80.2022.159
Procedura: reclamo, motivazione della decisione, mancata indicazione per l’indeducibilità di spese per il taglio di alberi, rinvio degli atti
21 settembre 2022Italiano9 min
Comuni, in vigore dal 01.01.1993, non esistono delle prescrizioni di adattare i costi in percentuale al reddito brutto -
Source ti.ch
Incarto n.
80.2022.159
Lugano
21 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 giugno 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di IC
2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
(ZH), è limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale
proprietario del fondo n. __________ del Comune di Lavizzara (__________).
Nella dichiarazione
d’imposta 2021, il contribuente ha in particolare attribuito al suddetto fondo
un valore locativo di fr. 3'325.- e ha fatto valere in deduzione spese di
gestione e manutenzione per complessivi fr. 1'227.-, producendo copia della
fattura dell’assicurazione __________ per l’importo di complessivi fr. 634.80 e
una fattura dell’Azienda Forestale __________ per l’importo di fr. 592.35.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC 2021, con decisione 25 maggio 2022, l’Ufficio
circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT), ha commisurato il
reddito imponibile in fr. 2'500.- e quello determinante per l’aliquota in fr.
166'800.-, stabilendo l’imposta cantonale in fr. 329.-. Rispetto alla
dichiarazione presentata, per quanto concerne il fondo n. __________,
l’autorità fiscale ha riconosciuto una deduzione per spese di gestione e
manutenzione immobili solo nella misura di fr. 635.- (anziché di fr. 1'227.-,
come postulato), con la seguente motivazione:
5.5 Deduzione ammessa nella misura del 10% per
immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni.
5.5 Spese per
acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento,
portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili salvo presentazione del
conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini.
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo datato 30 maggio 2022, contestando
il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione derivanti dall’intervento
dell’Azienda forestale e specificando quanto segue:
Nella Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni, in vigore dal 01.01.1993, non esistono delle prescrizioni di adattare i costi in percentuale al reddito brutto -
vuol dire, che la legislazione esistente
preferisce gli importi assoluti! Sarebbe un chiaro arbitrario di
cambiare il sistema di tassazione!
Nella parte più in alto della particella no. __________
- vedano copia - esiste una presa d'acqua
potabile la quale era coperta da legna di tempesta in novembre 2020 che in 2021 dovevo far prendere via per
salvare la presa! Anche così non sarebbe
logico di voler mettere i costi in percento del reddito del rustico esistente.
D. Con decisione del 22
giugno 2022, l’UT di Locarno ha parzialmente accolto il gravame, riconoscendo
in deduzione come spese di gestione e manutenzione immobili l’importo di fr.
671.- a fronte dei precedenti fr. 635.-. L’autorità fiscale ha precisato,
infatti, come la fattura relativa all’assicurazione immobiliare fosse
deducibile, aggiungendo un ulteriore importo di fr. 36.- al totale complessivo.
Per contro, e nonostante le motivazioni inserite nel reclamo da parte del
contribuente, la fattura dell’azienda forestale non è stata dedotta.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 insiste nel richiedere la deduzione
dell’importo di fr. 592.- precisando che l’immobile di sua proprietà, sito a __________,
particella n. __________, è composto come segue:
Edificio m2
56
Bosco fitto m2
2522
Campo, prato, pascolo m2 1786
All’interno della
proprietà, e più precisamente nel bosco, sarebbe presente una presa d’acqua
potabile che, in seguito alle tempeste occorse nel mese di novembre 2020, sarebbe
stata ricoperta con del legname. Ciò avrebbe reso necessario l’intervento di
manutenzione da parte dell’Azienda Forestale di __________ nell’anno 2021, per
i cui costi, da lui sostenuti, chiede la deduzione. Avendo il ricorrente 79
anni, riuscirebbe più ad occuparsi in autonomia dei lavori afferenti al bosco.
F. Con le proprie
osservazioni del 27 giugno 2022, l’UT di Locarno si riconferma nelle proprie
affermazioni, ritenendo che i lavori svolti nel rustico non siano da
considerarsi come costi di manutenzione e, di conseguenza, non siano fiscalmente
deducibili.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 9 cpv. 3
della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere
deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio.
L’art. 9 cpv. 3 lett. a
LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in
collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio
energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese
di manutenzione.
1.2.
Per l’art. 31 cpv. 2 della
Legge tributaria cantonale (LT), il contribuente che possiede immobili privati
può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di
nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da
parte di terzi.
L’art. 31 cpv. 2bis
LT prevede che gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla
protezione dell’ambiente come pure le spese di demolizione in vista della
costruzione di un immobile di sostituzione siano assimilati alle spese di
manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono
deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere
interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono
stati sostenuti.
Non sono per contro
deducibili le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente
(art. 33 lett. a LT) e le spese di acquisto, di fabbricazione o di
miglioria di beni patrimoniali (art. 33 lett. d LT).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie in
esame, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle spese per un
intervento dell’Azienda Forestale di __________, relativa a “taglio e
sistemazione alberi nel suo rustico a __________”. Con la decisione di
tassazione del 25 maggio 2022, ha giustificato il proprio operato con
l’affermazione secondo cui “spese per acqua, fognatura, illuminazione,
manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non
deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte
dagli inquilini”. Nella decisione dopo reclamo del 22 giugno 2022, ha
sostenuto che “la fattura dell’azienda forestale non è deducibile, nonostante
le motivazioni inserite nella sua lettera”.
2.2
Contro la decisione, con
cui l’Ufficio di tassazione non ha riconosciuto la deduzione delle spese di
manutenzione sopportate dal contribuente, è stato interposto reclamo, come
previsto dagli articoli 206–208 LT.
In caso di reclamo,
l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2
LT), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid.
2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art.
29.
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e
pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza
superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a
1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1,
consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101
I a 3).
2.3
Con la decisione
impugnata, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha respinto il reclamo del
contribuente, limitandosi ad affermare che “la fattura dell’azienda
forestale non è deducibile, nonostante le motivazioni inserite nella sua
lettera”.
Con questa frase,
l’autorità fiscale non si è effettivamente confrontata con le censure del
reclamante, che sosteneva che il compenso pagato all’azienda forestale fosse un
costo deducibile, in quanto riferito alla manutenzione della sua proprietà
immobiliare di __________. In particolare, non ha neppure tentato di spiegare
al reclamante perché “le motivazioni inserite nella sua lettera” non
consentissero di accogliere il suo reclamo. La motivazione della decisione
appare pertanto tautologica e come tale non conforme alle esigenze stabilite
dalla legge e dalla Costituzione federale.
Il palese vizio della decisione
impugnata non è stato sanato neppure nella procedura di ricorso. Pur avendo
presentato osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha genericamente affermato
di ritenere che i “lavori svolti nel rustico non siano da considerare quali
costi di manutenzione, quindi non siano da considerare fiscalmente deducibili”.
Anche in questo caso, non ha indicato le ragioni per cui i costi non sarebbero
deducibili. Sostenendo non trattarsi di “costi di manutenzione”, si potrebbe
concludere che li abbia considerati spese di miglioria oppure spese per il
mantenimento del contribuente. In mancanza di ulteriori indicazioni, non ha
tuttavia consentito allo stesso contribuente di motivare il suo ricorso né alla
Camera di diritto tributario di verificare la fondatezza e la legalità della
decisione contestata.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento
della decisione impugnata ed il rinvio degli
atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
22 giugno 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: