80.2022.142
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, restituzione dei termini, malattia, certificati medici generici
31 ottobre 2022Italiano13 min
attestanti una “malattia acuta debilitante”, che gli aveva impedito di “mantenere
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.142
80.2022.143
Lugano
31 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° giugno
2022 contro la decisione del 4 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2019 e 2020.
Fatti
Fatti
A. a. Periodo fiscale 2019
RI 1 non ha inoltrato la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, nonostante un richiamo (16
luglio 2020), una diffida (13 aprile 2021) e una multa disciplinare (15 giugno
2021) dell’importo di fr. 400.- per violazione degli obblighi procedurali.
L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) in
quell’occasione gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai
propri obblighi procedurali e lo ha avvertito che, in caso contrario, avrebbe
proceduto con una tassazione d’ufficio.
Con decisione del 22
settembre 2021 l’UT gli ha notificato la tassazione d’ufficio IC/IFD 2019.
Con scritto del 21
febbraio 2022, il contribuente ha inoltrato la propria dichiarazione d’imposta,
corredata da certificati medici datati 15 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022 e
attestanti una “malattia acuta debilitante”, che gli aveva impedito di “mantenere
i termini di inoltro della dichiarazione d’imposta 2020 [sic]” come
pure “di autorizzare un rappresentante” a intraprendere gli atti
necessari per l’inoltro della dichiarazione. Affermava inoltre di aver già
“preso contatto” con l’UT “per telefono e per scritto”, il 21 dicembre 2021, segnalando
di non aver potuto osservare i termini.
L’UT ha considerato tale
scritto quale reclamo contro la tassazione d’ufficio e, con decisione del 4
maggio 2022, lo ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
b. Periodo fiscale 2020
Il contribuente, non ha
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, nonostante un
richiamo (17 maggio 2021), una proroga fino al 30 settembre 2021 (concessa in
data 2 giugno 2021), una diffida (12 ottobre 2021) e una multa disciplinare (16
novembre 2021) dell’importo di fr. 800.- per violazione degli obblighi
procedurali. L’UT in quell’occasione gli ha attribuito un termine di 20 giorni
per adempiere ai propri obblighi procedurali e lo ha avvertito che, in caso
contrario, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
Con decisione del 29
dicembre 2021, l’UT gli ha notificato la tassazione d’ufficio IC/IFD 2020.
Con scritto del 4 aprile
2022, il contribuente ha inoltrato la propria dichiarazione d’imposta, corredata
da certificati medici datati 15 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022 e attestanti
una “malattia acuta debilitante”, che gli aveva impedito di “mantenere
i termini di inoltro della dichiarazione d’imposta 2020 [sic]” come
pure “di autorizzare un rappresentante” a intraprendere gli atti
necessari per l’inoltro della dichiarazione. Affermava inoltre di aver già
“preso contatto” con l’UT “per telefono e per scritto”, il 21 dicembre 2021,
segnalando di non aver potuto osservare i termini.
L’UT ha considerato tale
scritto quale reclamo contro la tassazione d’ufficio e, con decisione del 4
maggio 2022, lo ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
B. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le decisioni con cui l’Ufficio
di tassazione di Lugano ha dichiarato i reclami irricevibili poiché tardivi. Sostiene
di essere in cura dal 20 luglio 2021 presso lo studio della dr. med. __________,
che avrebbe “accertato l’inabilità lavorativa” e “segnalato
l’incapacità di rispettare i termini fiscali per malattia”. “Durante la malattia”
sottolinea di aver comunque presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi
2019 e 2020.
C. Con osservazioni
datate 13 giugno 2022, l’UT chiede la conferma delle motivazioni e delle
conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo, ponendo in luce il fatto
quanto segue:
Richiamate le motivazioni delle
decisioni su reclamo (irricevibili per tardività) si ritiene importante
sottolineare il tempo trascorso tra la decisione di tassazione e la
presentazione delle dichiarazioni d'imposta (quasi 5 mesi per l'anno 2019 e 3
mesi per l'anno 2020), periodo durante il quale il contribuente ha sempre
scritto lettere di reclamo e di ricorso. In aggiunta lo scrivente ufficio
ritiene che le dichiarazioni presentate non presentino difficoltà motivi di
ritardo particolari, inoltre tutti i documenti erano in possesso del
contribuente e lo stesso avrebbe potuto compilare la dichiarazione per tempo.
Non da ultimo riteniamo le decisioni di
tassazione allestite d'ufficio coscienziose e i valori sono in linea con quanto
inoltrato in seguito.
In merito ai certificati medici presentati si
richiama infine la sentenza CDT 80.2022.42-44.
D. Con replica del 27
giugno 2022, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie richieste. Ha in
particolar modo ritenuto “prematura” la tassazione d’ufficio per il periodo
fiscale 2020, non avendo l’UT preliminarmente evaso “le richieste inoltrate
a partire dal 21 dicembre 2021 di restituzione dei termini per la dichiarazione
2019 e di proroga dei termini per la dichiarazione 2020”. Ha poi ribadito
la domanda di restituzione dei termini per malattia, riprendendo il contenuto
dei certificati medici già allegati in sede di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’autorità
di tassazione, con due decisioni del 4 maggio 2022, non è entrata nel merito
dei reclami del contribuente, presentati in data 20 febbraio 2022 per l’anno
fiscale 2019 e in data 4 aprile 2022 per l’anno fiscale 2020, in quanto tardivi.
Dal suo canto il ricorrente afferma di non aver potuto rispettare i termini
impartiti dall’UT per presentare i documenti per l’allestimento delle
dichiarazioni fiscali 2019 e 2020 a causa di un problema di salute.
Ne consegue che questa Camera si limita a verificare se sia
legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibili i
reclami del contribuente, senza per contro esaminare il merito delle decisioni
di tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie in
esame, infliggendo al contribuente le multe disciplinari del 15 giugno 2021, in
relazione all’IC e all’IFD 2019, e del 16 novembre 2021, per l’IC e l’IFD 2020,
l’UT gli aveva attribuito un termine di 20 giorni per presentare le rispettive
dichiarazioni d’imposta ed al contempo aveva avvertito il contribuente che, in
caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla
tassazione d’ufficio. Nei termini impartiti, il contribuente non ha dato
seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con la
tassazione d’ufficio per i due periodi fiscali summenzionati. L’UT in quelle
occasioni gli aveva altresì ricordato le condizioni restrittive cui è
subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.
2.2
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione
ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o
è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192
LT, art. 133 LIFD).
2.3
Nella fattispecie concreta
il contribuente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha
inoltrato, nonostante le proroghe del termine concessegli, le diffide e le
multe disciplinari inflittegli, le dichiarazioni d’imposta per i periodi
fiscali 2019 e 2020. Il reclamo, consistente nell’inoltro delle dichiarazioni
d’imposta, è stato presentato, nel primo caso (per l’anno fiscale 2019), solo 5
mesi dopo l’emanazione della tassazione d’ufficio, e, nel secondo caso (per il
periodo fiscale 2020), 3 mesi dopo.
3.
3.1.
La restituzione dei
termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192.
cpv. 5 LT).
Per l’imposta federale
diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).
Se una malattia viene
invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da
impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire
mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della
libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia
sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una
malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo
la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un
certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere
l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento
incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020
consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
3.2
I
certificati medici, prodotti dall’insorgente a supporto della sua domanda di
restituzione dei termini, corrispondono a quelli con cui aveva chiesto la
restituzione dei termini nell’ambito della procedura di tassazione per il
periodo fiscale 2020. Contestando la diffida dell’11 ottobre 2021 e la multa
per violazione degli obblighi procedurali del 16 novembre 2021, il contribuente
aveva infatti già allegato i certificati della dr. med. __________ del 15
dicembre 2021 e del 20 gennaio 2022.
Si possono pertanto
riproporre le considerazioni contenute nella sentenza del 27 aprile 2022, con
cui la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso che concerneva la
diffida e la multa disciplinare.
Nel consid. 2.4 della
sentenza in questione, la CDT si è così espressa:
Nella fattispecie, il
contribuente ha allegato al suo reclamo un certificato medico del tutto
generico, dal quale non risulta né la malattia da cui era affetto né la data in
cui la stessa è insorta né l’eventuale data in cui è intervenuta la guarigione (“causa
malattia acuta debilitante”). D’altronde, la stessa formulazione del
certificato dimostra che lo stesso è stato allestito espressamente per le
esigenze processuali dell’insorgente (“non può mantenere i termini di
inoltro della dichiarazione delle imposte 2020”).
In
ogni caso, come sottolineato dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, è
inspiegabile il fatto che il contribuente fosse così gravemente ammalato da non
poter presentare la dichiarazione d’imposta e reclamare contro la diffida, ma
che abbia tuttavia potuto interporre il reclamo contro la multa e poi il
ricorso alla Camera di diritto tributario. Si deve concludere come minimo che
la malattia non sia stata tanto grave da impedirgli almeno di conferire il mandato
a una terza persona.
Con particolare
riferimento al secondo certificato medico (del 20 gennaio 2022), ha poi
formulato le seguenti considerazioni nel consid. 4.2:
Dopo
che l’autorità di tassazione, respingendo il suo reclamo, ha sottolineato come il
certificato medico prodotto non attestasse che “nel periodo che ci
interessa, la malattia era tanto grave da rendere impossibile al contribuente
di intraprendere l’atto richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un
rappresentante ad intraprenderlo”, il ricorrente ha allegato al ricorso un
nuovo certificato medico, che fa risalire la malattia “all’estate 2021”,
non senza precisare che la stessa gli ha impedito non solo di “intraprendere
gli atti necessari per l’inoltro della dichiarazione delle imposte”, ma
anche di “autorizzare un rappresentante ad intraprenderli”. Da questo
secondo certificato emerge ancor più chiaramente il carattere funzionale dello
stesso. La malattia, che continua a non essere nominata, si sarebbe manifestata
nell’estate del 2021, ma è stata certificata solo il 20 gennaio 2022, pochi
giorni prima dell’inoltro del ricorso. Inoltre, pur non essendone noti i
sintomi, avrebbe impedito al ricorrente anche solo di conferire un mandato ad
un rappresentante.
3.3
Non
si vede come, esaminando la domanda di restituzione del termine di reclamo
contro le decisioni di tassazione d’ufficio, sia possibile pervenire a
conclusioni diverse.
D’altra parte, i
certificati medici prodotti e la condotta processuale del ricorrente impongono
di ritenere che non sia possibile stabilire non solo l’inizio ma neppure la
cessazione del preteso impedimento. Il reclamo contro la tassazione d’ufficio
2019.
è infatti stato interposto il 21 febbraio 2022, lasciando in tal modo
intendere che l’impedimento fosse cessato. Il reclamo contro la tassazione
d’ufficio 2020, già notificata al contribuente il 29 dicembre 2021, è tuttavia
stato presentato solo il 4 aprile 2022. Non si comprende per quale ragione
l’insorgente, che il 21 febbraio 2022 era in grado di inoltrare la
dichiarazione 2019, non fosse in condizione di presentare anche la dichiarazione
2020.
Si consideri anche che il 27 gennaio 2022 il ricorrente ha interposto
ricorso alla Camera di diritto tributario contro le decisioni in materia di
diffida e multa.
3.4
In merito alla censura,
secondo cui la tassazione d’ufficio 2020 sarebbe stata “prematura”, per il
fatto che l’Ufficio di tassazione l’avrebbe adottata prima di pronunciarsi
sulla domanda di restituzione dei termini per la dichiarazione 2019 e di
proroga del termine per la dichiarazione 2020, va ricordato al ricorrente che la
diffida ad adempiere gli obblighi procedurali per il periodo fiscale 2020 gli
era già stata notificata l’11 ottobre 2021. Scaduto il termine attribuitogli
con la diffida, l’autorità era legittimata a procedere alla tassazione
d’ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.
3.5
La decisione con cui
l’Ufficio di tassazione non ha ammesso la restituzione dei termini di reclamo è
pertanto legittima.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto
l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: