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Decisione

80.2022.11

Reddito imponibile: calcolo delle entrate e delle uscite, violazione del diritto di essere sentito, annullamento della decisione

25 marzo 2022Italiano10 min

agosto 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.11

80.2022.12

Lugano

25 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC

e IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________) è

manovale indipendente. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, datata 12

aprile 2021, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di

fr. 32'855.- e una sostanza complessiva di fr. 1’020'175.-. Fra i

redditi, indicava proventi della sostanza mobiliare per fr. 15'542.– e della

sostanza immobiliare per fr. 25’440.–. Non dichiarava alcun reddito

dell’attività lucrativa indipendente.

B. Il 24 giugno 2021 l’RS

1 (nel seguito: UT) ha sottoposto al contribuente un calcolo delle entrate e

delle uscite per periodo fiscale 2020, dal quale risultava un’insufficiente

disponibilità finanziaria di fr. 21'113.–, e gli ha attribuito un termine fino

all’8 luglio 2021 per prendere posizione.

Con email dell’8 luglio

2021, il contribuente ha informato l’autorità di tassazione di aver cessato

l’attività di muratore nel corso del 2020 e di mantenersi con i redditi della

sostanza mobiliare e immobiliare.

Il 20 luglio 2021

l’autorità fiscale ha indicato al contribuente che la documentazione inviata

era insufficiente e lo ha invitato a produrre gli avvisi di accredito e di

addebito relativi a tutte le operazioni di borsa avvenute nel 2020, come pure

l’estratto conto di tutti i conti d’appoggio riguardanti gli investimenti.

Il contribuente ha inviato

la documentazione richiesta.

C. Con decisione del 18

agosto 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il

reddito imponibile in fr. 72'000.- per IC e in fr. 73'800.- per IFD e

la sostanza imponibile in fr. 921'000.-. Rispetto ai dati dichiarati dal

contribuente, per quanto qui di interesse, l’autorità fiscale aveva aggiunto in

particolare per l’IC e l’IFD gli importi di fr. 39'000.- a titolo di altri

redditi con la seguente motivazione:

Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.

D. Con reclamo del 30

agosto 2021, RI 1 ha contestato l’imposizione di altri redditi per l’importo

complessivo di fr. 39'000.- con la seguente motivazione:

Il mio reddito e conforma alla mia dichiarazione.

Altri redditi (39'000 sfr.) no sono corretti.

Il sbaglio si trova infatti in una venduta di una

cascina.

Con decisione del 15 dicembre

2021, l’UT ha respinto il reclamo del contribuente con la seguente motivazione:

L’importo di CHF 39'000.- è scaturito dal calcolo

entrate/uscite sottoposto al contribuente, con richiesta di presentare le

proprie osservazioni, corredate dagli eventuali giustificativi. Alla risposta

del contribuente datata 8 luglio 2021 ha fatto seguito un’ulteriore richiesta,

volta ad approfondire la variazione di sostanza avvenuta nell’arco del 2020,

considerando il più correttamente possibile anche l’andamento del mercato

azionario (cosiddetta rivalutazione/svalutazione).

Il contribuente ha fornito la documentazione richiesta

dall’autorità fiscale, la quale ha poi corretto il calcolo citato in

precedenza, da cui emergeva un’eccedenza negativa nonostante si fosse considerato

un fabbisogno pari al minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo. Nella sua

lettera di reclamo il contribuente attribuisce l’incongruenza ad un’operazione

immobiliare perfezionata nel 2019 (così come comprovato dagli estratti bancari

allegati al reclamo stesso, da cui si evince che l’incasso del saldo di

CHF 80'000.- è stato registrato con valuta 19.12.2019 e girato su altri

conti intestati al contribuente in data 20.12.2019); tale aumento di sostanza

ha però influenzato solo la disponibilità del 2019, non avendo nulla a che fare

con il 2020.

Poiché la sostanza è stata correttamente

considerata all’01.01.2020 nel calcolo dell’autorità fiscale, e il contribuente

non ha fornito alcuna informazione utile a migliorare la disponibilità del

periodo oggetto di reclamo, la decisione di prima istanza viene riconfermata.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la propria

contestazione in merito all’aggiunta di complessivi fr. 39'000.- quali

altri redditi, motivando quanto segue:

Ho compilato la dichiarazione in modo vertiero e

onesto, e sono arrivato a un reddito netto sfr. 38'977.-

Non ho mai guadagnato cosi tanto in vita mia, e posso

vivere bene con questo reddito e a volte con ajuto della mia sostanza.

Non ci sono entrate aggiuntive reditti di « altre

fonte » di 39'000 sfr. La somma e inventato e in nessun modo corrisponde alla

verita.

Nel caso avesi sbagliato a compilare la

dichiarazione di tassazione o se ci sono discrepanze, voglio discutere e

mettere in ordine la situatione personalmente con un collaboratore della

autorità fiscale.

Non sono

disposto a pagare l’imposta sul reddito, che non ho mai avuto.

Con lettera del 24 gennaio

2022, l’autorità fiscale richiama le motivazioni citate nella decisione di

tassazione dopo reclamo del 15 dicembre 2021.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in:

ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,

in: StR 61 p. 442).

1.2.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3

LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca

all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì

all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF

2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).

1.3.

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci

occupa, il ricorrente aveva dichiarato un reddito lordo di fr. 40'982.-,

proveniente dalla sostanza mobiliare e immobiliare, e un reddito netto di fr.

32'855.-. Ricevuta la dichiarazione d’imposta, il fisco gli ha sottoposto un

primo calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di

disponibilità finanziaria di fr. 21'113.-. Esaminato il calcolo in questione,

il contribuente si è limitato a sostenere che l’autorità di tassazione non

aveva considerato il ricavo di una vendita immobiliare. L’Ufficio gli ha allora

chiesto di produrre ulteriore documentazione, in particolar modo in merito alle

operazioni di borsa intraprese nel corso del periodo fiscale. Ricevuta la

documentazione richiesta, ha elaborato un nuovo calcolo delle entrate e delle

uscite, dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria di fr. 39'616.-.

2.2

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole

nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,

quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in

cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora

l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve

comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost.

offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale

diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF

126.

I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

2.3

Dagli atti non risulta che

l’autorità di tassazione, dopo aver ricevuto la documentazione richiesta

all’insorgente, gli abbia notificato il nuovo calcolo del dispendio, basato su

quanto ricevuto. D’altronde, lo stesso risulta allestito il 3 agosto 2021 e la

decisione di tassazione è stata notificata al contribuente il 18 agosto 2021.

Se si considera che il

risultato del nuovo calcolo era sfavorevole al contribuente, per il fatto che

l’ammanco di disponibilità finanziaria era cresciuto da fr. 21'113.- a fr.

39'616.-, il diritto di essere sentito avrebbe imposto all’autorità fiscale di

sottoporglielo prima di adottare la decisione di tassazione, con la quale

aggiungeva ai proventi dichiarati altri redditi per fr. 39'000.-.

L’onere della prova

dell’esistenza di redditi non dichiarati era infatti a carico dell’autorità

fiscale. Quest’ultima non ha tuttavia sottoposto il nuovo calcolo al

contribuente. Neppure la decisione di tassazione del 18 agosto 2021 contiene

delle indicazioni in merito alle modalità con cui è stato determinato il

reddito aggiuntivo di fr. 39'000.-. La sua motivazione si limita infatti a

sostenere l’esistenza di “prestazioni valutabili in denaro o redditi d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

È vero che, nel suo

reclamo, il contribuente non ha sollevato obiezioni in merito alla procedura

adottata, ma si è limitato a contestare il reddito presunto, facendo

riferimento al ricavo proveniente dalla vendita di una cascina, avvenuta nel

2019.

Sta di fatto che non spettava a lui la prova dell’inesistenza dei

proventi non dichiarati.

2.4

La decisione impugnata

deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, affinché sottoponga al ricorrente il calcolo del dispendio, in base

al quale ha determinato in fr. 39'000.- l’ammanco di disponibilità finanziaria.

Dopo avergli consentito di prendere posizione, adotterà una nuova decisione su

reclamo.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione dopo reclamo

del 15 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver sottoposto al

ricorrente il calcolo del dispendio, in base al quale ha determinato in fr.

39'000.- l’ammanco di disponibilità finanziaria.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: