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Decisione

80.2022.119

Imposte alla fonte: tassazione ordinaria complementare, reddito zero, richiesta di deduzioni non considerate nel calcolo dell’imposta alla fonte, eventuale correzione dell’aliquota

21 settembre 2022Italiano20 min

professionali fatte valere dal contribuente venivano azzerate con l’argomento “Importo dedotto alla cifra 100”. Il dovuto d’imposta,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.119

80.2022.120

Lugano

21 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 maggio 2022 contro la decisione del 13 aprile 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

cittadino __________, è giunto in Svizzera dall’__________ il 1.7.2019. A

partire da tale data egli beneficia di un permesso di dimora (“B”). Egli vive a

__________ unitamente al figlio __________ (__________) ed alla madre di

quest’ultimo, con la quale il contribuente non è coniugato. Egli è alle

dipendenze di __________. Nel 2020, il suo salario netto era pari a fr.

86'349.- [lordo fr. 89'177.-], importo dal quale era stata trattenuta

un’imposta alla fonte pari a fr. 13'703.-.

B. Il 26.4.2021 il

contribuente presentava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, dichiarando un

reddito imponibile di fr. 48'987.- ed una sostanza imponibile di fr. 62'403.-.

Con decisione di

tassazione del 23.6.2021 (tassazione ordinaria complementare), l’Ufficio di

tassazione di Lugano (di seguito UT) accertava sia per l’IC sia per l’IFD un

reddito imponibile pari a fr. 0.- (fr. 54'700.- il reddito determinante per

l’aliquota) e una sostanza, ai soli fini IC, di fr. 52'000.- (fr. 77'000.-

l’importo determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati

dichiarati, il reddito tenuto in considerazione da parte dell’autorità fiscale

era pari a fr. 69'899.- anziché i fr. 86'349.- dichiarati: a motivazione di

tale modifica l’UT indicava: “Al netto delle

deduzioni alle cifre 438, 600 e 248”.

Pure le spese

professionali fatte valere dal contribuente venivano azzerate con l’argomento “Importo dedotto alla cifra 100”. Il dovuto d’imposta,

sia per l’IC che per l’IFD veniva stabilito in fr. 0.-. Non venivano inoltre

riconosciute la deduzione delle spese legate al premio di cassa malati e quella

per figli a carico.

C. Con reclamo del

25/30.6.2021, __________, rappresentato dalla __________, impugnava la

decisione di tassazione IC/IFD 2020. Preliminarmente spiegava di essersi

prontamente annunciato alle autorità fiscali per dichiarare la sostanza estera

(un immobile in __________ ed i redditi non soggetti all’imposta alla fonte, a far

tempo dal momento in cui egli era divenuto illimitatamente imponibile in

Svizzera. L’UT aveva pertanto proceduto ad iscriverlo quale contribuente

assoggettato a tassazione ordinaria ulteriore (art. 108 LT). Secondo il

reclamante, il capoverso 6 della citata norma prevede che l’imposta trattenuta

alla fonte sia computata senza interessi, lasciando intendere che l’imposta

alla fonte sia una sorta di imposta pagata a titolo di acconto rispetto alla

tassazione definitiva risultante dalla dichiarazione d’imposta. Il mancato

riconoscimento di talune deduzioni (cassa malati, oneri assicurativi, spese

professionali del contribuente, deduzione per figli a carico) avrebbe

comportato un diverso impatto fiscale per il contribuente assoggettato

all’imposta ordinaria complementare rispetto al contribuente “ordinario”

(cittadino svizzero, oppure un titolare di un permesso “C”). Applicandosi il

rispetto del principio della capacità contributiva a tutti i contribuenti a

prescindere dalla forma di assoggettamento (ordinaria piuttosto che

complementare o sostitutiva), non si ravvisavano le ragioni per le quali __________

avrebbe dovuto pagare più imposte, in virtù del mancato riconoscimento di

talune deduzioni, rispetto ad un ipotetico contribuente con i medesimi redditi,

le medesime deduzioni, ma tassato in modo ordinario. Motivo per il quale,

chiedeva in deduzione fr. 3'200.-. a titolo di spese per pasto principale fuori

casa, fr. 2'500.- a titolo di spese professionali forfait, fr. 5'200.- per premi

di cassa malati nonché fr. 11'100.- quale deduzione per figli a carico. Il

contribuente chiedeva pertanto il pieno riconoscimento delle deduzioni ed il

rimborso parziale dell’imposta alla fonte già pagata.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 13.4.2022, l’UT riconfermava gli elementi

imponibili stabiliti in precedenza con la seguente motivazione:

“Fino all’anno fiscale 2020 incluso, in caso di

reddito da lavoro dipendente uguale o inferiore a fr. 120'000 annui lordi (Ordinanza

del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta OIFo,

RS 642.118.2.) il salario è soggetto a tassazione definita ordinaria

complementare, soltanto per i redditi che superano fr. 120'000 lordi annui è

prevista la tassazione ordinaria sostitutiva con l’imposizione ordinaria di

tutti i redditi (art. 113 LT). Nel caso in esame il reddito lordo da lavoro

risulta inferiore a fr. 120'000.-, motivo per cui l’imposizione corretta è

quella ordinaria complementare (art. 112 LT), il reddito da lavoro viene quindi

considerato soltanto ai fini dell’aliquota al netto delle spese dedotte in sede

di determinazione del reddito imponibile definito ai fini dell’imposta alla

fonte (spese professionali, oneri assicurativi e figli a carico) secondo l’art.

107 LT. (…)”.

E. Con tempestivo ricorso

__________, rappresentato dalla __________, impugna la decisione su reclamo

IC/IFD 2022, lamentando la violazione dei principi cardine dell’ordinamento

tributario svizzero ed in particolare il principio dell’uniformità

dell’imposizione nonché della determinazione del reddito netto (art. 127 Cost.

e 25 LIFD) e dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2

Cost, 36 LIFD e 35 LT). Per quanto attiene al primo aspetto, i richiami fatti

dall’UT all’Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale

diretta e l’art. 112 LT sarebbero in contrasto con l’art. 127 Cost., che

sancisce il principio di uniformità dell’imposizione ed in virtù del quale a

fronte della “medesima manifestazione di capacità reddituale si debba subire

il medesimo trattamento fiscale”. Secondo il ricorrente, la trattenuta

dell’imposta alla fonte, pari a fr. 13'703.-, rappresenterebbe un onere fiscale

verosimilmente superiore di 5 volte rispetto a quello a cui avrebbe dovuto far

fronte in caso di tassazione ordinaria. Inoltre, l’attuale imposizione del

contribuente violerebbe il principio di progressività dell’imposta: in

particolare “(…) la posizione espressa dall’ufficio di tassazione nelle

motivazioni porta quindi all’assurda conseguenza che il contribuente soffra a

fronte di un reddito netto di CHF 86'349.- una tassazione del 15.86%, mentre in

caso di tassazione sostitutiva o ordinaria il carico fiscale, finanche

ipotizzando un salario netto decisamente superiore (pari a CHF 120'000.-),

sarebbe verosimilmente del 7.8%” (ricorso pag. 4)

F. Con osservazioni

12/13.5.2022 l’UT indica in via principale che il dovuto d’imposta è pari a fr.

0.-, motivo per il quale non sussiste un interesse degno di protezione a

ricorrere. A titolo abbondanziale l’autorità resistente rileva che, essendo il

reddito da lavoro inferiore a fr. 120'000.- il contribuente rimane imposto alla

fonte e la dichiarazione d’imposta è relativa solo ad elementi imponibili

estranei al reddito da lavoro. “Al fine di dedurre eventuali elementi non

considerati, entro il 30 marzo 2021, il contribuente avrebbe dovuto chiedere la

correttiva all’Ufficio imposte alla fonte, infatti il calcolo comparativo

effettuato comprende aliquota genitori, deduzione per figlio a carico e

deduzione per versamenti al III° Pilastro che riducono in maniera sensibile il

dovuto d’imposta. Ma anche nel caso in cui l’aliquota dell’imposta alla fonte

applicata sia errata il contribuente dovrebbe attivarsi con l’ufficio preposto”.

Diritto

1. Il 1.1.2021 è

entrata in vigore la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione

dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha

modificato diverse disposizioni della LIFD e della LAID (RU 2018 1813).

Anche per il diritto

cantonale la legge del 9 novembre 2020 ha modificato la normativa che concerne

l’imposizione alla fonte. Le nuove disposizioni sono a loro volta entrate in

vigore il 1.1.2021 (FU del 13.11.2020 p. 9512).

Le norme in questione non

sono tuttavia applicabili alla fattispecie in esame, che si riferisce al

periodo fiscale 2020.

Tutte le disposizioni

citate nella presente decisione sono quindi quelle in vigore nel periodo

fiscale 2020.

Considerandi

2.

2.1.

I lavoratori stranieri

che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio

o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla

fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1

prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 prima frase LT).

L’imposta alla fonte

sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la

procedura ordinaria (art. 87 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 terza frase LT).

Per i casi di cui agli articoli 90 LIFD e 112 e 113 LT è fatta salva la

tassazione ordinaria (art. 87 seconda frase LIFD; art. 104 cpv. 1 quarta frase

LT).

2.2

La prima ipotesi in cui è

prevista la tassazione ordinaria è quella della cosiddetta tassazione

ordinaria complementare. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte

sono infatti imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i

redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (art. 90 cpv. 1 prima frase

LIFD; art. 112 cpv. 1 prima frase LT).

Poiché la ritenuta

d’imposta alla fonte concerne solo il reddito da attività lucrativa dipendente,

tutti gli altri redditi del contribuente sono soggetti alla tassazione

ordinaria complementare (cfr. anche la sentenza del TF 2C_490/2013 del

29.1.2014

consid. 3.1, in RF 69/2014 p. 316). Vi rientrano soprattutto i

redditi da attività lucrativa indipendente, della sostanza mobiliare ed

immobiliare, dai diritti d’autore e licenze, le vincite alle lotterie oppure ai

concorsi, come pure i redditi da usufrutto oppure provenienti da fondazioni, le

rendite, le pensioni, gli alimenti oppure le prestazioni in capitale della

previdenza.

Nella procedura della

tassazione ordinaria il contribuente ha di principio diritto a tutte le

deduzioni dal reddito, che sono previste agli art. 26-33a LIFD e 35

LIFD. Bisogna tuttavia ricordare che le tariffe d’imposizione alla fonte

inglobano un certo numero di deduzioni, secondo l’art. 86 LIFD; è altresì

ammessa una correzione della tariffa per delle deduzioni supplementari, in

particolare per quelle previste all’art. 33 LIFD. Ne consegue che tali

deduzioni non possono più essere ammesse nell’ambito della procedura ordinaria

(Pedroli, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romande LIFD, Basilea 2017, n. 3-5 ad art. 90 LIFD, p.

1449).

Si rinuncia alla

tassazione ordinaria complementare, se sono adempiuti i presupposti della

tassazione ordinaria sostitutiva (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 90 LIFD,

p. 1146).

2.3

2.3.1

La seconda ipotesi

concerne la cosiddetta tassazione ordinaria sostitutiva, che viene intrapresa

nel caso in cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del

contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino

nel corso di un anno civile un determinato ammontare, che è stabilito dal DFF,

per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta

cantonale (art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 prima frase LT). La tassazione

ulteriore tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte (art. 90 cpv. 2

LIFD), cioè l’imposta trattenuta alla fonte è computata, senza interessi,

sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 prima frase LT).

2.3.2

L’art. 4 dell’Ordinanza

del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo,

RS 642.118.2), prevede che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi

superano l’ammontare stabilito nel numero 2 dell’appendice, vengano effettuate,

per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell’assoggettamento

all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria

conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte

vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche

quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente. Al numero 2

dell’Appendice dell’Ordinanza viene indicato che la tassazione ordinaria

ulteriore di cui all’articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno

civile le entrate lorde superano 120'000.- franchi.

2.3.3

Secondo l’art. 15 del

Decreto esecutivo dell’11.12.2019 concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2020, la tassazione ordinaria

sostitutiva (art. 113 LT) viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati

all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione

domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano

singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.-.

2.3.4

Quando il reddito lordo

annuo dell’attività lucrativa dipendente eccede un determinato importo,

l’imposta alla fonte secondo gli artt. 83 e segg. LIFD perde il suo carattere

d’imposta definitiva e non si sostituisce più all’imposta ordinaria sul reddito

degli art. 16 e segg. LIFD. In questa situazione, il reddito del lavoro, che è

già stato oggetto di una imposizione alla fonte da parte del datore di lavoro,

viene aggiunto agli altri redditi del contribuente e sottoposto all’imposta

ordinaria sul reddito. Con la tassazione ordinaria sostitutiva, il reddito da

lavoro dei contribuenti imposti alla fonte fuoriesce dal regime dell’imposta

alla fonte degli artt. 83 e segg. LIFD per essere sottoposto all’imposta

ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 16 e segg. LIFD).

Indipendentemente dalla procedura ordinaria sostitutiva, il debitore della

prestazione imponibile deve continuare a trattenere l’imposta alla fonte

fintantoché il reddito del contribuente è assoggettato al regime dell’imposta

alla fonte. L’imposta prelevata alla fonte è accreditata al contribuente e

computata sull’imposta sul reddito stabilita dall’amministrazione fiscale alla

fine della procedura di tassazione ordinaria (art. 90 cpv. 2 LIFD). In queste

circostanze, l’imposta alla fonte sul reddito da lavoro assume pertanto la

funzione di garanzia dell’imposta ordinaria sul reddito. La ritenuta d’imposta

alla fonte, intrapresa dal debitore della prestazione imponibile, perde il suo

carattere definitivo per diventare una sorta di acconto sull’imposta ordinaria

sul reddito (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 15 ad art. 90 LIFD, p. 824; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 90

LIFD, p. 1851; Lurà, L’impôt

anticipé, Ses origines, sa genèse et sa nature – Comparaison avec d’autres

systèmes de retenute à la source et de communication de renseignement, Zurigo

2015, p. 76-77). La tassazione ordinaria sostitutiva è necessaria,

poiché la differenza tra l’ammontare dell’imposta alla fonte, legato al calcolo

dell’imposta sui redditi lordi e al trattamento forfettario delle deduzioni, e

quello dell’imposta stabilita secondo la procedura ordinaria ha tendenza ad

aumentare quanto più i redditi sono elevati

(Locher, op. cit., n. 16 ad art. 90 LIFD, p. 824).

3.

3.1.

Nel caso che qui ci occupa

si tratta preliminarmente di verificare l’esistenza di una legittimazione ad

impugnare la decisione di tassazione IC/IFD 2020 (ordinaria complementare),

posto come il dovuto d’imposta sia stato stabilito in fr. 0.-.

3.2

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esi-stenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla

deci-sione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,

bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio econo-mico, ideale,

materiale o di altra natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla

modifi-ca della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo

particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a

chiunque altro (Dubey/Zufferey,

loc. cit. e giurisprudenza citata).

3.3

Nel caso in narrativa, il

contribuente è un cittadino __________, con proprio domicilio o dimora fiscale

in Svizzera. Per quanto concerne il suo reddito da attività dipendente (pari a

fr. 86'349.- [lordo di fr. 89'177.-]), lo stesso è stato oggetto di trattenuta

dell’imposta alla fonte per un importo di fr. 13'703.-.

In sostanza, con il

proprio gravame il contribuente chiede di poter essere ammesso a beneficio di

un’imposizione ordinaria sostitutiva (prevista dagli art. 90 cpv. 2 LIFD e art.

113.

LT), potendo così far valere tutta una serie di deduzioni, che a suo dire

non sarebbero state prese in considerazione, comportando di conseguenza un

carico fiscale eccessivo.

Ora, come poc’anzi

ricordato, secondo il diritto applicabile nel caso concreto, la tassazione

ordinaria sostitutiva presuppone che i proventi lordi assoggettati all’imposta

alla fonte superino l’importo di fr. 120'000.-. I redditi lordi del

contribuente, nel 2020, non superavano tale importo, ragione per cui l’autorità

fiscale ha correttamente proceduto ad una tassazione ordinaria complementare.

3.4

Impugnata è pertanto la

tassazione ordinaria complementare, con la quale il debito d’imposta è stato

stabilito in fr. 0.-.

In merito alle deduzioni

che si possono far valere nell’ambito della tassazione ordinaria complementare,

come pure si è già ricordato, perlopiù (in particolare, le deduzioni generali

di cui agli artt. 33 LIFD e 32 LT e in generale quelle sociali di cui agli

artt. 35 LIFD e 34 LT) esse sono già prese in considerazione nell’ambito della

tariffa dell’imposta alla fonte o sulla base di una successiva correzione della

tariffa: non possono pertanto essere nuovamente richieste nell’ambito della

decisione ordinaria complementare (v. anche Locher,

op. cit., n. 12 ad art. 90 LIFD; Jud/Rufener,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,

n. 4 ad art. 90 LIFD).

3.5

Ne consegue che, come

ritenuto dall’Ufficio di tassazione, il ricorrente non ha alcun interesse degno

di protezione ad impugnare la decisione relativa alla tassazione ordinaria

complementare, con cui il debito d’imposta è stato stabilito in fr. 0.-.

4.

4.1.

Poiché

il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti

sottoposti a tassazione ordinaria, si deve tener conto della giurisprudenza del

Tribunale federale in merito al divieto di discriminazione previsto dagli

articoli 2 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e 9 cpv. 2 Allegato I

ALCP.

4.2

Secondo il Tribunale federale,

dei non residenti che conseguono oltre il 90% del loro reddito in Svizzera

devono essere qualificati «quasi residenti» ed essere sottoposti allo stesso

trattamento dei residenti, in modo tale che la loro situazione personale e

familiare sia adeguatamente presa in considerazione (DTF 136 II 241 = ASA 79 p.

479.

= RF 65/2010 p. 382 = RDAF 2010 II 308, consid. 13.5 e riferimenti). Di

conseguenza, un trattamento fiscale diverso da quello di un residente, di

persone non residenti che conseguono più del 90% del loro reddito in Svizzera,

non può essere ammesso (sentenza del Tribunale federale n. 2C_33/2010 del 4

ottobre 2010, consid. 3.3). In seguito a questa nuova giurisprudenza, le

autorità fiscali cantonali possono rimediare alle discriminazioni, lamentate

dai contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte, o procedendo ad una

tassazione ordinaria ulteriore o ammettendo una correzione dell’aliquota (cfr.

anche Conferenza svizzera delle imposte, Analyse relative aux arrêts du

Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 et du 4 octobre 2010 et à l’arrêt du

Tribunal administratif [NE] du 2 juin 2010 – Inégalités de traitement entre

personnes imposées à la source et personnes imposées au rôle ordinaire,

approuvée par le Comité de la CSI en séance du 3 novembre 2010).

4.3

I problemi di

compatibilità con il diritto internazionale non concernono unicamente i

lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Dall’entrata in vigore

dell’ALC, avvenuta il 1° giugno 2002, un Comitato misto, composto dai rappresentanti

delle Parti contraenti, è responsabile della gestione e della corretta

applicazione dell’Accordo. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno. La

delegazione dell’UE in seno a questo gruppo ha messo in dubbio la conformità

con l’Accordo del regime svizzero di imposizione alla fonte per quanto riguarda

i lavoratori dell’UE residenti senza permesso di dimora (permesso B). L’UE ha

sollevato le prime critiche in occasione della seconda riunione del Comitato

misto del 16 luglio 2003, sostenendo che i lavoratori dell’UE domiciliati

(permesso C) dovevano essere sottoposti a tassazione ordinaria senza essere

preventivamente imposti alla fonte. Negli anni seguenti l’UE ha particolarmente

criticato la soglia in vigore, per cui i residenti con un reddito lordo

inferiore a 120 000 franchi per legge non possono essere sottoposti a

tassazione ordinaria ulteriore (Messaggio del Consiglio federale n. 14.093 del

28.

novembre 2014 concernente la legge federale sulla revisione dell’imposizione

alla fonte del reddito da attività lucrativa, in FF 2015 603, n. 1.1.3, p. 612).

Con sentenza del 2 giugno

2010.

(TA.2009.161), il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha deciso

di applicare per analogia le considerazioni formulate nella sentenza del

Tribunale federale del 26 gennaio 2010 anche per i residenti assoggettati

all’imposta alla fonte. Nel caso concreto si trattava di una coppia con

permesso di dimora B in cui entrambi i coniugi conseguivano un reddito annuo

lordo inferiore a 120 000 franchi. Secondo la sentenza questa categoria di

persone non può essere svantaggiata rispetto ai contribuenti tassati secondo la

procedura ordinaria.

4.4

Sebbene l’insorgente non

invochi l’ALC e il relativo Allegato I né la giurisprudenza sul divieto di

discriminazione, la sua richiesta di poter dedurre costi, che sarebbero stati

ammessi se egli fosse stato sottoposto a tassazione ordinaria, impone tuttavia

di tenerne conto.

Come visto, in seguito

alle sentenze del TF e del Tribunale amministrativo neocastellano, il Comitato

della CSI aveva proposto ai Cantoni di affrontare le domande dei contribuenti,

che lamentavano una discriminazione in contrasto con l’ALC, o sottoponendoli ad

una tassazione ordinaria ulteriore (sostitutiva) oppure procedendo ad una

correzione dell’aliquota, secondo l’art. 2 lett. d dell’Ordinanza del

DFF del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell'imposta

federale diretta (OIFo; RS 642.118.2, abrogata), che consente all’Amministrazione

federale delle contribuzioni, d’intesa con i Cantoni, di prevedere la

concessione individuale delle deduzioni non considerate nella tariffa ma previste

nell’articolo 33 LIFD nei casi senza tassazione ordinaria ulteriore. Secondo la

CSI, una semplice correzione dell’aliquota su domanda del contribuente dovrebbe

imporsi nella maggior parte dei cantoni, per ragioni tecniche di applicazione.

Se ne occuperebbero le sezioni del fisco cantonale che sono competenti per

l’imposta alla fonte, evitando in tal modo di coinvolgere gli uffici che si

occupano della procedura di tassazione ordinaria (Conferenza svizzera delle

imposte, Analyse cit., n. 5.4, p. 15).

Anche il Canton Ticino ha

optato per la procedura di correzione dell’aliquota, senza cioè procedere alla

tassazione ordinaria sostitutiva (Rigozzi,

L’imposizione [alla fonte] per i frontalieri in Svizzera: verso una procedura

di tassazione ordinaria?, NF 5/2013, p. 5).

4.5

Vista la dichiarazione

d’imposta presentata dal ricorrente e considerate le sue censure in merito alla

pretesa discriminazione nei confronti dei contribuenti sottoposti a tassazione

ordinaria, la domanda del contribuente deve essere sottoposta all’Ufficio delle

imposte alla fonte e del bollo, per valutare se siano dati i presupposti per

procedere ad una correzione dell’aliquota.

Spetterà anche all’Ufficio

imposte alla fonte pronunciarsi sulla tempestività della domanda di rettifica

dell’aliquota, su cui ha preso posizione l’Ufficio di tassazione, nelle

osservazioni al ricorso. A tal fine, dovrà considerare la giurisprudenza del Tribunale

federale (sentenza 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6 con rinvii).

5.

Il ricorso è

pertanto irricevibile. Lo stesso è tuttavia trasmesso all’Ufficio delle imposte

alla fonte e del bollo, perché sia esaminato come domanda di correzione dell’aliquota.

Vista la particolarità del

caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Il

ricorso è trasmesso all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, perché

sia esaminato come domanda di correzione dell’aliquota

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: