80.2021.91
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, ammanco di liquidità, donazione al figlio
19 giugno 2023Italiano34 min
immobili di __________, in usufrutto alla suocera, di __________ e di __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.91
80.2021.92
Lugano
19 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e la moglie __________
sono domiciliati a __________, dove vivono in una casa di proprietà. Lavorano
entrambi per la __________ Sagl, di cui la moglie detiene una quota di
maggioranza pari a fr. 12'000.‑ (capitale sociale: fr. 20'000.‑,
v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, consultato il
19.10.2021; v. certificati di salario 2017). Le altre quote della società sono
suddivise in parti uguali tra __________ e __________, figli dei ricorrenti (v.
Movpop, Ufficio dello stato civile, sito consultato il 19.10.2021).
Il contribuente svolge la
sua attività anche per la __________ SA, di cui è a tutt’oggi l’amministratore
unico con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del
Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021).
B. a.
Il 26 gennaio 2018, il
ricorrente informava l’RS 1 di possedere immobili in Italia, precedentemente
non dichiarati, e trasmetteva quindi le visure catastali italiane relative agli
immobili di __________, in usufrutto alla suocera, di __________ e di __________.
b.
I contribuenti
presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 datata 1° novembre 2018
(stampata il 6.11.2018). Per quanto qui d’interesse, oltre ai redditi da
attività dipendente principale e accessoria, dichiaravano l’importo di
fr. 146'400.‑ quale reddito (lordo) della sostanza immobiliare e
chiedevano in deduzione fr. 48'472.‑ quali spese di gestione e
manutenzione immobili.
Al 31.12.2017, la sostanza
dichiarata in Svizzera e all’estero era così suddivisa: titoli e capitali per
fr. 405’156.‑; numerario per fr. 15'000.‑;
un’assicurazione privata sulla vita del valore fiscale di fr. 36'764.‑;
sostanza immobiliare in Svizzera e all’estero per fr. 1'069'937.‑ ed
infine debiti privati per fr. 2'648'862.‑. Chiedevano inoltre la
deduzione sociale per coniugati (fr. 60'000.‑).
c.
Il 15 novembre 2019, a
margine del reclamo presentato per il periodo fiscale 2014, l’RS 1 indirizzava ai
contribuenti per Posta A Plus una richiesta di documentazione allo scopo di
definire tra le altre anche la tassazione IC/IFD 2017. In particolare,
l’autorità di tassazione aveva invitato i ricorrenti a presentare (entro il
5.12.2019) una “copia del libro degli azionisti della società __________ SA
e __________ SA, delle quali [il contribuente] figura essere socio-gerente
e amministratore unico”; gli estratti fiscali dal 2013 al 2017 relativi a
due conti bancari, uno presso __________ e l’altro presso __________ SA; il “contratto
di prestito con il Signor __________ con documentazione a comprova del
passaggio di denaro” ed infine a “comprovare debiti/crediti verso tutte
le vostre società dal 2013 a 2017”.
Dagli atti a disposizione
dell’autorità giudicante non è possibile risalire a come e quando il
contribuente abbia risposto a tale richiesta.
d.
Il
1° dicembre 2020, presso l’RS 1, il contribuente e il suo rappresentante
firmavano il verbale di audizione relativo all’autodenuncia esente da pena in
merito alla sostanza immobiliare posseduta in Italia. L’imposta sottratta
relativa agli anni fiscali 2010-2013 sarebbe stata recuperata nella partita
fiscale 2014, non ancora definitiva (v. verbale di audizione 01.12.2020).
C. a.
Il 3 dicembre 2020, l’RS 1
inviava ai contribuenti il calcolo delle entrate e delle uscite 2017,
invitandoli a presentare le proprie osservazioni entro il 24.12.2020 in quanto
risultava “un’eccedenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento”,
pari a fr. 89'426.‑. In particolare, l’autorità di tassazione
chiedeva loro di “indicare la destinazione data ai capitali”
sottolineando che “ogni rettifica apportata al calcolo [avrebbe dovuto]
essere debitamente comprovata”.
b.
I contribuenti
rispondevano il 18 dicembre 2020. Asserivano di aver dimenticato di dichiarare
la donazione effettuata a favore del figlio __________, in ragione di
fr. 140'000.‑ (debitamente dichiarata da quest’ultimo; v. Modulo 2
accluso alla DI 2017 in re __________ [no. registro: __________]) e di aver omesso
di riportare il “numerario del 2015 al 2016 pari a CHF 40'000.00, [limitandosi]
ad indicare solo il numerario 2017 pari a CHF 15'000.‑”, di
cui l’RS 1 aveva comunque tenuto conto nel dispendio 2017. Osservavano che “per
il fabbisogno del 2016, il numerario, regolarmente indicato nel 2015, non [era]
stato intaccato. Di conseguenza al 31.12.2017 il […] numerario ammonta[va]
a CHF 55'000.00” (dichiarato: fr. 15'000.‑; v. supra,
consid. B. b).
Dopo aver analizzato e
corretto le poste del calcolo delle entrate e delle uscite 2017, concludevano
affermando che “l’assommare di queste minor uscite, da una parte e maggior
entrate dall’altra, crea[…] una maggiore disponibilità di CHF 36'525.10.
Aggiungendo l’importo di CHF 89'426.00 come da suo conteggio ho potuto
versare a mio figlio __________, a titolo di anticipo eredità, l’importo di
CHF 120'000.00 per l’acquisto di una casa” (dichiarato dal figlio:
fr. 140'000.‑, v. supra).
D. Con decisione del 13
gennaio 2021, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017.
Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 172'700.‑
(fr. 176'700.‑ determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di
fr. 16'386.45 mentre la sostanza imponibile era di fr. 143'000.‑
(fr. 158'000.‑ determinanti per l’aliquota) e l’imposta cantonale
sulla sostanza era pari a fr. 0.‑.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 177'400.‑
(fr. 181'500.‑ determinanti per l’aliquota) e il debito d’imposta in
fr. 9'927.50.
Rispetto alla
dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva in
particolar modo rettificato il reddito da sostanza immobiliare, aggiungendo il
valore locativo dell’abitazione secondaria (di vacanza) pari a fr. 6'800.‑
(senza motivazione) e modificava l’importo degli affitti incassati da
fr. 132'600.‑ a fr. 136'000.‑ (senza motivazione). Aveva
inoltre ammesso in deduzione l’importo di fr. 33'704.‑, invece di
fr. 48'472.‑ come richiesto dai contribuenti, per spese di gestione
e manutenzione immobili, argomentando che le “spese per acqua, fognatura,
illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,
ecc. non [sono] deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese
accessorie assunte dagli inquilini”. Infine, aggiungeva fr. 25'000.‑
quali altri redditi con la motivazione “prestazioni valutabili in denaro o
reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
Per quanto concerneva il
calcolo della sostanza imponibile al 31.12.2017, l’autorità di tassazione aumentava
il valore dei titoli e capitali da fr. 405’156.‑ a fr. 447’127.‑,
senza motivazione. Correggeva l’ammontare della sostanza immobiliare dichiarata
da fr. 1'069'937.‑ a fr. 1'921'191.‑, senza spiegarne
l’aumento. L’importo dei debiti privati era diminuito da fr. 2'648’862.‑
a fr. 2'201’512.‑ (senza motivazione).
E. Con tempestivo
reclamo, presentato l’11 febbraio 2021, gli insorgenti si aggravavano contro
l’aggiunta di “altri redditi” in ragione di fr. 25'000.‑,
postulandone lo stralcio. A loro dire, avendo dimenticato di dichiarare il
numerario al 31.12.2016 (pari a fr. 40'000.‑) e non avendolo “minimamente
utilizzato per far fronte al […] fabbisogno per l’anno 2016”, “grazie
al [suo] riporto [avevano] potuto affrontare le spese
ed i
movimenti dell’anno 2017”.
Postulavano il
riconoscimento della deduzione dei costi di gestione e manutenzione pari a
fr. 3'244.25 relativi agli immobili all’estero e pari a fr. 47'234.‑
per gli immobili in Svizzera come pure della deduzione per l’attività
accessoria per entrambi i coniugi.
Per quanto riguardava il
numerario, chiedevano che fosse quantificato in fr. 15'000.‑ al
31.12.2017, perché “solo grazie all’apporto dal 2016 di CHF 40'000.‑
(in parte usato) ho potuto donare, a titolo di anticipo eredità, a mio figlio __________
la somma di CHF 140'000.00”.
Chiedevano di essere
sentiti, unitamente ad una persona di loro fiducia, se “riten[uto] opportuno”.
F. Il 17 marzo 2021, l’RS
1 ha respinto il reclamo, premettendo che, nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2
Cost., non era stato necessario convocare e sentire personalmente il reclamante
prima di emettere la decisione impugnata.
A motivo, l’RS 1 adduceva:
viene riconfermata la ripresa,
come altra fonte per un’insufficienza di liquidità, in quanto l’unica
motivazione da parte del contribuente per sopperire a questo ammanco è il
presunto numerario a fine anno 2016. Numerario che nella tassazione 2016 non
era stato dichiarato dal contribuente, il quale ha chiesto in sede di reclamo
il suo riconoscimento, non accettato dall’autorità fiscale (v. motivazione
decisione su reclamo 2016).
La deduzione forfettaria delle
spese di gestione e manutenzione per gli immobili all’estero viene riconfermata
in quanto non sono state documentate e comprovate. Precisiamo che spetta al
contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o ridurre il debito
verso l’erario.
Per
quanto riguarda le altre spese di gestione e manutenzione chieste in deduzione
per il mappale __________ e __________ RFD di __________, le stesse vengono
negate. L’edificazione di un muro di cinta in calcestruzzo sul fondo __________
RFD di __________ viene considerato un costo di miglioria. Il muro in questione
in precedenza non era presente (elemento nuovo), quindi non si tratta di un
rifacimento come riportato sulla fattura.
Per quanto riguarda le
prestazioni eseguite con la propria società al mappale __________ RFD di __________,
le stesse non vengono ammesse in deduzione in quanto non giustificate ai fini
fiscali (elusione d’imposta).
La deduzione forfettaria per
attività accessoria non è ammessa per le indennità di consiglio di
amministrazione. Quindi la mancata concessione di tale deduzione viene riconfermata
in sede di reclamo.
G. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, l’annullamento
della decisione summenzionata, poiché il reclamo è stato evaso dalla medesima
persona che ha reso la decisione di tassazione.
In subordine, qualora
l’autorità giudicante ritenesse comunque valida la decisione impugnata, il
ricorrente si aggrava contro la ripresa di un reddito d’altra fonte perché “solo
a causa di una [sua] dimenticanza al momento della trascrizione dei
formulari 2016, h[a] tralasciato di riportare il numerario [in
ragione di fr. 40'000.‑] dell’anno 2015 al 2016” ciò che “non
può e non deve servire all’UT di RS 1, come unica motivazione per giustificare
ed affermare la [sua] insufficienza finanziari[a] per l’anno
2017, senza un dettagliato calcolo delle entrate e delle uscite. Difatti,
sostanzialmente e concretamente l’importo di CHF 40'000.‑ c’era e
c’è sempre stato [e] solo nella misura di CHF 25'000.‑ è stato
utilizzato. Appunto per questo nella dichiarazione 2017, in tempi non sospetti,
il numerario regolarmente dichiarato ammontava a CHF 15'000.‑ […]
la ripresa da parte dell’UT di RS 1 di un reddito d’altra fonte pari
CHF 25'000.‑ a sostegno di una insufficienza di liquidità [è]
del tutto gratuita e fuori luogo e non merita nessuna protezione”.
Inoltre, lamenta la
mancata deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione degli
immobili all’estero perché non ha presentato la documentazione a comprova,
chiedendo all’autorità giudicante di ammetterla per un importo complessivo pari
a fr. 3'725.15, come da sua distinta.
Insorge contro la
decisione di negare le spese sostenute per il rifacimento delle “opere di
cinta”, come da licenza edilizia __________ del 02.06.2017 e dei costi sopportati
per la sistemazione del capannone sito sul mappale __________ RFD __________ pari
a fr. 9'720.‑ a fronte di un affitto, regolarmente dichiarato, di
fr. 90'000.‑ all’anno.
Degli allegati forniti con
l’atto di ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.
H. Presentate dall’RS 1 il
26 aprile 2021, le osservazioni non formulano alcuna proposta in merito al
ricorso. L’autorità di tassazione, rimettendosi alla decisione che vorrà
emettere la Camera di diritto tributario, rinvia alla motivazione della decisione
impugnata, aggiungendo che “era al corrente” che la pratica fosse “evasa
dalla medesima persona che ha deciso la tassazione ordinaria” ma che “non
intravvede una mancanza di professionalità e di giudizio nel decidere il
reclamo presentato”.
I. Il ricorrente
replica alle osservazioni dell’RS 1 con scritto datato 15 giugno 2021 nel quale
conferma integralmente le argomentazioni sollevate con il ricorso, ribadendo in
particolare che “l’evasione di un reclamo da parte di una persona diversa da
chi ha preso la decisione contestata è un diritto imprescindibile nell’ambito
del diritto amministrativo, generalmente ammesso da dottrina e giurisprudenza”.
Diritto
1. Il ricorrente
solleva dapprima la questione relativa alla legittimità della decisione
impugnata, poiché resa dal medesimo funzionario che si è occupato della
decisione di tassazione, chiedendone l’annullamento.
In subordine, il
ricorrente contesta la ripresa di fr. 25'000.‑ quali “altri redditi”
per insufficiente disponibilità finanziaria e lamenta la mancata deduzione
delle spese effettive di gestione e manutenzione sopportate per gli immobili
all’estero in ragione di fr. 3'725.15, per il capannone di __________
(mapp. __________ RFD __________) in ragione di fr. 9'720.‑ e per il
rifacimento del muro di cinta a sud del mapp. __________ RFD __________ pari a fr. 4'000.‑.
I. Censura formale
2. 2.1.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può
determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il
contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art.
208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).
2.2.
Sistematicamente, sia la
LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte
integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122
ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132
LIFD, p. 1721 e p. 1722).
Dal punto di vista
funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che
serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al
completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La
procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione
della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD,
p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la
medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey,
op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).
Né la LIFD né la LT prevedono
che l’autorità di tassazione tratti il reclamo nella medesima composizione
personale stabilita per la procedura di tassazione, tuttavia non è neppure
prevista una separazione organizzativa e personale tra l’autorità che si è
occupata della tassazione e l’autorità chiamata ad evadere il reclamo (v. p.
es. Casanova/Dubey, op. cit., n. 3
ad art. 132 LIFD, p. 1723; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 8 ad art. 132 LIFD, p. 1438; Locher,
Kommentar zum DBG, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 11 ad art. 134
LIFD, p. 608). Per la natura stessa della procedura di reclamo, si impone che
il funzionario che si è occupato della tassazione vi sia perlomeno coinvolto.
Pertanto, una domanda di ricusazione di un tassatore nella procedura di reclamo,
fondata solo sul fatto che ha già partecipato alla tassazione, deve in ogni
caso essere respinta (Casanova/Dubey,
op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).
2.3.
Nella
fattispecie, è vero che il funzionario che ha adottato la decisione impugnata è
lo stesso che aveva adottato la decisione di tassazione. Come visto, tuttavia,
la legge non esige che il tassatore che si è occupato della tassazione sia
escluso dalla procedura di reclamo. D’altra parte, lo stesso ricorrente non
solleva dei rimproveri precisi nei confronti del funzionario in questione, ma
si limita a mettere in dubbio che una persona che ha adottato una decisione
possa metterla poi in discussione.
La censura sollevata dal
ricorrente deve pertanto essere respinta.
3. Non essendo da annullare
la decisione impugnata, la Camera di diritto tributario entra dunque nel merito
delle censure sollevate dal ricorrente, ovvero l’esposizione di
fr. 25'000.‑ quali “altri redditi” e la mancata deduzione delle
spese di gestione e manutenzione sopportate per gli immobili sia all’estero sia
in Ticino.
Considerandi
II. Aggiunta di altri
redditi per insufficienza finanziaria
4.
4.1.
Nel caso in disamina,
l’autorità di tassazione ha aggiunto fr. 25'000.‑ ai redditi
dichiarati dal ricorrente – confermando la sua decisione anche in
sede di reclamo ‑ a seguito di un ammanco di disponibilità
finanziaria evidenziata dal calcolo delle entrate e delle uscite allestito per
il 2017. In particolare, tra le uscite, l’RS 1 aveva indicato la costituzione al
31.12.2017
di un numerario pari a fr. 15'000.‑, una donazione al
figlio __________ in ragione di fr. 140'000.‑ e la diminuzione di
fr. 182'265.‑ dei debiti privati che, tutto sommato, evidenziavano
un ammanco di fr. 29'983.‑.
Da parte sua, il
ricorrente contestava l’esistenza di un ammanco di disponibilità nel 2017,
indicando di aver dimenticato di riportare il numerario del 31.12.2015 al
31.12.2016
del valore di fr. 40'000.‑ e che “grazie al riporto d[…]i
questo numerario, [ha] potuto affrontare le spese ed i movimenti
dell’anno 2017”.
In merito a quest’ultimo
importo, l’autorità di tassazione non ha riconosciuto l’esistenza di alcun
numerario al 31.12.2016, in quanto né dichiarato (v. DI 2016 depositata nel
gennaio 2018), né comprovato, ma aggiunto solo in un secondo tempo (in sede di
reclamo) proprio per poter giustificare il dispendio negativo del 2017 (a tale
riguardo, cfr. la sentenza CDT no. 80.2021.89/90 del 19.06.2023).
4.2
Ai sensi degli articoli 130
cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206
cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non spetta
all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione,
bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. sentenza
TF n. 2C_1101/2014 del 23.11.2015 consid. 3; sentenza TF n. 2C_419/2010 del
13.10.2010
consid. 2.1; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37;
Chillà, Principe de la taxation
d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277,
pto. 2).
4.3
Tornando al caso in esame,
l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio,
perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130
cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei
requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze
in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. In
effetti, in mancanza di una diffida, l’art. 132 cpv. 3 LIFD non può trovare
applicazione. Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli
elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme
concernenti l’onere probatorio (sentenza TF n. 2A.561/2005 del 22.02.2006
consid. 3). L’Ufficio di tassazione ha dunque notificato al contribuente una
tassazione ordinaria e, in mancanza di documentazione completa, non poteva far
altro che procedere ad una valutazione del reddito, basandosi sugli stessi
metodi di stima previsti dalla tassazione ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e
130.
cpv. 2 LIFD, quali sono il calcolo dell’evoluzione patrimoniale, l’esame
del tenore di vita del contribuente e ancora l’uso di coefficienti sperimentali
(Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 14
ad art. 130 LIFD, p. 1706).
4.4
4.4.1
Nella fattispecie,
l’autorità fiscale ha rilevato l’esistenza di “un’eccedenza di disponibilità
finanziaria per il sostentamento” ed ha sottoposto al
ricorrente – con lettera datata 3.12.2020 – il calcolo del
dispendio 2017 per osservazioni. Spettava dunque al contribuente stabilire
l’esattezza delle proprie allegazioni. Il contribuente ha risposto il
18.12.2020
affermando di aver dimenticato di indicare la donazione effettuata a
favore del figlio __________ quale “anticipo eredità” (fr. 120'000.‑)
e di aver omesso di riportare “il numerario del 2015 al 2016 pari a
CHF 40'000.00”, limitandosi ad esporre “solo il numerario 2017 pari
a CHF 15'000.00 [per cui] al 31.12.2017 il mio numerario ammonta[va]
a CHF 55'000.00”.
Inoltre, passava in
rassegna le poste del calcolo sottopostogli dall’RS 1, giungendo alla
conclusione di poter disporre di “una maggiore disponibilità di
CHF 36'525.10”.
4.4.2
Anche in sede di ricorso,
il ricorrente giustifica l’ammanco risultante dal calcolo delle entrate e delle
uscite 2017 con “la […] dimenticanza, formale, di non [aver]
riportato dal 2015 al 2016 il numerario CHF 40'000.--”,
utilizzato solo in ragione di fr. 25'000.‑, così che “il
numerario regolarmente dichiarato ammontava a CHF 15'000.00” (v. anche
reclamo 11.02.2021). Inoltre, nell’atto di ricorso, si aggrava pure contro la
mancanza di un “dettagliato calcolo delle entrate e delle uscite”, sostenendo
che “non è MAI stato presentato un conteggio dettagliato a sostegno delle motivazioni
scritte [e] sostenute dall’UT di RS 1 inerente ad una mia insufficienza
finanziaria per il 2017” per infine concludere che “dal mio calcolo
delle entrate e delle uscite non si evince nessun disavanzo, anzi, seppure con
l’ausilio parziale del numerario riportato, si ha una disponibilità di oltre
31'000.‑ CHF”.
4.4.3
Tali argomentazioni, oltre
ad essere contradditorie, si scontrano con la realtà dei fatti.
Il contribuente dimentica
che il calcolo del dispendio gli è stato sottoposto con lettera del 3 dicembre
2020, alla quale ha risposto il 18 dicembre 2020 passando in rassegna buona
parte delle poste del calcolo delle entrate e delle uscite 2017 e giungendo
alla conclusione di poter disporre di “una maggiore disponibilità di
CHF 36'525.10”.
Inoltre, sempre nella
lettera spedita all’RS 1 il 18.12.2020, afferma che “al 31.12.2017 il [suo]
numerario ammonta[va] a CHF 55'000.00”, corrispondente alla
somma di fr. 40'000.‑ riportati dal 2016 e di fr. 15'000.‑
come indicati nel calcolo del dispendio 2017 (v. risposta 18.12.2020/gbt a “richiesta
info datata 03.12.2020”). Nel reclamo sostiene invece che lo stesso
numerario ammonta a fr. 15'000.‑, avendone “consumati” 25'000.‑
per far fronte alle spese del 2017. Fonda dunque la sua tesi sull’esistenza di
un numerario di fr. 40'000.‑ riportato dal periodo fiscale
precedente, ciò che però non è stato riconosciuto dall’autorità di
tassazione.
4.4.4
Sulla
scorta delle informazioni fornite dal ricorrente nel corso dell’intera
procedura di tassazione, l’RS 1 ha rivisto il calcolo delle entrate e delle
uscite 2017 (ultima versione: 29.12.2020) giungendo alla conclusione che, anche
in sede di reclamo, l’aggiunta di fr. 25'000.‑ quali “altri redditi”
per “insufficienza di liquidità” doveva essere confermata.
In sede di ricorso, l’insorgente
allega un altro calcolo delle entrate/uscite 2017 (all. F) che evidenzia una
disponibilità finanziaria positiva unicamente grazie all’aggiunta del “presunto”
numerario di fr. 40'000.‑ (“consumato” in ragione di fr. 25'000.‑)
e senza neppure considerare il fabbisogno vitale minimo.
Prendendo in
considerazione anche questi due ultimi elementi, come è giusto che sia,
l’autorità giudicante non può che giungere alla conclusione che l’ammanco di
disponibilità per il 2017 è pari a fr. 29'172.90.
4.4.5
Ora,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e
l’evoluzione patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco,
l’autorità di tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un
importo aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente
dimostrarne l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6
marzo 2017 consid. 3.4).
In merito al preteso
“numerario” l’insorgente non offre tuttavia alcuna prova, limitandosi a
sostenere di essersi dimenticato di indicarlo nella dichiarazione d’imposta
2016, salvo poi ricordarsene quando il fisco gli ha sottoposto il calcolo delle
entrate e delle uscite. La sola cronologia dei fatti esposti induce a
concludere che il contribuente non sia stato in grado di dimostrare di aver
fatto fronte alle spese del periodo fiscale litigioso grazie al denaro contante
che aveva tenuto da parte.
L’aggiunta del tutto
prudenziale da parte dell’RS 1 di “altri redditi” in ragione di
fr. 25'000.‑ è quindi pienamente giustificata. Pertanto, la
decisione impugnata merita di essere tutelata: la censura sollevata dal
ricorrente non può che essere respinta.
III. Spese di gestione e
manutenzione immobili
5.
5.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT
ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).
La Divisione delle
contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta
“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la
Circolare no. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel
frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare no. 7/2020 dell’aprile
2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, applicabile, secondo la Divisione
delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 3 e p. 14).
In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una
circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a
meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. III, Art. 102-222 DBG,
Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare no. 7/2020 riassume
e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare
privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali della
Camera di diritto tributario e del Tribunale federale.
5.2
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, op. cit., n. 26 ad art. 32 LIFD,
p. 954);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino,
loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a
sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi
alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (sentenza CDT no. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
5.3
Ai
fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili
che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o
secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT (art.
32.
cpv. 2 LIFD) devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e
LT; art. 34 lett. e LIFD) e pertanto non deducibili.
In altre parole, dal
valore locativo non possono essere dedotti i
cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e
industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la
disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente
del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia, sgombero
neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di
pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circ. DDC 7/2020, n. 3.3., p. 5
s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612).
5.4
Tornando al caso di
specie, il ricorrente chiede che gli siano riconosciute le spese effettivamente
sostenute per la manutenzione degli immobili in __________ pari a fr. 3'725.15,
che lui stesso riconduce all’IMU e alle spese condominiali. Di parere opposto,
l’RS 1 che ha respinto tale richiesta accordando una deduzione forfettaria pari
a fr. 1'360.‑ con la motivazione che “spese per acqua, fognatura,
illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,
ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie
assunte dagli inquilini”.
5.4.1
Se riconosciuta
dall’autorità fiscale, la deduzione delle spese di manutenzione ex art. 31 cpv.
2.
LT (art. 32 cpv. 2 LIFD) comporta una riduzione del debito nei confronti
dell’erario. Spetta dunque al contribuente dimostrarne l’esistenza e l’entità.
Né con la Dichiarazione
d’imposta 2017, né in sede di reclamo, il ricorrente ha presentato della
documentazione a comprova della deduzione richiesta. Addirittura, il Modulo 7
annesso alla DI 2017 non riporta alcun reddito (valore locativo e/o affitti) né
alcuna deduzione forfettaria o effettiva per spese di gestione, amministrazione
e manutenzione per gli immobili in __________. A tal proposito, si osserva che
la questione relativa alla “riemersione” degli immobili all’estero è stata
definitivamente risolta con l’RS 1 in data 1° dicembre 2020. Ciononostante,
neppure con il reclamo datato 11 febbraio 2021, il contribuente si è premurato
di fornire all’autorità di tassazione la documentazione a comprova della
deduzione richiesta, limitandosi a menzionare che “Doc. tutti a
disposizione”.
Solo in sede di ricorso,
ha fornito cinque “quietanze di versamento” relative all’IMU per
complessivi € 721.‑ (all. G/1-5), una copia parziale delle spese
condominiali per __________ (all. G/6) e l’estratto conto relativo al
Condominio di __________ (all. G/7).
5.4.2
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD; 104 cpv. 3 LIFD; art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge
federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150). La
Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base
alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle
parti e alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; v. anche art. 143 cpv. 1
LIFD).
5.4.3
Per giustificare la
deduzione delle spese condominiali, il ricorrente si è limitato a produrre
copia dell’estratto conto relativo al Condominio __________ a __________ in
provincia di __________ (all. G/7) e copia di una pagina di uno scritto
dell’amministratore condominiale del Condominio __________ a __________ in
provincia di __________ (all. G/6).
Per quel poco è possibile
ricostruire dalla documentazione parziale che è stata prodotta, i costi che il
ricorrente rivendica sono dei tipici costi di gestione che, come visto, nel
caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locati-vo) non possono essere ammessi in deduzione. Negli estratti degli atti che concernono la gestione condominiale
si fa riferimento per esempio all’acqua potabile, alle rate ENEL (energia
elettrica), alla pulizia delle scale, ecc..
Simili
costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione
che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone
per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel
caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale
corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non
quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che
verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del
valore locativo (sentenza TF n. 2A.683/2004 del 15.07.2005 in: ASA 77 p. 161 =
StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
Nella
fattispecie, come affermato dai contribuenti stessi nella loro lettera del
26.01.2018
e riproposto nel Modulo 7 annesso alla DI 2017 (Affitti: “NESSUNA
LOCAZIONE”), gli immobili in __________ sono ad uso esclusivo del ricorrente e
della propria famiglia (eccezion fatta per l’immobile di __________ a __________,
dato in usufrutto alla madre della moglie, deceduta il 19.07.2018) e i costi
condominiali rivendicati sono dei tipici costi di gestione che non possono
essere dedotti dal valore locativo. Spettava in ogni caso al contribuente
documentare l’esistenza di eventuali costi di manutenzione in senso stretto.
Di
conseguenza, su questo aspetto, il ricorso deve essere respinto.
5.4.4
Oltre ai costi
condominiali, non deducibili, quali spese manutenzione relative agli immobili
in __________, il ricorrente rivendica pure la deduzione dell’Imposta Municipale
Unica (IMU) pagata nel 2017 in ragione di € 721.‑.
Già per il fatto che
l’ammontare dell’IMU è inferiore alla deduzione forfetaria riconosciuta
dall’autorità di tassazione la questione non merita di essere ulteriormente
approfondita. La deduzione forfetaria ammonta infatti a fr. 1'360.‑
ed eccede pertanto ampiamento l’imposta (€ 721.-).
Indipendentemente
dall’ammontare dell’imposta, va anche detto che l’insorgente non ne ha
comprovato l’avvenuto pagamento. Si è infatti limitato ad allegare al ricorso alcune
copie di “Quietanza di versamento Modello F24” (all. G/1-5),
corrispondenti ad “una ricevuta di pagamento elaborata e messa a
disposizione di quei contribuenti che effettuano i versamenti tramite i servizi
online della banca o dell’Agenzia delle Entrate” (v. https://www.moduli.it/quietanza-di-pagamento-f24-10927;
sito consultato il 25.10.2021). Tuttavia, ciò non comprova l’effettivo pagamento,
per il quale il ricorrente avrebbe dovuto fornire per esempio l’estratto del
conto dal quale sono stati eseguiti tali bonifici (v. Circ. DDC 7/2020, n. 16,
p. 16 s.).
5.5
5.5.1
Infine, l’insorgente
postula la deduzione dei costi sostenuti per il rifacimento di un muro di cinta
relativo al mapp. __________ RFD __________ in ragione di fr. 4'000.‑
come pure la deduzione delle spese per la “sistemazione” data la sua “anzianità”
del capannone sito sul mappale __________ RFD __________ pari a fr. 9'720.‑
(all. L). Di tutt’altro avviso l’RS 1 che non ha ammesso né la deduzione delle
spese sostenute per il muro di cinta perché le ha ritenute di miglioria; né la
deduzione di fr. 9'720.‑ fatturati dalla __________ e relativi al
parziale rifacimento del capannone di via __________ a __________ perché si
trattava di “prestazioni eseguite con la propria società al mappale __________
RFD di __________ [per cui] non vengono ammesse in deduzione in quanto
non giustificate ai fini fiscali (elusione d’imposta)”.
5.5.2
In merito al mapp. __________
RFD __________, alfine di comprovare la deduzione richiesta gli insorgenti
allegano all’atto di ricorso la licenza edilizia rilasciata dal Comune di __________
il 2.06.2017 e la fattura di fr. 4’000.‑ emessa dalla __________
Sagl di __________ (all. H). Dal Modulo 7 annesso alla DI 2017 si evince che
l’immobile è imposto per il suo valore locativo (fr. 600.‑) e che i
ricorrenti richiedono la deduzione di fr. 4'000.‑ per il “rifacimento
muro di cinta lato Sud”. Dalla notifica di costruzione, presentata
all’Ufficio tecnico del Comune di __________, si desume che oggetto della
domanda sia il “rifacimento del muro di cinta a confine Sud fra il mapp. __________
e il mapp. __________” e che i lavori consistono nella “sostituzione
delle attuali bordure in CA con un muro di CA spessore 20 cm” (v. notifica
di costruzione del 21.03.2017, p. 2). Il Municipio di __________ ha rilasciato
la licenza edilizia avente per oggetto “il rifacimento delle opere di cinta al
mappale n. __________ __________” (v. licenza edilizia __________ del
02.06.2017; all. H).
La Circolare n. 7/2023
della Divisione delle contribuzioni, concernente le deduzioni sui proventi
della sostanza immobiliare privata, nell’allegata Distinta delle spese di
miglioria e di manutenzione, si occupa fra l’altro delle spese per la
recinzione e propone la seguente distinzione. Se la recinzione esistente è
stata sostituita con materiale e strutture migliori, o con dimensioni
superiori, prevede che una quota fra il 33% e il 50% sia considerata miglioria
e il resto manutenzione. Se invece la recinzione esistente è sostituita o
riparata con materiale e strutture analoghe, tutti i costi sono considerati di
manutenzione (Circolare 7/2023, p. 23).
Vero è che dai disegni
sezionali reperibili agli atti, il muro di cinta è definito “nuovo”.
Tuttavia, dalle fotografie versate agli atti prima e dopo i lavori, si desume
che l’opera muraria esisteva già. Tenendo conto del fatto che le bordure
preesistenti sono state sosttituite da un muro di cemento armato dello spessore
di 20 cm, si giustifica di riconoscere quale spesa di manutenzione l’importo di
fr. 2'680.‑, corrispondente al 67% del costo sostenuto.
Su questo aspetto, la
decisione impugnata è pertanto riformata nel senso che ai ricorrenti è concessa
la deduzione di fr. 2’680.‑.
5.5.3
Per quanto riguarda invece
la fattura di fr. 9'720.‑ relativa alle spese sostenute per il
riammodernamento del capannone di proprietà dei ricorrenti (mapp. __________
RFD __________), né dal Modulo 7 annesso alla DI 2017, dove si indicano “lavori
amm.ti e di rappresentanza”, né dalla fattura presentata dalla __________
Sagl, il cui giustificativo menziona “onorario per le spese di gestione
immobile Capannone, Biasca”, né dalla documentazione agli atti, traspare la
natura di tali lavori. Nell’atto di ricorso, l’insorgente li definisce come “l’assistenza
ad ogni artigiano, dei diversi sopralluoghi con quest’ultimi e tutta una serie
di lavori amministrativi”, ciò che però non corrisponde alla definizione di
spese di manutenzione ai sensi degli articoli 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD né
dei costi ad esse affini (come il lavoro dell’architetto, dell’ingegnere, ecc.;
v. Circ. 7/2020, n. 3.2., p. 5).
La società che ha emesso
la fattura per le “spese di gestione” litigiose, la __________ Sagl, risulta
peraltro attiva, in particolare, nel settore del prestito e del collocamento di
persone in tutti i settori principalmente in quello della musica e dello
spettacolo (escluse ballerine per locali notturni), come pure nell’importazione
e nell’esportazione nonché nella vendita di ogni genere di prodotto e nel
promuovimento e nell’organizzazione di vacanze, seminari e viaggi in modo
particolare nell'agriturismo. Suoi soci sono inoltre la stessa moglie del
ricorrente, __________, con una quota maggioritaria di fr. 12'000.‑,
e i figli __________ e __________, con quote di fr. 4'000.‑
ciascuno. In queste circostanze, è comprensibile che l’Ufficio di tassazione
abbia manifestato delle perplessità in merito alla deducibilità dei costi in questione.
È dunque a giusto titolo
che l’RS 1 non ha concesso in deduzione l’importo di fr. 9'720.‑.
Pertanto, anche questa censura non può essere accolta.
6.
Di conseguenza, il
ricorso è parzialmente accolto.
La decisione impugnata è
riformata nel senso che sono ammessi quali spese di manutenzione i costi
sopportati per il rifacimento del muro di cinta a sud del mapp. __________ RFD __________
nella misura di fr. 2680.‑.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in misura proporzionale
alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo del 17.03.2021
è riformata nel senso che sono ammessi i costi sopportati per il rifacimento
del muro di cinta a sud del mapp. __________ RFD __________ nella misura di
fr. 2’680.‑ quali spese di manutenzione immobili.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di 3/4, ovvero fr. 900.‑.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: