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Decisione

80.2022.123

Reddito imponibile: provenienza dei fondi serviti all’acquisto di un immobile, pretesa donazione del padre residente all’estero, onere della prova, bonifici provenienti da conto cointestato

26 ottobre 2022Italiano16 min

sottoponendogli un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, “dal

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.123

80.2022.124

Lugano

26 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 maggio 2022 contro la decisione del 6 maggio 2022 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano residente a __________, si è trasferito in Svizzera il 9 maggio 2018,

quando gli è stato rilasciato un permesso di dimora (B). Il 18 dicembre 2019 ha

sottoscritto un contratto di compravendita per l’acquisto della quota di

proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente a 242‰ del fondo base

n. __________ RFD di __________.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2019, presentata il 17 novembre 2020, il

contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente netto,

versatogli dalla __________ SA di __________, pari a fr. 294'744.35. Al netto

delle deduzioni fatte valere, ha commisurato il reddito imponibile in fr.

250'656.–.

Con scritto del 23 aprile

2021, l’RS 1 si è rivolto al contribuente, invitandolo a produrre copia del

contratto di acquisto dell’immobile di __________ con l’indicazione del modo di

finanziamento e documentazione bancaria a comprova degli alimenti pagati nel

2019.

Ricevuta la documentazione

richiesta, l’autorità di tassazione, con lettera del 28 maggio 2021, ha

indirizzato al contribuente una nuova richiesta di collaborazione,

sottoponendogli un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, “dal

quale risulta[va] un’insufficiente disponibilità finanziaria per il

sostentamento”.

In data 18 novembre 2022,

il contribuente, rappresentato dalla __________ SA, sosteneva che, “contrariamente

a quanto indicato nella dichiarazione fiscale, l’ipoteca presso __________

Banca non [era] stata rimborsata”, con la conseguenza che il debito al

31.12.2019 ammontava a € 126'542.–, corrispondenti a fr. 137'552.–. Inoltre,

avrebbe “ricevuto diverse donazioni da parte del papà __________ (dom.

Italia) per un importo complessivo di EUR 74'470 ossia CHF 80’949”.

B. Con decisione del 5

gennaio 2022, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente la

tassazione IC/IFD 2019, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr.

337'800.– per l’IC (per l’aliquota fr. 342'200.–) e in fr. 339'700.– per l’IFD

(per l’aliquota fr. 344'200.–).

Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo

aggiunto ai proventi “altri redditi” per un ammontare di fr. 80'000.– con la

seguente spiegazione:

Prestazioni valutabili

in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria (la documentazione prodotta documenta il versamento da un conto

cointestato con il padre al figlio, non è stata

fornita dunque documentazione sufficientemente chiara a determinare l'eventuale esistenza o meno delle pretese

donazioni).

C. Con reclamo 10 marzo

2022, il contribuente, rappresentato dalla __________, ha contestato l’aggiunta

ai proventi dell’importo di fr. 80'000.– quali “altri redditi”. Ribadiva che

suo padre, residente a __________, gli aveva donato, “nel corso del 2020 [sic]

un importo complessivo di Eur 70'000.00, importo che è stato consegnato al

figlio in contanti”. Allegava una dichiarazione del genitore e precisava

che “i giustificativi allegati alla dichiarazione d’imposta si riferivano al

trasferimento degli averi dei conti in Italia, estinti e trasferiti in Svizzera”.

L’UT ha respinto il

reclamo, con decisione del 6 aprile 2022, richiamando “la giurisprudenza sia

federale (TF 2A.355/1997 e 2P.276/1997) sia cantonale (CdT 80.2014.276)” e

considerando la lettera sottoscritta dal donante “insufficiente, in assenza

di bonifici bancari o altre prove di simile tipologia”.

D. Mediante tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. __________,

insorge avverso la decisione su reclamo del 6 aprile 2022. A suo avviso, l’importo

di fr. 80'000.– dovrebbe essere stralciato, in quanto non si tratterebbe di un

reddito bensì di una donazione da parte del padre, residente in Italia. Ravvisa

una contraddizione nelle decisioni dell’autorità fiscale, che, nella decisione

di tassazione, avrebbe riconosciuto “che il contribuente ha dimostrato il

versamento dell’importo da un conto cointestato con il padre”, mentre,

nella decisione dopo reclamo, gli avrebbe rimproverato “di non aver

dimostrato il versamento dell’importo donato tramite bonifici bancari”.

In via subordinata il ricorrente chiede che, se non fosse riconosciuta

l’esistenza di una donazione, venga considerata, ai fini del calcolo

dell’imposta, soltanto la metà dell’importo litigioso, dal momento che “l’importo

imposto quale reddito proveniva da un conto cointestato al contribuente”.

E. Nelle sue

osservazioni del 9 giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso del

contribuente. In merito alla documentazione bancaria prodotta, rileva che, a

comprova della donazione ricevuta, quest’ultimo avrebbe prodotto “degli

estratti dettagliati della __________”, dai quali “si evincono 3

versamenti in entrata (18 gennaio, 24 gennaio e 16 gennaio 2019) per

complessivi euro 74'470.–“. I documenti in questione non proverebbero

tuttavia che i capitali versati “siano stati effettivamente prelevati da un

conto” del padre. L’autorità di tassazione riconosce poi che il

contribuente avesse dichiarato (al 100%) il conto cointestato con il padre

(Banca __________ n. __________), poi estinto nel 2019, e ipotizza che

quest’ultimo abbia versato a contanti su questo conto “gli importi oggetto

di ricorso, i quali sono stati a sua volta girati sul conto __________

intestato al ricorrente”. In mancanza della prova del prelevamento di tali

importi da un conto intestato al genitore, il ricorso non potrebbe essere

accolto.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente, da poco

trasferitosi in Svizzera, ha acquistato un appartamento nel Canton Ticino.

Invitato dall’autorità di tassazione a giustificare il finanziamento

dell’acquisto, ha prodotto documentazione in merito ai crediti bancari

ricevuti. Dal confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale 2019,

tuttavia, è emerso un ammanco di liquidità, per il quale il fisco cantonale ha

chiesto spiegazioni al contribuente. Quest’ultimo ha sostenuto di aver

beneficiato di una donazione da parte del padre, per un importo di complessivi €

74'470.–. Ritenendo che l’insorgente non avesse provato che l’importo ricevuto

costituisse una donazione, l’autorità fiscale lo ha assoggettato all’imposta

sul reddito.

1.2.

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,

l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,

agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di

diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti

dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere

interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid.

3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da

eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24

lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a

LT)

1.3.

Le donazioni sono quindi

esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia

imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da

tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si

considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO).

La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a

quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute

allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione

tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF

2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).

1.4.

Il Tribunale federale ha avuto

modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito

imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un

parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza

di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte

che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le

entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e

2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella

fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei

confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione,

ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è

sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati

verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il

dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più

complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la

generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55

137 consid. 3a).

1.5.

Se in esito alle misure

istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della

prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del

fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i

fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati

dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e

comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono

sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta

allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e

sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza

del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).

Un contribuente, che

sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile

bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le

conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010

del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2. 2.1.

Nel caso in esame, nella

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, compilando l’elenco dei

titoli e altri collocamenti di capitali (Modulo 2), il ricorrente ha risposto

negativamente alla domanda se avesse “beneficiato di donazioni di beni o

diritti nel 2019”.

Solo dopo la seconda

richiesta di documentazione da parte dell’UT, inviatagli il 28 maggio 2021, per

giustificare l’ammanco di liquidità che emergeva dal calcolo delle entrate e

uscite, il contribuente produceva copia degli estratti del suo conto presso __________,

da cui risultavano tre bonifici a suo favore, provenienti da un conto corrente

bancario italiano presso la __________ di __________, conto di cui erano

contitolari il ricorrente e il padre. Questi i versamenti in questione, per un

importo complessivo di € 74'470.–:

- bonifico

del 16.01.2019 € 24'970.00

- bonifico

del 18.01.2019 € 25'000.00

- bonifico

del 24.01.2019 € 24'500.00

Nella sua decisione di

tassazione, l’UT ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse “sufficientemente

chiara a determinare l’eventuale esistenza o meno delle pretese donazioni”,

per il fatto che il versamento proveniva “da un conto cointestato”, e ha quindi

imposto l’importo di fr. 80'000.– a titolo di “altri redditi”.

Con il suo reclamo contro

la decisione di tassazione 2019, il contribuente ha poi prodotto una

dichiarazione, sottoscritta dal padre __________, nella quale conferma di aver “effettuato

[nel corso dell’anno 2019], una donazione in contanti a [suo] figlio [per] l’importo

complessivo di Euro 70'000.00”.

Il fisco cantonale, con la

decisione impugnata, ha tuttavia respinto il reclamo, ritenendo “insufficiente”

la dichiarazione del preteso donante, “in assenza di bonifici bancari o

altre prove di simile tipologia”.

2.2.

La pretesa del ricorrente

di aver beneficiato di una donazione da parte del padre, residente all’estero,

non è supportata da prove convincenti.

In primo luogo, si scontra

con la stessa dichiarazione d’imposta, da lui presentata, nella quale aveva

negato di aver ricevuto liberalità nel corso del periodo fiscale.

D’altra parte, è solo dopo

che l’autorità di tassazione gli ha sottoposto il calcolo delle entrate e delle

uscite, chiedendogli di giustificare l’ammanco di liquidità, che ha sostenuto

la tesi della donazione.

Per quanto concerne la

documentazione bancaria prodotta, come argomentato dal fisco cantonale, la

stessa non comprova che i versamenti, pervenuti sul conto bancario

dell’insorgente, provenissero dal padre. In effetti, gli importi litigiosi sono

usciti da un conto bancario presso una banca italiana, di cui erano contitolari

padre e figlio. Il conto in questione (Banca __________, n. __________) era

peraltro stato indicato nell’elenco titoli, allegato dal contribuente alla

dichiarazione d’imposta 2019, con un saldo nullo al 31.12.2019. Ciò non basta

ancora tuttavia a dimostrare che i capitali litigiosi provenissero dal padre e

che siano stati donati al figlio.

Con il reclamo, il

ricorrente ha cercato di supportare questa lacuna, producendo una dichiarazione

del genitore, che, nell’aprile 2020, confermava di avergli donato “in contanti”

l’importo complessivo di € 70'000.–. Questa dichiarazione scritta non comprova

tuttavia che l’importo, uscito dal conto cointestato presso la Banca __________

nel mese di gennaio del 2019, fosse precedentemente stato versato su quel conto

da __________ e che costituisse una donazione a favore del figlio.

2.3.

È comprensibile che, nella

fattispecie, l’autorità di tassazione abbia preteso una prova particolarmente

rigorosa della provenienza dei capitali che sarebbero stati donati al

ricorrente. Infatti, risiedendo il preteso donante all’estero e non essendo

pertanto contribuente in Svizzera, è praticamente impossibile verificare dalla

sua dichiarazione fiscale se vi sia stata una corrispondente diminuzione

patrimoniale.

In una sentenza recente,

il Tribunale federale si è confrontato con la questione della deducibilità di

un preteso debito, che un contribuente sosteneva di aver contratto nei

confronti di un parente residente in Italia. Ha dunque ricordato che, se, di

regola, trattandosi di riconoscere un debito, è sufficiente indicare, quando il

creditore è domiciliato in Svizzera, il suo nome e indirizzo, per i debiti

professati verso creditori che risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di

esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando

prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità

dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Per consolidata

prassi, è richiesta dal contribuente una collaborazione particolarmente

qualificata. In effetti, nei rapporti giuridici internazionali, le relazioni

del creditore estero sono sottratte al controllo delle autorità fiscali

svizzere, ragione per cui il contribuente sottostà all'onere della prova nonché

ad un obbligo di collaborazioni accresciuti. Oltre alle generalità del

creditore, egli deve presentare una documentazione credibile e completa, quali

i contratti dei singoli negozi, la corrispondenza o della documentazione

bancaria (sentenza 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid.4.5 e riferimenti).

Questa giurisprudenza

trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore

una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard

attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di

convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa

internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà

(sentenza del TF 2C_1113/2018 dell’8.1.2019 consid. 2.2.3, in RF 2019 p. 310).

Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza

amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo

Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata

dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144

Considerandi

II 206 consid. 3.3.1).

2.4

La

documentazione prodotta dal ricorrente a supporto della tesi della donazione

ricevuta solleva qualche interrogativo anche in merito alla tempistica con cui

si sarebbero svolti i fatti.

Se,

nella sua dichiarazione datata aprile 2020, il padre del contribuente sostiene

di aver proceduto alla donazione “in contanti” nel corso del 2019, nel reclamo

del 10 marzo 2022 la donazione viene invece collocata “nel corso dell’anno

2020”. Verosimilmente si tratta di un errore.

In

ogni caso, la donazione “in contanti” è anche difficilmente situabile “nel

corso dell’anno 2019”. In effetti, già nei primi giorni dell’anno (16.01, 18.01

e 24.01) i capitali donati dal padre al figlio sarebbero stati trasferiti dal

conto corrente italiano, cointestato, al conto svizzero del figlio. La

donazione dovrebbe essere allora avvenuta nei giorni precedenti. Ci si potrebbe

chiedere perché il padre non abbia versato direttamente l’importo donato sul

conto svizzero intestato al figlio.

Qualche

chiarimento in merito alla provenienza dei capitali in discussione sarebbe

potuto scaturire dalla presentazione degli estratti del conto italiano. Ma il

ricorrente si è limitato a produrre gli estratti del conto svizzero.

In

queste circostanze, non si può ritenere che il contribuente abbia adempiuto

l’onere di comprovare di aver beneficiato di una donazione, esente dall’imposta

sul reddito.

2.5

È difficilmente

comprensibile la censura, sollevata nel ricorso, in merito alla pretesa

contraddizione in cui sarebbe caduto l’UT, per il fatto di aver, dapprima

(nella decisione di tassazione), riconosciuto “che il versamento proviene da

un conto bancario” e, in seguito (nella decisione dopo reclamo),

rimproverato al ricorrente “di non aver dimostrato il versamento

dell’importo donato tramite bonifici bancari”.

Che

la documentazione bancaria prodotta dal contribuente non fosse sufficiente a

comprovare la donazione lo ha riconosciuto, per fatti concludenti, egli stesso,

quando ha allegato al reclamo la dichiarazione del padre, che confermava la

tesi della donazione “in contanti”.

È

chiaro che il “bonifico bancario”, del quale l’autorità fiscale ha lamentato la

mancanza nella decisione impugnata, non corrisponde agli estratti del conto

svizzero prodotti dal contribuente in seguito alla richiesta di documentazione.

Ciò che si aspettava il fisco cantonale era invece una prova documentale della

provenienza dei capitali in questione dal patrimonio del preteso donante. Documentazione

che tuttavia non è mai pervenuta.

Per

la stessa ragione non può essere accolta la domanda subordinata del ricorrente,

che pretenderebbe di ridurre la ripresa fiscale alla metà dell’importo

litigioso, in considerazione del fatto che il versamento proveniva da un conto

a lui cointestato. In base alla documentazione disponibile, non si può

escludere neppure che i capitali appartenessero già al ricorrente negli anni

precedenti. Poiché in tal caso sarebbero semplicemente stati trasferiti da un

conto bancario italiano ad uno svizzero, rimarrebbe irrisolto il problema

dell’ammanco di liquidità constatato nel corso del 2019. Infatti, i capitali in

discussione sono già inclusi nel saldo dei capitali del ricorrente al

31.12.2019

(fr. 534'364.–).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1300.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: