80.2022.119
Imposte alla fonte: tassazione ordinaria complementare, reddito zero, richiesta di deduzioni non considerate nel calcolo dell’imposta alla fonte, eventuale correzione dell’aliquota
21 settembre 2022Italiano20 min
professionali fatte valere dal contribuente venivano azzerate con l’argomento “Importo dedotto alla cifra 100”. Il dovuto d’imposta,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.119
80.2022.120
Lugano
21 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 maggio 2022 contro la decisione del 13 aprile 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
cittadino __________, è giunto in Svizzera dall’__________ il 1.7.2019. A
partire da tale data egli beneficia di un permesso di dimora (“B”). Egli vive a
__________ unitamente al figlio __________ (__________) ed alla madre di
quest’ultimo, con la quale il contribuente non è coniugato. Egli è alle
dipendenze di __________. Nel 2020, il suo salario netto era pari a fr.
86'349.- [lordo fr. 89'177.-], importo dal quale era stata trattenuta
un’imposta alla fonte pari a fr. 13'703.-.
B. Il 26.4.2021 il
contribuente presentava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, dichiarando un
reddito imponibile di fr. 48'987.- ed una sostanza imponibile di fr. 62'403.-.
Con decisione di
tassazione del 23.6.2021 (tassazione ordinaria complementare), l’Ufficio di
tassazione di Lugano (di seguito UT) accertava sia per l’IC sia per l’IFD un
reddito imponibile pari a fr. 0.- (fr. 54'700.- il reddito determinante per
l’aliquota) e una sostanza, ai soli fini IC, di fr. 52'000.- (fr. 77'000.-
l’importo determinante per l’aliquota). In particolare, rispetto ai dati
dichiarati, il reddito tenuto in considerazione da parte dell’autorità fiscale
era pari a fr. 69'899.- anziché i fr. 86'349.- dichiarati: a motivazione di
tale modifica l’UT indicava: “Al netto delle
deduzioni alle cifre 438, 600 e 248”.
Pure le spese
professionali fatte valere dal contribuente venivano azzerate con l’argomento “Importo dedotto alla cifra 100”. Il dovuto d’imposta,
sia per l’IC che per l’IFD veniva stabilito in fr. 0.-. Non venivano inoltre
riconosciute la deduzione delle spese legate al premio di cassa malati e quella
per figli a carico.
C. Con reclamo del
25/30.6.2021, __________, rappresentato dalla __________, impugnava la
decisione di tassazione IC/IFD 2020. Preliminarmente spiegava di essersi
prontamente annunciato alle autorità fiscali per dichiarare la sostanza estera
(un immobile in __________ ed i redditi non soggetti all’imposta alla fonte, a far
tempo dal momento in cui egli era divenuto illimitatamente imponibile in
Svizzera. L’UT aveva pertanto proceduto ad iscriverlo quale contribuente
assoggettato a tassazione ordinaria ulteriore (art. 108 LT). Secondo il
reclamante, il capoverso 6 della citata norma prevede che l’imposta trattenuta
alla fonte sia computata senza interessi, lasciando intendere che l’imposta
alla fonte sia una sorta di imposta pagata a titolo di acconto rispetto alla
tassazione definitiva risultante dalla dichiarazione d’imposta. Il mancato
riconoscimento di talune deduzioni (cassa malati, oneri assicurativi, spese
professionali del contribuente, deduzione per figli a carico) avrebbe
comportato un diverso impatto fiscale per il contribuente assoggettato
all’imposta ordinaria complementare rispetto al contribuente “ordinario”
(cittadino svizzero, oppure un titolare di un permesso “C”). Applicandosi il
rispetto del principio della capacità contributiva a tutti i contribuenti a
prescindere dalla forma di assoggettamento (ordinaria piuttosto che
complementare o sostitutiva), non si ravvisavano le ragioni per le quali __________
avrebbe dovuto pagare più imposte, in virtù del mancato riconoscimento di
talune deduzioni, rispetto ad un ipotetico contribuente con i medesimi redditi,
le medesime deduzioni, ma tassato in modo ordinario. Motivo per il quale,
chiedeva in deduzione fr. 3'200.-. a titolo di spese per pasto principale fuori
casa, fr. 2'500.- a titolo di spese professionali forfait, fr. 5'200.- per premi
di cassa malati nonché fr. 11'100.- quale deduzione per figli a carico. Il
contribuente chiedeva pertanto il pieno riconoscimento delle deduzioni ed il
rimborso parziale dell’imposta alla fonte già pagata.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 13.4.2022, l’UT riconfermava gli elementi
imponibili stabiliti in precedenza con la seguente motivazione:
“Fino all’anno fiscale 2020 incluso, in caso di
reddito da lavoro dipendente uguale o inferiore a fr. 120'000 annui lordi (Ordinanza
del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta OIFo,
RS 642.118.2.) il salario è soggetto a tassazione definita ordinaria
complementare, soltanto per i redditi che superano fr. 120'000 lordi annui è
prevista la tassazione ordinaria sostitutiva con l’imposizione ordinaria di
tutti i redditi (art. 113 LT). Nel caso in esame il reddito lordo da lavoro
risulta inferiore a fr. 120'000.-, motivo per cui l’imposizione corretta è
quella ordinaria complementare (art. 112 LT), il reddito da lavoro viene quindi
considerato soltanto ai fini dell’aliquota al netto delle spese dedotte in sede
di determinazione del reddito imponibile definito ai fini dell’imposta alla
fonte (spese professionali, oneri assicurativi e figli a carico) secondo l’art.
107 LT. (…)”.
E. Con tempestivo ricorso
__________, rappresentato dalla __________, impugna la decisione su reclamo
IC/IFD 2022, lamentando la violazione dei principi cardine dell’ordinamento
tributario svizzero ed in particolare il principio dell’uniformità
dell’imposizione nonché della determinazione del reddito netto (art. 127 Cost.
e 25 LIFD) e dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2
Cost, 36 LIFD e 35 LT). Per quanto attiene al primo aspetto, i richiami fatti
dall’UT all’Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale
diretta e l’art. 112 LT sarebbero in contrasto con l’art. 127 Cost., che
sancisce il principio di uniformità dell’imposizione ed in virtù del quale a
fronte della “medesima manifestazione di capacità reddituale si debba subire
il medesimo trattamento fiscale”. Secondo il ricorrente, la trattenuta
dell’imposta alla fonte, pari a fr. 13'703.-, rappresenterebbe un onere fiscale
verosimilmente superiore di 5 volte rispetto a quello a cui avrebbe dovuto far
fronte in caso di tassazione ordinaria. Inoltre, l’attuale imposizione del
contribuente violerebbe il principio di progressività dell’imposta: in
particolare “(…) la posizione espressa dall’ufficio di tassazione nelle
motivazioni porta quindi all’assurda conseguenza che il contribuente soffra a
fronte di un reddito netto di CHF 86'349.- una tassazione del 15.86%, mentre in
caso di tassazione sostitutiva o ordinaria il carico fiscale, finanche
ipotizzando un salario netto decisamente superiore (pari a CHF 120'000.-),
sarebbe verosimilmente del 7.8%” (ricorso pag. 4)
F. Con osservazioni
12/13.5.2022 l’UT indica in via principale che il dovuto d’imposta è pari a fr.
0.-, motivo per il quale non sussiste un interesse degno di protezione a
ricorrere. A titolo abbondanziale l’autorità resistente rileva che, essendo il
reddito da lavoro inferiore a fr. 120'000.- il contribuente rimane imposto alla
fonte e la dichiarazione d’imposta è relativa solo ad elementi imponibili
estranei al reddito da lavoro. “Al fine di dedurre eventuali elementi non
considerati, entro il 30 marzo 2021, il contribuente avrebbe dovuto chiedere la
correttiva all’Ufficio imposte alla fonte, infatti il calcolo comparativo
effettuato comprende aliquota genitori, deduzione per figlio a carico e
deduzione per versamenti al III° Pilastro che riducono in maniera sensibile il
dovuto d’imposta. Ma anche nel caso in cui l’aliquota dell’imposta alla fonte
applicata sia errata il contribuente dovrebbe attivarsi con l’ufficio preposto”.
Diritto
1. Il 1.1.2021 è
entrata in vigore la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, che ha
modificato diverse disposizioni della LIFD e della LAID (RU 2018 1813).
Anche per il diritto
cantonale la legge del 9 novembre 2020 ha modificato la normativa che concerne
l’imposizione alla fonte. Le nuove disposizioni sono a loro volta entrate in
vigore il 1.1.2021 (FU del 13.11.2020 p. 9512).
Le norme in questione non
sono tuttavia applicabili alla fattispecie in esame, che si riferisce al
periodo fiscale 2020.
Tutte le disposizioni
citate nella presente decisione sono quindi quelle in vigore nel periodo
fiscale 2020.
Considerandi
2.
2.1.
I lavoratori stranieri
che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio
o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla
fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1
prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 prima frase LT).
L’imposta alla fonte
sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa riscossa secondo la
procedura ordinaria (art. 87 prima frase LIFD; art. 104 cpv. 1 terza frase LT).
Per i casi di cui agli articoli 90 LIFD e 112 e 113 LT è fatta salva la
tassazione ordinaria (art. 87 seconda frase LIFD; art. 104 cpv. 1 quarta frase
LT).
2.2
La prima ipotesi in cui è
prevista la tassazione ordinaria è quella della cosiddetta tassazione
ordinaria complementare. Le persone assoggettate all’imposta alla fonte
sono infatti imponibili secondo la procedura ordinaria per quanto concerne i
redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (art. 90 cpv. 1 prima frase
LIFD; art. 112 cpv. 1 prima frase LT).
Poiché la ritenuta
d’imposta alla fonte concerne solo il reddito da attività lucrativa dipendente,
tutti gli altri redditi del contribuente sono soggetti alla tassazione
ordinaria complementare (cfr. anche la sentenza del TF 2C_490/2013 del
29.1.2014
consid. 3.1, in RF 69/2014 p. 316). Vi rientrano soprattutto i
redditi da attività lucrativa indipendente, della sostanza mobiliare ed
immobiliare, dai diritti d’autore e licenze, le vincite alle lotterie oppure ai
concorsi, come pure i redditi da usufrutto oppure provenienti da fondazioni, le
rendite, le pensioni, gli alimenti oppure le prestazioni in capitale della
previdenza.
Nella procedura della
tassazione ordinaria il contribuente ha di principio diritto a tutte le
deduzioni dal reddito, che sono previste agli art. 26-33a LIFD e 35
LIFD. Bisogna tuttavia ricordare che le tariffe d’imposizione alla fonte
inglobano un certo numero di deduzioni, secondo l’art. 86 LIFD; è altresì
ammessa una correzione della tariffa per delle deduzioni supplementari, in
particolare per quelle previste all’art. 33 LIFD. Ne consegue che tali
deduzioni non possono più essere ammesse nell’ambito della procedura ordinaria
(Pedroli, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romande LIFD, Basilea 2017, n. 3-5 ad art. 90 LIFD, p.
1449).
Si rinuncia alla
tassazione ordinaria complementare, se sono adempiuti i presupposti della
tassazione ordinaria sostitutiva (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 90 LIFD,
p. 1146).
2.3
2.3.1
La seconda ipotesi
concerne la cosiddetta tassazione ordinaria sostitutiva, che viene intrapresa
nel caso in cui i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del
contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino
nel corso di un anno civile un determinato ammontare, che è stabilito dal DFF,
per l’imposta federale diretta, e dal Consiglio di Stato, per l’imposta
cantonale (art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 prima frase LT). La tassazione
ulteriore tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte (art. 90 cpv. 2
LIFD), cioè l’imposta trattenuta alla fonte è computata, senza interessi,
sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2 prima frase LT).
2.3.2
L’art. 4 dell’Ordinanza
del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo,
RS 642.118.2), prevede che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi
superano l’ammontare stabilito nel numero 2 dell’appendice, vengano effettuate,
per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell’assoggettamento
all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria
conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte
vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche
quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente. Al numero 2
dell’Appendice dell’Ordinanza viene indicato che la tassazione ordinaria
ulteriore di cui all’articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno
civile le entrate lorde superano 120'000.- franchi.
2.3.3
Secondo l’art. 15 del
Decreto esecutivo dell’11.12.2019 concernente l’imposizione delle persone
fisiche, valido per il periodo fiscale 2020, la tassazione ordinaria
sostitutiva (art. 113 LT) viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati
all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione
domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano
singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.-.
2.3.4
Quando il reddito lordo
annuo dell’attività lucrativa dipendente eccede un determinato importo,
l’imposta alla fonte secondo gli artt. 83 e segg. LIFD perde il suo carattere
d’imposta definitiva e non si sostituisce più all’imposta ordinaria sul reddito
degli art. 16 e segg. LIFD. In questa situazione, il reddito del lavoro, che è
già stato oggetto di una imposizione alla fonte da parte del datore di lavoro,
viene aggiunto agli altri redditi del contribuente e sottoposto all’imposta
ordinaria sul reddito. Con la tassazione ordinaria sostitutiva, il reddito da
lavoro dei contribuenti imposti alla fonte fuoriesce dal regime dell’imposta
alla fonte degli artt. 83 e segg. LIFD per essere sottoposto all’imposta
ordinaria sul reddito delle persone fisiche (art. 16 e segg. LIFD).
Indipendentemente dalla procedura ordinaria sostitutiva, il debitore della
prestazione imponibile deve continuare a trattenere l’imposta alla fonte
fintantoché il reddito del contribuente è assoggettato al regime dell’imposta
alla fonte. L’imposta prelevata alla fonte è accreditata al contribuente e
computata sull’imposta sul reddito stabilita dall’amministrazione fiscale alla
fine della procedura di tassazione ordinaria (art. 90 cpv. 2 LIFD). In queste
circostanze, l’imposta alla fonte sul reddito da lavoro assume pertanto la
funzione di garanzia dell’imposta ordinaria sul reddito. La ritenuta d’imposta
alla fonte, intrapresa dal debitore della prestazione imponibile, perde il suo
carattere definitivo per diventare una sorta di acconto sull’imposta ordinaria
sul reddito (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 15 ad art. 90 LIFD, p. 824; Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 90
LIFD, p. 1851; Lurà, L’impôt
anticipé, Ses origines, sa genèse et sa nature – Comparaison avec d’autres
systèmes de retenute à la source et de communication de renseignement, Zurigo
2015, p. 76-77). La tassazione ordinaria sostitutiva è necessaria,
poiché la differenza tra l’ammontare dell’imposta alla fonte, legato al calcolo
dell’imposta sui redditi lordi e al trattamento forfettario delle deduzioni, e
quello dell’imposta stabilita secondo la procedura ordinaria ha tendenza ad
aumentare quanto più i redditi sono elevati
(Locher, op. cit., n. 16 ad art. 90 LIFD, p. 824).
3.
3.1.
Nel caso che qui ci occupa
si tratta preliminarmente di verificare l’esistenza di una legittimazione ad
impugnare la decisione di tassazione IC/IFD 2020 (ordinaria complementare),
posto come il dovuto d’imposta sia stato stabilito in fr. 0.-.
3.2
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esi-stenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla
deci-sione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali,
bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio econo-mico, ideale,
materiale o di altra natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla
modifi-ca della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo
particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a
chiunque altro (Dubey/Zufferey,
loc. cit. e giurisprudenza citata).
3.3
Nel caso in narrativa, il
contribuente è un cittadino __________, con proprio domicilio o dimora fiscale
in Svizzera. Per quanto concerne il suo reddito da attività dipendente (pari a
fr. 86'349.- [lordo di fr. 89'177.-]), lo stesso è stato oggetto di trattenuta
dell’imposta alla fonte per un importo di fr. 13'703.-.
In sostanza, con il
proprio gravame il contribuente chiede di poter essere ammesso a beneficio di
un’imposizione ordinaria sostitutiva (prevista dagli art. 90 cpv. 2 LIFD e art.
113.
LT), potendo così far valere tutta una serie di deduzioni, che a suo dire
non sarebbero state prese in considerazione, comportando di conseguenza un
carico fiscale eccessivo.
Ora, come poc’anzi
ricordato, secondo il diritto applicabile nel caso concreto, la tassazione
ordinaria sostitutiva presuppone che i proventi lordi assoggettati all’imposta
alla fonte superino l’importo di fr. 120'000.-. I redditi lordi del
contribuente, nel 2020, non superavano tale importo, ragione per cui l’autorità
fiscale ha correttamente proceduto ad una tassazione ordinaria complementare.
3.4
Impugnata è pertanto la
tassazione ordinaria complementare, con la quale il debito d’imposta è stato
stabilito in fr. 0.-.
In merito alle deduzioni
che si possono far valere nell’ambito della tassazione ordinaria complementare,
come pure si è già ricordato, perlopiù (in particolare, le deduzioni generali
di cui agli artt. 33 LIFD e 32 LT e in generale quelle sociali di cui agli
artt. 35 LIFD e 34 LT) esse sono già prese in considerazione nell’ambito della
tariffa dell’imposta alla fonte o sulla base di una successiva correzione della
tariffa: non possono pertanto essere nuovamente richieste nell’ambito della
decisione ordinaria complementare (v. anche Locher,
op. cit., n. 12 ad art. 90 LIFD; Jud/Rufener,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017,
n. 4 ad art. 90 LIFD).
3.5
Ne consegue che, come
ritenuto dall’Ufficio di tassazione, il ricorrente non ha alcun interesse degno
di protezione ad impugnare la decisione relativa alla tassazione ordinaria
complementare, con cui il debito d’imposta è stato stabilito in fr. 0.-.
4.
4.1.
Poiché
il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti
sottoposti a tassazione ordinaria, si deve tener conto della giurisprudenza del
Tribunale federale in merito al divieto di discriminazione previsto dagli
articoli 2 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e 9 cpv. 2 Allegato I
ALCP.
4.2
Secondo il Tribunale federale,
dei non residenti che conseguono oltre il 90% del loro reddito in Svizzera
devono essere qualificati «quasi residenti» ed essere sottoposti allo stesso
trattamento dei residenti, in modo tale che la loro situazione personale e
familiare sia adeguatamente presa in considerazione (DTF 136 II 241 = ASA 79 p.
479.
= RF 65/2010 p. 382 = RDAF 2010 II 308, consid. 13.5 e riferimenti). Di
conseguenza, un trattamento fiscale diverso da quello di un residente, di
persone non residenti che conseguono più del 90% del loro reddito in Svizzera,
non può essere ammesso (sentenza del Tribunale federale n. 2C_33/2010 del 4
ottobre 2010, consid. 3.3). In seguito a questa nuova giurisprudenza, le
autorità fiscali cantonali possono rimediare alle discriminazioni, lamentate
dai contribuenti assoggettati all’imposta alla fonte, o procedendo ad una
tassazione ordinaria ulteriore o ammettendo una correzione dell’aliquota (cfr.
anche Conferenza svizzera delle imposte, Analyse relative aux arrêts du
Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 et du 4 octobre 2010 et à l’arrêt du
Tribunal administratif [NE] du 2 juin 2010 – Inégalités de traitement entre
personnes imposées à la source et personnes imposées au rôle ordinaire,
approuvée par le Comité de la CSI en séance du 3 novembre 2010).
4.3
I problemi di
compatibilità con il diritto internazionale non concernono unicamente i
lavoratori senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Dall’entrata in vigore
dell’ALC, avvenuta il 1° giugno 2002, un Comitato misto, composto dai rappresentanti
delle Parti contraenti, è responsabile della gestione e della corretta
applicazione dell’Accordo. Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno. La
delegazione dell’UE in seno a questo gruppo ha messo in dubbio la conformità
con l’Accordo del regime svizzero di imposizione alla fonte per quanto riguarda
i lavoratori dell’UE residenti senza permesso di dimora (permesso B). L’UE ha
sollevato le prime critiche in occasione della seconda riunione del Comitato
misto del 16 luglio 2003, sostenendo che i lavoratori dell’UE domiciliati
(permesso C) dovevano essere sottoposti a tassazione ordinaria senza essere
preventivamente imposti alla fonte. Negli anni seguenti l’UE ha particolarmente
criticato la soglia in vigore, per cui i residenti con un reddito lordo
inferiore a 120 000 franchi per legge non possono essere sottoposti a
tassazione ordinaria ulteriore (Messaggio del Consiglio federale n. 14.093 del
28.
novembre 2014 concernente la legge federale sulla revisione dell’imposizione
alla fonte del reddito da attività lucrativa, in FF 2015 603, n. 1.1.3, p. 612).
Con sentenza del 2 giugno
2010.
(TA.2009.161), il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha deciso
di applicare per analogia le considerazioni formulate nella sentenza del
Tribunale federale del 26 gennaio 2010 anche per i residenti assoggettati
all’imposta alla fonte. Nel caso concreto si trattava di una coppia con
permesso di dimora B in cui entrambi i coniugi conseguivano un reddito annuo
lordo inferiore a 120 000 franchi. Secondo la sentenza questa categoria di
persone non può essere svantaggiata rispetto ai contribuenti tassati secondo la
procedura ordinaria.
4.4
Sebbene l’insorgente non
invochi l’ALC e il relativo Allegato I né la giurisprudenza sul divieto di
discriminazione, la sua richiesta di poter dedurre costi, che sarebbero stati
ammessi se egli fosse stato sottoposto a tassazione ordinaria, impone tuttavia
di tenerne conto.
Come visto, in seguito
alle sentenze del TF e del Tribunale amministrativo neocastellano, il Comitato
della CSI aveva proposto ai Cantoni di affrontare le domande dei contribuenti,
che lamentavano una discriminazione in contrasto con l’ALC, o sottoponendoli ad
una tassazione ordinaria ulteriore (sostitutiva) oppure procedendo ad una
correzione dell’aliquota, secondo l’art. 2 lett. d dell’Ordinanza del
DFF del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell'imposta
federale diretta (OIFo; RS 642.118.2, abrogata), che consente all’Amministrazione
federale delle contribuzioni, d’intesa con i Cantoni, di prevedere la
concessione individuale delle deduzioni non considerate nella tariffa ma previste
nell’articolo 33 LIFD nei casi senza tassazione ordinaria ulteriore. Secondo la
CSI, una semplice correzione dell’aliquota su domanda del contribuente dovrebbe
imporsi nella maggior parte dei cantoni, per ragioni tecniche di applicazione.
Se ne occuperebbero le sezioni del fisco cantonale che sono competenti per
l’imposta alla fonte, evitando in tal modo di coinvolgere gli uffici che si
occupano della procedura di tassazione ordinaria (Conferenza svizzera delle
imposte, Analyse cit., n. 5.4, p. 15).
Anche il Canton Ticino ha
optato per la procedura di correzione dell’aliquota, senza cioè procedere alla
tassazione ordinaria sostitutiva (Rigozzi,
L’imposizione [alla fonte] per i frontalieri in Svizzera: verso una procedura
di tassazione ordinaria?, NF 5/2013, p. 5).
4.5
Vista la dichiarazione
d’imposta presentata dal ricorrente e considerate le sue censure in merito alla
pretesa discriminazione nei confronti dei contribuenti sottoposti a tassazione
ordinaria, la domanda del contribuente deve essere sottoposta all’Ufficio delle
imposte alla fonte e del bollo, per valutare se siano dati i presupposti per
procedere ad una correzione dell’aliquota.
Spetterà anche all’Ufficio
imposte alla fonte pronunciarsi sulla tempestività della domanda di rettifica
dell’aliquota, su cui ha preso posizione l’Ufficio di tassazione, nelle
osservazioni al ricorso. A tal fine, dovrà considerare la giurisprudenza del Tribunale
federale (sentenza 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6 con rinvii).
5.
Il ricorso è
pertanto irricevibile. Lo stesso è tuttavia trasmesso all’Ufficio delle imposte
alla fonte e del bollo, perché sia esaminato come domanda di correzione dell’aliquota.
Vista la particolarità del
caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Il
ricorso è trasmesso all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, perché
sia esaminato come domanda di correzione dell’aliquota
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: