80.2022.133
Deduzioni: riscatto di anni di assicurazione nel 2° Pilastro, mancato rimborso di prelievo anticipato per l’abitazione, elusione d’imposta, deduzione negata
26 settembre 2022Italiano9 min
quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 202'400.- per IC e in
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Incarti n.
80.2022.133
80.2022.134
Lugano
26 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 maggio 2022 contro la decisione del 22 aprile 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________),
divorziato, è stato alle dipendenze della __________ fino all’1.09.2020, quando
il rapporto di lavoro è stato sciolto per comune accordo nell’ambito di una
ristrutturazione con riduzione dell’organico.
Al momento del
licenziamento, il dipendente ha ricevuto una somma di fr. 195'554.- a titolo di
indennità di fine rapporto.
Nella dichiarazione
d’imposta per l’anno 2020, il contribuente dichiarava un reddito dell’attività
lucrativa dipendente di fr. 271'650.-, comprensivo della citata indennità di
fine rapporto. Faceva inoltre valere, quale deduzione dal reddito, alla voce
previdenza professionale (2° pilastro), l’importo di fr. 152'311.-.
B. Con
decisione dell’8 settembre 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1
(in seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella
quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 202'400.- per IC e in
fr. 210'700.- per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione inoltrata dal
contribuente, l’autorità fiscale aveva in particolar modo ammesso in deduzione,
a titolo di contributi alla previdenza professionale (2° Pilastro) solo
l’importo di fr. 52'311.-. Per quanto concerne gli ulteriori 100'000 franchi,
adduceva che si trattava di rimborso del prelevamento anticipato PPA avvenuto
precedentemente nel 2008.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10/11 ottobre
2020, contestando la mancata deduzione di parte del capitale versato al fondo
di previdenza, con la seguente motivazione:
“… il versamento di detto importo non è frutto di un
calcolo speculativo bensì dell’opportunità che mi si è presentata, in maniera,
del tutto imprevista (cessazione di un rapporto di lavoro e conseguente
indennità d’uscita, non volute da me) per compensare, fra l’altro solo in
parte, la lacuna esistente nel mio fondo di previdenza.”
Con decisione del 22
aprile 2022 l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“L’importo del rimborso del prelievo anticipato alla
cassa pensione non è deducibile quale riscatto di anni di contribuzione al
secondo pilastro.
Con il rimborso del prelievo anticipato viene
unicamente annullata la decisione dell’imposta annua intera su prestazioni in
capitale provenienti dalla previdenza emessa in data 09.12.2008.”
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione
dell’importo di fr. 100'000.- a titolo di contributi alla previdenza
professionale. Il versamento sarebbe servito a colmare parzialmente la lacuna
esistente nella sua previdenza professionale. Per quanto concerne il prelievo
anticipato, cui ha fatto riferimento l’autorità fiscale nella sua decisione,
l’insorgente rileva come lo stesso sia avvenuto all’incirca dodici anni prima.
E. Nelle sue
osservazioni del 1° giugno 2022, l’Ufficio di tassazione precisa “di aver
provveduto alla rettifica e alla restituzione dell’imposta sull’imposizione del
capitale della previdenza di CHF 100’00 prelevato nell’anno 2008” e nel
contempo si rimette alla decisione della Camera di diritto tributario.
Diritto
1. Nella fattispecie in
esame, controversa è la deducibilità del contributo di fr. 100'000.-, che il
ricorrente ha versato durante l’anno 2020 a favore della propria istituzione di
previdenza professionale, allo scopo di colmare una lacuna.
L’autorità di tassazione
l’ha negata, considerando il versamento in questione come un rimborso del
prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione, avvenuto
nel corso dell’anno 2008. Il ricorrente sostiene invece che si tratterebbe di
un importo servito, per intero, ad acquistare prestazioni previdenziali
regolamentari.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 33
cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT,
sono dedotti dal reddito imponibile i versamenti, premi e contributi legali,
statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché a istituzioni di previdenza professionale.
Tali disposizioni del
diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge
federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli
indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni
regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,
cantonali e comunali.
2.2
Tra questi rientrano non
soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che gli statuti o
il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo. Al momento
dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della legge federale sul
libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce espressamente al nuovo assicurato
il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Nel corso del rapporto
di assicurazione, l’assicurato può inoltre riscattare sia lacune vecchie,
dovute per esempio a un’interruzione dell’attività professionale oppure ad un
aumento del salario, sia lacune future, in vista di un pensionamento anticipato
(Laffely-Maillard, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ed., Basilea 2017, n. 57 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi casi, conformemente
al principio della pianificazione stabilito dall’art. 1g dell’Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPP2; RS 831.441.1), le possibilità di riscatto facoltativo devono però essere
precisate nel regolamento di previdenza, secondo criteri schematici e
oggettivi, così da permetterne il calcolo in ogni momento (Laffely-Maillard, op. cit., n. 55 ad
art. 33 LIFD), e sottostanno subordinatamente all’assenza delle condizioni che
permettono di riconoscere un’elusione fiscale (sentenza TF n. 2C_467-468/2014
del 18 giugno 2015 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata)
2.3
D’altra parte, secondo
l’art. 30c cpv. 1 LPP, per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio,
l’assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni
prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di
un importo.
Tale riscossione
anticipata ha un carattere per così dire ambivalente. Da un lato, per il fatto
stesso che la legge federale la ammette, viene considerata come una semplice
modifica della forma della previdenza, la quale è e deve restare salvaguardata
fino al momento in cui sopravviene un caso di previdenza. Dal punto di vista
fiscale, per contro, viene considerata come un’uscita al di fuori dell’ambito
previdenziale, tanto è vero che viene assoggettata all’imposta come prestazione
in capitale derivante dalla previdenza (art. 83a cpv. 1 LPP).
Secondo l’art. 30d
cpv. 3 LPP, nella versione in vigore fino alla fine del 2020, il rimborso dell’importo
prelevato anticipatamente è autorizzato:
a. fino
a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
b. fino
al verificarsi di un altro caso di previdenza;
c. fino
al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
In caso di rimborso del
prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il
contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la
realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale
rimborso non è deducibile dal reddito imponibile (art. 83a cpv. 2 LPP). L’art.
14.
cpv. 2 prima frase dell’Ordinanza sulla promozione di proprietà d’abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411) aggiunge
inoltre che le imposte pagate vengono restituite senza interessi.
3.
3.1.
Nel 2003 è stato adottato
l’art. 79b LPP, entrato in vigore il 1° gennaio 2006. L’art. 79b
cpv. 3 LPP prevede due disposizioni finalizzate a prevenire l’elusione fiscale.
La prima frase dispone che le prestazioni risultanti dal riscatto non possano
essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della
scadenza di un termine di tre anni. Per la seconda frase, se sono stati
accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà
abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il
rimborso dei versamenti anticipati.
In
entrambi i casi, il legislatore ha voluto evitare che un assicurato potesse
avvantaggiarsi indebitamente delle aliquote favorevoli, cui sono soggette le
prestazioni in capitale della previdenza. Ciò si verifica, in primo luogo, se poco
prima o poco dopo aver prelevato una prestazione in capitale da un’istituzione
di previdenza, potendo beneficiare dell’aliquota ridotta, l’assicurato procede
al riscatto di una lacuna contributiva, pretendendo in tal caso di dedurre il
versamento dal proprio reddito imponibile, soggetto all’imposta con l’aliquota
ordinaria. A tal fine è stata introdotta la prima frase dell’art. 79b
cpv. 3 LPP.
In secondo luogo, il
legislatore ha voluto impedire all’assicurato di ottenere un risparmio
d’imposta ingiustificato, versando i contributi per il riscatto nella
previdenza con deduzione dall’imposta ordinaria, pur avendo la possibilità di
rimborsare il versamento anticipato per l’abitazione e di ottenere il rimborso
dell’imposta pagata (con l’aliquota ridotta). Nonostante la differenza
dell’onere fiscale, il miglioramento della copertura previdenziale è uguale nei
due casi (Laffely-Maillard, op.
cit., n. 64 ad art. 33 LIFD). A tal fine è stata introdotta la seconda frase
dell’art. 79b cpv. 3 LPP.
3.2
Venendo al caso in esame,
il ricorrente ha prelevato dalla cassa pensione nel 2008, a titolo di
promozione della proprietà abitativa, un importo di fr. 100'000.-, che è stato
assoggettato all’imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza (articoli 38 LIFD e 38 LT). In tal modo, ha potuto beneficiare
dell’imposizione con l’aliquota ridotta.
Successivamente, nel 2020,
ha proceduto al riscatto di una lacuna previdenziale, versando all’istituzione
di previdenza cui è affiliato l’importo di fr. 152'311.-. Ha in tal modo
preteso che questo importo fosse dedotto dal reddito imponibile soggetto
all’imposizione ordinaria.
L’Ufficio di tassazione ha
tuttavia applicato il citato art. 79b cpv. 3 seconda frase LPP e ha
negato la deduzione dei contributi versati all’istituzione di previdenza, nella
misura in cui il contribuente avrebbe potuto rimborsare i versamenti anticipati
a titolo di promozione della proprietà abitativa. Gli ha conseguentemente
rimborsato l’imposta annua intera, a suo tempo trattenuta dal suddetto
versamento anticipato.
La decisione impugnata è
conforme al diritto applicabile.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
.
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: