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Decisione

80.2022.14

Imposte alla fonte: procedura, ripartizione dell’imposta fra comuni, comuni con cantieri edili durati oltre 30 giorni, decisione dell’autorità cantonale basata sulle dichiarazioni dei datori di lavoro

31 ottobre 2022Italiano31 min

paragonava il dovuto d’imposta della __________ SA impresa di costruzioni a quello

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.14

Lugano

31 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliere

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 14 dicembre 2021 in materia di ripartizione

intercomunale del gettito dell’imposta alla fonte 2020.

Fatti

Fatti

A. Il 27 gennaio 2021,

la __________ SA di __________ inoltrava all’RS 1 (di seguito: RS 1) il

conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte sui salari e proventi

compensativi per frontalieri fiscali (rientro giornaliero) per il periodo

fiscale 2020 (Modulo 3B). La __________ SA dichiarava un totale netto di

imposta alla fonte, già considerata la provvigione di fr. 1'565.55 (2%),

di fr. 76'712.05. Il medesimo Modulo è stato in seguito sostituito:

l’importo dell’imposta alla fonte trattenuta è rimasto invariato (v. Modulo 3B,

presentato il 23 luglio 2021).

B. Il 30 giugno 2021, l’RS

1 notificava al ricorrente, il RI 1, il conguaglio inerente la quota parte

d’imposta alla fonte relativa all’esercizio 2020, riversandogli

fr. 53'516.29.

Il dettaglio del

suddetto conteggio (in formato elettronico) era scaricabile dal sito

www.ifonte.ti.ch, cui rimandava la decisione dell’RS 1, utilizzando un

determinato numero di controllo e una password preimpostata.

C. Contro il riparto

intercomunale dell’imposta alla fonte dei frontalieri con rientro giornaliero,

il 29 luglio 2021, il RI 1 presentava reclamo.

Lamentava la

difficoltà di comprendere tramite la Tabella excel scaricata

dall’applicativo ifonte sia la modalità del calcolo sia la ripartizione

dell’imposta. A suo dire, “con la consegna di dati più completi”, il

riparto si sarebbe rivelato di più semplice lettura.

In particolare, il

reclamante chiedeva all’autorità di tassazione una verifica puntuale della

posizione relativa “alle imposte versate dall’impresa di costruzioni __________

di __________ che notifica[va], per i lavoratori frontalieri, un totale

di Fr. 76'712.05 del quale manca[va], sul summenzionato conteggio,

la corrispettiva quota a favore del Comune”. A titolo di esempio, il RI 1

paragonava il dovuto d’imposta della __________ SA impresa di costruzioni a quello

dell’impresa __________ SA, anch’essa con sede a __________ e attiva nel

settore edile, per la quale dal conteggio risultava una quota riversata a

favore del RI 1 di fr. 27'422.01 (imposta alla fonte netta trattenuta;

fr. 74'779.60; v. Modulo 3B, datato anch’esso 23 luglio 2021 della __________

SA).

D. a.

Visto il reclamo, il 2

agosto 2021, l’RS 1 si rivolgeva alla __________ SA chiedendole di confermare “la

correttezza della ripartizione” delle imposte alla fonte trattenute ai

lavoratori frontalieri, effettuata “in base a dove effettivamente [avevano]

lavorato durante l’anno”.

b.

Il 17 agosto 2021, con

copia al RI 1, la __________ SA rispondeva all’RS 1 confermando

la correttezza di quanto

inviato il 26 gennaio 2021. Infatti, su di un totale di 30118.0 ore prestate

dai nostri Collaboratori avent[i] un permesso di lavoro tipo G

(frontalieri) su tutti i cantieri in cui ha operato la nostra Impresa nel

corso del 2020, quelle effettuate sui cantieri del RI 1 sono state 2620.5 che corrispond[ono]

all’8.7% del totale complessivo. L’importo effettivamente versato è poi stato

arrotondato per eccesso al 9%.

c.

Il RI 1, rivolgendosi

unicamente all’RS 1, evidenziava che “sulla notifica dell’Impresa __________

tutti i dipendenti risulta[va]no a __________, loro sede di lavoro, e [si

chiedeva] come [fosse] possibile che [fosse] l’Impresa stessa

a determinare una suddivisione dell’imposta alla fonte in base al luogo di

lavoro degli operai”.

Ribadendo l’impossibilità

di verificare il conteggio, domandava all’RS 1 quale fosse la base legale per

poter procedere ad un tale riparto e quali fossero i Comuni che avevano

beneficiato del riversamento del restante 91% delle imposte alla fonte trattenute

ai frontalieri fiscali (v. email del 17 agosto 2021).

d.

Il giorno successivo (v.

email del 18 agosto 2021), alfine di soddisfare la richiesta di ottenere “maggiori

informazioni” formulata dal RI 1 nel suo reclamo, l’RS 1 gli inviava i

dettagli del conteggio e “i nominativi dei dipendenti che [avevano

lavorato] per __________ SA”.

L’autorità di tassazione rendeva

altresì attento il Comune che

il

datore di lavoro ha la possibilità di ripartire le imposte alla fonte in base

all’art. 277 cpv. 3bis della legge Tributaria (LT) e rispettivamente

l’art. 17 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche. Chiaramente risulta palese che spetta al datore di lavoro stabilire

effettivamente dove hanno lavorato i […] dipendenti frontalieri fiscali

durante l’anno.

L’RS 1 invitava infine il

Comune a rivolgersi direttamente alla __________ SA “per stabilire queste

ripartizioni”, perché l’autorità di tassazione contabilizza “semplicemente

quello che il datore di lavoro [le] indica”.

L’autorità di tassazione

ricordava al reclamante che “il datore di lavoro quando presenta i conteggi

pone una firma originale confermando la veridicità delle informazioni” e

aggiungeva che “cred[eva] che la ditta __________ SA che ha la sede

ditta nel vostro Comune non ha nessun interesse ad effettuare un riparto non

corretto”.

e.

Il 26 agosto 2021, il RI 1

si rivolgeva direttamente alla __________ SA, per avere delucidazioni in merito

al conteggio delle imposte alla fonte ed in particolare al Modulo 3B per frontalieri

con rientro giornaliero, evidenziando che “dalle spiegazioni […] fornit[e]

al competente Ufficio cantonale con e-mail del 17.08.2021 risulta[va] che

l’attribuzione al RI 1 corrisponde[sse] alle ore

lavorative

effettivamente svolte dai lavor[atori] frontalieri nel [loro]

comprensorio, pari al 9% del totale”.

Il RI 1 metteva quindi in

dubbio che il “calcolo delle ore lavorative [fosse] corretto”,

sottolineando di non comprendere “il motivo di questa ripartizione tanto

dettagliata che cred[e] abbia pochi uguali”.

Citando l’art. 17 Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2020, il RI 1 esprimeva le sue perplessità riguardo al fatto che “questa

circostanza si present[asse] facilmente, ritenuto che il cambiamento dovrebbe

essere riferito ad un singolo cantiere della durata di oltre 30 giorni in altro

Comune dove il lavoratore è occupato costantemente”.

Alla __________ SA chiedeva

infine delle spiegazioni supplementari circa i Comuni beneficiari del riversamento

del restante 91% dell’imposta alla fonte trattenuta e l’ammontare di quanto effettivamente

riversato.

f.

Con due scritti distinti

datati rispettivamente 16 e 22 settembre 2021, entrambi agli atti, la __________

SA rispondeva al RI 1 che il conteggio 2020 e la rispettiva ripartizione

dell’imposta trattenuta tra i vari Comuni erano corretti, spiegando che

i nostri Collaboratori che hanno operato su cantieri

situati nel vostro comprensorio giurisdizionale hanno prestato il 9% delle ore

lavorative totali di tutti i nostri Collaboratori soggetti alla trattenuta

delle imposte alla fonte. La ripartizione delle trattenute totali lorde,

fr. 76'712.05, peraltro accettata dall’Ufficio cantonale preposto, è stata

fatta con questa chiave di riparto e la quota parte lorda a vostro favore è

stata di 6'907.94 franchi.

Non sappiamo

se questo modo di ripartire la trattenuta delle imposte alla fonte tra i Comuni

abbia uguali tra le altre Imprese e, confermiamo che questo modo di procedere è

abbastanza complicato e dispendioso ma, è stato applicato da parecchi anni

ormai, per interpretare nel migliore dei modi i disposti di legge in materia e

fare in modo di attribuire la trattenuta delle imposte alla fonte ai Comuni nei

quali i frontalieri operano in preponderanza. Inoltre, è stato applicato anche

per poter giustificare, nero su bianco, l’assegnazione di una determinata quota

ai Comuni interessati.

Nello scritto del 16

settembre 2021, la __________ SA faceva notare al RI 1 che

probabilmente, se avessimo applicato alla lettera

l’art. 17 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche

che richiamate nella vostra lettera, la ripartizione a vostro favore sarebbe

stata anche inferiore visto e considerato che nel corso del 2020 non ci sono

stati grossi cantieri, sui quali hanno operato dei Frontalieri, attribuiti alla

nostra Impresa all’interno del vostro comprensorio comunale.

Al proprio scritto del 22

settembre 2021, la __________ SA allegava la tabella di ripartizione inviata

all’RS 1 “sulla quale è riportata la ripartizione tra i Comuni della

trattenuta complessiva effettuata ai Frontalieri nel 2020”, specificando

che “solo 12 Comuni su 21 hanno beneficiato di una ripartizione in quanto

hanno registrato una percentuale significativa di ore lavorate dai nostri Frontalieri

sul loro comprensorio”.

g.

Il 6 ottobre 2021, per

posta elettronica, il RI 1 domandava all’RS 1 di voler prendere contatto con il

proprio Ufficio giuridico alfine di avere “un parere sulla conformità della

prassi applicata dall’Impresa __________ in merito al riparto intercomunale di

queste imposte alla fonte [ritenendo che vi fosse] una errata

interpretazione o una forzatura circa l’applicazione dell’art. 17 del decreto

esecutivo di riferimento”. Sottolineava che, qualora l’applicazione di tale

norma fosse corretta, “il principio [avrebbe dovuto] allora valere

per tutti i datori di lavoro e non solo in qualche caso particolarmente attento

al rispetto della normativa. Abbiamo infatti motivo di credere che sono pochi i

datori di lavoro che effettuano un riparto intercomunale così preciso ma,

evidentemente, l’applicazione della normativa non può essere lasciata a libero

arbitrio di chi dichiara le imposte alla fonte”.

h.

L’8 ottobre 2021 ‑ per

posta elettronica inviata anche al reclamante ‑ l’RS 1 invitava

la __________ SA a voler “fornire il dettaglio di ciascun dipendente

frontaliere fiscale (giorni lavorati e in quali cantieri) per tutto l’anno 2020”.

Nel medesimo messaggio, l’autorità

di tassazione precisava al RI 1 che “tutte le imprese di costruzione

effettuano il riparto in base ai giorni lavorati nei vari cantieri. La ditta __________

SA non è dunque un’eccezione”. Aggiungeva che, avendo indicato le basi

legali ‑ che “sembrano chiare” ‑ l’RS 1

non intravvedeva “l’esigenza di chiedere un parere giuridico”, restando

comunque “a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e […]

in attesa dei dettagli da parte della società __________ SA”.

i.

L’11 ottobre 2021, il RI

1RI 1 manifestando all’RS 1 la sua insoddisfazione circa la risposta ricevuta,

si domandava in particolare “se tutti fanno come l’Impresa __________ SA,

come mai il RI 1 non riceve nulla da aziende esterne che lavorano sul nostro

territorio”.

Aggiungeva che “il

parere giuridico sull’interpretazione della norma è un atto dovuto per

opportuna informazione e chiarezza” e che mal si comprendeva l’obiezione sollevata

in tal senso dall’RS 1.

Concludeva affermando che quanto

richiesto alla __________ SA “sembra[va] invece un lavoro inutile (la

tabella riassuntiva già presentata [era] più che sufficiente)”.

E. Con decisione del 14

dicembre 2021 ‑ dopo aver ricontrollato ed aver fornito “tutte

le spiegazioni e i dettagli del conteggio al RI 1, indicando gli articoli di

legge e le motivazioni che hanno portato alla ripartizione intercomunale da

parte del datore di lavoro __________ SA” ed aver dato “la possibilità

alla delegazione tributaria comunale di verificare l’incarto […] come

previsto dall’art. 181 LT (Legge tributaria)”, l’RS 1 respingeva il reclamo,

constatando “la corretta ripartizione dell’imposta alla fonte relativa

all’impresa __________ SA in base all’art. 277 cpv. 3 e 277 cpv. 3bis

LT e all’art. 18 [recte: art. 17] del Decreto esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche”.

F. Il 13 gennaio 2022,

il RI 1 presenta ricorso.

Premettendo che

l’informazione relativa ai riparti intercomunali effettuati dal Cantone per le

imposte alla fonte pagate dai lavoratori frontalieri necessiterebbe di “maggiore

trasparenza e di dati più precisi e completi, tenuto conto che per il Comune si

tratta di un’entrata importante”, il ricorrente lamenta “una errata

interpretazione o una forzatura circa l’applicazione dell’art. 17” del

Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2020.

Per l’insorgente, l’RS 1

esegue “il riparto dell’imposta in base alle indicazioni fornite dal datore

di lavoro”. Tuttavia, secondo il RI 1, non tutti i datori di lavoro

effettuano un riparto intercomunale così preciso ovvero suddividendo “le

imposte alla fonte in base all’effettivo luogo di lavoro del frontaliere

(ubicazione del cantiere)”.

Il Comune ribadisce di

aver ricevuto per la __________ SA ‑ che per i lavoratori

frontalieri notifica un totale d’imposta alla fonte trattenuta pari a fr. 76'712.05 – una

quota di partecipazione al riversamento di soli fr. 2'435.18 (il 9%),

mentre per un’altra azienda, sempre attiva nel ramo delle costruzioni che

notificava una trattenuta d’imposta alla fonte di fr. 74'779.60, la quota

a favore del RI 1 si attestava a fr. 27'422.01.

A questo proposito, il

ricorrente afferma che

per quanto non sia facile capire i dati forniti ai

Comuni, non ci risulta [aver] beneficiato di riparti d’imposta alla

fonte per cantieri attivi a __________ per almeno 30 giorni ‑ ed

è impensabile che non ve ne siano stati in questi ultimi anni – a

dimostrazione che si tratta di una normativa per nulla chiara e in concreto

inapplicabile, anche per il fatto che non vi è alcuna possibilità di verifica

dei dati forniti dai datori di lavoro.

Si aggrava quindi contro

l’applicazione soggettiva della norma, l’art. 17 DEimpPF, che “per qualcuno

vale e per altri no e nessuno dice nulla, nessuno controlla” e che, a suo

dire, proprio per questa ragione a partire dal 2021 è stata abrogata.

Il ricorrente postula ‑ se

del caso, con effetto retroattivo di 5 anni ‑ che per

l’esercizio 2020,

al RI 1 [sia]

attribuito l’importo effettivo che gli spetta in relazione all’incasso delle

imposte alla fonte, segnatamente per quanto concerne il relativo conteggio,

correttamente rivisto, dell’Impresa di costruzioni __________ SA di __________”.

G. a.

Invitato dalla Camera di

diritto tributario, il 25 febbraio 2022, l’PI 1 presenta le proprie

osservazioni, proponendo la reiezione del ricorso.

Quattro i punti principali

esaminati.

Dapprima, l’PI 1 spiega

che l’applicativo ifonte “non preclude ai Comuni la possibilità di

svolgere ulteriori accertamenti qualora ravvisassero delle discrepanze” e

che l’RS 1 è sempre disponibile “a fornire qualsivoglia ragguaglio in merito

ai conteggi”, come avvenuto nella fattispecie ed ammesso anche dal

ricorrente.

Per quanto riguarda il

paragone con altre aziende con sede nel RI 1 e attive nell’ambito edile, l’PI 1

afferma che

in sede di ripartizione intercomunale non è

determinante l’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte bensì, è

necessario, come nel caso di specie, fondare il riparto tenendo conto del luogo

di lavoro degli operai e del tempo di lavoro impiegato dai lavoratori

frontalieri nei vari cantieri […] La __________ SA ha provveduto ad attribuire

la trattenuta delle imposte alla fonte ai vari Comuni interessati, fra cui il

ricorrente, in base alle ore lavorative prestate dai propri dipendenti nei

cantieri presenti nei diversi comprensori Comunali […] Questo sistema di

riparto intercomunale è riconosciuto e utilizzato da tutte le ditte attive nel

settore edile, __________ SA inclusa […] Da questa chiave di riparto

possono risultare, come nel caso di specie, delle entrate che possono essere

maggiori (es. __________ SA), rispettivamente minori (es. __________ SA), per i

Comuni interessati a dipendenza delle ore lavorative prestate nei vari

comprensori. Considerato che con questa ripartizione, approvata dall’RS 1, è possibile,

nel pieno rispetto di quanto previsto dalle summenzionate disposizioni legali

vigenti per il periodo fiscale in oggetto e in ossequio della ratio legis

[…] attribuire (e giustificare fiscalmente) la trattenuta delle imposte

alla fonte ai Comuni interessati prendendo in considerazione il luogo in cui i

lavoratori frontalieri hanno prestato una percentuale preponderante di ore

lavorative.

Per quanto riguarda invece

la richiesta del RI 1 all’RS 1, di un parere giuridico in merito

all’applicazione dell’art. 17 DEimpPF, l’PI 1 afferma che

mal si comprende […] come possa il RI 1, dopo aver

interposto reclamo, pretendere dall’RS 1 di ottenere dei pareri giuridici,

anziché rivolgersi ad un legale, a soli scopi privati e meglio, con l’intento

di procurarsi gratuitamente una qualunque informazione atta a rimpolpare le

argomentazioni poste alla base del proprio reclamo (es. errata interpretazione

o forzatura delle disposizioni legali, non corretta applicazione di quanto

disposto). Pretendere che un’autorità fiscale, in casu l’RS 1, agisca

contro sé stessa lede, invero, ogni parvenza di buon senso.

Infine, per quanto attiene

al sistema di autoaccertamento da parte del datore di lavoro che “viene

sottoposto a controlli e a verifiche a campione da parte dell’RS 1”, si

rivela

impensabile

che l’RS 1 si sostituisca integralmente ai Comuni in questo genere di controlli,

peraltro piuttosto agevoli per l’autorità comunale che conosce esattamente la

situazione del proprio territorio, è ragionevole richiedere dagli stessi una

costante partecipazione ai controlli onde evitare errori nell’attribuzione

della parte comunale dell’imposta. Il fatto che al RI 1 non risultino entrate

afferenti a Cantieri attivi per almeno 30 giorni, questo sistema non impedisce

al Comune, considerate anche le sue contenute dimensioni (ca. 1'177 abitanti

nel 2016) di esperire motu proprio ulteriori controlli”.

Per l’PI 1,

il

ricorrente non solo non ha dimostrato l’esistenza di eventuali anomalie,

l’erroneità dell’importo attribuito e di aver eseguito dei controlli interni ma

non ha neppure, contrariamente ai propri doveri, quantificato le proprie

pretese. Ritenuto che una maggiore attenzione e diligenza avrebbe permesso al

Comune interessato di quantificare o perlomeno giustificare l’esistenza di

inesattezze, è chiaro che nel caso di specie anche una qualsivoglia richiesta

indefinita di rettifica retroattiva non può entrare in linea di conto.

Di conseguenza,

alla luce […] del fatto

che il riparto attuato sia stato confermato nuovamente da parte della ditta __________

SA; che le registrazioni del riparto intercomunale, in considerazione dei vari

cantieri, risultano essere coerenti (es. vicinanza territoriale dei Comuni

interessati); che la tabella riassuntiva presentata da __________ SA è

sufficientemente esaustiva per il RI 1 […] e che quest’ultimo non ha

fornito alcuna documentazione atta a dimostrare e a quantificare in alcun modo

le proprie pretese o a comprovare l'esistenza di dubbi fondati per eventuali

storni/rettifiche a suo favore, non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità

del riparto effettuato.

b.

Il 10 marzo 2022, il RI 1

presenta la sua replica. Afferma che “con la sola tabella excel trasmessa ai

Comuni è impossibile capire il motivo per il quale un’azienda versa delle

imposte alla fonte al Comune, per esempio proprio per sapere se questo

versamento è da collegare ad un cantiere aperto nel nostro comprensorio

comunale per una durata superiore ai 30 giorni”.

Ribadisce di non contestare

“l’operato della __________ SA” ma di nutrire dei dubbi circa “il

sistema […] e in particolare la legalità dell’art. 17 DEimpPF-2020 in

quanto lascia ai datori di lavoro la facoltà di ripartire o meno le imposte

alla fonte sulla base dell’ubicazione e della durata dei cantieri. Quindi il

fatto di beneficiare o meno della quota parte dell’imposta dipende dallo zelo

del singolo datore di lavoro e questo ci sembra arbitrario, anche per il fatto

che non è possibile alcun controllo”. A suo dire, l’art. 17 DEimpPF-2020 “non

assicura parità di trattamento e non costituisce una valida base legale”.

Per quanto riguarda invece

la richiesta avanzata all’RS 1 alfine di ottenere un parere giuridico in merito

all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 17 DEimpPF-2020, il ricorrente

sostiene che avrebbe dovuto “proprio servire a determinare la corretta

interpretazione della contestata normativa ed era nell’interesse di entrambe le

parti chiarire la situazione”.

Infine, l’insorgente

contesta il fatto di non aver quantificato le proprie pretese in sede di ricorso,

come invece gli rimprovera l’PI 1.

c.

Con la duplica spontanea

del 21 marzo 2022, l’PI 1 ribadisce ‑ per quanto riguarda sia la

Tabella excel scaricata dall’applicativo ifonte, sia la

differenza tra gli importi d’imposta alla fonte riversati da __________ SA

rispettivamente da __________ SA, sia l’allestimento di un parere

giuridico ‑ che “i Comuni (in casu il RI 1) [possono]

rivolgersi direttamente all’RS 1 per ottenere maggiori informazioni e/o

delucidazioni in merito ai conteggi, [così che] qualsivoglia difficoltà

di comprensione [possa] essere arginata in modo semplice, rapido ed

economico”.

Per quanto concerne invece

il riversamento dell’imposta alla fonte, l’PI 1 sostiene che “l’importo

indicato ad hoc in sede di replica viene esposto a titolo meramente

approssimativo e che lo stesso non è neppure suffragato da un qualsivoglia

documento e/o spiegazione (in casu il ricorrente non espone nessuna

motivazione a favore di un’altra chiave di riparto comunale)”.

Di conseguenza, sia per

quanto concerne l’“ottenimento di un, non meglio precisato e sostanziato,

“importo effettivo””, sia per quanto attiene alle “critiche addotte […]

in relazione al sistema di autoaccertamento da parte del datore di lavoro e

alla legalità delle disposizioni per il riparto comunale dell’imposta alla

fonte”, l’PI 1 conclude che le censure del ricorrente sono inammissibili “per

insufficiente motivazione”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 286 cpv. 1

LT, contro il riparto intercomunale, il contribuente e i comuni interessati

possono inoltrare reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono

gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica. In tal caso, per

l’art. 286 cpv. 2 LT, l’autorità di tassazione trasmette un esemplare del

reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le

osservazioni. L’art. 288 LT indica che i termini di reclamo e di ricorso sono

considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in

ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.

1.2.

Nel caso in esame, il 30

giugno 2021 l’RS 1 ha notificato al RI 1 la decisione di “assegnazione

dell’imposta comunale dell’esercizio 2020”, in relazione alle imposte alla

fonte trattenute dai salari dei lavoratori non domiciliati, informandola

dell’avvenuto accredito a suo favore dell’importo di fr. 53'516.29.

Un reclamo del RI 1 è

stato respinto con decisione del 14 dicembre 2021.

Il ricorso, interposto il

13 gennaio 2022 contro quest’ultima decisione, è ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Con il suo ricorso,

il RI 1 contesta l’ammontare dell’imposta comunale, attribuitagli dall’autorità

di tassazione, “segnatamente per quanto concerne il relativo conteggio,

correttamente rivisto, dell’Impresa di costruzioni __________ SA di __________”.

A suo avviso, quest’ultima impresa avrebbe proceduto ad “una errata

interpretazione o una forzatura circa l’applicazione dell’art. 17 [del Decreto

esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2020]”.

Nella decisione impugnata,

come pure nelle osservazioni al ricorso, sia l’RS 1 sia l’PI 1 sostengono per

contro che sia la citata impresa sia la stessa autorità fiscale abbiano

proceduto correttamente alla ripartizione dell’imposta alla fonte,

conformemente a quanto previsto dagli articoli 277 cpv. 3, 277 cpv. 3bis

LT e 17 DEimpPF-2020.

3.

3.1.

In

materia di imposizione alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a

importanti modifiche mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla

revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in

vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato

sottoposto a revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in

vigore il 1° gennaio 2021 (BU 2021, 15).

Nel caso in esame, le

imposte litigiose concernono il periodo fiscale 2020. È pertanto applicabile il

diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, che sarà di seguito menzionato come

LIFD 1990, LAID 1990 e LT 1994.

3.2

Il Cantone preleva

un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche

(art. 1 cpv. 1 lett. c LT 1994). Le persone fisiche senza domicilio o

dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro

appartenenza economica se esercitano un’attività lucrativa nel Cantone (art. 4

cpv. 1 lett. a LT 1994). I lavoratori che, senza domicilio o dimora

fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone

per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati

all’imposta alla fonte sul reddito della loro attività conformemente agli

articoli 104-111 (art. 114 cpv. 1 LT 1994). Per i frontalieri, l’imposta

comunale corrisponde all’ammontare dell’imposta cantonale (art. 114 cpv. 2 LT

1994).

3.3

I Cantoni sono liberi di

stabilire se e in quale misura attribuire ai Comuni una quota del gettito

dell’imposta alla fonte (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, n.

1.

ad § 103, p. 1319).

Nel Canton Ticino, secondo

l’art. 274 cpv. 2 LT 1994, i Comuni partecipano all’imposta alla fonte

prelevata dal Cantone conformemente agli articoli 104-122 sul reddito di

determinate persone fisiche e giuridiche.

L’Ufficio delle imposte

alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell’imposta alla

fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto (art. 24

cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; RL 640.110). Per

il secondo capoverso dell’art. 24 Regolamento LT, ai fini della determinazione

dell’appartenenza fiscale comunale delle persone assoggettate alle trattenute

dell’imposta alla fonte valgono per analogia i criteri degli articoli 122

capoverso 4 e 277 capoversi 3 e 3bis LT 1994. Quando non è possibile

procedere ad una ripartizione secondo questi criteri, l’imposta è attribuita al

Comune ove ha sede o domicilio il debitore della prestazione imponibile.

3.4

Per l’art. 277 cpv. 3bis

LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, i frontalieri assoggettati nel

Cantone a motivo della loro appartenenza economica, devono l’imposta al

Cantone. Il Cantone assegna una quota dell’imposta ai Comuni, in base a una

chiave di riparto intercomunale, stabilita dal Consiglio di Stato.

Secondo il Messaggio

governativo n. 6985 del 17 settembre 2014 intitolato “Modifica della Legge

tributaria del 21 giugno 1994 ‑ Moltiplicatore comunale per il

calcolo delle imposte alla fonte”,

a ragione di un’appartenenza economica alla

territorialità fiscale cantonale, un frontaliere non è un contribuente

illimitatamente imponibile nel Cantone. Egli è quindi imposto limitatamente sul

reddito da attività lucrativa esercitata nel Cantone.

Nei rapporti intercomunali,

questi principi sono, per analogia, perlomeno per quanto attiene i contribuenti

che esercitano un’attività lucrativa dipendente, regolarmente applicati, in

quanto si attua l’imposizione al luogo del domicilio fiscale principale,

risultando irrilevante il luogo di lavoro.

[La

nuova regolamentazione] propone che il Governo stabilisca annualmente

mediante decreto il riparto comunale dell’imposta alla fonte. Questo sarà elaborato

nel senso di attribuire come finora l’imposta (spettante ai comuni riguardo ai

frontalieri con rientro giornaliero) in base a quanto incassato per singolo

comune del luogo di lavoro. Inoltre, al fine di ridistribuire più equamente gli

introiti, la durata minima di attività effettiva nel comune viene ridotta da 90

a 30 giorni. Questo significa che in caso di cantieri edili con durata

lavorativa superiore ai 30 giorni, sarà il Comune ove è situato il cantiere

edile ad avere diritto al riversamento dell’imposta relativa. Negli altri casi

il riversamento sarà fatto al comune sede dell’azienda.

Commentando

le singole modifiche della LT, il Messaggio governativo spiega che l’art. 277

cpv. 3bis LT, in vigore dal 1° gennaio 2015,

sancisce il principio della nuova chiave di riparto

autorizzando il Consiglio di Stato, mediante una delega, a promulgare

annualmente il relativo decreto esecutivo […] questa nuova metodologia

sarà implementata in modo da far beneficiare del nuovo sistema alcuni Comuni e

nel non penalizzare quelli che già ricevono oggi il riversamento. [L’intenzione

del Governo] è di stabilire una chiave di riparto nel senso di attribuire

l’imposta secondo quanto incassato per singolo comune del luogo di lavoro,

ritenuto che l’imposta non è ridistribuita se la durata del cambiamento

temporaneo è inferiore a 30 giorni. [… si vuol] far beneficiare del

riparto quei Comuni dove un lavoratore frontaliere esplica un’attività per una

durata superiore a un mese”.

(Messaggio n. 6985 del 17

settembre 2014, “Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 ‑ Moltiplicatore

comunale per il calcolo delle imposte alla fonte”, p. 2 e 4).

3.5

Tale regolamentazione è

stata concretizzata dal Decreto esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente

l’imposizione delle persone fisiche valido, in casu, per il periodo

fiscale 2020 (DEimpPF-2020; RL 640.210). Per i frontalieri con rientro

giornaliero si dà luogo al riparto comunale per l’imposta alla fonte in caso di

cambiamento temporaneo del comune di lavoro, quando la durata del cambiamento

temporaneo è superiore a 30 giorni (art. 17 DEimpPF-2020).

3.6

I criteri di ripartizione

del gettito dell’imposta alla fonte sono cambiati a partire dal 1.1.2021.

L’art. 277 cpv. 3bis

LT, nella versione in vigore dal 1.1.2021, prevede che le persone assoggettate

all’imposta alla fonte debbano l’imposta al Cantone. Questo riversa una quota

del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto,

stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di

riscossione ai sensi dell’articolo 296 capoverso 5.

L’art. 18 lett. b

del Regolamento del 2 dicembre 2020 sull’imposta alla fonte nel quadro della

legge tributaria (RFLT; RL 640.120) dispone che, per le persone di cui all’articolo

121.

capoverso 1 lettera b LT, fra i quali rientrano in particolar modo i

frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati

all’estero, il gettito dell’imposta alla fonte sia ripartito in base al Comune

in cui il singolo contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del

periodo fiscale o dell’assoggettamento.

Dal 2021, dunque, è un

unico Comune a percepire l’imposta alla fonte, cioè quello in cui il lavoratore

ha esercitato la sua attività lucrativa alla fine del periodo fiscale. Per le

imprese di costruzione diviene pertanto irrilevante l’ubicazione dei cantieri

edili.

4.

4.1.

Si tratta, a questo punto,

di verificare se la ripartizione dell’imposta alla fonte, di cui ha beneficiato

il Comune ricorrente, sia stata intrapresa conformemente alle disposizioni in

vigore al momento determinante. La contestazione dell’insorgente concerne in

particolar modo le imposte alla fonte trattenute dall’Impresa di costruzioni __________

SA dallo stipendio dei suoi dipendenti non residenti.

4.2

La

__________ SA ha sottoposto all’RS 1 il Modulo 3B (Conteggio della trattenuta

dell’imposta alla fonte sui salari e proventi

compensativi – Frontalieri fiscali [rientro giornaliero], datato

23.07.2021), unitamente a una tabella redatta dallo stesso datore di lavoro, da

cui si evince la ripartizione dell’imposta alla fonte trattenuta per ogni Comune

in cui vi è stato un cantiere edile di durata superiore ai 30 giorni. In

concreto, da tale ripartizione sono interessati 12 Comuni, tra cui RI 1, e 20

lavoratori frontalieri con rientro giornaliero. La __________ SA ha suddiviso

l’imposta trattenuta per ogni frontaliere fiscale (al netto della provvigione)

in funzione della percentuale oraria lavorata nei suddetti 12 Comuni, giungendo

ad una quota del 9% a favore del ricorrente. Il restante 91% rappresenta la

quota da suddividere tra gli altri Comuni interessati.

La tabella, allegata dal

datore di lavoro al conteggio sottoposto all’autorità fiscale, è stata redatta

conformemente alle indicazioni che scaturiscono dall’art. 17 DEimpPF-2020, che

concretizza, per il periodo fiscale 2020, l’art. 277 cpv. 3bis LT,

in vigore dal 1° gennaio 2015. Su tale base, l’RS 1 ha pertanto assegnato una

quota dell’imposta trattenuta ai frontalieri con rientro giornaliero al Comune di

lavoro, anziché al Comune di sede del datore di lavoro, quando la durata del

cambiamento temporaneo superava i 30 giorni.

4.3

Confrontata con i dubbi e

le perplessità manifestati dal RI 1, prima di evadere il reclamo, l’autorità di

tassazione gli aveva proposto di approfondire l’accertamento, chiedendo alla __________

SA di voler confermare “la correttezza della ripartizione” delle imposte

alla fonte trattenute ai frontalieri fiscali e di verificare “dove effettivamente

[avevano] lavorato durante l’anno”, fornendo “il dettaglio di ciascun

dipendente frontaliere fiscale (giorni lavorati e in quali cantieri) per tutto

l’anno 2020”.

Sempre durante la

procedura di reclamo, l’RS 1 ha inviato al reclamante i dettagli del conteggio

e “i nominativi dei dipendenti che [avevano lavorato] per la __________

SA”.

Lo stesso RI 1 ha però ritenuto

“inutile” richiedere alla __________ SA tale dettaglio poiché “la

tabella riassuntiva già presentata [era] più che sufficiente”.

Ritenuto che il ricorrente

ha considerato “inutile” la verifica del conteggio e della relativa

ripartizione presentate dalla __________ SA perché la “tabella riassuntiva

già presentata è più che sufficiente” (v. all. 7) e non dubitando della

correttezza circa “l’operato della __________ SA” (v. replica del

10.03.2022), l’RS 1 ha respinto il reclamo.

4.4

A

ben vedere, dunque, le censure del ricorrente non mettono tanto in discussione

l’interpretazione che la __________ SA e l’autorità di tassazione hanno dato

dell’art. 17 DEimpPF-2020, ma vertono piuttosto su una pretesa applicazione

disomogenea di questa disposizione. A questo proposito, nel ricorso il Comune ripropone

il confronto tra le imprese di costruzioni __________ SA e __________ SA,

entrambe con sede a RI 1 e che impiegano numerosi frontalieri fiscali. Nonostante

l’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte trattenuta dalle due imprese

sia simile, la quota parte attribuita al Comune insorgente diverge invece in

misura sensibile.

Alla luce di questa

discrepanza, il ricorrente sostiene di aver “motivo di credere che siano

pochi i datori di lavoro che effettuano un riparto intercomunale così preciso”.

Infatti, non gli “risulta di avere beneficiato di riparti d’imposta alla

fonte per cantieri attivi a __________ per almeno 30 giorni – ed è impensabile

che non ve ne siano stati in questi ultimi anni – a dimostrazione che si tratta

di una normativa per nulla chiara e in concreto inapplicabile”.

4.5

Ora, in base alle

indicazioni fornite dall’impresa di costruzioni __________ SA, la quota parte

del gettito dell’imposta alla fonte attribuita al RI 1 corrisponde a quanto gli

spetta, in applicazione dell’art. 17 DEimpPF-2020. Come ricordato, lo stesso

ricorrente non ha messo in dubbio la correttezza della ripartizione intrapresa

dall’impresa in questione.

Invocando una pretesa

disomogeneità di applicazione della normativa determinante, l’insorgente vorrebbe

tuttavia che gli fosse attribuito “l’intero riparto d’imposta della __________

SA” (cfr. replica del 10.3.2022 alle osservazioni dell’UIFB).

È escluso che, sulla sola

base di un’ipotetica inaffidabilità dei conteggi elaborati da altri datori di

lavoro il Comune ricorrente possa esigere che anche l’impresa di costruzioni __________

SA riveda i propri conteggi, rinunciando ad attribuire la quota parte del

gettito d’imposta ai Comuni che hanno ospitato cantieri edili della durata di

oltre 30 giorni. Il ricorrente non può infatti pretendere che sia allestito un

nuovo conteggio, disattendendo le indicazioni risultanti dal decreto in vigore

nel periodo fiscale in discussione, e che l’autorità di tassazione riveda a sua

volta le decisioni di assegnazione del gettito d’imposta, quando queste sono

chiaramente legittime.

4.6

A

ben vedere, le argomentazioni proposte con il ricorso sollevano semmai un altro

problema. Come ammette, perlomeno implicitamente, lo stesso insorgente,

sarebbero piuttosto altri datori di lavoro a non aver osservato scrupolosamente

le indicazioni che scaturiscono dal controverso art. 17 DEimpPF-2020. In

particolare, il RI 1 mette in dubbio che l’impresa di costruzioni __________ SA

abbia correttamente applicato la disposizione citata. Proprio perché il

ricorrente ritiene che le due imprese messe a confronto rappresentino “due

realtà aziendali locali che sono equiparabili in materia”, la sua tesi è

che la seconda abbia ignorato le indicazioni del controverso decreto esecutivo

ed abbia in tal modo attribuito tutto il gettito dell’imposta alla fonte al

Comune di sede.

In queste circostanze, ci

si domanda se non sarebbe il caso di verificare presso l’impresa di costruzioni

__________ SA se non abbia ignorato le indicazioni risultanti dall’art. 17

DEimpPF-2020, privando in tal modo i Comuni, dove aveva aperto dei cantieri

della durata di oltre 30 giorni, della quota di gettito d’imposta a loro

spettante.

Il risultato di una simile

verifica potrebbe tuttavia comportare una modifica della decisione impugnata a

sfavore del Comune ricorrente, poiché l’impresa __________ SA potrebbe

effettivamente averlo favorito, omettendo di attribuire ad alcuni Comuni la

quota loro spettante in relazione a cantieri edili di oltre 30 giorni. È vero

che, secondo l’art. 230 cpv. 2 seconda frase LT, sentito il ricorrente, la

Camera di diritto tributario può modificare la tassazione anche a svantaggio

del medesimo. Tuttavia, per poter procedere ad una reformatio in peius,

la giurisprudenza del Tribunale federale pone due condizioni. La prima

condizione – oggettiva –

vuole che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le

disposizioni applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva – esige che la correzione della

decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta un’importanza rilevante,

tale da imporsi (cfr. sentenza TF n. 2C_12/2017 e n. 2C_13/2017 del 23 marzo

2018.

consid. 7). Nel caso in esame, si può prescindere da una modifica a sfavore

del ricorrente, tanto più che presupporrebbe un’ulteriore istruttoria,

laboriosa, che potrebbe coinvolgere anche numerose imprese. Inoltre, se dovesse

essere intrapresa, comporterebbe la modifica delle decisioni di assegnazione

delle quote di gettito dell’imposta alla fonte, già passate in giudicato,

relative a numerosi Comuni.

5.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito del

gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Al ricorrente non è

riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del rico

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: