80.2022.128
Procedura: decisione del Cantone di situazione dell’immobile, ricorso pendente contro la decisione del Cantone di domicilio, non obbligo di sospendere la decisione
7 settembre 2022Italiano19 min
a __________, e sua moglie __________, sono domiciliati nel Cantone di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.128
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1 )
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12/16 maggio 2022 contro la decisione dell’11 maggio 2022 in materia di IC
2017
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, fiduciario immobiliare
a __________, e sua moglie __________, sono domiciliati nel Cantone di __________,
e meglio in __________ a __________. Dal 16 gennaio 2006 sono proprietari di un
appartamento di vacanza di 4 locali e mezzo in Via __________ ad __________ (foglio
PPP no. _________ [118/1000] fondo base no. _________ RFD _________; v. SIFTI,
Ufficio registri di Locarno: ultima consultazione: 07.07.2022).
b.
Per
il periodo fiscale 2017, alla finca 17 (totale dei redditi; riporto da pag.
2, cifra 8) della Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, i coniugi RI
1 dichiaravano redditi per fr. 20'051.‑ e facevano valere le
deduzioni per spese di amministrazione titoli in ragione di fr. 15'270.‑
e per interessi passivi aziendali in ragione di fr. 11'230.‑.
Alla DI 2017 allegavano il
Modulo 5 (Elenco debiti) ‑ compilato nella sua parte B
relativa ai debiti e agli interessi passivi aziendali (al 31.12.2017 il debito presso
__________ ammontava a fr. 1'251'500.‑, mentre gli interessi passivi
2017 erano di fr. 11'230.‑) ‑ e il Modulo 7 (Immobili,
determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) che, per
l’appartamento di __________, riportava il reddito immobiliare lordo pari a
fr. 20'051.‑ e la deduzione delle spese di gestione, amministrazione
e manutenzione effettive in ragione di fr. 15'270.‑, senza essere
comprovate dalle pezze giustificative necessarie.
B. Con decisione di
tassazione IC 2017 datata 24 novembre 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) esponeva fr. 34'260.‑
quale valore locativo per l’abitazione secondaria/di vacanza di __________, senza
motivare la modifica rispetto alla dichiarazione d’imposta.
Nel contempo, l’autorità
di tassazione concedeva in deduzione le spese di manutenzione immobili per
fr. 6'852.‑, corrispondenti alla deduzione forfettaria del 20%, senza
tuttavia motivare lo scostamento rispetto a quanto dichiarato, e fr. 5'286.‑
di interessi passivi privati con la motivazione “[s]i corregge l’importo
come da dati forniti dall’autorità fiscale del Canton __________”.
Di conseguenza, per la
sola imposta cantonale 2017, il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 21'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 450'100.‑)
e la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 0.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 18'000.‑). Il dovuto d’imposta
cantonale 2017 ammontava a fr. 2'729.‑.
C. Il 29 novembre 2021, RI
1 e la moglie __________ presentavano reclamo contro la suddetta decisione,
ribadendo che gli interessi passivi aziendali e le spese di manutenzione
ammontavano a quanto dichiarato. Concludevano affermando che il “[r]eddito
imponibile deve essere = 0, come imposta cantonale (IC) 2016”.
D. a.
Il
4 marzo 2022, con lettera inviata per Posta A Plus e recapitata il giorno
successivo (v. nota sulla copia della richiesta e tracciamento postale no. __________),
l’RS 1 si rivolgeva ai reclamanti chiedendo della
§
Documentazione precisa e completa
delle spese effettive richieste in deduzione nell’anno 2017 [con]
particolare riferimento alla proprietà di __________ (lei indica la cifra di
Fr. 15'270). Per quanto attiene le spese condominiali, deve essere fornito
il conteggio dettagliato rilasciato dall’amministratore dello stabile.
§
Documentazione precisa e completa
riferita agli interessi passivi (aziendali) di Fr. 11'230 richiesti in
deduzione.
L’autorità
di tassazione fissava il termine di risposta all’8 aprile 2022 con la
comminatoria che
in caso di inosservanza […],
il reclamo [sarebbe stato] deciso sulla base della documentazione già a
disposizione dell’autorità.
b.
Con lettera datata 26
aprile 2022 e ricevuta dall’RS 1 il 29 aprile 2022 (v. timbro apposto sulla
lettera), i contribuenti rispondevano affermando che, per il 2017, le spese di
manutenzione effettive richieste in deduzione assommavano a fr. 15'270.‑
mentre gli interessi passivi (aziendali) ammontavano a fr. 11'230.‑.
A comprova, gli insorgenti
allegavano l’estratto conto bancario relativo al debito ipotecario (Ferienwohnung
Residenza “__________” in __________) e agli interessi passivi corrisposti
alla __________ di __________ durante il 2017.
Quale giustificativo per le
spese di manutenzione sostenute, i contribuenti producevano la Detaillierte
Aufteilungsliste der Gemeinschaftskosten per il periodo 2016/2017 e la
“Richiesta fondo di rinnovamento dal 01.07.2016 al 30.06.2017”, entrambi redatti
dalla __________ SA per il Condominio __________ di __________.
c.
Il 2 maggio 2022, per
Posta A Plus, l’RS 1 informava i contribuenti di aver “preso atto della [loro]
lettera del 29.04.2022 (data di ricezione da parte nostra)”, invitandoli a
“comunicarci entro l’11 giugno 2022 se è da considerare quale ricorso contro
la decisione su reclamo dell’anno 2017 che porterà la data dell’11 maggio 2022.
In tal caso la vostra lettera verrà trasmessa alla Camera di diritto tributario”.
L’autorità di tassazione
precisava che “in data 27 aprile 2022 [aveva] elaborato la decisione
in oggetto, non avendo ricevuto da parte [dei reclamanti] risposta alla
nostra sollecitazione (termine 8 aprile 2022) [e] che da un esame
sommario della documentazione appena trasmessa, non sembra comunque essere
stata data una risposta completa ed esaustiva”.
E. Notificata l’11
maggio 2022, la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo confermava la
decisione di prima istanza, eccezion fatta per la deduzione degli interessi
passivi che era stata aumentata a fr. 5'436.‑.
A motivo, l’RS 1
adduceva che la richiesta di documentazione del 4 marzo 2022 ‑ il
cui termine per l’inoltro era stato fissato all’8 aprile 2022 ‑ “è
rimasta a tutt’oggi (27 aprile 2022) inevasa; per questo motivo il reclamo
viene deciso in base alla documentazione e alle informazioni in […]
possesso” dell’autorità di tassazione. Dopo aver ricordato ai reclamanti il
consolidato principio dell’onere della prova, l’RS 1 concludeva che
“non avendo dato seguito alla
richiesta di documentazione aggiuntiva dell’autorità fiscale, le spese
richieste in deduzione (interessi passivi aziendali e spese di manutenzione
effettive per __________) non possono essere riconosciute.
In questa sede si procede
unicamente ad una leggera modifica degli interessi passivi privati in quanto
nella decisione di prima istanza si è incorsi in un errore di calcolo”.
Per il periodo fiscale 2017,
il debito d’imposta cantonale era diminuito a fr. 2'715.30.
F. a.
Con lettera raccomandata
datata 12 maggio 2022, ma esibita all’RS 1 già il 10 maggio 2022 (v. timbro
apposto sulla lettera), i coniugi RI 1 rimproveravano all’Ufficio di tassazione
di aver eseguito “una valutazione delle tasse nel cantone di TI [che]
non [è] ancora possibile”, perché per gli anni 2014-2021 i Cantoni
di __________ (domicilio fiscale dei ricorrenti) e di __________ (sede
dell’attività dell’insorgente) non avevano ancora proceduto all’accertamento a
causa di un procedimento pendente davanti al Tribunale federale.
A sostegno delle proprie
affermazioni, gli insorgenti allegavano gli scritti delle Amministrazioni
fiscali dei Cantoni di __________ (10.01.20 [recte: 10.11.2020]) e __________
(15.12.20 e 31.08.21) che li informavano dell’interruzione dei termini di
prescrizione per i periodi fiscali rispettivamente 2015 e 2014-2016.
I contribuenti segnalavano
altresì di aver “inviato i documenti richiesti spese effettive richieste
2017/Fr. 25270.‑ e interessi passivi (aziendali) di Fr. 11.230.‑”
tramite la lettera del 26 aprile 2022.
Chiedevano infine all’RS 1
di prendere posizione entro il 22 maggio 2022, altrimenti avrebbero adito la
Camera di diritto tributario.
b.
L’11 maggio 2022, per
Posta A Plus, l’RS 1 trasmetteva alla Camera di diritto tributario gli scritti
dei contribuenti con l’annotazione che avrebbero dovuto “essere intesi come ricorso
contro la decisione su reclamo per l’anno 2017”.
G. Il 12 maggio 2022, la
Camera di diritto tributario si rivolgeva al ricorrente chiedendogli se gli scritti
presentati all’RS 1 rispettivamente il 29 aprile 2022 e il 12 maggio 2022 dovessero
essere considerati quali ricorso. In caso di risposta affermativa, la Camera di
diritto tributario invitava il ricorrente a voler motivare il suo atto
conformemente all’art. 227 LT, assegnandogli un termine di 10 giorni con la
comminatoria dell’irricevibilità.
H. Rispondendo
tempestivamente alla richiesta della Camera di diritto tributario, il 16 maggio
2022, i coniugi RI 1 presentano ricorso contro la decisione di tassazione dopo
reclamo IC 2017.
Evidenziando di non essere
stati ancora tassati per i periodi fiscali 2014-2021 rispettivamente dal
Cantone di sede dell’attività (__________) e dal Cantone di domicilio (__________),
ribadiscono che l’RS 1 non avrebbe potuto emettere la sua decisione di tassazione
IC 2017, anche perché il ritardo era dovuto ad un procedimento svoltosi
dinnanzi al Tribunale federale nel quale i ricorrenti affermano di aver ottenuto
parzialmente ragione.
I. Nelle sue
osservazioni al ricorso, presentate il 20 maggio 2022, l’RS 1 sottolinea come “la
particolarità che il Cantone di domicilio (__________) ed il Cantone di sede di
attività (__________) non abbiano ancora emesso la decisione per l’anno 2017 è
stata portata alla nostra attenzione per la prima volta con la lettera del
12.05.2022”. In precedenza, “il contribuente non aveva ritenuto
opportuno informar[e]” l’autorità di tassazione su questo aspetto, nonostante
lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente, RI 1, e la
moglie __________, sono domiciliati a __________, nel Cantone di __________. In
Ticino sono proprietari di un appartamento di vacanza ad __________, ciò che fonda
il loro assoggettamento limitato alle imposte cantonali in virtù
dell’appartenenza economica (art. 3 cpv. 1 lett. c LT; art. 5 cpv. 2 LT).
1.2.
Infatti, l’assoggettamento
nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per appartenenza
economica (art. 3 LT).
Nel primo caso, le persone
fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali
nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o
dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di
essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi
economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.3.
Contrariamente all’ipotesi
dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato
(art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è
limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo
fiscale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e
sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel
Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della
sostanza.
1.4.
Nella fattispecie,
l’assoggettamento limitato in virtù dell’appartenenza economica alle imposte
ticinesi non è oggetto di contestazione da parte dal ricorrente. Piuttosto,
l’insorgente lamenta il fatto che il Cantone Ticino abbia emesso la decisione
di tassazione IC 2017 prima che rispettivamente il Cantone di domicilio (__________)
e il Cantone di sede dell’attività (__________) del ricorrente avessero concluso
i loro rispettivi accertamenti. A tal proposito, entrambi i Semicantoni avevano
informato per scritto l’insorgente che le tassazioni 2015 (__________)
rispettivamente 2014-2016 (__________) non potevano essere ancora allestite e
che lo scopo di tali scritti era quello di interrompere il termine di
prescrizione del diritto di tassare (v. scritto __________ 10.11.2020 [all.
3/1] e scritti __________ 15.12.2020 e 31.08.2021 [all. 3/2 e 3/3]).
Considerandi
2.
2.1.
A norma dell’art.
39.
cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID, RS 642.14), le autorità fiscali si
comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la
consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di
una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un
altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali
dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 2 si
trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti
(art. 39a cpv. 1 prima frase LAID). I dati sono trasmessi singolarmente,
mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi
accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza
amministrativa è gratuita (art. 39a cpv. 2 LAID).
Tra le autorità fiscali
devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla
tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
a. l’identità;
b. lo
stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e
l’attività lucrativa;
c. gli atti giuridici;
d. le prestazioni di un
ente pubblico.
(art. 39a cpv. 3
LAID).
Tali disposizioni sono
state recepite nel diritto cantonale agli articoli 184 e 185a LT.
2.2
L’art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (OLAID; RS
642.141), che concretizza e precisa le condizioni d’applicazione dell’art. 39
cpv. 2 LAID, stabilisce che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste
un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche
in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri
Cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può
adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la
presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di
domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 OLAID). L’autorità fiscale del Cantone di
domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri
Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali
modifiche della dichiarazione d’imposta (art. 2 cpv. 3 OLAID). La procedura è
retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID).
2.3
Secondo la Conferenza
svizzera delle imposte (CSI), di principio, il Cantone di sede o di domicilio
(il cosiddetto Cantone leader) ricopre un ruolo primario nello svolgimento
della procedura di tassazione e di ripartizione. Ciò si percepisce già nell’ambito
della procedura volta ad ottenere una proroga del termine per la presentazione
della Dichiarazione d’imposta: il contribuente che domanda una proroga del
termine nel suo Cantone di domicilio o di sede deve informare gli altri Cantoni
della decisione.
Per le persone fisiche, il
Cantone di domicilio del contribuente controlla la Dichiarazione d’imposta e
procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le
informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi
imponibili. Comunica al Cantone del domicilio speciale o secondario una copia
della tassazione e del riparto intercantonale. Ogni Cantone applica la propria
legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili. Anche
il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al contribuente
delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone di domicilio
speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua richiesta di
informazioni ai soli elementi che impone direttamente (cfr. Circolare CSI no.
16.
del 31.08.2001, “L’Ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2001 sur
l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans
les rapports intercantonaux”, n. 22, p. 4 s.).
2.4
Gli articoli 39 LAID e 2
OLAID non impongono ad un Cantone di domicilio secondario di attendere la
decisione di tassazione da parte del Cantone di domicilio principale (Margraf, Ausgewählte Aspekte des
interkantonalen Steuerverfahrensrechts, RF 71/2016 p. 732; Rütsche/ Margraf in: Zweifel/Beusch/de
Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea 2021, § 36, n. 21, p. 439; inoltre sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del Canton Zurigo SB.2015.00021 del 2 dicembre 2015
consid. 3.3). Secondo il Tribunale federale, se il Cantone di domicilio
secondario adotta la sua decisione prima di aver ricevuto copia della decisione
del Cantone di domicilio e, in seguito alla sua notificazione, apprende che vi
sarebbero i presupposti per aumentare gli elementi imponibili, le è tuttavia
preclusa la facoltà di procedere ad un ricupero d’imposta (sentenza TF n. 2A.585/2005
dell’8 maggio 2006 consid. 3; sentenza TF n. 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012
consid. 3.6).
3.
3.1.
3.1.1
Venendo al caso in esame, tra
la documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non è reperibile una
copia della Dichiarazione d’imposta 2017 presentata a __________ (Cantone
leader nella procedura di tassazione in quanto luogo del domicilio fiscale dei
ricorrenti) e non è dunque nemmeno possibile risalire alla data della sua
presentazione.
L’RS 1 ha ricevuto direttamente
dai contribuenti la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2017 del
Cantone Ticino, sommariamente compilata, sprovvista dei necessari giustificativi
e datata 22 ottobre 2018.
3.1.2
È però del tutto
verosimile che l’RS 1 disponesse di informazioni ben più dettagliate di quelle
fornite dai contribuenti, provenienti dai Cantoni di __________ e __________,
come pure __________ (dove i contribuenti possiedono dell’altra sostanza
immobiliare), altrimenti ben difficilmente l’Ufficio di tassazione sarebbe potuto
risalire agli (altri) elementi dichiarati (v. colonna “dati dichiarati” nel
“calcolo dell’imponibile” IC 2017) ed allestire la tassazione e il relativo
riparto intercantonale. E, soprattutto, modificare la deduzione per interessi
passivi privati da fr. 42'813.‑ (dichiarati) a fr. 35'246.‑
(accertati) con la motivazione “si corregge l’importo come da dati forniti
dall’autorità fiscale del Canton __________”.
L’RS 1 ha quindi ritenuto
di avere a disposizione dati sufficienti per poter imporre i contribuenti,
correggendo di conseguenza il valore locativo dichiarato e accordando la
deduzione complessiva del 20% per le spese di manutenzione in relazione
all’immobile di Ascona (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 Regolamento della Legge
tributaria [RLT] del 18 ottobre 1994 [RL 640.110]).
3.2
Contro la suddetta decisione,
emanata dall’RS 1 il 24 novembre 2021, gli insorgenti hanno presentato
tempestivo reclamo, contestando in particolare la mancata deduzione del debito
e degli interessi passivi aziendali come pure delle spese di gestione,
amministrazione e manutenzione effettivamente sostenute. Concludevano affermando
che il reddito imponibile dovesse essere pari a zero, come accertato per l’anno
precedente. Non era fatta alcuna menzione di un eventuale contenzioso in corso
con le autorità fiscali dei Cantoni di __________ e __________, sebbene le
lettere con cui queste ultime avevano sospeso il decorso dei termini di
prescrizione erano già state da loro ricevute, l’ultima il 31 agosto 2021 (all.
3/3), ovvero tre mesi prima della decisione di tassazione cantonale.
3.3
Per poter evadere il
reclamo, l’RS 1 ha quindi ritenuto opportuno richiedere al contribuente delle
informazioni utili alla tassazione, limitando la sua inchiesta ai soli elementi
che avrebbe imposto direttamente (v. supra, consid. 2.1.3). In effetti,
con lettera recapitata il 5 marzo 2022, l’Ufficio di tassazione richiedeva
unicamente della documentazione in merito alle spese di manutenzione e alla
deduzione degli interessi passivi (aziendali) relativi all’immobile di __________,
assegnando al contribuente un termine di risposta con scadenza all’8 aprile
2022, con la comminatoria che in caso di mancata o insufficiente risposta
avrebbe deciso “sulla base della documentazione già a [sua]
disposizione”.
Gli insorgenti hanno
risposto all’RS 1 unicamente il 29 aprile 2022 (v. timbro con la data di
ricezione apposto sulla lettera) – oltre 20 giorni dopo la scadenza
del termine impartito ‑ allegando l’estratto conto bancario
relativo al debito ipotecario (Ferienwohnung Residenza “__________” in __________
e agli interessi passivi corrisposti alla __________ di __________ durante il
2017, la Detaillierte Aufteilungsliste der Gemeinschaftskosten per il
periodo 2016/2017 e la “Richiesta fondo di rinnovamento dal 01.07.2016 al
30.06.2017”, redatti dalla __________ SA per il Condominio __________ di __________.
Nel frattempo, però, l’RS
1.
aveva già evaso il reclamo (il 27 aprile 2022) e la sua decisione, per
ragioni tecniche, avrebbe riportato la data di notifica dell’11 maggio 2022. L’autorità
di tassazione non ha potuto fare altro che confermare la decisione di prima
istanza, non ammettendo né la deduzione degli interessi passivi aziendali in
ragione di fr. 11'230.‑ né la deduzione delle spese di manutenzione
effettive pari a fr. 15'270.‑, mancando ogni e qualsiasi
giustificativo a comprova. Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione
ha unicamente ricalcolato la deduzione degli interessi passivi privati perché,
per sua stessa ammissione, era incappato in un errore.
4.
4.1.
Con
l’atto di ricorso esibito il 16 maggio 2022, il ricorrente non rivendica più le
deduzioni per interessi passivi aziendali e spese di manutenzione effettive, bensì
sostiene unicamente che il Canton Ticino non avrebbe potuto procedere alla
tassazione del periodo fiscale 2017, perché i Semicantoni di __________ e __________
non avevano ancora concluso il loro accertamento. Come sottolineato dall’autorità
di tassazione nelle sue osservazioni, tale censura è stata sollevata per la
prima volta solo dopo l’evasione del reclamo, nonostante l’insorgente sapesse
già prima di ricevere la decisione di tassazione IC 2017 che entrambi i
Semicantoni di __________ e __________ avevano sospeso la (loro) procedura di
tassazione.
4.2
Come già ricordato, il
fisco di un Cantone di domicilio secondario non è tenuto ad attendere la
decisione da parte del Cantone di domicilio principale, nonostante il ruolo di
Cantone leader di quest’ultimo (v. supra, consid. 2.4).
Non avendo ricevuto l’informazione
in merito al ritardo nell’accertamento e alla conseguente sospensione della
procedura di tassazione né dai due Semicantoni coinvolti né dallo stesso
contribuente, l’RS 1 ha proceduto alla (sua) tassazione, tenendo conto anche
dei termini di prescrizione del diritto di tassare. Non è escluso che l’Ufficio
di tassazione, se avesse saputo del procedimento pendente davanti al Tribunale
federale, avrebbe sospeso la procedura di tassazione, in attesa degli eventuali
sviluppi. Non sarebbe tuttavia stato tenuto a farlo.
Il contribuente avrebbe comunque
potuto sollevare la sua censura già al momento dell’inoltro del reclamo (29
novembre 2021) oppure quando ha ricevuto la richiesta d’informazioni del 4
marzo 2022. Ciò che però non ha fatto, come non ha presentato una copia della
Dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio né ha prodotto per tempo
quanto gli è stato richiesto, non ottemperando più volte al suo obbligo di
collaborazione.
Date le circostanze, l’operato
dell’RS 1 merita di essere tutelato. La decisione di tassazione dopo reclamo IC
2017.
dell’11 maggio 2022 deve pertanto essere confermata.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: