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Decisione

80.2022.109

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione mascherata di utile, immatricolazione di due veicoli di lusso usati dai due soci, prassi e giurisprudenza, uso parzialmente o esclusivamente privato

3 ottobre 2022Italiano24 min

ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, rappresentata dalla __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.109

80.2022.110

Lugano

3 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 aprile 2022 contro la decisione del 24 marzo 2022 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. La __________, è una

società cui scopo sociale è la consulenza nel settore commerciale, finanziario

e patrimoniale, il commercio di beni mobili di ogni genere, la prestazione di

servizi nel campo del commercio internazionale e l’amministrazione di sostanza

mobiliare, nonché l’assunzione di mandati fiduciari (cfr. www.zefix.ch,

sito consultato il 31.8.2022). Le quote sociali sono detenute per metà ciascuno

da __________.

B. Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2019, la __________ faceva valere una perdita di fr. 179.- ed un

capitale imponibile proprio di fr. 31'346.-.

Con decisione di

tassazione del 16.9.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di

seguito UTPG) notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella

quale stabiliva l’utile imponibile, sia per l’IC sia per l’IFD, in fr. 44'800.-

ed il capitale imponibile in fr. 31'000.-. Rispetto a quanto dichiarato dalla

contribuente, l’autorità resistente aveva aggiunto alla perdita dichiarata la

somma di fr. 45'000.-, quali costi non deducibili fiscalmente, addebitati a

conto economico. In particolare l’UTPG rilevava l’esistenza di una

distribuzione di utile legata all’utilizzo privato dei veicoli aziendali.

C. Con reclamo

7/8.10.2021, la contribuente, rappresentata dalla __________, impugnava la

decisione di tassazione IC/IFD 2019, contestando la ripresa di fr. 45'000.-

nell’utile. A suo avviso, i veicoli della società venivano utilizzati

unicamente per scopi professionali e meglio per “trasferte presso e con i

clienti”. Inoltre sosteneva che entrambi i soci ed amministratori della

società possedevano dei veicoli privati.

D. Con decisione del

24.3.2022, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il gravame presentato

dalla contribuente, riducendo la ripresa dei costi legati all’utilizzo privato

dei veicoli societari da fr. 45'000.- a fr. 40'000.-.

Nella motivazione

l’autorità resistente spiegava che, a seguito del reclamo, erano intercorse

delle conversazioni telefoniche con il rappresentante dell’insorgente,

nell’ambito delle quali era stato precisato che l’aggiunta all’utile di fr.

45'000.- era legata ai costi delle autovetture __________ (acquistata il

6.10.2014 per fr. 102'000.-) e __________ (acquistata il 1° settembre 2019 per

fr. 100'000.-). La società aveva un’attività contenuta e lo stipendio dei soci

ed amministratori non era consono “(…) allo standard per giustificare il

tipo di veicoli acquistati”. Motivo per il quale l’UTPG aveva ritenuto che

i veicoli fossero stati comperati senza in realtà essere destinati unicamente

all’attività aziendale, bensì tenuti a disposizione degli azionisti per il loro

diletto (senza pretendere una relativa controprestazione). Per quanto atteneva

alla censura relativa al possesso di veicoli privati da parte dei soci, il

fisco indicava che __________ non possedeva autovetture private, ad esclusione

di un veicolo immatricolato a nome della moglie __________. Mentre __________,

era già stato in possesso, sino al 17.4.2019, di una __________ con una targa

trasferibile su una __________.

Durante l’accertamento sarebbero

inoltre emerse prove inconfutabili del fatto che le autovetture venissero di

sovente utilizzate per scopi privati, in particolare la partecipazione a raduni

di auto sportive e in circuiti motoristici.

Motivo per il quale era

evidente l’esistenza di una distribuzione dissimulata di utile.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, rappresentata dalla __________,

impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2019 contestando la ripresa nell’utile

di fr. 40'000.- legata all’utilizzo privato dei veicoli intestati alla società

da parte dei soci della stessa. Le sue autovetture avrebbero infatti prevalentemente

una funzione di rappresentanza, consistendo l’attività della società nella

consulenza in gestione patrimoniale e nel trading di beni di consumo. I veicoli

in questione sarebbero usati in netta prevalenza per recarsi dai clienti, che

si trovano per la maggior parte in __________. I soci parteciperebbero

saltuariamente a manifestazioni motoristiche, soprattutto all’estero “(…)

con lo scopo di proporre i loro prodotti a nuovi potenziali clienti”. L’uso

privato non potrebbe pertanto essere escluso, ma risulterebbe di scarso rilievo,

considerato che entrambi gli azionisti sono proprietari di più di un veicolo

privato nonché di motocicli. Essendo inoltre i due soci domiciliati nello

stesso immobile, utilizzerebbero per i loro spostamenti i veicoli intestati

privatamente.

In merito al fatto che la “scarsa

cifra d’affari” non giustificherebbe il possesso dei veicoli da parte della

società, visto il costo aziendale generato dagli stessi, la ricorrente sostiene

che la mancata crescita d’affari sarebbe legata al grave infortunio occorso ad __________,

causato da un incidente ciclomotoristico che lo aveva reso inabile al lavoro al

100% per oltre due anni.

L’insorgente chiede

pertanto, in via principale, l’annullamento della ripresa di fr. 40'000.- e, subordinatamente,

non potendosi del tutto escludere un uso privato dei veicoli, una riduzione

della ripresa, per la __________ a fr. 4'800.- [(0.8% x 100'000) x 12 * 50%] e

per la__________ a fr. 4'896.- [(0.8% x 102'000) x 12 * 50%].

F. Con osservazioni

30/31.5.2022 l’UTPG chiede di respingere il ricorso. In merito alle motivazioni

contenute nel gravame l’autorità resistente rileva che, proprio in

considerazione della mancata crescita della cifra d’affari, legata

all’infortunio occorso ad __________, non è comprensibile che la società, sia

nel 2019 che nel 2020, abbia continuato ad essere proprietaria di due veicoli

con tutte le spese che ne conseguono, malgrado fosse impiegato al 100% un solo

dipendente. Inoltre, durante un colloquio telefonico intercorso con __________,

quest’ultimo avrebbe sostenuto che nel corso degli anni le due autovetture in

questione avevano percorso pochi chilometri (circa 5'000 all’anno), motivo per

il quale non era possibile ritenere un uso privato delle stesse. Tuttavia,

queste ulteriori spiegazioni avvalorerebbero il fatto che le automobili in

questione siano state acquistate dalla contribuente in considerazione del

rapporto di partecipazione nella società del beneficiario, e non per un loro

reale utilizzo. Ciò poiché sarebbe stato “(…) meno gravoso rimborsare i

chilometri effettuati all’usuale tariffa di 0.70 cts/km al posto che sostenere

tutti i costi d’acquisto e di manutenzione. Il che tradotto in cifre avrebbe

portato costi auto e trasporto in società pari a ca. CHF 7'000.- contro i costi

effettivamente sostenuti pari a CHF 51'519.- di cui CHF 11'519.- ammessi dopo

decisione su reclamo”.

Ben difficilmente una

società si sarebbe fatta carico di tali costi acquistando simili veicoli per

metterli a disposizione dei propri dipendenti senza pretendere una congrua

controprestazione, quando un semplice rimborso chilometrico porterebbe maggior

redditività all’azienda. Inoltre le spese finalizzate all’appagamento di

bisogni privati, fra le quali quelle legate ad un’immagine adeguata allo status

della persona, non avrebbero alcuno stretto legame con lo scopo dell’impresa,

pur potendo avere effetti positivi sull’attività lucrativa.

Diritto

1. 1.1.

Gli

articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile

delle persone giuridiche, che

1

Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo

del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b. tutti i

prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e

non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in

particolare:

- ...[omissis]...

- le

distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non

giustificate dall'uso commerciale.

Quanto

all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1

LIFD prevedono da parte loro che

1

Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le

prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi

genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale,

ecc.).

1.2.

La

dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di

utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

131 II 593 consid. 5; cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I,

Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,

Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre

CDT n 80.2000.00031 del 2 maggio 2000,

in RDAT II-2000 n. 8t):

·

una prestazione da parte della

società, senza una corrispondente controprestazione;

·

il fatto che la prestazione si

traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che

essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

·

il fatto che il menzionato

carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai

terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

1.3.

Sono

considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una

relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia

oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario. Il Tribunale federale

ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista

quelle che, secondo l'insieme delle circostanze oggettive, traggono dalle

relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita. Non

occorre quindi un esame preliminare dell'intenzionalità e della consapevolezza

degli organi della società che hanno compiuto la prestazione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli

utili immobiliari, Lugano 1996, p. 224; Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale

ticinese, Mendrisio 2010, p. 418; ASA 45 p. 595).

1.4.

La giustificazione

commerciale di una spesa dipende dal suo contesto. In sostanza, di fronte ad

una prestazione della società all’azionista o ad una persona vicina, per

stabilire se vi è una distribuzione dissimulata di utili bisogna chiedersi se

tale prestazione sia stata fornita per motivi prettamente commerciali oppure in

considerazione del rapporto di partecipazione nella società del beneficiario. L’utilità

ed il successo economico dell’impegno assunto dalla società non sono di per sé

stessi decisivi. Occorre comunque che la spesa in questione sia realisticamente

funzionale all’attività aziendale ed ai relativi scopi di profitto. Ciò va

valutato sulla base degli usuali doveri di diligenza di un prudente

amministratore societario (sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005

n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n. 10t).

1.5.

In caso di distribuzione

dissimulata di utili, occorre poi quantificare la ripresa da effettuare ai fini

del calcolo dell’utile imponibile. La constatazione di una sproporzione tra la

prestazione della società e la contropartita dell’azionista implica la

determinazione del valore economico reale della prestazione fornita, che va

posto a confronto con le condizioni pattuite. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, il valore economico reale è di principio costituito dal

prezzo che sarebbe disposto a pagare un terzo qualunque per lo stesso servizio

su di un mercato libero ed aperto (DTF 107 Ib 325 consid. 3c; sentenza del

Tribunale federale del 26 novembre 2003 n. 2A.39/2003, in: RDAF 2004 II 60,

consid. 2.2 e 3.3). Questo criterio non può però venir trasposto come tale agli

oneri che una società anonima si assume per le spese private degli azionisti,

come per i costi legati ad oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al

loro mantenimento o al loro diletto, acquistati dalla società senza essere

destinati alla sua attività aziendale. In assenza di comportamento conforme

alle regole di mercato, non è infatti possibile riferirsi a prezzi effettivi di

paragone. Occorre piuttosto basarsi su di una controprestazione che permetta

alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza

del Tribunale federale del 13 giugno 2005 n. 2P.250/2004, in: RtiD II-2005 n.

10t).

1.6.

Il carattere commerciale

di una spesa è un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso

l’erario. Secondo la regola generale, l’onere della prova al riguardo spetta

quindi al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa).

Appartiene invece al fisco

dimostrare l’esistenza di una prestazione valutabile in denaro a favore degli

azionisti. Non spetta d’altra parte all’autorità fiscale valutare l’opportunità

di una spesa dal punto di vista della politica societaria, sostituendo il

proprio apprezzamento a quello della direzione aziendale. La società

contribuente deve comunque dimostrare che le prestazioni da lei effettuate sono

giustificate dal profilo commerciale. Il fisco può in tal modo accertare che

tali prestazioni non sono dettate da stretti legami personali o economici tra

la società ed il beneficiario (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; DTF 2A.204/1997 del

26 maggio 1999, in: ASA 68 p. 746, consid. 2b).

Considerandi

2.

2.1.

Nella prima decisione di

tassazione relativa al periodo fiscale 2019, l’UTPG aveva effettuato una

ripresa di fr. 45'000.- in relazione all’utilizzo privato dei veicoli

aziendali. In particolare, si può desumere dagli atti (senza che ciò sia

espressamente menzionato nelle decisioni impugnate) che l’autorità resistente

non aveva riconosciuto, quali costi a conto economico, gli ammortamenti delle

autovetture come anche altri costi relativi ad assicurazioni inerenti i

veicoli. La ripresa è poi stata ridotta in sede di reclamo a fr. 40'000.-. La

ricorrente non ha negato in sede ricorsuale che le autovetture vengano usate

anche a titolo privato, ma contesta l’ammontare della ripresa effettuata

dall’UTPG.

La questione controversa

nel caso di specie è di capire se l’uso delle autovetture sia di natura

prettamente privata oppure se perlomeno in parte le stesse siano utilizzate

anche per scopi commerciali.

2.2

In merito alle due

autovetture iscritte nel bilancio della __________ si rileva quanto segue.

La ricorrente ha

sottoscritto un contratto di leasing il 9.10.2014 per una __________ del valore

di fr. 102'000.- di una durata di 48 mesi. Il contratto prevedeva la

possibilità di effettuare al massimo 15'000km/anno. Il pagamento iniziale era

stato di fr. 42'000.-, mentre il canone mensile previsto era pari a fr. 568.30.

Dagli atti si evince come dal momento dell’acquisto dell’autovettura al 2019,

la società abbia proceduto a regolari ammortamenti. Il saldo del valore della

stessa era al 31.12.2018 di fr. 39'000.- e al 31.12.2019 di fr. 25'000.-.

Per quanto attiene

all’ulteriore veicolo immatricolato a nome della contribuente, si rileva che quest’ultima

ha sottoscritto il 1.9.2019 un contratto di leasing (per uso commerciale)__________

d’occasione, messa in circolazione per la prima volta nel gennaio 2015, il cui

prezzo d’acquisto in contanti era di fr. 100'000.-. La prima rata del leasing è

stata pari a fr. 50'000.- mentre i restanti versamenti mensili erano di fr.

612.65

Secondo l’autorità

fiscale, durante gli accertamenti effettuati sarebbero emerse prove

inconfutabili del fatto che le autovetture venissero sovente usate per scopi

privati, ed in particolare per la “partecipazione a raduni di auto sportive

in circuiti motoristici”. Nel ricorso la contribuente ha ammesso che i

veicoli erano stati utilizzati – unicamente in maniera saltuaria – anche per

partecipare ad eventi motoristici all’estero.

2.3

La

società ricorrente svolge perlopiù attività di consulenza di carattere , sito

consultato il 6.9.2022). Suoi soci sono, nella misura di un mezzo ciascuno, __________

(padre e figlio), che sono i suoi unici dipendenti. Nel 2019, il salario assoggettato

ai contributi AVS era di fr. 11'087.90 per __________ e di fr. 41'592.- per __________.

3.

3.1.

La

giurisprudenza (sia federale sia cantonale) e la prassi delle autorità fiscali

cantonali e federali si sono già chinate sulla problematica dell’uso

dell’autovettura da parte di persone vicine alla società, giungendo a

conclusioni diversificate in relazione all’ammontare della ripresa da

effettuare a titolo di distribuzione dissimulata di utile, a dipendenza della

tipologia di autovettura e della natura dell’attività della società.

3.2

Il Promemoria n. 1/2007

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei

prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari

di aziende, prevede che, se il totale delle spese effettive dell’automobile parzialmente

usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e

privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese

effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per

motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è

possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione

forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto

(IVA esclusa), ma almeno 150 franchi (cfr. anche le Istruzioni della Conferenza

fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 20

gennaio 2010 per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione

delle rendite, cifra 2.2, par. 21).

Una ripresa forfetaria

secondo il promemoria citato presuppone che il veicolo sia utilizzato dalla

società per lo svolgimento della sua attività, ma che un socio o una persona

vicina ne possa fruire anche privatamente. L’ammontare della ripresa per la

quota privata dovrebbe infatti corrispondere al compenso che spetterebbe alla

società per aver messo a disposizione del socio un veicolo aziendale per scopi

privati.

La prassi delle autorità

fiscali del Canton Lucerna prevede che, se l’uso per scopi privati è prevalente

e la ripresa forfetaria appare insufficiente, si possa determinare il valore di

mercato corrispondente all’utilizzazione del bene per scopi commerciali, per

poi riprendere a titolo di prestazione valutabile in denaro la quota dei costi che

eccede tale importo (Habermacher, Vermögenswerte in der

Gesellschaft mit teilweiser oder ausschliesslicher privater Nutzung durch die

Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber, Newsletter Steuern Luzern 10/2021, p.

3).

3.3

In una sentenza del 1°

maggio 2015 (2C_697/2014), il Tribunale federale si è confrontato con il

ricorso di una società immobiliare, che aveva immatricolato una BMW X6 50i,

acquistata al prezzo di fr. 137'000.-, registrando nei propri conti un

ammortamento del 40% del valore di investimento (fr. 54’800.-). Aveva acquistato

anche una Porsche, procedendo a un ulteriore ammortamento di fr. 57'000.-.

L’autorità di tassazione del Canton Appenzello Esterno aveva riconosciuto come

veicolo aziendale solo la Porsche, riprendendo di conseguenza tutti i costi

relativi alla BMW. Per la Porsche aveva poi ammesso l’ammortamento solo su un

valore di fr. 100'000.- ed aveva conseguentemente ripreso la differenza.

Inoltre, aveva ripreso la quota privata del 9.6% di fr. 100'000.-. La Suprema

Corte ha respinto il ricorso della società contribuente, ricordando che le

spese finalizzate all’appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle

legate ad un’immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun

legame stretto con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi sull’attività

lucrativa. Ha così giustificato la decisione dell’autorità fiscale cantonale di

riprendere una quota di lusso nel caso in cui una società immatricola una

vettura di servizio che eccede un certo prezzo, come nel caso concreto

l’importo di fr. 100'000.-.

Con questa sentenza, la

Suprema Corte ha sostanzialmente ammesso che le autorità fiscali possano

stabilire un tetto massimo al valore degli autoveicoli, che una società ha

messo a bilancio e che mette a disposizione di un socio o di una persona vicina

anche per un uso privato. Si tratta anche in questo caso di un veicolo

utilizzato parzialmente per scopi privati, ma il valore dello stesso ne fa un

bene di lusso, che come tale viene solo parzialmente riconosciuto come bene

commerciale.

3.4

3.4.1

Ci sono

anche casi in cui un autoveicolo, pur essendo di proprietà di una società ed

essendo conseguentemente iscritto a bilancio, viene usato esclusivamente a

scopi privati da un socio o da una persona vicina.

3.4.2

In primo

luogo, la società concede una prestazione valutabile in denaro al socio, se acquista

un attivo fittizio o privo di valore (“Nonvaleur”). Il Tribunale

federale ha riconosciuto che una società avesse iscritto a bilancio un attivo

fittizio in una sentenza del 7 luglio 2020 (n. 2C_750/2019), che concerneva la

messa a disposizione di un aeroplano per scopi privati del figlio

dell’azionista. Accogliendo il ricorso dell’amministrazione fiscale cantonale,

l’Alta Corte ha annullato la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale ed

ha riconosciuto che il velivolo fosse un “nonvaleur” e che la sua iscrizione

nel bilancio della società fosse pertanto in contrasto con il diritto

commerciale. Infatti, dagli atti emergeva che, nei periodi fiscali litigiosi,

l’aereo non appartenesse alla società in questione, ma che proprietaria fosse

una società sorella. Di conseguenza, tutti i costi registrati nel conto

economico della società, che aveva iscritto a bilancio il velivolo, non erano

giustificati commercialmente e dovevano essere ripresi.

3.4.3

Nella

sentenza 2C_589/2013 del 17.1.2014 il Tribunale federale si è occupato del caso

di un’autovettura di lusso acquistata da una società vodese, il cui scopo era

il commercio, la locazione, la fabbricazione, la posa, il mantenimento e la

riparazione di barriere mobili segnaletiche, senza essere usata per scopi commerciali

ma esclusivamente nell’interesse dell’amministratore unico ed azionista, già

collezionista di veicoli di prestigio.

Nel 2002 la

società aveva acquistato un veicolo “__________” al prezzo di € 665'000.- (ossia, senza IVA pari a fr. 942'379.-),

che aveva poi venduto allo stesso azionista, nel 2005 al medesimo prezzo di

acquisto. L’autorità fiscale vodese aveva, per il periodo dal 2002 al 2005

operato una ripresa complessiva di fr. 296'216.- a titolo di costi per la messa

a disposizione del veicolo __________ __________ acquistato dalla società nel

2002.

L’autorità fiscale aveva in particolar modo stabilito che il veicolo in

questione non fosse destinato a servire all’attività imprenditoriale della

società, bensì a soddisfare gli interessi personali dell’azionista unico della

società, il quale collezionava veicoli di lusso. L’amministrazione cantonale

aveva stabilito l’esistenza di una prestazione a tale azionista ed aveva

determinato il reddito che avrebbe dovuto generare.

L’Alta

Corte, dopo aver concluso, contrariamente ai giudici cantonali vodesi, che la __________

non costituisse un “non valore”, ma un vero attivo commerciale, si era chinata

sulla questione della determinazione dell’ammontare della distribuzione

dissimulata di utile legata al veicolo messo messo a disposizione esclusiva del

proprio amministratore ed azionista unico senza che la società contribuente

avesse beneficiato di qualsivoglia vantaggio o controprestazione. L’Alta Corte

svizzera, dopo aver passato in rassegna i metodi suggeriti sia dall’AFC che

dalle precedenti istanze cantonali, ha concluso che l’ammontare della

distribuzione dissimulata di utile dovesse essere stabilito, nel particolare

caso di specie, tenendo in considerazione che l’autovettura era stata

rivenduta, nel 2005 al medesimo prezzo di acquisto al proprio azionista. Motivo

per il quale, dal punto di vista economico, la situazione era molto simile a

quella di un contratto di vendita a credito. In tale ipotesi, la messa a

disposizione del veicolo dal venditore all’acquirente richiede una

rimunerazione particolare da parte di quest’ultimo, quale controprestazione da

parte del primo per la rinuncia al pagamento di tutto il prezzo al momento

della consegna dell’autovettura e per il rischio finanziario incorso (sentenza

2C_589/2013 del 17.1.2014 consid. 8.2.4.).

3.4.4

La Camera di diritto

tributario ha trattato il caso di un autoveicolo __________ da 8 posti, usato

dall’amministratore unico della società e dalla famiglia di quest’ultimo

(sentenza CDT 80.2012.194/195 del 29 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 8t). Anche

in questo caso, il fisco cantonale aveva qualificato l’automezzo come attivo

fittizio. Questo Tribunale aveva ricordato che, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la distribuzione dissimulata di utili si

verifica anche quando una società di capitali si assume i costi legati ad

oggetti patrimoniali che servono esclusivamente al mantenimento o al diletto

degli azionisti, acquistati dalla società senza essere destinati alla sua

attività aziendale; in tal caso, non essendo possibile riferirsi a prezzi

effettivi di paragone, si deve stabilire una controprestazione che permetta

alla società di coprire i costi sopportati e di conseguire un utile adeguato

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 13 giugno 2005,

in RtiD II-2005 n. 10t consid. 3.2 e giurisprudenza e dottrina citate).

La Camera aveva

anche ammesso che, in simili casi, ci si possa chiedere se il contratto

stipulato dalla società non sia simulato (art. 18 cpv. 1 CO) e se il vero

contraente non sia il socio oppure se non si sia in presenza di un’elusione

d’imposta; solo in tale eventualità i beni patrimoniali, acquistati dalla

società con contratti validi dal punto di vista del diritto civile, potrebbero

essere attribuiti fiscalmente alla sostanza privata del socio (cfr. la sentenza

del Tribunale federale del 16 aprile 1987,

in NStP 1987 p. 103 consid. 1 e 2).

3.4.5

La qualifica

di un bene, che una società mette a disposizione del socio o di una persona

vicina per scopi quasi esclusivamente privati, quale attivo fittizio o “non

valore”, presuppone che si tratti di un oggetto che non è di proprietà della

società stessa, ma che tuttavia è stato iscritto nel suo bilancio. In tal caso,

il valore per cui è stato registrato a bilancio si considera integralmente una

distribuzione dissimulata di utile al socio (Habermacher, op. cit., p. 1).

Se invece il

bene, usato per scopi esclusivamente privati, è stato effettivamente acquistato

dalla società ed è pertanto stato correttamente iscritto a bilancio, non si

tratta di un attivo fittizio. Dal punto di vista fiscale, si è tuttavia

confrontati con il fatto che la società registra ogni anno delle perdite a

causa dell’attivo usato privatamente dal socio. In tal caso, tutti i costi

possono essere ripresi a titolo di prestazione valutabile in denaro presso la

società e presso il socio (Habermacher, op. cit., p. 3 s.).

In una

sentenza del 29 novembre 2002 (2P.153/2002 e 2A.358/2002), il Tribunale

federale ha respinto il ricorso di una società lucernese che aveva acquistato

una proprietà immobiliare a St. Moritz, mettendola a disposizione del socio. Il

fatto che ogni anno l’amministrazione dell’immobile in questione comportasse

una perdita fra i 100'000 e i 200'000 franchi e che la società non avesse

cercato di cederla in locazione a terzi, induceva a ritenere che le condizioni

pattuite con il socio non fossero conformi al mercato. Le relative spese erano

pertanto totalmente qualificabili come spese per il mantenimento del socio o di

una persona vicina e come tali non erano commercialmente giustificate. Era

conseguentemente giustificata la loro ripresa a titolo prestazioni valutabili

in denaro.

4.

4.1.

Ritornando

al caso che qui ci occupa, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, in

una prima decisione, senza invero precisarlo espressamente, ha ripreso alcuni

dei costi legati alle autovetture e non ha riconosciuto l’ammortamento delle

stesse. Nella decisione su reclamo la ripresa dei costi non riconosciuti è

stata ridotta a fr. 40'000.-.

Dalla decisione non

risulta però chiaro quale ragionamento giuridico sia stato seguito dall’UTPG:

non si comprende esattamente quali spese siano state ammesse e quali no.

Inoltre, la decisione su reclamo risulta in contraddizione con le osservazioni

dell’autorità fiscale al ricorso, con le quali l’UTPG ha in sostanza indicato

che le autovetture hanno un uso prettamente privato: non si comprende allora

perché sia stata ripresa unicamente una parte dei costi legati all’utilizzo della

__________ e della __________

In tal senso, la ripresa effettuata

in modo “forfettario” non è chiara, non è motivata e non rispetta i parametri

identificati dalla giurisprudenza.

4.2

4.2.1

La natura dell’attività

della società insorgente e le sue dimensioni impongono di ritenere che le

autovetture a lei intestate, vista la loro tipologia e considerato anche che

per parte del 2019 e nel 2020, __________ era in infortunio, siano state usate

prevalentemente, se non esclusivamente, a titolo privato da parte dei soci

della contribuente. Quest’ultima non spiega peraltro quale necessità avesse di

immatricolare due automezzi sportivi particolarmente costosi e onerosi.

4.2.2

L’UTPG, nel calcolare la

ripresa avrebbe dovuto innanzitutto stabilire se le autovetture siano state

utilizzate anche per scopi commerciali oppure esclusivamente per scopi privati

dei soci.

Se, come sembra nel caso

di specie, l’autorità resistente ritiene __________ vengano usate

esclusivamente a titolo privato, l’UTPG avrebbe dovuto stabilire la ripresa basandosi

su una controprestazione che permetta alla società di coprire i costi

sopportati e di conseguire un utile adeguato (sentenza del Tribunale federale 2P.250/2004

del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t) o perlomeno riprendere tutti i

costi registrati nel conto economico (sentenza del 29 novembre 2002

(2P.153/2002 e 2A.358/2002).

L’autorità di tassazione

ha ripreso tuttavia unicamente un importo di fr. 40'000.-. Non si comprende se la

ripresa sia limitata all’ammortamento oppure se sia stata stabilita una somma

forfettaria dei costi non riconosciuti. In effetti a conto economico vi sono

molte altre spese direttamente legate all’utilizzo delle autovetture in

questione che, riprendendo solo una parte dei costi, sono di fatto state

riconosciute dall’autorità resistente.

4.2.3

Nel caso in cui l’autorità

di tassazione ritenesse che i veicoli siano stati usati privatamente solo in

parte, si tratterebbe di valutare se la ripresa forfetaria del 9,6%, prevista

dalla prassi dell’AFC, sia adeguata. In questo contesto, terrà conto della giurisprudenza

del Tribunale federale in relazione alla quota parte per i veicoli di lusso (v.

supra consid. 3.3) e eventualmente anche della prassi del fisco del

Canton Lucerna, per i casi in cui l’uso commerciale appare trascurabile

rispetto a quello privato (v. supra, consid. 3.2).

4.3

Alla luce

delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché

riesamini la fattispecie e adotti una nuova decisione.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione

su reclamo del 24 marzo 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’UTPG

perché riesamini la fattispecie e adotti una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: