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Decisione

80.2022.116

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, prova della manifesta inesattezza, redditi da società all’estero, reformatio in peius, sostanza superiore a quella stimata in precedenza

5 ottobre 2023Italiano37 min

moglie è giunta in Svizzera, dapprima nel Comune di __________ e poi a __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.116

80.2022.117

Lugano

5 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 30 aprile 2022 contro la decisione del 30 marzo 2022 in materia di IC e IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

è coniugato con __________ (__________), entrambi cittadini __________. La

moglie è giunta in Svizzera, dapprima nel Comune di __________ e poi a __________

il __________ dall’__________ (__________), mentre il marito ed i figli sono

giunti a __________ il 26.6.2014.

B. Con dichiarazione d’imposta

IC/IFD 2014 trasmessa all’autorità fiscale nel mese di gennaio 2016, i

contribuenti indicavano, nel Modulo 1, che il marito svolgeva l’attività di

consulente all’estero mentre la moglie, a sua volta di professione consulente, __________

presso la __________ __________ e __________ dichiaravano un reddito imponibile

di fr. 32'239.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'807'041.-.

Sempre nel Modulo 1, per quanto concerneva invece i redditi e la sostanza

all’estero (__________) i coniugi __________ e __________ facevano valere un

reddito immobiliare netto di fr. 8'015.- ed un reddito aziendale di fr.

1'306'457.-. Per quanto concerneva la sostanza, essi indicavano una sostanza

immobiliare del valore lordo di fr. 3'029'356.- ed una sostanza aziendale

(lorda) di fr. 7'354'349.-. In particolare, i coniugi percepivano i redditi da

parte delle società __________ (azienda specializzata in dettagli metallici di

gusto italiano e da loro interamente , sito visualizzato il 27.6.2022) e __________

(di proprietà del marito in misura del 55%).

C.

a.

Con scritto 6.5.2019

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) si rivolgeva ai

contribuenti, per il tramite della loro rappresentante, la __________,

chiedendo di trasmettere entro il 20.5.2019:

· Attestazioni bancarie per le relazioni con “__________”,

“__________” e “__________” indicanti i redditi mobiliari

(interessi/cedole/dividendi) incassati nel 2014 (…);

·

Attestazioni bancarie indicanti il

saldo al 31.12.14 e i redditi mobiliari incassati (…) relativi ai portafogli n°

__________ detenuti presso “__________” e n° __________ detenuto presso “__________”;

· Bilanci e conti economici delle spettabili “__________”

e “__________” per gli esercizi 2013 e 2014 con le rispettive note integrative;

·

Giustificativi bancari a comprova

dei dividendi percepiti nel 2014 (…) dalle Spettabili “__________”, “__________”

con relativi verbali di delibera di distribuzioni di utili e tassazioni __________

sull’imposta alla fonte trattenuta”.

b.

Ritenuto

come alla precedente richiesta non fosse stato dato alcun riscontro, mediante

posta APlus, il 29.5.2019 l’autorità fiscale diffidava i contribuenti a

produrre gli atti entro il 10.6.2019 con l’avviso che in caso di inosservanza “al presente invito si procederà all’applicazione delle

penalità previste dagli articoli 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione

d’ufficio in base agli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD”.

Su esplicita richiesta

della rappresentante fiscale dei contribuenti, veniva concessa un’ultima

proroga scadente l’8.7.2019. La documentazione richiesta non veniva tuttavia

prodotta.

D. Con decisione del

31.7.2019 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella

quale commisurava il reddito imponibile in fr. 631'300.- per l’IC ed in fr.

630'300.- per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 1'636'800.-

per l’IC e in 1'634'200.- per l’IFD. La sostanza imponibile era stabilita in

fr. 31'331'000.- e quella determinante per l’aliquota in fr. 34'254'000.-.

Per

quanto riguardava gli elementi accertati, l’autorità fiscale aveva in

particolar modo stabilito in fr. 623'393.- il reddito derivante da titoli e

capitali, in base agli “importi effettivi”. Inoltre “(…) i redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono

almeno il 10% del capitale azionario di una società di capitale o sociale di

una cooperativa) appartenenti alla sostanza privata sono imponibili in ragione

del 60%”. In particolare l’autorità fiscale accertava d’ufficio il

dividendo percepito da “__________” stabilendolo in fr. 950'000.- in “(…) mancanza di una risposta alla nostra richiesta di

documenti del 29.5.19”.

Anche per quanto

concerneva la sostanza, i “titoli e capitali” erano stati accertati in fr.

31'523'141.-, anziché i fr. 2'523'141.- dichiarati. L’autorità resistente aveva

in particolar modo valutato d’ufficio la sostanza mobiliare al 31.12.2014 (__________)

a fr. 8'000'000.- mentre che le partecipazioni detenute nella __________ e __________

in fr. 21'000'000.-.

E. a.

Con reclamo

30.8.2019 i contribuenti censuravano la decisione fiscale IC/IFD 2014, in

quanto “manifestamente inesatta”. In particolare la rappresentante dei reclamanti

precisava di avere delle difficoltà nel reperire i documenti richiesti.

Tuttavia asseriva di voler produrre a breve i verbali delle assemblee delle

società __________, per poter stabilire se vi fosse o meno stato un pagamento

di dividendi, nonché i documenti delle banche estere. Venivano allegati gli

estratti fiscali della banca __________ nonché i bilanci delle due società

detenute dai contribuenti, per confutare il valore attribuito a tali imprese da

parte del fisco svizzero.

b.

Con scritto 24.10.2019, la

__________ presentava, per conto dei reclamanti, i verbali assembleari delle

società __________ per gli anni 2014-2016 nonché gli estratti conto privati

dettagliati 2014-2016 di __________.

F.

a.

Con

scritto del 4.10.2021 l’UT si rivolgeva nuovamente alla __________ chiedendo di

volergli trasmettere entro il 25.10.2021:

·

Gli allegati modulo 2 (elenco dei

titoli) e modulo 8 debitamente compilati nei loro dettagli unitamente alla

relativa documentazione a comprova non presentata in sede di dichiarazione e/o

di reclamo.

·

Bilancio e conto economico della __________

per l’esercizio 2013 con le relative note integrative.

b.

Con scritto del 10.1.2022

l’autorità fiscale rinnovava l’invito a trasmettere la documentazione richiesta

entro il 31.1.2022, specificando che i contribuenti, in risposta alla richiesta

del 4.10.2021, si erano limitati ad allegare lo stesso elenco titoli presentato

con la dichiarazione fiscale, che non era tuttavia comprensivo di tutti i beni

patrimoniali.

c.

Con risposta del 31.1.2022,

la __________, asseriva di non essere riuscita ad ottenere tutta la

documentazione richiesta, dato che i contribuenti erano partiti per l’estero.

Motivo per il quale postulava un’ulteriore proroga fino al 28.02.2022, che

veniva concessa.

d.

Con missiva del 28.2.2022

la __________ comunicava di non essere in possesso della documentazione

richiesta.

G. Con decisione di

tassazione del 30.3.2022, l’autorità resistente respingeva il reclamo, con la

seguente motivazione:

“(…). Con lettere del 4.10.2021 e 10.1.2022 è stata

chiesta la documentazione necessaria all’evasione del reclamo. Malgrado

l’ingiunzione a procedere non è stato ritenuto opportuno dar seguito alle

richieste ragione per cui l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi

nella decisione di prima istanza”.

H.

a.

Con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano la decisione di tassazione

IC/IFD 2014 dopo reclamo. Allegano il Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri

collocamenti di capitali” con i relativi giustificativi nonché il bilancio al

31.12.2013 della __________.

Sostengono di aver

conseguito la maggior parte dei redditi all’estero, come si evince dalla

documentazione fiscale estera, e che gli stessi sono stati imposti nel Paese di

origine. Motivo per il quale trovano ingiusta un’ulteriore imposizione in

Svizzera.

b.

Con scritto 2.5.2022 la

Camera di diritto tributario si è rivolta alla rappresentante dei contribuenti,

attribuendo loro un termine di 10 giorni per presentare un ricorso motivato

conformemente ai requisiti legali.

c.

Con complemento al ricorso

dell’11/12.5.2022, la __________ ribadisce le difficoltà riscontrate nel

reperire la documentazione presso i clienti, che si sono nel frattempo

ritrasferiti in __________.

I contribuenti presentano

gli estratti dei conti bancari dai quali si possono evincere gli eventuali

redditi, mentre che per le società allegano i verbali delle assemblee, come

anche il resoconto degli immobili detenuti all’estero nonché il valore delle società

estere. I ricorrenti sostengono che buona parte dei redditi percepiti sono

stati dichiarati e tassati all’estero, motivo per il quale non devono essere

nuovamente sottoposti a tassazione in Svizzera.

I. Con osservazioni

del 17/18.5.2022, indica come la documentazione – inviata unicamente in sede

ricorsuale - sia stata più volte richiesta e mai prodotta dai contribuenti.

Motivo per il quale, impregiudicato l’esito della vertenza, chiede che venga

comunque applicato l’art. 231 cpv. 3 LT.

L. Con scritto

raccomandato del 10.7.2023 questa Camera si è rivolta alla patrocinatrice dei

contribuenti, indicando come, dalla documentazione da loro prodotta (anche in

sede ricorsuale), si evincesse che il reddito da titoli e capitali imponibile

in Svizzera, stabilito da parte dell’autorità di tassazione in fr. 623'393.-,

si rilevava insufficiente:

“Con la dichiarazione fiscale 2014 avete infatti

prodotto uno schema riassuntivo dei redditi e della sostanza “esteri”. In

particolare per quanto concerne i redditi percepiti dalle società __________

(pari a fr. 842'090.65) e __________ (pari a fr. 304'044.72) da parte di __________,

essi sono stati indicati in complessivi fr. 1'146'135.40. Nel Modello unico

2015 (dichiarazione dei redditi, valida per il periodo d’imposta 2014)

indicava di aver percepito un reddito complessivo pari ad € 432'100.-: lo

stesso derivava da redditi di “partecipazione in società di persone ed

assimilate” per un ammontare pari ad € 36'852.-, nonché redditi di capitale pari ad € 393'782.- (utili

ed altri proventi equiparati).

Nella dichiarazione fiscale 2014, __________

ha dichiarato di essere stata, dal 1°.4.2014 al 31.12.2014 alle dipendenze al

100% della __________ a __________ (cfr. Modulo 4, DF 2014 e certificato di

salario).

È lecito pertanto supporre – in assenza di altri

riscontri oggettivi agli atti - che i redditi indicati nello schema e

provenienti dalle società estere indicate siano dei dividendi: la contribuente

era infatti, secondo le vostre informazioni, dipendente al 100% __________ a __________.

Analogo

discorso per quanto attiene ai redditi derivanti dagli averi bancari: con il

ricorso, è stato presentato un nuovo “Modulo 2” con il quale sono stati

indicati redditi per fr. 272'271.45 a fronte dei fr. 0.- dichiarati dai contribuenti

con la prima versione della DF 2014”.

La Camera ha prospettato

una reformatio in pejus della decisione impugnata ed ha assegnato un

termine di 20 giorni per prendere posizione in merito. Entro il termine

impartito, i ricorrenti non hanno presentato osservazioni di sorta.

Diritto

1. I contribuenti, con

il ricorso contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 contestano

l’accertamento dei redditi effettuato dall’Ufficio di tassazione. Ritengono, in

particolar modo, che il reddito imponibile in Svizzera sia manifestamente

sproporzionato, ritenuto che “(…) buona parte dei redditi percepiti sono

stati dichiarati e tassati all’estero (…)”.

Nelle proprie osservazioni

al ricorso, l’UT ha indicato di aver richiesto a più riprese della

documentazione atta ad accertare i redditi in Svizzera, che tuttavia non è mai

stata prodotta dai contribuenti.

Si tratta pertanto di

verificare preliminarmente la competenza della Svizzera ad imporre i redditi

provenienti da sostanza mobiliare e da titoli e, in caso affermativo, di valutare

se la stima di tali redditi – intrapresa dall’UT in assenza di documenti da

parte dell’autorità fiscale – sia o meno corretta.

2. 2.1.

I ricorrenti, oltre a contestare

l’accertamento operato dall’UT, obiettano che buona parte dei redditi percepiti

sono stati dichiarati e tassati all’estero, con la conseguenza che una nuova

imposizione in Svizzera creerebbe una situazione di doppia imposizione.

2.2.

l

ricorrenti sono assoggettati all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in

virtù della loro appartenenza personale, in quanto vi avevano, nel 2014, il

domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle

imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta

federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale

(art. 5 cpv. 1 LT) (sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).

La

totalità dei proventi, periodici o unici, sottostà all’imposta sul reddito

(art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi

provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e

art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi

principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc.

(sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del

10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).

2.3.

La doppia imposizione

viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di

una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può

creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una

norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).

Il principio dell’effetto

negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali

convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri

impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il

potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto

interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della

competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è

disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale

competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate

particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo,

per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di

imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una

convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del

tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal

international, Berna 2014, p. 49).

2.4.

In

applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione,

conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale

applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le

regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle

norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla

Convenzione (Oberson, op. cit., p.

49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).

3. 3.1.

Secondo le normative di

diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutti

i redditi provenienti da sostanza mobiliare (art. 19 LT e art. 20 LIFD). In

virtù del domicilio in Svizzera, gli insorgenti erano infatti, nel 2014.

assoggettati illimitatamente alle imposte.

Resta quindi da stabilire

unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia eventualmente

limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF

143 II 257, consid. 5.4.).

3.2.

3.2.1.

Secondo la Convenzione tra

la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie

imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul

reddito e sul patrimonio del 9 marzo 1976 (CDI-I; RS 0.672.945.41),

l’imposizione dei dividendi è regolata come segue (art. 11):

1. I dividendi pagati da

una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato

contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali

dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che

paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato,

ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario,

l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo

dei dividendi.

Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i

quali sono stati pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le

modalità di applicazione del presente paragrafo.

3.2.2.

Il paragrafo 2 dell’art.

11 riserva un diritto d’imposizione allo Stato della fonte dei dividendi (diritto

d’imposizione concorrente), ossia lo Stato nel quale la società che paga i

dividendi è residente; tuttavia tale diritto di percepire l’imposta è

considerevolmente limitato. Il tasso dell’imposta è limitato al 15%, che sembra

essere un tasso massimo ragionevole. Un tasso più elevato non sarebbe

giustificato, ritenuto come lo Stato della fonte possa già imporre gli utili

della società (Commentario del Modello di Convenzione OCSE consultato il

3.7.2023: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-2017-version-complete_aa38bbc2-fr#page2).

La ripartizione del

diritto di imporre tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza lascia

sussistere una doppia imposizione che dev’essere eliminata dallo Stato di

residenza, in applicazione dell’art. 23 A oppure dell’art. 24 B del Modello di

Convenzione dell’OCSE. Entrambe le disposizioni prevedono tuttavia, trattandosi

di dividendi ed interessi, il metodo dell’imputazione (o del credito d’imposta)

(De Vries Reilingh/Chillà, Droit

fiscal international, Basilea 2023, pp. 169-70 e p. 19).

3.2.3.

Nella CDI-I, la questione

è stata regolata all’art. 24 paragrafo 4:

Se un residente della Svizzera percepisce redditi che,

conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in

Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

a. nel computo dell’imposta pagata in Italia,

conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta

svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non

può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del

computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o

b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera che

tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a precedente,

o

c. in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei

redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in

Italia dall’ammontare lordo dei redditi percepiti dall’Italia.

Tuttavia, detto sgravio

consiste in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo

dei redditi di cui si tratta percepiti dall’Italia, se il beneficiario

residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo 4

degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell’articolo 17 nonché

dell’articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli

10, 11 e 12 dell’imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai

canoni.

La Svizzera determina la

natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni

sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione

per evitare i casi di doppia imposizione.

3.2.4.

Ne consegue che la

Svizzera ha il diritto di imporre i dividendi erogati ai ricorrenti dalle

società aventi sede in Italia.

Non sussiste – come

preteso dai ricorrenti – alcun caso di doppia imposizione, ritenuto come il

potere impositivo dello Stato della fonte (in casu l’Italia) sia limitato

dalla disposizione convenzionale, mentre che lo Stato di residenza (la

Svizzera) deve imputare unicamente l’imposta trattenuta dallo Stato della

fonte.

Nel caso di specie, i

ricorrenti non hanno né indicato né comprovato di aver pagato in Italia

un’imposta sui dividendi (che sono stati da loro percepiti, come risulta dal

Modello Unico PF 2015 di __________) né tanto meno hanno chiesto l’applicazione

di uno sgravio giusta l’art. 24 della CDI-I.

3.3.

3.3.1.

Secondo l’art. 11 CDI-I:

1.

Gli interessi

provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato

contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2.

Tuttavia, tali

interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi

provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la

persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta

così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli

interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune

accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il termine “interessi”

designa le rimunerazioni delle somme prestate che devono essere ritenute nella

categoria dei “redditi” da sostanza mobiliare. Il pagamento dell’imposta

relativa agli interessi incombe al beneficiario.

Secondo l’art. 11

paragrafo 1 CDI-I, gli interessi che provengono da uno Stato contraente e

pagati ad un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in

quest’ultimo Stato.

L’art. 11 par. 2 CDI-I riserva

un diritto d’imporre gli interessi allo Stato da dove provengono, fissando una

percentuale limite (https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-fortune-version-abregee-2017/commentaires-sur-l-article-11_mtc_cond-2017-14-fr#page2,

sito consultato il 6.7.2023).

Come per il caso dei

dividendi, la ripartizione del diritto di imporre tra lo Stato della fonte e lo

Stato di residenza lascia sussistere una doppia imposizione, che dev’essere

eliminata dallo Stato di residenza. Nella CDI-I la questione è stata regolata

all’art. 24 paragrafo 4.

3.3.2.

Anche per quanto attiene

agli interessi provenienti dalla sostanza mobiliare, la competenza impositiva è

della Svizzera.

Non sussiste – come

preteso dai ricorrenti – alcun caso di doppia imposizione, ritenuto come il

potere impositivo dello Stato della fonte (in casu l’Italia) è limitato

dalla disposizione convenzionale, mentre che lo Stato di residenza (la

Svizzera) deve imputare unicamente l’imposta trattenuta dallo Stato della

fonte.

Nel caso di specie, i

ricorrenti non hanno né indicato né comprovato di aver pagato in Italia

un’imposta sugli interessi maturati sui loro averi patrimoniali (che sono stati

da loro percepiti, come risulta dal Modulo 2 [ndr. aggiornato rispetto a quanto

presentato con DF 2014, siccome comprensivo dei redditi]) né tanto meno hanno chiesto

l’applicazione di uno sgravio giusta l’art. 24 CDI-I.

4. 4.1.

Assodato il potere

impositivo della Svizzera, rimane da verificare in che misura l’accertamento

dei redditi operato d’ufficio dall’UT sia manifestamente sproporzionato, come

pretendono i ricorrenti.

Dalla disamina della

decisione impugnata emerge che l’autorità fiscale ha aggiunto, al reddito da

attività dipendente, un reddito da titoli e capitali, quantificato in fr.

623'393.-. La somma in questione – a fronte dei fr. 0.- dichiarati – è stata

accertata d’ufficio, ritenuto come i contribuenti non abbiano prodotto gli atti

richiesti. In particolare, sono stati valutati fr. 50'000.- quali redditi da

sostanza mobiliare __________ e __________). È inoltre stato accertato –

d’ufficio – il dividendo percepito (da partecipazioni qualificate) dalla __________

di lordi fr. 950'000.- (imposto in ragione del 60%) (cfr. motivazione della

decisione di tassazione del 31.7.2019).

4.2.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio

di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442). A domanda dell’autorità di

tassazione, è tenuto a fornire tutte le informazioni scritte o orali,

specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle domande

legate ai redditi, alle spese, all’evoluzione della sostanza (art. 126 cpv. 2

LIFD). È del contribuente la responsabilità dell’esattezza della sua

dichiarazione (sentenza TF 2C_203/2019 del 4.7.2019 consid. 3.2.; sentenza TF

2C_129/2018 del 24.9.2018 consid. 5.1.).

4.3.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano

l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti

privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti).

5. 5.1.

Ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID),

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD risp.

art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non

spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente

inesatta (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3;

sentenza no. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010, consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office

dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2). In

effetti, al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi

dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi

imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un

fatto non può essere provato, è colui cui incombe l’onere della prova che deve

sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano

l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente

al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento

dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente

comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge

alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà

procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio

di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi

del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204

cpv. 2 LT; STF, sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3; Chillà, op. cit., p. 277 s.).

5.2.

Giurisprudenza e dottrina sono

unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non

solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfaccia ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. STF,

sentenza no. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; sentenza no. 2A.442/2001 del 19

giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker,

in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 3a ed., Basilea 2017, p. 2243 s. n. 30 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ed., Zurigo 2009, p. 1123 n.

26 ad

art. 130 LIFD).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare

eccessi di discrezionalità (cfr. ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (cfr. art. 126 LIFD risp.

art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op.

cit., p. 2249, n. 46 ad

art. 130 LIFD).

5.3.

Dalla tassazione d’ufficio

totale, estesa all’intera fattispecie imponibile, va distinta la tassazione

d’ufficio parziale, riferita all’incertezza di alcuni elementi imponibili. Nel

rispetto del principio della proporzionalità, le severe conseguenze giuridiche

di una tassazione d’ufficio vanno infatti limitate ai soli elementi definiti

per apprezzamento. Tutti gli ulteriori elementi imponibili, per i quali non è

mai sussistita un’emergenza probatoria (Untersuchungsnotstand; cfr. STF,

sentenza no. 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3), devono invece poter

essere riesaminati liberamente dall’autorità di tassazione ed eventualmente

anche dalla Camera di diritto tributario (cfr. STF, sentenza no. 2C_1101/2014,

consid. 6.1; Zweifel/Casanova/Beusch/ Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 14, p. 159 n. 12 s.; Filippini/Balestra Gamboni, La

tassazione d’ufficio, in: RtiD I-2018, p. 632, n. 2.3.2; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, p. 537, n. 16 ad

art. 130 LIFD).

5.4.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD risp.

art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione

operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta

(cfr. STF, sentenza no. 2C_1142 dell’11 marzo 2019, consid. 3.4.1). Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD

risp. art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiedono espressamente che il reclamo sia

motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti (formali) del

reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della

tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. STF 123

Considerandi

II 552). Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del

reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale

requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale

(cfr. STF 81 I 98, consid. 3; 121 I 117, consid. 3a; 122 I 70, consid. 1c).

5.5

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata

in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova

necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva,

consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In

questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene sostituita da una

tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto

degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa

esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può

rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del

contribuente;

·

in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la

tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. STF, sentenza n. 2C_6/2011

del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

6.

6.1.

6.1.1

Per quanto concerne i

dividendi erogati dalla società italiana __________, l’autorità fiscale li ha

stabiliti in fr. 950'000.- lordi “(…) in

mancanza di una risposta alla nostra richiesta di documenti (…)”.

In particolare l’autorità

fiscale aveva richiesto ai contribuenti di voler presentare i bilanci ed i

conti economici della __________ e della __________ per gli esercizi 2013 e

2014, con le rispettive note integrative, nonché i giustificativi bancari a

comprova dei dividendi percepiti nel 2014 dalla __________ e dalla __________,

con i relativi verbali di delibera di distribuzioni di utili, come anche le

tassazioni italiane sull’imposta alla fonte trattenuta.

6.1.2

Con scritto del 24.10.2019,

la __________ aveva presentato, in nome e per conto dei contribuenti, i verbali

assembleari della __________ e della __________ per il periodo fiscale 2014.

Per quanto concerne la __________

(capitale sociale di € 10'000, detenuta al 55% da __________), la delibera

assembleare approvava il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 “(…) così come

presentato dal Consiglio di amministrazione” e stabiliva di destinare “(…)

l’utile netto d’esercizio, che risulta di € 163.176.49 al fondo di

riserva straordinaria”.

Per quanto riguarda la __________,

società dal capitale sociale di € 200'000.- (detenuta al 99% da __________ ed

al 1% da __________), secondo il verbale di assemblea ordinaria dei soci del

15.5.2015, il bilancio chiuso al 31.12.2014 veniva approvato e veniva stabilito

di destinare l’utile d’esercizio, pari ad € 1'832'725.38, al fondo di riserva

straordinaria.

6.2

6.2.1

Ora, i contribuenti hanno

prodotto uno schema riassuntivo della loro situazione al 31.12.2014 in merito

ai loro “sostanza e redditi all’estero”. In particolare hanno indicato le loro

partecipazioni nelle società italiane__________ [__________] __________. Il

reddito netto all’estero – secondo i contribuenti [cfr. specchietto

ricapitolativo allegato alla dichiarazione d’imposta] – è stato per il marito

di fr. 21'245.61 dalla __________ e di fr. 139'075.59 dalla __________ [__________].

__________ avrebbe invece

percepito un reddito di fr. 842'090.65 dalla __________ e di fr. 304'044.72

dalla __________

6.2.2

Nella dichiarazione d’imposta

2014, la moglie ha inoltre dichiarato di essere stata, dal 1.4.2014 al

31.12.2014, alle dipendenze al 100% della __________ a __________ (cfr. Modulo

4, dichiarazione d’imposta 2014 e certificato di salario); ha fatto valere le

spese di trasporto con l’autovettura dal domicilio (__________) al luogo di

lavoro (__________) per 165 giorni. Per sua parte, il marito ha svolto, nel

2014, la sua attività professionale all’estero. Nel Modello unico 2015

(dichiarazione dei redditi, valida per il periodo d’imposta 2014), __________, indicava

di risiedere a __________, in Svizzera. Indicava di aver percepito un reddito

complessivo pari ad € 432'100.-: lo stesso derivava da redditi di

“partecipazione in società di persone ed assimilate” per un ammontare pari ad €

36'852.-, nonché redditi di capitale pari ad € 393'782.- (utili ed altri

proventi equiparati).

Per quanto concerne il

marito, nel Modello Unico per il 2014, destinato all’agenzia delle entrate

italiana, egli dichiarava un reddito complessivo pari a € 250'859.-: di tale

reddito 213'443.- era relativo all’attività dipendente, mentre che € 36'852.-

da “redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate”.

6.2.3

Ora, dagli atti emerge che

__________ non ha esercitato alcuna attività lucrativa in __________ nel 2014.

È quindi lecito ritenere che, sulla base della tabella ricapitolativa dei

redditi esteri (netti) percepiti dai contribuenti, le entrate della ricorrente

siano dei dividendi – perlomeno quelle erogate dalla __________ - (cfr. anche

Modello Unico, redditi quadro RL, tipo reddito “5”, cfr. https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/10180/208302/PF2_Istruzioni_2023.pdf#page=7,

sito visualizzato il 5.7.2023).

Del resto, interpellati a

più riprese per far chiarezza circa la loro situazione, in particolar modo in

relazione ai dividendi e ai compensi versati dalle società estere, i

contribuenti si sono limitati a presentare i verbali assembleari della __________

e della __________ (con i quali venivano unicamente approvati i bilanci

societari al 31.12.2014). Con ogni evidenza, in base ai dati presentati sono

stati distribuiti dei dividendi. Tuttavia i verbali di delibera degli utili non

sono stati forniti né è stata prodotta, sebbene fosse stata giustamente

richiesta, la documentazione presentata all’agenzia delle entrate in relazione

alla distribuzione degli utili. Di norma il diritto a percepire il dividendo

consegue ad una deliberazione distinta e successiva a quella che approva il

bilancio (cfr. ad esempio art. 2433 del Codice civile italiano). Neppure sono

stati presentati, come richiesto, i giustificativi bancari a comprova dei

dividendi percepiti nel 2014.

6.2.4

Ora, vista la situazione

descritta dagli stessi contribuenti sia mediante i dati dichiarati nella dichiarazione

d’imposta (in particolare per quanto attiene alla situazione lavorativa di __________

nel 2014), sia con lo schema riassuntivo dei redditi e della sostanza esteri da

loro prodotto, come anche il Modello Unico presentato all’Agenzia delle entrate

italiana allegato, risulta che è stato distribuito un dividendo. Ai ricorrenti è

stata a più riprese richiesta la documentazione relativa ai compensi ricevuti

dalle società di loro pertinenza, senza ottenere alcun riscontro.

In questa sede non

sussistono pertanto motivi per potersi discostare dalla valutazione dell’UT, la

quale ha quantificato in fr. 950'000.- il dividendo erogato a __________ dalla __________

nel 2015. Occorre, in seguito ancora stabilire se la valutazione d’ufficio

operata dall’UT su questo reddito sia manifestamente eccessiva.

7.

7.1.

Stabilito che l’autorità

fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio in merito al reddito

derivante dalla __________ con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli

obblighi procedurali da parte dei contribuenti, resta ancora da verificare se

la tassazione contestata – su questo specifico punto - non sia palesemente

eccessiva.

7.2

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19

settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata;

inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a

ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss.,

p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo

quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa

su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a

tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da

essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr.

sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti

alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

7.3

Anche quando intraprende

una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti

conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione

ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui

dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2

e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve

tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in

particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione

previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se

del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli

elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto

fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127

cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad

inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi

probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o

all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono

ammissibili (Althaus-Houriet, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 23 ad

art. 130 LIFD).

7.4

Non da ultimo, l’autorità

fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere

obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi

della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba

pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per

motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla

violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti

giurisprudenziali).

7.5

Ora, la stessa __________

ha dichiarato di aver percepito, dalla __________, un reddito netto pari a fr.

842'090.65: non potendo trattarsi di reddito da lavoro dipendente (per i motivi

sopra evocati), lo stesso è da considerare un dividendo. Come visto, il dato in

questione non è supportato da alcun documento giustificativo: ne discende che

la stima stabilita d’ufficio dall’UT del dividendo percepito da __________,

pari a fr. 950'000.-, non si appalesa essere manifestamente inesatta e come

tale va confermata.

8.

8.1.

8.1.1

Per quanto concerne gli

altri redditi da sostanza mobiliare, si rileva che i contribuenti, nella dichiarazione

d’imposta 2014, avevano segnalato l’esistenza di relazioni bancarie sia in

Svizzera (presso l’istituto di credito __________) sia in __________ (presso __________,

__________, __________), senza tuttavia indicare alcun reddito proveniente

dagli stessi.

Per tale motivo l’UT aveva

richiesto la presentazione della documentazione bancaria indicante i redditi

mobiliari (interessi/cedole/dividendi) incassati nel 2014, sia a seguito della

presentazione della dichiarazione fiscale sia a seguito del reclamo. Documentazione

che non è tuttavia stata prodotta dai contribuenti.

Nella prima decisione di

tassazione, l’UT aveva stimato d’ufficio i redditi in questione in fr.

50'000.-.

8.1.2

In sede ricorsuale –

sempre contestando l’ammontare dei redditi da imporre in Svizzera –__________

presentano una nuova versione dell’elenco titoli, che, rispetto alla

precedente, attesta l’esistenza di averi bancari per fr. 8'087'973.21 (nella

versione fornita il 28.10.2021 l’ammontare dell’elenco titoli era di “soli” fr.

2'523'141.-) e redditi relativi agli stessi per un ammontare di fr. 272'271.45.

8.2

Tuttavia, ancora in sede

ricorsuale, la documentazione relativa agli averi bancari, non è esaustiva: per

esempio, per quanto attiene alla banca __________ ed alla __________, sono

stati presentati degli estratti patrimoniali incompleti. La prassi delle banche

svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale

al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere

allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini

dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in

base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su

questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e

l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr.

la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).

8.3

Ai sensi dell'art.

132.

cpv. 3 frase 1 della LIFD dell'art. 48 cpv. 2 frase 1 della LAID (art. 206

cpv. 3 LT) il contribuente può impugnare una decisione di tassazione emessa integralmente

d’ufficio (Ermessensveranlagung) o solamente in modo parziale (Ermessenszuschlag)

indicando che la tassazione è manifestamente inesatta. La prova dell'inesattezza

deve essere fornita in modo completo. Il contribuente può presentare ulteriori

prove, che fanno risorgere l'obbligo di indagine delle autorità cantonali,

oppure dimostrare che la decisione di tassazione contestata è manifestamente eccessiva.

Tuttavia, il Tribunale cantonale esamina il risultato di una ripresa o di una

valutazione solo con riserbo, ossia per individuare errori evidenti. Interviene

quindi solo in caso di gravi errori metodologici o aritmetici, il che equivale di

solito a una prova di arbitrio (sentenze 2C_153/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1;

2C_684/2019 dell'11.11.2020 consid. 3.2.3; Hunziker/Bigler,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 19 ad art. 142 LIFD).

Ora, nel caso particolare

di un ricorso diretto contro una tassazione d’ufficio, il contribuente può,

anche se in maniera limitata, rimediare a precedenti manchevolezze nell’adempimento

dei propri doveri di procedura. Ciò dev’essere fatto già con la procedura di

reclamo, ma non esclude eventuali complementi in procedura di ricorso, a

condizione che il contribuente avesse tuttavia formulato un reclamo ricevibile

(Casanova/Dubey, Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a. ed., Basilea 2017, n. 13 ad

art. 142 LIFD, p. 1775).

8.4

8.4.1

Ora, come visto,

unicamente con il ricorso i contribuenti hanno indicato i loro averi mobiliari

e il relativo reddito. Nella nuova versione del Modulo 2 hanno indicato di aver

percepito redditi da beni mobiliari, nel 2014, per fr. 272'271.45 (a fronte dei

fr. 0.- dichiarati) ed hanno altresì segnalato di avere una sostanza mobiliare

pari a fr. 8'187'973.21 (a fronte dei fr. 2'523'141.- dichiarati in

precedenza). In queste circostanze, la stima d’ufficio dei redditi della

sostanza mobiliare e della stessa sostanza mobiliare appaiono decisamente

insufficienti.

Motivo per il quale,

l’importo di fr. 272'271.45 nonché la parte della sostanza mobiliare non

dichiarata in precedenza devono essere aggiunti agli elementi imponibili della

decisione IC/IFD 2014.

8.4.2

Ne consegue che, avendo

prospettato ai ricorrenti la reformatio in pejus, la decisione IC/IFD

2014.

deve essere così riformata a loro svantaggio. Il reddito da titoli e

capitali dev’essere ricalcolato aggiungendo al dividendo di fr. 950'000.-

stimato d’ufficio (al quali va poi applicata l’imposizione attenuata) i redditi

della sostanza mobiliare, dichiarati per la prima volta con il ricorso (Modulo

2).

Per quanto concerne la

sostanza, la stessa dovrà essere ricalcolata tenendo conto del fatto che i

contribuenti hanno dichiarato di avere beni patrimoniali per fr. 8'087'973.21

(Modulo 2) anziché fr. 2'523'141.- dichiarati in precedenza che vanno sommati

al valore delle partecipazioni nelle società da loro detenute (Modulo 8).

9.

Il

ricorso è pertanto respinto, ma la decisione IC/IFD 2014 dev’essere riformata

nel senso indicato in precedenza. La tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico dei contribuenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto e

la decisione IC/IFD 2014 dev’essere riformata a svantaggio dei contribuenti,

così come indicato nei considerandi.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico dei

ricorrenti (che le hanno già anticipate).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: