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Decisione

80.2022.1

Reddito imponibile: acquisto di partecipazione sociale a prezzo di favore, reddito del lavoro o distribuzione dissimulata di utile?, decisioni contraddittorie, dubbi sulla stima delle azioni, annullamento della decisione

26 ottobre 2022Italiano28 min

nel 2013 era coniugato con __________ (__________), ed era dipendente della __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.1

80.2022.2

Lugano

26 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC

e IFD 2013.

Fatti

Fatti

A. †__________ (__________)

nel 2013 era coniugato con __________ (__________), ed era dipendente della __________,

società della quale deteneva già nel periodo fiscale 2012, 333 azioni.

Il 12.2.2013, il

contribuente acquistava ulteriori 4667 azioni della __________ al prezzo di fr.

2'000'000.- dalla __________, società lussemburghese.

B.

a.

Con dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2013 del 27.4.2014 i contribuenti indicavano un reddito imponibile

complessivo di fr. 355'483.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.

2'406'692.-. Nella sostanza venivano contabilizzate 5000 azioni, ad un valore

di fr. 428.55 per singolo titolo (ossia complessivi fr. 2'142'750.-).

b.

Il 21.11.2014 decedeva __________.

C. Con decisione del

25.2.2015 l’Ufficio di tassazione di Lugano notificava a RI 1 la tassazione

IC/IFD 2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 536'700.- (fr. 548'900.-

quello determinante per l’aliquota) per l’IC e in fr. 555'800.- per l’IFD. La sostanza

imponibile ammontava a fr. 2'387'000.- (fr. 2'763'000.- l’importo determinante

per l’aliquota).

Rispetto ai dati

dichiarati dai coniugi RI 1, l’autorità resistente aveva aggiunto in particolar

modo l’importo di fr. 116'094.- a titolo di “altri redditi della sostanza

mobiliare”, con la seguente motivazione:

“Sulla

base degli art. 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD sono imponibili le prestazioni

valutabili in denaro, nel caso specifico l’acquisizione di azioni della __________,

come da calcolo seguente:

valore

fiscale al 31.12.2012 delle azioni (4'667 azioni) : frs. 2'193'490.-

dedotto

prezzo di acquisto : frs. 2'000'000.-

prestazione

valutabile in denaro : frs. 193'490.-.

dedotto

sgravio 40%

(partecipazione qualificata facente parte della

sostanza privata) : frs. 77'396.-

prestazione

valutabile in denaro imponibile : frs. 116'094.-

D. __________

Con reclamo del 24.3.2015,

__________ ed eredi, rappresentanti dalla __________, impugnavano la decisione

di tassazione IC/IFD 2013. In particolare, contestavano l’aggiunta dell’importo

di fr. 116'094.- ai redditi, essendo a loro avviso il prezzo delle azioni

pattuito tra la __________ ed il __________ congruo rispetto al valore venale

delle azioni cedute. In particolare affermavano: “Adottando le modalità che

uniformano da parte dell’amministrazione fiscale la valutazione delle azioni

non quotate in borsa otteniamo un valore della singola azione al 31.12.2012 di

CHF 461.00. Applicando il modello 2 citato nella circolare n. 28 della

Conferenza fiscale (valore di reddito medio calcolato sulla base dell’utile

degli anni 2010, 2011 e 2012) avremmo per contro un valore per azione di fr.

451.-. A nostro parere ciò dimostra come il valore pattuito tra le parti (CHF

428.54) abbia una sua logica ritenuto che nell’ambito di una trattativa per la

definizione di un prezzo di cessione una differenza del 5% (451-428 = 23)

rispetto al valore fiscale debba essere conforme alle regole commerciali”.

b.

Il 26.3.2015 lo Studio

legale __________ SA, presentava all’Ufficio delle procedure speciali, in nome

e per conto __________, un’autodenuncia esente da pena, finalizzata al ricupero

d’imposta per l’IFD e le imposte cantonali e comunali per gli anni 2011 e 2013.

c.

Con scritto 28/29.4.2015

la __________, si rivolgeva all’UT, trasmettendo, in conseguenza all’autodenuncia

presentata e a complemento della dichiarazione fiscale 2013, i nuovi elementi

di reddito e di sostanza da prendere in considerazione.

E. Con scritto 2.6.2021

l’UT di __________ si rivolgeva ad __________ richiedendo della documentazione

ed anticipando che la decisione di tassazione IC/IFD 2013 impugnata avrebbe

dovuto essere rivista a sfavore dei contribuenti (cd. reformatio in peius):

“Il vantaggio per l’acquisto a prezzo di favore delle

4667 azioni di __________ è calcolato come segue:

Il valore della società __________.

al momento dell’acquisto è rappresentato dal suo valore di sostanza (capitale

liberato sommato alle riserve aperte e agli utili riportati) al 31.12.2012,

pari a CHF 4'872'467.- (valore di 4'667 azioni pari quindi a CHF 4’547'960.-)

mentre il prezzo di acquisto pagato dal signor __________ ammonta a CHF

2'000'000.-. La differenza, quindi il vantaggio valutabile in denaro, è pari a

CHF 2'547'960.-.

Dall’ammontare è dedotta la

somma di CHF 764'388.- (pari al 30% di 2'547'960) che rappresenta l’onere

latente d’imposta che sarà dovuto al momento della liquidazione della società.

L’ammontare da esporre alla cifra 4.2. è di CHF 1'783'572.- contro i CHF

116'068.- esposti nella decisione di prima istanza del 25.02.2015”.

Veniva pertanto assegnato

un termine scadente il 22.6.2021 (poi prorogato sino al 30.7.2021) per presentare

delle osservazioni corredate, se del caso, dalla necessaria documentazione.

F. a.

Con scritto del 12.7.2021__________

ed eredi, rappresentati da __________, si rivolgevano all’UT di Lugano,

indicando di aver preso atto – con stupore – dello scritto di inizio giugno

2021, giunto ad oltre 6 anni dalla notifica di tassazione 2013. Dichiaravano di

non essere minimamente intenzionati ad accettare le nuove conclusioni in

relazione ai redditi imponibili ed in particolare la prospettata reformatio

in pejus relativa all’acquisto delle azioni della __________. Inoltre affermavano:

“Tenuto conto dell’importo proposto, 15 volte quanto tassato in prima

istanza, ci si sarebbe potuto come minimo aspettare un comportamento più

consono ad un’autorità, con una esposizione chiara e dettagliata dei motivi che

l’hanno spinta ad osare tanto”. Censuravano in particolare il “cambio di

sistema”, ritenuto che nessun motivo giustificava il fatto di abbandonare la

classica applicazione della Circolare 28 della Conferenza svizzera delle

imposte (CSI), “(…) metodo per altro sempre applicato dall’autorità fiscale

e oggetto di svariate tassazioni cresciute in giudicato e quindi definitive per

ambo le parti, per passare ad un altro metodo che riteniamo nel caso specifico

completamente errato”. Motivo per il quale veniva chiesta un’esposizione

puntuale delle ragioni per le quali era stata presa in considerazione una reformatio

in pejus.

b.

Il 27.9.2021 si sarebbe

tenuta un’audizione tra le parti, della quale agli atti non vi è tuttavia un

verbale.

c.

Con scritto del 30.11.2021,

la __________, sempre in nome e per conto di __________ e degli eredi di __________

faceva il punto della situazione in relazione alla procedura di reclamo ed alla

prospettata reformatio in pejus.

Indicava che, nel corso

del 2006, __________ aveva già acquistato 333 azioni della __________ al valore

di fr. 235.50 cadauna, divenendo azionista di minoranza, considerato l’intero

pacchetto azionario di 5000 azioni. Dapprima l’autorità fiscale, malgrado fosse

in possesso del contratto di acquisto, aveva calcolato l’imposta sulla sostanza

considerando il valore nominale. Poi, l’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche (UTPG), con decisione formale del 3.12.2009 aveva commisurato il

valore delle azioni della __________. SA in fr. 780.- cadauna. Negli anni

successivi, il metodo di calcolo “(…) basato sulle disposizioni della

circolare 28, veniva sempre confermato ed applicato, portando alla definizione

di importi varianti tra i CHF 480.- per azione del 2009 ai CHF 450.- per azione

del 2012.”. Il 12.2.2013 __________ aveva acquistato le rimanenti azioni (4'667)

a CHF 428.54 cadauna. L’autorità fiscale, sempre basandosi sulle disposizioni

della Circolare 28, aveva poi ritenuto che il prezzo reale dovesse essere di

fr. 470.- per azione, motivo per il quale aveva calcolato il reddito

supplementare da imporre nella partita fiscale dei contribuenti in fr.

116'094.-. Durante l’incontro svoltosi con l’autorità fiscale ai reclamanti sarebbe

stato comunicato un “cambiamento di prassi”, motivo per il quale non poteva più

essere applicata la Circolare n. 28. I contribuenti contestavano il preteso

cambiamento di prassi, sottolineando che, se il gravame fosse stato evaso in

tempi normali, i contribuenti non sarebbero stati confrontati ad un “cambio di

prassi” con conseguente disparità di trattamento attuata nei loro confronti.

Inoltre, l’applicazione della Circolare n. 28 sarebbe stata l’unica modalità

possibile per determinare il valore delle azioni e un cambiamento non sarebbe

stato ammissibile solo perché “questa volta a vantaggio dell’autorità fiscale”.

I contribuenti rilevavano

inoltre “che il Signor __________ era un dipendente della società, il solo

che creava il benessere della stessa, ma che con il possesso di 333 azioni

(6.66% del totale dell’azionariato) non poteva certo influenzare gli azionisti

di maggioranza nella determinazione del prezzo di vendita delle loro azioni. Il

suo stipendio è sempre stato congruo, CHF 422'350.- netti nel 2013,

perfettamente adeguato al ruolo che rivestiva”.

Motivo per il quale

chiedevano di tenere in considerazione, quale prezzo di vendita, quello

figurante nel contratto siglato tra __________ e __________.

G. Con decisione del

15.12.2021, poi rettificata il 29.12.2021, l’UT procedeva alla prospettata

modifica a svantaggio dei contribuenti e aumentava il reddito imponibile a fr.

1'679'900.- (in fr. 1'693'900.- il reddito determinante per l’aliquota) per

l’IC e a fr. 1'704'700.- per l’IFD. La sostanza imponibile era stabilita in fr.

12'411'000.- (fr. 12'938'000.- l’importo determinante per l’aliquota).

In merito all’aggiunta di

“altri redditi della sostanza mobiliare”, definiti in prima sede in fr.

116'094.- e dopo reclamo in fr. 1'183'572.- indicava quanto segue:

“Secondo la giurisprudenza,

nella nozione di reddito da attività lavorativa

dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in

senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con

la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione

come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente

percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere

pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un

prezzo di favore. Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto

delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al

valore venale delle stesse (cfr. CDT 80.2016.147-148 consid. 1.2. e 3.1.).

Relativamente alla

valorizzazione della società rileviamo che la stessa al 31.12.2012 aveva un

valore di sostanza di fr. 4'872'467.- con importanti utili riportati.

Applicando i metodi di valutazione previsti si otterrebbe una riduzione

artificiosa del valore della società in quanto la stessa non genera grandi

utili. Il valore più vicino alla realtà al momento della cessione è quindi

considerato il solo valore di sostanza, riteniamo il valore del patrimonio

netto da considerarsi la “soglia minima” di valore di una società, salvo casi

eccezionali e con condizioni particolari (che però devono essere dimostrate dal

contribuente, avendo lui l’onere della prova di dimostrare che il valore

pattuito, manifestamente inferiore a quanto esposto a bilancio, sia congruo).

Considerando che il

contribuente era dipendente della __________ l’acquisto delle azioni al prezzo

di favore è considerato quale integrazione di salario. Viene quindi esposto un

vantaggio di Fr. 1'183'572 calcolato come segue:

Valore

di sostanza al 31.12.2012: Fr. 4'872'467.-

Quota

acquisita (4667 azioni su 5'000): Fr. 4'547'961.-

./.

Credito d’imposta: – Fr. 1'383’572.-

Valore

netto della partecipazione Fr. 3'183’572.-

./.

Prezzo pagato: – Fr. 2'000'000.-

Reddito

imponibile aggiuntivo: Fr. 1'183'572.-

H. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________ e gli eredi di __________

insorgono contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2013,

contestando l’aggiunta, a titolo di “altri redditi da sostanza mobiliare”,

dell’importo di fr. 116'094.-, stabilito in prima sede e poi modificato, a

svantaggio dei contribuenti, in fr. 1'183'572.-, in sede di tassazione dopo

reclamo. Nel gravame si ricapitola la lunga procedura che è sfociata,

unicamente a fine 2021, in una decisione a loro svantaggio, per quanto

concerneva la commisurazione dei redditi derivanti dall’acquisto di 4667 quote

azionarie della __________. Gli insorgenti ribadiscono i contenuti dello

scritto del 30.11.2021, in particolare in merito all’applicazione della

Circolare n. 28 al caso in discussione.

I. Con osservazioni

10/12.1.2022 l’autorità resistente chiede di respingere il ricorso.

Preliminarmente, in merito

alla pretesa disparità di trattamento, l’UT rileva che non vi è stato un

cambiamento di prassi ma che la “tematica in oggetto è molto particolare e

non di facile definizione, ogni caso è quindi trattato singolarmente e valutato

in modo che la decisione si avvicini il più possibile alla realtà”.

Unicamente durante la procedura di reclamo, il fisco si sarebbe accorto

dell’errore di valutazione operato nella decisione di tassazione. L’autorità

resistente indica che al 31.12.2012 il bilancio della società riportava un

valore di sostanza di fr. 4'872'467.- e che la società generava utili contenuti

e risultava “essere in salute”.

Per valutare la congruità

del prezzo di vendita delle azioni acquistate da __________ era stata presa la

“(…) valutazione risultante dalla Circolare 28, valutazione che riteniamo

però essere non applicabile al caso di specie. Infatti la Circolare 28 è una

semplificazione del metodo di calcolo utile a definire il valore fiscalmente

rilevante ai fini dell’imposta sulla sostanza, non riteniamo che tale valore

debba però essere considerato come valore assoluto nella valutazione che qui ci

interessa. Infatti valutando la società secondo quanto previsto dalla suddetta

circolare porterebbe ad un’artificiosa riduzione del valore della società, dato

dalla capitalizzazione degli utili, valore che riteniamo non sarebbe preso in

considerazione come base di discussione in caso di vendita tra terzi

indipendenti”. Motivo per il quale, secondo l’autorità resistente, era il

valore di sostanza da prendere in considerazione per calcolare il valore venale

della società. Inoltre, siccome __________ era dipendente della società ed era

il “solo che creava il benessere della stessa”, il fisco riteneva

pacifico il fatto che il vantaggio derivante dalla cessione della stessa ad un

prezzo di favore dovesse essere considerato quale “integrazione di salario”.

Secondo l’autorità

fiscale, inoltre, dopo lo scritto del 2.6.2021 con il quale era stata

prospettata la “reformatio in peius”, i contribuenti erano stati

“sentiti più volte”, presentando poi le loro osservazioni il 30.11.2021.

L’autorità fiscale concludeva qualificando il valore di sostanza quale “valore

minimo” in casi simili: mediante l’acquisto delle 4667 quote della __________.

SA il contribuente era entrato in possesso di un valore oggettivo di fr.

4'547'961.- pagandolo solamente fr. 2'000'000.-.

Diritto

1. Nel caso in esame, è

contestata l’imponibilità dell’importo di fr. 1'183'572.–, aggiunto ai redditi

dichiarati dai contribuenti e riconducibile all’acquisto, da parte di __________

di 4667 quote societarie della __________, ad inizio 2013, al prezzo di fr.

2'000'000.-.

L’autorità fiscale aveva,

in un primo momento, effettuato una valutazione della società acquistata,

basandosi sulla Circolare n. 28, giungendo a stabilire la differenza tra il

prezzo pattuito contrattualmente e il valore venale in fr. 193'490.-, importo

che aveva qualificato quale prestazione valutabile in denaro (“altri redditi

della sostanza mobiliare”). Aveva in tal modo aggiunto ai proventi dichiarati

l’importo di fr. 116'094.-, avendo concesso lo sgravio del 40%, previsto per i

redditi societari provenienti da partecipazioni qualificate.

In seguito al reclamo dei

contribuenti, l’UT ha poi proceduto ad una reformatio in pejus, aumentando

il valore del reddito aggiunto e cambiandone anche la qualifica. Pur indicando

l’importo litigioso alla voce “altri redditi della sostanza mobiliare”, nella

motivazione della decisione ha tuttavia sostenuto che la vendita ad un prezzo

di favore delle azioni costituisse un’integrazione di salario, ritenuto che il

contribuente era dipendente della società acquistata. Per la valutazione della

società, e quindi del reddito percepito, inoltre, ha considerato determinante

il solo il valore di sostanza di quest’ultima, con la conseguenza che il

reddito conseguito dal contribuente ammontava a fr. 1'183'572.-.

Di diverso avviso i

ricorrenti, che contestano che vi sia stato un acquisto a prezzo di vantaggio

delle azioni della __________ e censurano l’operato dell’autorità fiscale, la

quale, ad oltre 6 anni di distanza dalla prima decisione di tassazione, ha

proceduto ad una reformatio in pejus, stabilendo un ulteriore reddito di

fr. 1'183'572.-, in base ad una valutazione dei titoli acquistati che non

teneva conto dei criteri stabiliti a tal fine dalla Circolare n. 28, avendo

considerato unicamente il valore di sostanza della __________.

Si tratta pertanto di

valutare le conseguenze fiscali dell’acquisto, avvenuto a febbraio 2013 delle

azioni della __________. SA da parte del dipendente e già azionista di

minoranza †__________

Considerandi

2.

Già dalla disamina prima

facie della decisione impugnata emerge un’evidente confusione in merito alla

qualifica del reddito contestato, inserito alla voce “altri redditi da sostanza

mobiliare”, ma considerato, nella relativa motivazione, reddito dell’attività lucrativa

dipendente. Confusione ancora più evidente nella decisione di tassazione del

25.2.2015, nella quale, addirittura, il reddito litigioso era stato

assoggettato all’imposta solo nella misura del 60%, applicando le disposizioni

riservate all’imposizione attenuata dei dividendi.

Ora, appare basilare la

qualifica dell’eventuale reddito, conseguito da __________, con l’acquisto

delle 4667 quote sociali __________ dalla società lussemburghese __________

3.

3.1.

Gli

articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono,

con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che costituiscono

utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo

del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese

riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o

dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso

commerciale.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione

dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro

condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116

consid. 2; 115 Ib 238).

3.2

Secondo gli articoli 20

cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di

utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in

denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società

cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti

gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento

se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

3.3

Come visto, nella prima

decisione di tassazione, il prezzo delle 4667 azioni della __________ vendute a

__________ dalla __________ è stato stabilito dall’autorità fiscale in fr.

2'193'490.-. La differenza tra il prezzo pagato ed il valore delle azioni,

ossia fr. 193'490.- considerata una prestazione valutabile in denaro - è stata

imposta, dopo l’applicazione dello sgravio del 40%, nella partita fiscale dei

contribuenti.

Non è chiaro se l’UT

abbia, perlomeno in un primo momento, ritenuto che la cessione delle azioni da

parte della società lussemburghese al contribuente costituisse una

distribuzione dissimulata di utile da parte della __________ SA.

Così sembrano peraltro

aver ritenuto gli stessi contribuenti, se si considera che la loro

rappresentante, con scritto del 30.11.2021, si era offerta di mettere a

disposizione il “formulario A che certifica l’avente diritto economico

dell’azionista venditore di __________”. Comunque si siano poi svolti i

fatti, non si comprende perché tale informazione non sia agli atti né sia stata

poi menzionata nella motivazione della decisione impugnata.

Nella decisione impugnata

non sono stati in alcun modo approfonditi i rapporti del contribuente con la __________,

società di diritto __________ peraltro sciolta il 16.1.2014 (cfr. https://opencorporates.com/companies/lu/B76353).

3.4

Manca una motivazione in

merito all’eventuale esistenza di una prestazione valutabile in denaro da parte

della __________ SA nei confronti di __________. Anzi, con la decisione

impugnata l’autorità di tassazione sembra aver accantonato del tutto una simile

ipotesi, stando perlomeno alla motivazione della decisione.

4.

4.1.

Nella decisione di

tassazione dopo reclamo, l’autorità ha modificato il suo approccio giuridico,

ritenendo la differenza di prezzo – stabilita questa volta sul solo valore di

sostanza della __________ – quale reddito dell’attività lucrativa dipendente.

Tuttavia, nella decisione, il reddito in questione viene comunque ascritto alla

categoria “altri redditi della sostanza mobiliare”.

4.2

Per gli articoli 17 cpv. 1

LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi

accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,

premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi

valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri

vantaggi valutabili in denaro.

Secondo la consolidata

giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività

lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra

dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma

ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (sentenza TF 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del

29.11.2006

consid. 2.1 in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95 e riferimenti;

sentenza TF 2C_618/2014 del 03.04.2015 consid. 5.1).

Anche le prestazioni di

terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia

in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal

senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un

prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di

acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. sentenza TF 2C_357/2014 e

2C_358/2014 del 23.05.2014 in: StE 2016 B 22.2 n. 33 consid. 2.1 e dottrina

citata).

Nel caso in cui il gerente

di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,

sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia

beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare

l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato

che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a

garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si

deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa

dipendente, anche se la devoluzione non è

stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton Argovia del 29.03.2007 in: StE 2008 B 22.1 n. 5).

4.3

4.3.1

Nonostante il mutato

approccio adottato dall’autorità fiscale, quest’ultima non si è minimamente

confrontata con la questione dell’esistenza di un nesso economico diretto fra

l’ipotizzata vendita a prezzo di favore delle azioni ed il rapporto di lavoro

in essere fra le parti.

L’autorità fiscale avrebbe

dovuto chinarsi, in prima battuta, sul contratto di acquisto delle azioni e sulle

modalità di finanziamento dell’acquisto stesso, per comprendere le interazioni

tra le parti coinvolte e capire in quale contesto si è sviluppata la trattativa

in questione.

4.3.2

Nella DF 2013, nelle “Comunicazioni

e note per l’Ufficio di tassazione” i contribuenti avevano indicato che il

finanziamento dell’acquisto delle 4667 azioni della __________, per complessivi

fr. 2'000'000.- era avvenuto con queste modalità:

·

fondi privati per fr. 400'000.- (ex relazione bancaria __________

accesa presso la banca __________);

·

fr. 900'000.- derivanti dalla vendita (avvenuta il 23.10.2013) di

un bene immobiliare a __________) da parte dei coniugi __________ ad un prezzo

di fr. 1'400'000.- alla __________ (società vicina alla __________ [cfr. elenco

titoli e di altri collocamenti di capitali del 2013] rappresentata al momento

della vendita dell’immobile dallo stesso †__________ membro del CdA; ndr.

attualmente tale società risulta domiciliata c__________ a __________ e membro,

rispettivamente presidente del Consiglio di amministrazione sono __________, e __________,

figlio e moglie del defunto †__________);

·

nonché tramite un prestito fisso ottenuto dalla stessa __________

di fr. 700'000.-.

4.3.3

Secondo l’atto denominato

“cession d’actions” concluso tra la __________ e __________ il prezzo di fr.

2'000'000.- avrebbe dovuto essere pagato il 12.2.2013 (“La propriété des

parts est transférée à l’Acheteur à la date du payement du montant dû. Date limite de l’exécution du paiement [closing] est le 12 février

2013”). Non risulta pertanto

immediatamente evidente comprendere con quali mezzi sia stato possibile

concludere l’accordo, dato che la compravendita dell’immobile di __________

(GR) è avvenuta a distanza di più di otto mesi dall’acquisto delle azioni. Si

rileva a tal proposito che, nello scritto 30.11.2021, la __________ indicava,

in relazione alla vendita: “(…) l’azionista di maggioranza aveva espresso la

necessità di cedere in tempi brevissimi il suo pacchetto azionario e pertanto

non voleva perseguire un reddito ma semplicemente non essere più azionista nel

più breve lasso di tempo. Va da sé che l’unica persona interessata poteva

essere l’azionista di minoranza, nonché amministratore e persona che di fatto

permetteva la redditività aziendale”.

Nessun accenno è inoltre

stato fatto in relazione al prestito – ingente – richiesto e concesso dalla

stessa __________, per finanziare l’acquisto delle sue stesse azioni detenute

dalla __________ a quello che sino a quel momento era l’azionista di minoranza,

ed all’evoluzione di tale prestito nei periodi fiscali successivi. Si rileva

che, invero agli atti vi è pure uno scritto datato 1.2.2013 della __________,

nel quale si conferma un prestito globale di fr. 1'600'000.- concesso a __________,

con un tasso di interesse dell’1% e con un ammortamento minimo annuo pari a fr.

100'000.-. Lo stesso sarebbe in parte stato saldato a seguito della vendita

dell’appartamento di __________: dalla scheda giustificativa “Prestito a __________”

risulta infatti un accredito di fr. 900'000.- con l’indicazione “compensazione

vendita app. tra __________”.

Da quanto sembrerebbe

emergere dagli atti, nel corso del 2021, ossia a seguito della prospettata reformatio

in pejus, i contribuenti avrebbero avuto degli incontri, anche in presenza

di membri della direzione della Divisione delle contribuzioni, per discutere

del caso. Tuttavia, del contenuto delle audizioni non vi è traccia agli atti.

Motivo per cui, per questa Camera non è possibile sapere se, in quell’occasione

è stata fatta chiarezza in merito agli antefatti.

4.4

La motivazione della

decisione impugnata non permette pertanto di comprendere su quali presupposti

sia stata stabilita l’esistenza di vantaggi valutabili in denaro, fondati sul

rapporto di lavoro fra la __________ e __________.

5.

5.1.

Quale che sia la qualifica

da attribuire ai pretesi vantaggi di cui avrebbe beneficiato __________, il

presupposto è in ogni caso che quest’ultimo abbia acquistato le azioni

litigiose ad un prezzo di favore.

5.2

La Circolare n. 28, che

contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista

dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte,

che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale

delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima delle

quali è datata 28 agosto 2008 (l’ultima attualizzazione risale al 1.12.2021).

In quanto direttiva, la

Circolare non costituisce diritto federale o intercantonale, non crea alcun

diritto né alcun obbligo e non vincola il giudice (sentenza TF 2C_866/2019 del

27.8.2020

consid. 4.4). La stessa è riconosciuta, secondo giurisprudenza

costante, quale metodo adeguato ed affidabile per la valutazione del valore

venale dei titoli non quotati in borsa (sentenza TF 2C_321/2019 del 1.10.2019

consid. 2.3). Il Tribunale federale non esclude, tuttavia, che altri metodi di

valutazione riconosciuti possano, in maniera isolata, rivelarsi appropriati

(sentenza 2C_953/2019 del 14.4.2020 consid. 4.2.).

In via di principio, è

quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non

quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11 gennaio 2017

consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza

2C_328/2019 del 16.9.2019; Vallucci,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 19 ad art. 17b LIFD; CDT n. 80.2020.35/36 del 13.4.2022 consid. 2.2.).

5.3

La circolare n. 28 prevede

che il metodo di stima generale dei titoli non quotati delle società commerciali,

industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati oggetto di

trasferimento, corrisponda alla media ponderata fra il valore di rendimento

raddoppiato e il valore intrinseco determinato in base al principio di

continuità (circolare n. 28, cap. A/2, cifra 2 e cap. B/3.2, cifra

34). Questo metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza

del TF 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.1.3).

La Circolare 28 prevede

tuttavia una riserva per situazioni in cui si deve considerare solo il valore

intrinseco della società, come nel caso delle società di nuova costituzione

(cifra 32), delle società holding, di gestione patrimoniale e di finanziamento,

come pure delle società immobiliari (cifre 38 e 42; sentenza del TF 2C_866/2019

del 27 agosto 2020 consid. 4.5).

5.4

Nel caso in esame, per

stabilire l’ammontare del reddito imposto nella partita fiscale dei

contribuenti, l’UT ha stimato il valore venale delle azioni della __________

L’ingente differenza, fra la prima decisione e la decisione dopo reclamo, è

data dal fatto che nella seconda la stima si basa sul solo valore di sostanza

al 31.12.2012, senza cioè considerare in alcun modo il valore di reddito.

In merito al cambio di

paradigma, nella decisione impugnata si legge che «[a]pplicando i metodi di

valutazione previsti si otterrebbe una riduzione artificiosa del valore della

società in quanto la stessa non genera grandi utili» ed ancora che «[i]l

valore più vicino alla realtà al momento della cessione è quindi considerato il

solo valore di sostanza, riteniamo il valore del patrimonio netto da

considerarsi “la soglia minima” di valore di una società».

Alla luce delle

spiegazioni fornite, la ragione per cui nella decisione dopo reclamo l’autorità

di tassazione si sia scostata dal primo metodo di valutazione non è chiara. Non

si comprende infatti quale delle situazioni particolari, previste dalla

circolare n. 28 della CSI, sia stata considerata quale giustificazione per

derogare all’applicazione del metodo pratico. Anche in questo caso, l’UT non

sembra aver approfondito la fattispecie quanto necessario.

6.

6.1.

Riassumendo,

la decisione impugnata presenta diverse lacune. In primo luogo, non permette di

stabilire con certezza se il provento controverso sia un reddito del lavoro o

uno della sostanza; in ogni caso, a tale riguardo, non c’è coerenza fra la

prima decisione e quella dopo reclamo. In secondo luogo, la fattispecie non è

stata approfondita in tutti i suoi aspetti determinanti, a cominciare dai

rapporti esistenti fra il defunto contribuente e le società coinvolte

nell’operazione litigiosa. In terzo luogo, con la decisione dopo reclamo

l’autorità di tassazione ha modificato a svantaggio dei contribuenti la prima

decisione, basandosi su una stima del valore delle azioni che si conforma a

criteri di valutazione diversi rispetto a quelli seguiti in precedenza; non ha

tuttavia spiegato le ragioni per cui ha intrapreso questa modifica.

6.2

In caso di reclamo,

l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2

LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta

(art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua

violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid.

2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art.

29.

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque

essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e

pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza

superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a

1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1,

consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101

I a 3; sentenza TF 2C_683/2018 del 3.10.2019 consid. 3.2.).

La motivazione deve

comunque essere redatta in modo da rendere comprensibili le considerazioni di

fatto e di diritto su cui l'autorità ha basato la propria decisione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 135

LIFD).

6.3

Nella fattispecie, la

motivazione della decisione su reclamo appare contraddittoria e problematica da

più punti di vista: sia inmerito alla natura e alla qualifica del reddito

imposto sia per il calcolo dello stesso (modifica della metodologia).

Unicamente un’esposizione

chiara della fattispecie può permettere, da un lato, ai contribuenti di

cogliere la portata della decisione e di motivare un eventuale ricorso e,

dall’altro, a questa Camera di verificare la legittimità della decisione

impugnata.

Per le ragioni esposte, la

decisione è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale, affinché vengano

approfonditi i fatti relativi alla compravendita delle azioni tra la __________

e il defunto †__________ ed in seguito qualificato e calcolato in maniera chiara

l’eventuale reddito ritenuto dall’autorità fiscale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione dopo

rettificazione su reclamo del 29 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono

ritornati all’RS 1 per una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: