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Decisione

80.2022.100

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, notifica di arrivo nel Canton Zugo il 16 dicembre, spostamento del centro degli interessi non ancora definitivo

30 luglio 2024Italiano25 min

trasferimento a __________. Spiegavano di aver preso in locazione, nel __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.100

80.2022.101

Lugano

30 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 aprile 2022 contro la decisione del 16 marzo 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

e __________ (__________), sono stati domiciliati in __________, a __________

sino al 13.12.2020, data in cui hanno annunciato il trasferimento del proprio

domicilio nel Comune di __________, nel Canton __________.

B.

a.

Con scritto 17.2.2021, i

coniugi __________ trasmettevano alla Divisione delle contribuzioni, che ne

aveva fatta esplicita richiesta, i giustificativi a comprova del loro

trasferimento a __________. Spiegavano di aver preso in locazione, nel __________,

un appartamento di 4.5 locali, della superficie di 110 mq, a partire dal

14.12.2020. Allegavano la fattura della ditta __________, a comprova del

trasloco, e precisavano di aver dato la disdetta del contratto di locazione,

per l’appartamento di __________, con effetto al 31.7.2021. Avrebbero

intrapreso gli spostamenti da e per __________ sia in treno sia in automobile. Allegavano

degli scontrini relativi ad acquisti effettuati nel Canton __________ e

segnalavano che, dal 16.12.2020, “la postazione di telelavoro di __________

si trova a __________”. Motivo per il quale, a seguito delle informazioni

esposte, chiedevano di voler stralciare i loro nominativi dal ruolo di

contribuenti del Canton Ticino, con effetto al 31.12.2019.

b.

Con scritto del 22.6.2021,

i contribuenti si rivolgevano nuovamente alla Divisione delle contribuzioni,

allegando la dichiarazione d’imposta 2020, nella quale quantificavano reddito e

sostanza in fr. 0.-, siccome a partire dal 13.12.2020 avevano regolarmente

segnalato la loro partenza per il Canton __________, luogo nel quale erano

assoggettati illimitatamente. Allegavano la decisione di tassazione loro

notificata dal Canton __________, per il 2020.

C. Con decisione del

29.9.2021, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2020, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 154'800.- per l’IC e in fr. 153'700.- per l’IFD e la sostanza

imponibile in fr. 23'000.-.

D. Con reclamo

16/18.10.2021, __________ si aggravavano contro la decisione di tassazione

IC/IFD 2020, censurando il loro assoggettamento illimitato alle imposte nel

Canton Ticino. Dopo aver ribadito quanto già illustrato nella lettera del 17.2.2021

alla Divisione delle contribuzioni in relazione al trasferimento nel Canton __________,

gli insorgenti lamentavano che l’autorità fiscale ticinese avesse adottato la

propria decisione per l’anno 2020, ignorando la loro posizione ed i mezzi di

prova allegati, senza fornire alcuna motivazione. Lamentavano una doppia

imposizione, creatasi con il Canton __________, e chiedevano pertanto

l’annullamento delle decisioni di tassazione emesse dal Canton Ticino e la

restituzione degli acconti già pagati.

E. Con decisione del

16.3.2022, l’autorità fiscale respingeva il reclamo. Dopo aver ricordato il

tenore degli scritti degli insorgenti del 17.2.2021 e del 22.6.2021, precisava

che, in ossequio al diritto di essere sentiti, i contribuenti erano stati

convocati in audizione più volte.

Nel merito, motivava come

segue la propria decisione:

“(…) nel caso in esame l’annuncio della partenza

dal Comune di __________ e di arrivo nel Comune di __________ a metà dicembre

2020, e pure l’avvenuta tassazione dei coniugi nel Canton __________ per l’anno

2020, non sono propri a fondare in nuovo domicilio fiscale dei contribuenti nel

predetto Cantone. A sostegno del domicilio fiscale dei contribuenti in Canton

Ticino, vi sono molteplici e importanti elementi. Entrambi i coniugi esercitano

un’attività lucrativa dipendente in Ticino. Il signor __________ è impiegato a

tempo pieno presso l’Amministrazione federale delle dogane e presta servizio

nella sede di __________ (…). Mentre la signora __________ era impiegata,

sempre a tempo pieno, in qualità di Capoufficio dell’Ufficio circondariale di

tassazione di __________, ricoprendo quindi una funzione dirigenziale (…). È

ben vero che la stessa nel 2020, ritenuti i provvedimenti restrittivi attuati

durante l’emergenza coronavirus, ha certamente beneficiato della possibilità

del telelavoro da casa, tuttavia, considerato come l’appartamento di __________

è stato locato dai coniugi soltanto a partire dal 14 dicembre 2020, l’attività

lavorativa è stata prestata senza ombra di dubbio sempre in Canton Ticino. Del

resto, come confermato dai contribuenti, l’appartamento sito in via __________

a __________ è rimasto a loro disposizione fino a fine luglio 2021. Non per

nulla, l’indirizzo riportato nel contratto di locazione dell’appartamento di __________-__________,

concluso il 4 novembre 2020, riportava ancora l’indirizzo dell’appartamento in __________

a __________. Considerate le tempistiche ristrette appare pertanto poco

verosimile che al 31 dicembre 2020 i contribuenti alloggiassero già

nell’appartamento di __________-__________”.

Secondo il fisco ticinese,

i contribuenti non avevano comprovato che il loro centro degli interessi vitali

fosse stato trasferito nel Canton __________. Al 31.12.2020 ciò non era il

caso: non solo perché i contribuenti erano entrambi attivi a tempo pieno in

Ticino, peraltro la signora __________ in una posizione di funzionario

dirigente – elemento questo che concorre a determinare il domicilio fiscale –

ma anche perché nel Canton Ticino venivano intrattenute le relazioni più

intense, non solo di carattere materiale, ma anche di carattere ideale. I

contribuenti erano nati e cresciuti in Ticino, dove risiedevano famigliari (la

madre della contribuente e la madre ed il fratello di __________) ed amici

della coppia. Per quanto attiene invece al Canton Zugo i reclamanti non avevano

apportato alcuna prova a sostegno del trasferimento del centro dei loro

interessi vitali nel 2020. In questo Cantone non risultavano esserci legami, né

di carattere ideale (famiglia, parenti, cerchia di conoscenti e di amici) né di

carattere materiale (la loro professione). I reclamanti non avevano dimostrato

pertanto di avere alcun legame personale e sociale con il Comune di __________.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ contestano

la decisione di tassazione adottata dal Canton Ticino.

Argomentano di aver preso

in locazione, a far tempo dal 14.12.2020, l’appartamento di 4.5 locali a __________,

il quale era già funzionante (“allacciamenti elettricità, acqua, ecc,

persino le targhette coi nostri nominativi sulla bucalettere e campanello,

eseguito dalla __________”).

Nei giorni 15-16.12.2020, avebbero

effettuato il trasloco dei mobili e degli effetti personali da __________ al

Canton __________. Visto che gli operai della ditta __________ avevano già

montato tutti i mobili, nei giorni seguenti i ricorrenti avrebbero svuotato le

scatole e riposto i vari oggetti, compreso l’allestimento della postazione di

telelavoro. Allegano la prenotazione via e-mail per la notte del 15.12.2020

presso l’albergo __________ “dove abbiamo dormito in quanto avendo caricati

tutti i mobili sul camion della __________ non avevamo un letto dove dormire

quella notte”. A seguito del trasloco, l’appartamento di __________ sarebbe

rimasto vuoto e non più utilizzabile per poterci vivere. A comprova della loro

presenza fisica a __________, gli insorgenti sostengono di aver prodotto: la

fattura del trasloco, la fattura dell’accordatura del pianoforte, gli scontrini

di acquisti di generi alimentari e vari, i biglietti del treno. Considerato

come in quel momento vigesse un “semi-lockdown” legato alla pandemia di

Coronavirus, taluni negozi ed anche i ristoranti, cinema, teatri sarebbero

stati chiusi, i giustificativi offerti quali prova della loro presenza nel

Canton __________ sarebbero stati gli unici a disposizione. Oltre all’annuncio

di arrivo nel Canton __________, i contribuenti avrebbero poi provveduto

immediatamente a espletare le pratiche amministrative quali il cambio di

indirizzo, le targhe dell’auto, le varie assicurazioni, la cassa malati.

L’autorità fiscale

ticinese avrebbe manifestato un certo fastidio per il fatto che i contribuenti

si fossero trasferiti a metà del mese di dicembre. Tuttavia, questa scelta

sarebbe stata dettata da una casualità e legata alla possibilità di prendere in

locazione un appartamento ad un prezzo conveniente e ben situato. Essi

sarebbero infatti stati alla ricerca di un appartamento nel Canton __________

già da un anno, ma il mercato immobiliare non era facile, siccome “c’è poco

sfitto e tanta richiesta”. Se vi fosse stata la possibilità di poter

riconsegnare immediatamente l’appartamento di __________, l’avrebbero fatto, ma

avrebbero avuto dei termini di disdetta da rispettare. Avrebbero pertanto

riconsegnato l’ente locato anticipatamente al 28.5.2021.

Il fatto che nel contratto

di locazione dell’appartamento di __________ figurasse ancora l’indirizzo di __________

era dovuto al fatto che al momento della sottoscrizione, il 4.11.2020,

abitavano ancora a __________. L’autorità fiscale, dal 14.12.2020 avrebbe

comunque sempre indirizzato tutta la corrispondenza nel Comune di __________.

In merito alla situazione

famigliare, gli insorgenti convivrebbero da 26 anni e sono sposati da 24. Sarebbero

completamente indipendenti dalle loro madri e __________ non intratterrebbe

alcun rapporto con il fratello e la di lui famiglia da oltre vent’anni. Anche

con le amicizie d’infanzia si sarebbero “persi di vista col tempo”. A __________

non avrebbero mai intrattenuto rapporti particolari con il vicinato né mai

stata utilizzato la piscina comunale o partecipato ad eventi organizzati dal

Comune, per il quale non avrebbero mai rivestito una carica pubblica. A __________,

la gente sarebbe molto più gentile ed aperta, a cominciare dai vicini del

palazzo, e il Comune coinvolgerebbe molto i propri concittadini.

Le attività lavorative

svolte dai contribuenti sarebbero completamente diverse “per luoghi, giorni

e orari che non coincidono tra loro”. Motivo per il quale il rientro a casa

a __________ sarebbe il momento di condivisione della vita coniugale e di

conseguenza il loro centro degli interessi. Da __________, __________ avrebbe

svolto la propria attività in telelavoro. Inoltre, non potrebbe essere

considerata “un funzionario dirigente secondo la giurisprudenza in quanto

quale Capo Ufficio dell’Ufficio tassazioni di __________ (funzione che non

occupa più) gestiva un piccolo team di 28 persone con prevalentemente mansioni

di mero controllo della produzione, parificabili a quello di un quadro

intermedio, senza alcun potere decisionale determinante per l’azienda”,

mentre “ogni decisione strategica viene […] presa dalla Direzione della

Divisione”.

G. Nelle sue

osservazioni del 10/13.6.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni chiede di respingere il ricorso presentato dai coniugi __________.

Sebbene i contribuenti sostengano che, dal giorno del trasloco, mobili ed

effetti personali si trovassero nell’appartamento di __________, avrebbero

avuto a disposizione l’appartamento a __________ sino al 31.7.2021. Entrambi i

coniugi avrebbero esercitato ed eserciterebbero tuttora un’attività lucrativa

dipendente in Ticino. __________ è attivo presso l’Amministrazione federale

delle dogane e presterebbe servizio nella sede di __________, “professione

che comporta turni di lavoro, anche notturni e nei giorni festivi”. __________,

nel periodo fiscale sub judice sarebbe stata impiegata a tempo pieno

nella funzione di Capo Ufficio dell’UT di __________ e in questa veste avrebbe

avuto numerose responsabilità, in termini gestionali strategici e di

produzione. Il suo ruolo non si sarebbe limitato ad un mero controllo della

produzione, ma all’attuazione di tutte le misure atte al miglioramento del

servizio pubblico. Servizio pubblico che, per quanto concerne l’UT di __________

si occupava di oltre 37'500 contribuenti all’anno e relative tassazioni.

Inoltre, proprio perché i ricorrenti esercitano due professioni completamente

diverse per luoghi, giorni e orari (che non coincidono tra loro), l’autorità

fiscale si chiede come sia possibile che già nel dicembre 2020 il loro centro

degli interessi fosse a __________, a maggior ragione se si considerano le

restrizioni Covid 19 in vigore anche a fine 2020. Ritenuti i soli 15 giorni di

soggiorno a __________ nel 2020, l’autorità fiscale presume che le attività

organizzate dal Comune, a cui hanno fatto riferimento i contribuenti, fossero

intervenute nel 2021. I ricorrenti neppure in questa sede avrebbero apportato

la prova a sostegno del trasferimento dei loro interessi vitali nel Canton Zugo

nel 2020: in quest’ultimo Cantone non risultano esservi legami né di carattere

ideale (famiglia, parenti, cerchia di conoscenti e di amici) né di carattere

materiale (professionale). In Ticino, al contrario, si concentrerebbero tutti i

legami sia di carattere ideale che materiale

H. Il 7.2.2023 si è

tenuta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario.

I ricorrenti hanno

prodotto una memoria scritta. Hanno precisato che i giorni dal 14 al 20

dicembre 2020 entrambi avevano preso vacanze per poter fare il trasloco. Il 21

dicembre avrebbero ricevuto a __________ l’accordatore del pianoforte e dal 22

dicembre i giorni erano festivi. Proprio perché gli spostamenti per lavoro

erano rari e perché la moglie operava in telelavoro, l’abbonamento generale dei

mezzi pubblici sarebbe stato sottoscritto solo a partire dal 28 maggio 2021.

Per quanto riguarda il marito, svolgendo la sua attività alla dogana di

Chiasso, i suoi turni di lavoro prevedevano che, quando il turno si concludeva

dopo una certa ora, potesse soggiornare in una camera a disposizione sul posto

di lavoro. Ciò avveniva mediamente una notte a settimana. Il marito avrebbe

iniziato a lavorare a __________ il 1° luglio 2022. La contribuente

frequenterebbe corsi di tedesco organizzati dal Comune a partire dal settembre

2021.

La Divisione delle

contribuzioni ha escluso che già al 31 dicembre 2020 il centro degli interessi

dei contribuenti fosse stato trasferito nel Canton Zugo, in quanto negli ultimi

giorni dell’anno i contribuenti erano in vacanza e stavano occupandosi del

trasloco. La volontà di trasferirsi non si era cioè ancora concretizzata.

D’altra parte non avrebbero cercato un subentrante per il loro appartamento di __________

e non avrebbero informato del trasferimento la Direzione della Divisione delle

contribuzioni.

I ricorrenti hanno ancora

precisato di aver trasferito la loro assistenza medica nel Canton Zugo nel

corso del 2022, in quanto in precedenza non avrebbero fruito di servizi medici.

La contribuente avrebbe pertanto mantenuto il medico dentista a Lugano. Per

quanto riguarda l’appartamento di __________, dopo il trasloco non sarebbe

stato disdetto l’abbonamento per l’elettricità ma sarebbero stati trasferiti il

numero di telefono fisso e l’abbonamento per internet e televisione. Lo

stipendio della contribuente continuerebbe tuttora ad essere versato sul conto

Postfinance e quello del marito sul suo conto presso Banca Stato. I ricorrenti

avrebbero tuttavia aperto il 3 gennaio 2022 due conti anche presso la __________

Kantonal Bank.

La Camera di diritto

tributario ha attribuito agli insorgenti un termine di 30 giorni per produrre

la seguente documentazione:

·

copia dell’abbonamento generale FFS;

·

copia dell’estratto completo delle carte di credito e estratto

conto completo del conto corrente sul quale viene versato lo stipendio

(dicembre 2020 – giugno 2021) per entrambi i coniugi;

·

distinta presenze del marito sul luogo del lavoro nei mesi di

novembre 2020 a giugno 2021.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti contestano il

loro assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi per il periodo fiscale

2020, per il fatto che avrebbero trasferito il domicilio nel Canton Zugo a

partire dal 13 dicembre 2020.

L’autorità di tassazione

del Canton Ticino li ha per contro assoggettati alle imposte per appartenenza

personale, ritenendo che non avessero apportato la prova di aver trasferito il

centro dei loro interessi nel Canton Zugo, alla fine del periodo fiscale litigioso.

1.2.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale

ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato

all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui,

secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha

domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

1.3.

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso di permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna

2015, p. 27).

1.4.

Se i

presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti

contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione

intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono

stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il

centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di

carattere sia ideale che materiale (Locher,

op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas,

Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel

diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza

rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale

principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile.

Se una

persona soggiorna alternativamente a due indirizzi, ciò che è il caso quando il

luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo

domicilio fiscale si trova nel luogo con il quale ha le relazioni più strette.

Per il contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente, il domicilio

fiscale si trova, di principio al suo luogo di lavoro, ossia al luogo a partire

dal quale esercita quotidianamente la sua attività lucrativa, per una lunga

durata oppure per un tempo indeterminato, per sopperire ai suoi bisogni. Per il

contribuente sposato, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono

ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro; per tale ragione tali

persone sono imponibili, in principio al luogo di residenza della famiglia.

Stesso dicasi per il contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa

dipendente (senza avere una funzione dirigente) e non rientra in famiglia che

per il fine settimana e durante il suo tempo libero (il cosiddetto “Wochenaufenthalter”)

(sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.).

1.5.

Secondo gli articoli 4b

cpv. 1 prima frase LAID e 54 cpv. 1 prima frase LT, in caso di cambiamento del

domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel

Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo.

Considerandi

2.

2.1.

All’inizio del 2021, i

ricorrenti hanno inviato all’autorità di tassazione ticinese due certificati di

avvenuta notifica di arrivo (“Meldebestätigung”), rilasciati dal Comune

di __________ il 16 dicembre 2020, e un contratto di locazione per un

appartamento di 4.5 locali a __________, con effetto a partire dalle ore 13.00

del 14 dicembre 2020.

Il fatto che una persona

sia iscritta nel registro comunale come residente comprova unicamente, secondo

l’art. 3 lett. b della Legge federale del 23 giugno 2006

sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali

di persone (LArRa; RS 431.02), che quella persona ha depositato i propri

documenti nel Comune interessato. Il domicilio continua nondimeno ad essere

determinato in base ai criteri definiti nelle leggi speciali (per esempio

secondo gli articoli 23 cpv. 1 CC, 3 cpv. 2 LAID oppure 13 cpv. 1 LPGA). Per

quanto concerne il domicilio fiscale secondo l’art. 3 cpv. 2 LAID, è

determinante la giurisprudenza già menzionata, in base alla quale il luogo in

cui sono depositati i documenti e in cui vengono esercitati i diritti politici

non assume un ruolo decisivo (cfr. sentenza TF 9C_25/2023 del 5 giugno 2023

consid. 5.1.3 e giurisprudenza citata).

La semplice notifica di arrivo

dei ricorrenti nel Comune di __________ il 16 dicembre 2020 non permette

pertanto ancora di concludere che vi avessero il domicilio fiscale alla fine

del 2020.

2.2

Gli insorgenti avevano

preso in locazione tuttavia un appartamento a __________ a partire dal 14

dicembre 2020 e vi hanno traslocato nei giorni seguenti.

Il trasloco dal Canton

Ticino al Canton Zugo rappresenta indubbiamente un indizio del trasferimento

del domicilio dei contribuenti. Nondimeno, fino al 31 luglio 2021 hanno avuto a

disposizione anche l’appartamento di __________.

Alla fine del periodo

fiscale 2020 i ricorrenti avevano dunque due contratti di locazione in essere,

per altrettanti appartamenti. Come da loro confermato in udienza, nonostante il

trasloco non avevano disdetto l’abbonamento per l’energia elettrica, sicché

l’abitazione nel Canton Ticino era utilizzabile senza particolari limitazioni.

2.3

2.3.1

Per quanto concerne

l’attività lucrativa dei contribuenti, in udienza gli stessi hanno affermato di

aver preso vacanza dal 14 al 20 dicembre 2020 per fare il trasloco. Il 21

dicembre 2020 avrebbero ricevuto a casa (a __________) l’accordatore del

piano-forte e a partire dal 22 dicembre sarebbero iniziati i giorni delle

festività di fine anno.

2.3.2

Anche nelle settimane

successive, tuttavia, RI 2 non ha sottoscritto un abbonamento generale per i

mezzi pubblici, argomentando che “gli spostamenti per lavoro erano rari e…

operava in telelavoro”. L’abbonamento sarebbe stato sottoscritto solo a

partire dal 28 maggio 2021. Nella lettera del 6 marzo 2023, con cui hanno

prodotto la documentazione richiesta in udienza, i contribuenti affermano che “in

ragione del particolare periodo pandemico e del telelavoro, per la signora RI 2,

inizialmente è stato più conveniente continuare a viaggiare con il suo abbonamento

metà prezzo, piuttosto che stipularne uno generale”. Inoltre, avrebbero

atteso di ricevere dei “buoni della Confederazione”, per ottenere una riduzione

di prezzo. A tal fine, hanno dovuto ottenere da parte del Comune di domicilio

un attestato di residenza, che è stato firmato il 26 maggio 2021.

Dall’estratto della carta

di credito __________ dei mesi da novembre 2020 a maggio 2021 risultano

acquisti di biglietti ferroviari da parte di RI 2 alle seguenti date: 19, 20,

24.

e 28 dicembre 2020; 7, 14, 18, 28, 29 gennaio 2021; 11 febbraio 2021; 6 e 23

marzo 2021; 6, 9, 17, 18 aprile 2021; 9 maggio 2021.

È vero che il periodo a

cavallo fra il 2020 e il 2021 è stato caratterizzato da problemi legati alla

tutela della salute pubblica e che il Canton Ticino aveva ammesso in modo

esteso l’adempimento degli obblighi lavorativi dei funzionari cantonali da

casa. La contribuente sostiene di aver svolto la sua attività lavorativa dal

nuovo domicilio, in modalità telelavoro.

In queste circostanze, pur

tenendo presente che era capoufficio, non si può escludere che nei primi mesi

del 2021 la contribuente abbia spesso lavorato dal suo appartamento di __________.

Va comunque sottolineato

che, se una persona lavora regolarmente nella sua residenza secondaria, ciò non

basta a spostarne il centro degli interessi vitali, dovendosi tener conto

dell’insieme della situazione concreta. Il lavoro, in particolare per quanto

riguarda il contenuto e i risultati dell’attività lavorativa e i contatti

sociali che ne derivano, continua ad esplicare i suoi effetti sul luogo di

lavoro (Betschart, Interkantonale

Aspekte des Homeoffice, in RF 78/2023 p. 427).

Il fatto di non aver

acquistato l’abbonamento generale prima del mese di maggio del 2021 è

compatibile sia con il telelavoro svolto da __________ nei primi mesi del 2021 sia

con un prevalente soggiorno nel Canton Ticino.

2.3.3

Vista la situazione

lavorativa alla fine del periodo fiscale, può essere lasciata aperta la

questione se, come sostenuto dall’autorità di tassazione, la moglie assumesse

una posizione dirigenziale.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se il contribuente occupa una posizione dirigenziale e

fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il suo

domicilio fiscale principale si trova al luogo di lavoro, mentre nel luogo di

residenza della famiglia vi è solo un domicilio secondario. Se il contribuente

che occupa una posizione dirigenziale rientra dalla famiglia ogni sera,

mantiene il proprio domicilio fiscale nel luogo di residenza dei congiunti.

L’Alta Corte ammette

tuttavia che si possa parlare di posizione dirigenziale, che va ammessa in

maniera restrittiva, solo quando l'attività professionale occupa il

contribuente a tal punto che i suoi rapporti familiari e sociali passano in

secondo piano, nonostante il rientro al domicilio della famiglia una o più

volte alla settimana (sentenza TF 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 3.2 e

9.3.1

e giurisprudenza citata).

2.3.4

Per quanto riguarda il

marito, lavorava alla dogana di __________ e svolgeva l’attività a turni. A

partire dal 1° luglio 2022 ha ottenuto il trasferimento a __________.

Dai piani dei turni di

servizio, prodotti in seguito all’udienza, si evince che, partire dal

trasferimento del domicilio nel Canton Zugo, ha lavorato nei giorni dal 21 al

30.

dicembre 2020, con l’eccezione dei festivi, e poi regolarmente nei mesi

seguenti. Mediamente una volta alla settimana il turno si concludeva ad un

orario tale per cui non rientrava al domicilio, ma soggiornava in una camera a

disposizione sul luogo di lavoro.

Non è noto quante volte,

nei giorni in questione, si sia spostato tra __________ e __________.

2.3.5

Per entrambi i contribuenti

i legami professionali erano indiscutibilmente tutti con il Canton Ticino. La

moglie era capoufficio in un importante settore della pubblica amministrazione

e, nonostante potesse temporaneamente svolgere l’attività in larga misura da

casa, a causa della pandemia, doveva mantenere costanti rapporti con il luogo

di lavoro e con i collaboratori. Il marito lavorava a tempo pieno a __________

e solo a partire dal 2022 avrebbe ottenuto il trasferimento a __________.

2.4

Nel corso dell’udienza del

7.

febbraio 2023 i ricorrenti hanno precisato di aver trasferito la loro

assistenza medica nel Canton Zugo nel corso del 2022, in quanto in precedenza

non avevano fruito di servizi medici. La moglie ha poi aggiunto di aver

mantenuto il dentista a Lugano.

La contribuente ha anche frequentato,

da settembre 2021 a giugno 2022, corsi di lingua tedesca a __________. I corsi

erano di livello B1.

Anche questi elementi

portano ad escludere che, perlomeno alla fine del 2020, i ricorrenti avessero

legami di particolare rilievo nel Canton Zugo. Pur ammettendo che la situazione

sanitaria del momento rendesse difficili i rapporti sociali, il fatto stesso

che la moglie abbia iniziato a frequentare corsi di tedesco dimostra che

sentisse la necessità di migliorare la propria capacità di comunicare in una

lingua che evidentemente conosceva poco.

È dunque escluso che alla

fine del 2020 i ricorrenti avessero intessuto rapporti sociali prevalenti

rispetto a quelli esistenti nel Canton Ticino. Sebbene nel ricorso abbiano

sottolineato i labili legami con parenti, vicini e colleghi in quest’ultimo

Cantone, difficilmente le relazioni nel Canton Zugo potevano essere più

importanti.

2.5

La giurisprudenza del

Tribunale federale ha stabilito che, anche nei rapporti intercantonali, una

volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino a quando non ne viene

costituito uno nuovo. Per stabilire il nuovo domicilio, non è pertanto sufficiente

l'intenzione di trasferirsi, ma è necessario che sia stata messa in pratica,

cioè che il contribuente abbia già spostato il centro dei propri interessi

vitali nella nuova località nel periodo in questione (sentenza TF 2C_794/2013

del 2 maggio 2014 consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, si può

ammettere che alla fine del periodo fiscale litigioso abbiano manifestato

l’intenzione di trasferire il domicilio fiscale dal Canton Ticino al Canton

Zugo. Lo comprovano in particolar modo il contratto di locazione per l’appartamento

di __________ e il trasloco da __________ a __________.

Al momento determinante

(31 dicembre 2020) non era ancora avvenuto tuttavia lo spostamento del centro

dei loro interessi vitali dal Canton Ticino. Avevano ancora a disposizione un

appartamento a __________, allacciato alla rete elettrica e quindi

perfettamente abitabile. La moglie, funzionaria della pubblica amministrazione

in una posizione di particolare responsabilità, lavorava a __________, anche se

temporaneamente beneficiava di un regime speciale, legato alla crisi pandemica.

Dal momento del trasloco fino alla fine dell’anno, peraltro, non ha lavorato.

Il marito svolgeva la sua attività alle dipendenze del Dipartimento federale

delle finanze, con sede di servizio a __________. Entrambi i coniugi

intrattenevano necessariamente rapporti sociali e professionali nel Canton

Ticino.

Anche per quanto concerne

la salute e la cura della persona, i contribuenti non avevano (ancora) sciolto

i legami con il Canton Ticino. Come hanno affermato in udienza, non avevano

medici né dentisti nel Canton Zugo. Dagli estratti della carta di credito

risulta che RI 2 ha ancora frequentato un salone di parrucchiere a __________

l’11 gennaio 2021. Il 21 aprile 2021 figura anche un pagamento ad un centro

veterinario a __________.

In generale, anche nei

primi mesi del 2021 sono stati effettuati ancora numerosi acquisti in negozi e

consumazioni in esercizi pubblici del __________.

Si deve conseguentemente

condividere la conclusione dell’autorità di tassazione cantonale, secondo cui

alla fine del 2020 i ricorrenti non avevano (ancora) trasferito il centro dei

loro interessi dal Canton Ticino al Canton Zugo.

3.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: