Lexipedia

Decisione

80.2021.93

Deduzioni: spese professionali, disoccupato, corsi di formazione, onere della prova

28 marzo 2022Italiano47 min

manutenzione”) e fr. 8'640.- relativi all’immobile sito al mapp. n. __________ RFD

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.93

80.2021.94

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorsi

del 17 aprile 2021 contro le decisioni del 17 marzo 2021 in materia di IC-IFD

2015-2016-2017-2018.

Fatti

Fatti

A.

a. Periodo fiscale

2015

Il signor RI 1 presentava

la propria dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015 il 30 settembre

2016. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo pari a fr.

61'047.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-. In particolare, il

signor RI 1 dichiarava fr. 14'650.- quale reddito da “valore locativo/affitti”

e fr. 30'522.- quale “indennità perdita di guadagno”. Il contribuente chiedeva

poi in deduzione fr. 9'835.- per l’utilizzo del veicolo privato, fr. 2'700.-

quali “spese per pasto principale fuori casa” e fr. 8'471.- a titolo di “spese

di gestione e manutenzione immobili”.

b. Periodo fiscale 2016

Il 30 settembre 2017, il

contribuente presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo

fiscale 2016. Il signor RI 1 dichiarava un reddito imponibile complessivo di

fr. 80'424.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.-. Per quanto

qui di interesse, il contribuente dichiarava fr. 21’000.- quale reddito da

“valore locativo/affitti”.

c. Periodo fiscale 2017

Il signor RI 1 presentava

la propria dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017 il 1° ottobre

2018. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr.

81'081.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-. In particolare, il

signor RI 1 indicava un reddito da “valore locativo/affitti” di fr. 13'920.-:

fr. 5'280.- inerenti l’immobile sito al mapp. n. __________ RFD di __________

(dopo deduzione di fr. 1'320.- per “spese di gestione, amministrazione e

manutenzione”) e fr. 8'640.- relativi all’immobile sito al mapp. n. __________ RFD

di __________ (dopo deduzione di fr. 2'160.- per “spese di gestione,

amministrazione e manutenzione”).

d. Periodo fiscale 2018

Il 1° ottobre 2021, il

contribuente presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo

fiscale 2018. Il signor RI 1 dichiarava un reddito imponibile complessivo di

fr. 77'142.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr.0.-. In

particolare, il contribuente faceva valere un “reddito immobiliare netto” di

fr. 8'640.- derivante dalla locazione dell’immobile sito al mapp. n. __________

RFD di __________. Il signor RI 1 indicava poi, di aver percepito fr. 2'800.-

quali “affitti” e di aver sostenuto “spese di gestione, amministrazione e

manutenzione” per fr. 6'573.- in relazione all’immobile sito al mapp. n. __________

RFD di __________.

B.

a. Periodo fiscale

2015

Con decisioni di

tassazione IC/IFD 2015 del 21 ottobre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava,

ai fini di IC, un reddito imponibile complessivo di fr. 85'500.- ed una

sostanza imponibile complessiva di fr. 0.-. Per l’IFD, il reddito imponibile

complessivo veniva stabilito dall’UT in fr. 88'800.-.

In

particolare, l’UT aumentava il “valore locativo/affitti” dai fr. 14'650.-

dichiarati a fr. 18'525.- così come “l’indennità perdita di guadagno” dai fr.

30'522.- dichiarati a fr. 37'084.-. Inoltre, l’UT riconosceva quale deduzione

per l’utilizzo del veicolo privato unicamente fr. 4'756.- (al posto dei fr.

9'835.- dichiarati) e per le “spese per pasto principale fuori casa” solo fr.

1'380.- (invece dei fr. 2'700.- dichiarati). Infine, la deduzione per “spese di

gestione e manutenzione immobili” veniva ridotta dall’autorità fiscale da fr.

8'471.- a fr. 3'705.-. L’UT, a sostegno dei propri accertamenti, adduceva la

seguente motivazione:

“[…]

3.4

Valori secondo attestato della Cassa Disoccupazione

5.1

Valore locativo della propria abitazione o dei propri locali rettificato, tenuto

conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona

2.2

Distanza luogo lavoro-domicilio rettificata secondo Km effettivi e secondo i

giorni d’attività svolti

3.1

Deduzione rettificata tenuto conto dei giorni d’attività svolti

[…]

13.1

Spese di manutenzione effettive al mappale RFD __________ di __________

rettificate: le spese di gestione non sono ammesse in deduzione; sono prese in

considerazione le sole spese effettivamente sostenute nel periodo fiscale.

Sulla base di quanto presentato, e dell’importo ammissibile in deduzione, è

accordata la deduzione forfetaria del 20%, in quanto più conveniente al

contribuente”.

b. Periodo fiscale 2016

Il 21 ottobre 2020, l’UT

emetteva le decisioni di tassazione IC/IFD 2017, con cui accertava, ai fini di

IC, un reddito imponibile di fr. 81'700.- ed una sostanza imponibile

complessiva di fr. 0.-. Il reddito imponibile ai fini di IFD veniva stabilito

in fr. 92'100.-.

c. Periodo fiscale 2017

Con decisioni di

tassazione IC/IFD del 4 novembre 2020, l’UT commisurava, ai fini di IC, un

reddito imponibile complessivo di fr. 82'600.- ed una sostanza imponibile di

fr. 0.-. Per l’IFD, l’autorità di tassazione accertava un reddito imponibile

complessivo di fr. 91'700.-. In particolare, l’UT stabiliva quali “affitti

incassati” fr. 17'400.- ed ammetteva in deduzione fr. 3'480.- a titolo di

“spese di gestione e manutenzione immobili”.

d. Periodo fiscale 2018

Il 4 novembre 2020, l’UT

emanava le decisioni di tassazione IC/IFD 2018, con cui accertava, ai fini di

IC, un reddito imponibile complessivo di fr. 84'800.- ed una sostanza

imponibile complessiva pari a fr. 0.-. Per l’IFD, l’autorità di tassazione

stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 93'800.-. In particolare,

l’UT aggiungeva al reddito dichiarato fr. 4'725.- quali “valore locativo

abitazione secondaria/di vacanza” ed ammetteva in deduzione fr. 3'786.- a

titolo di “spese di gestione e manutenzione immobili”, con la seguente

motivazione:

“[…]

5.2 __________ (RFD __________): valore locativo annuo abitazione secondaria

pari a fr. 8'100.-, imposti 7 mesi per fr. 4'725.-, primi 5 mesi percepito

affitti come dichiarato per fr. 2'800.-

5.5.

Spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino,

riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili salvo

presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini.

Ammesse in deduzione le seguenti spese per un totale di fr. 1'626.-:

-

assicurazione stabile fr 826.-

-

imposta immobiliare fr. 111.-

-

sostituzione guarnizioni porta d’entrata fr. 689.-“.

C.

a. Periodo fiscale

2015

Il 16 novembre 2020, il

contribuente insorgeva contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2015. In

particolare, il signor RI 1 chiedeva, in riferimento all’indennità perdita di

guadagno da lui percepita, che gli venissero imposti unicamente fr. 30'522.-,

ovvero l’indennità ricevuta nel 2015 e non anche quella riferita all’anno 2014,

che sarebbe già stata imposta nel 2014. In merito al reddito da “valore

locativo/affitti”, il reclamante indicava di essere “proprietario di due

immobili nel comune di __________ […]. La casa sul mappale __________ è

affittata mensilmente per 900 chf/mensili mentre quella sul mappale __________

è disabitata dal 2008 e nel corso dell’anno 2015 ho dovuto eseguire dei lavori

di manutenzione interni ed esterni affinché si potesse affittare. Casa

affittata a partire dal mese di novembre”. Il contribuente avrebbe “ipotizzato

un affitto mensile di fr. 500 per i primi 6 mesi” e non anche per gli altri

quattro mesi dove si sarebbero svolti i lavori edili.

In merito alla deduzione

per l’utilizzo del veicolo privato, il signor RI 1 postulava il riconoscimento

delle spese sostenute per le trasferte dal domicilio al luogo dei “corsi

disoccupazione”, quelle dal domicilio al luogo dove si svolgevano i

colloqui di lavoro e quelle dal domicilio al nuovo posto di lavoro, per un

totale di fr. 7'733.-.

In riferimento alla

deduzione per “spese per pasto principale fuori casa”, il contribuente chiedeva

il riconoscimento di fr. 2'325.-, avendo dovuto sostenere questi costi per 15

volte quando aveva svolto il “corso quadri a Camorino”, per 5 volte

quando aveva dovuto presentarsi a dei colloqui di lavoro e per 135 volte quando

il suo luogo di lavoro si trovava a Biasca.

Infine, il ricorrente

chiedeva in deduzione fr. 8'471.- a titolo di “spese di gestione e manutenzione

immobili”, spiegando di aver dovuto eseguire dei lavori all’edificio sito al

mapp. n. __________ RFD di __________, disabitato dal 2008.

b. Periodo fiscale 2016

Con ricorso [recte

reclamo] datato 20 novembre 2020, il signor RI 1 impugnava le decisioni di

tassazione IC/IFD 2016. In particolare, il reclamante chiedeva di ridurre

l’importo relativo al “valore locativo/affitti” di fr. 1'850.-, dichiarando che

le spese accessorie pagate dai conduttori dell’appartamento sito al mapp. n. __________

RFD di __________ “nella realtà” non coprono i costi effettivamente

sostenuti dal contribuente e che per tale motivo si giustificherebbe una

riduzione del “valore locativo/affitti”.

c. Periodo fiscale 2017

Con ricorso [recte

reclamo] del 3 dicembre 2020, il signor RI 1 insorgeva contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2017. In particolare, l’insorgente chiedeva che gli venisse

riconosciuto un importo di fr. 12'060.- quale “valore locativo/affitti”, poiché

“a causa di un errore di trasmissione dei dati il sottoscritto non ha

trasmesso il modulo 7 riguardante le spese di gestione e manutenzione degli

immobili situati nel comune di __________/__________”.

d. Periodo fiscale 2018

Con ricorso [recte

reclamo] del 3 dicembre 2020, il contribuente impugnava le decisioni di

tassazione IC/IFD 2018. Lo stesso indicava di aver dichiarato unicamente fr.

2'800.- quali pigioni incassate per l’immobile sito al mapp. n. __________ RFD

di __________, poiché gli inquilini, avendo avuto “delle difficoltà

finanziari[e]”, sarebbero stati impossibilitati a corrispondere “il

pagamento completo degli affitti mensili”. Di conseguenza, chiedeva di

stralciare l’importo riferito al “valore locativo abitazione secondaria/di

vacanza”.

Il reclamante chiedeva

poi, di riconoscere fr. 8'730.- quali “spese di gestione e manutenzione

immobili” e di accertare così “un reddito immobiliare netto di franchi 4'870”,

così calcolato: fr. 13'600.- quali pigioni incassate, dedotti fr. 8'730.- quali

“spese di gestione e manutenzione immobili”.

D.

a. Periodo fiscale

2015

Con scritto del 25

novembre 2020, inviato mediante Posta APlus, l’autorità fiscale illustrava al

contribuente le basi legali e la prassi giurisprudenziale di riferimento in

merito alla determinazione degli elementi imponibili e meglio, relativamente

all’indennità perdita di guadagno percepita dal signor RI 1 ed al “valore

locativo/affitti”. L’UT spiegava inoltre come determinare la deduzione per

l’utilizzo del veicolo privato e per le “spese per pasto principale fuori casa”

così come per i “costi di gestione e manutenzione immobili”.

L’autorità

di tassazione chiedeva quindi al contribuente di voler produrre, entro il 31

gennaio 2021, la seguente documentazione:

§

“Sue osservazioni rispetto a

quanto adesso indicato;

§

La documentazione a sostegno di

quanto farà valere in risposta;

§

La copia del contratto d’affitto

dell’abitazione e dei posti auto del fondo __________ di __________-__________;

§

La copia del conteggio delle spese

accessorie per il calcolo del conguaglio inviato all’inquilino;

§

L’estratto dettagliato 1.1.-31.12.2015

del conto bancario o postale su cui sono accreditati gli affitti degli immobili

a __________;

§

[…]”.

b. Periodi fiscali 2016

e 2017

Con

scritto del 25 novembre 2020 rispettivamente del 4 dicembre 2020, l’autorità di

tassazione invitava, mediante invio per Posta APlus, il signor RI 1 a voler

produrre, entro il 31 gennaio 2021, la seguente documentazione:

§

“[…]

§

La copia del contratto d’affitto

dell’abitazione e dei posti auto del fondo __________ di __________-__________;

§

La copia del conteggio delle spese

accessorie per il calcolo del conguaglio inviato all’inquilino;

§

L’estratto dettagliato

1.1.-31.12.2016 [e 2017] del conto bancario o postale su cui sono accreditati

gli affitti degli immobili a __________;

§

[…]”.

c. Periodo fiscale 2018

Con

scritto del 4 dicembre 2020, inviato mediante Posta APlus, l’autorità fiscale

si rivolgeva al contribuente, invitandolo a voler trasmettere, entro il 31 gennaio

2021, la seguente documentazione:

§

“[…]

§

La copia del contratto d’affitto

dell’abitazione e dei posti auto del fondo __________ di __________-__________;

§

La documentazione a comprova del

mancato incasso degli affitti contrattuali e a comprova delle procedure avviate

per il recupero degli affitti non corrisposti dall’inquilino;

§

La copia del conteggio delle spese

accessorie per il calcolo del conguaglio inviato all’inquilino;

§

L’estratto dettagliato 1.1.-31.12.2018

del conto bancario o postale su cui sono accreditati gli affitti degli immobili

a __________;

§

[…]”.

In tutti e quattro gli

scritti, l’autorità di tassazione informava il contribuente “che in caso di

mancata risposta entro il termine indicato, le tassazioni base sono confermate

dal momento che riterremo che ha tacitamente rinunciato a quanto fatto valere

con il reclamo”.

E. Le richieste di

documentazione sono state notificate il 26 novembre 2020 (periodi fiscali 2015

e 2016) e il 5 dicembre 2020 (periodi fiscali 2017 e 2018).

F. Con

decisioni di tassazione dopo reclamo del 17 marzo 2021, l’UT riconfermava gli

importi stabiliti nelle decisioni di tassazione IC/IFD 2015-2018, non avendo il

contribuente dato seguito alla richiesta di documenti e di osservazioni e ciò,

nonostante l’autorità fiscale gli avesse indicato che in caso di mancata

risposta, “le tassazioni base sarebbero state confermate”.

G. Con tempestivi

ricorsi datati 17 aprile 2021, il signor RI 1 insorge contro le decisioni di

tassazione dopo reclamo del 17 marzo 2021. Preliminarmente, il ricorrente

chiede una revisione delle decisioni di tassazione dopo reclamo, affermando di

non aver risposto alle richieste di documentazione formulate dall’UT, poiché non

ricevute. Il ricorrente produce quindi quanto avrebbe “presentato in caso di

ricezione della richiesta di documenti e osservazioni”.

a. Periodo fiscale 2015

Per il periodo fiscale

2015, in merito al reddito da “valore locativo/affitti” il contribuente

dichiara che l’edificio sito al mapp. n. __________ RFD di __________ non era

abitabile per 10 mesi e che per tale motivo “è stata fatta una distinzione

con due valori locativi diversi”.

Relativamente all’indennità

perdita di guadagno da lui percepita ribadisce quanto già affermato in sede di

reclamo e meglio, indica che l’indennità ricevuta nel 2015 è unicamente pari a

fr. 30'522.-. Aggiunge poi, che nel caso in cui si volessero conteggiare anche

gli importi riferiti all’anno 2014, allora la decisione di tassazione 2014

andrebbe modificata sottraendo dal reddito dichiarato fr. 6'562.-.

In merito alla deduzione

per l’utilizzo del veicolo privato, il signor RI 1 postula il riconoscimento

delle spese sostenute per le trasferte dal domicilio al luogo dei “corsi

disoccupazione” (“obbligatori altrimenti non si ricevono le indennità”)

e quelle dal domicilio al nuovo posto di lavoro, per un totale di fr. 7'313.-.

In riferimento alla

deduzione per “spese per pasto principale fuori casa”, il contribuente chiede il

riconoscimento di fr. 225.- riferiti ai pasti che ha dovuto consumare durante i

“corsi obbligatori imposti dalla disoccupazione”.

Infine, il ricorrente, in

merito alla deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili” ribadisce

quanto già illustrato con il proprio reclamo.

b. Periodi fiscali 2016

e 2017

Per i periodi fiscali 2016

e 2017, il signor RI 1 chiede di ridurre l’importo relativo al “valore

locativo/affitti” di fr. 1'850.- (ricavato “dalla somma delle spese

accessorie 4252 deducendo i 2400 franchi pagati dagli inquilini per le spese

accessorie”), rispettivamente di fr. 2'590.- (ricavato “dalla somma delle

spese accessorie di fr 5080 deducendo i 2400 franchi pagati dagli inquilini per

le spese accessorie”)". Il contribuente specifica che la conduttrice

dell’appartamento sito al mapp. n. __________ RFD di __________ corrisponde fr.

250.- mensili a titolo di “spese accessorie”, ma nessun conguaglio.

c. Periodo fiscale 2018

Per il periodo fiscale

2018, il contribuente ribadisce quanto affermato nel reclamo ed aggiunge che “in

tempi così breve non mi è stato possibile presentare una dichiarazione dell’ufficio

controllo abitanti del comune di __________”.

In riferimento a tutti i

periodi fiscali in oggetto, Il contribuente allega infine, per quanto qui di

interesse, “copia del contratto di affitto mappale __________ RFD __________

sezione __________” e “l’estratto conto bancario dove sono accreditati

gli affitti degli immobili di __________”.

H. Il 27 aprile 2021,

l’UT presenta le proprie osservazioni ai ricorsi interposti dal signor RI 1.

Nello scritto, l’autorità fiscale si limita a ribadire che, non avendo il

ricorrente dato seguito alle richieste di informazioni e ciò nonostante “il

servizio di tracciamento invii della Posta” ne indicherebbe il corretto

recapito, le “tassazioni base” sono confermate.

I. Il 16 febbraio

2022, la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente,

assegnandogli un termine scadente il 1° marzo 2022 (poi prorogato sino al 14

marzo 2022) per esprimersi riguardo alla “reformatio in peius” per

quanto attiene al reddito da “valore locativo/affitti” ed alla deduzione per

“spese di gestione e manutenzione immobili”.

In particolare, la Camera

ha reso attento il contribuente che vi sarebbero stati gli estremi per

ammettere quale reddito da “valore locativo/affitti” fr. 10'200 (fr. 850.- x 12

mesi) e lo stralcio del reddito da “valore locativo abitazione secondaria/di

vacanza”, ritenuto che la casa sita al mapp. __________ RFD di __________ era

occupata dalla signora __________ e poiché non era stato versato agli atti

alcun documento comprovante la reale possibilità di riscuotere le pigioni.

Relativamente alla

deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili”, la Camera ha

specificato che in mancanza di prove atte a sostenere il contrario, le spese

per l’acqua potabile, la fognatura e l’energia elettrica non avrebbero potuto

essere dedotte dal reddito imponibile.

L. Con scritto del 14/16

marzo 2022, il ricorrente ha esposto le sue osservazioni alla prospettata “reformatio

in peius”. Relativamente al reddito da “valore locativo/affitti”, il signor

RI 1 ha affermato di non aver “iniziato procedure di incasso in quanto la

difficile situazione finanziaria dei coniugi […] era nota” e che avrebbe incassato

fr. 2'800.- a contati quali pigioni, poiché i fr. 2'200.- evincibili

dall’estratto conto allegato sarebbero stati poi restituiti agli inquilini.

In merito alla deduzione

per “spese di gestione e manutenzione immobili”, l’insorgente ha indicato che

il contratto di locazione prevedeva una “pigione tutto compreso”, ma che le

spese per l’energia elettrica venivano da lui pagate.

Diritto

I. Revisione

1. 1.1.

Ai sensi degli artt. 232

ss. LT e 147 ss. LIFD, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può, a

determinate condizioni, essere rivista a vantaggio del contribuente.

La revisione è un mezzo di

impugnazione straordinario, il cui scopo consiste nel permettere di porre

rimedio a determinati vizi della procedura di tassazione (cfr. Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 147

LIFD), quando la decisione non può più essere contestata mediante mezzi di

impugnazione di natura ordinaria (cfr. Looser,

op. cit., n. 4 ad

art. 147 LIFD).

1.2.

Nella fattispecie in

esame, il contribuente ha tempestivamente impugnato le decisioni di tassazione

dopo reclamo IC/IFD 2015-2018, motivo per il quale un’istanza di revisione, ai

sensi del considerando che precede, risulta a questo stadio della procedura

prematura e meglio, poiché il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare

le decisioni in oggetto tramite un mezzo di impugnazione ordinario, che

preclude l’utilizzo di uno straordinario. Pertanto, la richiesta formulata in

via preliminare dal ricorrente deve essere respinta.

1.3.

Ad abundantiam, si

evidenzia che nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le

medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione

(art. 228 cpv. 1 LT, di analogo tenore l’art. 142 cpv. 4 LIFD). L’art. 230 LT

precisa poi che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e

di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle

proposte delle parti ed alla tassazione impugnata. Essa prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (cfr. anche art. 229 cpv. 1 LIFD). Di

conseguenza, gli atti non devono necessariamente essere ritornati all’UT,

affinché quest’ultimo si esprima sulla documentazione e sulle osservazioni

presentati dal contribuente.

Considerandi

II. Periodo fiscale 2015 – Spese professionali

2.

2.1.

Il ricorrente chiede che

gli venga riconosciuta una deduzione pari a fr. 7'313.- per l’utilizzo del

veicolo privato ed una di fr. 2'250.- per le spese sostenute per i pasti

consumati fuori casa.

2.2

Come esposto in narrativa,

nel periodo fiscale 2015, il ricorrente ha beneficiato delle indennità

giornaliere erogategli dall’assicurazione contro la disoccupazione. Tali

indennità non costituiscono tuttavia un reddito da attività dipendente.

Pertanto, prima ancora di determinare la deducibilità delle spese per

l’utilizzo del veicolo e di quelle per pasto principale fuori casa, occorre

definire la natura giuridica di simili indennità e di conseguenza delimitare le

spese di acquisizione deducibili.

2.3

Secondo l’art. 59b della

Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l’indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0), l’assicurazione versa agli

assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali partecipano a un

provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare

un’attività lucrativa indipendente. Alla luce di questa norma, appare evidente

che le indennità versate al ricorrente sono qualificabili come proventi

sostitutivi di provento da attività lucrativa ai sensi degli artt. 23 lett. a

LIFD e 22 lett. a LT (cfr. ad esempio Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017,

n. 5 ad

art. 23 LIFD).

Tale

qualifica dei redditi del ricorrente solleva, come detto, il problema della

deducibilità delle spese sostenute per il loro conseguimento.

2.4

Il

Tribunale federale, in una sentenza del 12 dicembre 2008 (poi successivamente

confermata in una del 24 maggio 2016, cfr. sentenza del TF n. 2C_860/2014,

consid. 3.5.), riguardante le spese affrontate da un disoccupato per la ricerca

di un nuovo impiego, è giunto alla conclusione che tutti i costi necessari al

conseguimento di un reddito sostitutivo, seppure non espressamente menzionati

dagli artt. 26 ss. LIFD, sono detraibili (cfr. sentenza del TF n. 2C_681/2008).

2.5

Secondo

un consolidato principio giurisprudenziale, nella procedura fiscale l’onere

della prova è ripartito, nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il

debito verso l’erario (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_877/2018 del 7

maggio 2019, consid. 4.6.). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito

imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (vedi ad

esempio sentenza del TF n. 2C_112/2014 del 15 settembre 2014, consid. 4.1.).

2.6

Nel

caso in esame, come detto, il signor RI 1 rivendica in deduzione i costi di

trasferta e dei pasti principali fuori casa sostenuti per frequentare

presumibilmente i corsi di formazione secondo la LADI. Suddetti corsi

potrebbero rappresentare una vera e propria riqualifica professionale e di

conseguenza, al ricorrente dovrebbero essere riconosciute le deduzioni

richieste. Tuttavia, dagli atti a disposizione di questa Camera non si evince

l’effettiva frequentazione dei corsi né tantomeno dove sarebbero stati svolti.

Di conseguenza, non avendo il contribuente comprovato quest’ultimi due

elementi, le spese chieste in deduzione non possono essere ammesse.

2.7

Dalla

documentazione agli atti, si evince tuttavia che il signor RI 1 ha iniziato la

propria attività lavorativa il 1. giugno 2015 (cfr. certificato di salario,

allegato alla Dichiarazione di imposta). Lo stesso afferma poi, nel proprio

reclamo, di aver lavorato per 115 giorni (meno rispetto ai 150 giorni calcolati

senza tener conto di giorni di vacanza/libero), di cui 60 mentre era ancora

domiciliato a __________ e 55 mentre viveva a __________. Da una consultazione

del sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione

(ultima consultazione: 04.02.2022), si evince che il contribuente era domiciliato

a __________ fino al 31 agosto 2015 e poi, dal 1. settembre 2015 a __________

Di

conseguenza, all’insorgente sono concessi in deduzione fr. 6'746.- (52km x 2 x

60.

x 0.70 cts + 31km x 2 x 55 x 0.70 cts) quali spese per l’utilizzo del

veicolo privato per il trasferimento dal domicilio al luogo di lavoro e

viceversa. L’autorità di tassazione ha pertanto effettuato un calcolo errato e

meglio, non ha tenuto conto dell’effettiva data di inizio dell’attività

lavorativa del signor RI 1, ovvero il 1. giugno 2015 e non il 1. agosto 2015.

2.8

Anche

in merito al riconoscimento delle spese per doppia economia domestica, l’UT ha considerato

che il ricorrente avesse esercitato un’attività lucrativa per soli 92 giorni

(presumibilmente calcolati dal 1. agosto 2015). Di conseguenza, al signor RI 1

sono riconosciuti in deduzione fr. 1'725.- (fr. 15.- x 115 giorni) quali spese

per pasto principale fuori casa.

III. Periodo fiscale 2015 – Valore locativo/affitti

3.

3.1.

In merito al “valore/locativo affitti”, il

contribuente nella dichiarazione di imposta indicava fr. 3'000.- quali “affitto

privato” e fr. 850.- quali “affitto __________”. Nel proprio reclamo,

l’insorgente specificava poi che la casa sita al mapp. n. __________ RFD di __________

era stata locata “a partire dal mese di novembre dopo i lavori di

manutenzione” e di aver “ipotizzato un affitto mensile di fr. 500 per i

primi 6 mesi” e di non aver considerato alcun reddito per i quattro mesi in

cui sarebbero stati effettuati dei lavori edili. Il contribuente evidenziava

poi che “l’affitto annuale di una casa in questa zona è molto difficile, e

lo dimostra il fatto che non è più abitata dal 2008”. In conclusione,

chiedeva quindi di riconoscere quale reddito da “valore locativo/affitti” fr.

14'650.- (fr. 10'800.- derivanti dalla locazione dell’immobile sito al mapp. n.

__________ RFD di __________ sommati a fr. 3'850.- [fr. 500.- x 6 + 850.-) relativi

al mapp. n. __________ RFD di __________). Nella lettera di risposta alla

richiesta di documentazione (allegata al ricorso), il contribuente indicava

tuttavia che la casa non sarebbe stata abitabile per dieci mesi.

3.2

Nonostante le dichiarazioni del signor RI 1

siano tra di loro contrastanti, dal contratto di locazione così come

dall’estratto conto 2015 allegati al ricorso, si evince che l’immobile sito al

mapp. n. __________ RFD di __________ è stato locato a partire dal mese di

dicembre 2015. Di conseguenza, è corretto considerare unicamente fr. 850.-

quali reddito da “valore locativo/affitti”.

3.3

3.3.1

In merito al periodo di tempo in cui la

casa di cui si è detto non era locata, si evidenzia che giusta l’art. 20 cpv. 1

LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza

immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi,

che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto

di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente rilevante, se

un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze esterne oggettive,

come ad esempio quando un immobile resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi

intrapresi – non può essere affittato oppure venduto (cfr. sentenze del TF n.

2C_359/2019 del 12 luglio 2019, consid. 3.2. con riferimenti e n. 2C_830/2019

del 27 aprile 2019, consid. 9.1. con riferimenti).

L’uso proprio assume invece rilevanza

fiscale, se il proprietario non abita, di fatto, nell’immobile, ma si riserva

tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo, egli detiene comunque

l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento. Per l’imposizione

del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è effettivamente utilizzato;

è invece necessario chiedersi se lo stesso è a disposizione per l’uso proprio e

se sussiste dunque la facoltà di godimento (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_359/2019 del 12 luglio 2019, consid. 3.2 con riferimenti).

3.3.2

Questa Corte, ad esempio, basandosi sulla

giurisprudenza del Tribunale federale, ha respinto il ricorso di due

contribuenti, proprietari di una casa bifamiliare, che non avevano provato di

avere intrapreso seri sforzi per vendere o cedere in locazione l’appartamento

gravato da un diritto di abitazione a favore della precedente proprietaria,

vuoto ormai da tre anni. La Camera di diritto tributario ha stabilito che

l’appartamento doveva pertanto essere considerato a loro disposizione e che

doveva loro essere imposto il valore locativo (cfr. sentenza della CDT n.

80.2016.125/126 del 14 dicembre 2016 consid. 1).

3.3.3

Tornando al caso concreto, è lo stesso

ricorrente a dichiarare un “affitto privato” [recte: valore locativo]

per sei mesi e ad affermare che la casa sarebbe stata vuota dal 2008 a causa

delle pigioni della zona e quindi, non perché inabitabile. Ad ogni modo, si

evidenzia che il ricorrente non comprova l’inabitabilità della casa durante gli

asseriti lavori di manutenzione. Si ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le regole sulla ripartizione dell’onere della prova

implicano che sia a carico del contribuente l’onere di provare quei fatti che

riducono l’ammontare del valore locativo (cfr. sentenza del TF n. 2C_1087/2018

del 29 luglio 2019 consid. 4.1.). In aggiunta, il ricorrente non sostiene

nemmeno di aver intrapreso seri sforzi per concedere in locazione l’immobile.

Alla luce delle considerazioni che

precedono, si deve quindi ritenere un reddito da “valore locativo” per undici mesi,

di cui si deve determinare l’importo.

3.3.4

Va ricordato che, adita dal contribuente

con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui

risultati d’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima

frase LIFD) e la decisione deve essere motivata. (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135

cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto ad una

motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta

l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,

nel merito, è corretto (cfr. ad esempio DTF 119 Ia 136 consid. 2a). Ai sensi

della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella

misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora

l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via

eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 Cost. impone quindi alle autorità

amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei

considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando

l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (cfr. ad esempio DTF 114

Ia 242 consid. 2). La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della

fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si

fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il

contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso

di sottoporre a verifica la decisione stessa (per esempio sentenza della CDT n.

80.2002.205

del 5 agosto 2003).

3.3.5

L’UT, né nelle decisioni di tassazione né

in quelle dopo reclamo spiegava come era stato determinato il reddito da

“valore locativo/affitti”. Unicamente nello scritto del 25 novembre 2020 in cui

l’autorità fiscale chiedeva la produzione di alcuni documenti, precisava il

metodo con il quale si determina il valore locativo delle abitazioni primarie e

secondarie, tuttavia, senza fornire al ricorrente dati concreti. L’autorità di

tassazione, in questo scritto, indicava unicamente che “dal momento che

l’abitazione di __________ di cui al fondo __________ è poi stata affittata per

850.- franchi mensili più spese, non si comprende la limitazione del valore

locativo dichiarato a 500.- franchi mensili”.

L’autorità di tassazione avrebbe quindi

dovuto basarsi su questa sua considerazione per determinare il “valore

locativo” (della casa secondaria e non primaria) e, non avendo il contribuente

provato alcun fatto atto a ridurre l’ammontare del valore locativo, avrebbe

dovuto accertare un reddito da “valore locativo” dell’abitazione secondaria

pari a fr. 9’350.- (fr. 850.- [pigione percepita dal mese di dicembre 2015 ed

indicata dal ricorrente] x 11 mesi). Tuttavia, l’UT ha determinato un valore

locativo pari a fr. 6'875.- (fr. 18'525.- - fr. 10'800.- - fr. 850.-). Di

conseguenza, non avendo illustrato al ricorrente le basi di calcolo del reddito

da “valore locativo”, l’autorità di tassazione ha violato il diritto di essere

sentito del contribuente. Ciò nonostante, la violazione è da ritenersi, nel

caso concreto, sanata, avendo il signor RI 1 avuto la possibilità di esprimersi

dinnanzi a questa autorità di ricorso, che gode di piena cognizione. Infatti,

il contribuente, nello scritto di risposta alla richiesta di documentazione

(allegato al ricorso) dichiarava che “per i 10 mesi la casa non era

abitabile e quindi non poteva essere affittata come abitazione ma unicamente

come deposito. Per questo motivo è stata fatta una distinzione con due valori

locativi diversi” (e ciò anche in contrasto con quanto precedentemente

affermato).

In considerazione dell’importo limitato che

dovrebbe essere aggiunto ai redditi (fr. 2'475.-), si rinuncia a modificare il

valore stabilito dall’UT quale reddito da “valore locativo/affitti”. Di

conseguenza, la decisione presa dall’autorità fiscale merita piena condivisione.

IV. Periodo

fiscale 2015 – Indennità perdita di guadagno

4.

4.1.

Il ricorrente chiede poi

che gli venga riconosciuto quale reddito da “indennità perdita di guadagno”

l’importo di fr. 30'522.-, ovvero unicamente le indennità perdita di guadagno

del 2015 e non anche quelle riferite all’anno 2014, pari a fr. 6'562.-. In via

subordinata, accetta l’imposizione di fr. 37'084.- “subordinata alla

modifica di tassazione nel 2014 togliendo dal reddito i 6'562 chf”.

4.2

Ai sensi dell’art. 15 cpv.

1.

LT (rispettivamente dell’art. 16 cpv. 1 LIFD), sottostà all’imposta sul

reddito la totalità dei proventi periodici ed unici. In virtù dell’art. 51 cpv.

1.

LT (di analogo tenore l’art. 41 cpv. 1 LIFD), il reddito imponibile è

determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

4.3

Dalla documentazione agli

atti, e meglio dal certificato “prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione”, si evince che nell’anno 2015 sono stati versati direttamente

al contribuente complessivi fr. 37'084.- a titolo di indennità di

disoccupazione, di cui fr. 30'522.- riferiti all’anno 2015 e fr. 6'562.-

relativi al mese di dicembre del 2014. Di conseguenza, la censura

rispettivamente la richiesta fatte valere dall’insorgente sono prive di qualsivoglia

fondamento. L’UT ha correttamente determinato il reddito da “indennità perdita

di guadagno”. Su tale punto il ricorso è dunque respinto.

V. Periodo fiscale 2015 – Spese di gestione e manutenzione

immobili

5.

5.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, il

contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i

premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi. Analoga

disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non

disciplina (nel periodo sub judice) espressamente le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione.

La Divisione delle contribuzioni ha in ogni

caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta "prassi Dumont"

già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la Circolare n. 7/2010 del

mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel frattempo abrogata e

sostituita dalla nuova Circolare n. 7/2020 di aprile 2020, entrata in vigore il

1° gennaio 2020.

In considerazione della sua natura

giuridica di ordinanza amministrativa, una circolare si applica immediatamente

a tutti i casi ancora aperti, a meno che essa stessa non preveda un regime

transitorio (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 35 ad

art. 102 LIFD). La Circolare

7/2020 riassume e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi

della sostanza immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi

giurisprudenziali della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale

in particolare con riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti dal

contribuente nell’ambito di importanti interventi di ristrutturazione.

5.2

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare

il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne

mantengono la redditività Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte

categorie (Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017,

n. 64 ss. ad

art. 32 LIFD):

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”,

“frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze

più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il

rinnovo di facciate);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione

(“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due

tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga

quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto

ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto

prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni

non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese

sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo

stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in

cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di

cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con

altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27

gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

5.3

Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei

contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti

i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione

complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e

dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (artt. 31 cpv. 4 LT e 32 cpv. 4

LIFD). La deduzione complessiva ammonta:

·

al 10% del reddito lordo delle pigioni

e/o del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale

al massimo a 10 anni prima;

·

al 20% del reddito lordo delle pigioni

e/o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più

di 10 anni

(cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento della legge tributaria del 18

ottobre 1994; art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente la deduzione

dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale

diretta del 24 agosto 1992).

5.4

5.4.1

Il ricorrente, in relazione all’immobile

sito al mapp. n. __________ RFD di __________, chiede in deduzione complessivi

fr. 6'311.-.

5.4.2

Come correttamente evidenziato

dall’autorità fiscale nella decisione di tassazione, la spesa di fr. 2'400.- di

__________ è stata pagata nel corso del 2016. Infatti, quanto al momento

determinante per la deduzione delle spese di manutenzione – nonostante dottrina

e giurisprudenza non siano unitarie – di regola, sono deducibili solo le spese

affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se

la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che

possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di

allestimento della fattura oppure la data del pagamento (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,

Basilea 2019, n. 47 ad

art. 32 LIFD). Nel Canton Ticino, perlomeno

nell’amministrazione della sostanza privata, viene ammessa di regola la data di

pagamento della fattura (Epiney-Colombo,

Deduzioni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p.

306).

5.4.3

Il ricorrente chiede anche la deduzione

dell’importo di fr. 1'899.- fatturato dalla __________, affermando che “la

fornitura di energia elettrica” era necessaria “affinché fosse garantita

una determinata temperatura che impedisse il gelo dell’acqua potabile ed il

rovinarsi dei vari pavimenti in legno” (cfr. Reclamo del 16 novembre 2020,

p. 5) e che “sono state presentate le fatture riguardant[i] la fornitura di

energia elettrica in quanto l’appartamento doveva essere riscaldato per

rimuovere tutta l’umidità dei muri” (cfr. Risposta alla richiesta di

documenti, allegata al ricorso, p. 2).

Le spese di gestione di un

immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il

riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e

la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia e pertanto non sono deducibili (cfr.

Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020).

Le spese di gestione in

questione riguardano un’abitazione ad uso proprio del proprietario e pertanto

non deducibili in quanto costituiscono spese per il mantenimento del

contribuente. I motivi esposti dal ricorrente per giustificare l’importo della

fattura, seppur una parte della dottrina riconosca la possibilità di dedurre le

spese dell’elettricità per riscaldare un locale che altrimenti subirebbe un

danno (cfr. Merlino, op. cit., n. 58 in fine ad art. 32

LIFD) non essendo in alcun modo comprovati, non possono essere condivisi da

questa Corte.

5.4.4

In merito alla deduzione

di fr. 1'000.- a titolo di “prestazioni di manodopera”, tale importo non può

essere dedotto dal reddito. Infatti, il lavoro prestato dal contribuente per la

manutenzione del proprio immobile non è deducibile. Possono nondimeno essere

dedotte le spese per il materiale utilizzato a tal fine, nella misura in cui

siano debitamente comprovate (cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020, cifra

3.4.). Non avendo il ricorrente provato alcun costo per materiale utilizzato,

la sua richiesta non merita accoglimento.

5.4.5

Relativamente all’importo

della fattura emessa dalla __________ di fr. 418.15, si rileva che da

un’analisi della stessa risulta “ripristino provvisorio boiler signora __________”,

si conclude quindi che tale importo è riferito all’immobile sito al mapp. n. __________

RFD di __________, per cui il contribuente ha chiesto la deduzione forfettaria,

e non a quello sito al mapp. n. __________ RFD di __________. Motivo per il

quale, non si giustifica la deduzione di tale importo per nessuno dei due

immobili.

5.4.6

Per contro, da una verifica

delle due fatture emesse dalla __________ di fr. 593.35 (fr. 505.20 sommati a

fr. 88.15) si può qualificare la spesa sostenuta dal ricorrente come di “manutenzione”.

Tuttavia, la deduzione forfettaria del 20% è più favorevole al contribuente,

pertanto si riconosce in deduzione quest’ultima per fr. 3’705.-.

VI. Periodo

fiscale 2016 – Valore locativo/affitti

6.

6.1.

Nel ricorso, il signor RI

1.

chiede “la deduzione dai ricavi per affitti di fr. 1850 dai 21'000

franchi. […] Tale valore si ricava dalla somma delle spese accessorie di fr.

4'250 deducendo i 2400 franchi pagati dagli inquilini per le spese accessorie”.

Il contribuente, nel proprio reclamo, indicava infatti di aver sostenuto dei

costi più elevati rispetto a quanto corrispondeva la conduttrice dell’immobile

sito al mapp. n. __________ RFD di __________ e meglio, fr. 430.40 per “l’acqua

potabile”, fr. 105.- a titolo di “tasse fognatura”, “tasse canalizzazione”, fr.

430.- per la “fornitura legna per il camino”, fr. 841.60 quali “assicurazione

stabile” e fr. 2'445.- per il “pagamento dell’elettricità fornita da SES”. Il

contribuente allegava poi i giustificativi dei pagamenti, ad eccezione di

quelli per “tasse fognatura” e “tasse canalizzazione”.

6.2

Ai sensi dell’art. 21 cpv.

1.

lett. a LIFD (rispettivamente dell’art. 20 cpv. 1 lett. a LT) è

imponibile il provento, lordo, dalla locazione, ovvero determinato prima della

deduzione delle spese di gestione e di manutenzione dell’immobile (cfr. ad

esempio Merlino, op. cit., n. 52 ad

art. 21 LIFD).

Di conseguenza, l’UT ha

accertato correttamente il reddito da “valore locativo/affitti” di fr. 21'000.-

(come del resto anche indicato dal ricorrente in sede di dichiarazione di

imposta). Tuttavia, resta da verificare l’ammontare delle spese di gestione e

manutenzione immobili che possono essere poste in deduzione dal reddito.

6.3

Come detto, le spese di

gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione

ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua

potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del

contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito,

eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le

trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento

effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un

immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i

costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa,

nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito

compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la

propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.

es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e

giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale

del 15 luglio 2005, n. 2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =

RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

6.4

Anche la Circolare n.

7/2020 della Divisione cantonale delle contribuzioni distingue, nell'ambito

della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata

destinati all’abitazione primaria o secondaria del contribuente (e quindi

imposti in base al valore locativo) e immobili locati a terzi (e quindi imposti

in base al reddito conseguito): in caso di imposizione del valore locativo, le

spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese per il

mantenimento del contribuente e della sua famiglia. Ma anche nel caso in cui

l’immobile è locato a terzi, le spese in questione non dovrebbero più figurare

fra le spese chieste in deduzione dal proprietario dell’immobile. Di regola

infatti le spese accessorie non sono incluse nella pigione ma vengono pagate

separatamente dagli inquilini.

La deduzione è ammessa solo se le spese

accessorie sono comprese nella pigione (pigione “tutto compreso”). La Circolare

menziona in particolare le spese di gestione seguenti:

- le

spese d’acqua potabile e d’acqua industriale;

- le

spese per le revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio

revisione impianti (ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento,

bruciatore, climatizzazione, lavatrice, ecc.);

- le

spese per la disinfezione e disinfestazione;

- le

spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;

- le

spese di illuminazione e pulizia scale e vani comuni;

- le

spese per la manutenzione corrente del giardino;

- le

spese per l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il

riscaldamento in genere;

- le

spese di servizio di portineria e di custodia;

- le

spese per lo sgombero della neve;

- le

spese d’elettricità;

- le

spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle

piscine;

- le

spese di mantenimento corrente dell’appartamento (sostituzione di lampadine,

pulizia, mobilio,...).

(cfr. Circolare n. 7/2020 dell’aprile 2020,

cifra 3.3).

6.5

Secondo il contratto di

locazione prodotto dall’insorgente, nella pigione non sono compresi i seguenti

costi: riscaldamento e acqua calda (tra cui anche il “combustibile o

l’energia per la produzione di calore”, p. 2 del contratto di locazione);

illuminazione, pulizia scale e vani comuni; servizio di portineria, custodia e

telegestione; acqua potabile e acqua industriale; climatizzazione e

ventilazione; ascensore; fognatura, spazzatura e depurazione (tra cui anche “le

tasse risultanti da bollette ufficiali emesse dall’ente pubblico”, p. 2 del

contratto di locazione); disinfezione e disinfestazione; manutenzione giardino;

sgombero neve; abbonamenti di controllo e di assistenza; esercizio piscina,

sauna ed altre parti comuni; pulizia serpentine; spese di amministrazione

secondo il punto 12.2, radio tv via cavo ed elettricità. In merito a

quest’ultima spesa, tuttavia, al punto 12.5. del contratto viene annotato (a

penna) che “spese accessorie: oltre alle spese accessorie elencate nel punto

5.

del presente contratto, nell’importo pattuito sono comprese le spese per la

fornitura di energia elettrica”. In contrasto con tale punto però, al punto

12.7

viene stabilito che “l’energia elettrica ed il gas necessarie per

l’esercizio dell’ente locato sono sempre ed esclusivamente a carico del

conduttore”.

Pertanto, la conduttrice è

tenuta alla corresponsione di fr. 250.- mensili (fr. 3'000.- annui).

6.6

Ai sensi dei considerandi che

precedono, il ricorrente non può quindi chiedere in deduzione le spese di fr.

430.40

per “l’acqua potabile”, fr. 105.- a titolo di “tasse fognatura”, “tasse

canalizzazione” e fr. 430.- per la “fornitura legna per il camino”.

In merito ai fr. 2'445.-

per il “pagamento dell’elettricità fornita da SES”, ritenuto che per quanto concerne le spese deducibili dal

reddito imponibile, l’onere della prova è a carico del contribuente e che nel

contratto di locazione vi sono dei punti tra di loro contrastanti che non

permettono di stabilire la reale presa a carico dei costi, non può essere

ammessa la relativa deduzione. Del resto, nemmeno con lo scritto del 14 marzo

2022, il ricorrente comprova di essersi preso a carico le spese per la

fornitura di energia elettrica, le sue affermazioni risultano essere delle mere

allegazioni di parte.

6.7

Sia

per l’abitazione personale del contribuente sia per gli immobili locati, sono

deducibili i premi d’assicurazione contro gli incendi, i danni dell’acqua, le

rotture vetri e la grandine rispettivamente di responsabilità civile degli

immobili (cfr. Circolare 7/2020 dell’aprile 2020, cifra 4., con riferimenti).

Di conseguenza, la deduzione dell’importo di fr. 841.60 quale “assicurazione

stabile” è concessa.

6.8

Ritenuto

quanto appena suesposto, le decisioni di tassazione su reclamo sono riformate,

nel senso che all’importo di fr. 2'502.- sono aggiunti fr. 841.60. Di

conseguenza, la deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili” è

riformata in fr. 5'504.-.

VII. Periodo

fiscale 2017 – Valore locativo/affitti

7.

7.1.

Preliminarmente, si

rileva che in base agli atti a disposizione di questa Camera (cfr. estratto conto

bancario anno 2017), risulta che il signor RI 1 ha incassato fr. 7'700.- dalla

conduttrice dell’immobile sito al mapp. n. __________ RFD di __________. Di

conseguenza, dedotti fr. 1'750.- (corrispondenti alle spese accessorie pagate

dalla conduttrice, ritenuto che le spese accessorie non costituiscono reddito

imponibile, cfr. Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Basilea 2019, n. 13 ad

art. 21 LIFD), si evince un

reddito da “valore locativo/affitti” pari a fr. 5'950.-. Le decisioni di

tassazione su reclamo vanno pertanto riformate in tal senso, accertando un

valore pari a fr. 16'750.- (fr. 5'950.- + fr. 10'800.-).

7.2

Nel ricorso, il signor RI

1.

chiede “la deduzione dai ricavi per affitti di fr. 2590 dai 13’200

franchi. […] Tale valore si ricava dalla somma delle spese accessorie di fr. 5080

deducendo i 2400 franchi pagati dagli inquilini per le spese accessorie”.

Il contribuente, nel proprio reclamo, indicava infatti di aver sostenuto dei

costi più elevati rispetto a quanto corrispondeva la conduttrice dell’immobile

sito al mapp. n. __________ RFD di __________ e meglio, fr. 4'322.75 per “SES”,

fr. 873.70 per “impianti elettrici”, fr. 755.10.- a titolo di “tasse acqua

potabile e fognatura” e fr. 826.30.- quali “assicurazione stabile”.

7.3

Come esposto in

riferimento al periodo fiscale 2016, sarebbero deducibili unicamente i fr.

826.30

relativi all’assicurazione stabile. Ciò nonostante, la deduzione

forfettaria del 20% dei redditi è più favorevole al contribuente, ammontando a

fr. 1'190.- (rispetto ai fr. 826.30). Di conseguenza, le decisioni di

tassazione su reclamo sono riformate, nel senso che viene accertata una

deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili” pari a fr. 3'350.-

(fr. 1'190.- riferiti al mapp. n. __________ RFD di __________, sommati ai fr.

2'160.- inerenti al mapp. n. __________ RFD di __________).

VIII. Periodo

fiscale 2018 – Valore locativo/affitti

8.

8.1.

Il ricorso relativo al

periodo fiscale 2018 verte sulla determinazione del reddito immobiliare netto.

A dire del ricorrente, egli avrebbe percepito nel corso del 2018 unicamente fr.

2'800.-, perché la conduttrice a causa di “difficoltà finanziaria [ha] impedito

[…] il pagamento completo degli affitti mensili dell’anno 2018 (cfr. Reclamo

del 3 dicembre 2020). Per contro, l’autorità fiscale aggiungeva al reddito

imponibile uno da “valore locativo abitazione secondaria/di vacanza”, con la

seguente motivazione: “__________ (RFD __________):

valore locativo annuo abitazione secondaria pari a fr. 8'100.-, imposti 7 mesi

per fr. 4'725.-, primi 5 mesi percepito affitti come dichiarato per fr. 2'800.-“.

8.2

Dottrina e giurisprudenza

sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto

fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè

incassandone la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma

(cfr. ad esempio Reich/Weidmann,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 34 ad

art. 16 LIFD con riferimenti giurisprudenziali).

Per quanto concerne in

particolare i redditi della sostanza immobiliare, nel caso di un contratto di

locazione, il conduttore, titolare del diritto d’uso, è il debitore della

prestazione costituita dalla pigione. Il locatore può quindi prevalersi di un

credito che gli procura un vantaggio economico regolare. Il momento della

realizzazione del reddito corrisponde pertanto all’acquisizione da parte del

locatore di una pretesa certa (principio di competenza; “Soll-Methode”).

Questa coincide generalmente con la scadenza del diritto alla prestazione che

dipende dai termini fissati nel contratto.

In caso di contestazione

riguardo alla pigione, il principio di cassa (“Ist-Methode”) può trovare

applicazione, purché la pretesa del locatario non sia temeraria o sprovvista di

probabilità di successo. Una incertezza particolare sull’esecuzione implica in

effetti che il reddito sia considerato come acquisito unicamente al momento del

reale incasso della prestazione (in contanti, tramite accredito o

compensazione). L’incertezza particolare può anche originare dal rischio di

insolvibilità del conduttore che non sarebbe più in grado di pagare la pigione (cfr.

ad esempio Reich/Weidmann, op.

cit., n. 33 ss. ad

art. 16 LIFD).

8.3

Agli atti non vi è alcuna

documentazione inerente un’eventuale procedura di incasso, del resto è anche lo

stesso ricorrente ad affermare che “non sono state avviate procedure di

incasso in quanto gli inquilini hanno già dei debiti. […] Con gli inquilini ho

un accordo che prevede una restituzione rateale a partire da settembre 2021”.

In aggiunta, nemmeno con lo scritto del 14/16 marzo 2022 il signor RI 1 versa

agli atti documentazione idonea a comprovare che la reale possibilità di

riscuotere il restante importo delle pigioni era incerto.

In queste circostanze, non

sussistono quindi gli estremi per riconoscere l’applicazione del principio di

cassa, bensì per ammettere quale reddito da “valore locativo/affitti” fr.

10'200.- (fr. 850.- x 12 mesi) e lo stralcio del reddito da “valore locativo

abitazione secondaria/di vacanza”, ritenuto che la casa sita al mapp. n. __________

RFD di __________ non poteva essere usata dal contribuente, essendo occupata

dalla conduttrice (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop -

Movimento della popolazione).

8.4

Il ricorrente chiede

infine di ammettere in deduzione dal reddito imponibile fr. 6'573.- quali

“spese di gestione e manutenzione immobili”, quali “riscaldamento,

illuminazione, fornitura acqua potabile e tasse di fognatura”. Come esposto ai

considerandi precedenti in merito ai periodi fiscali 2016 e 2017, a cui si

rimanda, tali costi non possono essere concessi in deduzione, pertanto si

riconosce unicamente la deduzione forfettaria del 20% del reddito immobiliare

lordo, corrispondente a fr. 2'040.-, poiché superiore alle spese effettive

sostenute.

9.

Il ricorso viene

evaso ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia e le spese processuali

sono poste a carico del ricorrente, ritenuto che se lo stesso si fosse

conformato agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere

soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (artt. 231 cpv. 3

LT e 144 cpv. 2 LIFD).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza,

1.1. Relativamente

al periodo fiscale 2015:

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 sono

riformate, nel senso che la deduzione per “veicolo privato contribuente”

ammonta a fr. 6'746.-.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 sono

riformate, nel senso che la deduzione per “spese per pasto principale fuori casa

contribuente” ammonta a fr. 1'725.-.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 in merito

alla deduzione per “spese di gestione e manutenzione immobili” sono confermate.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015, in merito al

reddito da “valore locativo/affitti” sono confermate.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015, in merito al

reddito da “indennità perdita di guadagno” sono confermate.

1.2. Relativamente

al periodo fiscale 2016:

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016, in merito al

reddito da “valore locativo/affitti” sono confermate.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 sono

riformate, nel senso che la deduzione per “spese di gestione e manutenzione

immobili” ammonta a fr. 5’504.-.

1.3. Relativamente

al periodo fiscale 2017:

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017, sono

riformate, nel senso che il reddito da “valore locativo/affitti” ammonta a fr.

16'750.-.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017, sono

riformate, nel senso che la deduzione per ”spese di gestione e manutenzione

immobili” ammonta a fr. 3’350.-.

1.4. Relativamente

al periodo fiscale 2018:

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018, sono

riformate, nel senso che il reddito da “valore locativo/affitti” ammonta a fr.

21'000.-, mentre è stralciato l’importo del reddito da “valore locativo

abitazione secondaria/ di vacanza”.

·

Le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018, sono

riformate, nel senso che la deduzione per ”spese di gestione e manutenzione

immobili” ammonta a fr. 4'200.-.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 4’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 4’100.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: