80.2022.131
Procedura: reclamo, presupposti, tempestività, forma scritta, reclamo tardivo preceduto da telefonata
30 giugno 2022Italiano12 min
alla ricorrente con scritto 25.4.2022 informandola che il reclamo non soddisfaceva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.131
80.2022.132
Lugano
30 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 maggio 2022 contro la decisione del 9 maggio 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2020 del 2.2.2022, l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) accertava, per la contribuente, un reddito imponibile per l’IC di
fr. 61'700.- e per l’IFD di fr. 62'100.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva
quantificata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati da __________, l’autorità
fiscale aggiungeva l’importo di fr. 22'987.- a titolo di “alimenti ricevuti per
sé”.
B. Con scritto 15/19.4.2022
RI 1 si rivolgeva all’UT indicando l’esistenza di un errore nella decisione di
tassazione IC/IFD 2020. Indicava di essersi rivolta immediatamente al fisco per
comunicare di non aver ricevuto alimenti dall’ex marito. Asseriva di aver
nuovamente contattato l’autorità fiscale il 15.4.2022 “(…) visto le tasse
che continuano ad arrivarmi (…)” spiegando nuovamente di non aver percepito
alimenti dall’ex coniuge. Chiedeva pertanto di “rivedere” la decisione di
tassazione.
C. L’UT si rivolgeva
alla ricorrente con scritto 25.4.2022 informandola che il reclamo non soddisfaceva
i requisiti formali poiché tardivo. Era stato presentato unicamente il
19.4.2022 contro la decisione del 2.2.2022. La contribuente veniva pertanto
invitata a giustificare e documentare i motivi del ritardo.
Con scritto 27.4.2022 RI 1
ribadiva di aver preso subito contatto con l’UT non appena ricevuta la
decisione fiscale relativa al 2020 e di aver comunicato di non aver ricevuto
alimenti da parte dell’ex marito. In tal senso sosteneva di aver “(…)
ritenuto valida la spiegazione che mi è stata data. Ma poi quando sono arrivate
le fatture, e a parte anche la tassa sugli affitti ho capito che qualcosa di
sbagliato c’era”. L’insorgente spiegava che, in tutto il percorso del
divorzio, non aveva mai ricevuto alimenti.
D. Con decisione su
reclamo del 9.5.2022 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo presentato da RI 1,
siccome tardivo, poiché presentato oltre trenta giorni dall’intimazione della
decisione. L’autorità fiscale indicava di aver segnalato il vizio di forma alla
contribuente invitandola a giustificare e a documentare le ragioni del ritardo.
Quanto da quest’ultima asserito non era tuttavia sufficiente per sanare il
vizio di forma.
E. Con ricorso
20/23.5.2022 RI 1 impugna la decisione dell’UT con la quale è stato dichiarato
irricevibile il suo gravame contro la decisione IC/IFD 2020. Nel gravame la
ricorrente ribadisce che intende impugnare la tassazione a causa di un errore
di conteggio dei redditi percepiti: quest’ultima precisa di non aver mai
ricevuto alimenti da parte dell’ex coniuge, ma di essersi accordata con
quest’ultimo nell’incassare lei direttamente gli affitti provenienti dalla loro
proprietà immobiliare a __________. L’insorgente chiedeva pertanto di “(…)
voler accettare il [suo] reclamo e di voler riaprire la [sua] notifica di
tassazione togliendo gli alimenti conteggiati per errore”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla
contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto
tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve
limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha
dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima.
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
206.
cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta
federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
L’art.
192.
cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il
termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo
giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto
come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale
(cpv. 2).
Quando
l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la
consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della
scadenza (cpv. 3).
L’art.
133.
cpv. 1 LIFD prevede le stesse regole per l’imposta federale diretta.
2.2
Per intimazione o
notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre
dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio
postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.3
Oltre
al requisito temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come
specificatamente indicato dalla leggeagli articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1
LT. L’invio per e-mail (come del resto pure l’invio tramite telefax) del
reclamo non è infatti sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del
contribuente (Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n.
19.
ad art. 132 LIFD).
2.4
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo
rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173).
2.5
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze
concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di
tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di
competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza
2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
3.
3.1.
Come visto l’autorità
fiscale ha intimato alla ricorrente la decisione di tassazione IC/IFD 2020 il
2.2.2022
(data indicata sul documento). Ad oltre due mesi e mezzo di distanza,
e meglio il 15/19.4.2022, RI 1 si è rivolta per iscritto all’UT, segnalando di
aver ricevuto la notifica 2020 e di aver immediatamente contattato
telefonicamente l’autorità resistente segnalando un errore nella commisurazione
dei redditi in relazione agli alimenti percepiti dall’ex coniuge. Indicava di
aver ricontattato, sempre via telefono, l’UT a metà aprile poiché le
continuavano ad arrivare ulteriori “tasse” da pagare.
Il fisco si è
correttamente rivolto alla contribuente segnalando che il reclamo non soddisfaceva
i requisiti formali poiché non era tempestivo ed al contempo le chiedeva di
giustificare e documentare i motivi del ritardo. Con scritto 27.4.2022 la
contribuente si limitava ad indicare di essersi rivolta telefonicamente all’UT
per segnalare l’errore, senza tuttavia presentare un reclamo per iscritto.
3.2
Ora, il testo degli art.
206.
cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD è chiaro: il reclamo va presentato per iscritto
ed entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La forma scritta è
necessaria ed è esatta dalla legge (Locher,
Kommentar DBG, Basilea 2015, n. 19 ad art. 132 DBG; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 18-19 ad art. 132 LIFD).
Anche volendo ammettere
che la ricorrente si sia rivolta all’autorità fiscale segnalando l’errore non
appena ricevuta la decisione, tuttavia, non ricevendo alcuna nuova decisione,
con la quale veniva modificato il reddito imponibile nel senso da lei
auspicato, avrebbe dovuto interessarsi nuovamente della questione, non
lasciando trascorrere il termine perentorio entro il quale presentare reclamo.
In questa circostanza, non
avendo presentato alcun reclamo nei termini e nella forma prescritta dalla
legge, ossia per iscritto, la decisione di tassazione è passata in giudicato.
4.
4.1.
Per il resto la ricorrente
neppure ha invocato una restituzione dei termini, che ad ogni modo, viste le
spiegazioni fornite non sarebbe stata ammessa.
Infatti giusta l’art. 192
cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza
degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a
malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante. Una disposizione analoga è prevista
dall’art. 133 cpv. 3 LIFD per l’imposta federale diretta.
Entro
il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è
cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei
termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato
tempestivamente (Locher, Kommentar
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133
LIFD).
Di
principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è
l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del
17.12.2013, consid. 7.1.).
4.2
Per
impedimento non colpevole non bisogna unicamente intendere un’impossibilità
oggettiva, come la forza maggiore, ma altresì l’impossibilità soggettiva dovuta
a circostanze personali oppure ad un errore scusabile. L’impedimento non doveva
essere prevedibile e doveva essere di natura tale che il rispetto del termine
avrebbe imposto l’adozione di misure che ci si sarebbe potuti attendere da
parte di un uomo di affari accorto. La temporanea assenza dal domicilio può
costituire un tale impedimento alla condizione che il ricorrente abbia agito
con diligenza affinché gli atti di procedura necessari potessero essere
compiuti in tempo utile, se del caso da un terzo (sentenza TF 2C_1044/2017 del
20.12.2017
consid. 5.2.).
4.3
Ora nella presa di
posizione della ricorrente, circa l’intempestività del suo gravame, non si
ravvisano gli estremi per ammettere la restituzione dei termini.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: