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Decisione

80.2022.159

Procedura: reclamo, motivazione della decisione, mancata indicazione per l’indeducibilità di spese per il taglio di alberi, rinvio degli atti

21 settembre 2022Italiano9 min

Comuni, in vigore dal 01.01.1993, non esistono delle prescrizioni di adattare i costi in percentuale al reddito brutto -

Source ti.ch

Incarto n.

80.2022.159

Lugano

21 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 giugno 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di IC

2021.

Fatti

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________

(ZH), è limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale

proprietario del fondo n. __________ del Comune di Lavizzara (__________).

Nella dichiarazione

d’imposta 2021, il contribuente ha in particolare attribuito al suddetto fondo

un valore locativo di fr. 3'325.- e ha fatto valere in deduzione spese di

gestione e manutenzione per complessivi fr. 1'227.-, producendo copia della

fattura dell’assicurazione __________ per l’importo di complessivi fr. 634.80 e

una fattura dell’Azienda Forestale __________ per l’importo di fr. 592.35.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC 2021, con decisione 25 maggio 2022, l’Ufficio

circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT), ha commisurato il

reddito imponibile in fr. 2'500.- e quello determinante per l’aliquota in fr.

166'800.-, stabilendo l’imposta cantonale in fr. 329.-. Rispetto alla

dichiarazione presentata, per quanto concerne il fondo n. __________,

l’autorità fiscale ha riconosciuto una deduzione per spese di gestione e

manutenzione immobili solo nella misura di fr. 635.- (anziché di fr. 1'227.-,

come postulato), con la seguente motivazione:

5.5 Deduzione ammessa nella misura del 10% per

immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni.

5.5 Spese per

acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento,

portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili salvo presentazione del

conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini.

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo datato 30 maggio 2022, contestando

il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione derivanti dall’intervento

dell’Azienda forestale e specificando quanto segue:

Nella Legge federale

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni, in vigore dal 01.01.1993, non esistono delle prescrizioni di adattare i costi in percentuale al reddito brutto -

vuol dire, che la legislazione esistente

preferisce gli importi assoluti! Sarebbe un chiaro arbitrario di

cambiare il sistema di tassazione!

Nella parte più in alto della particella no. __________

- vedano copia - esiste una presa d'acqua

potabile la quale era coperta da legna di tempesta in novembre 2020 che in 2021 dovevo far prendere via per

salvare la presa! Anche così non sarebbe

logico di voler mettere i costi in percento del reddito del rustico esistente.

D. Con decisione del 22

giugno 2022, l’UT di Locarno ha parzialmente accolto il gravame, riconoscendo

in deduzione come spese di gestione e manutenzione immobili l’importo di fr.

671.- a fronte dei precedenti fr. 635.-. L’autorità fiscale ha precisato,

infatti, come la fattura relativa all’assicurazione immobiliare fosse

deducibile, aggiungendo un ulteriore importo di fr. 36.- al totale complessivo.

Per contro, e nonostante le motivazioni inserite nel reclamo da parte del

contribuente, la fattura dell’azienda forestale non è stata dedotta.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 insiste nel richiedere la deduzione

dell’importo di fr. 592.- precisando che l’immobile di sua proprietà, sito a __________,

particella n. __________, è composto come segue:

Edificio m2

56

Bosco fitto m2

2522

Campo, prato, pascolo m2 1786

All’interno della

proprietà, e più precisamente nel bosco, sarebbe presente una presa d’acqua

potabile che, in seguito alle tempeste occorse nel mese di novembre 2020, sarebbe

stata ricoperta con del legname. Ciò avrebbe reso necessario l’intervento di

manutenzione da parte dell’Azienda Forestale di __________ nell’anno 2021, per

i cui costi, da lui sostenuti, chiede la deduzione. Avendo il ricorrente 79

anni, riuscirebbe più ad occuparsi in autonomia dei lavori afferenti al bosco.

F. Con le proprie

osservazioni del 27 giugno 2022, l’UT di Locarno si riconferma nelle proprie

affermazioni, ritenendo che i lavori svolti nel rustico non siano da

considerarsi come costi di manutenzione e, di conseguenza, non siano fiscalmente

deducibili.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 9 cpv. 3

della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere

deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio.

L’art. 9 cpv. 3 lett. a

LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in

collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio

energetico e alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle spese

di manutenzione.

1.2.

Per l’art. 31 cpv. 2 della

Legge tributaria cantonale (LT), il contribuente che possiede immobili privati

può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di

nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da

parte di terzi.

L’art. 31 cpv. 2bis

LT prevede che gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla

protezione dell’ambiente come pure le spese di demolizione in vista della

costruzione di un immobile di sostituzione siano assimilati alle spese di

manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale. Essi sono

deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi, se non possono essere

interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono

stati sostenuti.

Non sono per contro

deducibili le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,

nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente

(art. 33 lett. a LT) e le spese di acquisto, di fabbricazione o di

miglioria di beni patrimoniali (art. 33 lett. d LT).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie in

esame, l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle spese per un

intervento dell’Azienda Forestale di __________, relativa a “taglio e

sistemazione alberi nel suo rustico a __________”. Con la decisione di

tassazione del 25 maggio 2022, ha giustificato il proprio operato con

l’affermazione secondo cui “spese per acqua, fognatura, illuminazione,

manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non

deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte

dagli inquilini”. Nella decisione dopo reclamo del 22 giugno 2022, ha

sostenuto che “la fattura dell’azienda forestale non è deducibile, nonostante

le motivazioni inserite nella sua lettera”.

2.2

Contro la decisione, con

cui l’Ufficio di tassazione non ha riconosciuto la deduzione delle spese di

manutenzione sopportate dal contribuente, è stato interposto reclamo, come

previsto dagli articoli 206–208 LT.

In caso di reclamo,

l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2

LT), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua

violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che

vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid.

2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

L’art.

29.

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque

essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e

pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza

superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a

1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1,

consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101

I a 3).

2.3

Con la decisione

impugnata, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha respinto il reclamo del

contribuente, limitandosi ad affermare che “la fattura dell’azienda

forestale non è deducibile, nonostante le motivazioni inserite nella sua

lettera”.

Con questa frase,

l’autorità fiscale non si è effettivamente confrontata con le censure del

reclamante, che sosteneva che il compenso pagato all’azienda forestale fosse un

costo deducibile, in quanto riferito alla manutenzione della sua proprietà

immobiliare di __________. In particolare, non ha neppure tentato di spiegare

al reclamante perché “le motivazioni inserite nella sua lettera” non

consentissero di accogliere il suo reclamo. La motivazione della decisione

appare pertanto tautologica e come tale non conforme alle esigenze stabilite

dalla legge e dalla Costituzione federale.

Il palese vizio della decisione

impugnata non è stato sanato neppure nella procedura di ricorso. Pur avendo

presentato osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione ha genericamente affermato

di ritenere che i “lavori svolti nel rustico non siano da considerare quali

costi di manutenzione, quindi non siano da considerare fiscalmente deducibili”.

Anche in questo caso, non ha indicato le ragioni per cui i costi non sarebbero

deducibili. Sostenendo non trattarsi di “costi di manutenzione”, si potrebbe

concludere che li abbia considerati spese di miglioria oppure spese per il

mantenimento del contribuente. In mancanza di ulteriori indicazioni, non ha

tuttavia consentito allo stesso contribuente di motivare il suo ricorso né alla

Camera di diritto tributario di verificare la fondatezza e la legalità della

decisione contestata.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, si giustifica l’annullamento

della decisione impugnata ed il rinvio degli

atti all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

22 giugno 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: