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Decisione

80.2022.133

Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, mancato rimborso di prelievo anticipato per l’abitazione, elusione d’imposta, deduzione negata

26 settembre 2022Italiano9 min

quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 202'400.- per IC e in

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.133

80.2022.134

Lugano

26 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 maggio 2022 contro la decisione del 22 aprile 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (__________),

divorziato, è stato alle dipendenze della __________ fino all’1.09.2020, quando

il rapporto di lavoro è stato sciolto per comune accordo nell’ambito di una

ristrutturazione con riduzione dell’organico.

Al momento del

licenziamento, il dipendente ha ricevuto una somma di fr. 195'554.- a titolo di

indennità di fine rapporto.

Nella dichiarazione

d’imposta per l’anno 2020, il contribuente dichiarava un reddito dell’attività

lucrativa dipendente di fr. 271'650.-, comprensivo della citata indennità di

fine rapporto. Faceva inoltre valere, quale deduzione dal reddito, alla voce

previdenza professionale (2° pilastro), l’importo di fr. 152'311.-.

B. Con

decisione dell’8 settembre 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1

(in seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella

quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 202'400.- per IC e in

fr. 210'700.- per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione inoltrata dal

contribuente, l’autorità fiscale aveva in particolar modo ammesso in deduzione,

a titolo di contributi alla previdenza professionale (2° Pilastro) solo

l’importo di fr. 52'311.-. Per quanto concerne gli ulteriori 100'000 franchi,

adduceva che si trattava di rimborso del prelevamento anticipato PPA avvenuto

precedentemente nel 2008.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10/11 ottobre

2020, contestando la mancata deduzione di parte del capitale versato al fondo

di previdenza, con la seguente motivazione:

“… il versamento di detto importo non è frutto di un

calcolo speculativo bensì dell’opportunità che mi si è presentata, in maniera,

del tutto imprevista (cessazione di un rapporto di lavoro e conseguente

indennità d’uscita, non volute da me) per compensare, fra l’altro solo in

parte, la lacuna esistente nel mio fondo di previdenza.”

Con decisione del 22

aprile 2022 l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

“L’importo del rimborso del prelievo anticipato alla

cassa pensione non è deducibile quale riscatto di anni di contribuzione al

secondo pilastro.

Con il rimborso del prelievo anticipato viene

unicamente annullata la decisione dell’imposta annua intera su prestazioni in

capitale provenienti dalla previdenza emessa in data 09.12.2008.”

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione

dell’importo di fr. 100'000.- a titolo di contributi alla previdenza

professionale. Il versamento sarebbe servito a colmare parzialmente la lacuna

esistente nella sua previdenza professionale. Per quanto concerne il prelievo

anticipato, cui ha fatto riferimento l’autorità fiscale nella sua decisione,

l’insorgente rileva come lo stesso sia avvenuto all’incirca dodici anni prima.

E. Nelle sue

osservazioni del 1° giugno 2022, l’Ufficio di tassazione precisa “di aver

provveduto alla rettifica e alla restituzione dell’imposta sull’imposizione del

capitale della previdenza di CHF 100’00 prelevato nell’anno 2008” e nel

contempo si rimette alla decisione della Camera di diritto tributario.

Diritto

1. Nella fattispecie in

esame, controversa è la deducibilità del contributo di fr. 100'000.-, che il

ricorrente ha versato durante l’anno 2020 a favore della propria istituzione di

previdenza professionale, allo scopo di colmare una lacuna.

L’autorità di tassazione

l’ha negata, considerando il versamento in questione come un rimborso del

prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione, avvenuto

nel corso dell’anno 2008. Il ricorrente sostiene invece che si tratterebbe di

un importo servito, per intero, ad acquistare prestazioni previdenziali

regolamentari.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 33

cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT,

sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi legali,

statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,

nonché a istituzioni di previdenza professionale.

Tali disposizioni del

diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge

federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli

indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni

regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,

cantonali e comunali.

2.2

Tra questi rientrano non

soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o

il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento

dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della legge federale sul

libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti

e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce espressamente al nuovo assicurato

il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto

di assicurazione, l’assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie,

dovute per esempio a un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un

aumento del salario, sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato

(Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ed., Basilea 2017, n. 57 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi casi, conformemente

al principio della pianificazione stabilito dall’art. 1g dell’Ordinanza

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

(OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto facoltativo devono però essere

precisate nel regolamento di previdenza, secondo criteri schematici e

oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento (Laffely-Maillard, op. cit., n. 55 ad

art. 33 LIFD), e sottostanno subordinatamente all’assenza delle condizioni che

permettono di riconoscere un’elusione fiscale (sentenza TF n. 2C_467-468/2014

del 18 giugno 2015 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata)

2.3

D’altra parte, secondo

l’art. 30c cpv. 1 LPP, per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio,

l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni

prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di

un importo.

Tale riscossione

anticipata ha un carattere per così dire ambivalente. Da un lato, per il fatto

stesso che la legge federale la ammette, viene considerata come una semplice

modifica della forma della previdenza, la quale è e deve restare salvaguardata

fino al momento in cui sopravviene un caso di previdenza. Dal punto di vista

fiscale, per contro, viene considerata come un’uscita al di fuori dell’ambito

previdenziale, tanto è vero che viene assoggettata all’imposta come prestazione

in capitale derivante dalla previdenza (art. 83a cpv. 1 LPP).

Secondo l’art. 30d

cpv. 3 LPP, nella versione in vigore fino alla fine del 2020, il rimborso dell’importo

prelevato anticipatamente è autorizzato:

a. fino

a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;

b. fino

al verificarsi di un altro caso di previdenza;

c. fino

al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

In caso di rimborso del

prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il

contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la

realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale

rimborso non è deducibile dal reddito imponibile (art. 83a cpv. 2 LPP). L’art.

14.

cpv. 2 prima frase dell’Ordinanza sulla promozione di proprietà d’abitazioni

mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411) aggiunge

inoltre che le imposte pagate vengono restituite senza interessi.

3.

3.1.

Nel 2003 è stato adottato

l’art. 79b LPP, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. L’art. 79b

cpv. 3 LPP prevede due disposizioni finalizzate a prevenire l’elusione fiscale.

La prima frase dispone che le prestazioni risultanti dal riscatto non possano

essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della

scadenza di un termine di tre anni. Per la seconda frase, se sono stati

accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà

abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il

rimborso dei versamenti anticipati.

In

entrambi i casi, il legislatore ha voluto evitare che un assicurato potesse

avvantaggiarsi indebitamente delle aliquote favorevoli, cui sono soggette le

prestazioni in capitale della previdenza. Ciò si verifica, in primo luogo, se poco

prima o poco dopo aver prelevato una prestazione in capitale da un’istituzione

di previdenza, potendo beneficiare dell’aliquota ridotta, l’assicurato procede

al riscatto di una lacuna contributiva, pretendendo in tal caso di dedurre il

versamento dal proprio reddito imponibile, soggetto all’imposta con l’aliquota

ordinaria. A tal fine è stata introdotta la prima frase dell’art. 79b

cpv. 3 LPP.

In secondo luogo, il

legislatore ha voluto impedire all’assicurato di ottenere un risparmio

d’imposta ingiustificato, versando i contributi per il riscatto nella

previdenza con deduzione dall’imposta ordinaria, pur avendo la possibilità di

rimborsare il versamento anticipato per l’abitazione e di ottenere il rimborso

dell’imposta pagata (con l’aliquota ridotta). Nonostante la differenza

dell’onere fiscale, il miglioramento della copertura previdenziale è uguale nei

due casi (Laffely-Maillard, op.

cit., n. 64 ad art. 33 LIFD). A tal fine è stata introdotta la seconda frase

dell’art. 79b cpv. 3 LPP.

3.2

Venendo al caso in esame,

il ricorrente ha prelevato dalla cassa pensione nel 2008, a titolo di

promozione della proprietà abitativa, un importo di fr. 100'000.-, che è stato

assoggettato all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti

dalla previdenza (articoli 38 LIFD e 38 LT). In tal modo, ha potuto beneficiare

dell’imposizione con l’aliquota ridotta.

Successivamente, nel 2020,

ha proceduto al riscatto di una lacuna previdenziale, versando all’istituzione

di previdenza cui è affiliato l’importo di fr. 152'311.-. Ha in tal modo

preteso che questo importo fosse dedotto dal reddito imponibile soggetto

all’imposizione ordinaria.

L’Ufficio di tassazione ha

tuttavia applicato il citato art. 79b cpv. 3 seconda frase LPP e ha

negato la deduzione dei contributi versati all’istituzione di previdenza, nella

misura in cui il contribuente avrebbe potuto rimborsare i versamenti anticipati

a titolo di promozione della proprietà abitativa. Gli ha conseguentemente

rimborsato l’imposta annua intera, a suo tempo trattenuta dal suddetto

versamento anticipato.

La decisione impugnata è

conforme al diritto applicabile.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

.

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: