80.2022.10
Imposta sulla sostanza: diritto di abitazione, valore locativo, nudi proprietari non imponibili
25 marzo 2022Italiano8 min
(22.09.1993) e __________ 03.11.1991 sono comproprietari del mapp. n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.10
Lugano
25 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC
2019.
Fatti
Fatti
A. __________
(29.12.1999), __________ (31.12.1996), __________ (10.03.1997) e __________
(22.09.1993) e __________ 03.11.1991 sono comproprietari del mapp. n. __________
RFD di __________ e del foglio di proprietà per piani (PPP) n. __________ sul
fondo base n. __________ RFD di __________. Entrambi i fondi sono gravati da un
onere di abitazione vita natural durante a favore di RI 1.
Nella dichiarazione
d’imposta IC 2019, RI 1 ha fatto valere un reddito e una sostanza imponibili
nel Canton Ticino pari a fr. 0.-.
B. Con decisione del 27
gennaio 2021, l’Ufficio di tassazione di Lugano (nel seguito UT) ha notificato
a RI 1 la tassazione IC 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 4'300.-
e quello determinante per l’aliquota in fr. 314'100.-; la sostanza
imponibile ammontava a fr. 83'000.- e quella determinante per l’aliquota a
fr. 1'209'000.-. Il reddito degli immobili nel Canton Ticino era stato
stabilito in fr. 8'707.- ed erano poi stati dedotti in particolare le spese di
manutenzione (fr. 1'741.-) e gli interessi passivi (fr. 2'277.-).
Questa la motivazione
della decisione:
Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti.
Imposizione del valore di
stima della sostanza immobiliare goduta in usufrutto o sulla quale si ha un
diritto di abitazione.
C. Con reclamo del 22
febbraio 2021, RI 1 ha censurato la ripresa del valore locativo dell’abitazione
secondaria sita a Lugano__________, sostenendo che l’immobile non è più di sua
proprietà e il diritto di abitazione è esteso anche ai suoi figli, pertanto “si
deve al meno dividere 6966 per 4, e dopo dedurre le altre cose”.
Con decisione del 15
dicembre 2021, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
Avverso le decisioni di
tassazione imposta cantonale 2018 [recte: 2019] è stato presentato
reclamo, a motivo degli imposti fattori di reddito e sostanza relativi agli
immobili in Canton Ticino. Tali immobili sono parzialmente di proprietà dei
figli del contribuente; tali quote di spettanza sono gravate da un onere di
abitazione iscritto a registro fondiario a favore del contribuente, il quale si
vede imporre i fattori di reddito e sostanza in virtù della loro condizione
(paragonabile fiscalmente) ai detentori di un diritto di usufrutto. Visto
quanto precede il reclamo non può essere ammesso, e la decisione di prima
istanza viene riconfermata.
D. Con ricorso del 13
gennaio 2022, RI 1 ha impugnato la suddetta decisione, censurando l’assoggettamento
alle imposte sul reddito e sulla sostanza degli immobili di Lugano__________.
Egli motiva come segue:
[…] è scritto, che parte della
famiglia RI 1 della casina __________ a __________ è in usufrotto di me. Questo
non è così: Non è in usufrotto di me!
__________, __________, __________,
e io hanno ognuno 1/4 di diritto/onere di abitazione. (supplemento 1)
Per questo (come penso io) si
deve dividere le tasse del reddito per 4 (o per 3, come io avevo scritto nel
reclamo). (supplemento 2)
E per la sostanza: lo stesso
(o magari anche 0 per me, perché non sono proprietario, e perché la casina non
è in usufrotto di me).
L’UT
ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni scritte.
Diritto
1. 1.1.
L’art. 13 della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che l’imposta sulla sostanza
abbia per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1) e che la sostanza gravata
da usufrutto sia computata all’usufruttuario (cpv. 2).
Le disposizioni citate
sono state riprese dal legislatore all’art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 LT
Prassi e dottrina non
concordano in merito all’assimilazione del diritto di abitazione all’usufrutto,
ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza (Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum StHG, n. 29 ad art. 13 LAID, p. 447 s.).
Nel Canton Ticino, la
prassi della Divisione delle contribuzioni sottopone il diritto di abitazione
allo stesso trattamento previsto per la sostanza gravata da usufrutto (cfr. Circolare
n. 1/2003 della Divisione delle contribuzioni, Usufrutto e diritto di
abitazione nell'ambito dell'imposta ordinaria, abrogata ma ancora pubblicata in
1.2.
La decisione impugnata,
con cui l’autorità di tassazione ha attribuito al ricorrente il valore degli
immobili di __________, è conforme alla prassi menzionata.
L’affermazione del
ricorrente, secondo cui __________, __________, __________ e lui stesso avrebbero
“ognuno ¼ di diritto/onere di abitazione” non trova riscontro
nell’estratto del Registro fondiario allegato al ricorso. In effetti, i primi
tre hanno altrettante quote di comproprietà degli immobili, mentre l’insorgente
beneficia del diritto di abitazione. Non si vede pertanto su quali presupposti
il valore degli immobili dovrebbe essere suddiviso fra quattro persone, quando
una sola ne ha il godimento.
L’eventuale circostanza,
menzionata nel reclamo del 22 febbraio 2021, secondo cui i figli si sarebbero
assunti l’impegno di pagare le imposte, non ha alcuna ripercussione sul
rapporto giuridico d’imposta. Infatti, in nessun caso, convenzioni di diritto
privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale
accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti
diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile
all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di
una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza
citata; inoltre Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p.
17).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 20 cpv. 1
lett. b LT e l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, di identico tenore, è
imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo
di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito.
2.2
In ambito fiscale, la nozione
di usufrutto va interpretata in senso economico, nel senso cioè di un godimento
e non nel ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe invece
suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, che è frutto di
una infelice traduzione restrittiva del testo francese e di quello tedesco,
che, come rilevato dal Tribunale federale, usano la nozione di “Nutzungsrecht
für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”, di “droit de
jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 pag. 322 = StE 2002 B
25.3
n. 28).
Per l’imposizione del
reddito della sostanza immobiliare non è pertanto determinante la
configurazione giuridica del godimento, ma piuttosto chi esercita di fatto il
diritto di godimento (Zwahlen/Lissi,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017,
n. 23 ad art. 21 LIFD, p. 550). In altre parole, costituiscono altra forma di
godimento non soltanto l’usufrutto, espressamente menzionato dalla norma, ma
anche servitù prediali (art. 730-740 CC), il diritto di abitazione (art.
776-778 CC), il diritto di superficie (art. 779-779l CC) o altre servitù
(art. 781 CC), ma anche altri rapporti giuridici assimilabili all’usufrutto,
segnatamente negozi di carattere obbligatorio (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 79 ad art. 21 LIFD,
p. 440-441).
2.3
Per
il fatto che il ricorrente sia beneficiario del diritto di abitazione sugli
immobili di __________, si giustifica la decisione dell’autorità di tassazione
di attribuire a lui e non ai figli il relativo valore locativo. Egli li ha
infatti a sua disposizione per uso proprio in forza di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito (“Nutzungsrecht für Eigengebrauch”). Anche in questo
caso, l’esistenza di un eventuale accordo fra le parti in merito al pagamento
delle imposte sul reddito non sarebbe opponibile all’autorità fiscale.
L’insorgente non contesta
peraltro il calcolo in sé del valore locativo, ragione per cui la questione non
deve essere ulteriormente approfondita.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: