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Decisione

80.2021.9

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, presupposti, contributi annui pari almeno all’importo della deduzione

13 settembre 2021Italiano16 min

divorziata, lavora quale impiegata di economia domestica presso __________ a __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.9

80.2021.10

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Alexandra

Dragoni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 gennaio 2020 (recte: 2021) contro la decisione del 16 dicembre

2020 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (04.01.1972),

divorziata, lavora quale impiegata di economia domestica presso __________ a __________.

Essa ha due figli, __________, nata il __________.1994 e __________, nato il __________.1993.

Nella dichiarazione

d’imposta per l’anno 2019, la contribuente dichiarava un reddito di fr. 0.– e

una sostanza imponibile complessiva di fr. 4.–. Per quanto qui di interesse, dal

reddito deduceva per ogni figlio a carico fr. 11'100.–, ovvero fr. 22'200.– per

entrambi, nonché fr. 13'400.– per ogni figlio agli studi, ovvero fr. 26'800.–

per ambedue i figli.

B. Con decisione di

tassazione del 21 ottobre 2020, l’RS 1 (in seguito UT) accertava un reddito

imponibile complessivo di fr. 21'700.– per l’IC e di fr. 30'900.– per l’IFD, e,

ai soli fini IC, una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.–. In particolare

l’autorità fiscale non riconosceva alla contribuente le deduzioni per i figli a

carico e per i figli agli studi, con la seguente motivazione:

“25.1 Deduzione considerata in

base alla situazione al 31 dicembre 2019. Non concessa la deduzione per figli a

carico in quanto non è comprovata la situazione economica dei figli r[e]sidenti

all’estero.

25.2 Deduzione considerata in

base alla situazione al 31 dicembre 2019. Non concessa la deduzione per figli

agli studi in quanto non è comprovata la situazione economica dei figli

r[e]sidenti all’estero.”

C. La contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 20/23 novembre 2020, rilevando

che la figlia __________ frequentava l’Università a __________ (Italia) e che

il figlio __________ frequentava l’Università di __________ (__________). In

merito allegava della documentazione a comprova che i figli frequentassero le

predette Università e, conseguentemente, chiedeva che le fossero riconosciute

la deduzione per figli a carico e quella per ogni figlio agli studi.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 16 dicembre 2020 l’UT respingeva il reclamo

presentato dalla contribuente, asserendo in particolare che:

“Va innanzitutto rilevato

come, con verosimiglianza prossima alla certezza, la contribuente non abbia i

mezzi per far fronte al mantenimento dei figli, domiciliati all’estero e per i

quali né è possibile comprovare né lo è stato fatto dalla reclamante, la

modalità di mantenimento e gli eventuali altri partecipanti al loro

mantenimento. Ulteriore indizio è il fatto che quando la contribuente era

assoggettata alla fonte, l’aliquota applicata non contemplava lo stato di

famiglia monoparentale né riconosceva l’applicazione di una tariffa relativa a

persone con figli a carico/studi. In ragione di quanto sopra, il reclamo non

viene ammesso, e la decisione di prima sede viene quindi confermata

integralmente, così come al periodo fiscale precedente.”

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale,

l’accettazione della deduzione per figli a carico e della deduzione per ogni

figlio agli studi e “la revisione degli ultimi 4 anni assoggettati

all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso”, in via subordinata

il riconoscimento delle deduzioni almeno nella misura delle spese per le quali

ha prodotto i giustificativi e “la revisione degli ultimi 4 anni

assoggettati all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso almeno nella

misura di un versamento medio di 400 euro mensili per figlio (800 euro al mese)”

e, in via ancora più subordinata, il riconoscimento della deduzione almeno

nella misura delle spese per le quali ha prodotto i giustificativi. La

ricorrente afferma che “dal 2019 ho iniziato a prendere io gli assegni per i

figli essendosi il mio ex marito disinteressato, di conseguenza mi sono pure

fatta carico, quantomeno in larga misura, dei costi agli studi” e che “lo

studio universitario per conseguire un Master non lascia spazio ad attività

diverse dallo studio, specie se come occorso ad entrambi i miei figli, hanno

superato gli esami e presentato le tesi per il conseguimento del master nel

2020, di più entrambi sono stati di seguito ammessi ad un dottorato”.

Ritiene pertanto che le spese per gli studi dei suoi figli siano interamente ed

effettivamente sostenute da lei medesima.

Infine afferma che “di transenna

mi permetto [di] riprendere e sottoporre alla vostra attenzione l’affermazione

inerente le imposte alla fonte cui sono stata soggetta fino al ricevimento del

permesso C che mi ha consentito per la prima volta di redigere una

dichiarazione d’imposta. Tale affermazione lascia supporre che mi sono state

trattenute alla fonte delle imposte che non avrei dovuto pagare, su tale

eccezione sono pertanto a chiedere una revisione degli anni d’imposizione

soggetti a tale sistema tributario poiché, nonostante il mio ex marito

percepisse per lungo tempo gli assegni per i figli, dal mio arrivo in Svizzera

ho sempre provveduto al sostentamento dei miei figli (entrata in Svizzera

nell’agosto del 2013) con versamenti medi di ca. 400 Euro mensili cadauno”.

F. L’UT non ha prodotto

osservazioni e si è limitato alla trasmissione dell’incarto fiscale.

Diritto

1.

Imposta federale

diretta

1.1.

Nel ricorso in esame, la

contribuente postula il riconoscimento della deduzione per figli a carico ai

sensi degli artt. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT

per ciascun figlio rispettivamente di fr. 6'500.– e di fr. 11'100.– nonché, ai

soli fini IC, il riconoscimento della deduzione per figli agli studi di fr.

13'400.– per ciascuno dei figli.

D’altro canto, invece,

l’autorità fiscale non ha riconosciuto le summenzionate deduzioni, considerato

come non sia comprovata la situazione economica dei figli, e meglio nello

specifico non è stato possibile né comprovare la situazione economica della

ricorrente, né le modalità di mantenimento dei figli e nemmeno gli eventuali

altri partecipanti al mantenimento.

In considerazione delle

differenze esistenti nella base legale e soprattutto nella prassi e nella

giurisprudenza che vi si riferiscono, saranno esaminate separatamente l’imposta

federale diretta e l’imposta cantonale.

1.2.

Per l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono

dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi,

al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c,

anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

L’art.

35 cpv. 1 lett. b LIFD riconosce poi una deduzione di 6500 franchi per

ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività

lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto

uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il

coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la

lettera a.

1.3.

Secondo

l’articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a

provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età,

fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i

figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in

formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD],

n. 10.3, p. 20).

In

caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli,

diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti

per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene

tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi

i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo

finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato,

può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la

deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni

uguaglino almeno l’importo della deduzione (sentenza del TF 2C_905/2017

dell’11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

1.4.

1.4.1.

Tornando al caso qui posto

in giudizio, dall’esame degli atti prodotti sia con il ricorso sia con il

reclamo, emerge che la figlia __________ (__________1994) era iscritta per

l’anno 2018/2019 al Corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in chimica e

tecnologia farmaceutiche presso l’Università della __________, __________

(Italia) mentre il figlio __________ (__________1993) nel periodo fiscale qui

posto in giudizio studiava filosofia per l’ottenimento del Master presso l’Università

di __________ (Germania).

1.4.2.

Dalla documentazione

presentata dalla qui ricorrente emergono altresì i seguenti versamenti a favore

della figlia __________:

·

fr. 573.20 il 21.01.2019;

·

fr. 574.95 il 26.02.2019;

·

fr. 567.60 il 27.03.2019;

·

fr. 460.32 il 29.04.2019;

·

fr. 570.50 il 21.05.2019;

·

fr. 563.05 il 24.06.2019;

·

fr. 446.68 il 22.07.2019;

·

fr. 440.96 il 28.08.2019;

·

fr. 439.64 il 27.09.2019;

·

fr. 445.60 il 23.10.2019;

·

fr. 444.44 il 26.11.2019;

per un ammontare

complessivo di fr. 5'526.94.

Con riguardo invece al

figlio __________:

·

fr. 573.20 il 21.01.2019;

·

fr. 574.95 il 26.02.2019;

·

fr. 567.60 il 27.03.2019;

·

fr. 460.32 il 29.04.2019;

·

fr. 570.50 il 21.05.2019;

·

fr. 563.05 il 24.06.2019;

·

fr. 446.68 il 22.07.2019;

·

fr. 440.96 il 28.08.2019;

·

fr. 439.64 il 27.09.2019;

·

fr. 445.60 il 23.10.2019;

·

fr. 444.44 il 26.11.2019;

·

fr. 440.60 il 23.12.2019;

per un ammontare

complessivo di fr. 5'967.54.

1.5.

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l.utorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere

o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p.

493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito

imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p.

es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine).

Come ha ripetutamente

avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali

le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la

prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in

particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i

quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e

che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del

sostegno (cfr. sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997

B 92.51 n. 4; del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008

n. 2C_390/2008; inoltre la sentenza 2C_582/2017 del 23.2.2018 consid. 4.2).

1.6.

Ora, per aver diritto alla

deduzione sociale, è necessario che i contributi annui raggiungano almeno

l’importo della deduzione, circostanza che nel caso concreto non si verifica

considerato come gli importi di fr. 5'526.94 e di fr. 5'967.54 siano inferiori

rispetto all’importo della deduzione di fr. 6'500.– per l’IFD.

D’altra parte, l’ammontare

in sé dei contributi mensili per i figli fa apparire quantomeno improbabile che

i figli possano provvedere a tutte le loro spese (spese di abitazione, spese

correnti mensili, ecc.) per studiare all’estero, tanto più che agli atti la

contribuente non ha comprovato alcunché in merito alla situazione finanziaria

dei figli. Infatti, non è dato sapere dove esattamente questi ultimi siano

domiciliati, se vivano da soli o meno, né sono noti a questa Camera i costi cui

essi fanno fronte mensilmente, né tantomeno risulta se essi svolgano

un’attività lavorativa o abbiano eventuali capitali per finanziare i propri

studi.

In simili evenienze la

deduzione per figli a carico non viene ammessa e la decisione su reclamo viene

confermata.

Considerandi

2.

Imposta

cantonale (IC)

2.1

Le

deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione

intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv.

4.

LAID).

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito, per ogni figlio

minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 11’100.- franchi; se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c,

anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Inoltre,

l’art. 35 cpv. 1 lett. c LT prevede una deduzione fino a un massimo di

fr. 13'400.-, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato

tenuto conto dei costi supplementari sopportati, per ogni figlio fino al 28.mo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una

scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo.

2.2

Anche

per l’imposta cantonale, con il raggiungimento della maggiore età del figlio,

viene meno il diritto, per il genitore debitore, alla deduzione degli alimenti.

Il genitore che versa gli alimenti ha tuttavia diritto alla deduzione per figli

a carico e, eventualmente, per figli agli studi.

Nel

caso in cui entrambi i genitori versino un contributo di mantenimento,

diversamente da quanto vale nell’ambito dell’imposta federale diretta, tenuto

conto anche del fatto che l’ammontare della deduzione è nettamente superiore

rispetto a quello previsto dall’art. 35 cpv. 1 LIFD, invece di concedere ad

ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa

deduzione.

In una sentenza del 2000, questa Camera aveva

stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese,

versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla

madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un

figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo

vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è

pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui

disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del

figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione

di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli

studi (RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al

padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per

figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli

erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il

padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la

madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n.

80.2007.15

del 27 dicembre 2007).

Con

sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa

Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per

il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato

a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli

studi possono essere suddivise fra i genitori.

Nella

sentenza CDT n. 80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato

confermato che, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al

mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è

ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano

almeno tale ammontare.

2.3

Anche in questo caso, si

deve rilevare che non è noto in quale modo siano ripartite fra i genitori le

spese per il mantenimento dei figli maggiorenni. Tenuto conto dell’ammontare

dei contributi versati dalla ricorrente, si può tuttavia presumere che anche il

padre contribuisca al loro mantenimento.

Diversamente dal caso

dell’imposta federale diretta, per quanto concerne il calcolo dell’imposta

cantonale vi sono le condizioni per il riconoscimento della deduzione

richiesta. L’ammontare dei contributi versati dalla contribuente ai figli

corrisponde infatti più o meno all’importo della (metà) della deduzione stessa

(fr. 5'550.–). Ad __________ ha infatti versato fr. 5'526.94 e a __________ fr.

5'967.54.

Si giustifica pertanto la

deduzione dell’importo di fr. 5'550.– per ciascun figlio, per un totale di fr.

11'100.–, a titolo di deduzione per figli a carico.

2.4

Proprio l’ammontare dei

contributi versati dall’insorgente ai figli impone invece di negare la

deduzione per figli agli studi.

Anche la deduzione per

figli agli studi presuppone che il figlio necessiti del sostegno economico dei

genitori, che rivendicano la deduzione sociale. Non vi è dunque motivo di

subordinare a condizioni diverse il riconoscimento della deduzione in questione

rispetto a quella per figli a carico (sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8.6.2017

consid. 3.4).

Non vi è ragione di far

beneficiare la ricorrente di una deduzione per oneri di mantenimento dei figli,

che chiaramente non si è assunta.

Nella misura in cui ha

negato la deduzione per figli agli studi, la decisione impugnata si rivela

pertanto legittima.

3.

Revisione imposta alla

fonte

3.1

La ricorrente, infine,

solo in questa sede, domanda “la revisione degli ultimi 4 anni assoggettati

all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso” e, in via

subordinata, “la revisione degli ultimi 4 anni [...] assoggettati

all’imposta alla fonte alla luce di quanto qui emerso almeno nella misura di un

versamento medio di 400 euro mensili per figlio (800 euro al mese).”. L’UT,

nella propria decisione dopo reclamo del 16 dicembre 2020, ha rilevato che “l’aliquota

applicata non contemplava lo stato di famiglia monoparentale né riconosceva

l’applicazione di una tariffa relativa a persone con figli a carico/studi.”.

3.2

La decisione impugnata

concerne unicamente le imposte federale e cantonale per il periodo fiscale

2019.

Secondo gli articoli 139 cpv. 1 LIFD e 212 LT contro una decisione in

materia d’imposta alla fonte, l’interessato può presentare reclamo alla stessa

autorità di tassazione e poi ricorso all’autorità giudiziaria cantonale.

Nel caso che qui ci occupa

non è noto se alla ricorrente sia già stata notificata una decisione da parte

dell’Ufficio delle imposte alla fonte e se la stessa sia stata già oggetto di

reclamo. Questa Camera non può pertanto pronunciarsi in merito alle imposte

alla fonte, trattenute dallo stipendio della contribuente.

Anche in merito a questo

punto il gravame non può essere accolto.

4.

Il ricorso è parzialmente

accolto per quanto concerne il calcolo dell’imposta cantonale. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, in misura

proporzionale alla sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.

1.2. Il

ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 è riformata nel senso

che dal reddito imponibile è ammessa la deduzione di fr. 11'100.– per figli a

carico.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 650.–

sono a carico della

ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 325.–).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: