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Decisione

80.2022.146

Reddito imponibile: alimenti, anche prelevamenti dal conto dell’altro coniuge per finanziare il proprio mantenimento, commisurazione del reddito, principio di corrispondenza

28 dicembre 2022Italiano20 min

moglie ha potuto far capo al conto corrente intestato al marito presso la __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.146

80.2022.147

Lugano

28 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 giugno 2022 contro le decisioni del 4 maggio 2022 in materia di IC/IFD

2017 e IC/IFD 2018

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1 vive separata dal

marito __________ da maggio 2016.

Con decisione del 19

dicembre 2018, il Pretore di __________ ha stabilito che il marito avrebbe

dovuto versare alla ex moglie, a partire dal 1° gennaio 2019, fr. 8'600.‑

mensili (fr. 103'200.‑/annui) a titolo di contributo alimentare

(incarto no. __________).

Dalla citata sentenza si

evince anche che dal momento della separazione alla fine del 2018, “la

moglie ha potuto far capo al conto corrente intestato al marito presso la __________,

sul quale viene versato il salario di __________, per far fronte alle spese

famigliari, sicché il suo fabbisogno e quello dei figli, così come quello del

marito, sono stati sinora coperti in questo modo” (v. inc. __________, consid.

2, p. 4).

“La procedura per

definire la regolazione della vita separata” è stata avviata dalla

ricorrente il 23 agosto 2017 (v. inc. __________, consid. 2, p. 4).

La decisione del Pretore

prevedeva altresì che il marito avrebbe provveduto al mantenimento dei due figli

maggiorenni della coppia, ancora agli studi, in ragione di fr. 6'000.‑

mensili (fr. 3'000.‑ ciascuno).

b.

Il 7 febbraio 2018, l’avv.

__________, che rappresentava la ricorrente dinnanzi al Pretore della

giurisdizione di __________, chiedeva all’RS 1 (di seguito: RS 1) di voler disgiungere

le partite fiscali dei coniugi __________.

c.

Nelle Dichiarazioni

d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018, presentate entrambe

successivamente alla decisione del Pretore (rispettivamente l’8 marzo 2019 e il

5 dicembre 2019), RI 1 non dichiarava alcun reddito da alimenti ricevuti per

sé.

B. a.

Il 2 settembre 2020,

alfine di definire le tassazioni 2017 e 2018, l’RS 1 si rivolgeva alla

contribuente chiedendole tra l’altro di indicare, allegando “la relativa

documentazione, i mezzi di sostentamento utilizzati negli anni 2017 e 2018 per

far fronte ai normali fabbisogni vitali”.

RI 1 rispondeva per email

il 21 settembre 2020 specificando che “oltre a quando dichiarato […] ho

potuto attingere al conto stipendio di __________, mio ex-marito, presso la __________,

quanto da me ne[c]essario al mio sostentamento, in attesa di una

decisone del Pretore inerente l’importo di pensione alimentare”. Precisava

che la pensione alimentare era stata fissata in fr. 8'600.‑ mensili

ed aveva avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2019. Allegava, come

richiestole, la decisione del Pretore della giurisdizione di __________ del 19

dicembre 2018.

b.

Con

decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e IC/IFD 2018, notificate entrambe in data

3 giugno 2021, l’RS 1 aggiungeva fr. 97'020.‑ per il 2017 e

fr. 96'688.‑ per il 2018 quali “alimenti ricevuti per sé”. A motivo,

adduceva che “si tratta[va] in pratica di prelevamenti effettuati dal

conto stipendio di __________ (ex-marito) per il proprio mantenimento e questo

in attesa di una decisione ufficiale del Pretore”.

Di conseguenza, per il

periodo fiscale 2017, il reddito imponibile era di fr. 101'900.‑ per

l’imposta cantonale (parimenti determinante per l’aliquota) e di fr. 106'000.‑

per l’imposta federale diretta (parimenti determinante per l’aliquota). Il

dovuto d’imposta cantonale sul reddito era di fr. 9'343.40 mentre per l’IFD

era di fr. 3'322.80.

Per il periodo fiscale

2018, il reddito imponibile IC era di fr. 90'300.‑ (parimenti

determinante per l’aliquota) e per l’IFD era di fr. 93'800.‑. Il

dovuto d’imposta cantonale sul reddito si attestava a fr. 7'872.45 mentre

per l’IFD a fr. 2'464.80.

Per entrambi i periodi

fiscali litigiosi, l’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑

C. Contro le suddette

decisioni, RI 1 interponeva reclamo, rappresentata dallo Studio fiduciario __________

SA di __________. Con il suo scritto, datato 24 giugno 2021 e identico per

entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente contestava l’imposizione

degli “alimenti ricevuti per sé”, ravvisando “un potenziale rischio di

doppia imposizione dello stesso substrato fiscale”, “non avendo potuto

accertare, se quanto [le] è stato imposto […] è stato posto in

deduzione all’ex-marito”. Per il rappresentante della contribuente è

altresì “incomprensibile e non documentato l’ammontare della rettifica”.

D. Con decisioni datate 4

maggio 2022, l’RS 1 respingeva i reclami per entrambi i periodi fiscali, confermando

integralmente quanto stabilito dall’autorità di prime cure. A motivo, l’RS 1 adduceva

che:

Nella sentenza __________ del 19.12.2018 risulta che

la signora RI 1 abita separata dal marito da maggio 2016, dalla stessa sentenza

risulta che era stato richiesto un alimento mensile di Fr. 15'000 dal

momento della separazione. Di fatto, il giudice stabilisce in Fr. 8'600 gli

alimenti da versare alla ex-moglie da parte dell’ex-marito a decorrere dal

1.1.2019. In questo lasso di tempo, separazione effettiva e fissazione dell’alimento,

la signora RI 1 ha vissuto grazie ai prelevamenti fatti dal conto dell’ex-marito

e riconducibili ad essa, visto che ha una carta propria. Di fatto gli alimenti

imposti nella presente decisione sono inferiori a quanto fissato dal giudice.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si

aggrava contro l’imposizione degli “alimenti ricevuti per sé”, postulandone lo

stralcio.

La rappresentante

sostiene che “i prelievi effettuati dalla signora RI 1 sono andati a

beneficio non solo suo, ma pure per garantire il debito mantenimento dei figli

maggiorenni e del marito”. Infatti, il Pretore “ha definito chiaramente

la prassi che comportava la messa a disposizione del conto bancario sul quale

veniva versato lo stipendio del marito, dei mezzi necessari al mantenimento

dell’intera famiglia. La piena disponibilità della moglie su questo conto

bancario ha comportato il debito mantenimento della signora RI 1, dei due figli

maggiorenni e del marito”.

La patrocinatrice conclude

affermando che “con la deduzione che [il marito] ha preteso,

smentisce quanto sentenziato dal Giudice che ha dato per scontato il debito

mantenimento di tutta la famiglia con la prassi in uso”.

F. Il 26 agosto 2022, l’PI

1 (di seguito: PI 1) ha presentato le proprie osservazioni al ricorso.

L’PI 1 afferma che “la

ricorrente non nega di aver attinto liberamente al conto corrente intestato

all’ex marito presso la __________ sul quale è stato versato il salario di __________

durante il periodo fiscale qui di interesse. Ne consegue che la ricorrente conferma

di aver ricevuto un contributo alimentare da parte dell’ex marito durante gli

anni 2017 e 2018 […] Eppure, la ricorrente ritiene che i prelievi da lei

effettuati siano «andati a beneficio non solo suo, ma pure per

garantire il debito mantenimento dei figli maggiorenni e del marito» e che «vi

sono altre spese fatte per la famiglia e per il marito che sono state pagate

con prelievi fatti dalla signora RI 1 e che ora vengono considerati con un

contributo alimentare a suo beneficio». A sostegno della sua tesi la

ricorrente però non apporta la benché minima prova [dichiarando] semplicemente

[di aver] potuto attingere al conto stipendio dell’ex marito”.

Per quanto riguarda la

commisurazione degli importi imposti dall’autorità di tassazione, secondo l’PI

1, “l’ex marito della contribuente ha dichiarato nella sua partita fiscale

di aver provveduto al mantenimento della signora RI 1 per CHF 97'020.‑

nell’anno 2017 e per

CHF 96'688.‑ nell’anno 2018. Sulla base

di queste risultanze, l’ufficio di tassazione ha imposto alla contribuente ‑ a

giusta ragione ‑ un contributo alimentare pari a

CHF 97'020.‑ per l’anno 2017 e CHF 96'688.‑ per l’anno

2018.

In sostanza si tratta di circa CHF 8'000.‑ mensili. Poco

importa che la decorrenza dei contributi alimentari stabiliti dal Pretore sia

stata stabilita a partire dal 1° gennaio 2019. Il contributo alimentare imposto

in capo alla ricorrente si fonda in ogni caso sul fabbisogno effettivo di

quest’ultima nei periodi fiscali 2017 e 2018, che la stessa ha dichiarato

essere stato integralmente coperto dai redditi del marito. Del resto, la

contribuente non quantifica neppure il suo presunto reddito inferiore,

limitandosi

a pretendere che non può esserle attribuito alcun reddito a

titolo di contributi alimentari. Ciò che in ogni caso non è ammissibile,

considerato come la stessa non avrebbe potuto far fronte al suo mantenimento

senza il contributo economico dell’ex marito. A ciò si aggiunge che il

contributo alimentare imposto alla ricorrente – circa CHF 8'000.‑

mensili – è inferiore non solo al fabbisogno di CHF 9'800.‑

e al contributo alimentare di CHF 8'600.‑ fissati dal Pretore, ma

pure al fabbisogno e al contributo alimentare da lei stessa rivendicati

nell’ambito della separazione (CHF 13'536.‑/CHF 15'000.‑)”.

G. Il 26 settembre 2022,

la patrocinatrice della ricorrente replica alle osservazioni dell’RS 1,

affermando che “contestata è la somma dei prelievi calcolati dal marito e

supinamente accettati dall’Autorità fiscale”.

Infatti, “i

prelievi effettuati dalla signora RI 1, ancorché contestati nell’ammontare, non

erano destinati unicamente alla sua persona, bensì al suo nucleo famigliare

composto da lei e dai due figli maggiorenni”. Come visto, “il marito ha

fatto fronte al mantenimento dell’intera famiglia, lasciando alla moglie la

piena disponibilità del suo conto bancario sul quale riceveva il salario”. Tale

assetto contributivo è stato successivamente modificato con l’accordo

intervenuto dinnanzi al Pretore.

L’avv. RA 1 spiega che “il

debito mantenimento dell’intera famiglia comporta il pagamento di tutte le

spese (compreso l’onere fiscale) e si riferisce pure al debito mantenimento dei

figli maggiorenni che vivono con la madre”.

Conclude affermando che “non

spetta […] alla moglie provare che i prelievi in contanti non sono

alimenti, visto che nessuno ha mai portato la prova della correlazione tra carte

di credito in uso e beneficiario”.

Litigioso è dunque “l’importo

dei prelievi e la mancanza di ogni prova di chi li ha effettuati e di chi ne ha

beneficiato”. Secondo la patrocinatrice dell’insorgente, “poiché il

marito ha accettato di far fronte al mantenimento dell’intera famiglia, egli

non può far valere una correlazione tra gli importi prelevati dalla moglie (per

lei, per la famiglia e per debiti comuni dei coniugi) come contributi

alimentari della medesima”.

Diritto

1. 1.1.

Le prestazioni in

adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio

esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23

lett. e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione

della famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento

all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito.

Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di

una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione di come tali

prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex

partner che ora sono tassati separatamente. La LIFD, come pure la LT, applicano

il principio della corrispondenza, secondo il quale le prestazioni sono

deducibili presso chi le fornisce e, specularmente, imponibili per chi le

riceve. In questo modo, si realizza al meglio il principio dell’imposizione

secondo la capacità contributiva (Locher,

Kommentar zum DBG, I. Teil, 2a ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23

LIFD, p. 728 s.).

1.2.

Giusta gli articoli 23

lett. f LIFD e 22 lett. f LT sono imponibili gli alimenti

percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto,

nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità

parentale.

I contributi di

mantenimento, che servono alla copertura dei bisogni vitali correnti e non

devono creare un incremento patrimoniale presso colui che li riceve, possono

avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti, importi fissi e variabili,

pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea di principio, i contributi

alimentari ricevuti da un contribuente in caso di divorzio, separazione legale

o di fatto sono imponibili come reddito (Locher,

op. cit., n. 53 ad art. 23 LIFD, p. 731).

1.3.

I

contributi di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione

giudiziaria o in una convenzione (v. Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

4a ediz., Basilea 2022, n. 23a ad art. 23 LIFD, p. 563 s.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 60 ad art. 23 LIFD,

p. 486).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo al caso in

disamina, la ricorrente si aggrava contro l’imposizione di “alimenti ricevuti

per sé” in ragione di fr. 97'020.‑ per il periodo fiscale 2017 e di fr. 96'688.‑

per il periodo fiscale 2018, sostenendo che, per i periodi fiscali in

questione, non vi era alcun accordo con l’ex marito riguardo ai contributi

alimentari. Dalla separazione e fino al 31 dicembre 2018, per il mantenimento

di tutta la famiglia, la ricorrente ammette peraltro di aver potuto attingere agli

averi depositati sul conto dove veniva versato lo stipendio dell’ex marito.

Con il presente ricorso, l’insorgente

contesta sia la natura sia l’importo degli “alimenti ricevuti per sé”, aggiunti

dall’autorità di tassazione.

2.2

Dapprima, ci si domanda se

la ricorrente abbia beneficiato di contributi alimentari.

Nel caso di una

separazione di fatto o di un’autorizzazione giudiziaria alla vita separata

nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, l’obbligazione

alle prestazioni di mantenimento si fonda sugli articoli 163 ss e 176 Codice

Civile (Hunziker/Mayer-Knobel, op.

cit., n. 24 ad art. 23 LIFD, p. 564 s.).

Come visto, i contributi

di mantenimento sono di regola stabiliti in una decisione giudiziaria o in una

convenzione. Tuttavia, possono essere imposti ex art. 23 lett. f

LIFD anche quando sono versati senza una decisione giudiziaria o un accordo (Hunziker/Mayer-Knobel, loc. cit.).

Non necessariamente i

contributi di mantenimento devono rivestire la forma di prestazioni in denaro

dirette e ricorrenti, come, nel caso di specie, quelle fissate a partire dal 1°

gennaio 2019. Può trattarsi anche di versamenti indiretti, come per esempio il

pagamento dei premi della cassa malati, delle imposte, degli oneri ipotecari o

dei costi i di locazione oppure consistere in vere e proprie prestazioni in

natura, come per esempio quando il beneficiario degli alimenti vive

gratuitamente nella casa o nell’appartamento dell’ex partner (Locher, op. cit., n. 54 ad art. 23 LIFD,

p. 994; Circ. AFC no. 30, 14.1.2., p. 31).

In una sentenza del 29

febbraio 2016 (RDAF 2016 II 602), il Tribunale federale ha avuto modo di

decidere che, dopo la costituzione di economie domestiche e domicili separati,

con il conseguente abbandono definitivo della volontà di continuare l’unione

coniugale, si deve ritenere che sia intervenuta una separazione di fatto dei

coniugi, in quanto a questo punto diventa evidente l'imminente separazione

delle risorse comuni, che sembra essere solo una questione di tempo. Il

semplice fatto che i coniugi continuino a disporre di un conto bancario in

comune per un tempo determinato, per provvedere al proprio mantenimento, non

basta per escludere che vi sia stata una separazione di fatto, che si evince

invece dal quadro complessivo della loro situazione. Nel caso in esame, i

coniugi avevano finanziato le rispettive spese di mantenimento in modo

separato, attingendo al conto bancario del marito, sul quale confluiva il suo

stipendio (consid. 3.3). I prelevamenti della moglie dal conto

comune, alimentato quasi esclusivamente con lo stipendio del marito,

costituivano contributi di mantenimento. Secondo l’Alta Corte, il fatto

che i coniugi avessero potuto fissare l’ammontare definitivo dei contributi

solo dopo essere rimasti separati per alcuni mesi non era un motivo per negare

la deduzione degli alimenti, in mancanza di versamenti per un importo

determinato (consid. 4).

2.3

La sentenza di separazione

del 19 dicembre 2018 attesta che “anche se non esplicitamente, le parti si

sono accordate sull’assetto contributivo durante la vita separata, nel senso

che il marito avrebbe fatto fronte al mantenimento dell’intera famiglia

lasciando alla moglie la piena disponibilità del conto bancario sul quale viene

versato il suo stipendio”. Di conseguenza, “il giudice a protezione

dell’unione coniugale fissa il nuovo contributo alimentare […] solo per

il futuro”. La stessa ricorrente ha ammesso che “il suo debito

mantenimento, così come quello dei figli maggiorenni e del marito, è sempre

stato garantito”. In altre parole, dalla separazione e fino al 31 dicembre

2018, tra la ricorrente e l’ex marito vi era un accordo, secondo cui lei poteva

beneficiare delle prestazioni per il suo mantenimento, attingendo liberamente

al conto bancario del marito. Nella fase precedente la decisione pretorile, tale

accordo è sempre stato rispettato, come ammesso anche dalla stessa ricorrente.

La decisione del 19

dicembre 2018, ad istanza della ex moglie, ha effetto solo a partire da tale

data e fissa a fr. 8'600.‑ mensili il contributo alimentare per

l’insorgente (che lei stessa quantificava in fr. 15'000.‑ al mese) e

a fr. 3'000.‑ mensili per ciascuno dei due figli maggiorenni, a far

tempo dal 1° gennaio 2019 (“solo per il futuro”; v. incarto __________,

consid. 6, p. 16 s.).

Da notare, come

giustamente rilevato sia dall’autorità di tassazione nella richiesta di

documentazione del 2 settembre 2020 sia dall’PI 1 nelle sue osservazioni, che

nei periodi fiscali sub judice ben difficilmente la ricorrente avrebbe

potuto far fronte ai propri bisogni vitali con il suo solo stipendio

(fr. 1'200.‑ mensili nel 2017 e nel 2018; v. incarto , consid. 5b,

p. 15). Nei periodi fiscali 2017 e 2018, la ricorrente ha dovuto giocoforza far

capo al contributo di mantenimento proveniente dalla disponibilità finanziaria

dell’ex marito, e meglio attingendo direttamente e personalmente (v. email del

21.09.2020

a RS 1) al conto bancario sul quale veniva versato il salario

dell’ex marito.

2.4

Nella fattispecie, la

ricorrente ha potuto attingere liberamente al conto del marito per far fronte

sia al proprio sostentamento sia a quello dei figli maggiorenni sia per il

governo della casa. Se ne può concludere che le prestazioni di cui ha

beneficiato nel corso dei periodi fiscali 2017 e 2018, ricorrendo appunto al

conto bancario dell’ex marito, corrispondano a delle prestazioni di

mantenimento e, in quanto reddito, debbano essere imposte.

3.

3.1.

Assodato che quanto

ricevuto dalla ricorrente nei periodi fiscali 2017 e 2018 è un contributo di

mantenimento, si rivela necessario verificare se la commisurazione degli

elementi aggiunti dall’Ufficio alle tassazioni della ricorrente sia corretta.

3.2

Secondo il principio di

corrispondenza, il contribuente che versa degli alimenti al coniuge divorziato,

separato legalmente o di fatto può dedurli dal proprio reddito lordo (art. 33

cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT), mentre presso

l’ex coniuge che li riceve sono imponibili quali reddito sulla base dell’art.

23.

lett. f LIFD (Locher,

op. cit., n. 49 ad art. 23 LIFD, p. 729).

Secondo tale principio, inoltre,

la prestazione imponibile deve corrispondere all’importo di quella ammessa in

deduzione al debitore della prestazione (Locher,

op. cit., n. 55 ad art. 23 LIFD, p. 731 s.).

3.3

Va ricordato che

l’insorgente non aveva dichiarato alcun contributo di mantenimento, nella

propria dichiarazione d’imposta. In queste circostanze, l’autorità di

tassazione ha dovuto procedere alla ricostruzione dell’ammontare delle

prestazioni alimentari in base alla documentazione a disposizione. È

comprensibile, nella prospettiva del principio di corrispondenza, che abbia

preso in considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione del marito.

Dalle decisioni di

tassazione dopo reclamo dell’ex marito, emesse il 3 giugno 2021, si evince che

l’RS 1 gli ha concesso la deduzione degli “alimenti versati al coniuge

divorziato o separato” in ragione di fr. 97'020.‑ per il periodo

fiscale 2017 e di fr. 96'688.‑ per il periodo fiscale 2018.

L’Ufficio di tassazione

non ha tuttavia ripreso semplicemente gli importi fatti valere dal contribuente,

ma ha proceduto ad una verifica dell’ammontare dei prelevamenti fatti dalla

moglie. L’ex marito aveva infatti chiesto in deduzione gli alimenti versati al

coniuge separato in ragione di fr. 103'200.‑ (v. DI 2017 e 2018,

presentate rispettivamente il 20 marzo 2019 e il 29 luglio 2020, dopo la

decisione del Pretore). Nelle decisioni di tassazione, l’autorità fiscale non aveva

concesso alcuna deduzione per alimenti né per il 2017 né tantomeno per il 2018,

“non essendo comprovato in modo inequivocabile quanto effettivamente versato

alla signora RI 1 durante l’anno 2017 [risp. 2018]. La sentenza del

Pretore, fissa infatti il contributo alimentare a far tempo dal 1° gennaio 2019”

(decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e 2018 del 28 ottobre 2020).

Solo in seguito al

reclamo, dopo aver verificato l’ammontare dei prelevamenti dal conto bancario

del marito, l’autorità di tassazione ha ammesso in deduzione dal reddito di

quest’ultimo gli importi di fr. 97'020.‑per il periodo fiscale 2017

e fr. 96'688.‑per il periodo fiscale 2018.

3.4

La ricorrente contesta “la

somma dei prelievi calcolati dal marito e supinamente accettati dall’autorità

fiscale”, ovvero fr. 97'020.‑ per il 2017 e fr. 96'688.‑

per il 2018.

Come già ricordato, nell’ambito

delle tassazioni separate di due ex coniugi e nel rispetto del principio della

concordanza, l’importo della prestazione imponibile deve corrispondere

all’importo di quella ammessa in deduzione. Nella fattispecie, sia le decisioni

impugnate sia le decisioni di tassazione dopo reclamo dell’ex marito riportano

importi identici.

Come pure è già stato

rilevato, l’autorità di tassazione non ha “supinamente” ripreso l’ammontare

degli alimenti fatto valere dal marito nella sua dichiarazione. Al contrario,

in un primo tempo non ha ammesso in deduzione alcun contributo di mantenimento

e, in seguito al reclamo del contribuente, ha riconosciuto una deduzione

parziale, alla luce dei prelevamenti documentati.

Neppure nel ricorso in

esame, del resto, la ricorrente produce documentazione che consenta di commisurare

in modo più attendibile l’ammontare delle prestazioni di cui ha beneficiato. Si

è limitata ad affermare che non spettava a lei bensì all’ex marito dimostrare

di aver versato tali importi. Ciò che verosimilmente lui ha fatto, visto che l’RS

1.

in sede di reclamo gli ha concesso la deduzione per “alimenti versati al

coniuge divorziato o separato” in ragione di fr. 97'020.‑ per il

2017.

e fr. 96'688.‑ per il 2018.

Non si comprende pertanto

come possa pretendere che non sia “provata la causalità tra i prelievi e gli

asseriti contributi alimentari” a lei imputati (cfr. replica del 26.9.2022

alle osservazioni 26.8.2022 della Divisione delle contribuzioni).

3.5

Alla luce della sentenza

con cui sono state successivamente determinate le obbligazioni alimentari, gli

importi stabiliti con le decisioni contestate potrebbero addirittura apparire

prudenziali.

Se si paragonano infatti gli

importi degli elementi aggiunti dall’RS 1 alle tassazioni 2017 e 2018 e quanto

calcolato dal Pretore quale fabbisogno effettivo della ricorrente, i primi

risultano inferiori a quanto fissato dalla decisione pretorile. Ed anche a

quanto richiesto dalla stessa contribuente per il suo personale sostentamento nella

procedura davanti al Pretore, ovvero fr. 15'000.‑ al mese.

Inoltre, diversamente da

quanto sostiene l’insorgente, ben difficilmente negli importi accertati dall’RS

1.

sono contemplati anche i contributi di mantenimento destinati ai due figli

maggiorenni, stabiliti in fr. 3'000.- al mese per ciascuno e il fabbisogno

del marito (che si attestava a fr. 13'450.‑ mensili; v. inc. __________,

consid. 6, p. 16).

3.6

L’operato dell’RS 1 merita

pertanto di essere tutelato e le decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e IC/IFD

2018.

dopo reclamo emesse il 4 maggio 2022 sono dunque confermate.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: