80.2022.136
Deduzioni: spese di manutenzione immobili, terreno non edificato e non produttivo di reddito, preteso vantaggio per inquilini di immobili limitrofi
21 settembre 2022Italiano22 min
studio ad __________. È divorziato ed è domiciliato a __________ (Comune di __________),
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.136
80.2022.137
Lugano
21 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 maggio 2022 contro la decisione del 28 aprile 2022 in materia di IC e IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________
è medico pediatra ed esercita la propria attività indipendente presso il suo
studio ad __________. È divorziato ed è domiciliato a __________ (Comune di __________),
in via __________. Egli è proprietario dei seguenti immobili:
·
mapp. __________, __________, __________, __________ e __________
RFD __________, ubicati in via __________ [reddito immobiliare netto dichiarato
pari a fr. 0.-; cfr. Modulo 7 DF 2020];
·
mapp. __________ RFD __________, ubicato in __________ 11
[reddito immobiliare netto dichiarato pari a fr. 8'538.-; cfr. Modulo 7 DF
2020];
·
mapp. __________ RFD __________ [reddito immobiliare netto
dichiarato pari a fr. 26'112.-; cfr. Modulo 7 DF 2020].
B. Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2020, __________ dichiarava un reddito imponibile pari a fr.
211'182.- ed una sostanza imponibile di fr. 156'398.-. Per quanto concerneva
gli immobili, il contribuente faceva valere in deduzione fr. 25'485.- quali
costi di manutenzione: fr. 6'528.- erano afferenti all’immobile di __________,
dato in locazione, mentre i rimanenti fr. 18'957.- all’insieme degli immobili
di __________, situati in località __________.
C. Con decisione di tassazione
IC/IFD 2020 del 9.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT)
accertava, per l’IC, un reddito imponibile pari a fr. 223'400.- e una sostanza
imponibile di fr. 156'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva commisurato
in fr. 244'200.-. Nel calcolo del reddito imponibile, veniva in particolare ammessa
una deduzione per spese di manutenzione immobiliari pari a fr. 13'194.-, (anziché
i fr. 25'485.- richiesti), con la seguente motivazione:
“spese di manutenzione rettificate come segue:
deduzione per salario operaio non concessa in quanto non si tratta di spesa
direttamente di manutenzione, come il costo per il soggiorno; gli acquisti
propri di materiali non concessi; __________ – lavori di giardinaggio non
concessi in deduzione”.
D. Con reclamo
8/9.3.2022 __________, rappresentato dalla __________, contestava la mancata
deduzione di tutti i costi relativi agli immobili ed in particolare quelli
afferenti alla proprietà denominata “__________”.
Il
contribuente spiegava innanzitutto le peculiarità della __________, basandosi
su un documento già trasmesso alle autorità fiscali per il periodo fiscale
2019:
“(…) si tratta di un vasto sedime di 270 are,
situato in un’area collinare e classato in zona “non definita”, equiparata alla
zona agricola e come tale sottostante alla Legge fondiaria rurale. Il sedime
comprende una casa principale bifamiliare, diversi edifici accessori (stalle,
rustici, in parte classificati “meritevoli di conservazione” dal PUC-PEIP),
inoltre 13'000 m2 di prati, orti e frutteti e 12'000 m2 di bosco. Storicamente
la __________ è sempre stata utilizzata quale pascolo stagionale,
accessoriamente per la produzione di un po’ di frutta e di verdura, e il suo
aspetto originale si è mantenuto quasi inalterato. La conformazione difficile
del terreno scosceso e circondato dal bosco, la volontà – e l’obbligo – di
conservare le caratteristiche del sedime, e la difficile accessibilità (una
gran parte del terreno e degli stabili non è accessibile a veicoli
motorizzati), rendono la manutenzione del fondo molto onerosa”.
Motivo per il quale, dal
2016, per occuparsi della manutenzione del citato sedime, __________ aveva
impiegato un operaio. Allegava pertanto, anche per il 2020 le spese sostenute
per l’operaio, signor __________, sostituito nel corso dell’anno da __________.
I costi avrebbero costituito delle spese di manutenzione, necessarie per
preservare il sedime e le costruzioni presenti nella __________ (manutenzione
generale dell’immobile, dei muri a secco e dei terrazzamenti, sostituzione
delle recinzioni, riparazione dei danni spesso causati dal maltempo). Gli
acquisti di materiale, fatti valere in deduzione, sarebbero proprio serviti per
la “riparazione del tetto”, motivo per il quale non si comprendevano le ragioni
della mancata deduzione dei relativi costi.
E.
a.
Con
richiesta di documentazione del 16.3.2022, l’autorità resistente si rivolgeva
ai rappresentanti del contribuente, premettendo che, dall’esame dei dati di
stima, l’unica proprietà produttiva di reddito, nel Comune di __________,
risultava essere il mapp. __________ “(…)
intavolata a RF con sub A) 151 mq edificio e sun NE 806 superficie non
edificata – Humus; infatti le costruzioni sulle part. __________ sub A) 2mq, part. __________ sub A) 70mq,
sub C) 33mq, sub F) 28mq, sub G) 28mq, part. __________ sub A), 15mq sub D) 29mq, stalle, fienile,
autorimessa e cantina sono stimate senza valore di reddito”.
Per
quanto concerneva i lavori svolti dall’operaio, l’Ufficio di tassazione rilevava
che, dalla disamina degli atti, il compenso versato all’operato quale custode risultava
essere rifatturato agli inquilini. Per quanto concerneva invece le mansioni di
manutenzione del sedime di 806 mq e della casa principale, in merito alle quali
il contribuente non descriveva i dettagli, l’autorità fiscale si esprimeva come
segue:
“(…) i lavori di giardinaggio ricorrenti sono da
considerarsi quali costi accessori per gli inquilini e spese di mantenimento
del contribuente non deducibili, mentre per le manutenzioni sono richieste in
deduzioni fatture di altri artigiani, l’opera svolta dal dipendente non appare
sufficientemente comprovata quale costo di manutenzione deducibile (…)”.
Non
essendo stato prodotto alcun giustificativo dei costi richiesti in deduzione,
il contribuente veniva invitato a trasmettere, entro il 5.4.2022:
·
“copia di tutte le fatture dei
costi richiesti in deduzione, con indicazione del genere di lavoro e materiale
giustificativo del pagamento;
·
copia del contratto di lavoro del
signor __________ e del signor __________;
·
Foglio ore mensili del signor __________
e del signor __________ con indicazione del lavoro svolto per le varie
mansioni;
·
Documentazione fotografica dei lavori
di manutenzione effettuati”.
b.
Con scritto 3/5.4.2022, __________,
inviava all’autorità fiscale un documento nel quale si ricapitolavano, in
generale i lavori effettuati alla __________.
F. Con decisione del
28.4.2022, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
“Considerato
il presentato reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale ed
imposta federale diretta 2020 a motivo dei rivendicati costi effettivi
d’immobili sulla proprietà part. __________ RFD di __________, richiamata la
corrispondenza intercorsa e preso atto delle osservazioni svolte in merito ai
costi rivendicati ed in particolare dei pagamenti del signor __________ quale
dipendente del contribuente e dei costi fatturati dal signor __________, per
lavori ricorrenti di manutenzione dei terreni ed edifici di proprietà del
contribuente per la tenuta denominata __________, osservato che, dall’esame del
contratto di locazione per l’appartamento al piano terreno sulla part. __________,
il contribuente ha concesso la posa di arnie del conduttore senza
corresponsione di compenso impegnandosi lo stesso a collaborare con il
contribuente al funzionamento della piccola fattoria dello stesso e non come
indicato alla messa a disposizione quale inquilino delle aree circostanti
all’abitazione, infatti l’inquilino ha a disposizione per suo uso giardino
antistante al suo appartamento per il quale deve provvedere in proprio, inoltre
lo stesso rifonde spese accessorie che comprendono i servizi di pulizia,
sgombero neve, manutenzione giardino, a fronte di tale assetto è da ribadirsi
per le part. __________ l’assenza di reddito imponibile per il quale possono
essere rivendicate spese d’immobili, lo stipendio versato al signor __________
è quindi da ritenersi costo di mantenimento del contribuente non deducibile ai
sensi degli art. 33 let. a LT, art. 34 lett. a LIFD, mentre per l’opera
prestata dal signor __________ l’unica voce ammissibile è data dalla prestata
manodopera per sostituzione di due finestre per CHF 450.--, considerate tutte
le altre prestazioni quali lavori ricorrenti di giardinaggio non deducibili
quali spese di manutenzione e lavori per manutenzione di proprietà non
produttive di reddito, si osserva abbondanzialmente che spese forfettarie non
sono ammissibili per sé potendo il contribuente dedurre unicamente le spese
sopportate e debitamente giustificate, mentre quali costi d’assicurazione sono
da ammettersi unicamente i premi relativi all’immobile produttivo di reddito
(…)”.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la mancata deduzione
integrale delle spese di manutenzione immobiliare relative al sedime chiamato “__________”
(part. __________ RFD __________, __________ __________).
Nel gravame il ricorrente
spiega di non essere stato prima a conoscenza del fatto che le part. __________,
__________, __________, __________ e __________ non avessero un di valore di
reddito.
Spiega inoltre di aver
elaborato, dietro precisa richiesta dell’autorità fiscale, un documento nel
quale si chiarivano nel dettaglio, “(…) la peculiarità del fondo e la
natura, prettamente conservativa, dei lavori”. __________ indica anche di
aver richiesto – senza esito positivo - un incontro con l’autorità fiscale,
rispettivamente di poter svolgere un sopralluogo presso la __________.
A suo avviso, sebbene la
motivazione della decisione risulti difficile da interpretare a causa di “(…)
incertezze della sintassi e dell’interpunzione”, tuttavia essa sembra
essere la medesima di quella della precedente decisione. L’insorgente contesta
il fatto che l’inquilino rifonda spese accessorie della locazione, comprensive
dei costi per pulizia, sgombero neve e giardinaggio.
Ribadisce che la __________,
radura storica nel bosco della __________, dev’essere considerata un’entità
indivisibile, e come tale produttrice di un reddito indivisibile. La
suddivisione di tale appezzamento di terreno in 6 particelle, ad opera del
ventesimo e ventunesimo secolo, non rimetterebbe in questione l’unità del
terreno. Inoltre, né lo stesso ricorrente né i suoi inquilini avrebbero scelto
di abitare la casa, “(…) a dire il vero modesta, scomoda e senza pregi
particolari, se non avessero potuto beneficiare del terreno circostante, fonte
di profitti materiali ed immateriali molteplici. L’usufrutto dei terreni e la
condivisione della piccola agricoltura hobbistica vengono espressamente
concessi agli inquilini”. Di conseguenza, il proprietario sarebbe tenuto ad
assicurare una minima manutenzione di detti terreni (per impedire ad esempio il
crollo dei rustici o dei muri a secco, o la caduta di alberi pericolanti).
Secondo il ricorrente, il
valore del mapp. __________ RFD __________ __________ risulterebbe condizionato
e maggiorato dalle altre particelle circostanti, le quali, per motivi di logica,
non possono essere considerate “prive di reddito”.
H. Con osservazioni
31.5/1.6.2022, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata:
indica che neppure se si volesse considerare la __________ come un unico
mappale i costi fatti valere potrebbero essere considerati quali costi di
manutenzione deducibili.
Diritto
1. Nella presente
fattispecie, contestata dal ricorrente è l’integrale ammissibilità dei costi di
manutenzione relativi al sedime denominato __________, ubicato ai mapp. __________
RFD __________ (__________). Secondo l’insorgente, la proprietà, seppur divisa
in sei diversi particellari, dovrebbe essere considerata come un unicuum:
il reddito generato dall’unico immobile posto al mapp. __________ (composto da
una casa abitativa, due giardinetti e posteggi scoperti, che è in parte
affittato ed in parte funge da abitazione primaria del contribuente) risulterebbe
condizionato e maggiorato dalla presenza delle particelle circostanti (mapp. __________).
Di tutt’altro avviso l’autorità
fiscale, secondo cui parte dei mappali che compongono l’appezzamento denominato
“__________” non produrrebbe alcun reddito, motivo per il quale – per quest’ultimi
– non può essere richiesto in deduzione alcun costo di manutenzione.
Considerandi
2.
2.1.
Quali redditi della
sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili
a) i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento
risp.
b) il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito (art. 20 cpv. 1 lett. a e b
LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD).
Per il diritto tributario
cantonale, il valore locativo è stabilito al 60-70 per cento del valore di
mercato delle pigioni, tenuto conto della promozione dell’accesso alla
proprietà e della previdenza personale (art. 20 cpv. 2 LT). Questa riduzione
non vale per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza (art.
20.
cpv. 3 LT). Per l’imposta federale diretta, il valore locativo viene
stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione
effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).
2.2
I seguenti fondi (oltre al
mapp. __________ di cui si dirà in seguito) fanno parte dell’appezzamento
denominato “__________” a __________ (__________):
·
__________: composto da 2 m2 di edificio e 1790 m2
di superficie non edificata, per il quale al Modulo 7 è stato indicato un
valore di reddito immobiliare nullo;
·
__________: composto da quattro edifici accessori, di
rispettivamente 70, 33, 28 e 28 m2 nonché di un terreno non
edificato di 15'381 m2, per il quale al Modulo 7 è stato indicato un
valore di reddito immobiliare nullo;
·
__________: composto da due edifici accessori, di
rispettivamente 15 e 29 m2 nonché di un terreno non edificato di
4'469 m2, per il quale al Modulo 7 è stato indicato un valore di
reddito immobiliare nullo;
·
__________: composto da 2478 m2 di superficie non
edificata (bosco), per il quale al Modulo 7 è stato indicato un valore di
reddito immobiliare nullo;
·
__________: composto da 291 m2 di superficie non
edificata (bosco), per il quale al Modulo 7 è stato indicato un valore di
reddito immobiliare nullo.
Per completezza va
rilevato che anche nei periodi fiscali precedenti (2017 – 2019) il contribuente
non aveva dichiarato alcun reddito immobiliare per i sopraccitati mappali (cfr.
Modulo 7, DF 2017 – 2019).
2.3
Per quanto concerne il
sedime della __________, l’unico immobile fruttifero di reddito risulta
pertanto essere il mapp. __________ per il quale il contribuente indicava sia
il valore locativo, pari a fr. 14'295.-, sia le pigioni pagate dall’inquilino,
che nel 2020 ammontavano a fr. 13'200.- (l’appartamento è stato affittato per
11.
mesi a fr. 1'200.- al mese). A tal proposito, il contribuente ha prodotto il
contratto di locazione concluso nel 2020, sostenendo che la locazione
dell’appartamento sarebbe comprensiva anche del diritto all’uso e all’usufrutto
dell’intero terreno circostante.
Dalla lettura del
contratto di locazione emerge tuttavia che oggetto della locazione è unicamente
l’ente locato sito al piano terreno nello stabile ubicato in via __________ a __________,
composto da 4.5. locali. A disposizione del conduttore vi sono inoltre un
posteggio scoperto ed un giardinetto. Il contratto è completato con il seguente
accordo specifico (punti 7.2. e 7.3. del contratto):
“7.2. Il conduttore gode in usufrutto e gratuitamente,
di una parte, assegnatagli, dei terreni agricoli, curandoli secondo la sua
propria responsabilità e nel rispetto dei principi dell’agricoltura biologica.
Egli può collocare, gratuitamente in un’area assegnata dal locatore, un massimo
di 30 arnie apistiche. Questo collocamento è soggetto ad autorizzazione da
parte dell’ente competente. (…). 7.3. In cambio alle prerogative di cui sopra,
il conduttore contribuisce di buona lena e in uno spirito di collaborazione al
funzionamento quotidiano della piccola fattoria e alla cura degli animali che
ci vivono. Egli si sforza, in particolar modo e nei limiti del possibile, a
concordare le sue assenze con quelle del locatore”.
3.
3.1.
3.1.1
Ai sensi dell’art. 32 cpv.
2.
LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati
può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di
nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da
parte di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi
concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una
deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2020, il Consiglio federale risp.
il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32
cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:
a) 10 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
b) 20 per cento del
reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo
fiscale, l’edificio ha più di 10 anni
(art. 5 Ordinanza sui
costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento
della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).
Per ogni periodo fiscale e
per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione
dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.
4.
dell’Ordinanza).
3.1.2
Per costante giurisprudenza
sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.
5.
ad
art. 32 LIFD; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).
3.2
3.2.1
Gli art. 32 LIFD e 31 LT
contemplano le cosiddette deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito,
in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La
deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere
imponibile del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene.
Dal punto di vista sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del
reddito deve essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo
del reddito, in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che
dai redditi lordi imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è
previsto da una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il
reddito netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la
base di calcolo dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per
contro irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione
per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione
(cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in
RDAF 2016 II 78 consid. 3.2; inoltre sentenza CDT n. 80.2016.127 del 31 agosto
2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata; Locher,
op. cit., p. 944, n. 2 ad
art. 32 LIFD). La giurisprudenza ammette
un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto
in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non
vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di
manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad
art. 32 LIFD, p. 944; Zwahlen/Lissi,
op. cit., n. 9 ad
art. 32 LIFD, p. 760).
La deducibilità dei costi
sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente dall’imposizione del
reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente quelle spese che dal
punto di vista economico e temporale hanno un nesso diretto ed immediato con
l’acquisizione di detto reddito (cfr.
Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad
art. 21 LIFD, p. 545; ibidem, n. 1 e n. 9 ad
art. 32 LIFD).
3.2.2
Di conseguenza, secondo una giurisprudenza consolidata e
incontestata, trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la
deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione
solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul quale viene intrapresa la
manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. CDT,
sentenza n. 80.2016.87 del 10 aprile 2017; sentenza no. 80.2014.215 del 7
maggio 2015, consid. 2.2 e la citata sentenza del Tribunale federale del 6
dicembre 1999, pubblicata in: StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d) rispettivamente
nella pigione stabilita contrattualmente.
4.
4.1.
Nel caso che qui ci
occupa, come visto, per quanto concerne gli immobili di cui ai mapp. __________
RFD __________ (__________), il contribuente non ha indicato alcun reddito né
per il 2020 né per i periodi fiscali precedenti (cfr. DF 2017-2019).
Il contribuente sostiene
tuttavia che, in realtà, il canone di locazione corrisposto dagli inquilini
(che abitano l’appartamento ubicato al mapp. __________), sarebbe fortemente
influenzato dal terreno circostante. In sede di ricorso, produce due
dichiarazioni rilasciate da due inquilini, che si sono avvicendati nella
locazione: in entrambe si indica che la scelta dell’appartamento sarebbe stata
fortemente suggestionata dal paesaggio agricolo circostante l’abitazione.
4.2
4.2.1
Tuttavia, gli atti non
permettono di ritenere che il terreno circostante l’abitazione sita al mapp. __________
RFD __________ sia stato oggetto di locazione.
I mapp. __________ __________
sono a disposizione del ricorrente
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà (art. 20 cpv. 1
lett. b LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD).
Si parla di diritto d’uso proprio da parte del proprietario ‑ che
dà origine all’imposizione del valore locativo ‑ quando il
proprietario abita personalmente il bene immobiliare o se ne riserva l’uso con
un altro scopo. Merlino sostiene
che per “occupazione del fondo”, la versione tedesca dell’art. 21 cpv. 1
lett. b LIFD intenda l’occupazione della “costruzione”
presente sul fondo ai sensi dell’art. 655 cpv. 2 cifra 1 CC (cfr. Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a
cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed.,
Basilea 2017, p. 522 n. 89 s. ad
art. 21 LIFD).
Un
terreno sprovvisto di ogni costruzione non genera quindi alcun rendimento
periodico imponibile quale valore locativo. Nel caso in questione, su alcuni
dei fondi vi sono dei “rustici” o delle “stalle”, che tuttavia non erano
produttivi di reddito e non erano occupati dal qui ricorrente (in merito si
veda anche la sentenza CDT 80.2014.215 del 7.5.2015, consid. 3.3.3.).
4.2.2
Neppure si potrebbe ritenere,
come invece preteso dal ricorrente, che i lavori di manutenzione intrapresi sui
mapp. __________ possano avere, in qualche sorta, influenzato il reddito
percepito dall’unico fondo fruttifero, ovvero quello posto al mapp. __________
RFD __________.
Si rileva infatti che ogni
immobile (per immobile s’intende ai sensi degli art. 655 CC e 943 CC, gli
oggetti che possono essere iscritti a Registro fondiario e che possono essere individuati
tramite un numero di fondo, cfr. Kernen,
ZGB Kommentar, 4a ed., n. 1 ad art. 655 CC) deve essere considerato
e trattato come tale (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2020 delle persone fisiche, p. 20). In buona sostanza, le
spese che causa possono essere dedotte unicamente dal reddito che produce
(sentenza CDT 80.2019.251, consid. 4.3.).
4.3
4.3.1
Ritornando al caso che qui
ci occupa, né nella compilazione del Modulo 7 della dichiarazione fiscale né
nel documento successivamente inviato all’autorità fiscale, il contribuente ha specificato
quali spese egli intendeva far valere su ogni singolo immobile del sedime della
“__________”. Come visto, per le ragioni sopra esposte, i costi di manutenzione
che si chiedono in deduzione devono essere correlati, individualmente, ad ogni
singolo immobile (mappale), mentre non può essere fatto valere un unico importo
per più fondi.
4.3.2
Nella procedura fiscale l’onere della prova
è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la
sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT
80.2014.36
del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente
non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248
consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).
4.3.3
Per quanto concerne gli
immobili di cui ai mapp. __________, __________, __________, __________ e __________
RFD __________ (__________), come visto, non essendoci nella fattispecie un
reddito della sostanza immobiliare imponibile, correttamente l’autorità di
tassazione non ha considerato i costi fatti valere per la sistemazione dei
terreni circostanti quali di spese di manutenzione ai sensi degli articoli
31.
LT e 32 LIFD (cfr. nel dettaglio la lista dei lavori svolti).
4.4
Per quanto attiene invece all’unico
immobile produttivo di reddito, ossia il mapp. __________ RFD __________, l’UT
ha estrapolato dai dati indicati dal contribuente quelli che potevano
effettivamente relazionarsi a quest’ultimo, distinguendo quelli che potevano
essere considerati spese di manutenzione. Ha in particolare ritenuto
ammissibili: i costi relativi alle spese di manutenzione per il montaggio delle
finestre, la sostituzione degli elettrodomestici in una cucina, della rubinetteria,
dei vetri rotti, oltre all’assicurazione per lo stabile e alla tassa
immobiliare, nonché il corrispettivo versato ad un operaio, per la riparazione
delle finestre (fr. 450.-).
I costi più importanti fatti
valere dal contribuente sono tuttavia quelli relativi agli operai __________fr.
3'002.- dei quali 450.- riconosciuti dall’UT) e __________ (fr. 8'100.-). Ora
in merito all’operato di quest’ultimo, il contribuente si limita a presentare
la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari con procedura
semplificata per l’anno 2020 nonché il contratto di lavoro, sottoscritto nel
2016.
Tali documenti non consentono peraltro di stabilire quali opere di
manutenzione (e per quali fondi) il dipendente avrebbe svolto per conto del
contribuente. Inoltre, nel contratto di lavoro, l’attività di __________ è
descritta come mero “lavoro domestico” (si veda anche in calce al
contratto il riferimento all’art. 7, con il quale si richiamano le disposizioni
giuridiche del CNL cantonale per il personale domestico). A giusta ragione, in
una simile fattispecie, l’autorità fiscale le ha considerate alla stregua di
spese di mantenimento privato del contribuente, non deducibili ai sensi degli
art. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD.
Anche per quanto attiene
al lavoro svolto dall’altro operaio, __________, si rileva che non è possibile,
dalle ricevute prodotte, comprendere quali mansioni egli abbia svolto e su
quale mappale.
4.5
Per tutti i motivi sopra
esposti, la decisione dell’autorità fiscale con la quale sono state ammesse spese
di manutenzione immobiliare per soli fr. 13'194.- merita tutela.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: