80.2021.97
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prelevamento da un conto bancario di una società in nome collettivo
13 settembre 2021Italiano24 min
fiscale IC/IFD 2017, sottoscritta il 21.10.2017, di svolgere un’attività indipendente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.97
80.2021.98
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1RI 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 aprile 2021 contro la decisione del 9 aprile 2021 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________
divorziato, domiciliato ad __________, indicava, nella propria dichiarazione
fiscale IC/IFD 2017, sottoscritta il 21.10.2017, di svolgere un’attività indipendente
percependo un reddito di fr. 3’526.- e di essere anche pensionato (rendita AVS
pari a fr. 20'700.-). Dichiarava pertanto un reddito imponibile pari a fr.
723.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 0.-.
B. Con
decisione di tassazione IC/IFD 2017 del 20.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________
(di seguito UT) accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 39'700.- (di
fr. 53'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza, ai soli
fini IC in fr. 0.-. Per l’IFD 2017 il reddito veniva quantificato in fr.
57'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale aggiungeva l’importo
di fr. 15'042.- quale reddito da società collettive, in accomandita o semplici,
fr. 12.- quali reddito da titoli e capitali, fr. 6'400.- quali valore locativo,
fr. 11'800.- quali affitti incassati, nonché procedeva ad imputare un ulteriore
importo di fr. 24'000.- a titolo di “altri redditi”. In particolare, per quanto
concerneva gli “altri redditi”, l’UT indicava, nella motivazione della
decisione: “Prestazioni valutabili in denaro o
reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. Con tempestivo
reclamo 29.11/3.12.2019 il contribuente impugnava la decisione IC/IFD 2017.
Precisava che, sino all’anno precedente, aveva incaricato la __________ di __________
di allestire la propria dichiarazione fiscale. Tuttavia, a causa della sua
situazione finanziaria, spiegava di aver dovuto personalmente inoltrare la
dichiarazione fiscale 2017, nonostante indicava di “non comprendere a fondo la
lingua italiana”. Sulla base della notifica di tassazione, il contribuente si
avvedeva che la dichiarazione inoltrata era “lacunosa”. Il contribuente
spiegava che la sua precaria situazione finanziaria era collegata al divorzio
avvenuto nel Canton __________ nel periodo 2005 – 2012 che aveva comportato
un’uscita monetaria di fr. 600'000.-. Con il reclamo, produceva pertanto i
contratti di locazione indicando che il reddito ottenuto era di fr. 8'700.-.
Per quanto concerneva il reddito della società di persone __________, lo stesso
derivava da un fondo agricolo comprensivo di fattoria e appartamenti in affitto
nel Canton Berna. Il capitale proprio della società ammontava al 31.12.2017 a
fr. 314'352.-, di cui il 50% a favore di __________ (e meglio fr. 157'176.-).
Per realizzare l’utile complessivo pari a fr. 30'084.-, dei quali unicamente
fr. 15'042.- erano imputabili al contribuente, si era resa necessaria la sua
presenza ed assistenza regolare sul fondo a __________ 2 volte al mese.
L’insorgente asseriva che i suoi soggiorni non erano stati addebitati nel 2017
ai conti della società RI 1 ed ammontavano a complessivi fr. 5'640.-. Il
reddito notificato doveva pertanto essere ridotto di tale importo, comportando
un utile pari a fr. 9'402.-.
Per quanto concerneva la
ripresa inerente gli “altri redditi”, al reclamo veniva allegata una tabella
con la quale veniva presentata la disponibilità finanziaria del 2017 : il
contribuente spiegava di aver avuto entrate pari a fr. 63'498.- ed uscite per
fr. 41'979.-, con “(…) un’eccedenza per il mio fabbisogno personale”
pari a fr. 21'519.-. RI 1 rilevava inoltre che, abitando in casa propria non
aveva costi di locazione e le spese correnti per il suo fabbisogno erano
esigue. Motivo per il quale, il contribuente chiedeva di stralciare la ripresa
operata pari a fr. 24'000.-.
D. Con scritto 4.3.2021,
l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente sottoponendogli in calcolo
entrate/uscite per il 2017, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità
finanziaria per il suo sostentamento. Veniva richiesto a RI 1 di voler
comprovare, entro il 24.3.2021, ogni rettifica al calcolo del dispendio ed ed
egli era avvertito del fatto che si era già tenuto conto degli affitti
incassati pari a fr. 8'700.- nonché della metà delle spese fatte valere
nell’ambito della società semplice. Nel caso di mancata trasmissione di quanto
richiesto, l’autorità informava che il reddito da attività indipendente sarebbe
stato calcolato in fr. 12'222.-, gli affitti incassati in fr. 8'700.- e gli
altri redditi in fr. 28'000.-. Il contribuente era inoltre reso attento che con
la modifica dei precedenti punti, nonché inserendo nel calcolo entrate/uscite
un fabbisogno annuo pari al minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo,
l’ammanco di disponibilità risultava più alto di quello calcolato in prima
istanza.
E. Con scritto di
risposta del 22.3.2021 RI 1 prendeva posizione in relazione al calcolo del
dispendio indicando di aver ricevuto, tramite la banca __________ l’importo di
fr. 19'772.85, che gli aveva permesso di far fronte al proprio fabbisogno
personale. Inoltre, egli asseriva di aver ricevuto, dalla Fondazione senza
scopo di lucro “__________” (che aiuta le persone bisognose in pensione), fr.
500.- al mese per 10 mesi nel 2017.
Inoltre, il premio della
cassa malati, di fr. 6'373.- nonché le spese di malattia di fr. 1'019.- erano
state coperte dalle prestazioni complementari all’AVS, motivo per il quale il
contribuente specificava di non aver avuto esborsi. Per quanto concerneva
l’elenco debiti, dal quale veniva evidenziata un’uscita di fr. 17'227.-,
s’indicava che l’elenco debiti al 31.12.2016 di fr. 601'854.- includeva un
debito di fr. 7'896.- dovuto per alimenti alla ex-moglie __________, tuttavia “(…)
questi alimenti arretrati come da sentenza di divorzio, ossia 12 x 658.- sono
però stati versati tramite AVS prestazione complementare”.
L’insorgente concludeva
precisando che, avendo 82 anni e vivendo in casa propria, non aveva l’affitto
da pagare e che il suo minimo vitale era inferiore a fr. 14'400.-.
F. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 9.4.2021 IC/IFD 2017, il reddito imponibile veniva
stabilito, per l’IC in fr. 28'599.- (il reddito determinante per l’aliquota in
fr. 39'600.-) e per l’IFD in fr. 42'100.- (medesimo importo determinante per
l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva commisurata in fr. 0.-. A
motivazione della decisione s’indicava:
“Reclamo parzialmente ammesso. Considerato il
reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale
diretta 2017, la nostra richiesta di documentazione del 4 marzo 2021 cui ha
fatto seguito la replica del contribuente e l’inoltro di alcuni documenti
bancari, si procede ad ammettere parzialmente il reclamo come da nostra
comunicazione citata sopra, eccezion fatta per il punto 6.3. “Altri redditi”
ridotto in CHF 15'000.-. Quanto comunicato dal contribuente in merito al
versamento di CHF 19'772.85 era già considerato nel calcolo entrate/uscite
nella variazione di attivi e passivi, mentre per l’assicurazione malattia e le
relative spese si è verificato presso i preposti uffici e si riconosce quanto
indicato dal contribuente. Dalla verifica esperita risulta che la prestazione
complementare abbia però pagato unicamente detti oneri; gli alimenti dovuti
all’ex-moglie non figurano tra gli stessi. Per cui è stato allestito un nuovo
calcolo entrate/uscite da cui è emersa un’insufficiente disponibilità
finanziaria pari a CHF 10'000.- aggiunta alla posizione altri redditi
unitamente a quanto percepito dalla __________ (CHF 5'000.- per il 2017)”.
G. Con raccomandata 23/27.4.2021
RI 1 impugna la decisione su reclamo chiedendo di accertare il reddito imponibile
complessivo in fr. 13'770.- anziché in fr. 28'500.-, stabilito da parte
dell’autorità fiscale.
Il ricorrente sostiene che
l’UT non ha considerato il fatto che il 29.8.2017 egli ha ritirato l’importo di
fr. 19'772.95 presso la __________ a __________. A causa di tale prelievo, il __________
aveva presentato anche una denuncia penale, oggetto di una decisione di non
luogo a procedere. Inoltre, il denaro ricevuto da parte della Fondazione __________,
pari a fr. 5'000.- nel 2017 è esentasse, essendo versato per compensare la
mancanza delle prestazioni complementari.
H. Con osservazioni
3/4.5.2021 l’UT, preso atto del contenuto del ricorso, ribadisce che il
prelievo di fr. 19'772.95 risulta effettuato dal conto presso __________
intestato alla __________ e regolarmente contabilizzato. Lo stesso è già stato
considerato nel calcolo del dispendio. Motivo per il quale “(…) la carenza
di disponibilità è di conseguenza evidente pur avendo considerato i minimi
vitali previsti dal diritto esecutivo”.
I. Con replica
12/14.5.2021 il contribuente ribadisce i motivi per i quali intende impugnare
la decisione IC/IFD 2017 su reclamo ed indica, in maniera generale che
l’aggiunta di altri redditi per fr. 15'000.- non è stata motivata da parte
dell’amministrazione cantonale.
Diritto
1. 1.1.
In via preliminare il
contribuente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, per il
fatto che l’aggiunta di altri redditi per fr. 15'000.- non sarebbe stata
compiutamente motivata nella decisione impugnata.
1.2.
Adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981
in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.3.
La motivazione
deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione
stessa (Känzig/Behnisch, op. cit.,
p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
1.4.
Nel caso che qui ci occupa,
in merito all’aggiunta di altri redditi, l’autorità fiscale indicava, in
estrema sintesi, che le spiegazioni fornite dal contribuente circa l’esistenza
di ulteriori entrate percepite nel 2017 non permettevano di escludere
l’esistenza di un ammanco finanziario: in particolare l’UT ha indicato come il
prelievo operato dal ricorrente presso il conto della società in nome
collettivo __________, presso banca __________, fosse già stato preso in
considerazione nella variazione degli attivi e passivi della __________.
Inoltre l’UT spiegava di ritenere pure un reddito l’importo ricevuto da parte
della Fondazione __________ per il 2017 (di fr. 5'000.-). Ora, dalla decisione
si comprende che l’aggiunta di altri redditi deriva dall’ammanco di liquidità
stabilito in fr. 10'000.- dal calcolo del dispendio, ai quali va aggiunto
l’importo di fr. 5'000.- ricevuti dalla Fondazione sopraccitata. L’UT non è
pertanto incorso in alcuna violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen
und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La
procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo
l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione
determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.2
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola sull’onere
probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.
I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad
art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di],
Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
3.
3.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità
di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio
può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206
cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della
prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
3.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra
Berger, op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi
agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti
presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
4.
4.1.
Il contribuente deve
essere tassato, nella misura del possibile, secondo la sua capacità
contributiva reale. L’autorità di tassazione, chiamata a valutare d’ufficio il
reddito imponibile di un contribuente deve tener conto, secondo il suo
apprezzamento, di tutti i dati disponibili al momento di prendere la sua
decisione. Non si può esigere dall’autorità fiscale che effettui inchieste
oppure proceda a dei chiarimenti troppo dettagliati, in particolar modo quando
non dispone di elementi probatori. Quando le uniche indicazioni verificabili si
basano sull’evoluzione della situazione della sostanza, l’autorità fiscale può
basarsi sulla differenza tra lo stato della sostanza all’inizio e alla fine del
periodo fiscale e aggiungere le spese private ed il tenore di vita stimati alla
cifra così ottenuta per determinare il reddito imponibile (sentenza TF inc.
2A.442/2001 del 19.6.2002 consid. 2.1.).
4.2
L’autorità fiscale ha
proceduto ad allestire più calcoli del dispendio (cfr. 8.11.2019, 1.3.2021, e
25.3.2021) sulla base dei dati a disposizione e sulle informazioni ricevute
dallo stesso contribuente, dopo che gli venivano sottoposti i calcoli indicati.
In particolare, il calcolo
delle entrate /uscite sul quale è basata la decisione su reclamo – con la quale
sono stati aggiunti fr. 15'000.- quali reddito d’altra fonte – ha stabilito un
ammanco di oltre fr. 10'000.- ai quali si aggiungono, secondi l’autorità
fiscale fr. 5'000.- ricevuti da parte della __________:
Attivi
1.01
31.12
Entrate
Uscite
Estratto titoli
11'985.-
7'062.-
4’923.-
Capitale ---
142'134.-
157'176.-
15’042.-
imm. __________
3'600.-
Passivi
Estratto debiti
601'854.-
584'627.-
17'227.-
Compensazione credito UBS
5'000.-
5'000.-
Redditi
Redditi attività --
12'222.-
12'222.-
Versamento da conto ---
Contributo __________
5'000.-
5'000.-
AVS
20'700.-
20'700.-
Prestazione complementare
1'390.-
1'390.-
Reddito titoli
8.-
8.-
Affitti
8'700.-
8'700.-
Oneri
CM
0.-
Spese immobili
10'364.-
10'364.-
Interessi passivi
8'015.-
8'015.-
Spese di mal.
0.-
Imposte
202.-
202.-
Fabbisogno
Persona sola
14'400.-
Totali
57'943.-
68'850.-
4.3
Con il ricorso
l’insorgente si duole del fatto che, nelle entrate, l’autorità fiscale non ha
tenuto conto che nel 2017, aveva ritirato la somma di fr. 19'772.95 dal conto
della società in nome collettivo RI 1. Tale importo era “già stato tassato
nel Canton Berna l’anno precedente (…)”. Inoltre non era neppure
giustificata l’aggiunta, nei redditi, dell’importo di fr. 5'000.- ricevuti da
parte della Fondazione __________ per compensare la mancanza delle prestazioni
complementari.
Si tratta pertanto di verificare
se l’UT ha correttamente ritenuto che, nel calcolo del dispendio vi fosse un
ammanco di fr. 10'000.- nonché, accertare la legittimità dell’imposizione
dell’importo di fr. 5'000.- ricevuto dalla Fondazione __________.
4.4
4.4.1
Come visto, il qui
contribuente è titolare, unitamente al figlio __________ della società in nome
collettivo “____________________”. L’autorità fiscale ha indicato al
contribuente come il prelievo di oltre fr. 19'000.- operato nel corso del 2017
dal conto nr. 166.503.783.09 aperto presso Banca __________ non potesse essere
preso in considerazione quale altra “entrata”, siccome già compreso nella
variazione tra gli attivi ed i passivi.
4.4.2
Le società svizzere prive
di personalità giuridica (quali la società semplice, la società in nome
collettivo oppure in commandita) non sono soggetti fiscali. L’imposizione
avviene presso i soci, i quali sono tenuti ad aggiungere ai propri elementi
imponibili la parte dei redditi (rispettivamente di sostanza a livello
d’imposta cantonale) della società che loro appartiene (cfr. art. 10 LIFD).
Inoltre, siccome la società di persone è considerata fiscalmente trasparente, l’assoggettamento
verrà effettuato a dipendenza della posizione dei soci (Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 2007, pag. 75, n. 48;
sentenza TF 2C_415/2012 del 2.11.2012, consid. 4.1.).
Le partecipazioni detenute
nelle società di persone (società semplici, società in nome collettivo ed in accomandita)
devono essere in prima linea stabilite al valore nominale dell’apporto di
capitale. Se la società ha riserve aperte o latenti, ai soci viene assegnata
anche una quota delle riserve, che è determinata dagli accordi contrattuali o
dall'ammontare dei contributi di capitale (Dzamko-Locher/Teuscher,
Kommentar StHG, 3a. ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 14 LIFD;
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a. ed.,
Zurigo 2013, n. 29 ad art. 39).
4.4.4
Ora, nel calcolo del dispendio
(in particolare quello del 25.3.2021 utilizzato per la decisione su reclamo),
per quanto attiene agli attivi, al valore della quota parte della __________
viene indicato, al 31.12.2017, l’importo di fr. 157'176.- (la metà del capitale
proprio, pari a complessivi fr. 314'352.45). Al 1°.1.2017 la quota parte era
pari a fr. 142'134.-. Ora, questo dato, come correttamente rilevato dall’UT
tiene in considerazione la variazione degli attivi della __________ avvenuta
nel corso del 2017: in effetti nel bilancio della __________ per quanto
concerne il conto aperto presso banca __________ (nr. __________), dal quale è
stato operato il prelievo a favore del qui ricorrente è passato 10'826.30 al
31.12.2016
a fr. 519.05 al 31.12.2017. Motivo per il quale, tale variazione,
già compresa a bilancio, ha avuto un effetto diretto per stabilire il valore
della __________ ed è già stata debitamente considerata dall’autorità fiscale
nella determinazione del capitale della __________.
Sicché, diversamente da
quanto auspicato dall’insorgente, il prelievo in questione, e quindi l’entrata
a livello del calcolo del dispendio, non può essere tenuta in considerazione, visto
che già compresa nel calcolo effettuato dal’UT.
Su questo punto, il gravame
non merita pertanto tutela e il calcolo del dispendio – riportante un ammanco
di poco più di fr. 10'000.- - dev’essere confermato, non presentando il
ricorrente alcuna altra prova atta a giustificare la discrepanza rilevata tra
le uscite e le entrate avute nel 2017.
5.
5.1.
Come accennato in
precedenza, l’insorgente si duole parimenti del fatto che negli altri redditi è
stato compreso il versamento di complessivi fr. 5'000.-, ricevuto da parte
della __________, con sede a __________, a titolo di “sostegno finanziario”:
secondo la sua tesi, l’importo ottenuto dovrebbbe essere esente da imposizione,
siccome versato in ragione della sua precaria situazione finanziaria. La
Fondazione in parola ha quale scopo tra l’altro pure quello di versare, in
forma saltuaria o anche ricorrente contributi finanziari a persone bisognose
domiciliate nel Canton Ticino e Enti cantonali ticinesi che si occupino
dell’aiuto alle stesse (cfr. www.zefix.ch, sito
consultato il 31.8.2021).
5.2
5.2.1
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e
unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di
uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni
reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
5.2.2
Secondo l’art. 24 lit. d
LIFD non sottostanno all’imposta sul reddito: i sussidi d’assistenza
provenienti da fondi pubblici o privati. L’art. 23 lit. d LT prevede che sono
esenti da imposta i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o
privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, gli assegni per
grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o
professionale.
5.3
5.3.1
In una sentenza il
Tribunale federale ha precisato il campo d’applicazione delle disposizioni
legali che esentano dall’imposta sul reddito i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506).
I giudici hanno
sottolineato dapprima che dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta
in modo più chiaro che la disposizione in questione mira anzitutto a esentare
dall’imposta l’aiuto alle persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi
provenienti in generale da fondazioni, associazioni caritative o altre entità
che perseguono fini disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta pertanto
di un’esenzione fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si
prefigge di far pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate
allo scopo di sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (“Notlage”).
La sentenza prende poi
atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in questione, che sarebbe
causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che si trovassero in una
simile situazione economica precaria, quello che percepisce redditi provenienti
da prestazioni d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a
quello che consegue redditi professionali, poiché questi ultimi sono
imponibili. Gli autori in questione auspicano pertanto, de lege ferenda,
l’esenzione generale di un importo corrispondente al minimo vitale, mediante
deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il Tribunale federale ha concluso
lasciando aperta la questione, in quanto l’art. 190 Cost. lo obbliga comunque
ad applicare il diritto federale vigente. Ha tuttavia sottolineato che, nell’interpretazione
dell’art. 24 lett. d LIFD, avrebbe cercato di ridurre il più possibile
le disparità di trattamento che questa norma poteva generare (DTF
137.
II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.1).
In seguito, la Corte ha
stabilito a quali condizioni è data l’esenzione:
·
il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato
di bisogno, Bedürftigkeit);
·
l’entità (di diritto pubblico o privato) che eroga le prestazioni
lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del beneficiario (motivo di
assistenza, Unterstützung);
·
il versamento deve avere un carattere disinteressato e non
oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna controprestazione
o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit)
(DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.3; v. anche RtiD I-2012 p. 677 ss.; Locher,
Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 36 e segg. ad art. 24 LIFD).
5.3.2
Nel caso in cui queste
condizioni sono adempiute, bisogna ancora valutare la situazione di necessità
nel suo contesto d’insieme. La situazione di bisogno deve essere determinata in
base ai criteri applicabili alle prestazioni complementari: il reddito che supera
il minimo di esistenza calcolato in conformità alla Legge federale sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (RS 831.30) non può essere esente da imposte, a meno che non si
tratti di prestazioni complementari stesse, che sono esenti da imposte (Locher, op. cit., n. 38 ad art. 24
LIFD).
5.3.3
Nel caso in cui un
contribuente percepisce dei sussidi assistenziali provenienti, per esempio da
una fondazione di diritto privato, allorquando percepisce ugualmente delle
prestazioni complementari che coprono già il suo minimo esistenziale ai sensi
della LPC, tali sussidi non potranno, di norma, essere esentati in applicazione
dell’art. 24 lit. d LIFD. In caso contrario, un esonero, anche parziale, dev’essere
operato sino a concorrenza dell’importo corrispondente al minimo esistenziale
secondo la LPC, comprese le eventuali prestazioni cantonali (DTF 137 II 328
consid. 5.4.).
5.4
Nel caso che qui ci occupa
il contribuente, nello scritto del 18.3.2021 ha informato l’autorità fiscale di
aver ricevuto delle prestazioni complementari durante il 2017: in particolare
ha indicato che sia i premi di cassa malati (per un importo di fr. 6'737.-)
nonché le spese di malattia (per fr. 1'019.-) sono stati coperti dalle
prestazioni complementari.
Ora, come visto, nel caso
in cui un contribuente beneficia di prestazioni complementari, che coprono già
il suo minimo esistenziale ai sensi della LPC, riceve delle prestazioni
assistenziali da fondazioni di diritto privato, le stesse non sono più esenti
da imposizione. Motivo per il quale, l’UT ha correttamente imposto l’importo
ricevuto dalla __________.
Il gravame, anche su
questo punto non merita tutela.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: