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Decisione

80.2022.104

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contestazione dell’assoggettamento, decisione pregiudiziale adottata proprio nello stesso anno

23 giugno 2022Italiano15 min

residente in Ticino fino al 04.09.2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.104

Lugano

23 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 29 marzo 2022 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è una società

che era stata iscritta a Registro di commercio del Cantone di __________

l’08.05.2017. La società aveva, sino al 26.10.2020 e prima del trasferimento di

sede a __________, la propria sede legale a __________. Membro del consiglio

d’amministrazione con firma individuale è __________, cittadino austriaco e

residente in Ticino fino al 04.09.2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della

popolazione; ultima consultazione: 10.06.2022).

B. Il 04.11.2019,

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) rivendicava

– mediante decisione pregiudiziale – l’imposizione illimitata sull’utile e sul

capitale della RI 1 in virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a

partire dall’anno fiscale 2017. Avverso questa decisione la società interponeva

reclamo ed in data 09.01.2020, l’UTPG emetteva la propria decisione dopo

reclamo, cresciuta in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.

C. Con lettera

raccomandata dell’11.01.2022 l’UTPG diffidava RI 1 a presentare entro il

31.01.2022 della documentazione relativa al periodo fiscale 2019, avvertendola

che in caso di mancata collaborazione le avrebbe inflitto una multa in

applicazione degli art. 275 LT e art. 174 LIFD.

Con decisione del

16.02.2022 l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di

CHF 100.- per la mancata presentazione della documentazione richiesta

nella diffida dell’11.02.2022. Veniva inoltre rinnovata la richiesta a voler

trasmettere, entro 10 giorni, la documentazione, con l’avvertimento che,

decorso infruttuoso tale termine, v’era la possibilità di procedere alla

tassazione d’ufficio a norma degli art. 204 LT e 130 LIFD.

D. Il 20.02.2022 la RI 1

ha interposto reclamo (in tedesco, con traduzione in italiano) contro la multa

disciplinare. La reclamante contestava l’assoggettamento illimitato nel Canton

Ticino per il periodo fiscale 2019, indicando che “la sede legale di RI 1 si

trova nel Cantone di Nidvaldo” e che l’amministrazione effettiva della società

non aveva luogo in territorio cantonale. La contribuente sosteneva che prima di

eseguire altri atti giudiziari l’amministrazione doveva emettere una “sentenza

dichiarativa” (recte: decisione incidentale) volta ad accertare

l’assoggettamento fiscale nel periodo di cui si tratta. A tale riguardo, riteneva

che la decisione dell’UTPG del 04.11.2019 concernente l’assoggettamento

illimitato in Ticino a partire dal 2017 e fino al 2019, sarebbe stata irrilevante

in questa sede.

La ricorrente sosteneva

inoltre che l’UTPG avesse violato il principio di ripartizione dell’onere della

prova, in quanto non sarebbe stato dimostrato che i presupposti per

l’assoggettamento fiscale per l’anno 2019 fossero adempiuti.

E. Con decisione del

29.03.2022, l’UTPG respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

Facciamo osservare che la recente sentenza del 1.

Febbraio 2022, al punto 2.6., la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’Appello […] ha indicato che – citiamo – “Conformemente alla giurisprudenza in

questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società ricorrente il 4

novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza

personale fino al 31 dicembre 2019”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto Tributario (in tedesco, con traduzione in

italiano), la RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa, riproponendo

le argomentazioni addotte in sede di reclamo, e meglio che la decisione del

04.11.2020 dell’UTPG, concernente l’assoggettamento a far tempo dal 2017, non sarebbe

vincolante per l’anno 2019. La competenza per la procedura ordinaria di

tassazione anno 2019 spetterebbe esclusivamente all’amministrazione fiscale del

Canton Nidvaldo, dove si trova la sede statutaria della società, mentre il

fisco ticinese non sarebbe competente per la procedura di tassazione e non sarebbe

stato legittimato a esigere l’inoltro della documentazione richiesta in data

11.01.2022.

G. Con osservazioni del

21.04.2022 l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che la

questione dell’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per l’anno 2019 sarebbe

già stata chiarita in una sentenza della Camera di diritto tributario del

01.02.2022.

La ricorrente ha replicato

in data 20.05.2022, rimproverando all’UTPG di aver accertato erroneamente la

fattispecie e di aver agito illecitamente. Prima di emettere una multa, avrebbe

a suo avviso dovuto attendere l’esito della procedura di reclamo contro la

decisione di tassazione nel Canton Nidvaldo, la cui esistenza gli era stata

resa nota con lettera del 30.01.2022.

Infine, la società ha

prodotto una decisione di tassazione dell’autorità fiscale nidvaldese del

24.03.2022, da cui si evince che per l’anno 2019 è stato considerato un reddito

totale di CHF 83'900.-, ripartiti in CHF 50'300.- (equivalente al 60% del

reddito) nel Canton Nidvaldo e CHF 33'600.- (equivalente al 40% del

reddito) nel Canton Ticino.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

Giusta

l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a)

non consegna la dichiarazione

d’imposta o gli allegati;

b)

non adempie all’obbligo di

fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)

viola gli obblighi che gli

incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)

non versa il deposito o non

presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è

punito con la multa.

Il

capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi

gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Di

tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione

pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro

che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo

il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in

modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati

prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta

il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

Il

capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal

Consiglio di Stato.

Il

capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

Di

analogo tenore l’art. 124 LIFD.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste

nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione

intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire

la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare (cfr. Pedroli, Le

norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,

Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483;

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione

ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

L’art.

266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura

di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo

il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono

applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

Nel caso in esame,

oggetto del gravame è la multa di CHF 100.-, inflitta il 16.02.2022 alla RI 1

dall’UTPG per non aver presentato, nei termini impartiti, nonostante diffida

del 11.01.2022, la documentazione richiesta concernente l’anno fiscale 2019.

L’insorgente non pretende

di avere adempiuto gli obblighi di collaborazione posti a suo carico

dall’autorità di tassazione ticinese, ma contesta di essere assoggettata alle

imposte nel Canton Ticino, dichiarando che per l’anno fiscale 2019 la società è

assoggettata all’imposta sul reddito esclusivamente nel Canton Nidvaldo.

3.

3.1.

L’art. 195 LT prevede che

i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo

le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi

comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei

contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione

determinano, con la contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una

imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge

federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili

contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità

competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate

dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di

controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,

per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di

organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

3.2

Nel registro dei

contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali

l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono

obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).

Secondo

la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto

pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza

che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun

effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n.

2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

3.3

La società ricorrente è

iscritta nel registro dei contribuenti, dopo che l’UTPG ha deciso di

assoggettarla alle imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal

periodo fiscale 2017, notificandole la decisione pregiudiziale del 4 novembre

2019.

In determinati casi, la

prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione

pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è

null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni

pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata.

Una volta passata in

giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può

più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di

tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in

effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del

periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su

quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza

citata; Paschoud/De Vries Reilingh,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art.

3.

LIFD).

3.4

Con decisione del 4

novembre 2019, l’UTPG ha assoggettato illimitatamente alle imposte sull’utile e

sul capitale la RI 1 a partire dal periodo fiscale 2017, ritenendo che

l’amministrazione effettiva della società fosse esercitata nel Canton Ticino. A

sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale evidenziava che il signor __________,

membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, unico dipendente

e beneficiario economico della società, era domiciliato a Bellinzona. L’UTPG

rilevava poi che il canone di locazione pagato dalla società nel Canton Nidvaldo

appariva “decisamente fuori mercato” e che presso lo stesso indirizzo avevano

la propria sede “oltre 60 società”. Inoltre, l’UTPG sottolineava che la

corrispondenza non veniva ritira-ta dal signor __________, ma da un’altra

persona e che l’unico cliente era la __________ “già datore di lavoro del

signor __________ fino al 30.04.2017, prima che egli costituisse la RI 1”.

Pertanto, alla luce di tutti

questi elementi, l’autorità fiscale aveva ritenuto che nel Cantone Nidvaldo vi

fosse unicamente un mero recapito bucalettere e che “la scelta della sede

nel cantone di Nidvaldo, in cui ribadiamo non vi sono né interesse né legami

economici (assenza di uffici, di personale e di clientela), risieda piuttosto

nell’interesse di un significativo risparmio fiscale”.

3.5

Il 1° dicembre 2019 la

ricorrente aveva presentato reclamo contro la decisione di assoggettamento

illimitato in Ticino. L’UTPG lo aveva respinto con decisione del 9 gennaio 2020,

che aveva confermato l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino a partire

dal periodo fiscale 2017.

Non essendo stata impugnata

con ricorso alla Camera di diritto tributario, la decisione del 09.01.2019 è passata

in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.

3.6

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento

esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al

momento della decisione (DTF 123 I 289 consid. 1c; inoltre sentenza del TF 2P.240/1998

del 4 maggio 1999 consid. 1b).

Conformemente alla

giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società

ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per

appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.

In tal senso, la Camera di

diritto tributario si è già espressa, nella sentenza del 01.02.2022, con cui ha

accolto il ricorso della contribuente contro una diffida notificatale dall’UTPG

nell’ambito della procedura di tassazione per il periodo fiscale 2020 (sentenza

CDT n. 80.2021.247).

3.7

L’argomentazione della

ricorrente, secondo la quale la decisione del 04.11.2019 (confermata dopo

reclamo il 09.01.2020) non avrebbe effetto in relazione all’assoggettamento in

Ticino per l’anno 2019 non può pertanto essere condivisa. La summenzionata

decisione è passata in giudicato ed è quindi vincolante sia per la contribuente

che per l’autorità fiscale.

In queste circostanze,

anche le censure della ricorrente, con le quali rimprovera all’autorità di tassazione

di non avere dimostrato l’esistenza dei presupposti per l’assoggettamento

illimitato nel Canton Ticino e di avere quindi violato le regole che concernono

l’onere probatorio si rilevano infondate.

3.8

Della tesi sostenuta con

il ricorso non sembra del resto del tutto convinta neppure la stessa

insorgente.

In una lettera inviata il

30.01.2022

all’UTPG, dopo aver ricevuto la richiesta di documenti, si legge:

La

RI 1 ha tratto le conseguenze delle ormai annose controversie con l’amministrazione

fiscale TI e ha trasferito la sua sede legale in modo che l’accusa di mancanza

di strutture fisse nel cantone NW non possa più essere sollevata. A causa del

procedimento in corso nel Canton Ti, queste misure potrebbero essere prese solo

nel periodo fiscale 2020, ma devono comunque essere prese in considerazione già

nel 2019.

La ricorrente sembrerebbe

quindi riconoscere che il trasferimento effettivo dell’amministrazione nel

Canton Nidvaldo abbia avuto luogo al più presto “solo” nel periodo fiscale

2020.

Questo coincide con quanto

indicato in una lettera del 29.03.2021, menzionata nella sentenza di questa

Camera del 01.02.2022, al consid. 2.6., dove si legge:

Il

29.

marzo 2021 la contribuente ha comunicato che, in seguito al trasferimento di

domicilio del suo amministratore, intervenuto il 4 settembre 2020, non avrebbe

più presentato la dichiarazione nel Canton Ticino, essendo venuto meno il suo

assoggettamento.

Non si comprende per quale

motivo la contribuente sostenga ora che la situazione che a suo avviso concerne

l’anno fiscale 2020, quando l’amministratore ha a sua volta trasferito il

domicilio nel Canton Nidvaldo, debba essere considerata anche per quello

precedente. Sia come sia la questione non deve essere esaminata oltre, essendo

già stata risolta con una decisione passata in giudicato.

4.

4.1.

Alla

luce di quanto esposto, si deve concludere che l’insorgente si è

intenzionalmente sottratta agli obblighi di collaborazione, e meglio alla trasmissione

della documentazione richiesta, nonostante una diffida formale da parte

dell’autorità fiscale a procedere in tal senso. Alla luce della decisione del

04.11.2019

dell’UTPG, passata in giudicato, non poteva in buona fede ignorare

il suo assoggettamento illimitato in Ticino per il periodo dal 2017 al 2019.

Questo a maggior ragione in seguito alla sentenza del 01.02.2022 di questa Camera,

che aveva constatato come la decisione di assoggettamento producesse effetti

fino al 31.12.2019.

I presupposti soggettivi e

oggettivi per infliggere una multa disciplinare per violazione degli obblighi

di collaborazione sono quindi adempiuti.

4.2

Per quanto concerne la

commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD

prevedono che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di

recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

Alla Circolare n. 12/2013

è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in

considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare

tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale

precedente.

Nella fattispecie l’UTPG

ha applicato la sanzione minima prevista dalla circolare. Ne consegue che anche

l’importo della multa è incontestabile.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: