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Decisione

80.2022.128

Procedura: decisione del Cantone di situazione dell’immobile, ricorso pendente contro la decisione del Cantone di domicilio, non obbligo di sospendere la decisione

7 settembre 2022Italiano19 min

a __________, e sua moglie __________, sono domiciliati nel Cantone di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.128

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1 )

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 12/16 maggio 2022 contro la decisione dell’11 maggio 2022 in materia di IC

2017

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, fiduciario immobiliare

a __________, e sua moglie __________, sono domiciliati nel Cantone di __________,

e meglio in __________ a __________. Dal 16 gennaio 2006 sono proprietari di un

appartamento di vacanza di 4 locali e mezzo in Via __________ ad __________ (foglio

PPP no. _________ [118/1000] fondo base no. _________ RFD _________; v. SIFTI,

Ufficio registri di Locarno: ultima consultazione: 07.07.2022).

b.

Per

il periodo fiscale 2017, alla finca 17 (totale dei redditi; riporto da pag.

2, cifra 8) della Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, i coniugi RI

1 dichiaravano redditi per fr. 20'051.‑ e facevano valere le

deduzioni per spese di amministrazione titoli in ragione di fr. 15'270.‑

e per interessi passivi aziendali in ragione di fr. 11'230.‑.

Alla DI 2017 allegavano il

Modulo 5 (Elenco debiti) ‑ compilato nella sua parte B

relativa ai debiti e agli interessi passivi aziendali (al 31.12.2017 il debito presso

__________ ammontava a fr. 1'251'500.‑, mentre gli interessi passivi

2017 erano di fr. 11'230.‑) ‑ e il Modulo 7 (Immobili,

determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) che, per

l’appartamento di __________, riportava il reddito immobiliare lordo pari a

fr. 20'051.‑ e la deduzione delle spese di gestione, amministrazione

e manutenzione effettive in ragione di fr. 15'270.‑, senza essere

comprovate dalle pezze giustificative necessarie.

B. Con decisione di

tassazione IC 2017 datata 24 novembre 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) esponeva fr. 34'260.‑

quale valore locativo per l’abitazione secondaria/di vacanza di __________, senza

motivare la modifica rispetto alla dichiarazione d’imposta.

Nel contempo, l’autorità

di tassazione concedeva in deduzione le spese di manutenzione immobili per

fr. 6'852.‑, corrispondenti alla deduzione forfettaria del 20%, senza

tuttavia motivare lo scostamento rispetto a quanto dichiarato, e fr. 5'286.‑

di interessi passivi privati con la motivazione “[s]i corregge l’importo

come da dati forniti dall’autorità fiscale del Canton __________”.

Di conseguenza, per la

sola imposta cantonale 2017, il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 21'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 450'100.‑)

e la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 0.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 18'000.‑). Il dovuto d’imposta

cantonale 2017 ammontava a fr. 2'729.‑.

C. Il 29 novembre 2021, RI

1 e la moglie __________ presentavano reclamo contro la suddetta decisione,

ribadendo che gli interessi passivi aziendali e le spese di manutenzione

ammontavano a quanto dichiarato. Concludevano affermando che il “[r]eddito

imponibile deve essere = 0, come imposta cantonale (IC) 2016”.

D. a.

Il

4 marzo 2022, con lettera inviata per Posta A Plus e recapitata il giorno

successivo (v. nota sulla copia della richiesta e tracciamento postale no. __________),

l’RS 1 si rivolgeva ai reclamanti chiedendo della

§

Documentazione precisa e completa

delle spese effettive richieste in deduzione nell’anno 2017 [con]

particolare riferimento alla proprietà di __________ (lei indica la cifra di

Fr. 15'270). Per quanto attiene le spese condominiali, deve essere fornito

il conteggio dettagliato rilasciato dall’amministratore dello stabile.

§

Documentazione precisa e completa

riferita agli interessi passivi (aziendali) di Fr. 11'230 richiesti in

deduzione.

L’autorità

di tassazione fissava il termine di risposta all’8 aprile 2022 con la

comminatoria che

in caso di inosservanza […],

il reclamo [sarebbe stato] deciso sulla base della documentazione già a

disposizione dell’autorità.

b.

Con lettera datata 26

aprile 2022 e ricevuta dall’RS 1 il 29 aprile 2022 (v. timbro apposto sulla

lettera), i contribuenti rispondevano affermando che, per il 2017, le spese di

manutenzione effettive richieste in deduzione assommavano a fr. 15'270.‑

mentre gli interessi passivi (aziendali) ammontavano a fr. 11'230.‑.

A comprova, gli insorgenti

allegavano l’estratto conto bancario relativo al debito ipotecario (Ferienwohnung

Residenza “__________” in __________) e agli interessi passivi corrisposti

alla __________ di __________ durante il 2017.

Quale giustificativo per le

spese di manutenzione sostenute, i contribuenti producevano la Detaillierte

Aufteilungsliste der Gemeinschaftskosten per il periodo 2016/2017 e la

“Richiesta fondo di rinnovamento dal 01.07.2016 al 30.06.2017”, entrambi redatti

dalla __________ SA per il Condominio __________ di __________.

c.

Il 2 maggio 2022, per

Posta A Plus, l’RS 1 informava i contribuenti di aver “preso atto della [loro]

lettera del 29.04.2022 (data di ricezione da parte nostra)”, invitandoli a

“comunicarci entro l’11 giugno 2022 se è da considerare quale ricorso contro

la decisione su reclamo dell’anno 2017 che porterà la data dell’11 maggio 2022.

In tal caso la vostra lettera verrà trasmessa alla Camera di diritto tributario”.

L’autorità di tassazione

precisava che “in data 27 aprile 2022 [aveva] elaborato la decisione

in oggetto, non avendo ricevuto da parte [dei reclamanti] risposta alla

nostra sollecitazione (termine 8 aprile 2022) [e] che da un esame

sommario della documentazione appena trasmessa, non sembra comunque essere

stata data una risposta completa ed esaustiva”.

E. Notificata l’11

maggio 2022, la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo confermava la

decisione di prima istanza, eccezion fatta per la deduzione degli interessi

passivi che era stata aumentata a fr. 5'436.‑.

A motivo, l’RS 1

adduceva che la richiesta di documentazione del 4 marzo 2022 ‑ il

cui termine per l’inoltro era stato fissato all’8 aprile 2022 ‑ “è

rimasta a tutt’oggi (27 aprile 2022) inevasa; per questo motivo il reclamo

viene deciso in base alla documentazione e alle informazioni in […]

possesso” dell’autorità di tassazione. Dopo aver ricordato ai reclamanti il

consolidato principio dell’onere della prova, l’RS 1 concludeva che

“non avendo dato seguito alla

richiesta di documentazione aggiuntiva dell’autorità fiscale, le spese

richieste in deduzione (interessi passivi aziendali e spese di manutenzione

effettive per __________) non possono essere riconosciute.

In questa sede si procede

unicamente ad una leggera modifica degli interessi passivi privati in quanto

nella decisione di prima istanza si è incorsi in un errore di calcolo”.

Per il periodo fiscale 2017,

il debito d’imposta cantonale era diminuito a fr. 2'715.30.

F. a.

Con lettera raccomandata

datata 12 maggio 2022, ma esibita all’RS 1 già il 10 maggio 2022 (v. timbro

apposto sulla lettera), i coniugi RI 1 rimproveravano all’Ufficio di tassazione

di aver eseguito “una valutazione delle tasse nel cantone di TI [che]

non [è] ancora possibile”, perché per gli anni 2014-2021 i Cantoni

di __________ (domicilio fiscale dei ricorrenti) e di __________ (sede

dell’attività dell’insorgente) non avevano ancora proceduto all’accertamento a

causa di un procedimento pendente davanti al Tribunale federale.

A sostegno delle proprie

affermazioni, gli insorgenti allegavano gli scritti delle Amministrazioni

fiscali dei Cantoni di __________ (10.01.20 [recte: 10.11.2020]) e __________

(15.12.20 e 31.08.21) che li informavano dell’interruzione dei termini di

prescrizione per i periodi fiscali rispettivamente 2015 e 2014-2016.

I contribuenti segnalavano

altresì di aver “inviato i documenti richiesti spese effettive richieste

2017/Fr. 25270.‑ e interessi passivi (aziendali) di Fr. 11.230.‑”

tramite la lettera del 26 aprile 2022.

Chiedevano infine all’RS 1

di prendere posizione entro il 22 maggio 2022, altrimenti avrebbero adito la

Camera di diritto tributario.

b.

L’11 maggio 2022, per

Posta A Plus, l’RS 1 trasmetteva alla Camera di diritto tributario gli scritti

dei contribuenti con l’annotazione che avrebbero dovuto “essere intesi come ricorso

contro la decisione su reclamo per l’anno 2017”.

G. Il 12 maggio 2022, la

Camera di diritto tributario si rivolgeva al ricorrente chiedendogli se gli scritti

presentati all’RS 1 rispettivamente il 29 aprile 2022 e il 12 maggio 2022 dovessero

essere considerati quali ricorso. In caso di risposta affermativa, la Camera di

diritto tributario invitava il ricorrente a voler motivare il suo atto

conformemente all’art. 227 LT, assegnandogli un termine di 10 giorni con la

comminatoria dell’irricevibilità.

H. Rispondendo

tempestivamente alla richiesta della Camera di diritto tributario, il 16 maggio

2022, i coniugi RI 1 presentano ricorso contro la decisione di tassazione dopo

reclamo IC 2017.

Evidenziando di non essere

stati ancora tassati per i periodi fiscali 2014-2021 rispettivamente dal

Cantone di sede dell’attività (__________) e dal Cantone di domicilio (__________),

ribadiscono che l’RS 1 non avrebbe potuto emettere la sua decisione di tassazione

IC 2017, anche perché il ritardo era dovuto ad un procedimento svoltosi

dinnanzi al Tribunale federale nel quale i ricorrenti affermano di aver ottenuto

parzialmente ragione.

I. Nelle sue

osservazioni al ricorso, presentate il 20 maggio 2022, l’RS 1 sottolinea come “la

particolarità che il Cantone di domicilio (__________) ed il Cantone di sede di

attività (__________) non abbiano ancora emesso la decisione per l’anno 2017 è

stata portata alla nostra attenzione per la prima volta con la lettera del

12.05.2022”. In precedenza, “il contribuente non aveva ritenuto

opportuno informar[e]” l’autorità di tassazione su questo aspetto, nonostante

lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente, RI 1, e la

moglie __________, sono domiciliati a __________, nel Cantone di __________. In

Ticino sono proprietari di un appartamento di vacanza ad __________, ciò che fonda

il loro assoggettamento limitato alle imposte cantonali in virtù

dell’appartenenza economica (art. 3 cpv. 1 lett. c LT; art. 5 cpv. 2 LT).

1.2.

Infatti, l’assoggettamento

nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per appartenenza

economica (art. 3 LT).

Nel primo caso, le persone

fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali

nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o

dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di

essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi

economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

1.3.

Contrariamente all’ipotesi

dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato

(art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è

limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo

fiscale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 LT).

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e

sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel

Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della

sostanza.

1.4.

Nella fattispecie,

l’assoggettamento limitato in virtù dell’appartenenza economica alle imposte

ticinesi non è oggetto di contestazione da parte dal ricorrente. Piuttosto,

l’insorgente lamenta il fatto che il Cantone Ticino abbia emesso la decisione

di tassazione IC 2017 prima che rispettivamente il Cantone di domicilio (__________)

e il Cantone di sede dell’attività (__________) del ricorrente avessero concluso

i loro rispettivi accertamenti. A tal proposito, entrambi i Semicantoni avevano

informato per scritto l’insorgente che le tassazioni 2015 (__________)

rispettivamente 2014-2016 (__________) non potevano essere ancora allestite e

che lo scopo di tali scritti era quello di interrompere il termine di

prescrizione del diritto di tassare (v. scritto __________ 10.11.2020 [all.

3/1] e scritti __________ 15.12.2020 e 31.08.2021 [all. 3/2 e 3/3]).

Considerandi

2.

2.1.

A norma dell’art.

39.

cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e

dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID, RS 642.14), le autorità fiscali si

comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la

consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di

una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un

altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali

dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.

L’Amministrazione federale

delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 2 si

trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti

(art. 39a cpv. 1 prima frase LAID). I dati sono trasmessi singolarmente,

mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi

accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza

amministrativa è gratuita (art. 39a cpv. 2 LAID).

Tra le autorità fiscali

devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla

tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

a. l’identità;

b. lo

stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e

l’attività lucrativa;

c. gli atti giuridici;

d. le prestazioni di un

ente pubblico.

(art. 39a cpv. 3

LAID).

Tali disposizioni sono

state recepite nel diritto cantonale agli articoli 184 e 185a LT.

2.2

L’art. 2 cpv. 1

dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle

imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (OLAID; RS

642.141), che concretizza e precisa le condizioni d’applicazione dell’art. 39

cpv. 2 LAID, stabilisce che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste

un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche

in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri

Cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può

adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la

presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di

domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 OLAID). L’autorità fiscale del Cantone di

domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri

Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali

modifiche della dichiarazione d’imposta (art. 2 cpv. 3 OLAID). La procedura è

retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID).

2.3

Secondo la Conferenza

svizzera delle imposte (CSI), di principio, il Cantone di sede o di domicilio

(il cosiddetto Cantone leader) ricopre un ruolo primario nello svolgimento

della procedura di tassazione e di ripartizione. Ciò si percepisce già nell’ambito

della procedura volta ad ottenere una proroga del termine per la presentazione

della Dichiarazione d’imposta: il contribuente che domanda una proroga del

termine nel suo Cantone di domicilio o di sede deve informare gli altri Cantoni

della decisione.

Per le persone fisiche, il

Cantone di domicilio del contribuente controlla la Dichiarazione d’imposta e

procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le

informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi

imponibili. Comunica al Cantone del domicilio speciale o secondario una copia

della tassazione e del riparto intercantonale. Ogni Cantone applica la propria

legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili. Anche

il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al contribuente

delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone di domicilio

speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua richiesta di

informazioni ai soli elementi che impone direttamente (cfr. Circolare CSI no.

16.

del 31.08.2001, “L’Ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2001 sur

l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans

les rapports intercantonaux”, n. 22, p. 4 s.).

2.4

Gli articoli 39 LAID e 2

OLAID non impongono ad un Cantone di domicilio secondario di attendere la

decisione di tassazione da parte del Cantone di domicilio principale (Margraf, Ausgewählte Aspekte des

interkantonalen Steuerverfahrensrechts, RF 71/2016 p. 732; Rütsche/ Margraf in: Zweifel/Beusch/de

Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea 2021, § 36, n. 21, p. 439; inoltre sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo del Canton Zurigo SB.2015.00021 del 2 dicembre 2015

consid. 3.3). Secondo il Tribunale federale, se il Cantone di domicilio

secondario adotta la sua decisione prima di aver ricevuto copia della decisione

del Cantone di domicilio e, in seguito alla sua notificazione, apprende che vi

sarebbero i presupposti per aumentare gli elementi imponibili, le è tuttavia

preclusa la facoltà di procedere ad un ricupero d’imposta (sentenza TF n. 2A.585/2005

dell’8 maggio 2006 consid. 3; sentenza TF n. 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012

consid. 3.6).

3.

3.1.

3.1.1

Venendo al caso in esame, tra

la documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non è reperibile una

copia della Dichiarazione d’imposta 2017 presentata a __________ (Cantone

leader nella procedura di tassazione in quanto luogo del domicilio fiscale dei

ricorrenti) e non è dunque nemmeno possibile risalire alla data della sua

presentazione.

L’RS 1 ha ricevuto direttamente

dai contribuenti la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2017 del

Cantone Ticino, sommariamente compilata, sprovvista dei necessari giustificativi

e datata 22 ottobre 2018.

3.1.2

È però del tutto

verosimile che l’RS 1 disponesse di informazioni ben più dettagliate di quelle

fornite dai contribuenti, provenienti dai Cantoni di __________ e __________,

come pure __________ (dove i contribuenti possiedono dell’altra sostanza

immobiliare), altrimenti ben difficilmente l’Ufficio di tassazione sarebbe potuto

risalire agli (altri) elementi dichiarati (v. colonna “dati dichiarati” nel

“calcolo dell’imponibile” IC 2017) ed allestire la tassazione e il relativo

riparto intercantonale. E, soprattutto, modificare la deduzione per interessi

passivi privati da fr. 42'813.‑ (dichiarati) a fr. 35'246.‑

(accertati) con la motivazione “si corregge l’importo come da dati forniti

dall’autorità fiscale del Canton __________”.

L’RS 1 ha quindi ritenuto

di avere a disposizione dati sufficienti per poter imporre i contribuenti,

correggendo di conseguenza il valore locativo dichiarato e accordando la

deduzione complessiva del 20% per le spese di manutenzione in relazione

all’immobile di Ascona (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 Regolamento della Legge

tributaria [RLT] del 18 ottobre 1994 [RL 640.110]).

3.2

Contro la suddetta decisione,

emanata dall’RS 1 il 24 novembre 2021, gli insorgenti hanno presentato

tempestivo reclamo, contestando in particolare la mancata deduzione del debito

e degli interessi passivi aziendali come pure delle spese di gestione,

amministrazione e manutenzione effettivamente sostenute. Concludevano affermando

che il reddito imponibile dovesse essere pari a zero, come accertato per l’anno

precedente. Non era fatta alcuna menzione di un eventuale contenzioso in corso

con le autorità fiscali dei Cantoni di __________ e __________, sebbene le

lettere con cui queste ultime avevano sospeso il decorso dei termini di

prescrizione erano già state da loro ricevute, l’ultima il 31 agosto 2021 (all.

3/3), ovvero tre mesi prima della decisione di tassazione cantonale.

3.3

Per poter evadere il

reclamo, l’RS 1 ha quindi ritenuto opportuno richiedere al contribuente delle

informazioni utili alla tassazione, limitando la sua inchiesta ai soli elementi

che avrebbe imposto direttamente (v. supra, consid. 2.1.3). In effetti,

con lettera recapitata il 5 marzo 2022, l’Ufficio di tassazione richiedeva

unicamente della documentazione in merito alle spese di manutenzione e alla

deduzione degli interessi passivi (aziendali) relativi all’immobile di __________,

assegnando al contribuente un termine di risposta con scadenza all’8 aprile

2022, con la comminatoria che in caso di mancata o insufficiente risposta

avrebbe deciso “sulla base della documentazione già a [sua]

disposizione”.

Gli insorgenti hanno

risposto all’RS 1 unicamente il 29 aprile 2022 (v. timbro con la data di

ricezione apposto sulla lettera) – oltre 20 giorni dopo la scadenza

del termine impartito ‑ allegando l’estratto conto bancario

relativo al debito ipotecario (Ferienwohnung Residenza “__________” in __________

e agli interessi passivi corrisposti alla __________ di __________ durante il

2017, la Detaillierte Aufteilungsliste der Gemeinschaftskosten per il

periodo 2016/2017 e la “Richiesta fondo di rinnovamento dal 01.07.2016 al

30.06.2017”, redatti dalla __________ SA per il Condominio __________ di __________.

Nel frattempo, però, l’RS

1.

aveva già evaso il reclamo (il 27 aprile 2022) e la sua decisione, per

ragioni tecniche, avrebbe riportato la data di notifica dell’11 maggio 2022. L’autorità

di tassazione non ha potuto fare altro che confermare la decisione di prima

istanza, non ammettendo né la deduzione degli interessi passivi aziendali in

ragione di fr. 11'230.‑ né la deduzione delle spese di manutenzione

effettive pari a fr. 15'270.‑, mancando ogni e qualsiasi

giustificativo a comprova. Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione

ha unicamente ricalcolato la deduzione degli interessi passivi privati perché,

per sua stessa ammissione, era incappato in un errore.

4.

4.1.

Con

l’atto di ricorso esibito il 16 maggio 2022, il ricorrente non rivendica più le

deduzioni per interessi passivi aziendali e spese di manutenzione effettive, bensì

sostiene unicamente che il Canton Ticino non avrebbe potuto procedere alla

tassazione del periodo fiscale 2017, perché i Semicantoni di __________ e __________

non avevano ancora concluso il loro accertamento. Come sottolineato dall’autorità

di tassazione nelle sue osservazioni, tale censura è stata sollevata per la

prima volta solo dopo l’evasione del reclamo, nonostante l’insorgente sapesse

già prima di ricevere la decisione di tassazione IC 2017 che entrambi i

Semicantoni di __________ e __________ avevano sospeso la (loro) procedura di

tassazione.

4.2

Come già ricordato, il

fisco di un Cantone di domicilio secondario non è tenuto ad attendere la

decisione da parte del Cantone di domicilio principale, nonostante il ruolo di

Cantone leader di quest’ultimo (v. supra, consid. 2.4).

Non avendo ricevuto l’informazione

in merito al ritardo nell’accertamento e alla conseguente sospensione della

procedura di tassazione né dai due Semicantoni coinvolti né dallo stesso

contribuente, l’RS 1 ha proceduto alla (sua) tassazione, tenendo conto anche

dei termini di prescrizione del diritto di tassare. Non è escluso che l’Ufficio

di tassazione, se avesse saputo del procedimento pendente davanti al Tribunale

federale, avrebbe sospeso la procedura di tassazione, in attesa degli eventuali

sviluppi. Non sarebbe tuttavia stato tenuto a farlo.

Il contribuente avrebbe comunque

potuto sollevare la sua censura già al momento dell’inoltro del reclamo (29

novembre 2021) oppure quando ha ricevuto la richiesta d’informazioni del 4

marzo 2022. Ciò che però non ha fatto, come non ha presentato una copia della

Dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio né ha prodotto per tempo

quanto gli è stato richiesto, non ottemperando più volte al suo obbligo di

collaborazione.

Date le circostanze, l’operato

dell’RS 1 merita di essere tutelato. La decisione di tassazione dopo reclamo IC

2017.

dell’11 maggio 2022 deve pertanto essere confermata.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: