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Decisione

80.2021.87

Reddito imponibile: moglie trasferitasi in Svizzera e separata di fatto dal marito, imposizione degli importi versatile dal marito, successiva pretesa di non essere separata, contrasto con la buona fede

23 giugno 2022Italiano16 min

l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, nella quale considerava

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.87

80.2021.88

Lugano

23 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi – Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1 __________

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 16 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD

2016 e 2017.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 (__________),

cittadina __________, ha preso domicilio il 16.2.2016 a __________, Comune in

cui già aveva vissuto in precedenza, in provenienza dagli __________. Coniugata

con __________, residente a __________ dal 1.2.2014, risulta tuttavia separata

volontariamente dal 16.2.2016 (cfr. banca dati MovPop, consultata il

15.06.2022).

b. Periodo fiscale 2016

Nella dichiarazione

d’imposta per l’anno 2016, trasmessa il 15/16.3.2018 la contribuente indicava,

nel Modulo 1, di essere separata e casalinga. Nelle comunicazioni e note per

l’Ufficio di tassazione precisava, in relazione al suo sostentamento, di essere

separata di fatto e “(…) nel corso dell’anno 2016 [di essere] stata

sostenuta economicamente dal marito (__________) con la somma globale di CHF

299'774.70”. Dichiarava un reddito imponibile di fr. 0.- ed una sostanza

imponibile di fr. 47'969.-.

c. Periodo fiscale 2017

Nella dichiarazione

d’imposta del 2017, sottoscritta il 12.12.2018, la contribuente indicava lo

stato civile di separata e di essere una casalinga. Nelle comunicazioni e note

per l’UT asseriva, analogamente al periodo fiscale precedente, di essere

separata di fatto e che, nel corso dell’anno 2017 era stata sostenuta

economicamente dal marito con la somma globale di fr. 85'000.-.

B.

a. Periodo fiscale

2016

Con decisione del 20.6.2019

l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla contribuente

la tassazione IC/IFD 2016, nella quale considerava l’importo messo a

disposizione dal marito come “alimenti ricevuti per sé”. Motivo per il

quale il reddito imponibile veniva stabilito, per l’IC in fr. 257'100.- (in fr.

293'800.- il reddito determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 260'000.-

(in fr. 297'200.- l’importo determinante per l’aliquota). La sostanza veniva

quantificata in fr. 47'000.-.

b. Periodo fiscale 2017

Con decisioni del 20.6.2019

l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, nella quale considerava

l’importo messo a disposizione dal marito come “alimenti ricevuti per sé”.

Motivo per il quale il reddito imponibile veniva stabilito, per l’IC in fr.

79'800.- e per l’IFD in fr. 83'300.-. La sostanza veniva quantificata in fr.

71'000.-.

C. Non condividendo la

posizione dell’UT, il 16/19.7.2019 la contribuente, per il tramite della

rappresentante, la __________, interponeva reclamo contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2016 e 2017, chiedendo di non considerare gli importi

ricevuti dal marito quali alimenti. Rilevato che, con la separazione, i coniugi

non avevano stipulato alcun accordo in merito agli alimenti da versare

obbligatoriamente dal marito alla moglie, sosteneva che le somme di denaro percepite

erano da considerare quali adempimento del marito agli obblighi discendenti dal

regime matrimoniale, oppure subordinatamente donazioni del marito nei confronti

della moglie. In entrambe le ipotesi, gli importi ricevuti non avrebbero dovuto

essere imposti quali redditi della contribuente.

D.

a. Periodo fiscale

2016

Con decisione del

17.3.2021 l’autorità fiscale di respingeva il reclamo per il periodo fiscale

2016 e confermava la qualifica degli importi ricevuti quale reddito imponibile,

in considerazione del fatto che non aveva ricevuto sufficienti informazioni

relative al mittente dei versamenti effettuati sul conto corrente bancario

della contribuente. A seguito di una richiesta di documentazione del 5.1.2021,

infatti, la contribuente aveva inoltrato in data 21.1.2021 l’estratto conto

della __________ per gli anni 2016-2017, da cui si evincevano diversi

versamenti provenienti da differenti mittenti. Motivo per cui, il 26.1. 2021,

aveva invitato la reclamante ad indicare il mittente e il motivo del versamento

degli accrediti di __________, __________ nonché l’indicazione del conto e la

natura dell’accordo stabilito dalle parti. Non essendo giunta alcuna

documentazione al riguardo, l’autorità fiscale dichiarava di non poter prendere

una decisione in merito e, pertanto, lasciava invariati gli elementi emessi

nell’ambito della decisione di tassazione 20.6.2019.

b. Periodo fiscale 2017

Con decisione di

tassazione del 17.3.2021 l’autorità fiscale respingeva il reclamo per il

periodo fiscale 2017, con la medesima motivazione del periodo fiscale

precedente.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 e 2017. Premesso che negli anni in

questione era domiciliata a __________, dove era assoggettata in modo

illimitato alle imposte sui redditi cantonali, comunali e federali, sottolinea

che non ha conseguito alcun reddito e si è mantenuta esclusivamente grazie ai

fondi versati dal marito sul suo conto corrente bancario. Detti versamenti

avvenivano in modo diretto o indiretto per il tramite di entità giuridiche a

lui riconducibili quali ad esempio la ____________________) e la __________ (__________).

Sostiene infine che, secondo gli artt. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito

e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati. Per

contro, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge

viene tassato in modo individuale per tutto il periodo fiscale. Alla luce dei

criteri definiti dalla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni del 21 dicembre 2010, per ammettere una tassazione separata dei

coniugi, chiede che le decisioni di tassazione dopo reclamo del 17.3.2021

vengano rettificate e che la voce di cui al punto 3.6 “Alimenti ricevuti per

sé” venga annullata. In effetti, nessun reddito imponibile è imputabile

alla ricorrente, visto che la stessa, nonostante viva di fatto separata dal

marito, mantiene la relazione coniugale e anche la comunione di mezzi

economici.

F. Con osservazioni

20/27.4.2021 l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso. Sostiene

infatti che, la contribuente è arrivata dagli __________ il 16.2.2016 e che

nelle diverse dichiarazioni fiscali allestite e presentate dai suoi

rappresentanti aveva indicato lo stato civile di “separata”. Questo stato

risulta anche dalla dichiarazione d’imposta 2018. A mente dell’Autorità fiscale

è assodato il fatto che i contribuenti sono separati. In effetti, i dati del

marito non sono mai stati comunicati né nelle dichiarazioni d’imposta né, tanto

meno, in sede di reclamo e di ricorso. Pertanto, sostenere il contrario

creerebbe un contrasto con il principio della buona fede. Infine, ritiene che,

nell’ipotesi di contribuenti separati da poco e senza alcuna convenzione, è

legittimo presumere che un flusso finanziario regolare e costante nel tempo

possa essere assimilato ad un contributo alimentare e, il fatto che l’ex marito

deduca o meno suddetto importo non è motivo di non imposizione.

G. Il 26.10.2021 si è

tenuta un’udienza alla Camera di diritto tributario, in occasione della quale

le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Nonostante viva separata

di fatto dal marito residente all’estero, la ricorrente afferma di mantenere la

relazione coniugale e la comunione dei mezzi economici con quest’ultimo. I

fondi messi a disposizione da __________ (direttamente o per il tramite di entità

giuridiche a lui direttamente riconducibili) avrebbero garantito il suo

sostentamento e non dovrebbero pertanto essere considerati alimenti.

Di

diversa opinione l’autorità fiscale, la quale, basandosi su quanto affermato dalla

stessa contribuente, ritiene che quest’ultima sia a tutti gli effetti separata

di fatto dal marito e che il denaro messole a disposizione debba essere

qualificato quale alimento e pertanto essere imposto fiscalmente in Ticino.

1.2.

1.2.1.

Secondo

gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e, per l’imposta

cantonale, la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è

cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, perché sia ammessa una separazione di fatto, deve

essere venuta meno la comunione domestica e i mezzi finanziari non devono più

essere gestiti in comune. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione

secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone pertanto che i coniugi abbiano

rinunciato alla vita in comune. Invece, fintantoché ogni coniuge ha il proprio

domicilio pur mantenendo la comunione coniugale, non si verifica una

separazione (sentenza n. 2C_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

Sempre secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte, nei rapporti internazionali, diversamente

da quanto avviene nei rapporti intercantonali, l’art. 9 LIFD non permette

un’imposizione comune dei coniugi. Di conseguenza, il contribuente assoggettato

alle imposte in Svizzera (illimitatamente o anche solo limitatamente) è imposto

esclusivamente sull’insieme dei suoi propri elementi imponibili, con l’aliquota

corrispondente tuttavia all’insieme dei redditi (e della sostanza, per

l’imposta cantonale) di entrambi i coniugi (sentenza n. 2C_632/2019 del 10

gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

1.2.2.

La tassazione separata dei

coniugi presuppone che sia venuta meno la disponibilità in comune dei mezzi di

sussistenza, in particolare per quanto attiene alle spese per l’abitazione e per

l’economia domestica; in altri termini, l’assistenza di un coniuge da parte

dell’altro si riduce a sussidi di un determinato importo (sentenza del TF n.

2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

Considerandi

2.

2.1.

Nelle

dichiarazioni fiscali 2016 e 2017, la contribuente ha indicato di essere

separata di fatto dal marito, residente all’estero (__________ e di aver

ricevuto un sostegno economico da parte di quest’ultimo pari a fr. 299'774.70

nel 2016 e di fr. 85'000.- nel 2017. La stessa indicazione risulta peraltro

essere stata fornita dalla ricorrente al Comune, cui ha notificato il proprio

arrivo dall’estero, dal momento che la banca dati MovPop indica che è

“separata volontariamente” dal 16.02.2016, cioè dall’arrivo in Svizzera. Nelle

sue dichiarazioni d’imposta, del resto, non ha mai indicato né il reddito né la

sostanza del marito, come avrebbe dovuto fare se non fosse stata separata di

fatto.

2.2

In

sede di reclamo, l’insorgente ha asserito, per il tramite dei suoi

rappresentanti fiscali, che, con la separazione di fatto, i coniugi non avevano

stipulato “(…) nessun accordo in merito agli alimenti da versare

obbligatoriamente dal marito alla moglie. Dalla differenza degli importi

trasferiti nei due anni in questione si evince che gli stessi non hanno il

carattere di alimenti prestabiliti e periodici. (…). Negli anni 2016 e 2017 il

marito ha comunque versato questi fondi in adempimento agli obblighi del regime

matrimoniale”.

Tutt’altro

approccio è stato poi invece adottato in sede ricorsuale: l’insorgente ha

infatti affermato – per la prima volta e contrariamente a quanto sostenuto

nelle fasi procedurali precedenti – che, nonostante viva separata di fatto dal

marito, la relazione coniugale era intatta come anche la comunione dei mezzi

economici.

2.3

2.3.1

Secondo

l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi

dello Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona

fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto

legale dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori

giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello

della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale

principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure

inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela

giuridica (sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e

giurisprudenza citata).

2.3.2

Ora,

la contribuente ha affermato a più riprese nelle dichiarazioni fiscali, come

anche dinanzi allo stato civile (cfr. estratto movpop) di essere separata

di fatto dal marito, che vive all’estero. Nelle dichiarazioni fiscali non ha

mai indicato né il reddito né la sostanza complessiva del marito: in caso di

mantenimento dell’unione coniugale tali elementi avrebbero dovuto essere

imperativamente indicati ritenuto come, anche questa Camera ha confermato ripetutamente, nel caso in cui uno solo dei

coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in Svizzera, l’aliquota

in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori

imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile 1994,

in RDAT II–1994 n. 2t p. 338; CDT 80.2012.41 del 9.7.2012; CDT 80.2011.159 del

21.10.2015; CDT 80.2016.80 del 17.10.2016, consid. 2.3.).

2.3.3

In

queste circostanze, appare incompatibile con il principio della buona fede

quanto sostenuto per la prima volta con il ricorso alla Camera di diritto

tributario, che contrasta con le sue precedenti dichiarazioni, formulate alle

autorità comunali e cantonali.

2.4

Indipendentemente

dalle contraddizioni che emergono dal ricorso, dagli atti a disposizione non si

può giungere ad una conclusione diversa da quella cui è pervenuta l’autorità di

tassazione.

La

ricorrente ha infatti precisato espressamente di aver ricevuto delle somme di

denaro da __________ per il suo sostentamento.

Inoltre,

su richiesta dell’autorità fiscale, ha prodotto un estratto bancario relativo

ad un conto a lei intestato presso la __________ per il periodo dal 1.1.2016 al

31.12.2017, dal quale risultano diversi accrediti regolari dell’importo variabile

(ad esempio fr. 45'000.-, fr. 20'000, fr. 50'000.-, ecc.). Per alcuni

versamenti non è nota la provenienza mentre altri sono stati eseguiti

direttamente dal marito __________ o dalle società __________ e __________, a

lui riconducibili. A tal proposito, la ricorrente indica nel ricorso che il

marito “è titolare di società di diverse giurisdizioni” e che “i

versamenti fatti alla moglie sono stati effettuati non sempre da una relazione

sua personale, ma anche da conti intestati a queste società – poi addebitate a

lui stesso quale correntista – quali ad esempio __________, __________”.

2.5

Ora,

da quanto precede non si può che concludere che i coniugi erano separati di

fatto, nei periodi fiscali litigiosi.

In

primo luogo, il conto bancario, su cui sono stati versati gli importi che

sarebbero serviti al sostentamento, è intestato alla sola ricorrente.

In

secondo luogo, il mantenimento della contribuente è stato garantito

integralmente dai versamenti effettuati, direttamente o indirettamente, dal

marito, non avendo la stessa dichiarato alcun altro reddito.

In

terzo luogo, la ricorrente non ha portato alcuna prova della persistenza della

comunione domestica, nonostante la sua partenza dagli __________ e la

costituzione del domicilio in Svizzera.

Appare

pertanto pacifico che sono venute meno sia la comunione domestica, vivendo la

contribuente ed il marito in due Stati diversi, sia la comunione dei mezzi

finanziari (cfr. i vari versamenti sul conto bancario intestato alla

contribuente). L’autorità fiscale ha correttamente tassato separatamente la

moglie in applicazione degli art. 42 cpv. 2 LIFD e art. 53 cpv. 2 LT (2C_567/2016

del 10.8.2017 consid. 4.2.).

Nonostante

la separazione di fatto dei coniugi, dal punto di vista civile permane l’obbligo

di debito mantenimento della famiglia, sgorgante dall’art. 163 CC. Per tale

motivo __________ ha messo a disposizione di __________ degli importi, versati

in maniera regolare, per provvedere al suo mantenimento, dato che quest’ultima

non esercitava alcuna attività lucrativa.

3.

3.1.

Assodata la tassazione

separata dei coniugi in ragione della loro separazione di fatto, rimane ancora

da stabilire l’imponibilità o meno degli importi versati a __________ da parte

del marito.

3.2

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di

uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

3.3

3.3.1

Secondo l’art. 23 lett. f

LIFD sono imponibili, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di

divorzio, o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Di analogo tenore l’art. 22

lett. f LT.

3.3.2

Le prestazioni in

adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio

esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23 lett.

e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione della

famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento

all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.

Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di

una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione come tali

prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex

partner che ora sono tassati separatamente (Locher,

Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23 LIFD)

3.3.3

I contributi di

mantenimento possono avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti,

importi fissi e variabili, pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea

di principio, i contributi alimentari ricevuti da un contribuente in caso di

divorzio, separazione giudiziale o separazione di fatto sono imponibili come

reddito (Locher, op. cit., n. 53

ad art. 23 LIFD)

3.4

Ritornando al caso sub

judice, dalla semplice lettura dell’estratto conto della __________, presentato

dalla contribuente nel corso della procedura di reclamo, emerge un regolare

afflusso di denaro – di importi diversi – con il quale, come da quest’ultima

ammesso nelle comunicazioni all’autorità fiscale, suo marito, dal quale è separata

di fatto, ha provveduto al suo sostentamento.

L’insorgente non ha

fornito alcuna spiegazione dei versamenti litigiosi, che possa giustificarne

l’esenzione dall’imposta sul reddito. D’altra parte, almeno per quanto concerne

gli accrediti provenienti dalle società estere, ci si potrebbe anche chiedere

se non si tratti di compensi per prestazioni professionali o di partecipazioni

agli utili. La contribuente non ha infatti prodotto documentazione in merito

alla causale dei versamenti in questione né ha documentato i rapporti esistenti

con le società stesse.

Tenuto conto anche delle

regole sulla ripartizione dell’onere della prova, le somme percepite non

possono che essere qualificate reddito imponibile della contribuente.

4.

Il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico della

ricorrente, che le ha già anticipate.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: