80.2022.109
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione mascherata di utile, immatricolazione di due veicoli di lusso usati dai due soci, prassi e giurisprudenza, uso parzialmente o esclusivamente privato
3 ottobre 2022Italiano24 min
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, rappresentata dalla __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.109
80.2022.110
Lugano
3 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2022 contro la decisione del 24 marzo 2022 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. La __________, è una
società cui scopo sociale è la consulenza nel settore commerciale, finanziario
e patrimoniale, il commercio di beni mobili di ogni genere, la prestazione di
servizi nel campo del commercio internazionale e l’amministrazione di sostanza
mobiliare, nonché l’assunzione di mandati fiduciari (cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 31.8.2022). Le quote sociali sono detenute per metà ciascuno
da __________.
B. Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2019, la __________ faceva valere una perdita di fr. 179.- ed un
capitale imponibile proprio di fr. 31'346.-.
Con decisione di
tassazione del 16.9.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di
seguito UTPG) notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella
quale stabiliva l’utile imponibile, sia per l’IC sia per l’IFD, in fr. 44'800.-
ed il capitale imponibile in fr. 31'000.-. Rispetto a quanto dichiarato dalla
contribuente, l’autorità resistente aveva aggiunto alla perdita dichiarata la
somma di fr. 45'000.-, quali costi non deducibili fiscalmente, addebitati a
conto economico. In particolare l’UTPG rilevava l’esistenza di una
distribuzione di utile legata all’utilizzo privato dei veicoli aziendali.
C. Con reclamo
7/8.10.2021, la contribuente, rappresentata dalla __________, impugnava la
decisione di tassazione IC/IFD 2019, contestando la ripresa di fr. 45'000.-
nell’utile. A suo avviso, i veicoli della società venivano utilizzati
unicamente per scopi professionali e meglio per “trasferte presso e con i
clienti”. Inoltre sosteneva che entrambi i soci ed amministratori della
società possedevano dei veicoli privati.
D. Con decisione del
24.3.2022, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il gravame presentato
dalla contribuente, riducendo la ripresa dei costi legati all’utilizzo privato
dei veicoli societari da fr. 45'000.- a fr. 40'000.-.
Nella motivazione
l’autorità resistente spiegava che, a seguito del reclamo, erano intercorse
delle conversazioni telefoniche con il rappresentante dell’insorgente,
nell’ambito delle quali era stato precisato che l’aggiunta all’utile di fr.
45'000.- era legata ai costi delle autovetture __________ (acquistata il
6.10.2014 per fr. 102'000.-) e __________ (acquistata il 1° settembre 2019 per
fr. 100'000.-). La società aveva un’attività contenuta e lo stipendio dei soci
ed amministratori non era consono “(…) allo standard per giustificare il
tipo di veicoli acquistati”. Motivo per il quale l’UTPG aveva ritenuto che
i veicoli fossero stati comperati senza in realtà essere destinati unicamente
all’attività aziendale, bensì tenuti a disposizione degli azionisti per il loro
diletto (senza pretendere una relativa controprestazione). Per quanto atteneva
alla censura relativa al possesso di veicoli privati da parte dei soci, il
fisco indicava che __________ non possedeva autovetture private, ad esclusione
di un veicolo immatricolato a nome della moglie __________. Mentre __________,
era già stato in possesso, sino al 17.4.2019, di una __________ con una targa
trasferibile su una __________.
Durante l’accertamento sarebbero
inoltre emerse prove inconfutabili del fatto che le autovetture venissero di
sovente utilizzate per scopi privati, in particolare la partecipazione a raduni
di auto sportive e in circuiti motoristici.
Motivo per il quale era
evidente l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, rappresentata dalla __________,
impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2019 contestando la ripresa nell’utile
di fr. 40'000.- legata all’utilizzo privato dei veicoli intestati alla società
da parte dei soci della stessa. Le sue autovetture avrebbero infatti prevalentemente
una funzione di rappresentanza, consistendo l’attività della società nella
consulenza in gestione patrimoniale e nel trading di beni di consumo. I veicoli
in questione sarebbero usati in netta prevalenza per recarsi dai clienti, che
si trovano per la maggior parte in __________. I soci parteciperebbero
saltuariamente a manifestazioni motoristiche, soprattutto all’estero “(…)
con lo scopo di proporre i loro prodotti a nuovi potenziali clienti”. L’uso
privato non potrebbe pertanto essere escluso, ma risulterebbe di scarso rilievo,
considerato che entrambi gli azionisti sono proprietari di più di un veicolo
privato nonché di motocicli. Essendo inoltre i due soci domiciliati nello
stesso immobile, utilizzerebbero per i loro spostamenti i veicoli intestati
privatamente.
In merito al fatto che la “scarsa
cifra d’affari” non giustificherebbe il possesso dei veicoli da parte della
società, visto il costo aziendale generato dagli stessi, la ricorrente sostiene
che la mancata crescita d’affari sarebbe legata al grave infortunio occorso ad __________,
causato da un incidente ciclomotoristico che lo aveva reso inabile al lavoro al
100% per oltre due anni.
L’insorgente chiede
pertanto, in via principale, l’annullamento della ripresa di fr. 40'000.- e, subordinatamente,
non potendosi del tutto escludere un uso privato dei veicoli, una riduzione
della ripresa, per la __________ a fr. 4'800.- [(0.8% x 100'000) x 12 * 50%] e
per la__________ a fr. 4'896.- [(0.8% x 102'000) x 12 * 50%].
F. Con osservazioni
30/31.5.2022 l’UTPG chiede di respingere il ricorso. In merito alle motivazioni
contenute nel gravame l’autorità resistente rileva che, proprio in
considerazione della mancata crescita della cifra d’affari, legata
all’infortunio occorso ad __________, non è comprensibile che la società, sia
nel 2019 che nel 2020, abbia continuato ad essere proprietaria di due veicoli
con tutte le spese che ne conseguono, malgrado fosse impiegato al 100% un solo
dipendente. Inoltre, durante un colloquio telefonico intercorso con __________,
quest’ultimo avrebbe sostenuto che nel corso degli anni le due autovetture in
questione avevano percorso pochi chilometri (circa 5'000 all’anno), motivo per
il quale non era possibile ritenere un uso privato delle stesse. Tuttavia,
queste ulteriori spiegazioni avvalorerebbero il fatto che le automobili in
questione siano state acquistate dalla contribuente in considerazione del
rapporto di partecipazione nella società del beneficiario, e non per un loro
reale utilizzo. Ciò poiché sarebbe stato “(…) meno gravoso rimborsare i
chilometri effettuati all’usuale tariffa di 0.70 cts/km al posto che sostenere
tutti i costi d’acquisto e di manutenzione. Il che tradotto in cifre avrebbe
portato costi auto e trasporto in società pari a ca. CHF 7'000.- contro i costi
effettivamente sostenuti pari a CHF 51'519.- di cui CHF 11'519.- ammessi dopo
decisione su reclamo”.
Ben difficilmente una
società si sarebbe fatta carico di tali costi acquistando simili veicoli per
metterli a disposizione dei propri dipendenti senza pretendere una congrua
controprestazione, quando un semplice rimborso chilometrico porterebbe maggior
redditività all’azienda. Inoltre le spese finalizzate all’appagamento di
bisogni privati, fra le quali quelle legate ad un’immagine adeguata allo status
della persona, non avrebbero alcuno stretto legame con lo scopo dell’impresa,
pur potendo avere effetti positivi sull’attività lucrativa.
Diritto
1. 1.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile
delle persone giuridiche, che
1
Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo
del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in
particolare:
- ...[omissis]...
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le
prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi
genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale,
ecc.).
1.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di
utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,
Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre
CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000,
in RDAT II-2000 n. 8t):
·
una prestazione da parte della
società, senza una corrispondente controprestazione;
·
il fatto che la prestazione si
traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che
essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
·
il fatto che il menzionato
carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai
terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
1.3.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una
relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia
oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario. Il Tribunale federale
ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista
quelle che, secondo l'insieme delle circostanze oggettive, traggono dalle
relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita. Non
occorre quindi un esame preliminare dell'intenzionalità e della consapevolezza
degli organi della società che hanno compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Bernardoni/Bortolotto,
La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale
ticinese, Mendrisio 2010, p. 418; ASA 45 p. 595).
1.4.
La giustificazione
commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad
una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per
stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se
tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in
considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario. L’utilità
ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono di per sé
stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente
funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va
valutato sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente
amministratore societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005
n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).
1.5.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini
del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la
prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la
determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va
posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal
prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio
su di un mercato libero ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del
Tribunale federale del 26 novembre 2003 n. 2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60,
consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli
oneri che una società anonima si assume per le spese private degli azionisti,
come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al
loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere
destinati alla sua attività aziendale. In assenza di comportamento conforme
alle regole di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di
paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta
alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza
del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n.
10t).
1.6.
Il carattere commerciale
di una spesa è un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso
l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo spetta
quindi al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).
Appartiene invece al fisco
dimostrare l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore degli
azionisti. Non spetta d’altra parte all’autorità fiscale valutare l’opportunità
di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il
proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La società
contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono
giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che
tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o economici tra
la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; DTF 2A.204/1997 del
26 maggio 1999, in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).
Considerandi
2.
2.1.
Nella prima decisione di
tassazione relativa al periodo fiscale 2019, l’UTPG aveva effettuato una
ripresa di fr. 45'000.- in relazione all’utilizzo privato dei veicoli
aziendali. In particolare, si può desumere dagli atti (senza che ciò sia
espressamente menzionato nelle decisioni impugnate) che l’autorità resistente
non aveva riconosciuto, quali costi a conto economico, gli ammortamenti delle
autovetture come anche altri costi relativi ad assicurazioni inerenti i
veicoli. La ripresa è poi stata ridotta in sede di reclamo a fr. 40'000.-. La
ricorrente non ha negato in sede ricorsuale che le autovetture vengano usate
anche a titolo privato, ma contesta l’ammontare della ripresa effettuata
dall’UTPG.
La questione controversa
nel caso di specie è di capire se l’uso delle autovetture sia di natura
prettamente privata oppure se perlomeno in parte le stesse siano utilizzate
anche per scopi commerciali.
2.2
In merito alle due
autovetture iscritte nel bilancio della __________ si rileva quanto segue.
La ricorrente ha
sottoscritto un contratto di leasing il 9.10.2014 per una __________ del valore
di fr. 102'000.- di una durata di 48 mesi. Il contratto prevedeva la
possibilità di effettuare al massimo 15'000km/anno. Il pagamento iniziale era
stato di fr. 42'000.-, mentre il canone mensile previsto era pari a fr. 568.30.
Dagli atti si evince come dal momento dell’acquisto dell’autovettura al 2019,
la società abbia proceduto a regolari ammortamenti. Il saldo del valore della
stessa era al 31.12.2018 di fr. 39'000.- e al 31.12.2019 di fr. 25'000.-.
Per quanto attiene
all’ulteriore veicolo immatricolato a nome della contribuente, si rileva che quest’ultima
ha sottoscritto il 1.9.2019 un contratto di leasing (per uso commerciale)__________
d’occasione, messa in circolazione per la prima volta nel gennaio 2015, il cui
prezzo d’acquisto in contanti era di fr. 100'000.-. La prima rata del leasing è
stata pari a fr. 50'000.- mentre i restanti versamenti mensili erano di fr.
612.65
Secondo l’autorità
fiscale, durante gli accertamenti effettuati sarebbero emerse prove
inconfutabili del fatto che le autovetture venissero sovente usate per scopi
privati, ed in particolare per la “partecipazione a raduni di auto sportive
in circuiti motoristici”. Nel ricorso la contribuente ha ammesso che i
veicoli erano stati utilizzati – unicamente in maniera saltuaria – anche per
partecipare ad eventi motoristici all’estero.
2.3
La
società ricorrente svolge perlopiù attività di consulenza di carattere , sito
consultato il 6.9.2022). Suoi soci sono, nella misura di un mezzo ciascuno, __________
(padre e figlio), che sono i suoi unici dipendenti. Nel 2019, il salario assoggettato
ai contributi AVS era di fr. 11'087.90 per __________ e di fr. 41'592.- per __________.
3.
3.1.
La
giurisprudenza (sia federale sia cantonale) e la prassi delle autorità fiscali
cantonali e federali si sono già chinate sulla problematica dell’uso
dell’autovettura da parte di persone vicine alla società, giungendo a
conclusioni diversificate in relazione all’ammontare della ripresa da
effettuare a titolo di distribuzione dissimulata di utile, a dipendenza della
tipologia di autovettura e della natura dell’attività della società.
3.2
Il Promemoria n. 1/2007
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei
prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari
di aziende, prevede che, se il totale delle spese effettive dell’automobile parzialmente
usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e
privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese
effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per
motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è
possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione
forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto
(IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le Istruzioni della Conferenza
fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 20
gennaio 2010 per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione
delle rendite, cifra 2.2, par. 21).
Una ripresa forfetaria
secondo il promemoria citato presuppone che il veicolo sia utilizzato dalla
società per lo svolgimento della sua attività, ma che un socio o una persona
vicina ne possa fruire anche privatamente. L’ammontare della ripresa per la
quota privata dovrebbe infatti corrispondere al compenso che spetterebbe alla
società per aver messo a disposizione del socio un veicolo aziendale per scopi
privati.
La prassi delle autorità
fiscali del Canton Lucerna prevede che, se l’uso per scopi privati è prevalente
e la ripresa forfetaria appare insufficiente, si possa determinare il valore di
mercato corrispondente all’utilizzazione del bene per scopi commerciali, per
poi riprendere a titolo di prestazione valutabile in denaro la quota dei costi che
eccede tale importo (Habermacher, Vermögenswerte in der
Gesellschaft mit teilweiser oder ausschliesslicher privater Nutzung durch die
Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, Newsletter Steuern Luzern 10/2021, p.
3).
3.3
In una sentenza del 1°
maggio 2015 (2C_697/2014), il Tribunale federale si è confrontato con il
ricorso di una società immobiliare, che aveva immatricolato una BMW X6 50i,
acquistata al prezzo di fr. 137'000.-, registrando nei propri conti un
ammortamento del 40% del valore di investimento (fr. 54’800.-). Aveva acquistato
anche una Porsche, procedendo a un ulteriore ammortamento di fr. 57'000.-.
L’autorità di tassazione del Canton Appenzello Esterno aveva riconosciuto come
veicolo aziendale solo la Porsche, riprendendo di conseguenza tutti i costi
relativi alla BMW. Per la Porsche aveva poi ammesso l’ammortamento solo su un
valore di fr. 100'000.- ed aveva conseguentemente ripreso la differenza.
Inoltre, aveva ripreso la quota privata del 9.6% di fr. 100'000.-. La Suprema
Corte ha respinto il ricorso della società contribuente, ricordando che le
spese finalizzate all’appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle
legate ad un’immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun
legame stretto con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi sull’attività
lucrativa. Ha così giustificato la decisione dell’autorità fiscale cantonale di
riprendere una quota di lusso nel caso in cui una società immatricola una
vettura di servizio che eccede un certo prezzo, come nel caso concreto
l’importo di fr. 100'000.-.
Con questa sentenza, la
Suprema Corte ha sostanzialmente ammesso che le autorità fiscali possano
stabilire un tetto massimo al valore degli autoveicoli, che una società ha
messo a bilancio e che mette a disposizione di un socio o di una persona vicina
anche per un uso privato. Si tratta anche in questo caso di un veicolo
utilizzato parzialmente per scopi privati, ma il valore dello stesso ne fa un
bene di lusso, che come tale viene solo parzialmente riconosciuto come bene
commerciale.
3.4
3.4.1
Ci sono
anche casi in cui un autoveicolo, pur essendo di proprietà di una società ed
essendo conseguentemente iscritto a bilancio, viene usato esclusivamente a
scopi privati da un socio o da una persona vicina.
3.4.2
In primo
luogo, la società concede una prestazione valutabile in denaro al socio, se acquista
un attivo fittizio o privo di valore (“Nonvaleur”). Il Tribunale
federale ha riconosciuto che una società avesse iscritto a bilancio un attivo
fittizio in una sentenza del 7 luglio 2020 (n. 2C_750/2019), che concerneva la
messa a disposizione di un aeroplano per scopi privati del figlio
dell’azionista. Accogliendo il ricorso dell’amministrazione fiscale cantonale,
l’Alta Corte ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale ed
ha riconosciuto che il velivolo fosse un “nonvaleur” e che la sua iscrizione
nel bilancio della società fosse pertanto in contrasto con il diritto
commerciale. Infatti, dagli atti emergeva che, nei periodi fiscali litigiosi,
l’aereo non appartenesse alla società in questione, ma che proprietaria fosse
una società sorella. Di conseguenza, tutti i costi registrati nel conto
economico della società, che aveva iscritto a bilancio il velivolo, non erano
giustificati commercialmente e dovevano essere ripresi.
3.4.3
Nella
sentenza 2C_589/2013 del 17.1.2014 il Tribunale federale si è occupato del caso
di un’autovettura di lusso acquistata da una società vodese, il cui scopo era
il commercio, la locazione, la fabbricazione, la posa, il mantenimento e la
riparazione di barriere mobili segnaletiche, senza essere usata per scopi commerciali
ma esclusivamente nell’interesse dell’amministratore unico ed azionista, già
collezionista di veicoli di prestigio.
Nel 2002 la
società aveva acquistato un veicolo “__________” al prezzo di € 665'000.- (ossia, senza IVA pari a fr. 942'379.-),
che aveva poi venduto allo stesso azionista, nel 2005 al medesimo prezzo di
acquisto. L’autorità fiscale vodese aveva, per il periodo dal 2002 al 2005
operato una ripresa complessiva di fr. 296'216.- a titolo di costi per la messa
a disposizione del veicolo __________ __________ acquistato dalla società nel
2002.
L’autorità fiscale aveva in particolar modo stabilito che il veicolo in
questione non fosse destinato a servire all’attività imprenditoriale della
società, bensì a soddisfare gli interessi personali dell’azionista unico della
società, il quale collezionava veicoli di lusso. L’amministrazione cantonale
aveva stabilito l’esistenza di una prestazione a tale azionista ed aveva
determinato il reddito che avrebbe dovuto generare.
L’Alta
Corte, dopo aver concluso, contrariamente ai giudici cantonali vodesi, che la __________
non costituisse un “non valore”, ma un vero attivo commerciale, si era chinata
sulla questione della determinazione dell’ammontare della distribuzione
dissimulata di utile legata al veicolo messo messo a disposizione esclusiva del
proprio amministratore ed azionista unico senza che la società contribuente
avesse beneficiato di qualsivoglia vantaggio o controprestazione. L’Alta Corte
svizzera, dopo aver passato in rassegna i metodi suggeriti sia dall’AFC che
dalle precedenti istanze cantonali, ha concluso che l’ammontare della
distribuzione dissimulata di utile dovesse essere stabilito, nel particolare
caso di specie, tenendo in considerazione che l’autovettura era stata
rivenduta, nel 2005 al medesimo prezzo di acquisto al proprio azionista. Motivo
per il quale, dal punto di vista economico, la situazione era molto simile a
quella di un contratto di vendita a credito. In tale ipotesi, la messa a
disposizione del veicolo dal venditore all’acquirente richiede una
rimunerazione particolare da parte di quest’ultimo, quale controprestazione da
parte del primo per la rinuncia al pagamento di tutto il prezzo al momento
della consegna dell’autovettura e per il rischio finanziario incorso (sentenza
2C_589/2013 del 17.1.2014 consid. 8.2.4.).
3.4.4
La Camera di diritto
tributario ha trattato il caso di un autoveicolo __________ da 8 posti, usato
dall’amministratore unico della società e dalla famiglia di quest’ultimo
(sentenza CDT 80.2012.194/195 del 29 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 8t). Anche
in questo caso, il fisco cantonale aveva qualificato l’automezzo come attivo
fittizio. Questo Tribunale aveva ricordato che, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la distribuzione dissimulata di utili si
verifica anche quando una società di capitali si assume i costi legati ad
oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al mantenimento o al diletto
degli azionisti, acquistati dalla società senza essere destinati alla sua
attività aziendale; in tal caso, non essendo possibile riferirsi a prezzi
effettivi di paragone, si deve stabilire una controprestazione che permetta
alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005,
in RtiD II-2005 n. 10t consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
La Camera aveva
anche ammesso che, in simili casi, ci si possa chiedere se il contratto
stipulato dalla società non sia simulato (art. 18 cpv. 1 CO) e se il vero
contraente non sia il socio oppure se non si sia in presenza di un’elusione
d’imposta; solo in tale eventualità i beni patrimoniali, acquistati dalla
società con contratti validi dal punto di vista del diritto civile, potrebbero
essere attribuiti fiscalmente alla sostanza privata del socio (cfr. la sentenza
del Tribunale federale del 16 aprile 1987,
in NStP 1987 p. 103 consid. 1 e 2).
3.4.5
La qualifica
di un bene, che una società mette a disposizione del socio o di una persona
vicina per scopi quasi esclusivamente privati, quale attivo fittizio o “non
valore”, presuppone che si tratti di un oggetto che non è di proprietà della
società stessa, ma che tuttavia è stato iscritto nel suo bilancio. In tal caso,
il valore per cui è stato registrato a bilancio si considera integralmente una
distribuzione dissimulata di utile al socio (Habermacher, op. cit., p. 1).
Se invece il
bene, usato per scopi esclusivamente privati, è stato effettivamente acquistato
dalla società ed è pertanto stato correttamente iscritto a bilancio, non si
tratta di un attivo fittizio. Dal punto di vista fiscale, si è tuttavia
confrontati con il fatto che la società registra ogni anno delle perdite a
causa dell’attivo usato privatamente dal socio. In tal caso, tutti i costi
possono essere ripresi a titolo di prestazione valutabile in denaro presso la
società e presso il socio (Habermacher, op. cit., p. 3 s.).
In una
sentenza del 29 novembre 2002 (2P.153/2002 e 2A.358/2002), il Tribunale
federale ha respinto il ricorso di una società lucernese che aveva acquistato
una proprietà immobiliare a St. Moritz, mettendola a disposizione del socio. Il
fatto che ogni anno l’amministrazione dell’immobile in questione comportasse
una perdita fra i 100'000 e i 200'000 franchi e che la società non avesse
cercato di cederla in locazione a terzi, induceva a ritenere che le condizioni
pattuite con il socio non fossero conformi al mercato. Le relative spese erano
pertanto totalmente qualificabili come spese per il mantenimento del socio o di
una persona vicina e come tali non erano commercialmente giustificate. Era
conseguentemente giustificata la loro ripresa a titolo prestazioni valutabili
in denaro.
4.
4.1.
Ritornando
al caso che qui ci occupa, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, in
una prima decisione, senza invero precisarlo espressamente, ha ripreso alcuni
dei costi legati alle autovetture e non ha riconosciuto l’ammortamento delle
stesse. Nella decisione su reclamo la ripresa dei costi non riconosciuti è
stata ridotta a fr. 40'000.-.
Dalla decisione non
risulta però chiaro quale ragionamento giuridico sia stato seguito dall’UTPG:
non si comprende esattamente quali spese siano state ammesse e quali no.
Inoltre, la decisione su reclamo risulta in contraddizione con le osservazioni
dell’autorità fiscale al ricorso, con le quali l’UTPG ha in sostanza indicato
che le autovetture hanno un uso prettamente privato: non si comprende allora
perché sia stata ripresa unicamente una parte dei costi legati all’utilizzo della
__________ e della __________
In tal senso, la ripresa effettuata
in modo “forfettario” non è chiara, non è motivata e non rispetta i parametri
identificati dalla giurisprudenza.
4.2
4.2.1
La natura dell’attività
della società insorgente e le sue dimensioni impongono di ritenere che le
autovetture a lei intestate, vista la loro tipologia e considerato anche che
per parte del 2019 e nel 2020, __________ era in infortunio, siano state usate
prevalentemente, se non esclusivamente, a titolo privato da parte dei soci
della contribuente. Quest’ultima non spiega peraltro quale necessità avesse di
immatricolare due automezzi sportivi particolarmente costosi e onerosi.
4.2.2
L’UTPG, nel calcolare la
ripresa avrebbe dovuto innanzitutto stabilire se le autovetture siano state
utilizzate anche per scopi commerciali oppure esclusivamente per scopi privati
dei soci.
Se, come sembra nel caso
di specie, l’autorità resistente ritiene __________ vengano usate
esclusivamente a titolo privato, l’UTPG avrebbe dovuto stabilire la ripresa basandosi
su una controprestazione che permetta alla società di coprire i costi
sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale 2P.250/2004
del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t) o perlomeno riprendere tutti i
costi registrati nel conto economico (sentenza del 29 novembre 2002
(2P.153/2002 e 2A.358/2002).
L’autorità di tassazione
ha ripreso tuttavia unicamente un importo di fr. 40'000.-. Non si comprende se la
ripresa sia limitata all’ammortamento oppure se sia stata stabilita una somma
forfettaria dei costi non riconosciuti. In effetti a conto economico vi sono
molte altre spese direttamente legate all’utilizzo delle autovetture in
questione che, riprendendo solo una parte dei costi, sono di fatto state
riconosciute dall’autorità resistente.
4.2.3
Nel caso in cui l’autorità
di tassazione ritenesse che i veicoli siano stati usati privatamente solo in
parte, si tratterebbe di valutare se la ripresa forfetaria del 9,6%, prevista
dalla prassi dell’AFC, sia adeguata. In questo contesto, terrà conto della giurisprudenza
del Tribunale federale in relazione alla quota parte per i veicoli di lusso (v.
supra consid. 3.3) e eventualmente anche della prassi del fisco del
Canton Lucerna, per i casi in cui l’uso commerciale appare trascurabile
rispetto a quello privato (v. supra, consid. 3.2).
4.3
Alla luce
delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché
riesamini la fattispecie e adotti una nuova decisione.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione
su reclamo del 24 marzo 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG
perché riesamini la fattispecie e adotti una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: