80.2022.146
Reddito imponibile: alimenti, anche prelevamenti dal conto dell’altro coniuge per finanziare il proprio mantenimento, commisurazione del reddito, principio di corrispondenza
28 dicembre 2022Italiano20 min
moglie ha potuto far capo al conto corrente intestato al marito presso la __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.146
80.2022.147
Lugano
28 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 giugno 2022 contro le decisioni del 4 maggio 2022 in materia di IC/IFD
2017 e IC/IFD 2018
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1 vive separata dal
marito __________ da maggio 2016.
Con decisione del 19
dicembre 2018, il Pretore di __________ ha stabilito che il marito avrebbe
dovuto versare alla ex moglie, a partire dal 1° gennaio 2019, fr. 8'600.‑
mensili (fr. 103'200.‑/annui) a titolo di contributo alimentare
(incarto no. __________).
Dalla citata sentenza si
evince anche che dal momento della separazione alla fine del 2018, “la
moglie ha potuto far capo al conto corrente intestato al marito presso la __________,
sul quale viene versato il salario di __________, per far fronte alle spese
famigliari, sicché il suo fabbisogno e quello dei figli, così come quello del
marito, sono stati sinora coperti in questo modo” (v. inc. __________, consid.
2, p. 4).
“La procedura per
definire la regolazione della vita separata” è stata avviata dalla
ricorrente il 23 agosto 2017 (v. inc. __________, consid. 2, p. 4).
La decisione del Pretore
prevedeva altresì che il marito avrebbe provveduto al mantenimento dei due figli
maggiorenni della coppia, ancora agli studi, in ragione di fr. 6'000.‑
mensili (fr. 3'000.‑ ciascuno).
b.
Il 7 febbraio 2018, l’avv.
__________, che rappresentava la ricorrente dinnanzi al Pretore della
giurisdizione di __________, chiedeva all’RS 1 (di seguito: RS 1) di voler disgiungere
le partite fiscali dei coniugi __________.
c.
Nelle Dichiarazioni
d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018, presentate entrambe
successivamente alla decisione del Pretore (rispettivamente l’8 marzo 2019 e il
5 dicembre 2019), RI 1 non dichiarava alcun reddito da alimenti ricevuti per
sé.
B. a.
Il 2 settembre 2020,
alfine di definire le tassazioni 2017 e 2018, l’RS 1 si rivolgeva alla
contribuente chiedendole tra l’altro di indicare, allegando “la relativa
documentazione, i mezzi di sostentamento utilizzati negli anni 2017 e 2018 per
far fronte ai normali fabbisogni vitali”.
RI 1 rispondeva per email
il 21 settembre 2020 specificando che “oltre a quando dichiarato […] ho
potuto attingere al conto stipendio di __________, mio ex-marito, presso la __________,
quanto da me ne[c]essario al mio sostentamento, in attesa di una
decisone del Pretore inerente l’importo di pensione alimentare”. Precisava
che la pensione alimentare era stata fissata in fr. 8'600.‑ mensili
ed aveva avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2019. Allegava, come
richiestole, la decisione del Pretore della giurisdizione di __________ del 19
dicembre 2018.
b.
Con
decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018, notificate entrambe in data
3 giugno 2021, l’RS 1 aggiungeva fr. 97'020.‑ per il 2017 e
fr. 96'688.‑ per il 2018 quali “alimenti ricevuti per sé”. A motivo,
adduceva che “si tratta[va] in pratica di prelevamenti effettuati dal
conto stipendio di __________ (ex-marito) per il proprio mantenimento e questo
in attesa di una decisione ufficiale del Pretore”.
Di conseguenza, per il
periodo fiscale 2017, il reddito imponibile era di fr. 101'900.‑ per
l’imposta cantonale (parimenti determinante per l’aliquota) e di fr. 106'000.‑
per l’imposta federale diretta (parimenti determinante per l’aliquota). Il
dovuto d’imposta cantonale sul reddito era di fr. 9'343.40 mentre per l’IFD
era di fr. 3'322.80.
Per il periodo fiscale
2018, il reddito imponibile IC era di fr. 90'300.‑ (parimenti
determinante per l’aliquota) e per l’IFD era di fr. 93'800.‑. Il
dovuto d’imposta cantonale sul reddito si attestava a fr. 7'872.45 mentre
per l’IFD a fr. 2'464.80.
Per entrambi i periodi
fiscali litigiosi, l’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑
C. Contro le suddette
decisioni, RI 1 interponeva reclamo, rappresentata dallo Studio fiduciario __________
SA di __________. Con il suo scritto, datato 24 giugno 2021 e identico per
entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente contestava l’imposizione
degli “alimenti ricevuti per sé”, ravvisando “un potenziale rischio di
doppia imposizione dello stesso substrato fiscale”, “non avendo potuto
accertare, se quanto [le] è stato imposto […] è stato posto in
deduzione all’ex-marito”. Per il rappresentante della contribuente è
altresì “incomprensibile e non documentato l’ammontare della rettifica”.
D. Con decisioni datate 4
maggio 2022, l’RS 1 respingeva i reclami per entrambi i periodi fiscali, confermando
integralmente quanto stabilito dall’autorità di prime cure. A motivo, l’RS 1 adduceva
che:
Nella sentenza __________ del 19.12.2018 risulta che
la signora RI 1 abita separata dal marito da maggio 2016, dalla stessa sentenza
risulta che era stato richiesto un alimento mensile di Fr. 15'000 dal
momento della separazione. Di fatto, il giudice stabilisce in Fr. 8'600 gli
alimenti da versare alla ex-moglie da parte dell’ex-marito a decorrere dal
1.1.2019. In questo lasso di tempo, separazione effettiva e fissazione dell’alimento,
la signora RI 1 ha vissuto grazie ai prelevamenti fatti dal conto dell’ex-marito
e riconducibili ad essa, visto che ha una carta propria. Di fatto gli alimenti
imposti nella presente decisione sono inferiori a quanto fissato dal giudice.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si
aggrava contro l’imposizione degli “alimenti ricevuti per sé”, postulandone lo
stralcio.
La rappresentante
sostiene che “i prelievi effettuati dalla signora RI 1 sono andati a
beneficio non solo suo, ma pure per garantire il debito mantenimento dei figli
maggiorenni e del marito”. Infatti, il Pretore “ha definito chiaramente
la prassi che comportava la messa a disposizione del conto bancario sul quale
veniva versato lo stipendio del marito, dei mezzi necessari al mantenimento
dell’intera famiglia. La piena disponibilità della moglie su questo conto
bancario ha comportato il debito mantenimento della signora RI 1, dei due figli
maggiorenni e del marito”.
La patrocinatrice conclude
affermando che “con la deduzione che [il marito] ha preteso,
smentisce quanto sentenziato dal Giudice che ha dato per scontato il debito
mantenimento di tutta la famiglia con la prassi in uso”.
F. Il 26 agosto 2022, l’PI
1 (di seguito: PI 1) ha presentato le proprie osservazioni al ricorso.
L’PI 1 afferma che “la
ricorrente non nega di aver attinto liberamente al conto corrente intestato
all’ex marito presso la __________ sul quale è stato versato il salario di __________
durante il periodo fiscale qui di interesse. Ne consegue che la ricorrente conferma
di aver ricevuto un contributo alimentare da parte dell’ex marito durante gli
anni 2017 e 2018 […] Eppure, la ricorrente ritiene che i prelievi da lei
effettuati siano «andati a beneficio non solo suo, ma pure per
garantire il debito mantenimento dei figli maggiorenni e del marito» e che «vi
sono altre spese fatte per la famiglia e per il marito che sono state pagate
con prelievi fatti dalla signora RI 1 e che ora vengono considerati con un
contributo alimentare a suo beneficio». A sostegno della sua tesi la
ricorrente però non apporta la benché minima prova [dichiarando] semplicemente
[di aver] potuto attingere al conto stipendio dell’ex marito”.
Per quanto riguarda la
commisurazione degli importi imposti dall’autorità di tassazione, secondo l’PI
1, “l’ex marito della contribuente ha dichiarato nella sua partita fiscale
di aver provveduto al mantenimento della signora RI 1 per CHF 97'020.‑
nell’anno 2017 e per
CHF 96'688.‑ nell’anno 2018. Sulla base
di queste risultanze, l’ufficio di tassazione ha imposto alla contribuente ‑ a
giusta ragione ‑ un contributo alimentare pari a
CHF 97'020.‑ per l’anno 2017 e CHF 96'688.‑ per l’anno
2018.
In sostanza si tratta di circa CHF 8'000.‑ mensili. Poco
importa che la decorrenza dei contributi alimentari stabiliti dal Pretore sia
stata stabilita a partire dal 1° gennaio 2019. Il contributo alimentare imposto
in capo alla ricorrente si fonda in ogni caso sul fabbisogno effettivo di
quest’ultima nei periodi fiscali 2017 e 2018, che la stessa ha dichiarato
essere stato integralmente coperto dai redditi del marito. Del resto, la
contribuente non quantifica neppure il suo presunto reddito inferiore,
limitandosi
a pretendere che non può esserle attribuito alcun reddito a
titolo di contributi alimentari. Ciò che in ogni caso non è ammissibile,
considerato come la stessa non avrebbe potuto far fronte al suo mantenimento
senza il contributo economico dell’ex marito. A ciò si aggiunge che il
contributo alimentare imposto alla ricorrente – circa CHF 8'000.‑
mensili – è inferiore non solo al fabbisogno di CHF 9'800.‑
e al contributo alimentare di CHF 8'600.‑ fissati dal Pretore, ma
pure al fabbisogno e al contributo alimentare da lei stessa rivendicati
nell’ambito della separazione (CHF 13'536.‑/CHF 15'000.‑)”.
G. Il 26 settembre 2022,
la patrocinatrice della ricorrente replica alle osservazioni dell’RS 1,
affermando che “contestata è la somma dei prelievi calcolati dal marito e
supinamente accettati dall’Autorità fiscale”.
Infatti, “i
prelievi effettuati dalla signora RI 1, ancorché contestati nell’ammontare, non
erano destinati unicamente alla sua persona, bensì al suo nucleo famigliare
composto da lei e dai due figli maggiorenni”. Come visto, “il marito ha
fatto fronte al mantenimento dell’intera famiglia, lasciando alla moglie la
piena disponibilità del suo conto bancario sul quale riceveva il salario”. Tale
assetto contributivo è stato successivamente modificato con l’accordo
intervenuto dinnanzi al Pretore.
L’avv. RA 1 spiega che “il
debito mantenimento dell’intera famiglia comporta il pagamento di tutte le
spese (compreso l’onere fiscale) e si riferisce pure al debito mantenimento dei
figli maggiorenni che vivono con la madre”.
Conclude affermando che “non
spetta […] alla moglie provare che i prelievi in contanti non sono
alimenti, visto che nessuno ha mai portato la prova della correlazione tra carte
di credito in uso e beneficiario”.
Litigioso è dunque “l’importo
dei prelievi e la mancanza di ogni prova di chi li ha effettuati e di chi ne ha
beneficiato”. Secondo la patrocinatrice dell’insorgente, “poiché il
marito ha accettato di far fronte al mantenimento dell’intera famiglia, egli
non può far valere una correlazione tra gli importi prelevati dalla moglie (per
lei, per la famiglia e per debiti comuni dei coniugi) come contributi
alimentari della medesima”.
Diritto
1. 1.1.
Le prestazioni in
adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio
esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23
lett. e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione
della famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento
all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.
Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di
una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione di come tali
prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex
partner che ora sono tassati separatamente. La LIFD, come pure la LT, applicano
il principio della corrispondenza, secondo il quale le prestazioni sono
deducibili presso chi le fornisce e, specularmente, imponibili per chi le
riceve. In questo modo, si realizza al meglio il principio dell’imposizione
secondo la capacità contributiva (Locher,
Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23
LIFD, p. 728 s.).
1.2.
Giusta gli articoli 23
lett. f LIFD e 22 lett. f LT sono imponibili gli alimenti
percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,
nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità
parentale.
I contributi di
mantenimento, che servono alla copertura dei bisogni vitali correnti e non
devono creare un incremento patrimoniale presso colui che li riceve, possono
avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti, importi fissi e variabili,
pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea di principio, i contributi
alimentari ricevuti da un contribuente in caso di divorzio, separazione legale
o di fatto sono imponibili come reddito (Locher,
op. cit., n. 53 ad art. 23 LIFD, p. 731).
1.3.
I
contributi di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione
giudiziaria o in una convenzione (v. Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
4a ediz., Basilea 2022, n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 563 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 60 ad art. 23 LIFD,
p. 486).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo al caso in
disamina, la ricorrente si aggrava contro l’imposizione di “alimenti ricevuti
per sé” in ragione di fr. 97'020.‑ per il periodo fiscale 2017 e di fr. 96'688.‑
per il periodo fiscale 2018, sostenendo che, per i periodi fiscali in
questione, non vi era alcun accordo con l’ex marito riguardo ai contributi
alimentari. Dalla separazione e fino al 31 dicembre 2018, per il mantenimento
di tutta la famiglia, la ricorrente ammette peraltro di aver potuto attingere agli
averi depositati sul conto dove veniva versato lo stipendio dell’ex marito.
Con il presente ricorso, l’insorgente
contesta sia la natura sia l’importo degli “alimenti ricevuti per sé”, aggiunti
dall’autorità di tassazione.
2.2
Dapprima, ci si domanda se
la ricorrente abbia beneficiato di contributi alimentari.
Nel caso di una
separazione di fatto o di un’autorizzazione giudiziaria alla vita separata
nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, l’obbligazione
alle prestazioni di mantenimento si fonda sugli articoli 163 ss e 176 Codice
Civile (Hunziker/Mayer-Knobel, op.
cit., n. 24 ad art. 23 LIFD, p. 564 s.).
Come visto, i contributi
di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione giudiziaria o in una
convenzione. Tuttavia, possono essere imposti ex art. 23 lett. f
LIFD anche quando sono versati senza una decisione giudiziaria o un accordo (Hunziker/Mayer-Knobel, loc. cit.).
Non necessariamente i
contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro
dirette e ricorrenti, come, nel caso di specie, quelle fissate a partire dal 1°
gennaio 2019. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per esempio il
pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri ipotecari o
dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie prestazioni in
natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti vive
gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex partner (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD,
p. 994; Circ. AFC no. 30, 14.1.2., p. 31).
In una sentenza del 29
febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha avuto modo di
decidere che, dopo la costituzione di economie domestiche e domicili separati,
con il conseguente abbandono definitivo della volontà di continuare l’unione
coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta una separazione di fatto dei
coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente l'imminente separazione
delle risorse comuni, che sembra essere solo una questione di tempo. Il
semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un conto bancario in
comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio mantenimento, non
basta per escludere che vi sia stata una separazione di fatto, che si evince
invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel caso in esame, i
coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento in modo
separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva il suo
stipendio (consid. 3.3). I prelevamenti della moglie dal conto
comune, alimentato quasi esclusivamente con lo stipendio del marito,
costituivano contributi di mantenimento. Secondo l’Alta Corte, il fatto
che i coniugi avessero potuto fissare l’ammontare definitivo dei contributi
solo dopo essere rimasti separati per alcuni mesi non era un motivo per negare
la deduzione degli alimenti, in mancanza di versamenti per un importo
determinato (consid. 4).
2.3
La sentenza di separazione
del 19 dicembre 2018 attesta che “anche se non esplicitamente, le parti si
sono accordate sull’assetto contributivo durante la vita separata, nel senso
che il marito avrebbe fatto fronte al mantenimento dell’intera famiglia
lasciando alla moglie la piena disponibilità del conto bancario sul quale viene
versato il suo stipendio”. Di conseguenza, “il giudice a protezione
dell’unione coniugale fissa il nuovo contributo alimentare […] solo per
il futuro”. La stessa ricorrente ha ammesso che “il suo debito
mantenimento, così come quello dei figli maggiorenni e del marito, è sempre
stato garantito”. In altre parole, dalla separazione e fino al 31 dicembre
2018, tra la ricorrente e l’ex marito vi era un accordo, secondo cui lei poteva
beneficiare delle prestazioni per il suo mantenimento, attingendo liberamente
al conto bancario del marito. Nella fase precedente la decisione pretorile, tale
accordo è sempre stato rispettato, come ammesso anche dalla stessa ricorrente.
La decisione del 19
dicembre 2018, ad istanza della ex moglie, ha effetto solo a partire da tale
data e fissa a fr. 8'600.‑ mensili il contributo alimentare per
l’insorgente (che lei stessa quantificava in fr. 15'000.‑ al mese) e
a fr. 3'000.‑ mensili per ciascuno dei due figli maggiorenni, a far
tempo dal 1° gennaio 2019 (“solo per il futuro”; v. incarto __________,
consid. 6, p. 16 s.).
Da notare, come
giustamente rilevato sia dall’autorità di tassazione nella richiesta di
documentazione del 2 settembre 2020 sia dall’PI 1 nelle sue osservazioni, che
nei periodi fiscali sub judice ben difficilmente la ricorrente avrebbe
potuto far fronte ai propri bisogni vitali con il suo solo stipendio
(fr. 1'200.‑ mensili nel 2017 e nel 2018; v. incarto , consid. 5b,
p. 15). Nei periodi fiscali 2017 e 2018, la ricorrente ha dovuto giocoforza far
capo al contributo di mantenimento proveniente dalla disponibilità finanziaria
dell’ex marito, e meglio attingendo direttamente e personalmente (v. email del
21.09.2020
a RS 1) al conto bancario sul quale veniva versato il salario
dell’ex marito.
2.4
Nella fattispecie, la
ricorrente ha potuto attingere liberamente al conto del marito per far fronte
sia al proprio sostentamento sia a quello dei figli maggiorenni sia per il
governo della casa. Se ne può concludere che le prestazioni di cui ha
beneficiato nel corso dei periodi fiscali 2017 e 2018, ricorrendo appunto al
conto bancario dell’ex marito, corrispondano a delle prestazioni di
mantenimento e, in quanto reddito, debbano essere imposte.
3.
3.1.
Assodato che quanto
ricevuto dalla ricorrente nei periodi fiscali 2017 e 2018 è un contributo di
mantenimento, si rivela necessario verificare se la commisurazione degli
elementi aggiunti dall’Ufficio alle tassazioni della ricorrente sia corretta.
3.2
Secondo il principio di
corrispondenza, il contribuente che versa degli alimenti al coniuge divorziato,
separato legalmente o di fatto può dedurli dal proprio reddito lordo (art. 33
cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT), mentre presso
l’ex coniuge che li riceve sono imponibili quali reddito sulla base dell’art.
23.
lett. f LIFD (Locher,
op. cit., n. 49 ad art. 23 LIFD, p. 729).
Secondo tale principio, inoltre,
la prestazione imponibile deve corrispondere all’importo di quella ammessa in
deduzione al debitore della prestazione (Locher,
op. cit., n. 55 ad art. 23 LIFD, p. 731 s.).
3.3
Va ricordato che
l’insorgente non aveva dichiarato alcun contributo di mantenimento, nella
propria dichiarazione d’imposta. In queste circostanze, l’autorità di
tassazione ha dovuto procedere alla ricostruzione dell’ammontare delle
prestazioni alimentari in base alla documentazione a disposizione. È
comprensibile, nella prospettiva del principio di corrispondenza, che abbia
preso in considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione del marito.
Dalle decisioni di
tassazione dopo reclamo dell’ex marito, emesse il 3 giugno 2021, si evince che
l’RS 1 gli ha concesso la deduzione degli “alimenti versati al coniuge
divorziato o separato” in ragione di fr. 97'020.‑ per il periodo
fiscale 2017 e di fr. 96'688.‑ per il periodo fiscale 2018.
L’Ufficio di tassazione
non ha tuttavia ripreso semplicemente gli importi fatti valere dal contribuente,
ma ha proceduto ad una verifica dell’ammontare dei prelevamenti fatti dalla
moglie. L’ex marito aveva infatti chiesto in deduzione gli alimenti versati al
coniuge separato in ragione di fr. 103'200.‑ (v. DI 2017 e 2018,
presentate rispettivamente il 20 marzo 2019 e il 29 luglio 2020, dopo la
decisione del Pretore). Nelle decisioni di tassazione, l’autorità fiscale non aveva
concesso alcuna deduzione per alimenti né per il 2017 né tantomeno per il 2018,
“non essendo comprovato in modo inequivocabile quanto effettivamente versato
alla signora RI 1 durante l’anno 2017 [risp. 2018]. La sentenza del
Pretore, fissa infatti il contributo alimentare a far tempo dal 1° gennaio 2019”
(decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e 2018 del 28 ottobre 2020).
Solo in seguito al
reclamo, dopo aver verificato l’ammontare dei prelevamenti dal conto bancario
del marito, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione dal reddito di
quest’ultimo gli importi di fr. 97'020.‑per il periodo fiscale 2017
e fr. 96'688.‑per il periodo fiscale 2018.
3.4
La ricorrente contesta “la
somma dei prelievi calcolati dal marito e supinamente accettati dall’autorità
fiscale”, ovvero fr. 97'020.‑ per il 2017 e fr. 96'688.‑
per il 2018.
Come già ricordato, nell’ambito
delle tassazioni separate di due ex coniugi e nel rispetto del principio della
concordanza, l’importo della prestazione imponibile deve corrispondere
all’importo di quella ammessa in deduzione. Nella fattispecie, sia le decisioni
impugnate sia le decisioni di tassazione dopo reclamo dell’ex marito riportano
importi identici.
Come pure è già stato
rilevato, l’autorità di tassazione non ha “supinamente” ripreso l’ammontare
degli alimenti fatto valere dal marito nella sua dichiarazione. Al contrario,
in un primo tempo non ha ammesso in deduzione alcun contributo di mantenimento
e, in seguito al reclamo del contribuente, ha riconosciuto una deduzione
parziale, alla luce dei prelevamenti documentati.
Neppure nel ricorso in
esame, del resto, la ricorrente produce documentazione che consenta di commisurare
in modo più attendibile l’ammontare delle prestazioni di cui ha beneficiato. Si
è limitata ad affermare che non spettava a lei bensì all’ex marito dimostrare
di aver versato tali importi. Ciò che verosimilmente lui ha fatto, visto che l’RS
1.
in sede di reclamo gli ha concesso la deduzione per “alimenti versati al
coniuge divorziato o separato” in ragione di fr. 97'020.‑ per il
2017.
e fr. 96'688.‑ per il 2018.
Non si comprende pertanto
come possa pretendere che non sia “provata la causalità tra i prelievi e gli
asseriti contributi alimentari” a lei imputati (cfr. replica del 26.9.2022
alle osservazioni 26.8.2022 della Divisione delle contribuzioni).
3.5
Alla luce della sentenza
con cui sono state successivamente determinate le obbligazioni alimentari, gli
importi stabiliti con le decisioni contestate potrebbero addirittura apparire
prudenziali.
Se si paragonano infatti gli
importi degli elementi aggiunti dall’RS 1 alle tassazioni 2017 e 2018 e quanto
calcolato dal Pretore quale fabbisogno effettivo della ricorrente, i primi
risultano inferiori a quanto fissato dalla decisione pretorile. Ed anche a
quanto richiesto dalla stessa contribuente per il suo personale sostentamento nella
procedura davanti al Pretore, ovvero fr. 15'000.‑ al mese.
Inoltre, diversamente da
quanto sostiene l’insorgente, ben difficilmente negli importi accertati dall’RS
1.
sono contemplati anche i contributi di mantenimento destinati ai due figli
maggiorenni, stabiliti in fr. 3'000.- al mese per ciascuno e il fabbisogno
del marito (che si attestava a fr. 13'450.‑ mensili; v. inc. __________,
consid. 6, p. 16).
3.6
L’operato dell’RS 1 merita
pertanto di essere tutelato e le decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e IC/IFD
2018.
dopo reclamo emesse il 4 maggio 2022 sono dunque confermate.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: