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Decisione

80.2021.79

Procedura: ricorso, stralcio per intervenuto accordo amichevole con altro Stato, né tassa di giustizia né ripetibili

26 giugno 2023Italiano5 min

- con decisione del 10 marzo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.79

80.2021.80

Lugano

26 giugno 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 aprile 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD

2015.

Fatti

Fatti

- con decisione del 10 marzo

2021, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro

la decisione di tassazione IC/IFD 2015, confermando il loro assoggettamento

alle imposte cantonali e federali per appartenenza personale;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno chiesto di essere

assoggettati alle imposte in Svizzera unicamente per appartenenza personale,

cioè limitatamente alla sostanza e al reddito immobiliare e ai compensi

percepiti per l’amministrazione della FTS-Altsätten AG, essendo assoggettati

per appartenenza personale nella Repubblica Federale di Germania;

- i ricorrenti hanno chiesto

la sospensione della procedura di ricorso, fino a conclusione della procedura

amichevole, da loro promossa secondo l’art. 26 della Convenzione tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la

doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza in vigore

dal 29 dicembre 1972 (CDI CH-D; RS 0.672.913.62);

- con scritto del 7 aprile

2022, gli insorgenti hanno informato la Camera di diritto tributario dell’esito

della procedura amichevole ex

art. 26 CDI-D, nella forma di un accordo,

secondo cui è stata riconosciuta la loro residenza in Germania negli anni dal

2012 al 2015, con la conseguenza che essi avrebbero ritirato i ricorsi ancora

pendenti in Svizzera e in Germania;

- i ricorrenti hanno chiesto

lo stralcio della causa, senza spese procedurali, e l’attribuzione di

ripetibili;

- l’RS 1 ha preso posizione

con scritto del 26 aprile 2022, nel quale ha preso atto dell’esito della

procedura amichevole, ma ha chiesto di respingere la richiesta di indennizzo

delle spese legali, in considerazione del fatto che l’insorgente aveva

rinnovato l’ultima volta il permesso di domicilio il 31 gennaio 2014, con

scadenza il 31 gennaio 2019 e solo il 25 novembre 2015 era stata annunciata al

Comune di Caviano la partenza per la Germania;

- il 15 giugno 2023 la

Divisione delle contribuzioni ha trasmesso alla Camera una lettera del 12

giugno 2023 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie

internazionali (SFI), che conferma l’intervenuto accordo “con l’autorità

competente tedesca”, secondo cui “i ricorrenti erano residenti in

Germania negli anni dal 2012 al 2015 ai sensi dell’art. 4 della convenzione

contro la doppia imposizione” e “la Svizzera dovrà adeguare la propria

Considerandi

imposizione di conseguenza”.

Diritto

- secondo l’art. 14 cpv. 1

della Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle

convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF; RS 672.2) la procedura

amichevole si chiude con un accordo tra la SFI e l’autorità competente

dell’altro Stato (accordo amichevole);

- per l’art. 15 cpv. 1 LECF,

nella misura in cui deve essere attuato in Svizzera, l’accordo amichevole

diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall’imposizione

in Svizzera (persona interessata);

- l’art. 15 cpv. 2 LECF

precisa che, dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni

rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole

e si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già

interposti;

- l’art. 19 cpv. 1 LECF

dispone che, se l’attuazione dell’accordo amichevole lo richiede, l’autorità

fiscale competente pronuncia una decisione sulla base di tale accordo

(decisione di attuazione);

- l’art. 23 cpv. 1 LECF

prevede che l’autorità fiscale competente possa addossare le spese per

l’attuazione alla persona interessata, se quest’ultima avrebbe potuto evitare

la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva

ragionevolmente esigere;

- l’art. 23 cpv. 2 LECF

esclude che per l’attuazione dell’accordo amichevole siano versate indennità;

- come ricordato, con

scritto del 4 aprile 2022 i ricorrenti hanno ritirato il ricorso contro la

decisione dell’Ufficio di tassazione e hanno chiesto di essere esentati dal

pagamento delle spese processuali e di essere indennizzati per le spese legali;

- in relazione alle spese di

procedura e alle ripetibili, va ricordato che il contenzioso relativo alle

imposte degli anni 2012 e 2013 si era concluso con due sentenze del Tribunale

federale e: mentre nel primo caso il ricorso era stato dichiarato inammissibile

(sentenza 2C_826/2017 del 5 ottobre 2017), nel secondo l’Alta Corte aveva

riconosciuto che nel periodo fiscale 2013 “il centro degli interessi dei

ricorrenti si trovava sempre e ancora nel Cantone Ticino” (sentenza 2C_1066/2017

del 19 settembre 2019 consid. 7.1);

- come rilevato dall’Ufficio

di tassazione, nelle sue osservazioni del 26 aprile 2022, ancora nel corso del

2014.

RI 1 aveva rinnovato il permesso di domicilio fino al 2019 per sé e per i

figli e solo il 25 novembre 2015 aveva notificato al Comune la partenza per la

Germania, ragione per cui il fisco cantonale poteva in buona fede ritenere che

l’assoggettamento per appartenenza personale si fosse protratto;

- ciononostante si ritiene

di rinunciare a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese

processuali, mentre non viene loro riconosciuta alcuna indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato

dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: