80.2022.11
Reddito imponibile: calcolo delle entrate e delle uscite, violazione del diritto di essere sentito, annullamento della decisione
25 marzo 2022Italiano10 min
agosto 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.11
80.2022.12
Lugano
25 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC
e IFD 2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________) è
manovale indipendente. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, datata 12
aprile 2021, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di
fr. 32'855.- e una sostanza complessiva di fr. 1’020'175.-. Fra i
redditi, indicava proventi della sostanza mobiliare per fr. 15'542.– e della
sostanza immobiliare per fr. 25’440.–. Non dichiarava alcun reddito
dell’attività lucrativa indipendente.
B. Il 24 giugno 2021 l’RS
1 (nel seguito: UT) ha sottoposto al contribuente un calcolo delle entrate e
delle uscite per periodo fiscale 2020, dal quale risultava un’insufficiente
disponibilità finanziaria di fr. 21'113.–, e gli ha attribuito un termine fino
all’8 luglio 2021 per prendere posizione.
Con email dell’8 luglio
2021, il contribuente ha informato l’autorità di tassazione di aver cessato
l’attività di muratore nel corso del 2020 e di mantenersi con i redditi della
sostanza mobiliare e immobiliare.
Il 20 luglio 2021
l’autorità fiscale ha indicato al contribuente che la documentazione inviata
era insufficiente e lo ha invitato a produrre gli avvisi di accredito e di
addebito relativi a tutte le operazioni di borsa avvenute nel 2020, come pure
l’estratto conto di tutti i conti d’appoggio riguardanti gli investimenti.
Il contribuente ha inviato
la documentazione richiesta.
C. Con decisione del 18
agosto 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il
reddito imponibile in fr. 72'000.- per IC e in fr. 73'800.- per IFD e
la sostanza imponibile in fr. 921'000.-. Rispetto ai dati dichiarati dal
contribuente, per quanto qui di interesse, l’autorità fiscale aveva aggiunto in
particolare per l’IC e l’IFD gli importi di fr. 39'000.- a titolo di altri
redditi con la seguente motivazione:
Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
D. Con reclamo del 30
agosto 2021, RI 1 ha contestato l’imposizione di altri redditi per l’importo
complessivo di fr. 39'000.- con la seguente motivazione:
Il mio reddito e conforma alla mia dichiarazione.
Altri redditi (39'000 sfr.) no sono corretti.
Il sbaglio si trova infatti in una venduta di una
cascina.
Con decisione del 15 dicembre
2021, l’UT ha respinto il reclamo del contribuente con la seguente motivazione:
L’importo di CHF 39'000.- è scaturito dal calcolo
entrate/uscite sottoposto al contribuente, con richiesta di presentare le
proprie osservazioni, corredate dagli eventuali giustificativi. Alla risposta
del contribuente datata 8 luglio 2021 ha fatto seguito un’ulteriore richiesta,
volta ad approfondire la variazione di sostanza avvenuta nell’arco del 2020,
considerando il più correttamente possibile anche l’andamento del mercato
azionario (cosiddetta rivalutazione/svalutazione).
Il contribuente ha fornito la documentazione richiesta
dall’autorità fiscale, la quale ha poi corretto il calcolo citato in
precedenza, da cui emergeva un’eccedenza negativa nonostante si fosse considerato
un fabbisogno pari al minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo. Nella sua
lettera di reclamo il contribuente attribuisce l’incongruenza ad un’operazione
immobiliare perfezionata nel 2019 (così come comprovato dagli estratti bancari
allegati al reclamo stesso, da cui si evince che l’incasso del saldo di
CHF 80'000.- è stato registrato con valuta 19.12.2019 e girato su altri
conti intestati al contribuente in data 20.12.2019); tale aumento di sostanza
ha però influenzato solo la disponibilità del 2019, non avendo nulla a che fare
con il 2020.
Poiché la sostanza è stata correttamente
considerata all’01.01.2020 nel calcolo dell’autorità fiscale, e il contribuente
non ha fornito alcuna informazione utile a migliorare la disponibilità del
periodo oggetto di reclamo, la decisione di prima istanza viene riconfermata.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la propria
contestazione in merito all’aggiunta di complessivi fr. 39'000.- quali
altri redditi, motivando quanto segue:
Ho compilato la dichiarazione in modo vertiero e
onesto, e sono arrivato a un reddito netto sfr. 38'977.-
Non ho mai guadagnato cosi tanto in vita mia, e posso
vivere bene con questo reddito e a volte con ajuto della mia sostanza.
Non ci sono entrate aggiuntive reditti di « altre
fonte » di 39'000 sfr. La somma e inventato e in nessun modo corrisponde alla
verita.
Nel caso avesi sbagliato a compilare la
dichiarazione di tassazione o se ci sono discrepanze, voglio discutere e
mettere in ordine la situatione personalmente con un collaboratore della
autorità fiscale.
Non sono
disposto a pagare l’imposta sul reddito, che non ho mai avuto.
Con lettera del 24 gennaio
2022, l’autorità fiscale richiama le motivazioni citate nella decisione di
tassazione dopo reclamo del 15 dicembre 2021.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in:
ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006,
in: StR 61 p. 442).
1.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3
LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca
all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì
all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF
2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).
1.3.
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci
occupa, il ricorrente aveva dichiarato un reddito lordo di fr. 40'982.-,
proveniente dalla sostanza mobiliare e immobiliare, e un reddito netto di fr.
32'855.-. Ricevuta la dichiarazione d’imposta, il fisco gli ha sottoposto un
primo calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di
disponibilità finanziaria di fr. 21'113.-. Esaminato il calcolo in questione,
il contribuente si è limitato a sostenere che l’autorità di tassazione non
aveva considerato il ricavo di una vendita immobiliare. L’Ufficio gli ha allora
chiesto di produrre ulteriore documentazione, in particolar modo in merito alle
operazioni di borsa intraprese nel corso del periodo fiscale. Ricevuta la
documentazione richiesta, ha elaborato un nuovo calcolo delle entrate e delle
uscite, dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria di fr. 39'616.-.
2.2
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto,
quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in
cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora
l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126.
I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
2.3
Dagli atti non risulta che
l’autorità di tassazione, dopo aver ricevuto la documentazione richiesta
all’insorgente, gli abbia notificato il nuovo calcolo del dispendio, basato su
quanto ricevuto. D’altronde, lo stesso risulta allestito il 3 agosto 2021 e la
decisione di tassazione è stata notificata al contribuente il 18 agosto 2021.
Se si considera che il
risultato del nuovo calcolo era sfavorevole al contribuente, per il fatto che
l’ammanco di disponibilità finanziaria era cresciuto da fr. 21'113.- a fr.
39'616.-, il diritto di essere sentito avrebbe imposto all’autorità fiscale di
sottoporglielo prima di adottare la decisione di tassazione, con la quale
aggiungeva ai proventi dichiarati altri redditi per fr. 39'000.-.
L’onere della prova
dell’esistenza di redditi non dichiarati era infatti a carico dell’autorità
fiscale. Quest’ultima non ha tuttavia sottoposto il nuovo calcolo al
contribuente. Neppure la decisione di tassazione del 18 agosto 2021 contiene
delle indicazioni in merito alle modalità con cui è stato determinato il
reddito aggiuntivo di fr. 39'000.-. La sua motivazione si limita infatti a
sostenere l’esistenza di “prestazioni valutabili in denaro o redditi d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
È vero che, nel suo
reclamo, il contribuente non ha sollevato obiezioni in merito alla procedura
adottata, ma si è limitato a contestare il reddito presunto, facendo
riferimento al ricavo proveniente dalla vendita di una cascina, avvenuta nel
2019.
Sta di fatto che non spettava a lui la prova dell’inesistenza dei
proventi non dichiarati.
2.4
La decisione impugnata
deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, affinché sottoponga al ricorrente il calcolo del dispendio, in base
al quale ha determinato in fr. 39'000.- l’ammanco di disponibilità finanziaria.
Dopo avergli consentito di prendere posizione, adotterà una nuova decisione su
reclamo.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo
del 15 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver sottoposto al
ricorrente il calcolo del dispendio, in base al quale ha determinato in fr.
39'000.- l’ammanco di disponibilità finanziaria.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: