80.2022.121
Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, invio copia della decisione su richiesta dei contribuenti, reclamo solo quaranta giorni dopo
7 settembre 2022Italiano15 min
A. Il 18.06.2021 i
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.121
80.2022.122
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 maggio 2022 contro la decisione del 6 aprile 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. Il 18.06.2021 i
coniugi RI 1RI 2 presentavano la dichiarazione d’imposta anno 2020. Il reddito
dichiarato ammontava a CHF 252'895.-.
Con decisione datata
24.11.2021 l’RS 1 notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2020,
commisurando il reddito imponibile in CHF 266'400.- per l’IC e in CHF 273'300.-
per l’IFD. La decisione era stata inviata il 10.11.2021 per posta semplice.
B. Con e-mail del
18.01.2022, __________ della fiduciaria __________ comunicava all’UT che i
contribuenti non avevano mai ricevuto la decisione di tassazione 2020, ma
avevano ricevuto le bollette per il pagamento dei conguagli delle imposte
federale, cantonale e comunale. Chiedeva pertanto che gli fosse inviata una
copia della decisione.
La richiesta era accolta
dall’autorità fiscale, la quale inviava il giorno stesso una copia della
decisione di tassazione.
C. Con lettera del
04.03.2022 RI 1 chiedeva una “rianalisi dichiarazione d’imposta 2020”, avendo
verificato “un errore contabile… riguardante la [sua] attività indipendente”.
Formulava in particolare le seguenti considerazioni:
“[…] solo dopo aver ricevuto
la copia [della decisione] è stato possibile capire che il problema è l’importo
dichiarato del reddito da attività indipendente. A questo punto ho fatto
eseguire una revisione dei conti dell’attività ed è risultato che maggior parte
delle uscite non era stata riportata sul bilancio, ciò di riflesso ha generato
una dichiarazione d’imposta non corretta”
D. Con lettera del
08.03.2022 l’UT comunicava che il reclamo risultava verosimilmente tardivo,
poiché era stato inoltrato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla data
di notificazione della decisione. Infatti, facendo decorrere il termine dalla
ricezione dei conguagli, lo stesso era scaduto il 30.01.2022; considerando
l’invio della copia della decisione avvenuta il 18.01.2022, il termine sarebbe
scaduto il 17.02.2022. L’autorità di tassazione invitava conseguentemente i
reclamanti a giustificare e documentare i motivi del ritardo.
Il 16.03.2022, a
motivazione della tempestività del reclamo, i contribuenti comunicavano che a
partire dal 18.01.2022 il loro fiduciario (__________) avrebbe più volte
cercato di contattare l’autorità fiscale, la quale avrebbe risposto solo il
02.03.2022 informandolo telefonicamente che non era possibile modificare la
decisione, ora passata in giudicato.
Con decisione del
06.04.2022 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, poiché intempestivo,
spiegando che il termine di 30 giorni dalla notificazione, sia considerando
avvenuta quest’ultima con la ricezione dei conguagli sia facendo decorrere il
termine dall’invio della copia della decisione, non era stato rispettato.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano
l’annullamento delle decisioni dell’UT datate 06.04.2022 e 24.11.2022 e
chiedono il ritorno degli atti all’autorità fiscale per il ricalcolo del
reddito imponibile.
I ricorrenti confermano di aver ricevuto la decisione il
20.01.2022, ma sostengono che il loro fiduciario avrebbe “subito provato a
contattare più volte l’UCT di Bellinzona per segnalare l’errore, ma, dopo
diverso tempo, l’unica risposta ricevuta è stata quella che non era più
possibile fare nulla”. Essi ribadiscono quanto esposto in sede di reclamo,
spiegando che la decisione è stata influenzata da un errore nel calcolo del
reddito da attività lucrativa indipendente. Inoltre censurano la violazione del
principio della buona fede, poiché l’autorità fiscale “avrebbe potuto e dovuto
accorgersi dell’evidente errore circa l’ammontare del reddito” confrontando la
decisione 2020 con quella degli anni precedenti.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i
requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se
sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo
interposto contro la decisione di tassazione del 24.11.2022, inviata in copia
ai ricorrenti il 20.01.2022, e non procederà ad alcun esame del merito.
Considerandi
2.
2.1.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
Quando
l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un
giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (art. 192 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).
2.2
La notificazione deve
permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,
rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la
stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto
quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113
Ib 296 consid. 2a).
Secondo la
giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento
della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né
ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si
applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa
probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica
ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.
1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il
contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente
comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo
destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr.
sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301
consid. 4.2).
2.3
Siccome
la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una
determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti
mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera
semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe
essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF
2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.4
Per
rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,
l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in
modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente,
alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta
dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia
ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio
di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il
richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato
il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento
alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid.
2.3
con riferimenti ivi citati).
Infatti, secondo il
principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente
che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che
non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,
tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il
rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.
anche Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009
consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato,
più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce
nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio
della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF
2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).
Il destinatario di
un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto
di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non
può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a
salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una
decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
3.
3.1.
L’autorità di tassazione
sostiene di aver inviato la decisione datata 24.11.2021 già il 10.11.2021. La
prova dell’avvenuta notificazione ai destinatari non è tuttavia stata
apportata, essendo la decisione stata inviata per posta semplice.
Con e-mail del 18.01.2021,
il consulente fiscale dei contribuenti ha tuttavia informato l’autorità di
tassazione che i suoi clienti avevano ricevuto i conguagli delle imposte
federale, cantonale e comunale, che erano stati inviati alla fine di dicembre
del 2021. Ha però indicato che non avevano ricevuto la relativa decisione di
tassazione.
L’autorità fiscale ha
quindi trasmesso ai ricorrenti una copia della decisione il giorno stesso. La
lettera è stata recapitata per posta semplice.
3.2
Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ritiene che il termine di reclamo sia scaduto, al più
presto, 30 giorni dopo l’invio dei conguagli. Il principio della buona fede
avrebbe infatti imposto ai contribuenti di interporre reclamo entro trenta
giorni da quando avevano avuto conoscenza dell’esistenza della decisione.
In effetti, i ricorrenti
riconoscono di essersi resi conto, ricevendo le bollette per il pagamento dei
conguagli, che la decisione di tassazione doveva essergli stata inviata. Sebbene
non vi sia la certezza in merito alla data in cui i contribuenti hanno ricevuto
i conguagli, avrebbero certamente potuto reagire più prontamente.
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per le ragioni che seguono.
3.3
Nel ricorso i contribuenti
confermano esplicitamente di aver “ricevuto in data 20 gennaio 2022” la copia
della decisione. Facendo decorrere il termine di reclamo di 30 giorni dal
giorno successivo a quello in cui i ricorrenti riconoscono di aver ricevuto la
copia della decisione, cioè dal 21.01.2022, risulta che lo stesso è venuto a
scadere il 19.02.2022 (sabato) ed è prorogato. per effetto degli art. 192 cpv.
2.
LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 21.02.2022.
Ne consegue che, anche
calcolando il termine nel modo più favorevole ai ricorrenti, il reclamo inviato
il 04.03.2022 risulta chiaramente intempestivo.
Gli insorgenti sostengono
tuttavia che il loro fiduciario avrebbe “subito provato a contattare più
volte l’UCT di Bellinzona per segnalare l’errore, ma, dopo diverso tempo,
l’unica risposta ricevuta è stata quella che non era più possibile fare nulla”.
Si tratta pertanto di verificare se siano dati i motivi per una
restituzione del termine.
4.
4.1.
Giusta l’art. 192 cpv. 5
LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli
stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante. Di analogo tenore l’art. 133 cpv. 3 LIFD.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo
rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173).
4.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, (decisione 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009,
considerando 2 e riferimenti citati), un impedimento incolpevole al compimento
di un atto processuale può dipendere non solo dall’impossibilità oggettiva o da
forza maggiore, ma anche dall’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze
personali o a un errore scusabile. Un errore è scusabile, in particolare,
quando deriva da un’informazione errata sulla quale l’interessato poteva fare
affidamento in considerazione delle circostanze, nel rispetto del diritto alla
tutela della buona fede (art. 9 Cost.) (cfr. la sentenza 2C_319/2009 e
2C_321/2009 del 26.01.2010 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
Sulla
base dei principi esposti, il Tribunale federale ha condiviso il giudizio del
Tribunale amministrativo cantonale del Canton Ginevra, che aveva ritenuto
irricevibile un ricorso interposto dopo la scadenza del termine di trenta
giorni da un contribuente, che aveva intrattenuto con l’autorità di tassazione
numerosi scambi di corrispondenza in merito alle aliquote applicabili alla
ritenuta d’imposta alla fonte. La Suprema Corte ha infatti rilevato che i
suddetti scambi di corrispondenza non contenevano alcun elemento che
permettesse al ricorrente di credere che il termine di ricorso non avesse
iniziato a decorrere. Ha poi affermato che, se il ricorrente avesse ritenuto di
non conoscere a sufficienza il diritto, si sarebbe dovuto rivolgere ad un
mandatario professionale (sentenza 2C_319/2009 e 2C_321/2009 del 26.01.2010
consid. 4.2).
4.3
Nel caso che qui ci occupa
i contribuenti hanno ricevuto la copia della decisione di tassazione il
20.01.2022
Hanno affermato di essersi subito accorti che gli importi indicati non
erano corretti e di aver riscontrato un reddito imponibile eccessivamente
elevato:
“Una
volta in possesso della copia della menzionata decisione di tassazione, abbiamo
riscontrato che sia l’imposta cantonale 2020, sia l’imposta federale diretta
2020.
erano elevatissime rispetto a quelle pagate negli anni precedenti, ciò che
ci ha fatto supporre che potesse esserci stato un errore.”
Conformemente
ai disposti di legge (art. 116 LIFD, art. 189 LT), la decisione di tassazione,
da loro ricevuta in copia il 20.01.2022, indica chiaramente che la stessa può
essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione mediante reclamo.
Gli insorgenti non
potevano quindi ignorare l’esistenza di un termine per contestare la decisione
di tassazione.
4.4
Si aggiunga infine che i
ricorrenti erano assistiti da uno studio fiduciario (__________, Sig. __________
di professione fiduciario immobiliare commercialista, fonte: https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/,
consultato il 07.07.2022), che dovrebbe essere cognito anche in materia
procedurale. Non poteva quindi ignorare gli obblighi e i diritti del
contribuente, compresi la forma e il termine entro il quale il reclamo deve
essere presentato, così come le modalità di calcolo dei termini di reclamo
(termini perentori).
4.5
Per quanto concerne i “contatti”
che sarebbero intervenuti fra il loro consulente e l’Ufficio di tassazione, i
ricorrenti hanno prodotto degli scambi di e-mail relativi al periodo dall’11
gennaio al 2 marzo 2022. Con la sola eccezione del già citato messaggio del 18
gennaio 2022, con cui il loro fiduciario si è rivolto all’Ufficio di tassazione
per chiedere copia della decisione di tassazione, tutti gli altri scritti sono
stati scambiati solo fra il figlio dei ricorrenti e lo stesso consulente
fiscale.
Gli insorgenti non hanno pertanto
ricevuto alcuna rassicurazione da parte dell’autorità di tassazione in merito
al fatto che la decisione di tassazione sarebbe stata riesaminata senza che
fosse interposto un reclamo.
Inoltre, contrariamente a
quanto indicato dai ricorrenti, dalla documentazione prodotta non risulta che
il rappresentante abbia effettivamente contattato “più volte” l’autorità
fiscale. Non vi sono infatti mezzi di prova che comprovino questa tesi. Dalle
informazioni presenti agli atti, può solamente essere confermato che il
fiduciario ha contattato l’UT una prima volta il 18.01.2022, e una seconda
volta il 02.03.2022, ossia comunque dopo il termine entro il quale i ricorrenti
avrebbero dovuto presentare un reclamo.
4.6
Viste le motivazioni
addotte da parte dei contribuenti, non sono manifestamente adempiute le
condizioni per poter richiedere una restituzione dei termini.
5.
Il reclamo è conseguentemente
respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: