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Decisione

80.2022.142

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, restituzione dei termini, malattia, certificati medici generici

31 ottobre 2022Italiano13 min

attestanti una “malattia acuta debilitante”, che gli aveva impedito di “mantenere

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.142

80.2022.143

Lugano

31 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 1° giugno

2022 contro la decisione del 4 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2019 e 2020.

Fatti

Fatti

A. a. Periodo fiscale 2019

RI 1 non ha inoltrato la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, nonostante un richiamo (16

luglio 2020), una diffida (13 aprile 2021) e una multa disciplinare (15 giugno

2021) dell’importo di fr. 400.- per violazione degli obblighi procedurali.

L’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT) in

quell’occasione gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai

propri obblighi procedurali e lo ha avvertito che, in caso contrario, avrebbe

proceduto con una tassazione d’ufficio.

Con decisione del 22

settembre 2021 l’UT gli ha notificato la tassazione d’ufficio IC/IFD 2019.

Con scritto del 21

febbraio 2022, il contribuente ha inoltrato la propria dichiarazione d’imposta,

corredata da certificati medici datati 15 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022 e

attestanti una “malattia acuta debilitante”, che gli aveva impedito di “mantenere

i termini di inoltro della dichiarazione d’imposta 2020 [sic]” come

pure “di autorizzare un rappresentante” a intraprendere gli atti

necessari per l’inoltro della dichiarazione. Affermava inoltre di aver già

“preso contatto” con l’UT “per telefono e per scritto”, il 21 dicembre 2021, segnalando

di non aver potuto osservare i termini.

L’UT ha considerato tale

scritto quale reclamo contro la tassazione d’ufficio e, con decisione del 4

maggio 2022, lo ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

b. Periodo fiscale 2020

Il contribuente, non ha

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, nonostante un

richiamo (17 maggio 2021), una proroga fino al 30 settembre 2021 (concessa in

data 2 giugno 2021), una diffida (12 ottobre 2021) e una multa disciplinare (16

novembre 2021) dell’importo di fr. 800.- per violazione degli obblighi

procedurali. L’UT in quell’occasione gli ha attribuito un termine di 20 giorni

per adempiere ai propri obblighi procedurali e lo ha avvertito che, in caso

contrario, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

Con decisione del 29

dicembre 2021, l’UT gli ha notificato la tassazione d’ufficio IC/IFD 2020.

Con scritto del 4 aprile

2022, il contribuente ha inoltrato la propria dichiarazione d’imposta, corredata

da certificati medici datati 15 dicembre 2021 e 20 gennaio 2022 e attestanti

una “malattia acuta debilitante”, che gli aveva impedito di “mantenere

i termini di inoltro della dichiarazione d’imposta 2020 [sic]” come

pure “di autorizzare un rappresentante” a intraprendere gli atti

necessari per l’inoltro della dichiarazione. Affermava inoltre di aver già

“preso contatto” con l’UT “per telefono e per scritto”, il 21 dicembre 2021,

segnalando di non aver potuto osservare i termini.

L’UT ha considerato tale

scritto quale reclamo contro la tassazione d’ufficio e, con decisione del 4

maggio 2022, lo ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

B. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le decisioni con cui l’Ufficio

di tassazione di Lugano ha dichiarato i reclami irricevibili poiché tardivi. Sostiene

di essere in cura dal 20 luglio 2021 presso lo studio della dr. med. __________,

che avrebbe “accertato l’inabilità lavorativa” e “segnalato

l’incapacità di rispettare i termini fiscali per malattia”. “Durante la malattia”

sottolinea di aver comunque presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi

2019 e 2020.

C. Con osservazioni

datate 13 giugno 2022, l’UT chiede la conferma delle motivazioni e delle

conclusioni contenute nelle decisioni su reclamo, ponendo in luce il fatto

quanto segue:

Richiamate le motivazioni delle

decisioni su reclamo (irricevibili per tardività) si ritiene importante

sottolineare il tempo trascorso tra la decisione di tassazione e la

presentazione delle dichiarazioni d'imposta (quasi 5 mesi per l'anno 2019 e 3

mesi per l'anno 2020), periodo durante il quale il contribuente ha sempre

scritto lettere di reclamo e di ricorso. In aggiunta lo scrivente ufficio

ritiene che le dichiarazioni presentate non presentino difficoltà motivi di

ritardo particolari, inoltre tutti i documenti erano in possesso del

contribuente e lo stesso avrebbe potuto compilare la dichiarazione per tempo.

Non da ultimo riteniamo le decisioni di

tassazione allestite d'ufficio coscienziose e i valori sono in linea con quanto

inoltrato in seguito.

In merito ai certificati medici presentati si

richiama infine la sentenza CDT 80.2022.42-44.

D. Con replica del 27

giugno 2022, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie richieste. Ha in

particolar modo ritenuto “prematura” la tassazione d’ufficio per il periodo

fiscale 2020, non avendo l’UT preliminarmente evaso “le richieste inoltrate

a partire dal 21 dicembre 2021 di restituzione dei termini per la dichiarazione

2019 e di proroga dei termini per la dichiarazione 2020”. Ha poi ribadito

la domanda di restituzione dei termini per malattia, riprendendo il contenuto

dei certificati medici già allegati in sede di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, l’autorità

di tassazione, con due decisioni del 4 maggio 2022, non è entrata nel merito

dei reclami del contribuente, presentati in data 20 febbraio 2022 per l’anno

fiscale 2019 e in data 4 aprile 2022 per l’anno fiscale 2020, in quanto tardivi.

Dal suo canto il ricorrente afferma di non aver potuto rispettare i termini

impartiti dall’UT per presentare i documenti per l’allestimento delle

dichiarazioni fiscali 2019 e 2020 a causa di un problema di salute.

Ne consegue che questa Camera si limita a verificare se sia

legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibili i

reclami del contribuente, senza per contro esaminare il merito delle decisioni

di tassazione.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie in

esame, infliggendo al contribuente le multe disciplinari del 15 giugno 2021, in

relazione all’IC e all’IFD 2019, e del 16 novembre 2021, per l’IC e l’IFD 2020,

l’UT gli aveva attribuito un termine di 20 giorni per presentare le rispettive

dichiarazioni d’imposta ed al contempo aveva avvertito il contribuente che, in

caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla

tassazione d’ufficio. Nei termini impartiti, il contribuente non ha dato

seguito a quanto intimatogli, motivo per cui l’autorità ha proceduto con la

tassazione d’ufficio per i due periodi fiscali summenzionati. L’UT in quelle

occasioni gli aveva altresì ricordato le condizioni restrittive cui è

subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento.

2.2

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali,

dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione

ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o

è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza

diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192

LT, art. 133 LIFD).

2.3

Nella fattispecie concreta

il contribuente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha

inoltrato, nonostante le proroghe del termine concessegli, le diffide e le

multe disciplinari inflittegli, le dichiarazioni d’imposta per i periodi

fiscali 2019 e 2020. Il reclamo, consistente nell’inoltro delle dichiarazioni

d’imposta, è stato presentato, nel primo caso (per l’anno fiscale 2019), solo 5

mesi dopo l’emanazione della tassazione d’ufficio, e, nel secondo caso (per il

periodo fiscale 2020), 3 mesi dopo.

3.

3.1.

La restituzione dei

termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad

altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.

192.

cpv. 5 LT).

Per l’imposta federale

diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

Se una malattia viene

invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da

impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire

mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della

libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia

sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una

malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo

la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un

certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che

l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera

colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere

l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento

incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020

consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

3.2

I

certificati medici, prodotti dall’insorgente a supporto della sua domanda di

restituzione dei termini, corrispondono a quelli con cui aveva chiesto la

restituzione dei termini nell’ambito della procedura di tassazione per il

periodo fiscale 2020. Contestando la diffida dell’11 ottobre 2021 e la multa

per violazione degli obblighi procedurali del 16 novembre 2021, il contribuente

aveva infatti già allegato i certificati della dr. med. __________ del 15

dicembre 2021 e del 20 gennaio 2022.

Si possono pertanto

riproporre le considerazioni contenute nella sentenza del 27 aprile 2022, con

cui la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso che concerneva la

diffida e la multa disciplinare.

Nel consid. 2.4 della

sentenza in questione, la CDT si è così espressa:

Nella fattispecie, il

contribuente ha allegato al suo reclamo un certificato medico del tutto

generico, dal quale non risulta né la malattia da cui era affetto né la data in

cui la stessa è insorta né l’eventuale data in cui è intervenuta la guarigione (“causa

malattia acuta debilitante”). D’altronde, la stessa formulazione del

certificato dimostra che lo stesso è stato allestito espressamente per le

esigenze processuali dell’insorgente (“non può mantenere i termini di

inoltro della dichiarazione delle imposte 2020”).

In

ogni caso, come sottolineato dallo stesso UT nelle osservazioni al ricorso, è

inspiegabile il fatto che il contribuente fosse così gravemente ammalato da non

poter presentare la dichiarazione d’imposta e reclamare contro la diffida, ma

che abbia tuttavia potuto interporre il reclamo contro la multa e poi il

ricorso alla Camera di diritto tributario. Si deve concludere come minimo che

la malattia non sia stata tanto grave da impedirgli almeno di conferire il mandato

a una terza persona.

Con particolare

riferimento al secondo certificato medico (del 20 gennaio 2022), ha poi

formulato le seguenti considerazioni nel consid. 4.2:

Dopo

che l’autorità di tassazione, respingendo il suo reclamo, ha sottolineato come il

certificato medico prodotto non attestasse che “nel periodo che ci

interessa, la malattia era tanto grave da rendere impossibile al contribuente

di intraprendere l’atto richiesto oppure da impedirgli di autorizzare un

rappresentante ad intraprenderlo”, il ricorrente ha allegato al ricorso un

nuovo certificato medico, che fa risalire la malattia “all’estate 2021”,

non senza precisare che la stessa gli ha impedito non solo di “intraprendere

gli atti necessari per l’inoltro della dichiarazione delle imposte”, ma

anche di “autorizzare un rappresentante ad intraprenderli”. Da questo

secondo certificato emerge ancor più chiaramente il carattere funzionale dello

stesso. La malattia, che continua a non essere nominata, si sarebbe manifestata

nell’estate del 2021, ma è stata certificata solo il 20 gennaio 2022, pochi

giorni prima dell’inoltro del ricorso. Inoltre, pur non essendone noti i

sintomi, avrebbe impedito al ricorrente anche solo di conferire un mandato ad

un rappresentante.

3.3

Non

si vede come, esaminando la domanda di restituzione del termine di reclamo

contro le decisioni di tassazione d’ufficio, sia possibile pervenire a

conclusioni diverse.

D’altra parte, i

certificati medici prodotti e la condotta processuale del ricorrente impongono

di ritenere che non sia possibile stabilire non solo l’inizio ma neppure la

cessazione del preteso impedimento. Il reclamo contro la tassazione d’ufficio

2019.

è infatti stato interposto il 21 febbraio 2022, lasciando in tal modo

intendere che l’impedimento fosse cessato. Il reclamo contro la tassazione

d’ufficio 2020, già notificata al contribuente il 29 dicembre 2021, è tuttavia

stato presentato solo il 4 aprile 2022. Non si comprende per quale ragione

l’insorgente, che il 21 febbraio 2022 era in grado di inoltrare la

dichiarazione 2019, non fosse in condizione di presentare anche la dichiarazione

2020.

Si consideri anche che il 27 gennaio 2022 il ricorrente ha interposto

ricorso alla Camera di diritto tributario contro le decisioni in materia di

diffida e multa.

3.4

In merito alla censura,

secondo cui la tassazione d’ufficio 2020 sarebbe stata “prematura”, per il

fatto che l’Ufficio di tassazione l’avrebbe adottata prima di pronunciarsi

sulla domanda di restituzione dei termini per la dichiarazione 2019 e di

proroga del termine per la dichiarazione 2020, va ricordato al ricorrente che la

diffida ad adempiere gli obblighi procedurali per il periodo fiscale 2020 gli

era già stata notificata l’11 ottobre 2021. Scaduto il termine attribuitogli

con la diffida, l’autorità era legittimata a procedere alla tassazione

d’ufficio secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

3.5

La decisione con cui

l’Ufficio di tassazione non ha ammesso la restituzione dei termini di reclamo è

pertanto legittima.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto

l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: