80.2022.152
Deduzioni: spese per disabilità, non costi per la locazione di un appartamento a Zurigo, precedente luogo di lavoro, e costi di trasferta
7 maggio 2024Italiano16 min
in particolare, le seguenti spese professionali: fr. 3'760.- a titolo di spese di
Source ti.ch
Incarti n.
80.2022.152
80.2022.153
Lugano
7 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 giugno 2022 contro la decisione del 18 maggio 2022 in materia di IC e IFD
2017, 2018 e 2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è stato imposto
congiuntamente alla moglie, __________, per i periodi fiscali dal 2017 al 2019.
Nel 2022 è stato pronunciato il loro divorzio.
Nei periodi fiscali
litigiosi, RI 1 era al beneficio di rendite di invalidità del primo e del
secondo pilastro.
B. a. Periodo fiscale 2017
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2017 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile
complessivo di fr. 219'396.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.
488'791.-.
Il marito faceva valere,
in particolare, le seguenti spese professionali: fr. 3'760.- a titolo di spese di
trasporto con il mezzo pubblico da Locarno a Zurigo; fr. 680.– per doppia
economia domestica; fr. 12'000.- per alloggio a Zurigo; fr. 1'250.- forfait per
altre spese professionali.
b. Periodo fiscale 2018
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2018 i contribuenti facevano valere un reddito imponibile
complessivo di fr. 187'192.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.
533'259.-.
Il marito faceva valere,
in particolare, le seguenti spese profes-sionali: fr. 3'760.- a titolo di spese
di trasporto con il mezzo pubblico da Locarno a Zurigo; fr. 12'000.- per
alloggio a Zurigo.
c. Periodo fiscale 2019
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2019 facevano valere un reddito imponibile complessivo di fr. 167'764.-
ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 569'305.-.
Il marito faceva valere,
in particolare, le seguenti spese per disabilità: fr. 3'860.- per l’abbonamento
generale FFS “per spostamenti Locarno – Zurigo”; fr. 11'748.- per alloggio a
Zurigo.
C. a. Periodo fiscale 2017
Con decisione del 17 marzo
2021 l’RS 1 (UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella
quale commisurava il reddito imponibile in fr. 255'200.- e per l’IFD in fr.
269'900.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 128'500.- per l’IC
ed in fr. 143'200.- per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 488'000.-.
La deduzione delle spese professionali del marito era stata negata, “difettando
i requisiti di legge”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione del 17 marzo
2021 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 201'700.- per l’IC ed in fr. 199'600.-
per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 488'000.-. La deduzione delle
spese professionali del marito era stata negata, “difettando i requisiti di
legge”.
c. Periodo fiscale 2019
Con decisione del 17 marzo
2021 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale
commisurava il reddito imponibile in fr. 183'300.- per l’IC e in fr. 187'700.-
per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 569'000.-. Le spese per
disabilità non erano state ammesse in deduzione, in quanto l’autorità fiscale
non riteneva “che la spesa richiesta in deduzione rientri nell’onere delle
spese deducibili come da circolare no. 9/2005”.
D. Periodi fiscali 2017 –
2018 - 2019
Con reclamo del 16 aprile
2021, i contribuenti contestavano la mancata deduzione delle spese fatte
valere, a tiolo di spese per disabilità per i periodi fiscali dal 2017 al 2019.
In particolare le spese di alloggio per l’appartamento di Zurigo e quelle per l’abbonamento
generale per i mezzi pubblici sarebbero state in stretta correlazione con una
severa forma di invalidità psichica di cui era affetto il reclamante, tale da
impedirgli “di vivere all’interno della situazione familiare ordinaria”. Allegava
al reclamo un certificato medico del dr__________, Specialista FMH __________,
che confermava la necessità per il paziente “di mantenere assolutamente il
suo appartamento a Zurigo, in quanto è indispensabile per la sua stabilità
psichica una certa distanza dalla sua famiglia”.
E. Periodi fiscali 2017 –
2018 – 2019
Con tre decisioni del 18
maggio 2022, l’UT respingeva il reclamo dei contribuenti, con la seguente
motivazione:
A detta dell'autorità fiscale,
non é possibile considerare i costi di cui sopra alla stregua di spese di
disabilità.
Sono infatti deducibili quali
spese per disabilità unicamente le spese che insorgono come conseguenza di una
disabilità e che non costituiscono né spese di mantenimento ordinario, né spese
di lusso.
Secondo le informazioni in
possesso dell'autorità fiscale, in data 19 gennaio 2022 il matrimonio tra RI 1
e __________ é stato sciolto per divorzio.
Esaminando la convenzione
sugli effetti accessori del divorzio (firmata da entrambi), al punto 1.3 viene
indicato che "i coniugi vivono consensualmente separati in pratica da
sempre, ma dal primo gennaio 2021 sono anche economicamente indipendenti".
Risulta inoltre che dal
01.01.1992 il signor RI 1 beneficiava di un permesso di soggiorno per dimorare
a Zurigo. Al reclamo viene allegato un contratto riguardante l'affitto di un
appartamento in __________ a Zurigo con cui viene fissato l'inizio della
locazione al 1. luglio 1998.
Il domicilio principale è il
Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente
per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile all'occhio
di terzi. Una persona può avere un solo domicilio principale. Il domicilio
secondario (Comune di soggiorno) è il Comune in cui una persona dimora per un
determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di
un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una
persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova
l’istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento
penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno (art.
3 lett. c della LF del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli
abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA; RS 431.02]). Nessuno
mette in dubbio che il signor RI 1 abbia effettuato frequenti trasferte tra i
comuni di __________ e di Zurigo. È però
altrettanto indiscutibile che tutti gli spostamenti fra il comune di domicilio
e il comune di soggiorno del reclamante costituiscono trasferte di natura
privata, con la conseguenza che il relativo costo rientrano tra le spese di
mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che come tali non possono
essere dedotte dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a
LIFD).
Spese di alloggio: le stesse
sono riferite principalmente all'attività lavorativa, a suo tempo svolta a
tempo pieno e con il passare degli anni con un grado di occupazione sempre
inferiore. I costi cagionati dall'appartamento preso in locazione a Zurigo non
possono essere considerate delle spese di disabilità, ma al massimo come
"spesa professionale", ritenuto comunque che le stesse NON possono in
ogni caso eccedere il reddito da attività lucrativa (del signor
RI 1).
La parte di costo che eccede
il reddito da attività lucrativa è considerato una spesa di mantenimento, non
fiscalmente deducibile.
F. Periodi fiscali 2017 –
2018 – 2019
Con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo __________, contesta,
per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019, il mancato riconoscimento delle spese per
disabilità, consistenti nelle spese di locazione per l’alloggio situato a
Zurigo e nel costo dell’abbonamento generale per spostarsi con i mezzi pubblici
tra il comune di domicilio e il comune di soggiorno.
Il ricorrente spiega che
le spese da lui sostenute sarebbero insorte in ragione della sua disabilità
medicalmente comprovata.
Per quanto attiene alle
spese per l’alloggio a Zurigo, le stesse dipenderebbero dal fatto che
l’insorgente doveva vivere separato dal proprio nucleo familiare per indicazione
medica. La necessità di disporre di un alloggio a Zurigo sarebbe anche provata
dal fatto che, al rientro del contribuente in Ticino nel 2021, lo stesso ha
dovuto locare un appartamento in proprio poiché non poteva trasferirsi in
pianta stabile nel sito abitativo della di lui famiglia a causa della sua
disabilità. Aver esibito il contratto di locazione risalente al 1998
confermerebbe, ancora una volta, quanto sostenuto dal ricorrente. A ciò si
aggiunge il fatto che, in base alle esigue entrate da attività lucrativa del
ricorrente per i periodi fiscali presi in considerazione (alla stregua di un Soziallohn),
le spese che ha dovuto affrontare per via della propria disabilità, non
avrebbero potuto essere da lui sostenute quali spese professionali. Si
tratterebbe dunque di spese che traggono la loro “origine dalle conseguenze
dirette e specifiche di uno status di disabilità”.
Anche le spese legate alle
trasferte da __________ a Zurigo dovrebbero essere ricondotte alla condizione
di disabilità del contribuente, il quale “raggiungeva il domicilio coniugale
per il disbrigo degli affari correnti di famiglia e per affrontare le normali
contingenze, con il relativo corollario di decisioni, di ordine familiare”
G. Con osservazioni del 27/28
giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso, sottolineando che sono
deducibili, a titolo di spese per disabilità, solo quelle che insorgono (in
relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né
spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Le spese chieste in
deduzione dal contribuente non costituirebbero spese per disabilità, in quanto
non direttamente (ma neppure indirettamente) connesse con la malattia del
contribuente. Si configurerebbero piuttosto come spese di mantenimento
ordinario non correlate in alcun modo con un’attività lucrativa del
contribuente o con eventuali trattamenti medici a cui si è dovuto sottoporre in
regione dei suoi disturbi psichici.
H. Con replica 6 luglio
2022, il ricorrente ha ribadito ancora una volta che l’insorgere delle spese
per cui è stata chiesta la deduzione è in nesso di causalità diretto, naturale
e adeguato con la malattia specifica di cui è affetto il contribuente e che le
relative spese createsi sono state usuali e indispensabili in ragione dello
stato valetudinario dello stesso.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 33
cpv. 1 lett. hbis LIFD, 9 cpv. 1 lett. hbis
LAID
e 32 cpv. 1 lett. l LT sono dedotte dai proventi le spese per disabilità
del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre
2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese
sono sopportate dal contribuente medesimo.
Lo scopo di questa
disposizione è di alleviare l’onere fiscale per le persone che devono impiegare
una parte cospicua del loro reddito per le spese causate dalla loro disabilità
(cfr. Messaggio dell'11 dicembre 2000 relativo all'iniziativa popolare «Parità
di diritti per i disabili» e a un disegno di legge federale sull'eliminazione
di svantaggi nei confronti dei disabili, FF 2001 1548). Dalla formulazione
dell'art. 33 al. 1 lett. hbis LIFD e dalla genesi del testo
si evince che non tutte le spese sostenute in relazione a un handicap possono
essere dedotte dal reddito. Sono deducibili solo le spese legate a una
disabilità, ossia quelle che in linea di principio e in larga misura sono la
conseguenza diretta dell'handicap ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LDis (cfr.
sentenza del TF 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.1 e riferimenti).
1.2.
Per concretizzare l'art.
33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, l'AFC ha emanato la circolare n.
11 del 31 agosto 2005 sulla deduzione delle spese di malattia e infortunio
nonché delle spese per disabilità (di seguito: circolare n. 11). In qualità di
direttiva amministrativa, la circolare n. 11 non è giuridicamente vincolante
per i giudici. Tuttavia, il Tribunale federale non si discosta da una direttiva
amministrativa senza una buona ragione (“triftiger Grund”), a condizione
che essa offra un'interpretazione soddisfacente delle disposizioni giuridiche
applicabili e adatta alla fattispecie concreta (sentenza del TF 9C_655/2022 del
31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente sostiene di
aver diritto alla deduzione della pigione pagata per la locazione di un
appartamento a Zurigo come pure del costo dell’abbonamento generale per i
trasporti pubblici, trattandosi di spesa per disabilità. Ha prodotto a tal fine
il certificato medico del 3 giugno 2020 del dr. med. __________, FMH __________,
da cui si evince che per motivi di salute il contribuente “necessita di
mantenere assolutamente il suo appartamento a Zurigo, in quanto è
indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua
famiglia”.
2.2
Una persona affetta da
disabilità è una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica
prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere
le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di
spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività
lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis). La deficienza è persistente se rende difficile
o impedisce da almeno un anno il compimento delle suddette attività o le
renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La
limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana,
nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un
perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa deve essere causata
dalla deficienza fisica, mentale o psichica (relazione causale) (Circolare n.
11, cifra 4.1).
Secondo la cifra 4.1 della
circolare 11 dell’AFC, si considerano in ogni caso persone disabili i
beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione
invalidità (LAI), i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi
dell’art. 43bis
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale
del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art.
20.
della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) –,
i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS,
11.
LAINF e 21 LAM e i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di
servizi di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza
di almeno 60 minuti. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può
comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del
questionario medico allegato alla medesima circolare.
2.3
È immediatamente evidente
che, nel caso in esame, non è comprovata l’esistenza di una disabilità e
neppure di una limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana,
nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un
perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa a causa della
deficienza fisica.
Il certificato medico
prodotto dall’insorgente si limita ad accennare genericamente a “motivi di
salute psichica” e ad una “presa a carico psichiatrica”, senza alcun ulteriore
riferimento ad una patologia precisa. Nel questionario predisposto dall’AFC per
stabilire l’esistenza di una disabilità, si richiedono in particolare la
descrizione sommaria del tipo di deficienza constatata dal medico, la durata
della deficienza, l’indicazione delle attività della vita quotidiana che
possono essere compiute solo con l’ausilio di terzi e delle attività domestiche
che non possono essere eseguite, le difficoltà nell’intrattenere contatti
sociali, le limitazioni negli spostamenti e le ripercussioni sulla formazione o
sull’esercizio di un’attività lucrativa. Nessuno di questi aspetti è preso in
considerazione nel certificato prodotto dal ricorrente.
Già solo per questa
ragione, la decisione impugnata, con la quale è stata negata la deduzione della
pigione per l’appartamento di Zurigo, si rivela legittima.
3.
3.1.
Anche volendo ammettere
che il ricorrente abbia comprovato di essere affetto da una deficienza mentale
o psichica e che quest’ultima lo limiti nel compimento delle attività della
vita quotidiana e nell’intrattenimento di contatti sociali, il pagamento della
pigione per un appartamento a Zurigo non rientra in nessuna tipologia di spesa
per disabilità.
3.2
Secondo la cifra 4.2 della
Circolare n. 11, si considerano spese per disabilità le spese che insorgono
(relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né
spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Si considerano spese di
lusso, che non possono essere dedotte, le spese che superano l’ambito delle
misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di
gradimento personale o che sono particolarmente onerose. Rientrano nelle spese
di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni
personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento,
l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti (vedi anche sentenza
9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).
3.3
Va ricordato che, negli
anni precedenti l’insorgere della sua invalidità, il ricorrente ha esercitato
la propria attività lucrativa a Zurigo, con la conseguente necessità di dovervi
prendere in locazione un alloggio. Il contratto di locazione prodotto risale
infatti al 1° luglio 1998. È quindi innegabile che il motivo della locazione
andasse ricercato nello svolgimento dell’attività lucrativa del contribuente.
Con la cessazione dell’attività lucrativa, coincidente con l’insorgere
dell’invalidità, non si giustificava più il mantenimento dell’alloggio a Zurigo
quale spesa professionale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Ora, il fatto che
l’insorgente abbia deciso di mantenere a propria disposizione l’appartamento di
Zurigo, pur essendone venuta meno la necessità lavorativa, implica che il
relativo canone di locazione sia divenuto una spesa “per il mantenimento del
contribuente”, la cui deduzione dal reddito imponibile è esclusa dagli articoli
34.
lett. a LIFD e 33 lett. a LT. Come già ricordato, la stessa
circolare n. 11 dell’AFC esclude che possano essere dedotte quali spese per
disabilità le spese di mantenimento ordinario, fra le quali quelle per
l’alloggio.
Del resto, nella replica
del 6 luglio 2022 alle osservazioni dell’autorità di tassazione, è lo stesso
ricorrente ad affermare che “lo scopo della residenza a Zurigo non era
quello di seguire trattamenti specifici ottenibili solo in situ” e, ancora,
che se il contribuente “alla fine dell’attività professionale, è restato
ancora per qualche tempo, peraltro limitato, a Zurigo; ciò è stato dettato da
ragioni legate alla risoluzione degli aspetti pratici relativi alla parentesi
zurighese, e non per altro”. Lo stesso insorgente ha pertanto escluso che
il mantenimento dell’appartamento a Zurigo anche dopo la cessazione
dell’attività lucrativa fosse in qualche modo legato alla necessità di
sottoporsi a cure legate alla sua pretesa disabilità.
La necessità di disporre
di un’abitazione separata da quella coniugale sembrerebbe peraltro dipendere da
problemi relazionali, come suggerito non solo dalla formulazione del
certificato medico (“è indispensabile per la sua stabilità psichica una
certa distanza dalla sua famiglia”), ma anche dal fatto che nel 2022 è
stato pronunciato il divorzio dalla moglie. A maggior ragione, il canone di
locazione dell’appartamento di Zurigo, come pure le spese di trasporto per
recarvisi, assurgono a spese di mantenimento personale.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: