80.2022.116
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, prova della manifesta inesattezza, redditi da società all’estero, reformatio in peius, sostanza superiore a quella stimata in precedenza
5 ottobre 2023Italiano37 min
moglie è giunta in Svizzera, dapprima nel Comune di __________ e poi a __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.116
80.2022.117
Lugano
5 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 aprile 2022 contro la decisione del 30 marzo 2022 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________)
è coniugato con __________ (__________), entrambi cittadini __________. La
moglie è giunta in Svizzera, dapprima nel Comune di __________ e poi a __________
il __________ dall’__________ (__________), mentre il marito ed i figli sono
giunti a __________ il 26.6.2014.
B. Con dichiarazione d’imposta
IC/IFD 2014 trasmessa all’autorità fiscale nel mese di gennaio 2016, i
contribuenti indicavano, nel Modulo 1, che il marito svolgeva l’attività di
consulente all’estero mentre la moglie, a sua volta di professione consulente, __________
presso la __________ __________ e __________ dichiaravano un reddito imponibile
di fr. 32'239.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'807'041.-.
Sempre nel Modulo 1, per quanto concerneva invece i redditi e la sostanza
all’estero (__________) i coniugi __________ e __________ facevano valere un
reddito immobiliare netto di fr. 8'015.- ed un reddito aziendale di fr.
1'306'457.-. Per quanto concerneva la sostanza, essi indicavano una sostanza
immobiliare del valore lordo di fr. 3'029'356.- ed una sostanza aziendale
(lorda) di fr. 7'354'349.-. In particolare, i coniugi percepivano i redditi da
parte delle società __________ (azienda specializzata in dettagli metallici di
gusto italiano e da loro interamente , sito visualizzato il 27.6.2022) e __________
(di proprietà del marito in misura del 55%).
C.
a.
Con scritto 6.5.2019
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) si rivolgeva ai
contribuenti, per il tramite della loro rappresentante, la __________,
chiedendo di trasmettere entro il 20.5.2019:
· Attestazioni bancarie per le relazioni con “__________”,
“__________” e “__________” indicanti i redditi mobiliari
(interessi/cedole/dividendi) incassati nel 2014 (…);
·
Attestazioni bancarie indicanti il
saldo al 31.12.14 e i redditi mobiliari incassati (…) relativi ai portafogli n°
__________ detenuti presso “__________” e n° __________ detenuto presso “__________”;
· Bilanci e conti economici delle spettabili “__________”
e “__________” per gli esercizi 2013 e 2014 con le rispettive note integrative;
·
Giustificativi bancari a comprova
dei dividendi percepiti nel 2014 (…) dalle Spettabili “__________”, “__________”
con relativi verbali di delibera di distribuzioni di utili e tassazioni __________
sull’imposta alla fonte trattenuta”.
b.
Ritenuto
come alla precedente richiesta non fosse stato dato alcun riscontro, mediante
posta APlus, il 29.5.2019 l’autorità fiscale diffidava i contribuenti a
produrre gli atti entro il 10.6.2019 con l’avviso che in caso di inosservanza “al presente invito si procederà all’applicazione delle
penalità previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione
d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.
Su esplicita richiesta
della rappresentante fiscale dei contribuenti, veniva concessa un’ultima
proroga scadente l’8.7.2019. La documentazione richiesta non veniva tuttavia
prodotta.
D. Con decisione del
31.7.2019 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella
quale commisurava il reddito imponibile in fr. 631'300.- per l’IC ed in fr.
630'300.- per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'636'800.-
per l’IC e in 1'634'200.- per l’IFD. La sostanza imponibile era stabilita in
fr. 31'331'000.- e quella determinante per l’aliquota in fr. 34'254'000.-.
Per
quanto riguardava gli elementi accertati, l’autorità fiscale aveva in
particolar modo stabilito in fr. 623'393.- il reddito derivante da titoli e
capitali, in base agli “importi effettivi”. Inoltre “(…) i redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono
almeno il 10% del capitale azionario di una società di capitale o sociale di
una cooperativa) appartenenti alla sostanza privata sono imponibili in ragione
del 60%”. In particolare l’autorità fiscale accertava d’ufficio il
dividendo percepito da “__________” stabilendolo in fr. 950'000.- in “(…) mancanza di una risposta alla nostra richiesta di
documenti del 29.5.19”.
Anche per quanto
concerneva la sostanza, i “titoli e capitali” erano stati accertati in fr.
31'523'141.-, anziché i fr. 2'523'141.- dichiarati. L’autorità resistente aveva
in particolar modo valutato d’ufficio la sostanza mobiliare al 31.12.2014 (__________)
a fr. 8'000'000.- mentre che le partecipazioni detenute nella __________ e __________
in fr. 21'000'000.-.
E. a.
Con reclamo
30.8.2019 i contribuenti censuravano la decisione fiscale IC/IFD 2014, in
quanto “manifestamente inesatta”. In particolare la rappresentante dei reclamanti
precisava di avere delle difficoltà nel reperire i documenti richiesti.
Tuttavia asseriva di voler produrre a breve i verbali delle assemblee delle
società __________, per poter stabilire se vi fosse o meno stato un pagamento
di dividendi, nonché i documenti delle banche estere. Venivano allegati gli
estratti fiscali della banca __________ nonché i bilanci delle due società
detenute dai contribuenti, per confutare il valore attribuito a tali imprese da
parte del fisco svizzero.
b.
Con scritto 24.10.2019, la
__________ presentava, per conto dei reclamanti, i verbali assembleari delle
società __________ per gli anni 2014-2016 nonché gli estratti conto privati
dettagliati 2014-2016 di __________.
F.
a.
Con
scritto del 4.10.2021 l’UT si rivolgeva nuovamente alla __________ chiedendo di
volergli trasmettere entro il 25.10.2021:
·
Gli allegati modulo 2 (elenco dei
titoli) e modulo 8 debitamente compilati nei loro dettagli unitamente alla
relativa documentazione a comprova non presentata in sede di dichiarazione e/o
di reclamo.
·
Bilancio e conto economico della __________
per l’esercizio 2013 con le relative note integrative.
b.
Con scritto del 10.1.2022
l’autorità fiscale rinnovava l’invito a trasmettere la documentazione richiesta
entro il 31.1.2022, specificando che i contribuenti, in risposta alla richiesta
del 4.10.2021, si erano limitati ad allegare lo stesso elenco titoli presentato
con la dichiarazione fiscale, che non era tuttavia comprensivo di tutti i beni
patrimoniali.
c.
Con risposta del 31.1.2022,
la __________, asseriva di non essere riuscita ad ottenere tutta la
documentazione richiesta, dato che i contribuenti erano partiti per l’estero.
Motivo per il quale postulava un’ulteriore proroga fino al 28.02.2022, che
veniva concessa.
d.
Con missiva del 28.2.2022
la __________ comunicava di non essere in possesso della documentazione
richiesta.
G. Con decisione di
tassazione del 30.3.2022, l’autorità resistente respingeva il reclamo, con la
seguente motivazione:
“(…). Con lettere del 4.10.2021 e 10.1.2022 è stata
chiesta la documentazione necessaria all’evasione del reclamo. Malgrado
l’ingiunzione a procedere non è stato ritenuto opportuno dar seguito alle
richieste ragione per cui l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi
nella decisione di prima istanza”.
H.
a.
Con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano la decisione di tassazione
IC/IFD 2014 dopo reclamo. Allegano il Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri
collocamenti di capitali” con i relativi giustificativi nonché il bilancio al
31.12.2013 della __________.
Sostengono di aver
conseguito la maggior parte dei redditi all’estero, come si evince dalla
documentazione fiscale estera, e che gli stessi sono stati imposti nel Paese di
origine. Motivo per il quale trovano ingiusta un’ulteriore imposizione in
Svizzera.
b.
Con scritto 2.5.2022 la
Camera di diritto tributario si è rivolta alla rappresentante dei contribuenti,
attribuendo loro un termine di 10 giorni per presentare un ricorso motivato
conformemente ai requisiti legali.
c.
Con complemento al ricorso
dell’11/12.5.2022, la __________ ribadisce le difficoltà riscontrate nel
reperire la documentazione presso i clienti, che si sono nel frattempo
ritrasferiti in __________.
I contribuenti presentano
gli estratti dei conti bancari dai quali si possono evincere gli eventuali
redditi, mentre che per le società allegano i verbali delle assemblee, come
anche il resoconto degli immobili detenuti all’estero nonché il valore delle società
estere. I ricorrenti sostengono che buona parte dei redditi percepiti sono
stati dichiarati e tassati all’estero, motivo per il quale non devono essere
nuovamente sottoposti a tassazione in Svizzera.
I. Con osservazioni
del 17/18.5.2022, indica come la documentazione – inviata unicamente in sede
ricorsuale - sia stata più volte richiesta e mai prodotta dai contribuenti.
Motivo per il quale, impregiudicato l’esito della vertenza, chiede che venga
comunque applicato l’art. 231 cpv. 3 LT.
L. Con scritto
raccomandato del 10.7.2023 questa Camera si è rivolta alla patrocinatrice dei
contribuenti, indicando come, dalla documentazione da loro prodotta (anche in
sede ricorsuale), si evincesse che il reddito da titoli e capitali imponibile
in Svizzera, stabilito da parte dell’autorità di tassazione in fr. 623'393.-,
si rilevava insufficiente:
“Con la dichiarazione fiscale 2014 avete infatti
prodotto uno schema riassuntivo dei redditi e della sostanza “esteri”. In
particolare per quanto concerne i redditi percepiti dalle società __________
(pari a fr. 842'090.65) e __________ (pari a fr. 304'044.72) da parte di __________,
essi sono stati indicati in complessivi fr. 1'146'135.40. Nel Modello unico
2015 (dichiarazione dei redditi, valida per il periodo d’imposta 2014)
indicava di aver percepito un reddito complessivo pari ad € 432'100.-: lo
stesso derivava da redditi di “partecipazione in società di persone ed
assimilate” per un ammontare pari ad € 36'852.-, nonché redditi di capitale pari ad € 393'782.- (utili
ed altri proventi equiparati).
Nella dichiarazione fiscale 2014, __________
ha dichiarato di essere stata, dal 1°.4.2014 al 31.12.2014 alle dipendenze al
100% della __________ a __________ (cfr. Modulo 4, DF 2014 e certificato di
salario).
È lecito pertanto supporre – in assenza di altri
riscontri oggettivi agli atti - che i redditi indicati nello schema e
provenienti dalle società estere indicate siano dei dividendi: la contribuente
era infatti, secondo le vostre informazioni, dipendente al 100% __________ a __________.
Analogo
discorso per quanto attiene ai redditi derivanti dagli averi bancari: con il
ricorso, è stato presentato un nuovo “Modulo 2” con il quale sono stati
indicati redditi per fr. 272'271.45 a fronte dei fr. 0.- dichiarati dai contribuenti
con la prima versione della DF 2014”.
La Camera ha prospettato
una reformatio in pejus della decisione impugnata ed ha assegnato un
termine di 20 giorni per prendere posizione in merito. Entro il termine
impartito, i ricorrenti non hanno presentato osservazioni di sorta.
Diritto
1. I contribuenti, con
il ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 contestano
l’accertamento dei redditi effettuato dall’Ufficio di tassazione. Ritengono, in
particolar modo, che il reddito imponibile in Svizzera sia manifestamente
sproporzionato, ritenuto che “(…) buona parte dei redditi percepiti sono
stati dichiarati e tassati all’estero (…)”.
Nelle proprie osservazioni
al ricorso, l’UT ha indicato di aver richiesto a più riprese della
documentazione atta ad accertare i redditi in Svizzera, che tuttavia non è mai
stata prodotta dai contribuenti.
Si tratta pertanto di
verificare preliminarmente la competenza della Svizzera ad imporre i redditi
provenienti da sostanza mobiliare e da titoli e, in caso affermativo, di valutare
se la stima di tali redditi – intrapresa dall’UT in assenza di documenti da
parte dell’autorità fiscale – sia o meno corretta.
2. 2.1.
I ricorrenti, oltre a contestare
l’accertamento operato dall’UT, obiettano che buona parte dei redditi percepiti
sono stati dichiarati e tassati all’estero, con la conseguenza che una nuova
imposizione in Svizzera creerebbe una situazione di doppia imposizione.
2.2.
l
ricorrenti sono assoggettati all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in
virtù della loro appartenenza personale, in quanto vi avevano, nel 2014, il
domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle
imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta
federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale
(art. 5 cpv. 1 LT) (sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).
La
totalità dei proventi, periodici o unici, sottostà all’imposta sul reddito
(art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi
provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e
art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi
principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc.
(sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del
10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).
2.3.
La doppia imposizione
viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di
una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può
creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una
norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto
negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali
convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri
impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il
potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto
interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della
competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è
disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale
competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate
particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo,
per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di
imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una
convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del
tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal
international, Berna 2014, p. 49).
2.4.
In
applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione,
conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale
applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le
regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle
norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla
Convenzione (Oberson, op. cit., p.
49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).
3. 3.1.
Secondo le normative di
diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti
i redditi provenienti da sostanza mobiliare (art. 19 LT e art. 20 LIFD). In
virtù del domicilio in Svizzera, gli insorgenti erano infatti, nel 2014.
assoggettati illimitatamente alle imposte.
Resta quindi da stabilire
unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia eventualmente
limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF
143 II 257, consid. 5.4.).
3.2.
3.2.1.
Secondo la Convenzione tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie
imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976 (CDI-I; RS 0.672.945.41),
l’imposizione dei dividendi è regolata come segue (art. 11):
1. I dividendi pagati da
una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali
dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato,
ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario,
l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo
dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i
quali sono stati pagati i dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le
modalità di applicazione del presente paragrafo.
3.2.2.
Il paragrafo 2 dell’art.
11 riserva un diritto d’imposizione allo Stato della fonte dei dividendi (diritto
d’imposizione concorrente), ossia lo Stato nel quale la società che paga i
dividendi è residente; tuttavia tale diritto di percepire l’imposta è
considerevolmente limitato. Il tasso dell’imposta è limitato al 15%, che sembra
essere un tasso massimo ragionevole. Un tasso più elevato non sarebbe
giustificato, ritenuto come lo Stato della fonte possa già imporre gli utili
della società (Commentario del Modello di Convenzione OCSE consultato il
3.7.2023: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2017-version-complete_aa38bbc2-fr#page2).
La ripartizione del
diritto di imporre tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza lascia
sussistere una doppia imposizione che dev’essere eliminata dallo Stato di
residenza, in applicazione dell’art. 23 A oppure dell’art. 24 B del Modello di
Convenzione dell’OCSE. Entrambe le disposizioni prevedono tuttavia, trattandosi
di dividendi ed interessi, il metodo dell’imputazione (o del credito d’imposta)
(De Vries Reilingh/Chillà, Droit
fiscal international, Basilea 2023, pp. 169-70 e p. 19).
3.2.3.
Nella CDI-I, la questione
è stata regolata all’art. 24 paragrafo 4:
Se un residente della Svizzera percepisce redditi che,
conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in
Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:
a. nel computo dell’imposta pagata in Italia,
conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta
svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non
può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del
computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o
b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera che
tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a precedente,
o
c. in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei
redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in
Italia dall’ammontare lordo dei redditi percepiti dall’Italia.
Tuttavia, detto sgravio
consiste in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo
dei redditi di cui si tratta percepiti dall’Italia, se il beneficiario
residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo 4
degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell’articolo 17 nonché
dell’articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli
10, 11 e 12 dell’imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai
canoni.
La Svizzera determina la
natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni
sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione
per evitare i casi di doppia imposizione.
3.2.4.
Ne consegue che la
Svizzera ha il diritto di imporre i dividendi erogati ai ricorrenti dalle
società aventi sede in Italia.
Non sussiste – come
preteso dai ricorrenti – alcun caso di doppia imposizione, ritenuto come il
potere impositivo dello Stato della fonte (in casu l’Italia) sia limitato
dalla disposizione convenzionale, mentre che lo Stato di residenza (la
Svizzera) deve imputare unicamente l’imposta trattenuta dallo Stato della
fonte.
Nel caso di specie, i
ricorrenti non hanno né indicato né comprovato di aver pagato in Italia
un’imposta sui dividendi (che sono stati da loro percepiti, come risulta dal
Modello Unico PF 2015 di __________) né tanto meno hanno chiesto l’applicazione
di uno sgravio giusta l’art. 24 della CDI-I.
3.3.
3.3.1.
Secondo l’art. 11 CDI-I:
1.
Gli interessi
provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2.
Tuttavia, tali
interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la
persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta
così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli
interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Il termine “interessi”
designa le rimunerazioni delle somme prestate che devono essere ritenute nella
categoria dei “redditi” da sostanza mobiliare. Il pagamento dell’imposta
relativa agli interessi incombe al beneficiario.
Secondo l’art. 11
paragrafo 1 CDI-I, gli interessi che provengono da uno Stato contraente e
pagati ad un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in
quest’ultimo Stato.
L’art. 11 par. 2 CDI-I riserva
un diritto d’imporre gli interessi allo Stato da dove provengono, fissando una
percentuale limite (https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-version-abregee-2017/commentaires-sur-l-article-11_mtc_cond-2017-14-fr#page2,
sito consultato il 6.7.2023).
Come per il caso dei
dividendi, la ripartizione del diritto di imporre tra lo Stato della fonte e lo
Stato di residenza lascia sussistere una doppia imposizione, che dev’essere
eliminata dallo Stato di residenza. Nella CDI-I la questione è stata regolata
all’art. 24 paragrafo 4.
3.3.2.
Anche per quanto attiene
agli interessi provenienti dalla sostanza mobiliare, la competenza impositiva è
della Svizzera.
Non sussiste – come
preteso dai ricorrenti – alcun caso di doppia imposizione, ritenuto come il
potere impositivo dello Stato della fonte (in casu l’Italia) è limitato
dalla disposizione convenzionale, mentre che lo Stato di residenza (la
Svizzera) deve imputare unicamente l’imposta trattenuta dallo Stato della
fonte.
Nel caso di specie, i
ricorrenti non hanno né indicato né comprovato di aver pagato in Italia
un’imposta sugli interessi maturati sui loro averi patrimoniali (che sono stati
da loro percepiti, come risulta dal Modulo 2 [ndr. aggiornato rispetto a quanto
presentato con DF 2014, siccome comprensivo dei redditi]) né tanto meno hanno chiesto
l’applicazione di uno sgravio giusta l’art. 24 CDI-I.
4. 4.1.
Assodato il potere
impositivo della Svizzera, rimane da verificare in che misura l’accertamento
dei redditi operato d’ufficio dall’UT sia manifestamente sproporzionato, come
pretendono i ricorrenti.
Dalla disamina della
decisione impugnata emerge che l’autorità fiscale ha aggiunto, al reddito da
attività dipendente, un reddito da titoli e capitali, quantificato in fr.
623'393.-. La somma in questione – a fronte dei fr. 0.- dichiarati – è stata
accertata d’ufficio, ritenuto come i contribuenti non abbiano prodotto gli atti
richiesti. In particolare, sono stati valutati fr. 50'000.- quali redditi da
sostanza mobiliare __________ e __________). È inoltre stato accertato –
d’ufficio – il dividendo percepito (da partecipazioni qualificate) dalla __________
di lordi fr. 950'000.- (imposto in ragione del 60%) (cfr. motivazione della
decisione di tassazione del 31.7.2019).
4.2.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio
di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442). A domanda dell’autorità di
tassazione, è tenuto a fornire tutte le informazioni scritte o orali,
specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande
legate ai redditi, alle spese, all’evoluzione della sostanza (art. 126 cpv. 2
LIFD). È del contribuente la responsabilità dell’esattezza della sua
dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF
2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).
4.3.
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano
l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti
privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti).
5. 5.1.
Ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una
valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.
art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non
spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente
inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3;
sentenza no. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office
dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In
effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi
dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi
imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un
fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve
sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano
l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente
al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento
dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente
comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge
alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà
procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi
del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204
cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).
5.2.
Giurisprudenza e dottrina sono
unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non
solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF,
sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19
giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,
in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad
art. 130 LIFD; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.
26 ad
art. 130 LIFD).
L’autorità fiscale deve
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,
conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere
considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare
eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente
deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più
vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.
art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.
cit., p. 2249, n. 46 ad
art. 130 LIFD).
5.3.
Dalla tassazione d’ufficio
totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione
d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel
rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche
di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti
per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è
mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF,
sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter
essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente
anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014,
consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/ Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La
tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad
art. 130 LIFD).
5.4.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.
art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione
operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta
(cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD
risp. art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia
motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123
Considerandi
II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del
reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale
requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale
(cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).
5.5
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata
in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova
necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,
consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In
questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una
tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto
degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa
esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può
rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del
contribuente;
·
in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la
tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011
del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
6.
6.1.
6.1.1
Per quanto concerne i
dividendi erogati dalla società italiana __________, l’autorità fiscale li ha
stabiliti in fr. 950'000.- lordi “(…) in
mancanza di una risposta alla nostra richiesta di documenti (…)”.
In particolare l’autorità
fiscale aveva richiesto ai contribuenti di voler presentare i bilanci ed i
conti economici della __________ e della __________ per gli esercizi 2013 e
2014, con le rispettive note integrative, nonché i giustificativi bancari a
comprova dei dividendi percepiti nel 2014 dalla __________ e dalla __________,
con i relativi verbali di delibera di distribuzioni di utili, come anche le
tassazioni italiane sull’imposta alla fonte trattenuta.
6.1.2
Con scritto del 24.10.2019,
la __________ aveva presentato, in nome e per conto dei contribuenti, i verbali
assembleari della __________ e della __________ per il periodo fiscale 2014.
Per quanto concerne la __________
(capitale sociale di € 10'000, detenuta al 55% da __________), la delibera
assembleare approvava il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 “(…) così come
presentato dal Consiglio di amministrazione” e stabiliva di destinare “(…)
l’utile netto d’esercizio, che risulta di € 163.176.49 al fondo di
riserva straordinaria”.
Per quanto riguarda la __________,
società dal capitale sociale di € 200'000.- (detenuta al 99% da __________ ed
al 1% da __________), secondo il verbale di assemblea ordinaria dei soci del
15.5.2015, il bilancio chiuso al 31.12.2014 veniva approvato e veniva stabilito
di destinare l’utile d’esercizio, pari ad € 1'832'725.38, al fondo di riserva
straordinaria.
6.2
6.2.1
Ora, i contribuenti hanno
prodotto uno schema riassuntivo della loro situazione al 31.12.2014 in merito
ai loro “sostanza e redditi all’estero”. In particolare hanno indicato le loro
partecipazioni nelle società italiane__________ [__________] __________. Il
reddito netto all’estero – secondo i contribuenti [cfr. specchietto
ricapitolativo allegato alla dichiarazione d’imposta] – è stato per il marito
di fr. 21'245.61 dalla __________ e di fr. 139'075.59 dalla __________ [__________].
__________ avrebbe invece
percepito un reddito di fr. 842'090.65 dalla __________ e di fr. 304'044.72
dalla __________
6.2.2
Nella dichiarazione d’imposta
2014, la moglie ha inoltre dichiarato di essere stata, dal 1.4.2014 al
31.12.2014, alle dipendenze al 100% della __________ a __________ (cfr. Modulo
4, dichiarazione d’imposta 2014 e certificato di salario); ha fatto valere le
spese di trasporto con l’autovettura dal domicilio (__________) al luogo di
lavoro (__________) per 165 giorni. Per sua parte, il marito ha svolto, nel
2014, la sua attività professionale all’estero. Nel Modello unico 2015
(dichiarazione dei redditi, valida per il periodo d’imposta 2014), __________, indicava
di risiedere a __________, in Svizzera. Indicava di aver percepito un reddito
complessivo pari ad € 432'100.-: lo stesso derivava da redditi di
“partecipazione in società di persone ed assimilate” per un ammontare pari ad €
36'852.-, nonché redditi di capitale pari ad € 393'782.- (utili ed altri
proventi equiparati).
Per quanto concerne il
marito, nel Modello Unico per il 2014, destinato all’agenzia delle entrate
italiana, egli dichiarava un reddito complessivo pari a € 250'859.-: di tale
reddito 213'443.- era relativo all’attività dipendente, mentre che € 36'852.-
da “redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate”.
6.2.3
Ora, dagli atti emerge che
__________ non ha esercitato alcuna attività lucrativa in __________ nel 2014.
È quindi lecito ritenere che, sulla base della tabella ricapitolativa dei
redditi esteri (netti) percepiti dai contribuenti, le entrate della ricorrente
siano dei dividendi – perlomeno quelle erogate dalla __________ - (cfr. anche
Modello Unico, redditi quadro RL, tipo reddito “5”, cfr. https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/10180/208302/PF2_Istruzioni_2023.pdf#page=7,
sito visualizzato il 5.7.2023).
Del resto, interpellati a
più riprese per far chiarezza circa la loro situazione, in particolar modo in
relazione ai dividendi e ai compensi versati dalle società estere, i
contribuenti si sono limitati a presentare i verbali assembleari della __________
e della __________ (con i quali venivano unicamente approvati i bilanci
societari al 31.12.2014). Con ogni evidenza, in base ai dati presentati sono
stati distribuiti dei dividendi. Tuttavia i verbali di delibera degli utili non
sono stati forniti né è stata prodotta, sebbene fosse stata giustamente
richiesta, la documentazione presentata all’agenzia delle entrate in relazione
alla distribuzione degli utili. Di norma il diritto a percepire il dividendo
consegue ad una deliberazione distinta e successiva a quella che approva il
bilancio (cfr. ad esempio art. 2433 del Codice civile italiano). Neppure sono
stati presentati, come richiesto, i giustificativi bancari a comprova dei
dividendi percepiti nel 2014.
6.2.4
Ora, vista la situazione
descritta dagli stessi contribuenti sia mediante i dati dichiarati nella dichiarazione
d’imposta (in particolare per quanto attiene alla situazione lavorativa di __________
nel 2014), sia con lo schema riassuntivo dei redditi e della sostanza esteri da
loro prodotto, come anche il Modello Unico presentato all’Agenzia delle entrate
italiana allegato, risulta che è stato distribuito un dividendo. Ai ricorrenti è
stata a più riprese richiesta la documentazione relativa ai compensi ricevuti
dalle società di loro pertinenza, senza ottenere alcun riscontro.
In questa sede non
sussistono pertanto motivi per potersi discostare dalla valutazione dell’UT, la
quale ha quantificato in fr. 950'000.- il dividendo erogato a __________ dalla __________
nel 2015. Occorre, in seguito ancora stabilire se la valutazione d’ufficio
operata dall’UT su questo reddito sia manifestamente eccessiva.
7.
7.1.
Stabilito che l’autorità
fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio in merito al reddito
derivante dalla __________ con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli
obblighi procedurali da parte dei contribuenti, resta ancora da verificare se
la tassazione contestata – su questo specifico punto - non sia palesemente
eccessiva.
7.2
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19
settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;
inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a
ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,
p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo
quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa
su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a
tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da
essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.
sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti
alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).
7.3
Anche quando intraprende
una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti
conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione
ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui
dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2
e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve
tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in
particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione
previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se
del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli
elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto
fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127
cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad
inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi
probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o
all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono
ammissibili (Althaus-Houriet, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
7.4
Non da ultimo, l’autorità
fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi
della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba
pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per
motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla
violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti
giurisprudenziali).
7.5
Ora, la stessa __________
ha dichiarato di aver percepito, dalla __________, un reddito netto pari a fr.
842'090.65: non potendo trattarsi di reddito da lavoro dipendente (per i motivi
sopra evocati), lo stesso è da considerare un dividendo. Come visto, il dato in
questione non è supportato da alcun documento giustificativo: ne discende che
la stima stabilita d’ufficio dall’UT del dividendo percepito da __________,
pari a fr. 950'000.-, non si appalesa essere manifestamente inesatta e come
tale va confermata.
8.
8.1.
8.1.1
Per quanto concerne gli
altri redditi da sostanza mobiliare, si rileva che i contribuenti, nella dichiarazione
d’imposta 2014, avevano segnalato l’esistenza di relazioni bancarie sia in
Svizzera (presso l’istituto di credito __________) sia in __________ (presso __________,
__________, __________), senza tuttavia indicare alcun reddito proveniente
dagli stessi.
Per tale motivo l’UT aveva
richiesto la presentazione della documentazione bancaria indicante i redditi
mobiliari (interessi/cedole/dividendi) incassati nel 2014, sia a seguito della
presentazione della dichiarazione fiscale sia a seguito del reclamo. Documentazione
che non è tuttavia stata prodotta dai contribuenti.
Nella prima decisione di
tassazione, l’UT aveva stimato d’ufficio i redditi in questione in fr.
50'000.-.
8.1.2
In sede ricorsuale –
sempre contestando l’ammontare dei redditi da imporre in Svizzera –__________
presentano una nuova versione dell’elenco titoli, che, rispetto alla
precedente, attesta l’esistenza di averi bancari per fr. 8'087'973.21 (nella
versione fornita il 28.10.2021 l’ammontare dell’elenco titoli era di “soli” fr.
2'523'141.-) e redditi relativi agli stessi per un ammontare di fr. 272'271.45.
8.2
Tuttavia, ancora in sede
ricorsuale, la documentazione relativa agli averi bancari, non è esaustiva: per
esempio, per quanto attiene alla banca __________ ed alla __________, sono
stati presentati degli estratti patrimoniali incompleti. La prassi delle banche
svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale
al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere
allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini
dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in
base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su
questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e
l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr.
la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).
8.3
Ai sensi dell'art.
132.
cpv. 3 frase 1 della LIFD dell'art. 48 cpv. 2 frase 1 della LAID (art. 206
cpv. 3 LT) il contribuente può impugnare una decisione di tassazione emessa integralmente
d’ufficio (Ermessensveranlagung) o solamente in modo parziale (Ermessenszuschlag)
indicando che la tassazione è manifestamente inesatta. La prova dell'inesattezza
deve essere fornita in modo completo. Il contribuente può presentare ulteriori
prove, che fanno risorgere l'obbligo di indagine delle autorità cantonali,
oppure dimostrare che la decisione di tassazione contestata è manifestamente eccessiva.
Tuttavia, il Tribunale cantonale esamina il risultato di una ripresa o di una
valutazione solo con riserbo, ossia per individuare errori evidenti. Interviene
quindi solo in caso di gravi errori metodologici o aritmetici, il che equivale di
solito a una prova di arbitrio (sentenze 2C_153/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1;
2C_684/2019 dell'11.11.2020 consid. 3.2.3; Hunziker/Bigler,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 19 ad art. 142 LIFD).
Ora, nel caso particolare
di un ricorso diretto contro una tassazione d’ufficio, il contribuente può,
anche se in maniera limitata, rimediare a precedenti manchevolezze nell’adempimento
dei propri doveri di procedura. Ciò dev’essere fatto già con la procedura di
reclamo, ma non esclude eventuali complementi in procedura di ricorso, a
condizione che il contribuente avesse tuttavia formulato un reclamo ricevibile
(Casanova/Dubey, Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a. ed., Basilea 2017, n. 13 ad
art. 142 LIFD, p. 1775).
8.4
8.4.1
Ora, come visto,
unicamente con il ricorso i contribuenti hanno indicato i loro averi mobiliari
e il relativo reddito. Nella nuova versione del Modulo 2 hanno indicato di aver
percepito redditi da beni mobiliari, nel 2014, per fr. 272'271.45 (a fronte dei
fr. 0.- dichiarati) ed hanno altresì segnalato di avere una sostanza mobiliare
pari a fr. 8'187'973.21 (a fronte dei fr. 2'523'141.- dichiarati in
precedenza). In queste circostanze, la stima d’ufficio dei redditi della
sostanza mobiliare e della stessa sostanza mobiliare appaiono decisamente
insufficienti.
Motivo per il quale,
l’importo di fr. 272'271.45 nonché la parte della sostanza mobiliare non
dichiarata in precedenza devono essere aggiunti agli elementi imponibili della
decisione IC/IFD 2014.
8.4.2
Ne consegue che, avendo
prospettato ai ricorrenti la reformatio in pejus, la decisione IC/IFD
2014.
deve essere così riformata a loro svantaggio. Il reddito da titoli e
capitali dev’essere ricalcolato aggiungendo al dividendo di fr. 950'000.-
stimato d’ufficio (al quali va poi applicata l’imposizione attenuata) i redditi
della sostanza mobiliare, dichiarati per la prima volta con il ricorso (Modulo
2).
Per quanto concerne la
sostanza, la stessa dovrà essere ricalcolata tenendo conto del fatto che i
contribuenti hanno dichiarato di avere beni patrimoniali per fr. 8'087'973.21
(Modulo 2) anziché fr. 2'523'141.- dichiarati in precedenza che vanno sommati
al valore delle partecipazioni nelle società da loro detenute (Modulo 8).
9.
Il
ricorso è pertanto respinto, ma la decisione IC/IFD 2014 dev’essere riformata
nel senso indicato in precedenza. La tassa di giustizia e le spese sono poste a
carico dei contribuenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto e
la decisione IC/IFD 2014 dev’essere riformata a svantaggio dei contribuenti,
così come indicato nei considerandi.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico dei
ricorrenti (che le hanno già anticipate).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: