80.2022.102
Imposta sugli utili delle persone giuridiche: compensazione delle perdite, cessione di mantello giuridico, produzione di contratto di vendita delle azioni per retrodatare la cessione
28 febbraio 2023Italiano20 min
consulenza e di intermediazione, inerenti l’organizzazione aziendale, le strategie
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.102
80.2022.103
Lugano
28 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 marzo 2022 contro la decisione del 10 marzo 2022 in materia di IC e IFD
2016.
Fatti
Fatti
A. __________ (già __________)
è una società iscritta a Registro di commercio dall’8.2.1978. Nel periodo
fiscale sub judice, scopo della società era fra le altre cose “La
prestazione di servizi, resi principalmente ad enti e/o imprese e liberi
professionisti, di assistenza tecnica, organizzativa, di coordinamento, di
consulenza e di intermediazione, inerenti l’organizzazione aziendale, le strategie
di sviluppo, le ricerche di mercato, la pubblicità, il marketing. (…) Potrà
svolgere attività di trading internazionale. (…) potrà gestire, inoltre, case
per ferie universitarie e campus universitari (…). Si occuperà dello studio e
della realizzazione di servizi di ingegneria, tecnici ed elettronici, nonché
dello sviluppo di servizi di informazione nel campo medico e sociale (…)” (www.zefix.ch,
sito consultato il 6.2.2023). Nel 2016, amministratore unico della società era __________
(cittadino __________, residente a __________) sino al 13.6.2016. Da tale data
in poi gli è subentrato __________ (cittadino italiano residente a __________).
B. Con dichiarazione
fiscale IC/IFD 2016, presentata il 18.4.2018, __________ faceva valere un utile
imponibile di fr. 38'323.- ed un capitale imponibile di fr. 100'000.-.
C. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2016 del 6.5.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche (UTPG) accertava sia per l’IC che per l’IFD un utile di fr. 75'900.-
e, ai soli fini IC, un capitale imponibile pari a fr. 100'000.-.
In particolare, il
risultato imponibile complessivo veniva stabilito, partendo dall’utile netto
che figurava a conto economico, pari a fr. 74'211.-, al quale veniva aggiunto
l’importo di fr. 180'889.- a titolo di “Distribuzioni dissimulate di utili e
vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale, Vendita
mantello giuridico”, nonché fr. 1'708.- quale “ammortamento Audi”. Dal totale
accertato in fr. 256'808.- veniva dedotto l’importo pari a fr. 180'889.- a
titolo di “perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti”.
A motivazione della
decisione, l’autorità fiscale indicava:
“Perdite fiscali degli esercizi precedenti a seguito
della vendita del mantello azionario. Tenuto conto della vendita del mantello
azionario avvenuta nell’anno fiscale in corso, le perdite fiscali degli
esercizi precedenti non possono essere dedotte dal risultato fiscale
dell’esercizio in quanto, a far tempo da tale data, la persona giuridica è
fiscalmente considerata alla pari di una società di nuova costituzione. Gli
utili futuri verranno imposti all’azionista a titolo di distribuzione gratuita
di azioni fino a compensazione della perdita riportata a bilancio”.
D.
a.
Con reclamo 4/7.6.2021, la
__________ si aggravava contro la decisione di tassazione IC/IFD 2016,
censurando la ripresa della somma di fr. 180'889.- a titolo di “distribuzione
dissimulata di utile, vendita di mantello giuridico”, nonché la ripresa pari a
fr. 1'708.- relativa alla voce di bilancio “ammortamento __________”. In
particolare, indicava che __________ era “tutt’ora l’azionista della società __________”.
Le modifiche dello statuto sociale non avevano comportato variazioni
dell’azionariato. Veniva allegato al gravame la copia del libro soci. In merito
al veicolo __________, s’indicava che lo stesso risultava di proprietà della
società, come da fattura d’acquisto del 25.11.2016.
b.
Con scritto 21.12.2021,
l’UTPG si rivolgeva alla società reclamante, invitandola a voler trasmettere,
nel termine di 20 giorni, il contratto di acquisto delle azioni della __________
da parte di __________.
c.
Con nuovo scritto
17.1.2022, inviato tramite posta APlus alla contribuente, l’UTPG rinnovava
l’invito a produrre, entro il 1.2.2022, il contratto di acquisto delle azioni della
__________ da parte di __________ L’insorgente veniva avvisata che, in caso di
inosservanza, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
d.
Con e-mail 25.1.2022, la __________,
in nome e per conto della __________, prendeva posizione come segue in
relazione alla richiesta di documentazione:
“(…) in riferimento alla sua richiesta, abbiamo
contattato l’amministratore in carica al momento dell’acquisizione della
società da parte del sig. __________ per richiedere se avesse a disposizione
una copia del contratto di cessione. Lo stesso ci ha informato che non ne ha
tenuto copia, in quanto consegnato direttamente al venditore ed all’acquirente,
che, tuttavia non ne riesce a trovare copia. L’amministratore in carica nel
2012, Sig. __________, ci ha confermato che in concomitanza con la modifica di
sede del 30.03.2012, ha trasferito la totalità delle azioni della società __________,
dal proprio cliente al signor __________, al prezzo di CHF 1.- (…)”.
E. Con decisione IC/IFD
2016 del 10.3.2022, l’autorità fiscale respingeva il reclamo della contribuente,
con la seguente motivazione:
“(…). L’autorità di tassazione, con la richiesta di
documentazione del 21 dicembre 2021 e relativa diffida del 17 gennaio 2022, ha
invitato la contribuente a trasmettere il contratto di acquisto delle azioni di
__________ da parte del signor __________ a conferma della proprietà
antecedente il periodo fiscale 2016. La lettera raccomandata avvertiva la
controparte che, in caso di mancata risposta entro il 1. febbraio 2022, il
reclamo sarebbe stato dichiarato respinto. In data 25 gennaio 2022, la
contribuente – per tramite della signora __________ della __________ – informa
lo scrivente ufficio con scritto elettronico che il signor __________ non è in
possesso del contratto di acquisto delle azioni. Considerando come non sia
stata data la comprova dell’acquisto delle azioni antecedenti all’anno 2016, il
reclamo viene respinto e confermata la cessione del mantello giuridico
nell’anno fiscale in corso”.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la __________ insorge conto la decisione di
tassazione su reclamo IC/IFD 2016, rappresentata dalla __________. Secondo
l’insorgente, __________ ha assunto la carica di amministratore unico il
13.6.2016, ma sarebbe azionista ed avente diritto economico della società dal
30.3.2012.
Allega il contratto di
acquisto che sarebbe stato rinvenuto nel frattempo dal venditore. Ciò
basterebbe, a suo avviso, a dimostrare quanto da sempre sostenuto dal signor __________,
e meglio il fatto che dal 2012 egli è azionista della società, motivo per il
quale la decisione impugnata si rivelerebbe errata.
G. Con osservazioni
16.5.2022, l’UTPG chiede di respingere il ricorso. In particolare l’autorità
fiscale indica che la __________ è stata costituita l’8.2.1978, cui scopo
sociale, dal 4.5.2017 è, tra le altre cose, “la prestazione di servizi, resi
principalmente ad enti e/o imprese e liberi professionisti, di assistenza
tecnica, organizzativa, di coordinamento, di consulenza e intermediazione (…)”.
Il 4.5.2017 è stata inoltre modificata la ragione sociale da __________ a __________.
La contribuente dispone di
un capitale azionario liberato di CHF 100'000.- suddiviso in 100 azioni
nominative da CHF 1'000.- ciascuna. I libri delle azioni, presentati con il
reclamo del 4.6.2021, in cui si formalizza l’avente diritto delle azioni, sono
datati 16.6.2016 e 7.4.2021. Non sono stati presentati – sino al ricorso –
altri documenti antecedenti al 2016, ed in particolare il contratto di acquisto
delle azioni.
L’amministratore unico con
firma individuale è __________, che ha assunto la funzione il 13.6.2016. Nel
periodo 1978-2016, amministratori unici sono stati, sino al 25.6.2003, __________,
sino al 2.4.2012, __________, sino all’8.10.2013 __________, sino al 19.8.2014 __________,
sino al 24.6.2015, __________, e, sino al 13.6.2016, __________.
Tra il 18.4.2016 e il
13.6.2016 la società è stata senza domicilio legale, per poi iscrivere il
recapito ufficiale in via __________.
Secondo l’autorità fiscale
ci si trova confrontati ad una “vendita del mantello giuridico”, fattispecie
che si verifica quando una società cessa la propria attività, i suoi attivi
sono trasformati in mezzi liquidi e la maggioranza dei diritti di
partecipazione è ceduta a terze persone. Dopo aver ricordato i presupposti per
poter considerare – economicamente – che una società è liquidata, il fisco conclude
che, in casu, diversi indizi permettano di ritenere l’esistenza di un
trasferimento della veste giuridica: e meglio il trasferimento della sede, la
modifica della ragione sociale, dello scopo e del consiglio di amministrazione.
Oltre a tali indizi – di natura prettamente formale – la giurisprudenza ha
altresì sancito che vanno presi in considerazione anche criteri economici
relativi alla liquidazione di fatto. La disamina dei criteri economici porta
anch’essa a concludere all’assoggettamento della vendita del pacchetto
azionario. A fine 2015 la società presentava una situazione di forte
indebitamento: a fronte di un capitale azionario interamente liberato di fr.
100'000.-, la società registrava perdite riportate a bilancio di fr. 181'282.-.
Inoltre, la società sarebbe
da considerare economicamente liquidata. In primo luogo, come si evince dai
conti annuali, non svolge alcuna attività già dall’esercizio 2006. Unica
eccezione per il 2012 ed il 2013, anni in cui vi è stata una minima attività
aziendale, per poi non esservi più nulla nel 2014. Inoltre, gli attivi sarebbero
costituiti da mezzi liquidi, come risulta dal bilancio alla fine degli esercizi
2012, 2014 e 2015.
Pur avendo sempre
sostenuto che l’azionista, dal 30.3.2012, fosse __________, tuttavia,
nonostante la richiesta documenti del 21.12.2021 e successiva diffida del
17.1.2022, la società non avrebbe mai comprovato l’acquisto delle azioni,
perlomeno fino al ricorso. In ogni caso, ha iniziato un’attività societaria
solo a partire dall’esercizio 2016, cioè dopo l’arrivo in Svizzera, il
5.3.2015, dell’azionista __________. Risulterebbe pertanto palese l’inattività
della società quando quest’ultimo era domiciliato all’estero.
Secondo l’UTPG ciò
dimostra – senza alcun dubbio – che la società ricorrente prima e dopo la
cessione del pacchetto azionario, risulta essere economicamente liquidata.
Tenuto conto della vendita del mantello azionario, per i motivi sopraesposti –
le perdite degli esercizi precedenti pari a fr. 180'889.- - non potevano essere
compensate dal risultato fiscale del 2016. Inoltre, l’imposizione del beneficio
di liquidazione derivante dal trasferimento del mantello giuridico giustifica
l’assoggettamento all’imposta preventiva.
Diritto
1. La ricorrente
censura la decisione IC/IFD 2016, laddove l’autorità fiscale ha negato la
deduzione delle perdite riportate al risultato imponibile dichiarato da __________
nel 2016 ritenendo l’esistenza della “vendita del mantello giuridico”:
in sede ricorsuale presenta – per la prima volta – il contratto di acquisto
delle sue quote sociali, avvenuto il 30.3.2012, tra __________, cittadino __________
residente a __________ e __________ (attuale amministratore unico della
contribuente), cittadino __________, attualmente residente a __________ dal
5.3.2015 (www.movpop.ti.ch, sito consultato l’8.2.2023).
L’autorità fiscale, preso
atto della presentazione della convenzione, ribadisce l’esistenza, nel 2016,
della vendita del mantello giuridico e la conseguente impossibilità di
deduzione delle perdite registrate negli esercizi fiscali precedenti.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 57 LIFD
l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66
LT.
Secondo l’art. 67 cpv. 1
LIFD, dall’utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di
sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79 LIFD), in quanto non se
ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell’utile netto imponibile di quegli
anni. Di ugual tenore l’art. 75 cpv. 1 LT.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la deduzione delle perdite va fatta valere dal
contribuente che le ha subite ed il concetto di contribuente va inteso in senso
economico. Nonostante il mantenimento dell’identità giuridica dal profilo del
diritto civile, un riporto di perdite relative ad anni precedenti è pertanto
escluso anche nel caso della cessione di un cosiddetto mantello giuridico (sentenza
2C_1088/2014 e 2C_1089/2014 del 26 ottobre 2015, in RtiD I-2016 n. 17t, consid.
4.1
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La possibilità di riporto
delle perdite non è invece sottoposta ad altre condizioni. In particolare, non
è nemmeno richiesto il sussistere di una continuità economica. In via di
principio, in presenza di rapporti di proprietà immutati, ad una società deve
infatti essere riconosciuta la facoltà di abbandonare attività non redditizie e
intraprenderne di nuove senza dover temere svantaggi fiscali (sentenza
2C_1088/2014 e 2C_1089/2014 consid. 4.2 con rinvii). Il diritto alla deduzione
delle perdite è tuttavia subordinato all'assenza delle condizioni per il
riconoscimento di un’elusione fiscale sentenza 2C_1088/2014 e 2C_1089/2014
consid. 4.3 con rinvii).
2.3
Il trasferimento di un
mantello giuridico di azioni consiste in una vendita di diritti di
partecipazione che permette, al loro acquirente, di disporre di una società non
ancora sciolta giuridicamente, ma che risulta economicamente liquidata, anche
se può aver mantenuto a bilancio determinati attivi liquidi (denaro contante,
averi depositati presso banche, titoli quotati) che determinano il valore
venale delle azioni. Tale operazione è assimilata ad una liquidazione della
società, seguita da una nuova costituzione, poiché presenta le caratteristiche
dell’abuso di diritto. In effetti, il venditore di queste azioni cerca, di
principio, di evitare le spese e le imposte legate allo scioglimento della
società, mentre l’acquirente desidera eludere il diritto di bollo d’emissione e
le spese legate alla fondazione di una nuova società (sentenza 2C_176/2008 del
26.8.2008
consid. 5.1.; 2C_749/2019
del 13.1.2020 consid. 5.3.).
Per
poter essere qualificato quale trasferimento di un mantello giuridico d’azioni,
la vendita deve condurre economicamente allo stesso risultato di una
liquidazione di una vecchia società ed alla fondazione di una nuova persona
giuridica. Diversi indizi permettono di ritenere l’esistenza di un tale
trasferimento, ad esempio dei cambiamenti in seno al consiglio di
amministrazione, la modifica della sede, dello scopo o della ragione sociale
(sentenza 2C_176/2008 del 26.8.2008 consid. 5.1.; 2C_749/2019 del 13.1.2020
consid. 5.3.). Altri indizi sono il fatto che la società venduta non abbia più
attivi oppure che gli unici attivi siano liquidi o facilmente realizzabili (per
esempio titoli negoziabili regolarmente, prestiti agli azionisti), che la
società abbia cessato la sua attività economica (produzione e
commercializzazione di beni o di servizi), che i nuovi proprietari cessino l’attività
della società per adottarne una nuova. Nella maggior parte dei casi, ci si
accorge della vendita di un mantello giuridico d’azioni in base all’iscrizione
a registro di commercio oppure dei conti di chiusura dei bilanci (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 477).
2.4
Nel caso di cessione del
mantello giuridico di azioni ad un prezzo superiore al valore nominale, la
differenza viene considerata un’eccedenza di liquidazione imponibile presso
l’azionista. Di solito però la cessione di mantelli azionari avviene ad un
prezzo che è inferiore al valore nominale a causa del fatto che all’attivo di
bilancio figurano importanti perdite riportate che annullano in parte o
totalmente il capitale azionario. Esiste anche la possibilità che la società
sia stata svuotata con un prestito all’azionista venditore (correntista attivo)
che cede il pacchetto azionario al nuovo azionista il quale diventa nel
contempo anche debitore della società. Se, al momento del trapasso al nuovo
azionista, questi non provvede alla ricostituzione di tutto il capitale
azionario con apporto di fondi freschi, ma il capitale viene ricostituito dalla
società stessa per mezzo dei suoi utili annuali provenienti dalla nuova
attività, si verificano le premesse di una distribuzione gratuita di azioni
assoggettata all’imposta sul reddito. Presso la società questa situazione causa
l’impossibilità di riconoscere la perdita riportata in deduzione degli esercizi
futuri (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 477-478).
3.
3.1.
Si tratta pertanto di
esaminare, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale e della
dottrina, se l’UTPG ha correttamente ritenuto, nel caso di specie, che ci si
trovasse – nel 2016 - confrontati ad un trasferimento del mantello giuridico di
azioni. Per far ciò occorre analizzare, nel caso di specie, l’esistenza di
cambiamenti in seno al consiglio di amministrazione, la modifica della sede,
dello scopo o della ragione sociale. Bisogna inoltre verificare se la società
venduta non ha più attivi, rispettivamente se gli attivi a bilancio sono
liquidi o facilmente realizzabili, se la società ha cessato la sua attività
economica, se i nuovi proprietari hanno cambiato l’attività della società per
adottarne una nuova.
3.2
3.2.1
La ragione sociale della
società era __________) sino al 4.5.2017, momento a partire dal quale è
divenuta __________.
Lo scopo societario è
stato modificato negli anni: al momento dell’iscrizione a registro di commercio
(nel 1978), scopo della società era lo studio e la realizzazione di servizi di
ingegneria, tecnici ed elettronici, nonché lo sviluppo di servizi di
informazione nel campo medico e sociale.
Dal 3.11.2016, lo scopo
sociale è stato vieppiù ampliato: infatti è stata aggiunta la prestazione di
servizi, resi principalmente ad enti e/o imprese e liberi professionisti, di
assistenza tecnica, organizzativa, di coordinamento, di consulenza e
intermediazione, inerenti l’organizzazione aziendale. La società poteva inoltre
svolgere attività di trading internazionale.
Dal 4.5.2017 (in
concomitanza con il cambiamento della ragione sociale), allo scopo sono stati
aggiunti la gestione e l’affitto di strutture dedicate all’addestramento,
all’allevamento ed alle competizioni di cavalli; l’acquisto, la vendita e
l’addestramento di cavalli in nome proprio o di terzi, nonché la partecipazione
a campionati e manifestazioni equestri nazionali ed internazionali.
3.2.2
Per
quanto concerne il consiglio di amministrazione, dal 13.6.2016 __________ è
subentrato, nel ruolo di amministratore unico, a __________ (cittadino __________
residente a __________).
3.2.3
Dalla disamina del
Registro di commercio, risulta inoltre che la __________, tra il 18.4.2016 ed
il 13.6.2016, non aveva più alcun domicilio legale. In concomitanza con
l’entrata in carica del nuovo amministratore, ossia __________ il 13.6.2016, la
società ha preso la propria sede legale presso l’indirizzo di “__________”.
3.3
3.3.1
Nelle
sue osservazioni al ricorso, l’UTPG ha indicato che la contribuente non svolgeva
alcuna attività già dall’esercizio 2006, con la sola eccezione degli anni 2012
e 2013, in cui vi è stata una minima attività aziendale. Nel 2014 comunque la __________
era nuovamente inattiva.
A
fine 2015, la società presentava una situazione di forte indebitamento: a
fronte di un capitale azionario interamente liberato di fr. 100'000.-, la
società registrava perdite riportate a bilancio di fr. 181'282.-.
Dal
conto economico 2015, risulta inoltre che la società non aveva avuto alcun
ricavo e neppure alcun costo legato al personale. Il totale dell’attivo
circolante pari a fr. 5'425.77 era relativo perlopiù a due conti di garanzia di
locazione presso __________ e __________. Sempre negli attivi, per quanto
concerne le immobilizzazioni, vi era il mobilio dell’azienda per un valore
iscritto a bilancio pari a fr. 1'832.-. La situazione del 2015 era del tutto
simile a quella che si presentava anche l’anno precedente: nel 2014, la società
non aveva avuto alcun costo per il personale e nemmeno alcun ricavo.
3.3.2
Rispetto ai due periodi
fiscali precedenti nel 2016 la società è diventata operativa: dal conto
economico si evince infatti che questa ha avuto ricavi d’esercizio pari a fr.
229'408.40 nonché costi del personale pari a fr. 73'106.65. A bilancio, negli
attivi, oltre a comparire nella liquidità degli averi presso __________,
emergono crediti da forniture e prestazioni pari a fr. 75'691.69 e nell’attivo
fisso, vi erano veicoli (fra i quali un camion di marca __________ per il
trasporto di cavalli) iscritti a bilancio per la somma di fr. 114'887.48.
Dipendenti della società, per l’anno 2016 risultavano essere l’amministratore
unico __________ (stipendio pari a fr. 62'748.-) nonché __________ (stipendio
pari a fr. 6'333.35 per il periodo compreso tra il 23.11.2016 e il 31.12.2016).
Anche se lo scopo sociale è stato ampliato unicamente nel 2017, includendo
l’attività gravitante attorno al mondo ippico (cfr. vedi immobilizzazioni per
l’anno 2018, addestramento cavalli), si vede tuttavia dagli atti che l’acquisto
del Camion per il trasporto per i cavalli è avvenuto già nel 2016 (fattura del
21.10.2016), ciò che giocoforza implicava l’esistenza di un’attività in tal
senso, perlomeno da fine 2016.
3.4
3.4.1
Per comprovare che la
cessione delle azioni era avvenuta già nel 2012, in sede ricorsuale la
contribuente ha presentato – per la prima volta - la convenzione di cessione
delle azioni della __________ (ora divenuta __________) tra __________ e __________,
entrambi cittadini __________, entrambi domiciliati in __________ nel 2012.
3.4.2
La ricorrente ha da sempre
sostenuto che l’azionista della società, dal 30.3.2012 fosse__________.
Tuttavia, né con richiesta documentale del 21.12.2021 né con successiva diffida
del 17.1.2022 è stata presentata la comprova dell’acquisto delle azioni.
Unicamente in sede ricorsuale, la __________ sostiene di aver rinvenuto il
contratto di acquisto delle azioni, allegato al gravame.
Secondo il documento
prodotto dalla contribuente, la convenzione, sottoscritta a __________ il
30.3.2012, prevedeva che __________ (__________, cittadino __________ residente
a __________) vendesse a __________ (__________, cittadino __________,
residente a IT - __________), il pacchetto azionario della __________, __________,
composto da 100 azioni al portatore da CHF 1'000.- al prezzo di fr. 1.-. Il
compratore subentrava in tutti i diritti ed obblighi di azionista, dal
30.3.2012
Il pagamento del prezzo avveniva a contanti alla firma del contratto:
il venditore rilasciava la quietanza liberatoria e consegnava i certificati
azionari.
3.4.3
Sino alla procedura
ricorsuale, l’UTPG aveva quindi unicamente a disposizione l’elenco dei titolari
di azioni nominative e degli aventi diritto economico della società __________.
Dalla disamina di tale documento risulta che, al 16.6.2016 (quando la ragione
sociale era ancora __________), le azioni erano di proprietà di __________: peraltro
tale data corrisponde alla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della
modifica dell’amministratore unico, che era diventato, dal 13.6.2016, proprio __________.
In relazione a quest’ultimo,
cittadino __________, risulta che sia giunto in __________, a __________, dall’__________
il 5.3.2015, data a partire dalla quale egli beneficiava di un permesso di
dimora (“B”), divenuto, dal 15.3.2020 un permesso di domicilio (“C”).
Sulla base degli atti si
ha che __________, come detto amministratore unico nonché azionista della __________,
è stato iscritto a ruolo dei contribuenti nel periodo fiscale 2016. Nel 2015, invece,
quest’ultimo non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, nonostante, in
applicazione dell’art. 112 cpv. 1 LT (secondo il testo in vigore nel 2016) egli
avrebbe dovuto presentarne una (secondo la cosiddetta procedura di tassazione
ordinaria complementare per i redditi e per la sostanza non assoggettati
all’imposta alla fonte), vista la detenzione dei titoli azionari.
Non è pertanto possibile ritenere
comprovata la detenzione delle azioni da parte di quest’ultimo già a partire
dal 2012, posto come dal suo arrivo in Svizzera, nel 2015, non ha presentato
alcuna dichiarazione d’imposta comprovante la sostanza in questione.
Inoltre, come visto, nel
2012, momento in cui la ricorrente asserisce essere avvenuto il trasferimento
della società, entrambi i contraenti erano domiciliati in __________ e il
preteso venditore non risulta avere mai svolto attività in Svizzera.
D’altronde, facendo
astrazione dalla questione temporale, il prezzo indicato nel contratto avvalora
la tesi della vendita di un mantello giuridico. Un prezzo pari a fr. 1.-,
pagato a contanti, appare infatti compatibile tutt’al più con la vendita di una
società non operativa e priva di un qualsivoglia valore economico.
3.5
Motivo per il quale l’UTPG
ha correttamente rilevato, sulla base degli indizi agli atti, di natura sia
formale sia economica, che nel 2016 è avvenuta la vendita del mantello
giuridico della __________ con il risultato che le perdite riportate negli anni
fiscali precedenti, siccome inerenti ad un altro soggetto fiscale, non possono
essere riportate. La decisione impugnata merita pertanto perfetta tutela.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: