80.2022.135
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero per motivi medici, diritto di prestare servizio alternativo, mancata risposta dell’autorità militare, esonero e rimborso della tassa militare
2 febbraio 2023Italiano34 min
Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente le seguenti decisioni
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.135
80.2022.163
Lugano
2 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi-Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
·
ricorso del 24 maggio 2022
contro la decisione del 25 aprile 2022 in materia di tassa di esenzione
dall’obbligo militare per il 2013;
·
ricorso del 30 giugno 2022
contro la decisione del 1° giugno 2022 in materia di rimborso della tassa di
esenzione dall’obbligo militare per gli anni dal 2003 al 2007.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nato il __________,
inizialmente incorporato nella fanteria poiché dichiarato abile al servizio dal
Servizio Medico dell’Esercito, è poi stato giudicato il 21.12.2002 inabile al
servizio in seguito ad un infortunio al ginocchio. Nel 2006 è stato esonerato
dal servizio militare a causa del diabete di tipo 1 ed è stato inizialmente
incorporato nella protezione civile quale pioniere per poi essere
definitivamente esonerato dal servizio militare e dal servizio nella protezione
civile nel 2010.
B.
a.
Dal 2005 al 2009 il
Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente le seguenti decisioni
di tassazione:
Data
Anno di assoggettamento
Tassa dovuta
16.12.2005
2003
150.00
30.03.2006
2004
1'152.00
31.05.2007
2005
1'134.00
27.01.2009
2006
1'116.00
30.06.2009
2007
1'022.40
Le relative decisioni sono
passate in giudicato e le tasse sono state pagate.
b.
Il 30.11.2009 il RS 1 ha
notificato al contribuente la decisione relativa alla tassa d’esenzione per il
2008, commisurandola in fr. 1'455.–.
Con reclamo del
28.12.2009, il contribuente ha definito arbitraria la tassa, alla luce della
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dell’aprile 2009, riferita
ad un diabetico, dichiarato inabile al servizio, che se era detto disponibile a
svolgere un servizio sostitutivo. Il reclamante chiedeva pertanto
l’annullamento della tassa.
La procedura di reclamo è
stata sospesa in attesa della “decisione dell’Autorità federale in merito
alla sentenza definitiva emanata dalla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU)
di Strasburgo, che ha sancito l’incostituzionalità della tassa d’esenzione dall’obbligo
militare per gli inabili” (lettera del 29.1.2020 al reclamante).
c.
Con lettera del 24.5.2013,
il RS 1 si è rivolto al reclamante, invitandolo a ritornargli firmato il modulo
13444 (“Conferma della disponibilità al servizio”), a seguito della
comunicazione della sua disponibilità a prestare servizio. Spiegava che il
14.11.2012 il Consiglio federale aveva deciso che in futuro si sarebbe dovuto permettere
“alle persone ritenute inabili al servizio militare e al servizio di protezione
civile di prestare servizio personale”. Il 18.9.2013 il contribuente ha
ritornato firmato il suddetto modulo.
Il 24.2.2014, Il Servizio
medico militare dell’Esercito svizzero ha indirizzato al contribuente una
lettera, con la quale gli chiedeva se era ancora interessato a prestare un
servizio militare nonostante l’inidoneità e, in caso affermativo, lo invitava a
inviare un certificato medico completo, compreso, se diabetico, una copia del
documento indicante i valori della glicemia degli ultimi tre mesi. Sarebbe poi
stato convocato per una valutazione medica nel 2014. Il contribuente ha inviato
la documentazione richiesta il 7 maggio 2014.
C. a.
Con scritto del 2.7.2021,
il RS 1 si è rivolto a RI 1 in questi termini:
Egregio Signor __________,
le scriviamo in merito alla
sua richiesta di informazioni riguardo alla situazione delle sue tasse
militari, comunicandole che sono prescritte le tasse del 2008/2009/2010/2011 e
2012.
Per contro le inviamo la tassa
definitiva del 2013, in quanto la decisione di tassazione per il relativo anno
è stata emessa in data 11 marzo 2015, quindi la prescrizione sarebbe effettiva
dopo il 31.12.2021.
Restiamo
a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Lo stesso giorno, il RS 1
ha notificato al contribuente la decisione di tassazione della tassa
d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2013, commisurando il tributo dovuto
in fr. 2'010.–.
b.
Con reclamo del 14.7.2021,
il contribuente ha contestato di essere tenuto al pagamento della tassa militare,
invocando la sua non idoneità al servizio e la sua dichiarata disponibilità a
svolgere un “servizio militare unicamente per funzioni particolari, con
oneri”, come da formulario inviatogli nel 2013 a seguito della sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2009 (Affaire Glor c. Suisse,
n. 13444/04).
c.
Il 25.4.2022 il Servizio
della tassa militare ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:
[…]
Al riguardo, non si vuole
negare che nelle motivazioni addotte nella precitata sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo possano essere presenti degli aspetti che si
attaglino anche alla sua situazione.
In realtà però, tale decisione
della CEDU ha esplicato i suoi effetti concreti nel caso specifico che la Corte
era chiamata a giudicare, ma non istituisce un generale diritto di revisione
per i casi già giudicati che possono essere rivisti unicamente in presenza dei
classici motivi di revisione (fatti nuovi, nuovi mezzi di prova, violazione di
motivi essenziali nella procedura, ecc.; cfr. art. 40 OTEO). Un cambiamento
della giurisprudenza non è invece un motivo di revisione di altri casi
analoghi.
[…]
Come ha avuto ancora modo di
puntualizzare il Consiglio federale in un suo precedente parere, dalla sentenza
Glor della Corte europea dei diritti dell’uomo non si può dedurre che a tutte
le persone disposte a prestare servizio deve essere offerta la possibilità di
svolgere un servizio personale.
[…]
Il Consiglio federale ha tuttavia specificato che,
malgrado il suo carattere prioritario, non sussiste alcun diritto al servizio
personale. La TEO è quindi generalmente dovuta indipendentemente dal fatto che
sia possibile o meno prestare servizio personale (così si è appunto espresso
ancora recentemente il Consiglio federale nel proprio parere del 24 febbraio
2021 quale sua risposta all’Interpellanza n. 20.4669 del 17.12.2020 depositato
al Consiglio degli Stati).
Da quanto esposto ne consegue che se una persona in
Svizzera si trova in definitiva impossibilitata ad adempiere l’obbligo di
prestare servizio come esatto dall’art. 59 Cost., deve oggigiorno, come in
passato, necessariamente pagare una tassa d’esenzione da tale obbligo. Questa
tassa non ha così un carattere di sanzione o una natura di multa, ma è
semplicemente una prestazione pecuniaria sostitutiva a compensazione dell’onere
di dover fornire personalmente e fisicamente un servizio obbligatorio che nello
specifico non è stato fornito.
Pur senza volere mettere in discussione la sua
buona fede e/o la sua disponibilità per un cosiddetto “servizio militare
unicamente per funzioni particolari, con oneri”, rimane il fatto che lei non è
giunto fisicamente a prestare servizio e per questo deve corrispondere – come è
la regola generale sancita dalla legge e applicabile per tutti i cittadini
maschi – una tassa d’esenzione dall’obbligo di servire, nello specifico per
l’anno 2013 commisurata sulla tassazione relativa allo stesso anno.
Alla luce di quanto esposto giungiamo alla conclusione
che il reclamo del 14 luglio 2021 interposto contro l’assoggettamento alla
tassa militare 2013, non può essere accolto.
d.
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere tenuto al
pagamento della tassa militare, ribadendo le argomentazioni già esposte in
sede di reclamo e più precisamente sostenendo di
essere sempre stato pronto ad “assolvere il dovere a prestare servizio
militare alternativo, informandola [l’autorità di reclutamento] che er[a]
disposto a svolgere il servizio lungo, per poterlo fare entro i limiti di età
previsti”.
Egli
richiede inoltre di essere ascoltato in sede dibattimentale.
D. a.
In
data 23.11.2021 il contribuente ha inoltrato al RS 1 “un’istanza di rimborso
della tassa militare pagata per gli anni 2002-2007”, sostenendo di aver “intrapreso
tutti i passi necessari per poter assolvere i [suoi] obblighi di adempimento
del servizio militare”, avendo “effettuato gli esami medici del caso”,
“compilato le dichiarazioni e i moduli previsti per poter essere arruolato
nel servizio speciale”, “inviato la conferma della [sua] disponibilità
al servizio (modulo 13444), il modulo per i casi CEDU e il formulario Leistungsprofil
für Zuteilung nach Spez. UC” e avendo dato la sua “disponibilità per
assolvere la scuola reclute con la modalità servizio lungo”. A causa di “lungaggini
burocratiche dei servizi incaricati”, tuttavia, non gli sarebbe stata data la
possibilità di svolgere il servizio, ragione per cui non avrebbe potuto essere
ritenuto responsabile del suo mancato svolgimento. Riteneva in tal modo che
l’assoggettamento alla tassa fosse in contrasto con la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (CEDU).
b.
Con decisione del
25.4.2022, il Servizio della tassa militare ha respinto la domanda di rimborso,
poiché “la tassa pagata viene rimborsata (unicamente) a chi ha prestato il
totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile”, mentre
l’istante non aveva “in definitiva prestato servizio… e l’argomentazione
addotta (presunta impossibilità di assolvere i propri obblighi) si rivela[va]
ininfluente”.
c.
Il 25.5.2022 il
contribuente ha impugnato con reclamo la decisione di diniego del rimborso
delle tasse militari per gli anni 2002-2007, invocando la sua volontà di
svolgere un’attività personale come da opportunità offertagli nel 2013. La
decisione era a suo avviso ingiusta, perché pur avendo fatto tutto il possibile
per poter svolgere il servizio non gli era stato consentito dall’autorità; era
inoltre discriminatoria, perché non era stato arruolato a causa del diabete ed
aveva comunque chiesto di poter prestare un servizio alternativo.
d.
Con
decisione del 1.6.2022, il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo
contro il rifiuto di rimborso delle tasse militari dal 2002 al 2007, con le
seguenti motivazioni:
Secondo
la legge federale sulla tassa d’esenzione all’obbligo militare del 12 giugno
1959 (LTEO), i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari
prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una
tassa sostitutiva (art. 1 LTEO).
La revisione legislativa della LTEO nel 2018 non ha
apportato alcuna modifica in tale ambito. La volontà del legislatore riguardo
agli obblighi dei cittadini svizzeri in quest’ambito rimane pertanto sempre la
stessa.
Ai
sensi dell’art. 39 cpv. 1 della LTEO, «la tassa pagata è rimborsata a chi ha
prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile».
Non avendo
lei in definitiva prestato servizio, non ha quindi diritto al rimborso delle
tasse militari relative al periodo 2002 – 2007 e l’argomentazione addotta nel
suo scritto del 23 novembre 2021 ed in seguito in quello del 25 maggio 2022
(presunta impossibilità ad assolvere i propri obblighi) si rivela ininfluente.
Pertanto,
anche senza voler mettere in discussione la sua buona fede e/o la sua
disponibilità per un cosiddetto «servizio militare unicamente per funzioni
particolari, con oneri», bisogna in ogni modo considerare che lei non è giunto
fisicamente a prestare servizio e per questo ha dovuto corrispondere – come è
la regola generale sancita dalla legge e applicabile a tutti i cittadini maschi
– una tassa d’esenzione dall’obbligo di servire, nello specifico per gli anni
2002-2007.
Dal
chiaro tenore di legge non traspare alcuna possibilità di eccezione in tal
senso; la sua richiesta di rimborso e il suo reclamo devono quindi essere
respinti.
e.
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione con cui il
RS 1 per il rimborso della tassa militare 2002-2007 riproponendo i medesimi
argomenti di ingiustizia e discriminazione già sollevati in sede di reclamo.
f.
La PI 2 dell’PI 2 ha preso
posizione sul ricorso, con osservazioni del 19 luglio 2022, nelle quali sostiene
che una decisione successiva di una corte suprema non ha effetto sulle
decisioni passate in giudicato e pertanto tali decisioni non sono annullabili
d’ufficio o su richiesta. Di conseguenza, le decisioni definitive in materia di
tassazioni non potrebbero essere rimesse in discussione in seguito a sentenze
della Corte EDU. Inoltre, le decisioni di tassazione risalirebbero tutte a
oltre dieci anni prima della presentazione della domanda di revisione, sicché
quest’ultima sarebbe irricevibile.
Nelle sue osservazioni del
20.7.2022, il RS 1 propone di respingere il ricorso, sottolineando che
l’insorgente aveva chiesto per la prima volta di poter prestare servizio solo
nel 2013, cioè dieci anni dopo l’assoggettamento alla prima tassa. Ha poi
escluso che “la decisione da parte dell’Esercito di non arruolare il
ricorrente” sia “da imputare all’autorità cantonale, in quanto le
decisioni per gli arruolamenti sono unicamente di competenza dell’autorità
federale”.
E. Nel corso dell’udienza
del 21.11.2022, l’autorità di tassazione ha ribadito che “non dipende dal
Servizio della tassa militare la decisione circa la possibilità di svolgere il
servizio alternativo. Da parte sua [l’autorità di tassazione] ha trasmesso gli
atti all’AFC e in mancanza di una risposta non ha potuto fare altro che
riscuotere le tasse”. D’altronde, “lo stesso servizio della tassa
militare aveva tenuto in sospeso i reclami contro le tasse dal 2008 in avanti
proprio in considerazione dell’incertezza determinata dalla mancata presa di
posizione delle autorità federali. Solo in seguito ad un ennesimo sollecito del
ricorrente il servizio ha constatato la sopravvenuta prescrizione delle tasse
per i periodi fino al 2012 e ha preso posizione in merito alla tassa del 2013”.
Da parte sua, “[i]l ricorrente
propone all’autorità di tassazione di ritirare il ricorso che concerne il
rimborso delle tasse 2002-2007, qualora il servizio della tassa militare
aderisse al suo ricorso in merito alla tassa del 2013”.
Il RS 1 si è impegnato a
sottoporre all’AFC la proposta transattiva e a comunicare l’esito entro 20
giorni.
F. Con scritto del
25.11.2022, la Divisione delle contribuzioni ha comunicato alla Camera di
diritto tributario che l’AFC aveva negato la possibilità di qualsivoglia
accordo, allegando l’email del 23.11.2022 dell’autorità federale, così
formulato:
La position de l’AFC concernant ce cas est
claire :
Nous n’allons
entreprendre aucune négociation avec M. __________ concernant les recours
« Taxe 2013 » et « Décision remboursement ».
Nous avons clairement pris position et ne
voyons donc aucune nécessité supplémentaire d’agir. C’est maintenant au Tribunal de rendre un arrêt.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 59 Cost.,
gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio,
militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo
parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui
riscossione è regolata nella legge federale sulla tassa d'esenzione
dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 3).
La tassa d'esenzione
dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo
di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio
militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di
trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e
riferimenti citati).
1.2.
La LTEO è stata
recentemente modificata (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge
federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare in FF 2017 5277) ed il
suo nuovo testo è in vigore dal 1.1.2019 (RU 2018 3269).
I ricorsi in esame si
riferiscono alla tassa d’esenzione per i periodi di assoggettamento dal 2002 al
2007 e 2013. È pertanto applicabile il diritto in vigore fino al 31.12.2018.
1.3.
Sono sottoposti alla tassa
gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o
all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad
un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione
dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art.
Considerandi
2.
cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il
servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett.
c LTEO). Non è invece sottoposto alla tassa chiunque, nell’anno di
assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare, benché non
sia stato incorporato durante l’intero anno come obbligato al servizio (art. 2
cpv. 2 LTEO).
1.4
È esentato dalla tassa
chiunque, nell’anno di assoggettamento è considerato inabile al servizio a
causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per
grandi invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità o
dall’assicurazione contro gli infortuni (art. 4 cpv. 1 lett. abis
LTEO), come pure chiunque è considerato inabile al servizio a causa di una
notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne
adempia una delle due esigenze minime (art. 4 cpv. 1 lett. ater
LTEO).
La nozione di menomazione
notevole deve essere intesa in senso medico e non nel senso dell’assicurazione
contro l’invalidità (DTF 124 II 241 consid. 4).
1.5
Nel
caso in esame, l’insorgente è stato dichiarato inabile al servizio in quanto
affetto da diabete di tipo 1. Non si tratta pertanto di una menomazione
notevole, che secondo l’art. 4 cpv. 1 LTEO giustificherebbe la sua esenzione
dalla tassa.
2.
2.1.
A due riprese, nel 2009 e
poi nel 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera
per aver violato la Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), mediante la
riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
2.2
2.2.1
Nel caso Glor
contro Svizzera (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del
30.4.2009
n. 13444/04), la Svizzera è stata condannata per violazione del
combinato disposto degli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 CEDU
(diritto al rispetto della vita privata e familiare). Nel caso giudicato si
trattava in sostanza di stabilire se le persone affette da infermità leggere
(nel caso concreto il ricorrente soffriva di diabete, cfr. punto 94 della
decisione), ma che esercitavano un’attività professionale normale, potevano,
contro la loro volontà, essere dichiarate inabili al servizio militare e obbligate
a pagare la tassa d’esenzione. Il ricorrente era stato dichiarato inabile
proprio vista la sua condizione di salute e non era stato chiamato a prestare
servizio di protezione civile malgrado più richieste in tal senso da parte sua
di essere arruolato quale volontario. In sostanza la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha constatato una disparità di trattamento per rapporto alle persone
che compiono il servizio civile per ragioni di coscienza e sono, di
conseguenza, esonerate dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo
militare. La Corte ha pertanto preteso che le persone che sono affette da
infermità leggere potessero a loro volta prestare un servizio invece di essere
assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
2.2.2
Per dar seguito alla
sentenza di condanna della Svizzera nel caso Glor, dal 1.1.2013 è stato
introdotto un servizio speciale che è destinato alle persone dichiarate
inidonee al servizio militare normale, in base all’art. 6 cpv. 1 lett. c
LM (in vigore dal 1.1.2018), secondo il quale il Consiglio federale può
ordinare che siano attribuite o assegnate all’esercito le persone assoggettate
alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, con un grado di invalidità
inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al
servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di
prestare servizio anziché pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare (Bonadio, op. cit., p. 378).
È stata introdotta una
decisione delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS) speciale in merito
all’idoneità al servizio militare avente il tenore «Abile al servizio
militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»,
il cui significato è il seguente:
per motivi medici la persona esaminata
dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al
servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione
dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione
dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato
esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere
incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in
una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento
d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività
civile come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona
interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per
lo svolgimento del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre
verificare i punti seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al
domicilio. La persona interessata non riceve un’arma personale oppure deve
riconsegnarla.
(Ordinanza del 24 novembre
2004.
concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e
dell'idoneità a prestare servizio militare [OAMM; RS 511.12], Allegato 1, cifra
4)
2.3
2.3.1
Più recentemente, la Corte
europea dei diritti dell’uomo si è espressa sulla compatibilità della LTEO con il
combinato disposto degli articoli 14 e 8 CEDU, nel caso Ryser contro Svizzera,
condannando nuovamente la Svizzera (sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
del 12.1.2021, caso n. 23040/13). Con decisione dell’8.10.2004 le autorità
militari elvetiche avevano dichiarato il ricorrente non idoneo al servizio
militare per motivi di salute (la cui natura non era specificata nella
documentazione). Ad eccezione di due giorni di reclutamento, questi non aveva
svolto alcun servizio militare ed era stato dichiarato idoneo al servizio della
protezione civile. Con lettera del 6.12.2011 il ricorrente veniva informato
della sua incorporazione nella formazione di riserva della protezione civile ed
esentato dal corso introduttivo. L’Ufficio per la protezione civile, lo sport e
gli affari militari del Canton Berna lo aveva assoggettato al pagamento della
tassa di esenzione dall’obbligo militare. Il contribuente era insorto,
argomentando che, poiché la sua inidoneità era di natura medica, non poteva
svolgere né il servizio militare né il servizio civile alternativo.
L’assoggettamento alla tassa d’esenzione lo discriminava pertanto, sulla base
del suo lieve handicap, sia rispetto agli obiettori di coscienza, che
essendo idonei al servizio militare avevano la possibilità di svolgere un
servizio civile alternativo, sia nei confronti delle donne, per le quali non
sussiste l’obbligo di prestare servizio, che può tuttavia essere svolto su base
volontaria.
2.3.2
Il Tribunale federale
aveva escluso una violazione degli articoli 8 e 14 CEDU, argomentando che il
ricorrente non aveva mostrato un chiaro desiderio di prestare servizio in seno
all’esercito. Egli era inoltre stato dichiarato idoneo al servizio di
protezione civile e non aveva dimostrato la volontà di prestare tale servizio,
cosa che gli avrebbe permesso di ottenere la riduzione dell’importo della
tassa. I Giudici di Mon Repos avevano concluso che il ricorrente non poteva
affermare di essere vittima di una disparità di trattamento, siccome non aveva
dimostrato di aver compiuto ogni sforzo per svolgere il servizio personale.
2.3.3
Ryser si era allora
rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che gli ha dato ragione sulla
base delle stesse motivazioni del caso Glor. La Corte EDU ha in particolare
ritenuto che, sebbene il ricorrente potesse non aver espresso esplicitamente o
insistentemente la sua volontà, non si evinceva dalla documentazione
processuale che non fosse disposto a prestare servizio. Inoltre, essendo egli
stato dichiarato inidoneo per motivi medici, l’esistenza o meno di tale volontà
non era decisiva, dal momento che gli esperti medici dell’esercito avevano
dichiarato la sua inabilità al servizio militare. La Corte EDU si è inoltre
soffermata sull’esistenza, nella fattispecie, di forme di servizio alternative
alla tassa d’esenzione ed ha osservato che il ricorrente era stato incorporato
in una formazione di riserva della protezione civile e che, pertanto, non
doveva a priori prestare servizio (Protic,
L’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare è
discriminatorio, in NF 7/2021, p. 411 e segg.).
2.4
Tornando alla fattispecie
litigiosa, il ricorrente è stato assoggettato alla tassa d’esenzione per i
periodi di assoggettamento dal 2003 al 2007 ed ha pagato quanto dovuto. Quando
gli è stata notificata la decisione per il periodo di assoggettamento 2008, ha
interposto reclamo, facendo riferimento alla sentenza Glor nel frattempo
adottata dalla Corte di Strasburgo e manifestando la propria disponibilità a
prestare un servizio alternativo.
Dopo aver sospeso la
procedura di reclamo, nel 2013 l’autorità di tassazione si è rivolta al
contribuente, invitandolo a compilare e firmare un modulo con cui dichiarare la
propria disponibilità a prestare servizio. L’anno successivo, è stato il
Servizio medico militare a chiedere al reclamante se fosse ancora disposto a prestare
servizio, invitandolo a produrre un certificato medico e un documento indicante
i valori della glicemia. Dopo l’inoltro di questa documentazione, non risultano
esservi stati ulteriori accadimenti. Oltre a non aver preso posizione in merito
alla sua domanda di poter prestare servizio, l’autorità non lo ha neppure più
assoggettato alla tassa di esenzione.
Solo il 2.7.2021,
sollecitato dallo stesso ricorrente, il RS 1 gli ha comunicato che il diritto
di tassarlo era prescritto per i periodi dal 2008 al 2012 e gli ha notificato
la decisione di tassazione per il 2013.
RI 1 ha in seguito
contestato l’assoggettamento alla tassa per il 2013 e ha chiesto il rimborso
delle tasse pagate dal 2003 al 2007, invocando la sentenza Glor e ribadendo la
propria disponibilità a prestare un servizio alternativo. L’autorità di
tassazione ha respinto i reclami contro entrambe le decisioni.
3.
Tassa di esenzione
dall’obbligo militare per il 2013 (inc. 80.2022.135)
3.1
Tenendo conto delle
sentenze della Corte EDU, si deve verificare se, nel caso concreto, il
ricorrente sia stato de facto impossibilitato a prestare servizio,
essendo tuttavia obbligato a pagare la tassa d’esenzione. Ciò rappresenterebbe
una discriminazione legata al suo stato di salute (“handicap” contraria
agli art. 8 e 14 CEDU
3.2
Secondo l’art. 14 CEDU, il
godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve
essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza,
di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
L’articolo 14 non vieta
ogni differenza di trattamento, ma solo alcune distinzioni basate su una
caratteristica identificabile, oggettiva o personale (“condizione”), che
distingue persone o gruppi di persone gli uni dagli altri. Questa disposizione
elenca elementi specifici che costituiscono una “condizione”, come il
sesso o la razza. Tuttavia, l’elenco contenuto nell’articolo 14 ha un carattere
indicativo e non esaustivo, come dimostrano la parola “come” (“senza
distinzione di alcuna specie, come”) e l’inclusione nell’elenco dell’espressione
“o di altra condizione”. All’espressione “o di altra condizione” è stata
generalmente data un’interpretazione ampia, non limitata alle caratteristiche
che sono personali nel senso che sono innate o inerenti alla persona (cfr. la
sentenza della Corte EDU 60367/08 e 961/11 del 24.1.2017 nel caso Khamtokhu e
Aksenchik c. Russia, § 61).
Sulla base delle sentenze
della Corte EDU, l’art. 14 CEDU tutela dunque gli individui anche contro le
discriminazioni legate ad eventuali “handicap” (Bonadio, op. cit., p. 378 s.).
Nelle sentenze Glor e
Ryser, la Corte ha ritenuto che, distinguendo fra menomazioni notevoli e non
notevoli, si creava una disparità di trattamento fra persone poste in
situazioni analoghe. La distinzione è stata ritenuta discriminatoria, in quanto
le autorità svizzere non avevano stabilito un giusto equilibrio tra la
salvaguardia degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e
delle libertà garantiti ai ricorrenti, ai quali era stato impedito di prestare
il servizio militare o di sostituirlo con un servizio civile, e allo stesso
tempo gli era stato chiesto di pagare la tassa in questione. Inoltre, la Corte
ha ritenuto che la giustificazione oggettiva della distinzione operata dalle
autorità nazionali, in particolare tra le persone inabili al servizio esenti
dalla tassa e le persone inabili al servizio che erano comunque tenute a
pagarla, non appariva ragionevole alla luce dei principi prevalenti nelle
società democratiche (v. supra, consid. 2).
3.3
Ora, nel caso che qui ci
occupa, al contribuente è stata notificata la decisione di assoggettamento alla
tassa militare del 2013 in data 2.7.2021.
Già nel 2009, contestando
l’assoggettamento alla tassa per il 2008, tuttavia, il ricorrente aveva
invocato espressamente la sentenza Glor, tanto è vero che il reclamo era stato
tenuto sospeso dall’autorità di tassazione, in attesa di indicazioni da parte
delle autorità federali. Nel 2013, il contribuente aveva inoltrato l’apposito formulario,
nel frattempo predisposto (modulo 13444), con il quale manifestava la sua
volontà di prestare il servizio personale. Nel 2014, aveva poi presentato un
certificato medico con gli allegati richiesti, confermando al Servizio medico
dell’esercito la propria disponibilità a prestare servizio. Avrebbe dovuto
essere convocato “per una valutazione medica nell’ambito di una CVS
speciale” nel corso del 2014 (cfr. lettera 24.2.0214 del Servizio medico
militare).
Fino al 2021, invece,
l’insorgente non ha più ricevuto alcuna comunicazione. Solo in seguito a un suo
sollecito, il RS 1 ha constatato che era subentrato il diritto di tassare per
diversi periodi di assoggettamento, compreso il periodo 2018 per il quale era
ancora pendente il reclamo, e gli ha notificato la tassa per il 2013.
Nel corso dell’udienza del
21.11.2022, l’autorità di tassazione ha riconosciuto di aver tenuto in sospeso
il reclamo “proprio in considerazione dell’incertezza determinata dalla
mancata presa di posizione delle autorità federali”.
3.4
Dai fatti esposti non si
può non concludere che il ricorrente di fatto non abbia avuto alcuna
possibilità di prestare servizio militare, nonostante egli si sia attivato a
tal fine.
L’autorità di tassazione gli
ha notificato la tassa d’esenzione per l’anno di assoggettamento 2013 ancor
prima di aver ricevuto una decisione formale da parte dell’AFC, alla quale
spettava dare una risposta al formulario inviatole dal ricorrente.
Appare ai limiti della
provocazione l’argomentazione, contenuta nella decisione del 25.4.2022, con cui
il RS 1 ha respinto il reclamo, laddove sostiene di aver “preso atto della
sua formulata disponibilità a prestare servizio”, per poi rilevare che “è
giunto tuttavia all’anno di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio
militare – ossia il 2020 in cui ha compiuto 37 anni – senza avere avuto
l’occasione di svolgere il predetto servizio”. Tenuto conto dello
svolgimento dei fatti, non si vede quali ulteriori passi avrebbe dovuto
compiere l’insorgente per “avere l’occasione” di svolgere il servizio.
Analogamente a quanto
stabilito dalla Corte EDU nei casi Glor e Ryser, anche nella fattispecie in
esame il ricorrente subisce una discriminazione rispetto ad altre persone in
una situazione analoga, essendogli stato impedito di prestare servizio, invece
di sottostare alla tassa di esenzione, nonostante le sue reiterate richieste.
Ne consegue che, nel caso
concreto, sono riunite le condizioni per ritenere che l’imposizione della tassa
di esenzione dall’obbligo militare comporti una discriminazione, per il ricorrente,
legata al suo stato di salute, come tale incompatibile con il diritto
superiore, e meglio con gli articoli 8 e 14 CEDU.
3.5
Non può certo giustificare
una diversa conclusione il riferimento ad un parere del Consiglio federale,
rilasciato il 24.2.2021 in risposta ad una interpellanza presentata da una
consigliera agli Stati (n. 20.4669).
È vero che il governo ha
affermato che “dalla sentenza Glor della Corte europea dei diritti dell'uomo
non si può dedurre che a tutte le persone disposte a prestare servizio debba
essere offerta la possibilità di svolgere un servizio personale” e
che
“malgrado il suo carattere prioritario non sussiste alcun diritto al servizio
personale”.
Anche ammettendo tuttavia che
le autorità militari non possano garantire a tutti il diritto di prestare un
servizio personale, la conseguenza di un eventuale diniego non può consistere
nell’obbligo di pagare la tassa d’esenzione. Altrimenti, si incorrerebbe nella
discriminazione, per la quale la Corte EDU ha a due riprese condannato la
Svizzera.
Va d’altra parte rilevato
che, nella sentenza Ryser del 12.1.2021, la Corte EDU ha perlomeno
relativizzato il peso della manifestazione della volontà del ricorrente di
prestare servizio. Ha infatti fatto propria la tesi dell’insorgente, secondo
cui, essendo stato dichiarato inidoneo al servizio per motivi medici,
l'esistenza o meno di tale volontà non era decisiva quando gli esperti medici
dell'esercito avevano dichiarato la sua inidoneità al servizio (sentenza 23040/13,
§ 56).
In ogni caso, nella
fattispecie in esame, al contribuente, che aveva ripetutamente chiesto di poter
prestare un servizio per non dover pagare la tassa d’esenzione, non è mai stata
data una risposta. Tuttora, infatti, l’autorità militare non ha preso posizione
in merito alla sua domanda, eventualmente illustrandogli le ragioni per le
quali riteneva che non fosse possibile ammetterlo ad una qualche forma di
servizio personale.
In simili circostanze, la
circostanza che il ricorrente “non è giunto fisicamente a prestare servizio”
non può giustificare la conclusione che “deve corrispondere – come è la
regola generale sancita dalla legge e applicabile per tutti i maschi – una
tassa d’esenzione dall’obbligo di servire” (cfr. decisione su reclamo del
25.4.2022). Altrimenti sarebbero violati gli articoli 8 e 14 CEDU.
3.6
Il ricorso è conseguentemente
accolto. La decisione su reclamo del 25.4.2022 è annullata e il contribuente
esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno
d’assoggettamento 2013.
4.
Rimborso della tassa di
esenzione dall’obbligo militare per gli anni dal 2003 al 2007 (inc. 80.2022.163)
4.1
Le
decisioni relative alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per i periodi
di assoggettamento dal 2002 al 2007 sono passate in giudicato e le stesse sono
state corrisposte integralmente dal contribuente. Quest’ultimo ne rivendica
tuttavia il rimborso, in considerazione del fatto che ha chiesto ripetutamente
di poter prestare un servizio personale, ma ciò non gli è stato consentito.
Nelle sue osservazioni al
ricorso, la PI 2 ritiene che non siano adempiuti i presupposti per una
revisione delle decisioni di tassazione passate in giudicato e che comunque la
domanda sarebbe stata inoltrata tardivamente, cioè trascorsi oltre dieci anni
dopo la notifica delle decisioni.
4.2
4.2.1
L’art. 47 cpv. 1 LTEO
delega al Consiglio federale la competenza di fissare delle regole in materia
di revisione di decisioni cresciute in giudicato.
L’art. 40 cpv. 1 dell’Ordinanza
del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO; RS
661.1) dispone che l’autorità di tassazione, oppure la Commissione di ricorso
(in Ticino la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello) debbano
procedere alla revisione di una decisione cresciuta in giudicato, d’ufficio
oppure su domanda della persona toccata da quest’ultima se vengono fatti valere
dei nuovi fatti importanti oppure se vengono prodotti dei nuovi mezzi di prova
(lett. a); se l’autorità non ha tenuto conto di fatti oppure di domande
importanti stabiliti dai documenti agli atti (lett. b); se l’autorità ha
violato dei principi essenziali di procedura, in particolare il diritto di
consultare i documenti e quello di essere sentito (lett. c).
L’art. 40 cpv. 2 OTEO
dispone che la revisione è esclusa se il ricorrente invoca dei motivi che
avrebbe potuto far valere nell’ambito della procedura ordinaria se avesse dato
prova di tutta la diligenza che poteva essere ragionevolmente da lui richiesta.
Tali motivi di revisione
corrispondono a quelli previsti dall’art. 147 cpv. 1 e 2 LIFD, di modo che,
nella loro interpretazione, ci si può fondare sulla giurisprudenza e la
dottrina relativi all’imposta federale diretta (sentenza TF 2C_564/2008 del
12.9.2008, consid. 5).
4.2.2
Secondo
l’art. 41 prima frase OTEO, l’istanza di revisione deve essere indirizzata per
scritto all’autorità che ha preso la decisione, entro 90 giorni dalla scoperta
del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notifica della
decisione.
4.2.3
Nel caso in esame, le
decisioni di tassazione passate in giudicato sono state notificate al
ricorrente, rispettivamente il 16.12.2005, il 30.03.2006, il 31.05.2007, il
27.01.2009
e il 30.06.2009. Un’eventuale domanda di revisione, presentata dal
contribuente solo il 23.11.2021, sarebbe pertanto irricevibile, in quanto
presentata ben oltre la scadenza del termine decennale.
Il contribuente non ha
tuttavia chiesto la revisione delle decisioni di tassazione, né ha invocato uno
dei motivi codificati all’art. 40 OTEO. Ha invece domandato il “rimborso delle
tasse pagate”.
Bisogna pertanto valutare
la sua domanda di restituzione alla stregua di una domanda di rimborso ex art.
39.
LTEO.
4.3
4.3.1
L’art. 39 LTEO prevede che
la tassa pagata sia rimborsata a chi ha prestato il totale obbligatorio dei
giorni di servizio militare o civile (cpv. 1), o su domanda dell’obbligato al
servizio o d’ufficio, se l’autorità competente viene a conoscenza della
prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio (cpv. 2). Il diritto
al rimborso e l’obbligo di rimborsare si prescrivono alla fine del quinto anno
dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o civile (cpv. 5
prima frase).
Se il servizio non prestato
viene recuperato in un momento successivo, la ragione per cui è stato riscossa la
tassa viene meno e appare giustificato che l'ammontare del tributo sostitutivo
versato in sostituzione del servizio non reso venga restituito al debitore della
tassa. Il rimborso dipende in tal modo dalla natura della tassa in questione e
rappresenta una peculiarità del diritto della tassa d’esenzione (Walti, Der schweizerische
Militärpflichtersatz, Zurigo 1979, p. 230).
4.3.2
Con sentenza n. 2C_170/2016
del 23 dicembre 2016 (SJ 2017 I p. 380), il Tribunale federale si è confrontato
con il ricorso di un contribuente che, dichiarato inidoneo al servizio militare
nel 2003 in quanto affetto da diabete di tipo 1, in seguito alla sentenza Glor
della Corte EDU aveva chiesto il rimborso della tassa per gli anni dal 2008 in
avanti.
L’Alta Corte ha respinto
il ricorso, rilevando una fondamentale differenza rispetto al caso Glor.
Infatti, l’autorità cantonale aveva informato il contribuente che, a partire
dal 1.1.2013, avrebbe potuto chiedere un’incorporazione speciale nell’esercito
e lo aveva invitato a formulare una domanda scritta. Il ricorrente non aveva
tuttavia dato seguito a questo invito. I giudici federali hanno ritenuto in tal
modo che, rifiutandosi di presentare la domanda scritta, il contribuente avesse
rinunciato a un’incorporazione speciale nell’esercito. Se lo avesse fatto,
avrebbe potuto prestare servizio militare (speciale) nella forma del servizio
militare in ferma continuata, adempiendo in tal modo senza interruzioni il
totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, e si sarebbe potuto far
rimborsare la totalità delle tasse d’esenzione pagate fin dall’inizio del suo
assoggettamento. Non avendo presentato la domanda scritta, non poteva censurare
un trattamento discriminatorio fondato sugli articoli 8 e 14 CEDU (sentenza 2C_170/2016
consid. 6.3).
4.3.3
Nel caso in esame, il
ricorrente è stato prosciolto dall’obbligo di prestare servizio nel 2020, anno
in cui egli ha compiuto 37 anni, con la conseguenza che la richiesta di rimborso
delle tasse pagate risulta essere tempestiva.
Come già ricordato in
precedenza, a proposito del ricorso contro la tassa d’esenzione per il periodo
di assoggettamento 2013, non appena venuto a conoscenza della decisione Glor,
il ricorrente ha manifestato la sua disponibilità e volontà di prestare il
servizio militare speciale, contestando dapprima l’obbligo di pagare la tassa
per il 2008. In seguito all’inoltro dell’apposito formulario (modulo 13444) e
della documentazione medica richiestagli dall’esercito, non ha mai ricevuto
risposta da parte dell’autorità competente. A dimostrazione del fatto che la
stessa autorità di tassazione cantonale era incerta in merito ai passi da
compiere, quest’ultima non gli ha più neppure notificato le decisioni di tassazione
per i periodi dal 2009 in avanti, al punto che è poi subentrata la prescrizione.
Se le autorità militari
avessero dato seguito alla richiesta inoltrata dal ricorrente, egli avrebbe
avuto la possibilità di recuperare tutti i giorni di servizio che non gli era
stato possibile svolgere sino al 2013 (anno a partire dal quale è stato
implementato il cosiddetto servizio speciale in seguito alla sentenza Glor
della Corte EDU) ed ottenere di conseguenza l’esonero dal pagamento della tassa
sostitutiva (cfr. sentenza del TF 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016 consid.
6.3).
Per questa ragione, la
mancata prestazione del totale dei giorni di servizio da parte del milite deve
essere attribuita ad un’inattività dell’autorità preposta e non ad una mancanza
da parte del ricorrente. Vale la pena ricordare infatti come dagli atti risulti
che il ricorrente, oltre ad aver inoltrato il formulario con il quale esprimeva
la sua volontà di fornire il servizio speciale, abbia anche a più riprese sollecitato
le autorità competenti per avere notizie riguardanti la sua situazione. Egli ha
intrapreso i passi necessari per svolgere il servizio militare ed essere
conseguentemente esonerato dalla tassa e non può essere ritenuto responsabile
per la mancata reazione e per l’inattività dell’autorità. È quindi evidente che il ricorrente non ha potuto
prestare servizio per cause indipendenti dalla sua disponibilità.
4.4
Il ricorso è
conseguentemente accolto. La decisione su reclamo del 1.6.2022 è riformata nel
senso che al ricorrente è rimborsata la tassa d’esenzione dall’obbligo militare
per i periodi di assoggettamento dal 2003 al 2007.
5.
Visto l’esito dei
ricorsi, non vengono prelevati né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso contro la tassa d’esenzione dall’obbligo militare per l’anno
d’assoggettamento 2013 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25.4.2022 è annullata e il
contribuente esonerato dal pagamento della tassa.
1.2. Il
ricorso concernente il rimborso della tassa d’esenzione dall’obbligo militare
per i periodi di assoggettamento dal 2003 al 2007 alla tassa 2013 è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 1.6.2022 è riformata nel senso che al
ricorrente sono rimborsate le tasse pagate per i periodi d’assoggettamento dal
2003 al 2007.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: