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Decisione

80.2022.131

Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, forma scritta, reclamo tardivo preceduto da telefonata

30 giugno 2022Italiano12 min

alla ricorrente con scritto 25.4.2022 informandola che il reclamo non soddisfaceva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.131

80.2022.132

Lugano

30 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 maggio 2022 contro la decisione del 9 maggio 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2020 del 2.2.2022, l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) accertava, per la contribuente, un reddito imponibile per l’IC di

fr. 61'700.- e per l’IFD di fr. 62'100.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva

quantificata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati da __________, l’autorità

fiscale aggiungeva l’importo di fr. 22'987.- a titolo di “alimenti ricevuti per

sé”.

B. Con scritto 15/19.4.2022

RI 1 si rivolgeva all’UT indicando l’esistenza di un errore nella decisione di

tassazione IC/IFD 2020. Indicava di essersi rivolta immediatamente al fisco per

comunicare di non aver ricevuto alimenti dall’ex marito. Asseriva di aver

nuovamente contattato l’autorità fiscale il 15.4.2022 “(…) visto le tasse

che continuano ad arrivarmi (…)” spiegando nuovamente di non aver percepito

alimenti dall’ex coniuge. Chiedeva pertanto di “rivedere” la decisione di

tassazione.

C. L’UT si rivolgeva

alla ricorrente con scritto 25.4.2022 informandola che il reclamo non soddisfaceva

i requisiti formali poiché tardivo. Era stato presentato unicamente il

19.4.2022 contro la decisione del 2.2.2022. La contribuente veniva pertanto

invitata a giustificare e documentare i motivi del ritardo.

Con scritto 27.4.2022 RI 1

ribadiva di aver preso subito contatto con l’UT non appena ricevuta la

decisione fiscale relativa al 2020 e di aver comunicato di non aver ricevuto

alimenti da parte dell’ex marito. In tal senso sosteneva di aver “(…)

ritenuto valida la spiegazione che mi è stata data. Ma poi quando sono arrivate

le fatture, e a parte anche la tassa sugli affitti ho capito che qualcosa di

sbagliato c’era”. L’insorgente spiegava che, in tutto il percorso del

divorzio, non aveva mai ricevuto alimenti.

D. Con decisione su

reclamo del 9.5.2022 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo presentato da RI 1,

siccome tardivo, poiché presentato oltre trenta giorni dall’intimazione della

decisione. L’autorità fiscale indicava di aver segnalato il vizio di forma alla

contribuente invitandola a giustificare e a documentare le ragioni del ritardo.

Quanto da quest’ultima asserito non era tuttavia sufficiente per sanare il

vizio di forma.

E. Con ricorso

20/23.5.2022 RI 1 impugna la decisione dell’UT con la quale è stato dichiarato

irricevibile il suo gravame contro la decisione IC/IFD 2020. Nel gravame la

ricorrente ribadisce che intende impugnare la tassazione a causa di un errore

di conteggio dei redditi percepiti: quest’ultima precisa di non aver mai

ricevuto alimenti da parte dell’ex coniuge, ma di essersi accordata con

quest’ultimo nell’incassare lei direttamente gli affitti provenienti dalla loro

proprietà immobiliare a __________. L’insorgente chiedeva pertanto di “(…)

voler accettare il [suo] reclamo e di voler riaprire la [sua] notifica di

tassazione togliendo gli alimenti conteggiati per errore”.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla

contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto

tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve

limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha

dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima.

Considerandi

2.

2.1.

L’art.

206.

cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la

decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il

contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

L’art.

192.

cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori.

Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il

termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo

giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto

come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale

(cpv. 2).

Quando

l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la

consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della

scadenza (cpv. 3).

L’art.

133.

cpv. 1 LIFD prevede le stesse regole per l’imposta federale diretta.

2.2

Per intimazione o

notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre

dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se

l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio

postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per

lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi

in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di

ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta

egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

2.3

Oltre

al requisito temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come

specificatamente indicato dalla leggeagli articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1

LT. L’invio per e-mail (come del resto pure l’invio tramite telefax) del

reclamo non è infatti sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del

contribuente (Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n.

19.

ad art. 132 LIFD).

2.4

La prova

dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del

reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).

Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109

Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008

del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è

leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine

legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in

particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247

consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte

interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008

consid. 3.1).

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo

rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173).

2.5

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7

febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità

fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale

raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza

del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione

deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa

norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia

in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è

avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera

adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in

cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;

nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze

concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di

tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di

competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale

2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza

2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

3.

3.1.

Come visto l’autorità

fiscale ha intimato alla ricorrente la decisione di tassazione IC/IFD 2020 il

2.2.2022

(data indicata sul documento). Ad oltre due mesi e mezzo di distanza,

e meglio il 15/19.4.2022, RI 1 si è rivolta per iscritto all’UT, segnalando di

aver ricevuto la notifica 2020 e di aver immediatamente contattato

telefonicamente l’autorità resistente segnalando un errore nella commisurazione

dei redditi in relazione agli alimenti percepiti dall’ex coniuge. Indicava di

aver ricontattato, sempre via telefono, l’UT a metà aprile poiché le

continuavano ad arrivare ulteriori “tasse” da pagare.

Il fisco si è

correttamente rivolto alla contribuente segnalando che il reclamo non soddisfaceva

i requisiti formali poiché non era tempestivo ed al contempo le chiedeva di

giustificare e documentare i motivi del ritardo. Con scritto 27.4.2022 la

contribuente si limitava ad indicare di essersi rivolta telefonicamente all’UT

per segnalare l’errore, senza tuttavia presentare un reclamo per iscritto.

3.2

Ora, il testo degli art.

206.

cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD è chiaro: il reclamo va presentato per iscritto

ed entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La forma scritta è

necessaria ed è esatta dalla legge (Locher,

Kommentar DBG, Basilea 2015, n. 19 ad art. 132 DBG; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 18-19 ad art. 132 LIFD).

Anche volendo ammettere

che la ricorrente si sia rivolta all’autorità fiscale segnalando l’errore non

appena ricevuta la decisione, tuttavia, non ricevendo alcuna nuova decisione,

con la quale veniva modificato il reddito imponibile nel senso da lei

auspicato, avrebbe dovuto interessarsi nuovamente della questione, non

lasciando trascorrere il termine perentorio entro il quale presentare reclamo.

In questa circostanza, non

avendo presentato alcun reclamo nei termini e nella forma prescritta dalla

legge, ossia per iscritto, la decisione di tassazione è passata in giudicato.

4.

4.1.

Per il resto la ricorrente

neppure ha invocato una restituzione dei termini, che ad ogni modo, viste le

spiegazioni fornite non sarebbe stata ammessa.

Infatti giusta l’art. 192

cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza

degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a

malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante. Una disposizione analoga è prevista

dall’art. 133 cpv. 3 LIFD per l’imposta federale diretta.

Entro

il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è

cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei

termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato

tempestivamente (Locher, Kommentar

DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133

LIFD).

Di

principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è

l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del

17.12.2013, consid. 7.1.).

4.2

Per

impedimento non colpevole non bisogna unicamente intendere un’impossibilità

oggettiva, come la forza maggiore, ma altresì l’impossibilità soggettiva dovuta

a circostanze personali oppure ad un errore scusabile. L’impedimento non doveva

essere prevedibile e doveva essere di natura tale che il rispetto del termine

avrebbe imposto l’adozione di misure che ci si sarebbe potuti attendere da

parte di un uomo di affari accorto. La temporanea assenza dal domicilio può

costituire un tale impedimento alla condizione che il ricorrente abbia agito

con diligenza affinché gli atti di procedura necessari potessero essere

compiuti in tempo utile, se del caso da un terzo (sentenza TF 2C_1044/2017 del

20.12.2017

consid. 5.2.).

4.3

Ora nella presa di

posizione della ricorrente, circa l’intempestività del suo gravame, non si

ravvisano gli estremi per ammettere la restituzione dei termini.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: