80.2022.104
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contestazione dell’assoggettamento, decisione pregiudiziale adottata proprio nello stesso anno
23 giugno 2022Italiano15 min
residente in Ticino fino al 04.09.2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.104
Lugano
23 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 29 marzo 2022 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è una società
che era stata iscritta a Registro di commercio del Cantone di __________
l’08.05.2017. La società aveva, sino al 26.10.2020 e prima del trasferimento di
sede a __________, la propria sede legale a __________. Membro del consiglio
d’amministrazione con firma individuale è __________, cittadino austriaco e
residente in Ticino fino al 04.09.2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della
popolazione; ultima consultazione: 10.06.2022).
B. Il 04.11.2019,
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) rivendicava
– mediante decisione pregiudiziale – l’imposizione illimitata sull’utile e sul
capitale della RI 1 in virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a
partire dall’anno fiscale 2017. Avverso questa decisione la società interponeva
reclamo ed in data 09.01.2020, l’UTPG emetteva la propria decisione dopo
reclamo, cresciuta in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.
C. Con lettera
raccomandata dell’11.01.2022 l’UTPG diffidava RI 1 a presentare entro il
31.01.2022 della documentazione relativa al periodo fiscale 2019, avvertendola
che in caso di mancata collaborazione le avrebbe inflitto una multa in
applicazione degli art. 275 LT e art. 174 LIFD.
Con decisione del
16.02.2022 l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di
CHF 100.- per la mancata presentazione della documentazione richiesta
nella diffida dell’11.02.2022. Veniva inoltre rinnovata la richiesta a voler
trasmettere, entro 10 giorni, la documentazione, con l’avvertimento che,
decorso infruttuoso tale termine, v’era la possibilità di procedere alla
tassazione d’ufficio a norma degli art. 204 LT e 130 LIFD.
D. Il 20.02.2022 la RI 1
ha interposto reclamo (in tedesco, con traduzione in italiano) contro la multa
disciplinare. La reclamante contestava l’assoggettamento illimitato nel Canton
Ticino per il periodo fiscale 2019, indicando che “la sede legale di RI 1 si
trova nel Cantone di Nidvaldo” e che l’amministrazione effettiva della società
non aveva luogo in territorio cantonale. La contribuente sosteneva che prima di
eseguire altri atti giudiziari l’amministrazione doveva emettere una “sentenza
dichiarativa” (recte: decisione incidentale) volta ad accertare
l’assoggettamento fiscale nel periodo di cui si tratta. A tale riguardo, riteneva
che la decisione dell’UTPG del 04.11.2019 concernente l’assoggettamento
illimitato in Ticino a partire dal 2017 e fino al 2019, sarebbe stata irrilevante
in questa sede.
La ricorrente sosteneva
inoltre che l’UTPG avesse violato il principio di ripartizione dell’onere della
prova, in quanto non sarebbe stato dimostrato che i presupposti per
l’assoggettamento fiscale per l’anno 2019 fossero adempiuti.
E. Con decisione del
29.03.2022, l’UTPG respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
Facciamo osservare che la recente sentenza del 1.
Febbraio 2022, al punto 2.6., la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’Appello […] ha indicato che – citiamo – “Conformemente alla giurisprudenza in
questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società ricorrente il 4
novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza
personale fino al 31 dicembre 2019”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto Tributario (in tedesco, con traduzione in
italiano), la RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa, riproponendo
le argomentazioni addotte in sede di reclamo, e meglio che la decisione del
04.11.2020 dell’UTPG, concernente l’assoggettamento a far tempo dal 2017, non sarebbe
vincolante per l’anno 2019. La competenza per la procedura ordinaria di
tassazione anno 2019 spetterebbe esclusivamente all’amministrazione fiscale del
Canton Nidvaldo, dove si trova la sede statutaria della società, mentre il
fisco ticinese non sarebbe competente per la procedura di tassazione e non sarebbe
stato legittimato a esigere l’inoltro della documentazione richiesta in data
11.01.2022.
G. Con osservazioni del
21.04.2022 l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che la
questione dell’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per l’anno 2019 sarebbe
già stata chiarita in una sentenza della Camera di diritto tributario del
01.02.2022.
La ricorrente ha replicato
in data 20.05.2022, rimproverando all’UTPG di aver accertato erroneamente la
fattispecie e di aver agito illecitamente. Prima di emettere una multa, avrebbe
a suo avviso dovuto attendere l’esito della procedura di reclamo contro la
decisione di tassazione nel Canton Nidvaldo, la cui esistenza gli era stata
resa nota con lettera del 30.01.2022.
Infine, la società ha
prodotto una decisione di tassazione dell’autorità fiscale nidvaldese del
24.03.2022, da cui si evince che per l’anno 2019 è stato considerato un reddito
totale di CHF 83'900.-, ripartiti in CHF 50'300.- (equivalente al 60% del
reddito) nel Canton Nidvaldo e CHF 33'600.- (equivalente al 40% del
reddito) nel Canton Ticino.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta
l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a)
non consegna la dichiarazione
d’imposta o gli allegati;
b)
non adempie all’obbligo di
fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c)
viola gli obblighi che gli
incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d)
non versa il deposito o non
presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è
punito con la multa.
Il
capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi
gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di
tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione
pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro
che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo
il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in
modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati
prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta
il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
Il
capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato.
Il
capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di
analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste
nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione
intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire
la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483;
Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione
ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art.
266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo
il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono
applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
Nel caso in esame,
oggetto del gravame è la multa di CHF 100.-, inflitta il 16.02.2022 alla RI 1
dall’UTPG per non aver presentato, nei termini impartiti, nonostante diffida
del 11.01.2022, la documentazione richiesta concernente l’anno fiscale 2019.
L’insorgente non pretende
di avere adempiuto gli obblighi di collaborazione posti a suo carico
dall’autorità di tassazione ticinese, ma contesta di essere assoggettata alle
imposte nel Canton Ticino, dichiarando che per l’anno fiscale 2019 la società è
assoggettata all’imposta sul reddito esclusivamente nel Canton Nidvaldo.
3.
3.1.
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione
determinano, con la contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una
imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge
federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili
contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità
competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate
dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di
controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,
per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di
organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
3.2
Nel registro dei
contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali
l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono
obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo
la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto
pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza
che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun
effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n.
2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
3.3
La società ricorrente è
iscritta nel registro dei contribuenti, dopo che l’UTPG ha deciso di
assoggettarla alle imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal
periodo fiscale 2017, notificandole la decisione pregiudiziale del 4 novembre
2019.
In determinati casi, la
prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione
pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è
null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni
pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata.
Una volta passata in
giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può
più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di
tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in
effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del
periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su
quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza
citata; Paschoud/De Vries Reilingh,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art.
3.
LIFD).
3.4
Con decisione del 4
novembre 2019, l’UTPG ha assoggettato illimitatamente alle imposte sull’utile e
sul capitale la RI 1 a partire dal periodo fiscale 2017, ritenendo che
l’amministrazione effettiva della società fosse esercitata nel Canton Ticino. A
sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale evidenziava che il signor __________,
membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, unico dipendente
e beneficiario economico della società, era domiciliato a Bellinzona. L’UTPG
rilevava poi che il canone di locazione pagato dalla società nel Canton Nidvaldo
appariva “decisamente fuori mercato” e che presso lo stesso indirizzo avevano
la propria sede “oltre 60 società”. Inoltre, l’UTPG sottolineava che la
corrispondenza non veniva ritira-ta dal signor __________, ma da un’altra
persona e che l’unico cliente era la __________ “già datore di lavoro del
signor __________ fino al 30.04.2017, prima che egli costituisse la RI 1”.
Pertanto, alla luce di tutti
questi elementi, l’autorità fiscale aveva ritenuto che nel Cantone Nidvaldo vi
fosse unicamente un mero recapito bucalettere e che “la scelta della sede
nel cantone di Nidvaldo, in cui ribadiamo non vi sono né interesse né legami
economici (assenza di uffici, di personale e di clientela), risieda piuttosto
nell’interesse di un significativo risparmio fiscale”.
3.5
Il 1° dicembre 2019 la
ricorrente aveva presentato reclamo contro la decisione di assoggettamento
illimitato in Ticino. L’UTPG lo aveva respinto con decisione del 9 gennaio 2020,
che aveva confermato l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino a partire
dal periodo fiscale 2017.
Non essendo stata impugnata
con ricorso alla Camera di diritto tributario, la decisione del 09.01.2019 è passata
in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.
3.6
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento
esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al
momento della decisione (DTF 123 I 289 consid. 1c; inoltre sentenza del TF 2P.240/1998
del 4 maggio 1999 consid. 1b).
Conformemente alla
giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società
ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per
appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.
In tal senso, la Camera di
diritto tributario si è già espressa, nella sentenza del 01.02.2022, con cui ha
accolto il ricorso della contribuente contro una diffida notificatale dall’UTPG
nell’ambito della procedura di tassazione per il periodo fiscale 2020 (sentenza
CDT n. 80.2021.247).
3.7
L’argomentazione della
ricorrente, secondo la quale la decisione del 04.11.2019 (confermata dopo
reclamo il 09.01.2020) non avrebbe effetto in relazione all’assoggettamento in
Ticino per l’anno 2019 non può pertanto essere condivisa. La summenzionata
decisione è passata in giudicato ed è quindi vincolante sia per la contribuente
che per l’autorità fiscale.
In queste circostanze,
anche le censure della ricorrente, con le quali rimprovera all’autorità di tassazione
di non avere dimostrato l’esistenza dei presupposti per l’assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino e di avere quindi violato le regole che concernono
l’onere probatorio si rilevano infondate.
3.8
Della tesi sostenuta con
il ricorso non sembra del resto del tutto convinta neppure la stessa
insorgente.
In una lettera inviata il
30.01.2022
all’UTPG, dopo aver ricevuto la richiesta di documenti, si legge:
La
RI 1 ha tratto le conseguenze delle ormai annose controversie con l’amministrazione
fiscale TI e ha trasferito la sua sede legale in modo che l’accusa di mancanza
di strutture fisse nel cantone NW non possa più essere sollevata. A causa del
procedimento in corso nel Canton Ti, queste misure potrebbero essere prese solo
nel periodo fiscale 2020, ma devono comunque essere prese in considerazione già
nel 2019.
La ricorrente sembrerebbe
quindi riconoscere che il trasferimento effettivo dell’amministrazione nel
Canton Nidvaldo abbia avuto luogo al più presto “solo” nel periodo fiscale
2020.
Questo coincide con quanto
indicato in una lettera del 29.03.2021, menzionata nella sentenza di questa
Camera del 01.02.2022, al consid. 2.6., dove si legge:
Il
29.
marzo 2021 la contribuente ha comunicato che, in seguito al trasferimento di
domicilio del suo amministratore, intervenuto il 4 settembre 2020, non avrebbe
più presentato la dichiarazione nel Canton Ticino, essendo venuto meno il suo
assoggettamento.
Non si comprende per quale
motivo la contribuente sostenga ora che la situazione che a suo avviso concerne
l’anno fiscale 2020, quando l’amministratore ha a sua volta trasferito il
domicilio nel Canton Nidvaldo, debba essere considerata anche per quello
precedente. Sia come sia la questione non deve essere esaminata oltre, essendo
già stata risolta con una decisione passata in giudicato.
4.
4.1.
Alla
luce di quanto esposto, si deve concludere che l’insorgente si è
intenzionalmente sottratta agli obblighi di collaborazione, e meglio alla trasmissione
della documentazione richiesta, nonostante una diffida formale da parte
dell’autorità fiscale a procedere in tal senso. Alla luce della decisione del
04.11.2019
dell’UTPG, passata in giudicato, non poteva in buona fede ignorare
il suo assoggettamento illimitato in Ticino per il periodo dal 2017 al 2019.
Questo a maggior ragione in seguito alla sentenza del 01.02.2022 di questa Camera,
che aveva constatato come la decisione di assoggettamento producesse effetti
fino al 31.12.2019.
I presupposti soggettivi e
oggettivi per infliggere una multa disciplinare per violazione degli obblighi
di collaborazione sono quindi adempiuti.
4.2
Per quanto concerne la
commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD
prevedono che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di
recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Alla Circolare n. 12/2013
è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in
considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare
tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale
precedente.
Nella fattispecie l’UTPG
ha applicato la sanzione minima prevista dalla circolare. Ne consegue che anche
l’importo della multa è incontestabile.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: