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Decisione

80.2022.105

Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento, contribuente già assoggettato per appartenenza economica, tassazione d’ufficio per mancata collaborazione col fisco

29 novembre 2022Italiano45 min

hanno a loro volta trasferito il domicilio nel Canton __________ il 5.7.2017 (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 20.10.2022) per poi

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.105

80.2022.106

Lugano

29 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 aprile 2022 contro le decisioni del 18 marzo 2022 in materia di IC e IFD

2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (12.3.1971)

è coniugato con __________ (27.1.1972) dal 12.3.2010. Nel 2019 i coniugi si

sono dapprima separati di fatto (dal mese di febbraio) ed in seguito separati

giudizialmente (dal 6.11.2019) (www.movpop.ti.ch, sito

consultato il 20.10.2022). La coppia ha avuto una figlia, __________, nata il

5.7.2011. Sino al 18.7.2014 __________ è stato domiciliato a __________, in

seguito ha trasferito il domicilio nel Canton Grigioni a __________.

__________ e la figlia __________

hanno a loro volta trasferito il domicilio nel Canton __________ il 5.7.2017 (www.movpop.ti.ch, sito consultato il 20.10.2022) per poi

rientrare nel Canton Ticino, a __________, il 29.3.2019.

b.

I coniugi sono proprietari

di immobili sia nel Canton Ticino sia nel Canton __________.

Per quanto concerne i

periodi fiscali 2015 e 2016, gli elementi imponibili sono stati ripartiti a

metà tra il Canton Ticino ed il Canton Grigioni, in base a un accordo tra le

rispettive autorità fiscali.

Nel periodo da settembre

2015 ad aprile 2019 __________ è stato dipendente della __________, società con

sede in via al __________, nella posizione di “Chief Operating Officer”.

__________ era impiegata,

a tempo parziale presso la __________, a __________. La figlia __________, era

iscritta presso la __________ (“The american School in Switzerland” a __________).

B.

Periodo fiscale

2017

a.

Per quanto concerne

il periodo fiscale 2017, i coniugi __________ non presentavano alcuna

dichiarazione fiscale nel Canton Ticino. Dopo un richiamo ed una diffida,

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) il 16.7.2019 infliggeva a

__________ una multa disciplinare di fr. 270.-, invitandolo a presentare la dichiarazione

fiscale entro un termine di 20 giorni, scaduto infruttuoso il quale si sarebbe

proceduto alla tassazione d’ufficio.

b.

Con decisione del 4.3.2020

– inviata unicamente a __________ – l’UT notificava la tassazione d’ufficio, commisurando

il reddito imponibile in fr. 147'100.- (fr. 272'400.- il reddito determinante

per l’aliquota) per l’IC e la sostanza in fr. 1'106'000.- (in fr. 2'400'000.-

l’importo determinante per l’aliquota).

c.

Con reclamo del 30.3.2020,

__________, per il tramite della __________ impugnava la decisione di

tassazione d’ufficio, allegando la decisione di tassazione IC/IFD 2017

trasmessa ai coniugi __________ da parte del Canton Grigioni.

Con il gravame il

ricorrente contestava la decisione del fisco ticinese sostenendo che, nel 2017,

il loro domicilio nonché la loro attività lucrativa erano nel Canton __________.

In Ticino si dovevano pertanto imporre “(…) esclusivamente gli immobili

detenuti a __________”.

d.

Con

decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 12.5.2021 l’UT

azzerava il reddito e la sostanza imponibili a fr. 0.- con l’indicazione:

“Rettifica: per ragioni di natura prettamente tecnica,

per poter procedere al ricongiungimento delle partite fiscali dei contribuenti,

la tassazione intimata in data 4.3.2020 dev’essere rettificata “a zero”. La

decisione corretta, allestita sulla base dei fattori di reddito e sostanza

presenti nel riparto intercantonale ad opera del Canton Grigioni, verrà emessa

in tempi brevi”.

e.

Con scritto del 1.10.2021,

l’UT si rivolgeva ad entrambi i coniugi __________, per il tramite della __________,

indicando che, dagli accertamenti esperiti a seguito dell’annullamento della

prima decisione di tassazione inerente il periodo fiscale 2017, era emersa una

serie di indizi tale per cui ritenere che il centro degli interessi della

famiglia __________ fosse situato nel Canton Ticino, piuttosto che nel Canton

Grigioni. Pure un riparto degli elementi imponibili tra i due Cantoni era da

escludersi. Motivo per il quale invitava i contribuenti a voler produrre, entro

il 21.10.2021, la dichiarazione fiscale 2017, compilata, firmata e corredata da

tutti gli allegati del caso. In calce alla missiva s’indicava che in caso di

inosservanza del presente invito si sarebbe proceduto ad applicare le penalità

previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base

agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

f.

Con decisione di

tassazione d’ufficio IC/IFD 2017 dell’8.12.2021 – inviata anche a __________ – il

fisco accertava un reddito imponibile di fr. 246'500.- (determinante per

l’aliquota di fr. 289'400.-) ed una sostanza di fr. 1'670'000.- (di fr.

2'400'000.- l’ammontare determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito

veniva commisurato in fr. 293'200.- (in fr. 293'100.- il reddito determinante

per l’aliquota).

A motivazione della

decisione si indicava:

“Richiamata la richiesta datata 1° ottobre 2021,

ritenuto che ad essa non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio,

eseguita in applicazione degli art. 204 cpv.1 LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere

allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti

i certificati, attestazioni, documenti ecc. Si rende attenti che un eventuale

reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà

dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà

definitiva”.

g.

Con due separati reclami,

rispettivamente del 3.1.2021 e del 10.1.2021, __________, per il tramite

dell’avv. __________, e __________, rappresentato dalla __________ censuravano

la tassazione operata d’ufficio relativa al 2017.

Per quanto concerneva gli

argomenti sollevati dalla contribuente, quest’ultima indicava di aver deciso

nel corso del 2016 di trasferirsi, nell’estate del 2017, insieme alla figlia a __________.

Per rendere “meno stressante” il trasferimento per la figlia __________, __________

affermava che era stato deciso di permettere a quest’ultima di frequentare

ancora per uno/due anni la scuola __________ – alla quale già era iscritta – e

di iniziare il suo inserimento scolastico nei __________ facendole frequentare

i corsi estivi al “__________”, anche per imparare il tedesco: “(…). Era

infatti stato stabilito che __________ avrebbe frequentato le classi elementari

di 4°, 5° e 6° presso la scuola di __________ e che avrebbe proseguito gli

studi alla scuola media del __________”. In merito alla frequentazione

della __________, trattandosi di un istituto privato americano, la figlia avrebbe

disposto di periodi di vacanza “molto più importanti” rispetto alle scuole

pubbliche ed il suo impegno nell’accompagnarla in settimana a scuola sarebbe

stato “accettabile”, ritenuto che aveva unicamente una piccola attività

accessoria. Nel periodo 2017 – 2019 la famiglia __________ avrebbe pertanto

vissuto a __________, dove si trovava il loro centro degli interessi, dove

trascorrevano i fine settimana e dove vi erano tutti i loro interessi nonché

progetti futuri. Tuttavia la relazione coniugale si era poi deteriorata, cosa

che aveva portato la moglie, nel marzo del 2019, a rientrare in Ticino con la

figlia __________. Il marito era rimasto invece a __________. A sostegno del

fatto che nel 2017 e nel 2018 il centro degli interessi fosse a __________, __________

produceva i certificati di residenza del Comune grigionese e affermava che il

marito viveva a __________ “tutto l’anno, 7 giorni su 7”. Lei stessa, con il

marito e la figlia, dall’estate del 2017 avrebbe trascorso a __________ tutto

il tempo libero, tutte le vacanze scolastiche, tutti i festivi ed i fine

settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Per il 2017 era peraltro

stata imposta in maniera definitiva dal Canton Grigioni, sicché la pretesa del

Canton Ticino creava una situazione di doppia imposizione intercantonale,

vietata dalla Costituzione. A titolo abbondanziale __________ contestava di

aver ricevuto la richiesta datata 1.10.2021, menzionata nella tassazione

d’ufficio, e affermava di non avere “mai saputo, se non al 10 dicembre 2021,

momento in cui ha ricevuto la decisione di tassazione qui impugnata, di essere

stata considerata quale persona illimitatamente imponibile nel Canton Ticino”.

Aveva inoltre presentato la dichiarazione fiscale 2017 al Canton __________

unicamente con i suoi dati, posto come, nonostante alcuni solleciti fatti al

marito, quest’ultimo non aveva collaborato all’allestimento della medesima. Nel

merito dei dati stabiliti d’ufficio, la reclamante indicava che il reddito

della sua attività era stato di fr. 9'706.- anziché i 18'000.- stabiliti

d’ufficio. Al gravame allegava inoltre copia della dichiarazione fiscale per il

2017 trasmessa al Canton Grigioni.

Per quanto concerneva

invece __________, quest’ultimo censurava il suo assoggettamento illimitato

alle imposte nel Canton Ticino per il 2017 e allegava la notifica di tassazione

del Canton Grigioni senza per contro presentare la dichiarazione fiscale

inerenti i suoi elementi imponibili.

h.

Con decisione del

18.3.2022, trasmessa ad entrambi i coniugi separatamente, l’UT dichiarava

irricevibile il gravame presentato contro la tassazione d’ufficio 2017,

argomentando che il reclamo non presentava i requisiti formali richiesti,

poiché veniva contestata una tassazione eseguita d’ufficio, a seguito della

mancata completazione della dichiarazione fiscale, senza comprovarne la

manifesta inesattezza.

Per quanto concerneva

l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino, in seguito alla richiesta di

documentazione del 1.10.2021 sarebbero emersi, in corso di accertamento, una

serie di indizi che portavano a considerare quale centro dei loro interessi il

Ticino anziché il Canton Grigioni.

In particolare la figlia

dei contribuenti era rimasta iscritta alla scuola __________ a __________ e la

madre era attiva professionalmente presso la __________: entrambe risiedevano,

durante la settimana a __________, presso uno degli appartamenti di loro

proprietà. Per quanto concerneva __________, quest’ultimo aveva continuato ad

esercitare la propria professione presso la __________ con sede a __________,

via __________, indicando proprio “__________” come luogo di lavoro anche nella

DF 2018. Nella DF 2018 lo stesso contribuente aveva inoltre indicato di risiedere

a __________ durante la settimana per poi rientrare nei fine settimana a __________.

L’UT concludeva indicando che, nel 2017, la famiglia __________ trascorreva la

settimana in Ticino (a causa della frequentazione della Scuola e delle attività

lucrative dei coniugi __________) ed unicamente i fine settimana nel Canton

Grigioni. Motivo per il quale, nel 2017, il centro degli interessi era in

Ticino.

C. Periodo

fiscale 2018

a.

Per

il periodo fiscale 2018, a fine aprile 2020__________, tramite la __________ di

__________, trasmetteva all’autorità fiscale ticinese copia della dichiarazione

fiscale __________, nella quale faceva valere un reddito imponibile di fr.

296'907.- ed una sostanza imponibile di fr. 39'441.-. Nelle osservazioni,

all’attenzione del fisco grigionese, il contribuente indicava:

“Non è stato calcolato alcun

vantaggio veicoli aziendali in quanto il tragitto casa – lavoro giornaliero è __________

__________, perché il contribuente soggiorna settimanalmente presso la sua

residenza in Ticino. Il lunedì ed il venerdì rientra dal lavoro a __________, e

nel fine settimana risale nei __________. Viceversa per venire in Ticino,

domenica sera va a __________. Nella presente dichiarazione mancano i redditi e

la sostanza della moglie, che è già in vostro possesso. Di conseguenza alla

stessa sono da aggiungere i suoi redditi e la sua sostanza”.

b.

Con decisione di

tassazione dell’8.12.2021, trasmessa a __________ ed in copia a __________, l’UT

determinava un reddito imponibile di fr. 307'500.- (di fr. 350'800.- il reddito

determinante per l’aliquota) ed una sostanza imponibile di fr. 1'231'000.- (di

fr. 1'815'000.- l’importo determinante per l’aliquota). Per l’IFD il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 352'800.- (in fr. 353'900.- il reddito

determinante per l’aliquota).

c.

Con reclamo 10/11.1.2018 __________,

per il tramite della __________, contestava la tassazione indicando che, nel

periodo fiscale 2018, egli era domiciliato nel Canton Grigioni, che aveva nel

frattempo già proceduto ad emettere le relative notifiche fiscali. Motivo per

il quale, con la decisione del fisco ticinese veniva a crearsi una doppia

imposizione intercantonale, vietata dalla Costituzione.

d.

Con decisione di

tassazione del 6.4.2022, indirizzata in copia anche a __________, l’UT

respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

“Reclamo non ammesso. Avverso le decisioni di

tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2018 è stato presentato

reclamo, a motivo dell’assoggettamento per appartenenza personale nel Canton

Ticino. Dall’accertamento esperito nell’ambito dell’evasione del reclamo è

infatti emerso che la figlia dei contribuenti (classe 2011) è rimasta iscritta

alla scuola __________ per il periodo fiscale 2018 e che la madre, durante la

settimana, rimaneva presso uno degli appartamenti di proprietà a __________ __________

accudirla. Il contribuente alla dichiarazione d’imposta allega un certificato

di salario della __________ con sede a __________, via __________, e indica __________

quale luogo di lavoro; in aggiunta a ciò lo stesso dichiara di risiedere anch’esso

a __________ durante la settimana, poi poi risalire nei Grigioni per il fine

settimana. Per costante e invalsa giurisprudenza (…) il domicilio civile (così

come quello fiscale) corrisponde al luogo in cui si situa il centro degli

interessi dei contribuenti, determinato in funzione dell’insieme delle

circostanze oggettive, piuttosto che delle dichiarazioni degli stessi. Nel caso

in esame mal si comprende come si possa identificare un Cantone che non sia il

Ticino quale centro degli interessi dei contribuenti per il periodo fiscale

2018, conto tenuto del fatto che è in questo Cantone che la figlia frequentava

la scuola dell’obbligo, che entrambi i coniugi abitavano a __________ durante

la settimana e che il marito esercitava a Lugano la propria attività lucrativa”.

D. Con unico tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, per il tramite dell’avv.

__________, contesta le decisioni su reclamo 2017 e 2018 ed in particolare il

suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.

Il ricorrente ribadisce di

essere domiciliato a partire dal 18.7.2014 a __________, luogo dove “svolge

principalmente la sua professione di gestore patrimoniale e consulente”.

Nel periodo 2017-2018 era alle dipendenze della __________ in __________ a __________,

società per la quale aveva lavorato dal 2015 al 2019 in qualità di “Chief

Operating Officer COO”, svolgendo la sua “attività principalmente in

esterno” e non essendo necessaria la sua presenza constante in ufficio. A __________

è proprietario di tre appartamenti in un complesso residenziale, la casa

plurifamiliare “__________” sita sulla part. __________ RFD __________). Vi gestisce

inoltre la società __________, di cui è azionista ed amministratore unico,

attiva nella consulenza, nell’acquisto, vendita, importazione, esportazione,

manutenzione, riparazione e restauro di veicoli d’epoca, di carattere

collezionistico, con i quali ha partecipato a importanti raduni, per esempio il

“British Classic Car Meeting 2017 e 2018”, “Concours d’Elegance 2018”

e “Passione __________ 2018”.

A __________ egli è

inoltre proprietario di tre unità abitative, una delle quali in uso a __________

ed alla figlia __________, mentre le altre sarebbero cedute in locazione.

L’Amministrazione delle imposte del Canton Grigioni, nella persona del

commissario fiscale __________ aveva proposto al ricorrente un accordo di

riparto il 27.3.2017, precedentemente discusso con i colleghi ticinesi,

mediante il quale, dal 2015 e sino a quando la moglie avrebbe spostato

definitivamente il domicilio in __________, reddito e sostanza sarebbero stati suddivisi

a metà tra i Cantoni TI e GR. L’accordo sarebbe stato rispettato dai Cantoni

per il 2015 ed il 2016. Su questa base, l’autorità fiscale del Canton Grigioni,

siccome nel frattempo la moglie aveva spostato il domicilio a __________, aveva

in seguito imposto in maniera illimitata la famiglia __________. In Ticino sarebbero

rimasti da imporre unicamente gli immobili. Le imposte (cantonali, comunali e

federali) per complessivi fr. 72'359.- erano pertanto state già integralmente

corrisposte dal ricorrente al Canton __________.

Per quanto concerne l’iter

procedurale della tassazione inerente il 2017, ad una prima decisione di

tassazione per il 2017, che riprendeva la chiave di riparto del 50%, in seguito

ad un reclamo ne era seguita un’altra che azzerava per motivi tecnici la

precedente al fine di procedere al ricongiungimento delle partite fiscali dei

contribuenti. Motivo per il quale, con stupore il contribuente aveva appreso,

con lettera del 1.10.2021, in dispregio dell’accordo in essere con il Canton

Grigioni, che il Canton Ticino rivendicava un’imposizione illimitata e pretendeva

l’allestimento di una dichiarazione d’imposta per il 2017, corredata da tutti

gli allegati del caso, misconoscendo così l’accordo fiscale raggiunto. Con le

decisioni in questione (afferenti al 2017 ed al 2018) il contribuente verrebbe

imposto doppiamente (doppia imposizione effettiva).

Nel periodo 2017/2018,

come oggi, il centro dei suoi interessi e le relazioni più strette sarebbero

situati a __________, dove il ricorrente avrebbe effettuato importanti

investimenti immobiliari, che mal si concilierebbero con una semplice residenza

secondaria. In Ticino, benché sia proprietario di immobili, non disporrebbe di

un alloggio, siccome uno dei suoi tre appartamenti sarebbe concesso in uso alla

moglie (dalla quale è separato) ed alla figlia, mentre gli altri due

appartamenti sarebbero affittati a terzi. Dal punto di vista lavorativo, benché

fosse alle dipendenze di una società di __________, avrebbe esercitato la sua

professione di gestore patrimoniale godendo di un’importante autonomia, in

funzione del suo ruolo dirigenziale, lavorando dal proprio domicilio di __________,

dove disponeva di un ufficio arredato ed indipendente, in cui svolgeva il “day-to-day

business”. Il suo luogo principale di lavoro sarebbe pertanto __________ e

non __________, sede unicamente della sua datrice di lavoro, dove si sarebbe

recato saltuariamente per ricevere alcuni clienti. Per il resto si troverebbe

in viaggio di lavoro. Anche l’attività accessoria, legata ai veicoli d’epoca, sarebbe

svolta per il tramite della __________, società di sua proprietà con sede a __________.

L’autorità fiscale

ticinese avrebbe indicato l’esistenza di una “serie di indizi” che fonderebbero

la pretesa impositiva ticinese, senza tuttavia produrre le prove. Inoltre, le

decisioni fiscali impugnate misconoscerebbero l’accordo fiscale intrapreso tra

i due Cantoni e sarebbero pertanto nulle.

E. Con osservazioni del

19/22.4.2022, l’Ufficio di tassazione chiede la conferma delle decisioni

impugnate. In particolare, l’imposizione illimitata in Ticino per la famiglia __________

per gli anni 2017 e 2018 sarebbe data dal fatto che __________ lavorava presso __________

con sede a __________, mentre la moglie e la figlia __________ – che

frequentava la scuola __________ a __________ - risiedevano a __________. Non

essendo state presentate le DF nel Canton Ticino, l’UT avrebbe basato le proprie

decisioni sulle dichiarazioni fiscali presentate al Canton __________. L’autorità

fiscale sottolinea poi che, dalla compulsazione degli allegati relativi

all’anno 2018, si nota che la corrispondenza della __________in merito sia ai

conti correnti sia all’ipoteca sui mappali siti a __________) è indirizzata a __________

a nome di __________. Inoltre lo stesso immobile si potrebbe presumere che sia

quello per il quale è stata chiesta la deduzione per il soggiorno settimanale

quale “Wochenaufenthalter”. L’appartamento di __________, secondo il

fisco ticinese, sarebbe inoltre sufficientemente grande per permettere a tutta

la famiglia di vivere, ed eventualmente lavorare, con agio, in quanto comprensivo

di atrio, soggiorno – pranzo, cucina, 2 camere, 2 studi, 3 guardaroba, bagno,

doccia wc e terrazza.

Diritto

I. Periodo fiscale 2017

1. 1.1.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2017, impugnata è una decisione con cui l’autorità fiscale si è

pronunciata in merito al reclamo interposto contro una tassazione d’ufficio.

Nella decisione si indica dapprima

che i reclami presentati sono irricevibili, poiché la manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio non sarebbe stata né motivata né comprovata.

Tuttavia, l’autorità fiscale, nonostante abbia dichiarato “irricevibile il

reclamo”, è comunque entrata nel merito nella censura relativa

all’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino dei coniugi __________

per i periodi fiscali 2017 e 2018.

1.2.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

2. Diritto a una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento?

2.1.

Dagli atti emerge che, nei

periodi fiscali 2015 e 2016, __________ aveva il domicilio a __________. La moglie

e la figlia, che frequentava la Scuola __________ a __________, erano invece

domiciliate a __________. Per questi periodi fiscali, risulta dagli atti che le

autorità fiscali del Canton Ticino e del Canton Grigioni si erano accordate per

eseguire un “(…) riparto di 50%-50% tra i cantoni TI e GR considerando anche

il fatto, che al momento la famiglia è domiciliata a __________. Qualora anche

la moglie sposta definitivamente il domicilio in __________, questa spartizione

non verrà più fatta” (cfr. e-mail del 27.3.2017 del funzionario grigionese __________

a __________; e-mail 28.3.2017 del funzionario del fisco ticinese __________).

Nel mese di luglio del

2017, moglie e figlia hanno spostato il proprio domicilio a __________.

Dopo una serie di accertamenti,

con scritto del 1.10.2021, il fisco ticinese si è rivolto ai contribuenti,

indicando, che non vi erano più i presupposti per procedere ad un riparto “50%

e 50%” con il Canton Grigioni – come eseguito negli anni precedenti – poiché erano

emersi indizi di una certa consistenza che situavano il centro degli interessi

della famiglia __________ nel Canton Ticino. Motivo per il quale veniva

richiesta la presentazione della dichiarazione fiscale, in assenza della quale

si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio in base agli art. 204 cpv. 2

LT e 130 cpv. 2 LIFD. Non avendo prodotto quanto richiesto, l’Ufficio di

tassazione aveva, come visto, emanato una tassazione d’ufficio contro la quale

sono stati presentati due distinti reclami, uno da __________, l’altro da __________,

con i quali si contestava preliminarmente l’assoggettamento illimitato in

Ticino. I gravami sono stati dichiarati irricevibili siccome non veniva

comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Tuttavia, nella

tassazione d’ufficio l’autorità fiscale era comunque entrata nel merito delle

censure inerenti l’assoggettamento illimitato in Ticino.

Si tratta preliminarmente

di verificare se la procedura seguita dall’UT è o meno corretta.

2.2.

2.2.1.

Occorre in primo luogo

stabilire se, nel caso di specie, era necessario adottare una decisione

pregiudiziale di assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino.

2.2.2.

Il contribuente che

contesta di essere sottoposto alla sovranità fiscale di un Cantone può esigere

che quest’ultimo adotti una decisione pregiudiziale separata per quanto

concerne la questione dell’assoggettamento. Il diritto del contribuente ad

ottenere una decisione separata sull’assoggettamento si fonda sul diritto

federale, indipendentemente dal fatto che il diritto cantonale lo preveda o

meno. Un Cantone non può procedere direttamente ad una tassazione d’ufficio

quando il contribuente contesta di essere assoggettato alla sovranità fiscale

cantonale (De Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 1202, p.

350). Il diritto di ottenere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento

non è dato al contribuente se ha perduto il diritto di ricorrere. L’eventuale

perdita del diritto di ottenere una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento non viene tuttavia esaminata d’ufficio, ma dev’essere

sollevata dalle autorità fiscali coinvolte, rispettivamente dal Cantone

interessato (De Vries Reilingh,

op. cit., pn. 1203, p. 350).

Il contribuente perde il diritto

di ricorrere, ad esempio, quando omette di adempiere ai propri obblighi fiscali

e non dà seguito ad una diffida e ad un termine supplementare accordato

dall’autorità fiscale, di modo tale che quest’ultima è obbligata a procedere ad

una tassazione d’ufficio (De Vries

Reilingh, op. cit., n. 1397, p. 400; sentenza TF 2C_396/2011 del

26.4.2012 consid. 3.2.2.).

2.3.

2.3.1.

I principi sopra esposti

sono stati sviluppati in relazione a situazioni nelle quali un Cantone pretendeva

di tassare una persona che, fino ad allora, non era assoggettata del tutto alle

imposte cantonali. Ci si domanda se la situazione sia diversa nel caso in cui

un contribuente sia già assoggettato alle imposte cantonali per appartenenza

economica (p. es. quale proprietario di sostanza immobiliare), ma il Cantone

voglia estendere l’assoggettamento, in particolar modo se ritiene adempiuti i

presupposti per l’appartenenza personale e dunque per un assoggettamento

illimitato.

Il Tribunale federale si è

confrontato con la questione se il Cantone debba adottare una decisione

pregiudiziale di assoggettamento anche quando l’assoggettamento alla sovranità

fiscale cantonale in sé non è contestato ma è litigioso unicamente il tipo di

assoggettamento (limitato o illimitato) (sentenza 2C_396/2011 del 26.4.2012, in

RDAF 2012 II p. 503 e segg.).

2.3.2.

Il caso di cui si è

occupata la Suprema Corte concerneva un medico, che aveva trasferito il proprio

domicilio nel Canton Ticino nel corso del 2003. Nel periodo fiscale 2005,

l’autorità fiscale ticinese aveva aggiunto al reddito da attività dipendente

delle rimunerazioni dell’ammontare di fr. 285'365.- (salario netto pari a fr.

266'250.-), provenienti da due società a garanzia limitata che erano da lui

controllate (e la cui sede era nel Canton Zurigo). La decisione fiscale

ticinese era cresciuta in giudicato.

Con decisione di

tassazione dopo reclamo (tassazione d’ufficio) del 12.4.2010, l’Amministrazione

fiscale del Canton Zurigo aveva deciso che le rimunerazioni versate al

contribuente, nel 2005, dalle due società avrebbero dovuto essere qualificate

come reddito da attività indipendente ed imposte nel Canton Zurigo. Il reddito

imponibile del medico veniva pertanto stabilito in fr. 641'200.-. I ricorsi

cantonali presentati dal contribuente contro la tassazione d’ufficio zurighese erano

stati respinti il 16.3.2011 dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo.

Il contribuente aveva

presentato ricorso al Tribunale federale, lamentando una doppia imposizione

intercantonale.

Ora, non era contestato

che nel 2003 il medico avesse trasferito il proprio domicilio nel Canton

Ticino; il contribuente era rimasto inoltre proprietario di due immobili nel

Canton Zurigo e quindi parzialmente assoggettato in tale Cantone. Per il

periodo 2005, il Canton Zurigo aveva presupposto che il ricorrente fosse

assoggettato in maniera illimitata nel Cantone, dove esercitava la propria

attività lucrativa: motivo per il quale, l’Amministrazione fiscale cantonale aveva

esatto dal contribuente la presentazione di una dichiarazione fiscale per

indipendenti, comprensiva della contabilità e dei conti annuali. Malgrado tale

richiesta e la seguente diffida, il contribuente non aveva prodotto tali

documenti al fisco zurighese. Motivo per il quale le autorità fiscali zurighesi

avevano proceduto ad una tassazione d’ufficio. Il ricorrente considerava tale modo

di procedere illecito, pretendendo che il Canton Zurigo avrebbe dovuto adottare,

a titolo pregiudiziale, una decisione con la quale si determinava il domicilio

fiscale.

L’Alta Corte ha ricordato

che, nel caso in cui una persona, assoggettata in un determinato Cantone,

contesta la sovranità fiscale del Cantone in questione, quest’ultimo deve

determinarsi sull’assoggettamento tramite una decisione pregiudiziale (di

determinazione del domicilio fiscale) ed attendere che passi in giudicato prima

di poter procedere con la procedura di tassazione. L’art. 127 cpv. 3 Cost vieta

all’autorità di procedere ad una tassazione d’ufficio quando il contribuente

contesta la sovranità fiscale. Tale regola discende direttamente dal divieto di

doppia imposizione intercantonale, e ciò indipendentemente dal fatto che il

diritto di procedura cantonale conosca o meno tale procedura. Le vie di ricorso

cantonali come anche il ricorso al Tribunale federale sono aperte contro tale

decisione pregiudiziale. Tuttavia, tali vie di ricorso non sono più aperte al

contribuente se quest’ultimo ha perduto il suo diritto di contestare la

tassazione di un altro Cantone. Ciò si verifica non solamente quando, avendo

conoscenza della pretesa di un altro Cantone, il contribuente riconosce senza

riserve il suo assoggettamento, ad esempio accettando esplicitamente o

implicitamente la tassazione; egli perde pure il suo diritto ad una decisione

pregiudiziale quando non adempie al suo dovere di collaborare nella procedura

di tassazione, per esempio quando non presenta la dichiarazione fiscale, il

bilancio ed il conto economico come anche i giustificativi della sua contabilità

oppure rifiuta di dare altre indicazioni necessarie al calcolo oppure

all’esclusione degli elementi imponibili e non dà seguito a tali richieste

malgrado un termine attribuitogli, di modo tale che una decisione di tassazione

d’ufficio diventa necessaria. In tale caso, il contribuente non può più

contestare la sovranità fiscale del Cantone, quando si oppone alla tassazione

d’ufficio. Tale eccezione, non dev’essere considerata d’ufficio, ma dev’essere

sollevata dalle autorità dei Cantoni coinvolti.

Venendo alla questione se

una decisione pregiudiziale si imponga anche nel caso in cui il contribuente

sia comunque già assoggettato alle imposte cantonali, per appartenenza

economica, l’Alta Corte ha affermato che è lecito dubitarne, poiché quando il

contribuente deve sottoporsi in ogni caso ad una tassazione, una tale procedura

di accertamento è di principio superflua. Ha poi aggiunto che, tale questione

dev’essere comunque lasciata aperta quando il contribuente ha perduto il suo

diritto di sollevarla, in particolare quando ha violato i suoi doveri

d’informazione e di collaborazione nella procedura.

Proprio per il fatto che

il contribuente, nel caso in discussione, non aveva prestato collaborazione nei

confronti del fisco zurighese, pur essendo già assoggettato limitatamente in

questo Cantone quale proprietario di immobili, il Tribunale federale ha potuto

lasciare aperta la questione della necessità di adottare una decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento.

2.4.

È

pertanto dubbio che il contribuente, già assoggettato alle imposte cantonali in

virtù di un’appartenenza economica e in quanto tale tenuto a collaborare con le

autorità fiscali di quel Cantone, abbia diritto ad una decisione pregiudiziale

sull’assoggettamento per appartenenza personale.

3. Assoggettamento alle

imposte per appartenenza personale

3.1.

Ritornando al caso che ci

occupa, come visto, l’autorità fiscale ticinese ha ritenuto che, nel 2017, vi

fossero indizi tali per cui ritenere che il centro degli interessi della __________

fosse situato nel Canton Ticino.

3.2.

La questione se, essendo i

coniugi __________ comunque proprietari di sostanza immobiliare nel Canton

Ticino, avessero diritto ad una decisione pregiudiziale (separata) circa l’assoggettamento

illimitato, può essere lasciata aperta anche in questa sede.

In ogni caso, infatti,

nessun diritto procedurale dei contribuenti sarebbe stato violato. Pur non

adottando una decisione separata, l’autorità fiscale si è comunque espressa in merito

alla questione dell’assoggettamento illimitato, nelle decisioni impugnate. In

altri termini, la questione dell’assoggettamento è stata inglobata nella

decisione di tassazione con la quale sono stati determinati gli elementi

imponibili.

In particolare, nonostante

abbia dichiarato irricevibili i reclami dei contribuenti, l’UT è comunque

entrato nel merito della questione dell’assoggettamento illimitato nella sua

decisione.

Motivo per il quale su

quest’aspetto, la scrivente Camera può entrare nel merito del gravame.

3.3.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

3.4.

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso di permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,

p. 27).

3.5.

Di norma, la

determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma

è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla

professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze

2C_301/2017 consid. 4.1.; 2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.1.; 2C_397/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).

3.6.

3.6.1.

Il Tribunale

federale si è già chinato su diverse fattispecie di coppie sposate al fine di

determinare il domicilio fiscale delle stesse.

3.6.2.

Per

contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e

familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti nel luogo di

esercizio della professione; per questa ragione, gli stessi vengono imposti

dove risiede la famiglia anche nel caso in cui vi si rechino solo nei fine

settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 125 I 54 consid. 2b/aa pag. 56

seg.; 125 I 458 consid. 2d pag. 467 seg.; 121 I 14 consid. 4 a pag. 16;

sentenze 2C_1045/2016 del 3 agosto 2017 consid. 3.4; 2C_163/2015 del 20 agosto

2015 consid. 5.2; 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_171/2012 del 12

luglio 2012 consid. 3.1 e 2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1). Ciò vale

nella misura in cui esercitino un'attività lucrativa dipendente, senza ricoprire

funzioni dirigenziali (DTF 132 I 29 consid. 4.2 seg. pag. 36 segg.; sentenze

2C_753/2011 del 14 marzo 2012 consid. 4.3.1 e 2C_809/2008 del 6 agosto 2009

consid. 3.1).

3.6.3.

Nel caso in

cui il contribuente non rientra dalla sua famiglia il fine settimana, oppure

non vi fa rientro con la regolarità necessaria, si ritiene che il suo domicilio

fiscale principale è al luogo di lavoro: il luogo di residenza della famiglia

rappresenta un domicilio fiscale secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.2. in de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ed., 2013, p. 76, n. 226).

3.6.4.

Qualora i

coniugi oppure i partner registrati soggiornino assieme in più luoghi ed

intrattengano delle relazioni con queste differenti località, il loro domicilio

fiscale si trova, di principio, nel luogo in cui hanno i legami più stretti

(DTF 123 I 289 consid. 2b e 2c in de

Vries Reilingh, op. cit., p. 76, n. 227).

In

particolare, nella sentenza citata, il Tribunale federale ha già stabilito che

il domicilio fiscale del marito si trova nel luogo in cui risiede in settimana

con la moglie e da dove si reca quotidianamente al lavoro; poco importa che la

coppia passi regolarmente i fine settimana ad un altro indirizzo (che nel caso

giudicato era la fattoria del fratello del marito), luogo in cui la coppia non

dispone di un appartamento. Ad ogni modo, si deve giudicare nella stessa

maniera anche il caso di una coppia che risiede al luogo di lavoro durante la

settimana e che passa regolarmente i fine settimana presso i genitori del

marito (de Vries Reilingh, op.

cit., p. 76 - 77, n. 228).

3.6.5.

In

determinate circostanze – eccezionali – il domicilio fiscale principale può

trovarsi al luogo di soggiorno frequentato regolarmente durante i fine

settimana ed il tempo libero. Il tribunale federale, nella sentenza 2C_969/2010

del 3.8.2011 si è occupato del caso di due pensionati coniugati, che

soggiornavano alternativamente a due indirizzi differenti: l’Alta Corte ha

indicato che, per tale tipologia di contribuenti, che soggiornano

alternativamente a due indirizzi differenti, il centro dei loro interessi

personali si determina, principalmente in funzione della durata dei rispettivi

soggiorni, dell’intensità dei contatti famigliari e delle relazioni sociali,

come pure delle rispettive condizioni di abitazione.

3.7.

3.7.1.

Ritornando al caso che qui

ci occupa, si possono trarre le seguenti conclusioni.

Per quanto attiene alla

professione svolta dai coniugi __________, si ha che nel 2017 e nel 2018 il

marito era impiegato presso la __________.

Con scritto 7.4.2022, la __________,

indica che il contribuente ha lavorato come dirigente nel periodo settembre

2015 – aprile 2019. La datrice di lavoro specificava: “Dato il suo ruolo

dedicato principalmente alla gestione e allo sviluppo della clientela, la sua

presenza costante in ufficio non era richiesta e neppure necessaria. Il signor __________

svolgeva la sua attività principalmente in esterno e gli incontri con i clienti

avvenivano solo saltuariamente presso i nostri uffici di __________”.

Dalla disamina tuttavia

della documentazione presentata per il 2018 (come già indicato, nel 2017 non è

stato presentato alcunché) emerge, dal certificato di salario che il

contribuente aveva il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (è

stata crociata la casella F) e sono stati ripresi fr. 3'076.- quali “Quota

privata automobile di servizio”. Nelle osservazioni concernenti la

dichiarazione d’imposta 2018 (quella presentata al Canton Grigioni, ma

trasmessa in copia al Canton Ticino), ma che può essere presa in considerazione

anche per il 2017 – visto che il contribuente era sempre alle dipendenze dello

stesso datore di lavoro - viene indicato: “Non è stato calcolato alcun

vantaggio veicoli aziendali in quanto il tragitto casa – lavoro giornaliero è __________

– __________, perché il contribuente soggiorna settimanalmente presso la sua

residenza in Ticino. Il lunedì ed il venerdì rientra dal lavoro a __________, e

nel fine settimana risale __________. Viceversa per venire in Ticino, domenica

sera va a __________”.

Per quanto concerneva la

moglie si sa che la stessa, nel 2017 era impiegata al 30% presso la __________,

percependo un salario netto di fr. 9'706.-. Dal Modulo delle spese

professionali si evince che la contribuente ha chiesto in deduzione fr. 1'571.-

[relativi a 66 giorni lavorativi] alla trasferte tra domicilio (Melide) e luogo

di lavoro (Comano),

La figlia minorenne __________, era

iscritta, sia nel 2017 che nel 2018 alla “The american School in Switzerland”

a __________ (cfr. reclamo 2017, pag. 2). Ad accompagnarla a scuola, durante la

settimana era la madre.

Dalla compulsazione degli

atti (gli unici presentati per il 2017 sono quelli della moglie) si evince che __________

deteneva i propri conti bancari presso Istituti di credito ubicati in Ticino

(p. es.: __________, Succursale di __________: capitale imponibile pari a fr.

1'514'173.48; UBS, Paradiso fr. 161'308.16). La contribuente deteneva inoltre

tutte le quote sociali della __________ (radiata dal registro di commercio il

13.4.2022), della quale era gerente, con sede in via __________, società attiva

nel campo della compravendita di prodotti per animali.

Ora, il fatto che la

famiglia disponga anche a __________ di un abitazione di proprietà,

rispettivamente che il marito abbia partecipato a raduni di auto d’epoca

organizzati in __________ (comunque nei fine settimana) e che detenga le quote

sociali di una società attiva in tale settore (e dalla quale per inciso non

percepisce alcun introito, cfr. DF 2018), nulla muta al fatto che, nel 2017, il

centro degli interessi della famiglia __________ si trovava in Ticino, luogo in

cui, durante la settimana marito e moglie svolgevano la propria attività

lucrativa e, nel quale la figlia era scolarizzata.

4. Accordo transattivo e

buona fede

4.1.

Il ricorrente sostiene che

il Commissario fiscale del __________, __________, gli avrebbe proposto, il

27.3.2017, un accordo, precedentemente discusso con i “colleghi ticinesi”, secondo

cui a partire dal 2015 e sino a quando la moglie avrebbe spostato

definitivamente il domicilio in __________, reddito e sostanza sarebbero stati

tassati nella misura del 50% ciascuno tra i Cantoni Ticino e Grigioni. Tale

accordo sarebbe stato rispettato per il 2015 ed il 2016 ma non per il 2017 ed

il 2018, anni nei quali la moglie aveva spostato il domicilio nel Canton Grigioni.

Secondo il ricorrente un accordo transattivo in materia fiscale, analogamente a

qualunque contratto, vincolerebbe per entrambe le parti. In particolare

l’accordo transattivo raggiunto tra l’autorità fiscale cantonale ed il

contribuente sarebbe pienamente valido anche senza l’adesione delle altre

autorità di tassazione degli altri Cantoni che partecipano alla ripartizione

degli elementi imponibili.

4.2.

Prima di confrontarsi con

il tenore del preteso accordo, devono essere delimitati fra loro gli istituti

del ruling e dell’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF

2C_123/2014 del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid.

7.1 e 7.2).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella

sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i

contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto

all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle

disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni

a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II

p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.

97 consid. 7b/aa).

Questi accordi devono

essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come

l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle

conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad

un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto

tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in

essere un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling,

al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata

fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta

nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura

informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella

maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un

documento, che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica

le conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo

documento «per accordo», se

ritiene che il trattamento

fiscale richiesto corrisponda al diritto applicabile. I ruling non

costituiscono delle decisioni; non sono pertanto impugnabili con reclamo o

ricorso. Possono tuttavia avere conseguenze giuridiche in virtù dei principi

della buona fede e della tutela dell’affidamento (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2C_123/2014, 2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e

riferimenti).

Diversamente

dal ruling, l’accordo transattivo concerne dunque il trattamento fiscale

di una fattispecie che si è già verificata (Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 122 ff., n. 58, p. 417

s.).

4.3.

4.3.1.

Dall’analisi degli atti

emerge quanto segue. Quello che il contribuente definisce “accordo” è una

e-mail del 27.3.2017 del Commissario fiscale __________ dal seguente tenore:

“Egregio __________

Ho contattato i miei colleghi

ticinesi e abbiamo discusso come procedere. Siccome la moglie è residente in

Ticino ma non percepisce nessun reddito d’attività lucrativa, proponiamo un

riparto 50%-50% tra i Cantoni TI e GR considerando anche il fatto che al

momento la famiglia è domiciliata a __________. Qualora anche la moglie sposta

definitivamente il domicilio in Engadina, questa spartizione non verrà più

fatta. Se lei è d’accordo, per il 2015 e anni seguenti, tassiamo come

sopracitato”.

Agli

atti, vi è inoltre un’e-mail del 28.3.2017, del funzionario del fisco ticinese __________,

dal seguente contenuto:

“(…), ho sentito il sig. __________ dell’autorità

fiscale di __________, ho spiegato la situazione della separazione tra i

coniugi e mi ha confermato che la situazione di separazione era per il 2013 e

il 2014 solamente, nel 2015 sono ritornati assieme e l’intenzione della

famiglia è quella di trasferirsi a __________, ma per ora la moglie e la figlia

sono a __________, mentre il sig. __________ è domiciliato a __________ ma

spesso soggiorna a __________. Vista la situazione del 1.1.2015 essendo ancora

coniugati ed il marito principalmente a __________ abbiamo concordato un’imposizione

al 50% di tutti gli elementi tra Grigioni e Ticino (…)”.

4.3.2.

Ora, ci si potrebbe

interrogare in merito alla natura contrattuale di due messaggi di posta

elettronica, inviati da funzionari di due diverse autorità fiscali ad un

contribuente. La volontà di quest’ultimo non è mai stata manifestata, anche se

si può ritenere implicita.

In ogni caso, la questione

non merita di essere approfondita ulteriormente. Infatti, l’eventuale accordo

transattivo non potrebbe per sua natura esplicare i propri effetti anche in

relazione a fattispecie non ancora concluse. In altri termini, nessuna delle

due autorità fiscali cantonali poteva proporre un accordo transattivo che si

riferisse ad un periodo fiscale non ancora concluso. Indipendentemente dal suo

contenuto, dunque, l’eventuale accordo stipulato nel mese di marzo del 2017 non

potrebbe riferirsi all’assoggettamento dei contribuenti nei periodi fiscali

2017 e 2018.

D’altra parte, la sola

presa di posizione che potrebbe vincolare il fisco ticinese fa esplicito

riferimento alla “situazione del 1.1.2015” e nulla lascia intendere che si sia

voluta impegnare anche per i periodi fiscali seguenti.

Non si può neppure

ignorare il fatto che lo stesso funzionario fiscale del Canton Grigioni __________

nell’e-mail del 27.3.2017 con cui proponeva al ricorrente una ripartizione

degli elementi imponibili a metà con il Canton Ticino, affermava tuttavia che “al

momento la famiglia è domiciliata a __________”. Era dunque opinione della

stessa autorità fiscale grigionese che __________ unitamente alla figlia __________,

risiedessero a __________.

5. Determinazione degli

elementi imponibili

5.1.

Per quanto attiene alla

determinazione dei redditi e della sostanza imponibili si rileva quanto segue.

Dopo aver già preso una

prima decisione, ed averla poi annullata, l’autorità fiscale ticinese, con

scritto 1.10.2017, si è rivolta ai contribuenti tramite la fiduciaria __________,

chiedendo la presentazione della DF 2017. __________ (separatasi giudizialmente

dal marito nel 2019) indica di non aver mai ricevuto tale comunicazione e

produce, a sostegno della sua tesi, la corrispondenza telematica con la sua

attuale rappresentante fiscale (__________).

Non avendo ricevuto la DF

2017 (neppure dopo una proroga concessa alla __________ via e-mail), l’autorità

fiscale ha emesso una decisione di tassazione d’ufficio.

5.2.

Secondo l’art. 130 cpv. 2

LIFD (di uguale tenore l’art. 204 cpv. 2 LT), l’autorità di tassazione, esegue

la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

5.3.

Nel 2017 i coniugi erano

tassati congiuntamente (sentenza TF 2C_1145/2013 del 20.9.2014 consid. 2.2.):

si sono separati giudizialmente nel mese di novembre 2019. Ora, in una simile

situazione, la diffida avrebbe dovuto essere trasmessa separatamente anche alla

moglie. In effetti, in una corrispondenza telematica tra __________ e __________

(sua rappresentante fiscale) si può leggere che la lettera del 1.10.2021, con

la quale si prospettava la tassazione d’ufficio in assenza di presentazione

della DF 2017 non le è stata intimata. In realtà, dagli atti si desume che, con

lettera trasmessa già il 3.7.2019 all’Amministrazione cantonale del Canton

Grigioni (ed in copia per conoscenza all’UT di Lugano), quale rappresentante

legale della contribuente si era anche presentato l’avv. __________ per il 2017

(al quale è subentrata – così come è possibile desumere dagli atti __________).

Giusta l’art. 117 cpv. 4

LIFD (cfr. art. 190 cpv. 3 LT

a contrario), se i coniugi sono separati

legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate separatamente a

ciascuno di loro. Ciò vale anche nel caso in cui, i coniugi abbiano due

domicili civili separati (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 48 ad art. 117 LIFD, p. 2069 s.; Jaques,

in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 13 ad art. 113 LIFD). Nel caso in cui le modalità di notificazione

non sono state osservate, la notifica è irregolare, con la conseguenza che si

applicano le regole generali in merito ai vizi di notifica (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 49 ad

art. 117 LIFD, p. 2070).

5.4.

Per quanto attiene alla

moglie, si può pertanto ritenere che la diffida non le sia stata validamente notificata.

Ora, la diffida, è una condizione necessaria per procedere alla tassazione

d’ufficio e deve menzionare le conseguenze della mancata esecuzione dell’atto

richiesto, cioè la notificazione di una tassazione d’ufficio e la multa per

violazione degli obblighi di procedura (2C_463/2009 del 21.12.2009, consid. 3).

5.5.

L’UT ha dichiarato irricevibili

entrambi i gravami presentati rispettivamente da __________ e da __________.

Ora, diversamente dal

marito, con il reclamo __________ ha prodotto la dichiarazione fiscale 2017

presentata nel Canton Grigioni, con la quale si attestavano i suoi redditi e la

sua sostanza. In una simile situazione, il reclamo presentato da __________ non

poteva essere dichiarato irricevibile in relazione ai suoi redditi ed alla sua

sostanza.

5.6.

5.6.1.

Motivo per il quale, il

gravame presentato da __________ non poteva essere dichiarato irricevibile.

5.6.2.

Ora se è vero che il

ricorso alla Camera di diritto tributario è stato presentato unicamente __________,

nondimeno si rileva che, nel periodo fiscale 2017 i coniugi sono tassati insieme:

entrambi sono pertanto partecipanti alla procedura, visto che la decisione ha

delle conseguenze per la posizione fiscale di entrambi (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3a

ed., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 142 LIFD e n. 10 ad art. 134 DBG).

5.7.

Motivo per il quale,

unicamente in relazione alla sostanza ed ai redditi di pertinenza di __________,

la decisione su reclamo IC/IFD 2017 dev’essere annullata.

Considerandi

II. Periodo fiscale 2018

6.

Assoggettamento

alle imposte per appartenenza personale

Per quanto concerne

l’assoggettamento illimitato si rimanda alle considerazioni già espresse per il

periodo fiscale 2017. Con ogni evidenza il centro degli interessi della

famiglia __________ era nel Canton Ticino, come del resto si evince facilmente

anche consultando la DF 2018 trasmessa al Canton Grigioni, nella quale il

contribuente indica che durante la settimana era a __________ luogo dal quale

si recava tutti i giorni al posto di lavoro, a Lugano, e che la figlia,

minorenne, frequentava la Scuola __________,

Dalla compulsazione della

documentazione bancaria emerge inoltre che pure i conti del marito erano, per

la maggior parte, presso istituti bancari del Canton Ticino (cfr.__________).

Anche gli importanti mutui ipotecari contratti dal contribuente per gli

immobili di sua proprietà erano stati accordati dalla __________ __________ e

dalla __________ __________.

7.

Determinazione degli

elementi imponibili

7.1

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2018, i signori __________ sono stati correttamente tassati

congiuntamente (come detto la separazione giudiziale è sopraggiunta unicamente

nel mese di novembre del 2019). Per i motivi già indicati in precedenza e

meglio quelli relativi al periodo fiscale 2017, l’autorità fiscale ticinese non

era tenuta ad emettere una decisione pregiudiziale di assoggettamento.

7.2

Dagli atti si evince che

la dichiarazione fiscale è stata presentata il 28.4.2020 unicamente da __________.

Quest’ultimo ha compiegato copia della dichiarazione fiscale presentata al

fisco grigionese. Sennonché, già da una prima disamina della stessa emerge come

non siano riportati gli elementi imponibili di __________. La DF è infatti

stata sottoscritta unicamente da __________.

È lecito pertanto

chiedersi per quale motivo, l’autorità fiscale ticinese non si sia rivolta pure

a __________, dal momento che era anch’ella parte alla procedura di tassazione,

invitandola ad adempiere ai propri obblighi fiscali e meglio a presentare i

propri elementi imponibili inerenti il 2018.

La decisione di tassazione

dell’8.12.2021 è stata trasmessa anche in copia per conoscenza a __________,

che, per quanto risulta dagli atti in possesso della Camera di diritto

tributario, non ha presentato reclamo.

7.3

L’unione dei redditi e

della sostanza dei coniugi si basa sul principio costituzionale

dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost).

L’imposizione congiunta si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner

registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la

capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla

sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili

ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della

capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve

utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo)

(Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD). La tassazione congiunta inizia il 1°

gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l’unione. In

caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi

sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la

situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre

dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati

legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per

l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID;

sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, Kommentar zum DBG [a cura

di Zweifel/Beusch], 3a edizione, 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD).

7.4

Così stando le cose,

occorre, anche per il 2018, annullare la decisione limitatamente agli elementi

imponibili di __________.

8.

Il ricorso è evaso

ai sensi dei considerandi. Le decisioni che concernono le tassazioni IC/IFD

2017.

e IC/IFD 2018 sono annullate limitatamente ai redditi ed alla sostanza di

pertinenza di __________. Per il resto, in particolar modo per quanto concerne

l’assoggettamento dei contribuenti e la definizione degli elementi imponibili

del marito il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico di __________ proporzionalmente alla sua soccombenza.

Al ricorrente, patrocinato, vengono riconosciute congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso è respinto, nella misura in cui concerne l’assoggettamento dei

contribuenti alle imposte cantonali e la determinazione degli elementi

imponibili del marito.

1.2. Il

ricorso è accolto, nella misura in cui concerne la determinazione degli

elementi imponibili della moglie.

§

Di conseguenza, le decisioni dopo reclamo del 18 marzo 2018 sono annullate

limitatamente ai redditi ed alla sostanza di pertinenza di __________.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di 2/3 (fr. 1'400.–).

3. Al ricorrente, patrocinato,

vengono riconosciuti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: