________ SA

1. 1.1.

Nella fattispecie, come

detto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dalla ricorrente ed

ha rivalutato il suo reddito imponibile aggiungendo fr. 5'600.–, quali vantaggi

economici goduti nell’ambito della __________ SA, società di cui è amministratrice

unica con diritto di firma individuale. In particolare l’autorità fiscale

rilevava che “non essendo stato interposto reclamo presso la persona

giuridica questa imposizione viene confermata” (lettera 29 ottobre 2020).

Dal canto suo,

l’insorgente contesta l’aggiunta di fr. 5'600.–, rilevando come l’unico

vantaggio avuto nell’ambito della sua società concerne la trasferibilità della

targa sul suo autoveicolo __________ __________ “con la quale faccio

pochissimi km ma la benzina e le riparazioni non le ho mai conteggiate nella

contabilità della ditta e le ho sempre pagate di tasca mia”. Riconosce che

la società non ha reclamato, “perché era passato il termine per poterlo

fare”.

1.2.

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle

persone giuridiche, che:

1 Costituiscono utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese [giustificate e] riconosciute dall'uso commerciale, in

particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall’uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 lett. c

prima parte

LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono da parte loro

che

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

a.

i dividendi, le quote di utili, le

eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti

da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.3.

Secondo la

giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto

palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio

che concedevano

(sentenza

TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593

consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

1.4.

Quali prestazioni

valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili

(DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi

in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione

di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,

p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun

diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente

dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la

controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale

federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19

novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23

luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

1.5.

Spetta all’autorità

fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il

carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli

elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153

consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF

2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni

valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la

società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione,

oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità

fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione,

spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni

contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.;

2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid.

5.5.).

2. 2.1.

Nella richiesta di

documentazione del 29 ottobre 2020, l’autorità fiscale ha sottolineato che la

ripresa di fr. 5'600.– nella partita fiscale della contribuente dipendeva dalla

circostanza che la persona giuridica non aveva interposto reclamo contro la

decisione che la concerneva.

2.2.

Quella che a livello della

società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce

in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della

partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto

cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la

prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una

decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente

ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015

del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16

= StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).

Ciononostante, non esiste

un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”).

La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di

peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della

partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda

automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione

che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le

argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i

fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una

nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile,

soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante

il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e

fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7,

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed.,

Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).

In deroga alle regole

usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della

società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della

prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di

tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità

fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in

giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del

socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen

Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di],

Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur

le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).

2.3.

Nella fattispecie, l’UT si

è limitato a constatare che la __________ SA non avesse interposto reclamo all’UTPG

contro la propria tassazione, nella quale erano state riprese le spese considerate

vantaggi a favore dell’azionista.

Poiché, come visto, la res

judicata della decisione relativa alla persona giuridica non si estende

anche alla tassazione del socio, che ha beneficiato delle prestazioni

valutabili in denaro, la ricorrente è senz’altro legittimata, in linea di

principio, a contestare le riprese che la concernono, impugnando la tassazione

della persona fisica. In tal caso, grava ancora sull’autorità fiscale l’onere

della prova dell’esistenza e dell’ammontare della distribuzione mascherata di

utile. Si è tuttavia rilevato come la giurisprudenza del Tribunale federale

ammetta un’eccezione alle usuali regole che concernono l’onere della prova,

quando il socio della persona giuridica è nel contempo suo organo. In tal caso,

se non contesta nel dettaglio le riprese, queste possono essere considerate

giustificate anche nei suoi confronti.

Che la ricorrente sia

azionista della __________ SA è indubbio, considerato come dalla dichiarazione

fiscale IC/IFD per l’anno fiscale 2018 si evinca che ella detiene, nella misura

del 100%, le azioni della società, con un valore imponibile della sostanza di

fr. 205'251.–. Proprio per tale motivo l’UT ha proceduto a un’imposizione

parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale ex artt.

17b cpv. 1 LT e 18b LIFD, come indicato nella decisione di tassazione del 18

marzo 2020, che parla di “imposizione dei vantaggi economici goduti

nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di partecipazione qualificata

per l’imposta cantonale)”.

Pacifico inoltre che la

ricorrente sia anche organo della __________ SA, essendo tuttora iscritta a

Registro di commercio come membro del Consiglio di amministrazione con diritto

di firma individuale. Nella stessa ragione sociale figura d’altronde il nome

del figlio, __________.

In queste circostanze, si

giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione dell’onere

della prova. L’insorgente avrebbe dovuto prendere compiutamente posizione sulla

ripresa di fr. 8'000.– relativa ai vantaggi risultanti dalla tassazione della

società. Invece, l’insorgente non ha presentato reclamo e l’autorità di tassazione

non poteva pertanto che far riferimento alla ripresa stabilita con la

decisione, passata in giudicato, che concerne la società.

2.4.

Solo con lettera di

risposta del 10 novembre 2020 RI 1 è entrata nel merito della questione della

ripresa contestata, affermando di non beneficiare di alcun vantaggio personale,

se non l’uso della targa trasferibile dell’autoveicolo __________. Tuttavia la

stessa non ha comprovato in alcun modo quanto da lei asserito.

La ripresa di fr. 5'600.–

(ovvero il 70% di fr. 8'000.– per l’IC) e di 4'800.– (ovvero il 60% di fr.

8'000.– per l’IFD) viene pertanto confermata.

Considerandi

II.

Recupero

d’imposta riguardante la polizza di III Pilastro 3b

3.

3.1.

L’UT ha poi proceduto ad

un ricupero d’imposta per fr. 9’400.– nei confronti della contribuente in

merito alla polizza di III Pilastro 3b n. __________ presso __________, che ha

riscattato al 31 agosto 2018 per fr. 56'941.20 e che non aveva dichiarato in

precedenza.

Da parte sua, la

ricorrente contesta genericamente anche questa ripresa, rilevando che “le vostre

varie riprese e valutazioni sono calcolate in modo errato e che la prassi di

aumentare il reddito serve per mettere in difficoltà i contribuenti”

(lettera del 10.11.2020) e ancora “[non è stato specificato] da cosa possa [lei]

aver ottenuto questi redditi” e da ultimo con sua missiva del 19.07.2021 “[le]

vengono conteggiati dei redditi in più derivanti dal rimborso di questa polizza”.

3.2

Secondo

l’art. 46 LT le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e

assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto. Le pretese non

ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme

riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta

sulla sostanza.

L’autorità di tassazione

ha appreso che nel 2012 la ricorrente aveva sottoscritto una polizza

d’assicurazione a premio unico con valore di riscatto, solo quando, nel 2018,

ella ha proceduto al riscatto totale. Nei periodi fiscali precedenti, non aveva

tuttavia dichiarato la polizza in questione.

L’Ufficio di tassazione ha

proceduto al ricupero d’imposta, aumentando il reddito imponibile del periodo

fiscale litigioso.

4.

4.1.

Secondo l’art. 258 cpv. 1

LT e 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa

in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione

cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.

La multa equivale di

regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere

ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo

dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT e art. 175 cpv. 2 LIFD).

4.2

Le procedure di ricupero

d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza

dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni

fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per

casi bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di

tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18

ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del

Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2017).

La procedura semplificata

per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità,

in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia

firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino

(condizioni cumulative):

- fr.

10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un

massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;

- fr.

200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un

massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–

(art. 10 cpv. 2 del

Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis

del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).

4.3

Di medesimo contenuto è la

Circolare n. 28/2016 emanata dalla Divisione delle contribuzioni (entrata

immediatamente in vigore) riguardante la procedura semplificata per casi

bagattella, in materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.

La Circolare stabilisce

che abilitato all’evasione dei casi bagatella, tramite procedura semplificata,

è l’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della

notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (art. 14

cpv. 2 del regolamento della Legge tributaria del 18.10.1994 e l’art. 10 cpv. 2

del regolamento di applicazione della legge sull’imposta federale diretta del

18.10.1994, nella versione in vigore dal 1.1.2017). Il ricupero delle imposte

non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti, e dell’eventuale multa

forfettaria, è effettuato (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto)

congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora aperto,

ossia la cui notifica non è ancora stata intimata al contribuente.

Nel caso in cui, anche

solo una delle condizioni sopra menzionate, segnatamente:

-

la firma, per accordo, del

contribuente sul verbale di audizione;

-

il non superamento dei singoli

limiti per il reddito e la sostanza per essere considerato caso di lieve

entità;

non fosse rispettata, la

competenza per l’evasione della procedura di sottrazione o tentativo di

sottrazione, sarà dell’Ufficio delle procedure speciali.

Una copia del verbale di

audizione di un caso bagatella, firmata dal contribuente, deve essere sempre

inviata per conoscenza all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare citata,

Divisione delle contribuzioni, 14.12.2016, cifra 1.2.1.1., p. 2 e 3).

4.4

Anche la sottrazione

d’imposta consumata di un caso bagattella può essere evasa in via semplificata.

In questo caso, il competente Ufficio circondariale di tassazione, analogamente

a quanto previsto per la procedura ordinaria, dovrà aggiungere all'’importo

totale relativo alle imposte sottratte, un supplemento del 33.33% così come

previsto agli art. 258 cpv. 1-2 LT e 175 cpv. 1-2 LIFD, per tenere conto della

multa penale fiscale. Anche in questa circostanza, la decisione del caso

bagattella tramite procedura semplificata non rappresenta una decisione penale

ai sensi dell’art. 266 cpv. 4 LT (nella versione in vigore dal 1.1.2017) e 182

cpv. 3 LIFD. Nel caso in cui il contribuente non aderisse alla procedura

semplificata, l’incarto deve essere inoltrato, senza indugio, all’Ufficio

procedure speciali per l’emissione, nei confronti del contribuente, di una

decisione penale formale ai sensi dei citati articoli (Circolare citata,

Divisione delle contribuzioni, 14.12.2016, cifra 1.2.1.2. lett. c), p. 3 e 4).

4.5

Nella concreta fattispecie,

l’autorità di tassazione ha applicato la procedura semplificata per casi

bagattella. Non risulta tuttavia né che la contribuente abbia richiesto

l’applicazione della procedura in questione né tantomeno vi è agli atti un

verbale di audizione debitamente firmato dalla stessa.

In queste circostanze la

competenza per procedere al ricupero d’imposta e alla riscossione di

un’eventuale multa è dell’Ufficio delle procedure speciali, al quale devono

essere trasmessi gli atti.

Pertanto, in merito a

questa censura, la decisione impugnata è riformata nel senso che è stralciata

la ripresa di fr. 9'400.– e gli atti sono rinviati all’Ufficio delle procedure

speciali, autorità competente per l’evasione della procedura di ricupero e

sottrazione d’imposta.

III. Reddito d’altra fonte

stabilito per insufficiente disponibilità finanziaria della contribuente

5.

5.1.

Infine, l’autorità fiscale

ha aggiunto l’importo di fr. 6'000.–, a titolo di “altri redditi”, a seguito

dell’insufficienza della disponibilità finanziaria scaturita dal calcolo del

dispendio per il 2018. Dal canto suo, la ricorrente rileva che “con un

reddito AVS e la spesa maggiore è la cassa malati, il calcolo del dispendio per

il vitto non supera Frs. 450.– al mese; da parecchi anni non [può] più permetter[s]i

una vacanza”, e inoltre che “la mancanza di disponibilità che veniva

calcolata era proprio perché le imposte considerate ammontano a CHF 15'867.–;

superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità, ciò indica che le

riprese fatte ai punti 6.3 non sono giustificate”.

5.2

Nella procedura fiscale vige la massima

ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui

spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla

la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204

cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli

elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF

2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der

Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT

sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con

il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010

consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR

61.

p. 442).

5.3

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II

153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La descritta regola sull’onere probatorio

non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni

inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici

(Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte

Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data

allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione

dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento

degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica

invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la

prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo

prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze,

fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi

dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti).

6.

6.1.

Nel caso qui posto in

giudizio, l’UT ha proceduto ad un calcolo del dispendio per l’anno 2018 e a

richiedere, con lettera APlus del 29 ottobre 2020, delle informazioni, tese a

comprovare la sua situazione finanziaria, sottoponendo alla contribuente per

osservazioni il calcolo entrate/uscite del dispendio. Con risposta del 10

novembre 2020 l’insorgente si è limitata a ribadire che il suo dispendio

mensile sarebbe di soli fr. 450.– e non di fr. 1'200.–. Inoltre, lamenta che

fra le uscite siano state considerate le imposte (fr. 15'867.–), che “superano

di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità”.

6.2

Dal calcolo entrate ed

uscite 2018 elaborato dall’autorità fiscale risulta un ammanco di fr. 8'725.–

annui (fr. 728.– mensili), insufficiente per vivere, che risulta dalla

differenza tra le entrate annue di fr. 109'779.– e le uscite di fr. 118'504.–

annue.

In

merito alle entrate per fr. 109'779.– annui, l’autorità fiscale le ha così

accertate:

Capitale

investito in un’altra polizza 3b fr. 56'941.–

Attività

indipendente fr. 16’800.–

Affitti

incassati fr. 9’200.–

Reddito

titoli dedotta IP fr. 42.–

Pensioni,

AVS, altre rendite fr. 26’796.–

Totale

delle entrate fr. 109’779.–

Per quanto

concerne le uscite, l’UT ha indicato:

Variazione

sostanza aziendale fr. 1’695.–

Variazioni

titoli e numerario fr. 59’251.–

Variazione

debiti privati fr. 15’282.–

Spese

immobili fr. 5’000.–

Interessi

passivi fr. 2'273.–

Oneri

assicurativi fr. 4'736.–

Imposte

IC,IFD, Comunali controllate fr. 15’867.–

. Minimo

vitale fr. 14’400.–

Totale

delle uscite fr. 118’504.–

6.3

In primo luogo, sono

incomprensibili le contestazioni della ricorrente in merito all’inclusione,

nelle uscite del 2018, dell’importo di fr. 15'867.–, corrispondente alle

imposte pagate. Si tratta infatti delle imposte cantonali, federali e comunali

degli anni fiscali 2015, 2016 e 2017, che sono state saldate mediante versamenti

intervenuti nel periodo fiscale 2018. Per questa ragione l’UT ha correttamente

inserito tale importo nel calcolo del dispendio fra le uscite della

contribuente.

6.4

L’insorgente censura pure

l’importo considerato per il minimo vitale. L’autorità fiscale sostiene di aver

stabilito il minimo vitale in base alle norme vigenti nel diritto esecutivo.

Secondo la tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93

LEF, consultabile anche sul sito internet

per il debitore che vive da solo l’importo base mensile è di fr. 1'200.–.

Nel caso in cui, invece,

due persone vivono in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un

reddito, andrà applicato l’importo base per coniugi ridotto di regola (ma al

massimo) della metà (cfr. DTF 130 III 765 segg.), e meglio fr. 850.– mensili

(ovvero la metà dell’importo di fr. 1'700.– mensili).

Ora, nel caso concreto, la

ricorrente percepisce un reddito annuo dalla propria società __________ SA di

fr. 16'800.–, un reddito annuo immobiliare di fr. 33'800.–. Essa convive tuttavia

con la figlia, __________ (17.09.1977) (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch), che non è noto se disponga

di propri redditi o sia a carico della madre.

Pertanto, considerato come

il minimo vitale mensile dovrebbe essere nell’ordine di fr. 850.–, se fosse

confermato che la ricorrente non vive né da sola né ha degli obblighi di

mantenimento, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata. Gli atti

sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

7.

Il ricorso viene

evaso ai sensi dei considerandi. Le tasse di giustizia e le spese processuali

sono poste a carico della ricorrente nella misura della sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso parzialmente

accolto.

§

Di conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che:

·

per l’imposta cantonale è stralciato l’importo di fr. 9'400.– (“altri

redditi”), corrispondente al ricupero d’imposta;

·

in relazione all’importo di fr. 6'000.– (“altri redditi”),

aggiunto per tener conto del dispendio, la decisione è annullata e gli atti sono

rinviati all’UT per nuova decisione.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un terzo (fr. 500.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di

-

Ufficio procedure speciali, Bellinzona.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: