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Decisione

80.2022.152

Deduzioni: spese per disabilità, non costi per la locazione di un appartamento a Zurigo, precedente luogo di lavoro, e costi di trasferta

7 maggio 2024Italiano16 min

in particolare, le seguenti spese professionali: fr. 3'760.- a titolo di spese di

Source ti.ch

Incarti n.

80.2022.152

80.2022.153

Lugano

7 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 giugno 2022 contro la decisione del 18 maggio 2022 in materia di IC e IFD

2017, 2018 e 2019.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è stato imposto

congiuntamente alla moglie, __________, per i periodi fiscali dal 2017 al 2019.

Nel 2022 è stato pronunciato il loro divorzio.

Nei periodi fiscali

litigiosi, RI 1 era al beneficio di rendite di invalidità del primo e del

secondo pilastro.

B. a. Periodo fiscale 2017

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2017 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile

complessivo di fr. 219'396.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.

488'791.-.

Il marito faceva valere,

in particolare, le seguenti spese professionali: fr. 3'760.- a titolo di spese di

trasporto con il mezzo pubblico da Locarno a Zurigo; fr. 680.– per doppia

economia domestica; fr. 12'000.- per alloggio a Zurigo; fr. 1'250.- forfait per

altre spese professionali.

b. Periodo fiscale 2018

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018 i contribuenti facevano valere un reddito imponibile

complessivo di fr. 187'192.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.

533'259.-.

Il marito faceva valere,

in particolare, le seguenti spese profes-sionali: fr. 3'760.- a titolo di spese

di trasporto con il mezzo pubblico da Locarno a Zurigo; fr. 12'000.- per

alloggio a Zurigo.

c. Periodo fiscale 2019

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2019 facevano valere un reddito imponibile complessivo di fr. 167'764.-

ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 569'305.-.

Il marito faceva valere,

in particolare, le seguenti spese per disabilità: fr. 3'860.- per l’abbonamento

generale FFS “per spostamenti Locarno – Zurigo”; fr. 11'748.- per alloggio a

Zurigo.

C. a. Periodo fiscale 2017

Con decisione del 17 marzo

2021 l’RS 1 (UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella

quale commisurava il reddito imponibile in fr. 255'200.- e per l’IFD in fr.

269'900.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 128'500.- per l’IC

ed in fr. 143'200.- per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 488'000.-.

La deduzione delle spese professionali del marito era stata negata, “difettando

i requisiti di legge”.

b. Periodo fiscale 2018

Con decisione del 17 marzo

2021 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale

commisurava il reddito imponibile in fr. 201'700.- per l’IC ed in fr. 199'600.-

per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 488'000.-. La deduzione delle

spese professionali del marito era stata negata, “difettando i requisiti di

legge”.

c. Periodo fiscale 2019

Con decisione del 17 marzo

2021 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale

commisurava il reddito imponibile in fr. 183'300.- per l’IC e in fr. 187'700.-

per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 569'000.-. Le spese per

disabilità non erano state ammesse in deduzione, in quanto l’autorità fiscale

non riteneva “che la spesa richiesta in deduzione rientri nell’onere delle

spese deducibili come da circolare no. 9/2005”.

D. Periodi fiscali 2017 –

2018 - 2019

Con reclamo del 16 aprile

2021, i contribuenti contestavano la mancata deduzione delle spese fatte

valere, a tiolo di spese per disabilità per i periodi fiscali dal 2017 al 2019.

In particolare le spese di alloggio per l’appartamento di Zurigo e quelle per l’abbonamento

generale per i mezzi pubblici sarebbero state in stretta correlazione con una

severa forma di invalidità psichica di cui era affetto il reclamante, tale da

impedirgli “di vivere all’interno della situazione familiare ordinaria”. Allegava

al reclamo un certificato medico del dr__________, Specialista FMH __________,

che confermava la necessità per il paziente “di mantenere assolutamente il

suo appartamento a Zurigo, in quanto è indispensabile per la sua stabilità

psichica una certa distanza dalla sua famiglia”.

E. Periodi fiscali 2017 –

2018 – 2019

Con tre decisioni del 18

maggio 2022, l’UT respingeva il reclamo dei contribuenti, con la seguente

motivazione:

A detta dell'autorità fiscale,

non é possibile considerare i costi di cui sopra alla stregua di spese di

disabilità.

Sono infatti deducibili quali

spese per disabilità unicamente le spese che insorgono come conseguenza di una

disabilità e che non costituiscono né spese di mantenimento ordinario, né spese

di lusso.

Secondo le informazioni in

possesso dell'autorità fiscale, in data 19 gennaio 2022 il matrimonio tra RI 1

e __________ é stato sciolto per divorzio.

Esaminando la convenzione

sugli effetti accessori del divorzio (firmata da entrambi), al punto 1.3 viene

indicato che "i coniugi vivono consensualmente separati in pratica da

sempre, ma dal primo gennaio 2021 sono anche economicamente indipendenti".

Risulta inoltre che dal

01.01.1992 il signor RI 1 beneficiava di un permesso di soggiorno per dimorare

a Zurigo. Al reclamo viene allegato un contratto riguardante l'affitto di un

appartamento in __________ a Zurigo con cui viene fissato l'inizio della

locazione al 1. luglio 1998.

Il domicilio principale è il

Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente

per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile all'occhio

di terzi. Una persona può avere un solo domicilio principale. Il domicilio

secondario (Comune di soggiorno) è il Comune in cui una persona dimora per un

determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di

un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una

persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova

l’istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento

penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno (art.

3 lett. c della LF del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli

abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA; RS 431.02]). Nessuno

mette in dubbio che il signor RI 1 abbia effettuato frequenti trasferte tra i

comuni di __________ e di Zurigo. È però

altrettanto indiscutibile che tutti gli spostamenti fra il comune di domicilio

e il comune di soggiorno del reclamante costituiscono trasferte di natura

privata, con la conseguenza che il relativo costo rientrano tra le spese di

mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che come tali non possono

essere dedotte dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a

LIFD).

Spese di alloggio: le stesse

sono riferite principalmente all'attività lavorativa, a suo tempo svolta a

tempo pieno e con il passare degli anni con un grado di occupazione sempre

inferiore. I costi cagionati dall'appartamento preso in locazione a Zurigo non

possono essere considerate delle spese di disabilità, ma al massimo come

"spesa professionale", ritenuto comunque che le stesse NON possono in

ogni caso eccedere il reddito da attività lucrativa (del signor

RI 1).

La parte di costo che eccede

il reddito da attività lucrativa è considerato una spesa di mantenimento, non

fiscalmente deducibile.

F. Periodi fiscali 2017 –

2018 – 2019

Con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo __________, contesta,

per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019, il mancato riconoscimento delle spese per

disabilità, consistenti nelle spese di locazione per l’alloggio situato a

Zurigo e nel costo dell’abbonamento generale per spostarsi con i mezzi pubblici

tra il comune di domicilio e il comune di soggiorno.

Il ricorrente spiega che

le spese da lui sostenute sarebbero insorte in ragione della sua disabilità

medicalmente comprovata.

Per quanto attiene alle

spese per l’alloggio a Zurigo, le stesse dipenderebbero dal fatto che

l’insorgente doveva vivere separato dal proprio nucleo familiare per indicazione

medica. La necessità di disporre di un alloggio a Zurigo sarebbe anche provata

dal fatto che, al rientro del contribuente in Ticino nel 2021, lo stesso ha

dovuto locare un appartamento in proprio poiché non poteva trasferirsi in

pianta stabile nel sito abitativo della di lui famiglia a causa della sua

disabilità. Aver esibito il contratto di locazione risalente al 1998

confermerebbe, ancora una volta, quanto sostenuto dal ricorrente. A ciò si

aggiunge il fatto che, in base alle esigue entrate da attività lucrativa del

ricorrente per i periodi fiscali presi in considerazione (alla stregua di un Soziallohn),

le spese che ha dovuto affrontare per via della propria disabilità, non

avrebbero potuto essere da lui sostenute quali spese professionali. Si

tratterebbe dunque di spese che traggono la loro “origine dalle conseguenze

dirette e specifiche di uno status di disabilità”.

Anche le spese legate alle

trasferte da __________ a Zurigo dovrebbero essere ricondotte alla condizione

di disabilità del contribuente, il quale “raggiungeva il domicilio coniugale

per il disbrigo degli affari correnti di famiglia e per affrontare le normali

contingenze, con il relativo corollario di decisioni, di ordine familiare”

G. Con osservazioni del 27/28

giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso, sottolineando che sono

deducibili, a titolo di spese per disabilità, solo quelle che insorgono (in

relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né

spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Le spese chieste in

deduzione dal contribuente non costituirebbero spese per disabilità, in quanto

non direttamente (ma neppure indirettamente) connesse con la malattia del

contribuente. Si configurerebbero piuttosto come spese di mantenimento

ordinario non correlate in alcun modo con un’attività lucrativa del

contribuente o con eventuali trattamenti medici a cui si è dovuto sottoporre in

regione dei suoi disturbi psichici.

H. Con replica 6 luglio

2022, il ricorrente ha ribadito ancora una volta che l’insorgere delle spese

per cui è stata chiesta la deduzione è in nesso di causalità diretto, naturale

e adeguato con la malattia specifica di cui è affetto il contribuente e che le

relative spese createsi sono state usuali e indispensabili in ragione dello

stato valetudinario dello stesso.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 33

cpv. 1 lett. hbis LIFD, 9 cpv. 1 lett. hbis

LAID

e 32 cpv. 1 lett. l LT sono dedotte dai proventi le spese per disabilità

del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre

2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese

sono sopportate dal contribuente medesimo.

Lo scopo di questa

disposizione è di alleviare l’onere fiscale per le persone che devono impiegare

una parte cospicua del loro reddito per le spese causate dalla loro disabilità

(cfr. Messaggio dell'11 dicembre 2000 relativo all'iniziativa popolare «Parità

di diritti per i disabili» e a un disegno di legge federale sull'eliminazione

di svantaggi nei confronti dei disabili, FF 2001 1548). Dalla formulazione

dell'art. 33 al. 1 lett. hbis LIFD e dalla genesi del testo

si evince che non tutte le spese sostenute in relazione a un handicap possono

essere dedotte dal reddito. Sono deducibili solo le spese legate a una

disabilità, ossia quelle che in linea di principio e in larga misura sono la

conseguenza diretta dell'handicap ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LDis (cfr.

sentenza del TF 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.1 e riferimenti).

1.2.

Per concretizzare l'art.

33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, l'AFC ha emanato la circolare n.

11 del 31 agosto 2005 sulla deduzione delle spese di malattia e infortunio

nonché delle spese per disabilità (di seguito: circolare n. 11). In qualità di

direttiva amministrativa, la circolare n. 11 non è giuridicamente vincolante

per i giudici. Tuttavia, il Tribunale federale non si discosta da una direttiva

amministrativa senza una buona ragione (“triftiger Grund”), a condizione

che essa offra un'interpretazione soddisfacente delle disposizioni giuridiche

applicabili e adatta alla fattispecie concreta (sentenza del TF 9C_655/2022 del

31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente sostiene di

aver diritto alla deduzione della pigione pagata per la locazione di un

appartamento a Zurigo come pure del costo dell’abbonamento generale per i

trasporti pubblici, trattandosi di spesa per disabilità. Ha prodotto a tal fine

il certificato medico del 3 giugno 2020 del dr. med. __________, FMH __________,

da cui si evince che per motivi di salute il contribuente “necessita di

mantenere assolutamente il suo appartamento a Zurigo, in quanto è

indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua

famiglia”.

2.2

Una persona affetta da

disabilità è una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica

prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere

le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di

spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività

lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis). La deficienza è persistente se rende difficile

o impedisce da almeno un anno il compimento delle suddette attività o le

renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La

limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana,

nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un

perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa deve essere causata

dalla deficienza fisica, mentale o psichica (relazione causale) (Circolare n.

11, cifra 4.1).

Secondo la cifra 4.1 della

circolare 11 dell’AFC, si considerano in ogni caso persone disabili i

beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione

invalidità (LAI), i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi

dell’art. 43bis

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale

del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art.

20.

della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) –,

i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS,

11.

LAINF e 21 LAM e i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di

servizi di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza

di almeno 60 minuti. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può

comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del

questionario medico allegato alla medesima circolare.

2.3

È immediatamente evidente

che, nel caso in esame, non è comprovata l’esistenza di una disabilità e

neppure di una limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana,

nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un

perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa a causa della

deficienza fisica.

Il certificato medico

prodotto dall’insorgente si limita ad accennare genericamente a “motivi di

salute psichica” e ad una “presa a carico psichiatrica”, senza alcun ulteriore

riferimento ad una patologia precisa. Nel questionario predisposto dall’AFC per

stabilire l’esistenza di una disabilità, si richiedono in particolare la

descrizione sommaria del tipo di deficienza constatata dal medico, la durata

della deficienza, l’indicazione delle attività della vita quotidiana che

possono essere compiute solo con l’ausilio di terzi e delle attività domestiche

che non possono essere eseguite, le difficoltà nell’intrattenere contatti

sociali, le limitazioni negli spostamenti e le ripercussioni sulla formazione o

sull’esercizio di un’attività lucrativa. Nessuno di questi aspetti è preso in

considerazione nel certificato prodotto dal ricorrente.

Già solo per questa

ragione, la decisione impugnata, con la quale è stata negata la deduzione della

pigione per l’appartamento di Zurigo, si rivela legittima.

3.

3.1.

Anche volendo ammettere

che il ricorrente abbia comprovato di essere affetto da una deficienza mentale

o psichica e che quest’ultima lo limiti nel compimento delle attività della

vita quotidiana e nell’intrattenimento di contatti sociali, il pagamento della

pigione per un appartamento a Zurigo non rientra in nessuna tipologia di spesa

per disabilità.

3.2

Secondo la cifra 4.2 della

Circolare n. 11, si considerano spese per disabilità le spese che insorgono

(relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né

spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Si considerano spese di

lusso, che non possono essere dedotte, le spese che superano l’ambito delle

misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di

gradimento personale o che sono particolarmente onerose. Rientrano nelle spese

di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni

personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento,

l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti (vedi anche sentenza

9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).

3.3

Va ricordato che, negli

anni precedenti l’insorgere della sua invalidità, il ricorrente ha esercitato

la propria attività lucrativa a Zurigo, con la conseguente necessità di dovervi

prendere in locazione un alloggio. Il contratto di locazione prodotto risale

infatti al 1° luglio 1998. È quindi innegabile che il motivo della locazione

andasse ricercato nello svolgimento dell’attività lucrativa del contribuente.

Con la cessazione dell’attività lucrativa, coincidente con l’insorgere

dell’invalidità, non si giustificava più il mantenimento dell’alloggio a Zurigo

quale spesa professionale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

Ora, il fatto che

l’insorgente abbia deciso di mantenere a propria disposizione l’appartamento di

Zurigo, pur essendone venuta meno la necessità lavorativa, implica che il

relativo canone di locazione sia divenuto una spesa “per il mantenimento del

contribuente”, la cui deduzione dal reddito imponibile è esclusa dagli articoli

34.

lett. a LIFD e 33 lett. a LT. Come già ricordato, la stessa

circolare n. 11 dell’AFC esclude che possano essere dedotte quali spese per

disabilità le spese di mantenimento ordinario, fra le quali quelle per

l’alloggio.

Del resto, nella replica

del 6 luglio 2022 alle osservazioni dell’autorità di tassazione, è lo stesso

ricorrente ad affermare che “lo scopo della residenza a Zurigo non era

quello di seguire trattamenti specifici ottenibili solo in situ” e, ancora,

che se il contribuente “alla fine dell’attività professionale, è restato

ancora per qualche tempo, peraltro limitato, a Zurigo; ciò è stato dettato da

ragioni legate alla risoluzione degli aspetti pratici relativi alla parentesi

zurighese, e non per altro”. Lo stesso insorgente ha pertanto escluso che

il mantenimento dell’appartamento a Zurigo anche dopo la cessazione

dell’attività lucrativa fosse in qualche modo legato alla necessità di

sottoporsi a cure legate alla sua pretesa disabilità.

La necessità di disporre

di un’abitazione separata da quella coniugale sembrerebbe peraltro dipendere da

problemi relazionali, come suggerito non solo dalla formulazione del

certificato medico (“è indispensabile per la sua stabilità psichica una

certa distanza dalla sua famiglia”), ma anche dal fatto che nel 2022 è

stato pronunciato il divorzio dalla moglie. A maggior ragione, il canone di

locazione dell’appartamento di Zurigo, come pure le spese di trasporto per

recarvisi, assurgono a spese di mantenimento personale.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: