80.2021.79
Procedura: ricorso, stralcio per intervenuto accordo amichevole con altro Stato, né tassa di giustizia né ripetibili
26 giugno 2023Italiano5 min
- con decisione del 10 marzo
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.79
80.2021.80
Lugano
26 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 aprile 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
Fatti
- con decisione del 10 marzo
2021, l’RS 1 ha respinto il reclamo, interposto dai coniugi RI 1 e RI 2 contro
la decisione di tassazione IC/IFD 2015, confermando il loro assoggettamento
alle imposte cantonali e federali per appartenenza personale;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno chiesto di essere
assoggettati alle imposte in Svizzera unicamente per appartenenza personale,
cioè limitatamente alla sostanza e al reddito immobiliare e ai compensi
percepiti per l’amministrazione della FTS-Altsätten AG, essendo assoggettati
per appartenenza personale nella Repubblica Federale di Germania;
- i ricorrenti hanno chiesto
la sospensione della procedura di ricorso, fino a conclusione della procedura
amichevole, da loro promossa secondo l’art. 26 della Convenzione tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la
doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza in vigore
dal 29 dicembre 1972 (CDI CH-D; RS 0.672.913.62);
- con scritto del 7 aprile
2022, gli insorgenti hanno informato la Camera di diritto tributario dell’esito
della procedura amichevole ex
art. 26 CDI-D, nella forma di un accordo,
secondo cui è stata riconosciuta la loro residenza in Germania negli anni dal
2012 al 2015, con la conseguenza che essi avrebbero ritirato i ricorsi ancora
pendenti in Svizzera e in Germania;
- i ricorrenti hanno chiesto
lo stralcio della causa, senza spese procedurali, e l’attribuzione di
ripetibili;
- l’RS 1 ha preso posizione
con scritto del 26 aprile 2022, nel quale ha preso atto dell’esito della
procedura amichevole, ma ha chiesto di respingere la richiesta di indennizzo
delle spese legali, in considerazione del fatto che l’insorgente aveva
rinnovato l’ultima volta il permesso di domicilio il 31 gennaio 2014, con
scadenza il 31 gennaio 2019 e solo il 25 novembre 2015 era stata annunciata al
Comune di Caviano la partenza per la Germania;
- il 15 giugno 2023 la
Divisione delle contribuzioni ha trasmesso alla Camera una lettera del 12
giugno 2023 della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie
internazionali (SFI), che conferma l’intervenuto accordo “con l’autorità
competente tedesca”, secondo cui “i ricorrenti erano residenti in
Germania negli anni dal 2012 al 2015 ai sensi dell’art. 4 della convenzione
contro la doppia imposizione” e “la Svizzera dovrà adeguare la propria
Considerandi
imposizione di conseguenza”.
Diritto
- secondo l’art. 14 cpv. 1
della Legge federale del 18 giugno 2021 concernente l’esecuzione delle
convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF; RS 672.2) la procedura
amichevole si chiude con un accordo tra la SFI e l’autorità competente
dell’altro Stato (accordo amichevole);
- per l’art. 15 cpv. 1 LECF,
nella misura in cui deve essere attuato in Svizzera, l’accordo amichevole
diventa vincolante con il consenso della persona interessata dall’imposizione
in Svizzera (persona interessata);
- l’art. 15 cpv. 2 LECF
precisa che, dando il proprio consenso, la persona interessata rinuncia a ogni
rimedio giuridico in relazione all’oggetto disciplinato nell’accordo amichevole
e si impegna inoltre a ritirare immediatamente i rimedi giuridici già
interposti;
- l’art. 19 cpv. 1 LECF
dispone che, se l’attuazione dell’accordo amichevole lo richiede, l’autorità
fiscale competente pronuncia una decisione sulla base di tale accordo
(decisione di attuazione);
- l’art. 23 cpv. 1 LECF
prevede che l’autorità fiscale competente possa addossare le spese per
l’attuazione alla persona interessata, se quest’ultima avrebbe potuto evitare
la procedura amichevole usando la diligenza che da lei si poteva
ragionevolmente esigere;
- l’art. 23 cpv. 2 LECF
esclude che per l’attuazione dell’accordo amichevole siano versate indennità;
- come ricordato, con
scritto del 4 aprile 2022 i ricorrenti hanno ritirato il ricorso contro la
decisione dell’Ufficio di tassazione e hanno chiesto di essere esentati dal
pagamento delle spese processuali e di essere indennizzati per le spese legali;
- in relazione alle spese di
procedura e alle ripetibili, va ricordato che il contenzioso relativo alle
imposte degli anni 2012 e 2013 si era concluso con due sentenze del Tribunale
federale e: mentre nel primo caso il ricorso era stato dichiarato inammissibile
(sentenza 2C_826/2017 del 5 ottobre 2017), nel secondo l’Alta Corte aveva
riconosciuto che nel periodo fiscale 2013 “il centro degli interessi dei
ricorrenti si trovava sempre e ancora nel Cantone Ticino” (sentenza 2C_1066/2017
del 19 settembre 2019 consid. 7.1);
- come rilevato dall’Ufficio
di tassazione, nelle sue osservazioni del 26 aprile 2022, ancora nel corso del
2014.
RI 1 aveva rinnovato il permesso di domicilio fino al 2019 per sé e per i
figli e solo il 25 novembre 2015 aveva notificato al Comune la partenza per la
Germania, ragione per cui il fisco cantonale poteva in buona fede ritenere che
l’assoggettamento per appartenenza personale si fosse protratto;
- ciononostante si ritiene
di rinunciare a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese
processuali, mentre non viene loro riconosciuta alcuna indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: