80.2022.14
Imposte alla fonte: procedura, ripartizione dell’imposta fra comuni, comuni con cantieri edili durati oltre 30 giorni, decisione dell’autorità cantonale basata sulle dichiarazioni dei datori di lavoro
31 ottobre 2022Italiano31 min
paragonava il dovuto d’imposta della __________ SA impresa di costruzioni a quello
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.14
Lugano
31 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 14 dicembre 2021 in materia di ripartizione
intercomunale del gettito dell’imposta alla fonte 2020.
Fatti
Fatti
A. Il 27 gennaio 2021,
la __________ SA di __________ inoltrava all’RS 1 (di seguito: RS 1) il
conteggio della trattenuta dell’imposta alla fonte sui salari e proventi
compensativi per frontalieri fiscali (rientro giornaliero) per il periodo
fiscale 2020 (Modulo 3B). La __________ SA dichiarava un totale netto di
imposta alla fonte, già considerata la provvigione di fr. 1'565.55 (2%),
di fr. 76'712.05. Il medesimo Modulo è stato in seguito sostituito:
l’importo dell’imposta alla fonte trattenuta è rimasto invariato (v. Modulo 3B,
presentato il 23 luglio 2021).
B. Il 30 giugno 2021, l’RS
1 notificava al ricorrente, il RI 1, il conguaglio inerente la quota parte
d’imposta alla fonte relativa all’esercizio 2020, riversandogli
fr. 53'516.29.
Il dettaglio del
suddetto conteggio (in formato elettronico) era scaricabile dal sito
www.ifonte.ti.ch, cui rimandava la decisione dell’RS 1, utilizzando un
determinato numero di controllo e una password preimpostata.
C. Contro il riparto
intercomunale dell’imposta alla fonte dei frontalieri con rientro giornaliero,
il 29 luglio 2021, il RI 1 presentava reclamo.
Lamentava la
difficoltà di comprendere tramite la Tabella excel scaricata
dall’applicativo ifonte sia la modalità del calcolo sia la ripartizione
dell’imposta. A suo dire, “con la consegna di dati più completi”, il
riparto si sarebbe rivelato di più semplice lettura.
In particolare, il
reclamante chiedeva all’autorità di tassazione una verifica puntuale della
posizione relativa “alle imposte versate dall’impresa di costruzioni __________
di __________ che notifica[va], per i lavoratori frontalieri, un totale
di Fr. 76'712.05 del quale manca[va], sul summenzionato conteggio,
la corrispettiva quota a favore del Comune”. A titolo di esempio, il RI 1
paragonava il dovuto d’imposta della __________ SA impresa di costruzioni a quello
dell’impresa __________ SA, anch’essa con sede a __________ e attiva nel
settore edile, per la quale dal conteggio risultava una quota riversata a
favore del RI 1 di fr. 27'422.01 (imposta alla fonte netta trattenuta;
fr. 74'779.60; v. Modulo 3B, datato anch’esso 23 luglio 2021 della __________
SA).
D. a.
Visto il reclamo, il 2
agosto 2021, l’RS 1 si rivolgeva alla __________ SA chiedendole di confermare “la
correttezza della ripartizione” delle imposte alla fonte trattenute ai
lavoratori frontalieri, effettuata “in base a dove effettivamente [avevano]
lavorato durante l’anno”.
b.
Il 17 agosto 2021, con
copia al RI 1, la __________ SA rispondeva all’RS 1 confermando
la correttezza di quanto
inviato il 26 gennaio 2021. Infatti, su di un totale di 30118.0 ore prestate
dai nostri Collaboratori avent[i] un permesso di lavoro tipo G
(frontalieri) su tutti i cantieri in cui ha operato la nostra Impresa nel
corso del 2020, quelle effettuate sui cantieri del RI 1 sono state 2620.5 che corrispond[ono]
all’8.7% del totale complessivo. L’importo effettivamente versato è poi stato
arrotondato per eccesso al 9%.
c.
Il RI 1, rivolgendosi
unicamente all’RS 1, evidenziava che “sulla notifica dell’Impresa __________
tutti i dipendenti risulta[va]no a __________, loro sede di lavoro, e [si
chiedeva] come [fosse] possibile che [fosse] l’Impresa stessa
a determinare una suddivisione dell’imposta alla fonte in base al luogo di
lavoro degli operai”.
Ribadendo l’impossibilità
di verificare il conteggio, domandava all’RS 1 quale fosse la base legale per
poter procedere ad un tale riparto e quali fossero i Comuni che avevano
beneficiato del riversamento del restante 91% delle imposte alla fonte trattenute
ai frontalieri fiscali (v. email del 17 agosto 2021).
d.
Il giorno successivo (v.
email del 18 agosto 2021), alfine di soddisfare la richiesta di ottenere “maggiori
informazioni” formulata dal RI 1 nel suo reclamo, l’RS 1 gli inviava i
dettagli del conteggio e “i nominativi dei dipendenti che [avevano
lavorato] per __________ SA”.
L’autorità di tassazione rendeva
altresì attento il Comune che
il
datore di lavoro ha la possibilità di ripartire le imposte alla fonte in base
all’art. 277 cpv. 3bis della legge Tributaria (LT) e rispettivamente
l’art. 17 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche. Chiaramente risulta palese che spetta al datore di lavoro stabilire
effettivamente dove hanno lavorato i […] dipendenti frontalieri fiscali
durante l’anno.
L’RS 1 invitava infine il
Comune a rivolgersi direttamente alla __________ SA “per stabilire queste
ripartizioni”, perché l’autorità di tassazione contabilizza “semplicemente
quello che il datore di lavoro [le] indica”.
L’autorità di tassazione
ricordava al reclamante che “il datore di lavoro quando presenta i conteggi
pone una firma originale confermando la veridicità delle informazioni” e
aggiungeva che “cred[eva] che la ditta __________ SA che ha la sede
ditta nel vostro Comune non ha nessun interesse ad effettuare un riparto non
corretto”.
e.
Il 26 agosto 2021, il RI 1
si rivolgeva direttamente alla __________ SA, per avere delucidazioni in merito
al conteggio delle imposte alla fonte ed in particolare al Modulo 3B per frontalieri
con rientro giornaliero, evidenziando che “dalle spiegazioni […] fornit[e]
al competente Ufficio cantonale con e-mail del 17.08.2021 risulta[va] che
l’attribuzione al RI 1 corrisponde[sse] alle ore
lavorative
effettivamente svolte dai lavor[atori] frontalieri nel [loro]
comprensorio, pari al 9% del totale”.
Il RI 1 metteva quindi in
dubbio che il “calcolo delle ore lavorative [fosse] corretto”,
sottolineando di non comprendere “il motivo di questa ripartizione tanto
dettagliata che cred[e] abbia pochi uguali”.
Citando l’art. 17 Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2020, il RI 1 esprimeva le sue perplessità riguardo al fatto che “questa
circostanza si present[asse] facilmente, ritenuto che il cambiamento dovrebbe
essere riferito ad un singolo cantiere della durata di oltre 30 giorni in altro
Comune dove il lavoratore è occupato costantemente”.
Alla __________ SA chiedeva
infine delle spiegazioni supplementari circa i Comuni beneficiari del riversamento
del restante 91% dell’imposta alla fonte trattenuta e l’ammontare di quanto effettivamente
riversato.
f.
Con due scritti distinti
datati rispettivamente 16 e 22 settembre 2021, entrambi agli atti, la __________
SA rispondeva al RI 1 che il conteggio 2020 e la rispettiva ripartizione
dell’imposta trattenuta tra i vari Comuni erano corretti, spiegando che
i nostri Collaboratori che hanno operato su cantieri
situati nel vostro comprensorio giurisdizionale hanno prestato il 9% delle ore
lavorative totali di tutti i nostri Collaboratori soggetti alla trattenuta
delle imposte alla fonte. La ripartizione delle trattenute totali lorde,
fr. 76'712.05, peraltro accettata dall’Ufficio cantonale preposto, è stata
fatta con questa chiave di riparto e la quota parte lorda a vostro favore è
stata di 6'907.94 franchi.
Non sappiamo
se questo modo di ripartire la trattenuta delle imposte alla fonte tra i Comuni
abbia uguali tra le altre Imprese e, confermiamo che questo modo di procedere è
abbastanza complicato e dispendioso ma, è stato applicato da parecchi anni
ormai, per interpretare nel migliore dei modi i disposti di legge in materia e
fare in modo di attribuire la trattenuta delle imposte alla fonte ai Comuni nei
quali i frontalieri operano in preponderanza. Inoltre, è stato applicato anche
per poter giustificare, nero su bianco, l’assegnazione di una determinata quota
ai Comuni interessati.
Nello scritto del 16
settembre 2021, la __________ SA faceva notare al RI 1 che
probabilmente, se avessimo applicato alla lettera
l’art. 17 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
che richiamate nella vostra lettera, la ripartizione a vostro favore sarebbe
stata anche inferiore visto e considerato che nel corso del 2020 non ci sono
stati grossi cantieri, sui quali hanno operato dei Frontalieri, attribuiti alla
nostra Impresa all’interno del vostro comprensorio comunale.
Al proprio scritto del 22
settembre 2021, la __________ SA allegava la tabella di ripartizione inviata
all’RS 1 “sulla quale è riportata la ripartizione tra i Comuni della
trattenuta complessiva effettuata ai Frontalieri nel 2020”, specificando
che “solo 12 Comuni su 21 hanno beneficiato di una ripartizione in quanto
hanno registrato una percentuale significativa di ore lavorate dai nostri Frontalieri
sul loro comprensorio”.
g.
Il 6 ottobre 2021, per
posta elettronica, il RI 1 domandava all’RS 1 di voler prendere contatto con il
proprio Ufficio giuridico alfine di avere “un parere sulla conformità della
prassi applicata dall’Impresa __________ in merito al riparto intercomunale di
queste imposte alla fonte [ritenendo che vi fosse] una errata
interpretazione o una forzatura circa l’applicazione dell’art. 17 del decreto
esecutivo di riferimento”. Sottolineava che, qualora l’applicazione di tale
norma fosse corretta, “il principio [avrebbe dovuto] allora valere
per tutti i datori di lavoro e non solo in qualche caso particolarmente attento
al rispetto della normativa. Abbiamo infatti motivo di credere che sono pochi i
datori di lavoro che effettuano un riparto intercomunale così preciso ma,
evidentemente, l’applicazione della normativa non può essere lasciata a libero
arbitrio di chi dichiara le imposte alla fonte”.
h.
L’8 ottobre 2021 ‑ per
posta elettronica inviata anche al reclamante ‑ l’RS 1 invitava
la __________ SA a voler “fornire il dettaglio di ciascun dipendente
frontaliere fiscale (giorni lavorati e in quali cantieri) per tutto l’anno 2020”.
Nel medesimo messaggio, l’autorità
di tassazione precisava al RI 1 che “tutte le imprese di costruzione
effettuano il riparto in base ai giorni lavorati nei vari cantieri. La ditta __________
SA non è dunque un’eccezione”. Aggiungeva che, avendo indicato le basi
legali ‑ che “sembrano chiare” ‑ l’RS 1
non intravvedeva “l’esigenza di chiedere un parere giuridico”, restando
comunque “a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e […]
in attesa dei dettagli da parte della società __________ SA”.
i.
L’11 ottobre 2021, il RI
1RI 1 manifestando all’RS 1 la sua insoddisfazione circa la risposta ricevuta,
si domandava in particolare “se tutti fanno come l’Impresa __________ SA,
come mai il RI 1 non riceve nulla da aziende esterne che lavorano sul nostro
territorio”.
Aggiungeva che “il
parere giuridico sull’interpretazione della norma è un atto dovuto per
opportuna informazione e chiarezza” e che mal si comprendeva l’obiezione sollevata
in tal senso dall’RS 1.
Concludeva affermando che quanto
richiesto alla __________ SA “sembra[va] invece un lavoro inutile (la
tabella riassuntiva già presentata [era] più che sufficiente)”.
E. Con decisione del 14
dicembre 2021 ‑ dopo aver ricontrollato ed aver fornito “tutte
le spiegazioni e i dettagli del conteggio al RI 1, indicando gli articoli di
legge e le motivazioni che hanno portato alla ripartizione intercomunale da
parte del datore di lavoro __________ SA” ed aver dato “la possibilità
alla delegazione tributaria comunale di verificare l’incarto […] come
previsto dall’art. 181 LT (Legge tributaria)”, l’RS 1 respingeva il reclamo,
constatando “la corretta ripartizione dell’imposta alla fonte relativa
all’impresa __________ SA in base all’art. 277 cpv. 3 e 277 cpv. 3bis
LT e all’art. 18 [recte: art. 17] del Decreto esecutivo concernente
l’imposizione delle persone fisiche”.
F. Il 13 gennaio 2022,
il RI 1 presenta ricorso.
Premettendo che
l’informazione relativa ai riparti intercomunali effettuati dal Cantone per le
imposte alla fonte pagate dai lavoratori frontalieri necessiterebbe di “maggiore
trasparenza e di dati più precisi e completi, tenuto conto che per il Comune si
tratta di un’entrata importante”, il ricorrente lamenta “una errata
interpretazione o una forzatura circa l’applicazione dell’art. 17” del
Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2020.
Per l’insorgente, l’RS 1
esegue “il riparto dell’imposta in base alle indicazioni fornite dal datore
di lavoro”. Tuttavia, secondo il RI 1, non tutti i datori di lavoro
effettuano un riparto intercomunale così preciso ovvero suddividendo “le
imposte alla fonte in base all’effettivo luogo di lavoro del frontaliere
(ubicazione del cantiere)”.
Il Comune ribadisce di
aver ricevuto per la __________ SA ‑ che per i lavoratori
frontalieri notifica un totale d’imposta alla fonte trattenuta pari a fr. 76'712.05 – una
quota di partecipazione al riversamento di soli fr. 2'435.18 (il 9%),
mentre per un’altra azienda, sempre attiva nel ramo delle costruzioni che
notificava una trattenuta d’imposta alla fonte di fr. 74'779.60, la quota
a favore del RI 1 si attestava a fr. 27'422.01.
A questo proposito, il
ricorrente afferma che
per quanto non sia facile capire i dati forniti ai
Comuni, non ci risulta [aver] beneficiato di riparti d’imposta alla
fonte per cantieri attivi a __________ per almeno 30 giorni ‑ ed
è impensabile che non ve ne siano stati in questi ultimi anni – a
dimostrazione che si tratta di una normativa per nulla chiara e in concreto
inapplicabile, anche per il fatto che non vi è alcuna possibilità di verifica
dei dati forniti dai datori di lavoro.
Si aggrava quindi contro
l’applicazione soggettiva della norma, l’art. 17 DEimpPF, che “per qualcuno
vale e per altri no e nessuno dice nulla, nessuno controlla” e che, a suo
dire, proprio per questa ragione a partire dal 2021 è stata abrogata.
Il ricorrente postula ‑ se
del caso, con effetto retroattivo di 5 anni ‑ che per
l’esercizio 2020,
al RI 1 [sia]
attribuito l’importo effettivo che gli spetta in relazione all’incasso delle
imposte alla fonte, segnatamente per quanto concerne il relativo conteggio,
correttamente rivisto, dell’Impresa di costruzioni __________ SA di __________”.
G. a.
Invitato dalla Camera di
diritto tributario, il 25 febbraio 2022, l’PI 1 presenta le proprie
osservazioni, proponendo la reiezione del ricorso.
Quattro i punti principali
esaminati.
Dapprima, l’PI 1 spiega
che l’applicativo ifonte “non preclude ai Comuni la possibilità di
svolgere ulteriori accertamenti qualora ravvisassero delle discrepanze” e
che l’RS 1 è sempre disponibile “a fornire qualsivoglia ragguaglio in merito
ai conteggi”, come avvenuto nella fattispecie ed ammesso anche dal
ricorrente.
Per quanto riguarda il
paragone con altre aziende con sede nel RI 1 e attive nell’ambito edile, l’PI 1
afferma che
in sede di ripartizione intercomunale non è
determinante l’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte bensì, è
necessario, come nel caso di specie, fondare il riparto tenendo conto del luogo
di lavoro degli operai e del tempo di lavoro impiegato dai lavoratori
frontalieri nei vari cantieri […] La __________ SA ha provveduto ad attribuire
la trattenuta delle imposte alla fonte ai vari Comuni interessati, fra cui il
ricorrente, in base alle ore lavorative prestate dai propri dipendenti nei
cantieri presenti nei diversi comprensori Comunali […] Questo sistema di
riparto intercomunale è riconosciuto e utilizzato da tutte le ditte attive nel
settore edile, __________ SA inclusa […] Da questa chiave di riparto
possono risultare, come nel caso di specie, delle entrate che possono essere
maggiori (es. __________ SA), rispettivamente minori (es. __________ SA), per i
Comuni interessati a dipendenza delle ore lavorative prestate nei vari
comprensori. Considerato che con questa ripartizione, approvata dall’RS 1, è possibile,
nel pieno rispetto di quanto previsto dalle summenzionate disposizioni legali
vigenti per il periodo fiscale in oggetto e in ossequio della ratio legis
[…] attribuire (e giustificare fiscalmente) la trattenuta delle imposte
alla fonte ai Comuni interessati prendendo in considerazione il luogo in cui i
lavoratori frontalieri hanno prestato una percentuale preponderante di ore
lavorative.
Per quanto riguarda invece
la richiesta del RI 1 all’RS 1, di un parere giuridico in merito
all’applicazione dell’art. 17 DEimpPF, l’PI 1 afferma che
mal si comprende […] come possa il RI 1, dopo aver
interposto reclamo, pretendere dall’RS 1 di ottenere dei pareri giuridici,
anziché rivolgersi ad un legale, a soli scopi privati e meglio, con l’intento
di procurarsi gratuitamente una qualunque informazione atta a rimpolpare le
argomentazioni poste alla base del proprio reclamo (es. errata interpretazione
o forzatura delle disposizioni legali, non corretta applicazione di quanto
disposto). Pretendere che un’autorità fiscale, in casu l’RS 1, agisca
contro sé stessa lede, invero, ogni parvenza di buon senso.
Infine, per quanto attiene
al sistema di autoaccertamento da parte del datore di lavoro che “viene
sottoposto a controlli e a verifiche a campione da parte dell’RS 1”, si
rivela
impensabile
che l’RS 1 si sostituisca integralmente ai Comuni in questo genere di controlli,
peraltro piuttosto agevoli per l’autorità comunale che conosce esattamente la
situazione del proprio territorio, è ragionevole richiedere dagli stessi una
costante partecipazione ai controlli onde evitare errori nell’attribuzione
della parte comunale dell’imposta. Il fatto che al RI 1 non risultino entrate
afferenti a Cantieri attivi per almeno 30 giorni, questo sistema non impedisce
al Comune, considerate anche le sue contenute dimensioni (ca. 1'177 abitanti
nel 2016) di esperire motu proprio ulteriori controlli”.
Per l’PI 1,
il
ricorrente non solo non ha dimostrato l’esistenza di eventuali anomalie,
l’erroneità dell’importo attribuito e di aver eseguito dei controlli interni ma
non ha neppure, contrariamente ai propri doveri, quantificato le proprie
pretese. Ritenuto che una maggiore attenzione e diligenza avrebbe permesso al
Comune interessato di quantificare o perlomeno giustificare l’esistenza di
inesattezze, è chiaro che nel caso di specie anche una qualsivoglia richiesta
indefinita di rettifica retroattiva non può entrare in linea di conto.
Di conseguenza,
alla luce […] del fatto
che il riparto attuato sia stato confermato nuovamente da parte della ditta __________
SA; che le registrazioni del riparto intercomunale, in considerazione dei vari
cantieri, risultano essere coerenti (es. vicinanza territoriale dei Comuni
interessati); che la tabella riassuntiva presentata da __________ SA è
sufficientemente esaustiva per il RI 1 […] e che quest’ultimo non ha
fornito alcuna documentazione atta a dimostrare e a quantificare in alcun modo
le proprie pretese o a comprovare l'esistenza di dubbi fondati per eventuali
storni/rettifiche a suo favore, non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità
del riparto effettuato.
b.
Il 10 marzo 2022, il RI 1
presenta la sua replica. Afferma che “con la sola tabella excel trasmessa ai
Comuni è impossibile capire il motivo per il quale un’azienda versa delle
imposte alla fonte al Comune, per esempio proprio per sapere se questo
versamento è da collegare ad un cantiere aperto nel nostro comprensorio
comunale per una durata superiore ai 30 giorni”.
Ribadisce di non contestare
“l’operato della __________ SA” ma di nutrire dei dubbi circa “il
sistema […] e in particolare la legalità dell’art. 17 DEimpPF-2020 in
quanto lascia ai datori di lavoro la facoltà di ripartire o meno le imposte
alla fonte sulla base dell’ubicazione e della durata dei cantieri. Quindi il
fatto di beneficiare o meno della quota parte dell’imposta dipende dallo zelo
del singolo datore di lavoro e questo ci sembra arbitrario, anche per il fatto
che non è possibile alcun controllo”. A suo dire, l’art. 17 DEimpPF-2020 “non
assicura parità di trattamento e non costituisce una valida base legale”.
Per quanto riguarda invece
la richiesta avanzata all’RS 1 alfine di ottenere un parere giuridico in merito
all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 17 DEimpPF-2020, il ricorrente
sostiene che avrebbe dovuto “proprio servire a determinare la corretta
interpretazione della contestata normativa ed era nell’interesse di entrambe le
parti chiarire la situazione”.
Infine, l’insorgente
contesta il fatto di non aver quantificato le proprie pretese in sede di ricorso,
come invece gli rimprovera l’PI 1.
c.
Con la duplica spontanea
del 21 marzo 2022, l’PI 1 ribadisce ‑ per quanto riguarda sia la
Tabella excel scaricata dall’applicativo ifonte, sia la
differenza tra gli importi d’imposta alla fonte riversati da __________ SA
rispettivamente da __________ SA, sia l’allestimento di un parere
giuridico ‑ che “i Comuni (in casu il RI 1) [possono]
rivolgersi direttamente all’RS 1 per ottenere maggiori informazioni e/o
delucidazioni in merito ai conteggi, [così che] qualsivoglia difficoltà
di comprensione [possa] essere arginata in modo semplice, rapido ed
economico”.
Per quanto concerne invece
il riversamento dell’imposta alla fonte, l’PI 1 sostiene che “l’importo
indicato ad hoc in sede di replica viene esposto a titolo meramente
approssimativo e che lo stesso non è neppure suffragato da un qualsivoglia
documento e/o spiegazione (in casu il ricorrente non espone nessuna
motivazione a favore di un’altra chiave di riparto comunale)”.
Di conseguenza, sia per
quanto concerne l’“ottenimento di un, non meglio precisato e sostanziato,
“importo effettivo””, sia per quanto attiene alle “critiche addotte […]
in relazione al sistema di autoaccertamento da parte del datore di lavoro e
alla legalità delle disposizioni per il riparto comunale dell’imposta alla
fonte”, l’PI 1 conclude che le censure del ricorrente sono inammissibili “per
insufficiente motivazione”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 286 cpv. 1
LT, contro il riparto intercomunale, il contribuente e i comuni interessati
possono inoltrare reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono
gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica. In tal caso, per
l’art. 286 cpv. 2 LT, l’autorità di tassazione trasmette un esemplare del
reclamo a ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le
osservazioni. L’art. 288 LT indica che i termini di reclamo e di ricorso sono
considerati rispettati se osservati da un interessato; le decisioni valgono in
ogni caso nei confronti di tutti gli interessati.
1.2.
Nel caso in esame, il 30
giugno 2021 l’RS 1 ha notificato al RI 1 la decisione di “assegnazione
dell’imposta comunale dell’esercizio 2020”, in relazione alle imposte alla
fonte trattenute dai salari dei lavoratori non domiciliati, informandola
dell’avvenuto accredito a suo favore dell’importo di fr. 53'516.29.
Un reclamo del RI 1 è
stato respinto con decisione del 14 dicembre 2021.
Il ricorso, interposto il
13 gennaio 2022 contro quest’ultima decisione, è ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Con il suo ricorso,
il RI 1 contesta l’ammontare dell’imposta comunale, attribuitagli dall’autorità
di tassazione, “segnatamente per quanto concerne il relativo conteggio,
correttamente rivisto, dell’Impresa di costruzioni __________ SA di __________”.
A suo avviso, quest’ultima impresa avrebbe proceduto ad “una errata
interpretazione o una forzatura circa l’applicazione dell’art. 17 [del Decreto
esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2020]”.
Nella decisione impugnata,
come pure nelle osservazioni al ricorso, sia l’RS 1 sia l’PI 1 sostengono per
contro che sia la citata impresa sia la stessa autorità fiscale abbiano
proceduto correttamente alla ripartizione dell’imposta alla fonte,
conformemente a quanto previsto dagli articoli 277 cpv. 3, 277 cpv. 3bis
LT e 17 DEimpPF-2020.
3.
3.1.
In
materia di imposizione alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a
importanti modifiche mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla
revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in
vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato
sottoposto a revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in
vigore il 1° gennaio 2021 (BU 2021, 15).
Nel caso in esame, le
imposte litigiose concernono il periodo fiscale 2020. È pertanto applicabile il
diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, che sarà di seguito menzionato come
LIFD 1990, LAID 1990 e LT 1994.
3.2
Il Cantone preleva
un’imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche
(art. 1 cpv. 1 lett. c LT 1994). Le persone fisiche senza domicilio o
dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro
appartenenza economica se esercitano un’attività lucrativa nel Cantone (art. 4
cpv. 1 lett. a LT 1994). I lavoratori che, senza domicilio o dimora
fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone
per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri, sono assoggettati
all’imposta alla fonte sul reddito della loro attività conformemente agli
articoli 104-111 (art. 114 cpv. 1 LT 1994). Per i frontalieri, l’imposta
comunale corrisponde all’ammontare dell’imposta cantonale (art. 114 cpv. 2 LT
1994).
3.3
I Cantoni sono liberi di
stabilire se e in quale misura attribuire ai Comuni una quota del gettito
dell’imposta alla fonte (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, n.
1.
ad § 103, p. 1319).
Nel Canton Ticino, secondo
l’art. 274 cpv. 2 LT 1994, i Comuni partecipano all’imposta alla fonte
prelevata dal Cantone conformemente agli articoli 104-122 sul reddito di
determinate persone fisiche e giuridiche.
L’Ufficio delle imposte
alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell’imposta alla
fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto (art. 24
cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; RL 640.110). Per
il secondo capoverso dell’art. 24 Regolamento LT, ai fini della determinazione
dell’appartenenza fiscale comunale delle persone assoggettate alle trattenute
dell’imposta alla fonte valgono per analogia i criteri degli articoli 122
capoverso 4 e 277 capoversi 3 e 3bis LT 1994. Quando non è possibile
procedere ad una ripartizione secondo questi criteri, l’imposta è attribuita al
Comune ove ha sede o domicilio il debitore della prestazione imponibile.
3.4
Per l’art. 277 cpv. 3bis
LT, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, i frontalieri assoggettati nel
Cantone a motivo della loro appartenenza economica, devono l’imposta al
Cantone. Il Cantone assegna una quota dell’imposta ai Comuni, in base a una
chiave di riparto intercomunale, stabilita dal Consiglio di Stato.
Secondo il Messaggio
governativo n. 6985 del 17 settembre 2014 intitolato “Modifica della Legge
tributaria del 21 giugno 1994 ‑ Moltiplicatore comunale per il
calcolo delle imposte alla fonte”,
a ragione di un’appartenenza economica alla
territorialità fiscale cantonale, un frontaliere non è un contribuente
illimitatamente imponibile nel Cantone. Egli è quindi imposto limitatamente sul
reddito da attività lucrativa esercitata nel Cantone.
Nei rapporti intercomunali,
questi principi sono, per analogia, perlomeno per quanto attiene i contribuenti
che esercitano un’attività lucrativa dipendente, regolarmente applicati, in
quanto si attua l’imposizione al luogo del domicilio fiscale principale,
risultando irrilevante il luogo di lavoro.
[La
nuova regolamentazione] propone che il Governo stabilisca annualmente
mediante decreto il riparto comunale dell’imposta alla fonte. Questo sarà elaborato
nel senso di attribuire come finora l’imposta (spettante ai comuni riguardo ai
frontalieri con rientro giornaliero) in base a quanto incassato per singolo
comune del luogo di lavoro. Inoltre, al fine di ridistribuire più equamente gli
introiti, la durata minima di attività effettiva nel comune viene ridotta da 90
a 30 giorni. Questo significa che in caso di cantieri edili con durata
lavorativa superiore ai 30 giorni, sarà il Comune ove è situato il cantiere
edile ad avere diritto al riversamento dell’imposta relativa. Negli altri casi
il riversamento sarà fatto al comune sede dell’azienda.
Commentando
le singole modifiche della LT, il Messaggio governativo spiega che l’art. 277
cpv. 3bis LT, in vigore dal 1° gennaio 2015,
sancisce il principio della nuova chiave di riparto
autorizzando il Consiglio di Stato, mediante una delega, a promulgare
annualmente il relativo decreto esecutivo […] questa nuova metodologia
sarà implementata in modo da far beneficiare del nuovo sistema alcuni Comuni e
nel non penalizzare quelli che già ricevono oggi il riversamento. [L’intenzione
del Governo] è di stabilire una chiave di riparto nel senso di attribuire
l’imposta secondo quanto incassato per singolo comune del luogo di lavoro,
ritenuto che l’imposta non è ridistribuita se la durata del cambiamento
temporaneo è inferiore a 30 giorni. [… si vuol] far beneficiare del
riparto quei Comuni dove un lavoratore frontaliere esplica un’attività per una
durata superiore a un mese”.
(Messaggio n. 6985 del 17
settembre 2014, “Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 ‑ Moltiplicatore
comunale per il calcolo delle imposte alla fonte”, p. 2 e 4).
3.5
Tale regolamentazione è
stata concretizzata dal Decreto esecutivo dell’11 dicembre 2019 concernente
l’imposizione delle persone fisiche valido, in casu, per il periodo
fiscale 2020 (DEimpPF-2020; RL 640.210). Per i frontalieri con rientro
giornaliero si dà luogo al riparto comunale per l’imposta alla fonte in caso di
cambiamento temporaneo del comune di lavoro, quando la durata del cambiamento
temporaneo è superiore a 30 giorni (art. 17 DEimpPF-2020).
3.6
I criteri di ripartizione
del gettito dell’imposta alla fonte sono cambiati a partire dal 1.1.2021.
L’art. 277 cpv. 3bis
LT, nella versione in vigore dal 1.1.2021, prevede che le persone assoggettate
all’imposta alla fonte debbano l’imposta al Cantone. Questo riversa una quota
del gettito dell’imposta alla fonte ai Comuni, in base a una chiave di riparto,
stabilita dal Consiglio di Stato, dopo deduzione della provvigione di
riscossione ai sensi dell’articolo 296 capoverso 5.
L’art. 18 lett. b
del Regolamento del 2 dicembre 2020 sull’imposta alla fonte nel quadro della
legge tributaria (RFLT; RL 640.120) dispone che, per le persone di cui all’articolo
121.
capoverso 1 lettera b LT, fra i quali rientrano in particolar modo i
frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati
all’estero, il gettito dell’imposta alla fonte sia ripartito in base al Comune
in cui il singolo contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del
periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Dal 2021, dunque, è un
unico Comune a percepire l’imposta alla fonte, cioè quello in cui il lavoratore
ha esercitato la sua attività lucrativa alla fine del periodo fiscale. Per le
imprese di costruzione diviene pertanto irrilevante l’ubicazione dei cantieri
edili.
4.
4.1.
Si tratta, a questo punto,
di verificare se la ripartizione dell’imposta alla fonte, di cui ha beneficiato
il Comune ricorrente, sia stata intrapresa conformemente alle disposizioni in
vigore al momento determinante. La contestazione dell’insorgente concerne in
particolar modo le imposte alla fonte trattenute dall’Impresa di costruzioni __________
SA dallo stipendio dei suoi dipendenti non residenti.
4.2
La
__________ SA ha sottoposto all’RS 1 il Modulo 3B (Conteggio della trattenuta
dell’imposta alla fonte sui salari e proventi
compensativi – Frontalieri fiscali [rientro giornaliero], datato
23.07.2021), unitamente a una tabella redatta dallo stesso datore di lavoro, da
cui si evince la ripartizione dell’imposta alla fonte trattenuta per ogni Comune
in cui vi è stato un cantiere edile di durata superiore ai 30 giorni. In
concreto, da tale ripartizione sono interessati 12 Comuni, tra cui RI 1, e 20
lavoratori frontalieri con rientro giornaliero. La __________ SA ha suddiviso
l’imposta trattenuta per ogni frontaliere fiscale (al netto della provvigione)
in funzione della percentuale oraria lavorata nei suddetti 12 Comuni, giungendo
ad una quota del 9% a favore del ricorrente. Il restante 91% rappresenta la
quota da suddividere tra gli altri Comuni interessati.
La tabella, allegata dal
datore di lavoro al conteggio sottoposto all’autorità fiscale, è stata redatta
conformemente alle indicazioni che scaturiscono dall’art. 17 DEimpPF-2020, che
concretizza, per il periodo fiscale 2020, l’art. 277 cpv. 3bis LT,
in vigore dal 1° gennaio 2015. Su tale base, l’RS 1 ha pertanto assegnato una
quota dell’imposta trattenuta ai frontalieri con rientro giornaliero al Comune di
lavoro, anziché al Comune di sede del datore di lavoro, quando la durata del
cambiamento temporaneo superava i 30 giorni.
4.3
Confrontata con i dubbi e
le perplessità manifestati dal RI 1, prima di evadere il reclamo, l’autorità di
tassazione gli aveva proposto di approfondire l’accertamento, chiedendo alla __________
SA di voler confermare “la correttezza della ripartizione” delle imposte
alla fonte trattenute ai frontalieri fiscali e di verificare “dove effettivamente
[avevano] lavorato durante l’anno”, fornendo “il dettaglio di ciascun
dipendente frontaliere fiscale (giorni lavorati e in quali cantieri) per tutto
l’anno 2020”.
Sempre durante la
procedura di reclamo, l’RS 1 ha inviato al reclamante i dettagli del conteggio
e “i nominativi dei dipendenti che [avevano lavorato] per la __________
SA”.
Lo stesso RI 1 ha però ritenuto
“inutile” richiedere alla __________ SA tale dettaglio poiché “la
tabella riassuntiva già presentata [era] più che sufficiente”.
Ritenuto che il ricorrente
ha considerato “inutile” la verifica del conteggio e della relativa
ripartizione presentate dalla __________ SA perché la “tabella riassuntiva
già presentata è più che sufficiente” (v. all. 7) e non dubitando della
correttezza circa “l’operato della __________ SA” (v. replica del
10.03.2022), l’RS 1 ha respinto il reclamo.
4.4
A
ben vedere, dunque, le censure del ricorrente non mettono tanto in discussione
l’interpretazione che la __________ SA e l’autorità di tassazione hanno dato
dell’art. 17 DEimpPF-2020, ma vertono piuttosto su una pretesa applicazione
disomogenea di questa disposizione. A questo proposito, nel ricorso il Comune ripropone
il confronto tra le imprese di costruzioni __________ SA e __________ SA,
entrambe con sede a RI 1 e che impiegano numerosi frontalieri fiscali. Nonostante
l’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte trattenuta dalle due imprese
sia simile, la quota parte attribuita al Comune insorgente diverge invece in
misura sensibile.
Alla luce di questa
discrepanza, il ricorrente sostiene di aver “motivo di credere che siano
pochi i datori di lavoro che effettuano un riparto intercomunale così preciso”.
Infatti, non gli “risulta di avere beneficiato di riparti d’imposta alla
fonte per cantieri attivi a __________ per almeno 30 giorni – ed è impensabile
che non ve ne siano stati in questi ultimi anni – a dimostrazione che si tratta
di una normativa per nulla chiara e in concreto inapplicabile”.
4.5
Ora, in base alle
indicazioni fornite dall’impresa di costruzioni __________ SA, la quota parte
del gettito dell’imposta alla fonte attribuita al RI 1 corrisponde a quanto gli
spetta, in applicazione dell’art. 17 DEimpPF-2020. Come ricordato, lo stesso
ricorrente non ha messo in dubbio la correttezza della ripartizione intrapresa
dall’impresa in questione.
Invocando una pretesa
disomogeneità di applicazione della normativa determinante, l’insorgente vorrebbe
tuttavia che gli fosse attribuito “l’intero riparto d’imposta della __________
SA” (cfr. replica del 10.3.2022 alle osservazioni dell’UIFB).
È escluso che, sulla sola
base di un’ipotetica inaffidabilità dei conteggi elaborati da altri datori di
lavoro il Comune ricorrente possa esigere che anche l’impresa di costruzioni __________
SA riveda i propri conteggi, rinunciando ad attribuire la quota parte del
gettito d’imposta ai Comuni che hanno ospitato cantieri edili della durata di
oltre 30 giorni. Il ricorrente non può infatti pretendere che sia allestito un
nuovo conteggio, disattendendo le indicazioni risultanti dal decreto in vigore
nel periodo fiscale in discussione, e che l’autorità di tassazione riveda a sua
volta le decisioni di assegnazione del gettito d’imposta, quando queste sono
chiaramente legittime.
4.6
A
ben vedere, le argomentazioni proposte con il ricorso sollevano semmai un altro
problema. Come ammette, perlomeno implicitamente, lo stesso insorgente,
sarebbero piuttosto altri datori di lavoro a non aver osservato scrupolosamente
le indicazioni che scaturiscono dal controverso art. 17 DEimpPF-2020. In
particolare, il RI 1 mette in dubbio che l’impresa di costruzioni __________ SA
abbia correttamente applicato la disposizione citata. Proprio perché il
ricorrente ritiene che le due imprese messe a confronto rappresentino “due
realtà aziendali locali che sono equiparabili in materia”, la sua tesi è
che la seconda abbia ignorato le indicazioni del controverso decreto esecutivo
ed abbia in tal modo attribuito tutto il gettito dell’imposta alla fonte al
Comune di sede.
In queste circostanze, ci
si domanda se non sarebbe il caso di verificare presso l’impresa di costruzioni
__________ SA se non abbia ignorato le indicazioni risultanti dall’art. 17
DEimpPF-2020, privando in tal modo i Comuni, dove aveva aperto dei cantieri
della durata di oltre 30 giorni, della quota di gettito d’imposta a loro
spettante.
Il risultato di una simile
verifica potrebbe tuttavia comportare una modifica della decisione impugnata a
sfavore del Comune ricorrente, poiché l’impresa __________ SA potrebbe
effettivamente averlo favorito, omettendo di attribuire ad alcuni Comuni la
quota loro spettante in relazione a cantieri edili di oltre 30 giorni. È vero
che, secondo l’art. 230 cpv. 2 seconda frase LT, sentito il ricorrente, la
Camera di diritto tributario può modificare la tassazione anche a svantaggio
del medesimo. Tuttavia, per poter procedere ad una reformatio in peius,
la giurisprudenza del Tribunale federale pone due condizioni. La prima
condizione – oggettiva –
vuole che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le
disposizioni applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva – esige che la correzione della
decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta un’importanza rilevante,
tale da imporsi (cfr. sentenza TF n. 2C_12/2017 e n. 2C_13/2017 del 23 marzo
2018.
consid. 7). Nel caso in esame, si può prescindere da una modifica a sfavore
del ricorrente, tanto più che presupporrebbe un’ulteriore istruttoria,
laboriosa, che potrebbe coinvolgere anche numerose imprese. Inoltre, se dovesse
essere intrapresa, comporterebbe la modifica delle decisioni di assegnazione
delle quote di gettito dell’imposta alla fonte, già passate in giudicato,
relative a numerosi Comuni.
5.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito del
gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Al ricorrente non è
riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del rico
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: