80.2021.87
Reddito imponibile: moglie trasferitasi in Svizzera e separata di fatto dal marito, imposizione degli importi versatile dal marito, successiva pretesa di non essere separata, contrasto con la buona fede
23 giugno 2022Italiano16 min
l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, nella quale considerava
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.87
80.2021.88
Lugano
23 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi – Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1 __________
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD
2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 (__________),
cittadina __________, ha preso domicilio il 16.2.2016 a __________, Comune in
cui già aveva vissuto in precedenza, in provenienza dagli __________. Coniugata
con __________, residente a __________ dal 1.2.2014, risulta tuttavia separata
volontariamente dal 16.2.2016 (cfr. banca dati MovPop, consultata il
15.06.2022).
b. Periodo fiscale 2016
Nella dichiarazione
d’imposta per l’anno 2016, trasmessa il 15/16.3.2018 la contribuente indicava,
nel Modulo 1, di essere separata e casalinga. Nelle comunicazioni e note per
l’Ufficio di tassazione precisava, in relazione al suo sostentamento, di essere
separata di fatto e “(…) nel corso dell’anno 2016 [di essere] stata
sostenuta economicamente dal marito (__________) con la somma globale di CHF
299'774.70”. Dichiarava un reddito imponibile di fr. 0.- ed una sostanza
imponibile di fr. 47'969.-.
c. Periodo fiscale 2017
Nella dichiarazione
d’imposta del 2017, sottoscritta il 12.12.2018, la contribuente indicava lo
stato civile di separata e di essere una casalinga. Nelle comunicazioni e note
per l’UT asseriva, analogamente al periodo fiscale precedente, di essere
separata di fatto e che, nel corso dell’anno 2017 era stata sostenuta
economicamente dal marito con la somma globale di fr. 85'000.-.
B.
a. Periodo fiscale
2016
Con decisione del 20.6.2019
l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla contribuente
la tassazione IC/IFD 2016, nella quale considerava l’importo messo a
disposizione dal marito come “alimenti ricevuti per sé”. Motivo per il
quale il reddito imponibile veniva stabilito, per l’IC in fr. 257'100.- (in fr.
293'800.- il reddito determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 260'000.-
(in fr. 297'200.- l’importo determinante per l’aliquota). La sostanza veniva
quantificata in fr. 47'000.-.
b. Periodo fiscale 2017
Con decisioni del 20.6.2019
l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, nella quale considerava
l’importo messo a disposizione dal marito come “alimenti ricevuti per sé”.
Motivo per il quale il reddito imponibile veniva stabilito, per l’IC in fr.
79'800.- e per l’IFD in fr. 83'300.-. La sostanza veniva quantificata in fr.
71'000.-.
C. Non condividendo la
posizione dell’UT, il 16/19.7.2019 la contribuente, per il tramite della
rappresentante, la __________, interponeva reclamo contro le decisioni di
tassazione IC/IFD 2016 e 2017, chiedendo di non considerare gli importi
ricevuti dal marito quali alimenti. Rilevato che, con la separazione, i coniugi
non avevano stipulato alcun accordo in merito agli alimenti da versare
obbligatoriamente dal marito alla moglie, sosteneva che le somme di denaro percepite
erano da considerare quali adempimento del marito agli obblighi discendenti dal
regime matrimoniale, oppure subordinatamente donazioni del marito nei confronti
della moglie. In entrambe le ipotesi, gli importi ricevuti non avrebbero dovuto
essere imposti quali redditi della contribuente.
D.
a. Periodo fiscale
2016
Con decisione del
17.3.2021 l’autorità fiscale di respingeva il reclamo per il periodo fiscale
2016 e confermava la qualifica degli importi ricevuti quale reddito imponibile,
in considerazione del fatto che non aveva ricevuto sufficienti informazioni
relative al mittente dei versamenti effettuati sul conto corrente bancario
della contribuente. A seguito di una richiesta di documentazione del 5.1.2021,
infatti, la contribuente aveva inoltrato in data 21.1.2021 l’estratto conto
della __________ per gli anni 2016-2017, da cui si evincevano diversi
versamenti provenienti da differenti mittenti. Motivo per cui, il 26.1. 2021,
aveva invitato la reclamante ad indicare il mittente e il motivo del versamento
degli accrediti di __________, __________ nonché l’indicazione del conto e la
natura dell’accordo stabilito dalle parti. Non essendo giunta alcuna
documentazione al riguardo, l’autorità fiscale dichiarava di non poter prendere
una decisione in merito e, pertanto, lasciava invariati gli elementi emessi
nell’ambito della decisione di tassazione 20.6.2019.
b. Periodo fiscale 2017
Con decisione di
tassazione del 17.3.2021 l’autorità fiscale respingeva il reclamo per il
periodo fiscale 2017, con la medesima motivazione del periodo fiscale
precedente.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 e 2017. Premesso che negli anni in
questione era domiciliata a __________, dove era assoggettata in modo
illimitato alle imposte sui redditi cantonali, comunali e federali, sottolinea
che non ha conseguito alcun reddito e si è mantenuta esclusivamente grazie ai
fondi versati dal marito sul suo conto corrente bancario. Detti versamenti
avvenivano in modo diretto o indiretto per il tramite di entità giuridiche a
lui riconducibili quali ad esempio la ____________________) e la __________ (__________).
Sostiene infine che, secondo gli artt. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito
e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati. Per
contro, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge
viene tassato in modo individuale per tutto il periodo fiscale. Alla luce dei
criteri definiti dalla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni del 21 dicembre 2010, per ammettere una tassazione separata dei
coniugi, chiede che le decisioni di tassazione dopo reclamo del 17.3.2021
vengano rettificate e che la voce di cui al punto 3.6 “Alimenti ricevuti per
sé” venga annullata. In effetti, nessun reddito imponibile è imputabile
alla ricorrente, visto che la stessa, nonostante viva di fatto separata dal
marito, mantiene la relazione coniugale e anche la comunione di mezzi
economici.
F. Con osservazioni
20/27.4.2021 l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso. Sostiene
infatti che, la contribuente è arrivata dagli __________ il 16.2.2016 e che
nelle diverse dichiarazioni fiscali allestite e presentate dai suoi
rappresentanti aveva indicato lo stato civile di “separata”. Questo stato
risulta anche dalla dichiarazione d’imposta 2018. A mente dell’Autorità fiscale
è assodato il fatto che i contribuenti sono separati. In effetti, i dati del
marito non sono mai stati comunicati né nelle dichiarazioni d’imposta né, tanto
meno, in sede di reclamo e di ricorso. Pertanto, sostenere il contrario
creerebbe un contrasto con il principio della buona fede. Infine, ritiene che,
nell’ipotesi di contribuenti separati da poco e senza alcuna convenzione, è
legittimo presumere che un flusso finanziario regolare e costante nel tempo
possa essere assimilato ad un contributo alimentare e, il fatto che l’ex marito
deduca o meno suddetto importo non è motivo di non imposizione.
G. Il 26.10.2021 si è
tenuta un’udienza alla Camera di diritto tributario, in occasione della quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Nonostante viva separata
di fatto dal marito residente all’estero, la ricorrente afferma di mantenere la
relazione coniugale e la comunione dei mezzi economici con quest’ultimo. I
fondi messi a disposizione da __________ (direttamente o per il tramite di entità
giuridiche a lui direttamente riconducibili) avrebbero garantito il suo
sostentamento e non dovrebbero pertanto essere considerati alimenti.
Di
diversa opinione l’autorità fiscale, la quale, basandosi su quanto affermato dalla
stessa contribuente, ritiene che quest’ultima sia a tutti gli effetti separata
di fatto dal marito e che il denaro messole a disposizione debba essere
qualificato quale alimento e pertanto essere imposto fiscalmente in Ticino.
1.2.
1.2.1.
Secondo
gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e, per l’imposta
cantonale, la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è
cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, perché sia ammessa una separazione di fatto, deve
essere venuta meno la comunione domestica e i mezzi finanziari non devono più
essere gestiti in comune. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione
secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone pertanto che i coniugi abbiano
rinunciato alla vita in comune. Invece, fintantoché ogni coniuge ha il proprio
domicilio pur mantenendo la comunione coniugale, non si verifica una
separazione (sentenza n. 2C_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
Sempre secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, nei rapporti internazionali, diversamente
da quanto avviene nei rapporti intercantonali, l’art. 9 LIFD non permette
un’imposizione comune dei coniugi. Di conseguenza, il contribuente assoggettato
alle imposte in Svizzera (illimitatamente o anche solo limitatamente) è imposto
esclusivamente sull’insieme dei suoi propri elementi imponibili, con l’aliquota
corrispondente tuttavia all’insieme dei redditi (e della sostanza, per
l’imposta cantonale) di entrambi i coniugi (sentenza n. 2C_632/2019 del 10
gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
1.2.2.
La tassazione separata dei
coniugi presuppone che sia venuta meno la disponibilità in comune dei mezzi di
sussistenza, in particolare per quanto attiene alle spese per l’abitazione e per
l’economia domestica; in altri termini, l’assistenza di un coniuge da parte
dell’altro si riduce a sussidi di un determinato importo (sentenza del TF n.
2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.1 e giurisprudenza
citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nelle
dichiarazioni fiscali 2016 e 2017, la contribuente ha indicato di essere
separata di fatto dal marito, residente all’estero (__________ e di aver
ricevuto un sostegno economico da parte di quest’ultimo pari a fr. 299'774.70
nel 2016 e di fr. 85'000.- nel 2017. La stessa indicazione risulta peraltro
essere stata fornita dalla ricorrente al Comune, cui ha notificato il proprio
arrivo dall’estero, dal momento che la banca dati MovPop indica che è
“separata volontariamente” dal 16.02.2016, cioè dall’arrivo in Svizzera. Nelle
sue dichiarazioni d’imposta, del resto, non ha mai indicato né il reddito né la
sostanza del marito, come avrebbe dovuto fare se non fosse stata separata di
fatto.
2.2
In
sede di reclamo, l’insorgente ha asserito, per il tramite dei suoi
rappresentanti fiscali, che, con la separazione di fatto, i coniugi non avevano
stipulato “(…) nessun accordo in merito agli alimenti da versare
obbligatoriamente dal marito alla moglie. Dalla differenza degli importi
trasferiti nei due anni in questione si evince che gli stessi non hanno il
carattere di alimenti prestabiliti e periodici. (…). Negli anni 2016 e 2017 il
marito ha comunque versato questi fondi in adempimento agli obblighi del regime
matrimoniale”.
Tutt’altro
approccio è stato poi invece adottato in sede ricorsuale: l’insorgente ha
infatti affermato – per la prima volta e contrariamente a quanto sostenuto
nelle fasi procedurali precedenti – che, nonostante viva separata di fatto dal
marito, la relazione coniugale era intatta come anche la comunione dei mezzi
economici.
2.3
2.3.1
Secondo
l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi
dello Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona
fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto
legale dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori
giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello
della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale
principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure
inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela
giuridica (sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e
giurisprudenza citata).
2.3.2
Ora,
la contribuente ha affermato a più riprese nelle dichiarazioni fiscali, come
anche dinanzi allo stato civile (cfr. estratto movpop) di essere separata
di fatto dal marito, che vive all’estero. Nelle dichiarazioni fiscali non ha
mai indicato né il reddito né la sostanza complessiva del marito: in caso di
mantenimento dell’unione coniugale tali elementi avrebbero dovuto essere
imperativamente indicati ritenuto come, anche questa Camera ha confermato ripetutamente, nel caso in cui uno solo dei
coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in Svizzera, l’aliquota
in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori
imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile 1994,
in RDAT II–1994 n. 2t p. 338; CDT 80.2012.41 del 9.7.2012; CDT 80.2011.159 del
21.10.2015; CDT 80.2016.80 del 17.10.2016, consid. 2.3.).
2.3.3
In
queste circostanze, appare incompatibile con il principio della buona fede
quanto sostenuto per la prima volta con il ricorso alla Camera di diritto
tributario, che contrasta con le sue precedenti dichiarazioni, formulate alle
autorità comunali e cantonali.
2.4
Indipendentemente
dalle contraddizioni che emergono dal ricorso, dagli atti a disposizione non si
può giungere ad una conclusione diversa da quella cui è pervenuta l’autorità di
tassazione.
La
ricorrente ha infatti precisato espressamente di aver ricevuto delle somme di
denaro da __________ per il suo sostentamento.
Inoltre,
su richiesta dell’autorità fiscale, ha prodotto un estratto bancario relativo
ad un conto a lei intestato presso la __________ per il periodo dal 1.1.2016 al
31.12.2017, dal quale risultano diversi accrediti regolari dell’importo variabile
(ad esempio fr. 45'000.-, fr. 20'000, fr. 50'000.-, ecc.). Per alcuni
versamenti non è nota la provenienza mentre altri sono stati eseguiti
direttamente dal marito __________ o dalle società __________ e __________, a
lui riconducibili. A tal proposito, la ricorrente indica nel ricorso che il
marito “è titolare di società di diverse giurisdizioni” e che “i
versamenti fatti alla moglie sono stati effettuati non sempre da una relazione
sua personale, ma anche da conti intestati a queste società – poi addebitate a
lui stesso quale correntista – quali ad esempio __________, __________”.
2.5
Ora,
da quanto precede non si può che concludere che i coniugi erano separati di
fatto, nei periodi fiscali litigiosi.
In
primo luogo, il conto bancario, su cui sono stati versati gli importi che
sarebbero serviti al sostentamento, è intestato alla sola ricorrente.
In
secondo luogo, il mantenimento della contribuente è stato garantito
integralmente dai versamenti effettuati, direttamente o indirettamente, dal
marito, non avendo la stessa dichiarato alcun altro reddito.
In
terzo luogo, la ricorrente non ha portato alcuna prova della persistenza della
comunione domestica, nonostante la sua partenza dagli __________ e la
costituzione del domicilio in Svizzera.
Appare
pertanto pacifico che sono venute meno sia la comunione domestica, vivendo la
contribuente ed il marito in due Stati diversi, sia la comunione dei mezzi
finanziari (cfr. i vari versamenti sul conto bancario intestato alla
contribuente). L’autorità fiscale ha correttamente tassato separatamente la
moglie in applicazione degli art. 42 cpv. 2 LIFD e art. 53 cpv. 2 LT (2C_567/2016
del 10.8.2017 consid. 4.2.).
Nonostante
la separazione di fatto dei coniugi, dal punto di vista civile permane l’obbligo
di debito mantenimento della famiglia, sgorgante dall’art. 163 CC. Per tale
motivo __________ ha messo a disposizione di __________ degli importi, versati
in maniera regolare, per provvedere al suo mantenimento, dato che quest’ultima
non esercitava alcuna attività lucrativa.
3.
3.1.
Assodata la tassazione
separata dei coniugi in ragione della loro separazione di fatto, rimane ancora
da stabilire l’imponibilità o meno degli importi versati a __________ da parte
del marito.
3.2
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e
unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di
uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni
reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
3.3
3.3.1
Secondo l’art. 23 lett. f
LIFD sono imponibili, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di
divorzio, o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un
genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Di analogo tenore l’art. 22
lett. f LT.
3.3.2
Le prestazioni in
adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio
esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23 lett.
e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione della
famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento
all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.
Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di
una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione come tali
prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex
partner che ora sono tassati separatamente (Locher,
Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23 LIFD)
3.3.3
I contributi di
mantenimento possono avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti,
importi fissi e variabili, pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea
di principio, i contributi alimentari ricevuti da un contribuente in caso di
divorzio, separazione giudiziale o separazione di fatto sono imponibili come
reddito (Locher, op. cit., n. 53
ad art. 23 LIFD)
3.4
Ritornando al caso sub
judice, dalla semplice lettura dell’estratto conto della __________, presentato
dalla contribuente nel corso della procedura di reclamo, emerge un regolare
afflusso di denaro – di importi diversi – con il quale, come da quest’ultima
ammesso nelle comunicazioni all’autorità fiscale, suo marito, dal quale è separata
di fatto, ha provveduto al suo sostentamento.
L’insorgente non ha
fornito alcuna spiegazione dei versamenti litigiosi, che possa giustificarne
l’esenzione dall’imposta sul reddito. D’altra parte, almeno per quanto concerne
gli accrediti provenienti dalle società estere, ci si potrebbe anche chiedere
se non si tratti di compensi per prestazioni professionali o di partecipazioni
agli utili. La contribuente non ha infatti prodotto documentazione in merito
alla causale dei versamenti in questione né ha documentato i rapporti esistenti
con le società stesse.
Tenuto conto anche delle
regole sulla ripartizione dell’onere della prova, le somme percepite non
possono che essere qualificate reddito imponibile della contribuente.
4.
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della
ricorrente, che le ha già anticipate.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: