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Decisione

80.2021.97

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prelevamento da un conto bancario di una società in nome collettivo

13 settembre 2021Italiano24 min

fiscale IC/IFD 2017, sottoscritta il 21.10.2017, di svolgere un’attività indipendente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.97

80.2021.98

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1RI 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 aprile 2021 contro la decisione del 9 aprile 2021 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________

divorziato, domiciliato ad __________, indicava, nella propria dichiarazione

fiscale IC/IFD 2017, sottoscritta il 21.10.2017, di svolgere un’attività indipendente

percependo un reddito di fr. 3’526.- e di essere anche pensionato (rendita AVS

pari a fr. 20'700.-). Dichiarava pertanto un reddito imponibile pari a fr.

723.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 0.-.

B. Con

decisione di tassazione IC/IFD 2017 del 20.11.2019, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) accertava per l’IC un reddito imponibile di fr. 39'700.- (di

fr. 53'200.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza, ai soli

fini IC in fr. 0.-. Per l’IFD 2017 il reddito veniva quantificato in fr.

57'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità fiscale aggiungeva l’importo

di fr. 15'042.- quale reddito da società collettive, in accomandita o semplici,

fr. 12.- quali reddito da titoli e capitali, fr. 6'400.- quali valore locativo,

fr. 11'800.- quali affitti incassati, nonché procedeva ad imputare un ulteriore

importo di fr. 24'000.- a titolo di “altri redditi”. In particolare, per quanto

concerneva gli “altri redditi”, l’UT indicava, nella motivazione della

decisione: “Prestazioni valutabili in denaro o

reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. Con tempestivo

reclamo 29.11/3.12.2019 il contribuente impugnava la decisione IC/IFD 2017.

Precisava che, sino all’anno precedente, aveva incaricato la __________ di __________

di allestire la propria dichiarazione fiscale. Tuttavia, a causa della sua

situazione finanziaria, spiegava di aver dovuto personalmente inoltrare la

dichiarazione fiscale 2017, nonostante indicava di “non comprendere a fondo la

lingua italiana”. Sulla base della notifica di tassazione, il contribuente si

avvedeva che la dichiarazione inoltrata era “lacunosa”. Il contribuente

spiegava che la sua precaria situazione finanziaria era collegata al divorzio

avvenuto nel Canton __________ nel periodo 2005 – 2012 che aveva comportato

un’uscita monetaria di fr. 600'000.-. Con il reclamo, produceva pertanto i

contratti di locazione indicando che il reddito ottenuto era di fr. 8'700.-.

Per quanto concerneva il reddito della società di persone __________, lo stesso

derivava da un fondo agricolo comprensivo di fattoria e appartamenti in affitto

nel Canton Berna. Il capitale proprio della società ammontava al 31.12.2017 a

fr. 314'352.-, di cui il 50% a favore di __________ (e meglio fr. 157'176.-).

Per realizzare l’utile complessivo pari a fr. 30'084.-, dei quali unicamente

fr. 15'042.- erano imputabili al contribuente, si era resa necessaria la sua

presenza ed assistenza regolare sul fondo a __________ 2 volte al mese.

L’insorgente asseriva che i suoi soggiorni non erano stati addebitati nel 2017

ai conti della società RI 1 ed ammontavano a complessivi fr. 5'640.-. Il

reddito notificato doveva pertanto essere ridotto di tale importo, comportando

un utile pari a fr. 9'402.-.

Per quanto concerneva la

ripresa inerente gli “altri redditi”, al reclamo veniva allegata una tabella

con la quale veniva presentata la disponibilità finanziaria del 2017 : il

contribuente spiegava di aver avuto entrate pari a fr. 63'498.- ed uscite per

fr. 41'979.-, con “(…) un’eccedenza per il mio fabbisogno personale”

pari a fr. 21'519.-. RI 1 rilevava inoltre che, abitando in casa propria non

aveva costi di locazione e le spese correnti per il suo fabbisogno erano

esigue. Motivo per il quale, il contribuente chiedeva di stralciare la ripresa

operata pari a fr. 24'000.-.

D. Con scritto 4.3.2021,

l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente sottoponendogli in calcolo

entrate/uscite per il 2017, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità

finanziaria per il suo sostentamento. Veniva richiesto a RI 1 di voler

comprovare, entro il 24.3.2021, ogni rettifica al calcolo del dispendio ed ed

egli era avvertito del fatto che si era già tenuto conto degli affitti

incassati pari a fr. 8'700.- nonché della metà delle spese fatte valere

nell’ambito della società semplice. Nel caso di mancata trasmissione di quanto

richiesto, l’autorità informava che il reddito da attività indipendente sarebbe

stato calcolato in fr. 12'222.-, gli affitti incassati in fr. 8'700.- e gli

altri redditi in fr. 28'000.-. Il contribuente era inoltre reso attento che con

la modifica dei precedenti punti, nonché inserendo nel calcolo entrate/uscite

un fabbisogno annuo pari al minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo,

l’ammanco di disponibilità risultava più alto di quello calcolato in prima

istanza.

E. Con scritto di

risposta del 22.3.2021 RI 1 prendeva posizione in relazione al calcolo del

dispendio indicando di aver ricevuto, tramite la banca __________ l’importo di

fr. 19'772.85, che gli aveva permesso di far fronte al proprio fabbisogno

personale. Inoltre, egli asseriva di aver ricevuto, dalla Fondazione senza

scopo di lucro “__________” (che aiuta le persone bisognose in pensione), fr.

500.- al mese per 10 mesi nel 2017.

Inoltre, il premio della

cassa malati, di fr. 6'373.- nonché le spese di malattia di fr. 1'019.- erano

state coperte dalle prestazioni complementari all’AVS, motivo per il quale il

contribuente specificava di non aver avuto esborsi. Per quanto concerneva

l’elenco debiti, dal quale veniva evidenziata un’uscita di fr. 17'227.-,

s’indicava che l’elenco debiti al 31.12.2016 di fr. 601'854.- includeva un

debito di fr. 7'896.- dovuto per alimenti alla ex-moglie __________, tuttavia “(…)

questi alimenti arretrati come da sentenza di divorzio, ossia 12 x 658.- sono

però stati versati tramite AVS prestazione complementare”.

L’insorgente concludeva

precisando che, avendo 82 anni e vivendo in casa propria, non aveva l’affitto

da pagare e che il suo minimo vitale era inferiore a fr. 14'400.-.

F. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 9.4.2021 IC/IFD 2017, il reddito imponibile veniva

stabilito, per l’IC in fr. 28'599.- (il reddito determinante per l’aliquota in

fr. 39'600.-) e per l’IFD in fr. 42'100.- (medesimo importo determinante per

l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva commisurata in fr. 0.-. A

motivazione della decisione s’indicava:

“Reclamo parzialmente ammesso. Considerato il

reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale

diretta 2017, la nostra richiesta di documentazione del 4 marzo 2021 cui ha

fatto seguito la replica del contribuente e l’inoltro di alcuni documenti

bancari, si procede ad ammettere parzialmente il reclamo come da nostra

comunicazione citata sopra, eccezion fatta per il punto 6.3. “Altri redditi”

ridotto in CHF 15'000.-. Quanto comunicato dal contribuente in merito al

versamento di CHF 19'772.85 era già considerato nel calcolo entrate/uscite

nella variazione di attivi e passivi, mentre per l’assicurazione malattia e le

relative spese si è verificato presso i preposti uffici e si riconosce quanto

indicato dal contribuente. Dalla verifica esperita risulta che la prestazione

complementare abbia però pagato unicamente detti oneri; gli alimenti dovuti

all’ex-moglie non figurano tra gli stessi. Per cui è stato allestito un nuovo

calcolo entrate/uscite da cui è emersa un’insufficiente disponibilità

finanziaria pari a CHF 10'000.- aggiunta alla posizione altri redditi

unitamente a quanto percepito dalla __________ (CHF 5'000.- per il 2017)”.

G. Con raccomandata 23/27.4.2021

RI 1 impugna la decisione su reclamo chiedendo di accertare il reddito imponibile

complessivo in fr. 13'770.- anziché in fr. 28'500.-, stabilito da parte

dell’autorità fiscale.

Il ricorrente sostiene che

l’UT non ha considerato il fatto che il 29.8.2017 egli ha ritirato l’importo di

fr. 19'772.95 presso la __________ a __________. A causa di tale prelievo, il __________

aveva presentato anche una denuncia penale, oggetto di una decisione di non

luogo a procedere. Inoltre, il denaro ricevuto da parte della Fondazione __________,

pari a fr. 5'000.- nel 2017 è esentasse, essendo versato per compensare la

mancanza delle prestazioni complementari.

H. Con osservazioni

3/4.5.2021 l’UT, preso atto del contenuto del ricorso, ribadisce che il

prelievo di fr. 19'772.95 risulta effettuato dal conto presso __________

intestato alla __________ e regolarmente contabilizzato. Lo stesso è già stato

considerato nel calcolo del dispendio. Motivo per il quale “(…) la carenza

di disponibilità è di conseguenza evidente pur avendo considerato i minimi

vitali previsti dal diritto esecutivo”.

I. Con replica

12/14.5.2021 il contribuente ribadisce i motivi per i quali intende impugnare

la decisione IC/IFD 2017 su reclamo ed indica, in maniera generale che

l’aggiunta di altri redditi per fr. 15'000.- non è stata motivata da parte

dell’amministrazione cantonale.

Diritto

1. 1.1.

In via preliminare il

contribuente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, per il

fatto che l’aggiunta di altri redditi per fr. 15'000.- non sarebbe stata

compiutamente motivata nella decisione impugnata.

1.2.

Adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per

far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti

gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione

su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito

(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.

2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981

in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.3.

La motivazione

deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione

stessa (Känzig/Behnisch, op. cit.,

p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

1.4.

Nel caso che qui ci occupa,

in merito all’aggiunta di altri redditi, l’autorità fiscale indicava, in

estrema sintesi, che le spiegazioni fornite dal contribuente circa l’esistenza

di ulteriori entrate percepite nel 2017 non permettevano di escludere

l’esistenza di un ammanco finanziario: in particolare l’UT ha indicato come il

prelievo operato dal ricorrente presso il conto della società in nome

collettivo __________, presso banca __________, fosse già stato preso in

considerazione nella variazione degli attivi e passivi della __________.

Inoltre l’UT spiegava di ritenere pure un reddito l’importo ricevuto da parte

della Fondazione __________ per il 2017 (di fr. 5'000.-). Ora, dalla decisione

si comprende che l’aggiunta di altri redditi deriva dall’ammanco di liquidità

stabilito in fr. 10'000.- dal calcolo del dispendio, ai quali va aggiunto

l’importo di fr. 5'000.- ricevuti dalla Fondazione sopraccitata. L’UT non è

pertanto incorso in alcuna violazione del diritto di essere sentito del

ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

Nella procedura fiscale

vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen

und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La

procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo

l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione

determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto

determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2

febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.2

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’e­sistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola sull’onere

probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad

art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

3.

3.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità

di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’uffi­cio

può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.

Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206

cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’inte­ressato provare che la stessa è manifestamente

inesatta.

3.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra

Berger, op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi

agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti

presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

4.

4.1.

Il contribuente deve

essere tassato, nella misura del possibile, secondo la sua capacità

contributiva reale. L’autorità di tassazione, chiamata a valutare d’ufficio il

reddito imponibile di un contribuente deve tener conto, secondo il suo

apprezzamento, di tutti i dati disponibili al momento di prendere la sua

decisione. Non si può esigere dall’autorità fiscale che effettui inchieste

oppure proceda a dei chiarimenti troppo dettagliati, in particolar modo quando

non dispone di elementi probatori. Quando le uniche indicazioni verificabili si

basano sull’evoluzione della situazione della sostanza, l’autorità fiscale può

basarsi sulla differenza tra lo stato della sostanza all’inizio e alla fine del

periodo fiscale e aggiungere le spese private ed il tenore di vita stimati alla

cifra così ottenuta per determinare il reddito imponibile (sentenza TF inc.

2A.442/2001 del 19.6.2002 consid. 2.1.).

4.2

L’autorità fiscale ha

proceduto ad allestire più calcoli del dispendio (cfr. 8.11.2019, 1.3.2021, e

25.3.2021) sulla base dei dati a disposizione e sulle informazioni ricevute

dallo stesso contribuente, dopo che gli venivano sottoposti i calcoli indicati.

In particolare, il calcolo

delle entrate /uscite sul quale è basata la decisione su reclamo – con la quale

sono stati aggiunti fr. 15'000.- quali reddito d’altra fonte – ha stabilito un

ammanco di oltre fr. 10'000.- ai quali si aggiungono, secondi l’autorità

fiscale fr. 5'000.- ricevuti da parte della __________:

Attivi

1.01

31.12

Entrate

Uscite

Estratto titoli

11'985.-

7'062.-

4’923.-

Capitale ---

142'134.-

157'176.-

15’042.-

imm. __________

3'600.-

Passivi

Estratto debiti

601'854.-

584'627.-

17'227.-

Compensazione credito UBS

5'000.-

5'000.-

Redditi

Redditi attività --

12'222.-

12'222.-

Versamento da conto ---

Contributo __________

5'000.-

5'000.-

AVS

20'700.-

20'700.-

Prestazione complementare

1'390.-

1'390.-

Reddito titoli

8.-

8.-

Affitti

8'700.-

8'700.-

Oneri

CM

0.-

Spese immobili

10'364.-

10'364.-

Interessi passivi

8'015.-

8'015.-

Spese di mal.

0.-

Imposte

202.-

202.-

Fabbisogno

Persona sola

14'400.-

Totali

57'943.-

68'850.-

4.3

Con il ricorso

l’insorgente si duole del fatto che, nelle entrate, l’autorità fiscale non ha

tenuto conto che nel 2017, aveva ritirato la somma di fr. 19'772.95 dal conto

della società in nome collettivo RI 1. Tale importo era “già stato tassato

nel Canton Berna l’anno precedente (…)”. Inoltre non era neppure

giustificata l’aggiunta, nei redditi, dell’importo di fr. 5'000.- ricevuti da

parte della Fondazione __________ per compensare la mancanza delle prestazioni

complementari.

Si tratta pertanto di verificare

se l’UT ha correttamente ritenuto che, nel calcolo del dispendio vi fosse un

ammanco di fr. 10'000.- nonché, accertare la legittimità dell’imposizione

dell’importo di fr. 5'000.- ricevuto dalla Fondazione __________.

4.4

4.4.1

Come visto, il qui

contribuente è titolare, unitamente al figlio __________ della società in nome

collettivo “____________________”. L’autorità fiscale ha indicato al

contribuente come il prelievo di oltre fr. 19'000.- operato nel corso del 2017

dal conto nr. 166.503.783.09 aperto presso Banca __________ non potesse essere

preso in considerazione quale altra “entrata”, siccome già compreso nella

variazione tra gli attivi ed i passivi.

4.4.2

Le società svizzere prive

di personalità giuridica (quali la società semplice, la società in nome

collettivo oppure in commandita) non sono soggetti fiscali. L’imposizione

avviene presso i soci, i quali sono tenuti ad aggiungere ai propri elementi

imponibili la parte dei redditi (rispettivamente di sostanza a livello

d’imposta cantonale) della società che loro appartiene (cfr. art. 10 LIFD).

Inoltre, siccome la società di persone è considerata fiscalmente trasparente, l’assoggettamento

verrà effettuato a dipendenza della posizione dei soci (Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 2007, pag. 75, n. 48;

sentenza TF 2C_415/2012 del 2.11.2012, consid. 4.1.).

Le partecipazioni detenute

nelle società di persone (società semplici, società in nome collettivo ed in accomandita)

devono essere in prima linea stabilite al valore nominale dell’apporto di

capitale. Se la società ha riserve aperte o latenti, ai soci viene assegnata

anche una quota delle riserve, che è determinata dagli accordi contrattuali o

dall'ammontare dei contributi di capitale (Dzamko-Locher/Teuscher,

Kommentar StHG, 3a. ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 14 LIFD;

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a. ed.,

Zurigo 2013, n. 29 ad art. 39).

4.4.4

Ora, nel calcolo del dispendio

(in particolare quello del 25.3.2021 utilizzato per la decisione su reclamo),

per quanto attiene agli attivi, al valore della quota parte della __________

viene indicato, al 31.12.2017, l’importo di fr. 157'176.- (la metà del capitale

proprio, pari a complessivi fr. 314'352.45). Al 1°.1.2017 la quota parte era

pari a fr. 142'134.-. Ora, questo dato, come correttamente rilevato dall’UT

tiene in considerazione la variazione degli attivi della __________ avvenuta

nel corso del 2017: in effetti nel bilancio della __________ per quanto

concerne il conto aperto presso banca __________ (nr. __________), dal quale è

stato operato il prelievo a favore del qui ricorrente è passato 10'826.30 al

31.12.2016

a fr. 519.05 al 31.12.2017. Motivo per il quale, tale variazione,

già compresa a bilancio, ha avuto un effetto diretto per stabilire il valore

della __________ ed è già stata debitamente considerata dall’autorità fiscale

nella determinazione del capitale della __________.

Sicché, diversamente da

quanto auspicato dall’insorgente, il prelievo in questione, e quindi l’entrata

a livello del calcolo del dispendio, non può essere tenuta in considerazione, visto

che già compresa nel calcolo effettuato dal’UT.

Su questo punto, il gravame

non merita pertanto tutela e il calcolo del dispendio – riportante un ammanco

di poco più di fr. 10'000.- - dev’essere confermato, non presentando il

ricorrente alcuna altra prova atta a giustificare la discrepanza rilevata tra

le uscite e le entrate avute nel 2017.

5.

5.1.

Come accennato in

precedenza, l’insorgente si duole parimenti del fatto che negli altri redditi è

stato compreso il versamento di complessivi fr. 5'000.-, ricevuto da parte

della __________, con sede a __________, a titolo di “sostegno finanziario”:

secondo la sua tesi, l’importo ottenuto dovrebbbe essere esente da imposizione,

siccome versato in ragione della sua precaria situazione finanziaria. La

Fondazione in parola ha quale scopo tra l’altro pure quello di versare, in

forma saltuaria o anche ricorrente contributi finanziari a persone bisognose

domiciliate nel Canton Ticino e Enti cantonali ticinesi che si occupino

dell’aiuto alle stesse (cfr. www.zefix.ch, sito

consultato il 31.8.2021).

5.2

5.2.1

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di

uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

5.2.2

Secondo l’art. 24 lit. d

LIFD non sottostanno all’imposta sul reddito: i sussidi d’assistenza

provenienti da fondi pubblici o privati. L’art. 23 lit. d LT prevede che sono

esenti da imposta i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o

privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, gli assegni per

grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o

professionale.

5.3

5.3.1

In una sentenza il

Tribunale federale ha precisato il campo d’applicazione delle disposizioni

legali che esentano dall’imposta sul reddito i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506).

I giudici hanno

sottolineato dapprima che dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta

in modo più chiaro che la disposizione in questione mira anzitutto a esentare

dall’imposta l’aiuto alle persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi

provenienti in generale da fondazioni, associazioni caritative o altre entità

che perseguono fini disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta pertanto

di un’esenzione fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si

prefigge di far pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate

allo scopo di sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (“Notlage”).

La sentenza prende poi

atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in questione, che sarebbe

causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che si trovassero in una

simile situazione economica precaria, quello che percepisce redditi provenienti

da prestazioni d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a

quello che consegue redditi professionali, poiché questi ultimi sono

imponibili. Gli autori in questione auspicano pertanto, de lege ferenda,

l’esenzione generale di un importo corrispondente al minimo vitale, mediante

deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il Tribunale federale ha concluso

lasciando aperta la questione, in quanto l’art. 190 Cost. lo obbliga comunque

ad applicare il diritto federale vigente. Ha tuttavia sottolineato che, nell’interpretazione

dell’art. 24 lett. d LIFD, avrebbe cercato di ridurre il più possibile

le disparità di trattamento che questa norma poteva generare (DTF

137.

II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.1).

In seguito, la Corte ha

stabilito a quali condizioni è data l’esenzione:

·

il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato

di bisogno, Bedürftigkeit);

·

l’entità (di diritto pubblico o privato) che eroga le prestazioni

lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del beneficiario (motivo di

assistenza, Unterstützung);

·

il versamento deve avere un carattere disinteressato e non

oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna controprestazione

o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit)

(DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.3; v. anche RtiD I-2012 p. 677 ss.; Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ed., Basilea 2019, n. 36 e segg. ad art. 24 LIFD).

5.3.2

Nel caso in cui queste

condizioni sono adempiute, bisogna ancora valutare la situazione di necessità

nel suo contesto d’insieme. La situazione di bisogno deve essere determinata in

base ai criteri applicabili alle prestazioni complementari: il reddito che supera

il minimo di esistenza calcolato in conformità alla Legge federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (RS 831.30) non può essere esente da imposte, a meno che non si

tratti di prestazioni complementari stesse, che sono esenti da imposte (Locher, op. cit., n. 38 ad art. 24

LIFD).

5.3.3

Nel caso in cui un

contribuente percepisce dei sussidi assistenziali provenienti, per esempio da

una fondazione di diritto privato, allorquando percepisce ugualmente delle

prestazioni complementari che coprono già il suo minimo esistenziale ai sensi

della LPC, tali sussidi non potranno, di norma, essere esentati in applicazione

dell’art. 24 lit. d LIFD. In caso contrario, un esonero, anche parziale, dev’essere

operato sino a concorrenza dell’importo corrispondente al minimo esistenziale

secondo la LPC, comprese le eventuali prestazioni cantonali (DTF 137 II 328

consid. 5.4.).

5.4

Nel caso che qui ci occupa

il contribuente, nello scritto del 18.3.2021 ha informato l’autorità fiscale di

aver ricevuto delle prestazioni complementari durante il 2017: in particolare

ha indicato che sia i premi di cassa malati (per un importo di fr. 6'737.-)

nonché le spese di malattia (per fr. 1'019.-) sono stati coperti dalle

prestazioni complementari.

Ora, come visto, nel caso

in cui un contribuente beneficia di prestazioni complementari, che coprono già

il suo minimo esistenziale ai sensi della LPC, riceve delle prestazioni

assistenziali da fondazioni di diritto privato, le stesse non sono più esenti

da imposizione. Motivo per il quale, l’UT ha correttamente imposto l’importo

ricevuto dalla __________.

Il gravame, anche su

questo punto non merita tutela.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: