80.2022.123
Reddito imponibile: provenienza dei fondi serviti all’acquisto di un immobile, pretesa donazione del padre residente all’estero, onere della prova, bonifici provenienti da conto cointestato
26 ottobre 2022Italiano16 min
sottoponendogli un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, “dal
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.123
80.2022.124
Lugano
26 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 maggio 2022 contro la decisione del 6 maggio 2022 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
italiano residente a __________, si è trasferito in Svizzera il 9 maggio 2018,
quando gli è stato rilasciato un permesso di dimora (B). Il 18 dicembre 2019 ha
sottoscritto un contratto di compravendita per l’acquisto della quota di
proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente a 242‰ del fondo base
n. __________ RFD di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2019, presentata il 17 novembre 2020, il
contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente netto,
versatogli dalla __________ SA di __________, pari a fr. 294'744.35. Al netto
delle deduzioni fatte valere, ha commisurato il reddito imponibile in fr.
250'656.–.
Con scritto del 23 aprile
2021, l’RS 1 si è rivolto al contribuente, invitandolo a produrre copia del
contratto di acquisto dell’immobile di __________ con l’indicazione del modo di
finanziamento e documentazione bancaria a comprova degli alimenti pagati nel
2019.
Ricevuta la documentazione
richiesta, l’autorità di tassazione, con lettera del 28 maggio 2021, ha
indirizzato al contribuente una nuova richiesta di collaborazione,
sottoponendogli un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, “dal
quale risulta[va] un’insufficiente disponibilità finanziaria per il
sostentamento”.
In data 18 novembre 2022,
il contribuente, rappresentato dalla __________ SA, sosteneva che, “contrariamente
a quanto indicato nella dichiarazione fiscale, l’ipoteca presso __________
Banca non [era] stata rimborsata”, con la conseguenza che il debito al
31.12.2019 ammontava a € 126'542.–, corrispondenti a fr. 137'552.–. Inoltre,
avrebbe “ricevuto diverse donazioni da parte del papà __________ (dom.
Italia) per un importo complessivo di EUR 74'470 ossia CHF 80’949”.
B. Con decisione del 5
gennaio 2022, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente la
tassazione IC/IFD 2019, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr.
337'800.– per l’IC (per l’aliquota fr. 342'200.–) e in fr. 339'700.– per l’IFD
(per l’aliquota fr. 344'200.–).
Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo
aggiunto ai proventi “altri redditi” per un ammontare di fr. 80'000.– con la
seguente spiegazione:
Prestazioni valutabili
in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria (la documentazione prodotta documenta il versamento da un conto
cointestato con il padre al figlio, non è stata
fornita dunque documentazione sufficientemente chiara a determinare l'eventuale esistenza o meno delle pretese
donazioni).
C. Con reclamo 10 marzo
2022, il contribuente, rappresentato dalla __________, ha contestato l’aggiunta
ai proventi dell’importo di fr. 80'000.– quali “altri redditi”. Ribadiva che
suo padre, residente a __________, gli aveva donato, “nel corso del 2020 [sic]
un importo complessivo di Eur 70'000.00, importo che è stato consegnato al
figlio in contanti”. Allegava una dichiarazione del genitore e precisava
che “i giustificativi allegati alla dichiarazione d’imposta si riferivano al
trasferimento degli averi dei conti in Italia, estinti e trasferiti in Svizzera”.
L’UT ha respinto il
reclamo, con decisione del 6 aprile 2022, richiamando “la giurisprudenza sia
federale (TF 2A.355/1997 e 2P.276/1997) sia cantonale (CdT 80.2014.276)” e
considerando la lettera sottoscritta dal donante “insufficiente, in assenza
di bonifici bancari o altre prove di simile tipologia”.
D. Mediante tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. __________,
insorge avverso la decisione su reclamo del 6 aprile 2022. A suo avviso, l’importo
di fr. 80'000.– dovrebbe essere stralciato, in quanto non si tratterebbe di un
reddito bensì di una donazione da parte del padre, residente in Italia. Ravvisa
una contraddizione nelle decisioni dell’autorità fiscale, che, nella decisione
di tassazione, avrebbe riconosciuto “che il contribuente ha dimostrato il
versamento dell’importo da un conto cointestato con il padre”, mentre,
nella decisione dopo reclamo, gli avrebbe rimproverato “di non aver
dimostrato il versamento dell’importo donato tramite bonifici bancari”.
In via subordinata il ricorrente chiede che, se non fosse riconosciuta
l’esistenza di una donazione, venga considerata, ai fini del calcolo
dell’imposta, soltanto la metà dell’importo litigioso, dal momento che “l’importo
imposto quale reddito proveniva da un conto cointestato al contribuente”.
E. Nelle sue
osservazioni del 9 giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso del
contribuente. In merito alla documentazione bancaria prodotta, rileva che, a
comprova della donazione ricevuta, quest’ultimo avrebbe prodotto “degli
estratti dettagliati della __________”, dai quali “si evincono 3
versamenti in entrata (18 gennaio, 24 gennaio e 16 gennaio 2019) per
complessivi euro 74'470.–“. I documenti in questione non proverebbero
tuttavia che i capitali versati “siano stati effettivamente prelevati da un
conto” del padre. L’autorità di tassazione riconosce poi che il
contribuente avesse dichiarato (al 100%) il conto cointestato con il padre
(Banca __________ n. __________), poi estinto nel 2019, e ipotizza che
quest’ultimo abbia versato a contanti su questo conto “gli importi oggetto
di ricorso, i quali sono stati a sua volta girati sul conto __________
intestato al ricorrente”. In mancanza della prova del prelevamento di tali
importi da un conto intestato al genitore, il ricorso non potrebbe essere
accolto.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente, da poco
trasferitosi in Svizzera, ha acquistato un appartamento nel Canton Ticino.
Invitato dall’autorità di tassazione a giustificare il finanziamento
dell’acquisto, ha prodotto documentazione in merito ai crediti bancari
ricevuti. Dal confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale 2019,
tuttavia, è emerso un ammanco di liquidità, per il quale il fisco cantonale ha
chiesto spiegazioni al contribuente. Quest’ultimo ha sostenuto di aver
beneficiato di una donazione da parte del padre, per un importo di complessivi €
74'470.–. Ritenendo che l’insorgente non avesse provato che l’importo ricevuto
costituisse una donazione, l’autorità fiscale lo ha assoggettato all’imposta
sul reddito.
1.2.
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid.
3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da
eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24
lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a
LT)
1.3.
Le donazioni sono quindi
esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia
imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da
tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si
considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).
La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a
quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute
allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione
tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF
2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
1.4.
Il Tribunale federale ha avuto
modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito
imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un
parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza
di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte
che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le
entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e
2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella
fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei
confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione,
ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è
sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati
verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il
dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più
complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la
generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55
137 consid. 3a).
1.5.
Se in esito alle misure
istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della
prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del
fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i
fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati
dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e
comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono
sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta
allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e
sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza
del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che
sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile
bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le
conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010
del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nel caso in esame, nella
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, compilando l’elenco dei
titoli e altri collocamenti di capitali (Modulo 2), il ricorrente ha risposto
negativamente alla domanda se avesse “beneficiato di donazioni di beni o
diritti nel 2019”.
Solo dopo la seconda
richiesta di documentazione da parte dell’UT, inviatagli il 28 maggio 2021, per
giustificare l’ammanco di liquidità che emergeva dal calcolo delle entrate e
uscite, il contribuente produceva copia degli estratti del suo conto presso __________,
da cui risultavano tre bonifici a suo favore, provenienti da un conto corrente
bancario italiano presso la __________ di __________, conto di cui erano
contitolari il ricorrente e il padre. Questi i versamenti in questione, per un
importo complessivo di € 74'470.–:
- bonifico
del 16.01.2019 € 24'970.00
- bonifico
del 18.01.2019 € 25'000.00
- bonifico
del 24.01.2019 € 24'500.00
Nella sua decisione di
tassazione, l’UT ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse “sufficientemente
chiara a determinare l’eventuale esistenza o meno delle pretese donazioni”,
per il fatto che il versamento proveniva “da un conto cointestato”, e ha quindi
imposto l’importo di fr. 80'000.– a titolo di “altri redditi”.
Con il suo reclamo contro
la decisione di tassazione 2019, il contribuente ha poi prodotto una
dichiarazione, sottoscritta dal padre __________, nella quale conferma di aver “effettuato
[nel corso dell’anno 2019], una donazione in contanti a [suo] figlio [per] l’importo
complessivo di Euro 70'000.00”.
Il fisco cantonale, con la
decisione impugnata, ha tuttavia respinto il reclamo, ritenendo “insufficiente”
la dichiarazione del preteso donante, “in assenza di bonifici bancari o
altre prove di simile tipologia”.
2.2.
La pretesa del ricorrente
di aver beneficiato di una donazione da parte del padre, residente all’estero,
non è supportata da prove convincenti.
In primo luogo, si scontra
con la stessa dichiarazione d’imposta, da lui presentata, nella quale aveva
negato di aver ricevuto liberalità nel corso del periodo fiscale.
D’altra parte, è solo dopo
che l’autorità di tassazione gli ha sottoposto il calcolo delle entrate e delle
uscite, chiedendogli di giustificare l’ammanco di liquidità, che ha sostenuto
la tesi della donazione.
Per quanto concerne la
documentazione bancaria prodotta, come argomentato dal fisco cantonale, la
stessa non comprova che i versamenti, pervenuti sul conto bancario
dell’insorgente, provenissero dal padre. In effetti, gli importi litigiosi sono
usciti da un conto bancario presso una banca italiana, di cui erano contitolari
padre e figlio. Il conto in questione (Banca __________, n. __________) era
peraltro stato indicato nell’elenco titoli, allegato dal contribuente alla
dichiarazione d’imposta 2019, con un saldo nullo al 31.12.2019. Ciò non basta
ancora tuttavia a dimostrare che i capitali litigiosi provenissero dal padre e
che siano stati donati al figlio.
Con il reclamo, il
ricorrente ha cercato di supportare questa lacuna, producendo una dichiarazione
del genitore, che, nell’aprile 2020, confermava di avergli donato “in contanti”
l’importo complessivo di € 70'000.–. Questa dichiarazione scritta non comprova
tuttavia che l’importo, uscito dal conto cointestato presso la Banca __________
nel mese di gennaio del 2019, fosse precedentemente stato versato su quel conto
da __________ e che costituisse una donazione a favore del figlio.
2.3.
È comprensibile che, nella
fattispecie, l’autorità di tassazione abbia preteso una prova particolarmente
rigorosa della provenienza dei capitali che sarebbero stati donati al
ricorrente. Infatti, risiedendo il preteso donante all’estero e non essendo
pertanto contribuente in Svizzera, è praticamente impossibile verificare dalla
sua dichiarazione fiscale se vi sia stata una corrispondente diminuzione
patrimoniale.
In una sentenza recente,
il Tribunale federale si è confrontato con la questione della deducibilità di
un preteso debito, che un contribuente sosteneva di aver contratto nei
confronti di un parente residente in Italia. Ha dunque ricordato che, se, di
regola, trattandosi di riconoscere un debito, è sufficiente indicare, quando il
creditore è domiciliato in Svizzera, il suo nome e indirizzo, per i debiti
professati verso creditori che risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di
esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando
prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità
dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Per consolidata
prassi, è richiesta dal contribuente una collaborazione particolarmente
qualificata. In effetti, nei rapporti giuridici internazionali, le relazioni
del creditore estero sono sottratte al controllo delle autorità fiscali
svizzere, ragione per cui il contribuente sottostà all'onere della prova nonché
ad un obbligo di collaborazioni accresciuti. Oltre alle generalità del
creditore, egli deve presentare una documentazione credibile e completa, quali
i contratti dei singoli negozi, la corrispondenza o della documentazione
bancaria (sentenza 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid.4.5 e riferimenti).
Questa giurisprudenza
trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore
una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard
attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di
convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa
internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà
(sentenza del TF 2C_1113/2018 dell’8.1.2019 consid. 2.2.3, in RF 2019 p. 310).
Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza
amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo
Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata
dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144
Considerandi
II 206 consid. 3.3.1).
2.4
La
documentazione prodotta dal ricorrente a supporto della tesi della donazione
ricevuta solleva qualche interrogativo anche in merito alla tempistica con cui
si sarebbero svolti i fatti.
Se,
nella sua dichiarazione datata aprile 2020, il padre del contribuente sostiene
di aver proceduto alla donazione “in contanti” nel corso del 2019, nel reclamo
del 10 marzo 2022 la donazione viene invece collocata “nel corso dell’anno
2020”. Verosimilmente si tratta di un errore.
In
ogni caso, la donazione “in contanti” è anche difficilmente situabile “nel
corso dell’anno 2019”. In effetti, già nei primi giorni dell’anno (16.01, 18.01
e 24.01) i capitali donati dal padre al figlio sarebbero stati trasferiti dal
conto corrente italiano, cointestato, al conto svizzero del figlio. La
donazione dovrebbe essere allora avvenuta nei giorni precedenti. Ci si potrebbe
chiedere perché il padre non abbia versato direttamente l’importo donato sul
conto svizzero intestato al figlio.
Qualche
chiarimento in merito alla provenienza dei capitali in discussione sarebbe
potuto scaturire dalla presentazione degli estratti del conto italiano. Ma il
ricorrente si è limitato a produrre gli estratti del conto svizzero.
In
queste circostanze, non si può ritenere che il contribuente abbia adempiuto
l’onere di comprovare di aver beneficiato di una donazione, esente dall’imposta
sul reddito.
2.5
È difficilmente
comprensibile la censura, sollevata nel ricorso, in merito alla pretesa
contraddizione in cui sarebbe caduto l’UT, per il fatto di aver, dapprima
(nella decisione di tassazione), riconosciuto “che il versamento proviene da
un conto bancario” e, in seguito (nella decisione dopo reclamo),
rimproverato al ricorrente “di non aver dimostrato il versamento
dell’importo donato tramite bonifici bancari”.
Che
la documentazione bancaria prodotta dal contribuente non fosse sufficiente a
comprovare la donazione lo ha riconosciuto, per fatti concludenti, egli stesso,
quando ha allegato al reclamo la dichiarazione del padre, che confermava la
tesi della donazione “in contanti”.
È
chiaro che il “bonifico bancario”, del quale l’autorità fiscale ha lamentato la
mancanza nella decisione impugnata, non corrisponde agli estratti del conto
svizzero prodotti dal contribuente in seguito alla richiesta di documentazione.
Ciò che si aspettava il fisco cantonale era invece una prova documentale della
provenienza dei capitali in questione dal patrimonio del preteso donante. Documentazione
che tuttavia non è mai pervenuta.
Per
la stessa ragione non può essere accolta la domanda subordinata del ricorrente,
che pretenderebbe di ridurre la ripresa fiscale alla metà dell’importo
litigioso, in considerazione del fatto che il versamento proveniva da un conto
a lui cointestato. In base alla documentazione disponibile, non si può
escludere neppure che i capitali appartenessero già al ricorrente negli anni
precedenti. Poiché in tal caso sarebbero semplicemente stati trasferiti da un
conto bancario italiano ad uno svizzero, rimarrebbe irrisolto il problema
dell’ammanco di liquidità constatato nel corso del 2019. Infatti, i capitali in
discussione sono già inclusi nel saldo dei capitali del ricorrente al
31.12.2019
(fr. 534'364.–).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico del contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1300.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: