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Decisione

80.2022.136

Deduzioni: spese di manutenzione immobili, terreno non edificato e non produttivo di reddito, preteso vantaggio per inquilini di immobili limitrofi

21 settembre 2022Italiano22 min

studio ad __________. È divorziato ed è domiciliato a __________ (Comune di __________),

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.136

80.2022.137

Lugano

21 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 maggio 2022 contro la decisione del 28 aprile 2022 in materia di IC e IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________

è medico pediatra ed esercita la propria attività indipendente presso il suo

studio ad __________. È divorziato ed è domiciliato a __________ (Comune di __________),

in via __________. Egli è proprietario dei seguenti immobili:

·

mapp. __________, __________, __________, __________ e __________

RFD __________, ubicati in via __________ [reddito immobiliare netto dichiarato

pari a fr. 0.-; cfr. Modulo 7 DF 2020];

·

mapp. __________ RFD __________, ubicato in __________ 11

[reddito immobiliare netto dichiarato pari a fr. 8'538.-; cfr. Modulo 7 DF

2020];

·

mapp. __________ RFD __________ [reddito immobiliare netto

dichiarato pari a fr. 26'112.-; cfr. Modulo 7 DF 2020].

B. Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2020, __________ dichiarava un reddito imponibile pari a fr.

211'182.- ed una sostanza imponibile di fr. 156'398.-. Per quanto concerneva

gli immobili, il contribuente faceva valere in deduzione fr. 25'485.- quali

costi di manutenzione: fr. 6'528.- erano afferenti all’immobile di __________,

dato in locazione, mentre i rimanenti fr. 18'957.- all’insieme degli immobili

di __________, situati in località __________.

C. Con decisione di tassazione

IC/IFD 2020 del 9.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT)

accertava, per l’IC, un reddito imponibile pari a fr. 223'400.- e una sostanza

imponibile di fr. 156'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva commisurato

in fr. 244'200.-. Nel calcolo del reddito imponibile, veniva in particolare ammessa

una deduzione per spese di manutenzione immobiliari pari a fr. 13'194.-, (anziché

i fr. 25'485.- richiesti), con la seguente motivazione:

“spese di manutenzione rettificate come segue:

deduzione per salario operaio non concessa in quanto non si tratta di spesa

direttamente di manutenzione, come il costo per il soggiorno; gli acquisti

propri di materiali non concessi; __________ – lavori di giardinaggio non

concessi in deduzione”.

D. Con reclamo

8/9.3.2022 __________, rappresentato dalla __________, contestava la mancata

deduzione di tutti i costi relativi agli immobili ed in particolare quelli

afferenti alla proprietà denominata “__________”.

Il

contribuente spiegava innanzitutto le peculiarità della __________, basandosi

su un documento già trasmesso alle autorità fiscali per il periodo fiscale

2019:

“(…) si tratta di un vasto sedime di 270 are,

situato in un’area collinare e classato in zona “non definita”, equiparata alla

zona agricola e come tale sottostante alla Legge fondiaria rurale. Il sedime

comprende una casa principale bifamiliare, diversi edifici accessori (stalle,

rustici, in parte classificati “meritevoli di conservazione” dal PUC-PEIP),

inoltre 13'000 m2 di prati, orti e frutteti e 12'000 m2 di bosco. Storicamente

la __________ è sempre stata utilizzata quale pascolo stagionale,

accessoriamente per la produzione di un po’ di frutta e di verdura, e il suo

aspetto originale si è mantenuto quasi inalterato. La conformazione difficile

del terreno scosceso e circondato dal bosco, la volontà – e l’obbligo – di

conservare le caratteristiche del sedime, e la difficile accessibilità (una

gran parte del terreno e degli stabili non è accessibile a veicoli

motorizzati), rendono la manutenzione del fondo molto onerosa”.

Motivo per il quale, dal

2016, per occuparsi della manutenzione del citato sedime, __________ aveva

impiegato un operaio. Allegava pertanto, anche per il 2020 le spese sostenute

per l’operaio, signor __________, sostituito nel corso dell’anno da __________.

I costi avrebbero costituito delle spese di manutenzione, necessarie per

preservare il sedime e le costruzioni presenti nella __________ (manutenzione

generale dell’immobile, dei muri a secco e dei terrazzamenti, sostituzione

delle recinzioni, riparazione dei danni spesso causati dal maltempo). Gli

acquisti di materiale, fatti valere in deduzione, sarebbero proprio serviti per

la “riparazione del tetto”, motivo per il quale non si comprendevano le ragioni

della mancata deduzione dei relativi costi.

E.

a.

Con

richiesta di documentazione del 16.3.2022, l’autorità resistente si rivolgeva

ai rappresentanti del contribuente, premettendo che, dall’esame dei dati di

stima, l’unica proprietà produttiva di reddito, nel Comune di __________,

risultava essere il mapp. __________ “(…)

intavolata a RF con sub A) 151 mq edificio e sun NE 806 superficie non

edificata – Humus; infatti le costruzioni sulle part. __________ sub A) 2mq, part. __________ sub A) 70mq,

sub C) 33mq, sub F) 28mq, sub G) 28mq, part. __________ sub A), 15mq sub D) 29mq, stalle, fienile,

autorimessa e cantina sono stimate senza valore di reddito”.

Per

quanto concerneva i lavori svolti dall’operaio, l’Ufficio di tassazione rilevava

che, dalla disamina degli atti, il compenso versato all’operato quale custode risultava

essere rifatturato agli inquilini. Per quanto concerneva invece le mansioni di

manutenzione del sedime di 806 mq e della casa principale, in merito alle quali

il contribuente non descriveva i dettagli, l’autorità fiscale si esprimeva come

segue:

“(…) i lavori di giardinaggio ricorrenti sono da

considerarsi quali costi accessori per gli inquilini e spese di mantenimento

del contribuente non deducibili, mentre per le manutenzioni sono richieste in

deduzioni fatture di altri artigiani, l’opera svolta dal dipendente non appare

sufficientemente comprovata quale costo di manutenzione deducibile (…)”.

Non

essendo stato prodotto alcun giustificativo dei costi richiesti in deduzione,

il contribuente veniva invitato a trasmettere, entro il 5.4.2022:

·

“copia di tutte le fatture dei

costi richiesti in deduzione, con indicazione del genere di lavoro e materiale

giustificativo del pagamento;

·

copia del contratto di lavoro del

signor __________ e del signor __________;

·

Foglio ore mensili del signor __________

e del signor __________ con indicazione del lavoro svolto per le varie

mansioni;

·

Documentazione fotografica dei lavori

di manutenzione effettuati”.

b.

Con scritto 3/5.4.2022, __________,

inviava all’autorità fiscale un documento nel quale si ricapitolavano, in

generale i lavori effettuati alla __________.

F. Con decisione del

28.4.2022, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:

“Considerato

il presentato reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale ed

imposta federale diretta 2020 a motivo dei rivendicati costi effettivi

d’immobili sulla proprietà part. __________ RFD di __________, richiamata la

corrispondenza intercorsa e preso atto delle osservazioni svolte in merito ai

costi rivendicati ed in particolare dei pagamenti del signor __________ quale

dipendente del contribuente e dei costi fatturati dal signor __________, per

lavori ricorrenti di manutenzione dei terreni ed edifici di proprietà del

contribuente per la tenuta denominata __________, osservato che, dall’esame del

contratto di locazione per l’appartamento al piano terreno sulla part. __________,

il contribuente ha concesso la posa di arnie del conduttore senza

corresponsione di compenso impegnandosi lo stesso a collaborare con il

contribuente al funzionamento della piccola fattoria dello stesso e non come

indicato alla messa a disposizione quale inquilino delle aree circostanti

all’abitazione, infatti l’inquilino ha a disposizione per suo uso giardino

antistante al suo appartamento per il quale deve provvedere in proprio, inoltre

lo stesso rifonde spese accessorie che comprendono i servizi di pulizia,

sgombero neve, manutenzione giardino, a fronte di tale assetto è da ribadirsi

per le part. __________ l’assenza di reddito imponibile per il quale possono

essere rivendicate spese d’immobili, lo stipendio versato al signor __________

è quindi da ritenersi costo di mantenimento del contribuente non deducibile ai

sensi degli art. 33 let. a LT, art. 34 lett. a LIFD, mentre per l’opera

prestata dal signor __________ l’unica voce ammissibile è data dalla prestata

manodopera per sostituzione di due finestre per CHF 450.--, considerate tutte

le altre prestazioni quali lavori ricorrenti di giardinaggio non deducibili

quali spese di manutenzione e lavori per manutenzione di proprietà non

produttive di reddito, si osserva abbondanzialmente che spese forfettarie non

sono ammissibili per sé potendo il contribuente dedurre unicamente le spese

sopportate e debitamente giustificate, mentre quali costi d’assicurazione sono

da ammettersi unicamente i premi relativi all’immobile produttivo di reddito

(…)”.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la mancata deduzione

integrale delle spese di manutenzione immobiliare relative al sedime chiamato “__________”

(part. __________ RFD __________, __________ __________).

Nel gravame il ricorrente

spiega di non essere stato prima a conoscenza del fatto che le part. __________,

__________, __________, __________ e __________ non avessero un di valore di

reddito.

Spiega inoltre di aver

elaborato, dietro precisa richiesta dell’autorità fiscale, un documento nel

quale si chiarivano nel dettaglio, “(…) la peculiarità del fondo e la

natura, prettamente conservativa, dei lavori”. __________ indica anche di

aver richiesto – senza esito positivo - un incontro con l’autorità fiscale,

rispettivamente di poter svolgere un sopralluogo presso la __________.

A suo avviso, sebbene la

motivazione della decisione risulti difficile da interpretare a causa di “(…)

incertezze della sintassi e dell’interpunzione”, tuttavia essa sembra

essere la medesima di quella della precedente decisione. L’insorgente contesta

il fatto che l’inquilino rifonda spese accessorie della locazione, comprensive

dei costi per pulizia, sgombero neve e giardinaggio.

Ribadisce che la __________,

radura storica nel bosco della __________, dev’essere considerata un’entità

indivisibile, e come tale produttrice di un reddito indivisibile. La

suddivisione di tale appezzamento di terreno in 6 particelle, ad opera del

ventesimo e ventunesimo secolo, non rimetterebbe in questione l’unità del

terreno. Inoltre, né lo stesso ricorrente né i suoi inquilini avrebbero scelto

di abitare la casa, “(…) a dire il vero modesta, scomoda e senza pregi

particolari, se non avessero potuto beneficiare del terreno circostante, fonte

di profitti materiali ed immateriali molteplici. L’usufrutto dei terreni e la

condivisione della piccola agricoltura hobbistica vengono espressamente

concessi agli inquilini”. Di conseguenza, il proprietario sarebbe tenuto ad

assicurare una minima manutenzione di detti terreni (per impedire ad esempio il

crollo dei rustici o dei muri a secco, o la caduta di alberi pericolanti).

Secondo il ricorrente, il

valore del mapp. __________ RFD __________ __________ risulterebbe condizionato

e maggiorato dalle altre particelle circostanti, le quali, per motivi di logica,

non possono essere considerate “prive di reddito”.

H. Con osservazioni

31.5/1.6.2022, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata:

indica che neppure se si volesse considerare la __________ come un unico

mappale i costi fatti valere potrebbero essere considerati quali costi di

manutenzione deducibili.

Diritto

1. Nella presente

fattispecie, contestata dal ricorrente è l’integrale ammissibilità dei costi di

manutenzione relativi al sedime denominato __________, ubicato ai mapp. __________

RFD __________ (__________). Secondo l’insorgente, la proprietà, seppur divisa

in sei diversi particellari, dovrebbe essere considerata come un unicuum:

il reddito generato dall’unico immobile posto al mapp. __________ (composto da

una casa abitativa, due giardinetti e posteggi scoperti, che è in parte

affittato ed in parte funge da abitazione primaria del contribuente) risulterebbe

condizionato e maggiorato dalla presenza delle particelle circostanti (mapp. __________).

Di tutt’altro avviso l’autorità

fiscale, secondo cui parte dei mappali che compongono l’appezzamento denominato

“__________” non produrrebbe alcun reddito, motivo per il quale – per quest’ultimi

– non può essere richiesto in deduzione alcun costo di manutenzione.

Considerandi

2.

2.1.

Quali redditi della

sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili

a) i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento

risp.

b) il

valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito (art. 20 cpv. 1 lett. a e b

LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD).

Per il diritto tributario

cantonale, il valore locativo è stabilito al 60-70 per cento del valore di

mercato delle pigioni, tenuto conto della promozione dell’accesso alla

proprietà e della previdenza personale (art. 20 cpv. 2 LT). Questa riduzione

non vale per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza (art.

20.

cpv. 3 LT). Per l’imposta federale diretta, il valore locativo viene

stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione

effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 2 LIFD).

2.2

I seguenti fondi (oltre al

mapp. __________ di cui si dirà in seguito) fanno parte dell’appezzamento

denominato “__________” a __________ (__________):

·

__________: composto da 2 m2 di edificio e 1790 m2

di superficie non edificata, per il quale al Modulo 7 è stato indicato un

valore di reddito immobiliare nullo;

·

__________: composto da quattro edifici accessori, di

rispettivamente 70, 33, 28 e 28 m2 nonché di un terreno non

edificato di 15'381 m2, per il quale al Modulo 7 è stato indicato un

valore di reddito immobiliare nullo;

·

__________: composto da due edifici accessori, di

rispettivamente 15 e 29 m2 nonché di un terreno non edificato di

4'469 m2, per il quale al Modulo 7 è stato indicato un valore di

reddito immobiliare nullo;

·

__________: composto da 2478 m2 di superficie non

edificata (bosco), per il quale al Modulo 7 è stato indicato un valore di

reddito immobiliare nullo;

·

__________: composto da 291 m2 di superficie non

edificata (bosco), per il quale al Modulo 7 è stato indicato un valore di

reddito immobiliare nullo.

Per completezza va

rilevato che anche nei periodi fiscali precedenti (2017 – 2019) il contribuente

non aveva dichiarato alcun reddito immobiliare per i sopraccitati mappali (cfr.

Modulo 7, DF 2017 – 2019).

2.3

Per quanto concerne il

sedime della __________, l’unico immobile fruttifero di reddito risulta

pertanto essere il mapp. __________ per il quale il contribuente indicava sia

il valore locativo, pari a fr. 14'295.-, sia le pigioni pagate dall’inquilino,

che nel 2020 ammontavano a fr. 13'200.- (l’appartamento è stato affittato per

11.

mesi a fr. 1'200.- al mese). A tal proposito, il contribuente ha prodotto il

contratto di locazione concluso nel 2020, sostenendo che la locazione

dell’appartamento sarebbe comprensiva anche del diritto all’uso e all’usufrutto

dell’intero terreno circostante.

Dalla lettura del

contratto di locazione emerge tuttavia che oggetto della locazione è unicamente

l’ente locato sito al piano terreno nello stabile ubicato in via __________ a __________,

composto da 4.5. locali. A disposizione del conduttore vi sono inoltre un

posteggio scoperto ed un giardinetto. Il contratto è completato con il seguente

accordo specifico (punti 7.2. e 7.3. del contratto):

“7.2. Il conduttore gode in usufrutto e gratuitamente,

di una parte, assegnatagli, dei terreni agricoli, curandoli secondo la sua

propria responsabilità e nel rispetto dei principi dell’agricoltura biologica.

Egli può collocare, gratuitamente in un’area assegnata dal locatore, un massimo

di 30 arnie apistiche. Questo collocamento è soggetto ad autorizzazione da

parte dell’ente competente. (…). 7.3. In cambio alle prerogative di cui sopra,

il conduttore contribuisce di buona lena e in uno spirito di collaborazione al

funzionamento quotidiano della piccola fattoria e alla cura degli animali che

ci vivono. Egli si sforza, in particolar modo e nei limiti del possibile, a

concordare le sue assenze con quelle del locatore”.

3.

3.1.

3.1.1

Ai sensi dell’art. 32 cpv.

2.

LIFD e dell’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati

può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di

nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese di amministrazione da

parte di terzi. Invece della somma effettiva delle spese e dei premi

concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2020, il Consiglio federale risp.

il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32

cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:

a) 10 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del

reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo

fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 5 Ordinanza sui

costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento

della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

Per ogni periodo fiscale e

per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione

dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv.

4.

dell’Ordinanza).

3.1.2

Per costante giurisprudenza

sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 219 s., n.

5.

ad

art. 32 LIFD; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

3.2

3.2.1

Gli art. 32 LIFD e 31 LT

contemplano le cosiddette deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito,

in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La

deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere

imponibile del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene.

Dal punto di vista sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del

reddito deve essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo

del reddito, in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che

dai redditi lordi imponibili possono essere dedotti, nella misura in cui ciò è

previsto da una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il

reddito netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la

base di calcolo dell’imposta. Per principio, i redditi non imponibili sono per

contro irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione

per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione

(cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in

RDAF 2016 II 78 consid. 3.2; inoltre sentenza CDT n. 80.2016.127 del 31 agosto

2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata; Locher,

op. cit., p. 944, n. 2 ad

art. 32 LIFD). La giurisprudenza ammette

un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto

in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non

vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di

manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad

art. 32 LIFD, p. 944; Zwahlen/Lissi,

op. cit., n. 9 ad

art. 32 LIFD, p. 760).

La deducibilità dei costi

sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente dall’imposizione del

reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente quelle spese che dal

punto di vista economico e temporale hanno un nesso diretto ed immediato con

l’acquisizione di detto reddito (cfr.

Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad

art. 21 LIFD, p. 545; ibidem, n. 1 e n. 9 ad

art. 32 LIFD).

3.2.2

Di conseguenza, secondo una giurisprudenza consolidata e

incontestata, trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la

deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione

solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul quale viene intrapresa la

manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. CDT,

sentenza n. 80.2016.87 del 10 aprile 2017; sentenza no. 80.2014.215 del 7

maggio 2015, consid. 2.2 e la citata sentenza del Tribunale federale del 6

dicembre 1999, pubblicata in: StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d) rispettivamente

nella pigione stabilita contrattualmente.

4.

4.1.

Nel caso che qui ci

occupa, come visto, per quanto concerne gli immobili di cui ai mapp. __________

RFD __________ (__________), il contribuente non ha indicato alcun reddito né

per il 2020 né per i periodi fiscali precedenti (cfr. DF 2017-2019).

Il contribuente sostiene

tuttavia che, in realtà, il canone di locazione corrisposto dagli inquilini

(che abitano l’appartamento ubicato al mapp. __________), sarebbe fortemente

influenzato dal terreno circostante. In sede di ricorso, produce due

dichiarazioni rilasciate da due inquilini, che si sono avvicendati nella

locazione: in entrambe si indica che la scelta dell’appartamento sarebbe stata

fortemente suggestionata dal paesaggio agricolo circostante l’abitazione.

4.2

4.2.1

Tuttavia, gli atti non

permettono di ritenere che il terreno circostante l’abitazione sita al mapp. __________

RFD __________ sia stato oggetto di locazione.

I mapp. __________ __________

sono a disposizione del ricorrente

per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà (art. 20 cpv. 1

lett. b LT risp. art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD).

Si parla di diritto d’uso proprio da parte del proprietario ‑ che

dà origine all’imposizione del valore locativo ‑ quando il

proprietario abita personalmente il bene immobiliare o se ne riserva l’uso con

un altro scopo. Merlino sostiene

che per “occupazione del fondo”, la versione tedesca dell’art. 21 cpv. 1

lett. b LIFD intenda l’occupazione della “costruzione”

presente sul fondo ai sensi dell’art. 655 cpv. 2 cifra 1 CC (cfr. Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a

cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ed.,

Basilea 2017, p. 522 n. 89 s. ad

art. 21 LIFD).

Un

terreno sprovvisto di ogni costruzione non genera quindi alcun rendimento

periodico imponibile quale valore locativo. Nel caso in questione, su alcuni

dei fondi vi sono dei “rustici” o delle “stalle”, che tuttavia non erano

produttivi di reddito e non erano occupati dal qui ricorrente (in merito si

veda anche la sentenza CDT 80.2014.215 del 7.5.2015, consid. 3.3.3.).

4.2.2

Neppure si potrebbe ritenere,

come invece preteso dal ricorrente, che i lavori di manutenzione intrapresi sui

mapp. __________ possano avere, in qualche sorta, influenzato il reddito

percepito dall’unico fondo fruttifero, ovvero quello posto al mapp. __________

RFD __________.

Si rileva infatti che ogni

immobile (per immobile s’intende ai sensi degli art. 655 CC e 943 CC, gli

oggetti che possono essere iscritti a Registro fondiario e che possono essere individuati

tramite un numero di fondo, cfr. Kernen,

ZGB Kommentar, 4a ed., n. 1 ad art. 655 CC) deve essere considerato

e trattato come tale (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2020 delle persone fisiche, p. 20). In buona sostanza, le

spese che causa possono essere dedotte unicamente dal reddito che produce

(sentenza CDT 80.2019.251, consid. 4.3.).

4.3

4.3.1

Ritornando al caso che qui

ci occupa, né nella compilazione del Modulo 7 della dichiarazione fiscale né

nel documento successivamente inviato all’autorità fiscale, il contribuente ha specificato

quali spese egli intendeva far valere su ogni singolo immobile del sedime della

“__________”. Come visto, per le ragioni sopra esposte, i costi di manutenzione

che si chiedono in deduzione devono essere correlati, individualmente, ad ogni

singolo immobile (mappale), mentre non può essere fatto valere un unico importo

per più fondi.

4.3.2

Nella procedura fiscale l’onere della prova

è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la

sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT

80.2014.36

del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente

non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248

consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

4.3.3

Per quanto concerne gli

immobili di cui ai mapp. __________, __________, __________, __________ e __________

RFD __________ (__________), come visto, non essendoci nella fattispecie un

reddito della sostanza immobiliare imponibile, correttamente l’autorità di

tassazione non ha considerato i costi fatti valere per la sistemazione dei

terreni circostanti quali di spese di manutenzione ai sensi degli articoli

31.

LT e 32 LIFD (cfr. nel dettaglio la lista dei lavori svolti).

4.4

Per quanto attiene invece all’unico

immobile produttivo di reddito, ossia il mapp. __________ RFD __________, l’UT

ha estrapolato dai dati indicati dal contribuente quelli che potevano

effettivamente relazionarsi a quest’ultimo, distinguendo quelli che potevano

essere considerati spese di manutenzione. Ha in particolare ritenuto

ammissibili: i costi relativi alle spese di manutenzione per il montaggio delle

finestre, la sostituzione degli elettrodomestici in una cucina, della rubinetteria,

dei vetri rotti, oltre all’assicurazione per lo stabile e alla tassa

immobiliare, nonché il corrispettivo versato ad un operaio, per la riparazione

delle finestre (fr. 450.-).

I costi più importanti fatti

valere dal contribuente sono tuttavia quelli relativi agli operai __________fr.

3'002.- dei quali 450.- riconosciuti dall’UT) e __________ (fr. 8'100.-). Ora

in merito all’operato di quest’ultimo, il contribuente si limita a presentare

la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari con procedura

semplificata per l’anno 2020 nonché il contratto di lavoro, sottoscritto nel

2016.

Tali documenti non consentono peraltro di stabilire quali opere di

manutenzione (e per quali fondi) il dipendente avrebbe svolto per conto del

contribuente. Inoltre, nel contratto di lavoro, l’attività di __________ è

descritta come mero “lavoro domestico” (si veda anche in calce al

contratto il riferimento all’art. 7, con il quale si richiamano le disposizioni

giuridiche del CNL cantonale per il personale domestico). A giusta ragione, in

una simile fattispecie, l’autorità fiscale le ha considerate alla stregua di

spese di mantenimento privato del contribuente, non deducibili ai sensi degli

art. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD.

Anche per quanto attiene

al lavoro svolto dall’altro operaio, __________, si rileva che non è possibile,

dalle ricevute prodotte, comprendere quali mansioni egli abbia svolto e su

quale mappale.

4.5

Per tutti i motivi sopra

esposti, la decisione dell’autorità fiscale con la quale sono state ammesse spese

di manutenzione immobiliare per soli fr. 13'194.- merita tutela.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: